Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2021.42
Entscheidungsdatum
13.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2021.42

cs

Lugano 13 settembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 giugno 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 maggio 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 19 febbraio 2021 la Cassa CO 1 ha respinto le richieste inoltrate da __________, nato nel 1974, “Personal trainer” indipendente, volte ad ottenere l’indennità per perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020, poiché il reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019 è inferiore a fr. 10'000 (doc. 3).

1.2. RI 1 ha inoltrato opposizione contro la predetta decisione, evidenziando di aver inoltrato la dichiarazione fiscale del 2019 dalla quale risulta un reddito imponibile di fr. 13'337 ed un fatturato di fr. 19'020 (doc. 2).

1.3. Con decisione su opposizione del 10 maggio 2021 la Cassa CO 1 ha respinto le censure di RI 1, evidenziando che i contributi d’acconto per il 2019, che fungono da base per l’esame delle condizioni per poter beneficiare delle prestazioni, in assenza sia della decisione di fissazione dei contributi per il 2019 che della tassazione 2019, sono stati fatturati in funzione di un reddito di fr. 0 (zero). Egli pertanto non adempie almeno ad una delle condizioni cumulative previste dall’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. La Cassa ha invitato l’insorgente, per un eventuale revisione del caso, a trasmetterle la decisione di tassazione definitiva 2019, non appena ne sarà in possesso (doc. 1).

1.4. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente ribadisce che dalla dichiarazione fiscale del 2019, inoltrata nel novembre 2020, risulta un reddito da attività indipendente superiore ai fr. 10'000. Egli allega un richiamo dell’UT, del 17 maggio 2021, per il mancato inoltro della documentazione richiesta con uno scritto del 17 dicembre 2020 che sostiene di non aver mai ricevuto. Il ricorrente evidenzia di aver avuto difficoltà a recuperare la chiesta documentazione e domanda di sospendere la procedura in attesa di ricevere i documenti mancanti e poterli trasmettere al Tribunale, che viene invitato semmai a sollecitare l’Ufficio di tassazione competente. Infine, chiede che venga presa “in considerazione la mia possibilità di essere sentito direttamente laddove aveste necessità di ricevere ulteriori delucidazioni relative al mio caso, prima di prendere una decisione definitiva” (doc. I).

1.5. Con risposta del 7 luglio 2021 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.6. Il 19 luglio 2021 l’insorgente ha prodotto la notifica di tassazione del 2019, datata 21 luglio 2021, dove figura un reddito da attività indipendente di fr. 29'000, per comprovare di aver conseguito un reddito soggetto all’AVS superiore a fr. 10'000 (doc. V).

1.7. Chiamata ad esprimersi in merito la Cassa ha affermato di non avere ulteriori osservazioni ed ha aggiunto:

" A titolo informativo si segnala che secondo la marg. 1065.2 CIC (versione 17) “Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va considerato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1° luglio, vengono adeguate soltanto le indennità future”.

In concreto, con decisione di tassazione 2019 – trasmessa con l’ordinanza TCA – le prestazioni IPG Corona dal 1° luglio saranno decise sulla base definitiva dei contributi per il 2019 stabilita in CHF 30'700.” (doc. VII)

1.8. Lo scritto è stato trasmesso al ricorrente in data 16 agosto 2021 con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (doc. VIII).

in diritto

2.1. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

L’art. 4, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

A questo proposito, nel commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.

L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.2. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 18 versioni, cfr. CIC versione 18; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

La Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), valida dal 17 settembre 2020 (stato 4 novembre 2020), a proposito degli indipendenti prevede che:

" (…)

1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20 indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.

1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo

11/20 dell’indennità secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto.

1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa

occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068 Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato, questa

09/20 non può più essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.”

Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:

“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.

1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo

11/20 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

Dal 1° luglio 2021 il marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2 del seguente tenore:

" (…)

1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

07/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1° luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

Dal 1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

09/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.

Esempi

  • La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

  • La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

2.3. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4. Va ancora evidenziato che con sentenza 9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a pubblicazione, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un’assicurata indipendente (massaggiatrice) che aveva chiesto il versamento di indennità per perdita di guadagno Corona dal marzo 2020 e la cui richiesta era stata rifiutata dalla Cassa di compensazione con decisione del 5 maggio 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 19 agosto 2020, perché il reddito da attività indipendente dell’interessata era inferiore a fr. 10'000.

Il Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia ha accolto il ricorso e rinviato la causa all’amministrazione per ulteriori accertamenti in merito al reddito conseguito dall’assicurata nel 2019. I giudici cantonali hanno accertato che la Cassa ha negato le indennità poiché il limite di fr. 10'000 non è stato raggiunto né prendendo in considerazione la decisione di fissazione definitiva dei contributi del 2018 datata 13 agosto 2020, né prendendo in considerazione la decisione di fissazione degli acconti dei contributi per il 2019 del 30 gennaio 2019 (consid. 3.2 sentenza).

I giudici cantonali hanno stabilito che contrariamente alle direttive non ci si può fondare unicamente sulle decisioni emesse prima del 17 marzo 2020 ed hanno annullato la decisione formale, rinviando gli atti alla Cassa per ulteriori accertamenti in merito al reddito dell’assicurata nel 2019 (consid. 3.2 sentenza).

La Cassa di compensazione ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, rilevando che per una questione di praticabilità e di celerità, si possono prendere in considerazione, ai fini dell’esame delle condizioni per ottenere le indennità, solo le informazioni già a disposizione, quali per esempio le decisioni relative ai contributi di acconto o le tassazioni definitive. Alla luce della particolarità della situazione, e per evitare abusi, secondo la Cassa non si possono inoltre prendere in considerazione decisioni sui contributi d’acconto successive al 17 marzo 2020 (consid. 4 sentenza).

Il Tribunale federale ha stabilito che la Cassa ha deciso per la prima volta in data 5 maggio 2020 (data della decisione formale e non della decisione su opposizione) circa il diritto alle indennità e pertanto ha applicato le norme dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore il 5 maggio 2020 (consid. 5.1 sentenza).

Al consid. 5.2 l’Alta Corte ha rammentato il contenuto dell’art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore all’epoca (la ricorrente deve essere toccata indirettamente dalle misure del Consiglio federale ed aver conseguito un reddito tra fr. 10'000 e fr. 90'000). Il Tribunale federale ha poi evidenziato che l’art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno rinvia all’art. 11 della LIPG.

Dopo aver citato l’art. 11 cpv. 1 LIPG la cui prima frase prevede che l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS e l’art. 7 cpv. 1 OIPG in vigore all’epoca (l’indennità è calcolata sulla base del reddito determinante per l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l’anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell’indennità) il Tribunale federale ha stabilito che sia per l’esame delle condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno che per il calcolo dell’indennità ai sensi dell’art. 5 è determinante il calcolo dei contributi AVS.

Per cui si giustifica anche nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno far capo alla giurisprudenza relativa agli art. 11 cpv. 1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG.

Al consid. 5.3 il Tribunale federale ha affermato che ai sensi degli art. 11 cpv. 1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG non solo le decisioni definitive di fissazione dei contributi ma anche le decisioni relative ai contributi d’acconto sono determinanti per il calcolo delle indennità (sentenza 9C_253/2014 del 18 luglio 2014, consid. 6.1). Per il Tribunale federale, se l’amministrazione dispone di una decisione di fissazione dei contributi d’acconto al momento dell’emanazione della decisione non vi è alcun motivo per non prenderla in considerazione.

Di conseguenza non vi è alcun motivo per non ritenere le decisioni relative ai contributi d’acconto emesse dopo il 17 marzo 2020 (consid. 5.4).

Al consid. 5.3.2 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che non vi può essere un rischio di abuso, ritenuto che la Cassa deve esaminare ogni richiesta di aumento degli acconti dei contributi AVS. Se ritiene che vi possa essere un abuso, spetta alla Cassa chiedere alla persona assicurata di rendere plausibile la richiesta di aumento degli acconti. Un adeguamento dei contributi d’acconto su richiesta della persona assicurata implica che la Cassa abbia almeno sommariamente esaminato la credibilità del reddito dichiarato. In concreto la Cassa su richiesta del 6 aprile 2020 della ricorrente, ha adeguato gli acconti del 2019 il 7 aprile 2020, ossia prima dell’emanazione della decisione formale del 5 maggio 2020 e la Cassa non fa valere che nel caso di specie vi siano indicazioni circa un comportamento abusivo da parte della persona assicurata.

Per il Tribunale federale la Cassa ha pertanto violato il diritto federale perché nell’esaminare le condizioni del diritto all’indennità non ha preso in considerazione la decisione relativa ai contributi d’acconto del 7 aprile 2020 (consid. 5.3.3). L’applicazione del limite del 17 marzo 2020 per la presa in considerazione di modifiche dei contributi non è contenuta nell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e una volontà in tal senso da parte dell’estensore dell’ordinanza non emerge dalle spiegazioni relative all’ordinanza. Dagli art. 5 cpv. 2 e 5 cpv. 2 ter dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno si può solo concludere che una volta fissata, l’indennità può essere adeguata solo sulla base dei documenti disponibili fino al 16 settembre 2020.

In conclusione il Tribunale federale al consid. 5.4 ha affermato che nel risultato la decisione del Tribunale cantonale è corretta, tuttavia essa va precisata come segue: nella misura in cui il Tribunale cantonale ha rinviato la causa alla Cassa di compensazione per ulteriori accertamenti relativi al reddito conseguito nel 2019 senza particolari limitazioni, esso non va seguito. La Cassa deve limitarsi a prendere in considerazione la decisione di fissazione dei contributi del 2019 più attuale a sua disposizione al momento dell’emanazione della decisione (“Verfügungszeitpunkt”). Non deve invece effettuare ulteriori accertamenti relativi al reddito conseguito nel 2019.

2.5. In concreto, oggetto del contendere è la questione di sapere se il ricorrente ha diritto alle indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020 (cfr. punto 4 della decisione su opposizione, doc. 1).

La Cassa sostiene che l’interessato non ha diritto ad alcuna prestazione durante il citato periodo poiché non adempie già ad uno dei presupposti cumulativi previsti dall’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e meglio quello del reddito annuo soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000.

Dalle tavole processuali emerge che al ricorrente nel 2019 sono stati fatturati gli acconti dei contributi sociali sulla base di un reddito soggetto ad AVS di fr. 0 (zero). Per l’anno 2019 non è invece stata emessa alcuna decisione definitiva di fissazione dei contributi e neppure alcuna decisione di tassazione fiscale prima dell’emanazione della decisione su opposizione.

Nella richiesta per ottenere le indennità giornaliere Corona l’insorgente ha indicato di aver conseguito una cifra d’affari di fr. 65’765 nel 2015, di fr. 75’650 nel 2016, di fr. 66’007 nel 2017, di fr. 59’470 nel 2018 e di fr. 61’000 nel 2019.

Con l’opposizione l’insorgente ha prodotto la dichiarazione fiscale 2019 dove figura un reddito da attività indipendente di fr. 19'020 (allegato doc. 2).

L’assicurato sostiene che sulla base di tale dichiarazione è comprovata la condizione di un reddito minimo soggetto ad AVS di fr. 10'000.

2.6. Questo Tribunale, alla luce della documentazione agli atti, ritiene che la decisione su opposizione della Cassa vada confermata (cfr. anche STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione; STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8; STCA 42.2021.36 del 26 luglio 2021 non ancora cresciuta in giudicato).

Secondo il marginale 1041.2 CIC hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti (…) che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Ai sensi del marginale 1065 09/20 CIC la base di calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.

In concreto, non è contestato che l’insorgente, nel 2019, ha pagato i contributi d’acconto sulla base di un reddito aziendale di fr. 0, ossia un importo inferiore al limite di fr. 10'000 di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, mentre non è ancora stata emessa alcuna decisione definitiva di fissazione dei contributi per il 2019 (cfr. anche STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione).

Certo, nelle more processuali l’insorgente ha prodotto la tassazione 2019 emanata il 21 luglio 2021 e da cui emerge un reddito da attività indipendente di fr. 29'000 (doc. V/1: valore rettificato “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dall’insufficiente disponibilità finanziaria”).

Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione (su opposizione) impugnata (in concreto: 10 maggio 2021), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (circa il potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4; cfr. inoltre la STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione, consid. 2.1 dove il Tribunale federale fa riferimento al momento dell’emissione della decisione formale del 5 maggio 2020 [“Verfügungszeitpunkt”] e consid. 5.4 in cui il Tribunale federale si riferisce ancora al “Verfügungszeitpunkt”).

La notifica della decisione di tassazione 2019 dopo l’emissione della decisione su opposizione impugnata che delimita il potere d’esame del giudice delle assicurazioni sociali, non permette al ricorrente di comprovare di aver adempiuto il requisito del conseguimento di un reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi. Del resto l’assicurato non risulta aver mai domandato un adeguamento dei contributi segnalando alla Cassa divergenze sostanziali del reddito ex art. 24 cpv. 4 OAVS (ai sensi del marginale 1155 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG [DIN] si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito annuo realizzato e quello presumibile; cfr. STCA 30.2019.10 del 3 luglio 2019; cfr. anche la STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8, pag. 22, dove il TCA ha inoltre accertato che nella decisione di fissazione dei contributi figura che “se il suo reddito ha subito modifiche sostanziali, è obbligato per legge a notificare tali variazioni all’AVS affinché venga aggiornato l’ammontare dell’acconto trimestrale per l’anno in corso”).

In concreto occorre pertanto far capo alla decisione di fissazione dei contributi d’acconto per il 2019 emanata prima dell’emissione della decisione su opposizione impugnata e pari a fr. 0, ossia un importo inferiore al limite di fr. 10'000 richiesto dall’art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per ottenere le prestazioni.

L’emissione della decisione di tassazione del 2019 non modifica l’esito della procedura, giacché determinante per fissare il diritto alla prestazione sono solo la decisione definitiva di fissazione dei contributi 2019, il reddito AVS dei contributi d’acconto per il 2019, rispettivamente la tassazione fiscale definitiva 2019, emesse prima dell’emissione della decisione impugnata (cfr. anche la STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione, consid. 2.1 dove il Tribunale federale fa riferimento al momento dell’emissione della decisione formale del 5 maggio 2020 [“Verfügungszeitpunkt”] e consid. 5.4 in cui il Tribunale federale si riferisce ancora al “Verfügungszeitpunkt”).

In simili condizioni occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato il diritto alle indennità perdita di guadagno Corona per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020.

La decisione su opposizione impugnata va confermata.

Va tuttavia rilevato che nella decisione su opposizione impugnata del 10 maggio 2021 l’amministrazione ha informato il ricorrente al punto 6 che “per un’eventuale revisione del caso - si comunica all’opponente di trasmettere alla Cassa CO 1, la decisione di tassazione definitiva 2019 non appena ne sarà in possesso” (doc. 1; cfr. anche la già citata STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8, pag. 22 (in fine) -23).

Gli atti vanno pertanto trasmessi all’amministrazione affinché decida in merito alla revisione alla luce della tassazione 2019 del 21 luglio 2021.

Con l’emissione della decisione di tassazione 2019, trasmessa dal ricorrente al Tribunale, la sua domanda di sospensione della procedura in attesa della notifica della tassazione diventa priva di oggetto.

2.7. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di “prendere in considerazione la mia possibilità di essere sentito direttamente laddove aveste necessità di ricevere ulteriori delucidazioni relative al mio caso, prima di prendere una decisione definitiva” (doc. I).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di prendere in considerazione la possibilità di sentirlo direttamente in caso di necessità di ricevere ulteriori delucidazioni (doc. I).

Il ricorrente ha, quindi, chiesto l’eventuale assunzione di una prova.

Inoltre, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

L’audizione dell’assicurato si rivela, pertanto, superflua.

2.8. Alla luce di tutto quanto esposto la decisione su opposizione del 10 maggio 2021 deve essere confermata.

2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 9 giugno 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Gli atti sono trasmessi alla Cassa CO 1 per i suoi incombenti.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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