Incarto n. 42.2021.39
rs
Lugano 16 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 aprile 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 3 marzo 2021 la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il mese di dicembre 2020, in favore di __________, vice presidente del consiglio di amministrazione della società RI 1 __________; cfr. www.zefix.ch: estratto RC), in quanto “pur avendo un reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019 pari ad almeno CHF 10'000, non è assolto l’altro requisito cioè la considerevole diminuzione della cifra d’affari pari ad almeno il 55% fino al 18 dicembre 2020 e ad almeno 40% dal 19 dicembre 2020” (cfr. doc. 003).
1.2. Contro questa decisione __________ ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale ha chiesto di ricalcolare il diritto all’IPG Corona tenendo conto di tre mesi e non di otto, in quanto la società RI 1 è stata costituita il 10 maggio 2019, ma la sua attività produttiva nonché fatturazione ed assunzione del personale è iniziata il 1° ottobre 2019 (cfr. doc. 002).
1.3. Con decisione su opposizione del 29 aprile 2021 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento, con le seguenti motivazioni:
" (…)
Tale decisione è stata avversata con tempestiva opposizione del 12 marzo 2021.
Con l'impugnativa l'insorgente sostiene che la società è stata avviata dal 10 maggio 2019, ma ha invero iniziato a fatturare e ad assumere personale dal 1° ottobre 2019. Pertanto a mente dell'opponente deve essere ritenuta una media pari a tre mesi invece che otto mesi. A comprova di quanto asserito l'opponente allega una tabella di calcolo relativa alla cifra d'affari per gli anni 2019-2020.
Ragion per cui con l'impugnativa l'opponente chiede alla Cassa di voler rivedere la decisione con conseguente concessione dell'IPG Corona.
Ne discende che la cifra d'affari media mensile riferita al 2019 conseguita dall'opponente è pari a CHF 8'371.00 (CHF 66'965.00: 8 mesi) che, se ridotta del 55%, corrisponde a CHF 3'767.00 e, se ridotta del 40%, a CHF 5'022.00.
Nell'evenienza concreta, per il periodo che si chiede la prestazione l'opponente ha indicato di aver percepito una cifra d'affari effettiva pari a CHF 6'610.80, importo superiore a CHF 3'767.00 e a CHF 5'022.00.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'opponente non ha subito alcuna limitazione considerevole dell'attività lucrativa per il mese di dicembre 2020 e il provvedimento della Cassa viene dunque riconfermato.” (Doc. A)
1.4. Contro la decisione su opposizione la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiede il riconoscimento del diritto alla IPG Corona dal mese di dicembre 2020 sino a decadenza dello stesso, protestate tasse, spese e ripetibili, riservata la concessione dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 11).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha innanzitutto addotto:
" (…) a livello commerciale spesso accade che una società venga costituita prima o ben prima che possa entrare in fase operativa. Tale è stato il caso anche della società ricorrente costituita sulla base di una idea e di una opportunità venutasi a creare in circostanze concomitanti. Da un lato la signora __________ stava per concludere la propria attività pluriennale nel settore dei prodotti ___________ per conto di società o meglio gruppi internazionali e dall’altro una grossa società americana stava cercando qualcuno a cui dare la rappresentanza esclusiva in Svizzera di prodotti ___________ e in particolare della cura delle mani.
Ovviamente con partner di quella portata difficilmente si può interloquire quale persona fisica, ragione per cui si decise di costituire una persona giuridica, e meglio una SA con un capitale di CHF 100'000, che i fondatori dovettero evidentemente versare attingendo al proprio patrimonio personale, la quale potesse interagire con la società americana titolare dei marchi e dare una certa immagine di solidità. Costituita la SA si dovette entrare in contatto con la società americana e ottenere la rappresentanza esclusiva, definire e concordare prezzi e condizioni, ricercare la rete di venditori in tutta la Svizzera. Tutto questo richiese dei mesi.
(…).
Come la ricorrente ha esposto alla Cassa CO 1, subito dopo la costituzione (dc. C) e fino al 1° ottobre 2019 ella è stata un ente affiliato alla Cassa ma senza dipendenti, dipendenti che furono assunti dal 1° ottobre come regolarmente dichiarato e annunciato.” (Doc. I pag. 2-3)
L’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha inoltre citato le basi giuridiche rilevanti in concreto:
" (…)
L'art. 15 Legge Covid (Provvedimenti IPG) prevede, per quanto interessa qui, che:
Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un'indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19. Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 40 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019.
Hanno in particolare diritto all'indennità anche gli indipendenti ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.
Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti:
a. le persone aventi diritto all'indennità e in particolare il diritto alle indennità
giornaliere delle persone particolarmente a rischio;
b. l'inizio e la fine del diritto all'indennità;
c. il numero massimo di indennità giornaliere;
d. l'importo e il calcolo dell'indennità;
e. la procedura.
[omissis]
[omissis]
L'Ordinanza COVID-19 IPG Corona nella modifica 4 novembre 2020 (cfr. RU 2020 4571-4574) viene in particolare stabilito che:
Art. 2 cpv. 3-4
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA e le persone di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 3 hanno diritto all'indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:
a. la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di
provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19;
b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e
c. nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l'attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.
3ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015-2019. Se l'attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate.
4 [omissis]
Il cpv. 3ter, primo periodo, è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 (con entrata in vigore il 19 dicembre 2020 - RU 2020 5829) nei seguenti termini:
3ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015-2019. ...
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) il 17 marzo 2020 ha emesso una Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) https://sozialversicherungen.admin.chlitld/12721. Queste circolari hanno subito diversi aggiornamenti man mano che si modificavano le Ordinanze.
Nella decisone impugnata si indica che la versione applicabile è la versione 15 (stato al 15 aprile 2021) la quale fa seguito ad ulteriori modifiche dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno che ha prolungato al 31 dicembre 2021 il termine per depositare una richiesta d'indennità. Questa modifica è entrata in vigore il 10 aprile 2021.
Non di meno pare intanto interessante richiamare la premessa alla versione 14 (non senza rimandare alle versioni almeno da 8 in avanti):
Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha adottato diverse ulteriori modifiche della legge COVID-19. All'articolo 15 capoverso 1 sono state modificate nuovamente le condizioni di diritto per la riscossione dell'indennità per perdita di guadagno in caso di limitazione considerevole dell'attività lucrativa. II Consiglio federale può prevedere che sia versata un'indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19. Sono ritenute aver subìto una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subìto una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019 (cfr. CIC versione 14). II loro diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è prorogato fino al 30 aprile 2021. Nella versione 14 stata anche apportata una precisazione relativa al calcolo dell'indennità per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda: nel loro caso la determinazione dell'indennità per i salariati è applicabile per analogia. (…)” (Doc. I pag. 5-6)
Infine nel ricorso è stato asserito:
" (…)
Nel caso che ci occupa non pare essere messo in discussione che l'attività effettiva della ricorrente è stata a partire dal 1° ottobre 2019, da maggio 2019 al 30 settembre 2019 la società si è limitata ad essere affiliata, senza attività e senza dipendenti, alla Cassa di compensazione ciò che non si ritiene coincida con una attività effettiva ma con una formalità (legale ma burocratica).
(…) la decisione qui oggetto di ricorso ritiene di dover calcolare la media spalmandola anche sul periodo tra il 1° maggio 2019 (mese di costituzione della SA) e il 30 settembre 2019 benché in quel periodo non vi sia stata attività effettiva e cifra d’affari conseguente, ragione per cui si annacqua un conteggio per non erogare l’IPG e questo, a mente della ricorrente, senza tener conto né del testo della legge e dell’ordinanza né dello scopo della normativa COVID dettata dallo stato di pandemia. (…)” (Doc. I pag. 8-9)
1.5. Con scritto del 2 giugno 2021 il patrocinatore della ricorrente ha prodotto la procura sottoscritta da quest’ultima e ha precisato che in realtà la sua cliente non postula l’assistenza giudiziaria trattandosi di una SA (cfr. doc. IV).
1.6. Nella sua risposta del 18 giugno 2021 la Cassa propone la reiezione dell’impugnativa, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nella decisione su opposizione del 29 aprile 2021 (cfr. doc. V).
1.7. Il 24 giugno 2021 l’avv. RA 1 ha, segnatamente, indicato che “(…) la ricorrente non ha al momento altre prove da chiedere o aggiungere (…)” (Doc. VII)
1.8. Il doc. VII è stato trasmesso all’amministrazione per conoscenza (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato alla RI 1 a favore di __________ il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al coronavirus per il mese di dicembre 2020.
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2021 390), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno modificata il 4 novembre 2020 con effetto retroattivo al 17 settembre 2020; RU 2020 4571 segg.).
L’art. 2 cpv. 3ter, primo periodo dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019 (cfr. art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno modificata il 31 marzo 2021 con effetto dal 1° aprile 2021; RU 2021 183).
È utile rilevare che la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19), il 13 giugno 2021, è stata sottoposta in seguito a referendum al giudizio del popolo che l’ha accettata (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/votazioni/20210613/legge-covid-19.html).
L’8 luglio 2021 alla Cancelleria federale sono state depositate le firme per la richiesta di un nuovo referendum contro la Legge COVID-19, e meglio contro le modifiche del 19 marzo 2021. La relativa votazione avrà luogo verosimilmente il 28 novembre 2021 (cfr. https://www.rsi.ch/news/svizzera/Legge-Covid-i-contrari-ci-riprovano-14228118.html; https://www.cdt.ch/svizzera/legge-covid-19-ancora-referendum-EF4403170?_sid=6JcDrtz4; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84260.html).
L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):
" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”
L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.3. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 1° luglio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto, da un lato, che le disposizioni di questa direttiva amministrativa sono state adottate per la prima volta il 17 marzo 2020 per disciplinare l’indennità introdotta il 20 marzo 2020 dal Consiglio federale, con l’ordinanza 2 COVID-19 perdita di guadagno. Dall’altro, che dal 17 marzo 2020 le stesse sono state costantemente aggiornate (ne esistono 17 versioni, cfr. CIC versione 17; stato al 1° luglio 2021 pag. 2-13; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività è considerata aver subito una limitazione
03/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5 Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6 Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7 Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.
1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di dicembre. (…)”
Il N. 1067 della Circolare CIC – che non ha subito modifiche dalla prima versione valida dal 17 marzo 2020 e a cui rinvia il N. 1041.2 –, per quanto attiene all’accertamento del reddito precedente la nascita del diritto all’IPG Corona per i “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to 5.2.), enuncia:
" 1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo
inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).”
2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la RI 1 è stata iscritta a RC il 10 maggio 2019 con il seguente scopo sociale:
" __________.”
Nel mese di maggio 2019 __________ è stato iscritto a RC in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale. Nel marzo 2020 ha avuto luogo l’iscrizione di __________ quale direttrice con firma individuale. Nel novembre 2020 __________ è diventato presidente del consiglio di amministrazione, con firma individuale e __________, vicepresidente, con firma individuale (cfr. doc. 005; www.zefix.ch).
Il 23 maggio 2019 la SA è stata affiliata alla Cassa CO 1 nella categoria “datore di lavoro” a decorrere dal 1° maggio 2019 con la precisazione, per quanto attiene al pagamento dei contributi AVS e AF cantonali, “nessun contributo dovuto” (cfr. doc. C).
Il 15 gennaio 2021 è pervenuto alla Cassa il formulario “Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di diritto dal 17 settembre 2020” da parte della RI 1 per il mese di dicembre 2020 a favore, in particolare, di __________. Nel modulo è stato confermato che “l’azienda ha subito una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento e che per questo ho subito una perdita di guadagno nel mese per il quale faccio richiesta” ed è stato dichiarato che la causa della riduzione della cifra d’affari è da ascrivere alla “diminuzione ordinazioni per precarietà clienti dovuta al Covid-19”. Inoltre sono stati indicati, quale data d’inizio dell’attività dell’azienda, il 10 maggio 2019, quale cifra d’affari in base al conto economico dell’azienda per il 2019, l’importo di fr. 66'965.24 e, quale cifra d’affari per il mese di dicembre 2020, l’ammontare di fr. 6'610.80 (cfr. doc. 005).
La Cassa, con decisione del 3 marzo 2021, ha respinto la richiesta di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il mese di dicembre 2020 in favore di __________, in quanto “pur avendo un reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019 pari ad almeno CHF 10'000, non è assolto l’altro requisito cioè la considerevole diminuzione della cifra d’affari pari ad almeno il 55% fino al 18 dicembre 2020 e ad almeno 40% dal 19 dicembre 2020” (cfr. consid. 1.1.; doc. 003; 004).
Il provvedimento del 3 marzo 2021 è stato confermato con decisione su opposizione del 29 aprile 2021, nella quale è stato specificato che la cifra d'affari complessiva conseguita nel 2019 deve essere divisa per 8 mesi, poiché per attestare l'avvio dell'attività non fa stato l'inizio effettivo di fatturazione o assunzione del personale – che la parte ricorrente dichiara risalire all’ottobre 2019 (cfr. doc. 002; I) –, bensì l'affiliazione presso la Cassa che, nel caso concreto, è avvenuta a partire dal 1° maggio 2019 (cfr. consid. 1.3.; doc. A).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che l’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che nel caso di un’attività avviata dopo il 2015 e prima del 2020, per determinare se la stessa è limitata in modo considerevole, va verificato se la cifra d’affari ha subito una diminuzione di almeno il 55% - fino al 18 dicembre 2020 - oppure del 40% - dal 19 dicembre 2020 - rispetto alla media del periodo di attività effettivo, a differenza delle attività iniziate prima del 2015 per le quali si esamina la cifra d’affari mensile media degli anni 2015-2019 (cfr. consid. 2.2.).
In concreto, come visto, la Cassa ritiene che l’avvio della RI 1 parta dall’affiliazione della società alla Cassa di compensazione quale datore di lavoro, ossia il 1° maggio 2019 (cfr. consid. 1.1.; 1.3.; 2.5.).
L’insorgente, per contro, fa valere che l’assunzione del personale e, dunque, l’attività vera e propria dell’azienda è iniziata il 1° ottobre 2019, precisando che la SA è stata costituita nel maggio 2019 per poter interloquire con una grossa società americana che stava cercando qualcuno a cui dare la rappresentanza esclusiva in Svizzera di prodotti __________ e in particolare della __________ e dare così una certa immagine di solidità. La parte ricorrente ha spiegato che nella fase precedente al mese di ottobre 2019 si è dovuto “ottenere la rappresentanza esclusiva, definire e concordare prezzi e condizioni, ricercare la rete di venditori in tutta la Svizzera” (cfr. doc. I pag. 2, consid. 1.4.).
Le parti non sono, pertanto, concordi sul concetto di avvio dell’azienda e di periodo di attività effettivo di cui all’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, e meglio sul momento a partire dal quale, ai fini della determinazione di un’eventuale limitazione considerevole, una società ha iniziato la propria attività.
Deve, perciò, essere esaminato cosa si intenda specificatamente per “avvio dell’attività” ai sensi dell’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
2.7. Per le norme del diritto amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi (formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004 consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).
Se il suo testo è chiaro e non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1.; DTF 129 II 118 consid. 3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid. 3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con riferimenti).
Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.
A titolo abbondanziale per un esame dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19)).
2.8. Il testo in italiano dell’art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardo al concetto di avvio dell’attività dopo il 2015 e prima del 2020, come pure il testo in lingua tedesca (“wurde die Tätigkeit nach 2015 und vor 2020 aufgenommen”; https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/167/de) menzionano unicamente il termine “attività” (“Tätigkeit”) senza particolari precisazioni.
Il testo francese, invece, utilizza l’espressione “si l’activité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020” (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/167/fr). L’”activité lucrative” si riferisce a un’attività che procura un guadagno finanziario (cfr. www.larousse.fr).
Le versioni in italiano e in tedesco dell’art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno citano comunque anch’esse il termine ”attività lucrativa”, rispettivamente “Erwerbstätigkeit”, sia per definire l’oggetto della limitazione considerevole, sia in riferimento all’avvio di un’impresa dopo il 2019 (cfr. consid. 2.2.; https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/167/de).
La Circolare CIC, volta a facilitare l’applicazione dell’Ordinanza enuncia, poi, al N. 1041.7, introdotto nella versione 9 (stato: 27 novembre 2020), che nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività (cfr. consid. 2.3.).
Ne discende che il periodo in cui l’attività era accessoria non va tenuto conto per il calcolo della cifra d’affari media e quindi per stabilire se un’attività in seguito esercitata a titolo principale abbia subito una limitazione considerevole (a meno che la stessa sia restata accessoria fino al mese per il quale sussiste il diritto all’IPG Corona).
Da un’attività lucrativa accessoria, di regola, si consegue un reddito inferiore a quello ottenuto tramite l’esercizio della medesima attività ma a titolo principale. Di conseguenza per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale, in modo tale da raffrontare situazioni che, a parità di condizioni (senza l’intervento di provvedimenti per combattere il coronavirus), potrebbero rapportare lo stesso o analogo profitto.
Il N. 1067, inserito nel p.to 5.2. relativo all’accertamento del reddito precedente la nascita del diritto all’IPG Corona per i “lavoratori indipendenti” e al quale rinvia il N. 1041.2, del resto, sancisce in relazione al reddito conseguito per un periodo inferiore a un anno che la durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata, ad esempio mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili (cfr. consid. 2.3.).
Non va, infine, dimenticato che l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è un’ordinanza adottata dal Consiglio federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (art. 185 cpv. 3 Cost.) e per definizione limitata nel tempo (cfr. consid. 2.2.), attraverso la quale unitamente alle sue modifiche, si sono espressamente riconosciute, per far fronte a una situazione eccezionale e urgente, delle prestazioni a persone (tra le quali le persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro) che normalmente non avrebbero avuto diritto a indennità perdita di guadagno in connessione all’esercizio della propria professione.
In simili condizioni occorre, pertanto, concludere che il concetto di avvio dell’azienda di cui all’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è da intendersi non soltanto quale inizio dell’impresa formale, bensì quale inizio dell’attività commerciale vera e propria.
Al riguardo giova evidenziare che il raffronto della cifra d’affari relativa al periodo per il quale è chiesta l’IPG per il coronavirus con quella dell’arco di tempo precedente per stabilire se vi è limitazione considerevole dell’attività ha d’altronde una sua ragione d’essere soltanto se si paragonano periodi in cui l’attività lucrativa è stata effettivamente svolta.
Se il momento a partire dal quale un’azienda ha cominciato a operare sul mercato del suo settore specifico non è evidente, la questione va chiarita facendo capo alla documentazione contabile, al piano delle assunzioni del personale, ai contratti con clienti ed eventuali fornitori.
2.9. Nel caso di specie la documentazione agli atti non permette di stabilire con precisione quando l’insorgente ha iniziato a essere attiva sul mercato della __________ - segnatamente __________ - e a svolgere, quindi, la propria attività lucrativa.
In effetti la società è stata sì iscritta a RC nel maggio 2019 e affiliata alla Cassa di compensazione quale datore di lavoro il 23 maggio 2019 con effetto dal 1° maggio 2019, tuttavia dalla conferma di affiliazione si evince che nessun contributo era ancora dovuto (cfr. consid. 2.5.).
D’altra parte, nel sito della RI 1 (cfr. https://www__________.ch/home-it) è indicato che la prima collezione di prodotti è quella dell’inverno 2019, e non dell’estate o autunno 2019 - collezioni per contro presentate per il 2020 e 2021.
In proposito è utile osservare che anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 8C_292/2019 del 27 agosto 2019 consid. 3.2.3.; STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. 5.1.; STCA 38.2018.40 del 5 novembre 2018 consid. 2.6., confermata dal TF con giudizio 8C_866/2018 del 2 maggio 2019; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.).
Appare, del resto, ragionevole il fatto asserito nel ricorso (cfr. doc. I pag. 2; consid. 1.4.) secondo cui la SA sia stata dapprima costituita per interagire con la società americana (l’azienda relativa al brand , fondata nel 2009, occupa ora una struttura di 200'000 metri quadrati a __________ in __________ con il supporto di 300 dipendenti; cfr. https://www.-italia.it/aboutlux/storia.html) al fine di ottenere la rappresentanza dei suoi prodotti in Svizzera e si sia iniziata l’attività professionale vera e propria solamente una volta concluso l’accordo di rappresentanza esclusiva.
Di conseguenza in concreto si giustifica il rinvio degli atti alla Cassa per acclarare il momento a partire dal quale la ricorrente ha avviato la propria attività commerciale effettiva nel 2019.
A tal fine l’amministrazione esaminerà, in particolare, i contratti di lavoro conclusi con i dipendenti della società, i contratti stipulati con i clienti e i documenti contabili relativi alla società che quest’ultima le metterà a disposizione.
Al riguardo va rilevato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
La Cassa, per chiarire quanto sopra, interpellerà, altresì, la fiduciaria della società, __________ (cfr. doc. I pag. 11).
La parte resistente, sulla base degli esiti degli accertamenti che esperirà, emetterà una nuova decisione in merito al diritto della ricorrente all’indennità perdita di guadagno Corona a far tempo dal dicembre 2020.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 31 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
L’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese (cfr. STCA 42.2021.4 del 15 marzo 2021).
2.11. Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 29 aprile 2021 impugnata è annullata.
§§ L’incarto è rinviato alla Cassa CO 1 affinché proceda come indicato al consid. 2.9.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 1’800.- a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti