Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2015.25
Entscheidungsdatum
24.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2015.25

PC/DC/sc

Lugano 24 agosto 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 agosto 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26 giugno 2015 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1994, ha frequentato la Scuola __________ a __________ e conseguito l'attestato cantonale di maturità commerciale, con insegnamento bilingue italiano-tedesco, il 27 giugno 2013 (doc. 1/3).

1.2. L'assicurato ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014 (segnatamente "scuola reclute" dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014 e "ferma continua" dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014; doc. 1-14).

Il 27 novembre 2013 alla CO 1 (in seguito: la Cassa) sono pervenuti da parte di RI 1 i primi due questionari “IPG-Richiesta per servizio militare” relativi al periodo dal 28 ottobre 2013 al 15 novembre 2013 (doc. 1/1-3 e 5; 2/1-3).

Dopo aver accertato che l'assicurato non aveva svolto alcuna attività lucrativa per almeno 4 settimane nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio (doc. 1/5 e 2/1-3) e sulla base delle indicazioni risultanti dai precitati formulari, il 16 dicembre 2013 la Cassa ha riconosciuto al richiedente un’indennità lorda di fr. 62.- al giorno per il periodo 28 ottobre 2013 - 15 novembre 2013 (doc. 17).

In seguito la Cassa ha regolarmente ricevuto i questionari “IPG-Richiesta per servizio militare” relativi al periodo 16 novembre 2013 - 30 aprile 2014 (doc. 3-10) e corrisposto per tale arco temporale un'indennità lorda giornaliera di fr. 62.- (doc. 18-25).

1.3. Il 30 maggio 2014 RI 1 ha informato la Cassa di essere venuto a conoscenza del fatto che altri militi provenienti dalla svizzera francese - con la sua medesima formazione appena terminata e che avrebbero lavorato subito dopo la scuola se non avessero prestato servizio militare - percepivano un'IPG giornaliera di fr. 130.-. Ha quindi richiesto di essere remunerato anche lui in modo corretto per tutto il periodo in cui aveva già prestato servizio militare come pure per quello che si accingeva a continuare a prestare in "ferma continua" (doc. 15).

Dopo aver ricevuto il 2 giugno 2014 anche il formulario “IPG-Richiesta per servizio militare” relativo al periodo dal 1° al 31 maggio 2014 (doc. 11/1-3), il 5 giugno 2014 la Cassa ha informato RI 1 che avrebbe potuto valutare la sua domanda di determinazione dell'IPG sulla base di uno stipendio ipotetico (art. 4 cpv. 2 OIPG) a decorrere dal 28 ottobre 2013, esclusivamente alla fine del servizio in "ferma continua", dovendo attendere di conoscere l'attività che avrebbe svolto dopo aver assolto l'obbligo militare. Nella medesima occasione, la Cassa ha inoltre puntualizzato che nel frattempo avrebbe continuato a versare l'IPG lorda di fr. 62.- al giorno (doc. 16).

Come preannunciato, la Cassa ha corrisposto l'11 giugno 2014 la predetta indennità per il periodo dal 1° al 31 maggio 2014 (doc. 26). In seguito essa ha regolarmente ricevuto i questionari “IPG-Richiesta per servizio militare” relativi il periodo 1° giugno - 23 agosto 2014 (cfr. doc. 12-14) e riconosciuto anche per tale arco temporale un'IPG giornaliera lorda di fr. 62.- (cfr. doc. 27-29).

1.4. Su invito del 27 novembre 2014 della Cassa, il 28 novembre 2014 RI 1 ha confermato di mantenere la richiesta a suo tempo formulata di essere indennizzato per il servizio militare reso sulla base dello stipendio ipotetico (doc. 30 e 31/1-27)

Esperiti gli accertamenti del caso (doc. 32-35), con decisione del 6 marzo 2015 la Cassa ha respinto tale domanda, ritenuto - per un verso - che l'assicurato non aveva reso verosimile che se non avesse dovuto entrare in servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa di lunga durata (art. 1 cpv. 1 lett. b OIPG e marginale 5004 DAPG) e - per altro verso - che erano trascorse più di tre settimane tra la fine degli studi e l'inizio del servizio militare (art. 1 cpv. 1 lett. c OIPG e marginale 5006 DAPG; doc. 36).

In data 26 giugno 2015 la Cassa ha respinto l'opposizione inter-posta il 17 aprile 2015 dall'avv. RA 1, per conto di RI 1, avverso la predetta decisione (doc. 37), confermandone il contenuto (doc. 38).

1.5. Contro la decisione su opposizione del 6 marzo 2015 RI 1, sempre patrocinato dal precitato avvocato, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento di un'indennità giornaliera calcolata conformemente a quanto disposto dagli artt. 10 cpv. 1 LIPG, 1 cpv. 2 lett. b OIPG e 4 cpv. 2 OIPG (cfr. doc. I pag. 8).

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto:

" (…). Come già fatto notare in sede di opposizione, senza l'obbligo di leva il signor RI 1 non si sarebbe mai e poi mai trovato, a fine estate 2014, nella medesima situazione, tutt'altro: egli sarebbe per contro stato attivo professionalmente già da lunghissimo tempo. A tale proposito giova altresì rammentare come il signor RI 1 abbia conseguito la maturità di tipo commerciale, diploma che, contrariamente alla maturità liceale, permette l'immediato accesso al mondo del lavoro senza studi universitari, come infatti è puntualmente avvenuto. In un simile contesto è un'ipotesi del tutto fantasiosa quella che vuole che, se il qui ricorrente non avesse dovuto adempiere all'obbligo di leva, sarebbe rimasto con le mani in mano per più di un anno cercando un impiego soltanto per settembre 2014.

La Cassa si sofferma poi sul fatto che il rapporto di lavoro con __________ "non avrebbe comunque potuto iniziare prima del 1. dicembre 2014" o, al limite, in concomitanza con il "primo semestre 2014". Ciò che forse le sfugge è che, senza l'impedimento del servizio militare, l'assicurato si sarebbe messo alla ricerca di un posto di lavoro per una data notevolmente antecedente - e di molto! - all'8 settembre 2014, il che avrebbe senz'altro permesso a diverse altre opportunità lavorative di concretizzarsi. La Cassa parte dal presupposto che il qui insorgente sarebbe comunque ed a prescindere finito a lavorare per __________, cosa che non affatto vera! In effetti, il fatto che la sua candidatura sia stata cestinata da determinati potenziali datori di lavoro in quanto postulata per settembre 2014 non implica in automatico - ci sembra scontato - che il medesimo datore di lavoro non avrebbe assunto il signor RI 1 qualora quest'ultimo avesse richiesto un impiego per i mesi precedenti.

Per il resto, una volta assunto dalla __________ in data 18 settembre 2014 con effetto a decorrere dal 1. dicembre 2014, è incontestabile che il signor RI 1 non avrebbe mai potuto trovare qualcuno disposto ad assumerlo per poco più di due mesi, sicché neppure un'iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione sarebbe stata seria. Non si capisce, pero, cos'abbia a che spartire tale circostanza con l'applicabilità dell'art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG nell'evenienza concreta ed in particolare come possa a portare la Cassa a concludere che, anche in assenza del servizio di leva, il ricorrente avrebbe lo stesso cercato un rapporto di lavoro che cominciasse nel mese di settembre 2014 (ipotesi, questa, a tal punto irrealistica da confutarsi da sé). (…)".

Da ultimo, il patrocinatore dell'assicurato ha richiamato l'incarto della Cassa, postulando altresì l'interrogatorio del proprio assistito.

1.6. La Cassa, in risposta, ha prodotto l'incarto postulando la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. In data 10 settembre 2015 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).

1.8. In data 21 settembre 2015 il rappresentante del ricorrente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, precisando in ogni caso di non aver altri mezzi di prova da notificare (doc. V).

Il doc. V è stato inviato alla Cassa per conoscenza (doc. VI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se corretta-mente oppure no la Cassa ha stabilito che RI 1 per il periodo dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014 in cui ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio (segnatamente "scuola reclute" dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014 e "ferma continua" dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014) ha diritto a un’indennità giornaliera di fr. 62.- lordi.

2.2. Giusta l’art. 1a cpv. 1 della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; LIPG):

" Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:

a. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;

b. che prestano servizio militare a titolo volontario; o

c. che prestano servizio nell'amministrazione militare."

L’art. 4 LIPG prevede che tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di base.

L’art. 9 cpv. 1 e 2 LIPG, relativo all’indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati prevede che:

" 1 Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima.

2 L’indennità giornaliera di base per le persone soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo 10."

L’art. 10 LIPG concernente l’indennità di base durante gli altri servizi enuncia:

" 1 L’indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio. È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1-3.

2 Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1-3."

Ex art. 11 LIPG relativo al calcolo dell’indennità:

" 1Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS2.3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

2Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività."

L’art. 16 LIPG, che regola l’importo minimo e massimo, prevede che:

" 1Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

a. 45 per cento per le persone senza figli;

b. 65 per cento per le persone con un figlio;

c. 70 per cento per le persone con almeno due figli.

2Per le persone in lungo servizio che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore, l'indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

a. 37 per cento per le persone senza figli;

b. 55 per cento per le persone con un figlio;

c. 62 per cento per le persone con almeno due figli.

3Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

a. 25 per cento per le persone senza figli;

b. 40 per cento per le persone con un figlio;

c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.

4L'indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a.

5L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi 1-3.

6L'indennità totale si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale."

Giusta l’art. 16a LIPGA l'indennità totale massima ammonta a 245 franchi2 al giorno.

L’art. 1 OIPG definisce così le persone che esercitano un’attività lavorativa:

" 1E’ considerato persona che esercita un'attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio un'attività lucrativa durante almeno quattro settimane.

2 Sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa:

a. disoccupati;

b. chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo;

c. chi ha concluso una formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio, o che l'avrebbe conclusa durante il servizio."

Ai sensi dell’art. 2 OIPG le persone che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1 sono considerate persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Secondo l'art. 4 cpv. 1 e 2 OIPG relativo all’indennità per lavoratori salariati:

" 1L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario indicativo percepito prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

a. malattia;

b. infortunio;

c. disoccupazione;

d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;

e. maternità;

f. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

2Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire. Se ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata in servizio o l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata."

L’art. 5 cpv. 1 e 2 OIPG, concernente l’accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito regolare, enuncia che:

" 1È considerato salariato con reddito regolare chi:

a. ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno e il cui reddito non è soggetto a importanti oscillazioni;

b. ha interrotto il lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

2Il reddito percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato come segue:

a. per i salariati retribuiti su base oraria, l'ultimo salario orario percepito prima dell'entrata in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro prestate in una settimana di lavoro normale prima del servizio e in seguito diviso per sette.

b. Per i salariati retribuiti su base mensile, il salario percepito durante l'ultimo mese civile prima dell'entrata in servizio è diviso per 30.

c. Per salariati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane prima dell'entrata in servizio è diviso per 28."

Giusta l’art. 6 OIPG, riguardante l’accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito irregolare:

" 1Per la persona che non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 5, il reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base del reddito percepito negli ultimi tre mesi prima dell'entrata in servizio e convertito in salario giornaliero medio.

2Se anche in questo modo non è possibile calcolare in modo adeguato un reddito medio, si prende in considerazione il reddito percepito nel corso di un periodo più lungo."

2.3. Con sentenza E 4/01 del 28 dicembre 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), nel caso di un assicurato che era stato alle dipendenze della Posta svizzera fino al 30 aprile 2000 e che dal 19 giugno al 14 luglio 2000 aveva prestato servizio militare, ha stabilito al fine della fissazione dell’ammontare dell’indennità giornaliera per perdita di guadagno durante il servizio militare, contrariamente al TCA (che aveva deciso che l’assicurato andava considerato quale salariato con reddito regolare, in quanto il rapporto concluso con la Posta era di durata indeterminata; STCA 42.2000.3 del 19 giugno 2001), che il medesimo non andava ritenuto salariato con reddito regolare, poiché al momento della nascita del diritto alle indennità, il 19 giugno 2000, non disponeva di alcun tipo di rapporto di lavoro. Il precedente contratto era infatti stato sciolto per il 30 aprile 2000.

Inoltre l’Alta Corte ha deciso che i giorni in cui l’assicurato non ha svolto attività lucrativa né era disoccupato, e meglio dal 30 aprile 2000, vanno considerati per stabilire il salario da convertire in somma giornaliera conformemente all’art. 2 vOIPG (cfr. art. 4 cpv. 1 OPIG del 24 novembre 2004, in vigore dal 1° luglio 2005).

Al riguardo è stato rilevato che, in effetti, l’assicurato non poteva essere considerato collocabile ai sensi della LADI e quindi disoccupato secondo questa legge, siccome non si era iscritto in disoccupazione, dovendo assolvere i propri obblighi militari appena un mese e mezzo dopo la fine del rapporto di lavoro e avendo l’intenzione di poi recarsi all’estero per imparare l’inglese. Il mancato computo dei giorni in cui non aveva percepito un salario nemmeno poteva fondarsi su “altri motivi indipendenti dalla sua volontà” (cfr. art. 2 vOIPG; art. 4 cpv. 1 lett. f OIPG). L’interruzione del rapporto di impiego non era avvenuta indipendentemente dalla sua volontà: egli aveva, da un lato, volontariamente presentato le proprie dimissioni, dall’altro, i motivi che lo avevano spinto a tale passo e che avrebbero indotto il datore di lavoro a sciogliere il rapporto di impiego per ragioni disciplinari erano totalmente riconducibili a irregolarità da lui commesse intenzionalmente e quindi imputabili al suo volere.

In una sentenza 9C_364/2009 del 10 giugno 2010, pubblicata parzialmente in DTF 136 V 231, la nostra Massima Istanza ha stabilito che per “attività lucrativa per un periodo più lungo” ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG (“Sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: (…) b. chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo”) si intende un’attività di almeno un anno o un’attività di durata indeterminata (considerando 6.3).

In tal caso, giusta l’art. 4 cpv. 2 OIPG per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire.

L’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG non esige dall’assicurato che stabilisca con il grado della verosimiglianza preponderante l’assunzione ipotetica di un’attività, ma unicamente che renda quest’ultima verosimile (considerando 4.3). A tal fine non è necessario comprovare che un posto di lavoro fosse pianificato fin dall’entrata in servizio (militare; considerando 4.3). Occorre, tuttavia, tener conto del fatto che le condizioni d’assicurazione e in particolare l’importo delle prestazioni d’assicurazione si determinano secondo le circostanze che prevalevano al momento del verificarsi di un caso assicurativo (considerando 4.3). Il senso e lo scopo dell’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG è di trattare coloro i quali non esercitano un’attività lucrativa prima dell’inizio del servizio allo stesso modo rispetto a coloro che esercitano un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OIPG. I primi, infatti, non devono essere svantaggiati dal fatto che non hanno potuto lavorare a causa del servizio, allorché rendono verosimile che avrebbero potuto esercitare un’attività lucrativa di lunga durata durante il periodo di servizio (considerando 5.2).

Con la precitata decisione il Tribunale federale - nel caso di un assicurato che ha conseguito la maturità alla fine di giugno 2007, ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio dal 2 luglio 2007 al 23 aprile 2008 (segnatamente "scuola reclute" dal 2 luglio 2007 al 23 novembre 2007 e "ferma continua" dal 24 novembre 2007 al 23 aprile 2018), e che ha prodotto la dichiarazione del 19 novembre 2007 di una ditta che lo avrebbe assunto dal 1° giugno 2007 al 30 giugno 2008 - ha segnatamente stabilito che: "(…) Nach Lage der Akten beantragte der Beschwerdeführer vielmehr schon mit Schreiben vom 25. November 2007 die Ausrichtung einer höheren Grundentschädigung. Dabei stützte er sich auf die Bestätigung der X.________ AG vom 19. November 2007. Letztinstanzlich verbindlich bleibt hingegen die anhand der Bestätigung vom 19. November 2007 getroffene Feststellung einer bei der X.________ AG bestehenden Arbeitsmöglichkeit. Denn die von der Firma erwähnte Anstellungsdauer vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 ist nicht geeignet, Erwerbsarbeit im nach dem Gesagten rechtlich geforderten Mindestumfang von einem Jahr glaubhaft zu machen, weil in diese Zeit die Sprachaufenthalte während 12 Wochen nach Beendigung des Militärdienstes Ende April 2008 fallen. Deshalb ist eine hypothetische Erwerbstätigkeit von längerer Dauer (vgl. E. 6.2 und 6.3 hievor) nicht erstellt. Eine Gleichstellung des Beschwerdeführers mit einem Erwerbstätigen gestützt auf Art. 1 Abs. 2 lit. b EOV fällt unter diesen Umständen ausser Betracht. Der vorinstanzliche Entscheid hält daher im Ergebnis stand (…)" (cfr. consid. 7; n.d.r. la sottolineatura è della redattrice).

Con sentenza 9C_111/2011 del 12 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 V 410, il Tribunale federale ha poi deciso che l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, secondo cui “sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: (…) c. chi ha concluso una formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio o che l’avrebbe conclusa durante il servizio”, sancisce solo la presunzione legale rovesciabile che tali persone avrebbero intrapreso un’attività lucrativa. Se ciò non è il caso, sussiste soltanto il diritto all’indennità di base per le persone senza attività lucrativa.

In quell’occasione il Tribunale federale - nel caso di un assicurato che ha terminato gli studi il 30 novembre 2008, ha conseguito il diploma di Master of Science ETH il 22 gennaio 2009, ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio "civile" dall'8 dicembre 2008 al 15 marzo 2009 - ha segnatamente stabilito che:

" (…) 4.3 4.3.1 Die Vorinstanz hat festgestellt, der Beschwerdeführer habe sich nach Dienstende am 15. März 2009 bis zum 29. Juni 2009 im Ausland aufgehalten. Unter diesen Umständen sei nicht davon auszugehen, dass er unmittelbar nach Studienabschluss eine Erwerbstätigkeit hätte aufnehmen wollen. Daran ändere nichts, dass sich der Beschwerdeführer mit E-Mail vom 18. Februar 2009 um eine (nicht ausgeschriebene) Stelle beworben habe. 4.3.2 Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht vorgebracht, dass diese Feststellungen (zur Qualifikation als Tatfrage vgl. Urteile 9C_447/2011 vom 21. Juli 2011 E. 4.1.2; 9C_152/2010 vom 24. August 2011 E. 4.3) offensichtlich unrichtig sein sollen. Weitere Stellenbewerbungen als die erwähnte sind nicht aktenkundig und wurden nicht geltend gemacht. Dem unmittelbar an den Dienst anschliessenden und über drei Monate dauernden Auslandaufenthalt steht lediglich eine einzige Arbeitsbemühung gegenüber, weshalb namentlich die vorinstanzliche Schlussfolgerung betreffend die Erwerbstätigkeit nachvollziehbar ist. Schliesslich beruhen die Feststellungen nicht auf einer Rechtsverletzung, so dass sie für das Bundesgericht verbindlich bleiben (E. 1). 4.4 Nach dem Gesagten hat das kantonale Gericht zu Recht einen höheren Anspruch als jenen auf die Grundentschädigung für erwerbslose Personen gemäss Art. 10 Abs. 2 EOG verneint. Die Beschwerde ist unbegründet. (…)" (n.d.r. la sottolineatura è della redattrice).

Infine, in una sentenza 9C_57/2013 del 12 agosto 2013, la nostra Massima Istanza ha ribadito la propria giurisprudenza, stabilendo che:

" (…) 3.3. L'art. 1 al. 2 let. b RAPG n'exige pas de la personne assurée qu'elle établisse au degré de la vraisemblance prépondérante la prise hypothétique d'une activité lucrative, mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci. A cet effet, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une place de travail était planifiée dès l'entrée en service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les conditions d'assurance, et notamment le montant des prestations d'assurance, se déterminent d'après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3 p. 234). Le sens et le but de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG est de mettre les personnes en service, et qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant le début de leur affectation, sur un pied d'égalité avec les personnes exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1 al. 1 RAPG. Celles-là ne doivent en effet pas être désavantagées du fait qu'elles n'ont pas pu travailler à cause de leur affectation, alors qu'elles rendent vraisemblable qu'elles auraient pu exercer une activité lucrative de longue durée pendant leur période de service (ATF 136 V 231 consid. 5.2 p. 236). Cela étant, seule la preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou pour une durée indéterminée permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une activité lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG (ATF 136 V 231 consid. 6.3 p. 238). (…)" (n.d.r. la sottolineatura è della redattrice).

La sentenza riguardava un assicurato che ha ottenuto un MLAw in scienze criminali nel mese di settembre 2010, ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio "civile" dal 31 gennaio al 19 giugno 2011 e dal 20 giugno 2011 al 27 gennaio 2012 contro versamento di un'IPG giornaliera lorda di fr. 62.-, e che ha prodotto il 28 maggio 2011 la dichiarazione di un casificio che lo avrebbe assunto dal gennaio 2011 a tempo indeterminato. L’Alta Corte ha stabilito che:

" (…) 4. 4.1. Les arguments avancés par le recourant ne permettent pas d'établir que la juridiction cantonale aurait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits et violé le droit fédéral, en considérant qu'il n'avait pas réussi à rendre vraisemblable qu'il aurait exercé une activité lucrative de longue durée auprès de la fromagerie Y.________ s'il n'avait pas été astreint au service civil. A l'instar de la juridiction cantonale, il convient d'admettre qu'un éventuel engagement auprès de la fromagerie Y.________ aurait constitué une solution purement transitoire, dont la durée aurait dépendu de la date du début de son stage d'avocat. Dans la mesure où l'activité mentionnée n'était pas en rapport avec la formation universitaire suivie par le recourant, il n'était guère possible dans ce contexte de parler d'un engagement prévu à long terme. 4.2. Dans le contexte de la présente affaire, on pourrait se demander, compte tenu de la durée usuelle d'un stage d'avocat, si l'activité d'avocat-stagiaire ne constitue pas une activité lucrative salariée de longue durée au sens des art. 1 al. 2 let. b et 4 al. 2 RAPG. Dans la mesure toutefois où le recourant n'a jamais soutenu qu'il y avait lieu de se référer, à titre subsidiaire, au montant du salaire qu'il aurait pu obtenir en qualité d'avocat-stagiaire, la question peut demeurer indécise. (…)" (n.d.r. la sottolineatura è della redattrice).

2.4. Le Direttive concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità emesse dall’UFAS, valide dal 1° luglio 2005 e allo stato il 1° gennaio 2012, prevedono, segnatamente, quanto segue

" (…)

  1. Détermination du revenu journalier moyen acquis avant le service

5.1 Distinction entre personnes actives et non actives

5001 Ont droit à une allocation en tant que personne exerçant une activité lucrative celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, ont exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160 heures de travail ont été effectués.

5002 Aussi longtemps qu’elles remplissent la durée minimale indi-quée ci-dessus, les personnes qui se sont retirées de la vie active sont également considérées comme exerçant une ac-tivité lucrative.

5003 Pour des membres du corps enseignant qui, durant les douze mois avant leur entrée en service, ont donné uniquement des cours à la journée ou à l’heure, la durée d’activité minimale de quatre semaines est remplie lorsque le nombre de leçons données correspond à une charge complète pendant quatre semaines.

5004 Sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative celles qui rendent vraisemblable qu’elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de longue durée, si elles n’avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée illimitée ou dont la durée aurait été d’une année au moins (ATF 9C_364/2009).

5005 Les personnes en formation sont considérées comme exerçant une activité lucrative si elles prouvent, par une attestation de l’office du travail apposée sur la feuille complémentaire 3 de la formule de demande, qu’elles auraient entrepris une activité lucrative pendant quatre semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, pour autant qu’un emploi aurait pu leur être procuré.

5006 Si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF 9C_111/2011).

5007 Les personnes qui ne remplissent aucune des conditions posées ci-dessus sont considérées comme non actives.

(…)

I punti 5001-5010, 5015-5020, 5028-5032 delle Direttive concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità emesse dall’UFAS, allo stato il 1° febbraio 2015 rispettivamente il 1° gennaio 2016 hanno il medesimo tenore di quelli allo stato il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle seguenti modifiche:

(…)

5005 Les personnes en formation sont considérées comme exer-

2/15 çant une activité lucrative si elles remplissent les conditions au sens du no 5001.

5006 Si une personne a terminé sa formation immédiatement

2/15 avant d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. L'immédiateté présume que le délai maximal ne dépassait pas trois semaines (ATF 9C_57/2013 consid. 2.1.1).

Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne as-treinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF 137 V 410).”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.5. Nel caso di specie, la Cassa ha accordato a RI 1 un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 62.- lordi per il periodo dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014 in cui ha prestato servizio militare.

L’amministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione (doc. 38), rilevando che:

" (…) Nel caso specifico in applicazione dell'art. 9 cpv. 1 LIPG durante il periodo di scuola reclute, la Cassa deve, in ogni caso, limitarsi al versamento di un importo di IPG pari a fr. 62.00 giornalieri lordi per il periodo di servizio dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014.

Per quanto attiene al periodo di servizio in ferma continua (dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014), in applicazione degli artt. 10 e 16 cpv. 3 lettera a LIPG, non avendo percepito reddito da attività lucrativa, la Cassa deve considerare l'assicurato persona senza attività lucrativa.

Nel concreto dell'art. 1 cpv. 2 lettera b OIPG e conseguentemente dell'art. 4 cpv. 2 OIPG, a mente della giurisprudenza, sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa, quelle che rendono verosimile che avrebbero potuto iniziare un'attività lucrativa per un periodo più lungo se non avessero dovuto entrare in servizio. Soddisfano questo requisito coloro che avrebbero intrapreso un'attività lucrativa a tempo indeterminato o di almeno un anno (cfr. DTF 136 V 231 (90_364/2009 del 10 giugno 2010) e marg. 5004 DAPG).

Sebbene la Cassa non contesta la volontà del signor RI 1 di, prima o poi, intraprendere un'attività lucrativa, l'autorità ritiene che l'assicurato non abbia reso verosimile che se non avesse dovuto entrare in servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa a tempo indeterminato o per almeno un anno.

Infatti, l'impedimento al lavoro non è imputabile all'obbligo di prestare servizio, tant’è che l'assicurato stesso ha volontariamente scelto di svolgere il servizio di lunga durata alfine di esaurire i suoi obblighi militari.

Occorre pure sottolineare che il rapporto di lavoro con __________ non avrebbe comunque potuto iniziare prima del 1. dicembre 2014. Tuttalpiù, qualora il milite non avesse optato per la ferma continuata, avrebbe eventualmente potuto frequentare, e quindi essere assunto da __________, i corsi introduttivi del primo semestre 2014.

Si rileva inoltre come, dall'esame delle candidature spontanee inoltrate dopo la metà di giugno 2014, l'assicurato abbia peraltro espresso chiaramente la sua disponibilità solamente "a partire dal 08.09.2014", mentre il servizio sarebbe terminato già il 23 agosto 2014.

ll signor RI 1 ha inoltre sottolineato più volte la volontà di beneficiare di un periodo di vacanza terminato il servizio militare, possibilità che gli "era stata negata per un anno intero"

A fronte di quanto sopra esposto si evince chiaramente che il signor RI 1 non si sarebbe reso disponibile sul mercato del lavoro prima del 8 settembre 2014. (…)".

Preso atto che non veniva contestata l'inapplicabilità al caso concreto dell'art. art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, la Cassa ha quindi escluso, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’applicazione alla fattispecie degli art. 11 cpv. 2 LIPG e 1 cpv. 2 lett. b OIPG e quindi dell’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG, secondo cui per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire.

RI 1, dal canto suo, ha contestato il modo di procedere della Cassa, facendo valere che nel suo caso va senz'altro applicato l’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG, visto che ritiene di aver reso verosimile, così come richiesto dalla giurisprudenza vigente in materia, che avrebbe indubbiamente avviato un’attività lavorativa se non avesse dovuto adempiere al servizio militare. Egli ha, pertanto, chiesto di calcolare l’indennità giornaliera spettantegli per il servizio militare svolto sulla base dell’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG (cfr. doc. I).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla determinazione dell’importo dell’indennità giornaliera spettante all'assicurato nel periodo intercorrente tra il 28 ottobre 2013 e il 23 agosto 2014 in cui ha prestato servizio militare, questa Corte osserva quanto segue.

A) Periodo dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014.

Avendo frequentato la "scuola reclute" (e non avendo figli; cfr. art. 9 cpv. 2 LIPG), il ricorrente è stato correttamente indennizzato dalla Cassa durante tale arco temporale con un'IPG di fr. 62.- giornalieri lordi, così come disposto dall'art. 9 cpv.1 LIPG.

B) Periodo dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014 ("ferma continua").

Va innanzitutto osservato che, a ragione, il ricorrente non contesta l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, visto che egli ha conseguito l'attestato cantonale di maturità commerciale il 27 giugno 2013 ed ha iniziato il servizio militare il 28 ottobre 2013, ovvero quattro mesi dopo la fine degli studi (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_57/2013 del 12 agosto 2013 e DTF 137 V 410; cfr. altresì STCA 42.2014.3 del 18 marzo 2015, consid. 2.6).

Non essendo disoccupato al 28 ottobre 2013 - ovvero all'inizio del servizio militare, corrispondente al momento in cui si è verificato il caso assicurativo (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_364/2009 del 10 giugno 2010 e 9C_57/2013 del 12 agosto 2013)

  • l'insorgente non censura parimenti correttamente la mancata applicazione alla fattispecie dell'art. 1 cpv. 2 lett. a OIPG. Ferme queste premesse, l’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG stabilisce che colui il quale prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un’attività lucrativa per un periodo più lungo, e meglio di almeno un anno o di durata indeterminata (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_364/2009 del 10 giugno 2010 e 9C_57/2013 del 12 agosto 2013). In tale ipotesi giusta l’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG l’indennità è calcolata sulla base del salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire.

L’insorgente sostiene che il servizio militare svolto dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014 gli ha impedito l’inizio di un’attività lavorativa. Egli ha sostanzialmente affermato che avrebbe indubbiamente avviato un’attività lavorativa se non avesse dovuto adempiere al servizio militare, visto che è in possesso della maturità di tipo commerciale, diploma che, contrariamente alla maturità liceale, permette l'immediato accesso al mondo del lavoro senza studi universitari, così come infatti è puntualmente avvenuto (cfr. doc. I; pag. 6).

Come visto, per poter applicare gli art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG l’assicurato deve rendere verosimile che senza il servizio avrebbe assunto un’attività lavorativa della durata di almeno un anno o di durata indeterminata, benché non sia necessario comprovare che un posto di lavoro fosse pianificato fin dall’entrata in servizio (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_364/2009 del 10 giugno 2010 e 9C_57/2013 del 12 agosto 2013).

In concreto, dalle tavole processuali si evince che l'interessato, nato nel 1994, durante gli studi commerciali ha maturato un'esperienza lavorativa in qualità di segretario/traduttore presso la __________ di __________ dal 16 giugno al 16 luglio 2010, ha effettuato uno stage presso il "__________" ad __________ in __________ dal 4 al 29 giugno 2012 e ha lavorato quale manutentore di veicoli presso la __________ di __________ dal 15 luglio al 20 agosto 2012 (doc. 31/3-6; 13-16). In seguito, l'assicurato ha conseguito, il 27 giugno 2013, l'attestato cantonale di maturità commerciale, riportando le seguenti note: 5.0 in italiano, 6.0 in tedesco, 5.5 in inglese, 5.0 in economia aziendale, 5.5. in diritto, 4.5 in economia politica, 5.0 in geografia, 5.0 in storia, 4.5 in progetto interdisciplinare (metamorfosi dell'economia: tra ecologia e socialità), 5.0 in comunicazione, 4.0 in matematica, 5.0 in scienze naturali, 6.0 in educazione fisica e 4.5 in francese (doc. 1/3).

Dagli atti non risulta tuttavia che il ricorrente abbia inoltrato, dal 28 giugno al 27 ottobre 2013 (ovvero per ben quattro mesi dopo la fine degli studi e prima di prestare servizio militare), alcuna candidatura spontanea o in risposta a offerte di impiego. Neppure egli pretende il contrario. In effetti, dall'incarto emerge che, durante il servizio militare, l'interessato ha inoltrato svariate candidature spontanee, proponendosi sempre come stagista, esclusivamente presso il settore immobiliare, unicamente a partire dalla metà del mese di giugno 2014, segnalando che si rendeva disponibile dall'8 settembre 2014, visto che terminava il servizio militare il 23 agosto 2014 (doc. 37/5-18). In particolare, ha inoltrato il 15 giugno 2014 una domanda d'impiego alla: __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________ [in quest'ultimo caso, indirizzandosi a __________ e scrivendo che "(…) Sono venuto a conoscenza della vostra ditta tramite un mio caro amico, che mi ha vivamente consigliato di propormi come stagista presso di voi poiché il settore immobiliare rappresenta il ramo nel quale ambisco e nel quale vorrei approfondire le mie conoscenze tecniche e professionali. (…)" (ndr.: la sottolineatura e il grassetto sono della redattrice; doc. 37/11)]. Il 22 giugno 2014 l'assicurato si è poi proposto alla __________ di __________ e alla __________ [scrivendo, in quest'ultimo caso, che "(…) ho saputo della vostra ditta tramite un mio conoscente, che mi ha vivamente consigliato di propormi come stagista presso di voi poiché il settore immobiliare rappresenta il ramo nel quale ambisco e nel quale vorrei approfondire le mie conoscenze tecniche e professionali. (…) Visitando il vostro sito ho notato che offrite uno stage della durata minima di 3 mesi e questo ha suscitato il mio interesse poiché si tratta esattamente di ciò che sto cercando. Nonostante sul vostro sito non sia possibile candidarsi per un posto di stagista a causa della mancanza di posti vacanti nelle filiali ticinesi, vi spedisco i dati inerenti la mia persona, sperando che vi sia la possibilità di presentarmi personalmente (ndr.: la sottolineatura e il grassetto sono della redattrice; doc. 37/7)]. Il 26 giugno 2014 si è pure offerto alla __________ di __________ e alla __________ di __________, esordendo "(…) Sono venuto a conoscenza della vostra ditta tramite il sig. __________, che mi ha vivamente consigliato di propormi come stagista presso di voi poiché il settore immobiliare rappresenta il ramo nel quale ambisco e nel quale vorrei approfondire le mie conoscenze tecniche e professionali. (…)"(ndr.: la sottolineatura e il grassetto sono della redattrice; doc. 37/7).

Il 9 luglio 2014 la __________ ha informato l'assicurato che "dopo aver analizzato attentamente il suo profilo abbiamo valutate le sue qualità come idonee alla figura professionale che stiamo cercando e che vorremmo presentarle nel corso di una serata informativa tenuta dal titolare (…) il giorno 24 luglio alle ore 19.00 (…)" (doc. 31/20 e 27). Il 30 luglio 2014 __________ ha comunicato all'interessato che "al momento poterti offrire uno stage "all round", come desideri tu, che ti possa dare una visione globale di tutto ciò che riguarda il mondo immobiliare, dunque, vendita, amministrazione, locazione, marketing, ecc. non è possibile proprio per una questione organizzativa. Spero tu possa trovare una soluzione consona alla tua esigenza." (doc. 31/25).

Ora, a fronte della giurisprudenza già citata al considerando 2.3. (cfr. 9C_57/2013 del 12 agosto 2013, considerando 4.2. in fine), ci si potrebbe invero chiedere se l'attività di stagista (che si caratterizza notoriamente quale temporanea) - per cui si è sempre proposto l'assicurato - possa costituire o meno un'attività lucrativa salariata di lunga durata ai sensi dell''art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG. La questione può rimanere qui indecisa.

In effetti, quand'anche si prendesse in considerazione l'ipotesi più favorevole all'assicurato [ovvero che l'attività di stagista - qualora si estenda per almeno un anno (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_364/2009 del 10 giugno 2010, considerando 6.3 e 9C_57/2013 del 12 agosto 2013, considerando 3.3 in fine) - possa essere considerata un'attività lucrativa salariata di lunga durata ai sensi dei precitati articoli di legge], il ricorrente non ne trarrebbe comunque alcun giovamento. Infatti, tutte le diverse ricerche di lavoro che ha effettuato (offrendosi, lo si ribadisce, sempre e solo in qualità di stagista) sono comunque rimaste senza successo (doc. 31/20, 23-27). Bisognerebbe dunque in ogni caso concludere che egli non ha reso verosimile una possibile assunzione per un impiego di durata indeterminata o di almeno un anno nel periodo intercorrente tra il 28 ottobre 2013 e il 23 agosto 2014 in cui ha prestato servizio militare.

Questa soluzione si impone tanto più se si considera che il ricorrente ha continuato le proprie ricerche di lavoro anche dopo aver terminato il servizio, segnatamente nel mese di settembre, allargando i propri orizzonti e rivolgendo la propria attenzione - oltre che al settore immobiliare (prendendo contatto con la __________; doc. 31/11,18, 19, 21 e 22) - anche a quello assicurativo, inoltrando il 1° settembre 2014 una domanda d'impiego alla __________, Agenzia generale di __________, scrivendo che "(…) mi propongo come stagista presso di voi poiché il settore assicurativo rappresenta il ramo nel quale ambisco e nel quale vorrei approfondire le mie conoscenze tecniche e professionali. (…)"(ndr.: la sottolineatura e il grassetto sono della redattrice; doc. 31/12).

Non permette una diversa conclusione il fatto che l'assicurato - a seguito della precitata candidatura spontanea inoltrata alla __________ (e dopo essere stato sottoposto ad un colloquio il 4 settembre ed aver effettuato uno stage, non retribuito, nelle due settimane immediatamente successive) - è stato assunto al 100% in qualità di "junior support alla clientela", a far tempo dal 1° dicembre 2014, con relativo contratto a tempo indeterminato sottoscritto il 24 ottobre 2014. (doc. 31/7-12). Ciò indipendente-mente dalla questione di sapere - e che, pertanto, può rimanere qui indecisa - se il differimento dell'inizio dell'attività lucrativa sia stato effettivamente dettato unicamente dalle esigenze del datore di lavoro, così come da lui dichiarato e/o confermato (doc. 31/10; 32 e 33).

Da ultimo, val qui la pena di puntualizzare che quand'anche le diverse ricerche di lavoro che ha effettuato l'assicurato avessero sortito l'effetto sperato (e ritenuta l'ipotesi a lui più favorevole, ovvero che avesse reperito un'attività di stagista che potesse essere considerata di lunga durata ai sensi degli articoli ai sensi dell''art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG), si giungerebbe comunque a concludere che non avrebbe reso verosimile una possibile assunzione per un impiego di durata indeterminata o di almeno un anno nel periodo intercorrente tra il 28 ottobre 2013 e il 23 agosto 2014 in cui ha prestato servizio militare, visto che l'inizio dello stage sarebbe in ogni caso successivo, nella migliore delle ipotesi, al 15 giugno 2014 (data di inoltro delle prime candidature spontanee) e, quindi, inferiore ad un anno nell'arco temporale dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014.

Ne discende che nel caso di specie non sono date le condizioni per poter applicare gli art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG e perciò nemmeno può essere considerato per il conteggio dell’indennità giornaliera di perdita di guadagno un salario ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto percepire svolgendo un’attività di lunga durata giusta l’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG.

A ragione il ricorrente è stato quindi indennizzato con un'IPG di fr. 62.- giornalieri lordi anche per il periodo dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014 ("ferma continua"), così come disposto dall'art. 10 cpv.2 LIPG.

2.7 Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale condivide, pertanto, il modo di operare della Cassa che con decisione su opposizione del 26 giugno 2015, la quale ha confermato il provvedimento del 6 marzo 2015, ha stabilito a favore del ricorrente un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 62.- lordi per il servizio militare svolto dal 28 ottobre 2013 al 23 agosto 2014 (segnatamente "scuola reclute" dal 28 ottobre 2013 al 4 aprile 2014 e "ferma continua" dal 5 aprile 2014 al 23 agosto 2014).

2.8. In questa sede l'avvocato del ricorrente ha postulato - oltre all'edizione dell'incarto dalla Cassa (che, come riportato in narrativa, è stato versato agli atti il 9 settembre 2015 con la risposta di causa, in merito alla quale è stata data facoltà al patrocinatore dell'insorgente di presentare eventuali osservazioni; cfr. doc. IV) - l'interrogatorio del proprio assistito (cfr. ricorso, doc. I pag. 7 e 9).

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere né all'assunzione di ulteriori prove né a sentire il ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

22

RAPG

  • art. . b RAPG

OIPG

  • art. t. b OIPG

EOG

EOV

OIPG

RAPG

  • art. 1 RAPG

LIPG

LIPGA

  • art. 16a LIPGA

OIPG

OPIG

  • art. 4 OPIG

RAPG

  • art. 1 RAPG
  • art. 4 RAPG

vOIPG

  • art. 2 vOIPG

Gerichtsentscheide

38