Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2019.22
Entscheidungsdatum
30.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2019.22

rs

Lugano 30 luglio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2019 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo dell’11 aprile 2019 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo dell’11 aprile 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la precedente decisione del 31 agosto 2018 (cfr. doc. 35) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali richieste il 14 agosto 2018, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento (composta della medesima) - calcolato tenendo conto del valore di un immobile in Italia acquistato nel 2010 al prezzo di Euro 40'000.-- e del valore di riscatto della polizza Assicurazioni __________ di previdenza libera (pilastro 3b) - superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su reclamo dell’11 aprile 2019 RI 1, l’11 giugno 2019, ha inoltrato un ricorso al TCA, stampato su carta dei Servizi sociali del Comune di __________ ma firmato personalmente dalla medesima.

Nell’impugnativa l’insorgente ha chiesto di farle firmare una cessione di credito per quanto concerne l’immobile di sua proprietà e di concederle la prestazione assistenziale, perchè non ha i mezzi per mantenersi.

A proposito della tempestività del ricorso, la ricorrente ha precisato:

" 7. Si rende attenti sul fatto che la signora RI 1 è stata costretta ad assentarsi da casa sua per motivi famigliari e che non ha quindi potuto ritirare la raccomandata dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. La missiva le è stata quindi rispedita in data 22 maggio 2019 come da conferma allegata.” (Doc. I)

1.3. Il 28 giugno 2019, l’USSI, a quest’ultimo riguardo, ha rilevato:

" (…) la decisione impugnata è dell’11 aprile 2019. Non è stata ritirata (doc. 6 inc. USSI) ed è quindi stata debitamente rispedita e, come indica il ricorso, ricevuta. Essa è da ritenere intimata il 18 aprile 2019. Il ricorso dell’11 giugno 2019 non è avvenuto nel termine di 30 giorni ed è intempestivo.

(…)” (Doc. IV)

1.4. Con scritto del 10 luglio 2019 firmato dalla ricorrente e da RA 1, assistente sociale presso i Servizi sociali di __________, è stato osservato quanto segue:

" (…) la signora RI 1 era assente per motivi famigliari e ciò non le ha di conseguenza permesso di ritirare la raccomandata spedita dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. Il termine assegnato per poter fare ricorso parte dal momento in cui l’interessato riceve la missiva; pertanto, considerato che l’ufficio competente ha poi rispedito il documento in data 22 maggio 2019 confermando altresì il mancato ritiro della raccomandata da parte della signora RI 1, il ricorso datato 11 giugno 2019 risulta essere valido in quanto inoltrato nei 30 giorni successivi alla presa di visione dello scritto da parte dell’utente. (…)” (Doc. VI)

1.5. Il doc. VI è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VII).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.

L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:

" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

2.3. L’art. 11 Lptca (cfr. art. 33 cpv. 3 Las; consid. 2.2.) prevede:

" I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”

Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

ll Tribunale federale ha, altresì, puntualizzato che la possibilità concessa dalla Posta ai suoi clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette di posticipare a piacimento il momento della notificazione, determinante ad esempio per il computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (cfr. STF 6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5).

In proposito cfr. anche STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.2.).

L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.4. Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che i relativi atti possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).

La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una durata prolungata dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).

Nel caso di assenza di breve durata – di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.

Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la procedura diligentemente.

Se l’assicurato, che sta aspettando l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché quest’ultima differisce l’emissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 Nr. 45 pag. 172 -177.

Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano la notifica fittizia; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti, DTF 115 Ia 12 consid.4).

Se, tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).

In proposito cfr. anche STCA 38.2011.51 del 29 agosto 2011; STCA 35.2008.87 del 20 novembre 2008.

2.5. Dalla documentazione agli atti emerge che la decisione su reclamo dell’11 aprile 2019 è stata spedita per plico raccomandato l’11 aprile 2019 (cfr. doc. 6). Il 12 aprile 2019 nella buca delle lettere della ricorrente è stato depositato il relativo invito di ritiro (cfr. doc. 6).

La decisione su reclamo contestata non è, tuttavia, mai stata ritirata dall’interessata, la quale, invece, il 15 aprile 2019 ha inoltrato alla Posta l’ordine di prolungare il termine di ritiro (online; cfr. doc. 6: tracciamento dell’invio da cui risulta che la richiesta è stata elaborata da “__________”).

La scadenza del termine è stata quindi prorogata dalla Posta al 10 maggio 2019 (cfr. doc. 6; 10).

L’Ufficio postale di __________, decorso il termine di ritiro prolungato fino al 10 maggio 2019, il 15 maggio 2019 ha rinviato al mittente la Raccomandata dell’11 aprile 2019, in quanto non ritirata (cfr. doc. 6; 8; 9).

La decisione su reclamo dell’11 aprile 2019 è poi stata rispedita per posta semplice dall’USSI alla ricorrente il 22 maggio 2019 (cfr. doc. 7).

L’11 giugno 2019 è stato interposto ricorso contro il provvedimento in questione.

2.6. Nell’evenienza concreta il TCA ritiene, innanzitutto, che la ricorrente dovesse attendersi, secondo il principio della buona fede, l’emanazione di una decisione su reclamo da parte dell’USSI, avendo la stessa, il 4 settembre 2018, inoltrato reclamo contro il provvedimento del 31 agosto 2018 con cui l’USSI le ha rifiutato le prestazioni assistenziali domandate il 14 agosto 2018 (cfr. doc. 133-135; 137), non presentando – tenendo conto nel relativo calcolo del valore dell’immobile sito in Italia di cui è proprietaria, nonché il valore di riscatto della polizza di previdenza 3b – una lacuna di reddito (cfr. doc. 20; 35).

L’amministrazione, il 14 settembre 2018, ha del resto trasmesso all’insorgente uno scritto in cui le comunicava, segnatamente, di avere ricevuto il suo reclamo (cfr. doc. 19).

RI 1, pertanto, era tenuta a provvedere affinché la decisione su reclamo potesse esserle agevolmente notificata (cfr. consid. 2.4.) e non limitarsi a semplicemente ordinare alla Posta, il 15 aprile 2019, il prolungamento del termine di ritiro dopo aver appreso (verosimilmente consultando il sito web della Posta e inserendo il relativo numero) dell’invito di ritiro della Raccomandata deposto nella sua buca delle lettere il 12 aprile 2019 (cfr. doc. 6).

Dalla documentazione agli atti non risulta, infatti, che la ricorrente abbia avvisato anticipatamente, né successivamente alla sua partenza, l’autorità competente dell’assenza di aprile-maggio 2019 dal suo domicilio di __________, indicando il nominativo di un rappresentante designato ad agire a suo nome e per suo conto o perlomeno chiedendo di attendere il proprio rientro prima di emettere il provvedimento in questione (se l’assenza fosse durata soltanto qualche settimana; cfr. consid. 2.4.).

L’insorgente, che era al corrente, perlomeno dal 15 aprile 2019, dell’esistenza di una lettera Raccomandata a lei destinata, invece di ordinare alla Posta di prolungare il termine di ritiro, avrebbe d’altronde potuto - tramite il servizio online della Posta - conferire procura a terzi per ritirare tempestivamente l’invio allo sportello postale (cfr. https://www.post.ch/it/ricezione/gestire-la-ricezione/procure-presso-la-posta).

Come visto sopra (cfr. consid. 2.3.), poi, il termine di giacenza di sette giorni relativo alla notificazione fittizia non può essere prolungato.

L’ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni, che definisce il giorno in cui ha luogo la notifica di una decisione spedita per raccomandata (in casu l’11 aprile 2019) ma non ritirata, corrisponde nel caso in esame al 19 aprile 2019.

In simili condizioni, questo Tribunale deve, pertanto, concludere che la decisione su reclamo emessa dall’USSI l’11 aprile 2019 e spedita lo stesso giorno è stata notificata all’insorgente il 19 aprile 2019.

La circostanza che il 22 maggio 2019 la decisione su reclamo dell’11 aprile 2019 sia stata nuovamente spedita all’insorgente dall’USSI mediante posta semplice si rivela, nella presente fattispecie, ininfluente, benché il secondo invio sia avvenuto prima della scadenza del termine originario per interporre ricorso (28 maggio 2019, come verrà precisato in seguito).

A tale invio è stata allegata una lettera dell’amministrazione datata 22 maggio 2019, in cui è stato indicato:

" le trasmettiamo per conoscenza la decisione su reclamo del 11 aprile 2019 trasmessale per raccomandata e non ritirata.” (Doc. 7)

Al riguardo giova evidenziare, da un lato, che la ricorrente, ritenuto che il 15 aprile 2019, vista l’assenza dal proprio domicilio (peraltro non comunicata all’USSI), aveva chiesto alla Posta di prolungare il relativo termine di ritiro, ben doveva sapere dell’esistenza di una Raccomandata a lei destinata quando ha ricevuto lo scritto del 22 maggio 2019, benché potesse non essere certa del mittente fino a quel momento.

Dall’altro, che il provvedimento rispeditole il 22 maggio 2019 per conoscenza e che era datato 11 aprile 2019, quale mezzo di diritto indicava la facoltà di ricorso al TCA entro 30 giorni dalla notifica (cfr. doc. A1),

Pertanto all’insorgente, dopo la lettura della comunicazione del 22 maggio 2019, avrebbe dovuto quanto meno sorgere il dubbio in merito all’inizio della decorrenza del termine di 30 giorni (se dalla notifica del primo invio o del secondo) e, di conseguenza, alla relativa scadenza.

La medesima avrebbe, così, dovuto se non altro contattare l’USSI per chiedere ragguagli in merito. Dalle carte processuali non risulta, tuttavia, che abbia interpellato la parte resistente prima del ricorso dell’11 giugno 2019.

Tutto ben considerato, dunque, in casu la buona fede dell’insorgente non può essere tutelata (cfr. consid. 2.4.).

Risulta, di conseguenza, che il termine di trenta giorni per ricorrere contro la decisione su reclamo dell’11 aprile 2019, notificata alla ricorrente il 19 aprile 2019, ha iniziato a decorrere, tenuto conto della sospensione dei termini per le ferie giudiziarie pasquali (Pasqua caduta quest’anno il 21 aprile 2019; cfr. art. 11 Lptca; 38 cpv. 4 LPGA; consid. 2.3.; STF 9C_307/2019 del 29 maggio 2019), lunedì 29 aprile 2019 ed è scaduto martedì 28 maggio 2019.

Entro questa data, dunque, l’insorgente avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero.

Consegnato alla Posta, per contro, solo l’11 giugno 2019 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di invio raccomandato), il ricorso della ricorrente si rivela tardivo.

L’impugnativa di RI 1 è, perciò, tardiva.

2.7. Occorre ora esaminare se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine.

L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.).

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.8. Nel caso di specie questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su reclamo dell’11 aprile 2019.

In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.

In particolare il generico riferimento a “motivi famigliari” - non meglio precisati, né documentati - che avrebbero costretto la ricorrente ad assentarsi dal proprio domicilio di __________ e che quindi le avrebbero impedito di ritirare la Raccomandata dell’11 aprile 2019 (cfr. doc I; VI) non è sufficiente a giustificare il ritardo con il quale è stata impugnata la decisione su reclamo dell’11 aprile 2019.

Il ricorso inoltrato l’11 giugno 2019 da RI 1 contro la decisione su reclamo dell’11 aprile 2019 è dunque irricevibile, in quanto tardivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La segretaria

Daniele Cattaneo Stefania Cagni

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