Raccomandata
Incarto n. 42.2021.37-38
cs
Lugano 6 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 28 maggio 2021 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 30 aprile 2021 emanate da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1962, terapista complementare indipendente e gestore del Centro __________, dopo aver ottenuto, per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 le indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa del coronavirus, in data 12 ottobre 2020 ha inoltrato il formulario per poter continuare a beneficiare delle medesime prestazioni (plico doc. 8).
1.2. Dopo aver chiesto ed ottenuto ulteriore documentazione (plico doc. 8), la Cassa CO 1, con due distinte decisioni formali del 12 gennaio 2021, ha riconosciuto a __________RI 1 un’indennità giornaliera di fr. 87.20 al giorno dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (doc. 7).
1.3. Con decisione formale del 12 febbraio 2021 la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di RI 1 tendente all’ottenimento delle indennità per perdita di guadagno Corona per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 poiché l’interessato ha un reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019 inferiore a fr. 10'000 (doc. 5). Con un’ulteriore decisione formale di medesima data l’amministrazione ha chiesto il rimborso dell’importo di fr. 3'717, pari alle indennità giornaliere versate dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, poiché le prestazioni sono state erogate a torto (doc. 11).
1.4. RI 1 ha inoltrato opposizione contro le predette decisioni evidenziando di aver inoltrato la dichiarazione fiscale del 2019 in data 2 gennaio 2021, dove figura un reddito da attività indipendente di fr. 24'000 (doc. 4).
1.5. Con decisione su opposizione del 30 aprile 2021 la Cassa CO 1 ha respinto le censure di RI 1 relative alle domande di prestazioni dal 17 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, evidenziando che i contributi d’acconto per il 2019, che fungono da base per l’esame delle condizioni per poter beneficiare delle prestazioni, in assenza sia della decisione di fissazione dei contributi per il 2019 che della tassazione 2019, sono stati fatturati in funzione di un reddito di fr. 9'600. Egli pertanto non adempie almeno ad una delle condizioni cumulative previste dall’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
La Cassa ha invitato l’insorgente, per un eventuale revisione del caso, e della rispettiva valutazione della seconda condizione per l’ottenimento delle indennità giornaliere (limitazione considerevole dell’attività lucrativa) a trasmetterle la decisione di tassazione definitiva 2019 non appena ne sarà in possesso (doc. 2). Con un’ulteriore decisione su opposizione di medesima data la Cassa CO 1 ha confermato la richiesta di restituzione dell’importo versato per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (doc. 9).
1.6. Con decisione formale del 3 maggio 2021 la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di RI 1 tendente all’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 marzo 2021 per i medesimi motivi evocati in precedenza (doc. 1).
1.7. RI 1 è insorto al TCA contro entrambe le decisioni su opposizione del 30 aprile 2021 della Cassa CO 1 (doc. I). Egli sostiene che l’interpretazione della Cassa non sia conforme al testo delle norme poiché ha preso in considerazione l’importo alla base dei contributi d’acconto per il 2019 senza considerare che tale reddito, presunto in quanto non ancora definitivo, possa essere stato stimato per difetto ed evidenzia di aver inoltrato la dichiarazione fiscale del 2019 in data 2 gennaio 2021 indicando un reddito da attività indipendente di fr. 24'000. La tassazione non è tuttavia ancora stata emessa, ma l’insorgente ritiene improbabile che il fisco riduca il reddito dichiarato. Tant’è che dopo la decisione su opposizione ha chiesto all’amministrazione di emettere una decisione provvisoria di fissazione dei contributi per l’anno 2019 sulla base del reddito di fr. 24'000. Ciò che la Cassa ha fatto in data 27 maggio 2021.
1.8. Dopo aver chiesto (doc. IV) ed ottenuto (doc. V), una proroga, con risposta del 15 luglio 2021 la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione dei ricorsi, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.9. In data 21 luglio 2021 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni, rilevando di avere presentato i mezzi di prova con il ricorso e di non averne ulteriori da aggiungere (doc. VIII). Lo scritto è stato trasmesso alla Cassa il 23 luglio 2021 con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (doc. IX).
in diritto
in ordine
2.1. In concreto, con due distinti ricorsi del 28 maggio 2021, l’insorgente ha contestato la decisione su opposizione del 30 aprile 2021 della Cassa CO 1 di reiezione delle richieste di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 e la decisione su opposizione del 30 aprile 2021 della Cassa CO 1 di restituzione dell’importo di fr. 3'717 per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Secondo l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
In concreto, accertato che entrambi i ricorsi portano sulla medesima fattispecie e che sono stati inoltrati dal medesimo insorgente contro decisioni su opposizione emesse dalla medesima Cassa di compensazione, per economia processuale le procedure sono congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. sentenza 35.2014.57 e 35.2014.85 del 4 maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).
nel merito
I. Diritto alle indennità per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 gennaio 2021
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
L’art. 4, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l.rt. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):
" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
La condizione del capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.
2.3. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 18 versioni, cfr. CIC versione 18; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
La Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), valida dal 17 settembre 2020 (stato 4 novembre 2020), a proposito degli indipendenti prevede che:
" (…)
1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori
09/20 indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.
Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.
1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo
11/20 dell’indennità secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto.
1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa
occorre dividere il reddito annuo per 360.
1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
1068 Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato, questa
09/20 non può più essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.”
Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
11/20 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2 del seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
07/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1° luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.
Esempi
La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.
2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Va ancora evidenziato che con sentenza 9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a pubblicazione, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un’assicurata indipendente (massaggiatrice) che aveva chiesto il versamento di indennità per perdita di guadagno Corona dal marzo 2020 e la cui richiesta era stata rifiutata dalla Cassa di compensazione con decisione del 5 maggio 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 19 agosto 2020, perché il reddito da attività indipendente dell’interessata era inferiore a fr. 10'000.
Il Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia ha accolto il ricorso e rinviato la causa all’amministrazione per ulteriori accertamenti in merito al reddito conseguito dall’assicurata nel 2019. I giudici cantonali hanno accertato che la Cassa ha negato le indennità poiché il limite di fr. 10'000 non è stato raggiunto né prendendo in considerazione la decisione di fissazione definitiva dei contributi del 2018 datata 13 agosto 2020, né prendendo in considerazione la decisione di fissazione degli acconti dei contributi per il 2019 del 30 gennaio 2019 (consid. 3.2 sentenza).
I giudici cantonali hanno stabilito che contrariamente alle direttive non ci si può fondare unicamente sulle decisioni emesse prima del 17 marzo 2020 ed hanno annullato la decisione formale, rinviando gli atti alla Cassa per ulteriori accertamenti in merito al reddito dell’assicurata nel 2019 (consid. 3.2 sentenza).
La Cassa di compensazione ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, rilevando che per una questione di praticabilità e di celerità, si possono prendere in considerazione, ai fini dell’esame delle condizioni per ottenere le indennità, solo le informazioni già a disposizione, quali per esempio le decisioni relative ai contributi di acconto o le tassazioni definitive. Alla luce della particolarità della situazione, e per evitare abusi, secondo la Cassa non si possono inoltre prendere in considerazione decisioni sui contributi d’acconto successive al 17 marzo 2020 (consid. 4 sentenza).
Il Tribunale federale ha stabilito che la Cassa ha deciso per la prima volta in data 5 maggio 2020 (data della decisione formale e non della decisione su opposizione) circa il diritto alle indennità e pertanto ha applicato le norme dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore il 5 maggio 2020 (consid. 5.1 sentenza).
Al consid. 5.2 l’Alta Corte ha rammentato il contenuto dell’art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore all’epoca (la ricorrente deve essere toccata indirettamente dalle misure del Consiglio federale ed aver conseguito un reddito tra fr. 10'000 e fr. 90'000). Il Tribunale federale ha poi evidenziato che l’art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno rinvia all’art. 11 della LIPG.
Dopo aver citato l’art. 11 cpv. 1 LIPG la cui prima frase prevede che l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS e l’art. 7 cpv. 1 OIPG in vigore all’epoca (l’indennità è calcolata sulla base del reddito determinante per l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l’anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell’indennità) il Tribunale federale ha stabilito che sia per l’esame delle condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno che per il calcolo dell’indennità ai sensi dell’art. 5 è determinante il calcolo dei contributi AVS.
Per cui si giustifica anche nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno far capo alla giurisprudenza relativa agli art. 11 cpv. 1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG.
Al consid. 5.3 il Tribunale federale ha affermato che ai sensi degli art. 11 cpv. 1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG non solo le decisioni definitive di fissazione dei contributi ma anche le decisioni relative ai contributi d’acconto sono determinanti per il calcolo delle indennità (sentenza 9C_253/2014 del 18 luglio 2014, consid. 6.1). Per il Tribunale federale, se l’amministrazione dispone di una decisione di fissazione dei contributi d’acconto al momento dell’emanazione della decisione non vi è alcun motivo per non prenderla in considerazione.
Di conseguenza non vi è alcun motivo per non ritenere le decisioni relative ai contributi d’acconto emesse dopo il 17 marzo 2020 (consid. 5.4).
Al consid. 5.3.2 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che non vi può essere un rischio di abuso, ritenuto che la Cassa deve esaminare ogni richiesta di aumento degli acconti dei contributi AVS. Se ritiene che vi possa essere un abuso, spetta alla Cassa chiedere alla persona assicurata di rendere plausibile la richiesta di aumento degli acconti. Un adeguamento dei contributi d’acconto su richiesta della persona assicurata implica che la Cassa abbia almeno sommariamente esaminato la credibilità del reddito dichiarato. In concreto la Cassa su richiesta del 6 aprile 2020 della ricorrente, ha adeguato gli acconti del 2019 il 7 aprile 2020, ossia prima dell’emanazione della decisione formale del 5 maggio 2020 e la Cassa non fa valere che nel caso di specie vi siano indicazioni circa un comportamento abusivo da parte della persona assicurata.
Per il Tribunale federale la Cassa ha pertanto violato il diritto federale perché nell’esaminare le condizioni del diritto all’indennità non ha preso in considerazione la decisione relativa ai contributi d’acconto del 7 aprile 2020 (consid. 5.3.3). L’applicazione del limite del 17 marzo 2020 per la presa in considerazione di modifiche dei contributi non è contenuta nell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e una volontà in tal senso da parte dell’estensore dell’ordinanza non emerge dalle spiegazioni relative all’ordinanza. Dagli art. 5 cpv. 2 e 5 cpv. 2 ter dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno si può solo concludere che una volta fissata, l’indennità può essere adeguata solo sulla base dei documenti disponibili fino al 16 settembre 2020.
In conclusione il Tribunale federale al consid. 5.4 ha affermato che nel risultato la decisione del Tribunale cantonale è corretta, tuttavia essa va precisata come segue: nella misura in cui il Tribunale cantonale ha rinviato la causa alla Cassa di compensazione per ulteriori accertamenti relativi al reddito conseguito nel 2019 senza particolari limitazioni, esso non va seguito. La Cassa deve limitarsi a prendere in considerazione la decisione di fissazione dei contributi del 2019 più attuale a sua disposizione al momento dell’emanazione della decisione (“Verfügungszeitpunkt”). Non deve invece effettuare ulteriori accertamenti relativi al reddito conseguito nel 2019.
2.6. In concreto, la Cassa sostiene che l’interessato non ha diritto ad alcuna prestazione dal 17 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 poiché non adempie già ad uno dei presupposti cumulativi previsti dall’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e meglio quello del reddito annuo soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000.
Dalle tavole processuali emerge che al ricorrente nel 2019 sono stati fatturati gli acconti dei contributi sociali sulla base di un reddito soggetto ad AVS di fr. 9'600 (doc. 6). Per l’anno 2019 non è invece stata emessa alcuna decisione definitiva di fissazione dei contributi e neppure alcuna decisione di tassazione fiscale prima dell’emanazione della decisione su opposizione.
Nella richiesta per ottenere le indennità giornaliere Corona l’insorgente ha indicato di aver conseguito una cifra d’affari di fr. 51'600 nel 2015, di fr. 73'250 nel 2016, di fr. 73'737 nel 2017, di fr. 51'104 nel 2018 e di fr. 69'360 nel 2019.
Il 27 maggio 2021 la Cassa di compensazione ha emesso una decisione provvisoria per l’anno 2019 calcolando i contributi sulla base di un importo complessivo di fr. 25'400 (fr. 24’000 di reddito da attività indipendente e fr. 1'415.10 di contributi personali da aggiungere; cfr. doc. B2), come richiesto dall’insorgente stesso dopo aver ricevuto la decisione su opposizione impugnata (cfr. ricorso, doc. II, pag. 2, punto 4: “[…] dopo la decisione su opposizione ho richiesto all’CO 1 di emettere una decisione provvisoria per l’anno 2019 sulla base del reddito dichiarato ai fini della tassazione 2019 di CHF 24'000. Il conteggio, che allego come documento B., è del 27 maggio 2021 e riporta nelle basi di calcolo un reddito da attività lucrativa indipendente per l’anno 2019 di CHF 24’000”).
L’assicurato sostiene che sulla base di tale decisione è comprovata la condizione di un reddito minimo soggetto ad AVS di fr. 10'000. Tanto più che nella dichiarazione fiscale del 2019, inoltrata il 2 gennaio 2021 (doc. A2), ha dichiarato un reddito da attività indipendente di fr. 24'000.
2.7. Questo Tribunale, alla luce della documentazione agli atti, ritiene che la decisione su opposizione della Cassa vada confermata (cfr. anche STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione; STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8; STCA 42.2021.36 del 26 luglio 2021 non ancora cresciuta in giudicato).
Secondo il marginale 1041.2 CIC hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti (…) che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Ai sensi del marginale 1065 09/20 CIC la base di calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.
In concreto, non è contestato che l’insorgente, nel 2019, ha pagato i contributi d’acconto sulla base di un reddito aziendale di fr. 9’600, ossia un importo inferiore al limite di fr. 10'000 di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, mentre non è ancora stata emessa alcuna decisione definitiva di fissazione dei contributi per il 2019 (cfr. anche STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione).
Certo, il 27 maggio 2021 la Cassa di compensazione ha emesso una decisione provvisoria ed una fattura d’acconto differenziale in base alle quali ha fissato i contributi del 2019 su di un reddito da attività indipendente di fr. 25'400 (doc. B2). Tuttavia il nuovo calcolo si fonda su una richiesta del medesimo ricorrente inoltrata dopo aver ricevuto la decisione su opposizione impugnata del 30 aprile 2021 (cfr. anche ricorso, doc. II, pag. 2, punto 4), con la quale la Cassa aveva motivato la reiezione delle domande con la circostanza che i contributi d’acconto del 2019 erano stati fissati in base ad un reddito di fr. 9’600.
Ora, per costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione (su opposizione) impugnata (in concreto: 30 aprile 2021), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (circa il potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4; cfr. inoltre la STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione, consid. 2.1 dove il Tribunale federale fa riferimento al momento dell’emissione della decisione formale del 5 maggio 2020 [“Verfügungszeitpunkt”] e consid. 5.4 in cui il Tribunale federale si riferisce ancora al “Verfügungszeitpunkt”).
L’inoltro di una richiesta di aumento dell’importo del reddito soggetto a contributi dopo l’emissione della decisione su opposizione impugnata che delimita il potere d’esame del giudice delle assicurazioni sociali, non permette al ricorrente di comprovare di aver adempiuto il requisito del conseguimento di un reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi. Del resto l’assicurato fino a quando ha chiesto l’emissione di una decisione di fissazione dei contributi sulla base di un importo di fr. 24’000, non risulta aver mai domandato un adeguamento dei contributi segnalando alla Cassa divergenze sostanziali del reddito ex art. 24 cpv. 4 OAVS (ai sensi del marginale 1155 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG [DIN] si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito annuo realizzato e quello presumibile; cfr. STCA 30.2019.10 del 3 luglio 2019; cfr. anche la STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8, pag. 22, dove il TCA ha inoltre accertato che nella decisione di fissazione dei contributi figura che “se il suo reddito ha subito modifiche sostanziali, è obbligato per legge a notificare tali variazioni all’AVS affinché venga aggiornato l’ammontare dell’acconto trimestrale per l’anno in corso”).
In concreto occorre pertanto far capo alla decisione di fissazione dei contributi d’acconto per il 2019 emanata prima dell’emissione della decisione su opposizione impugnata e pari a fr. 9'600, ossia un importo inferiore al limite di fr. 10'000 richiesto dall’art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per ottenere le prestazioni.
La dichiarazione d’imposta del 2019, inoltrata il 2 gennaio 2021, dove il ricorrente ha indicato un reddito da attività indipendente di fr. 24'000, non modifica l’esito della procedura, giacché determinante per fissare il diritto alla prestazione sono solo la decisione definitiva di fissazione dei contributi 2019, il reddito AVS dei contributi d’acconto per il 2019, rispettivamente la tassazione fiscale definitiva 2019, emesse prima dell’emissione della decisione impugnata (cfr. anche la STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione, consid. 2.1 dove il Tribunale federale fa riferimento al momento dell’emissione della decisione formale del 5 maggio 2020 [“Verfügungszeitpunkt”] e consid. 5.4 in cui il Tribunale federale si riferisce ancora al “Verfügungszeitpunkt”).
In simili condizioni occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato il diritto alle indennità perdita di guadagno Corona per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.
La decisione su opposizione impugnata va confermata.
Va tuttavia sottolineato che nella decisione su opposizione impugnata del 30 aprile 2021 l’amministrazione ha informato il ricorrente al punto 6 che “per un’eventuale revisione del caso e della rispettiva valutazione della seconda condizione all’ottenimento dell’IPG Corona, ovvero la limitazione considerevole dell’attività lucrativa, si comunica all’opponente di trasmettere alla Cassa CO 1, la decisione di tassazione definitiva 2019 non appena ne sarà in possesso” (doc. 2; cfr. anche la già citata STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8, pag. 22 (in fine) -23).
Spetterà dunque al ricorrente inoltrare una domanda di revisione alla Cassa.
II. Decisione di restituzione delle indennità per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020
2.8. Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti)."
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
2.9. In concreto, la Cassa, dopo aver emesso, in data 12 gennaio 2021, due distinte decisioni formali con le quali ha riconosciuto all’insorgente un’indennità giornaliera per coronavirus pari ad un importo di fr. 87.20 al giorno dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, il 4 febbraio 2021 (cfr. doc. 6), si è accorta che il ricorrente ha pagato i contributi d’acconto sulla base di un reddito di fr. 9'600, ossia inferiore al limite di fr. 10'000 previsto dall’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020.
Il 12 febbraio 2021 la Cassa ha pertanto emanato un ordine di restituzione dell’importo complessivo di fr. 3'717, in quanto erroneamente versato (doc. 11), confermato dalla decisione su opposizione del 30 aprile 2021 (doc. 9).
Le decisioni del 12 gennaio 2021 erano infatti manifestamente errate poiché l’indennità è stata riconosciuta malgrado non fosse manifestamente adempiuta la condizione dell’importo minimo di fr. 10'000 soggetto a contribuzione come vuole invece l’art. 2 cpv. 3bis lett. c dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020. La correzione, alla luce dell’importo da restituire (fr. 3'717), è di notevole importanza.
Non va del resto dimenticato che di principio prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).
Ne segue che a giusta ragione l’amministrazione ha chiesto la restituzione dell’importo indebitamente percepito.
Ritenuto inoltre che la decisione di restituzione è manifestamente tempestiva poiché emanata pochi giorni dopo la conoscenza del fatto e poco tempo dopo il versamento della prestazione, il ricorso è volto all’insuccesso.
Va infine evidenziato che la richiesta di condono andrà esaminata dalla Cassa non appena la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 30.2016.9 del 27 aprile 2016).
2.10. In queste condizioni, alla luce di tutto quanto sopra esposto, le decisioni su opposizione impugnate meritano conferma, mentre i ricorsi vanno respinti.
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, i ricorsi sono del 28 maggio 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi, congiunti, sono respinti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti