Raccomandata
Incarto n. 42.2021.47
cs
Lugano 13 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 maggio 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni del 2 aprile 2021, confermate dalla decisione su opposizione del 28 maggio 2021, la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 in favore di __________, socio e gerente della RI 1, poiché il reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019 è inferiore a fr. 10'000. L’amministrazione ha affermato:
" (…) Per quanto suesposto, ai fini dell’ottenimento del diritto all’IPG Corona fa stato il reddito riferito al 2019 e meglio quello in base al quale sono stati fatturati i contributi d’acconto oppure, se già emanate, quello stabilito con la decisione definitiva di fissazione dei contributi oppure, se più recente, quello secondo la decisione di tassazione fiscale.
Nel caso concreto, per l’anno 2019 il reddito soggetto all’AVS è di CHF 1'643.00 (CHF 126.39 x 13 mensilità).
Pertanto il Signor __________ non ha diritto all’IPG Corona.
Riguardo al certificato di salario del 31 dicembre 2019 emesso dalla __________, da cui si evince un reddito pari a CHF 37'915.00, la Cassa rileva che tale importo non può essere qui ritenuto.
Secondo la CIC per la fissazione e il pagamento delle indennità – sempre che siano assolti i relativi requisiti per l’ottenimento – è competente la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi AVS sul reddito determinante per il calcolo dell’indennità. Di conseguenza, per i salariati è competente la cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro (CIC marg. 1015).
Poiché __________ non è affiliata presso la scrivente, non vi è alcuna competenza per la valutazione del diritto IPG Corona e il rispettivo versamento dell’indennità.
L’opponente deve dunque presentare la domanda IPG Corona presso la Cassa alla quale __________ è affiliata” (doc. A6).
1.2. La RI 1 ha inoltrato ricorso al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente evidenzia che __________ ha iniziato la propria attività lucrativa il 31 dicembre 2019, data che coincide con il primo giorno di attività del ristorante gestito dalla società. In precedenza ha lavorato per la __________. La ricorrente rileva che l’amministrazione ha considerato che il salario conseguito il 31 dicembre 2019, pari a fr. 126.39 lordi, fosse quello mensile e lo ha moltiplicato per tredici, ottenendo un reddito annuo lordo di fr. 1'643, nettamente inferiore al limite di fr. 10'000 previsto dall’art. 2 cpv. 3bis lett. c dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. La Cassa ha motivato il suo calcolo in base alla circostanza che la società è stata affiliata dal 1° dicembre 2019. Secondo l’insorgente l’importo di fr. 126.39 va invece considerato solo quale reddito giornaliero.
La società ritiene inoltre che si debba tener conto del salario di fr. 37'915 che __________ ha conseguito, sempre nell’ambito della ristorazione, presso un diverso datore di lavoro nel corso del 2019.
Infine la ricorrente chiede che anche le richieste per i mesi da febbraio 2021 ad aprile 2021 vengano accolte.
1.3. Con risposta del 30 giugno 2021 la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.4. Il 7 luglio 2021 la società ha preso posizione in merito alla risposta dell’amministrazione ed ha prodotto nuova documentazione atta a comprovare l’inizio dell’attività in data 31 dicembre 2019 (doc. V, B1-B6).
1.5. Con osservazioni del 9 agosto 2021 la Cassa ha ribadito che per la verifica del reddito soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000 va fatto riferimento al salario dell’anno 2019 e nell’evenienza concreta il reddito soggetto all’AVS è stato definito sulla base di quanto dichiarato nell’attestazione di salario AVS 2019 rapportato sul periodo annuale per un importo di fr. 1'643 (fr. 126.39 X 13 mensilità; doc. VII).
1.6. Lo scritto è stato trasmesso alla ricorrente il 16 agosto 2021 con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni.
in diritto
in ordine
2.1. La ricorrente chiede che la Cassa sia condannata al versamento delle indennità per perdita di guadagno Corona dei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e da febbraio ad aprile 2021 (doc. I).
Con la decisione su opposizione impugnata l’amministrazione non si è tuttavia espressa in merito ai mesi da febbraio ad aprile 2021 che sono oggetto di un’altra procedura (cfr. doc. A6, punto 4. e doc. III).
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su opposizione impugnata, ossia l’eventuale diritto ad indennità giornaliere dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.
L’eventuale diritto alle indennità per i mesi da febbraio 2021 ad aprile 2021 è invece parte di un’altra procedura e non va risolto nell’ambito del presente ricorso. Le censure relative al rifiuto delle indennità per i mesi da febbraio 2021 ad aprile 2021 sono pertanto irricevibili.
nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
L’art. 4, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):
" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.3. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 18 versioni, cfr. CIC versione 18; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività è considerata aver subito una limitazione
03/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5 Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6 Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7 Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.
1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di dicembre. (…)”
Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
11/20 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2 del seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
07/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1° luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.
Esempi
La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. In concreto, dalle tavole processuali emerge che la RI 1 è stata iscritta a registro di commercio __________ 2019 con il seguente scopo sociale:
" __________.”
Socio e presidente della gerenza con diritto di firma individuale è __________. __________ è gerente della società con diritto di firma individuale.
Nella richiesta dell’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il mese di dicembre 2020 e per il mese di gennaio 2021 la società ha indicato un salario annuo, per il 2019, in favore di __________ di fr. 38'041.39 ed un salario mensile per i mesi per i quali è chiesta l’indennità di fr. 3'791.67 (doc. 6). Per __________ è invece stato dichiarato un salario annuo di fr. 12'742.53 e mensile di fr. 3'791.67 (doc. 6).
Dalle tavole processuali emerge inoltre che il 5 dicembre 2019 __________ ha sottoscritto un contratto di lavoro con la ricorrente con effetto dal 31 dicembre 2019, per un salario mensile di fr. 3'500 lordi (doc. A10). Dal 1° gennaio 2019 al 30 dicembre 2019 l’interessato era alle dipendenze della __________ dove ha percepito un salario annuo di fr. 37'915 (cfr. allegato doc. 2).
La ricorrente nel formulario di affiliazione dei datori di lavoro ritrasmesso il 6 febbraio 2020 all’CO 1 ha indicato di impiegare salariati dal 31 dicembre 2019 (doc. B6, doc. B5 e doc. A8 del 13 dicembre 2019). Il contratto di locazione sottoscritto il 28 novembre 2019 tra __________ (locatore) e RI 1 (conduttore) indica che la locazione ha inizio il 31 dicembre 2019 (doc. B4) e nella “dichiarazione di salario AVS” figura che la ricorrente nel 2019 ha versato un salario lordo pari a fr. 126.39 a __________ e a fr. 75.83 in favore di __________ per il periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2019 (doc. VII/1).
Anche per gli altri dipendenti (__________, __________ e __________), il salario nel 2019 è stato versato unicamente il 31 dicembre 2019.
Il 10 febbraio 2020 la Cassa CO 1 ha confermato l’affiliazione della società quale datrice di lavoro a partire dal 1° ottobre 2019, con l’indicazione: “Dipendenti dal 1.01.2020” (doc. A7).
Va ancora rilevato che in un’e-mail del 7 luglio 2021 cui sono stati allegati l’autorizzazione “alla gerenza per esercizio con alloggio” dell’11 dicembre 2019 e copia dell’istanza inoltrata dalla società per il rilascio della citata autorizzazione, un collaboratore amministrativo del __________ ha affermato che “noi ci basiamo sulla data presente all’interno dei contratti (“contratto di locazione” e “contratto di gerenza”) per l’inizio dell’attività, in questo caso tutti e due datati 31.12.2019” (doc. B1).
2.6. In concreto l’amministrazione ha rifiutato il versamento delle indennità giornaliere a motivo che già il requisito del reddito soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000 nel 2019, di cui all’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno non è adempiuto poiché il reddito mensile di fr. 126.39 conseguito in dicembre 2019, come evinto dalla dichiarazione di salario AVS 2019, pur moltiplicato per tredici mensilità, ammonta unicamente a fr. 1'643.
L’insorgente evidenzia che tale reddito si riferisce all’unico giorno lavorato nel 2019, ossia il 31 dicembre 2019, quando il ristorante ha iniziato la sua attività e rileva, del resto, che fino al 30 dicembre 2019, __________, lavorando per un’altra società, aveva conseguito un salario ben superiore a fr. 10'000.
2.7. Questo Tribunale, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, non può confermare la decisione su opposizione emessa dalla Cassa.
Per stabilire se la società ha diritto alle indennità in favore di __________, occorre stabilire, conformemente all’art. 2 cpv. 3bis lett. c dell’Ordinanza COVID-10 indennità perdita di guadagno se l’interessato nel 2019 ha conseguito un reddito soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000.
Con sentenza 9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a pubblicazione, in un caso relativo ad un’assicurata indipendente a cui la Cassa rimproverava di non aver comprovato di aver conseguito un reddito di almeno fr. 10'000 nel 2019, il Tribunale federale al consid. 5.2 ha evidenziato che l’art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) e ha stabilito che sia per l’esame delle condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno che per il calcolo dell’indennità ai sensi dell’art. 5 è determinante il calcolo dei contributi AVS. Per cui il Tribunale federale ha ritenuto che anche nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno si giustifica far capo alla giurisprudenza relativa agli art. 11 cpv. 1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG. Quest’ultimo disposto stabilisce come calcolare l’indennità per lavoratori indipendenti.
In concreto, trattandosi di un caso relativo ad una persona assimilabile ad un datore di lavoro che percepisce un salario da attività dipendente, occorre far capo, per analogia, all’art. 5 OIPG (accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito regolare) il cui cpv. 3 prevede che se il reddito medio percepito prima dell’entrata in servizio non può essere calcolato in base al capoverso 2, poiché l’inizio dell’ultimo rapporto lavorativo del salariato risale a poco prima dell’entrata in servizio, fa stato il salario convenuto dalle parti.
Nel caso di specie nel 2019 __________ ha lavorato per la ricorrente solo il 31 dicembre 2019 (cfr. anche certificato di salario, allegato doc. 2).
Alla lettura della “dichiarazione di salario AVS 2019” (doc. VII/1) è palese che l’importo di fr. 126.39 da lui conseguito non si riferisce all’intero mese di dicembre 2019, ma ad un solo giorno.
Nel relativo formulario, alla posta “dal” “al”, figura infatti: “31.12.19 31.12.19”.
Ciò trova conferma anche nell’ammontare del salario versato agli altri 4 dipendenti della società, i quali a loro volta si sono visti erogare il compenso unicamente per l’unico giorno in cui hanno lavorato nel mese di dicembre 2019. Tali importi, esigui (fr. 101.11 per __________, fr. 113.75 per __________, fr. 50.56 per __________, fr. 75.83 per __________), non possono certo essere assimilati a salari mensili.
Del resto la locazione dei locali in cui si svolge l’attività di ristorazione ha avuto inizio il 31 dicembre 2019 (doc. B4), nel modulo per l’affiliazione dei datori di lavoro la società ha indicato il 31 dicembre 2019 quale data d’inizio dell’impiego dei salariati (doc. B6), il contratto di lavoro sottoscritto con __________ ha avuto inizio il 31 dicembre 2019 (cfr. doc. A10) e la Cassa ha proceduto all’affiliazione della società con effetto dal 1° ottobre 2019 (mese dell’iscrizione a registro di commercio), ma con l’indicazione che i dipendenti sarebbero stati affiliati dal 1° gennaio 2020 (doc. A7).
Non va poi dimenticato che l’importo di fr. 126.39 percepito da __________ nel dicembre 2019 corrisponde esattamente al salario giornaliero secondo il contratto di lavoro del 5 dicembre 2019 (doc. A10: fr. 3'500 X 13 mesi : 360 giorni = fr. 126.39; cfr. anche il conteggio salariale di dicembre 2019, doc. A9).
Il calcolo effettuato dall’amministrazione, che ha moltiplicato il reddito di fr. 126.39 per tredici mensilità, giungendo ad un salario annuo di fr. 1’643 non può di conseguenza essere confermato.
Applicando per analogia l’art. 5 cpv. 3 OIPG, considerato che l’interessato nel 2019 ha lavorato solo un giorno, occorre far capo al salario pattuito tra le parti, ossia fr. 3'500 per 13 mensilità, pari a fr. 45'500 annui (cfr. doc. A10).
Allo stesso risultato si giunge applicando il marginale 1067 CIC (a cui rinvia il marginale 1069.1 CIC), secondo il quale se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno occorre convertire il reddito in funzione della durata dell’attività. Nel caso di specie, il reddito del 31 dicembre 2019 (fr. 126.39) va moltiplicato per 360 giorni lavorativi, per un importo di fr. 45'500.40.
Ne segue che il limite di fr. 10'000 previsto dall’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è ampiamente superato.
Non è pertanto necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente.
L’incarto deve di conseguenza essere rinviato all’amministrazione affinché accerti se le altre condizioni poste dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per beneficiare delle indennità sono adempiute.
In questo senso il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va accolto (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [cfr. DTF 141 V 281 consid. 11.1 a cui ha rinviato da ultimo la STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid. 7.2]) e la decisione su opposizione impugnata va annullata.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 18 giugno 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 28 maggio 2021 è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti