Raccomandata
Incarto n. 42.2011.25
mm/DC/sc
Lugano 19 luglio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 luglio 2011 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno
ritenuto, in fatto
1.1. A seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) - la quale prevede, segnatamente, che la durata dei corsi di ripetizione è di sette giorni al massimo per i militi e di quattordici giorni al massimo per i quadri e gli specialisti (in contrapposizione con i quaranta giorni di servizio previsti dalla legislazione in vigore in precedenza), come pure che la durata degli interventi di utilità pubblica non è soggetta a limiti ma che essi devono comunque essere specialmente autorizzati dal Consiglio federale o dai Cantoni (art. 23, 27 e 35ss. LPPC, come pure l’OIPU nella versione in vigore sino al 30 giugno 2008) -, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha dato avvio, in collaborazione con l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), alla cosiddetta operazione Argus, destinata alla verifica dei giorni di servizio nella protezione civile che hanno beneficiato di indennità.
1.2. Con decisione dell’11 ottobre 2010 (doc. 800010), la CO 1 ha chiesto alla ditta RI 1 la restituzione di un importo pari a fr. 6'553.90 corrispondente a 30 indennità di perdita di guadagno (IPG) pagate a torto a __________ durante il 2006.
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto della ditta RI 1, in data 21 luglio 2011, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13 settembre 2011, la ditta RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
In merito all’ordine di restituzione, l’insorgente ha segnatamente invocato la perenzione del relativo diritto, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. I).
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).
1.5. In corso di causa, l’insorgente ha richiamato l’incarto completo presso la CO 1, nonché quello presso il TCA inerente al ricorso inoltrato dall’organizzazione di protezione civile a cui fa capo __________ (doc. V).
1.6. Sempre in corso di causa, la CO 1 ha trasmesso al TCA copia del rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2011 sulle “Irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile” (doc. VII + allegati).
All’insorgente é stato concesso di formulare le proprie osservazioni in merito (doc. IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la questione di sapere se la ditta RI 1 é tenuta a restituire alla CO 1 l’importo di fr. 6'553.90.
Con la propria impugnativa, l’insorgente ha sostenuto che la CO 1, emanando la decisione di restituzione l’11 ottobre 2010, non avrebbe rispettato il termine relativo di un anno previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA.
Questo Tribunale è quindi tenuto a esaminare preliminarmente l’eccezione di tardività.
2.3. L’art. 25 cpv. 2 LPGA - applicabile in casu in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LIPG -, recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
La disposizione della LPGA appena menzionata concernente il termine relativo di un anno corrisponde in sostanza ai principi della restituzione di prestazioni indebitamente riscosse codificati nel vecchio art. 47 cpv. 2 LAVS, nel tenore valido sino al 31 dicembre 2002 (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, ad art. 25 n. 38).
La giurisprudenza federale ha stabilito che, il termine di prescrizione di un anno previsto dall’art. 47 cpv. 2 vLAVS, contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a).
I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr., pure, Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003, n. 12, p. 280).
Nella DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. DTF 119 V 433; DTF 112 V 180).
Per poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (cfr. DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001 consid. 2).
Qualora l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato. In caso di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione.
Per quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi (cfr. DLA 2004 p. 285ss.; SVR 2001 IV 30 p. 93 consid. 2e).
Il termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, non appena dagli atti emerge direttamente l’irregolarità della corresponsione delle prestazioni (cfr. STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; si veda pure la STF 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).
2.4. Per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c).
Ora, l'attuazione dell'ordinamento in materia di indennità di perdita di guadagno compete agli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, per la protezione civile con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione (art. 21 cpv. 1 LIPG). Nel Cantone Ticino, la vigilanza generale sull'esecuzione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione civile è assunta dal Consiglio di Stato (art. 2 della legge cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile del 7 novembre 1988 [Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU) n. 55/1988 del 16 dicembre 1988 p. 355 segg.], in vigore fino al 30 giugno 2008). Questa competenza è stata (sub)delegata al Dipartimento cantonale delle Istituzioni e da questi all'Ufficio di protezione civile (art. 3 legge cantonale di applicazione e art. 1 del regolamento cantonale sulla protezione civile del 1° febbraio 1994 [BU n. 5/1994 dell'8 febbraio 1994 pag. 55]), cui compete il compito di emanare le direttive atte a promuovere la corretta applicazione delle disposizioni federali e cantonali nel limite delle competenze attribuite ai Cantoni e, come autorità di vigilanza, anche il compito di controllare che tutte le prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione civile siano correttamente interpretate e applicate. Tale organizzazione è stata ripresa dalla nuova legge cantonale sulla protezione civile del 26 febbraio 2007, in vigore dal 1° luglio 2008 [RL/TI 1.5.4.1], e dal relativo regolamento di applicazione del 3 giugno 2008 (cfr. il suo art. 1 [RL/TI 1.5.4.1.1]). La Confederazione esercita la vigilanza sull'ordinamento sulle indennità di perdita di guadagno. Competente è il Consiglio federale, il quale può incaricare l'UFAS di impartire istruzioni agli enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire un'applicazione unitaria (art. 23 cpv. 1 LIPG in relazione con gli art. 76 cpv. 1 LPGA e 72 cpv. 1 LAVS).
2.5. Chi presta servizio di protezione civile ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni della LIPG (art. 23 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1] del 4 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2004, come pure della - nel frattempo, a fine 2003 - abrogata legge federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile [LPCi; RU 1994 2626 segg.]). Con riferimento ai giorni di servizio conteggiabili a carico della LIPG valeva e vale, per quanto qui di interesse, la seguente regolamentazione. Sino a fine 2003 potevano essere indennizzati al massimo 40 giorni per anno civile e per milite. Nessuna restrizione era prevista per gli interventi in caso di catastrofe e altre situazioni d'emergenza (art. 12, 23 e 37 cpv. 3 LPCi). Dal 1° gennaio 2004 i militi con funzioni di quadro e di specialista possono essere chiamati a prestare corsi di ripetizione di al massimo 14 giorni
2.6. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla perenzione del diritto alla restituzione nell'ambito della cosiddetta "operazione Argus", statuendo su dei ricorsi riguardanti le indennità pagate durante gli anni 2004, 2005 e 2006 (si vedano le STCA 42.2009.5, 6, 7, 8, 9 e 11 del 5 maggio 2010, 42.2010.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, e 17 del 19 maggio 2010, nonché 42.2010.15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 39 del 21 dicembre 2011).
Con sentenze del 26 agosto 2011 numeri di causa 9C_497/2010, 9C_498/2010, 9C_499/2010, 9C_500/2010, 9C_501/2010 e 9C_503/2010, il Tribunale federale ha respinto i ricorsi che erano stati interposti dalla CO 1 e ha quindi confermato che al momento in cui l’amministrazione ha emanato la decisione formale di restituzione, il relativo diritto era già perento.
Queste, in particolare, le considerazioni che l’Alta Corte ha sviluppato in quelle sentenze:
" (…).
5.3 Similmente, la ricorrente dimentica che è stato proprio il Tribunale federale a precisare recentemente, in una analoga vertenza, che l'annuncio, per una determinata persona, di un elevato numero di giorni di servizio può costituire non solo possibilmente, ma addirittura molto verosimilmente un indizio per un conteggio delle IPG non conforme alla legge che impone agli organi esecutivi della LIPG (contabili dell'organizzazione di protezione civile, cassa di compensazione) di quanto meno avviare i necessari accertamenti (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2). In quella occasione si era trattato di giudicare la richiesta di restituzione formulata dalla cassa di compensazione del Canton Soletta per le indennità IPG versate di troppo al Comune di assoggettamento di due suoi militi. Essendo stati annunciati all'IPG, rispettivamente, 38 e 98 giorni di servizio in più rispetto al numero massimo annuo indennizzabile (di 28 giorni, tra corsi di ripetizione e corsi di perfezionamento), questi giorni di servizio in più sono stati necessariamente considerati interventi straordinari in caso di catastrofe o altre situazioni d'emergenza oppure interventi di pubblica utilità.
Ebbene, per il Tribunale federale, questi numeri avrebbero dovuto da soli, usando l'attenzione ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, insospettire sia il contabile dell'organizzazione di protezione civile competente, sia l'ufficio cantonale del militare e della protezione civile, sia infine la cassa cantonale di compensazione, tanto più che dal 1° gennaio 2004 gli interventi di pubblica utilità sono unicamente indennizzabili alle condizioni stabilite dalla OIPU e che soprattutto in questo ambito, con la possibilità che servizi a favore del proprio datore di lavoro vengano irregolarmente conteggiati a carico delle IPG, esiste un concreto rischio di abusi (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2; Messaggio concernente la revisione totale della legislazione sulla protezione civile del 17 ottobre 2001, FF 2002 1535 segg., 1562).
Le medesime considerazioni sopra espresse si attagliano alla fattispecie per valutare la richiesta di restituzione degli indennizzi versati a torto al consorzio opponente in relazione ai giorni di servizio prestati negli anni 2004 e/o 2005 dai suoi dieci militi e dipendenti. Anzi, a ben vedere, le liste elaborate dall'UFPP sulla base dei dati delle domande IPG - i quali erano quindi necessariamente in possesso anche della Cassa di compensazione - mettono sovente in risalto un numero di giorni di corsi di ripetizione (di molto) superiore al limite massimo annuo indennizzabile di 14 giorni (art. 36 LPPC), sicché l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni risultava in realtà (almeno in parte e per questo genere di servizio) direttamente dagli atti. E anche volendo per ipotesi - come è stato fatto nella sentenza citata 9C_1057/2008 - dedurre per ogni milite interessato, oltre ai corsi di ripetizione di 14 giorni annui (art. 36 LPPC) considerati dalla stessa Corte cantonale (v. pronuncia impugnata pag. 11), ulteriori 14 giorni dal numero totale di giorni di servizio indennizzati secondo le liste trasmesse il 2 febbraio 2007 dall'UFPP e ora parzialmente chiesti in restituzione per tenere conto della possibilità riservata dalla legge ai militi con funzioni di quadro e di specialista di svolgere anche corsi di perfezionamento (art. 35 LPPC), la sostanza non cambierebbe poiché i giorni in più rimarrebbero comunque di entità considerevole, in parte addirittura superiore a quella che aveva occupato la Corte giudicante nella predetta vertenza.
5.4 Per il resto non sono dati (e nemmeno invocati) gli estremi per procedere a una modifica della peraltro recente prassi di questa Corte (sul tema cfr. DTF 136 III 6 consid. 3 pag. 8: 135 I 79 consid. 3 pag. 82; 134 V 72 consid. 3.3 pag. 76). Pertanto, la decisione del Tribunale cantonale che in applicazione dei suddetti principi ha concluso che qualora la Cassa avesse reagito con la tempestività comandata dalle circostanze, gli accertamenti necessari a verificare l'esistenza di un obbligo alla restituzione per gli anni 2004 e/o 2005 sarebbero terminati ben prima del 2 febbraio 2007 e che ha quindi fatto decorrere, al più tardi, da tale data l'inizio del termine annuo di perenzione, non risulta né da un accertamento manifestamente inesatto dei fatti determinanti né da una violazione del diritto federale. Non avendo fatto prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze, la Cassa non può prevalersi di una ipotetica protezione della buona fede (cfr. per analogia art. 3 cpv. 2 CC).
5.5 Senza arbitrio la Corte cantonale poteva inoltre, in via abbondanziale, pure ritenere che il giudizio non sarebbe stato diverso nemmeno se avesse fatto decorrere l'inizio del termine di perenzione da un periodo successivo al 2 febbraio 2007 poiché la SMPP, in qualità di organo esecutivo responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto essere in grado, entro due mesi dalla richiesta di collaborazione formulatale dall'UFPP, di determinare la somma delle IPG (eventualmente) pagate in eccesso. Questo apprezzamento così come l'accertamento secondo il quale la SMPP avrebbe concluso il proprio lavoro di verifica il 20 (o per alcuni militi il 23) aprile 2007, benché opinabile, è sostenibile poiché trova riscontro nei timbri apposti dal capo servizio protezione civile N.________ a conferma dell'esattezza dei dati indicati. Il fatto di essersi fondato ai fini della propria valutazione su questa data anziché su quella del 25 maggio 2007, alla quale la SMPP trasmise all'UFPP il risultato delle proprie indagini, o su quella del 25 settembre 2007, per la quale l'UFPP affermò di avere concluso i propri accertamenti, non rende manifestamente inesatto (sul significato di tale presupposto cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) o contrario al diritto l'accertamento dei primi giudici. L'eccezione per cui in una procedura federale - quale era l'operazione Argus - scadenzata dall'UFPP non poteva essere decisivo il parere espresso dalla SMPP è inconsistente non fosse altro perché non tiene conto della giurisprudenza in materia che considera sufficiente, per l'inizio del termine annuo di perenzione, la conoscenza dei fatti essenziali anche da parte di una sola delle unità amministrative incaricate (direttamente o indirettamente: cfr. sentenza citata 9C_534/2009 consid. 3.2.2) dell'attuazione dell'assicurazione.“
2.7. Con sentenze del 21 dicembre 2011 (numeri di causa 42.2010.23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31) riguardanti indennità pagate nel corso dell’anno 2006, note alle parti, questa Corte ha accertato che, in data 8 marzo 2007, l’UFPP aveva sollecitato la collaborazione della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) attraverso la compilazione dei moduli “Giorni di servizio secondo i dati delle domande IPG” (cfr. il consid. 2.6.) e, d’altra parte, che questo lavoro di verifica era effettivamente terminato il 5 luglio 2007 (cfr. il consid. 2.7.).
Dalla documentazione versata agli atti si evince che, in data 30 novembre 2009, l’UFAS ha chiesto alla CO 1 la trasmissione, in particolare, dei formulari di domanda IPG (cfr. doc. 000002), ciò che é avvenuto il 13 gennaio 2010 (cfr. doc. 000007). D’altro canto, da uno scritto della SMPP si apprende che la richiesta di verifica dei moduli “Giorni di servizio secondo i dati delle domande IPG”, le é stata rivolta dall’UFPP il 1° marzo 2010 (cfr. doc. 000009).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA constata che dalle tavole processuali non emerge alcun valido motivo a giustificazione del fatto che l’amministrazione abbia atteso la fine del mese di novembre 2009 per dare avvio all’istruttoria del caso sub judice. Secondo questa Corte, appare ragionevole ritenere che, qualora avvesse agito con la sollecitudine comandata dalle circostanze - da una parte, dai controlli dei giorni di protezione civile compiuti tra il 2002 e il 2005 erano emerse delle numerose irregolarità (cfr. lo scritto 2 febbraio 2007 dell’UFPP alla SMPP), dall’altra, per il milite in questione nel 2006 erano stati attestati ben 47 giorni di servizio (indennizzati 44 - cfr. doc. 800009 e doc. III, p. 3), di cui 33 non potevano che essere dei giorni d’intervento ai sensi dell’art. 27 LPPC, segnatamente a favore della collettività -l’amministrazione avrebbe dovuto istruire il presente caso contemporaneamente a quelli inclusi nella prima serie. Così come questo Tribunale ha stabilito nelle pronunzie del 21 dicembre 2011 - cresciute in giudicato incontestate -, il tempo necessario per compiere tali accertamenti sarebbe stato, nel solco della giurisprudenza federale citata al consid. 2.3. del presente giudizio, di due mesi a decorrere dall’8 marzo 2007 (data in cui l’UFPP ha trasmesso alla SMPP le liste dei giorni prestati durante il 2006/prima tranche).
L’esito della vertenza non sarebbe peraltro diverso nemmeno se si volesse ritenere che l’amministrazione, prima di agire, poteva attendere la fine delle verifiche sulla prima serie dei casi 2006. In effetti, in tale ipotesi, l’istruttoria del presente caso avrebbe dovuto terminare nel corso del mese di luglio 2007, ovvero due mesi dopo il mese di maggio 2007.
In esito a quanto precede, il diritto alla restituzione delle IPG pagate nel 2006 era dunque ampiamente perento al momento in cui è stata rilasciata la decisione formale dell’11 ottobre 2010.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 21 luglio 2011 é annullata.
§§ La richiesta di restituzione é perenta.
La CO 1 verserà all’insorgente, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 600 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti