Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2015.14
Entscheidungsdatum
25.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2015.14 39.2016.3

DC/sc

Lugano 25 aprile 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 novembre 2015 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 ottobre 2015 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 14 ottobre 2015 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione con la quale ha negato a RI 1 il diritto agli assegni familiari per il periodo dal 16 al 30 dicembre 2014 e per l’anno 2015, in quanto il 15 dicembre 2014 ha annunciato al Comune di __________ la partenza sua e dei suoi tre figli (nati nel 2008, nel 2009 e nel 2011) per la Thailandia (cfr. doc. A1).

1.2. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso, dapprima in lingua tedesca (cfr. doc. IV), poi tradotto in italiano (cfr. doc. VII).

RI 1 ha indicato di avere deciso di effettuare un giro intorno al mondo, con l’Asia come primo obiettivo, partendo dalla Thailandia.

Ella ha indicato di essere stata nell’arco di 10 mesi in 5 diversi paesi e in 20 luoghi differenti.

L’assicurata sottolinea di avere sempre viaggiato come turista per conoscere altri paesi e di non avere mai stabilito un nuovo domicilio fuori dal Ticino.

Al riguardo RI 1 ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

L'obiettivo era sempre viaggiare come turisti per conoscere altri paesi.

Sempre ho viaggiato solo con un timbro d'ingresso turistico (nessun visto, nessun permesso di soggiorno) que da un numero limitato di giorni (30 giorni o più) per viaggiare come turista nel paese.

Come Svizzero del estera, uno deve essere registrato presso il Consolato svizzero dal nuovo paese di domicilio. Io non sono mai stato registrata in un consolato svizzero perché non ho mai avuto un nuovo domicilio, ma ero sempre solo una turista in viaggio. La stesso vale per i miei figli.

Secondo la legge, articolo 24, 1b, Codice Civile Svizzero, il domicilio di una persona continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

Non ho acquistato un nuovo domicilio, ma sono ancora in un viaggio intorno al mondo. Lo stesso vale per i miei figli.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale (citato dal Istituto delle Assicurazioni Sociali) il domicilio è il luogo in cui si ha il centra dei suoi condizioni di vita, il centro dei sui affari, relazioni personali e professionali, cos') dare a questo soggiorno une certa stabilità (Mittelpunkt der Lebensverhältnisse le centre de la vie, DTF 41 III 51). Questo non è mai stato il mio caso in nessun paese.

Nessuno di questi paesi è stato il centro dei miei affari, relazioni personali e professionali, così dare a questo soggiorno une certa stabilità (Mittelpunkt der Lebensverhältnisse) - dal momento che:

  • non ho mai soggiornato a lungo in un luogo,

  • non avevo stabilito un domicilio,

  • avevo soggiornato in hotel e hostel per turisti,

  • non potevo riminare più di un certo numero di giorni in un stesso paese (norme d'immigrazione)

  • non ho stato integrata in la società di un luogo in qualsiasi modo,

  • non ho avuto un rapporto con il luogo costruito. (Dettagli di seguito).

Tutto il tempo, ero per viaggiare intorno al mondo con l'obiettivo di conoscere molti paese e luoghi come turista e viaggiatore. Lo stesso vale per i miei figli.

Sono affiliata a la AVS obbligatoria, Cassa __________, in qualità di persona senza attività lucrativa con lo statuto di globetrotter, questo a partire dall'inizio dal mio viaggio.

Il mio domicilio in Svizzera è così riconosciuto. Si può essere affiliato alla AVS obbligatoria solo con domicilio in Svizzera. Lo identico vale per i miei figli.

I miei tre figli hanno lo stesso statuto “globe-trotter” come io. Non avevano mai avuto anche un nuovo centro di vita in un altro luogo. La dimostrazione è analoga a quelle che mi riguarda personalmente, dettagli di seguito.

Richiedo di ricevere gli assegni familiari per i miei figli, dal momento che sia io che i miei tre figli, abbiamo il nostro domicilio legale in Ticino, fino a quando non abbiamo stabilito un nuovo domicilio e non abbiamo un nuovo centro di vita in un altro luogo.

Ho intenzione dopo dal mio viaggio intorno al mondo di ritornare nella regione di __________, insieme con i miei figli.

Imparo regolarmente italiano per questo ritorno, leggo i giornali locali in Ticino online, rimango interessata a ciò che succede a livello locale nella regione di __________, Ticino e Svizzera. La regione di __________ rimane il mio punto di riferimento in Svizzera perché ho l'intenzione di tornare lì.

Non ho nessuna intenzione di stabilirmi definitivamente in Asia o in un altro paese, l'obiettivo quello di fare un viaggio intorno al mondo per viaggiare in molti paesi diversi e con ritorno in Svizzera, in Ticino dopa.

La Thailandia non è e non è mai stata il centro delle mie condizioni di vita, dei miei affari, relazioni personali e professionali, così dare a questo soggiorno une certa stabilità (Mittelpunkt der Lebensverhältnisse), come spiegato sopra. (…)” (Doc. VII, pag. 3-4)

L’assicurata chiede in conclusione di poter beneficiare degli assegni per i figli anche durante la sua assenza all’estero rilevando quando segue:

" (…)

L'CO 1 a __________ non può dire che io ed i miei figli sono residenti in Thailandia. Questo chiaramente non è il caso e non corrisponde ai fatti esterni. Non si può prendere una decisione su fatti inesatti e applicare una giurisprudenza non pertinente.

I miei figli ed io stesso non viviamo all'estero secondo la definizione di "residente" della giurisprudenza del Tribunale Federale. Quindi il articolo 24 del codice civile deve essere applicato, che dice che il domicilio stabilito continua a sussistere fino a che è stabilito un altro.

I figli __________, __________ e __________ non possono perdere gli assegni familiari solo perché il CO 1 in __________ afferma falsamente che nostra famiglia risiede e ha il centro di vita in Thailandia – questo non è il caso e non corrisponde alla realtà. Non abbiamo nessun nuovo centro della vita, affari personali e relazioni, siamo in viaggio. (…)” (Doc. VII, pag. 11)

La ricorrente chiede infine che il diritto agli assegni familiari le sia comunque riconosciuto per tutto il mese di dicembre 2014, rilevando:

" (…)

Secondo la ZAS - Centrale di compensazione ZAS, Dipartimento federale delle finanze EFD, __________, servizio giuridico, non esistono diritti pro-rata nella AVS. Un mese è sempre un mese completo. (Copia Email ricevuto dalla ZAS).

Ho stato assicurata alla AVS con il statuto "residente in __________ " dal 1 aprile 2014 fino al 31 dicembre 2014. La AVS in __________, Ticino a pertanto già riconosciuto che il mese di dicembre deve essere considerato come un mese intero. Il statuto "globetrotter" inizio solo al 1 di gennaio 2015. Quindi il dicembre 2014 deve essere pagato come un mese completo. (Copia decisione AVS 2014). (…)”

(Doc. VII, pag. 12)

1.3. Nella sua risposta del 4 gennaio 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso.

Secondo l’amministrazione, l’assicurata e i suoi figli non hanno più il centro dei propri interessi in Svizzera e la loro situazione è assai diversa da quella di un semplice turista.

Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:

" (…)

Nel caso di specie è indubbio, e neppure contestato dalla ricorrente, che il Comune di __________ abbia notificato la partenza per l'estero – segnatamente per la Thailandia – della signora RI 1 ed i suoi tre figli __________, __________ e __________, con effetto al 15 dicembre 2014.

In sede di ricorso la signora RI 1 giustifica la partenza dal Ticino in ragione della sua volontà di effettuare un viaggio intorno al mondo in qualità di turista e non dalla volontà di trasferire il domicilio della sua famiglia all'estero.

La Cassa non condivide la giustificazione addotta, in quanto la semplice intenzione di effettuare un viaggio all'estero – seppur durante un periodo prolungato – non comporta di dover annunciare la partenza dal Comune di domicilio; l'assenza dalla Svizzera per sole ragioni turistiche non conferisce peraltro la facoltà di disdire l'assicurazione Cassa Malati, diversamente da quanto riportato dalla signora RI 1, testualmente "(...) la famiglia non ha contatti come assicurazione, cassa malattie, internet, telefono o altre in nessun paese. (...)".

Dalle informazioni assunte dalla Cassa è inoltre emerso quanto segue:

  • la spett. __________ (contattata telefonicamente: __________) ha confermato la disdetta del contratto di locazione dell'appartamento in uso alla signora RI 1 con effetto 31 ottobre 2014;

  • la Divisione della Scuola (contattata telefonicamente: __________) ha confermato l'obbligatorietà scolastica di __________, __________ e __________ in ragione della loro età, qualora essi fossero domiciliati in Ticino, presupposto questo che tuttavia non risulta, così come non risulta un'eventuale deroga all'iscrizione rilasciata in applicazione dell'art. 6 cpv. 4 della Legge sulla Scuola;

  • la Direzione della Scuola dell'Infanzia e Elementare di __________ (contattata telefonicamente: __________) ha analogamente confermato che nei confronti di __________, __________ e __________ non è stata avviata la procedura di iscrizione scolastica, poiché essi non risultano domiciliati nel Comune.

Avuto riguardo a quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di domicilio, è dunque parere della Cassa che, nella fattispecie, l'insieme degli indizi non lascino dubbi sul fatto che dalla data della sua partenza a tutt'oggi, la signora RI 1 ed i suoi tre figli non hanno più intrattenuto con il Ticino un rapporto tale da ritenere che il Ticino costituisca il centro dei loro interessi, delle loro relazioni interpersonali.

Indipendentemente dalle evocate intenzioni future, la Cassa ritiene che la signora RI 1 ed i suoi figli abbiano costituito all'estero il loro centro di interessi.

Pure la rettifica della ricorrente la quale ha precisato come, diversamente dalle risultanze dell'annuncio di partenza del Comune di __________, la famiglia non abbia soggiornato ininterrottamente in Thailandia, non muta la convinzione della Cassa della bontà della sua avversata decisione, in ragione del fatto che – per ammissione della signora medesima – nel periodo in questione la famiglia ha in ogni caso sempre risieduto in Asia; è quindi confermata l'assenza, con gli Stati dell'Asia in generale, di convenzioni che prescrivano il versamento degli assegni familiari, per i figli ivi residenti, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OAFami. (…)” (Doc. X, pag. 4-5)

L’amministrazione ritiene inoltre che l’assicurata non ha più diritto agli assegni familiari sin dal 16 dicembre 2014, rilevando:

" (…)

Innanzitutto, sulle indicazioni del signor __________ dell'UFAS riportate dalla signora RI 1, la Cassa non si esprime non essedo a conoscenza del contesto in cui egli stato interpellato.

La Cassa ha accordato gli assegni familiari unicamente fino al 15 dicembre 2014, data dell'annuncio della partenza per l'estero secondo la dichiarazione ufficiale del Comune di __________, poiché dopo tale data non sussistono più le condizioni per il riconoscimento del diritto secondo quanto stabilito dall'art. 7 cpv. 1 OAFami; in tal senso nessuna norma è stata violata dalla Cassa, in assenza di una disposizione applicabile in materia di assegni familiari che stabilisca il carattere generale del riconoscimento del diritto durante l'intero mese, indipendentemente dalle circostanze.“ (Doc. X, pag. 5)

1.4. Il 12 gennaio 2016 l’assicurata ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha sottolineato in particolare che “tutto un continente come l’Asia, non può essere assimilato ad un nuovo indirizzo di domicilio” che ella ha mantenuto il domicilio precedente a __________ per cui ha diritto agli assegni familiari per i suoi figli:

" (…)

· La Cassa di Compensazione prima cerca di dire che io vivo da dieci mesi in Thailandia.

Questa è pura speculazione. Ma ho dimostrato che i timbri e il passaporto e i nostri vari punti di sosta, che questo non è vero e che siamo in un viaggio intorno al mondo.

· Poi la Cassa di Compensazione cambia l'argomento completamente e dice che il mio indirizzo è un intero continente, l'Asia. Questo è impossibile. Un continente non può essere una nuova residenza.

· Inoltre, dicono che io non ho avuto abbastanza relazione al Ticino. Questo non importa per il articolo 24, del codice civile, e anche non importa per la creazione di un nuovo domicilio. Inoltre, non è vero, ho avuto con il Ticino e con la Svizzera lo stesso rapporto che avevo avuto con i miei luoghi precedenti di residenza in Svizzera.

· Due fatti sono importanti:

a) C'è un nuovo domicilio legale o non c'è? (Articolo 24, CC)

b) C'è un nuovo centro della vita e centro delle relazioni interpersonali o non c'è? (Giurisprudenza domicilio, come già citato).

Per entrambi non è il caso. Questo non può essere il caso per un viaggio intorno al mondo.

Quindi rimane il ultimo domicilio che era costituito. (…)”

(doc. XII, pag. 3-4)

In uno scritto del 4 febbraio 2016 la Cassa ha ribadito che l’assicurata, dopo il 15 dicembre 2014, non ha più rapporti con il Canton Ticino (cfr. doc. XIV).

in diritto

2.1. L’art. 4 cpv. 3 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) prevede che per i figli residenti all’estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L’importo degli assegni dipende dal potere d’acquisto nello Stato di domicilio.

L’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli assegni familiari (OAFam) stabilisce che per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali.

L’art. 7 cpv. 1bis OAFam, in vigore dal 1° gennaio 2012 (sulla situazione precedente cfr. D. Cattaneo, “Alcuni impulsi del TCA allo sviluppo delle norme e della giurisprudenza nelle assicurazioni sociali” in RtiD I-2015 pag. 293 seg. (296 -297)), precisa che se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 16° anno d’età.

In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 521 il Tribunale federale ha stabilito che il cittadino di un paese terzo, il quale è impiegato da un datore di lavoro svizzero, e i cui figli sono cittadini di uno Stato membro dell'UE e risiedono in uno Stato membro, non ricade nel campo di applicazione personale del Regolamento (CE) n. 883/2004; in assenza di qualsiasi disposizione prescritta in un accordo internazionale, a norma dell'art. 7 cpv. 1 OAFami, egli non ha diritto agli assegni familiari per i propri figli (consid. 4).

L’Alta Corte ha in particolare rilevato:

" 4.1 Nach Art. 7 Abs. 1 FamZV besteht nur dann Anspruch auf Familienzulagen für im Ausland lebende Kinder, wenn dies eine zwischenstaatliche Vereinbarung vorschreibt. Das Bundesgericht hat festgestellt, dass diese Bestimmung sich an die Vorgaben gemäss FamZG hält und weder Art. 8 Abs. 1 und 2 BV (Gleichbehandlungsgebot, Diskriminierungsverbot) noch Bestimmungen des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107) verletzt (BGE 136 I 297; vgl. auch BGE 138 V 392).

4.2 Wie die Vorinstanz zutreffend festhält - und vom Beschwerdeführer auch nicht bestritten wird - gibt es keine zwischenstaatliche Vereinbarung zwischen der Schweiz und Bulgarien (nach Art. 2 Abs. 1 Ziff. 1 des Abkommens vom 15. März 2006 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Bulgarien über Soziale Sicherheit [SR 0.831.109.214.1], werden bezüglich der Schweiz nur Leistungen gemäss Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft erfasst) resp. zwischen der Schweiz und Guatemala, die ihm einen Anspruch auf Familienzulagen nach FamZG einräumen würde.”

In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà interna della persona interessata).

La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione, la durata e la modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.

In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale ha rilevato che:

" (…)

5.3. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence).

(…)

5.4 Au regard des circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu de considérer que la recourante a son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse pour la période du 1er novembre 2012 au 14 mai 2014, seule déterminante en l'espèce. Les démarches entreprises par les parents de la recourante afin de lui constituer un nouveau domicile civil en Suisse n'y changent rien. Certes a-t-il été procédé au dépôt des papiers le 1er février 2012 auprès de l'Office cantonal de la population. Cet élément ne constituait toutefois qu'un indice (cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102), insuffisant en l'espèce à établir la volonté de la recourante de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles. A la lumière des faits retenus par la juridiction cantonale (consid. 10 du jugement attaqué), lesquels n'ont pas été remis en cause dans le cadre du présent recours, il convient de constater que la situation concrète de la recourante ne s'est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours jusqu'au 14 mai 2014, date de la décision administrative litigieuse: la recourante a continué, après comme avant, à passer les jours de la semaine dans l'institution - choisie par ses parents - qui l'a accueillie en Suisse et ses nuits - à quelques exceptions près - ainsi que ses week-ends chez ses parents en France. D'un point de vue objectif, on ne saurait y voir la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de la volonté de la recourante de déplacer le centre de ses intérêts; le lieu de résidence effective de ses parents, lieu où la recourante dormait, passait son temps libre et laissait ses effets personnels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3, in SVR 2006 KV n° 12 p. 38; voir également CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, 2000, p. 92 n. 319 ss), demeurait l'endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses. Il importe à cet égard peu que la recourante passait la majeure partie de son temps éveillé au Centre de jour du foyer G. C'est également pour les mêmes raisons qu'il faut considérer que la résidence habituelle de la recourante se situait en France. Le point de savoir si le changement de domicile de la mère de l'assurée en octobre 2014 est susceptible de modifier ce résultat n'a pas à être examiné, seules les circonstances prévalant jusqu'à la date de la décision administrative litigieuse étant déterminantes. (…)”

In una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito, rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune svizzero, 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.

In una sentenza 2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.

L’Alta Corte ha ritenuto che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro, per concludere che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno, appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del curatore e compagno della ricorrente).

Con giudizio 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 l’Alta Corte ha stabilito che un’assicurata, dopo essere stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro della sua vita.

2.2. Le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam) edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2015, prevedono in particolare quanto segue:

" (…)

3.1 In generale

301 Per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati solo

1/12 se lo prescrivono accordi internazionali. Questa disposizione si applica nel caso di:

  • figli che risiedono in uno Stato dell’UE/AELS (v. N. 317 segg.);

  • figli che risiedono in un altro Stato contraente (v. N. 321 segg.).

Per i figli che lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si veda il. N. 301.1.

Ai salariati di cui all’articolo 7 capoverso 2 OAFami si applica un disciplinamento speciale (v. N. 310–313).

301.1 Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si

1/12 presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Durante questo periodo essi continuano a dare diritto ad assegni familiari. Il fatto di mantenere il proprio domicilio in Svizzera è una mera presunzione, che può essere contraddetta dalla cassa di compensazione per assegni familiari. Minore è la durata del soggiorno di studi all’estero, maggiori sono le probabilità che il domicilio sia mantenuto in Svizzera.

Tra i criteri che escludono il mantenimento del domicilio in Svizzera vi sono i seguenti:

  • il figlio non è più assicurato nell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la LAMal. L’articolo 3 capoverso 1 LAMal prevede che ogni persona domiciliata in Svizzera debba essere assicurata;

  • non sono mantenuti i contatti con la famiglia e gli amici in Svizzera e le vacanze semestrali non sono trascorse in Svizzera;

  • il figlio lascia la Svizzera per vivere da un genitore all’estero;

  • il figlio ha già vissuto in precedenza nel suo attuale luogo di soggiorno e vi ha frequentato la scuola.

Per il resto, si rinvia ai N. 1017 segg. e 4033 DOA. Per i figli che iniziano una formazione all’estero prima del compimento del 16° anno di età, gli assegni familiari possono essere versati all’estero per una formazione di durata superiore ai cinque anni. Tuttavia, prima i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, prima sarà da presumere che siano domiciliati all’estero.

301.2 In virtù dell’ALC e della Convenzione AELS nonché del

1/13 principio di non discriminazione che ne deriva, i N. 301 e 301.1 sono applicabili per analogia anche ai figli di cittadini svizzeri o di Stati dell’UE/AELS che lasciano uno Stato dell’UE/AELS per seguire una formazione in uno Stato terzo. In questo caso, si presume che i figli mantengano il loro domicilio nel primo Stato al massimo per cinque anni, durante i quali continuano a dare diritto ad assegni familiari.

302 Le limitazioni per il versamento di assegni familiari per i figli resi-denti all’estero non si applicano unicamente agli importi minimi stabiliti dal diritto federale, ma anche agli importi più elevati eventualmente fissati dai Cantoni. Gli assegni familiari sono soggetti a tutte le disposizioni della LAFam, senza distinzioni tra il minimo le-gale secondo il diritto federale e l’importo eccedente questo limite secondo gli ordinamenti cantonali.

(…)

3.4.3 Altri Stati

323 In questi Stati non vengono esportati assegni familiari, tranne nel caso:

  • dei salariati di cui all’articolo 7 capoverso 2 OAFami (v. N. 310–313);

  • dell’esportazione in tutto il mondo in virtù di alcune conven-zioni internazionali (v. N. 325), e

  • dei figli che lasciano la Svizzera per motivi di formazione (v. N. 301.1). (…)”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.3. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurata insieme ai suoi figli il 15 dicembre 2014 ha lasciato il comune di __________ per intraprendere un viaggio intorno al mondo con prima tappa la Thailandia (cfr. doc. A5).

Il viaggio è poi proseguito in diversi paesi del continente asiatico (cfr. doc. A4).

La Cassa, a partire da quel momento, ha negato all’assicurata il diritto agli assegni familiari per i suoi tre figli in quanto ella non è più domiciliata in Svizzera (cfr. art. 13 LPCA e art. 23 cpv. 1 CCS; DTF 141 V 530 pag. 534.538 consid. 5.2.-5.4.).

L’amministrazione si è fondata (cfr. consid. 1.3. e Doc. XIV) sulla notifica della partenza per l’estero al Comune di domicilio (cfr. doc. A3), sulla disdetta dell’assicurazione sociale contro le malattie (cfr. Doc. 7 pag. 10: “la famiglia non ha contratti come assicurazione, cassa malattia, internet, telefoni e altre in nessun paese”. Vedi S. Perrenoud in CGRSS n° 51-2015 n. 63 pag. 176: “D’autres critères entrent cependant également en considération; parmi ceux qui plaident en défaveur d’une conservation du domicile en Suisse, nous citerons le fait que l’enfant ne soit plus assuré à l’assurance-maladie obligatoire des soins en Suisse”), sulla disdetta del contratto di locazione dell’appartamento, sul fatto che non sia stata effettuata nessuna iscrizione dei figli ad una scuola malgrado l’obbligo scolastico ed, infine, sulla circostanza che non sia stato indicato nessun indirizzo per il recapito della corrispondenza.

L’assicurata sostiene invece innanzitutto di avere mantenuto il suo domicilio in Svizzera, sottolineando di essere rimasta assoggettata all’AVS con lo statuto di “globe-trotter”.

Su questo tema l’UFAS, nelle Direttive dedicate ai contributi delle persone senza attività lucrativa all’AVS, AI e alle IPG cita “i girovaghi” e nelle Direttive sull’obbligo assicurativo precisa che:

" 1030 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a

1/11 sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro (art. 24 cpv. 1 CC). Ciò si prefigura anche quando una persona cancella la propria iscrizione dal Comune che lascia. In questo modo, anche un’assenza prolungata dal Paese non comporta necessariamente il cambiamento di domicilio, lascia però presumere l’abbandono del domicilio in Svizzera. Ciò vale in particolare quando le circostanze permettono di concludere che ci sia stato un trasferimento all’estero del centro degli interessi vitali e affettivi.

1031 I giramondo, ad esempio, non hanno l’intenzione di stabilirsi durevolmente nel luogo in cui dimorano. Pertanto non costituiscono un nuovo domicilio. La stessa regola si applica, di norma, agli studenti che compiono parte degli studi all’estero.”

Hanspeter Käser (“Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV”, 2° edizione, Stämpli, Berna, 1996) a pag. 16 rileva che “der einmal gewählte Wohnsitz bleibt bis zur Begründung eines neuen bestehen (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Der Weltenbummler oder der an einer ausländischen Universiät Studierende hat gerade nicht die Absicht des dauernden Verbleibens am gleichen Ort. Er behält daher, selbst wenn er sich längere Zeit von seinem Wohnsitz entfernt, diesen witerhin bei.”.

In una sentenza pubblicata in RCC 1990 pag 260 seg., il TFA ha stabilito che se un cittadino svizzero si sottrae all’esecuzione di una pena detentiva con la fuga in un Paese straniero, abbandona così il domicilio in Svizzera e non è più assicurato obbligatoriamente. Malgrado un soggiorno sconosciuto e un continuo cambiamento di luogo non conserva il suo domicilio svizzero. Non importa che egli soggettivamente non vuole eleggere domicilio all’estero con lo scopo di mantenere il domicilio in Svizzera.

Greber/Duc/Scartazzini (in “Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]”, Helbing et Lichtenhahn, Basilea, 1997), a pag. 56-57 affermano che “selon l’art. 24 al. 1 CC, «Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau». Cette disposition pose des problèmes particuliers en droit de la sécurité sociale, plus particulièrement au regard de l’art. 11 LAVS, car le domicile constitue un critère d’assujettissement à l’assurance-vieillesse et survivants et il entraînera en principe le paiement de cotisations (cf. l’art. 3 LAVS). Quid de celui qui quitte la Suisse sans communiquer ses intentions ou qui lui-même ne sait pas s’il part quelque temps découvrir le monde ou définitivement? La jurisprudence et la pratique administrative admettent qu’une absence relativement longue peut faire présumer l’abandon du domicile en Suisse”.

Nella DTF 138 II 300, il Tribunale federale ha peraltro stabilito che il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, la sicurezza del diritto e la prevenzione degli abusi di diritto depongono a favore di un'applicazione per analogia dell'art. 24 cpv. 1 CC e, quindi, per la conferma del permanere del domicilio fiscale del "globe-trotter" (consid. 3.6.1 e 3.6.2). Fintantoché il "globe-trotter" non ha creato legami preponderanti comprovabili - nel senso di prendere una residenza - con un nuovo luogo concreto all'estero, si può presumere che il domicilio fiscale svizzero continua a sussistere (consid. 3.6.3).

Infine, in una sentenza 36.2010.96 del 26 maggio 2011, il TCA si è pronunciato nel caso di un’assicurata che aveva effettuato un viaggio all’estero di alcuni mesi, concludendo che non vi era stata la costituzione di un nuovo domicilio e pertanto perdurava l’obbligo di affiliazione all’assicurazione sociale contro le malattie.

La ricorrente aggiunge di non avere nessuna volontà di fissare in un altro luogo il centro dei propri interessi (cfr. art. 24 cpv. 1 CCS) e manifesta l’intenzione di rientrare in Svizzera al termine del viaggio intorno al mondo (per una diversa situazione cfr. DTF 138 V 186 pag. 194 consid. 3.3.2: “Entsprechend hat die Beschwerdegegnerin “Haus und Hof” im Sinne eines permanenten eingerichtet.”).

Secondo questo Tribunale la questione di sapere se l’assicurata ha o no il domicilio civile in Svizzera non è determinante nella presente fattispecie e può dunque restare aperta.

Decisivo è invece il fatto che dal 15 dicembre 2014 i figli dell’assicurata vivono all’estero (su questa nozione cfr. DTF 141 V 43 consid. 2.1.; DTF 142 V 48; STF 8C_875/2015 del 21 dicembre 2015; DTF 138 V 392, 395-396 consid. 3.3 e 4; DTF 141 V 521 consid. 4.1; U. Kieser-M. Reichmuth “Bundesgesetz über die Familienzulagen”, Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010 pag. 109 n. 49 e pag. 111 n. 57; S. Perrenoud, “Les allocations familiales en Suisse” in CGRSS N° 51-2015 pag. 149 seg. Pag. 175 N° 61; UFAS, Opuscolo informativo 6.08 “Assegni familiari“, punto N° 13 “per i figli residenti all’estero“).

In tale ipotesi l’art. 7 cpv. 1 OAFAM, dichiarato dal Tribunale federale conforme alla Costituzione federale e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, RS 0.107 (cfr. DTF 136 I 297; DTF 138 V 392; DTF 141 V 521 consid. 4.1), prevede che il diritto agli assegni familiari è riconosciuto solo se lo prescrivono degli accordi internazionali (ad esempio l’ALC, cfr. DTF 138 V 392 per il diritto all’assegno di un padre senza attività lucrativa a seguito di un infortunio la cui figlia risiede in Portogallo).

Nella presente fattispecie nessuna delle Convenzioni di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera con alcuni Stati asiatici (Corea del Sud; Filippine; India – cfr. DTF 36 I 297 –; Cina – non ancora ratificata dalle Camere federali – cfr. FF 2016 pag. 1071); come peraltro anche quelle stipulate con altri paesi (ad esempio il Brasile, DTF 141 V 43 consid. 2.2; la Bulgaria e il Guatemala, DTF 141 V 521 consid. 4.2; il Congo, STF 8C_875/2015 del 21 dicembre 2015; J.M. Frésard / M. Moser Szeless “L’assurance-accidents” in SBSV. Sécurité sociale, 2016, pag. 2009 N° 31) riguarda il settore degli assegni di famiglia (cfr. www.bsv.admin.ch/themen/internationales/02094/index.html? lang=it e SVR 2016 pag. 507 N° 2 consid. 4.2, per una lista delle Convenzioni che includono gli assegni di famiglia).

Di conseguenza, siccome nessun accordo internazionale impone il versamento degli assegni di famiglia per i figli che vivono all’estero, a ragione la Cassa ha negato a RI 1 gli assegni di famiglia per i suoi tre figli a partire dal 1° gennaio 2015.

2.4. Per quel che concerne gli ultimi 15 giorni del mese di dicembre 2014 il TCA rileva che le Direttive dell’UFAS prevedono quanto segue:

" 201.1 Assegni per figli di età interiore a 16 anni compiuti

L’assegno è versato interamente anche nel mese della nascita e nel mese del 16° compleanno, indipendentemente dal fatto che il figlio sia nato all’inizio o alla fine del mese. In caso di decesso del figlio, il diritto all’assegno sussiste fino alla fine del mese in cui egli è deceduto.

Se un figlio trasferisce il suo domicilio in Svizzera da uno Stato in cui non sono esportati assegni familiari, il diritto all’assegno sussiste dal primo giorno del mese in cui si è trasferito. Se lascia la Svizzera, il diritto sussiste fino all’ultimo giorno del mese in cui parte.”

Alla luce del chiaro tenore di queste direttive che fanno esplicito riferimento alla Stato di residenza del figlio e non anche a quello del genitore, gli assegni per i tre figli devono essere versati fino al 31 dicembre 2014, tanto più che l’assicurata ha mantenuto l’affiliazione all’AVS svizzera (cfr. consid. 1.2.; art. 19 cpv. 1 LAFam).

Del resto anche nella sentenza 9C_268/2015 del 3 dicembre 2015 il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che “in caso di decesso della persona assicurata (o per altri motivi come la partenza per l'estero) gli assicuratori malattia sono tenuti a rimborsare il premio pagato (anticipatamente) corrispondente al periodo successivo al decesso” (consid. 5.3), sottolineando in particolare che “sono da tenere distinti gli aspetti riferiti alle prestazioni da quelli riferiti ai contributi” (consid. 5.2.3); per un commento di questa sentenza cfr. J.A. Schneider in SZS/RSAS 2016 pag. 207 seg. (209).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza la decisione su opposizione del 14 ottobre 2015 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto agli assegni di famiglia per i suoi tre figli fino al 31 dicembre 2014.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

16

BV

CC

CCS

  • art. 23 CCS
  • art. 24 CCS

codice

  • art. 24 codice

DOA

  • art. 4033 DOA

FamZV

LAFam

LAVS

LPCA

  • art. 13 LPCA

LPGA

OAFam

OAFami

ZGB

Gerichtsentscheide

46