Incarto n. 42.2021.52-53
cs
Lugano 18 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2021 di
tutti rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 6 luglio 2021 emanate da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni dell’8 febbraio 2021, confermate dalle decisioni su opposizione del 6 luglio 2021, la Cassa CO 1 ha respinto le richieste di indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus inoltrate dalla RI 1 in favore dei __________ e __________ per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020 poiché gli assicurati non hanno subito una perdita di salario.
L’amministrazione ha motivato la reiezione delle domande inoltrate da __________, affermando:
" Con l’impugnativa gli opponenti comunicano che il salario del dipendente __________, ovvero l’avente diritto per il quale è stata domandata la prestazione, è stato versato facendo capo alle riserve societarie accantonate nel corso degli anni.
Gli opponenti sostengono che le informazioni rilasciate dall’amministrazione in merito al diritto alle IPG Corona siano fuorvianti quando si riferiscono ad una “perdita di guadagno” anziché a suo dire una “perdita di salario”, quando la richiesta di prestazioni è stata presentata da una persona con posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro.
Gli opponenti ritengono che l’obbligo informativo che spettava alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ai sensi dell’art. 27 LPGA sia stato violato e chiedono la tutela della loro buona fede riconoscendo il diritto alla prestazione a far tempo dal 17 settembre 2020.
Di transenna gli opponenti affermano che la ratio legis dell’ordinanza, fondandosi su quanto disposto dall’art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19, è quello di garantire una perdita dell’entrata mensile del reddito da lavoro, lavoro venuto a mancare a causa Covid-19 e questo sia che la perdita resti in capo alla società (che ne anticipa o paga il salario impoverendosi per minori guadagni) o alle persone parificabili agli indipendenti che per detta società lavorano con ruoli dirigenziali.
(…).
Nell’evenienza concreta, dal formulario IPG Corona nonché da quanto indicato nell’impugnativa, si evince che al signor __________ è stato versato il salario convenuto, senza che egli subisca una perdita di guadagno.
Ne discende che l’avente diritto, pur adempiendo alle condizioni del reddito AVS 2019 superiore a CHF 10'000.00 e la società subendo una limitazione considerevole dell’attività lucrativa per i mesi dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020, il signor __________ non ha in ogni caso manifestato alcuna perdita di guadagno in quanto lo stesso ha percepito regolarmente il salario.
La giustificazione addotta dagli opponenti secondo cui i termini usati negli opuscoli informativi, peraltro editi in collaborazione con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e non dalla scrivente Cassa, appare pretestuosa.
Del resto gli opuscoli stessi indicano chiaramente che: “Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione del caso fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri informazioni desiderate” (grassetto di chi scrive)
L’art. 2 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è molto chiaro in merito e non lascia dubbi. Del resto, per quanto attiene alla fattispecie, lo scopo dell’ordinanza è proprio quello di sopperire ad una perdita di guadagno, derivante delle limitazioni introdotte dalla Confederazione per combattere il coronavirus, subita da indipendenti o dipendenti con posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi che lavorano nell'azienda. Non all’azienda stessa.
Nel presente caso, pur comprendendo la difficile situazione finanziaria alla quale è stata confrontata la società, la Cassa non può accordare prestazioni per il signor __________, che ha regolarmente, malgrado difficoltà finanziarie della società, percepito il suo salario. (…)” (doc. 1)
La Cassa ha respinto le domande inoltrate da __________ con motivazioni simili.
1.2. RI 1, __________ e __________, tutti rappresentati dall’avv. RA 1, sono insorti al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando che le richieste di indennità per perdita di guadagno inoltrate il 19 novembre 2020 siano accolte. Essi sostengono che le decisioni della Cassa violano il diritto federale.
L’errore risiede in primo luogo nei formulari dove figurerebbero termini fuorvianti. Nei medesimi si parlerebbe a torto esclusivamente di perdita di guadagno in luogo di perdita di salario, termine che sarebbe più appropriato per le persone in posizione assimilabile a quelle di un datore di lavoro, come i ricorrenti. Ciò trova conferma nell’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno dove si fa riferimento agli aventi diritto che subiscono una “perdita di guadagno o salariale”. Essi rilevano che mentre nelle versioni tedesca e francese dell’opuscolo informativo si fa riferimento al “Lohnausfall”, rispettivamente alla “perte de salaire”, in italiano si parla unicamente di “perdita di guadagno”. Se nei formulari e nell’opuscolo fosse stata utilizzata la terminologia corretta gli insorgenti avrebbero capito che per ottenere l’indennità non avrebbero dovuto versarsi lo stipendio, ciò che è stato possibile fare unicamente grazie alle riserve.
I ricorrenti, con riferimento all’art. 27 LPGA, sostengono che l’obbligo informativo della Cassa è stato violato poiché i formulari e gli opuscoli forniti dall’amministrazione contengono termini errati e di conseguenza fuorvianti. Essi chiedono di conseguenza che la Cassa sia tenuta a produrre un documento che indichi quante richieste, sul numero totale, sono state respinte per i medesimi motivi addotti nei loro confronti e quindi quanti assicurati “siano caduti nell’”inghippo dei formulari”. A questo proposito evidenziano che il primo tema trattato dalla newsletter del mese di febbraio 2021 di __________ è quello circa le modalità di richiesta delle IPG per le persone che occupano una posizione simile a quella di un datore di lavoro, rispettivamente del coniuge o partner registrato che lavora con un salario nell’azienda. Nella citata email figura che l’ottenimento dell’indennità è possibile “solo se non ricevi uno stipendio o se lo stipendio è ridotto, quindi una perdita di guadagno. Pertanto, pagatevi solo un anticipo IPG (tramite la vostra busta paga e sottoposto a AVS)”. La circostanza che nel materiale fornito vi siano degli errori sarebbe stato indirettamente confermato dalla Cassa CO 1 che nelle sue motivazioni non lo nega e si limita a sostenere che negli opuscoli informativi è indicato il rinvio alle disposizioni legali e burocratiche.
I ricorrenti ribadiscono che se l’opuscolo informativo in lingua italiana e il formulario avessero utilizzato la terminologia corretta (e indicato da qualche parte che il diritto era subordinato a una perdita di salario dei singoli aventi diritto, così come era segnalato a quelli in lingua tedesca e francese), si sarebbero adattati alle norme compilando conseguentemente il modulo e ottenendo l’indennità richiesta a cui avevano ed hanno diritto. L’amministrazione deve rispondere degli errori commessi tutelando la buona fede degli assicurati.
Essi rilevano che la società ricorrente ha versato salari che avrebbe potuto non versare, ma la perdita di guadagno vi è stata in quanto la società ha dovuto ridurre le proprie riserve già diminuite in seguito alla pandemia che ha limitato l’attività del settore. I ricorrenti affermano che in “estrema sintesi; si può interpretare che la società ha di fatto effettuato ai __________ un prestito o un anticipo equivalente al salario ma che essi dovrebbero restituire alla Società Anonima”. D’altro canto non potevano vivere e pagare le spese mensili in attesa degli aiuti IPG richiesti.
Infine essi citano l’art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per il quale “in caso di continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro, il diritto può essere esercitato da quest’ultimo”. Secondo gli insorgenti la “ratio legis” dell’ordinanza è di garantire una perdita dell’entrata mensile del reddito da lavoro, venuto a mancare a causa del Covid-19 e questo sia per la perdita che resta in capo alla società (che ne anticipa o paga il salario impoverendosi per i minori guadagni) o alle persone parificabili agli indipendenti che per detta società lavorano con ruoli dirigenziali (e indirettamente aventi diritto economico della SA). Quindi semmai cambia la persona che esercita tale diritto, ma la cifra dell’indennità richiesta resta dovuta.
Quali prove gli insorgenti oltre a richiamare l’intero incarto, chiedono l’audizione di __________ e __________ e l’edizione da parte della Cassa CO 1 di un documento che indichi quante sono state le richieste di persone in posizioni assimilabili a quella di un datore di lavoro, rispettivamente quante di queste sono state respinte poiché la società aveva pagato lo stipendio a predette persone (doc. I).
1.3. Con risposta del 13 settembre 2021, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.4. Il 16 settembre 2021 gli insorgenti hanno preso atto della risposta di causa, riconfermandosi nelle loro conclusioni ed affermando di non avere altri elementi di prova da addurre (doc. V). Lo scritto è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione il 17 settembre 2021 (doc. VI).
in diritto
2.1. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
L’art. 4 dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):
" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.2. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 settembre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 19 versioni, cfr. CIC versione 19; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività è considerata aver subito una limitazione
03/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5 Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6 Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7 Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.
1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di dicembre. (…)”
Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
" 1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
11/20 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2 del seguente tenore:
" 1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
07/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1° luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
" 1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.
Esempi:
La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
2.3. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4. In concreto, la società ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020 in favore di __________, presidente con diritto di firma individuale della RI 1, e di __________, sua moglie e membro e segretaria con diritto di firma individuale della medesima società.
Scopo dell’azienda, iscritta a registro di commercio il __________ __________, è il seguente:
" __________”
La Cassa ha accertato che in quel periodo la ricorrente ha subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa con una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55% rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019 (cfr. decisioni formali dell’8 febbraio 2021 [doc. 3]; art. 2 cpv. 3bis lett. a Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).
L’amministrazione ha inoltre rilevato che sia __________ che __________ adempiono anche al requisito figurante nell’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno e meglio quello del reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno 2019 di almeno fr. 10'000, poiché hanno conseguito un reddito mensile di fr. 6'705.40, rispettivamente di fr. 2'500.
Secondo la Cassa tuttavia le indennità giornaliere non possono essere versate poiché nel periodo oggetto del contendere hanno conseguito redditi di fr. 7'500, rispettivamente fr. 2'500 e conseguentemente non hanno subito alcuna perdita salariale come richiede invece l’art. 2 cpv. 3bis lett. b Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
Di per sé la decisione della Cassa appare corretta. Infatti, non avendo subito alcuna perdita salariale i ricorrenti non potrebbero pretendere alcuna prestazione (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).
Essi tuttavia sostengono che la società ha dovuto far capo alle riserve per poter versare i salari, ritenuto che l’attività, a causa della pandemia di Coronavirus, era praticamente ferma. I ricorrenti affermano che il versamento è avvenuto quale prestito o anticipo equivalente al salario, che essi dovrebbero restituire alla SA una volta ricevuto il corrispettivo quale indennità per perdita di guadagno. Inoltre evidenziano che la “ratio legis” delle norme adottate dal parlamento era proprio quello di aiutare le società, come la loro, che durante la pandemia non hanno potuto lavorare a causa delle restrizioni. In altre parole lo scopo sarebbe di garantire una perdita dell’entrata mensile del reddito da lavoro.
Le parti non sono pertanto concordi circa il significato del concetto di perdita salariale, nel senso che secondo la Cassa non vi è alcuna perdita poiché i ricorrenti hanno percepito il salario pattuito. Secondo questi ultimi invece la perdita salariale è data dalla circostanza che i salari sono stati versati quali anticipo o prestito unicamente grazie all’utilizzo delle riserve dovuto alla particolare situazione venutasi a creare in seguito alla pandemia.
Come visto, l’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che le persone assimilabili ai datori di lavoro ed i loro coniugi o partner registrati hanno diritto alle indennità se subiscono una perdita di guadagno o salariale.
Occorre esaminare cosa si intende per “perdita salariale”.
2.5. Per le norme del diritto amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi (formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004 consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).
Se il suo testo è chiaro e non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1.; DTF 129 II 118 consid. 3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid. 3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con riferimenti).
Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.
A titolo abbondanziale per un esame dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (Covid-19)).
2.6. I testi italiano, tedesco e francese dell’art. 2 cpv. 3bis lett. b Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno utilizzano lo stesso concetto di perdita salariale, “Lohnausfall”, rispettivamente “perte de salaire”, senza tuttavia precisare cosa si intende con questo concetto e meglio se in caso di versamento effettivo del salario il diritto non è dato, indipendentemente dalla fonte (riserve della società) dei soldi e dal motivo (prestito o anticipo).
La Circolare CIC, volta a facilitare l’applicazione dell’Ordinanza, non dice nulla di particolare circa questo aspetto.
Trattandosi di una norma recente la cui base legale trova fondamento nella legge Covid-19 e che ha fatto oggetto di numerose discussioni in seno al Parlamento federale, giova esaminare cosa è scaturito dalle discussioni parlamentari.
Dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alla legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che le indennità giornaliere sono state estese alle persone assimilabili ai datori di lavoro su impulso del parlamento e malgrado le perplessità del Consiglio federale che temeva, a causa del gran numero di persone in tale situazione e della circostanza che queste persone possono scegliere loro stesse il proprio salario e la percentuale di attività lavorativa svolta, la possibilità del verificarsi di abusi dovuti alla difficoltà di controllare ogni richiesta (cfr. BU 2020 pag. 1342, presa di posizione del Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr: “ […] Mit dem Einschluss von Personen in arbeitgeberähnlichen Anstellungen aller Branchen, wie es dieser Antrag verlangt, würde der Rahmen des Corona-Erwebsersatzes bei Weitem gesprengt. Sie würden den Kreis der Anspruchsberechtigten mit diesem Antrag auf ungefähr 200 000 Personen erhöhen – auf 200 000 Personen […] Die einzige Ausnahme soll für Personen in arbeitgeberähnlicher Anstellung im Veranstaltungsbereich beibehalten werden. Im Gegensatz zu Kurzarbeitsentschädigungen für Unselbständigerwerbende besteht im Rahmen des Corona-Erwerbsersatzes keinerlei Möglichkeit für eine Kontrolle seitens der Durchführungsstelle […]”). Alla fine, su impulso di quasi tutti i partiti presenti in parlamento, è stato deciso di estendere il diritto alle prestazioni anche a questa categoria, mettendo tuttavia dei paletti, segnatamente quello della diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55% rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
Dai dibattiti è inoltre emersa la necessità di aiutare in particolare le aziende attive nell’ambito delle manifestazioni e dei viaggi che hanno particolarmente sofferto le restrizioni dovute alla pandemia e che in alcuni casi hanno dovuto completamente cessare la propria attività a causa dell’impossibilità di svolgere il proprio lavoro (cfr. Consigliera agli Stati Maya Graf, I verdi, BU 2020 pag. 785: “[…] Es sind eben vor allem auch Personen in der Reise- und Veranstaltungsbranche, die grosse Einnahmenverluste haben und nach dem 16. September vor dem Nichts stehen. Die Auftragsbücher sind, wie gesagt, leer. Wenn wir nicht handeln und wenn wir das in Kauf nehmen, werden viele ihre Bilanz deponieren müssen.” e pag. 880: “[…] Wenn wir uns noch einmal die Betroffenen von Augen führen, sind das zurzeit vor allem auch Unternehmer und Unternehmerinnen, die in der Veranstaltungsbranche und auch in der Reisebranchen leiden. Es werden praktisch keine Reisen mehr gebucht, sondern es werden Reisen abgesagt. Sie arbeiten also, aber es gibt kein Einkommen mehr […]”; Consigliere nazionale Benjamin Roduit, Il Gruppo del Centro, Alleanza del Centro, PEV: “[…] Nous pouvons cependant accepter la proposition Rösti qui reprend une partie de la proposition de la minorité Meyer Mattea concernant les entreprises qui ont dû limiter de manière significative leur activité durant la pandémie de Covid-19. Nous pensons notamment aux organisateurs de manifestations, aux entreprises de voyages ou encore aux forains […]”).
Scopo della base legale a fondamento delle condizioni per il diritto alle indennità per perdita di guadagno per il coronavirus è di conseguenza quello di aiutare le imprese che hanno particolarmente sofferto delle chiusure imposte dalle autorità a causa della pandemia e segnatamente nell’ambito delle manifestazioni e dei viaggi, tenendo tuttavia conto di evitare abusi nel versamento di prestazioni a società che non hanno bisogno di alcun aiuto, segnatamente laddove si tratta di versare prestazioni alle persone in posizione analoga a quella del datore di lavoro.
In simili condizioni occorre pertanto concludere che solo nel caso di una perdita salariale effettiva è dato il diritto alle indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa del Coronavirus.
2.7. Nel caso di specie non vi è dubbio che la società ricorrente, attiva segnatamente nell’ambito dell’organizzazione dei viaggi e trasporti di merce e persone e di noleggio di autobus e minibus ha subito una notevole restrizione della sua attività a causa delle misure prese dalle autorità per attenuare le conseguenze della pandemia, tant’è che da una cifra d’affari di fr. 1'020'000 conseguita nel 2019, ossia circa fr. 85'000 al mese, si è arrivati ad una cifra d’affari di fr. 36'000 nel mese di novembre 2020 e di fr. 62'500 dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Inoltre il presidente della società e sua moglie hanno potuto continuare a percepire lo stipendio unicamente, a loro dire, sottoforma di anticipo o prestito e grazie all’utilizzo delle riserve.
Dalla documentazione prodotta tuttavia non emerge se la società ricorrente ha dovuto effettivamente far capo alle riserve e se esistono accordi scritti in base ai quali essi sono tenuti a restituire nel tempo il salario versatogli nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020.
Nella misura in cui questo punto non è stato chiarito, occorre rinviare gli atti all’amministrazione affinché sulla base della documentazione contabile e di eventuali contratti tra le parti, accerti se effettivamente i salari sono stato versati unicamente grazie alle riserve della società e se gli interessati li hanno ottenuti unicamente alla condizione che devono essere restituiti. A questo scopo sarà necessario interpellare anche la fiduciaria della società, la __________ di __________.
Al riguardo va rilevato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
La Cassa, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari per l’esito delle richieste, emetterà una nuova decisione circa gli eventuali diritti dei ricorrenti alle indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020.
In queste condizioni non occorre esaminare le ulteriori censure sollevate dai ricorrenti, né acquisire le prove da loro richieste.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è stato inoltrato il 6 settembre 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Le decisioni su opposizione impugnate sono annullate.
§§ L’incarto è rinviato alla Cassa CO 1 affinché proceda come indicato al consid. 2.7.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà ai ricorrenti, in solido, fr. 1’800.- a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti