Raccomandata
Incarto n. 42.2021.20
cs/DC
Lugano 18 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 febbraio 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1987, dopo aver lavorato come dipendente fino a ottobre 2020 (cfr. doc. I e D), dal 1° dicembre 2020 ha preso in gestione il __________ di __________ e si è iscritta, con effetto dalla medesima data, presso la Cassa __________ CO 1 come indipendente (doc. 1 e B).
1.2. Il 31 dicembre 2020 la Cassa di compensazione ha ricevuto dall’interessata la richiesta d’indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 (doc. 2).
1.3. Con decisione del 28 gennaio 2021 (doc. 7), confermata dalla decisione su opposizione del 24 febbraio 2021 (doc. 9), la Cassa __________ CO 1 ha rifiutato la richiesta. L’amministrazione ha motivato la reiezione della domanda con l’assenza di una perdita di guadagno comprovata.
1.4. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando che venga considerato per il 2020 il medesimo reddito utilizzato per il calcolo degli acconti dei contributi dovuti nel 2021, e meglio quello indicato nella domanda di affiliazione. Questo poiché non sono ancora stati chiusi i conti 2020 e “non è possibile valutare un definitivo” (doc. I). L’interessata afferma di aver ricevuto, in seguito alla sua iscrizione come indipendente, il calcolo degli acconti per il 2021, ma non per il 2020.
1.5. Con risposta del 25 marzo 2021 la Cassa __________ CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
2.1. La legge COVID-19 del 25 settembre 2020 prevede quanto segue all’art. 15, entrato in vigore retroattivamente il 17 settembre 2020 (cfr. art. 21),
" Provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno
1 Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un’indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID‑19. Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019.
2 Hanno in particolare diritto all’indennità anche gli indipendenti ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.
3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti:
a. le persone aventi diritto all’indennità e in particolare il diritto alle indennità giornaliere delle persone particolarmente a rischio;
b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;
c. il numero massimo di indennità giornaliere;
d. l’importo e il calcolo dell’indennità;
e. la procedura.
4 Il Consiglio federale si assicura che le indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante controlli a campione.
5 Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’estinzione del diritto e all’articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata.”
La modifica del 4 novembre 2020 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, entrata in vigore retroattivamente al 17 settembre 2020, a proposito delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che subiscono indirettamente gli effetti dei provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere la pandemia, all’art. 2 stabilisce che:
" 3 I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se: a. devono interrompere la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; e b. subiscono una perdita di guadagno o salariale.
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se: a. la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e c. nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015-2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
4 L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione. Questo non vale per le prestazioni secondo l’articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.” (RU 2020 4571-4572)
Riguardo all’importo dell’indennità, l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno all’art. 5 prevede che:
" 2bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.
2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
2quater Per il calcolo dell’indennità dei salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, è determinante la perdita salariale derivante dai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19. L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento della perdita salariale.” (RU 2020 4572)
Il 18 dicembre 2020 l’art. 2 cpv. 3ter primo periodo dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato così modificato:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …”
Infine la modifica del 19 marzo 2021 della Legge COVID-19 ha introdotto una seconda frase all’art. 15 che recita:
" 1 ... Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019.”
2.2. La Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), valida dal 17 settembre 2020 (stato 4 novembre 2020), a proposito degli indipendenti prevede che:
" (…)
1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori
09/20 indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.
Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.
1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo
11/20 dell’indennità secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto.
1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa
occorre dividere il reddito annuo per 360.
1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
1068 Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato, questa
09/20 non può più essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.
Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro essa prevede invece che:
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
11/20 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
2.3. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4. In concreto, il 10 dicembre 2020 la ricorrente si è iscritta quale indipendente come titolare del __________ di __________, presso la Cassa __________ CO 1, indicando quale inizio dell’attività il 1° dicembre 2020 (doc. 1).
Il 6 novembre 2020, aveva sottoscritto un “contratto di locazione per esercizio pubblico” e l’8 dicembre 2020 un contratto di locazione per posteggi esterni, entrambi validi dal 1° dicembre 2020 (allegati al doc. 1).
Il 25 novembre 2020, aveva inoltre acquistato dalla precedente titolare del __________ di __________, l’inventario mobile contenuto nel bar (cfr. contratto di compravendita, punti b e c, allegato al doc. 1), senza tuttavia subentrare nell’attività della venditrice e senza assumersi i relativi debiti e crediti (punto. 4.4 del contratto).
Nel formulario d’iscrizione presso la Cassa __________ CO 1, alla questione di sapere a quanto valuta il suo reddito dell’attività lavorativa indipendente, l’interessata ha risposto: fr. 22'000, ha lasciato libero lo spazio relativo al “reddito previsto nell’anno corrente”, ma relativamente al “Periodo (dal-al)” ha indicato 1.12.2020-31.12.2020 (doc. 1, pag. 6).
Il 31 dicembre 2020 la Cassa di compensazione ha ricevuto la richiesta di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, inoltrata dall’assicurata (doc. 2).
Il 12 gennaio 2021 la Cassa di compensazione ha confermato l’affiliazione dell’assicurata come indipendente (doc. 3), ha fissato i contributi d’acconto personali per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 sulla base di un reddito di fr. 1'900 (compresi i contributi personali, doc. 4) e per il 2021 sulla base di un reddito di fr. 23'000 (compresi i contributi personali, doc. 5).
Il 19 gennaio 2021 la Cassa di compensazione ha rettificato il reddito per il periodo dal 1.12.2020 al 31.12.2020 per il calcolo dell’acconto dei contributi personali, indicando un importo di fr. 0 (doc. 6).
A proposito della fissazione degli acconti l’insorgente ha affermato che “con la decisione di affiliazione alla cassa CO 1 come indipendente (doc. B), mi viene trasmesso il calcolo degli acconti contributi personali per il 2021 (doc. E), ma non quella per il 2020 di cui sono ancora in attesa. L’unico documento arrivato era il calcolo dei contributi per il 2020 fissati considerandomi senza attività lucrativa per il 2020, che ho rinviato al mittente dato che per il 2020 sino a ottobre ho lavorato come dipendente, e quindi avevo pagato contributi AVS” (doc. I). Ella chiede che il calcolo della perdita di guadagno venga effettuato sulla base di quello degli acconti per il 2021, considerato che non sono “ancora stati chiusi i conti 2020 e non è possibile valutare un definitivo” (doc. I).
2.5. In concreto la decisione su opposizione impugnata emessa dalla Cassa __________ CO 1 va confermata.
La ricorrente, infatti, non ha comprovato alcuna perdita di guadagno.
Ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 lett. b dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se subiscono una perdita di guadagno o salariale.
Per l’art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19), l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità.
Secondo l’art. 5 cpv. 2ter della medesima ordinanza, per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis (dal 18 gennaio 2021 al 31 maggio 2021 anche: 3 quinquies) è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Il marginale 1065 della Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) prevede anch’esso che la base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.
Nel caso di specie, prima del 1° dicembre 2020, data a partire dalla quale l’interessata chiede le prestazioni, la ricorrente non aveva ancora iniziato alcuna attività indipendente e non aveva conseguito alcun reddito in tale qualità. Inoltre nella richiesta di affiliazione quale indipendente, datata 10 dicembre 2020, ella ha lasciato in bianco lo spazio preposto al “reddito previsto nell’anno corrente” (cfr. doc. 1, pag. 6).
Il riferimento alla fissazione dei contributi d’acconto per il 2021 del 12 gennaio 2021 (doc. 5), non può esserle d’aiuto.
Infatti il calcolo della Cassa, avendo l’assicurata appena iniziato la propria attività, si fonda sull’importo che lei stessa aveva indicato quale reddito presumibile da attività indipendente per tutto l’anno (doc. 1), ma la medesima ha affermato in sede di ricorso che non sono ancora stati chiusi i conti del 2020 “e non è possibile valutare un definitivo” (doc. I).
L’interessata non è pertanto stata in grado di comprovare di aver subito una perdita di guadagno (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. b Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno) per il periodo in cui chiede le indennità.
Del resto, nella misura in cui l’insorgente chiede prestazioni per il periodo antecedente alle misure restrittive decise dapprima dal Consiglio di Stato (risoluzione numero 6496 del 7 dicembre 2020 che ha stabilito la chiusura alle 19.00 dei bar ed alle 22.00 dei ristoranti dal 9 dicembre 2020 alle ore 00.00) ed in seguito dal Consiglio federale (l’11 dicembre 2020 ha deciso la chiusura dei bar e dei ristoranti dalle 19.00 [art. 5a cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, RS 818.101.26, modifica in vigore dal 12 dicembre 2020 alle ore 00.00] ed il 18 dicembre 2020 la chiusura dei bar e dei ristoranti [art. 5a cpv. 1 della citata ordinanza in vigore dal 22 dicembre 2020 dalle ore 00.00]), per poter accedere agli aiuti, avrebbe dovuto comprovare una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari media di almeno tre mesi (cfr. art. 3 cpv. 3 ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 18 dicembre 2020; dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021: 40 per cento; cfr. Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC), marginale 1065.1 con rinvio al marginale 1041.5 del 03/2021: le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel 2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione delle cifre d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate).
Non avendo tuttavia lavorato tre mesi prima del 1° dicembre 2020, ella non può comprovare tale perdita di guadagno.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in assenza della prova di una perdita di guadagno, la ricorrente non può beneficiare di alcuna prestazione.
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 3 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
L’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti