Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2022.51
Entscheidungsdatum
10.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2022.51-52

cs

Lugano 10 ottobre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 luglio 2022 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione dell’8 giugno 2022 emanate da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Il 3 novembre 2021, 28 dicembre 2021, 7 febbraio 2022 e 21 febbraio 2022, RI 1, attiva nella vendita di __________, ha inoltrato le richieste per l’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 in favore della sua gerente __________, nata nel 1972 e di suo marito, __________, nato nel 1960.

1.2. Con 8 distinte decisioni formali del 29 novembre 2021 (per ottobre 2021), 14 gennaio 2022 (per novembre 2021), 23 febbraio 2022 (per dicembre 2021) e 3 marzo 2022 (per gennaio 2022), confermate da due distinte decisioni su opposizione dell’8 giugno 2022 (doc. 1 e 2), la Cassa di compensazione ha respinto le richieste. L’amministrazione ha così motivato la reiezione dell’opposizione per quanto concerne __________:

“(…)

  1. Preso atto di quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di valutare la limitazione dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le prestazioni richieste – tenere in considerazione quali motivi validi la paura e l’incertezza della gente che ha causato la carenza di clientela, come anche la presupposta poca predisposizione della gente ad eseguire il tampone in quanto si trattano di questioni che dipendono dalle scelte effettuate dalle persone e non di provvedimenti cantonali o federali. A riguardo delle problematiche derivanti dalle materie prime, trattandosi di una questione che dipende dalla congiuntura economica tale censura non può essere ritenuta valida. Per quanto concerne le restrizioni in vigore nei Paesi all’estero, tale motivo non può essere ritenuto valido trattandosi di provvedimenti di altri Stati e non di misure dettate dalle autorità cantonali o federali svizzere.

Infine, in riferimento all’introduzione del certificato vaccinale, non essendo richiesto per poter svolgere l’attività della società, tale motivo non può essere preso in considerazione quale giustificativo della limitazione dell’attività lucrativa ai sensi dell’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

  1. In definitiva, la limitazione dell’attività esercitata dall’opponente è da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione economica generale in primis), piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla. La decisione impugnata è dunque confermata.” (doc. 1)

1.3. RI 1 è insorta al TCA, con un unico ricorso, contro le predette decisioni su opposizione (doc. I).

La ricorrente chiede che si tenga conto del parametro del drastico calo della cifra d’affari e afferma che le decisioni su opposizione sono in contrasto con quanto deciso da altre casse di categoria quali __________ e __________ che hanno continuato a sostenere i propri iscritti con i parametri di valutazione in essere nei mesi precedenti. A questo proposito sostiene che non essendo arrivata comunicazione tempestiva e chiara circa “questo cambio di regole”, la società si sente parte di un gruppo di aziende che vengono escluse e penalizzate in merito alla garanzia e continuità dell’attività lavorativa.

La ricorrente elenca una serie di provvedimenti che l’avrebbero colpita nei mesi in esame, e meglio: decreto del Consiglio federale (CF) dell’8 settembre 2021 circa le manifestazioni (fiere di settore, porte-aperte nei garage, presentazioni e formazioni su veicoli ed allestimenti), fiere specialistiche e fiere aperte al pubblico – Lavoro (attuazione di misure di protezione adeguate o strategie di test); decreto del 27 ottobre 2021 relativo alla deroga all’omologazione di medicamenti ed inizio, dal 13 ottobre 2021 della campagna vaccinale, con un evidente aumento dei casi e restrizioni per le attività lavorative e lucrative; decreto del 3 novembre 2021 che introduce un certificato Covid svizzero, con conseguente aumenti dei casi e restrizioni per le attività lavorative e lucrative; decreto del 3 dicembre 2021 con cui vengono aggiunte restrizioni quali: estensione del certificato Covid, obbligo della mascherina (i disabili non sempre possono indossarla), fortemente raccomandato il telelavoro (motivazione per cui venivano rifiutati appuntamenti e visite), limitate e annullate tutte le attività di formazione (fondamentali per l’attività). A questo proposito la ricorrente rileva che l’attività si svolge prevalentemente visitando case di riposo, disabili e istituti per invalidi, ossia persone a rischio oltre a concessionari auto che per lungo tempo non ricevevano appuntamenti (moltissimi venditori erano e sono tuttora in lavoro ridotto); decreto del 17 dicembre 2021 con cui sono state aggiunte ulteriori restrizioni, tra le quali: limitazioni a manifestazioni e fiere specialistiche, limitazioni agli incontri e numero di partecipanti, obbligo del telelavoro (fino a febbraio 2022).

Per la ricorrente portare avanti l’attività nella situazione sopra descritta, rivolgendosi a clientela fragile, maggiormente colpita dai contagi, restrizioni ed impossibilità d’incontri e visite, è stato limitante ed ha comportato un calo della cifra d’affari.

Infine l’insorgente chiede una rivalutazione con un incontro in presenza o meeting online esplicativo di come si svolge l’attività.

1.4. Con risposta del 24 agosto 2022 la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:

" (…) L’insorgente invoca, quali nuove motivazioni della diminuzione della cifra d’affari, i provvedimenti relativi agli eventi ed alle manifestazioni, al disciplinamento derogatorio per l’omologazione dei medicamenti, all’introduzione dell’obbligo delle mascherine, alle limitazioni nell’ambito della formazione ed al telelavoro.

Con riferimento alle misure relative agli eventi e alle manifestazioni si osserva che la ricorrente non ha illustrato, né tantomeno comprovato, in alcun modo le conseguenze di tali provvedimenti sulla propria attività che, secondo quanto riferito in precedenza, sarebbe fortemente limitata in particolare dall’aumento dei contagi e dalla carenza di materie prime. Fattori che la Cassa non ha potuto ritenere idonei al riconoscimento del diritto poiché non discendono da provvedimenti cantonali o federali.

Per quanto concerne il disciplinamento derogatorio per l’omologazione dei medicamenti introdotto con il decreto del Consiglio federale del 27 ottobre 2021, che secondo la ricorrente avrebbe comportato un aumento dei casi e delle restrizioni, si osserva che anche tale asserzione non può essere riconosciuta come motivo valido ai fini del riconoscimento del diritto, dato che il fatto di avere a disposizione un’ampia varietà di vaccini non comporta in alcun modo limitazioni all’attività dell’opponente.

Analogamente l’obbligo della mascherina, nonché la raccomandazione o l’obbligo del telelavoro non possono giustificare il riconoscimento al diritto in oggetto, dato che tali misure non hanno limitato in modo considerevole l’attività della ricorrente, che era possibile svolgere anche indossando la mascherina chirurgica e, laddove possibile, attuando il telelavoro (per esempio per la parte amministrativa). Risulta infatti assai imbabile (sic) che la ricorrente, che si occupa di modifiche di auto, in particolare per disabili, possa avere avuto delle ripercussioni importanti causate dall’introduzione del telelavoro di altre aziende.

Per quanto concerne l’annullamento dei corsi di formazione, occorre evidenziare che si tratta di una questione che dipende unicamente dalle scelte dei formatori e non dai provvedimenti cantonali o federali, dato che nei mesi in oggetto della decisione qui impugnata non vigeva alcun divieto in tal senso e che le lezioni potevano eventualmente venire erogate online. Ad ogni buon conto, anche in questo caso, la ricorrente non ha comprovato in alcun modo l’annullamento dei corsi di formazione, che a prescindere da ciò, non si possono considerare limitativi dell’attività lucrativa in questione.

Infine, si osserva che il giudice delle assicurazioni sociali deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui le persone interessate non sono ancora coscienti delle conseguenze giuridiche del loro dire (cosiddette dichiarazioni della prima ora) (…). Alla luce di ciò e considerate le nuove motivazioni addotte in sede di ricorso, che oltre a non apparire plausibili in ragione di quanto precedentemente esposto sono state addotte unicamente dopo aver preso coscienza delle conseguenze giuridiche di quanto dichiarato precedentemente, occorre soppesare maggiormente quando asserito nei formulari di domanda dell’IPG Corona ed in sede di opposizione. In particolare le motivazioni secondo cui il calo dell’attività sarebbe dovuto all’irreperibilità delle materie prime, al timore del contagio della gente, alle restrizioni in vigore nei paesi esteri, al sentimento d’incertezza diffuso, alla poca predisposizione delle persone a sottoporsi al tampone, nonché all’introduzione dell’obbligo del certificato. Tutte motivazioni che, per le ragioni illustrate nella decisione qui impugnata, non giustifica il riconoscimento al diritto dell’IPG Corona.” (doc. III)

1.5. Le parti si sono ancora ulteriormente espresse in merito il 29 agosto 2022 (doc. V, inc. 42.2022.52), il 12 settembre 2022 (doc. VII, inc. 42.2022.52) ed il 22 settembre 2022 (doc. IX, inc. 42.2022.52), ribadendo le loro posizioni. La ricorrente nel suo ultimo scritto, trasmesso alla Cassa il 23 settembre 2022 con facoltà di presentare eventuali osservazioni (doc. X, inc. 42.2022.52), ha segnatamente precisato che se non ha la possibilità di incontrare persone per mostrare, vendere, realizzare le modifiche delle auto, inevitabilmente la cifra d’affari non può essere realizzata. In particolare senza fiere di settore, senza manifestazioni nei garage, case di riposo o clienti istituzionali o eventi mirati nel settore handicap-sanità-salute, non vi era la possibilità di informare, contattare, ricevere, mostrare e formare la clientela. La ricorrente elenca una serie di manifestazioni annullate o con una riduzione di partecipanti (__________, con l’introduzione il giorno prima dell’obbligo di tampone e certificato COVID per accedere alla fiera e calo dell’80% delle presenze; __________ che non si è tenuta; __________ che non si è tenuta, __________ che non si è tenuta; annullati i meeting annuali di __________, __________, __________, __________, ; annullata __________ in ottobre, ecc.) e di corsi di formazione disdetti (, __________, __________ e __________, __________, __________, ecc.).

considerato, in diritto

2.1. In due distinte sentenze 9C_356/2021 del 10 maggio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 1.4.3 e 9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid. 1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl. Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).

Nei casi giudicati, infatti, il ricorso andava comunque respinto.

Il TF ha tratto la medesima conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr. anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere circa la sua qualità per ricorrere).

Va comunque segnalato che in due distinte STCA 42.2022.25 e 42.2002.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame. Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.

2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022, per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

2.3. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Nella premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

" (…) Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”

Il p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa, prevede:

" 1041 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3 L’attività lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.”

2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. Va ancora qui rilevato che dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi perdita di guadagno.

La riduzione del reddito deve trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il coronavirus (cfr. BU 2020 pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner, Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765, presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

Cfr. anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove figura, per quanto concerne le persone in posizione assimilabile a quella dei datori di lavoro impiegate nella propria azienda e loro coniugi che collaborano nell’azienda, che fino al 16 febbraio 2021 (recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per il periodo dal 1° aprile 2021).

2.6. Nel caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità per i mesi di ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022, sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr. anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

Lo scopo della società, iscritta a registro di commercio il __________, è l’attività di __________. __________.

Nelle richieste delle indennità per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 figura che l’insorgente ha avuto una cifra d’affari di fr. 371’732 nel 2015, di fr. 486’039 nel 2016, di fr. 530’357 nel 2017, di fr. 997’218 nel 2018 e di fr. 624’226 nel 2019.

La cifra d’affari del mese di ottobre 2021 era di fr. 30'141.70, del mese di novembre 2021 di fr. 34'520, del mese di dicembre 2021 di fr. 34'561.40 e del mese di gennaio 2022 di fr. 34'904.84.

Dai formulari emerge ancora che il salario di __________ nel 2019 ammontava a fr. 91'000, mentre il salario di __________ era di fr. 22'100.

Alla richiesta di sapere a quali provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, la ricorrente, nella domanda relativa al mese di ottobre 2021, ha indicato: “Il nostro settore lavora con __________”.

Per quanto concerne la domanda di prestazioni per il mese di novembre 2021 e di dicembre 2021 l’insorgente ha affermato: “Il nostro settore lavora __________”.

Nella domanda per il mese di gennaio 2022, la ricorrente ha affermato: “__________”.

In sede di opposizione la ricorrente ha poi aggiunto che le fiere di settore sono state annullate, le porte aperte nei __________ sono state organizzate con accesso limitato di persone e rilevante risultato negativo sulle vendite. Inoltre anche l’estensione dell’obbligo del certificato COVID dal 13 settembre 2021 ha avuto un’incidenza sull’attività poiché esso è stato introdotto anche per manifestazioni all’aperto, come per esempio l’evento __________ del 2 ottobre 2021, per il quale era stata organizzata una tendina all’esterno per effettuare il tampone alle persone non vaccinate (cfr. doc. 2, inc. 42.2022.51).

2.7. Questo Tribunale, alla luce di quanto sopra esposto, rileva quanto segue.

L’insorgente sostiene preliminarmente che vi sarebbe stato un “cambio di regole”, e meglio una modifica dei parametri di valutazione delle norme che le avevano precedentemente permesso di ottenere le indennità per perdita di guadagno per il coronavirus in favore della sua socia e del di lei coniuge, di cui non sarebbe stata messo al corrente.

A torto.

Infatti, l’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto, già prima del 1° ottobre 2021 prevedeva la necessità di verificare, per riconoscere il diritto alle prestazioni, se la persona richiedente le indennità ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19.

Ritenuto che nel corso dei mesi le restrizioni sono state modificate e durante alcuni periodi sono state allentate (cfr. “Modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”, stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP), la Cassa ha rettamente esaminato nel dettaglio se nel preciso caso di specie la diminuzione della cifra d’affari è da ricondurre ad una misura adottata al fine di fermare la pandemia.

In secondo luogo la ricorrente sostiene che altre Casse, quali __________ e __________, avrebbero continuato a versare le indennità come in precedenza.

A prescindere dalla circostanza che l’insorgente non ha prodotto alcuna prova a sostegno della sua dichiarazione, va comunque evidenziato come presso le casse citate sono affiliate persone che generalmente lavorano per ristoranti o alberghi, ossia strutture che erano direttamente toccate dall’introduzione dell’obbligo del certificato COVID (cfr. “Modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”, stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP). La situazione della ricorrente è diversa, essendo attiva nella vendita di __________ e va esaminata approfonditamente.

2.8. Preliminarmente questo Tribunale deve confermare che la paura e l’incertezza dei clienti dovute al diffondersi del coronavirus non sono motivi validi per ottenere le prestazioni, poiché non si tratta di misure adottate dalle autorità per combattere la pandemia di COVID-19.

Ciò vale anche per la mancanza di materie prime e di veicoli di base o, alla luce dell’attività della ricorrente, per le restrizioni in vigore in altri Paesi.

Né possono essere d’aiuto alla società insorgente l’asserita “deroga all’omologazione di medicamenti”, l’inizio “della campagna vaccinale”, l’offerta di un’ampia varietà di vaccini e gli aumenti dei casi, non trattandosi di misure che avrebbero reso più difficoltosa la sua attività.

2.9. Questo Tribunale ritiene invece che la ricorrente ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa delle misure federali entrate in vigore il 13 settembre 2021 e relative alle manifestazioni (art. 14 e 14a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare in vigore dal 13 settembre 2021).

A partire da tale data l’accesso alle manifestazioni nei luoghi chiusi, per le persone a partire dai 16 anni, era limitato a chi possedeva un certificato COVID valido. Anche per le manifestazioni all’aperto era stato introdotto un limite, ossia l’obbligo del certificato a partire da 500 persone (se non vige l’obbligo di restare seduti) o a partire da 1000 persone (se vige l’obbligo di stare seduti).

Tali limitazioni, che sono poi state inasprite nel corso del tempo (cfr. art. 15 cpv. 1 e 3 ed art. 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare nel tenore in vigore dal 20 dicembre 2021, con l’introduzione del sistema 2G e 2 G+), hanno inciso sull’attività dell’insorgente la quale, a causa della riduzione delle persone presenti agli eventi __________ (cfr. ad esempio l’organizzazione di __________ del __________ 2021 dove per partecipare occorreva il certificato COVID o un test negativo [cfr. ad esempio __________]), ha avuto minori occasioni lavorative.

Ciò vale a maggior ragione a partire dal mese di dicembre 2021.

Infatti, con il diffondersi della variante “Omicron”, soprattutto nelle case per anziani o di cura, il Consiglio federale ha adottato numerose misure allo scopo di contenere la pandemia di coronavirus.

Tramite comunicato stampa del 3 dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “lunedì 6 dicembre 2021 saranno estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina, rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina (…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron”. Il Consiglio federale ha rilevato che “da qualche settimana i contagi stanno aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto nelle scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi in tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva (…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia. Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi” (sottolineatura del redattore).

Il 17 dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “situazione epidemiologica è preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni il tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il 13 dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300 pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia non è più possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché gli ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350 e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…) Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al 24 gennaio 2022 (…)”.

Dal 20 dicembre 2021 per le manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15 cpv. 1 e 3 e 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).

Tali misure hanno limitato considerevolmente il lavoro della ricorrente, non potendo in sostanza più proporre le proprie prestazioni allo stesso numero di persone che normalmente frequentavano le manifestazioni, e questo a causa delle restrizioni prese dal Consiglio federale per limitare il diffondersi del coronavirus.

In sede di risposta la Cassa sembra tuttavia sostenere che l’argomentazione dell’accesso alle manifestazioni non dovrebbe essere preso in considerazione poiché il giudice delle assicurazioni sociali deve dare più peso alle dichiarazioni della prima ora (sul tema, cfr. sentenza 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 4.3 con riferimento alla DTF 142 V 590 consid. 5.1) e di conseguenza occorrerebbe prendere in considerazione solo quanto affermato con le richieste di indennità “ed in sede di opposizione” (doc. III).

Questo Tribunale evidenzia che il tema della limitazione dell’accesso alle manifestazioni era già stato sollevato, perlomeno in maniera implicita, nelle domande di prestazione, laddove la società aveva precisato che la riuscita delle vendite dipende dalla possibilità di far visionare e provare materialmente gli allestimenti istallati sui veicoli per il trasporto dei disabili. È vero che in tale occasione l’accento era stato messo piuttosto sulla paura del contagio, ma già in sede di opposizione la ricorrente ha completato, senza contraddirsi, il suo dire, evidenziando come le misure adottate dal Consiglio federale per le manifestazioni hanno influenzato negativamente il fatturato (doc. 2, pag. 2 inc. 42.2022.51).

Occorre pertanto concludere che la condizione di cui all’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022, è adempiuta per tutti i mesi oggetti del litigio (ottobre 2021 – novembre 2021 – dicembre 2021 – gennaio 2022).

In accoglimento del ricorso, l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché esamini se tutti i requisiti per ottenere le indennità per i citati mesi sono soddisfatti.

Alla luce dell’esito del ricorso la richiesta della ricorrente di un incontro in presenza o l’organizzazione di un meeting online esplicativo di come si svolge l’attività (doc. I e doc. V, inc. 42.2022.52) diventa privo di oggetto.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 5 luglio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni su opposizione impugnate sono annullate e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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