Raccomandata
Incarto n. 38.2024.44
CL/DC/gm
Lugano 17 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 settembre 2024 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 9 settembre 2024 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la propria decisione del 30 luglio precedente (cfr. doc. 8/1) con la quale aveva respinto la domanda di RI 1 - da ultimo attivo quale “custode degli stabili e delle infrastrutture” presso il __________ - di poter frequentare, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, il corso in esito al quale avrebbe ottenuto l’attesto di competenza di “Formazione specialistica non legata ad una professione per pensioni, dogsitter, allevatori e trasportatori” organizzato dal Centro __________ dal 10 gennaio al 25 maggio 2024, in quanto il corso in questione è stato considerato dall’amministrazione come “un desiderio personale del sig. RI 1, dunque non determinante ai fini del collocamento”.
Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
Per quanto concerne le difficoltà di collocamento, durante il periodo di disoccupazione agli URC sono stati annunciati numerosi posti vacanti nelle professioni in cui l’assicurato cercava lavoro. Egli ha quindi potuto essere segnalato a numerosi posti vacanti quale custode, operatore di edifici e infrastrutture, elettricista di montaggio, operaio per la pulizia e piccola manutenzione, lavoratore edile.
Grazie a una di queste segnalazioni dal 24 aprile 2023 ha trovato un lavoro ad ore presso la __________ come autista per la distribuzione dei pasti. Rileviamo come egli abbia dimissionato da questo posto in data 3 luglio 2024 per iniziare un’attività indipendente da agosto 2024.
Al momento dell’inoltro della domanda inoltre non c’erano elementi che confermavano concretamente il rispetto della condizione legata al miglioramento rapido e duraturo dell’idoneità al collocamento dell’assicurato né la fine della disoccupazione.
Per stabilire il mancato rispetto ci basiamo sulle risposte fornite dall’assicurato alla domanda (…) come pure sule informazioni fornite dall’organizzatore, “Nota: a fine corso e dopo il superamento dell’esame viene rilasciato un attestato di partecipazione. Per l’ottenimento dell’AC bisogna seguire 60 giornate di formazione presso un guardiano di animali oppure una persona che ha già conseguito l’AC” ribadite poi sul “programma del corso”. Per chiarezza segnaliamo che con AC si intende “attestato di competenza di formazione specialistica non legata a una professione per pensioni ed allevatori”.
Dai dati a disposizione dell’URC (CV, attestati, diplomi, ecc.) la formazione richiesta riguarda un ambito di attività completamente diverso dalla formazione di base e dalle esperienze professionali del richiedente.
(…) Siamo del parere che non ci siano elementi oggettivi che confermino la difficoltà di collocamento per motivi inerenti al mercato del lavoro. Il sig. RI 1 ha trovato un posto di lavoro, anche se a tempo parziale, e ha potuto essere segnalato a vari posti vacanti nei settori in cui cercava lavoro.
Al momento della richiesta non c’era neppure una conferma concreta che il corso avrebbe migliorato rapidamente e in maniera duratura la sua idoneità al collocamento o avrebbe portato alla fine della disoccupazione.
Per questi motivi riteniamo che le condizioni poste all’art. 59 cpv. 2 LADI non siano adempiute.
Visto quanto sopra non si entra nel merito circa l’adempimento degli altri presupposti enunciati agli art. 59 segg. LADI” (cfr. all. A a doc. I).
1.2. L’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA facendo valere le seguenti argomentazioni:
" (…) pongo l’attenzione al fatto che ho terminato il corso (…) concludendo anche le 60 giornate di formazione pratica.
Ho ottenuto l’attestato finale, grazie al quale ho avuto la possibilità di aprire la mia attività che mi ha permesso di uscire dalla disoccupazione.
Ho scelto di partecipare al corso perché in tutti i posti vacanti che mi sono stati annunciati da URC non sono mai stato assunto: per questioni legate ai requisiti o perché sceglievano un altro candidato, infatti di mia iniziativa (e non di URC) ho trovato l’annuncio di un posto vacante presso __________ per cui ho lavorato diversi mesi, e con molti complimenti ma senza la possibilità di un lavoro full-time.
Per questo motivo la scelta della frequenza al corso per poter uscire dalla disoccupazione visto l’imminente termine dei giorni di diritto.
Secondo l’articolo 59a della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, il corso rientra nelle misure di formazione continua che mirano a migliorare la possibilità di trovare un impiego, in particolare i capoversi:
2a “Migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati di modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione” e 2d “Offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali”. Esattamente come nel mio caso.
Secondo l’art. 60 cpv. 3 LADI ho presentato per tempo al servizio competente la domanda correlata degli atti necessari.
Dimostrandovi il mio pieno diritto a quanto richiesta la frequentazione al suddetto corso ha migliorato l’idoneità al collocamento e mi ha permesso di uscire dalla disoccupazione. Difatti ho avuto la possibilità di poter aprire la mia attività che fortunatamente è partita in modo positivo” (cfr. doc. I).
1.3. L’URC di __________, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare:
" (…)
Per quanto concerne la difficoltà di collocamento, durante il periodo di disoccupazione agli URC sono stati annunciati numerosi posti vacanti nelle professioni in cui l'assicurato cercava lavoro. Egli ha quindi potuto essere segnalato a numerosi posti vacanti quale custode, operatore di edifici e infrastrutture, elettricista di montaggio, operaio per la pulizia e piccola manutenzione, lavoratore edile (sono state oltre una ventina le segnalazioni al Servizio Aziende URC). Grazie a una di queste segnalazioni dal 24.04.2023 ha trovato un lavoro ad ore presso la __________, per la sede di __________, come autista per la distribuzione dei pasti. Rileviamo come egli abbia dimissionato da questo posto in data 03.07.2024 per iniziare un'attività indipendente da agosto 2024.
Al momento dell'invio della domanda di sostegno finanziario per il corso denominato "Formazione specialistica non legata ad una professione per pensioni, dogsitter, allevatori e trasportatore” (…) non c'erano elementi che confermavano concretamente il rispetto della condizione legata al miglioramento rapido e duraturo dell’idoneità al collocamento dell'assicurato né al fine della disoccupazione.
In concreto, il corso in parola presenta i seguenti obiettivi: "Proporre un corso modulare e strutturato che permetta di acquisire le competenze necessarie all'accudimento e all'allevamento di cani e gatti nel rispetto e in linea con le leggi vigenti. Il corso integra anche l'attestato per il trasporto di animali da compagnia".
Per l'ottenimento dell'AC bisogna seguire 60 giornate di formazione presso un Guardiano di animali oppure una persona che ha già conseguito I'AC" ribadite poi sul "Programma del corso".
Per chiarezza segnaliamo che con AC si intende "attestato di competenza di formazione specialistica non legata a una professione per pensioni ed allevatori". (cfr. sito internet del corso: __________, visitato il 14.10.2024). A mente dell’assicurato, con la frequentazione del corso in parola e il conseguimento del certificato, egli avrebbe avuto "maggiore possibilità di iniziare una nuova professione la quale mi appassiona molto, e posso sfruttare le mie capacità e conoscenze che ho già nel settore [...] Come nuovi sbocchi professionali" (…).
Secondo lo scrivente URC questo punto di vista non può essere tuttavia condiviso. In primo luogo, da un'analisi del curriculum vitae del signor RI 1 non si vede alcuna pertinenza del corso con il suo percorso formativo e professionale. Egli infatti negli ultimi 7 anni (2016 - 2023) ha lavorato quale elettricista, tecnico, passarellista, custode, manutentore e infine come incaricato di fornire pasti a domicilio per __________. Nessuna di queste attività presenta una pertinenza con il corso oggetto della presente procedura. Le attività svolte dall'assicurato sono infatti di tutt'altra natura. Prova ne è che, come da lui stesso dichiarato, al momento della richiesta di finanziamento non gli era ancora stato offerto un impiego per il quale è richiesto il corso.
Ne consegue che la formazione in questione sarebbe servita a soddisfare un'aspirazione personale, ma senza tener conto della situazione del mercato del lavoro. Il finanziamento è stato quindi rettamente negato, in applicazione delle normative e della giurisprudenza vigente (vedasi pt. 2).
Considerato quanto sopra, lo scrivente Ufficio è del parere che non ci siano elementi oggettivi che confermino la difficoltà di collocamento per motivi inerenti al mercato del lavoro. Difatti il signor RI 1 ha trovato un posto di lavoro, anche se a tempo parziale, e ha potuto essere segnalato a vari posti vacanti nei settori in cui cercava lavoro (vedasi modulo d'iscrizione all'URC del 16.03.2022, allegato). Al momento della richiesta non c'era neppure una conferma concreta che il corso avrebbe migliorato rapidamente e in maniera duratura la sua idoneità al collocamento o avrebbe portato alla fine della disoccupazione.
Per questi motivi si ritiene che le condizioni poste all'art. 59ss. LADI non siano adempiute.
Per terminare si osserva che, ricerche di lavoro svolte con zelo nell'ambito professionale in cui il richiedete ha coltivato competenze tecniche ed esperienze fino al momento della sua ultima iscrizione in disoccupazione, dovrebbero poter sfociare in buone possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro.” (cfr. doc. IV).
1.4. Il 25 ottobre 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.
1.5. Il 21 novembre 2024, il TCA, preso atto che la decisione su opposizione del 9 settembre 2024, indica, a pag. 3 “Per quanto concerne le difficoltà di collocamento, durante il periodo di disoccupazione agli URC sono stati annunciati numerosi posti vacanti nelle professioni in cui l’assicurato cercava lavoro. Egli ha quindi potuto essere segnalato a numerosi posti vacanti quale custode, operatore di edifici e infrastrutture, elettricista di montaggio, operaio per la pulizia e piccola manutenzione, lavoratore edile. Grazie a una di queste segnalazioni dal 24 aprile 2023 ha trovato un lavoro ad ore (…)” e che dalla risposta di causa dell’URC emerge, inoltre, che “durante il periodo di disoccupazione agli URC sono stati annunciati numerosi posti vacanti nelle professioni in cui l'assicurato cercava lavoro. Egli ha quindi potuto essere segnalato a numerosi posti vacanti quale custode, operatore di edifici e infrastrutture, elettricista di montaggio, operaio per la pulizia e piccola manutenzione, lavoratore edile (sono state oltre una ventina le segnalazioni al Servizio Aziende URC). Grazie a una di queste segnalazioni dal 24.04.2023 ha trovato un lavoro ad ore (…)”, ha chiesto di avere copia della “ventina” di “segnalazioni al Servizio Aziende URC” che hanno coinvolto il ricorrente come pure di eventuali sanzioni inflittegli con riferimento ad assegnazioni cui non avrebbe eventualmente dato seguito (cfr. doc. VI).
1.6. Il 27 novembre 2024, la parte resistente, oltre a trasmettere a questa Corte la documentazione richiesta, ha formulato le seguenti osservazioni, e meglio come segue:
" (…)
a) assegnazioni e segnalazioni a posti vacanti
II Servizio aziende URC invita il candidato ad annunciarsi presso il datore di lavoro, indicando la forma di presa di contatto desiderata dall'azienda. Ad esempio n. Collocamento __________: iI Servizio aziende URC ha ritenuto idoneo il candidato e l'ha segnalato al Funzionario Dirigente di riferimento per il posto vacante in oggetto; contemporaneamente I'URC ha invitato il signor RI 1 a postulare per il concorso pubblico, attraverso il portale.
Se l'utente si è candidato, non è dato di sapere, con l'indicazione "Non attribuito" il Servizio aziende indica che il Funzionario Dirigente ha scelto un altro candidato.
Per le posizioni per le quali il candidato è stato esplicitamente invitato a prendere contatto con l'azienda, sono state allegate le risposte del datore di lavoro e/o dell'utente, come pure copia della documentazione inviata dall'URC agli interessati.
Le occasioni prodotte dall'URC al signor RI 1 sono state numerose negli anni, a partire dalla professione in cui egli si era diplomato e per la quale si sarebbero potute offrire eventuali misure al potenziale datore di lavoro. Queste misure avrebbero lo scopo di incentivare l'inserimento del giovane candidato, affinché possa maturare la necessaria esperienza per rafforzare la sua posizione nel mercato del lavoro. È il candidato stesso che, quando si presenta, deve saper dimostrare le sue motivazioni e convincere il selezionatore in azienda.
b) Sanzioni e comunicazioni all'Ufficio Giuridico della Sezione del lavoro
ll presente Ufficio allega copie delle varie comunicazioni.
Dalle stesse si evince come l'URC abbia più volte accettato le giustificazioni del signor RI 1, anche se appare peraltro singolare il fatto che egli, in diverse occasioni dichiari di non aver ricevuto gli invii postali da parte dello scrivente Ufficio, come si legge in diverse delle sue risposte alle richieste di giustificazione.
Per quanto concerne la Comunicazione n. __________ inerente la richiesta di codesto spettabile Tribunale nell'ultimo paragrafo della lettera del 21 novembre 2024, si evince quanto segue:
Nella decisione su opposizione l'Ufficio Giuridico della SdL accoglie la motivazione del signor RI 1, sottolineando "A titolo aggiuntivo, va detto che non si condividono gli argomenti dell’assicurato riguardanti la trasmissione dell’assegnazione da parte dell’URC durante le sue vacanze programmate e concordate. A mente di chi scrive, appare criticabile il comportamento del signor RI 1, in quanto lo stesso era comunque tenuto a prendere contatto con il potenziale datore di lavoro al ritorno dalle proprie vacanze, ottemperando ai propri doveri di disoccupato."
È vero che il datore di lavoro, in fase di accertamento ha risposto alle domande dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, indicando che le esperienze del richiedente non erano all'altezza dei requisiti richiesti al momento, esplicitando che la non esperienza nel settore poteva essere un limite.
Tuttavia ci si può attendere una presa di contatto con il potenziale datore di lavoro, per cercare di risolvere la propria situazione, alfine di meglio comprendere le competenze richieste e manifestare la disponibilità ad ampliare le proprie competenze professionali, cercando di negoziare una possibile assunzione. Questo di fatto non è avvenuto.
Il signor RI 1, al rientro dalle sue vacanze, non si era preoccupato di contattare il datore di lavoro per capire se avesse potuto negoziare un'opportunità di impiego e di crescita professionale (Sezione del Lavoro, Decisione n. __________ del 05.12.2023) "il 27 ottobre 2023 il potenziale datore di lavoro ha comunicato, sul formulario Esito della candidatura ad un posto di lavoro, che il candidato non ha mai preso contatto con loro. (...) Prendiamo atto che al colloquio di consulenza avvenuto il 28 novembre 2023 presso l’URC l'interessato ha dichiarato di non aver preso contatto con la __________ poiché ha ricevuto l’assegnazione durante le proprie vacanze" (5gg). E ancora "Alla luce dei fatti esposti, il comportamento assunto dal signor RI 1 presso il potenziale datore di lavoro ha di fatto compromesso una possibile trattativa d'assunzione e deve quindi essere equiparato ad un rifiuto di un'occupazione adeguata".
Dal fascicolo "Opposizione, Allegati" (Opposizione RI 1, 13.12.2023), traspare come le intenzioni del richiedente potessero tendere a sviluppare il desiderio di lavorare con gli animali, la cui "Formazione specialistica non legata ad una professione FSNLP (Allevatori, pensioni, dog e catsitter e trasporto di animali)" sarebbe iniziata il 10.10.2024; egli dichiara averla già chiesta al consulente il 28.11.2023.
Per concludere, il presente Ufficio ritiene di poter sostenere l'inserimento degli utenti nel mercato del lavoro, unicamente con una collaborazione proattiva degli stessi.” (cfr. doc. VII).
1.7. Il 9 dicembre 2024, questa Corte si è nuovamente rivolta all’URC, cui ha chiesto di specificare quanto segue:
" (…) con riferimento all’incarto in oggetto ed alla documentazione trasmessaci in data 27 novembre 2024 (cfr. doc. VII ed all.), rileviamo che da quest’ultima emerge che tra il 9 gennaio 2023 ed il 6 agosto 2024 a RI 1 sono state attribuite/segnalate 27 posizioni vacanti.
A fronte di queste segnalazioni, un impiego è stato attribuito al ricorrente ad ore a decorrere dal 24 aprile 2023 presso __________, quale “distributore pasti presso il __________” (cfr. doc. 23 del doc. VII e doc. 2/2).
L’esito delle candidature cui l’assicurato ha dato seguito su relativa segnalazione dell’URC è stato, in svariati casi, negativo e da ricondurre ad un’insufficiente esperienza del candidato, che ne ha pure determinato l’inidoneità per diverse posizioni (cfr. all. a doc. VII).
La documentazione in atti non attesta sanzioni nei confronti del ricorrente relativamente ad eventuali scarse ricerche di lavoro, né con riferimento alle assegnazioni di cui sopra (l’unica inflittagli essendo poi stata annullata con decisione su opposizione del 29 gennaio 2024).
Stante quanto precede, si chiede di specificare, da una parte, quali sono le motivazioni che hanno portato l’URC a rispondere negativamente alla domanda a sapere se “il collocamento del richiedente è notevolmente intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro” nella propria valutazione del 19 luglio 2024 (cfr. all. a doc. 8).
Rispettivamente, voglia l’URC – che nelle osservazioni alla propria valutazione ha indicato “La decisione si basa sul fatto che il corso proposto non è finalizzato al suo collocamento nel mercato del lavoro, bensì alla creazione di un’attività indipendente autonoma”
1.8. Con riscontro di data 20 dicembre 2024 – trasmesso per osservazioni al ricorrente, rimasto al riguardo silente, il 23 dicembre successivo (cfr. doc. XIII) – l’URC ha preso posizione come segue:
" (…)
Le motivazioni dell'Ufficio Regionale di Collocamento che hanno portato a rispondere negativamente alla domanda "il collocamento del richiedente è notevolmente intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro" nella propria valutazione del 19.07.2024 (cfr. all. a doc. 8) sono le seguenti:
L'Ufficio ha ritenuto che, nonostante alcune difficoltà individuali, il mercato del lavoro offre ancora opportunità significative per il richiedente, specialmente in settori come l'edilizia o ambiti in cui le sue competenze possono essere applicate. Attualmente, si riscontra una forte domanda di manodopera qualificata in Svizzera. Sono particolarmente richiesti gli elettricisti per i settori professionali quali l'edilizia, l'industria energetica e l'impiantistica. Il ricorrente possiede esperienza anche come operatore di edifici e infrastrutture. Tale esperienza a cui si somma la sua formazione di elettricista, potrebbe concretizzare (ora come allora) opportunità lavorative idonee a garantire una stabilità economica. L'assicurazione contro la disoccupazione potrebbe offrire un sostegno per l'introduzione concreta del signor RI 1 presso un'impresa del settore per il quale è stato formato, consentendogli di maturare adeguate competenze specifiche e la relativa esperienza. Imprescindibile resta la volontà del richiedente a sviluppare dette competenze.
La decisione dell'Ufficio Regionale di Collocamento, indicata nelle osservazioni alla propria valutazione, afferma: "La decisione si basa sul fatto che il corso proposto non è finalizzato al collocamento nel mercato del lavoro, bensì alla creazione di un'attività indipendente autonoma."
Questa decisione si fonda su quanto dichiarato dal signor RI 1 nella richiesta del corso individuale effettuata in data 19.07.2024 [recte: 3 gennaio 2024, il 19 luglio 2024 essendo invece la data nella quale, infine, l’URC ha deciso in merito alla richiesta (cfr. all. a doc. 8)]. Al punto 3) della domanda: "Quali nuovi sbocchi professionali pensa di avere frequentando questo corso?" l'assicurato RI 1 ha risposto: "Diversi, come allevatore, pensioni, dog e catsitter, e trasporto di animali.". Si sottolinea come, per il trasporto di animali, sia richiesta la patente per la guida di camion, cosa che il signor RI 1 non possiede; egli era iscritto all'URC con patente A1 e B.
Al punto 4),"Le è già stato offerto un impiego per il quale è richiesto questo corso?" il signor RI 1 ha risposto negativamente.
Inoltre, al punto 5), il richiedente ha dichiarato di aver proposto il corso al consulente responsabile durante il colloquio del 18.01.2024. Tuttavia, il consulente ha risposto negativamente, ritenendo che la proposta non fosse conforme alla strategia di collocamento e che non vi fosse alcuna opportunità concreta di impiego legata al corso, bensì il desiderio di avviare un'attività in proprio (Azione di Reinserimento, CC-Colloquio consulenza, 18.01.2024, pag. 3-4, All. 9 alla documentazione trasmessa a codesto Lodevole Tribunale in data 24.10.2024).
Al punto 6) si dichiara che il richiedente non è intralciato nel collocamento per ragioni inerenti al mercato del lavoro. Alla luce di quanto sopra esposto e, approfondendo la questione con la consulente che ha compilato il formulario di richiesta del corso in questione, ci si rende conto d'essere incorsi in errore, apponendo la crocetta alla domanda 11) nella casella "sì", anziché nella casella "no" ("Richiesta di corso individuale - Valutazione URC", All. 8 alla documentazione trasmessa a codesto Lodevole Tribunale in data 24.10.2024).
A conferma di questo, nelle osservazioni a fondo pagina 2/3, la consulente indica "(...) Durante il colloquio di consulenza con il signor __________, in data 18.01.2024, le aveva preannunciato un preavviso negativo alla sua richiesta" e inoltre esplicita chiaramente che "La decisione si basa sul fatto che il corso proposto non è finalizzato al suo collocamento nel mercato del lavoro, bensì alla creazione di un'attività individuale autonoma".
La consulente, da me interpellata, riconferma come durante i numerosi contatti telefonici con il signor RI 1, questi aveva sempre manifestato il desiderio di cambiare lavoro e avviare un'attività in proprio.
Dall"'Azione di reinserimento", All. 9 alla documentazione trasmessa a codesto Lodevole Tribunale in data 24.10.2024, si evince che, malgrado il consulente in data 18.01.2024 abbia invitato il signor RI 1 ad annunciarsi presso __________ e gli avesse consegnato i relativi formulari, per consentirgli l'accompagnamento per lo sviluppo e l'avvio dell'attività in proprio, egli non abbia mai intrapreso i passi necessari. Egli è invece rimasto iscritto in disoccupazione fin quasi all'esaurimento del suo diritto alle indennità di disoccupazione, avendo usufruito di 362 indennità su 400. Il signor RI 1 annuncia di voler chiudere il suo dossier e di avviare l'attività in proprio, come riportato nella medesima Azione di reinserimento il 10.07.2024 e di aver comunicato le dimissioni al datore di lavoro in data 03.07.2024.
Le Direttive dell'Ufficio Misure Attive della Sezione del Lavoro, specificano come chi desidera avviare un'attività indipendente deve inizialmente prendere contatto con __________ e, se al beneficio delle indennità LADI, viene avviato sul percorso Sostegno all'attività indipendente (SAI). Se dopo la valutazione iniziale il progetto risulta sostenibile, il richiedente può partecipare ai moduli formativi (sempre tenuti da __________) sull'avvio e la gestione d'impresa.
La persona beneficiaria delle indennità di disoccupazione può seguire dei corsi in relazione all'assunzione dell'attività indipendente, ma non corsi di formazione di base e di perfezionamento professionale, come indicato nella Direttiva LADI PML SECO marg. K 68: "Durante la fase di progettazione possono essere autorizzati soltanto i corsi che sono in rapporto diretto con l'assunzione dell'attività indipendente. Deve trattarsi di corsi di perfezionamento legati all'attività indipendente e non i corsi di formazione di base e di perfezionamento professionale generale."
Alla luce di quanto esposto, l'Ufficio Regionale di Collocamento ha ritenuto che il finanziamento del corso non fosse compito dell'Assicurazione contro a disoccupazione.” (cfr. doc. XII).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se il corso denominato "formazione specialistica non legata ad una professione per pensioni, dogsitter, allevatori e trasportatori” frequentato dal ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.
2.2. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
L’art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:
" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione
2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis capoverso 3.
3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."
2.3. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).
Riguardo ai criteri a cui devono rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr. pure STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.
Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
2.4. A titolo di "provvedimenti di formazione", come visto, la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.
Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
In una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 3.2. l’Alta Corte ha ribadito:
" (…) l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti necessari alla riqualificazione, al perfezionamento e alla reintegrazione professionali e non a quelli che appaiono essere i migliori nel caso di specie (DTF 110 V 102, 103 V 16 consid. 1b).
Inoltre la formazione di base ed il promovimento, da un punto di vista generale, del perfezionamento professionale non competono all'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b). Quest'ultima ha infatti unicamente il compito di combattere la disoccupazione effettiva e imminente in casi particolari tramite provvedimenti concreti di riqualifica e perfezionamento. Deve trattarsi in particolare di misure che permettono all'assicurato di adeguarsi ai progressi intervenuti in ambito industriale e tecnico oppure di realizzare sul mercato del lavoro le attitudini professionali esistenti al di fuori della propria attività lucrativa specifica precedente, (DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b con riferimenti; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b).”
Cfr. pure STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4, già citata.
La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, perciò, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.).
Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).
2.5. Un parametro importante per determinare se si è in presenza di un perfezionamento professionale o di una formazione di base è la durata dello stesso (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.).
Infatti il Tribunale federale ha precisato che anche un perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467).
In una sentenza del 16 febbraio 2000, pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg., l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:
" In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass nur Kurse von
beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).
In una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha poi confermato il giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In quell'occasione l’Alta Corte ha in particolare stabilito che:
" (…)
Pure in discussione è la durata del corso, ritenuta eccessiva dai primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al doppio del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure inerenti il mercato del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.
7.1 In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto quale riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, bensì quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia sociale (sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2), ritenendo pure troppo elevata la durata della formazione quale consulente psicologica individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3), così come quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid. 2).
Secondo giurisprudenza e dottrina, i provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art. 59). Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati.
Comunque, come già evidenziato, la giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi. A mente di questa Corte tuttavia nel caso concreto non ci si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì, eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo. Secondo la documentazione agli atti la frequenza scolastica è pari a circa sei ore giornaliere; non si tratta quindi di un corso a tempo parziale, come ad esempio un corso serale, bensì di una formazione a tempo pieno.
7.2 Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il corso di massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere considerato quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI, bensì quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio impugnato. (…)”
2.6. A proposito del criterio della difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro, il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004).
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani (ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di lavoro.
L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese, siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di buone conoscenze di una lingua straniera.
Inoltre con sentenza 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento di una licenza di condurre. Dal tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).
Il diritto a partecipare a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento oggettivo si riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro. Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di condurre della categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto all’assunzione dei costi.
In una sentenza 38.2016.47 del 20 marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA, confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni - un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo.
Cfr. pure STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020 riguardante un assicurato nato nel 1984, laureato in ingegneria meccanica con esperienze professionali come ingegnere navale, ingegnere responsabile di progetto e ingegnere supervisore di cantiere, Project Manager e Industrial Development Enginer Project Manager.
In una sentenza 38.2021.84 del 17 gennaio 2022, nel caso di un’assicurata alla quale era stato negato di poter frequentare il corso organizzato da una scuola e denominato “Certificato FSEA Formatore/trice d’adulti FFA APF-M1”, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione ritenuto che questo non migliorava la sua idoneità al collocamento, il TCA confermato l’operato dell’amministrazione rilevando che “come sottolineato dall’URC di _________ nella risposta di causa, i posti offerti sul mercato del lavoro quali formatori per adulti sono limitati”, che “Inoltre (…) una società che si occupa della formazione per adulti può avere alle proprie dipendenze anche del personale sprovvisto del certificato FSEA, oppure la persona neo assunta deve ottenerlo entro un determinato termine” ed infine che “la ricorrente ha potuto iniziare il suo volontariato quale insegnante di lingua italiana ai migranti (…), senza che sia stata richiesta la formazione FSEA 1 quale requisito necessario” (cfr. consid. 2.7.).
Infine in una sentenza 38.2023.11 del 5 giugno 2023, riguardante un’assicurata che aveva chiesto di poter frequentare un corso per l’ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento (DFA), il TCA ha stabilito, da una parte che “il diploma per insegnare informatica nelle scuole di maturità, contrariamente a quanto deciso dall’URC, non costituisce in concreto una formazione di base, bensì corrisponde a un perfezionamento, quale adeguamento o estensione della formazione di base allo sviluppo economico attuale, o in ogni caso a una riqualificazione professionale, ritenuto che tramite la nuova formazione l'assicurata svolgerebbe un'attività - l’insegnamento - diversa da quella precedente di project manager (cfr. consid. 2.10.), in linea di principio (se tutte le condizioni sono adempiute; cfr. consid. 2.4.), a carico dell’assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 5.3.; 7.2.)” (cfr. consid. 2.11.).
D’altra parte, questa Corte ha ritenuto che in quel caso, il corso in questione risultava essere giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro. Quell’assicurata, infatti, pur disponendo “di una formazione nell’ambito dell’informatica e di molti anni di esperienza professionale (…) si è proposta senza esito favorevole presso numerosi potenziali datori di lavoro in tali ambiti” con ricerche di lavoro che l’URC ha ritenuto “quantitativamente e qualitativamente valide”. A quella ricorrente, inoltre, erano sì “stati assegnati dei posti di lavoro da parte dell’amministrazione (…) Tuttavia tali assegnazioni non hanno condotto ad alcuna assunzione”.
Dal profilo oggettivo, ha ritenuto il TCA, “non può essere negato che sul mercato del lavoro vi è una buona offerta di posti nel settore professionale in cui ha esercitato l’assicurata (cfr. STF 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg. e STF 8C_222/2016 del 30 giugno 2016, entrambe citate al consid. 2.7.)” ma “la circostanza che la stessa ha svolto ricerche di lavoro in modo serio, intenso e continuo senza successo consente di concludere che dal profilo soggettivo l’età (la ricorrente, nata nel 1966, quando si è iscritta in disoccupazione nel 2022 aveva 56 anni) rende più difficoltosa la sua collocabilità, in quanto svantaggiata, rispetto a persone più giovani, nel concorrere per un impiego (cfr. STFA C 242/05 del 6 ottobre 2006 consid. 4.2.2)”.
Per tali motivi, in quel caso di specie, questa Corte, contrariamente a quanto precedentemente concluso dall’URC, aveva ritenuto che il collocamento dell’insorgente era considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.
Il TCA aveva, poi, ritenuto che la formazione presso la SUPSI DFA per l’ottenimento del diploma di insegnamento per le scuole di maturità era, peraltro, atta migliorare l’idoneità al collocamento dell’assicurata e conseguentemente aveva stabilito che i costi concernenti il corso in questione, frequentato da quell’assicurata, dovevano essere assunti dall’assicurazione contro la disoccupazione.
In dottrina B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014, a proposito di questo criterio, così si esprime:
" (…)
DIFFICULTÉS DE PLACEMENT
13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.
14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).
Un assuré qui n'effectue Pas suffisamment de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).
Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la fréquentation de la mesure était une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute Cour a nié le droit à une
mesure dans le cas d'un assuré dont l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]). Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se réorienter
après plus d’une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C 301/2008]).
15 Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:
de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si l'Ai a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);
de reconnaissance de diplôme (DTA 1988 p. 30);
de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;
ou encore
2.7. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).
Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il Tribunale federale ha, peraltro, chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023, pubblicata in RtiD 2024 N.59, consid. 2.8.).
B. Rubin, nell'opera già citata, al riguardo rileva che:
" AMÉLIORATION DES CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
12 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement.
Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en
un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. lb p. 111).
L'assurance-chômage a vocation à lutter contre le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag. 473)
2.8. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella “Prassi LADI PML”, stato 1° gennaio 2025, ai punti A16 segg., ha fornito in particolare le seguenti indicazioni:
" Indicazione proveniente dal mercato del lavoro
A16 Le prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi; il seguente elenco non è esaustivo.
A17 Motivazione della persona in cerca d’impiego. Se la richiesta della persona in cerca d’impiego è motivata dal suo desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto professionale, allora è da considerarsi non adatto dal profilo del mercato del lavoro. Se si tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla disoccupazione o evitare che la disoccupazione si ripeta (ad es. perché il provvedimento consente alla persona in cerca d’impiego di adeguarsi ai cambiamenti sul mercato del lavoro e al progresso tecnologico), allora è da considerarsi adatto dal profilo del mercato del lavoro.
A18 Età della persona in cerca d’impiego. In particolare per quanto riguarda i giovani disoccupati occorre evitare che chiedano prestazioni dell’AD per la loro formazione di base.
A19 Secondo la giurisprudenza dell’ex TFA, sono esclusi gli stage obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o il periodo di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto. Si tratta di stage che solitamente sono collegati a una formazione di base di grado terziario e servono per conseguire un diploma specifico.
A20 Adeguatezza del provvedimento. Il rapporto fra tempo e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi del provvedimento, dall’altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di un provvedimento di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12 mesi. La domanda di partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è «sovradimensionato», vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento dell’idoneità al collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento meno costoso e/o più breve.
(…)
Miglioramento dell’idoneità al collocamento
A23 I PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini dell’assicurato.
A24 Come precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato. (…).”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.9. Nel caso di specie, dagli atti emerge che RI 1 nato il __________ 1992, cittadino svizzero, dopo essere stato, da ultimo, attivo quale “custode di stabile presso il __________ 07:30-12:00 / 13:00-17:00 dal lunedì al venerdì, stipendio mensile 4'000.- CHF”, si è nuovamente iscritto al collocamento, dopo esserlo già stato in anni precedenti, a partire dal 5 dicembre 2022, alla ricerca di un impiego a tempo parziale, e meglio nella misura dell’80%, in “ambito tecnologico, digitale, innovativo” (cfr. all. a doc. 4). Tale disponibilità è stata poi portata al 100% in occasione del primo colloquio di consulenza presso l’URC (cfr. doc. 9).
Sui motivi della disdetta del rapporto di lavoro che lo legava al __________, il TCA rileva che dalla “decisione di disdetta del rapporto d’impiego” del 5 ottobre 2022 emerge, in particolare, quanto segue:
" (…) nell’ambito della procedura di disdetta del rapporto d’impiego durante il periodo di prova avviata dal __________ con risoluzione numero __________ del 12 settembre 2022;
posto che il signor RI 1, impiegato presso il __________ in qualità di custode degli stabili e delle infrastrutture __________, è stato reso edotto dell’avvio di detta procedura mediante comunicazione scritta consegnatagli brevi manu in occasione del colloquio personale tenutosi il 26 settembre 2022. Tal documento è qui integralmente richiamato e costituisce parte integrante della presente decisione;
richiamati in questa sede i contenuti di detta comunicazione, dai quali risultano le motivazioni essenziali alla base della decisione municipali, qui estrapolati e riassunti;
si sono purtroppo dovute constatare delle carenze dal profilo delle competenze organizzative e di coordinamento delle mansioni legate alla funzione, dell’intraprendenza e dell’orientamento alla soluzione dei problemi. Questi elementi le sono già stati segnalati in occasione dei due colloqui personali tenutisi il 22 marzo e il 19 giugno 2022.
Malgrado la buona attitudine e motivazione dimostrate nello svolgimento delle mansioni assegnate si è quindi dovuto rilevare che i predetti requisiti, peraltro richiesti dal bando di concorso, non sono sufficientemente adempiuti.
Ritenuto che nell’ambito della menzionata procedura, (…) al signor RI 1, al fine di garantire il suo diritto di essere sentito, è stato assegnato il termine del 6 ottobre per presentare al __________, per iscritto, le proprie osservazioni in merito alla procedura in atto nei suoi confronti;
richiamato che in data 3 ottobre 2022, dietro esplicita richiesta dell’interessato, è stato svolto un ulteriore colloquio personale con il collaboratore, in occasione del quale sono pure state consegnate personalmente al __________ le osservazioni scritte, delle quali il __________ ha avuto modo di prendere atto;
considerato che in quest’ultima occasione l’atteggiamento poco rispettoso assunto dal collaboratore e le esternazioni, a tratti di carattere ingiurioso, profuse nei confronti del datore di lavoro e dei suoi diretti superiori, hanno contribuito ad ulteriormente motivare la decisione inizialmente assunta dal __________, venendo infatti a mancare il rapporto di fiducia nei confronti del collaboratore necessario per un proficuo proseguimento del rapporto di lavoro” (cfr. doc. 5).
Per quel che riguarda la formazione del ricorrente e le sue precedenti esperienze lavorative, il TCA rileva che RI 1 ha conseguito nel 2016 l’AFC quale elettricista di montaggio e che nel 2019 ha seguito un “corso saldatore”.
In precedenza era stato:
apprendista quale impiegato di commercio tra il 2009 ed il 2011;
apprendista elettricista di montaggio dal 2011 al 2016;
elettricista di montaggio nel 2016;
tecnico nel 2017;
passarellista nel 2018;
custode, manutentore ed ausiliario tecnico nel 2019;
tecnico elettricista tra il 2019 ed il 2020.
Il ricorrente ha lavorato quale custode presso il __________, dal 1° gennaio al 30 novembre 2022 (cfr. doc. 3).
Il 24 aprile 2023, allorquando beneficiava delle prestazioni LADI, il ricorrente è stato assunto alle dipendenze di __________ come __________ (cfr. doc. 2/2). Trattasi di una tra le posizioni vacanti segnalate a RI 1 dall’URC (cfr. all. a doc. VII).
Con e-mail del 26 dicembre 2023, RI 1 ha comunicato a __________ (collaboratrice dell’URC di __________ e Capogruppo) quanto segue:
" (…) le inoltro il corso di formazione che voglio intraprendere, inizierà a gennaio 2024. Mi sono iscritto al corso perché ho buone possibilità di uscire dalla disoccupazione.
Ho parlato con il signor __________, responsabile del corso, e mi ha confermato che ad altre persone hanno riconosciuto e pagato il corso” (cfr. all. a doc. 8).
Da un’ulteriore e-mail del 29 dicembre 2023 che il ricorrente ha trasmesso a __________, risulta che il medesimo ha indicato che avrebbe compilato “subito il formulario” che la medesima aveva allegato ad una precedente mail di risposta all’assicurato, mediante cui lo aveva, inoltre, informato circa la “procedura per la richiesta di un corso individuale” (cfr. all. a doc. 8).
In data 3 gennaio 2024, RI 1 ha sottoposto la propria “richiesta di corso individuale di riqualificazione / perfezionamento” precisando che “il corso mira al collocamento nella professione di allevatore, pensioni, dog e cat sitter e trasporto animali”.
Alla domanda a sapere quali motivi lo “spingono a ritenere di non avere possibilità di ricollocarsi senza la frequenza del corso in oggetto” il ricorrente ha risposto che “frequentando il corso e ottenendo il certificato ho maggiore possibilità di iniziare una nuova professione la quale mi appassiona molto, e posso sfruttare le mie capacità e conoscenza che ho già nel settore” ed ha, poi, precisato che non gli era ancora stato offerto un impiego per il quale la frequenza del corso in questione era necessaria.
Al quesito volta a comprendere “quali sbocchi professionali pensa di avere frequentando questo corso”, l’assicurato ha poi fornito il seguente riscontro:
" Diversi, come allevatore, pensioni, dog e cat sitter e trasporto di animali”, indicando che in quel momento non gli era ancora stato offerto un impiego per il quale fosse richiesta la frequenza del corso in questione.
Alla domanda a sapere per quali motivi la domanda fosse se del caso stata presentata in ritardo, RI 1 ha risposto che “In data 28/11/2023 nel colloquio con il signor __________ ho proposto la mia idea di intraprendere questo corso ma con delusione mi è stata data una risposta negativa.” (cfr. doc. 8).
Contestualmente, il ricorrente ha precisato che il corso avrebbe avuto luogo dal 10 gennaio al 25 maggio 2024, il mercoledì sera dalle ore 19:00 alle ore 22:15 ed il sabato dalle ore 08:30 alle ore 16:30 (cfr. all. a doc. 8). Egli ha, inoltre, fatto pervenire all’amministrazione, tra gli altri, copia del pagamento della tassa di iscrizione, pari a fr. 1'950.-, avvenuto in data 27 dicembre 2023, e del regolamento “concernente gli esami per l’ottenimento dell’attestato di competenza di formazione specialistica non legata ad una professione per pensioni ed allevatori” (cfr. all. a doc. 8)
Il 4 gennaio 2024, il consulente del personale URC di __________, __________, ha comunicato all’assicurato che la sua richiesta di finanziamento del corso che sarebbe iniziato il 10 gennaio successivo sarebbe immediatamente stata sottoposta alla Direzione dell’URC per valutazione e decisione (cfr. all. a doc. 8).
Con e-mail dell’8 gennaio 2024 __________ ha comunicato al ricorrente che non sarebbe stato possibile decidere in merito alla sua richiesta prima del giorno seguente, precisando quanto segue:
" (…) Le rammentiamo le relative disposizioni:
L’URC non si assume alcuna responsabilità fino all’emissione della decisione.
Entrano in considerazione i corsi di perfezionamento professionale e di riqualifica offerti sul mercato che migliorino le possibilità di trovare un lavoro.
Durante i corsi i partecipanti devono continuare a svolgere le ricerche di lavoro e rimanere idonei al collocamento.
L’obiettivo dei corsi di formazione è quello di migliorare la collocabilità degli assicurati, diminuendo quindi la permanenza in disoccupazione e favorendo un rapido e duraturo reinserimento nel mercato del lavoro.” (cfr. all. a doc. 8).
Con scritto del 23 maggio 2024, il Centro __________, nella persona di __________, ha comunicato al ricorrente il superamento dell’esame, informandolo che nei giorni seguenti avrebbe ricevuto l’attestato di frequenza in forma cartacea (cfr. all. A3 a doc. I).
Con e-mail del 10 luglio 2024, il ricorrente ha comunicato a __________ quanto segue:
" (…) in seguito all’incontro di oggi le inoltro in allegato le due richieste di corso individuale di riqualifica/perfezionamento (consegnatemi dal signor __________) compilate da me e dal sig. __________, il pagamento del corso, la tassa d’iscrizione, il programma e il regolamento del corso. Documenti già in vostro possesso dal 3.1.24. (…)
Le faccio notare di essere stato diligente a mandare ogni documento da voi richiesto in tempi brevi e che sto aspettando una vostra risposta definitiva riguardo al finanziamento del corso da GENNAIO 2024. Inoltre sottolineo l’importanza del corso che mi ha permesso di poter uscire dalla disoccupazione e la conferma da parte del signor __________ del finanziamento del corso (più volte riconosciuto e rimborsato in altri casi di persone in disoccupazione).
Ritengo quindi chiuso il mio caso e inutile la partecipazione al colloquio del 14.8.24 e quindi non più necessario continuare a fare delle ricerche di lavoro dato che inizierò a lavorare il 1.8.24.
Tengo a precisare la mia buona fede: ho deciso di uscire dalla disoccupazione in luglio per impiegare il mio tempo a organizzare il mio lavoro per iniziare ad agosto SENZA chiedere indennità per il periodo di luglio.
La rendo attenta che in data 4.7.24 sono uscito dalla disoccupazione come già anticipatole telefonicamente il 24.6.24 e il 3.7.24 __________ mi ha informato telefonicamente su come agire correttamente (senza ricevere alcuna penalità) per uscire dalla disoccupazione e così ho fatto: ho inviato alla Cassa l’e-mail di uscita.
Infine la informo di aver chiuso il mio rapporto lavorativo nel migliore dei modi con il signor __________ (responsabile della __________)” (cfr. all. a doc. 8).
Dal modulo “richiesta di corso individuale – valutazione URC” sottoscritto il 19 luglio 2024 dall’amministrazione, emerge, in particolare, che alla domanda a sapere se “il collocamento del richiedente è considerevolmente intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro?” è stato risposto negativamente (cfr. pto 6).
Analogo riscontro ha avuto il quesito volto a determinare se “la richiesta di corso è in sintonia con gli obiettivi di reinserimento discussi con la consulente del personale URC?”.
Alla domanda, invece, volta a sapere se “il corso migliora sostanzialmente l’idoneità al collocamento del richiedente in prospettiva di un obiettivo professionale concreto” è stato risposto affermativamente (cfr. pto 11). Rispondendo ad uno scritto del TCA del 9 dicembre 2024 (cfr. supra consid. 1.7.), il 20 dicembre 2024 l’URC ha, poi, indicato che tale risposta era sbagliata (cfr. supra consid. 1.8.).
La valutazione del 19 luglio 2024 consulente del personale URC è, in ogni caso, stata negativa e questo sulla base delle seguenti motivazioni:
" Nel suo caso specifico, la richiesta del corso individuale risulta essere tempestiva, effettuata il 29.12.2023. Durante il colloquio di consulenza con il signor __________, in data 18.01.2024, le aveva preannunciato un preavviso negativo alla sua richiesta. Purtroppo, il consulente responsabile non ha portato avanti la richiesta come da procedura e non ha permesso all’Ufficio regionale di collocamento di inviarle la risposta.
Inerente alla sua richiesta per il finanziamento, desideriamo informarla che, dopo un’attenta valutazione, la stessa è stata respinta. La decisione si basa sul fatto che il corso proposto non è finalizzato al suo collocamento nel mercato del lavoro, bensì alla creazione di un’attività individuale autonoma.
Il nostro obiettivo principale è supportare i disoccupati nella ricerca di un’occupazione adeguata e conforme alle esigenze del mercato del lavoro. Attualmente, ci risulta che esistono diverse opportunità di lavoro nei settori della manutenzione e gestione degli edifici: di custodi, elettricista e autisti, professioni che sono attivamente richieste nel mercato del lavoro. Considerando le sue competenze, ogni occupazione adeguata in questi settori è fattibile e può favorire un rapido reinserimento lavorativo.
Pertanto, siamo spiacenti di doverle comunicare che la sua richiesta di partecipazione al corso individuale è stata respinta” (cfr. all. a doc. 8).
Con decisione del 30 luglio 2024, l’URC ha conseguente respinto la domanda presentata dal ricorrente il 3 gennaio precedente, ritenendo di considerare “il corso richiesto come un desiderio personale del sig. RI 1, dunque non determinante ai fini del collocamento” (cfr. doc. 8/1).
Il 14 agosto 2024, RI 1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
Uscita dalla disoccupazione: come ho già comunicato, la frequentazione di questo corso ha avuto un impatto diretto e immediato sul mio collocamento lavorativo. Grazie alle competenze acquisite, sono stato in grado di trovare un impiego e uscire dallo stato di disoccupazione. Ritengo quindi che il corso sia stato determinante funzionale all’obiettivo di reinserimento nel mercato dal lavoro.
Rispetto degli obblighi: ho seguito il corso con l’obiettivo di migliorare le mie possibilità di impiego e ho prontamente comunicato all’Ufficio di disoccupazione sia l’iscrizione al corso che la data della mia uscita dallo stato di disoccupazione. Il corso ha quindi assolto alla sua funzione di strumento per il mio reinserimento professionale.
Adempimento delle condizioni di diritto: conformemente all’articolo 59a della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), il corso rientra nelle misure di formazione continua che mirano a migliore le possibilità di trovare un impiego. La mia iscrizione e partecipazione al corso erano quindi in linea con le previsioni normative e i criteri previsti dall’Ufficio per l’erogazione del sostegno.
Alla luce di quanto riportato, vi chiedo gentilmente di riesaminare la decisione presa e di riconoscere il rimborso dei costi del corso in oggetto. Tale corso è stato decisivo per il mio collocamento e, pertanto, dovrebbe essere considerato un investimento giustificato nel mio futuro lavorativo, in linea con gli obiettivi dell’assicurazione contro la disoccupazione.” (cfr. doc. 8/3).
Con la decisione su opposizione del 9 settembre 2024, l’URC ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) confermato la propria decisione del 30 luglio 2024 (cfr. doc. 8/4).
Questo Tribunale constata, inoltre, che dal modulo “azioni di reinserimento” risulta, in particolare ed in relazione alla situazione dell’assicurato per come si presentava ai diversi colloqui di consulenza, quanto segue:
Data colloquio Cognome funzionario Tipo di colloquio
Punto della situazione
16.02.2023
CC-colloquio consulenza
(…) Vi sono trattative in corso con il __________ e con un altro __________ della regione per un impiego come Custode di __________.
Segnalato per un posto vacante. Potrebbe ricevere assegnazione scritto oppure altro tipo di contatto diretto dal datore.
27.03.2023
CC- Colloquio consulenza
Il 03.04 incontrerà la delegazione del __________ per il Concorso di __________. Il 29.03 si svolgerà un colloquio con __________ per un impego ancora da definire. Svolto colloquio con __________ con esito negativo per mancanza di esperienza. Segnalato per un impiego come tecnico di prosciugamento presso datore riservato all’URC. Si informa della possibilità di ricevere degli aiuti finanziari con gli assegni di formazione nel caso dovesse trovare un posto di tirocinio in professione che permetta di essere verosimilmente collocato in modo duraturo (…)
15.05.2023
CC- Colloquio consulenza
La persona si è applicata in conformità a quanto accordato. Dal 24.04 assunto presso __________ e attualmente viene impiegato. In trattative presso __________, dove ha svolto un colloquio. Annuncia il guadagno intermedio alla Cassa. Vi sono trattative lavorative in corso con __________. Per quanto riguarda le precedenti trattative con il __________ esito negativo perché scelto altro candidato. Non risultano attualmente posti vacanti adeguati tra le nostre offerte di lavoro.
06.07.2023
CC- Colloquio consulenza
La persona si è applicata in conformità a quanto accordato. Si trova nel 7° mese di disoccupazione. Non vi sono novità né trattative lavorative in corso. Continua il guadagno intermedio presso __________ con occupazione di ca. 40-50%. Non si prevedono attualmente modifiche né aumento dell’occupazione. Segnalato per dei posti vanti quale custode, manutentore, elettricista. Potrebbe ricevere assegnazione scritta oppure altro tipo di contatto diretto dal datore. (…)
03.10.2023
CC- Colloquio consulenza
__________ e consegna l’esito e dice che non ha ricevuto risposta dal datore (…)
28.11.2023
CC-Colloquio consulenza
In merito al posto offerto presso __________, il datore ha dichiarato di non aver ricevuto la candidatura. È in corso la valutazione da parte del nostro Servizio Giuridico. La persona dice che non ha contattato perché ha ricevuto l’assegnazione durante le vacanze dal 09.10.23 al 16.10.23 (si nota che la Cassa ha segnalato le vacanze dal 09.10.3 al 13.10.23). Abbiamo inviato il 17.10.2023 pure l’offerta di lavoro presso __________. Dice che non ha ricevuto l’assegnazione per posta. Si rileva che sovente dichiara di non ricevere la posta inviata dall’URC. Afferma che non conosce i motivi e che ritira sempre personalmente tutta la posta. La persona è stata sollecitata più volte dall’URC nel rispetto delle istruzioni sulla modalità e consegna degli esiti. Non vi sono altre novità né trattative lavorative in corso. Continua guadagno intermedio presso __________. Segnalato per un posto vacante. Potrebbe ricevere assegnazione scritta oppure altro tipo di contatto diretto dal datore. (…)
18.01.2024
CC- Colloquio consulenza
Presente anche la collega CapoGruppo __________ in merito alla richiesta della persona di cambiare Consulente URC. La persona decide di proseguire con la gestione del sottoscritto. Per quanto concerne il corso individuale si prospetta il rifiuto. Viene comunque invitato a presentare richiesta tramite __________ per ottenere le indennità speciali dell’attività indipendente Pensione e Allevamento. (…)
21.05.2024
CT- Colloquio telefonico
La persona si è applicata in conformità a quanto accordato durante l’ultimo colloquio. Continua con il guadagno intermedio presso __________. Non vi sono altre novità né trattative lavorative in corso. Non risultano attualmente posti vacanti adeguati tra le nostre offerte di lavoro.
Il TCA rileva che, sentito nell’ambito della sanzione relativa all’assegnazione presso __________ per la quale si dirà a breve, __________, il 19 dicembre 2023, ha tra l’altro riferito che “in merito alla consulenza specifica per trovare una soluzione lavorativa completa, si tocca il tema per l’eventuale disdetta a __________ al fine di accettare un altro impiego a tempo pieno, desiderato dall’assicurato. Il sottoscritto ha dato ulteriori consigli in merito alla difficoltà personali più volte dimostrate ed espresse dall’assicurato”.
Dai moduli “Azioni di reinserimento” risulta, poi, che in occasione del colloquio di consulenza con la signora __________, RI 1 ha comunicato che “dal 01.08.2024 apre (…) una ditta individuale: __________”, che “in data 3.07.2024 ha comunicato le dimissioni il datore di lavoro che conferma la conclusione il 04.07.2024” e che “il signor RI 1 chiede l’annullamento della pratica, consegno modello di lettera, deve indicare la data e scrivere le motivazioni e firmare. Fintanto che resterà iscritto restano valide le istruzioni in merito alle ricerche di lavoro e alla disponibilità al collocamento”. Dalle “azioni di reinserimento” emerge, infine, che RI 1 non ha preso parte al colloquio del 12 agosto 2024 (cfr. doc. 9).
Dai moduli “prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” in atti emerge quanto segue:
per il mese di dicembre 2022, il ricorrente ha effettuato 12 ricerche di lavoro, come aiuto cuoco, operaio, guardiano di animali e tecnico;
per il mese di gennaio 2023, il ricorrente ha presentato 12 ricerche di lavoro, come operaio, non da ultimo presso ditte attive nel settore elettricistico;
per il mese di febbraio 2023, il ricorrente ha presentato 12 ricerche di lavoro, come manutentore;
per il mese di marzo 2023, il ricorrente ha effettuato 12 ricerche di lavoro, come addetto allo smaltimento rifiuti, traslocatore ed autista;
per il mese di aprile 2023, il ricorrente ha presentato 12 ricerche di lavoro, come aiuto pittore;
per il mese di maggio 2023, il ricorrente ha presentato 12 ricerche di lavoro, come autista, assistente medico, gessatore, store leader, operaio edile, autista, aiuto cuoco, ferraiolo, ausiliario di servizio, agente immobiliare ed agente di sicurezza;
per il mese di giugno 2023, il ricorrente ha effettuato 12 ricerche di lavoro, come autista, addetto alle pulizie, gestore della flotta dei mezzi di trasporto, ausiliario per la sistemazione del paesaggio, operaio, ausiliario logistica, aiuto gessatore, corriere notturno, manovale carico/scarico, aiuto muratore ed addetto all’assemblaggio schede;
per il mese di luglio 2023, il ricorrente ha presentato 12 ricerche di lavoro, in qualità di agente di sicurezza, casseroliere, operaio, addetto ai traslochi, corriere, aiuto giardiniere, traslocatore, fattorino per la consegna del materiale e di attrezzature medicinali, aiuto muratore, ausiliario tecnico della costruzione, giardiniere ed aiuto giardiniere;
per il mese di agosto 2023, il ricorrente ha presentato 12 ricerche di lavoro, come autista, addetto frutticolo, collaboratore vendita, corriere, addetto traslochi, ausiliario logistica, aiuto elettricista, manovale edile e smaltimento dell’amianto, autista di veicoli leggeri, magazziniere, operaio d’esercizio e manovale edile;
per il mese di settembre 2023, il ricorrente ha effettuato 12 ricerche di lavoro, come addetto ai traslochi, lavoratore edile, ausiliario logistica, aiuto giardiniere, aiuto gessatore, impermeabilizzatore, operario agricolo, posatore di ponteggi, tiratubi, conducente di autobus e magazziniere;
per il mese di ottobre 2023, il ricorrente ha presentato 13 ricerche di lavoro, come addetto ai traslochi, addetto alla burattatura, logistica, addetto ai lavori di completamento, gessatore, ausiliario logistica, addetto agricolo, costruttore di ponteggi e corriere;
per il mese di novembre 2023, il ricorrente ha effettuato 12 ricerche di lavoro, quale tecnico, manutentore, ausiliario di servizio, autista, ferraiolo, agente di sicurezza, assistente di cura, agente immobiliare, autista, gessatore e manutentore;
per il mese di dicembre 2023, il ricorrente ha presentato 14 ricerche di lavoro, quale gessatore, ausiliario industriale, impiegato nel controllo della qualità, operaio, addetto agricolo, ferraiolo, impiegato di pulizie, cameriere ai piani, ausiliario, risanatore per l’amianto, lavoratore edile, ausiliario di servizio ed addetto ai ponteggi;
per il mese di gennaio 2024, il ricorrente ha presentato 14 ricerche di lavoro, quale gessatore, lavoratore edile, aiuto cuoco, ausiliario costruzione, addetto alla costruzione di ponteggi, addetto frutticolo, ausiliario nell’industria dell’abbigliamento, sistemazione paesaggio, addetto ai traslochi e manovale edile;
per il mese di febbraio 2024, il ricorrente ha effettuato 14 ricerche di lavoro, quale ausiliario logistica, ausiliario industria alimentare, lavoratore edile, front office agente, costruttore di ponteggi, operaio d’esercizio, lavoratore edile, operatore call center, corriere, aiuto cuoco, aiuto gessatore ed impermeabilizzatore;
per il mese di marzo 2024, il ricorrente ha effettuato 14 ricerche di lavoro, in qualità di montatore di ponteggi, ausiliario per la sistemazione del paesaggio, ausiliario logistica, ausiliario nell’industria elettronica, ausiliario nell’industria del legno, addetto ai trasporti ed aiuto magazzino, lavoratore edile, aiuto cuoco ricezionista d’albergo ed addetto ai traslochi;
per il mese di aprile 2024, il ricorrente ha presentato 14 ricerche di lavoro, come giardiniere, lavoratore edile, aiuto cuoco, analista start up, impiegato in logistica, addetto in cucina, fiorista, conducente autobus, ferraiolo, ricezionista, addetto ai ponteggi, front office e risanatore in amianto;
per il mese di maggio 2024, il ricorrente ha presentato 14 ricerche di lavoro, come ausiliario nell’industria chimica installatore elettricista, aiuto cuoco, operaio d’esercizio, lavoratore edile, addetto ai ponteggi, pizzaiolo, corriere, addetto in cucina, lavoratore edile, aiuto cuoco, ausiliario nella sistemazione del paesaggio ed ausiliario in logistica;
per il mese di giugno 2024, il ricorrente ha effettuato 14 ricerche di lavoro, come addetto alla costruzione dei ponteggi, ausiliario nell’industria dell’abbigliamento, lavoratore edile, accudimento animali, ausiliario nell’industria metallurgica, aiuto gessatore, lavoratore edile, aiuto cuoco, ricezionista, corriere, ausiliario logistica ed addetto ai traslochi;
per il mese di luglio 2024, il ricorrente ha presentato 14 ricerche di lavoro, tutte per la posizione di elettricista.
Dalla documentazione trasmessa a questa Corte dall’URC in data 27 novembre 2024 risulta, infine, quanto segue:
Assegnazioni e segnalazioni di posti vacanti:
RI 1 è stato invitato ad annunciarsi presso 27 potenziali datori di lavoro; l’unico impiego attribuitogli è stato quello presso __________ (cfr. all. a doc. VII e supra).
Dai moduli “esito dell’assegnazione ad un posto di lavoro” risulta quanto segue:
o per la posizione di “custode” presso __________, in data 14 agosto 2024, il ricorrente ha indicato di avere preso contatto con il potenziale datore di lavoro il 7 agosto 2024, per iscritto, e di essere “ancora in attesa di risposta”. Dalla e-mail allegata da RI 1 al modulo risulta che quest’ultimo ha effettivamente preso contatto con la __________, precisando di non disporre della “patente della piattaforma aerea”, indicata tra i requisiti del potenziale datore di lavoro (cfr. all. a doc. VII);
o per la posizione di “operatore di edifici ed infrastrutture” presso __________, in data 30 novembre 2023 il ricorrente ha indicato di avere preso contatto con il potenziale datore di lavoro il 28 novembre precedente, per iscritto, e di non avere ricevuto “ancora nessuna risposta”. Dall’analogo modulo, sottoscritto da __________ il 20 dicembre 2023, risulta che RI 1 non è stato assunto sulla base della seguente motivazione: “profilo non idoneo” (cfr. all. a doc. VII);
o per la posizione di “posatore schermature solari e-o serramenti” presso __________, assegnatagli il 9 ottobre 2023 (allorquando RI 1 da quel giorno e sino al 13 ottobre 2023 beneficiava di giorni di vacanza; cfr. doc. 7 all. a doc. VII), dal modulo sottoscritto dal potenziale datore di lavoro il 27 ottobre 2023 emerge che il ricorrente non avrebbe mai preso contatto con il potenziale datore di lavoro (cfr. all. a doc. VII);
o per la posizione di “custode” presso __________, il 6 ottobre 2023 il ricorrente ha indicato di avere preso contatto telefonico il 30 settembre precedente e di essere rimasto in parola con il potenziale datore di lavoro in questi termini “ci organizziamo per una prova di lavoro” (cfr. all. a doc. VII).
o Per la posizione di “elettricista” presso __________, il ricorrente, in data 23 settembre 2023 ha indicato di aver preso contatto telefonico con il potenziale datore di lavoro, dal quale non sarebbe stato assunto per “troppo poca esperienza”. La SA, da parte sua, ha precisato che RI 1 non li avrebbe, invece, mai contattati (cfr. all. a doc. VII);
o Per la posizione di “aiuto elettricista” presso la __________, il ricorrente, in data 25 settembre 2023 ha comunicato di avere preso contatto con il potenziale datore di lavoro, dal quale non aveva “ancora ricevuto risposta”. La Sagl, da parte sua il 16 ottobre 2023 ha precisato che il candidato non era stato assunto in quanto aveva “pochissima esperienza nel settore richiesto” (cfr. all. a doc. VII);
o Il 25 settembre 2023, RI 1 aveva anche preso contatto con la __________, per la posizione vacante di “elettricista”, senza aver tuttavia ricevuto un riscontro (cfr. all. a doc. VII);
o Per la posizione di “installatore elettricista AFC /elettricista di montaggio AFC” presso __________e, il ricorrente ha precisato di avere preso contatto con il potenziale datore di lavoro il 10 luglio 2023, indicando, però, di disporre di “meno esperienza rispetto ai loro requisiti” (cfr. all. a doc. VII);
o Per la posizione di “installatore elettricista” presso la __________, il 2 agosto 2023 RI 1 ha indicato di avere preso contatto telefonicamente con il potenziale datore di lavoro il 19 giugno 2023 e precisato, però, di non essere stato assunto poiché “mio profilo non corrisponde, sono elettricista di montaggio” (cfr. all. a doc. VII). Con riferimento a questo posto vacante con mail del 18 agosto 2023 __________ ha ritrasmesso alla società il cv dell’assicurato (cfr. all. a doc. VII);
o Per la posizione quale “installatore elettricista” presso __________, il 6 marzo 2023 il ricorrente ha precisato di avere preso, quello stesso giorno, contatto telefonico, ma di non essere stato assunto poiché non aveva sufficiente esperienza, ciò che trova conferma in quanto indicato dalla società (cfr. all. a doc. VII).
Relativamente all’assegnazione della posizione vacante presso la __________, con decisione del 5 dicembre 2023, la Sezione del lavoro (Ufficio giuridico) ha sanzionato il ricorrente sospendendolo dal diritto alle indennità di disoccupazione per 35 giorni. Il provvedimento in questione è stato motivato sulla base del fatto che “L’assicurato si è praticamente disinteressato del posto di lavoro offerto. In effetti, nonostante l’assegnazione del 9 ottobre 2023 e il termine per osservazioni del 21 novembre 2023 dell’UG, egli non ha mai preso contatto con il potenziale datore di lavoro nemmeno nei giorni successivi all’assegnazione, perlomeno al temine delle proprie vacante (9-13.10.2023), per ottenere un colloquio d’assunzione restando inflessibile sul suo comportamento e limitandosi a rispondere, di essere esonerato da propri obblighi e doveri in materia di disoccupazione durante le ferie. (…)
L’assicurato ha quindi perso la possibilità di reperire un nuovo impiego considerato che il posto di lavoro era da subito, a tempo pieno (100%) e di durata indeterminata, correndo in rischio – in seguito concretizzatosi – di non essere assunto ed omettendo quindi di contribuire a limitare il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, ritenuto che l’interessato continua ad essere iscritto in disoccupazione al beneficio delle indennità giornaliere.
È presumibile che l’eventuale assunzione del signor RI 1 gli avrebbe permesso di chiudere anzitempo il periodo di disoccupazione.” (cfr. all. a doc. VII).
Il TCA rileva, poi, che il 13 dicembre 2023 l’assicurato si è opposto a tale decisione, facendo valere che quando ha ricevuto l’assegnazione per la posizione presso __________ era in ferie “quindi esonerato da ogni obbligo di risposta entro le 24 ore” e che “al mio rientro sono rimasto molto deluso nel ricevere un’assegnazione non più valida”. L’allora opponente ha, inoltre, precisato che non disponeva di alcuna esperienza nel settore della posa di “schermature solari e/o serramenti”. Già in quell’occasione, quanto alle proprie prospettive future, RI 1 aveva indicato quanto segue:
" (…) l’ultimo colloquio con il signor __________ in data 28.11.2023 mi comunicato che dal lato delle assegnazioni va tutto bene e che non ci fossero sanzioni a riguardo, il tutto lo ha ancore riportato sul rapporto del colloquio. A questo punto mi ha consigliato di lasciare il lavoro attuale presso la __________ al 50% con contratto a tempo indeterminato per andare in assistenza. Mi ha spiegato anche come fare. Trovo il tutto senza senso! (…) per il mio futuro mi sto muovendo in vari ambiti. Ho buone possibilità di poter lavorare con gli animali avendo anche contatti per questa professione. Avrei quindi deciso di voler intraprendere il percorso iniziando a frequentare presso la __________ la “Formazione specialistica non legata ad una professione FSNLP (allevatori, pensioni, dog e catsitter e trasporto animali)” che inizierà il prossimo 10 gennaio 2024. Il responsabile signor __________, che ho già contattato mi ha comunicato che nei corsi precedenti ci sono stati dei riconoscimenti finanziari da parte del URC per poter frequentarlo. Così potrei in seguito uscire dalla disoccupazione. Ma questo mi è stato negato dal signor __________ quando gli ho proposto l’iscrizione al corso (28.11.2023).” (cfr. all. a doc. VII).
Dopo avere sottoposto alla __________ una serie di quesiti ed avere appreso che per la posizione vacante presso la ditta “richiedevamo esperienza in ambito di posa rolladen e tende da sole”, che “l’AFC di elettricista di montaggio non è idoneo per lo svolgimento di posatore di schermature solari”, che “per il ruolo richiesto avevamo bisogno di una persona piuttosto autonoma e quindi la non esperienza nel settore è stata sicuramente un limite” e che “purtroppo, il profilo del signor RI 1 non corrispondeva a quanto cercato in quel momento”, con decisione su opposizione del 29 gennaio 2024 la Sezione del lavoro ha annullato la precedente decisione di sanzione (cfr. all. a doc. VII).
Per il mese di agosto 2024, RI 1, che in quel periodo e stando a quanto in atti avrebbe già avviato la sua attività indipendente, ha indicato di avere effettuato 14 ricerche di lavoro. L’URC ha verificato l’effettività di tali ricerche, ottenendo un riscontro per quelle effettuate presso:
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una candidatura scritta datata 26 agosto 2024, che la società ha indicato di non avere ricevuto, precisando di conservare nei propri atti le lettere dei candidati;
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una candidatura scritta datata 27 agosto 2024, che la società ha indicato di non avere ricevuto, precisando di conservare nei propri atti le lettere dei candidati e di rispondere per iscritto ai candidati;
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una candidatura scritta datata 13 agosto 2024, che la società ha indicato di non avere ricevuto, precisando che “tutte le candidature devono essere effettuate sul nostro sito confermando l’autorizzazione dei dati personali, candidature per posta, e-mail, telefono o di persona non vengono accettate. Informiamo i nostri candidati per telefoni, di persona e per e-mail della procedura”;
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una candidatura scritta datata 28 agosto 2024, che la società ha indicato di non avere ricevuto (“non la troviamo è stata inviata cartacea a mezzo posta?”), precisando di conservare nei propri atti le lettere dei candidati “per massimo 6 mesi se profilo inerente la candidatura” e di rispondere per iscritto ai candidati “per mail o posta a seconda di dove riceviamo la candidatura”;
o il __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una candidatura scritta datata 1° agosto 2024, che la società ha indicato di non avere ricevuto, precisando di conservare nei propri atti le lettere dei candidati e richiedendo di poter ricevere una nuova candidatura da parte del ricorrente;
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una candidatura scritta datata 7 agosto 2024, che la società ha indicato di non avere ricevuto, precisando di conservare nei propri atti le lettere dei candidati;
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una candidatura scritta datata 6 agosto 2024, che la società ha indicato di non avere ricevuto, precisando di conservare nei propri atti le lettere dei candidati ed osservando che “dopo attenta ricerca la pratica del sig. RI 1 non risulta presente nei nostri server. Il giorno 06.08 eravamo in ferie come da calendario edilizia e l’indirizzo mail non presidiato. Generalmente a candidature spontanee non rispondiamo, ma conserviamo la documentazione";
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una candidatura scritta datata 20 agosto 2024, che la società ha indicato di non avere ricevuto, precisando di conservare nei propri atti le lettere dei candidati;
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una candidatura scritta datata 5 agosto 2024, che la società ha indicato di non avere ricevuto, precisando di conservare nei propri atti le lettere dei candidati e di fornire una risposta, aggiungendo che “rispondiamo via e-mail, diamo indicazioni per l’iscrizione al portale on-line”;
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una candidatura scritta datata 14 agosto 2024, ha indicato che “riceviamo tante candidature e non le conserviamo, inoltre era periodo di vacanza. Non possiamo dunque rispondervi se è arrivata o meno” (cfr. all. a doc. VII).
2.10. Per costante giurisprudenza, spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
In concreto, l’URC ha respinto la richiesta di finanziamento del corso organizzato presso il Centro __________, “Formazione specialistica non legata ad una professione per pensioni, dogsitter, allevatori e trasportatori”, postulata da RI 1 ritenendo, in primo luogo, che il collocamento del medesimo non era considerevolmente intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro (“attualmente, ci risulta che esistono diverse opportunità di lavoro nei settori della manutenzione e gestione degli edifici: di custodi, elettricista e autisti, professioni che sono attivamente richieste nel mercato del lavoro. Considerando le sue competenze, ogni occupazione adeguata in questi settori è fattibile e può favorire un rapido reinserimento lavorativo”; cfr. supra consid. 2.9.) ed in secondo luogo che il corso per il quale è stato chiesto il finanziamento non era atto a migliorare l’idoneità al collocamento del richiedente (“(…) il corso proposto non è finalizzato al suo collocamento nel mercato del lavoro, bensì alla creazione di un’attività individuale autonoma”; cfr. supra consid. 2.9.).
Chiamato a pronunciarsi sulla presente fattispecie, preliminarmente, il TCA ricorda che, come visto, né una prima formazione di base, o una nuova formazione di base completa, o un perfezionamento professionale generale possono essere finanziati sulla base degli art. 59 seg. LADI (cfr. supra consid. 2.4.).
Per quel che concerne la sua durata (cfr. consdi. 2.5.), la formazione intrapresa dal ricorrente non pone alcun problema visto che è limitata al periodo dal 10 gennaio al 25 maggio 2024. Occorre però stabilire se si tratta di una riconversione professionale.
A tal proposito, questa Corte constata che l’assicurato ha dichiarato, nel richiedere il finanziamento del corso, che questo gli avrebbe garantito “maggiore possibilità di iniziare una nuova professione la quale mi appassiona molto, e posso sfruttare le mie capacità e conoscenze che ho già nel settore [...]” (sottolineatura della redattrice).
Su questo aspetto, però, l’amministrazione non ha esposto alcuna considerazione. Si giustifica così il rinvio all’URC degli atti affinché approfondisca quanto indicato da RI 1 in merito alla possibilità di poter sfruttare, nell’ambito lavorativo cui il corso permette di accedere, “le capacità e conoscenze” di cui egli già disponeva “nel settore”.
In secondo luogo, questo Tribunale ritiene che altri accertamenti sono necessari per chiarire la questione relativa all’effettiva spendibilità sul mercato del lavoro dell’esperienza professionale acquisita dal ricorrente.
L’assicurato, disoccupato sin dal 5 dicembre 2022, ha, infatti dichiarato di avere effettuato numerose ricerche di lavoro ritenute idonee dall’amministrazione.
Ora, il TCA constata che RI 1 non è mai stato sanzionato in relazione alla qualità e quantità delle ricerche di lavoro prodotte.
L’URC si è, peraltro, limitato ad indicare che sul mercato vi sarebbero state e vi sarebbero “diverse opportunità” di lavoro per il ricorrente, senza fornire al riguardo alcuna ulteriore precisazione.
In particolare, il ricorrente ha indicato che “non sono mai stato assunto: per questioni legate ai requisiti o perché sceglievano un altro candidato” (cfr. supra consid. 1.2.).
Dall’incarto non emerge neppure in quali circostanze e per quali motivi e su indicazione di chi l’assicurato ha sciolto l’ultimo contratto di lavoro (valido da aprile 2023 a tempo parziale presso __________).
Nemmeno risulta chiaro per quali motivi non sia stato possibile assegnare a RI 1 un altro impiego, complementare a quello svolto a tempo parziale presso __________.
L’URC dovrà quindi valutare quali e quante tra le posizioni assegnate all’assicurato erano effettivamente congrue in rapporto al suo profilo ed alla sua esperienza.
In questo contesto assume particolare rilevanza il fatto che, come anticipato, il ricorrente non sia mai stato sanzionato mediante una sospensione dal diritto alle indennità LADI ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per delle irregolarità nelle ricerche di lavoro presentate all’amministrazione e che l’unica sanzione emessa nei suoi confronti sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI sia, poi, stata annullata poiché l’attività assegnatagli non era adeguata in rapporto al suo profilo.
D’altra parte, il TCA rileva che dagli atti risulta però anche che le ricerche prodotte per il mese di agosto 2024 – allorquando il ricorrente aveva già indicato di avere avviato la propria ditta individuale - concernono, per la maggior parte, candidature che i potenziali datori di lavoro hanno indicato di non aver ricevuto.
Indicazione, questa, che risulta anche da una delle posizioni vacanti assegnategli, e meglio quella presso __________ (cfr. supra consid. 2.9.).
Pertanto, nell’ambito delle ulteriori verifiche che è chiamato a svolgere, l’URC dovrà richiedere al ricorrente, pure al fine di verificare se il suo collocamento fosse, o meno, da considerarsi considerevolmente intralciato per ragione inerenti al mercato del lavoro, di comprovare di avere effettivamente svolto le numerose ricerche di lavoro che RI 1 ha presentato.
In particolare, il ricorrente dovrà dimostrare di avere concretamente inviato le candidature in questione (per un caso di un assicurato sanzionato in relazione allo svolgimento ed all’oggettivo invio delle ricerche di lavoro mediante la posta A cfr. anche la STCA 38.2010.53 del 25 ottobre 2010).
Non da ultimo, ritenuto che il ricorrente ha fatto valere “pongo l’attenzione al fatto che ho terminato il corso (…) concludendo anche le 60 giornate di formazione pratica” (cfr. supra consid. 1.2.), andrà inoltre verificato quando tali giorni di formazioni sono stati effettuati.
Infine, anche a proposito del miglioramento dell’idoneità al collocamento grazie al corso frequentato dal ricorrente (che, lo si rammenta, in esito alla formazione in questione si è disiscritto dal sistema COLSTA per dedicarsi alla propria nuova attività indipendente), il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente approfondita da parte dell’URC.
L’amministrazione dovrà procedere segnatamente all’audizione del ricorrente, a verificare quando egli abbia effettivamente maturato l’idea di frequentare quel corso, se la frequenza dello stesso poteva consentirgli di svolgere anche un’attività dipendente o era finalizzato alla mera realizzazione di un’attività indipendente.
Su questo aspetto, l’amministrazione fa valere che “la consulente, da me interpellata, riconferma come durante i numerosi contatti telefonici con il signor RI 1, questi aveva sempre manifestato il desiderio di cambiare lavoro e avviare un’attività in proprio” (cfr. supra consid. 1.8.).
Questa Corte rammenta, peraltro, da una parte, che dal modulo “azioni di reinserimento” non risulta alcuna annotazione in tal senso per quanto concerne i colloqui telefonici intercorsi tra la signora __________ ed il ricorrente (cfr. supra consid. 2.9.).
D’altra parte e soprattutto il TCA ricorda che, per costante giurisprudenza federale non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. supra consid. 2.7.).
L’URC esaminerà pure quali attività il ricorrente poteva iniziare a svolgere grazie al corso frequentato e che in concreto ha poi avviato.
Infine, l’URC verificherà se l’assicurato attualmente svolge ancora l’attività indipendente iniziata ad agosto 2024 e se la stessa è quindi, o meno, da considerarsi duratura.
In esito a quanto precede, la decisione su opposizione del 9 settembre 2024 è annullata e gli atti sono rinviati all’URC affinché proceda ai sensi di quanto indicato.
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 9 settembre 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio regionale di collocamento, __________, affinché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.10.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti