Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2021.26
Entscheidungsdatum
31.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 42.2021.26

cs

Lugano 31 maggio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 marzo 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1970, è affiliato quale indipendente presso la Cassa CO 1 per le attività di insegnamento privato al domicilio degli studenti e skipper di barche sul __________ (cfr. doc. 16).

1.2. L’assicurato, nel corso del mese di aprile 2020, ha inoltrato una richiesta per l’indennità di perdita di guadagno Corona (doc. 16) e l’8 giugno 2020 una richiesta di rinnovo per il periodo dal 17 maggio 2020 (doc. 14).

1.3. Con decisione del 24 giugno 2020 la Cassa CO 1, ha calcolato le indennità per perdita di guadagno sulla base di un reddito di fr. 400 secondo la decisione provvisoria di fissazione dei contributi per l’anno 2019, ritenuto che questo reddito era uguale a quello utilizzato per la fissazione dei contributi dovuti nel 2018 (doc. 13). La Cassa ha respinto la richiesta per il periodo dal 17 maggio 2020 poiché a partire da tale data, con l’attuazione di un piano di protezione, la sua attività poteva essere ripresa (art. 3 cpv. 3 lett. b dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; doc. 13).

1.4. Con decisione su opposizione dell’8 marzo 2021, la Cassa CO 1, preso atto che con decisione su opposizione del 20 gennaio 2021 la Cassa __________, ha confermato la decisione del 28 agosto 2020 con cui ha fissato i contributi da attività indipendente dovuti nel 2019 sulla base di un reddito soggetto a contribuzione di fr. 8'800, ha modificato la decisione formale del 24 giugno 2020 ed ha riconosciuto il diritto alle prestazioni sulla base di quest’ultimo reddito (doc. 2).

1.5. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione dell’8 marzo 2021 della Cassa CO 1 (doc. I).

Secondo il ricorrente, per gli indipendenti con un reddito inferiore a fr. 30'000 lordi, l’importo attribuito è “in contrasto netto con le leggi sul minimo vitale”. L’insorgente afferma:

" (…) come può uno stipendio lordo di fr. 18'920.- dichiarato all’autorità fiscale in qualità di indipendente generare una rendita COVID 19 di fr. 1.60 lordi al giorno (ca.fr. 45.45 mensili)?

Come può lo Stato pretendere dall’individuo di far fronte agli impegni obbligatori (cassa malati, oneri sociali, tasse varie, costi trasferte coi mezzi pubblici, vitto e alloggio) se dopo averci obbligato a chiudere le nostre attività produttive, lo Stato assegna una rendita IPG COVID 19 vergognosamente sotto il minimo vitale? Questo Tribunale trova corretto che lo Stato obblighi il cittadino a dover far capo all’assistenza pubblica per onorare gli impegni obbligatori (sopracitati) verso lo Stato? (faccio presente che prima della pandemia uno stipendio di quel livello, ha permesso di affrontare in maniera autonoma ai miei impegni).

Due possibili soluzioni che risolverebbero la problematica potrebbero essere:

  • L’applicazione di un calcolo IPG sullo stipendio lordo come per le persone dipendenti (per stipendi sotto i fr. 30000 lordi annui)

  • oppure l’istituzione di una rendita minima, come peraltro prevista da anni per l’AVS.

Esempio pratico: persona indipendente con uno stipendio annuo lordo di ca. fr. 18'000.- ci si dovrebbe attendere una rendita IPG COVID di ca. 1'000 – fr.1'200 mensile, ciò che permetterebbe di affrontare le spese minime obbligatorie in maniera autonoma (…)” (doc. I)

1.6. Con risposta del 15 aprile 2021 la Cassa CO 1, ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

in diritto

2.1. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

L’art. 2 cpv. 3 della menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:

" 3 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 subiscono una perdita di guadagno.”

Secondo l’art. 12 cpv. 1 LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato.

L’art. 4, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Il 16 aprile 2020 l’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto retroattivo dal 17 marzo (RU 2020 1257). Il cpv. 3 è stato modificato ed è stato introdotto il cpv. 3bis:

" 3 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”

La condizione del capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.

L’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) è stata in seguito modificata, in particolare, il 19 giugno 2020 (RU 2020 2223), il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), il 2 luglio 2020 (RU 2020 2739), l’11 settembre 2020 (RU 2020 3705), il 7 ottobre 2020 (RU 2020 3973), il 4 novembre 2020 (RU 2020 4571), il 18 dicembre 2020 (RU 2020 5829 + correzione del 20 gennaio 2021 RU 2021 18). L’ultima versione è aggiornata al 1° maggio 2021 [stato 21 maggio 2021]).

Dal 19 giugno 2020 (con effetto dal 17 marzo 2020 cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha il seguente tenore:

" All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data”.

Esso è stato mantenuto anche successivamente (cfr. stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729).

Per completezza va osservato che l’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato abrogato con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre 2020 entrata in vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).

Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571segg.).

Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020 nei seguenti termini:

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

L’art. 5 cpv. 2-2ter dell’Ordinanza dal 17 settembre 2020 (cfr. RU 2020 3705 e 4571) enuncia:

" 2 All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno.

2bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

2.2. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 15 versioni, cfr. CIC versione 15, stato al 18 maggio 2021, pag. 2-15; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il p.to 3.2.4. N.1041 della Circolare valida dal 17 marzo 2020 (prima versione) concerne il diritto a indennità dei “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to 3.1.2.) derivante dalla chiusura di strutture:

" Hanno diritto all’indennità le persone che hanno subìto una perdita di guadagno in seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.”

Nella versione 2 della CIC è stato introdotto il p.to 3.2.5.:

" 3.2.5 Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori indipendenti

1041.2 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti

– il cui reddito annuo soggetto all’AVS è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e

– la cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subìto, direttamente o indirettamente, una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio federale.

1041.3 La determinazione del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.) si basa sul reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la decisione sia provvisoria o definitiva (il N. 1065 è applicabile per analogia). (…)”

Il tenore del N. 1041.3 nella versione 3 (stato: 13 maggio 2020) è il seguente:

" 1041.3 L’esame del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.)

5/20 si basa sul reddito dell’attività lucrativa su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. I N. 1065–1068 sono applicabili per analogia”

Le versioni 4 (stato: 20 maggio 2020), 5 (stato: 19 giugno 2020 e 6 (stato: 3 luglio 2020) non hanno comportato modifiche dei N. 1041.2. e 1041.3.

La Circolare valida dal 17 marzo 2020 (prima versione), per quanto attiene all’accertamento del reddito precedente la nascita del diritto all’IPG Corona per i “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to 5.2.), ai N.1065 segg. prevede:

" 1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

indipendenti è costituita dal reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la base di questa decisione sia provvisoria o definitiva.

1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068 Per questioni di semplificazione amministrativa, si rinuncia a un adeguamento a posteriori in seguito alla comunicazione fiscale definitiva.”

Il N. 1068 è stato modificato nella CIC versione 2, stato: 17 aprile 2020:

" 1068 Un successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa

04/20 in seguito alla comunicazione fiscale definitiva non incide in alcun modo sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti dei contributi d’acconto AVS per il 2019 effettuati dopo il 17 marzo 2020.”

I N. 1065 segg. nella versione 3, stato: 13 maggio 2020, prevedono invece quanto segue:

" 1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

05/20 indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

1065.1 Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito

05/20 dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068 Un successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa

05/20 in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

Il tenore dei N. 1065-1068 è stato mantenuto nella versione 4, stato: 20 maggio 2020.

I N. 1065.1 e 1068 nella CIC versione 5, stato: 19 giugno 2020, sono stati modificati a seguito del nuovo art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui, in particolare, dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data:

" 1065.1 Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito

06/20 dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo risp. di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di compensazione al più tardi il 16 settembre 2020.

1068 Un successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa

06/20 in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

I N. 1065-1068 sono rimasti invariati nella Circolare versione 6, stato: 3 luglio 2020.

I N. 1065 segg. della Circolare CIC versione 8 valida dal 17 settembre 2020, stato: 4 novembre 2020 prevedono:

" 1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20 indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.

1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo

11/20 dell’indennità secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto.

1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068 Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato, questa

9/20 non può più essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.”

Il tenore dei N. 1065-1068 risulta il medesimo nell’ultima versione dell’UFAS (versione 15), stato: 18 maggio 2021.

2.3. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber, "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.4. In concreto la Cassa CO 1, a giusta ragione, per il calcolo dell’indennità perdita di guadagno, ha preso in considerazione la decisione di fissazione dei contributi del 2019 del 28 agosto 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 20 gennaio 2021, e con la quale la Cassa __________, ha fissato in fr. 8'800 il reddito aziendale soggetto a contribuzione (doc. 3).

Infatti, come figura anche nel marginale 1065 06/20, versione 5 della Circolare CIC, se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo rispettivamente di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla Cassa di compensazione al più tardi il 16 settembre 2020.

In concreto, poiché il 28 agosto 2020 era già stata emessa la decisione definitiva di fissazione dei contributi per il 2019, che oltretutto indicava un reddito superiore rispetto a quella del 2018 (di fr. 400), a giusta ragione l’amministrazione ha preso quale base di calcolo l’importo di fr. 8'800 ivi figurante.

La circostanza che l’assicurato afferma di aver dichiarato, in sede fiscale, un reddito lordo superiore (fr. 18'290) e che l’autorità fiscale, sulla base delle spese per il conseguimento del reddito da lui stesso esposte, ha ridotto l’importo, non modifica l’esito della procedura.

Infatti determinante, in concreto, non è quanto dichiarato in sede fiscale, ma quanto stabilito nella decisione definitiva di fissazione dei contributi.

Del resto nel caso di specie dagli atti emerge che il reddito notificato dal fisco per il 2019 era inferiore ed ammontava a fr. 5'066 (doc. 3). La Cassa, sulla base della documentazione prodotta dal medesimo ricorrente, considerato che a livello fiscale non vi era alcun interesse a ricorrere, poiché esente d’imposta, si è poi scostata dalla tassazione ed ha aumentato il reddito soggetto a contribuzione a fr. 8'800, ammettendo parzialmente la sua domanda.

La successiva decisione su opposizione di fissazione dei contributi del 20 gennaio 2021 non è stata contestata al TCA ed è cresciuta incontestata in giudicato.

Non vi è pertanto alcun motivo per prendere in considerazione un reddito diverso quale base di calcolo delle indennità giornaliere per perdita di guadagno.

Anche l’ammontare della prestazione riconosciuta dalla Cassa va confermato.

Infatti, per l’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno l’indennità ammonta all’80% del reddito medio dell’attività lucrativa prima dell’inizio dell’indennità (cpv. 1), ossia, nel caso di specie, a fr. 20 al giorno, come calcolato dall’amministrazione (8'800 : 100 X 80 : 360; cfr. doc. 1 e III, pag. 2).

In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata va confermata poiché conforme a quanto previsto dall’ordinanza COVID-19 per perdita di guadagno e alla Circolare CIC.

2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è dell’8 aprile 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

L’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

39