Raccomandata
Incarto n. 40.2021.1
rs
Lugano 25 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 giugno 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità di maternità
ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 ottobre 2017 RI 1, di professione assistente dentale dipendente e al beneficio di un permesso G per confinanti, ha inoltrato alla CO 1 (in seguito: Cassa) domanda di indennità di maternità a seguito della nascita, il __________ 2017, del figlio __________ (cfr. doc. 018; 095; 022).
1.2. La Cassa ha riconosciuto all’interessata un’indennità giornaliera lorda di fr. 37.60 dal 18 agosto al 23 novembre 2017 (cfr. doc. 051).
1.3. Con decisione del 15 gennaio 2021 la Cassa, da un lato, ha stabilito che RI 1 non aveva diritto alle indennità di maternità dal 18 agosto al 23 novembre 2017, in quanto “a seguito dell’affiliazione retroattiva al settembre 2015 e del conseguente obbligo contributivo presso l’ente italiano” non poteva più vantare lo statuto di persona assicurata obbligatoriamente all’AVS al momento del parto ex art. 16b cpv. 1 lett. a LIPG.
Dall’altro, le ha ordinato la restituzione della somma di fr. 3'455.40 pari alle indennità già versate dal 18 agosto al 23 novembre 2017 (cfr. doc. 057).
1.4. A seguito dell’opposizione interposta da RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 133), la Cassa, il 28 giugno 2021, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il proprio provvedimento del 15 gennaio 2021, motivando come segue:
" (…)
Per l’articolo 16b cpv. 1 LIPG ha diritto all'indennità la donna che:
a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;
b. durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;
c. al momento del parto:
2, è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA; o
Inoltre, per i cittadini di uno Stato UE o AELS che lavorano in Svizzera, sono applicabili i disposti dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).
Nella fattispecie è pacifico che l'assicurata, cittadina italiana, domiciliata in Italia e salariata, rientri nel campo d'applicazione dell'Accordo con l’UE.
Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, in particolare quella del datore di lavoro e dell'Ente assicurativo italiano (modulo Al), la signora RI 1 risulta assoggettata retroattivamente al regime di sicurezza sociale italiano.
La signora RI 1 non può quindi essere ritenuta persona assicurata ai sensi della legge AVS così come stabilito all'articolo 16c cpv. LIPG.
Ne consegue che la Cassa ha rettamente ritenuto la signora RI 1 non adempiere alla condizione precipua - essere assicurata ai sensi della legge AVS - prevista all'articolo 16b cpv. 1 LIPG per l'ottenimento delle indennità in caso di maternità.
Stante quanto precede, la decisione di restituzione del 15 gennaio 2021 è quindi confermata. (…)” (Doc. A)
1.5. Contro la decisione su opposizione del 28 giugno 2021 RI 1, patrocinata dagli avv. RA 1 e __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa.
A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha addotto:
" (…)
La signora RI 1, come noto all'ufficio, cittadina italiana al beneficio di permesso G, è lavoratrice frontaliere.
Per quel che rileva ai fini della decisione de qua appare opportuno sottoporre all'autorità i seguenti comprovati fatti, essendo motivata la decisione <a seguito dell'affiliazione retroattiva al settembre 2015 e del conseguente obbligo contributivo presso l'ente italiano si rende necessaria una
riconsiderazione del diritto alle indennità di maternità a suo tempo versate […] conformemente all'art.
161, cpv. 1 lett. A LIPG>.
La deducente è stata assunta a far data dal 2.4.2013 dal medesimo datore di lavoro (dr. __________) svizzero bensì presso la sede italiana, in uno studio professionale al medesimo riconducibile.
Prove: doc. C: contratto lavoro __________ di __________
doc. D: sito web __________ di __________
Successivamente l'opponente è stata assunta in data 6.7.2015 sempre dal dr. __________ - per il tramite della __________ (ora __________
Prove: doc. E: contratto lavoro __________
doc. F: CHE-177.834.213
Per l'effetto, trovandosi occupata - con grado di occupazione del 50% - contemporaneamente presso due datori di lavoro transfrontalieri.
Su indicazioni sul relativo contenuto dal datore di lavoro
Invero, la questione (rectius, la problematica) era già nota all'intestato Ufficio atteso che nel corso dell'anno 2017 la lavoratrice aveva espresso i dubbi sul tema in parola e cercato spiegazioni agli uffici interessati (__________ e frontalieri) proprio per il mancato supporto del datore di lavoro. Inopinatamente si giunse nel 2018 con la trasmissione della modulistica sulla scorta dei dati forniti dal datore di lavoro.
Prove: doc. G: Certificato AI
doc. H: Serie di e-mail Ufficio Frontalieri e IAS 2017
docc. I e II: doc. I modulo E412 inviato a INPS
In altre parole, nel caso di specie ci si trova di fronte a lavoratrice frontaliere pluriattiva (al 50%) assunta contestualmente da datore di lavoro italiano e datore di lavoro svizzero.
Al caso di specie, quindi, è applicabile il corpus normativo derivante dalla Libera Circolazione delle persone CH-UE, in materia di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale, in particolare i Regolamenti CE n. 883/2004 (regolamento base) all'art. 13 (Esercizio di attività in due o più stati membri) e n. 987/2009 (regolamento attuativo) all'art. 14 (Determinazione della legislazione applicabile).
In altre parole, le convenzioni di sicurezza sociale permettono di evitare che nei casi internazionali o transfrontalieri le persone interessate vengano penalizzate, per esempio da una doppia imposizione o dalla perdita di diritti.
Criterio legale fondamentale per determinare l'Ente erogatore delle prestazioni nei settori di sicurezza sociale per i lavoratori transfrontalieri e relativa imputazione delle contribuzioni dovute (ex plurimis, sui criteri BGE 144 V 210).
Per l'effetto, la signora RI 1 è (doveva essere) assoggettata alla legislazione sociale dell'Italia stato membro di residenza, esercitando <una parte sostanziale (superiore al 25%) della sua attività in tale Stato membro>.
Criterio legale invero non considerato dal datore di lavoro all'atto delle due assunzioni (cfr. contratti), sicché alla lavoratrice sono stati applicati contemporaneamente e illegittimamente i regimi di assistenza sociale di entrambi i Paesi (con relative trattenute e prestazioni).
Il datore di lavoro, invero, deve annunciarsi presso l'assicurazione sociale di competenza e versare le relative prestazioni di competenza.
Ma ciò, come detto, e come emerge per tabulas (cfr. contratti) non è avvenuto.
In altre parole siamo di fronte all'assicurato di buona fede (ha seguito le istruzioni del datore di lavoro) al quale non può essere rimproverato l'indebita corresponsione della IPG.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 secondo periodo LPGA). Certo, per prestazioni indebitamente riscosse si intendono le prestazioni percepite allorché le condizioni previste per il loro versamento non erano adempiute, ma la lavoratrice odierna opponente non era scientemente consapevole di ciò poiché ha eseguito le istruzioni del datore di lavoro che non l'ha seguita a fronte delle richieste di informazione/delucidazione (cfr. doc. H). (…)” (Doc. I)
1.6. Nella sua risposta del 14 settembre 2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, rinviando all’esposizione dei fatti e alle motivazioni di diritto esposte nel provvedimento impugnato (cfr. doc. III).
1.7. Il 27 settembre 2021 i rappresentanti dell’insorgente, per conto di quest’ultima, hanno prodotto della documentazione e hanno postulato l’audizione di alcuni testi (cfr. doc. V; C-E).
1.8. L’amministrazione ha presentato le proprie osservazioni il 12 ottobre 2021 (cfr. doc. VII).
1.9. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la ricorrente deve restituire oppure no l’importo di fr. 3'455.40, corrispondente alle indennità di perdita di guadagno in caso di maternità percepite dal 18 agosto al 23 novembre 2020.
2.2. Nel ricorso l’insorgente ha fatto innanzitutto valere la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su opposizione del 28 giugno 2021, e quindi una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione, sostenendo che la Cassa abbia fatto riferimento unicamente all’art. 16b cpv. 1 LIPG “senza spender parola - meglio motivare - con ragionamento logico-giuridico a confutazione delle argomentazioni in fatto e diritto di cui all’opposizione” (cfr. doc. I pag. 2).
Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 28 giugno 2021, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente, in particolare, il motivo per cui la Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità di maternità corrisposte alla ricorrente da agosto a novembre 2017, e meglio perché, essendo assoggettata al regime di sicurezza sociale italiano, non aveva diritto a tali prestazioni (cfr. doc. A; consid. 1.5.).
Del resto l’insorgente, rappresentata da un avvocato già in sede di opposizione (cfr. doc. 126), ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.
La censura sollevata dalla ricorrente riguardo alla carente motivazione della decisione su opposizione non risulta, dunque, fondata.
2.3. L'art. 25 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile al regime delle indennità per perdita di guadagno in caso di maternità in virtù del rinvio di cui all’art. 1 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) - dal 1° gennaio 2021 legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1) -, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.4. L’art. 16b LIPG riguarda gli aventi diritto all’indennità in caso di maternità e fino al 31 dicembre 2020 enunciava:
"Ha diritto all’indennità la donna che:
a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della LAVS durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;
b. durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;
c. al momento del parto:
è una salariata ai sensi dell’articolo 10 della LPGA;
è un’indipendente ai sensi dell’articolo 12 LPGA; o
collabora nell’azienda del marito percependo un salario in contanti. (cpv. 1)
Il periodo d’assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza. (cpv. 2)
Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:
a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a;
b. al momento del parto non sono salariate o indipendenti.” (cpv. 3)
Dal 1° gennaio 2021 il tenore dei cpv. 2 e 3 dell’art. 16b LIPG è rimasto invariato, mentre il cpv. 3 sancisce:
" Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:
a. durante i nove mesi precedenti il parto non hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;
b. al momento del parto non sono salariate o indipendenti.”
Le condizioni enunciate all’art. 16b LIPG cpv. 1 lett. a, b e c sono cumulative (cfr. DTF 142 V 502 consid. 2.1.; DTF 136 V 239 consid. 2; DTF 133 V 73 consid. 3). Se uno di tali presupposti non è ossequiato, non sussiste in linea di principio il diritto a indennità di perdita di guadagno in caso di maternità.
Per quanto attiene specificatamente al requisito di cui all’art. 16b cpv. 1 lett. a LIPG, va rilevato che sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
ll diritto all'indennità di maternità inizia il giorno del parto (art. 16c cpv. 1 LIPG) e si estingue normalmente 98 giorni dopo il suo inizio (art. 16d LIPG).
Per l'art. 16e cpv. 1 LIPG l'indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera. Quest'ultima ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. All’accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 (cfr. DTF 133 V 431 consid. 4.1.).
2.5. Nella presente evenienza, il __________ 2017, momento del parto della ricorrente, cittadina italiana, in possesso di un permesso G quale frontaliera e domiciliata in Italia, a __________ (__________; cfr. doc. 022), erano in essere due contratti di lavoro, il primo di durata indeterminata concluso dall’insorgente con la Clinica __________ di __________ nel settembre 2013 quale assistente alla poltrona per 20 ore alla settimana (cfr. doc. 102; 103), il secondo di durata indeterminata stipulato dalla medesima con la __________ di __________ il 6 luglio 2015 quale assistente dentale al 50% (cfr. doc. 095).
A questo proposito va rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC).
Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
In concreto, nella misura in cui oggetto del contendere è la restituzione di indennità di maternità percepite nel 2017 si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova versione.
Il regolamento si applica pure ratione personae. L'interessata è cittadina di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché l'insorgente nel 2017 era vincolata a due contratti di lavoro quale salariata uno in Svizzera e uno in Italia (cfr. STF 9C_139/2020 del 10 febbraio 2021; DTF 144 V 210, citata anche dalla parte ricorrente; cfr. doc. I).
La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari (art. 3 n. 1).
L'art. 11 cifra 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 cifra 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro. In particolare giusta l’art. 11 cifra 3 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004 “una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro” (principio della lex loci laboris; DTF 144 V 210, consid. 6.2.1; DTF 142 V 280 consid. 6.1.).
Ai sensi dell’art. 13 cifra 1 del regolamento (CE) n. 883/2004:
" 1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza; oppure
b) se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza:
i) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro, oppure
ii) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro, oppure
iii) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza, oppure
iv) alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.”
L’art. 14 cifre 5 e 8 del regolamento (CE) n. 987/2009, in vigore per la Svizzera dal 1° aprile 2012, stato al 1° gennaio 2015 (RS 0.831.109.268.11), prevede:
" 5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona che ‹esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri› si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri.
(…).
Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:
a) per l’attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la retribuzione;
b) per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.
Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 per cento di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.”
Per quanto concerne la definizione di “parte sostanziale” dell’attività di cui all’art. 13 cifra 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, cfr. pure la Guida pratica La legislazione applicabile nell’Unione Europea (UE) nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera, edita dalla Commissione europea, Occupazione, Affari sociali e Pari opportunità, Social Europe nel dicembre 2013, pag. 26 (https://ec.europa.eu/).
Inoltre in una sentenza DTF 142 V 280 consid. 6.1., già menzionata sopra, la nostra Massima istanza ha ribadito:
" (…) Pour déterminer si une partie substantielle de l'activité salariée est exercée dans un Etat membre, les critères du temps de travail et/ou de la rémunération doivent être pris en compte; la réunion de moins de 25% des critères précités indiquera qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'Etat membre concerné (art. 14 par. 8 du règlement n° 987/2009).”
Al riguardo cfr. anche STCA 35.2016.21 del 20 giugno 2016 consid. 2.4., pubblicata in RtiD I-2017 N. 56 pag. 304; STCA 35.2005.57 del 12 aprile 2006, pubblicata in RtiD II-2006 N. 59 pag. 255; opuscolo informativo AVS AI 1.12 Contributi Assoggettamento assicurativo, stato al 1° gennaio 2021 p.to 10 (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/2.12.i).
2.6. A proposito delle persone che svolgono simultaneamente delle attività lucrative in due o più Stati l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nella Circolare sull’indennità di maternità (CIMat) valida dal 1° luglio 2005, stato al 1° gennaio 2014 (versione 4), al p.to 1038 ha del resto indicato:
" (…)
1038 In virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle
1/10 persone tra la Svizzera e l’UE (Accordo con l’UE e della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), una persona che rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo con l’UE o della Convenzione AELS è assicurata per principio solo in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se svolge più attività lucrative in diversi Paesi e anche in quello di domicilio, la persona è assicurata in quest’ultimo. Sono previste eccezioni in particolare nei rapporti con alcuni Stati e per i lavoratori indipendenti. In casi speciali, per determinare l’assoggettamento assicurativo va fatto riferimento alle DOA.” (cfr. https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6390/download?version=4)
Il tenore del p.to 1038 è rimasto invariato nella versione 5 della CIMat, stato 1° gennaio 2020 (cfr. https://sozialversicherungen. admin.ch/it/d/6390/download?version=5).
Nella Circolare sulle indennità di maternità e di paternità (CIMatPat) valida dal 1° gennaio 2021 (versione 6) il p.to 1038 è diventato il p.to 1062 (cfr. https://sozialversicherungen.admin.ch /it/d/6390/download?version=6).
Il p.to 1062 è stato mantenuto anche nella versione 7 valida dal 1° luglio 2021 (cfr. https://sozialversicherungen.admin.ch /it/d/6390/download).
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.7. In concreto la ricorrente, domiciliata in Italia, che svolgeva due attività indipendenti, una in Italia per 20 ore alla settimana e una in Svizzera a metà tempo, in applicazione dell’art. 13 regolamento (CE) n. 883/200 cifra 1 lett. a secondo cui la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta, se esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza, alla legislazione di questo Stato (cfr. consid. 2.5.; STF 9C_139/2020 del 10 febbraio 2021 consid. 4.1.2.), deve essere sottoposta alla legislazione in ambito di sicurezza sociale dello Stato italiano.
In effetti l’insorgente, essendo attiva quale assistente alla poltrona a __________ per 20 ore alla settimana (cfr. doc. 102; 103), esercitava una parte sostanziale (almeno il 25% dell’attività complessiva; cfr. consid. 2.5.) della sua attività nel suo Stato di residenza, ossia l’Italia.
Giova, inoltre, precisare che ai sensi dell’art. 14 cifra 5 regolamento (CE) n. 987/2009 per persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri.
Ne discende che ai fini della risoluzione della presente vertenza è irrilevante la circostanza che il datore di lavoro dell’insorgente sia il medesimo in Svizzera e in Italia (cfr. doc. I).
In casu dalle carte processuali, in particolare dal certificato A1 emesso il 21 novembre 2018 dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) italiano (cfr. doc. 041), emerge d’altronde che la ricorrente, nel mese di novembre 2018, è stata assoggettata al sistema di sicurezza sociale italiano con effetto retroattivo al settembre 2015 (cfr. doc. 048; STF 9C_139/2020 del 10 febbraio 2021).
In simili condizioni, occorre concludere che l’insorgente , nel periodo da agosto a novembre 2017, non aveva diritto alle indennità di perdita di guadagno in caso di maternità ai sensi della LIPG.
2.8. Per quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.
Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).
Argomentazioni relative alla buona fede, quale presupposto del condono, fatte valere dalla ricorrente (cfr. consid. 2.3.; doc. I pag. 6), non sono pertanto ricevibili nella procedura concernente la restituzione e devono essere espresse con un’eventuale domanda di condono.
Come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. A), è comunque possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.9. Alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che la ricorrente, nel periodo dal 18 agosto al 23 novembre 2017, ha beneficiato a torto di indennità di maternità a cui non aveva oggettivamente diritto, visto che la medesima, in ambito di sicurezza sociale, è stata assoggettata nel 2018 alla legislazione dello Stato italiano con effetto retroattivo dal 2015 (cfr. consid. 2.7.).
Del resto la Cassa aveva fornito indicazioni in tal senso all’insorgente nel settembre 2017, e meglio doveva essere sottoposta alla legislazione italiana e che “corrispondendo gli oneri sociali alla corrispondente autorità italiana, la richiesta d’indennità di perdita di guadagno in caso di maternità dovrà essere inoltrata alla competente autorità italiana” (cfr. doc. E).
Questa Corte ritiene che nella presente fattispecie siano adempiuti i presupposti di una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA delle decisioni iniziali (informali) con le quali sono state attribuite le indennità di maternità all’insorgente per l’arco di tempo 18 agosto – 23 novembre 2017 (cfr. consid. 2.3.).
Ne consegue che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo 18 agosto -23 novembre 2017.
2.10. Va poi osservato che la Cassa ha salvaguardato il termine di perenzione annuo di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA valido fino al 31 dicembre 2020 (“Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione”).
Dal 1° gennaio 2021 il termine di perenzione relativo è di tre anni (cfr. RU 2020 pag. 5137).
In proposito è utile evidenziare, in primo luogo, che il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. STF 8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.1.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 3.2.1; DTF 146 V 217; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (cfr. DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17).
In caso di errore dell'amministrazione il termine non decorre, però, dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (cfr. STF 8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.2.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (cfr. STF 8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.2.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DLA 2006 pag. 158 [C 80/05]).
In secondo luogo, che dalla documentazione agli atti risulta infatti, senza che siano necessari particolari approfondimenti, da una parte, che la Cassa è stata resa attenta dell’assoggettamento della ricorrente alla legislazione in materia di sicurezza sociale italiana tramite lo scritto della __________ del 22 giugno 2020 (cfr. doc. 049; VII), dall’altra, che la decisione formale mediante la quale l’amministrazione ha preteso la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata emanata il 15 gennaio 2021 (cfr. doc. 057).
2.11. Per completezza giova rilevare che nel caso di specie la restituzione delle indennità di maternità non può essere esclusa in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost.
Per inciso si rileva che la questione relativa alla tutela della buona fede ex art. 9 Cost. deve essere chiaramente distinta da quella del condono dell’obbligo di restituzione (cfr. DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.; STF C 80/05 del 3 febbraio 2006, pubblicata in DLA 2006 N. 15 pag. 158).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.
(cfr. STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
In concreto, da un lato, non si comprende quale possa essere l’informazione errata fornita alla ricorrente o un comportamento suscettibile di fare sorgere nella stessa determinate aspettative (cfr. 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3).
D’altro lato, ad ogni modo secondo la giurisprudenza il fatto di avere utilizzato l’importo della prestazione ricevuta non costituisce un comportamento pregiudizievole che consenta la protezione della buona fede (cfr. STF 8C_341/2019 del 30 gennaio 2020 consid. 5.1.; DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.).
2.12. A proposito dell’importo da restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto all’insorgente il rimborso di fr. 3'455.20, corrispondenti alla somma delle indennità di maternità nette percepite dal 18 agosto al 23 novembre 2017 (cfr. doc. 051).
Ritenuto che la ricorrente non aveva diritto a indennità di maternità nel lasso di tempo citato, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle prestazioni erogate.
L’insorgente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta da rimborsare.
2.13. La parte ricorrente ha chiesto l’assunzione di informazioni, in particolare in sede di udienza d’istruzione, dell’insorgente, del datore di lavoro __________ e dei collaboratori dell’__________ __________ e __________ (cfr. doc. I; V).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha richiesto l’assunzione di informazioni, in particolare, da parte dell’insorgente (cfr. doc. I pag. 8). E’ stata, quindi, chiesta l’assunzione di una nuova prova.
Inoltre, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, l’insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; DTF 144 V STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso di specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della ricorrente e dei testi non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Pertanto si prescinde dalle audizione richieste.
2.14. In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 28 giugno 2021.
2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 30 agosto 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti