Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2023.42
Entscheidungsdatum
23.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2023.42

rs

Lugano 23 ottobre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 maggio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 (__________1962), dal 5 marzo 2007 al 28 febbraio 2022, ha lavorato alle dipendenze della __________ al 100% quale consulente alla clientela privata (cfr. doc. 206).

A far tempo dal 1° luglio 2013 il suo salario annuo ammontava a fr. 79'160 lordi pagati in 13 mensilità (cfr. doc. 208).

1.2. La __________, il 16 novembre 2021, ha notificato a RI 1 uno scritto intitolato “Disdetta modifica del contratto di lavoro stipulato il 1.07.2013” con il quale ha confermato le nuove condizioni del rapporto di lavoro pattuite che sarebbero entrate in vigore il 1° marzo 2022, precisando di “rinviare il contratto e gli allegati debitamente compilati e firmati entro il 30 novembre 2021. In caso di mancato rinvio, il rapporto esistente terminerà, secondo il termine di disdetta di 3 mesi, il 28 febbraio 2022” (cfr. doc. 242=209).

Dal nuovo contratto di impiego di durata indeterminata, che l’assicurato ha firmato il 24 novembre 2021 e che sostituisce il precedente del 2013, emerge che il grado di occupazione di RI 1 dal 1° marzo 2022 sarebbe stato del 70% in qualità di incaricato alla sicurezza e logistica con una retribuzione annua (al 70%) di fr. 57'000.-- lordi pagati in 13 mensilità (cfr. doc. 250).

1.3. Il 22 febbraio 2022 il medesimo si è annunciato per il collocamento con effetto dal 1° marzo 2022, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 258).

1.4. La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di marzo 2022 (cfr. doc. 188) e gli ha versato le corrispettive indennità giornaliere fino al mese di dicembre 2022, calcolate tenendo conto, da un lato, del 70% del guadagno assicurato di fr. 6'815.--, dall’altro, a titolo di guadagno intermedio, dell’importo di fr. 4'750.05 (fr. 57'000 : 12 mesi) percepito dalla __________ (cfr. doc. 182; 176; 170; 163; 157; 151; 145; 139; 130).

1.5. Il 12 gennaio 2023 la Cassa, dopo aver constatato, in relazione all’attestato di guadagno intermedio del mese di dicembre 2022 (cfr. doc. 134-135), che dal conteggio paga del dicembre 2022 risultava un importo di fr. 1'400.-- a favore dell’assicurato definito “premio speciale” (cfr. doc. 136), ha interpellato la __________, chiedendole a cosa si riferisse tale ammontare (cfr. doc. 92).

La __________, il 13 gennaio 2023, ha risposto:

" (…) vi informiamo che l’indennità premio speciale corrisposta al collaboratore nel mese di dicembre riguarda un pagamento straordinario una tantum che il nostro Istituto ha deciso di versare a seguito dei forti rincari nel corso dell’anno 2022” (Doc. 91)

1.6. Con decisione del 18 gennaio 2023 la Cassa ha respinto la richiesta di RI 1 volta a ottenere indennità di disoccupazione del 1° marzo 2022 a seguito di quanto appreso dalla documentazione pervenutale il 16 gennaio 2023, e meglio che il datore di lavoro gli aveva riconosciuto “nel conteggio stipendio del mese di dicembre 2022 un premio speciale (n.d.r.: di fr. 1'400; cfr. doc. 136) relativo a tutto l’anno 2022” (cfr. doc. 126-128=62-64).

Dal provvedimento in questione si evince:

" (…)

  1. Nel suo caso ha rivendicato il diritto alle indennità di disoccupazione in data 01.03.2022 nella misura del 100%, rivendicando la compensazione salariale. Il suo guadagno assicurato ammonta a CHF 6'854 (considerando il premio speciale pro-rata ricevuto nel dicembre 2022) per un’indennità giornaliera corrispondente a CHF 221.10.

Nel mese di marzo 2022 ha svolto un’attività indipendente percependo un salario pari a CHF 4'866.70 (considerando il premio speciale pro-rata ricevuto nel dicembre 2022). Siccome il reddito conseguito dall’attività lavorativa è stato superiore all’indennità di disoccupazione, non vi è alcun diritto alla compensazione salariale. (…)” (Doc. 127)

1.7. Con ulteriore decisione del 20 gennaio 2023 la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 10'342.75 corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nel lasso di tempo dal mese di marzo al mese di dicembre 2022 (cfr. doc. 76-79).

Al riguardo l’amministrazione ha segnatamente indicato:

" (…)

  1. La Cassa CO 1 le ha versato le indennità giornaliere di disoccupazione per il periodo dal 01.03.2022 al 31.12.2022 calcolandole una differenza di salario.

  2. Dal formulario “attestato di guadagno intermedio” del mese di dicembre 2022 abbiamo preso atto che il datore di lavoro le ha riconosciuto un premio speciale di fr. 1'400.-. In data 13.01.2023 il datore di lavoro ci comunica che tale indennità è relativa a tutto l’anno

  3. La Cassa ha proceduto a rettificare il guadagno assicurato e ricalcolare la differenza di salario dal 01.03.2022 al 31.12.2022 (…)” (Doc. 77)

1.8. Il 26 gennaio 2023 la __________, a complemento di quanto indicato il 13 gennaio 2023 (cfr. consid. 1.5.), ha informato la Cassa che “il pagamento straordinario e una tantum è stato deciso dal nostro Consiglio di amministrazione in data 23 novembre 2022 ed è stato effettuato unicamente per il mese di dicembre 2022” (cfr. doc. 75).

1.9. RI 1, rappresentato da RA 1, ha interposto tempestiva opposizione contro la decisione del 18 gennaio 2023 (cfr. dic. 58; 65), nella quale ha chiesto alla Cassa di correggere il conteggio e rettificare la sua presa di posizione, affermando:

" (…) L’errore consiste essenzialmente nel fatto di computare detto importo su tutto il periodo indennizzabile, quando in realtà lo stesso __________ ha asserito che l'attribuzione del premio è stato deciso a novembre 2022 ed è riferito unicamente al mese di dicembre 2022.

Inoltre, si fa presente come il Consiglio di amministrazione della __________ abbia deciso in data 23.11.2022 un pagamento straordinario ed una tantum relativo al mese di dicembre 2022, per tutti i dipendenti allo scopo di compensare il rincaro del costo della vita. Non si tratta quindi di una controprestazione, né di una gratifica, nel senso tecnico del termine. Peraltro, non si tratta neppure di una prestazione prevista contrattualmente, come si evince dal contratto di lavoro precedentemente in essere. Ai sensi della giurisprudenza, ad ogni modo, anche volendola considerare una sorta di "gratifica", questa non verrebbe considerata come elemento salariale posto che nei pagamenti vi è indicato che gli stessi vengono eseguiti a titolo volontario e senza alcun obbligo da parte del datore di lavoro.

A mente del Marginale C126 della Prassi LADI, la tredicesima mensilità e le gratifiche vanno ripartite proporzionalmente sui periodi di controllo in cui viene conseguito un guadagno intermedio. Tuttavia, il versamento del premio speciale a dicembre non costituisce una "gratifica" nel senso giuridico del termine stricto sensu. ln effetti, la gratifica - anche se facoltativa nel suo principio - non è un regalo o una donazione del datore di lavoro, quanto piuttosto una controprestazione del lavoro fornito (vedi Rémy Wyler, Boris Heinzer in Droit du travail, cfr. 1.6 Gratification, e relative citazioni).

Non trattandosi di una gratifica, ma di un "premio speciale" una tantum (così come propriamente denominato dal datore di lavoro), deciso per tutti i dipendenti nell'ambito di una manifestazione di responsabilità per i forti rincari del 2022, l'importo succitato non può dunque che essere considerato unicamente per il mese di dicembre 2022, così come chiarito dall'istituto bancario in data 26.01.2023 e dalla dichiarazione inviata nel corso del mese di dicembre 2022 a tutti i dipendenti (vedasi allegato).” (Doc. 58)

La dichiarazione menzionata ha il seguente tenore:

" Versamento una tantum

Siamo coscienti che l’attuale contesto economico è impegnativo con dei forti rincari immediati in molto settori, i cui effetti duraturi sono però incerti. Desideriamo manifestare la nostra responsabilità di datore di lavoro nei confronti di tutti i nostri collaboratori con un segno tangibile. Di conseguenza, a dicembre 2022, le verrà versato un importo straordinario e una tantum di CHF 1'400.00” (Doc. 60=D)

1.10. Con decisione su opposizione del 30 maggio 2023 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 18 gennaio 2023 (cfr. consid. 1.6.), rilevando:

" (…)

  1. Nel presente caso occorre valutare se l'indennità speciale ricevuta dal signor RI 1 sia da suddividere sull'intero anno 2022 o se, come sostiene l'opponente, unicamente da considerare per la mensilità di dicembre 2022.

Nel termine quadro per il periodo di contribuzione (1. marzo 2020 al 28 febbraio 2022) il signor RI 1 ha lavorato per la __________. Il salario assicurato è stato stabilito prendendo in considerazione la media salariale degli ultimi 12 mesi lavorativi (1. marzo 2021 - 28 febbraio 2022), ivi compreso la parte pro rata temporis del premio speciale.

Il premio speciale percepito durante il mese di dicembre 2022, per il principio di sopravvenienza, deve essere preso in considerazione nel periodo a cui si riferisce e non al mese in cui è stato percepito.

Inoltre il premio speciale, come si evince agli atti, è stato concesso quale compensazione del rincaro per tutto l'anno 2022. Per detto motivo la Cassa ha proceduto a considerare il premio speciale pro rata temporis per tutti i mesi in cui sono state erogate prestazioni ID.

ln base alle rettifiche effettuate il Signor RI 1, per l'anno 2022, non ha diritto ad una compensazione salariale.

Ne discende che l'opponente non subisce alcuna perdita di lavoro computabile ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. b e 11 LADI. (…)” (Doc. A)

1.11. Contro la citata decisione su opposizione RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della stessa.

A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha addotto:

" (…)

  1. Esaminando la giurisprudenza, è chiaro cosa secondo il Tribunale federale (4A_511/2008) s'intenda per gratifica:

"Le salaire régi par l'art. 322 al. 1 CO est une prestation en argent versée en contre-partie du travail fourni. Il Sagit d'un élément essentiel du contrat de travail. Contrairement à ce qui est le cas pour une gratification au sens de l'art. 322d CO (cf. arrêt 4A_1 15/2007, précité, consid. 4.3.1), la fonction même du salaire exclut donc la possibilité pour l'employeur de soumettre la rémunération d'une prestation de travail déjà accomplie à la condition que le salarié soit encore dans l'entreprise ou qu'il n'ait pas donné ni reçu son congé. Que l'échéance du bonus constituant un élément du salaire soit différée à l'année suivant la période de référence n'y change rien, car, lorsque les parties, pour des raisons de convenance, reportent le paiement d'une partie du salaire, il n'y a aucune raison de prévoir, pour cette partie du salaire, des règles plus défavorables au travailleur, quant à la naissance et à l'exigibilité de la créance qui en résulte, que pour le salaire courant. En revanche, comme l'art. 322 CO est de droit dispositif, les parties peuvent, par un accord, décider de diminuer le salaire en cours de contrat, avant l'échéance du délai légal de congé. Un tel accord ne vaut toutefois que pour le futur et ne peut se rapporter à des prestations de travail déjà accomplies (arrêt 4C.426/2005, précité, consid. 5.2.1 et les références)."

Prove: c. s.

  1. Orbene, secondo le argomentazioni fornite dal datore di lavoro, questo importo una tantum è stato versato a tutti i dipendenti in ragione del contesto economico del momento e dei forti rincari immediati previsti. Detto importo, pertanto, a mente delle indicazioni fornite dal TF non può considerarsi quale gratifica e non può essere considerato retroattivamente sul periodo d' controllo in funzione del Marginale C126 della Prassi LADI.

Prove: c. s.

  1. Non trattandosi di una gratifica, ma di un "premio speciale" una tantum (così come propriamente denominato dal datore di lavoro), deciso indistintamente per tutti i dipendenti nell'ambito di una manifestazione di responsabilità per i "forti rincari immediati in molti settori, i cui effetti duraturi sono però incerti" (vedasi conteggio paga e attestazione del 02.12.2022 in merito al versamento una tantum, doc. C e doc. D) del datore di lavoro, l'importo succitato non può dunque essere computato sull'intero periodo di controllo 2022, ma unicamente sul mese di dicembre 2022, così come chiarito dall'istituto bancario in data 26.01.2023 e dalla dichiarazione inviata nel corso del mese di dicembre 2022 a tutti i dipendenti.

Prove: c. s.; doc. C: conteggio paga dicembre 2022; doc. D: attestazione del 02.12.2022 della __________ (…)” (Doc. I)

1.12. Nella risposta di causa del 12 luglio 2023 l’USSI ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.13. La rappresentante dell’insorgente ha presentato delle osservazioni con scritto dell’8 agosto 2023 (cfr. doc. VII).

1.14. Il 18 agosto 2023 la Cassa si è riconfermata con quanto esposto nella risposta di causa, puntualizzando che “il qui ricorrente si è annunciato in disoccupazione con una disponibilità al collocamento a tempo pieno dopo aver svolto un’attività lavorativa a tempo pieno. Dal 1. marzo 2022 la Cassa ha tenuto conto di un’attività parziale” (cfr. doc. IX).

1.15. Il doc. IX è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).

considerato in diritto

2.1. L'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione emessa dall'organo amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).

La costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).

2.2. L’art. 49 cpv. 1 e 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) concernente la decisione - applicabile all’assicurazione contro la disoccupazione sulla base dell’art. 1 della Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) - enuncia:

" 1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

2 Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.”

L’art. 52 cpv. 1 e 2 LPGA, relativo all’opposizione, prevede che:

" 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

2 Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.”

La LPGA non definisce il concetto di decisione, ma al riguardo va fatto riferimento all’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; cfr. UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Ed., 2020, n. 10-11 ad art. 49 LPGA) che al cpv. 1 prevede:

" 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fon­dati sul diritto pubblico federale e concernenti:

a. la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi;

b. l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi;

c. il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.”

Le decisioni che costituiscono, modificano, annullano dei diritti o degli obblighi sono decisioni formatrici, mentre le decisioni che servono unicamente a chiarire la situazione giuridica, accertando l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di diritti o di obblighi sono decisioni di accertamento (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.1.; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art. 100).

Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.

L’art. 25 cpv. 1 e 2 PA sancisce peraltro:

" 1 L’autorità competente nel merito può, d’ufficio o a domanda, accertare per decisione l’esistenza, l’inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.

2 La domanda d’una decisione d’accertamento dev’essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.”

L’interesse degno di protezione è l’interesse di fatto o giuridico, attuale, concreto, specifico e diretto a ottenere l’accertamento celere dell’esistenza o l’inesistenza di un rapporto giuridico. Occorre, inoltre, che nessun interesse pubblico o privato vi si opponga e che tale interesse degno di protezione non possa essere salvaguardato da una decisione formatrice. La decisione di accertamento ha, dunque, un carattere sussidiario. La condizione dell’interesse degno di protezione vale anche qualora l’autorità emetta una decisione di accertamento non su richiesta, bensì d’ufficio (cfr. STF 8C_4/2022 del 4 maggio 2022 consid. 1.3.2.; STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2; STF 8C_949/2016 del 7 settembre 2016 consid. 4.; STF 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016 consid. 2.1.; DTF 142 V 2; STF 9C_143/2012 del 22 marzo 2012 consid. 4.2.; STFA C 183/04 del 12 ottobre 2005 consid. 2.2.; UELI KIESER, op. cit., n. 52 ad art. 49 LPGA; BORIS RUBIN, op.cit., n. 10 ad art. 100).

La giurisdizione di prima istanza deve entrare nel merito di un ricorso inoltrato contro una decisione di accertamento emessa a torto, nel senso che il ricorso non può essere ritenuto irricevibile, bensì deve essere esaminato se siano o meno adempiute le condizioni per emettere una decisione di accertamento e in caso negativo la decisione di accertamento va annullata (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2.; DTF 129 V 289 consid. 3.3.; BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 ad art. 100).

Con sentenza 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016, menzionata sopra, il Tribunale federale, in ambito dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ha, in primo luogo, precisato che, per quanto attiene allo statuto di assicurato in materia di contributi, la giurisprudenza ha stabilito che una decisione di accertamento è ad ogni modo possibile quando un interesse maggiore richiede l’esame preliminare di tale questione, ad esempio in certi casi complessi dove non si può ragionevolmente esigere che dei conteggi di contributi complicati siano effettuati prima che l’esistenza di un’attività lucrativa dipendente e l’obbligo contributivo del datore di lavoro siano stabiliti. Una tale situazione può presentarsi qualora numerosi assicurati siano toccati dalla decisione relativa alla loro condizione di persone salariate notificata al loro datore di lavoro comune, in particolare se il numero dei medesimi è così elevato che l’amministrazione, rispettivamente il giudice sono dispensati dal chiamarli in causa (cfr. DTF 129 V 289 consid. 2.2.) oppure quando la questione giuridica riguardante lo statuto contributivo, a causa delle particolari circostanze, è nuova (cfr. STF 9C_250/2017 del 30 ottobre 2017 consid. 1.2.1.; UELI KIESER, op. cit., n. 51 ad art. 49 LPGA).

In secondo luogo, l’Alta Corte, da un lato, ha negato che in quel caso di specie, concernente una persona che collaborava quale consigliere d’impresa con una società di diritto francese e che era stata considerata, mediante una decisione di accertamento confermata su opposizione, quale salariata, si fosse confrontati con un interesse maggiore che esigeva l’esame preliminare dello statuto di contribuente che non poteva essere tutelato tramite una decisione formatrice relativa al pagamento dei contributi. Dall’altro, ha deciso che in assenza di un interesse degno di protezione all’accertamento immediato dello statuto del ricorrente in materia di AVS, i primi giudici avrebbero dovuto annullare d’ufficio la decisione su opposizione. È stato comunque garantito all’insorgente il diritto di contestare i conteggi dei contributi emessi successivamente - inclusa la questione preliminare dello statuto contributivo - nonostante il termine di opposizione fosse spirato.

2.3. Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione, il Tribunale federale, in una sentenza C 81/01 dell’11 ottobre 2002, ha stabilito che il provvedimento del 6 aprile 2000 con cui la Cassa aveva negato a un assicurato (non essendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo) dal 5 maggio 1999 il diritto a indennità di disoccupazione già versategli da giugno 1999 a gennaio 2000 era una decisione di accertamento. L’interesse al riguardo, infatti, si riferiva esclusivamente alla possibilità di chiedere la restituzione delle prestazioni. Nella decisione del 6 aprile 2000 era peraltro stata prospettata la restituzione, con provvedimento separato, delle indennità.

In quel caso di specie la Cassa, per il lasso di tempo giugno 1999 - gennaio 2000 avrebbe dovuto, quindi, procedere tramite una decisione formatrice, emanando direttamente l’ordine di restituzione delle prestazioni già corrisposte. Del resto non si era confrontati con la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, nel senso che una si occupava della verifica dell’adempimento delle condizioni del diritto a prestazioni e l’altra della restituzione in caso di mancato ossequio dei presupposti, come ad esempio nei casi dubbi secondo l’art. 81 cpv. 2 lett. a LADI in relazione ai quali la Cassa può sottoporre la fattispecie al servizio cantonale (in proposito cfr. pure STF C 215/06 del 20 marzo 2007 consid. 2.2.; STF C 20/05 del 29 giugno 2005 consid. 2).

L’Alta Corte, mancando un interesse degno di protezione all’accertamento della pretesa alle prestazioni LADI già versate, ha annullato la sentenza cantonale che aveva respinto il ricorso dell’assicurato e la decisione del 6 aprile 2000 per il periodo giugno 1999 - gennaio 2000. Per l’arco di tempo dal mese di febbraio 2000 il TF ha respinto il ricorso.

In una sentenza C 38/04 del 31 maggio 2005, relativa al caso di una Cassa che aveva emesso, dapprima, una decisione con cui aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di maggio 2001 a un assicurato, marito della socia gerente di una società di cui lo stesso era stato l’amministratore unico fino al licenziamento del 31 marzo 2001, e in seguito un provvedimento di restituzione di prestazioni percepite a torto nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2001, il TF ha precisato che la Cassa non aveva alcun motivo per emettere due provvedimenti distinti. Infatti la stessa poteva e doveva preservare il suo interesse al rimborso delle indennità versate direttamente con una decisione formatrice, come ha del resto fatto con la decisione emessa concernente la restituzione. Facendo, invece, difetto un interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa aveva emanato una decisione di accertamento su questo punto. Di conseguenza l’Alta Corte ha ritenuto che a ragione la Commissione cantonale di ricorso avesse annullato d’ufficio tale decisione.

Con giudizio C 69/05 del 21 agosto 2006 la nostra Massima Istanza ha, inoltre, stabilito che a torto una Cassa, che aveva corrisposto indennità per lavoro ridotto al ricorrente dal gennaio 2002 al luglio 2003, il 4 novembre 2003 aveva emesso una decisione di diniego del diritto dal 1° gennaio 2002, confermata dalla decisione su opposizione del 18 maggio 2004, in quanto non vi era alcuna ragione di distinguere l’esame del diritto del ricorrente all’ILR dal gennaio 2002 da quello della restituzione delle prestazioni già corrisposte.

Il TF, in proposito ha evidenziato:

" (…) Or selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA (voir aussi l'art. 25 al. 2 en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b PA), que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références).

En l'occurrence, la caisse intimée a nié par décision du 4 novembre 2003 confirmée sur opposition le 18 mai 2004, le droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à partir du 1er janvier 2002, puis, par décision subséquente du 10 décembre 2003, elle a réclamé la restitution des prestations corrélatives déjà versées. Dès lors qu'elle pouvait et devait préserver son intérêt au remboursement des prestations octroyées directement au moyen d'une décision formatrice (arrêt P. du 11 octobre 2002, C 81/01), elle n'avait aucune raison de dissocier l'examen du droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à partir du 1er janvier 2002 de celui de la restitution des prestations déjà versées. Faute d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du droit du recourant à ces prestations pour la période en cause, c'est à tort que l'intimée a rendu une décision de constatation sur ce point. C'est également à tort que les premiers juges sont entrés en matière sur le recours formé devant eux contre la décision sur opposition du 18 mai 2004, en lieu et place de l'annuler d'office (cf. ATF 129 V 289). (…)”

Al riguardo cfr. anche STF C 334/05 del 18 maggio 2006.

2.4. Il TCA, dal canto suo, con sentenza 38.2005.55 del 21 novembre 2005 ha deciso che per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005 in cui l'assicurata aveva ricevuto le indennità di disoccupazione andava emesso un ordine di restituzione e non una decisione di accertamento con cui le si negava il diritto all’apertura di un termine quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 19 novembre 2004, avendo mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo essersi dimessa dall’impiego presso un’associazione.

La Cassa è stata invitata a esaminare se fossero ossequiate le condizioni per emettere un ordine di restituzione per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005.

Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2005, per i quali l’assicurata non aveva ricevuto alcuna indennità, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto.

Con sentenza 38.2006.53 del 2 marzo 2007 questa Corte ha annullato per il periodo agosto 2005 - febbraio 2006 la decisione su opposizione del 27 giugno 2006, con cui una Cassa aveva negato a un assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 - già versategli da agosto 2005 a febbraio 2006 -, in quanto in seno alla società in cui aveva lavorato occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Questo Tribunale al consid. 2.3. ha rilevato:

" (…) Per quanto attiene al lasso di tempo dal mese di agosto 2005 al mese di febbraio 2006, in cui l’assicurato ha percepito le indennità di disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate esaminando direttamente se erano adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando, nel mese di luglio 2006, un ordine di restituzione delle indennità giornaliere percepite a torto (cfr. doc. 28).

Non era pertanto necessario emettere una decisione di accertamento.

In particolare va sottolineato che nell’evenienza concreta non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, come talvolta avviene in materia di assicurazione contro la disoccupazione: da un lato, l’autorità che verifica l’adempimento delle condizioni del diritto alle indennità di disoccupazione, dall’altro, l’autorità che ordina la restituzione (…)

In casu, poi, non vi sono circostanze particolari, né dal punto di vista della Cassa, né da quello del ricorrente che rendessero necessaria l’emissione di una decisione di constatazione, del genere di quella effettivamente emanata.

In concreto, quindi, facendo difetto un interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa ha emesso una decisione di constatazione su tale punto. (…)”

Gli atti sono stati trasmessi alla Cassa affinché rendesse una decisione su opposizione in relazione all’opposizione interposta contro la decisione di restituzione del 6 luglio 2006.

Inoltre, per quanto riguardava il rifiuto di riconoscere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2006, per i quali non erano state corrisposte indennità, il ricorso è stato respinto.

Il ricorso al Tribunale federale dell’assicurato, in cui aveva chiesto il riconoscimento del diritto a prestazioni dell'assicurazione disoccupazione dal 1° agosto 2005 in poi, nella misura in cui era ricevibile, è stato accolto parzialmente, e meglio limitatamente al diniego del gratuito patrocinio in sede cantonale.

A quest’ultimo riguardo l’Alta Corte, nella sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 1, ha indicato:

" Oggetto del contendere è il diritto di S. a indennità di disoccupazione dal mese di marzo al mese di maggio 2006. Nella misura in cui infatti l'interessato chiede anche il riconoscimento delle relative prestazioni da agosto 2005 a febbraio 2006, nel frattempo già versate, il ricorso in materia di diritto pubblico è irricevibile, in quanto su questo punto, e meglio sulla correttezza della decisione del 6 luglio 2006 con cui la Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità percepite per questo lasso di tempo, la Corte cantonale non si è ancora espressa, avendo essa rinviato gli atti all'amministrazione per competenza e meglio per emanare la relativa decisione su opposizione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164). (…)”

Il TF non ha sollevato alcuna critica, nemmeno quale obiter dictum, circa il modo di procedere del TCA che ha ritenuto quale decisione di accertamento il provvedimento di diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 del 27 giugno 2006 e l’ha annullato nella misura in cui si riferiva ai mesi da agosto 2005 a febbraio 2006 in cui l’assicurato aveva già percepito le prestazioni.

In proposito cfr. pure STCA 38.2022.7 dell’8 giugno 2022; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022; STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022; STCA 38.2016.68-69 del 18 luglio 2017 e STCA 38.2011.32 del 23 maggio 2011.

2.5. Nel caso di specie al ricorrente, dopo che il proprio datore di lavoro, mediante un nuovo contratto di impiego valido dal 1° marzo 2022, ha modificato la sua funzione e il suo grado di occupazione (da consulente alla clientela privata al 100% ad incaricato alla sicurezza e alla logistica al 70%; cfr. doc. 206; 208), è stato riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione richieste nel marzo 2022 (cfr. doc. 202-205) e sono state versate le relative indennità per il periodo marzo - dicembre 2022, conteggiate tenendo conto, quale guadagno intermedio, degli stipendi percepiti nella nuova funzione (cfr. consid. 1.4.)

Il 18 gennaio 2023 la parte resistente ha emesso una decisione con cui ha respinto la domanda di indennità di disoccupazione formulata nel marzo 2022 dall’insorgente, considerando nel calcolo del guadagno assicurato e del guadagno intermedio il premio speciale (pro-rata) di fr. 1'400.-- ricevuto nel mese di dicembre 2022 dalla banca quale pagamento straordinario una tantum a seguito dei forti rincari intervenuti nel corso dell’anno 2022 (cfr. doc. 126-128=62-64; consid. 1.5.; 1.6.).

Tale provvedimento è stato confermato dalla decisione su opposizione del 30 maggio 2023, in cui è stato specificato che l’assicurato non ha diritto a una compensazione salariale per l’anno 2022 (cfr. doc. A; consid. 1.10.).

La Cassa, il 20 gennaio 2023, ha, inoltre, emanato un ordine di restituzione in merito alle indennità di disoccupazione percepite nel lasso di tempo marzo - dicembre 2022 (cfr. doc. 77; consid. 1.7.).

Come esposto sopra, l’emanazione di una decisione di accertamento, ossia che constata l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di diritti, presuppone che il medesimo scopo non possa essere raggiunto tramite una decisione formatrice che costituisce, annulla o modifica dei diritti.

Le decisioni di accertamento sono sussidiarie rispetto alle decisioni formatrici (cfr. consid. 2.2.).

Ciò vale anche quando l’autorità emette d’ufficio una decisione di accertamento (cfr. consid. 2.2.).

In concreto il provvedimento del 18 gennaio 2023, come pure la decisione su opposizione del 30 maggio 2023 con i quali al ricorrente è stato rifiutato il diritto alle prestazioni LADI con effetto retroattivo per l’anno 2022 sono delle decisioni di accertamento.

In effetti un provvedimento che non può modificare con effetto obbligatorio e direttamente vincolante un diritto a determinate prestazioni, in quanto queste ultime sono già state corrisposte alla parte richiedente, costituisce una decisione di accertamento. Per modificare la situazione giuridica derivante dalla decisione di concessione delle prestazioni la Cassa ha la facoltà di ordinare la restituzione delle prestazioni già percepite alle condizioni che regolano la revoca di decisioni amministrative cresciute in giudicato (cfr. STF C 183/04 del 12 ottobre 2005 consid. 3).

Nella presente fattispecie la Cassa ha peraltro potuto preservare il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate nel periodo marzo - dicembre 2022 esaminando direttamente se fossero adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando, il 30 gennaio 2023, un ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite in tale lasso di tempo (cfr. doc. 77; consid. 1.7.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022).

In concreto non era, pertanto, necessario emanare una decisione di accertamento.

In particolare nel caso di specie non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, visto che la Cassa è competente per verificare l’adempimento del presupposto di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. b e 11 cpv. 1 LADI (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; 85 cpv. 1 lett. b LADI).

Inoltre giusta gli art. 95 e 81 cpv. 1 lett. c LADI è la Cassa che ha versato le prestazioni competente ad esigere la restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente riscosse. (cfr. Prassi LADI RCC p.to A19).

Nemmeno sussistono d’altronde circostanze particolari tali da rendere necessaria l’emissione di una decisione di accertamento preliminare, del genere di quella effettivamente emanata il 18 gennaio 2023 e confermata dalla decisione su opposizione del 30 maggio 2023 (cfr. consid. 2.2. - 2.4.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.6.).

Facendo difetto un interesse degno di protezione all’accertamento dell’inesistenza del diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo marzo - dicembre 2022, in cui le stesse sono state erogate all’insorgente, è a torto che la Cassa ha emesso una decisione di accertamento su tale punto.

Di conseguenza la decisione su opposizione del 30 maggio 2023, che ha confermato il provvedimento del 18 gennaio 2023 di rifiuto retroattivo delle prestazioni LADI per il 2022 (cfr. doc. 126-128=62-64; A; consid. 1.6.; 1.10.) già corrisposte, va annullata (cfr. consid. 2.2.-2.4.; STFA C 69/05 del 21 agosto 2006; C 69/05 del 21 maggio 2006; STFA C 38/04 del 31 maggio 2005; DTF 129 V 289; STFA C 81/01 dell’11 ottobre 2002 consid. 1; STCA 38.2016.68-69 del 18 luglio 2017 consid. 2.3.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022; STCA 38.2022.7 dell’8 giugno 2022).

La situazione che deriva dall’emissione da parte della Cassa di decisioni di accertamento che non avrebbe dovuto emanare non deve, tuttavia, pregiudicare il diritto dell’insorgente di impugnare l’ordine di restituzione del 20 gennaio 2023 contro il quale dagli atti non risulta essere stata interposta opposizione.

Al ricorrente deve, perciò, essere ad ogni modo garantito il diritto di contestare l’ordine di restituzione emesso il 20 gennaio 2023 nonostante il termine di opposizione di trenta giorni ai sensi dell’art. 52 LPGA sia spirato (cfr. STF 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016 consid. 3, già citata al consid. 2.2.).

Gli atti vanno, conseguentemente, trasmessi alla Cassa affinché conceda all’assicurato la possibilità di opporsi all’ordine di restituzione, sollevando parimenti la problematica relativa alla natura giuridica, contestualmente all’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, del premio speciale di fr. 1'400.-- versatogli nel mese di dicembre 2022.

2.6. A titolo abbondanziale, riguardo alla questione di sapere se l’ammontare di fr. 1'400.-- corrisposto dal datore di lavoro all’insorgente nel mese di dicembre 2022 debba o meno essere considerato pro-rata nella determinazione del guadagno assicurato, come pure del guadagno intermedio dei mesi da marzo a dicembre 2022, giova in ogni caso rilevare, in primo luogo, che giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. b LADI l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, se, tra l’altro, ha subito una perdita di lavoro computabile (art. 11).

Secondo l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

L’art. 22 cpv. 1 e 2 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato, rispettivamente al 70 per cento del guadagno assicurato se gli assicurati a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli (lett. a), beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi (lett. b) e non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento (lett. c).

Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).

L'art. 23 cpv. 1 LADI enuncia, poi, che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In una sentenza 8C_72/2015 del 14 dicembre 2015, pubblicata in SVR 2016 ALV Nr. 5 pag. 13 e RtiD II-2016 N. 64 pag. 309 segg., l’Alta Corte. In relazione alle voci da considerare nel guadagno assicurato, ha indicato:

" (…) occorre ricordare che la LADI è finalizzata a garantire un'indennità solamente per la perdita di una normale e usuale attività lavorativa (DTF 129 V 105 consid. 3 pag. 107 segg. con riferimenti). Non sono di conseguenza computati nel guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro o ore straordinarie (DTF 116 V 281; come il maggior onere lavorativo di un insegnante segnatamente per escursioni: sentenza C 27/99 del 12 luglio 2001 consid. 3), i supplementi per il lavoro a squadre (DTF 115 V 326), assegni familiari (sentenza C 29/87 del 14 settembre 1988 consid. 3b, in ARV 1988 Nr. 15 pag. 118), un assegno unico di nascita previsto dal diritto cantonale (sentenza C 65/92 del 29 aprile 1993, in RJJ, 1993 pag. 162), indennità per rimborsi spese (sentenza C 118/87 del 2 maggio 1988 consid. 1b) o pasti (sentenza C 220/00 del 3 maggio 2001 consid. 3) e il guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI).

4.3. Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente

  • diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione, nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid. 4 pag. 330 con riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid. 4b pag. 364 con riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio distintivo a sapere se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del contratto di lavoro una componente del salario, sia da considerare o no nel calcolo del guadagno assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le vacanze (DTF 115 V 326 consid. 5b pag. 331 seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_226/2019 del 15 novembre 2019 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 13 pag. 39.

A proposito della differenza tra salario determinante (cfr. art. 5 LAVS) e guadagno assicurato (cfr. art. 23 LADI), B. RUBIN (in Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014 pag. 248 rileva del resto:

" Salaire AVS «obtenu normalement». – Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI 1er phrase). Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort de la formulation «normalement» du texte légal. Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation, n'entrent pas en considération dans le calcul du gain assuré au sens de l'art. 23 al. 1 LACI (DTA 2006 p. 305 consid. 4.1 p. 307).

(…).

Composantes. - Le gain assuré est composé notamment des éléments suivants :

(…).

  • les suppléments tels que les allocations de résidence et de renchérissement (art. 7 let. b RAVS) (…).”

Con il giudizio C 139/05 del 26 giugno 2006, pubblicato in DLA 2006 N. 27 pag. 305 segg. e menzionato da RUBIN, l’Alta Corte ha stabilito che una gratifica straordinaria convenuta nel contratto di lavoro, versata in circostanze molto particolari che si sono verificate una sola volta in occasione della cessazione dell’attività della società, non rientra nella definizione del salario normalmente riscosso ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LADI. Tale gratifica non può, pertanto, essere inclusa nel calcolo del guadagno assicurato.

Nella pronunzia in questione è stato in particolare evidenziato

" 4.1 Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (cf. art. 5 al. 2), mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort d'ailleurs de la formulation «normalement» contenue dans le texte légal de l'art. 23 al. 1 LACI (Boris Rubin, op. cit., p. 191; cf. également Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 303 p. 116). Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisations, n'entrent pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi de la rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105), de l'indemnité de vacances à certaines conditions (DTA 2000 n° 7 p. 33), des gains accessoires (ATF 125 V 478 consid. 5a) ou encore des indemnités de frais (voir la référence citée dans DTA 1992 n° 14 p. 141). L'assurance-chômage n'a en effet pas vocation d'indemniser les pertes d'activités qui dépassent l'horaire normal de travail. En revanche, les allocations de renchérissement, les gratifications, ainsi que les primes de fidélité et au rendement sont incluses dans le gain assuré, même si l'employeur les verse à bien plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en justice (ATF 122 V 363 consid. 3 et les références).”

Con sentenza 8C_902/2017 del 12 giugno 2018, pubblicata in DTF 144 V 195, il TF ha invece deciso che, se durante il periodo di contribuzione sono dovuti ed effettivamente versati gratifiche per anzianità di servizio o premi di fedeltà, essi devono essere conteggiati nel calcolo del guadagno assicurato. Il numero marginale C2 della Prassi LADI ID edita nel gennaio 2013 è contraria al diritto federale, nella misura in cui non include nel guadagno assicurato gratifiche di servizio o premi di fedeltà convenuti contrattualmente, regolarmente dovuti ed effettivamente versati (consid. 4).

In quel caso di specie il ricorso della Cassa competente contro il giudizio del Tribunale cantonale del Cantone Lucerna che aveva deciso che una gratifica per anzianità di servizio di fr. 3'610.-- versata nel mese di aprile 2016 per il quinto anno di impiego dell’assicurato andava tenuta conto pro rata per ogni mese determinante per il calcolo del guadagno assicurato è stato respinto, sottolineando che la presa in considerazione o meno di una gratifica di servizio dipende comunque dalle circostanze del caso specifico (ad esempio se la pretesa a premi di fedeltà o a gratifiche per anzianità di servizio è prevista contrattualmente).

2.7. D’altra parte, è considerato guadagno intermedio giusta l’art. 24 cpv. 1 LADI il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479; 122 V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, la nostra Massima istanza, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro (in effetti una perdita di lavoro senza perdita di guadagno non dà diritto a indennità di disoccupazione; cfr. STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid. 4; commentata da Patricia Usinger-Egger in SZS/RSAS 4/2020), ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

Pertanto, secondo l’Alta Corte, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. ad esempio SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).

In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, è stato stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.

Sul tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.

In una sentenza 8C_310/2022 del 2 novembre 2022 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ricordato:

" 3.1. Aux termes de l'art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle; l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1, 1re et 2 e phrases).

Selon le ch. C125 du Bulletin LACI IC, publié par le SECO - dont les directives ne lient toutefois pas le juge (cf. ATF 145 V 84 consid. 6.1.1; 142 V 442 consid. 5.2) -, le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle; y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13e salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l'assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail. L'indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n'est prise en compte comme gain intermédiaire qu'au moment où l'assuré prend effectivement ses vacances (C149 ss).”

2.8. In secondo luogo, il TCA osserva che nella presente evenienza la __________ ha definito l’importo di fr. 1'400.-- corrisposto al ricorrente nel mese di dicembre 2022 “straordinario e una tantum” a seguito “dei forti rincari immediati in molti settori” intervenuti nel corso del 2022 (cfr. doc. D; 91; consid. 1.9.; 1.5.).

In effetti dai risultati dell’Ufficio federale di statistica (UST) emerge che nel 2022 il rincaro annuo medio si è attestato al +2,8% (cfr. https://www.bfs.admin.ch/asset/it/23908201), mentre nel 2021 era stato del +0,6% (cfr. https://www.bfs.admin.ch/news/it/2022-0003).

Applicando tale tasso allo stipendio del ricorrente per l’anno 2022 di fr. 57'000.-- versato in 13 mensilità (cfr. doc. 250; 144; 154; 160) si ottiene la somma di circa fr. 1'600.--.

L’importo di fr. 1'400.-- versato all’assicurato corrisponde a un incremento del salario di circa il 2,5%

In proposito, per inciso, va evidenziato che con Decreto esecutivo sull’adeguamento degli stipendi al rincaro 2023 del 21 dicembre 2022 il Consiglio di Stato ha decretato un aumento degli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 2.5% dal 1° gennaio 2023 (RL 173.320).

In concreto, come rilevato dalla parte ricorrente (cfr. doc. 58), dai contratti di lavoro stipulati dall’assicurato sia nel 2013 sia nel 2021, come pure dal Regolamento del personale (cfr. doc. 208; 250; 210) non risulta che sia stata convenuta - nemmeno a discrezione del datore di lavoro - alcuna indennità di rincaro e ciò neppure in caso di circostanze particolari.

Inoltre per il 2023 lo stipendio dell’insorgente è sì aumentato mensilmente, tuttavia di fr. 27.--, da fr. 4'384.65 a fr. 4'411.55 (cfr. doc. 52; 49; 42; 37).

2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso contro la decisione su opposizione del 30 maggio 2023 relativa al diniego del diritto alle indennità di disoccupazione già percepite nel periodo marzo - dicembre 2022 è accolto, nel senso che tale provvedimento è annullato conformemente al consid. 2.5.

  2. Gli atti sono trasmessi alla Cassa perché proceda come indicato al consid. 2.5.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

21

Gerichtsentscheide

66