Raccomandata
Incarto n. 38.2025.51
rs
Lugano 1° dicembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2025 di
RI1
contro
la decisione su opposizione del 10 luglio 2025 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. La Cassa _________ (in seguito Cassa) ha versato alla ditta RI1 di __________, attiva nell’ambito della posa di palancole, paratie, fondazioni speciali e sollevamento ponti, nonché di scavi in sotterraneo come pure di qualsiasi altra attività nel campo edile e delle costruzioni (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.chwww.zefix.ch)per lavoro ridotto nel periodo marzo - luglio 2020 (cfr. doc. A).
1.2. La società ______, su mandato della Segreteria di Stato dell’economia (SECO, il 29 settembre 2021, ha eseguito un controllo presso la RI1 con lo scopo di accertare che le prestazioni concernenti il diritto all’indennità per lavoro ridotto (ILR) relative al periodo marzo - luglio 2020 fossero legittime (cfr. doc. 3; A).
1.3. Il 17 novembre 2021 la SECO ha emesso nei confronti della RI1 un ordine di restituzione dell’importo di fr. 107'906.45 concernenti le indennità per lavoro ridotto da marzo a luglio 2020 riscosse indebitamente dalla società.
In proposito è stato rilevato, in particolare, che “le domande e conteggi d’ILR dei mesi di marzo a luglio 2020 sono stati stabiliti con una somma totale delle ore di lavoro previste dei lavoratori aventi diritto che non ha nulla a che vedere con quella che avrebbe dovuto essere presa in considerazione. (…) le domande e conteggi d’ILR sono stati stabiliti con una massa salariale di tutti i lavoratori aventi diritto che non ha nulla a che vedere con quella che avrebbe dovuto essere presa in considerazione. (…) ha rivendicato delle ore perse per ragioni economiche per tutti i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto durante il giorno festivo del 20 marzo (giorno festivo decretato dal Cantone Ticino); ha rivendicato delle ore perse per ragioni economiche per la signora ______ per il mese di maggio e giugno 2020, allorquando non disponeva ancora di un permesso di soggiorno “per attività lucrativa” ed in base alle informazioni ricevute essa ha rinunciato al percepimento dello stipendio. Sulla base del conteggio AVS/AD dell’anno 2020, la signora ______ risulta essere assoggettata a partire dal mese di luglio 2020; ha rivendicato delle ore perse per ragioni economiche i giorni in cui l’operaio aveva originariamente indicato sul resoconto giornaliero delle ore lavorate. (…) Per il personale amministrativo e tecnico, l’azienda conferma di non disporre di un sistema specifico per il controllo del tempo di lavoro in grado di stabilire con chiarezza quali siano le ore di lavoro effettuate (comprese le ore supplementari e straordinarie), le ore di assenza pagate o no (vacanze, malattia, infortunio o servizio militare) o le ore effettivamente perse per motivi economici (…)” (cfr. doc. 3)
1.4. Con decisione su opposizione del 24 marzo 2022 la SECO ha parzialmente accolto l’opposizione interposta il 21 dicembre 2021 dalla società in questione, nel senso che ha annullato la decisione del 17 novembre 2021 nella misura in cui aveva qualificato la data del 20 marzo 2020 come giorno festivo (la perdita di lavoro del 20 marzo 2020 è, invece, stata considerata computabile, tranne nel caso di due dipendenti, in relazione ai quali è stato supposto che avessero lavorato quel giorno, avendo inviato diverse e-mail il 20 marzo 2020), riducendo l’importo chiesto in restituzione a fr. 104'347.95. Per il resto l’opposizione è stata respinta (cfr. doc. 4).
1.5. Il 22 agosto 2024 il Tribunale federale amministrativo (TAF) ha emanato una sentenza (B-2214/2022) con la quale ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato il 12 maggio 2022 da RI1, rappresentata da “dott. ______ e/o dott. ______”, contro la decisione su opposizione del 24 marzo 2022.
Il TAF ha corretto a fr. 104'115.60 l’ammontare da restituire a titolo di prestazioni per lavoro ridotto indebitamente percepite, poiché ha ritenuto plausibile la presa di posizione al ricorso della SECO, in cui ha rivalutato la situazione di uno dei due collaboratori per i quali non era stata riconosciuta l’imputabilità della perdita di lavoro (cfr. consid. 1.4.), ritenendo che l’invio di una sola e-mail il 20 marzo 2020 non potesse rappresentare un indizio sufficiente per affermare che egli avesse svolto effettivamente un’attività lavorativa in quella data; cfr. doc. 5/1 pag. 24-25). La Corte federale ha respinto per il rimanente l’impugnativa (cfr. doc. 5/1 pag. 28).
A quest’ultimo proposito il TAF, riguardo al requisito di un controllo operativo sufficiente dell’orario di lavoro relativamente sia agli operai (che compilavano rapporti di lavoro manualmente, corretti a posteriori dal datore di lavoro; cfr. doc. 5/1 pag. 17), sia al personale amministrativo e tecnico (per i quali venivano allestite delle tabelle excel, compilate sulla base delle indicazioni fornite dai singoli collaboratori, i quali successivamente confermavano la correttezza dei dati e dei loro rilevamenti quotidiani apportando la firma sotto le rispettive tabelle; cfr. doc. 5/1 pag. 19), ha precisato:
" (…) Un’analisi del caso di specie sullo sfondo della giurisprudenza summenzionata porta a concludere che il sistema di registrazione del tempo di lavoro per gli operai, vale a dire i cosiddetti resoconti giornalieri compilati a mano dal dipendente con le correzioni apportate ex post alla fine del mese dal dator di lavoro, non adempie le condizioni relative all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, in particolare il requisito di una registrazione LADI, in particolare il requisito di una registrazione giornaliera continua e in tempo reale del tempo di lavoro. Questo, a maggior ragione, se si tiene conto che con le correzioni fornite successivamente le ore di lavoro effettivamente indicate sono state modificate in ore perse per ragioni economiche. Non presta dunque fianco ad alcuna critica che l’autorità inferiore abbia adattato il diritto all’ILR in relazione alle ore perse per gli operai in funzione delle iscrizioni originali nei resoconti giornalieri. Le giustificazioni fatte valere dalla ricorrente in merito alle incoerenze e discrepanze nella compilazione dei resoconti giornalieri da parte degli operai mancano di pertinenza, sono in parte contraddittorie quanto al momento della compilazione e non riescono a convincere, né a conferire al suo modo di agire una credibilità maggiore di quella attribuita dalla SECO alle indicazioni effettuate originariamente dai collaboratori.
6.2
6.2.1 La ricorrente spiega che anche per il personale amministrativo e tecnico è stato fatto settimanalmente un resoconto del lavoro svolto, il quale è stato riportato in una tabella excel, compilata sulla base delle indicazioni fornite dai singoli collaboratori, i quali hanno successivamente confermato la correttezza dei dati e dei loro rilevamenti quotidiani apportando la loro firma sotto le rispettive tabelle. Tali tabelle mensili con il resoconto delle ore lavorative per il personale amministrativo e tecnico corrispondono al Doc. S allegato all’opposizione e al Doc. O allegato al ricorso, i quali non sono comprensivi del resoconto per il mese di maggio. Rispetto all’allegato menzionato, le tabelle mensili messe a disposizione di E______ SA dalla ricorrente entro il periodo di grazia in seguito al controllo non accludono la firma dei dipendenti interessati (doc. 14 della risposta al ricorso e doc. 36 dell’incarto della SECO) e comunque le liste excel nei menzionati Doc. S e Doc. O non sono sempre firmate da tutti i dipendenti interessati. Nel termine impartito entro il periodo di grazia la ricorrente ha fornito unicamente le tabelle excel senza ulteriori documenti di supporto.
6.2.2 Ora, le tabelle excel mensili con il resoconto delle ore lavorative per il personale amministrativo e tecnico esaminate dalla SECO non possono garantire l’adempimento dell’esigenza relativa alla sufficiente controllabilità del tempo di lavoro ai sensi della prassi citata (cfr. consid. 6.1.2; cfr. circa l’(in)idoneità delle tabelle excel a rappresentare un controllo operativo sufficiente dell’orario di lavoro le sentenze del TAF B-4556/2022 e 4557/2022, del 13 e 17 novembre 2023, consid. 6.5 segg. rispettivamente consid. 6.6 segg., B-2279/2021del 14 giugno 2023 consid. 2.6, B-1045/2022 del 26 ottobre 2023 consid. 8.2.2 non ancora cresciuta in giudicato, B-6609/2016 del 7 marzo 2018 consid. 4.4). I documenti in questione forniscono indicazioni sulle ore di lavoro effettuate (senza specificare l’orario di inizio e cessazione dell’attività), sulla postazione di lavoro (ufficio, smart work), nonché su eventuali assenze per giorni festivi, malattia e covid. Tuttavia, essendo queste tabelle excel il risultato di un trasferimento di presunti singoli resoconti giornalieri di ciascuno dei dipendenti che la ricorrente non ha mai prodotto, non è ravvisabile chi, in quale momento e su quali basi ha allestito queste liste, né se e quali modifiche sono state eventualmente apportate alle medesime. In particolare, non è adempiuto il requisito della registrazione giornaliera continua e in tempo reale del tempo di lavoro. È dunque a giusto titolo che l’autorità inferiore ha considerato il sistema di controllo dell’orario di lavoro dell’azienda ricorrente insufficiente al fine di ottemperare ai dettami dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI. Le tabelle excel contenenti in parte le firme dei dipendenti corrispondenti (doc. S allegato all’opposizione e O allegato al ricorso) non dicono nulla, né dimostrano che tali documenti siano già esistiti al momento in cui le ore sono state effettivamente svolte. Oltretutto, manca la tabella per il mese di maggio 2020. Per questo motivo, la documentazione esibita dalla ricorrente in sede di opposizione non può essere considerata e non può cambiare nulla alle risultanze riscontrate sopra.
6.2.3 Il Tribunale è dell’avviso che già solo in base all’esito dell’esame delle tabelle excel, l’autorità inferiore poteva negare la legittimità al riconoscimento dell’ILR per tutti i dieci collaboratori del personale tecnico-amministrativo in ragione della constatazione che esse non rappresentano un sistema di controllo sufficiente del tempo di lavoro. Diventa così inutile disquisire sull’analisi delle e-mail inviate dagli indirizzi aziendali personali di due collaboratori nel periodo da marzo a luglio 2020 nei giorni in cui nelle tabelle non erano state indicate ore di lavoro o figurava un tempo di lavoro ridotto, nonché sulla questione di sapere se la SECO, in base a questi accertamenti cosiddetti a campione, poteva generalmente concludere che tutti i collaboratori avessero lavorato almeno in parte nei giorni in cui era stata rivendicata l’ILR. Sia unicamente rilevato di transenna che già solo l’esame della corrispondenza elettronica di due dipendenti non parla comunque a favore dell’affidabilità completa del sistema adottato per il controllo del tempo di lavoro. Infine, malgrado la ricorrente continui a sostenere come esistesse una registrazione continua/quotidiana dell’orario di lavoro in quanto i lavoratori sarebbero stati chiamati a riportare ed annotare le ore lavorate in ogni singolo giorno lavorativo, questi rapporti giornalieri non sono stati presentati né durante il controllo né entro il termine di grazia. Ne segue che la ricorrente a cui, in qualità di datore di lavoro, incombe l’onere della prova della controllabilità della perdita di lavoro, deve sopportare le conseguenze della mancanza di prove.
6.2.4 L’autorità inferiore non è dunque incorsa in una violazione del diritto se non ha riconosciuto il diritto all’ILR per il personale tecnico e amministrativo." (Doc. 5/1 pag. 18-21)
Nel giudizio B-2214/2022 circa la somma totale delle ore di lavoro previste per i lavoratori è stato indicato:
" 7.
L’autorità inferiore ha adattato la somma totale delle ore di lavoro previste per i lavoratori tenendo conto delle ore che essi avrebbero dovuto effettivamente prestare, in particolare laddove la ricorrente, nei propri conteggi, non aveva incluso in tale somma le assenze per vacanze, corsi, riposo, infortunio e malattia.
Secondo la prassi del Tribunale federale, durante il periodo della pandemia Covid-19 la perdita di lavoro computabile veniva calcolata mediante la procedura sommaria e in tale ambito le ore lorde che avrebbero dovuto essere prestate (“Brutto-Sollstunden”) andavano considerate senza deduzione dei giorni di vacanza o festivi (DTF 148 V 144 consid. 3.4 e 5.2.1). Nella totalità delle ore di lavoro previste da prestare non sono nemmeno deducibili le assenze a causa di incapacità al lavoro, come ad esempio infortunio, malattia, adempimento di un obbligo legale, formazione, eccetera (cfr. MINNIG/KALBERMATTEN, Kurzarbeitsentschädigungen - einen Prüfpunkt wert?, eine Übersicht über die besonderen COVID-19-Regelungen und die grössten Stolpersteine, Expert Focus 12/2020 p. 989 segg., punto 3.3.1 seg.).
Nei documenti presentati alla cassa di disoccupazione (Doc. F-Doc. J allegati al ricorso) si evince che la ricorrente ha stabilito la somma totale delle ore di lavoro previste senza prendere in considerazione segnatamente i giorni festivi del 19 marzo 2020 e 13 aprile 2020 per tutti i dipendenti, nonché le assenze per infortunio, malattia, corsi/formazione e riposo che risultavano dai resoconti mensili degli operai. Alla luce di queste contraddizioni, in parte riconosciute dalla stessa ricorrente, l’autorità inferiore ha legittimamente provveduto all’adeguamento del calcolo delle ore previste in questa misura, riferendolo, per l’intero periodo di contribuzione, solo al personale operaio in seguito alla negazione del diritto all’ILR per tutto il personale tecnico e amministrativo (cfr. allegato A della decisione a seguito del controllo; cfr. supra consid. 6.2 segg.), fatta eccezione per il mese di marzo 2020, in cui sono stati considerati per il giorno 20 marzo anche i dipendenti del personale tecnico ed amministrativo salvo A. _______ e B. _______ (allegato A della decisione su opposizione). In questo punto il ricorso si rivela dunque infondato. Sul ricalcolo della somma delle ore previste per il mese di marzo 2020 nella presa di posizione sul ricorso si ritornerà in seguito (cfr. inoltre infra consid. 11)." (Doc. 5/1 pag. 21-22)
In merito alla massa salariale il TAF ha, poi, argomentato:
" 8.
La ricorrente contesta che la SECO non abbia ritenuto corrette le masse salariali indicate nelle sue domande di indennità. La perdita di guadagno computabile corrisponde alla percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla somma dei guadagni determinanti di tutte le persone aventi diritto all’indennità (art. 8i cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 contro la disoccupazione; v. anche DTF 148 V 144 consid. 5.2.1, DTAF 2021 V/2 consid. 3.7). Nel caso di specie, nella decisione del 17 novembre 2023 la SECO ha adattato la massa salariale dei dipendenti aventi diritto inoltrata dalla ricorrente mediante i suoi conteggi nel senso che, da un lato, sono stati esclusi tutti i collaboratori del personale tecnico e amministrativo per i quali è stato negato il diritto all’ILR a causa della mancata controllabilità del tempo di lavoro (cfr. consid. 6.2 segg. e l’Allegato C alla decisione in seguito al controllo) e che, dall’altro, sono stati ricalcolati i rispettivi salari determinanti conformemente alla formula “stipendio mensile + un dodicesimo del salario mensile (quota parte 13ma)”, in rettifica al calcolo del datore di lavoro basato su un tasso orario moltiplicato per le ore computabili, come ritenuto dalla SECO nella sua risposta. Va comunque notato che, malgrado i differenti sistemi di calcolo adottati, gli importi relativi ai salari determinanti delle persone aventi diritto all’ILR sono pressoché identici, per cui si rendono superflue ulteriori allegazioni sul tema. Nella decisione su opposizione la SECO ha adattato il calcolo della massa salariale per il mese di marzo 2020 in seguito al riconoscimento della perdita di lavoro computabile il 20 marzo 2020 (allegato C) per tutti i dipendenti, anche quelli del personale amministrativo e tecnico, esclusi A. _______ e B. _______. Nel complesso, il calcolo della massa salariale effettuato dalla SECO non dà adito a critiche. Sul ricalcolo della massa salariale per il mese di marzo 2020 conformemente alla presa di posizione sul ricorso si ritornerà in seguito (cfr. consid. 11)." (Doc. 5/1 pag. 22)
Infine è stato puntualizzato:
" 9.
I lavoratori, il cui tempo di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un’ILR se, tra le altre cose, sono soggetti all’obbligo di contribuzione nell’AVS (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. a e c LADI). La ricorrente ha incluso la dipendente C______ _________ nelle tabelle delle ore previste e della massa salariale per i mesi di maggio e giugno 2020, malgrado la medesima non disponesse ancora di un permesso di soggiorno per attività lucrativa. Non è quindi censurabile che la SECO abbia adattato le tabelle delle ore previste e della massa salariale per maggio e giugno 2020 cancellando completamente i dati relativi a questa dipendente. Tuttavia, questo adeguamento non ha un’incidenza particolare, in quanto la ricorrente non ha rivendicato ore perse per ragioni economiche per la persona in questione nel periodo indicato."
(Doc. 5/1 pag. 22-23)
La sentenza B-2214/2022 del 22 agosto 2024 è cresciuta in giudicato incontestata.
1.6. Il 19 dicembre 2024 RI1 ha postulato nei confronti della Cassa la concessione del condono dell’importo di fr. 104'115.60 (cfr. doc. 6/1).
Il 17 gennaio 2025 la Cassa ha sottoposto alla Sezione del lavoro, per esame e decisione, la richiesta di condono della società (cfr. doc. 6).
Con decisione del 24 aprile 2025 la Sezione del lavoro ha respinto la domanda, non essendo realizzato il presupposto della buona fede, in quanto “l’assenza di un controllo sistematico delle ore di lavoro ridotto in azienda costituisce una grave negligenza” (cfr. doc. 9).
1.7. A seguito dell’opposizione del 26 maggio 2025 interposta da RI1 (cfr. doc. 10), la Sezione del lavoro, il 10 luglio 2025, ha emesso una decisione su opposizione che ha confermato il precedente provvedimento del 24 aprile 2025.
A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione, facendo riferimento alle decisioni dell’Ufficio giuridico del 24 marzo e del 4 maggio 2020 concernenti le ILR (cfr. doc. 1; 2), ai formulari “Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto”, al Preannuncio di lavoro ridotto del marzo 2020 e all’Info-Service “Indennità per lavoro ridotto” ha, segnatamente, rilevato:
" (…) tenuto conto delle precise indicazioni riguardanti la necessità di disporre di un sistema di controllo del tempo di lavoro che permettesse di dare informazioni sulle ore prestate quotidianamente dai dipendenti, la società in parola non poteva non considerare che fosse necessario implementare un sistema di controllo giornaliero delle ore di lavoro effettive.
4.2 Alla luce di dette informazioni riguardanti i presupposti del diritto alle indennità per lavoro ridotto da una parte e della mancanza nella propria azienda di una registrazione giornaliera precisa e continua delle ore lavorative effettivamente prestate dall'altra, l'opponente, facendo uso della necessaria attenzione, avrebbe dovuto informarsi per sapere se il suo sistema di registrazione del tempo di lavoro (resoconti giornalieri compilati a mano dal dipendente con le correzioni apportate ex post alla fine del mese dal datore di lavoro e le tabelle excel mensili con il resoconto delle ore lavorative per il personale amministrativo e tecnico) garantisse un controllo sufficiente.
Avendo omesso qualsiasi accertamento al riguardo essa si è resa colpevole di una negligenza grave, motivo per cui manca un presupposto per la concessione del condono (cfr. DLA 2002 nr. 37 consid. 4b).
Pertanto, le prestazioni erogate sono state chieste in restituzione a seguito di una negligenza commessa da parte della società in parola, che è da ritenersi grave. In una simile evenienza non è possibile riconoscere la buona fede." (Doc. A pag. 8)
1.8. Contro la decisione su opposizione del 10 luglio 2025, l’11 settembre 2025 RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che le sia accordato il condono.
A sostegno della propria pretesa, la società ricorrente ha segnatamente addotto:
" (…)
RI1 ha saputo solo con la decisione del Tribunale amministrativo federale del 22 agosto 2024, che il suo sistema di controllo delle ore non fosse sufficiente per chiedere e ottenere l’indennità per lavoro ridotto.
Infatti, la società aveva un sistema di controllo manuale - ciò che è consentito - con verifiche a posteriori. RI1 ha sempre controllato, in maniera adeguata, il proprio personale.
Il punto 7 dell'opuscolo sul lavoro ridotto riferisce che
" L'azienda deve disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro (ad es. schede di timbratura, rapporti sulle ore, sistemi elettronici per la registrazione del tempo di lavoro ecc.) del personale interessato dal lavoro ridotto che indichi quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in esubero, le ore perse per motivi economici e tutte le altre assenze quali ad esempio vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare."
II TAF, nella sua sentenza del 22 agosto 2024, si è espresso sulla controllabilità delle ore di Iavoro da parte di RI1 finalizzata all'ottenimento o no dell'lLR (consid. 6.1.2). Non si è espresso sulla buona fede dell'azienda.
Sempre il TAF ha riferito che le tabelle excel fornite da RI1 (consid. 6.2.2):
" […] forniscono indicazioni sulle ore di lavoro effettuate [...] sulla postazione di lavoro [...], nonché su eventuali assenze per giorni festivi, malattia e covid."
RI1 disponeva quindi di un "sistema di controllo delle ore". Tant'è che la stessa ha potuto quantificare la perdita di lavoro computabile. Che quel sistema non fosse conforme alle esigenze normative per l'ottenimento dell'lLR, la società lo ha scoperto dopo e non può per questo esserle imputata una grave negligenza.
Per l'UG, RI1:
a. "non poteva non considerare che fosse necessario implementare un sistema di controllo giornaliero delle ore di lavoro effettive" (consid. 4.1 pag. 8) e
b. "facendo uso della necessaria attenzione, avrebbe dovuto informarsi per sapere se il suo sistema di registrazione del tempo di lavoro [...] garantisse un controllo sufficiente. Avendo omesso qualsiasi accertamento al riguardo, essa si è resa colpevole di una negligenza grave, motivo per il quale manca un presupposto per il
condono" (consid. 4.2).
(…)
RI1, come detto, ha tenuto traccia delle ore di lavoro eseguite e di quelle perse dei propri dipendenti. È vero che il TAF non le ha considerate rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'lLR, ma di questo fatto la società è venuta a conoscenza solo dopo avere compilato i formulari e avere ricevuto le indennità.
Sui due rimproveri mossi dall'UG:
a. RI1, come ammesso dal TAF medesimo, aveva un sistema di controllo delle ore, anche giornaliero. Un'altra cosa è che esso permettesse di ottenere o no l'lLR,
b. Anche la lettura dei formulari e delle istruzioni non vanno nei dettagli richiesti dalla giurisprudenza. Un eventuale accertamento sarebbe dovuto intervenire in un momento storico molto concitato (chiusure, riaperture, indennizzi, concessione o no del lavoro ridotto ecc.) e con un quadro giuridico poco chiaro nell'immediato.
RI1 ha compilato i moduli e ha ottenuto l'lLR. Vero che l'aver beneficiato di quel sussidio non tutela per ciò solo la buona fede, ma ciò non significa che la prestazione sia stata ottenuta in maniera indebita. La decisione dell'UG manca di questo passaggio logico.
Al momento della compilazione dei formulari - con le spiegazioni fornite - e al momento della riscossione delle indennità, RI1 va considerata in buona fede. La società aveva un sistema di registrazione delle ore che ha permesso di calcolare la perdita di lavoro computabile e anche le verifiche poi eseguite dalle autorità. Ciò dimostra che vi erano comunque delle valide basi per esaminare la domanda di ILR, anche nelle modalità sommarie dell'epoca.
Non potendosi accorgere che avrebbe percepito indennità in maniera indebita, RI1 va considerata in buona fede." (Doc. I)
1.9. Nella sua risposta del 6 ottobre 2025 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.10. Il 7 ottobre 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le stesse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no la Sezione del lavoro abbia negato alla società ricorrente il condono della restituzione delle indennità per lavoro ridotto percepite a torto dal mese di marzo al mese di luglio 2020.
2.2. L’art. 95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25 LPGA.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato
In proposito cfr. STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.
La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005).
2.3. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025 consid. 4.1.; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C______, C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 5.2.1.; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
2.4. Chiamata a dirimere la presente vertenza, questa Corte ritiene, innanzitutto, utile rilevare che ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LADI i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se adempiono le condizioni di cui alle lett. a-d.
L’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI enuncia, tuttavia, che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile.
L’art. 46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 1 lett. a LADI) solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).
Salvo che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è l'unico modo di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate durante il periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa.
Il rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati; cfr. STF 8C_107/2025 del 18 giugno 2025, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_78972023 dell’8 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; STF 8C_306/2023 del 7 marzo 2024 consid. 5.1.2., pubblicata in DTF 150 V 249, DLA 2024 Nr. 7 pag. 230 e SVR 2025 ALV Nr. 8 pag. 25). Lo stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile. L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico, meccanico o informatico e i rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. STF 8C_107/2025 del 18 giugno 2025 consid. 6.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_699/2022 del 15 giugno 2023 consid. 5.1.2.; STF 8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.2; 3.3.3.; STFA C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3.; STFA C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2.).
In una sentenza 8C_107/2025 del 18 giugno 2025 consid. 6.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale e già menzionata, l’Alta Corte ha evidenziato che “(...) Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte. Tale normativa vuole così assicurare che la perdita di lavoro sia effettivamente verificabile in ogni momento dagli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione (…)”.
2.5. L’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20 marzo 2020 (RS 837.033), non più in vigore, e la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno, del resto, apportato deroghe alla LADI, ma non in relazione alla registrazione del tempo di lavoro (cfr. STF 8C_37/2024 del 10 ottobre 2024 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 1 pag. 1; STF 8C_728/2023 del 15 maggio 2024 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 27 pag. 95; STF 8C_306/2023 del 7 marzo 2024 consid. 3.1.2 STF 8C_306/2023 del 7 marzo 2024 consid. 5.1.2., pubblicata in DTF 150 V 249, DLA 2024 Nr. 7 pag. 230 e SVR 2025 ALV Nr. 8 pag. 25.; STF 8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-5990/2020 del 24 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag. 306 e in DLA 2022 N. 4 pag. 106).
Nel caso di specie la sentenza B-2214/2022 del 22 agosto 2024 con la quale il TAF ha confermato, in buona sostanza, la richiesta di restituzione di parte delle ILR percepite da RI1 da marzo a luglio 2020 stabilita dalla SECO con decisione su opposizione del 24 marzo 2022 (l’importo da restituire è stato ridotto da fr. 104'347.95 a fr. 104'115.60), in particolare per l’assenza di un sistema di controllo sufficiente delle ore di lavoro (cfr. consid. 1.5.; 1.4.), non è stata impugnata dalla società ricorrente.
2.6. In concreto RI1 è stata resa attenta a diverse riprese sulla necessità di disporre di un sufficiente sistema di controllo del tempo di lavoro.
Nel formulario "Preannuncio di lavoro ridotto - Emergenza Coronavirus (COVID-19)", allestito dall’insorgente il 17 marzo 2020, è precisato:
" Con la presente firma attesto la veridicità delle informazioni da me fornite. Dichiaro Inoltre:
a) (…)
b) di essere a conoscenza dell’obbligo di disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro (ad esempio schede di timbratura, rapporti sulle ore) per i lavoratori interessati dal lavoro ridotto che indichi:
le ore di lavoro prestate quotidianamente, comprese le eventuali ore supplementari,
le ore perse per motivi economici e
tutte le altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare.” (Doc. 1/1 pag. 4).
Inoltre, conformemente a quanto sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A pag. 6), nelle decisioni emesse dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il 24 marzo 2020 e il 4 maggio 2020 (in sostituzione della precedente), con le quali il diritto per lavoro ridotto era stato riconosciuto alla SA per l’arco di tempo 20 marzo - 10 giugno 2020, poi corretto nel periodo 17 marzo - 16 settembre 2020, è esplicitamente indicato (cfr. doc. 1; 2):
" (…).
Osservazioni
(…)
I datori di lavoro sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni in materia di registrazione del tempo di lavoro e sono tenuti a conservare la relativa documentazione. Il controllo delle ore di lavoro del personale interessato dal lavoro ridotto deve essere eseguito fin dall’inizio e giorno per giorno dal datore di lavoro o, in caso di lavoro a distanza, dal dipendente (vedasi anche i richiami importanti, paragrafo 1, in calce).
(…).
Richiami importanti riguardo all’indennità per lavoro ridotto
Sulla base delle precisazioni riguardo alla necessità di implementare un sistema di controllo del tempo di lavoro che dia informazioni sulle ore di lavoro effettivamente compiute quotidianamente la società ricorrente poteva e doveva comprendere che occorresse introdurre nella propria ditta un sistema di registrazione quotidiano delle ore di lavoro effettive.
L’insorgente, però, non ha attuato un sistema di verifica del tempo di lavoro idoneo, visto, da un lato, che nel caso degli operai, gli stessi compilavano sì manualmente un documento denominato “resoconto giornaliero”, tuttavia alcune indicazioni relative al cantiere, alle ore e alla descrizione dell’attività svolta venivano cancellate manualmente e sostituite con la scritta “Covid”, rendendole illeggibili o difficilmente leggibili (cfr. STAF B-2214/2022 consid. 6.1.2.).
Dall’altro, che per il personale amministrativo e tecnico sono state allestite soltanto delle tabelle excel mensili con il resoconto delle ore lavorative (cfr. STAF B-2214/2022 consid. 6.2.1.-6.2.2.).
Il Tribunale federale, del resto, in una sentenza 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, ha stabilito che a ragione l’amministrazione aveva negato a una SA il condono dell’ammontare di fr. 121'523.75, pari alle ILR versatele a torto da marzo a maggio 2020 e chieste in restituzione, poiché era assente un sistema di controllo del tempo di lavoro affidabile o di altri documenti che potessero giustificare che le ILR erano state ricevute a ragione.
Dal consid. 5.2. di tale giudizio emerge:
" (…) Le préavis de RHT, la décision de l'intimé du 18 mars 2020 ainsi que les décomptes de mars à mai 2020 mentionnaient clairement que la recourante devait instaurer un tel contrôle (au moyen par exemple de cartes de timbrage ou de rapports sur les heures) portant sur les heures de travail fournies quotidiennement, les heures perdues pour des raisons économiques et tout autre type d'absence. Ces informations détaillées ne pouvaient pas laisser penser à un employeur consciencieux qu'il pouvait être renoncé à l'introduction d'un système permettant d'attester les heures effectives de travail quotidiennes.
(…) malgré la crise sanitaire et les difficultés qui y étaient liées, la recourante a été dûment informée de ses obligations de contrôle du temps de travail. Il lui était en outre loisible de requérir de plus amples informations auprès de l'intimé, notamment au moment où elle aurait pris conscience des entraves liées à la mise en place d'un système de contrôle. On ajoutera qu'il n'était pas exigé qu'elle aménageât un système complexe et/ou coûteux. Les heures de travail ne doivent en effet pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement; une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies suffisent (arrêt 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). (…)”
La nostra Massima Istanza ha concluso che rettamente la Corte cantonale aveva considerato che la ricorrente aveva commesso una negligenza grave escludente la buona fede.
L’Alta Corte, con sentenza 8C_310/2023 del 5 giugno 2023, ha poi ritenuto inammissibile, in quanto non sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una Sagl contro il giudizio emanato il 27 marzo 2023 dal Tribunale amministrativo del Canton Berna, il quale aveva confermato il rifiuto da parte dell’amministrazione di condonarle la restituzione della somma di fr. 160'875.80, corrispondente alle ILR percepite indebitamente da aprile 2020 a maggio 2021.
La prima Istanza aveva precisato che la società, prestando la debita attenzione alle informazioni nei formulari di richiesta e nelle decisioni, le quali non potevano essere fraintese, avrebbe dovuto riconoscere che, affinché la perdita di lavoro fosse controllabile, era necessario un sufficiente sistema di controllo aziendale delle ore.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_163/2025 del 15 ottobre 2025; STF 8C_823/2016 del 14 luglio 2017.
Va, altresì, rilevato, come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. 9 pag. 4; A pag. 8), che la società ricorrente, alla luce delle informazioni ricevute tramite il "Preannuncio di lavoro ridotto - Emergenza Coronavirus (COVID-19)" del marzo 2020, nonché delle decisioni dell’Ufficio giuridico del 24 marzo 2020 e del 4 maggio 2020 citate sopra, nemmeno ha chiesto ragguagli all’amministrazione al fine di verificare se il suo sistema di rilevazione del tempo di lavoro, concernente gli operai, come pure il personale amministrativo e tecnico, fosse sufficientemente in grado di garantire un controllo adeguato.
Al riguardo il Tribunale federale, in un giudizio 8C_507/2024 del 29 aprile 2025, pubblicato in DLA 2025 Nr. 8 pag. 198, al consid. 4.1., ha ricordato che il comportamento che esclude la buona fede non è limitato alla violazione del dovere di annunciare determinate situazioni, bensì si riferisce anche all’omissione di informarsi presso l’amministrazione per chiarire un proprio obbligo o un requisito del diritto a prestazioni (cfr. pure STF 8C_57/2025 dell’8 ottobre 2025 consid. 3.2.; 5.3.; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.2.; in ambito di richiesta di condono di prestazioni complementari, in relazione alla mancata richiesta di informazioni all'amministrazione circa dei conteggi erronei, cfr. STF 8C_358/2025 del 2 settembre 2025 consid. 5.3).
In simili condizioni a ragione la Sezione del lavoro, per quanto attiene alla domanda di condono della parte di ILR chiesta in restituzione, in quanto la ricorrente non vi aveva diritto per il personale amministrativo e tecnico a seguito della mancata implementazione di un sistema di controllo giornaliero delle ore svolte, rispettivamente poiché per gli operai il diritto alle ILR è stato adattato in relazione alle ore perse in funzione delle iscrizioni originali nei resoconti giornalieri, ritenuto che il relativo controllo effettuato dalla società non era sufficiente ai sensi della LADI e della giurisprudenza (cfr. STAF B-2214/2022 del 22 agosto 2024 consid. 6.1. - 6.2.), ha negato nei confronti dell’insorgente l’esistenza del presupposto della buona fede, considerando che, in virtù delle indicazioni ricevute, l’assenza nella sua azienda di un controllo sistematico, preciso e continuo delle ore di lavoro costituisce una negligenza grave (cfr. doc. 9; A; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015; STCA 38.2024.14 del 13 maggio 2024; STCA 38.2021.62 dell’11 ottobre 2021).
2.7. Per completezza giova osservare, conformemente a quanto rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. A pag. 9), che il fatto che l’amministrazione abbia versato alla società ricorrente le indennità per lavoro ridotto per il lasso di tempo marzo - luglio 2020 senza sollevare alcuna obiezione circa il sistema di controllo delle ore di lavoro non le può essere di ausilio.
In primo luogo, nel sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione il datore di lavoro non può dedurre alcunché dalla concessione (senza riserve) delle prestazioni (cfr. STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.5.).
In secondo luogo, la Sezione del lavoro e la Cassa di disoccupazione possono presumere che il requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia dato e non sono tenute a predisporre dei controlli approfonditi, regolari e sistematici per ogni singola impresa al momento del riconoscimento del diritto alle ILR o durante il periodo di versamento delle indennità. È sufficiente che simili controlli vengano eseguiti dalla SECO in un secondo tempo nell’ambito della revisione o per sondaggio (cfr. STF 8C_728/2023 del 15 maggio 2024 consid. 5.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 27 pag. 95; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.6; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015; STF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; STCA 38.2021.62 dell’11 ottobre 2021 consid. 2.4.; 2.5.).
D’altronde le decisioni iniziali della Sezione del lavoro indicano chiaramente, da una parte, che la Cassa avrebbe potuto versare le ILR, se adempiuti gli ulteriori presupposti legali, dall’altra, come visto (cfr. consid. 2.6.), che i datori di lavoro sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni in materia di registrazione del tempo di lavoro, così come descritto nei “Richiami importanti riguardo all’indennità per lavoro ridotto” riportati nei provvedimenti stessi e sono tenuti a conservare la relativa documentazione (cfr. doc. 1; 2).
La SA, essendo stata avvertita di essere responsabile del sistema di controllo delle ore che doveva essere eseguito giorno per giorno, come indicato nelle decisioni della Sezione del lavoro, e di doverne conservare la documentazione (cfr. doc. 1; 2) - la quale dunque avrebbe potuto esserle richiesta in seguito per una verifica - era nelle condizioni di rendersi conto che la correttezza (che avrebbe potuto essere esaminata successivamente) dell’erogazione delle ILR dipendeva anche dal requisito della presenza di un sistema di controllo del tempo di lavoro adeguato.
L’avviso risultante dalle decisioni di riconoscimento delle ILR avrebbe, ad ogni modo, perlomeno dovuto farle sorgere il dubbio al riguardo e indurla a chiedere delucidazioni alla Sezione del lavoro stessa e/o alla Cassa.
Di conseguenza nel caso di specie il condono della restituzione delle indennità per lavoro ridotto - ordinata a causa della mancata implementazione di un sistema di controllo giornaliero delle ore svolte per il personale amministrativo e tecnico, rispettivamente a seguito dell’adattamento del diritto alle ILR siccome il relativo controllo effettuato dalla società non era sufficiente ai sensi della LADI e della giurisprudenza per gli operai - neppure può essere riconosciuto alla ricorrente in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost.
In effetti, da quanto appena esposto, risulta che già il primo presupposto da ossequiare per vedere garantita la protezione della buona fede, ovvero l’esistenza di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità (cfr. STF 8C_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316), non è adempiuto.
In proposito è utile rilevare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_177/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 4.4.3., nel caso di una società, il cui riconoscimento alle ILR era stato riconsiderato, ha escluso la tutela della buona fede pretesa in virtù dell’affidamento riposto nelle decisioni positive dell’amministrazione all’origine del mantenimento dei posti di impiego, indicando che la protezione della buona fede era infondata, ritenuto che non si era confrontati con un’autorizzazione senza riserve al lavoro ridotto.
2.8. La restituzione delle indennità per lavoro ridotto percepite dall’insorgente da marzo a luglio 2020 non è stata motivata dalla SECO soltanto con riferimento all’assenza di un sistema di controllo del tempo di lavoro sufficiente, bensì anche rilevando, in particolare che “le domande e conteggi d’ILR dei mesi di marzo a luglio 2020 sono stati stabiliti con una somma totale delle ore di lavoro previste dei lavoratori aventi diritto che non ha nulla a che vedere con quella che avrebbe dovuto essere presa in considerazione” e che “le domande e conteggi d’ILR sono stati stabiliti con una massa salariale di tutti i lavoratori aventi diritto che non ha nulla a che vedere con quella che avrebbe dovuto essere presa in considerazione” (cfr. doc. 3; 4; consid. 1.3.; 1.4.).
Il TAF, nel proprio giudizio B-2214/2022 del 22 agosto 2024 consid. 7. e 8., ha peraltro, stabilito che legittimamente la SECO ha provveduto all’adeguamento del calcolo delle ore previste per i lavoratori, e meglio per gli operai (ritenuto che per il personale amministrativo e tecnico era stato negato integralmente il diritto alle ILR, salvo - “dando prova di flessibilità”; cfr. STAF consid. 11.5 - per il mese di marzo 2020, tranne nel caso di due dipendenti. La Corte federale ha poi riconosciuto il diritto a uno di essi - cfr. STAF consid. 11.7-11.8), visto che non erano stati presi in considerazione i giorni festivi, nonché le assenze per infortunio, malattia, corsi/formazione e riposo, come pure che “nel complesso il calcolo della massa salariale effettuato dalla SECO non dà adito a critiche”, ad eccezione che per il mese di marzo 2020 (cfr. consid. 1.5.).
Nel contesto dell’esame della richiesta di condono, la Sezione del lavoro non si è, però, specificatamente pronunciata riguardo al presupposto della buona fede in relazione a tali inesattezze che hanno condotto, almeno parzialmente, a richiedere alla società ricorrente la restituzione di parte delle ILR erogate.
L’amministrazione si è, al contrario, limitata a negare la buona fede, asserendo che l’assenza di un controllo sistematico delle ore di lavoro in azienda costituisce una grave negligenza, senza precisare espressamente le ragioni del diniego del condono anche per la parte di ILR da restituire a seguito delle informazioni errate concernenti le ore previste e la massa salariale (cfr. doc. 9; A).
Né dal tenore della decisione su opposizione del 10 luglio 2025 impugnata, né da quello del provvedimento del 24 aprile 2025 è, infatti, dato di capire in modo evidente se la mancanza di un sistema di controllo che consentisse la registrazione quotidiana continua delle ore di lavoro effettuate sia stata posta o meno a fondamento anche del rifiuto della buona fede al momento del percepimento delle ILR corrisposte a torto a causa delle inesattezze riguardanti la somma totale delle ore di lavoro previste e la massa salariale di tutti i lavoratori aventi diritto.
Ne discende che, per maggiore chiarezza e ritenuto lo specifico caso concreto, deve essere ancora acclarato se, da questo profilo, la ricorrente fosse oppure no in buona fede.
Per inciso, è utile segnalare che in una sentenza 38.2021.40 del 21 febbraio 2022 questa Corte, contestualmente a una vertenza relativa a un ordine di restituzione delle ILR ricevute da marzo a maggio 2020, in quanto nelle relative domande i giorni festivi infrasettimanali erano stati calcolati erroneamente quali ore perse, mentre le ore relative ai giorni festivi avrebbero dovuto essere inserite nelle ore di lavoro previste (cfr. DTF 148 V 144 = DLA 2022 Nr. 2 pag. 90 = SVR 2022 ALV Nr. 14 pag. 45) al fine di ottenere una percentuale di perdita di lavoro per ragioni economiche corretta, “ritenuto che la “massa salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto”, di cui ai moduli, si riferisce all’intero mese civile”, al consid. 2.12. ha evidenziato che “(…) è vero che i moduli “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” non risultano del tutto chiari ai fini della loro compilazione per il cittadino non cognito delle specificità di tali iter, a maggior ragione considerato che la procedura sommaria per il conteggio delle ILR è stata introdotta soltanto a inizio aprile 2020. È altrettanto vero, però, che dal profilo della restituzione determinante è se un assicurato ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto”.
2.9. Stante quanto precede, questa Corte deve concludere, da una parte, che il condono deve essere escluso per la parte di ILR chiesta in restituzione difettando un valido sistema di controllo giornaliero delle ore svolte, non potendo riconoscere all’insorgente la buona fede (cfr. consid. 2.6.; 2.7.), primo requisito per ottenere il condono (cfr. consid. 2.2.).
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.).
Dall’altra, che gli atti vanno rinviati alla parte resistente al fine di decidere, con esplicita motivazione, se alla ricorrente possa o meno essere riconosciuto l’adempimento della condizione della buona fede in relazione alla sua domanda di condono limitatamente alle prestazioni chieste in restituzione a seguito dei nuovi calcoli riguardanti la somma totale delle ore di lavoro previste, nonché la massa salariale di tutti i lavoratori aventi diritto.
Chiarito tale punto e, se del caso, il requisito della grave difficoltà, l’amministrazione emetterà una nuova decisione in merito alla richiesta di concessione del condono, per quanto non già negato e confermato in questa sede (cfr. consid. 2.6.-2.7.).
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego del condono della somma da restituire di fr. 104'115.60, corrispondenti a parte delle indennità per lavoro ridotto percepite dalla ricorrente da marzo a luglio 2020.
Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr. STF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni; DTF 122 V 221 consid. 2; Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e i riferimenti ivi menzionati) non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
A quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.6 dell’11 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2024.14 del 13 maggio 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.40-41 del 2 ottobre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 10 luglio 2025 è annullata nella misura in cui ha negato alla ricorrente il condono della parte delle indennità per lavoro ridotto chieste in restituzione a seguito dei nuovi calcoli riguardanti la somma totale delle ore di lavoro previste e la massa salariale di tutti i lavoratori aventi diritto.
§§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per procedere conformemente a quanto indicato ai consid. 2.8. e 2.9.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti