Raccomandata
Incarto n. 42.2021.72
cs
Lugano 31 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2021 di
contro
la decisione su opposizione del 22 ottobre 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 marzo 2021 alla Cassa CO 1 sono pervenute le richieste per l’ottenimento delle indennità giornaliere contro la perdita di guadagno a causa del coronavirus inoltrate dalla RI 1, per il periodo complessivo dal 22 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 (doc. 7), in favore di RI 2, nato nel 1970, socio e gerente della società (doc. 1). Il 2 maggio 2021 è stata trasmessa la domanda per il mese di aprile 2021 (doc. 79). La struttura, per ordine delle autorità, è infatti stata chiusa, a causa del coronavirus, dal 22 dicembre 2020 al 30 aprile 2021.
1.2. Con decisione formale del 7 maggio 2021 la Cassa CO 1 ha rifiutato le richieste poiché RI 2 non è un lavoratore indipendente o una persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (doc. 4).
1.3. Con decisione formale del 21 maggio 2021 (doc. 3), che annulla e sostituisce quella del 7 maggio 2021, confermata dalla decisione su opposizione del 22 ottobre 2021 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto le domande. L’amministrazione ha in sostanza accertato che la società ha avviato la propria attività nel corso del 2018 e che nel 2019, anno determinante per stabilire il diritto alle prestazioni, RI 2, persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, non ha conseguito alcun salario, malgrado sia socio dell’azienda dal __________ 2018. La circostanza che l’interessato ha percepito una retribuzione dal 3 febbraio 2020 non modifica l’esito della richiesta.
1.4. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I).
La ricorrente rileva preliminarmente che la Cassa ha annullato, senza formulare motivazioni, una prima decisione emessa il 7 maggio 2021, e non ancora cresciuta in giudicato.
Per l’insorgente, pur essendo tale agire lecito, esso costituirebbe una prassi anomala, non dovrebbe essere la regola e andrebbe spiegato. La Cassa non potrebbe decidere una cosa, per poi revocarla pochi giorni dopo. Occorre che vi siano validi e concreti motivi atti a giustificare una presunta errata decisione, rispettivamente conoscerne le ragioni.
Neppure la decisione su opposizione impugnata indica i motivi di un tale agire e non è dato a sapere chi sia il responsabile di dell’errore e se sia dovuto ad una lettura errata delle circolari AVS, ad una valutazione sbagliata dell’incarto o ad un’interpretazione non corretta dell’ordinanza.
La motivazione, imposta dall’art. 52 cpv. 2 LPGA, è assente.
La persona che riceve una decisione non deve attendersi che la stessa sia annullata dall’autorità a posteriori e “motu proprio”, decidendo poi l’opposto. Per la ricorrente sono di conseguenza adempiute le condizioni per la buona fede, ritenuto che tutta la documentazione è stata fornita sin dall’inizio. La credibilità delle istituzioni impone che sia fatta chiara luce su quanto successo “per negare a posteriori quanto prima accordato”. La presenza di RI 2 sin dal 2018 in seno alla società non era soltanto nota come tale, ma pure quale presunzione derivante dall’iscrizione a Registro di Commercio. Se viene presunto che il comune cittadino conosca i contenuti del Registro di Commercio, a maggior ragione ciò vale per l’autorità. Solo con una motivazione chiara su questo punto sarà possibile redigere una contestazione seria e completa.
La ricorrente fa valere un’ulteriore violazione del suo diritto di essere sentita. Essa rileva infatti che la richiesta di audizione di RI 2 è stata rifiutata senza ragione.
Per l’insorgente, che fa riferimento alla sentenza 38.2009.84 dell’11 gennaio 2010, dove il TCA aveva rinviato il caso all’autorità precedente per non avere approfondito la fattispecie con sufficienza e per la necessità di ulteriori accertamenti, il cittadino medio riesce a spiegare meglio le proprie ragioni oralmente. In concreto la forma scritta non ha permesso alla ricorrente di chiarire ogni eventuale equivoco. RI 2 avrebbe meglio potuto spiegare di persona la situazione, in maniera completa e convincente, senza dover passare attraverso il filtro di una procedura scritta e di una persona terza (il legale).
La ricorrente sostiene in seguito che la Cassa si riferisce ad una circolare applicata a titolo retroattivo ed implicitamente nega la potenziale possibilità di beneficiare delle indennità per lavoro ridotto (ILR), ritenuto che ha negletto la competenza della Sezione del lavoro, non trasmettendole la richiesta di aiuto.
In concreto, per l’insorgente, il caso rientra nel marginale 1041 CIC. Le CIC rinviano alle DIPG (marg. 1070 CIC), le quali prevedono un versamento immediato delle prestazioni. Ciò non è avvenuto nel caso di specie.
La decisione su opposizione impugnata farebbe inoltre credere che la richiesta di prestazioni sia del 2 maggio 2021, mentre le domande sono state inoltrare mensilmente dal gennaio 2021. Malgrado RI 2 abbia parlato con tre funzionari ed abbia chiesto degli anticipi, non ha mai ricevuto alcunché.
Secondo l’insorgente, da marzo a maggio 2021 questo Tribunale avrebbe emesso numerose sentenze dove avrebbe stabilito che a fare stato è lo scopo della legge superiore piuttosto che il contenuto delle CIC e che obiettivo dell’ordinanza è quello di permettere alle persone di sopravvivere a seguito delle chiusure ordinate dalle autorità con un indennizzo almeno parziale. Inoltre il TCA, nella sentenza 38.2021.47 del 25 ottobre 2021, ha riconosciuto le ILR, seppure tecnicamente la ditta richiedente non aveva ancora aperto l’attività ma aveva iniziato a predisporla. Anche in quel caso era evidente che vi fosse una chiusura ordinata, che vi fossero persone che non avrebbero percepito nulla e che gli aiuti avessero lo scopo di sostenere i datori di lavoro.
La ricorrente rileva che RI 2 non figura nella dichiarazione dei salari 2019, ma ha sottoscritto un contratto di lavoro il 28 gennaio 2020 e nella dichiarazione dei salari del 25 gennaio 2021 è stato indicato un salario lordo di fr. 28'129.80. Vista la documentazione agli atti non è pertanto corretta l’affermazione secondo la quale l’interessato non avrebbe percepito nulla da giustificare le indennità volte a sopperire l’ordinata chiusura. Per la ricorrente non è logico appellarsi al 2019 per indennità dovute nel 2021. Il Consiglio federale non ha voluto imporre una simile limitazione e neppure le regole dell’ordinanza citate nella decisione su opposizione impugnata lo indicano (l’art. 5 cpv. 2ter è entrato in vigore il 1° luglio 2021).
L’insorgente sostiene poi che l’informativa n° 435 del 5 maggio 2021 va applicata al caso di specie poiché ricorda che nei conteggi delle indennità occorre prendere in considerazione la somma più favorevole per l’assicurato, cosa che in concreto non è stato fatto. Per la ricorrente se si volesse seguire la tesi della Cassa, il Consiglio federale non avrebbe voluto in nessun modo aiutare gli organi di società che hanno ricevuto un ordine di chiusura per l’inverno 2020/2021 e che non erano già attivi nel 2019 per la stessa società. È logico che l’organo societario, regolarmente attivo, possa beneficiare delle indennità IPG per la chiusura ordinata. Anche l’autorità federale in un opuscolo panoramico reperibile su internet richiama una data posteriore, ovvero il 17 marzo 2020 e non l’anno 2019. Lo stesso Ufficio federale ricorda esplicitamente di far capo al 2020.
La ricorrente chiede infine di poter sentire RI 2.
1.5. Con risposta del 2 dicembre 2021, alla quale ha allegato l’intero incarto, la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.6. Con replica del 13 dicembre 2021 (doc. V), trasmesso alla Cassa per osservazioni (doc. VI), l’insorgente ha ribadito che solo una motivazione chiara in merito alla revoca della decisione del 7 maggio 2021 permette di redigere una contestazione seria e completa. La Cassa non avrebbe inoltre indicato le ragioni per le quali ha applicato una circolare a titolo retroattivo e a detrimento della ricorrente. L’amministrazione non avrebbe neppure spiegato per quale ragione per calcolare le indennità del 2021 occorre far capo ai dati del 2019 e non a quelli del 2020. Ciò in applicazione di un articolo di legge entrato in vigore il 1° luglio 2021 e che si trova in contraddizione con l’informativa dell’UFAS n 435 del 5 maggio 2021 “la quale ricorda che nei conteggi per gli anni 2019 e 2020 occorre prendere la somma più favorevole all’assicurato, cosa che all’evidenza non è stata fatta e che l’autorità neppure intende fare (cit. gravame)”. L’insorgente ha infine nuovamente ribadito la necessità di sentire in audizione RI 2.
1.7. Chiamata ad esprimersi in merito, l’amministrazione ha preso posizione il 12 gennaio 2022, ribadendo le sue motivazioni ed evidenziando di non aver applicato una circolare a titolo retroattivo e a detrimento della ricorrente ma semmai di averne escluso l’applicazione (doc. VII). La Cassa rileva inoltre che l’art. 5 cpv. 2ter è in vigore dal 17 settembre 2020 e che la “tesi alla base del suddetto articolo non è illogica, se si pensi che fa riferimento all’ultimo intero anno pandemico”. La Cassa ha infine escluso l’applicazione dell’informativa cui fa riferimento l’insorgente.
1.8. Lo scritto è stato trasmesso all’insorgente con facoltà di produrre eventuali osservazioni entro il 19 gennaio 2022 (doc. VIII).
in diritto
in ordine
2.1. La ricorrente lamenta numerose violazioni del suo diritto di essere sentita. Essa sostiene in particolare che la Cassa avrebbe annullato e sostituito la decisione del 7 maggio 2021 con quella del 21 maggio 2021, senza fornire alcuna spiegazione e che non le sarebbe stato conferito il diritto di essere sentita oralmente. La decisione su opposizione non sarebbe inoltre stata sufficientemente motivata.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
2.2. In concreto la Cassa con decisione del 7 maggio 2021 aveva negato il diritto alle prestazioni affermando che RI 2, socio e gerente della società, non va considerato né indipendente, né persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro.
Il 21 maggio 2021 la medesima Cassa ha annullato e sostituito la precedente decisione, rilevando che RI 2 è una persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, ma che la società non ha diritto a prestazioni poiché nel 2019 l’interessato non ha conseguito alcun salario.
L’amministrazione ha fornito spiegazioni in merito all’annullamento ed alla sostituzione della precedente decisione, peraltro avvenuta prima della sua crescita in giudicato. Essa ha infatti, correttamente, rilevato come “la precedente decisione della Cassa del 7 maggio 2021 sia stata emanata a seguito di una valutazione errata della fattispecie nella quale è stato ritenuto che il signor RI 2RI 2 non potesse pretendere all’IPG Corona poiché non considerato quale lavoratore indipendente o una persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro. La decisione evidentemente errata - in quanto il signor RI 2 è socio e gerente della società RI 1 sin dalla sua creazione nel __________ 2018 – andava quindi annullata e sostituita”.
Per quale motivo la Cassa, che in questi ultimi mesi è stata sottoposta ad una forte pressione, considerato l’elevato numero di richieste di indennità giornaliere per il coronavirus da evadere in tempi brevi, ha commesso questo errore e chi ne è responsabile, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, non è rilevante, ritenuto come esso è stato sin da subito scoperto e corretto e come la modifica è avvenuta nel termine per inoltrare opposizione (cfr. DTF 129 V 110 consid. 1.2.1).
Del resto, per l’insorgente, nel preciso caso di specie, nulla cambia, visto che in ogni caso anche con la prima decisione, poi annullata, le prestazioni le erano state negate. La società non ha pertanto subito nocumento alcuno. Ciò che le impedisce di appellarsi alla sua buona fede (cfr., per le condizioni, la STCA 30.2021.2 del 15 marzo 2021, consid. 2.9).
Ne segue che l’insorgente non può essere seguita laddove insiste nel ritenere che solo una motivazione chiara in merito alla revoca della decisione del 7 maggio 2021 le permetterebbe di redigere una contestazione seria e completa.
2.3. Per quanto concerne il rifiuto della Cassa di sentire oralmente la società, va rilevato che anche in questo caso l’amministrazione ha fornito le dovute spiegazioni. Essa ha infatti ritenuto che la documentazione agli atti, e segnatamente le dichiarazioni dei salari 2019 e 2020, da cui emerge che RI 2 non ha conseguito alcun salario nel 2019, ma solo nel 2020, è sufficiente per decidere nel merito delle richieste senza necessità di sentirlo oralmente.
Anche su questo punto la decisione su opposizione impugnata merita conferma.
Infatti, con sentenza 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 al consid. 9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…] Sennonché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AHV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04 , ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito”).
Considerato che neppure la Legge COVID-19 e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno conferiscono il diritto alla persona assicurata di essere sentita oralmente, la censura va respinta.
Il riferimento alla sentenza 38.2009.84 dell’11 gennaio 2010, peraltro antecedente alla predetta sentenza federale, non è d’aiuto alla ricorrente. Infatti in quel caso si trattava di una vertenza in ambito di assicurazione contro la disoccupazione relativa ad una richiesta di indennità per lavoro ridotto, in una fattispecie complessa, con aspetti internazionali, che necessitava di più ampi e approfonditi accertamenti e che è sfociata in un rinvio della causa all’autorità precedente per effettuare ulteriori indagini.
La ricorrente non può neppure essere seguita laddove sostiene che un cittadino medio, non rappresentato, riuscirebbe a spiegare meglio le sue ragioni oralmente e che in concreto la forma scritta non avrebbe permesso alla ricorrente di chiarire ogni eventuale equivoco.
Infatti la società in sede di opposizione era già patrocinata dal medesimo legale (doc. 2).
2.4. Infine l’insorgente solleva ulteriori violazioni del suo diritto di essere sentita, poiché l’amministrazione non avrebbe sufficientemente motivato la sua decisione su opposizione. In particolare non avrebbe indicato le ragioni per le quali avrebbe applicato una circolare a titolo retroattivo e a detrimento della ricorrente e non avrebbe spiegato perché, per calcolare le indennità del 2021, occorre far capo ai dati del 2019 e non a quelli del 2020.
A torto.
Nella decisione su opposizione, di 7 pagine, l’amministrazione ha infatti indicato approfonditamente i motivi per i quali ha negato alla ricorrente il diritto alle prestazioni in favore di RI 2 ed ha precisato che occorre far capo al salario percepito nel 2019, giacché l’interessato è socio e gerente della società fin dal __________ 2018 e la circostanza che nel 2020 ha percepito una retribuzione non modifica l’esito delle richieste (cfr. punto 7 della decisione su opposizione impugnata).
La ricorrente, rappresentata da un legale, ha potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione delle domande e le ha compiutamente contestate in sede giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale (doc. I). Essa si è poi nuovamente espressa il 13 dicembre 2021 con una replica (doc. V).
In concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.1).
Del resto come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.5. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):
" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.6. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 19 gennaio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 23 versioni, cfr. CIC versione 23; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.4. “Diritto derivante dalla chiusura di strutture”, prevede:
" 1041 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che hanno subìto una perdita di guadagno in seguito alla chiusura di strutture secondo gli articoli 6 capoverso 2 lettera a o b e 40 LEp o alla chiusura di strutture ordinata a livello cantonale.
1041.a Gli spazi esterni delle strutture di ristorazione, dei bar
07/21 e dei club, incluse le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away), dal 19 aprile 2021 possono essere utilizzati per l’esercizio dell’attività. Dal 31 maggio 2021 possono essere aperti anche gli spazi interni delle strutture di ristorazione, dei bar e dei club. Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus degli indipendenti e delle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro in caso di chiusura di strutture sussiste fino al 31 maggio 2021 (compreso). Dal 1° giugno 2021 non potrà più nascere alcun diritto all’indennità derivante dalla chiusura di strutture. Tale diritto potrà essere esercitato fino al 31 marzo 2022.
1041.1 Non hanno diritto i lavoratori indipendenti e le persone in
11/20 posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda) la cui struttura deve chiudere su ordine cantonale a causa della mancanza di un piano di protezione o a causa di un piano di protezione insufficiente.”
Il marginale 1041.a è stato modificato dal mese di dicembre 2021, nei seguenti termini:
" 1041.a Gli spazi esterni delle strutture di ristorazione, dei bar
12/21 e dei club, incluse le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away), dal 19 aprile 2021 possono essere utilizzati per l’esercizio dell’attività. Dal 31 maggio 2021 possono essere aperti anche gli spazi interni delle strutture di ristorazione, dei bar e dei club. Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus degli indipendenti e delle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro in caso di chiusura di strutture sussiste fino al 31 maggio 2021 (compreso). Dal 1° giugno 2021 non potrà più nascere alcun diritto all’indennità derivante dalla chiusura di strutture. Tale diritto potrà essere esercitato fino al 31 marzo 2023.”
Circa l’accertamento del reddito precedente la nascita del primo diritto all’indennità, il numero 5.4, relativo alle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, prevede che:
" 1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
11/20 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2 del seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
07/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1° luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.
Esempi
La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
Nel mese di dicembre 2021 il marginale 1069.2 è stato modificato:
“1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
12/21 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021 e in caso di avvio dell’attività nel 2022, su quelli del 2022. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.”
2.7. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn 1992, pagg. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.8. In concreto la decisione su opposizione emessa dalla Cassa CO 1 va confermata poiché la ricorrente non ha comprovato che RI 2, socio e gerente della RI 1, e dunque persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, ha subito una perdita salariale come richiesto dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
A questo proposito va rammentato che ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 lett. b dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro hanno diritto all’indennità, se, oltre a dover interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19, subiscono una perdita salariale.
Per l’art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19), l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità.
Il marginale 1069.1 della Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – prevede che per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019.
Nel caso di specie RI 2 non ha conseguito alcun salario soggetto all’AVS nel 2019 per un’eventuale attività svolta per la RI 1 (cfr. anche doc. 5).
La società ricorrente evidenzia tuttavia che l’interessato ha iniziato la propria attività nel 2020, avendo sottoscritto il contratto di lavoro il 28 gennaio 2020, ciò che permetterebbe di prendere in considerazione il reddito conseguito quell’anno.
È vero che per il marginale 1069.2 CIC se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali.
Tuttavia la società ricorrente è stata iscritta a registro di commercio già il __________ 2018 e dalla dichiarazione dei salari emerge che la società nel 2019 ha versato delle retribuzioni per complessivi fr. 60’331 ed ha avuto alle sue dipendenze tre dipendenti in periodi in parte diversi (doc. 5).
L’attività ha pertanto già avuto inizio perlomeno nel corso del 2019 (cfr., a proposito del concetto di avvio dell’attività, che va inteso non soltanto quale inizio dell’impresa formale, bensì quale inizio dell’attività commerciale vera e propria, la STCA 42.2021.39 del 16 agosto 2021, consid. 2.7 e 2.8; cfr. anche la STCA 42.2021.55-56 del 18 ottobre 2021, consid. 2.6).
Di conseguenza occorre far capo ai dati del 2019, secondo i quali RI 2 non ha conseguito alcun salario. La circolare CIC è pertanto stata applicata correttamente dalla Cassa.
Per cui la circostanza che dal febbraio 2020 l’interessato ha conseguito un salario, non è d’aiuto alla ricorrente per poter ottenere le chieste indennità.
La base di calcolo per le indennità è costituita dal reddito conseguito nel 2019 poiché riflette la situazione precedente la pandemia.
L’insorgente, fa inoltre riferimento all’informativa n° 435 dell’UFAS del 5 maggio 2021 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC (cfr. https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/16697/download), per la quale “nei casi in cui i redditi adottati per fissare i contributi d’acconto del 2020 (anno di riferimento) sono meno favorevoli dei redditi utilizzati per fissare i contributi d’acconto del 2019 o di quelli indicati nella decisione di fissazione dei contributi per il 2019, per il calcolo delle IPG si considera quale base di riferimento il reddito determinante del 2019” e che “le casse di compensazione devono confrontare sistematicamente i redditi su cui sono stati fissati i contributi d’acconto del 2020 con i redditi indicati nella decisione di fissazione dei contributi AVS del 2019, e tenere conto del reddito dell’anno di riferimento più favorevole per la persona in questione”.
Tale informativa si applica tuttavia agli indipendenti (cfr. punto 2) e non alle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro. Del resto decisivo resta il fatto che RI 2 non ha svolto un’attività lucrativa nel 2019.
2.9. L’insorgente si lamenta del fatto che, contrariamente a quanto prevede la legge, non ha ricevuto alcun anticipo immediato.
Anche in questo caso la Cassa ha agito correttamente.
Infatti, l’amministrazione non proceduto ad alcun versamento poiché sin da subito era palese che la ricorrente non avrebbe avuto diritto ad alcuna prestazione.
2.10. Per quanto concerne la mancata trasmissione delle sue richieste alla Sezione del lavoro, competente per l’eventuale versamento delle indennità per lavoro ridotto, va evidenziato come l’insorgente, essendo persona in posizione analoga a quella di un datore di lavoro, di norma non avrebbe diritto a tali indennità per il periodo qui litigioso (22 dicembre 2020 – 30 aprile 2021; cfr. art. 31 cpv. 3 LADI), ma, se le condizioni fossero adempiute, ciò che come visto non è il caso, avrebbe semmai avuto diritto alle indennità giornaliere Corona.
La STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021, citata in sede di ricorso, non è d’aiuto alla ricorrente poiché in quel caso il Tribunale ha dovuto chinarsi su una decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro che aveva ritenuto evitabile la perdita di lavoro relativa alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore di due dipendenti (cfr. consid. 2.9) e non si è dovuto esprimersi in merito all’applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, il cui esame è del resto competenza della Cassa di disoccupazione e non della Sezione del lavoro, ma ha fornito alcuni elementi di giudizio (consid. 2.10).
Quanto alla circostanza secondo cui il TCA avrebbe stabilito che a fare stato è lo scopo della legge superiore piuttosto che il contenuto delle CIC e che obiettivo dell’ordinanza è quello di permettere alle persone di sopravvivere a seguito delle chiusure ordinate dalle autorità con un indennizzo almeno parziale, va evidenziato che comunque, ai fini di ottenere le prestazioni, devono essere adempiuti i presupposti previsti dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno che qui, come visto, non sono realizzati.
Per quanto concerne invece il riferimento alla risposta figurante nel sito dell’UFAS secondo cui se un’attività è stata avviata dopo il 2019, la persona assicurata può aver diritto alle indennità, da una parte va rilevato che la fattispecie citata nel ricorso concerne il caso di un indipendente e non di una persona in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e dall’altra va ribadito che l’attività non è stata avviata nel 2020, ma prima (cfr. iscrizione a RC del __________ 2018 e dichiarazione dei salari del 2019) e di conseguenza l’esempio non si attanaglia al caso di specie.
Infine neppure il doc. B, prodotto in sede di ricorso, alle pag. 3 e 4 citate della ricorrente, è atto a modificare l’esito della vertenza. Esso descrive unicamente le misura concernenti l’indennità perdita di guadagno prese dal Consiglio federale dal 17 marzo 2020 ma non conferisce alcun diritto specifico all’insorgente.
2.11. La società chiede di poter sentire il suo socio e gerente RI 2.
Alla luce della documentazione prodotta dalle parti, che la stessa insorgente definisce “corretta” e “completa” (cfr. doc. I, pag. 9), non è necessario procedere con la sua audizione. Come indicato nei precedenti considerandi, determinante è infatti la circostanza che la società ha avviato la sua attività prima del 2020 e che l’interessato nel 2019 non ha conseguito alcun salario determinante. Ulteriori accertamenti non porterebbero pertanto alla modifica dell’esito della vertenza.
Considerato il ruolo di RI 2 all’interno della società, va pure rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Ora, come visto nei considerandi precedenti la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento.
Del resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).
L’audizione dell’assicurato si rivela, pertanto, superflua.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 23 novembre 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche le sentenze 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti