Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2023.40
Entscheidungsdatum
02.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 38.2023.40-41

rs

Lugano 2 ottobre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 26 giugno 2023 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 7 giugno 2023 emanate da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il 28 settembre 2021 la __________, che ha quale scopo sociale, in particolare “le importazioni ed esportazioni di ogni bene e prodotti e di arredamenti, ma in particolare anche per ogni tipo di esercizio pubblico, nonché la gestione di esercizi pubblici (…)” (cfr. estratto RC, reperibile nel sito www.zefix.ch) e che gestisce tre saloni di coiffure a __________ (cfr. doc. B pag. 5 inc. 38.2023.40), ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 1 inc. 38.2023.40).

Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto colpisce tutta l’azienda, e meglio 11 dipendenti e che la perdita di lavoro probabile è del 30% (cfr. doc. 1 pti. 1, 3, 4 inc. 38.2023.40), dall’altro, che quale motivo è stato indicato che “la grave crisi causata dal Covid-19 perdura con la stessa intensità dell’inizio pandemia, le limitazioni e misure tutt’ora in atto nella gestione di saloni di coiffure penalizzano ulteriormente la ripresa” (cfr. doc.1 p.to 2 inc. 38.2023.40).

1.2. Il 18 novembre 2021 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2021, ritenendo la perdita di lavoro annunciata non computabile:

Al riguardo è stato rilevato:

" (…)

  1. Dalla documentazione presente, lo scrivente Ufficio rileva che a fine 2020 e a metà 2021 due impiegati hanno dato le dimissioni (__________ per il 31 dicembre 2020 e __________ per il 30 giugno 2021) e sono stati sostituiti da altro personale con lo stesso grado di occupazione e funzione (__________ dal 2 gennaio 2021 e __________ dal 1° luglio 2021). Entrambe le sostituzioni sono avvenute in periodi per cui l'azienda ha richiesto il lavoro ridotto.

Dapprima, si osserva che l'assunzione di nuovi dipendenti risulta contraria al principio generale dell'obbligo di diminuire il danno causato all'assicurazione contro la disoccupazione e non può essere ritenuta inevitabile ai sensi dell'art. 32 cpv 1 lett. a LADI. A tal proposito lo scrivente Ufficio rileva che la legge non vuole permettere al datore di lavoro di conservare del personale eccessivo tenuto conto dei bisogni normali, per poter far fronte, se del caso, ad eventuali aumenti di attività per lassi di tempo limitati (DTF 121 V 375 consid. 3, 1994 no. 35 pag. 247 consid, 2b; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I Pag. 401 nota 12; sentenza inedita 30 maggio 1995 in re P., C155/93), (STCA 38.1999,364 del 17.04.2000, consid. 2,4, pag. 8 e 9 e riferimenti ivi citati). (…)” (Doc. 5 inc. 38.2023.40)

1.3. La RI 1, rappresentata dall’avv. __________, il 16 dicembre 2021, ha interposto opposizione contro la decisione del 18 novembre 2021, facendo valere segnatamente:

" (…) L’attività frastagliata in tre luoghi differenti necessita di un conseguente turn over con sostituzioni per giornate o semi-giornate, ma non sistematicamente.

Ora, secondo la decisione l'assunzione di nuovi dipendenti sarebbe contraria al principio generale di diminuire il danno causato. L'argomento potrebbe forse essere anche corretto in una fattispecie di altra attività o di commercio unico, non quando occorre organizzarsi per "tenere in piedi la baracca".

La realtà è dunque che una simile decisione imporrebbe di chiudere almeno una delle attività! È questo che si vuole davvero?

(…).

a) In primo luogo va ricordato che la Sezione del lavoro (rappresentata dall'Ispettorato del lavoro) ha imposto le restrizioni con le distanze che impediscono a tutt'ora il regolare svolgimento dell'attività a cagione di presunte distanze da mantenere. La stessa Sezione del lavoro (rappresentata dall'Ispettorato del lavoro) è pure venuta ad effettuare il controllo per verificare se dette restrizioni siano rispettate.

Questo pone una riduzione dell'attività pratica, a fronte di un turnover che deve comunque esserci.

Poi arriva sempre la Sezione del lavoro (stavolta rappresentata dall'ufficio giuridico) che stabilisce che queste restrizioni non permettono di ricevere conseguentemente le ILR.

In pratica, la stessa autorità impone delle restrizioni dettate dal Covid e parallelamente nega gli aiuti pensati per le aziende facenti seguito alle restrizioni Covid.

Quindi: uno dei due rami ha torto. O sono sbagliate le restrizioni, oppure è sbagliato negare le conseguenti indennità. Tertium non datur.

È impossibile lavorare regolarmente, ovvero con le modalità e entrate normali, laddove vengono imposte delle limitazioni sostanziali dell'uso dei posti disponibili per ogni negozio. Si tratta di una legge naturale, non confutabile.

(…).

A differenza di altri settori, è fisiologico che i capelli crescono e meritano dunque una determinata cura. Appare dunque inverosimile tentare di parlare di rischio aziendale, visto che esso è legato al Covid (e di conseguenza beneficia degli aiuti) e non certo a ragioni di concorrenza. Detto altrimenti, l'autorità farebbe bene a spiegare dove esista il rischio aziendale, visto che sarebbe scorretto che si tratti di disaffezione del pubblico. Di certo la perdita non ha comportato un parallelo aumento della concorrenza! (…)” (Doc. B pag. 5-6 inc. 38.2023.40)

1.4. Il 3 gennaio 2022 la RI 1 ha inoltrato alla Sezione del lavoro un nuovo preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (cfr. doc. 1/1 inc. 38.2023.41).

Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto colpisce tutta l’azienda, e meglio 11 dipendenti e che la perdita di lavoro probabile è del 25/30% (cfr. doc. 1 pti. 1, 3, 4 inc. 38.2023.41), dall’altro, che quale motivo è stata fornita la medesima argomentazione espressa nel preannuncio del 28 settembre 2021 (cfr. doc.1/1 p.to 2 inc. 38.2023.41; consid. 1.1.).

Al modulo menzionato la società ha allegato il seguente scritto in cui ha precisato le ragioni della richiesta delle indennità per lavoro ridotto per il lasso di tempo gennaio - marzo 2022:

" (…) Il perdurare delle conseguenze, legate esclusivamente alla pandemia Covid-19 sono evidenti, infatti i dati circa i contagi, ricoveri e decessi, che vengono emanati ogni giorno con i bollettini medici e governativi sono molto preoccupanti, di conseguenza i cittadini limitano le loro uscite per acquisti di sola e primaria necessità, che unitamente alle limitazioni governative imposte, pregiudicano notevolmente la ripresa delle attività di commercio fra cui la nostra, (gestione di saloni di coiffeur) non essendo un bene di prima necessità.

(…).

La cifra d'affari conseguita nel 2019 (primo anno di attività) senza considerare l'evoluzione da noi prevista, in assenza della pandemia di almeno 15%, è stata di chf 539 446 con una media mensile di chf 44 953

La cifra d'affari conseguita nel 2020, con le conseguenze della pandemia e chiusure è stata di chf 285 067 con una media mensile dl chf 23 755, circa il 48% in meno del 2019.

La cifra d'affari conseguita nel 2021 con le conseguenze della pandemia è stata di chf 414 748 con una media mensile di chf 34 562 circa il 23% in meno del 2019.

La perdita media dei due anni 2020 e 2021 rispetto al 2019 è stata cifra d'affari 2020 chf 285 067+ cifra d'affari 2021 chf 414 748 = chf 699 815 24 mesi = chf 29 158 media mensile, pari ad una perdita mensile media rispetto al 2019 del 35% circa. (…)” (Doc. 1 inc. 38.2023.41).

1.5. Con decisione incidentale dell’8 marzo 2022 l’amministrazione ha sospeso la procedura relativa all’opposizione del 16 dicembre 2021 contro la decisione del 18 novembre 2021 con cui alla RI 1 è stato negato il diritto alle ILR da ottobre a dicembre 2021 (cfr. consid. 1.2; 1.3.) sino alla decisione definitiva in merito alla vertenza, allora pendente davanti al TCA, riguardante il diniego del diritto della SA alle ILR da luglio a settembre 2021 (cfr. doc. 10 inc. 38.2023.40).

1.6. Con sentenza 38.2021.85 del 21 marzo 2022 questa Corte ha respinto il ricorso della RI 1 contro la decisione su opposizione del 12 ottobre 2021 con la quale la Sezione del lavoro ha confermato il rifiuto delle ILR dal mese di luglio al mese di settembre 2021.

Il TCA ha evidenziato, da un lato, che l’assunzione, tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021, da parte della SA di due parrucchieri all’80% in sostituzione di due collaboratori che avevano disdetto i propri contratti di lavoro mentre stava percependo le ILR contrastava con l’obbligo di riduzione del danno. Dall’altro, che l’eventuale perdita di lavoro non risultava inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) e, visto ad ogni modo che l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è stato quello riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, era comunque dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).

Questo Tribunale ha rilevato che il fatto che i due nuovi dipendenti abbiano sostituito due collaboratori licenziatisi non era poi atto a sovvertire la conclusione appena esposta, poiché, come rettamente osservato dall’amministrazione, la ricorrente - che disponeva di altri sei parrucchieri (due al 100%, una all’80% e tre al 50%), oltre a un aiuto ricezionista e ausiliario all’80% e due impiegate d’ufficio e ricezioniste una all’80% e una al 90% -, invece di procedere alle due nuove assunzioni, avrebbe dovuto impiegare il personale già alle proprie dipendenze per le tre sedi, ritenuto peraltro che i contratti di impiego prevedono che i dipendenti si sono impegnati ad accettare eventuali trasferimenti tra i vari saloni gestiti.

Secondo il TCA, inoltre, la ricorrente non ha reso verosimile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia. Nell'estate 2021 la diminuzione delle infezioni e gli importanti allentamenti (segnatamente la riapertura degli spazi al chiuso degli esercizi pubblici, con l'obbligo di telelavoro trasformato in raccomandazione a partire dal 31 maggio 2021) avevano, infatti, già ridotto i timori di contagio della popolazione nell'usufruire dei servizi dei parrucchieri. Nemmeno l'impossibilità - lamentata dalla ricorrente - di poter utilizzare tutti i 12 posti disponibili per ognuno dei tre saloni poteva avere avuto un impatto negativo. I primi giudici hanno ritenuto alquanto inverosimile che, indipendentemente dalle misure di distanziamento tra le persone, tutti i 36 posti dei saloni potessero essere occupati contemporaneamente. Nella fattispecie, posto che un parrucchiere riuscirebbe ad occuparsi di due o tre clienti per volta, con tutti gli 8 parrucchieri attivi i posti occupati sarebbero stati tutt’al più tra i 16 e i 24; stima ad ogni modo da relativizzare tenendo conto dei giorni di riposo dei dipendenti e del fatto che solo due di essi fossero presenti al 100% (dei restanti sei, tre erano attivi all'80% e tre al 50%).

Di conseguenza questa Corte ha lasciato aperta la questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale.

Il Tribunale federale ha confermato la sentenza 38.2021.85 del 21 marzo 2022 con pronunzia 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicata in DLA 2023 N. 4 pag. 106.

1.7. Nel frattempo la RI 1, il 6 aprile 2022, ha scritto alla Sezione del lavoro in relazione ai periodi a partire dal 1° ottobre 2021 in sospeso:

" (…) per i periodi non ancora decisi da parte del vostro ufficio, che le predette sostituzioni non incidevano e non incidono per gli aventi diritto alle indennità se non in modo molto ma molto minimo, come si evince dai conteggi mensili, inviati regolarmente alla Cassa di disoccupazione __________ di __________, che come previsto dalla legge dovreste averne copia telematica da parte di quest'ultimo, infatti dal 01 luglio 2021 ad oggi dai suddetti conteggi si può rilevare che le uniche persone rimaste in LR erano i tre ricezionisti, assunti sin dall’inizio attività (01.10.2018) indispensabili per il coordinamento tra i parrucchieri e la clientela.

Soltanto in minima parte si riferisce ai parrucchieri, infatti nel mese di:

Luglio 2021 su un totale d 569.5 ore solo 119

Agosto 2021 su un totale di 510 ore sollo 93.5

Settembre 2021 su un totale di 540.50 ore solo 166.60

Ottobre 2021 su un totale di 384.45 ore solo 69.10

Novembre 2021 su un totale di 340 ore zero

Dicembre 2021 su un totale di 361.25 ore zero

Gennaio 2022 su un totale di 420.75 ore zero

Febbraio 2022 su un totale di 374 ore solo 34

(…)” (Doc. 13 inc. 38. 2023.40)

1.8. Il 2 marzo 2023 la società ha dato seguito ad alcuni quesiti postile dall’amministrazione il 27 febbraio 2023 (cfr. doc. 2 inc. 38.2023.41):

" (…) Nei saloni di Coiffure, al contrario di altre attività commerciali, i parrucchieri che servono i clienti, sono a contatto ravvicinato con la clientela, di conseguenza per la protezione del personale e soprattutto dei clienti, le mascherine sono state utilizzate fino alla fine di novembre 2022.

Così anche i distanziamenti ed i divieti sulle postazioni di lavoro, imposti dall'ispettorato del lavoro, sono perdurati almeno fino alla fine di luglio 2022 i quali hanno ridotto almeno del 50% l'utilizzo delle postazioni su un totale di 36 (12 in ogni salone x 3).

(…)

La guerra in Ucraina unitamente alle conseguenze ancora esistenti della pandemia, hanno inciso notevolmente sulla psiche dei cittadini, inducendoli ad essere più cauti nel dispendio denaro, specie su cose e servizi non di primaria necessità, come i saloni di coiffure.

Dipendenti che hanno percepito le indennità per lavoro ridotto sono stati:

__________ Ricezionista dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022

__________ Ricezionista dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022

__________ Ricezionista dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022

__________ Parrucchiera Marzo 2022

__________ Ottobre 2021

Dovendo fare una scelta e non licenziare, abbiamo dato la precedenza a far lavorare i parrucchieri, lasciando in lavoro ridotto i ricezionisti che pur importanti per il coordinamento del lavoro quotidiano ma non indispensabili in quel momento.

Come si può evincere dallo schema suindicato, il lavoro ridotto per il periodo 1° ottobre 2021 3 aprile 2022, ha riguardato quasi esclusivamente i ricezionisti, gli unici due parrucchieri che hanno percepito il LR sono stati la sig.ra __________ in forza al 50% nel mese di marzo 2022 e la sig.ra Pirenei in forza al 50% nel mese di ottobre 2021.

Ne consegue che eventuali sostituzioni di parrucchieri non hanno inciso sul lavoro ridotto.

In considerazione che i tre saloni sono aperti da lunedì a sabato, con orario continuato, che c'erano dipendenti parrucchieri al 50%, al 80% ed al 100%, onde poter fare la rotazione dei liberi settimanali sui tre saloni aperti 6 giorni su sette e le pause quotidiane, abbiamo assunto con notifiche __________ e __________.

Per i motivi sopraindicati nei saloni era necessario avere un numero minimo di personale per tenere aperti, indipendentemente dall' entità del lavoro.

La cifra d’affari realizzata in Marzo 2022 è stata di chf. 35.978

La cifra d’affari realizzata in Aprile 2022 è stata di chf. 35.885

La cifra d’affari realizzata in Maggio 2022 è stata di chf. 38.234

La cifra d'affari realizzata in Giugno 2022 è stata di chf. 35.954

(…)” (Doc. 3 inc. 38.2023.41)

1.9. Con decisione del 3 marzo 2023 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022, indicando:

" (…) Considerato che a seguito del costante miglioramento della situazione epidemiologica e grazie all'alto tasso d'immunità della popolazione, dal 17.02.2022 il Consiglio federale ha revocato i provvedimenti e fino alla fine di marzo 2022 è rimasto solo l'obbligo della mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie, già solo per questo motivo, per il periodo dal 17.02.2022 al 31.03.2022 non può essere riconosciuto il lavoro ridotto.

3.2

Per quanto concerne il carattere inevitabile della perdita di lavoro, essendo una conseguenza diretta dell'obbligo di diminuire il danno nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione, che impone al datore di lavoro di prendere ogni misura ragionevolmente esigibile al fine di evitare la perdita di lavoro, rileviamo che l'azienda ha stipulato due contratti di lavoro: il 29.10.2021 con la signora __________ come parrucchiera al 40% dal 06.11.2021 e il 28.01.2022 con il signor __________ come parrucchiere al 40% dal 03.02.2022.

Al momento dell'assunzione della signora __________, l'azienda aveva chiesto il lavoro ridotto per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021 e dal 13.09.2021 erano state introdotte misure restrittive a causa della pandemia. Anche per quanto concerne il momento in cui è stato assunto il signor __________, rileviamo che l'azienda aveva chiesto il lavoro ridotto per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 ed erano ancora in vigore le misure restrittive a causa della pandemia. Ora, se la situazione fosse stata così grave come descritto dall'azienda (mancanza di lavoro), mal si comprende la necessità di assumere due nuovi dipendenti.

Per questo motivo, Ia perdita di lavoro per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 non può essere ritenuta inevitabile.

(…) nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

Dai dati forniti dall'azienda questo calo non è riscontrabile, escludendo gli anni pandemici 2020 e 2021, emerge che la cifra d'affari realizzata nel primo trimestre 2022 (CHF 99'381.00) è diminuita del 16% circa rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 (pre Covid

  • CHF 119'199.00), la diminuzione risulta pertanto molto distante dalla soglia di riferimento normalmente considerata (25%).

(…)” (Doc. 4 inc. 38.2023.41)

1.10. La RI 1, il 13 marzo 2023, ha inoltrato opposizione contro la decisione del 3 marzo 2023, asserendo in particolare:

" (…)

Restrizioni - In risposta al punto 3.1

Il perdurare delle conseguenze pandemiche e varianti Omicron, per tutto il periodo della richiesta 1° gennaio / 31 marzo 2022, erano evidenti, i notiziari almeno 10 volte al giorno annunciavano migliaia di contagi, ricoveri e morti.

Al di là dei disposti di legge citati i cittadini continuavano ad essere molto spaventati e prudenti specie ad entrare in esercizi pubblici ove si era a stretto contatto, con il pubblico ed impiegati dell'esercizio, come nel nostro caso, i parrucchieri erano e sono a stretto contatto con i clienti ad una distanza di 10/20 centimetri. Questo dettaglio dev'essere preso in seria considerazione dalla Sezione del lavoro nonostante le disposizioni citate nella decisione.

Di conseguenza per poter rasserenare quei pochi clienti che erano disposti a farsi servire, quasi tutti i saloni di Coiffure, su consiglio della Coiffure Suisse, hanno dovuto continuare a mantenere tutte le misure di distanziamento con divieto d'utilizzo di alcune postazioni, mascherina e igiene, l'alternativa era chiudere o licenziare.

Assunzioni - In risposta al punto 3.2

A fine ottobre 2021, l'impiegato __________, in forza al 80%, ha manifestato l'intenzione di licenziarsi per il 31 gennaio 2022, infatti il 28.12.2021 ci ha dato la lettera di licenziamento per la data che ci aveva preannunciato.

Come spiegato più volte i nostri tre saloni erano aperti 6 giorni su sette, di conseguenza ed indipendentemente se si lavorava o no, un numero minimo di parrucchieri doveva essere presente, anche per fare la rotazione dei liberi infrasettimanali, a meno che si doveva chiudere un salone e licenziare una parte del personale, oppure licenziare definitivamente i tre ricezionisti, oggetto sostanziale della domanda di LR.

Di conseguenza, in virtù del licenziamento da parte del sig. __________, impiegato al 80%, per avere quel minimo di presenze di parrucchieri nei tre saloni e fare la rotazione dei liberi, sono stati assunti con notifiche, le persone da voi citate ambedue al 40% = al 80% del sig.

__________.

Anche questo dettaglio merita una seria attenzione da parte della Sezione del lavoro.

Come riferito esaustivamente nella nostra del 2 marzo 2023, il lavoro ridotto nel periodo 1° gennaio 2022 / 31 marzo 2022, ha riguardato per il 98% i tre ricezionisti, che in un periodo normale sono determinanti per il coordinamento del lavoro e dei parrucchieri nei tre saloni, ma che nulla hanno a che fare con i parrucchieri, l’unica parrucchiera che ha usufruito del lavoro ridotto in febbraio 2022 è stata la sig.ra __________ per chf 710.- (erroneamente indicato in precedenza marzo 2022), infatti le persone e le mansioni degli aventi diritto per il periodo indicato erano le seguenti:

__________ Ricezionista dal 01 gennaio al 31 marzo 2022

__________ Ricezionista dal 01 gennaio al 31 marzo 2022

__________ Ricezionista dal 01 gennaio al 31 marzo 2022

__________ Parrucchiera Febbraio 2022

(…)” (Doc. 5 = B inc. 38.2023.41)

1.11. La Sezione del lavoro, con decisione su opposizione del 7 giugno 2023, ha confermato il provvedimento del 3 marzo 2023 relativo al lasso di tempo gennaio

  • marzo 2022 (cfr. consid. 1.9.), motivando come segue:

" (…)

  1. Nel caso che ci occupa, si rileva innanzitutto che l'azienda non ha comprovato in modo verosimile che la perdita di lavoro annunciata sia riconducibile allo scoppio della pandemia e nemmeno alla guerra in Ucraina.

Nel preannuncio del 3 gennaio 2022, la ditta asserisce che l'importante crisi causata dalla pandemia perdura con la stessa intensità dell'inizio.

La perdita di lavoro annunciata dall'azienda nella misura del 25/30% non appare verosimilmente essere legata alla pandemia, considerato come la ditta abbia annunciato una perdita di lavoro nella misura del 35% nel periodo invernale del 2020, la quale è rimasta invariata fino a marzo 2021. ln tale periodo vigevano delle restrizioni al settore dei parrucchieri ben più severe rispetto ai mesi relativi al periodo in esame, inoltre anche tutti gli altri settori (e segnatamente bar e ristoranti) erano chiusi e la vita sociale ne ha risentito molto. Se nel corso del 2020 era plausibile una simile perdita di lavoro (35%), lo stesso non risulta essere verosimile nel periodo in esame, visti gli allentamenti di seguito illustrati.

A tal proposito, occorre rilevare che l'art. 5f, inserito nell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 13 gennaio 2021 (RS.818.101.26 - Stato 8 febbraio 2021), ha precisato segnatamente che i parrucchieri dovevano rimanere chiusi tra le ore 19:00 e le ore 06:00 e la domenica. Tale norma è stata in vigore dal 18 gennaio al 28 febbraio 2021. ln sostanza, dal 1. marzo 2021 i parrucchieri hanno potuto ricominciare ad esercitare la loro professione a pieno regime e senza sottostare ad alcun provvedimento delle autorità (ad esclusione delle prescrizioni in merito all'igiene e al distanziamento sociale).

Inoltre, l'obbligo di presentare il certificato COVID attestante l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o il risultato negativo di un test, in vigore per determinati settori, come i ristoranti, i bar, i cinema, i musei, le biblioteche, le piscine coperte, dal 13 settembre 2021 (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica dell'8 settembre 2021; RU 2021 542 non è mai stato imposto ai saloni di parrucchiere (cfr. STCA 38.2021.85 del 21 marzo consid. 2.9).

(…).

Riguardo all'affermazione relativa al fatto che, il mantenimento delle misure di protezione (distanziamento delle poltrone per la paura dei clienti) non le avrebbero permesso di accogliere un numero maggiore di clienti, si rileva che nella sentenza dell'8 febbraio 2023 riguardante l'azienda in parola per il periodo da luglio 2021 a settembre 2021, ma applicabile anche a quello in esame, il Tribunale federale ha condiviso la conclusione cui è giunto il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha ritenuto "alquanto inverosimile che, indipendentemente dalle misure distanziamento tra le persone, tutti i 36 posti dei saloni potessero essere occupati contemporaneamente. Nella fattispecie, posto che un parrucchiere riuscirebbe ad occuparsi di due o tre clienti per volta, con tutti gli 8 parrucchieri attivi i posti occupati sarebbero stati tuttalpiù tra i 16 e i 24; stima ad ogni modo da relativizzare tenendo conto dei giorni di riposo dei dipendenti e del fatto che solo due di essi fossero presenti al 100% (dei restanti sei, tre erano attivi all'80% tre al 50%)" (STF 8C 273/2022 dell'8 febbraio 2023, consid. 5.2 e STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022, consid. 2.12, pag. 34).

Alla luce di quanto precede, considerato che per il periodo in esame (gennaio - marzo 2022) vi erano quasi più restrizioni e che come statuito anche dal Tribunale federale le misure di distanziamento tra le persone non avevano un'incidenza sulla concreta possibilità di accogliere clienti, l'UG ritiene che la perdita di lavoro annunciata dall'azienda non sia riconducibile allo scoppio della pandemia. Già solo per tale ragione il diritto alle indennità per lavoro ridotto non può essere riconosciuto e questo indipendentemente dal fatto che l'interessata sostenga che l'asserita perdita di lavoro colpisca i ricezionisti e non i parrucchieri.

ln merito al conflitto in Ucraina, si rileva che l'opponente si è limitata a fare un riferimento generico. ln simili circostanze è necessario concludere che l'azienda non ha dimostrato o perlomeno reso plausibile che la perdita di lavoro sia da ricondurre alla guerra in Ucraina

  1. Per quanto concerne le nuove assunzioni e la relativa tesi dell'opponente secondo cui se non avesse proceduto ad effettuarle avrebbe dovuto chiudere un salone o licenziare del personale, si rinvia a quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza dell'8 febbraio 2023, per il periodo luglio-settembre 2021, ma che è applicabile anche a quello in esame. Al riguardo, l'Alta Corte ha condiviso quanto stabilito dal TCA e in particolare, in ragione delle tempistiche d'assunzione, l'insorgente non ha rispettato il proprio obbligo di ridurre il danno e l'eventuale perdita di lavoro non era inevitabile, ma rientrava nel normale rischio aziendale. Infatti, l'azienda avrebbe "dovuto impiegare il personale già alle proprie dipendenze per le tre sedi anziché procedere alle due nuove assunzioni in un periodo molto difficile come quello pandemico, che comporta in sé il pericolo di subire perdite" (STF 8C 273/2022 dell'8 febbraio 2023, consid. 5.1 e 6.2). ln effetti, anche per il periodo in esame, in data 29 ottobre 2021 e 28 gennaio 2022 l'interessata ha assunto la signora __________, rispettivamente il signor __________ in un momento in cui erano state introdotte delle misure o erano ancora in vigore (cfr. Modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020, stato al 9 febbraio 2022: introduzione del certificato COVID nei bar e ristornati, strutture culturali sportive e per il tempo libero, attività sportive e culturali e per il tempo libero, fiere specialistiche e fiere aperte al pubblico, dal 13 settembre 2021 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, art. 12 cpv. 1 e 2, art. art. 13 cpv. 2, art. 20 lett. d e art. 18). (…)” (Doc. A = 7 inc. 38.2023.41)

1.12. Con ulteriore decisione su opposizione del 7 giugno 2023 l’amministrazione ha pure confermato la propria decisione del 18 novembre 2021 concernente il periodo ottobre - dicembre 2021 (cfr. consid. 1.2.), con motivazioni analoghe alle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione relativa all’arco di tempo ottobre - dicembre 2021 (cfr. consid. 1.11.).

1.13. Contro la decisione su opposizione del 7 giugno 2023 relativa al periodo ottobre - dicembre 2021 (cfr. consid. 1.12.) la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto il riconoscimento e il pagamento delle indennità per lavoro ridotto inerenti a tale arco di tempo.

A sostegno della propria pretesa la ricorrente ha in particolare addotto:

" (…) Il danno economico che abbiamo subito è riconducibile unicamente alle conseguenze della Pandemia e non minimamente ad un semplice rischio aziendale, molto probabilmente I'UG della Sezione del lavoro, trae conclusioni sulla situazione di oggi, trasportandole sul periodo che concerne il ricorso 1° ottobre / 31 dicembre 2021, per concludere ingiustificatamente che si tratti di un normale rischio aziendale.

La situazione pandemiologica del 4° trimestre 2021, era ancora molto seria ed allarmante come riporta la tabella dei dati allegata, riferita alla settimana 02/11 dicembre 2021.

Per avere una giusta cognizione di causa, bisogna arretrare al periodo oggetto del ricorso; 01.10.2021/ 31.12.2021, le conseguenze strettamente legate alla Pandemia erano visibili a tutti, anche ai più deboli di comprendonio, con migliaia di contagi, ricoveri e morti, inoltre tutte le attività commerciali che erano a stretto contatto con il pubblico, come la nostra "gestione di saloni di coiffure" le restrizioni disposte dalle autorità e Coiffure Suisse erano presenti, per tutto il periodo di riferimento e che hanno inciso notevolmente sulla psiche della clientela, al contrario di quanto vorrebbe minimizzare l'UG della Sezione del Lavoro. Solo al 07 aprile 2022 ma a noi comunicato a fine aprile 2022, la Coiffure Suisse ha comunicato agli imprenditori parrucchieri l'allentamento delle misure e suggerimenti delle precauzioni da continuare ad adottare.

Nonostante quanto comunicato da Coiffure Suisse (oltre tre mesi dopo il periodo oggetto del presente ricorso), la clientela prima di metabolizzare l'allentamento delle misure ha impiegato almeno altri 3-4 mesi (giugno luglio 2022).

Ognuno dei tre saloni aveva 11/12 postazioni di lavoro e per ordine delle autorità e Coiffure Suisse, potevano essere utilizzate massimo 3 o 4 per ogni salone, non necessariamente dovevano essere utilizzate tutte, ma senza le misure e limitazioni potevano essere utilizzate almeno 6/7 su 11 postazioni, cioè il doppio.

Infine determinante è stata la questione psicologica della clientela, in virtù dei numerosi contagi ancora in atto a quel momento, che limitava notevolmente la frequenza di esercizi pubblici come i saloni di coiffure ove il contatto cliente /parrucchiere era molto ravvicinato 20/30 cm.

Questo rilevante aspetto non è stato minimamento preso in considerazione dall'UG il quale ha voluto minimizzare ogni cosa, lasciando intendere che la situazione del 4° trimestre 2021 fosse simile a quella di oggi, per concludere che la perdita di lavoro sia riconducibile ad un normale rischio aziendale e non ad una visibile conseguenza della Pandemia, con il fine di non autorizzare le indennità per lavoro ridotto.

Su questo punto mal si comprende come la Sezione del lavoro possa riferire o minimamente ipotizzare che non è stato dimostrato il nesso causale della perdita di lavoro con la Pandemia e definirlo "un semplice richiamo alla Pandemia".

Infine per quanto riferito al punto 9 di pag. 6 della decisione del 7 giugno 2023, si precisa che la Sig.ra __________, non ha nessun potere decisionale (verificabile presso l'RC) ha solo la firma all'RC per il ritiro di corrispondenza e disbrigo di pratiche senza responsabilità.

(…)” (Doc. I inc. 38.2023.40)

1.14. Con analogo e tempestivo ricorso la RI 1 ha impugnato anche la decisione su opposizione del 7 giugno 2023 riguardante il periodo gennaio - marzo 2023 (cfr. consid. 1.11.).

Rispetto al ricorso di cui al consid. 1.13. la società ha aggiunto:

" (…) per quanto riguarda la sostituzione del sig. __________ (parrucchiere al 80% licenziatosi) con pari grado, indispensabile per il mantenimento dell’apertura dei tre saloni 6 giorni su 7 e nel rispetto dei giorni di libero settimanali di tutto il personale parrucchiere e che comunque il lavoro ridotto richiesto, ha riguardato per il 90% i soli tre ricezionisti, che nulla hanno a che fare con la persona sostituita, ovviamente se la persona licenziata era un ricezionista, non avremmo proceduto ad una sostituzione, in quanto figura non determinante ai fini dell'apertura 6 giorni su sette dei negozi, di conseguenza questo comportamento non ha leso l'obbligo di limitare il danno.

Tutte le misure per limitare il danno sono state ampiamente adottate, parimenti non è stato possibile mantenere aperti tre saloni 6 giorni su sette, senza un minimo di personale parrucchiere presente.

(…).

La guerra in Ucraina, in un momento così difficoltoso per la Pandemia, ha solo aumentato il clima di paura e diffidenza nella mente delle persone al fine di limitare le spese ai soli beni di prima necessità. (…)” (Doc. I inc. 38.2023.41)

1.15. La Sezione del lavoro, con due distinte risposte del 14 agosto 2023, ha postulato la reiezione sia dell’impugnativa relativa al periodo ottobre - dicembre 2021, sia del ricorso concernente il lasso di tempo gennaio - marzo 2022 (cfr. consid. 1.13.; 1.14.), riconfermandosi integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte nelle rispettive decisioni su opposizione (cfr. doc. III inc. 38.2023.40; doc. III inc. 38.2023.41; consid. 1.11.; 1.12.).

1.16. Il 22 agosto 2023 la società ricorrente ha presentato delle osservazioni, ribadendo segnatamente che le persone che sono state oggetto del lavoro ridotto per il 95% nel quarto trimestre del 2021 e nel primo trimestre del 2022 erano i tre ricezionisti, personale che, a mente dell’insorgente, in quel periodo non era indispensabile, che sono stati messi in lavoro ridotto per evitare il loro licenziamento e che nulla avevano a che fare con la sostituzione del parrucchiere.

Sono stati, inoltre, prodotte copie dei rapporti sulle ore perse per motivi economici da ottobre 2021 a marzo 2022 (cfr. doc. V + E1-3 inc. 38.2023.40; doc. V + E1-3 inc. 38.2023.41).

1.17. L’amministrazione si è espressa al riguardo con scritti del 4 settembre 2023 (cfr. doc. VII inc. 38.2023.40; doc. VII inc 38.2023.41).

1.18. Il 9 settembre 2023 la ricorrente ha precisato che:

" (…) nel periodo di riferimento ottobre / dicembre 2021, su un totale di ore annunciate di 1.085,70, solo un parrucchiere è stato in lavoro ridotto, __________, per un totale di ore 69,1 (ottobre 2021), di conseguenza la differenza di ore 1.016,60 si riferisce unicamente ai tre ricezionisti, che nulla hanno a che fare con le sostituzioni di pari grado dei parrucchieri. (…)” (Doc. IX inc. 38.2023.40)

e che:

" (…) nel periodo di riferimento gennaio / marzo 2022, su un totale di ore annunciate di 1.139, solo un parrucchiere è stato in lavoro ridotto, __________, per un totale di ore 34 (febbraio 2022), di conseguenza la differenza di ore 1.105 si riferisce unicamente ai tre ricezionisti, che nulla hanno a che fare con le sostituzioni di pari grado dei parrucchieri. (…)” (Doc. IX inc. 38.2023.41)

1.19. La parte resistente, il 20 settembre 2023, ha sottolineato che “(…) la posizione dei ricezionisti, unitamente ai parrucchieri, era già stata valutata dal Tribunale federale con la sentenza 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, non riconoscendo il diritto al lavoro ridotto per tutto il personale” (cfr. doc. XI inc. 38.2023,40; doc. XI inc. 38.2023.41).

1.20. I doc. XI inc. 38.2023.40 e XI inc. 38.2023.41 sono stati inviati per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XII inc. 38.2023.40; doc. XI inc. 38.2023.41).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dalla medesima insorgente sono diretti contro due decisioni su opposizione emesse entrambe dalla Sezione del lavoro che concernono fatti, perlomeno parzialmente, di ugual natura e che pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2023.40 e 38.2023.41 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro, con decisione del 18 novembre 2021, confermata dalla decisione su opposizione del 7 giugno 2023 (cfr. consid. 1.2.; 1.12.), rispettivamente con decisione del 3 marzo 2023, confermata dalla decisione su opposizione del 7 giugno 2023 (cfr. consid. 1.9.; 1.11.) non abbia riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore dei propri dipendenti per i periodi 1° ottobre - 31 dicembre 2021 e 1° gennaio - 31 marzo 2022.

2.3. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.4. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

" (…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

C6a (n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)

La creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la necessità ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non è compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello di preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti di lavoro.

Prima di assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi evitare o ridurre la perdita di lavoro.

L'assunzione di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda (p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

(…)

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente.

D6b Un periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o delle ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.

I seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di recessione

un aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb

analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle tendenze congiunturali, non disponibile in italiano) https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur.html

Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione commerciale (KOF Business Situation Indicator), https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili in italiano)

Dati relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html

Andamento dell’indice della costruzione https://www.kof.ethz.ch/prognosen-indikatoren/indikatoren/kof-baublattausblick.html (non disponibile in italiano) (…)”

2.5. Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha precisato che:

" (…)

2.1 Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

2.2 Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).

(…).

2.5 Diritto all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:

" (5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

  • le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

  • vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e

  • a perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021.

Cfr. pure Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021; Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 6.

Al riguardo va rilevato che con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”.

La Direttiva 2022/06 del 1° aprile 2022 è stata sostituita dalla Direttiva 2022/13 “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 23 dicembre 2022.

La Direttiva 2023/02 “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 26 giugno 2023 ha sostituito la Direttiva 2022/13 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.6. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo dell’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, il Tribunale federale ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.

L’Alta Corte ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

In una sentenza 8C_752/2021 del 15 marzo 2022, pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325, il Tribunale federale, nel caso di uno studio medico dentistico che aveva introdotto il lavoro ridotto per i tre dipendenti nel periodo dal 4 novembre al 31 dicembre 2020, ha confermato il rifiuto delle prestazioni.

L’Alta Corte ha stabilito che, in assenza di un nesso causale tra la pandemia di coronavirus e la chiusura dello studio medico (in quel periodo non ci sarebbero state restrizioni in base alle quali la chiusura dello studio sarebbe stata necessaria) non sussisteva alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto.

La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_354/2022 del 7 giugno 2022, ha poi ritenuto inammissibile, in quanto non sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una società contro una sentenza del 6 aprile 2022 emanata dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo (AL.2021.00351) che aveva confermato la correttezza della riconsiderazione delle decisioni con cui a una ditta che si occupava della vendita di prodotti per i parrucchieri erano state riconosciute indennità per lavoro ridotto dal mese di giugno al mese di novembre 2021, siccome non era stata resa credibile una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

Il 2 maggio 2023 il TF, con sentenza 8C_89/2022, ha respinto il ricorso di una SA attiva nel settore dell’alloggio di ospiti e del commercio di pasti, a cui era stato negato il diritto alle ILR da marzo 2022, rivedendo la relativa autorizzazione rilasciata con riserva di un eventuale cambiamento delle condizioni per l’ottenimento delle ILR (in casu non si tratta quindi di una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, né di una revisione ex art. 17 cpv. 2 LPGA, non applicabile peraltro alle ILR e alle ID, non essendo prestazioni di lunga durata, contrariamente ad esempio alla rendita AI; al riguardo cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 in cui invece tale ultima questione è stata lasciata insoluta).

L’Alta Corte ha evidenziato che il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo, sulla base del fatto che a febbraio 2022 quasi tutte le misure di protezione erano state abrogate, dei dati dell’inchiesta congiunturale Ristorazione / Alberghiero del KOF (Centro di ricerca congiunturale) dell’ETHZ, come pure di Gastrosuisse per la primavera 2022, nonché della cifra d’affari stabilizzata, poteva negare conformemente al diritto federale l’esistenza di una perdita di lavoro computabile derivante dalla pandemia.

La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_141/2023 sempre del 2 maggio 2023, ha, altresì, stabilito che a ragione era stata riconsiderata una decisione di riconoscimento di ILR da ottobre a dicembre 2021 a favore di una Sagl che si occupa di pittura in ambito edilizio.

Il TF ha avallato il modo di procedere del Tribunale amministrativo del Canton Berna che, sulla base dei dati della SECO riguardanti la tendenza della congiuntura economica da cui emergeva un miglioramento con l’indicazione di uno sviluppo positivo delle attività edilizie e in particolare della pittura, aveva concluso che la diminuzione degli incarichi ricevuti dalla società ricorrente non era dovuta a circostanze straordinarie legate alla pandemia, bensì a una concorrenza accresciuta e ad altre fluttuazioni del mercato.

L’insorgente, del resto, nemmeno aveva spiegato come i ritardi nelle consegne di materiale o i rincari dei beni avrebbero condotto a una perdita di lavoro connessa alla pandemia o comunque straordinaria.

Pertanto la decisione che non aveva considerato quale normale rischio aziendale la perdita di lavoro fatta valere dalla ditta ricorrente era senza dubbio errata. L’importo di fr. 78'707.95 corrispondente alle ILR richieste risultava d’altronde di importanza rilevante.

Con sentenza 8C_566/2022 del 4 agosto 2023 l’Alta Corte ha confermato il diniego del diritto alle ILR da settembre a dicembre 2021 nei confronti di una SA che ha lo scopo di produrre e commercializzare computer, hard e software, come pure di fornire prestazioni di servizio informatico.

La perdita di lavoro non era inevitabile giusta l’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI. In effetti a fine 2020 la ditta che faceva parte di un gruppo societario aveva scelto un modello aziendale differente, cedendo al gruppo il settore vendita online redditizio che avrebbe potuto compensare le perdite dovute a una diminuzione della clientela, la cui concausa era effettivamente la pandemia.

Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2022.32 del 25 luglio 2022 ha stabilito che a ragione a una società attiva nell’ambito della ristorazione è stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto dal 1° marzo 2022, in quanto non era stata resa credibile una perdita lavoro economica legata alla pandemia. Questo Tribunale ha precisato, da una parte, che il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto appariva giustificato, ritenuto, in particolare, che nel periodo per cui era stata richiesta l’erogazione delle indennità non vigevano più restrizioni conseguenti alla pandemia nel settore della ristorazione.

Dall’altra, che il fatto che l’esercizio pubblico gestito dalla ricorrente si trovasse in zona periferica concerneva una circostanza, quella dell’ubicazione del locale, rientrante nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. La medesima considerazione valeva per il fatto che, siccome il locale era situato in zona di frontiera, tanti clienti preferivano andare in Italia.

Il ricorso contro la sentenza 38.2022.32 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022.

Con sentenza 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 questa Corte ha confermato quanto deciso dalla Sezione del lavoro, e meglio che una società che si occupa della gestione di agenzie viaggio non aveva diritto alle ILR per il mese di febbraio 2022, non presentando una perdita di lavoro computabile. In effetti al momento della domanda del 20 febbraio 2022 in Svizzera non vi erano particolari restrizioni. Per entrare, ad esempio, in Italia, Germania e Spagna era sì necessario il certificato di vaccinazione o di guarigione o un test COVID negativo fino al 31 maggio 2022, rispettivamente fino al 2 giugno 2022, tuttavia la maggior parte dei ticinesi era vaccinata.

Inoltre l’unica dipendente della ricorrente, nel periodo determinante, era comunque presente in agenzia per 8.5 ore al giorno da lunedì a venerdì, nonostante per una parte del tempo, vista la carenza di lavoro, potesse dedicarsi a delle sue attività private.

Il TCA, con giudizio 38.2023.4 del 2 maggio 2023, ha stabilito che rettamente a una ditta attiva nell'ambito di articoli per la casa sono state negate le ILR per il mese di novembre 2022 a favore dei dipendenti del settore "produzione", in quanto la perdita di lavoro non era computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Non è stato reso almeno plausibile che la riduzione del lavoro fosse da ricondurre alla pandemia o alla guerra in Ucraina. Inoltre l’aumento del costo delle materie prime e dell’energia, per stessa affermazione della ricorrente, non aveva influito direttamente sulla diminuzione degli ordini non essendo stati applicati aumenti di prezzo degli articoli.

Del resto la Svizzera e l’Europa, nonostante il rapido susseguirsi di crisi e il rallentamento delle attività, a fine 2022 non erano in stato di vera e propria recessione e nemmeno a inizio 2023.

2.8. Questa Corte ritiene, altresì, utile rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Il 23 giugno 2021 è stata abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 10 della nuova Ordinanza riguardante il piano di protezione prevede:

" 1 I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione. Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

2 Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato (n.d.r.: cfr. art. 3), al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a. il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l’igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;

b. deve prevedere provvedimenti che garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui all’articolo 6;

c. deve prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 11 se nei luoghi chiusi:

  1. conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza non deve essere né portata una mascherina facciale né rispettata la distanza obbligatoria, e

  2. non sono adottate misure di protezione idonee, quale l’installazione di barriere efficaci.

3 Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato, il piano di protezione deve prevedere misure per l’igiene e per l’attuazione della limitazione dell’accesso.” (RU 2021 379)

L’obbligo di presentare il certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato negativo di un test (Certificato Covid 3G), già in vigore per discoteche e grandi manifestazioni, è stato esteso dal 13 settembre 2021 ad altri settori, come i ristoranti, i bar, i cinema, i musei, le biblioteche, le piscine coperte, centri fitness (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.10.).

I datori di lavoro potevano inserire l’obbligo del certificato nei piani di protezione previa consultazione dei lavoratori (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html; https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/68143.pdf).

Il 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha deciso ampie restrizioni, tra cui l'introduzione delle regole 2G (vaccinati o guariti) e 2G+ (vaccinati o guariti e in possesso di un test negativo) per alcuni luoghi chiusi, la limitazione degli incontri privati e l'obbligo del telelavoro. (cfr. https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/il-dff/nsb-news_list.msg-id-86839.html).

L’art. 13 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica del 17 dicembre 2021, enuncia:

" 2Nelle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le aree esterne, l’accesso deve essere limitato a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. Tali strutture possono limitare l’accesso a chi è provvisto sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.” (RU 2021 882)

Giusta l’art. 20 cpv. 2:

" 2 Alle attività sportive o culturali svolte da più persone in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture si applica segue:

a. l’accesso deve essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione; può anche essere limitato alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test;

b. l’obbligo di portare una mascherina facciale è disciplinato dall’articolo 6;

c. deve essere presente un’aerazione efficace.” (RU 2021 882)

L’art. 3a cpv. 1 e 2 dell’Ordinanza precisa:

" 1Le limitazioni dell’accesso a strutture o manifestazioni alle persone con determinati certificati si applicano solo alle persone a partire dai 16 anni.

2Se l’accesso è limitato alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test, il certificato di test non è necessario se il certificato di vaccinazione o guarigione è valido da non più di 120 giorni. Questa eccezione non si applica alle persone con un certificato di guarigione emesso sulla base di un test anticorpale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 202113 sui certificati COVID-19. (…)” (RU 2021 882)

L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 è stata abrogata con effetto dal 17 febbraio 2022 (cfr. RU 2022 97). Da tale data è stato, dunque, revocato, in particolare, l’obbligo del certificato.

In ogni caso i saloni dei parrucchieri sono sempre stati esentati dall'obbligo del certificato COVID (cfr. https://www.laregione.ch/svizzera/svizzera/1534136/certificato-obbligo-manifestazioni-strutture-es-luoghi-covid).

La nuova Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) del 16 febbraio 2022, valida dal 17 febbraio al 31 marzo 2022, si è limitata a contemplare l’obbligo per le persone a partire dai 12 anni di portare la mascherina facciale nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, come pure l’isolamento di cinque giorni per le persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2 (cfr. RU 2022 97).

Il 1° aprile 2022 sono stati revocati gli ultimi provvedimenti dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare, fra cui l’obbligo di isolamento per le persone contagiate e l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici (cfr. RU 2022 97; https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-87801.html).

2.9. Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alle domande di indennità per lavoro ridotto del 28 settembre 2021 e del 3 gennaio 2022 relative ai periodi ottobre

  • dicembre 2021 e gennaio - marzo 2022, ritiene utile ricordare che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.3.).

Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.5.) stabiliscono peraltro chiaramente, in particolare, che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

2.10. Le direttive della SECO prevedono, inoltre, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili alla pandemia (cfr. consid. 2.5.).

Ciò è stato confermato dal Tribunale federale nella sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, nella STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 e nella STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022 pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325 (cfr. consid. 2.7.).

Anche per quanto concerne la guerra in Ucraina, le imprese devono spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute al conflitto. Un riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta per giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. Direttiva 2022/12 emanata dalla SECO il 16 dicembre 2022 p.to 2 consultabile nel sito: https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html e la precedente Direttiva 2022/03 del 9 marzo 2022).

2.11. Questo Tribunale sottolinea che la SA, come peraltro ricordato dalla parte resistente, ha assunto a decorrere da gennaio 2021 (quando stava percependo le indennità per il lavoro ridotto), rispettivamente da luglio 2021 due nuovi parrucchieri (__________ e __________) all’80% a tempo indeterminato in sostituzione di due collaboratori, entrambi all’80%, che avevano dato le dimissioni per il 31 dicembre 2020 e per il 30 giugno 2021 (cfr. doc. 5 inc. 38.2023.40; STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022 consid. 2.11.).

Al riguardo il TCA, nella sentenza 38.2021.85 del 21 marzo 2022 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.6.), ha già deciso che il modo di procedere dell’insorgente, la quale ha effettuato due nuove assunzioni quando il settore dei parrucchieri poteva ancora subire una contrazione della domanda di servizi da parte dei clienti, in quanto la vita sociale delle persone era alquanto limitata (erano, infatti, chiusi, fino al 19 aprile 2021, oltre ai bar e ai ristoranti, i negozi e le strutture ricreative e del tempo libero, come musei, cinema, teatri), contrastava con l’obbligo di riduzione del danno e che l’eventuale perdita di lavoro non risulta così inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).

Il TCA ha precisato che, “come rettamente osservato dall’amministrazione, la ricorrente - che disponeva di altri sei parrucchieri (due al 100%, una all’80% e tre al 50%), oltre a un aiuto ricezionista e ausiliario all’80% e due impiegate d’ufficio e ricezioniste una all’80% e una al 90% (cfr. doc. 5) -, invece di procedere alle due nuove assunzioni, avrebbe dovuto impiegare il personale già alle proprie dipendenze per le tre sedi (cfr. doc. A1; III). Del resto i contratti di impiego prevedono che i dipendenti si sono impegnati ad “accettare eventuali trasferimenti tra i vari saloni gestiti dalla RI 1 a causa di vacanze, malattie o altro del resto del personale” (cfr. doc. 5).”

Il Tribunale federale, confermando il giudizio cantonale con pronunzia 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 6.2., pubblicata in DLA 2023 Nr. 4 pag. 106 (cfr. consid. 2.6.), ha del resto osservato:

" (…) già nella decisione su opposizione del 12 ottobre 2021 l'opponente aveva sostenuto a ragione che "l'azienda, con una perdita di lavoro preannunciata in misura del 30% avrebbe potuto impiegare il personale restante al posto di assumere una lavoratrice in sostituzione della dimissionaria, diminuendo in questo modo il danno a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione" (passaggio integralmente citato nella sentenza impugnata). Come sottolineato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nelle proprie osservazioni al ricorso, tale argomento è stato fatto proprio dai primi giudici e non risulta che sia mai stato preteso un aumento del grado di occupazione delle dipendenti al 50 % rispetto a quanto ipotizzato contrattualmente. Gli elementi di fatto allegati dalla ricorrente - questi sì - per la prima volta, senza spiegare in che modo l'accertamento dell'autorità inferiore sia manifestamente insostenibile (cfr. consid. 1), non sarebbero dunque nemmeno pertinenti, per cui è irrilevante stabilire se questi dovevano essere istruiti dall'autorità inferiore o meno. Procedendo come descritto, l'insorgente ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno e la perdita di lavoro non risulta inevitabile. L'operato della Corte ticinese va pertanto condiviso.”

La RI 1, il 29 ottobre 2021, rispettivamente il 28 gennaio 2022, allorché erano pendenti le richieste del 28 settembre 2021 e del 3 gennaio 2022 di ILR per tutta l’azienda con una perdita di lavoro probabile del 30% (cfr. doc. 1 inc. 38.2023.40; doc. 1 inc. 38.2023.41), ha peraltro concluso con due nuovi parrucchieri, __________ e __________ (cfr. doc. 21; 22 inc. 38.2023.40), degli accordi individuali di lavoro, ognuno al 40%, pari a 8.8 giorni lavorativi al mese, per sostituire __________ che avrebbe manifestato l’intenzione di dimettersi a fine ottobre 2021(Doc. 5 = B inc. 38.2023.41) e che ha poi disdetto il rapporto di lavoro il 28 dicembre 2021 (cfr. doc. 20 inc 38.2023.40).

È vero che la ricorrente, successivamente alla STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022, e meglio dal 6 aprile 2022, ha fatto valere che il lavoro ridotto concerneva sia per il periodo ottobre - dicembre 2021 che per il lasso di tempo gennaio - marzo 2022, essenzialmente (al 90/95%) i tre ricezionisti (cfr. consid. 1.7.; 1.8.; 1.10.; 1.14.; 1.16.; 1.17.).

È altrettanto vero, tuttavia, che sorprende, visto quanto sopra, da un lato, che la SA non abbia modificato la propria domanda di ILR, limitandola essenzialmente ai ricezionisti, già con l’opposizione del 16 dicembre 2021 contro il diniego delle ILR da ottobre a dicembre 2021 (cfr. doc. B inc. 38.2023.40; consid. 1.3.). Dall’altro, che nel preannuncio del 3 gennaio 2022, se effettivamente nell’ultimo trimestre del 2021 sono stati colpiti quasi esclusivamente i ricezionisti, sia stato comunque indicato che la richiesta di lavoro ridotto per i mesi da gennaio a marzo 2022 concerneva tutta l’azienda (cfr. doc. 1 inc. 38.2023.41).

Non si comprende poi come facessero i parrucchieri per i quali non sarebbero quasi state annunciate ore di lavoro ridotto (cfr. consid. 1.18.) senza disporre del coordinamento con la clientela, mansione indispensabile, secondo la ricorrente, di cui si occupavano i ricezionisti (cfr. doc. 13 inc. 38. 2023.40).

Se, per ipotesi, siano stati i parrucchieri a svolgere tale compito invece dei ricezionisti, la perdita di lavoro non sarebbe comunque inevitabile, visto che la SA ha proceduto a diverse assunzioni.

Nel caso in cui, per contro, il coordinamento tra parrucchieri e clientela non sia in realtà un’attività essenziale, giova segnalare che secondo la giurisprudenza federale non spetterebbe ad ogni modo all’assicurazione contro la disoccupazione sostenere mediante l’assegnazione d’indennità per lavoro ridotto, un datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze personale in esubero (in questo senso, cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 consid. 6.2; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004 consid. 4; STCA 38.2022.33 del 16 agosto 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2022.24 del 19 dicembre 2022 consid. 2.12., confermata dal TF con giudizio 8C_76/2023 del 2 giugno 2023).

2.12. Dalle carte processuali non emergono in ogni caso elementi che comprovino che la riduzione di lavoro fatta valere dalla società ricorrente nei periodi ottobre - dicembre 2021 e gennaio - marzo 2022 sia stata ancora causata dalla pandemia.

In effetti dal mese di ottobre 2021 al mese di marzo 2022 il settore dei parrucchieri non è stato toccato da misure incisive decretate dalle autorità federali e cantonali limitanti la loro attività. In particolare per accedere ai saloni dei parrucchieri nemmeno vigeva l’obbligo del certificato Covid (cfr. consid. 2.8.).

Con effetto dal 17 febbraio 2022 sono d’altronde stati abrogati tutti i provvedimenti per combattere la pandemia, tranne – per il lasso di tempo 17 febbraio - 31 marzo 2022 – l’obbligo per le persone a partire dai 12 anni di portare la mascherina facciale nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, come pure l’isolamento di cinque giorni per le persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2 (cfr. consid. 2.8.).

L’asserzione secondo cui Coiffure Suisse avrebbe comunicato l’allentamento delle misure di protezione del settore specifico soltanto a fine aprile 2022 (cfr. doc. I inc. 38.2023.41) è ininfluente.

In effetti riguardo alle distanze da rispettare il TCA, nella sentenza 38.2021.85 consid. 2.12., ha evidenziato:

" (…) in primo luogo, che in determinate situazioni non è necessario mantenere la distanza tra le postazioni dei clienti dei tre saloni unisex gestiti dalla ricorrente (cfr. http://www.__________), in particolare se si tratta di coppie o familiari conviventi.

I saloni stessi hanno previsto per il mese di luglio 2021 uno sconto del 10% per i clienti che si recavano presso di lo).

In secondo luogo, nel caso di specie, considerando il numero di parrucchieri alle dipendenze della SA dal 1° luglio 2021, ossia otto di cui due al 100%, tre all’80% e tre al 50% (cfr. doc. 5; consid. 2.11.), è alquanto inverosimile che, indipendentemente dalla pandemia e quindi dalle misure di distanziamento, vengano occupati contemporaneamente tutti i 36 posti (12 per ognuno dei tre negozi a __________, __________ e __________; cfr. doc. 5). In effetti, ritenuto che un parrucchiere possa occuparsi contemporaneamente di due, massimo tre clienti, saranno occupati tutt’al più - in caso di presenza di tutti i dipendenti - 16/24 posti su 36.

Va però tenuto conto che gli otto dipendenti non saranno sempre tutti presenti, visto che sei lavorano a tempo parziale (tre all’80% e tre al 50%) e che, a prescindere dal fatto che i tre saloni siano aperti sei giorni su sette (giorno di chiusura soltanto la domenica; cfr. doc. 5: scritto del 9 ottobre 2021 della SA alla Sezione del lavoro), secondo l’art. 26 del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere di parrucchiere nella Svizzera in vigore dal 1° marzo 2018 “oltre al giorno di riposo settimanale, di solito la domenica, il lavoratore ha diritto ad un giorno intero di riposo per settimana. Tuttavia datore di lavoro e lavoratore possono eccezionalmente convenire una diversa ripartizione delle complessive due giornate libere totali sull’arco di due settimane” (cfr. https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/ default/oeffentlich/Dokumente/it/Downloads/C/2018_1408_GAV_IT_PKC.PDF).

Il ritmo di lavoro per i parrucchieri è d’altronde variabile con maggiori richieste nei fine settimana.”

L’Alta Corte, in proposito, ha sottolineato:

" (…) contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale cantonale non ha accertato che tutti i 36 posti potessero essere potenzialmente occupati, bensì - e senza arbitrio - che i 16 a 24 posti stimati andassero ancora relativizzati in ragione delle percentuali lavorative ridotte di alcuni parrucchieri, oltre che dei rispettivi giorni di riposo. In fin dei conti, il risultato che si ottiene non si distanzia in misura insostenibile dalla riduzione di 2/3 pretesa dall'insorgente. Poiché dagli accertamenti effettuati in maniera vincolante dall'autorità inferiore (art. 105 LTF) non emerge che la ricorrente impiegasse più parrucchieri prima della pandemia, i giudici ticinesi hanno correttamente valutato che le relative misure prese dell'autorità non fossero all'origine della perdita di lavoro lamentata.” (STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 7.2.)

La SA ricorrente si è, infine, limitata a fare astrattamente riferimento alla guerra in Ucraina, menzionando che avrebbe “inciso notevolmente sulla psiche dei cittadini, inducendoli ad essere più cauti nel dispendio denaro, specie su cose e servizi non di primaria necessità, come i saloni di coiffure”, senza però apportare debite prove (cfr. doc. 3; A inc. 38.2023.41; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.14.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022).

In simili condizioni occorre concludere che l’insorgente non ha dimostrato, o quantomeno reso plausibile, che la pretesa perdita di lavoro sia da ricondurre alla pandemia e/o al conflitto scoppiato in Ucraina (cfr. consid. 2.10.).

Ne discende che nella presente evenienza non risulta ad ogni modo sussistere una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Di conseguenza, in concreto, la problematica relativa alla diminuzione della cifra d’affari può rimanere aperta.

In effetti, conformemente a quanto osservato dall’amministrazione (cfr. doc. A inc. 38.2023.40; doc. A inc. 38.2023.41), un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2023.4 del 2 maggio 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022, poiché manifestamente non motivato in modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).

Va, comunque, ribadito che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.7.).

2.13. Stante quanto precede, a ragione la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i periodi ottobre - dicembre 2021 e gennaio - marzo 2022.

Le decisioni su opposizione del 7 giugno 2023 devono, pertanto, essere confermate.

2.14. Abbondanzialmente giova ricordare (cfr. STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022 consid. 2.14.), per quanto l’esame dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (“Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda”) sia di competenza della Cassa di disoccupazione e non della Sezione del lavoro (cfr. art. 36 cpv. 3 e 4 LADI, art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; art. 85 cpv. 1 lett. b LADI), che la dipendente della RI 1 __________ - assunta all’80% dal 1° ottobre 2018 quale impiegata d’ufficio / ricezionista (cfr. doc. 23 inc. 38.2023.40) - dalla fine di agosto 2018 agli inizi di giugno 2021 era iscritta a RC quale amministratrice unica con firma individuale della SA e dagli inizi di giugno 2021 a tuttora è iscritta senza funzione ma con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC, reperibile nel sito www.zefix.ch).

In proposito va ricordato che, derogando all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, alle persone che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro è stato eccezionalmente riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto (di importo forfettario), sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione), soltanto dal 1° marzo al 31 maggio 2020 (cfr. STCA 38.2020.65 dell’8 febbraio 2021; STCA 38.2020.39 del 15 ottobre 2020).

Sul tema cfr. pure STF 8C_748/2022 del 21 agosto 2023.

2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.23 del 19 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023 consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.96 del 30 marzo 2022 consid. 2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Le cause 38.2023.40 e 38.2023.41 sono congiunte.

  2. I ricorsi del 26 giugno 2023 sono respinti.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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Gesetze

14

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86