Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2022.60
Entscheidungsdatum
03.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2022.60

cs

Lugano 3 ottobre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 (recte: 19) agosto 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 luglio 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Il 19 novembre 2021 RI 1, nato nel 1965, attivo quale muratore e autotrasportatore indipendente, ha inoltrato la richiesta per l’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus per il mese di ottobre 2021.

1.2. Con decisione del 17 dicembre 2021 (doc. 3), confermata dalla decisione su opposizione dell’11 luglio 2022 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha negato il diritto alla prestazione, affermando:

“(…)

  1. In data 19 novembre 2021 il signor RI 1 ha presentato, per mezzo dell’apposito formulario, la domanda volta all’ottenimento dell’IPG Corona per il mese di ottobre 2021. Nel formulario, segnala che la diminuzione della sua cifra d’affari è dovuta alla rinuncia dei potenziali clienti di eseguire i lavori.

Ritenendo tale motivazione insufficiente, con scritto del 22 novembre 2021 la Cassa ha chiesto al richiedente di indicare quale provvedimento abbia limitato la sua attività, il quale non ha dato seguito.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, con decisione del 17 dicembre 2021 il diritto alla prestazione è stato respinto, in quanto la Cassa ha ritenuto che l’attività lucrativa svolta dal richiedente non ha subìto una limitazione considerevole a causa di provvedimenti cantonali o federali.

Tale decisione è stata avversata con tempestiva opposizione del 5 gennaio 2021. Con l’impugnativa l’insorgente sostiene in sintesi che la perdita di guadagno è stata causata dalla rinuncia dei potenziali clienti di eseguire i lavori per la situazione pandemica.

  1. Preso atto di quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di valutare la limitazione dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le prestazioni richieste – tenere in considerazione quale motivo valido la rinuncia dei potenziali clienti di eseguire i lavori per la situazione pandemica, poiché è una questione che dipende meramente dalle scelte personali della gente e non dai provvedimenti cantonali o federali.

  2. In definitiva, la limitazione dell’attività esercitata dall’opponente è da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione economica generale in primis), piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla. La decisione impugnata è dunque confermata.” (doc. 1)

1.3. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando il riconoscimento del diritto dell’indennità per il mese di ottobre 2021 (doc. I).

L’insorgente si lamenta preliminarmente di una violazione del suo diritto di essere sentito, sostenendo di non aver mai ricevuto la lettera del 22 novembre 2021, cui accenna la Cassa nella decisione su opposizione impugnata, e con la quale gli sarebbero state chieste delle spiegazioni in merito alle misure che avrebbero limitato la sua attività.

Secondo il ricorrente, l’amministrazione ha ignorato il suo argomento relativo alla mancata ricezione di tale scritto, rimproverandogli di non avervi dato seguito. Egli chiede di conseguenza che l’amministrazione provi l’avvenuto invio della lettera.

Già solo per questo motivo la decisione su opposizione impugnata andrebbe annullata. Se la Cassa necessitasse di ulteriore documentazione, dovrebbe chiederla e mettere l’assicurato nella situazione di poterla fornire.

Il ricorrente rileva inoltre che il suo cognome viene sistematicamente indicato in maniera errata (__________ in luogo di RI 1) nella decisione su opposizione, dove figura inoltre che l’opposizione sarebbe del 5 gennaio 2021, allorché è stata inoltrata il 5 gennaio 2022.

L’insorgente afferma poi che fino a settembre 2021 ha sempre ricevuto regolarmente le indennità giornaliere e di conseguenza avrebbe dovuto essere informato circa un presunto cambiamento di prassi dal mese di ottobre 2021.

RI 1 si lamenta della circostanza che in ben tre occasioni vengono indicate norme entrate in vigore retroattivamente e che la decisione su opposizione impugnata cita una circolare del 27 ottobre 2021 che avrebbe portato ad un cambiamento di prassi retroattivo dal 17 settembre 2020, ossia 13 mesi prima.

Il ricorrente sostiene che è mancata qualsiasi comunicazione e che la decisione formale negativa è stata inviata solo a metà dicembre, a ridosso delle festività natalizie.

L’insorgente sottolinea come tutti i requisiti per ottenere le indennità sono date. In qualità di muratore e autotrasportatore aveva difficoltà a lavorare poiché la clientela tendeva a rinunciare alle prestazioni per evitare rischi di contagio ed il Consiglio di Stato il 25 novembre 2021 si è sentito in dovere di pubblicare un decreto esecutivo concernente il sistema di tracciamento del COVID 19. Vanno poi rammentate le restrizioni dovute al 2G+ in base alle quali non si poteva andare in piscina se non si avevano tre vaccinazioni o un test nelle ultime 24 ore e non si entrava nei ristoranti e in altre strutture. La gente non aveva solo paura del contagio, ma anche di finire in isolamento o in quarantena. Inoltre vi erano provvedimenti restrittivi per l’estero, in Italia, come in Svizzera.

Dal comunicato stampa del 17 febbraio 2022 del Consiglio federale si evince come da ottobre 2021 i contagi sono aumentati e solo da febbraio 2022 la situazione epidemiologica si è calmata. Nel mese di ottobre 2021 il medico cantonale pubblicava una circolare che spiegava nuovamente i pericoli del virus.

1.4. Con risposta del 12 settembre 2022, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:

" (…) L’insorgente anzitutto contesta il fatto che nella decisione qui impugnata non sarebbe stata presa in considerazione l’asserzione secondo cui egli non avrebbe ricevuto la lettera del 22 novembre 2021 con cui la Cassa ha chiesto di dimostrare la correlazione tra la limitazione dell’attività lucrativa e le misure adottate per combattere il Coronavirus. A tal proposito si ricorda che, secondo la giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. Ciò è il caso in cui l’assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (…).

Pertanto, considerato che il ricorrente ha avuto modo di esprimersi ampliamente già in sede di opposizione, la presunta violazione del diritto di essere sentito è da ritenersi sanata.

Da ultimo si osserva che il ricorrente, oltre a ribadire che la propria attività di autotrasportatore e muratore è stata limitata dalla rinuncia ai propri servizi da parte della clientela al fine di limitare il contagio (motivazione che non può essere ritenuta valida per i motivi illustrati nella decisione impugnata e per i quali ci si riconferma integralmente), fa riferimento all’introduzione dell’obbligo del Certificato 2G per accedere ad alcune strutture, nonché alla riduzione temporale della validità del tampone. Tenuto conto che durante il periodo oggetto della decisione impugnata (ottobre 2021), i precitati provvedimenti non erano ancora in vigore, essendo stati disposti unicamente con decreto del Consiglio federale del 3 dicembre 2021, quanto asserito dal ricorrente non può costituire una motivazione idonea a giustificare il riconoscimento del diritto alle IPG Corona.” (doc. III)

1.5. Il 16 settembre 2022 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. V), trasmesse all’amministrazione il 19 settembre 2022 per eventualmente esprimersi in merito entro 5 giorni (doc. VI). Egli sottolinea come la Cassa ignora totalmente l’aspetto relativo alla mancata intimazione della lettera del 22 novembre 2021, mai giunta a destinazione, passando l’incombenza al Tribunale. Così facendo l’amministrazione sembra delegittimare la richiesta di informazioni da lei asseritamente rivolta al ricorrente. Egli si domanda come mai nulla ha detto circa il trattamento superficiale degli atti e della fattispecie, dimostrati dall’uso del cognome ripetutamente storpiato.

in diritto

in ordine

2.1. Il ricorrente si lamenta di una violazione del diritto di essere sentito, giacché l’amministrazione ha ignorato la sua argomentazione secondo la quale non ha ricevuto lo scritto del 22 novembre 2021 con la quale gli sarebbero state chieste delle spiegazioni. Egli chiede di conseguenza che l’amministrazione provi l’avvenuto invio della lettera.

L’insorgente rileva inoltre che il suo cognome viene sistematicamente indicato in maniera errata (__________ in luogo di RI 1) nella decisione su opposizione, dove figura inoltre che l’opposizione sarebbe del 5 gennaio 2021 allorché è stata inoltrata il 5 gennaio 2022.

Ciò comproverebbe una totale mancanza di considerazione della valutazione del caso.

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

2.2. In concreto effettivamente la Cassa di compensazione non si è minimamente chinata sulla censura del ricorrente circa la mancata ricezione della lettera del 22 novembre 2021 e sulle sue conseguenze, ed ha al contrario specificatamente indicato che l’insorgente non ha dato seguito alle richieste ivi contenute.

Occorre pertanto concludere che l’amministrazione ha violato il diritto di essere sentito dell’assicurato, non prendendo posizione in merito alla censura dell’interessato secondo la quale non avrebbe mai ricevuto tale invio e pertanto non vi avrebbe potuto rispondere.

Tuttavia, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito, come in concreto, può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

In concreto il ricorrente ha ampiamente potuto prendere posizione con il ricorso circa la mancata ricezione della lettera del 22 novembre 2021, ha indicato quali misure adottate dalle autorità federali e cantonali hanno inciso, a suo parere, sulla cifra d’affari ed ha nuovamente potuto esprimersi sulla risposta di causa della Cassa (doc. V).

La violazione del suo diritto di essere sentito è pertanto stata sanata in questa sede.

Quanto invece agli errori relativamente al suo cognome in cui, in seconda posizione, figura la lettera A in luogo della lettera E ed alla data della sua opposizione (2021 in luogo di 2022), si tratta di sviste dovute alla mole di lavoro della Cassa, che, seppur da evitare, non inficiano il contenuto della decisione su opposizione.

Tant’è che anche su questo punto il ricorrente ha potuto esprimersi e far valere le sue ragioni.

In queste condizioni il TCA può entrare nel merito del ricorso.

2.3. L’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), applicabile al caso di specie, ha subito numerose modifiche.

In concreto vanno applicate le norme nel tenore in vigore nel mese di ottobre 2021 (DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

nel merito

2.4. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022, per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

2.5. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Nella premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

" (…) Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”

Il p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa, prevede:

" 1041 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3 L’attività lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.”

2.6. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7. Va ancora qui rilevato che dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi perdita di guadagno.

La riduzione del reddito deve trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il coronavirus (cfr. BU 2020 pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner, Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765, presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

Cfr. anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti, che fino al 16 febbraio 2021 (recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per il periodo dal 1° aprile 2021).

2.8. Nel caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità per il mese di ottobre 2021, sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr. anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

Nelle richieste delle indennità si evince che l’insorgente ha conseguito una cifra d’affari di fr. 231'322.83 nel 2015, di fr. 155'358.43 nel 2016, di fr. 124'224.73 nel 2017, di fr. 141'323.15 nel 2018 e di fr. 156'489.60 nel 2019.

La cifra d’affari è invece stata di fr. 677.40 nel mese di ottobre 2021.

Alla richiesta di sapere a quali provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, il ricorrente ha indicato: “Forte riduzione delle commesse a seguito dei provvedimenti e delle restrizioni imposte dalla pandemia di COVID. Difficoltà nei contatti con i clienti e incertezza economica generale, che ha portato alla contrazione delle commesse ed alla rinuncia di eseguire lavori da parte dei potenziali clienti” (doc. 5).

2.9. L’insorgente si lamenta di un cambiamento di prassi poiché la Cassa gli avrebbe versato le indennità fino al mese di settembre 2021 per poi negarle nel mese di ottobre 2021, senza avvisarlo preventivamente.

A torto.

Infatti, l’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto, già prima del 1° ottobre 2021 prevedeva la necessità di verificare, per riconoscere il diritto alle prestazioni, se l’assicurato indipendente che chiedeva le indennità aveva subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19.

Ritenuto che nel corso dei mesi le restrizioni sono state modificate e durante alcuni periodi sono state allentate (cfr. “Modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”, stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP), la Cassa ha rettamente esaminato nel dettaglio se nel preciso caso di specie la diminuzione della cifra d’affari, nel mese di ottobre 2021, è da ricondurre ad una misura adottata dalle autorità alfine di fermare la pandemia.

2.10. In secondo luogo l’interessato contesta di aver ricevuto la lettera del 22 novembre 2021 con cui la Cassa gli ha chiesto spiegazioni in merito alle misure che avrebbero limitato la sua attività.

Tale circostanza non è tuttavia decisiva poiché sia in sede di opposizione, sia in sede di ricorso, dopo essere venuto a conoscenza della presenza di tale scritto e del suo contenuto (cfr. doc. 3, decisione formale: “[…] le abbiamo chiesto di dimostrare che la considerevole limitazione dell’attività che rivendica è direttamente collegata alle misure attuate per combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità […]”), l’assicurato ha indicato le restrizioni che, a suo parere, hanno portato alla diminuzione della sua cifra d’affari nel corso del mese di ottobre 2021. Per cui non è necessario chiedere alla Cassa di comprovare l’invio dello scritto e l’eventuale sua ricezione da parte del ricorrente.

2.11. Quanto alla circostanza che in numerose occasioni l’amministrazione ha citato norme o circolari entrate in vigore retroattivamente, va rilevato che ciò è dovuto all’intervento del Consiglio federale e del Parlamento federale, i quali, alfine di sostenere finanziariamente gli indipendenti e i salariati in posizione analoga a quella del datore di lavoro, segnatamente all’inizio della pandemia di coronavirus, hanno dovuto intervenire d’urgenza adottando modifiche di norme che sono entrate in vigore a titolo retroattivo.

2.12. Per quanto concerne le misure federali e cantonali che avrebbero limitato l’attività lucrativa del ricorrente, l’assicurato, in sede di ricorso, indica le difficoltà dovute alla paura della sua clientela che tendeva a rinunciare alle prestazioni per evitare rischi di contagio, di isolamento e di quarantena. Egli accenna anche all’aumento dei contagi e ad una circolare del medico cantonale del mese di ottobre 2021 che spiegava i pericoli del virus.

Queste ragioni tuttavia non sono di soccorso all’assicurato, non essendo provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19, ma concernendo l’attitudine delle persone nei confronti del virus.

Né può essergli d’aiuto la circostanza che il Consiglio di Stato il 25 novembre 2021 avrebbe emesso un decreto esecutivo concernente il sistema di tracciamento del COVID 19. Sia perché esso concerne il mese successivo a quello per il quale chiede prestazioni, sia perché non si tratta di una restrizione in relazione con l’attività del ricorrente.

Per lo stesso motivo non può neppure essere presa in considerazione l’introduzione del 2G+ per determinate strutture (ristoranti, piscine, ecc.), trattandosi anch’essa di una misura entrata in vigore solo nel mese di dicembre 2021 (cfr. “Modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”, stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP; art. 15 cpv. 1 e 3, 13 e 20 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare in vigore dal 20 dicembre 2021) e non concernendo comunque l’attività del ricorrente, muratore e autotrasportatore.

Infine, l’insorgente accenna a provvedimenti restrittivi per l’estero, sia da parte italiana che svizzera, senza tuttavia indicare quali e in che misura essi avrebbero limitato la sua attività.

In queste condizioni, non essendoci, per il mese di ottobre 2021, provvedimenti adottati per combattere il coronavirus che hanno limitato l’attività lavorativa del ricorrente, a giusta ragione la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di indennità giornaliere per coronavirus.

2.13. Infine, per quanto concerne le critiche del ricorrente circa l’emissione della decisione formale, negativa, alcuni giorni prima di Natale (17 dicembre 2021), senza alcun avviso, va rilevato come la Cassa non è tenuta a preavvisare l’emanazione del provvedimento con cui nega le prestazioni, né deve aspettare la fine delle feste per decidere in merito al diritto alle indennità.

Relativamente all’asserita lentezza nell’emettere la decisione su opposizione (circa 6 mesi), va qui abbondanzialmente rilevato che dagli atti non risulta che l’insorgente ne abbia sollecitato l’emissione. Del resto recentemente il Tribunale federale ha stabilito che un lasso di tempo di inattività di 5 mesi e mezzo non costituisce una denegata giustizia (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 5.4: “S'agissant de la période d'inactivité de l'intimée entre l'arrêt cantonal du 3 décembre 2020 et le 18 mai 2021, il importe peu de savoir si elle constitue un simple "temps mort" ou si elle est due à une surcharge de travail de l'intimée - les deux hypothèses ne s'excluant d'ailleurs pas -, au vu de sa brièveté, qui est insuffisante pour retenir un déni de justice”, sottolineatura del redattore).

2.14. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 16 (recte: 19) agosto 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

10

Gerichtsentscheide

58