Raccomandata
Incarto n. 42.2021.59
rs
Lugano 13 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 9 settembre 2021 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di aprile 2020 RI 1 ha trasmesso all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) una nota d’onorario del 23 marzo 2020 emessa dal Dr. __________, medico dentista di __________, di fr. 975.-- relativi a cure dal 12 al 27 febbraio 2020 per il relativo pagamento (cfr. doc. 41=537).
1.2. Con sentenza 42.2020.12 del 3 agosto 2020 questa Corte ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia inoltrato il 22 giugno 2020 da RI 1, poiché la sua domanda di presa a carico della fattura del dentista era rimasta inevasa. In effetti l’USSI pendente causa, e meglio l’8 luglio 2020, ha emesso la relativa decisione.
1.3. Con decisione dell’8 luglio 2020 l’USSI ha accolto parzialmente la richiesta della ricorrente di assumere il costo della cura dentistica a cui si è sottoposta nel mese di febbraio 2020. In effetti l’amministrazione a tale riguardo ha riconosciuto una prestazione speciale di fr. 141.30.
Nel provvedimento in questione è stato precisato:
" OSSERVAZIONI COMMISSIONE DENTISTI:
" Paghiamo solo l'igienista al valore del punto CHF 1.00. Se per le altre cure può essere documentata la necessità (tramite fotografia o RX), potremo valutare una partecipazione. Come già fatto prevenire tramite mail, il regolamento prevede che ogni cura deve essere preventivata e ricevere il nostro benestare”." (Doc. 504)
1.4. Il 13 novembre 2020 l’USSI ha emesso una decisione su reclamo con cui ha respinto, nella misura in cui non era divenuto privo di oggetto a seguito del versamento dell’importo riconosciuto di fr. 141.30, il reclamo interposto dall’interessata, in quanto quest’ultima, che non aveva sottoposto all’amministrazione un preventivo, nemmeno aveva prodotto in seguito ulteriore documentazione atta a comprovare la necessità delle altre cure rispetto a quelle fornite dall’igienista (cfr. doc. 493).
1.5. Con sentenza 42.2020.38 dell’8 febbraio 2021 il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI 1 e, come del resto proposto dall’USSI in sede di risposta, ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché fosse conferita all’insorgente la facoltà di completare le informazioni occorrenti per valutare se le cure dentarie da lei effettuate nel mese di febbraio 2020, oltre alle prestazioni dell’igienista già riconosciute per fr. 141.30, fossero necessarie oppure no.
Questo Tribunale ha evidenziato che nel caso di specie si imponeva un complemento istruttorio, in quanto, da una parte, sia le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020 al p.to 4.1.b, sia la Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale del 27 gennaio 2020 non escludono una partecipazione alle spese dentarie da parte dell’USSI in caso di mancata presentazione di un preventivo, prevedendo in tale eventualità soltanto che la presa a carico non è garantita. Dall’altra, la Commissione dei periti dentisti, nel suo preavviso del 15 giugno 2020, ha indicato che “se per le altre cure può essere documentata la necessità (tramite fotografia o RX), potremo valutare una partecipazione”, nel caso della ricorrente. Inoltre il TCA ha osservato che l’insorgente è venuta a conoscenza unicamente a fine novembre 2020 della Disposizione del 27 gennaio 2020 e del formulario relativo al preventivo da cui emergono le indicazioni essenziali da fornire all’USSI.
Nella sentenza è stato precisato che l’amministrazione, dopo aver esperito gli accertamenti, avrebbe determinato nuovamente, avvalendosi della valutazione tecnica della Commissione dei periti dentisti, se la ricorrente avesse diritto o meno all’assegnazione di un’ulteriore prestazione assistenziale speciale per le spese dentistiche del febbraio 2020.
1.6. Con ricorso per denegata giustizia del 1° luglio 2021 RI 1 ha chiesto al TCA “di intimare l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona di emettere una decisione formale motivata entro 20 giorni”, specificando che “la presente pratica è pendente da oltre 1 anno senza valida ragione”. La medesima ha allegato copia di un proprio scritto indirizzato all’USSI l’8 giugno 2020 con oggetto “Sollecito di risposta ed evasione pratica nota dentista del 23.03.2020 CHF 975.00 (cfr. doc. 436; 32).
1.7. Con sentenza 42.2021.49 del 27 settembre 2021, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia inoltrato il 1° luglio 2020 da RI 1, in quanto l’USSI pendente causa, e meglio il 9 settembre 2021, ha emesso una decisione su reclamo in merito alla richiesta di assunzione dei costi per i trattamenti dentistici del febbraio 2020 di cui alla nota d’onorario del 23 marzo 2020.
1.8. Con decisione su reclamo del 9 settembre 2021 l’USSI ha rifiutato l’assegnazione di un’ulteriore prestazione assistenziale speciale (oltre all’importo di fr. 141.30 relativo alle cure d’igiene del 12 febbraio 2020) a copertura delle spese dentarie concernenti le cure effettuate nel febbraio 2020 (cfr. doc. II1).
L’amministrazione ha così motivato il proprio provvedimento:
" (…) la reclamante non ha dato seguito alle richieste dell’USSI di trasmettere la documentazione atta a comprovare la necessità delle altre cure rispetto a quelle fornite dall’igienista, omettendo peraltro di collaborare. La reclamante non ha fatto uso della facoltà conferitale per completare le informazioni occorrenti per valutare se le cure dentarie da lei effettuate nel mese di febbraio 2020, oltre alle prestazioni dell’igienista già riconosciute per CHF 141.30, siano state necessarie o meno. (…)” (doc. II1)
1.9. Il 14 settembre 2021 RI 1 ha inoltrato un “reclamo” contro la decisione del 9 settembre 2021 all’USSI (cfr. doc. I), che, il 16 settembre 2021, l’ha trasmesso per competenza al TCA (cfr. doc. II).
L’insorgente ha in particolare fatto valere, da un lato, di avere debitamente consegnato la documentazione richiesta dalla Commissione dei periti dentisti all’USSI, e meglio l’8 marzo 2021 il formulario preventivo dentistico compilato, il 1° aprile 2021 la nota igienista del 26 gennaio 2021 di fr. 162.--, il 26 aprile 2021 da parte del Dr. __________ la radiografia/fotografia dell’arcata dentale e il 7 maggio 2021 da parte sua la radiografia/fotografia dell’arcata dentale.
Dall’altro, che di conseguenza l’USSI disponeva della completa documentazione dal 27 aprile 2021.
La medesima ha poi asserito che il numero dei denti trattati è indicato nel formulario preventivo per cure dentarie a pag. 2 (4 denti n. 25, 46, 45 e 44) dove viene descritto anche l’intervento effettuato ad ognuno di essi (cfr. doc. I).
1.10. Nella sua risposta del 28 settembre 2021 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.11. RI 1 si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie il 14 ottobre 2021 e ha inviato dei documenti (cfr. doc. VII + 1/2).
1.12. La parte resistente ha preso posizione al riguardo il 27 ottobre 2021 (cfr. doc. IX).
1.13. Il doc. IX è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. X).
in diritto
2.1. La ricorrente, pendente causa (cfr. doc. VII), ha chiesto “la designazione di un patrocinatore d’ufficio”.
In tale contesto va ricordato innanzitutto che la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile (cfr. art. 16 Lptca; 31 e 61 lett. c LPGA; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).
Nel caso concreto questo Tribunale constata che l’insorgente ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi.
La medesima, pertanto, non necessita di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).
In proposito cfr. pure STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2., riguardante la ricorrente.
La domanda di designazione di un avvocato deve, conseguentemente, essere respinta.
2.2. Ai sensi della giurisprudenza federale, allorché una decisione su opposizione (o su reclamo) viene annullata e gli atti rinviati all’autorità inferiore per un complemento d’istruttoria, non riacquista validità la decisione formale sostituita dalla decisione su opposizione (o su reclamo), bensì la procedura deve ripartire dall’inizio con l’emissione di una nuova decisione formale.
Al riguardo in una sentenza 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011 l’Alta Corte ha stabilito che:
" (…) En s’opposant à la décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution de l'administration et exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv.). Au terme de la procédure d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite de l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures d'instruction requises.“
In proposito cfr. pure STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2019.28 del 22cgennaio 2020 consid. 2.2.; STCA 38.2015.35 del 15 giugno 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.2.; STCA 38.2012.34 dell’8 agosto 2012 consid. 2.2.; 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid. 2.9. in fine.
Nel caso di specie, come visto nei fatti, il TCA, con giudizio 42.2020.38 dell’8 febbraio 2021, ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del 13 novembre 2020 con cui l’USSI, riguardo ai trattamenti dentari del febbraio 2020, ha negato l’assunzione di ulteriori costi (oltre all’importo di fr. 141.30 relativi alle prestazioni fornite dall’igienista), poiché la medesima non aveva sottoposto all’amministrazione un preventivo e nemmeno aveva prodotto in seguito altra documentazione atta a comprovare la necessità delle cure.
Questo Tribunale ha rinviato gli atti all’USSI per un complemento istruttorio, in particolare per conferire all’insorgente la facoltà di completare le informazioni occorrenti per valutare se le cure dentarie da lei effettuate nel mese di febbraio 2020, oltre alle prestazioni dell’igienista già riconosciute per fr. 141.30, fossero necessarie oppure no. Nella sentenza è stato precisato che l’amministrazione, prima di determinare nuovamente il diritto o meno a un’ulteriore prestazione assistenziale speciale per le spese dentistiche del febbraio 2020, si sarebbe avvalsa della valutazione tecnica della Commissione dei periti dentisti (cfr. consid. 1.4.; 1.5.).
Il 9 settembre 2021 l’USSI - contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza appena citata - ha emesso una decisione su reclamo con cui ha rifiutato di assumere i costi dei trattamenti dentari del febbraio 2020, ad eccezione delle cure d’igiene di fr. 141.30 già riconosciute (cfr. doc. II1; consid. 1.8.).
La parte resistente, a seguito della sentenza 42.2020.38, avrebbe invece dovuto emanare una nuova decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata con reclamo e la relativa decisione su reclamo con ricorso al TCA (cfr. art. 65 Las; 33 Laps).
In casu, tutto ben considerato, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.; STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), ritenuto, in particolare, il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si rinuncia in ogni caso a trattare la decisione su reclamo del 9 settembre 2021 quale decisione formale (con la conseguenza che la presente vertenza dovrebbe essere dichiarata irricevibile) e a un rinvio degli atti all’USSI per emettere una decisione su reclamo, in quanto - alla luce dell’intero iter procedurale avviato nell’aprile 2020 con la richiesta di RI 1 di assunzione delle spese relative ai trattamenti dentari del febbraio 2020 che ha comportato numerose richieste di documentazione nei confronti dell’insorgente anche a seguito della sentenza 42.2020.38 dell’8 febbraio 2021 di questa Corte, nonché molteplici prese di posizioni da parte della Commissione dei periti dentisti (cfr. consid. 1.1.-1.8.) - “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.6.).
Di conseguenza questa Corte entra nel merito del ricorso del 14 settembre 2021.
2.3. L’insorgente ha innanzitutto invocato implicitamente una lesione del diritto di essere sentita per essere “rimasta all’oscuro” di informazioni in possesso dell’USSI, in particolare contenute in alcuni pareri della Commissione dei periti dentisti (cfr. doc. VII).
Questa Corte ricorda che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Tuttavia, la giurisprudenza federale, ha stabilito che la violazione del diritto di essere sentita è sanabile se l'interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 4.3.; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; STF 8C_414/2015 consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16 Lptca; 31 e 61 lett. c LPGA).
Inoltre, per costante giurisprudenza federale, come già visto sopra (cfr. consid. 2.2.), è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 4.3.; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA rileva che l’USSI, nei propri scritti inviati all’insorgente, ha fatto riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione dei periti dentisti (cfr. doc. 37; 30; 14; consid. 2.6.).
Pertanto l’insorgente avrebbe comunque potuto chiedere delucidazioni al riguardo.
In proposito l’amministrazione ha peraltro affermato che i pareri della Commissione sono sempre stati presenti agli atti e in ogni tempo la ricorrente avrebbe potuto chiedere dei chiarimenti o accedere a tutti gli atti (cfr. doc. IX).
Ad ogni modo, anche volendo ritenere per ipotesi di lavoro, che il diritto di essere sentita dell’insorgente sia stato violato, tale lesione va considerata sanata dal momento che la medesima, l’8 ottobre 2021, ha visionato l’intera documentazione agli atti presso la Cancelleria di questo Tribunale (cfr. doc. VI).
Per inciso giova rilevare che il parere della Commissione del 16 agosto 2021, citato dalla ricorrente nello scritto del 14 ottobre 2021 (cfr. doc. VII), non riguarda il trattamento dentario del febbraio 2020, bensì un’ulteriore nota d’onorario di fr. 162.-- relativa a cure del gennaio 2021 (cfr. doc. 201; 202; doc. V pag. 6).
La censura di natura formale deve, dunque, essere respinta.
2.4. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.5. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps).
Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."
Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.6. L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non è, tuttavia, esaustivo.
In effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
Ad ogni modo le spese dentarie sono contemplate espressamente alla lett. b) del cpv. 1 dell’art. 20 Las.
Esse, pertanto, di principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione - ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las; consid. 2.3.) - di una prestazione assistenziale speciale.
L’art. 8g Reg.Las prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS).
Le direttive della Conferenza svizzera dell’azione sociale (COSAS; dal 1° gennaio 2021 Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS) al p.to C.1.4 valido dal dicembre 2016 al 31 dicembre 2020, relativo alle spese per cure dentarie, enunciano che:
" Sono riconosciuti i costi dei controlli annuali e dell’igiene dentaria. I costi per gli interventi dentistici sono assunti se il trattamento è necessario e può essere eseguito in forma semplice, economica e adeguata. Ad eccezione delle urgenze, prima di ogni intervento dev’essere presentato un preventivo che illustri anche lo scopo del trattamento. I costi da prendere a carico sono basati sul punteggio dell’INSAI o sulla tariffa sociale dei singoli cantoni. Se il trattamento prevede costi elevati, gli uffici di sostegno sociale possono limitare la libera scelta del dentista e richiedere il preavviso di un dentista fiduciario.”
Dal 1° gennaio 2021 le linee guida CSIAS al p.to C.6.5. a), relativo alle spese per cure dentarie, indicano:
" Le spese per i controlli annuali, l’igiene dentale e i trattamenti del dolore devono essere prese a carico come Pci (n.d.r.: prestazioni circostanziali) di base.
Ulteriori trattamenti devono essere presi a carico quali PCi di base a condizione che siano eseguiti in modo semplice, economico e appropriato. Prima di questi trattamenti deve essere richiesto un preventivo da sottoporre all’organo dell’aiuto sociale con una richiesta di assunzione dei costi. Il preventivo deve anche informare sullo scopo del trattamento.
I costi sono presi a carico sulla base della tariffa sociale dei singoli cantoni.
In caso di cure dentarie costose, l’organo dell’aiuto sociale può limitare la libera scelta del dentista e rivolgersi a un dentista di fiducia.”
Dal canto loro le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020 del 1° gennaio 2020 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino (BU 57/2019 del 31 dicembre 2019) ai p.ti 4 e 4.1.b, peraltro citati nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 3) prevedono:
" 4. Prestazioni speciali
Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute di volta in volta secondo l’esigenza. Le principali prestazioni speciali sono riconosciute dall’USSI, secondo le seguenti modalità e rispettivi importi. Di principio non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.
Per giustificati motivi con l’accordo dell’assistito possono essere eccezionalmente riconosciute prestazioni speciali che superano al massimo di 200 franchi il valore limite previsto, deducendo la differenza dall’importo del fabbisogno mensile.
4.1 Prestazioni speciali relative alla salute
(…)
b. Cure dentarie
Le cure dentarie urgenti sono riconosciute fino ad un massimo di 300 franchi annui. Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all’USSI allegando la fattura originale.
Per importi superiori, prima di iniziare il trattamento, il beneficiario deve chiedere al medico dentista un preventivo che indichi lo scopo del trattamento e sottoporre lo stesso all’USSI. In caso contrario una partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita. Le cure devono avere carattere semplice, economico ed adeguato in applicazione alla Disposizione concernente il sussidio delle cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale. I costi sono riconosciuti sulla base del tariffario SUVA.
Il costo per il controllo dell’igiene è riconosciuto una volta l’anno (12 mesi). Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all’USSI allegando la fattura.”
Il tenore dei p.ti 4 e 4.1.b delle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021 del 1° gennaio 2021 (cfr. BU 1/2021 del 5 gennaio 2021 pag. 1) è il medesimo di quello delle Direttive per il 2020.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.7. Con sentenza 42.2021.38 dell’8 febbraio 2021, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.5.), questa Corte ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché fosse conferita all’insorgente la facoltà di completare le informazioni occorrenti per valutare se le cure dentarie da lei effettuate nel mese di febbraio 2020 - la cui nota d’onorario è stata emessa dal Dr. __________, dentista curante, il 23 marzo 2020 per l’ammontare di fr. 975.-- (cfr. doc. 41=537; consid. 1.1.; di tale importo sono già stati riconosciuti fr. 141.30 corrispondenti alle prestazioni dell’igienista), fossero necessarie oppure no. Il TCA ha, altresì, specificato che l’amministrazione, dopo aver esperito gli accertamenti, avrebbe determinato nuovamente, avvalendosi della valutazione tecnica della Commissione dei periti dentisti, se la ricorrente avesse diritto o meno all’assegnazione di un’ulteriore prestazione assistenziale speciale per le spese dentistiche del febbraio 2020.
L’8 marzo 2021 RI 1 ha trasmesso all’USSI il formulario “Preventivo per cure dentarie” compilato dal Dr. __________, da cui emerge che l’“importo prestazioni mediche dentistiche” corrisponde a fr. 912.-- (cfr. doc. 42; 43).
L’amministrazione, tramite raccomandata del 15 aprile 2021, le ha chiesto di inviare la documentazione a comprova della necessità delle cure dentarie (fotografie e/o radiografie) da lei effettuate nel mese di febbraio 2020, oltre alle prestazioni dell’igienista già riconosciute per fr. 141.30, con l’indicazione che sarebbe stata sottoposta alla Commissione dei periti dentisti (cfr. doc. 40).
Il 19 aprile 2021 i periti Dr. __________ e __________ hanno osservato che senza una documentazione radiografica/fotografica a sostegno della diagnosi non potevano entrare nel merito di un eventuale sussidio (cfr. doc. 38).
L’USSI, il 22 aprile 2021, ha emanato una decisione menzionando il parere della Commissione del 19 aprile 2021 (cfr. doc. 37).
Contro tale provvedimento RI 1 ha interposto reclamo il 17 maggio 2021 (cfr. doc. 33).
Inoltre la medesima a fine aprile 2021 ha spedito alla parte resistente due radiografie dentali del 18 dicembre 2018 (cfr. doc. 35; 36).
In proposito la Commissione dei periti dentisti, il 7 maggio 2021, ha rilevato che “la documentazione radiografica inviata non è attuale. Le radiografie inviate datano 2018 e quindi non servono per l’esame del preventivo di 912.00 del 4 marzo 2021 (…)” (cfr. doc. 218)
L’8 giugno 2021 RI 1 ha sollecitato l’emissione di una decisione in relazione alla richiesta di assunzione della nota del 23 marzo 2020 di fr. 975.-- entro il 24 giugno 2021, con la richiesta di allegare le motivazioni scritte della Commissione dei periti dentisti (cfr. doc. 32).
La Commissione dei periti dentisti, il 16 luglio 2021, ha puntualizzato che per poter entrare nel merito della valutazione della nota d’onorario del 23.03.2020 necessitava che sulla stessa figurassero i numeri dei denti curati (cfr. doc. 31).
Con raccomandata del 3 agosto 2021 l’USSI ha, dunque, invitato la ricorrente a chiedere al Dr. __________ di procedere come indicato dalla Commissione (cfr. doc. 30).
L’insorgente, il 4 agosto 2021, si è limitata a inviare un messaggio di posta elettronica a __________, Capo servizio dell’USSI, allegando il proprio scritto dell’8 giugno 2021 e aggiungendo di voler provvedere a quanto da lei richiesto entro l’11 agosto 2021 (cfr. doc. 27).
Il 5 agosto 2021 l’USSI le ha spedito una lettera raccomandata del seguente tenore:
" (…) Con lettera del 15 aprile 2021, riferendoci alla sentenza citata in oggetto, le abbiamo chiesto di trasmetterci la documentazione a comprova della necessità delle cure dentarie (fotografie e/o radiografie) da lei effettuate nel mese di febbraio 2020 (v. allegato 2).
Con scritto del 3 agosto 2021 le abbiamo comunicato che la Commissione periti dentisti per valutare la nota d’onorario del 23 marzo 2020, necessita che sulla stessa figurino i numeri dei denti curati. L’abbiamo pertanto invitata a chiedere al dr. __________ di procedere come indicato (v. allegato 3).
Riferendoci alla sua lettera dell’8 giugno 2021 (allegato 1), per chiarezza le indichiamo che dall’emanazione della Sentenza da parte de Tribunale cantonale delle assicurazioni l’8 febbraio 2021 abbiamo da lei ricevuto copia del preventivo del dr. __________ datato 4 marzo 2021 (allegato 4), due fotocopie di due radiografie datate 18.12.2018 (allegato 5), copia della nota d’onorario datata 30 marzo 2021 (allegato 6). Qualora i documenti in nostro possesso non corrispondano a quelli da lei indicati sulla sua lettera dell’8 giugno 2021 con “formulario compilato per il preventivo dentistico il 1° aprile 2021 e la radiografia/fotografia dell’arcata dentale il 17 maggio 2021” (cfr. allegato 1), le chiediamo cortesemente di volerceli trasmettere.
Per poter dar seguito a quanto ordinatoci l’8 febbraio 2021 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali e, come per altro da lei richiesto, determinare se ha diritto o meno all’assegnazione di un’ulteriore prestazioni assistenziale per le spese dentistiche indicate nella nota d’onorario del 23 marzo 2020, la invitiamo a procedere come richiestole, in particolare ad inviarci la citata nota indicante i numeri dei denti curati per poterla sottoporre alla Commissione periti dentisti. (…)” (Doc. 14)
Tramite raccomandata del 19 agosto 2021 l’amministrazione, con riferimento ai propri scritti del 3 e del 5 agosto 2021, ha invitato la ricorrente a darvi seguito entro il 2 settembre 2021, informandola che “qualora non dovessimo ricevere quanto richiesto entro il termine indicato, procederemo ad emettere una decisione relativa alla nota d’onorario del 23 marzo 2020 in base alla documentazione in nostro possesso” (cfr. doc. 12).
Non avendo ricevuto alcunché da parte dell’insorgente, la parte resistente ha sottoposto tutta la documentazione in suo possesso alla Commissione dei periti dentisti (cfr. doc. II1 p.to F; V pag. 7), la quale, il 6 settembre 2021, ha osservato:
" Non essendoci pervenute le delucidazioni richieste (numero dei denti curati e fatturati con la nota d’onorario del 23.03.2020 e relativa documentazione) non ci è possibile stabilire se le cure effettuate il 20.02.20 e il 27.02.20 siano rispettose del principio di semplicità, economicità ed adeguatezza imposti dalla cassa. Pertanto a nostro modo di vedere, a questo punto, l’USSI dovrebbe assumere solo le cure del 12,02.2020 (igiene) ma al valore punto di CHF 1.-” (Doc. 10)
Con decisione su reclamo del 9 settembre 2021 l’USSI ha rifiutato l’assegnazione di un’ulteriore prestazione assistenziale speciale (oltre all’importo di fr. 141.30 relativo alle cure d’igiene del 12 febbraio 2020) a copertura delle spese dentarie relative alla nota d’onorario del Dr. __________ del 23 marzo 2020, in quanto RI 1 non ha fatto uso della facoltà conferitale per completare le informazioni occorrenti per valutare se le altre cure dentarie, rispetto a quelle fornite dall’igienista, da lei effettuate nel mese di febbraio 2020 siano state necessarie o meno (cfr. doc. II1; consid. 1.8.).
La ricorrente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, asserendo segnatamente di avere debitamente consegnato la documentazione richiesta dalla Commissione dei periti dentisti e precisando che l’informazione relativa al numero dei denti trattati risulta dal formulario riguardante il preventivo per cure dentarie (cfr. doc. I)
2.8. Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla presente vertenza, rileva che come sancito dalla sentenza 42.2021.38 dell’8 febbraio 2021 (cfr. consid. 1.5.; 2.7.), l’USSI ha dato facoltà alla ricorrente di completare le informazioni mancanti al fine di valutare, avvalendosi della valutazione tecnica della Commissione dei periti dentisti, se avesse diritto o meno a un’ulteriore prestazione assistenziale speciale (cfr. consid. 2.5.; 2.6.), oltre all’importo di fr. 141.30 per le cure d’igiene, in relazione ai trattamenti dentari a cui si è sottoposta nel febbraio 2020.
L’amministrazione, a più riprese e in virtù delle indicazioni fornitele dai periti dentisti, ha invitato l’insorgente a produrre la necessaria documentazione.
La ricorrente, tuttavia, benché l’8 marzo 2021 abbia provveduto a inviare il formulario “Preventivo per cure dentarie” compilato dal dentista curante, Dr. __________, e a fine aprile 2021, dopo che l’USSI le ha inviato due raccomandate il 15 e il 22 aprile 2021 (cfr. doc. 40; 37; consid. 2.7.), due radiografie sebbene del dicembre 2018 (cfr. doc. 35; 36), mai ha dato seguito alla richiesta di trasmettere la nota d’onorario del 23 marzo 2020 con l’aggiunta dei numeri dei denti curati.
L’insorgente è stata del resto resa attenta di tale necessità con raccomandata del 3 agosto 2021 (cfr. doc. 30), con successiva raccomandata del 5 agosto 2021 - alla quale sono state allegate copie dei documenti inviati all’USSI dalla ricorrente per evitare malintesi circa la documentazione a disposizione dell’amministrazione (cfr. doc. 14) - e infine con raccomandata del 19 agosto 2021 (cfr. doc. 12).
Con l’ultimo scritto del 19 agosto 2021 la parte resistente ha inoltre specificato che in caso di mancato invio, sarebbe stata emessa una decisione concernente la nota d’onorario del 23 marzo 2020 in base alla documentazione in suo possesso (cfr. doc. 12).
L’obiezione della ricorrente secondo cui il numero dei denti trattati risulta dal formulario preventivo per cure dentarie (cfr. doc. I, consid. 1.9.) è infondata, in quanto è solo con l’indicazione dei denti effettivamente curati nella nota d’onorario che il preventivo (dei costi e delle cure) trova conferma. La sola annotazione nel preventivo non è sufficiente per concludere che siano poi stati realmente eseguiti i trattamenti indicati, come pure la loro necessità.
D’altronde la precisazione nella nota d’onorario dei denti trattati nel febbraio 2020 s’imponeva anche perché le radiografie/fotografie dentali trasmesse dalla ricorrente (anche in sede di ricorso; cfr. doc. VII2) risalivano al dicembre 2018, ossia a più di anno prima delle cure.
La censura ricorsuale secondo cui l’USSI non avrebbe non trasmesso prontamente le radiografie alla Commissione dei periti dentisti, nemmeno a fine giugno 2021 (cfr. doc. I) si rivela peraltro infondata. Perlomeno dal 7 maggio 2021 la Commissione aveva a disposizione la documentazione radiografica. In effetti nel preavviso di tale data i periti hanno indicato che “… le radiografie inviate datano 2018 e quindi non servono per l’esame del preventivo di 912.00 del 4 marzo 2021” (cfr. doc. 218; consid. 2.7.).
In simili condizioni, la ricorrente, non fornendo tutta la documentazione richiesta, non ha consentito alla Commissione dei periti dentisti di stabilire se le cure del febbraio 2020 fossero rispettose del principio di semplicità, economicità ed adeguatezza (cfr. doc. 10; consid. 2.7.).
La Commissione, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente (cfr. doc. VII), non ha del resto mai affermato di aver accettato il preventivo di fr. 912.-- (cfr. doc. 43; consid. 2.7.) del 4 marzo 2021. Il 19 aprile 2021 la stessa ha, infatti, precisato, in relazione al preventivo di fr. 912.--, che “senza una documentazione radiografica/fotografica a sostegno della diagnosi non possiamo entrare nel merito di un eventuale sussidio” (cfr. doc. IX; 38; consid. 2.7.).
In proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 16 Lptca; 31, 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
L’atteggiamento dell’insorgente - che, come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. IX), da un lato, nel maggio 2021 ha indicato alla parte resistente che, se non avesse fornito i motivi per i quali aveva inviato alla Commissione lo scritto del 22 aprile 2021 in cui era riportato il preavviso del 19 aprile 2021 dei Dr. __________ e __________ (cfr. doc. 37; 38; consid. 2.7.), si sarebbe rivolta alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza (cfr. doc. 219), dall’altro, già il 2 novembre 2020 aveva presentato a quest’ultima Commissione un reclamo nei confronti dell’USSI, domandato segnatamente “in quali casi la protezione della privacy decade e qual è la motivazione?” (cfr. doc. 322), infine mai ha manifestato chiaramente l’intenzione di svincolare il proprio dentista dal segreto professionale al fine di poter rispondere alle domande della parte resistente - ha altresì ostacolato un contatto dell’USSI con il dentista curante per richiedere direttamente a quest’ultimo in particolare la documentazione mancante.
La circostanza secondo cui lo studio del Dr. __________, contattato dalla ricorrente con messaggio di posta elettronica del 19 agosto 2021 per sapere quali documenti fossero necessari così da poter informare il suo dentista, fosse chiuso per vacanze fino al 12 settembre 2021 (cfr. doc. I; A9) non le è poi di alcun ausilio.
Al riguardo il TCA si limita a osservare che alla medesima già il 3 e il 5 agosto 2021 sono stati precisati i documenti specifici o meglio quali complementi di informazioni (l’indicazione sulla nota d’onorario del 23 marzo 2020 dei numeri dei denti curati) occorressero alla Commissione (cfr. doc. 30; 14; consid. 2.7.).
Non va, infine, dato seguito alla richiesta dell’insorgente di essere messa al corrente delle date annuali delle assenze dei periti dentisti (cfr. doc. I; VII), in quanto tale conoscenza è irrilevante ai fini della lite. La ricorrente avrebbe potuto e dovuto ad ogni modo rivolgersi all’USSI.
2.9. La ricorrente ha postulato l’audizione da parte del TCA di alcuni testi, e meglio dei periti dentisti, Dr. __________ e Dr. __________, come pure del dentista curante, Dr. __________, la nomina un perito per verificare la nota d’onorario del 23 marzo 2020 e la trasmissione dell’elenco esatto dei documenti richiesti dalla Commissione dei periti dentisti (cfr. doc. I; VII).
Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono a questo Tribunale di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Per quanto concerne la richiesta di ricevere l’elenco dei documenti richiesti dalla Commissione dei periti dentisti (cfr. doc. I), va osservato che l’amministrazione ha chiaramente indicato più volte all’insorgente quali informazioni occorressero alla Commissione, segnatamente la specificazione nella nota d’onorario del 23 marzo 2020 dei numeri dei denti trattati, domanda peraltro rimasta inevasa (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).
In relazione infine alla richiesta della ricorrente di trasmettere “ogni informazione/documentazione intercorsa tra l’USSI e terzi (Commissione dei dentisti o altro)” concernente la medesima (cfr. doc. I; VII) va rilevato che i documenti connessi alla sua domanda di assumere tutti i costi dei trattamenti dentari del febbraio 2020, anche da parte di terzi, specificatamente dalla Commissione dei periti dentisti, si trovano negli atti dell’incarto della presente causa che l’insorgente ha in ogni caso visionato l’8 ottobre 2020 (cfr. doc. VI; consid. 2.3.).
Di conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente l’audizione dei testi, la nomina del perito e la trasmissione dell’elenco dei documenti occorrenti alla Commissione deve essere respinta.
A tale proposito è utile rammentare che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; DTF 144 V STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.10. In esito alle considerazioni di cui sopra, la decisione su reclamo del 9 settembre 2021 che ha negato a RI 1 un’ulteriore prestazione assistenziale speciale (oltre all’ammontare di fr. 141.30 riguardante le cure d’igiene) a copertura delle spese dentarie relative ai trattamenti del febbraio 2020 deve essere confermata.
2.11. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
Giusta l’art. 29 Lptca:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 14 settembre 2021, per cui torna applicabile il nuovo diritto.
In casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La domanda di assegnazione di un patrocinatore d’ufficio è respinta.
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti