Raccomandata
Incarto n. 42.2016.12
rs/dc/gm
Lugano 22 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice: Raffaella Sartoris Vacchini
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28 aprile 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 15 marzo 2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha concesso a favore di RI 1, quale prestazione speciale da rimborsare, il deposito di garanzia per l’appartamento in via __________ a __________ di fr. 1'200.--. Nel provvedimento è stato precisato, da un lato, che l’ammontare di fr. 1'200.-- sarebbe stato recuperato dall’amministrazione con una trattenuta mensile sulla prestazione assistenziale riconosciutagli. Dall’altro, che alla cessazione dell’intervento assistenziale gli è fatto obbligo di restituire l’importo non ancora ricuperato (corrispondente all’importo iniziale dedotte le trattenute già effettuate; cfr. doc. A5=87).
Inoltre l’USSI, in medesima data, 15 marzo 2016, ha inviato a RI 1 uno scritto del seguente tenore:
" il nostro ufficio ha anticipato l’importo di fr. 1'200.--, quale deposito di garanzia per il contratto d’affitto da lei concluso per l’appartamento in via __________ a __________.
L’importo di fr. 1'200.-- è stato concesso a titolo di prestito e sarà da noi recuperato con una trattenuta mensile di fr. 150.-- sulla prestazione assistenziale riconosciutale, a partire dal 01.04.2016.
L’eventuale cessazione dell’intervento assistenziale non la esonera dall’obbligo di estinzione dell’importo ancora dovuto.
(…)” (Doc. A6=153)
A tale scritto l’amministrazione ha allegato una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato il 18 marzo 2016, con cui quest’ultimo ha riconosciuto di dovere alla Stato del Cantone Ticino e per esso al DSS rappresentato dall’USSI la somma di fr. 1'200 relativa al deposito di garanzia per il nuovo appartamento di __________, ha autorizzato l’USSI a versare direttamente al proprio Servizio ricuperi una parte della sua prestazione assistenziale quale rimborso del deposito di garanzia e si è impegnato in caso di cessazione dell’intervento assistenziale a che la somma in questione sia soluta con versamenti mensili sino a estinzione del debito (cfr. doc. A4=154).
1.2. Con reclamo del 18 marzo 2016 interposto contro la decisione del 15 marzo 2016 RI 1 ha fatto valere di non poter accettare una deduzione di fr. 150 per il recupero del deposito di garanzia, in quanto avrebbe difficoltà a vivere con fr. 600.-- al mese. Al riguardo egli ha proposto una trattenuta di fr. 50.-- mensili.
RI 1 ha comunque confermato la propria autorizzazione a versare l’intero importo di fr. 1'300 al mese relativo alla pigione (fr. 1'200 mensili) e al posteggio (fr. 100 mensili) direttamente al locatore (cfr. doc. A7).
1.3. L’USSI, il 31 marzo 2016, ha emesso una decisione con cui ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2’196 per il mese di aprile 2016.
Nel provvedimento è stato previsto che della somma di fr. 2'196 veniva versato all’interessato un importo di fr. 630.30, mentre fr. 115.70 venivano corrisposti direttamente alla cassa malati, fr. 1'300.-- direttamente ai locatori e fr. 150.-- corrispondevano al recupero per il deposito di garanzia dell’appartamento di __________ (cfr. doc. A8=157).
1.4. Con decisione su reclamo del 28 aprile 2016 l’USSI ha confermato la precedente decisione del 15 marzo 2016 e si è così espresso:
" (…)
Nel caso in esame l'USSI ha applicato la legge sull'assistenza. In base alla documentazione raccolta con la necessaria istruttoria, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ha anticipato l'importo in questione (deposito di garanzia per la locazione) di CHF 1'200.--. Con scritto 15 marzo 2016 l'USSI ha chiarito all'utente che si trattava di un prestito e sarebbe stato recuperato con trattenute mensili di CHF 150.-- sulla prestazione assistenziale.
Con reclamo del 23 marzo 2016 RI 1 contesta la citata comunicazione siccome la trattenuta è a suo avviso eccessiva. Egli precisa di non essere stato a conoscenza della procedura e propone una trattenuta di CHF 50.-- al mese, con il pagamento diretto al locatore di CHF 1300.-- di pigione e meglio 1'200.-- di locazione e CHF 100.-- di parcheggio.
Si osserva che lo scritto 15 marzo 2016, dove l'USSI ha chiarito che si trattava di un prestito e sarebbe stato recuperato con trattenute mensili di CHF 150.-- sulla prestazione assistenziale, non è una decisione di trattenuta e non è quindi soggetta a reclamo. Già per tale motivo il reclamo non può essere accolto. L'utente deve al limite contestare la decisione di assistenza dove viene fatta la trattenuta.
(…)
Considerato un forfait di mantenimento di CHF 986.- una trattenuta di CHF 150.-- lo riduce del 15%. Una tale riduzione è conforme alle disposizioni delle Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), Norme Cosas n. A.8.2., dove si precisa che il forfait non può essere ridotto oltre il 30%.
Si precisa che il costo di locazione massimo che può essere riconosciuto dall'assistenza è stabilito dalla Legge e per una persona ammonta a CHF 1'100.--. La spesa di parcheggio come tale non è riconosciuta. Nella misura in cui si presenta un'eccedenza di costo di pigione (CHF 200.-- mensili) esso non rappresenta una riduzione della prestazione assistenziale da parte dall'amministrazione.” (Doc. A14)
1.5. Contro la decisione su reclamo del 28 aprile 2016, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Egli ha innanzitutto fatto riferimento a dei ricorsi del 7 aprile 2016 inoltrati presso la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie relativi alla decisione del 15 marzo 2016 (doc. A6), alla lettera del 31 marzo 2016 (doc. A9), alla decisione del 31 marzo 2016 (doc. A8), e alla lettera del 4 aprile 2016 (doc. A12) dove chiede al funzionario DASF:
" (…) di procedere nelle sue incombenze.
In particolare:
Di accogliere il ricorso suddiviso nei 4 punti in oggetto.
Di procedere verso l’USSI affinché si adoperino con più chiarezza nell’esprimere le indicazioni.
Di procedere verso l’USSI affinché la comunicazione sia rispettata nelle modalità trasmittente-ricevente.
Di procedere verso l’USSI affinché mi si risponda al quesito ancora insoluto, di cui al punto 3 dei fatti esposti.
Di procedere verso l’USSI affinché dia il giusto preavviso informativo.
Di procedere verso l’USSI affinché mi sia trasmesso un doc. sui diritti-doveri dell’assistito.” (Doc. A13)
Egli contesta poi la trattenuta di fr. 150.- dalla prestazione assistenziale a titolo di rimborso del deposito di garanzia, affermando di non essere stato debitamente informato della funzionaria incaricata:
" (…)
Non ero a conoscenza da parte della funzionaria __________ della procedura. Viceversa la medesima mi invia il formulario cessione di credito-cauzione, senza informarmi che trattasi di prestito ad importi rateali.
Se avessi avuto istruzioni precise e la medesima funzionaria, anziché negarsi alle mie telefonate e-mail, mi avesse informato preventivamente, mi sarei adoperato a prendere accordi privati col locatore, come in seguito il Resp.le USSI ha istruito in allegato-decisione oggetto del ricorso.
Inoltre ho già espresso che dal minimo esistenziale mi sono fatto carico della differenza affitto dell’oggetto locato che è di 300.-- CHF, non avendo trovato un appartamento adeguato all’importo riconosciuto dall’USSI.
Quindi con la trattenuta che di fatto e d’autorità mi hanno imposto, e senza aver chiesto nessun prestito, vivo con poco più di 600.-- CHF mensili, ai quali devo ancora pagarci energia elettrica e tutte le altre spese comuni in una economia domestica. (…)” (Doc. I)
In conclusione egli formula al TCA le seguenti richieste:
" (…)
Di accogliere il ricorso in oggetto in toto e far valere le mie richieste del reclamo (ricorso) del 7 aprile ’16.
Di procedere verso l’USSI affinché si adoperino con più chiarezza nell’esprimere le indicazioni.
Di procedere verso l’USSI affinché dia il giusto preavviso informativo.
Di procedere verso l’USSI affinché mi sia trasmesso un doc. sui diritti-doveri dell’assistito.” (Doc. I)
1.6. Il 25 maggio 2016 il ricorrente ha trasmesso al TCA della documentazione per comprovare che non possedeva un’altra cauzione affitto del precedente appartamento (cfr. Doc. III e A15).
1.7. Nella sua risposta del 15 giugno 2016 l’USSI propone di respingere il ricorso ed osserva:
" (…)
Si rileva che il ricorrente si è espressamente dichiarato d'accordo con una trattenuta dalla sua prestazione assistenziale per il rimborso del pagamento del deposito. Ha pure chiesto di operare un versamento (di pigione) che (da sola) riduce di CHF 200.-- il forfait. Egli era quindi disponibile ad una riduzione del suo forfait come pure ribadito nel ricorso (p.to 5: "dal minimo esistenziale mi sono fatto carico della differenza"). L'assistito era quindi espressamente d'accordo di ricevere un importo di assistenza quale versamento diretto ben inferiore al forfait nella misura di CHF 200.-- e di ulteriori CHF 50.--.
La comunicazione/decisione 15.3.2015, la quale indica semplicemente una prevista trattenuta di CHF 150.-- sulla prestazione assistenziale, non viola il diritto.” (Doc. V)
in diritto
in ordine
2.1. Questa Corte rileva dapprima che l’USSI nella decisione su reclamo del 28 aprile 2016 ha indicato:
" (…)
Si osserva che lo scritto 15 marzo 2016, dove l’USSI ha chiarito che si trattava di un prestito e sarebbe stato recuperato con trattenute mensili di CHF 150.-- sulla prestazione assistenziale, non è una decisione di trattenuta e non è quindi soggetta a reclamo. Già per tale motivo il reclamo non può essere accolto. L’utente deve al limite contestare la decisione di assistenza dove viene fatta la trattenuta.” (Doc. A14)
In concreto la questione di sapere se il reclamo di RI 1 sia ricevibile oppure no, e quindi la problematica di sapere se lo scritto del 15 marzo 2016 con cui l’USSI ha comunicato al ricorrente che la trattenuta per il recupero del deposito di garanzia di fr. 1'200 sarebbe stata di fr. 150 al mese (cfr. doc. A6) costituisca o meno perlomeno una decisione informale, non merita di ulteriori approfondimenti.
In effetti l’amministrazione stessa, con la decisione su reclamo del 28 aprile 2016, è in ogni caso entrata nel merito del reclamo, osservando che una trattenuta di fr. 150.-- riduce del 15% il forfait di mantenimento di fr. 986 e quindi è conforme alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), p.to A.8.2 (cfr. doc. A14), e respingendo il reclamo del 18 marzo 2016 (cfr. doc. A14).
Il TCA rileva, inoltre, con riferimento a quanto evidenziato dall’USSI nella decisione su reclamo del 28 aprile 2016, ovvero che l’utente deve al limite contestare la decisione di assistenza dove viene fatta la trattenuta (cfr. doc. A14), che, come visto nei fatti (cfr. consid.1.3.), il 31 marzo 2016, ossia precedentemente all’emanazione della decisione su reclamo del 28 aprile 2016, l’amministrazione ha emesso una decisione con cui ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2’196 per il mese di aprile 2016 e ha previsto, tra le trattenute, in particolare la somma di fr. 150.-- per il recupero per il deposito di garanzia dell’appartamento di __________ (cfr. doc. A8=157).
In simili condizioni, anche nell’eventuale ipotesi in cui il reclamo del 18 marzo 2015 fosse da considerare irricevibile, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), bisognerebbe rinunciare ad annullare la decisione su reclamo e a rinviare gli atti all’USSI in quanto “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2).
2.2. L’assicurato, nel suo ricorso, ha domandato che vengano esaminate le richieste contenute nel suo reclamo (ricorso) del 7 aprile 2016 e di procedere su tre punti contro l’USSI (cfr. consid. 1.5.).
A tale riguardo il TCA ricorda che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nel caso concerto la decisione su reclamo del 28 aprile 2016 concerne l’importo della trattenuta da operare sulla prestazione assistenziale per rimborsare il deposito di garanzia di fr. 1'200.-- anticipati dall’USSI.
Ogni altra problematica esula, dunque, dalla presente vertenza.
Va comunque rilevato che la questione relativa alla fattura per gli occhiali è stata affrontata in un incarto separato (cfr. STCA 42.2016.17 del 12 settembre 2016).
Nel merito
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se l’USSI è legittimato oppure no a dedurre mensilmente dalla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'196 la somma di fr. 150 per rimborsare la prestazione speciale a titolo di deposito di garanzia per l’appartamento di __________ di fr. 1'200 anticipati dall’amministrazione.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).
In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona + 200.--
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
2.6. L'art. 20 Las definisce le prestazioni speciali:
" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
E’ utile rilevare che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione, arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15 febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).
In proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo 2013 (mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3. è stato indicato:
" (…) si coglie occasione di introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.
Questa modifica legale non comporta cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.
Essa sancisce di fatto nella Legge sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei principi di legalità e parità di trattamento. (…)”
Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.7. Le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali 2016 del 22 dicembre 2015 (cfr. RL 6.4.11.1.3) elaborate dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) in relazione alle prestazioni speciali relative all’alloggio prevedono in particolare quanto segue:
" (…)
a. Deposito di garanzia per appartamento:
Di principio il deposito di garanzia sarà riconosciuto dall’USSI unicamente nel caso in cui non vi sia già un precedente deposito di garanzia. Inoltre qualora il beneficiario di prestazioni assistenziali non avesse un deposito di garanzia o il capitale a sua disposizione non fosse sufficiente per coprire il nuovo importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la verifica di possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle riduzioni o facendo capo ad altre soluzioni alternative.
La spesa per il deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo importo è concesso a titolo di prestito da rimborsare (art. 20 cpv. 4 Las). Il costo del deposito di garanzia è riconosciuto con i seguenti importi massimi:
– per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di CHF 3’300.–;
– per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di CHF 3’750.–;
– per unità di riferimento di tre o più persone, fino ad un massimo di CHF 4’500.–. (…)”
Le direttive COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2015 al punto B.3 (“Spese d’alloggio”) sottolineano che:
" Nel caso si trovi un appartamento adeguato, è meglio evitare che gli uffici del sostegno sociale paghino un deposito di garanzia. Se ciò non è possibile, quest’importo è considerato alla stregua di una prestazione speciale nell’ambito delle spese per l’alloggio. Gli uffici preposti dovranno provvedere affinché la somma anticipata sia rimborsata.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe”. Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172).
2.8. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che dalla prestazione assistenziale ordinaria mensile di fr. 2'196 – riconosciuta a RI 1 dall’USSI sia per il mese di aprile 2016 (cfr. consid. 1.3.; doc. A8=157) che per i mesi da maggio a settembre 2016 (cfr. doc. 101) – sono stati dedotti fr. 115.70 corrisposti direttamente alla cassa malati, fr. 1'300.-- versati direttamente ai locatori quale spesa per l’alloggio e fr. 150 per il recupero del deposito della garanzia per l’appartamento di __________ di complessivi fr. 1'200.
La somma corrisposta al ricorrente e a sua libera disposizione ammonta, dunque, a fr. 630.30 (fr. 2'196 – fr. 115.70 – fr. 1’300 – fr. 150; cfr. doc. A8=157; 101).
Riguardo alla spesa per l’alloggio giova rilevare che dal contratto di locazione relativo all’appartamento in via __________ a __________ concluso nel febbraio 2016 e valido dal 1° aprile 2016 emerge un canone di locazione annuo di fr. 13'200 annui, pari a fr. 1'100 al mese, a cui va aggiunto l’importo delle spese accessorie di fr. 1'200 annui, ossia di fr. 100 mensili (cfr. doc. 9). Il ricorrente dal 1° aprile 2016 ha preso pure in locazione nello stabile in cui abita un parcheggio per fr. 100 al mese, corrispondenti a fr. 1'200 all’anno (cfr. doc. 11).
Complessivamente l’insorgente deve, pertanto, versare ai proprietari dell’abitazione e del posteggio di __________ fr. 1'300 al mese.
Nel calcolo della prestazione assistenziale relativa ai mesi di aprile 2016 e da maggio a settembre 2016 l’USSI ha invece, tenuto conto, a titolo di spesa per l’alloggio, della somma di fr. 13'200.--, pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr. doc. 160; 105).
Il computo di fr. 1'100.-- è stato effettuato correttamente.
In effetti giusta l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.
L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unit di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili (cfr. Decreti esecutivi concernenti la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 3 dicembre 2013, rispettivamente del 26 novembre 2014).
L’importo di fr. 1'300 dedotto dalla prestazione assistenziale mensile e versato direttamente ai locatori (cfr. doc. A8=157) corrisponde, come visto, alla spesa per la pigione effettiva e per il parcheggio concordati con i contratti sottoscritti dal ricorrente nel febbraio 2016 (cfr. doc. 9; 11). Tale importo supera di fr. 200 la somma massima ammissibile per la spesa per l’alloggio nel caso di una persona (fr. 1'100).
2.9. Per quanto concerne il deposito di garanzia, l’amministrazione con decisione del 15 marzo 2016 ha concesso al ricorrente, a titolo di prestito da rimborsare, una prestazione assistenziale speciale di fr. 1’200.-- quale deposito di garanzia relativo all’abitazione di __________ il cui contratto di locazione è iniziato dal mese di aprile 2016 (cfr. doc. 87; 9).
La decisione prevede che la somma di fr. 1’200 sarebbe stata recuperata con una trattenuta mensile sulla prestazione assistenziale riconosciutagli e che alla cessazione dell’intervento assistenziale gli è fatto obbligo di restituire l’importo non ancora ricuperato (cfr. doc. A5=87).
L’art. 20 cpv. 4 Las prevede proprio che a titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare il deposito di garanzia relativo alla locazione (cfr. consid. 2.6.).
Al riguardo cfr. pure le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali 2016 del 22 dicembre 2015 (cfr. consid. 2.7.).
2.10. Il ricorrente ha sempre manifestato il proprio accordo riguardo al versamento diretto ai locatori dell’ammontare globale di fr. 1’300.-- al mese, ossia dell’importo di fr. 1'100 corrispondente alla spesa per l’alloggio massima ammissibile, nonché della somma di fr. 200 che supera tale importo (cfr. doc. 6; A7, I).
In particolare il 14 marzo 2016 egli ha firmato un’autorizzazione con cui ha acconsentito a che l’USSI versi direttamente ai locatori parte della sua prestazione assistenziale ordinaria nella misura di fr. 1'300 al mese (cfr. doc. 6).
Tale consenso è stato espresso anche nel reclamo e nel ricorso (cfr. doc. A7; I).
L’insorgente ha, inoltre, autorizzato l’amministrazione, nel marzo 2016, a recuperare l’importo del deposito della garanzia dell’appartamento di __________ di fr. 1’200 da lei corrisposto ai locatori tramite trattenuta dalla prestazione assistenziale mensile (cfr. doc. A4=154).
Egli, tuttavia, si è detto d’accordo a una deduzione di fr. 50 al mese e non di fr. 150, come invece stabilito dall’USSI (cfr. doc. A7; A6).
In proposito il ricorrente ha precisato che la somma rimanente a sua disposizione di fr. 630.30, tenuto conto, oltre che delle deduzioni per il pagamento diretto del premio alla cassa malati e della pigione effettiva ai locatori, anche di un’ulteriore trattenuta di fr. 150 per il recupero del deposito di garanzia (cfr. consid. 2.8.), gli rende difficoltoso far fronte alle spese correnti (cfr. doc. A7; I).
L’importo di fr. 630.30 rappresenta circa il 64% del forfait di mantenimento per una persona di fr. 986 (cfr. consid. 2.5.).
Ciò significa che al forfait di mantenimento di fr. 986 è stata applicata una deduzione di circa il 36%.
Nella decisione su reclamo e nella risposta di causa l’USSI ha asserito che il costo di locazione massimo che può essere riconosciuto dall'assistenza è stabilito dalla legge e per una persona ammonta a fr. 1'100.--. La spesa di parcheggio come tale non è riconosciuta. Nella misura in cui si presenta un'eccedenza di costo di pigione (in casu fr. 200.-- mensili) essa non rappresenta una riduzione della prestazione assistenziale da parte dall'amministrazione (cfr. doc. A14).
Al riguardo il TCA rileva che è vero, come esposto sopra, che per la spesa per l’alloggio l’importo massimo ammissibile per una persona è di fr. 1'100.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che l’ammontare che supera l’importo massimo ammissibile per una persona sola, in concreto fr. 200, è stato versato dall’amministrazione, con il consenso del ricorrente, direttamente ai locatori deducendolo in ogni caso dalla prestazione assistenziale ordinaria mensile. In tale modo è stato ridotto il forfait di mantenimento a disposizione dell’insorgente.
Ne consegue che, contrariamente a quanto fatto valere dall’USSI, non è possibile fare astrazione da tale deduzione quale riduzione del forfait di mantenimento.
L’amministrazione, nella decisione su reclamo impugnata, ha inoltre fatto riferimento al punto A.8.2. delle disposizioni COSAS, indicando che le stesse precisano che il forfait di mantenimento non può essere ridotto oltre il 30% (cfr. doc. A14).
Il punto A.8.2. delle norme COSAS concerne, però, la riduzione della prestazione assistenziale quale sanzione. In effetti esse prevedono che, a titolo di sanzione, ossia nel caso in cui la persona non rispetti le condizioni o violi i suoi obblighi legali, tenuto conto del principio di proporzionalità del fabbisogno di base per il mantenimento, possono essere applicate delle riduzioni che si situano in una fascia che va dal 5% fino al 30% del mantenimento, possono essere inoltre ridotte o soppresse la quota esente (franchigia) sul reddito così come i supplementi per l’integrazione.
In simili condizioni, il TCA deve concludere che, nel caso del ricorrente, al quale l’amministrazione non ha peraltro addebitato alcuna colpa, un’ulteriore trattenuta di fr. 350 al mese, oltre alle deduzioni del premio della cassa malati di fr. 115.70 e dell’importo massimo ammissibile per la pigione di fr. 1'100 --, comporterebbe il versamento al medesimo della somma di fr. 630.30, pari a una riduzione del 36% del forfait di mantenimento mensile di fr. 986.-- che risulta in ogni caso eccessiva.
La deduzione per la spesa per l’alloggio superiore al massimo ammissibile per una persona sola di fr. 200 e per il recupero del deposito di garanzia autorizzata dall’insorgente di fr. 50.-- per complessivi fr. 250.-- corrisponde d’altronde già a circa il 25% del forfait di mantenimento.
Di conseguenza, nella presente fattispecie dal mese di aprile 2016 si giustifica, oltre alla deduzione del premio LAMal di fr. 115.70 corrisposto direttamente alla cassa malati e della spesa per l’alloggio versata direttamente ai locatori nella misura di fr. 1'300 mensili conformemente all’accordo con il ricorrente, una trattenuta dalla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'196 a titolo di recupero del deposito di garanzia di fr. 50 al mese come acconsentito dall’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso, in quanto ricevibile, è accolto.
§ La decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata nel senso che a titolo di recupero del deposito di garanzia dell’abitazione di __________ dalla prestazione assistenziale ordinaria spettante al ricorrente va dedotta, dal mese di aprile 2016, la somma di fr. 50.-- al mese.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti