Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2024.47
Entscheidungsdatum
10.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2024.47

CL/gm

Lugano 10 febbraio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 settembre 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione di restituzione del 21 marzo 2024, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 53'366.40 (pari a prestazioni LADI corrispostegli nel periodo da agosto 2021 ad ottobre 2022), dei quali fr. 7'859.- da compensare “con le prestazioni della disoccupazione relative al periodo dal 27 marzo 2023 al 31 luglio 2023”, per un importo effettivo da restituire di fr. 45'507.40. L’amministrazione ha motivato il provvedimento in questione come segue:

" (…) La Cassa le ha versato le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione provvisorie. Infatti, come da nostra lettera del 15 novembre 2021, seppure lei fosse abile al 20%, la Cassa ha versato le indennità di disoccupazione complete. Con sentenza del 6 novembre 2023, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha condannato la __________ a versarle le indennità giornaliere di malattia fino al 29 ottobre 2022. Di conseguenza le indennità di disoccupazione anticipate dalla Cassa, per il periodo dal 1. agosto 2021 al 29 ottobre 2022, devono essere restituite.

  1. Per questa ragione, la Cassa deve chiedere la restituzione dell’importo di CHF 53'366.40. L’importo di CHF 7'859.00 è stato già compensato con le prestazioni della disoccupazione relative al periodo dal 27 marzo 2023 al 31 luglio 2023. Infatti, avendo stornato le indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2021 al 29 ottobre 2022, la Cassa ha potuto riconoscere le indennità di disoccupazione dal 27 marzo 2023 al 31 luglio 2023. Risulta quindi un importo ancora da restituire di CHF 45'507.45.” (cfr. doc. 31).

1.2. In data 4 aprile 2024 RI 1, già rappresentato dall’avv. RA 1, si è opposto al provvedimento reso nei suoi confronti sulla base delle seguenti motivazioni:

" (…) avevamo esposto come il signor RI 1 sia risultato inabile al lavoro secondo l’UAI in misura del 100% sino al 27.10.2021 e del 50% dal 28.10.2021 in avanti. Questa inabilità lavorativa, accertata dal SMR (…) è stata fatta propria dal lod. TCA ed applicata nell’ambito della causa che opponeva il signor RI 1 a __________ quale assicurazione IGM (sentenza TCA del 6.11.2023, inc. 36.2022.49).

Ne sia ulteriore riprova la lettera inviata dallo scrivente al lod. TCA in data 12.10.2023 ove si esponeva che le IG LADI lorda percepite in eccesso dal signor RI 1 per il periodo 1.8.2021-27.10.22021 erano pari a CHF 10'233.20 e le IG LADI lorde percepite in eccesso per il periodo 28.10.2021-29.10.2022 erano pari a CHF 23'714.40.

In quel contesto si è fatto riferimento alle IG LADI lorde, laddove invece l’obbligo di restituzione del signor RI 1 si limita al corrispettivo netto delle stesse.

Per il periodo dal 27.3.2023 al 31.7.2023 vale il medesimo discorso nel senso che il signor RI 1 è stato abile al 50%, ergo collocabile in questa misura, con la conseguenza che egli ha maturato il diritto a percepire le IG LADI al 50%.

Ne discende che l’importo che il signor RI 1 può essere tenuto a restituire corrisponde alla metà delle IG LADI nette percepite dal 28.10.2021, corrispondente alla IL del 50% per la quale non era collocabile.

Giova altresì rilevare come l’importo delle IG LADI considerate a far tempo del 27.3.2023 sia errato, poiché il guadagno assicurato deve essere considerato in ordine di CHF 6'067.-. Anche l’applicazione di un ulteriore periodo di attesa nel mese di aprile 2023 è qui contestato.” (cfr. doc. 32).

1.3. La Cassa, con decisione su opposizione del 17 settembre 2024, ha confermato il proprio provvedimento del 21 marzo 2024 sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

  1. L’art. 15 cpv. 3 OADI riguarda l’esame dell’idoneità al collocamento delle persone con handicap nel settore dell’AD. Esso disciplina unicamente l’obbligo dell’AD di anticipare le prestazioni di un’altra assicurazione sociale (in particolare l’AI). Quest’obbligo non vale nei confronti degli assicuratori cui spetta definitivamente e per contratto l’obbligo di versare le prestazioni. L’obbligo di anticipare le prestazioni previsto dalla legge è applicabile solo se non è chiaro a chi spetta definitivamente l’obbligo di versare le prestazioni. Le disposizioni sul coordinamento delle indennità giornaliere tra la LADI, la LAMal, la LCA e la LAINF definiscono un obbligo alle prestazioni definitivo e complementare da parte delle varie assicurazioni (SECO, Direttiva LADI ID, C178c).

  2. In virtù dell’articolo 28 capoversi 2 e 4 LADI (in combinato disposto con l’art. 73 cpv. 1 LADI) e della sussidiarietà dell’AD ivi prevista, il coordinamento tra l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi della LCA, queste ultime vengono dedotte dalle indennità giornaliere di disoccupazione per evitare un sovraindennizzo. Per via di tale sussidiarietà, le prestazioni dell’AD entrano in considerazione solo se le indennità giornaliere dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, nella misura in cui rappresentano un'indennità di perdita di guadagno, sono inferiori alle indennità giornaliere dell'AD. La sussidiarietà si applica indipendentemente dalla questione di un eventuale effettivo sovraindennizzo (DLA 2021/1, n. 04 - pag. 96-101).

Nell'opposizione, rappresentato dallo __________, Avv. RA 1, indica quanto segue:"...Il signor RI 1 sia risultato inabile al lavoro secondo l’UAl in misura del 100% sino al 27.10.2021 e del 50% dal 28. 10. 2021 in avanti... Ne discende che rimporto che il signor RI 1 può essere tenuto a restituire corrisponde alla metà delle IG LADI nette percepite dal 28.10.2021, corrispondente alla IL del 50% per la quale non era collocabile.

  1. In primo luogo, la Cassa ha richiesto la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni completa e tutti i conteggi mensili della __________.

  2. Tramite missiva del 26.06.2024 la Cassa ha richiesto all'Avv. RA 1 la seguente informazione: "Per quali motivi richiedere in restituzioni le indennità nella misura del 50% dal 28. 10. 2021 al 29.10. 2022 mentre per lo stesso periodo è stato pagato da __________ con l’indennità giornaliera piena?".

  3. L'avv. RA 1 prende posizione il 02.07.2024 come segue alla nostra richiesta di informazioni:"...Il signor RI 1 non chiede la restituzione delle IG LADI in misura del 50%. Egli contesta la richiesta di restituzione delle IG LADI nella misura dei CHF 53'366.40 da voi pretesi. Come da voi riconosciuto, il Signor RI 1 è risultato inabile al lavoro al 100% dal 01.08.2021 e al 50% dal

  4. 10.2021, come peraltro risulta dal progetto Al del 05.01.2024. Ne consegue che dal 29. 10.2021 era collocabile in misura del 50%. Disoccupato ed abile al lavoro al 50% dal 29.10.2021 che ha peraltro sempre rispettato le prescrizioni URC-LADI, ha quindi legittimamente maturato il diritto a percepire le indennità di disoccupazione al 50% per il periodo dal 29.10.2021 in avanti...".

  5. Secondo la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, l'assicurato è stato ritenuto incapace al lavoro dal lato reumatologico al 100% fino al 31 .07.2021 ed abile nella misura del 100% dal 01.08.2021. Mentre dal lato psichiatrico inabile al 100% dal 01.08.2021 e al 50% dal 28.10.2021.

  6. Inoltre riportiamo testualmente il seguente paragrafo della sentenza "Alla luce di quanto sopra esposto, accertato che l’attore è totalmente incapace al lavoro nella sua precedente attività, sia dal lato reumatologico, sia dal lato psichiatrico e che l’assicuratore non ha imposto all’interessato di cambiare professione, indicando la concreta attività esigibile, non ha assegnato un termine per adattarsi al nuovo stato valetudinario e non ha effettuato alcun calcolo del grado d'incapacità al guadagno (se non tardivamente con le osservazioni del 10 ottobre 2023), la convenuta va condannata al versamento delle indennità giornaliere pattuite, dal 1º agosto 2021, fino ad esaurimento delle medesime (cfr. sentenza 4A 228/2019 del 2 settembre 2019)".

Nonostante l'assicurato sia abile nella misura del 50% a far tempo dal 28.10.2021, la __________ ha versato l'indennità pattuita di CHF 160.00 (corrispondenti al 100%) fino al 29. 10.2022 per la motivazione riportata al punto nr. 14.

  1. Per il periodo dal 01.08.2021 al 29.10.2022 la Cassa ha versato complessivamente l'importo netto di CHF 53'366.40. Mentre la __________ per lo stesso periodo ha riconosciuto l'importo di CHF 72'640.00 (454 giorni x 160.00)

  2. Come già sopra menzionato, le prestazioni dell'AD entrano in considerazione solo se le indennità giornaliera dell'assicurazione malattia sono inferiori alle indennità giornaliere dell'AD. La sussidiarietà si applica indipendentemente dalla questione di un eventuale sovraindennizzo.

  3. Alla luce di tutta la fattispecie, se da un lato l'assicurato risulta abile nella misura del 50% dall'altro l'assicuratore ha versato l'indennità giornaliera al 100%. Per questo motivo la Cassa deve richiedere in restituzione tutte le indennità versate per il periodo dal 01 .08.2021 al 29.10.2022.

  4. La Cassa ha compensato l'importo netto di CHF 7'859.00 con le indennità di disoccupazione per il periodo dal 27.03.2023 al 31.07.2023, di conseguenza la restituzione ammonta a CHF 45'507.40 (CHF 53'336 40 - CHF 7'859 00)

  5. Per quanto riguarda la questione dei giorni di attesa la cassa ha provveduto, in data odierna, ad effettuare la correzione con il relativo bonifico.

  6. In virtù di quanto precede, l'opposizione del 04.04.2024 è respinta, la decisone del 21.03.2024 è confermata ed è richiesta la restituzione dell'importo di CHF 45'507.40 (cfr. annesso bollettino di versamento).

Conformemente all'articolo 52 capoverso 3 LPGA, la procedura di opposizione in materia di assicurazione contro la disoccupazione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili, a meno che non servano a coprire l'assistenza giudiziaria gratuita. Non essendo stata rilevata tale eccezione nella fattispecie, non sono accordate ripetibili.” (cfr. all. A2 a doc. I)

1.4. Con tempestivo ricorso, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione su opposizione chiedendone l’annullamento e la modifica “nel senso che il signor RI 1 per il periodo dal 1.8.2021 al 29.10.2022 è tenuto a restituire alla Cassa solo il montante di CHF 23'511.75 (invece di CHF 45'507.40 (recte CHF 53'366.40))”.

“Riservata la richiesta di condono”, il legale ha poi protestato la rifusione di “tasse, spese e ripetibili”.

In particolare, a sostegno delle ragioni del proprio assistito, l’avv. RA 1 rammenta quanto stabilito da questo Corte nella STCA 36.2022.49 del 6 novembre 2023, in particolare con riferimento al “calcolo del ricorrente relativo al suo diritto alle indennità di cui al consid. 2.13.”, e meglio:

" (…)

2.13 (...) L'interessato, oltre ai fr. 600, ha ancora diritto al massimo a 454 giorni di prestazioni (750 - 296), ossia a fr. 72'640 (454 x 160). L'attore ha percepito dall'UAl un'indennità giornaliera lorda di fr. 160 al giorno dal 9 maggio 2022 al 5 giugno 2022 (28 giorni) per complessivi fr. 4'4BO (doc. CCI/CC2). Egli ha inoltre ricevuto indennità giornaliere lorde di fr. 195.70 dall'assicurazione contro Ia disoccupazione dal 1 º agosto 2021 fino al mese di marzo 2023.

(...) In queste condizioni, l'assicuratore non può chiedere il computo delle indennità giornaliere versate dalla Cassa contro la disoccupazione. La convenuta deve semmai versare all'attore l'intero importo delle prestazioni pattuite (DTF 144 III 136) e spetterà alla Cassa di disoccupazione, cui copia del dispositivo della sentenza va trasmesso per conoscenza (dr. STF 4A 228/2019 del 2 settembre 2019, consid. 2.3.3), chiedere la restituzione delle prestazioni versate all'attore (DTF 142 V 448).”

ed aggiunge che, per quanto attiene alle prestazioni LADI, il “signor RI 1 ha beneficiato di un termine quadro per la riscossione delle indennità giornaliere di disoccupazione dal 1.8.2021 al 31.7.2023, quale "prestazione anticipata". Il guadagno assicurato è stato calcolato a CHF 6'067.- e l'indennità giornaliera stabilita in CHF 195.70, pari al 70% del salario assicurato. (…) Dal 1 .8.2021 al 29.10.2022 la Cassa ha versato complessivi CHF 53'366.40.”, dei quali, in concreto, compensati fr. 7'859.-, l’amministrazione chiede la restituzione per fr. 45'507.40.

Sennonché, rileva il legale, “già nell'opposizione alla decisione della Cassa del 21.3.2024 era stato fatto valere come il signor RI 1 fosse risultato inabile al lavoro secondo l’UAl (decisione UAI del 27.9.2024 ad oggi non ancora cresciuta in giudicato) in misura del 100% dall'8.6.2020 sino al 27.10.2021 e del 50% dal 28.10.2021 in avanti, sicché l'importo che il signor RI 1 dovrebbe restituire alla Cassa corrisponde quindi solo alle IG LADI intere nette versate dal 1.8.2021 al 27.10.2021 e alla metà delle IG LADI nette percepite dal 28.10.2021 al 29.10.2022, ossia quelle percepite per il 50% d'inabilità lavorativa per il quale non era collocabile”.

“La Cassa”, fa valere la parte ricorrente, “sostiene dunque, a torto, che benché l'assicurato sia stato ritenuto abile al lavoro in attività adeguate nella misura del 50% dal 28.10.2021, visto che l'assicuratore perdita di guadagno (__________) ha versato l’indennità giornaliera per lo stesso periodo al 100%, sarebbe autorizzata chiedere in restituzione tutte le identità versate per il periodo dal 1.8.2021 al 29.10.2022.

In aggiunta, si ricorda altresì che nel frattempo era pendente una domanda di prestazioni d'invalidità e che il versamento provvisorio (anticipo) delle IG LADI incombeva alla Cassa in virtù dei disposti di cui all'art. 70 LPGA.”.

Rammentato l’ammontare di quanto corrisposto dalla Cassa al ricorrente nel lasso temporale dall’agosto 2021 al marzo 2023 (che la parte ricorrente ha quantificato in fr. 9'555.45 per il periodo dal 1° agosto 2021 al 27 ottobre 2021, in fr. 43'630.60 per il periodo dal 28 ottobre 2021 al 29 ottobre 2022 ed in fr. 18'935.45 per il periodo dal 30 ottobre 2022 al marzo 2023, per un totale di fr. 72'121.50), il legale riconosce che parte delle prestazioni LADI è stato a giusta ragione chiesto in restituzione, e meglio:

“(…) per il periodo dal 1 .8.2021 al 29.10.2022 Zurich è stata condannata da cod. lod Tribunale al pagamento delle indennità di perdita di guadagno al 100% e ciò in virtù del mancato esercizio della richiesta di cambio d'occupazione, sicché ha fatto stato la completa IL del signor RI 1 quale infermiere. Va da sé che per il periodo in cui ha fatto stato una completa incapacità di lavoro, le IG LADI versate dalla disoccupazione in via anticipata, non erano dovute poiché il signor RI 1 non era collocabile. La Cassa ha versato IG LADI anticipate, ossia relative ad un'ipotetica piena capacità lavorativa dal 1.8.2021 al 27.10.2021, per complessivi netti CHF 9'555.45 (vedi tabella ad. 20).

Questo importo dev'essere restituito alla Cassa”;

“Dal 28.10.2021 al 29.10.2022 la Cassa ha versato provvisoriamente ed in via anticipata delle indennità disoccupazione intere nella prospettiva di un'eventuale presa a carico da parte dell'assicurazione invalidità. In effetti, se fosse stata calcolata sulla base di una capacità lavorativa al 50%, l'indennità giornaliera di disoccupazione sarebbe stata ridotta al 50% (Cfr. art. 28.cpv.4 lett. b LADI).

La Cassa non avrebbe quindi dovuto versare l'anticipo per la parte "inabile al lavoro" se la __________ avesse assunto sin dall'inizio i suoi obblighi contrattuali versando le indennità giornaliere di cui era debitrice (cfr. DTF 144 III 136).

In questo periodo le IG LADI cui il signor RI 1 avrebbe avuto diritto di ricevere assommano a CHF 21'815.30, proprio in virtù della sua capacità lavorativa del 50%. Egli ha quindi incassato prestazioni anticipate non dovute corrispondenti solo al 50% di IL accertata, ossia CHF 21'815.30 (CHF 43'630.60 / 2; vedi tabella ad. 20) netti.

Anche questo importo dev'essere restituito alla Cassa”.

“Ne va diversamente per il restante 50%, corrispondente alla sua residua capacità lavorativa che sarebbe stato “completato” nei limiti della sovraindennizzazione con una (mezza) indennità giornaliera da parte dell’assicuratore malattia perdita di guadagno. In questa misura la questione di una deduzione/compensazione non si pone: de due (mezze) indennità essendo versate per motivi distinti, ossia, la perdita di guadagno imputabile alla disoccupazione per l’una e quella imputabile allo stato di salute per l’altra.

In una sentenza 8C_385/2020 del 4 novembre 2020, al consid. 5.1. il Tribunale federale ha così riassunto la giurisprudenza:

L’art. 28 cpv. 2 LADI stabilisce che le prestazioni giornaliere di malattia versate da un assicuratore ai sensi della LCA devono essere detratte dall0indennità di disoccupazione. Per evitare una sovracompensazione (ndr, neretto e sottolineatura del redattore) in caso di coincidenza di diverse richieste di prestazioni oggettivamente coerenti, tale prestazione indebitamente (ndr, neretto e sottolineatura del redattore) percepita dall’assicurazione contro la disoccupazione può, in linea di principio, essere recuperata sulla base delle prestazioni di malattia versate a posteriori per lo stesso periodo ai sensi della LCA (art. 95 cpv. 1 LADI in combinazione con l’art. 53 cpv. 1 LPGA) (DTF 142 V 448). Ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 e 4 LADI, l’assicurazione contro la disoccupazione è sussidiaria rispetto all’assicurazione privata che copre la perdita di guadagno dovuta a malattia (DTF 128 V 176 E. 5 p. 181; ARV 2017 p. 72, 8C_791/2016 E 2.1.2. con riferimento). L’assicuratore privato non è esonerato dal fornire le prestazioni contrattualmente dovuto perché l’assicuratore contro la disoccupazione ha versato all’assicurato anticipi provvisori in vista di un’eventuale assunzione da parte dell’assicuratore contro l’invalidità (DTF 144 III 136 E4 p. 139 e segg.).

In altre parole, l’eventuale compensazione per la parte “abile”, detraendo le prestazioni di malattia dall’indennità di disoccupazione, potrebbe avvenire solo in caso e nella misura del sovraindennizzo.

In virtù del fatto che l’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia non ha attuato correttamente il cambio di occupazione, il signor RI 1 ha comunque percepito nel periodo in cui era abile al lavoro IG malattia per CHF 54'080.- (CHF 58'560.- / (recte: -) CHF 4480.- di IGAI dedotte), dei quali CHF 27'040.- relativi al 50% di capacità lavorativa residua.

Nel periodo dal 28.10.2021 al 29.10.2022, la somma di CHF 21'815.30 corrispondente alle IG LADI dovute al 50% e le IG versate da __________ per il 50% d’IL nella sua precedente attività (ma corrispondente ad una piena capacità in attività adeguate) e di CHF 27'040.-. è pari a complessivi CHF 48'855.30.

Il reddito del signor RI 1 nel periodo dal 28.10.2021 al 29.10.2022, senza il danno alla salute, sarebbe stato di lordi CHF 78'824.50 (reddito annuo perso di CHF 72'761.10, ripartendolo su 12 mesi, ca. CHF 66'697.65). Ciò lavorando all’80%. Al 50% il reddito sarebbe stato di chf 49'265.30 (CHF 78'824.50 / 80 x 50). Questo è il limite del sovraindennizzo considerando le prestazioni percepite per la capacità lavorativa residua del 50%.”.

Stando alla tesi ricorsuale, quindi:

" (…) nel caso specifico il limite del sovraindennizzo non è stato superato, sicché per questo periodo dal 28.10.2021 al 29.10.2022, in relazione alla capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate, il signor RI 1 non risulta essersi arricchito. Per l’art. 69 cpv. 2 LPGA, il concorso di prestazioni delle varie assicurazione sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento dannoso (cpv. 1). Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni del reddito subite da congiunti (cpv. 2). Le prestazioni pecuniarie sono ridotto dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzione le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita (cpv. 3) (DTF 8C_42/2012; DTF 8C_46/2013, consid. 2.2.; DTF 126 V 468 consid. 4a; STF 9C_91/2013 consid. 5.3.1.; DTF 123 V 193 consid. 5a).

Ergo nulla è dovuto alla Cassa per quel periodo. (…)

La Cassa ha quindi diritto di ricevere solo quanto anticipato, ma poi risultato non dovuto, ossia CHF 31'370.75 (CHF 9'555.45 + CHF 21'185.30).

(…) In considerazione del fatto che CHF 7’859.00 sono già stati compensati (vedi decisione impugnata) il signor RI 1 deve alla Cassa ancora solo CHF 23'511.75 (CHF 31'370.75 – CHF 7'859.00) e non, come richiesto, CHF 45'507.40” (cfr. doc. I).

1.5. Nella propria risposta del 12 novembre 2024, la Cassa chiede la reiezione del ricorso e, rinviando per il resto alla propria decisione su opposizione, oltre a richiamare il contenuto dell’art. 69 LPGA, osserva quanto segue:

" (…)

  1. Il ricorrente imposta il calcolo per la determinazione del sovraindennizzo partendo dal salario ipotetico che avrebbe percepito senza il danno alla salute (CHF 78'824.50 annui, 6'567.- mensili che corrisponde anche al guadagno assicurato stabilito dalla Cassa).

  2. Non tiene però conto che è considerata perdita di guadagno la differenza tra le indennità ottenute e il guadagno assicurato al 70% o all’80%, ciò significa che le indennità di malattia percepite sono superiori alle indennità di disoccupazione spettanti.” (cfr. doc. III).

1.6. Con replica del 19 novembre 2024, la parte ricorrente si riconferma nel proprio gravame, contesta le osservazioni della resistente e, da parte sua, fa valere quanto segue:

" (…) Preme qui rilevare come a seguito del danno alla salute il signor RI 1 abbia perso il proprio posto di lavoro, incorrente fra l’altro in spese e costi legali non indifferente, che devono essere conteggiati nel calcolo del sovraindennizzo, sicché a ben vedere – limitatamente alla questione del sovraindennizzo (escluso quindi l’aspetto legale all’anticipazione delle prestazioni ad opera della LADI) – la disoccupazione non ha diritto di compensare alcunché, né di richiedere nulla a titolo di sovraindennizzo.”

e quantifica (producendo le relative quattro note d’onorario) in fr. 25'093.30 le spese legali sostenute, che ribadisce “devono essere considerate nell’ambito del sovraindennizzo (cfr. DTF 139 V 113)”, ritenuto che “il fatto che le stesse siano coperte dalla CAP quale sua assicurazione di protezione giuridica non modifica la questione”, tale copertura assicurativa essendo sussidiaria, come già ribadito a più riprese “(ancorché in materia di indennizzo penale ex art. 429 CPP)” dal Tribunale federale “(DTF 142 IV 42)”.

“Dato quanto precede”, conclude il legale del ricorrente, “le pretese di CO 1 per asserito sovraindennizzo (poste a torto in compensazione e richieste in restituzione) non possono essere accolte anche per questo motivo” (cfr. doc. V).

1.7. Infine, con duplica del 25 novembre 2024 – trasmessa per conoscenza al ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. VIII) – la Cassa ha comunicato a questa Corte di non avere ulteriori osservazioni in merito a quanto fatto valere dalla parte avversa (cfr. doc. VII).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, o meno, la Cassa ha chiesto all’assicurato la restituzione dell’importo di fr. 53'366.40, pari alle prestazioni LADI versate ad RI 1 per il periodo dal 1° agosto 2021 al 29 ottobre 2022, che, compensate con fr. 7'859.- (pari alle indennità di disoccupazione nette per il periodo dal 27 marzo al 31 luglio 2023), equivalgono ad un totale di fr. 45'507.40, in conseguenza del successivo riconoscimento da parte di __________ di indennità perdita guadagno per malattia (LCA) per il medesimo periodo.

2.2. Ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 LADI gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.

L’art. 15 cpv. 3 OADI enuncia che un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all’assicurazione invalidità o a un’altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell’altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno.

L’art. 15 cpv. 3 OADI prevede così che una persona, qualora non sia manifestamente inidonea al collocamento e si annunci all’assicurazione invalidità, è considerata idonea al collocamento fino a che quest’ultima assicurazione emette una decisione.

La presa a carico provvisoria da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione di un assicurato che si è annunciato all’assicurazione invalidità (o che attende le prestazioni di un’altra assicurazione) ha lo scopo di evitare che il medesimo si trovi privato di prestazioni assicurative nel periodo di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e più in generale durante il tempo necessario all’assicurazione invalidità per decidere in merito alla domanda di prestazioni dell’assicurato (cfr. STF 8C_968/2012 del 18 novembre 2013 consid. 3.2.; DTF 127 V 484 consid. 2a).

Ai sensi dell’art. 70, cpv. 1 e 2 lett. b LPGA, l’avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni (cpv. 1).

Sono tenute a versare prestazioni anticipate: per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione (cpv. 2 lett. b).

Dal giudizio del Tribunale federale 8C_401/2014 del 25 novembre 2014, pubblicato in DLA 2015 N. 6 pag. 157, risulta che la regola di presunzione dell’idoneità al collocamento degli impediti, consentita in linea di principio, vale esclusivamente per il periodo in cui il diritto alle prestazioni di un’altra assicurazione è in fase di accertamento e quindi non è ancora acquisito (art. 15 cpv. 2 LADI in relazione con l’art. 15 cpv. 2 OADI).

In una sentenza 8C_53/2014 del 26 agosto 2014, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 12 pag. 37 e in DLA 2014 N. 9 pag. 210, l’Alta Corte, in un caso ove poi versato erano state delle prestazioni AI, ha ribadito che la presunta idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici implicita per principio (art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA e art. 15 cpv. 2 LADI in combinato disposto con art. 15 cpv. 3 OADI) porta all’obbligo di anticipare le prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione soltanto per il periodo in cui viene esaminato il diritto alle prestazioni di un’altra assicurazione e non è ancora stata presa una decisione in merito. Qualora l’Ufficio AI affermi nel suo preavviso che la persona assicurata ha diritto a una rendita intera d’invalidità sulla base di un’incapacità al guadagno del 100 per cento, la non idoneità al collocamento è palese al più tardi a partire da tale data. Per quanto riguarda l’opinione errata di protrarre l’obbligo di prestazioni anticipate fino alla decisione in merito alla rendita d’invalidità occorre far notare che secondo l’articolo 15 capoverso 3 OADI un impedito fisico o psichico è considerato idoneo al collocamento “sino alla decisione dell’altra assicurazione” soltanto se non è manifestamente inidoneo al collocamento.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_187/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005 consid. 2.1.

Quando, in seguito, l’altro assicuratore sociale eroga delle prestazioni, la correzione interviene secondo gli art. 94 cpv. 2 LADI (compensazione) e 95 LADI (restituzione di prestazioni; cfr. consid. 2.3-2.6.).

L’assicurato che riceve delle indennità di disoccupazione per un certo periodo e che successivamente è posto al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità per il medesimo periodo è, di conseguenza, tenuto a restituire le indennità percepite. Nel caso in cui l’assicurato, malgrado il versamento di una rendita, disponesse di una capacità di guadagno residuale suscettibile di essere messa a profitto, l’importo da restituire è proporzionale al grado di incapacità di guadagno (cfr. STF 8C_968/2012 del 18 novembre 2013 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005 consid. 2.2.; DTF 127 V486 consid. 2b).

2.3. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni ed al cpv. 1 prevede che la domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

In proposito cfr. pure la STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.4. Ai sensi, poi, dell’art. 95 cpv. 1bis LADI, l’assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall’assicurazione contro la disoccupazione. In deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA, l’importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate

Per quanto attiene all’art. 95 cpv. 1bis LADI, dal Messaggio concernente la revisione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, in FF 2001 pag. 1967 segg., in cui è stato specificato che questo capoverso contribuisce a semplificare il lavoro amministrativo e le relazioni tra l’assicurazione e gli assicurati, emerge che:

" Art. 95 Restituzione di prestazioni

Capoverso 1bis (nuovo): secondo l’articolo 15 capoverso 3 OADI, l’assicurato che presenta una domanda all’assicurazione per l’invalidità o a un’altra assicurazione sociale è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione di tale assicurazione.

Se l’AI riconosce retroattivamente un grado d’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione esigerà la restituzione delle prestazioni conformemente al grado di invalidità riconosciuto. Se la restituzione avviene mediante compensazione, non vi sono problemi. Per contro, la regola attuale che consiste nel far rimborsare dall’assicurato la parte non coperta dalla compensazione risulta non solo problematica ma a volte anche traumatica. La nuova disposizione intende cambiare questa situazione.”

(FF 2001 pag. 2026).

Sull’interpretazione dell’art 95 cpv. 1bis LADI si confronti anche la STF 8C_43/2012 del 7 settembre 2012, in particolare ai consid. 2.11. e 2.12..

In quella fattispecie, che comunque differisce dalla presente, l’Alta Corte si era chinata sul caso di un ricorrente che aveva beneficiato di indennità giornaliere dell'assicurazione disoccupazione al 100% dal 19 aprile 2005 per fr. 198.30, che pertanto era assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), che si era procurato un trauma contusivo cervicale, lombare e al ginocchio sinistro, al quale l'assicuratore infortuni aveva versato indennità giornaliere di fr. 113.75 dal 31 ottobre 2006 al 9 ottobre 2008 per un totale di fr. 80'562.50, in virtù di un'inabilità lavorativa al 100%.

Il medesimo, con effetto retroattivo al 1° settembre 2004 era, poi, stato posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità da parte dell'assicurazione invalidità (AI; grado di invalidità del 55%), di modo che la Cassa, in seguito alla concessione della rendita di invalidità, aveva chiesto la restituzione delle indennità di disoccupazione (riconosciute a quell’assicurato tenuto conto di una capacità lavorativa del 45% e pari cadauna a soli fr. 89.25) versategli per fr. 36'621.40. In quel caso, l'importo chiesto in restituzione era stato compensato con prestazioni dell'AI (fr. 13'638.75) e della previdenza professionale (fr. 22'892.65).

Preso atto della decisione della Cassa disoccupazione, l'INSAI, con decisione del 26 novembre 2010, aveva in quel caso, da parte sua, rettificato l'ammontare dell'indennità giornaliera erogata in seguito all'infortunio del 28 ottobre 2006, riducendola a fr. 58.60 per sette giorni settimanali, e comunicato che l'importo chiesto in restituzione, di fr. 39'073.50, sarebbe stato compensato con gli arretrati dell'AI, riservandosi di comunicare in seguito un eventuale scoperto.

2.5. In una sentenza 8C_381/2020 dell’11 settembre 2020, il Tribunale federale, nel caso di un assicurato che, inabile al lavoro, si era iscritto in disoccupazione e che, avendo beneficiato delle prestazioni LADI, si è poi visto versare le IPG malattia dall’assicuratore LCA e conseguentemente richiedere la restituzione di quanto anticipato dalla Cassa che pretendeva una restituzione di un ammontare maggiore (fr. 27'876.10) rispetto a quanto erogato successivamente dall’altra assicurazione (fr. 24'963.65), ha ribadito che:

" 4.1. Wie das kantonale Gericht darlegte, ist gemäss Art. 95 Abs. 1bis AVIG eine versicherte Person, die Arbeitslosenentschädigung bezogen hat und später für denselben Zeitraum Renten oder Taggelder der Invalidenversicherung, der beruflichen Vorsorge, aufgrund des Erwerbsersatzgesetzes vom 25. September 1952, der Militärversicherung, der obligatorischen Unfallversicherung, der Krankenversicherung oder gesetzliche Familienzulagen erhält, zur Rückerstattung der in diesem Zeitraum bezogenen Arbeitslosentaggelder verpflichtet. Die Rückforderungssumme beschränkt sich in Abweichung von Art. 25 Abs. 1 ATSG auf die Höhe der von den genannten Institutionen für denselben Zeitraum ausgerichteten Leistungen. Unter diese Gesetzesbestimmung sind gemäss BGE 142 V 448 nicht nur Taggelder der sozialen Krankenversicherung, sondern auch Krankenversicherungsleistungen nach VVG zu subsumieren.” (sottolineatura della redattrice),

precisando, poi, al consid. 4.2., che il senso e lo scopo della seconda frase dell’art. 95 cpv. 1bis LADI (“In deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA, l’importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate”) è quello di limitare l’importo di quanto chiesto all’assicurato in restituzione da parte della Cassa in relazione a quanto ella ha anticipato per rapporto alle prestazioni successivamente riconosciute da altre assicurazioni; mira quindi ad evitare che l’assicurato debba restituire quanto non riconosciutogli da altri assicuratori rispetto alla Cassa:

" 4.2. In Auslegung von Art. 95 Abs. 1bis AVIG erwog die Vorinstanz, die Rückerstattungspflicht der Arbeitslosentaggelder beschränke sich auf die Höhe der ausgerichteten und damit erhaltenen Leistungen, sodass keine über eine nachträglich zugesprochene Leistung einer anderen Sozialversicherung hinausgehende Verrechnung möglich sei. Die Arbeitslosenkasse könne daher die über den dem Versicherten mit Entscheid vom 18. Januar 2018 zugesprochenen Betrag an Krankentaggeldern von Fr. 24'963.65 hinausgehende Rückforderung nicht verrechnen und nicht direkt beim Versicherten beziehen. Allfälligen Einwendungen gegen den Entscheid vom 18. Januar 2018 stehe dessen Rechtskraft entgegen”.

In un’altra sentenza 8C_108/2023 del 16 agosto 2023, l’Alta Corte ha trattato il caso di un assicurato che, dopo aver subito un infortunio che ne aveva comportato la parziale inabilità, si era visto disdire il contratto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2014 ed al quale dal giorno seguente sono state riconosciute le prestazioni LADI, poi erogate nella misura di totali fr. 50'577.50.

Egli, per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015, in cui gli erano state anticipate le indennità dalla Cassa, ha successivamente beneficiato anche di prestazioni LAINF nella misura di fr. 12'569.05, laddove l’assicuratore LAINF aveva tenuto in considerazione un’inabilità del 20%. Nel novembre 2015, quell’assicurato si era, poi, visto riconoscere per il periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 marzo 2015 dall’UAI mezza rendita.

Da un successivo accordo (“Vereinbarung”; cfr. consid. 4.2.1.), era emerso che l’assicuratore LAINF, oltre ai fr. 12'569.05, aveva erogato altri fr. 12'096.10 all’assicurato.

In quel caso, quindi, l’Alta Corte ha rammentato che la Cassa aveva diritto alla restituzione di quanto anticipato all’interessato nella misura in cui l’assicuratore infortuni era tenuto a fornire, per lo stesso periodo in cui erano state erogate le prestazioni LADI, le proprie prestazioni (consid. 3).

Quanto chiesto in restituzione dalla Cassa doveva essere limitato nella misura di quanto effettivamente versato dall’altra assicurazione per quello stesso periodo (consid. 3).

Riferito al medesimo periodo per il quale erano state anticipate le indennità dalla Cassa, quindi, non solo l’ammontare di fr. 12'569.05 doveva essere restituito, ma anche i fr. 12'096.10 successivamente riconosciuti dall’assicuratore LAINF a quell’assicurato (cfr. consid. 4.2.2.).

2.6. L’art. 94 LADI prevede che le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge (LADI) possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell’AVS, dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie, nonché con prestazioni complementari dell’AVS/AI e con assegni familiari previsti dalla legge (cpv. 1).

Se una cassa ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un’altra assicurazione sociale, quest’ultima non può più liberarsi versando le prestazioni all’assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso (cpv. 2).

Gli organismi d’assistenza pubblici o privati che hanno effettuato anticipi a scopo di sostentamento per un periodo in cui vengono versate retroattivamente indennità giornaliere possono esigere l’arretrato di queste indennità fino a concorrenza dei loro anticipi. Fino a tale importo, il diritto all’indennità giornaliera non è soggetto a esecuzione forzata (cpv. 3).

In una sentenza 8C_517/2009 del 25 maggio 2010, pubblicata in DTF 136 V 195, l’Alta Corte, in un caso in cui ha stabilito che se l'assicurazione invalidità in caso di un grado d'invalidità del 63% versa una rendita intera invece di tre quarti di rendita in conseguenza del contemporaneo diritto a una rendita per vedova o vedovo dell'AVS, il tasso d'invalidità rimane elemento di riferimento per l'adeguamento del guadagno assicurato e per la determinazione di un eventuale diritto della cassa disoccupazione di chiedere la restituzione, ha precisato che secondo il Messaggio del Consiglio federale l’introduzione dell’art. 95 cpv. 1bis LADI, in vigore dal luglio 2003, permette di evitare che un assicurato debba essere tenuto al rimborso della parte concernente la pretesa di restituzione non coperta dalla compensazione.

Ci si è così attenuti al principio della congruenza temporale secondo cui la restituzione (art. 95 cpv. 1bis LADI) e la compensazione (art. 94 cpv. 1 LADI) vanno limitate alle prestazioni che vengono erogate per lo stesso periodo.

In merito alla compensazione (art. 94 LADI), l’Alta Corte, in una sentenza 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018, pubblicata in DLA 2018 n. 15 p. 354, ha avuto modo di rammentare che:

" 3.2. Sur le plan procédural, l'extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir, aux conditions requises, qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise de l'obligation de restituer. L'opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif (DTA 1990 no 1 p. 13 consid 1; arrêt 8C_130/2008 précité consid. 3.2; RUBIN, op. cit., n° 7 ad art. 94 LACI). Une compensation immédiate ferait perdre à l'assuré la possibilité de contester la restitution et, le cas échéant, de demander une remise de l'obligation de restituer (DTA 1977 no 19 p. 90; RUBIN, op. cit., n° 7 ad art. 94 LACI).

3.3. Une remise de l'obligation de restituer n'entre toutefois pas en considération dans la mesure où cette obligation peut être éteinte par compensation avec des prestations d'autres assurances sociales, soit lorsque des prestations déjà versées sont remplacées par d'autres prestations, dues à un autre titre, et que la compensation intervient entre ces prestations conformément au principe de concordance temporelle. Dans cette éventualité, la fortune de l'intéressé astreint à l'obligation de restituer ne subit aucun changement qui le mettrait dans une situation difficile, de sorte que la question de la remise n'a pas à être examinée (ATF 127 V 484 consid. 2b p. 487; RUBIN, op. cit., n° 13 ad art. 94 LACI). On est toutefois en dehors de ce cas de figure en l'espèce”.

2.7. Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti emerge che il 24 febbraio 2020 RI 1 è stato assunto alle dipendenze della __________ in qualità di infermiere all’80%, a tempo indeterminato, per uno stipendio annuo lordo di fr. 68'199.20 (13 mensilità), con un periodo di prova di tre mesi (cfr. doc. 4).

Il rapporto di lavoro è, poi, concretamente iniziato il 16 marzo 2020 (cfr. doc. 2 e 3).

L’8 giugno 2020, il ricorrente ha “subito un infortunio non professionale che ha causato una contusione lombare in seguito alla quale è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% (…). Il caso è stato assunto dall’assicurazione contro gli infortuni, __________, che il 2 ottobre 2020 ha stabilito come i disturbi “attualmente non risultano più in relazione di causalità con l’evento dell’8 giugno 2020” ed ha chiuso il caso con effetto dal 9 ottobre 2020. Accertata la presenza di una malattia inabilitante, dal 9 ottobre 2020 è subentrata la __________, quale assicurazione di perdita guadagno collettiva del datore di lavoro (cfr. STCA 36.2022.49 del 6 novembre 2023, consid. 1.1.).

L’assicuratore LCA in questione “ha cominciato a versare le prestazioni dall’8 novembre 2020 compreso (…), ossia dopo 30 di carenza, fino al 31 luglio 2021” (cfr. STCA 36.2022.49 del 6 novembre 2023 consid. 2.13.).

Il 29 marzo 2021, RI 1 ha “formulato formale richiesta di prestazioni AI” (cfr. doc. I) ed in data 8 aprile 2021 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità gli ha comunicato di avere ricevuto la sua richiesta di prestazioni (cfr. doc. 15)

Dallo “scioglimento del contratto di lavoro” in atti risulta che la disdetta del rapporto lavoro è stata intimata all’assicurato dal datore di lavoro “considerato il periodo di prova ancora in essere, non avendo risposto alle nostre aspettative”; “il termine viene fissato per il 22 aprile 2021” (cfr. doc. 5).

“__________”, rammenta il ricorrente, “ha negato ed interrotto il pagamento delle prestazioni assicurative di indennità giornaliera del signor RI 1 a far tempo dal 31.7.2021, ritenendo chiuso il caso ed invocando sostanzialmente la mancanza comunicazione, rispettivamente l’assenza di copertura assicurativa LCA per le affezioni di natura psichica e l’assenza in ogni caso di patologie inabilitanti a far tempo dal 1.8.2021” (cfr. doc. I).

Il ricorrente si è iscritto presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ a decorrere dal 1° luglio 2021 (cfr. doc. 1), data in cui ha pure presentato la propria domanda d’indennità di disoccupazione, dicendosi disposto e capace a lavorare a tempo pieno, precisando di essere abile nella misura del 20%, nonché di avere fatto richiesta di prestazioni AI ed indicando che la fine del rapporto di lavoro è dipesa dalla volontà del datore, che il 16 aprile 2021 ha disdetto il contratto in essere con effetto dal 22 aprile successivo (cfr. doc. 2).

In particolare, l’assicurato ha indicato che, a quel momento, era inabile per infortunio al 100% dall’8 giugno all’8 ottobre 2020 e per malattia al 100% dal 9 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 (cfr. doc. 2).

Analoghe informazioni emergono dall’attestato sottoscritto dal datore di lavoro (__________), con la precisazione che la disdetta sarebbe stata notificata il 15, e non il 16, aprile 2021 (cfr. doc. 3).

Il 26 luglio 2021, la Cassa ha comunicato ad RI 1 le “principali condizioni del diritto all’indennità di disoccupazione”, informandolo che “dal 01.08.2021 ha diritto all’indennità di disoccupazione secondo il dettaglio che segue:

" - guadagno assicurato CHF 5’683

  • indennità giornaliera CHF 183.30 lordi

  • indennità mensile media CHF 3'977.60 lordi

  • periodo di attesa generale 10 giorni

  • periodo di attesa speciale 0 giorni

  • diritto agli assegni familiari No

  • numero massimo di indennità giornaliere che può percepire entro il 31.7.2023 (data di scadenza del termine quadro per la riscossione) = 400 indennità” (cfr. doc. 14).

Il 16 novembre 2021, la Cassa ha comunicato all’Istituto delle assicurazioni sociali, e più precisamente all’Ufficio invalidità, che RI 1 aveva segnalato di avere rivendicato anche le prestazioni AI. Contestualmente, l’amministrazione ha chiesto all’Ufficio invalidità di “comunicarci il grado di invalidità accertato e le eventuali prestazioni. Se sono previste prestazioni da parte del vostro istituto, chiediamo sin d’ora la compensazione del rimborso delle nostre prestazioni con i vostri pagamenti retroattivi” (cfr. doc. 17).

Il 19 novembre successivo, l’Ufficio assicurazione invalidità ha comunicato alla Cassa che “attualmente la pratica del signor RI 1 si trova in fase di valutazione presso il nostro Servizio Integrazione Professionale” (cfr. doc. 18).

Con decisione del 7 giugno 2022, l’Ufficio assicurazione invalidità ha segnalato alla Cassa che le condizioni per il diritto all’indennità giornaliera AI per RI 1 erano soddisfatte durante il provvedimento di integrazione dal 9 maggio 2022 al 3 giugno 2022, stabilendo, sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 68'199.-, in fr. 149.60 le indennità giornaliere AI (cfr. doc. 20). Per quel periodo, poi, all’assicurato sono stati corrisposti fr. 3'444.45 a valere quale totale delle indennità giornaliere AI (cfr. doc. 21).

Con STCA 36.2022.49 del 6 novembre 2023, questa Corte, nella vertenza che vedeva opposti il ricorrente e la __________ – laddove il primo chiedeva la condanna della seconda al pagamento di “complessivi fr. 73'222.50, oltre interessi di mora del 5% dal 15 marzo 2022” (cfr. STCA 36.2022.49 del 6 novembre 2023, consid. 1.13) – ha condannato l’assicuratore LCA a “versare ad RI 1 fr. 68'760, oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2022 al 22 dicembre 2022 su fr. 57'600 e da 23 dicembre 2022 su fr. 68’760”.


è stata con ciò chiamata a corrispondere all’assicurato le piene indennità giornaliere (pari a fr. 160.- cadauna) dall’8 novembre 2020 al 29 ottobre 2022.

Con scritto di data 11 dicembre 2023, l’avv. RA 1 ha comunicato alla Cassa quanto segue in relazione alla pronuncia di questa Corte nell’inc. 36.2022.49:

" (…) la sentenza si fonda sulle valutazioni d’ordine medico che hanno confermato una completa inabilità lavorativa (IL al 100%) fino al 27.10.2021 e al 50% dal 28.10.2021 in attività adeguate. Le IG di malattia dovute da __________ sono quindi state riconosciute al signor RI 1 dal 8.11.2020 per 720 giorni, ossia sino al 29.10.2022.

Ne discende che dal 28.10.2021 il signor RI 1 è da considerarsi abile al lavoro al 50% e quindi collocabile in questa misura.

A nostro modo di vedere CO 1 ha diritto di ricevere la restituzione delle IG LADI nette erogate sino al 28.10.2021 ed il 50% delle IG versate in seguito e ciò a fronte della sua non collocabilità in questa misura.

Il signor RI 1, posto il mancato diritto alla IG LADI sino al 27.10.2021, poiché non collocabile, chiede in via principale lo spostamento del dies a quo delle IG LADI dal 28.10.2021 (al 50%) e conseguente riconoscimento dell’intero periodo di diritto alla riscossione da quella data ed in via subordinata di poter beneficiare del diritto alle stesse anche per il periodo dal 20.3.2023 al 31.07.2023, data della fine del termine quadro, durante il quale egli ho ossequiato tutti i suoi obblighi e oneri legali” (cfr. doc. 28)

Con “progetto di decisione” del 5 gennaio 2024, l’Ufficio assicurazione invalidità ha indicato che RI 1 “presenta i seguenti periodi di inabilità lavorativa”:

"

  • in attività abituale quale infermiere: 100% dal 08.06.2020”

  • in attività adeguate allo stato di salute: 100% dal 08.06.2020; 50%

dal 28.10.2021”

e precisato che il confronto dei redditi nel caso concreto “permette (…) di determinare una perdita di guadagno, rispettivamente un grado AI, pari al 65%”, dal 1° gennaio 2024 pari, poi, al 69%.

L’Ufficio assicurazione invalidità ha, pertanto, previsto di decidere quanto segue:

" (…) Dal 01.06.2021 (ovvero alla scadenza dell’anno di attesa) il signor RI 1 ha diritto ad una rendita intera di invalidità con un grado del 100%.

Dal 01.02.2022, ciò 3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, egli ha diritto ad una rendita con un grado del 65%.

Dal 01.01.2024, con l’entrata in vigore della modifica di ordinanza, egli ha diritto ad una rendita con un grado del 69%” (cfr. doc. 29).

Con decisione del 21 marzo 2024, la Cassa ha, come visto, chiesto la restituzione delle prestazioni di indennità giornaliera, indica il ricorrente, “al 100% versate dal 1.8.2021 al 29.10.2022 per un importo di CHF 53'366.40” (cfr. doc. I; supra consid. 1.1.).

Dal “dettaglio correzioni pagamenti” in atti, relativo alle indennità giornaliere corrisposte da __________, emerge quanto segue:

IG __________

Giorni civili

IG Malattia

8.2021

160

31

4960

9.2021

160

30

4800

10.2021

160

31

4960

11.2021

160

30

4800

12.2021

160

31

4960

1.2022

160

31

4960

2.2022

160

28

4480

3.2022

160

31

4960

4.2022

160

30

4800

5.2022

160

31

4960

6.2022

160

30

4800

7.2022

160

31

4960

8.2022

160

31

4960

9.2022

160

30

4800

10.2022

160

28

4480

totale

454

72640

(cfr. doc. 40).

Il 26 giugno 2024, la Cassa ha chiesto al ricorrente di specificare “per quali motivi richiede in restituzione le indennità di disoccupazione nella misura del 50% dal 28.10.2021 al 29.10.2022 mentre per lo stesso periodo è stato pagato da __________ con l’indennità giornaliera piena” (cfr. doc. 37).

Con riscontro del 2 luglio 2024, il legale di RI 1 ha precisato quanto segue:

" (…) il signor RI 1 non chiede la restituzione delle IG LADI in misura del 50%. Egli contesta la richiesta di restituzione delle IG LADI nella misura dei CHF 53'366.40 da voi pretesi.

Come da voi riconosciuto, il signor RI 1 è risultati inabile al lavoro al 100% dal 1.8.21 e al 50% dal 28.10.2021, come peraltro risulta dal progetto di decisione AI del 5.1.2024.

Ne consegue che dal 29.10.2021 egli era collocabile in misura del 50%.

Disoccupato ed abile al lavoro al 50% dal 29.10.2021, il signor RI 1, che ha peraltro sempre rispettato le prescrizioni URC-LADI ha quindi legittimamente maturato il diritto a percepire le indennità di disoccupazione al 50% per il periodo dal 29.10.2021 in avanti.

Da quel momento, la restituzione delle IG LADI deve quindi interessare unicamente la quota del 50% di inabilità lavorativa dell’assicurato” (cfr. doc. 38).

Con la decisione su opposizione del 17 settembre 2024, la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.3.)

Con decisione del 15 ottobre 2024, per quanto attiene al periodo oggetto della presente vertenza, il TCA rileva che per il mese di ottobre 2022, dopo che da ultimo con decisione su opposizione del 17 settembre 2024 la Cassa aveva chiesto la restituzione dell’integralità delle prestazioni versate per ottobre 2022 all’assicurato, ha, invece, ricalcolato quanto spettava al medesimo per quel mese, in fr. 90.15 (cfr. doc. 43; 47.29-31).

La Cassa ha poi richiesto alla Cassa __________ la compensazione di quanto versato per il periodo da novembre 2022 a marzo 2023, per un totale di fr. 5'020.23 (cfr. doc. 44).

Con decisione di restituzione del 19 settembre 2024, poi, la Cassa, sulla base di quanto comunicato dall’UAI il 6 settembre precedente - nel senso che all’assicurato “sarebbe stata corrisposta una rendita in considerazione di un grado di invalidità del 100% dal 01.09.2021 al 31.01.2022, del 65% dal 01.02.2022 al 31.12.2023 e del 69% dal 01.01.2024” - ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 9'843.75, precisando che “di tale importo, CHF 5'020.25 sono compensati con le prestazioni dell’assicurazione invalidità per il medesimo periodo” (cfr. doc. 45).

Infine, con decisione del 27 settembre 2024 (contestata innanzi a questa Corte con ricordo del 24 ottobre 2024; cfr. inc. TCA 32.2024.82), l’UAI ha confermato che i presupposti “del diritto per una rendita d’invalidità”, nel caso di RI 1, sono soddisfatti, precisando che “il suo diritto alla rendita ammonta al 69 per cento di una rendita di invalidità intera” e quindi a mensili fr. 1'116.-, riconoscendo un pagamento retroattivo per il periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2024 di fr. 10'044.- (cfr. doc. 46).

Per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2023, con un’altra decisione del 27 settembre 2024, l’UAI ha riconosciuto il diritto alla rendita al 66 per cento di una rendita d’invalidità intera, per mensili fr. 1'041.- dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 e di fr. 1'068.- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 (cfr. all. a doc. 46).

Per il periodo da 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022, infine, al ricorrente è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità, per totali fr. 1'577.- mensili (cfr. all. a doc. 46).

2.8. Chiamata a pronunciarsi questa Corte ricorda che le censure ricorsuali si limitano ad una parte di quanto chiesto in restituzione dalla Cassa per il periodo dal 28 ottobre 2021 al 29 ottobre 2022, e meglio al 50% delle prestazioni LADI riconosciute nel lasso temporale in questione. Per il resto, il ricorrente non contesta né la restituzione delle prestazioni LADI anticipategli nel merito ed in quanto tale, né il loro ammontare (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I).

In concreto, è a ragione che la Cassa – pur fondandosi, erroneamente, sull’art. 28 LADI (che concerne “gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro” e quindi non la situazione di RI 1) anziché sull’art. 15 LADI, applicabile invece al caso di specie (cfr. supra consid. 2.2.) - ha chiesto al ricorrente la restituzione delle prestazioni LADI anticipate tra il 1° agosto 2021 ed il 29 ottobre 2022, nella misura in cui, successivamente, per quello stesso periodo, RI 1 ha percepito indennità giornaliere per malattia dalla __________.

Nel caso di specie, quando al ricorrente sono state riconosciute le prestazioni LADI, egli, infortunatosi a giugno 2020, aveva già inoltrato, precisamente il 29 marzo 2021, una domanda di prestazioni AI.

Dal canto suo, la __________ aveva interrotto (dal 31 luglio 2021) l’erogazione delle indennità che gli corrispondeva sin dall’8 novembre 2020 (cfr. supra consid. 2.7.).

Le indennità di disoccupazione versate dalla Cassa a far tempo dal 1° agosto 2021 devono, pertanto essere considerate come degli anticipi da parte della Cassa di disoccupazione fino al momento del riconoscimento del diritto a prestazioni di un altro assicuratore, ed in concreto della __________.

Con STCA 36.2022.49 del 6 novembre 2023, questa Corte ha, come visto (cfr. supra consid. 2.7.), condannato l’assicuratore LCA a “versare ad RI 1 fr. 68'760, oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2022 al 22 dicembre 2022 su fr. 57'600 e da 23 dicembre 2022 su fr. 68’760”.


è stata con ciò chiamata a corrispondere all’assicurato le indennità complete (pari a fr. 160.- cadauna) dall’8 novembre 2020 al 29 ottobre 2022, quindi in parte (e meglio nella misura risultante dalla tabella in atti, riprodotta al precedente considerando) anche per il periodo in cui RI 1 ha beneficiato delle prestazioni LADI.

L’assegnazione di tali prestazioni costituisce un fatto nuovo che giustifica una revisione delle decisioni di erogazione delle indennità di disoccupazione (cfr. supra consid. 2.3. e STF 8C_381/2020 dell’11 settembre 2020, consid. 3.; STF 8C_765/2015 del 4 marzo 2016, consid. 5.2.).

In concreto, stando alla tesi ricorsuale, per il periodo dal 28 ottobre 2021 al 29 ottobre 2022, al ricorrente potrebbe essere richiesta unicamente la metà di quanto erogato dalla Cassa a titolo di anticipo delle indennità disoccupazione, e meglio corrispondente alla residua capacità lavorativa del medesimo per quel periodo, pari al 50% (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I).

Il TCA rileva, tuttavia, che in quel lasso temporale RI 1 ha ricevuto da __________ le piene indennità (fr. 160.- cadauna) e rammenta, pure che dalla STCA 36.2022.49 del 6 novembre 2023 risulta che “globalmente l’assicurato è stato inabile al 100% fino al 27 ottobre 2021 ed al 50% (presenza piena, rendimento ridotto) dal 28 ottobre 2021” (cfr. STCA 36.2022.49 del 6 novembre 2023, consid. 2.7., pag. 24).

Come esposto al consid. 2.5., la giurisprudenza federale ha già stabilito che Cassa ha diritto alla restituzione delle prestazioni versate a titolo di anticipi nella misura in cui, per lo stesso periodo l’altro assicuratore sociale è tenuto a fornire congrue prestazioni.

Nel caso di specie, quindi, è a ragione che la Cassa ha chiesto la restituzione delle prestazioni LADI erogate a titolo di anticipo a favore del ricorrente a fronte di prestazioni che, per lo stesso periodo, sono poi state erogate anche da __________.

Questa Corte non ignora il fatto che il ricorrente abbia asserito a più riprese che la restituzione non si giustifica dal momento che non vi sarebbe alcun sovraindennizzo (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I).

Al proposito, il TCA rileva che ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 LPGA il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento dannoso.

Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti (cpv. 2).

Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).

L’art. 69 LPGA persegue lo scopo di impedire il sovraindennizzo e di evitare quindi che l’importo complessivo delle prestazioni corrisposte all’interessato da parte d’assicuratori sociali diversi superi l’ammontare del danno determinante, ossia il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 69, n. 5, 16, 38; DTF 121 V 132).

In una sentenza 8C_765/2015 del 4 marzo 2016, pubblicata in DLA 2016 nr. 7 pag. 142, il Tribunale federale ha precisato che:

" 4.3. Nicht gefolgt werden kann sodann dem Einwand, die Arbeitslosenkasse könne die ausgerichteten Leistungen nur in Anwendung der Überentschädigungsregelung nach Art. 69 ATSG (E. 2 hiervor) zurückfordern, weshalb ein allfälliger Rückforderungsanspruch höchstens im Betrag von Fr. 1'567.80 bestünde. Bei aus einem Vertrag nach dem VVG ausgerichteten Taggeldern sind, wie im vorliegenden Fall, die Art. 68 f. ATSG ohnehin nicht anwendbar, weil Art. 69 ATSG die Frage der intersystemischen Koordination zwischen Sozialversicherern betrifft (vgl. RKUV 2005 Nr. KV 350 S. 42, K 107/04 E. 5 und 7; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 7 zu Art. 69 ATSG).”.

In concreto, per quanto attiene all’assicurazione contro la disoccupazione, non entrano in considerazione le norme della LPGA relative al sovraindennizzo.

In effetti, come visto sopra, l’assicurazione contro la disoccupazione prende a carico un assicurato che si è annunciato all’assicurazione invalidità soltanto a titolo provvisorio (cfr. art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA; consid. 2.2.).

Quando, in seguito, l’altro assicuratore sociale competente eroga delle prestazioni, la correzione interviene secondo gli art. 94 cpv. 2 LADI (compensazione) e 95 LADI (restituzione di prestazioni; cfr. consid. 2.2.).

In concreto non si è, perciò, confrontati con prestazioni legalmente dovute contemporaneamente per il medesimo evento. È solo in quest’ultima fattispecie che si pone la questione di evitare un sovraindennizzo (cfr.al riguardo anche STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014).

2.9. A proposito dell’importo da restituire, questa Corte, nel limite di quelle che sono state le contestazioni ricorsuali (cfr. supra consid. 2.8), rammenta che, se è vero che la Cassa ha il diritto di chiedere la restituzione di quanto anticipato, è altrettanto vero, tuttavia, che tale richiesta, secondo costante giurisprudenza riprodotta al consid. 2.5., in deroga a quanto dispone l’art. 25 LPGA, deve essere limitata a quanto l’assicuratore sociale ha, poi, effettivamente versato per il periodo in cui sono state corrisposte le prestazioni LADI.

In concreto, gli importi chiesti in restituzione per il periodo da agosto 2021 a settembre 2022, compresi, sono corretti.

Diversa è la situazione per quanto attiene al mese di ottobre 2022, per il quale la Cassa ha chiesto la restituzione delle piene prestazioni LADI corrisposte, pari a fr. 3'786.15; cfr. doc. 47.29 e 47.30), benché la __________ non abbia riconosciuto al ricorrente le proprie indennità per l’integralità del mese (cfr. supra consid. 2.7.).

Per tale motivo, corretta nel principio la richiesta di restituzione ed unicamente per quanto attiene all’ammontare di quanto richiesto dalla Cassa per il mese di ottobre 2022, gli atti devono essere ritornati alla resistente affinché ricalcoli quanto deve effettivamente essere restituito per il periodo equivalente al mese di ottobre 2022 a titolo di prestazioni LADI anticipate.

Quanto precede rammentato che con decisione del 15 ottobre 2024 (non è dato a sapere se cresciuta in giudicato, o meno), la Cassa, per quel periodo e dopo avere richiesto la restituzione di tutto quanto a suo tempo erogato, ha riconosciuto fr. 90.15 (cfr. supra consid. 2.7.).

2.10. Infine, questa Corte prende atto che il ricorrente ha indicato che chiederà il condono (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I, “Riservata la richiesta di condono”) di quanto chiesto in restituzione.

In proposito giova osservare che per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono (art. 4 OPGA) solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_195/2022 del 99 agosto 2022 consid. 7.1., pubblicata in SVR 2022 ALV N. 34 pag. 119 e in DLA 2022 N. 16 pag. 446; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.11. Con riferimento alla richiesta ricorsuale di richiamo:

"

  • Da CO 1, AVS. __________;

  • Da cod. lod. Tribunale, incarto 36.2022.49:

  • Dalla spett. __________, sinistro

n. __________;

  • Dall’Ufficio dell’Assicurazione invalidità, n. AVS __________”

(cfr. doc. I)

il TCA rammenta che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella presente evenienza, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale prescinde dall’assumere, al di là di quanto già presente agli atti, ulteriore documentazione.

2.12. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto, la decisione su opposizione annullata e gli atti trasmessi alla Cassa CO 1 affinché proceda ai sensi del consid. 2.8..

2.13. Considerato l’esito del ricorso, parzialmente accolto, la Cassa CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato dall’avv. RA 1, l’importo fr. 200.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili parziali.

2.14. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 17 settembre 2024, confermata nel principio per quanto attiene alla restituzione, è annullata con riferimento all’importo preteso dalla parte resistente.

§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché proceda ai sensi del consid. 2.8.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà al ricorrente fr. 200.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali per la procedura innanzi al TCA.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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26

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91