Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2013.7
Entscheidungsdatum
08.01.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 39.2013.7

rs

Lugano 8 gennaio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2013 di

  1. RI 1
  2. RI 2 tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 26 marzo 2013 emanata da

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione del 7 novembre 2012, ha ordinato ad RI 1 e RI 2 di restituire l'importo di fr. 13’657.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2012 (cfr. doc. 16).

In particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto il Servizio prestazioni complementari ha loro riconosciuto una prestazione dal 1° ottobre 2010.

Inoltre la Cassa ha precisato che la somma ricevuta superiore a quella dovuta era pari a fr. 15'162.--, ridotta a fr. 13'657.-- dopo

parziale compensazione con arretrati della prestazione complementare di fr. 1'505.-- (cfr. doc. 16).

1.2. Il 19 dicembre 2012 gli assicurati, rappresentati dalla RA 1, hanno fatto richiesta di condono della restituzione degli assegni integrativi invocando la propria buona fede, nonché una precaria situazione finanziaria (cfr. doc. 18).

1.3. Con decisione del 9 gennaio 2013 la Cassa ha respinto la domanda di condono degli assicurati, in quanto agli stessi non può essere riconosciuta la buona fede, ritenuto che essi erano perfettamente informati che l’assegno integrativo era stato attribuito a titolo provvisorio e che eventuali prestazioni percepite in troppo a seguito del riconoscimento di rendite o prestazioni complementari avrebbero dovuto essere restituite (cfr. doc. 20).

1.4. A seguito del reclamo interposto dalla RA 1 a nome e per conto dei coniugi RI 1 (cfr. doc. 22), la Cassa, il 26 marzo 2013, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

L'amministrazione, ai fini della valutazione della buona fede, ha ritenuto determinanti la dichiarazione firmata dagli assicurati il 9 giugno 2010 con cui si impegnavano a restituire quella parte di prestazione alla quale non avrebbero avuto diritto in caso di mancata o parziale compensazione con la rendita AI e la prestazione complementare.

La Cassa ha, pure, osservato che, sottoscrivendo tale impegno, i signori RI 1 dovevano attendersi un’eventuale decisione di rimborso nel caso di riconoscimento della rendita AI e della prestazione complementare, nonché della rendita percepita dall’estero.

L’amministrazione ritiene pertanto che agli assicurati, a fronte dell'impegno assunto, non possa essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. A1).

1.5. Contro la decisione su reclamo del 26 marzo 2013 gli assicurati, sempre rappresentati dalla RA 1, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiedono di accordare loro il condono. I medesimi hanno affermato che il ragionamento della Cassa in merito al presupposto della buona fede non può essere accolto, motivando come segue:

" (…)

a. anzitutto perché la cassa pone l’asticella della “buona fede” ben oltre quanto disposto dall’art. 26 Laps e, più in generale, dall’art. 25 LAPG (recte: LPGA).

Infatti le suddette disposizioni non riconoscono la buona fede soltanto nell’ipotesi in cui il postulante di un condono abbia provocato il versamento di prestazioni indebitamente percepite con negligenza o con dolo (ossia quando al momento della richiesta o dell’esame della situazione economica, certi fatti sono stati taciuti oppure sono state fornite indicazioni inesatte), come pure nel caso in cui il di lui obbligo d’informare è stato disatteso.

Estendere l’esclusione della buona fede anche agli assicurati che dovevano, o potevano, aspettarsi di essere tenuti a rimborsare le prestazioni equivale ad andare ben oltre quanto previsto dal legislatore e disattendere così completamente la possibilità di chiedere il condono ex art. 26 Laps e 25 LPGA.

Fra l’altro, ogni avente diritto che percepisce una prestazione sociale ai sensi della Laps deve già aspettarsi che la medesima possa essere restituita, e ciò in virtù dell’art. 26 cpv. 1 Laps. Non torna quindi utile alla Cassa rendere gli assicurati ulteriormente attenti su tale prerogativa al momento del versamento “a torto” delle prestazioni sociali al fine di “paralizzare” il successivo diritto dei medesimi di chiedere il condono della restituzione.

b. Per non riconoscere la buona fede dei ricorrenti, la Cassa fa inoltre leva sulla dichiarazione firmata dai signori RI 1 il 9 giugno 2010 per mezzo della quale si impegnavano a restituire le parti di prestazioni di cui non avrebbero avuto diritto in caso di mancata o parziale compensazione.

Come già osservato in sede di reclamo, con la sottoscrizione di tale dichiarazione gli assicurati non hanno in alcun modo rinunciato alla possibilità di chiedere il condono delle prestazioni indebitamente percepite.

Ben si comprende quindi il motivo per cui ai qui ricorrenti non può essere negata la buona fede." (cfr. doc. I)

1.6. Nella risposta di causa del 22 maggio 2013 la Cassa si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa (cfr. doc. III).

1.7. La parte ricorrente, il 3 giugno 2013, ha segnatamente comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, riconfermandosi nel proprio ricorso (cfr. doc. V).

1.8. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. STF 8C_452/01 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell' 11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-200 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98_del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell'importo di fr. 13’657.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2012.

2.3. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"

Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:

" L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.4. Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

2.5. L’art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni sociali."

In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che

" È considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.6. Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)”

Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:

" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti, l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79 OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

2.8. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia,

" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di sigere da lui."

Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.9. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.10. Nell'evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché sottoscrivendo la dichiarazione del 9 giugno 2010 si sono impegnati a restituire quella parte di assegno accordata loro e alla quale non avrebbero avuto diritto nel caso di riconoscimento di una rendita AI e di una prestazione complementare (cfr. doc. A1; 20).

Gli insorgenti, per contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Più precisamente essi hanno indicato che la buona fede va esclusa soltanto qualora un assicurato abbia provocato il versamento di prestazioni indebite con negligenza o con dolo, come pure nel caso in cui abbia disatteso l’obbligo di informare.

A mente dei ricorrenti estendere l’esclusione della buona fede anche agli assicurati che dovevano, o potevano, aspettarsi di essere tenuti a rimborsare le prestazioni equivale ad andare ben oltre quanto previsto dal legislatore e disattendere così completamente la possibilità di chiedere il condono.

Infine i medesimi hanno affermato che con la sottoscrizione della dichiarazione del 9 giugno 2010 non hanno in alcun modo rinunciato alla possibilità di chiedere il condono delle prestazioni indebitamente percepite (cfr. doc. I; consid. 1.5.).

2.11. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che, siccome nel 2010 il ricorrente, oltre a richiedere il riconoscimento di assegni familiari, aveva interposto domanda di una rendita AI (cfr. doc. 2A; 1), la Cassa, il 25 maggio 2010, ha inviato ai coniugi RI 1 il seguente scritto:

" ci riferiamo alla richiesta per assegni di famiglia presentata presso lo sportello regionale LAPS e vi informiamo che l’assegno familiare è calcolato sulla vostra attuale situazione finanziaria. Lo stesso sarà infatti fissato senza tener conto delle eventuali rendita AI e Cassa pensioni e la rispettiva prestazione complementare.

L’assegno integrativo e/o assegno di prima infanzia saranno quindi erogati, in via provvisoria, fino a quando l’importo delle rendite AI/Cassa pensioni e la prestazione complementare non sarà fissato dall’Ufficio competente.

Con il versamento delle rendite AI/Cassa pensioni e/o della prestazione complementare riceverete anche un importo arretrato: allo scopo di evitare il sovrapporsi dell’assegno familiare con tali rendite e/o prestazioni complementare, vi invitiamo a ritornarci il duplicato dell’allegata dichiarazione, debitamente sottoscritta.

Con tale dichiarazione ci autorizzate a compensare con il Servizio rendite, l’Ufficio competente per il versamento della rendita della Cassa pensioni e/o l’Ufficio prestazioni complementari l’assegno familiare che vi è stato assegnato, conformemente alla vostra situazione economica attuale, e al quale non avreste avuto diritto con il computo della rendita AI/Cassa pensioni e/o della prestazione complementare.” (Doc. 1A)

I ricorrenti hanno sottoscritto il 9 giugno 2010 la dichiarazione menzionata, il cui tenore è il seguente:

" Autorizziamo la Cassa cantonale per gli assegni familiari a compensare con il Servizio rendite, l’Ufficio competente delle rendite della Cassa pensioni e/o l’Ufficio prestazioni complementari l’assegno familiare che ci è stato assegnato, conformemente alla nostra situazione economica attuale ed al quale non avremmo avuto diritto con il computo delle rendite AI/Cassa pensioni e/o della prestazione complementare.

Ci impegniamo inoltre a restituire quella parte di prestazione alla quale non avremmo avuto diritto in caso di mancata o parziale compensazione.” (Doc. 1B)

In seguito la Cassa ha concesso agli insorgenti un assegno integrativo di fr. 948.-- per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2010, di fr. 971.-- per i mesi da gennaio a marzo 2011, di fr. 843.-- per il lasso di tempo giugno – novembre 2011, di fr. 1'197.-- per il mese di dicembre 2011 e di fr. 1'050.-- per il periodo da gennaio a marzo 2012 (cfr. doc. 16A).

Con decisione del 12 marzo 2012 l’assicurazione invalidità ha poi assegnato ad RI 1 con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2010 una rendita intera d’invalidità e delle rendite complementari per i due figli per complessivi fr. 1'066.-- al mese (cfr. doc. 7).

Inoltre la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con decisione del 10 settembre 2012, ha riconosciuto all’assicurato dal 1° ottobre 2010 una prestazione complementare di fr. 8.-- mensili da ottobre a dicembre 2010, di fr. 142.-- nel mese di gennaio 2011, di fr. 113.-- al mese da febbraio a dicembre 2011 e di fr. 32.-- mensili da gennaio ad agosto 2012 (cfr. doc. 15).

La Cassa ha, quindi, ricalcolato l’assegno integrativo spettante agli insorgenti dal mese di ottobre 2010 tenendo conto delle rendite assegnate al marito e il 7 novembre 2012 ha emesso un ordine di restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2012.

E’ utile ricordare che in concreto con le decisioni AI e PC sono state assegnate ad RI 1 delle prestazioni con effetto retroattivo dal mese di ottobre 2010.

Pertanto, visto che tali provvedimenti sono stati emessi (il 12 marzo 2012 e il 10 settembre 2012) posteriormente all’erogazione degli assegni integrativi per il periodo ottobre 2010 – marzo 2012, la Cassa non avrebbe in ogni caso potuto evitare il versamento degli assegni integrativi non dovuti per tale periodo.

Nel caso in esame, infatti, l'adempimento del presupposto della buona fede non deve essere esaminato facendo riferimento all'obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.5.), bensì in relazione allo scritto della Cassa del 25 maggio 2010 con cui gli assicurati sono stati resi attenti che gli assegni integrativi sarebbero stati erogati a titolo provvisorio (cfr. doc. 1A), nonché soprattutto alla dichiarazione allegata alla lettera del 25 maggio 2010 e firmata dai coniugi RI 1 il 9 giugno 2010 con cui hanno autorizzato a compensare con le eventuali rendite AI e PC gli assegni integrativi a cui non avrebbero avuto diritto in caso di riconoscimento di una rendita AI e di prestazioni complementari, rispettivamente si sono impegnati, in caso di mancata o parziale compensazione, a restituire gli assegni a cui la loro famiglia non avrebbe avuto diritto (cfr. STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid. 2.10.;STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.).

2.12. Ritenute, da una parte, la circostanza che RI 1, oltre ad aver richiesto gli assegni integrativi, nel febbraio 2010 aveva postulato il riconoscimento di una rendita AI (cfr. doc. 2A; 1), dall’altra, la lettera del 25 maggio 2010 della Cassa agli insorgenti e la dichiarazione firmata dai ricorrenti il 9 giugno 2010 - riprodotte al considerando precedente -, gli assicurati dovevano essere consapevoli del fatto che fino all’emanazione di una decisione da parte dell’assicurazione invalidità gli assegni integrativi sarebbero stati versati provvisoriamente (cfr. STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid. 2.11.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.12.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009, consid. 2.12).

Di conseguenza, per quanto riguarda il periodo di prestazioni dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2012, con la sottoscrizione della dichiarazione menzionata e considerata la domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità pendente gli insorgenti hanno acconsentito a che gli assegni integrativi venissero loro erogati a titolo provvisorio, fino a che non fosse accertato il diritto o meno del marito a una rendita AI. Gli insorgenti hanno, in effetti, espressamente accettato l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito dell’eventuale riconoscimento di una rendita d’invalidità e di PC. I coniugi RI 1, già dal giugno 2010, momento in cui hanno firmato la dichiarazione annessa allo scritto della Cassa del 25 maggio 2010, dovevano attendersi un'eventuale decisione di restituzione.

2.13. L'erogazione degli assegni integrativi relativi al periodo ottobre 2010 – marzo 2012 è stata, pertanto, sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, Vol. Il, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., n. 2678-2680).

Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 p. 550).

In particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42, relativa ad un caso di restituzione, il TFA ha osservato:

" (...)

a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci.

Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1 ; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).

L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art. 65-67).

Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations BGE 126 V 42 S. 46était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI).En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2).Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. Il: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550). (DTF 126 V 42 consid. 2).

È inoltre utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito ad una vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo ad un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare rilevato:

" 4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld beziehen und müsste im Unterliegenfall materielle zu Unrecht bezogene Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (...)" (STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 p. 447 segg.).

Secondo l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che, fin dall'inizio della procedura, un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.

Al riguardo cfr. pure STFA C 14/05 del 17 ottobre 2005.

2.14. Sulla scorta della giurisprudenza esposta al precedente considerando occorre concludere che, anche nel caso di specie, i ricorrenti, avendo i medesimi, il 9 giugno 2010, sottoscritto la dichiarazione sottopostagli dalla Cassa a seguito della domanda di una rendita AI interposta da RI 1 nel febbraio 2010, hanno accettato che gli assegni integrativi relativi al periodo ottobre 2010 - marzo 2012 fossero loro versati sotto condizione risolutiva.

Pertanto gli assicurati, firmando la dichiarazione appena citata, hanno espressamente accettato l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito del riconoscimento di una rendita da parte dell’assicurazione invalidità, come pure di PC e di conseguenza dovevano attendersi un'eventuale decisione di restituzione.

La loro buona fede non può, perciò, essere ammessa (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.14; STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010, STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008;STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005).

In proposito giova rilevare che, contrariamente a quanto asserito nell’atto di ricorso (cfr. doc. I pag. 3-4), gli art. 26 Laps e 25 LPGA (a cui l’art. 46 Laf rinvia, cfr. consid. 2.4.) si limitano a contemplare quale condizione per il condono, tra l’altro, la buona fede senza precisarne il concetto, in particolare senza indicare che la buona fede sia da escludere soltanto nel caso in cui un assicurato percepisca determinate prestazioni con negligenza (grave) o con dolo. E’ piuttosto la giurisprudenza che ha concretizzato il concetto di buona fede (cfr. consid. 2.8.).

Come visto sopra, la giurisprudenza del Tribunale federale ha chiaramente stabilito che il debitore di prestazioni delle assicurazioni sociali versate sotto condizione risolutiva non può invocare la sua buona fede - per cui non può ottenere il condono dell'obbligo di restituire le stesse -, poiché deve aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni (cfr. consid. 2.13.).

2.15. Alla luce di quanto sopra esposto questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo della Cassa del 26 marzo 2013.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

A titolo abbondanziale giova osservare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze degli insorgenti deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale, come del resto evidenziato dalla Cassa stessa nella decisione di diniego del condono del 9 gennaio 2013 (cfr. doc. 20).

Questo tema non è, comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

11

Gerichtsentscheide

31
  • BGE 126 V 4201.01.2000 · 340 Zitate
  • DTF 126 V 4201.01.2000 · 340 Zitate
  • ATF 124 V 24601.01.1998 · 74 Zitate
  • DTF 123 V 23001.01.1997 · 412 Zitate
  • ATF 122 V 21
  • DTF 122 V 21
  • DTF 122 V 22101.01.1996 · 451 Zitate
  • DTF 118 V 218
  • ATF 117 V 139
  • ATF 112 V 251
  • ATF 111 V 223
  • BGE 105 V 269
  • DTF 79 II 59
  • 8C_452/01
  • 8C_855/201011.07.2011 · 1.882 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 14/05
  • C 25/00
  • C 292/02
  • C 328/99
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 707/00
  • P 4/04
  • U 347/98
  • U 75/04