Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2022.61
Entscheidungsdatum
14.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2022.61

cs

Lugano 14 novembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 agosto 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 luglio 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, attiva nell’organizzazione di viaggi, ha inoltrato le domande volte ad ottenere l’indennità giornaliera per il coronavirus per i mesi di ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022 in favore del suo amministratore unico, __________, nato nel 1949.

1.2. Con due distinte decisioni formali del 25 gennaio 2022 (per ottobre, novembre e dicembre 2021) e dell’11 marzo 2022 (per gennaio e febbraio 2022), confermate da un’unica decisione su opposizione dell’11 luglio 2022, la Cassa CO 1 ha respinto le richieste, affermando:

" (…)

L’insorgente sostiene, in sintesi, che avrebbe dovuto cancellare dei viaggi a causa di provvedimenti in vigore all’estero, dell’esigenza di un test PCR per entrare in Svizzera e di un ulteriore test dopo tre giorni dall’entrata e della raccomandazione dell’UFSP di non viaggiare. Ragioni per cui l’opponente chiede alla Cassa di rivedere le decisioni, con conseguente concessione dell’IPG Corona.

  1. Va innanzitutto detto che i provvedimenti ordinati dalle autorità estere non sono determinanti per la concessione dell’IPG Corona. Determinanti sono infatti solo i provvedimenti ordinati dalle autorità svizzere.

Quanto poi alla raccomandazione dell’UFSP, essa è appunto solo una raccomandazione, non un provvedimento.

Nel periodo in disanima non era invece in vigore alcun provvedimento, ordinato dalle autorità svizzere, che impediva di partire dalla Svizzera o di farvi rientro. Vi erano certo delle incombenze (quali la presentazione di un test PCR), maggiori per i non vaccinati che per i vaccinati; ma nulla di comparabile, per esempio, all’esigenza della certificazione di vaccinazione o guarigione che ha impedito a una fetta della popolazione di frequentare gli spazi interni di bar e ristoranti.

  1. In definitiva, la limitazione dell’attività di organizzazione di viaggi esercitata dall’opponente è da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (timore di entrare in contatto con la malattia, stagnazione economica generale), piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla. La decisione impugnata è dunque confermata.” (doc. 1)

1.3. RI 1 ha inoltrato ricorso contro la predetta decisione su opposizione direttamente alla Cassa CO 1 (doc. I), la quale ha trasmesso l’impugnativa al TCA per competenza (doc. II; cfr. anche doc. IV).

La società rileva di essere attiva nel settore del turismo incoming e outgoing da oltre 30 anni e di lavorare con la __________ in Svizzera, nei __________ ed in __________.

Il fatturato è composto dagli ospiti svizzeri che viaggiano all’estero e in Svizzera e dagli ospiti provenienti dalla __________ e dall’__________ che si recano in Svizzera.

Secondo l’insorgente vi è stato un calo del fatturato dell’80% rispetto al 2018 ed al 2019, ciò che ha pure portato le autorità ad accettare la richiesta della ricorrente per i casi di rigore.

Non è pertanto chiaro per quale motivo la Cassa ritiene ora che il calo non sia dovuto alla pandemia. I crolli del fatturato derivano dalle misure restrittive adottate dalla Svizzera per combattere il coronavirus. Le leggi svizzere imponevano un test PCR all’ingresso in Svizzera e un ulteriore test doveva essere effettuato dopo 3 giorni. Ad esempio la società ha dovuto annullare un viaggio ad __________ per i fuochi d’artificio poiché, a causa della breve durata del viaggio, non è stato possibile per 130 persone rispettare le regole, ritenuto che gli ospiti avrebbero dovuto attendere un ulteriore giorno i risultati dei test PCR.

La ricorrente domanda al Tribunale un incontro.

1.4. Con scritto del 14 settembre 2022 l’insorgente ha chiesto una proroga per l’inoltro della risposta, allegando un certificato medico (doc. V).

1.5. Il 15 settembre 2022 il TCA ha informato la ricorrente che il termine è stato assegnato alla Cassa e che pertanto non gli sarebbe stata concessa alcuna proroga (doc. VI).

1.6. Con risposta del 20 settembre 2022 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

1.7. Il 14 ottobre 2022 l’insorgente, dopo aver chiesto (doc. IX), ed ottenuto (doc. X), una proroga, ha prodotto ulteriore documentazione, ribadendo che il calo del fatturato è dovuto esclusivamente alla pandemia e sottolineando di aver più volte chiesto un colloquio personale con la Cassa senza tuttavia aver ottenuto soddisfazione (doc. XI). Lo scritto è stato trasmesso all’amministrazione il 17 ottobre 2022 con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (doc. XII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. In due distinte sentenze 9C_356/2021 del 10 maggio 2022 pubblicata in DTF 148 V 265, consid. 1.4.3 e 9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid. 1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl. Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).

Nei casi giudicati, infatti, il ricorso andava comunque respinto.

Il TF ha tratto la medesima conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr. anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere circa la sua qualità per ricorrere).

Va comunque segnalato che in due distinte STCA 42.2022.25 e 42.2002.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame. Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.

Anche nel caso di specie il ricorso è stato firmato dall’amministratore unico.

Non vi sono pertanto motivi per non entrare nel merito dell’impugnativa.

2.2. L’insorgente sostiene di aver più volte chiesto di essere sentito oralmente dall’amministrazione, senza tuttavia mai aver ottenuto una risposta.

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Per quanto concerne il diritto di essere sentito oralmente, con sentenza 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 al consid. 9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…] Sennonché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AHV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito”).

Considerato che neppure la Legge COVID-19 e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno conferiscono il diritto alla persona assicurata di essere sentita oralmente e rilevato che l’insorgente ha più volte potuto esprimersi per iscritto, la censura va respinta.

2.3. L’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), applicabile al caso di specie, ha subito numerose modifiche.

In concreto vanno applicate le norme nel tenore in vigore nel mese di ottobre 2021 al mese di febbraio 2022 (DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

nel merito

2.4. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022, per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

2.5. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Nella premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

" (…) Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”

Il p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa, prevede:

" 1041 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3 L’attività lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.”

2.6. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7. Va ancora qui rilevato che dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi perdita di guadagno.

La riduzione del reddito deve trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il coronavirus (cfr. BU 2020 pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner, Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765, presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

Cfr. anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove figura, per quanto concerne le persone in posizione assimilabile a quella dei datori di lavoro impiegate nella propria azienda e loro coniugi che collaborano nell’azienda, che fino al 16 febbraio 2021 (recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per il periodo dal 1° aprile 2021).

2.8. Nel caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità per i mesi da ottobre 2021 a febbraio 2022, sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr. anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

Lo scopo della società, iscritta a registro di commercio il __________ __________, è l’organizzazione di viaggi __________

Si tratta di una società che da circa 30 anni organizza eventi per __________ in collaborazione con __________ in Svizzera, __________ e __________ (doc. I e 10).

Il salario annuo dell’amministratore unico nel 2019 ammontava a fr. 75'469.55.

2.9. Questo Tribunale, per i motivi che seguono, non può confermare la decisione su opposizione della Cassa che ha negato il diritto alle indennità giornaliere ad una società attiva nel turismo, segnatamente nell’organizzazione di viaggi in Svizzera, in Europa ed in altre parti del mondo.

La ricorrente ha infatti subito importanti limitazioni della sua attività lucrativa a causa delle misure adottate dalle autorità per fermare il diffondersi del coronavirus.

In una STCA 42.2022.13 dell’11 aprile 2022, il TCA ha accertato che il 17 settembre 2021 il Consiglio federale ha deciso che, dal 20 settembre 2021, le persone non vaccinate o non guarite dovevano presentare un test negativo all’entrata in Svizzera.

Tra il quarto e il settimo giorno dopo l’arrivo dovevano inoltre sottoporsi ad un secondo test (cfr. comunicato stampa del 17 settembre 2021 del Consiglio federale: “Coronavirus: nuove regole per l’entrata in Svizzera e per il rilascio del certificato COVID alle persone vaccinate all’estero”; cfr. anche “Modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”, pubblicato dall’UFAS; modifiche degli art. 1, 2 cpv. 4, 3 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c e d, art. 7 cpv. 4 lett. c e c/bis, art. 4 cpv. 2, art. 7-10 dell’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori).

Inoltre tutte le persone che entravano in Svizzera, tranne eccezioni (ad esempio i frontalieri), dovevano registrare, all’entrata, i loro dati di contatto nel “Passenger Locator Form” (cfr. art. 3 cpv. 1 e 4 dell’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) e per i viaggiatori provenienti da Paesi figuranti nell’allegato 1, vigevano regole ancora più restrittive, come l’obbligo di quarantena (cfr. art. 9 dell’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori).

Le condizioni di viaggio, in quel periodo, erano fortemente limitate e le altre restrizioni in vigore all’epoca, come ad esempio la necessità di essere in possesso del certificato COVID per entrare nei bar e nei ristoranti (cfr. art. 12 cpv. 1 e 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare in vigore dal 13 settembre 2021), per accedere alle manifestazioni (cfr. art. 14 e 14a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare) o alle strutture culturali, sportive e per il tempo libero (art. 13 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare) oppure ancora alle fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico (cfr. art. 18 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), costituivano un’importante limitazione per l’attività lavorativa della ricorrente, poiché scoraggiavano i turisti, sia locali che stranieri, in particolare quelli non vaccinati o non guariti, a viaggiare in Svizzera.

Inoltre, a partire dal mese di dicembre 2021, con il diffondersi della variante “Omicron”, il Consiglio federale ha adottato ulteriori misure restrittive allo scopo di contenere la pandemia di coronavirus che hanno ulteriormente limitato le attività in ambito turistico.

Tramite comunicato stampa del 3 dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “lunedì 6 dicembre 2021 saranno estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina, rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina (…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron”. Il Consiglio federale ha rilevato che “da qualche settimana i contagi stanno aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto nelle scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi in tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva (…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia. Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi”.

Di conseguenza dal 6 dicembre 2021 l’obbligo del certificato è stato esteso (valido anche per le manifestazioni all’aperto con più di 300 persone; art. 14 e 15 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), di principio dove vigeva l’obbligo del certificato, vigeva anche l’obbligo della mascherina (art. 3a, 6 cpv. 2 lett. h, 13 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), per le attività per le quali non poteva essere portata la mascherina, il gestore della struttura o l’organizzazione dell’attività doveva registrare i dati di contatto (art. 20 lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare).

Il 17 dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “situazione epidemiologica è preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni il tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il 13 dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300 pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia non è più possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché gli ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350 e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…) Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al 24 gennaio 2022 (…)”.

Dal 20 dicembre 2021 (fino al 2 febbraio 2022) è stato reintrodotto l’obbligo del telelavoro (art. 25 cpv. 5 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le gente a rimanere maggiormente a casa e a frequentare in maniera minore i ritrovi pubblici e le manifestazioni, è stata decisa una limitazione del numero di persone che potevano partecipare a feste e incontri privati anche se vaccinate o guarite (30 al massimo; in presenza di una persona non vaccinata né guarita al di sopra dei 16 anni, erano invece ammesse al massimo 10 persone; art. 15 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le persone ad annullare o a non organizzare eventi neppure in ambito strettamente privato. Inoltre per le manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15 cpv. 1 e 3 e 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), mentre alle strutture della ristorazione, dei bar e delle discoteche si poteva accedere solo con certificato di vaccinazione o guarigione (2G). Per le discoteche e le sale da ballo valeva la regola del 2G+ (art. 12 cpv. 1 e 3, art. 13 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).

Tali misure hanno limitato considerevolmente lo spostamento delle persone sia in Svizzera che da o verso il nostro Paese, con pesanti conseguenze sullo svolgimento dell’attività della ricorrente, attiva nell’organizzazione di viaggi, la quale si è vista ridotta le opportunità di lavoro.

Quanto al fatto che organizza anche viaggi verso l’estero, va comunque rilevato che la società ricorrente ha sede nel nostro Paese, dove è iscritta a registro di commercio dal __________ e dove esercita un’attività per la quale paga le imposte ed i contributi sociali come le altre aziende (cfr. per un caso di applicazione [società che organizza manifestazioni anche all’estero]: STCA 42.2021.2, 42.2021.3. del 22 marzo 2021 cresciuta incontestata in giudicato, citata in: Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 203).

Considerato l’ambito di attività lavorativa della ricorrente (organizzazione di viaggi in ambito turistico, segnatamente in Svizzera ed anche verso la Svizzera) occorre pertanto concludere che le misure prese dalle autorità per fronteggiare il coronavirus hanno colpito, perlomeno indirettamente, la società e rientrano nei provvedimenti per combattere il coronavirus (cfr. la citata premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021), limitando la sua attività.

La condizione di cui all’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022, è pertanto adempiuta dal mese di ottobre 2021 al 16 febbraio 2022.

In accoglimento del ricorso, l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché esamini se tutti i requisiti per ottenere le indennità per i citati mesi sono soddisfatti.

L’audizione chiesta dall’insorgente diventa così superflua.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 9 agosto 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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