Incarto n. 39.2016.19
rs/DC
Lugano 6 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 novembre 2016 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 25 agosto 2016 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha chiesto la restituzione della somma di fr. 9'850.--, corrispondenti agli assegni familiari erogati a RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, in quanto nell’agosto 2016 è emerso che i figli __________ (1998) e __________ (2002) risiedono dal 2010 negli USA, Paese che non ha sottoscritto con la Svizzera alcuna Convenzione di sicurezza sociale che includa gli assegni familiari. L’amministrazione ha specificato di ritenere che il centro degli interessi della famiglia dell’interessato sia collocato negli USA (cfr. doc. 5 1/2).
Con ulteriore decisione emessa sempre il 25 agosto 2016 la Cassa ha respinto la richiesta di assegni familiari per il lasso di tempo da giugno 2015 a maggio 2016 per i medesimi motivi esposti sopra (cfr. doc. 6 1/2).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta da RI 1 (cfr. doc. 12 1/5), la Cassa, il 3 novembre 2016, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato i propri provvedimenti del 25 agosto 2016 (cfr. doc. A1).
1.3. Contro la decisione su opposizione del 3 novembre 2016 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che gli venga riconosciuto il diritto agli assegni familiari per gli anni 2013 e 2014 e che quindi sia annullata la richiesta di rimborso di fr. 9'850.-- (cfr. doc. I pag. 2).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto che, per il Segretariato dell’Immigrazione degli USA, il soggiorno della sua famiglia in __________ dal 1° gennaio 2011 era ed è considerato semplicemente provvisorio con il motivo di formazione professionale e studio presso il __________ e non quale residenza, siccome il visto F1 non permette il domicilio negli USA.
Al riguardo il ricorrente ha indicato di avere avuto la possibilità di effettuare uno stage professionale non retribuito nello studio __________ di __________ al fine di pianificare e programmare corsi estivi per l’anno 2011 in Ticino.
L’insorgente ha fatto valere che il fatto che potevano esserci interessi professionali e formativi nel suo soggiorno in __________, come ce n’erano ancora in Svizzera, non significa che il centro degli interessi suo e della sua famiglia non sia in Svizzera.
Al ricorrente sorprende la circostanza che secondo la Cassa si possa cambiare un centro di interessi familiare, professionale, formativo, d’amicizie così facilmente da averne contratti, lui, ben tre in cinque anni.
Per quanto attiene ai due figli, egli ha infine osservato che il loro centro degli interessi nel 2013 e nel 2014 era in Svizzera, in quanto sono suoi figli e i genitori erano principalmente il loro centro d’interessi (cfr. doc. I).
1.4. Nella sua risposta del 10 gennaio 2017 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, confermandosi nella decisione su opposizione nella quale ha illustrato dettagliatamente le motivazioni a sostegno del suo agire, visto che quanto espresso dall’insorgente nel ricorso nulla apporta di nuovo a quanto già riferito e alle informazioni già conosciute (cfr. doc. III).
1.5. Il 26 gennaio 2017 il ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni. Egli ha, inoltre, ribadito la domanda di annullare l’ordine di restituzione di fr. 9'850.-- relativo agli anni 2013 e 2014 e ha postulato il diritto al versamento degli assegni familiari per il secondo semestre del 2015 (per il primo semestre del 2015 egli ha indicato che gli sono stati versati dalla Cassa __________), richiedendo invece la conferma della decisione su opposizione del 3 novembre 2016 per quanto concerne il diniego del diritto agli assegni dal 1° gennaio 2016 per il motivo che sua moglie da cui vive separato, __________, non ha fatto fronte al suo impegno di rientro in Svizzera con i figli nel termine convenuto del 30 giugno 2016, dimostrando, dopo cinque anni di assenza dalla Svizzera, l’avvenuto cambiamento del suo centro degli interessi (cfr. doc. V; V1).
1.6. La Cassa si è espressa al riguardo con scritto del 10 febbraio 2017 (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. Il TCA rileva innanzitutto che la Cassa con la decisione su opposizione del 3 novembre 2016 ha confermato sia la decisione del 25 agosto 2016 relativa all’ordine di restituzione degli assegni familiari percepiti nel 2013 e nel 2014, sia la decisione emessa sempre il 25 agosto 2016 con cui all’assicurato è stato negato il diritto ad assegni familiari per il periodo giugno 2015 – maggio 2016 (cfr. consid. 1.2.; 1.1.).
Inoltre questa Corte constata che con il ricorso RI 1 ha esplicitamente indicato di contestare unicamente la richiesta di rimborso di fr. 9'850.-- relativa agli anni 2013 e 2014 (cfr. doc. I p.ti 5 pag. 2 e C pag. 4).
Soltanto il 26 gennaio 2017 con le osservazioni alla risposta di causa il ricorrente ha postulato, pure, il versamento degli assegni familiari per il secondo semestre del 2015, a esclusione del lasso di tempo a decorrere dal gennaio 2016 (cfr. consid. 1.5.; doc. V1).
La contestazione concernente il diniego del diritto agli assegni dal giugno 2015 è stata formulata dopo il termine di trenta giorni dalla notifica ricorso (cfr. art. 60 cpv. 1 LPGA), per cui potrebbe essere considerata tardiva.
Tuttavia è vero che la medesima riguarda i medesimi fatti (diniego del diritto agli assegni familiari in quanto i figli si trovano negli USA) dell’impugnativa relativa al periodo 2013-2014, come peraltro osservato anche dalla parte resistente (cfr. doc. VII).
In concreto, in ogni caso, la questione della tempestività dell’impugnativa relativa all’arco di tempo giugno – dicembre 2015 non deve comunque essere esaminata oltre.
Infatti la stessa, anche volendo ritenerla tempestiva, e dunque ricevibile, va respinta nel merito (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; STCA 38.2011.74 del 29 marzo 2012 consid. 2.2.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011).
Nel merito
2.2. L’art. 4 cpv. 3 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) prevede che per i figli residenti all’estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L’importo degli assegni dipende dal potere d’acquisto nello Stato di domicilio.
L’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) stabilisce che per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali (sul tema cfr. Consiglio federale, “Limite di età per l’assegno di formazione e prestazioni familiari delle organizzazioni internazionali”. Rapporto del 15 febbraio 2017, punto 2.2.2, pag. 8).
L’art. 7 cpv. 1 OAFami è stato dichiarato dal Tribunale federale conforme alla Costituzione federale e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, RS 0.107 (cfr. DTF 136 I 297; DTF 138 V 392; DTF 141 V 521 consid. 4.1).
L’art. 7 cpv. 1bis OAFami, in vigore dal 1° gennaio 2012 (sulla situazione precedente cfr. RtiD II-2011 N. 63 pag. 307-308; D. Cattaneo, “Alcuni impulsi del TCA allo sviluppo delle norme e della giurisprudenza nelle assicurazioni sociali” in RtiD I-2015 pag. 293 seg. (296 -297)), precisa che se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 16° anno d’età.
In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 521 il Tribunale federale ha stabilito che il cittadino di un paese terzo, il quale è impiegato da un datore di lavoro svizzero, e i cui figli sono cittadini di uno Stato membro dell'UE e risiedono in uno Stato membro, non ricade nel campo di applicazione personale del Regolamento (CE) n. 883/2004; in assenza di qualsiasi disposizione prescritta in un accordo internazionale, a norma dell'art. 7 cpv. 1 OAFami, egli non ha diritto agli assegni familiari per i propri figli (consid. 4).
L’Alta Corte ha in particolare rilevato:
" 4.1 Nach Art. 7 Abs. 1 FamZV besteht nur dann Anspruch auf Familienzulagen für im Ausland lebende Kinder, wenn dies eine zwischenstaatliche Vereinbarung vorschreibt. Das Bundesgericht hat festgestellt, dass diese Bestimmung sich an die Vorgaben gemäss FamZG hält und weder Art. 8 Abs. 1 und 2 BV (Gleichbehandlungsgebot, Diskriminierungsverbot) noch Bestimmungen des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107) verletzt (BGE 136 I 297; vgl. auch BGE 138 V 392).
4.2 Wie die Vorinstanz zutreffend festhält - und vom Beschwerdeführer auch nicht bestritten wird - gibt es keine zwischenstaatliche Vereinbarung zwischen der Schweiz und Bulgarien (nach Art. 2 Abs. 1 Ziff. 1 des Abkommens vom 15. März 2006 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Bulgarien über Soziale Sicherheit [SR 0.831.109.214.1], werden bezüglich der Schweiz nur Leistungen gemäss Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft erfasst) resp. zwischen der Schweiz und Guatemala, die ihm einen Anspruch auf Familienzulagen nach FamZG einräumen würde.”
Con sentenza pubblicata in DTF 142 V 48 e SVR 2016 FZ N. 2 pag. 5 segg. l’Alta Corte ha deciso che né l’art, 4 cpv. 3 LAFam, né la Convenzione tra la Svizzera e la ex-Jugoslavia riguardante le assicurazioni sociali, applicabile sino alla fine di marzo 2010 ai rapporti tra la Svizzera e il Kosovo, conferiscono a una persona priva di attività lucrativa in Svizzera il diritto agli assegni familiari per il figlio che vive in Kosovo. Ciò risulta dalla citata convenzione che fa riferimento al luogo di lavoro dell’avente diritto.
In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà interna della persona interessata).
La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione, la durata e la modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.
In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale ha rilevato che:
" (…)
5.3. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence).
(…)
5.4 Au regard des circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu de considérer que la recourante a son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse pour la période du 1er novembre 2012 au 14 mai 2014, seule déterminante en l'espèce. Les démarches entreprises par les parents de la recourante afin de lui constituer un nouveau domicile civil en Suisse n'y changent rien. Certes a-t-il été procédé au dépôt des papiers le 1er février 2012 auprès de l'Office cantonal de la population. Cet élément ne constituait toutefois qu'un indice (cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102), insuffisant en l'espèce à établir la volonté de la recourante de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles. A la lumière des faits retenus par la juridiction cantonale (consid. 10 du jugement attaqué), lesquels n'ont pas été remis en cause dans le cadre du présent recours, il convient de constater que la situation concrète de la recourante ne s'est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours jusqu'au 14 mai 2014, date de la décision administrative litigieuse: la recourante a continué, après comme avant, à passer les jours de la semaine dans l'institution - choisie par ses parents - qui l'a accueillie en Suisse et ses nuits - à quelques exceptions près - ainsi que ses week-ends chez ses parents en France. D'un point de vue objectif, on ne saurait y voir la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de la volonté de la recourante de déplacer le centre de ses intérêts; le lieu de résidence effective de ses parents, lieu où la recourante dormait, passait son temps libre et laissait ses effets personnels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3, in SVR 2006 KV n° 12 p. 38; voir également CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, 2000, p. 92 n. 319 ss), demeurait l'endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses. Il importe à cet égard peu que la recourante passait la majeure partie de son temps éveillé au Centre de jour du foyer G. C'est également pour les mêmes raisons qu'il faut considérer que la résidence habituelle de la recourante se situait en France. Le point de savoir si le changement de domicile de la mère de l'assurée en octobre 2014 est susceptible de modifier ce résultat n'a pas à être examiné, seules les circonstances prévalant jusqu'à la date de la décision administrative litigieuse étant déterminantes. (…)”
In una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito, rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune svizzero, 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.
In una sentenza 2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.
L’Alta Corte ha ritenuto che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro, per concludere che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno, appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del curatore e compagno della ricorrente).
Con giudizio 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 l’Alta Corte ha stabilito che un’assicurata, dopo essere stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro della sua vita.
In una sentenza 39.2015.14+39.2016.3 del 25 aprile 2016, pubblicata in RtiD II-2016 N. 59 pag. 289 segg., questa Corte ha deciso che a un’assicurata che dal 15 dicembre 2014 aveva lasciato la Svizzera con i suoi tre figli di meno di sette anni per un viaggio di dieci mesi intorno al mondo, in particolare in diversi Paesi del continente asiatico, e che aveva dichiarato di non volere fissare in un altro luogo il centro dei suoi interessi come pure di avere l’intenzione di rientrare in Svizzera al termine del viaggio andava negato il diritto agli assegni di famiglia dal 1° gennaio 2015.
In quell’occasione il TCA ha evidenziato che la questione di sapere se l’assicurata avesse o no il domicilio civile in Svizzera, al fine del diritto agli assegni di famiglia, non era determinante e poteva restare aperta.
Decisive si sono rivelate le circostanze, da una parte, che dal 15 dicembre 2014 i figli dell’assicurata vivevano all’estero e, dall’altra, che nessuna delle Convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera con i Paesi visitati dall’assicurata riguarda il settore degli assegni di famiglia e quindi impone il versamento degli assegni di famiglia per i figli che vivono all’estero.
Questo Tribunale ha, poi, stabilito che l’assicurata aveva, invece, diritto agli assegni di famiglia per gli ultimi quindici giorni del mese di dicembre 2014, in quanto il chiaro tenore delle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (p.to 201.1) prevede che se un figlio lascia la Svizzera, il diritto agli assegni di famiglia sussiste fino all’ultimo giorno del mese in cui parte, tanto più che l’assicurata aveva mantenuto l’affiliazione all’AVS in Svizzera.
2.3. Le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam) edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2015, prevedono in particolare quanto segue:
" (…)
3.1 In generale
301 Per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati solo se lo prescrivono accordi internazionali. Questa disposizione si applica nel caso di:
figli che risiedono in uno Stato dell’UE/AELS (v. N. 317 segg.);
figli che risiedono in un altro Stato contraente (v. N. 321 segg.).
Per i figli che lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si veda il. N. 301.1.
Ai salariati di cui all’articolo 7 capoverso 2 OAFami si applica un disciplinamento speciale (v. N. 310–313).
301.1 Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Durante questo periodo essi continuano a dare diritto ad assegni familiari. Il fatto di mantenere il proprio domicilio in Svizzera è una mera presunzione, che può essere contraddetta dalla cassa di compensazione per assegni familiari. Minore è la durata del soggiorno di studi all’estero, maggiori sono le probabilità che il domicilio sia mantenuto in Svizzera.
Tra i criteri che escludono il mantenimento del domicilio in Svizzera vi sono i seguenti:
il figlio non è più assicurato nell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la LAMal. L’articolo 3 capoverso 1 LAMal prevede che ogni persona domiciliata in Svizzera debba essere assicurata;
non sono mantenuti i contatti con la famiglia e gli amici in Svizzera e le vacanze semestrali non sono trascorse in Svizzera;
il figlio lascia la Svizzera per vivere da un genitore all’estero;
il figlio ha già vissuto in precedenza nel suo attuale luogo di soggiorno e vi ha frequentato la scuola.
Per il resto, si rinvia ai N. 1017 segg. e 4033 DOA. Per i figli che iniziano una formazione all’estero prima del compimento del 16° anno di età, gli assegni familiari possono essere versati all’estero per una formazione di durata superiore ai cinque anni. Tuttavia, prima i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, prima sarà da presumere che siano domiciliati all’estero.
301.2 In virtù dell’ALC e della Convenzione AELS nonché del principio di non discriminazione che ne deriva, i N. 301 e 301.1 sono applicabili per analogia anche ai figli di cittadini svizzeri o di Stati dell’UE/AELS che lasciano uno Stato dell’UE/AELS per seguire una formazione in uno Stato terzo. In questo caso, si presume che i figli mantengano il loro domicilio nel primo Stato al massimo per cinque anni, durante i quali continuano a dare diritto ad assegni familiari.
302 Le limitazioni per il versamento di assegni familiari per i figli residenti all’estero non si applicano unicamente agli importi minimi stabiliti dal diritto federale, ma anche agli importi più elevati eventualmente fissati dai Cantoni. Gli assegni familiari sono soggetti a tutte le disposizioni della LAFam, senza distinzioni tra il minimo le-gale secondo il diritto federale e l’importo eccedente questo limite secondo gli ordinamenti cantonali.
(…)
3.4.3 Altri Stati
323 In questi Stati non vengono esportati assegni familiari, tranne nel caso:
dei salariati di cui all’articolo 7 capoverso 2 OAFami (v. N. 310–313);
dell’esportazione in tutto il mondo in virtù di alcune convenzioni internazionali (v. N. 325), e
dei figli che lasciano la Svizzera per motivi di formazione (v. N. 301.1). (…)”
Il tenore dei p.ti 301, 302 e 323 delle DAFam sopra citati è rimasto peraltro invariato anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (cfr. www. bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/3635/lang:fre/category:103).
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4. L’art. 25 LPGA, concernente la restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.5. Nella presente fattispecie risulta dalle carte processuali - in particolare dal ricorso, dallo scritto di __________ dell’11 agosto 2016, dalla petizione di divorzio con domanda di provvedimenti supercautelari e cautelari inoltrata alla Pretura di __________ il 26 settembre 2016 da RI 1 e dalla lettera del 22 ottobre 2010 dei coniugi __________ all’__________ (cfr. doc. I; 4 3/3, 10 3/8 e 13 2/2) - che nel corso del 2010 il ricorrente è partito dal Ticino con la moglie, __________, e i loro due figli, __________, nato nel 1998, e __________, nato nel 2002 per gli Stati Uniti d’America.
Inizialmente l’insorgente ha collaborato con uno studio di __________ di __________ al fine di organizzare dei corsi estivi per studenti americani in Ticino per l’anno 2011. La famiglia era al beneficio di un visto B1 “Consulente dall’estero con permesso di entrata provvisoria di massimo sei mesi all’anno”.
Dopo sei mesi, nel 2011, la moglie si è iscritta al , trasferendosi con la famiglia a __________ (). La medesima ha così ottenuto un visto quale studente F1 e il marito e i figli un visto F2 valido fino al 30 giugno 2016.
I figli __________ e __________ hanno frequentato una scuola privata parificata a pochi chilometri dalla loro abitazione.
Nel maggio 2014 RI 1 è rientrato definitivamente in Svizzera. La moglie, con cui i rapporti si erano deteriorati in modo tale da separarsi e i due figli sono rimasti negli USA continuando il loro ciclo di studi, __________ __________ e __________ __________ (cfr. doc. 10 4/8).
Nel mese di marzo 2016 l’insorgente ha richiesto quale persona attiva in qualità di indipendente con pure un’attività lucrativa quale salariato gli assegni familiari per i figli __________ e __________ a partire dall’anno 2013 (cfr. doc. 1 1/23).
Con decisione del 25 maggio 2016 la Cassa ha accolto la domanda del ricorrente per il periodo gennaio 2013 – dicembre 2014 (cfr. doc. A1 p.to A).
Il 22 giugno 2016 il ricorrente ha postulato il riconoscimento del diritto agli assegni familiari a far tempo dal giugno 2015 (cfr. doc. 2 1/1).
Per il lasso di tempo gennaio-maggio 2015 egli ha beneficiato del supplemento per figli previsto dalla LADI (cfr. doc. A1 p.to A).
La Cassa con due decisioni del 25 agosto 2016, essendo venuta a conoscenza del fatto che dal 2010 i figli __________ e __________ vivono in __________ con la madre e il padre fino al maggio 2014 e con la madre in seguito, ha chiesto al ricorrente la restituzione degli assegni familiari relativi agli anni 2013 e 2014, rispettivamente gli ha negato il diritto dal 1° giugno 2015 al maggio 2016 (cfr. consid. 1.1.).
Questi provvedimenti sono stati confermati con decisione su opposizione del 3 novembre 2016 (cfr. consid. 1.2.).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto importante ribadire (cfr. consid. 2.2.; 2.3.) che ai sensi degli art. 4 cpv. 3 LAFam e 7 cpv. 1 OAFami - dichiarato conforme alla Costituzione federale e alla Convenzione sui diritti del fanciullo dal Tribunale federale - per i figli residenti all’estero sia che si tratti di figli di cittadini svizzeri o stranieri, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali (ad esempio l’ALC, cfr. DTF 138 V 392 per il diritto all’assegno di un padre senza attività lucrativa a seguito di un infortunio la cui figlia risiede in Portogallo).
In concreto i figli del ricorrente, come visto, nel 2010 si sono trasferiti negli USA a seguito della decisione dei propri genitori di svolgere inizialmente un’esperienza professionale e in seguito una formazione, in particolare la madre. Dapprima la famiglia ha beneficiato di un permesso della durata di sei mesi e dal 2011 di un visto della durata di cinque anni, scadente nel giugno 2016 (cfr. consid. 2.5.).
Dalla petizione di divorzio del 26 settembre 2016 inoltrata in Pretura dall’insorgente, tramite il proprio legale, emerge, da una parte che “il progetto iniziale (nel 2011) era di rientrare in Svizzera dopo 3 anni una volta terminati i risparmi e la formazione della signora __________”, dall’altra, che dal 2010 al 2014 “i figli __________ e __________ si erano ben inseriti nelle scuole locali” (cfr. doc. 10 4/8).
Dal 2010 i figli del ricorrente vivono, dunque, all’estero (su questa nozione cfr. DTF 141 V 43 consid. 2.1.; DTF 142 V 48; STF 8C_875/2015 del 21 dicembre 2015; DTF 138 V 392, 395-396 consid. 3.3 e 4; DTF 141 V 521 consid. 4.1; U. Kieser-M. Reichmuth “Bundesgesetz über die Familienzulagen”, Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010 pag. 109 n. 49 e pag. 111 n. 57; S. Perrenoud, “Les allocations familiales en Suisse” in CGRSS N° 51-2015 pag. 149 seg. Pag. 175 N° 61; UFAS, Opuscolo informativo 6.08 “Assegni familiari“, punto N° 13 “per i figli residenti all’estero“).
Inoltre nella presente fattispecie la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America del 3 dicembre 2012, in vigore dal 1° agosto 2014 (cfr. RS 0.831.109.336.1), non riguarda il settore degli assegni di famiglia (cfr.www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/3027/lang:ita/category:114;www.bsv.admin.ch/themen/internationales/02094/index.html? lang=it e SVR 2016 pag. 507 N° 2 consid. 4.2, per una lista delle Convenzioni che includono gli assegni di famiglia).
Di conseguenza, siccome nessun accordo internazionale impone il versamento degli assegni di famiglia per i figli che vivono negli USA, secondo questo Tribunale a ragione la Cassa ha negato a RI 1 gli assegni di famiglia per i suoi due figli sia per gli anni 2013 e 2014 che per il secondo semestre del 2015.
2.7. Al medesimo risultato si giunge considerando l’unica eccezione al principio che per i figli residenti gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali, ossia quella secondo cui se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 16° anno d’età (cfr. art. 7 cpv. 1bis OAFami).
Il fatto di mantenere il proprio domicilio in Svizzera è una mera presunzione che può quindi essere sovvertita (al riguardo cfr. DTF 135 V 249; STTCA 39.2010.8 del 10 febbraio 2011 consid. 2.4., massimata in RtiD II-2011 N. 63 pag. 307-308).
Le Direttive DAFam prevedono che per i figli che iniziano una formazione all’estero prima del compimento del 16° anno di età, gli assegni familiari possono essere versati all’estero per una formazione di durata superiore ai cinque anni. Tuttavia, prima i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, prima sarà da presumere che siano domiciliati all’estero (cfr. consid.2.3.).
Nella presente evenienza i figli del ricorrente non hanno lasciato la Svizzera per seguire una formazione all’estero, bensì hanno seguito negli USA i loro genitori che hanno trasferito l’intero nucleo familiare dapprima nel 2010 per motivi professionali e in seguito dal 2011 per motivi di formazione della madre.
In ogni caso, anche nell’ipotesi più favorevole all’insorgente, ossia volendo considerare che i figli __________ e __________ hanno lasciato la Svizzera per intraprendere specificatamente degli studi negli USA e poter così valutare l’applicabilità dell’eccezione appena ricordata, in concreto la presunzione del domicilio in Svizzera è sovvertita.
In effetti __________ e __________ vivono negli USA dal 2010 con entrambi i genitori fino al maggio 2014 e in seguito con la madre. Attualmente __________ e i figli beneficiano di un ulteriore visto scadente nel luglio 2017 (cfr. doc. I).
I figli si sono ben inseriti nell’ambiente scolastico (cfr. consid. 2.5.).
Il figlio maggiore, __________, avendo la possibilità di rientrare in Svizzera e svolgere un apprendistato di grafico, ha peraltro scelto nel settembre 2016 di restare negli USA e iscriversi al __________, considerato che può essere ospitato dallo zio materno in USA nei prossimi due anni (cfr. doc. 11/37/53).
Il centro degli interessi di __________ e __________, giunti negli USA nel 2010 all’età di 12, rispettivamente 8 anni con il padre e la madre e che dal maggio 2014 vivono in quel Paese con la madre non è, dunque, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), in Svizzera dove si recano sporadicamente (cfr. doc. 11 39/53; 11 40/53) e che si trova a grande distanza dagli USA, bensì è in __________ dove, oltre ai/al genitori/e, hanno, vista la giovane età, la loro vita sociale e formativa.
In proposito va rilevato che dal verbale dell’udienza davanti al Pretore di __________ del 25 ottobre 2016 per procedere alla conciliazione nella causa di divorzio, alla quale ha presenziato il ricorrente con il proprio legale e l’avvocato di __________ in assenza di quest’ultima, si evince che il Pretore, invitando le parti a cercare di trovare un accordo, nella proposta a titolo sommario di alcuni punti ha sottolineato che il diritto di visita a favore del padre, in caso di affido di __________ alla madre, va calibrato in base alla situazione effettiva che vede il figlio risiedere a grande distanza dal padre (cfr. allegato D a doc. I).
Giova altresì ricordare che il centro degli interessi di una persona è di regola nel luogo dove si trovano maggiormente gli interessi familiari e i legami (cfr. STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.).
In simili condizioni, il TCA deve concludere che il domicilio (cfr. consid. 2.2.; DTF 138 V 186; DTF 135 V 249 consid. 5.2.) di __________ e __________ negli anni 2013 e 2014, come pure nel secondo semestre del 2015 era negli USA.
Pertanto anche da questo profilo il diritto del ricorrente agli assegni familiari per gli anni 2013 e 2014, nonché per il secondo semestre del 2015 deve essere negato.
2.8. Non avendo diritto agli assegni familiari negli anni 2013 e 2014, l’insorgente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni per il lasso di tempo gennaio 2013 – dicembre 2014.
Al riguardo è utile ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Pertanto le asserzioni dell’insorgente riguardo al fatto di avere comunicato tempestivamente, in particolare il 12 aprile 2016, all’amministrazione i fatti rilevanti e che quindi la Cassa già prima del maggio 2016 era al corrente che __________ soggiornava temporaneamente all’estero e che il figlio __________ svolgeva gli studi presso la __________ di __________ negli USA da tre anni e mezzo (cfr. doc. I pag. 3) sono ininfluenti per il caso di specie.
Le stesse, riguardando le condizioni del condono (buona fede e onere troppo grave; cfr. consid. 2.4.) che saranno esaminate contestualmente a un’eventuale domanda di condono che, se del caso, a spetterà al ricorrente presentare (cfr. STF 8C_218/2015 del 7 settembre 2015 consid. 5.3.).
In proposito il TCA ricorda che per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
La Cassa è venuta a conoscenza del fatto che i figli del ricorrente risiedono negli USA dal 2010 nell’agosto 2016 (cfr. doc. A1; 4 3/3).
Questa Corte ritiene, pertanto, che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione iniziale del maggio 2016 (cfr. consid. 2.5.) con la quale sono stati attribuiti gli assegni familiari per gli anni 2013 e 2014 all’insorgente.
La residenza di __________ e __________ negli USA dal 2010 costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente.
Ne discende che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo gennaio 2013 - dicembre 2014.
2.9. A proposito dell’importo da restituire e della correttezza dello stesso questo Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto al ricorrente il rimborso dell’ammontare di fr. 9'850.-- (consid. 1.1.), corrispondente alla somma degli assegni familiari ricevuti per il periodo gennaio 2013 – dicembre 2014 (cfr. doc. 5 1/2).
Tenuto conto di tutto quanto stabilito sopra, e meglio che l’insorgente nel lasso di tempo in questione ha percepito a torto l’integralità degli assegni familiari, non presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui va rimborsata l’integralità degli assegni familiari di cui il ricorrente ha beneficiato per il periodo da gennaio 2013 a dicembre 2014.
Del resto l’insorgente non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.
2.10. Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 3 novembre 2016 con cui la Cassa, da una parte ha confermato l’ordine di restituzione degli assegni familiari percepiti dall’insorgente per gli anni 2013 e 2014, dall’altra ha negato il diritto agli stessi dal giugno 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti