Incarto n. 38.2023.23
rs
Lugano 19 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 febbraio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisioni del 24 marzo, del 4 maggio, dell’11 settembre 2020, come pure del 15 gennaio e del 31 marzo 2021 la Sezione del lavoro ha riconosciuto alla società RI 1 di __________ - il cui scopo sociale è in particolare “l'importazione, la produzione e la vendita di corredi, articoli e prodotti casalinghi; la commercializzazione di capi d'abbigliamento; l'organizzazione e lo svolgimento di qualsiasi servizi e prestazione collegati all'oggetto sociale. La società potrà svolgere la propria attività sia in Svizzera che all'estero (…)” (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch) - il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 13 marzo al 30 novembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 (cfr. doc. 852; 841; 810; 762; 730).
Dai moduli “Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” indirizzati alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) per ciascuno de mesi menzionati emerge che tutti e tre i dipendenti della SA (cfr. doc. 248) erano colpiti dal lavoro ridotto (cfr. doc. 845; 833; 825; 818; 802; 785; 775; 767; 749; 736; 721; 710; 700; 682; 785), tranne nei mesi di marzo 2020, luglio, agosto e settembre 2021 in cui colpiti erano due lavoratori (marzo 2020, agosto e settembre 2021), rispettivamente un lavoratore (luglio 2021; cfr. doc. 856; 669; 657; 646).
La Cassa ha corrisposto alla RI 1 le indennità per lavoro ridotto relative al periodo dal 13 marzo al 30 novembre 2020 per complessivi fr. 36'369.95 (cfr. doc. 849; 844; 840; 832; 817; 809; 784; 746; 783; 748; 782; 747) e al lasso di tempo dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 per fr. 32'451.10 (cfr. doc. 745; 698; 633; 635; 636; 644; 54; 56), corrispondenti all’ammontare globale di fr. 68'821.05.
1.2. Con decisione del 19 gennaio 2023 la Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione della somma di fr. 68'821.05 versatale a titolo di indennità per lavoro ridotto dal 13 marzo al 30 novembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2021, in quanto, essendo emerso dall’istruttoria esperita nell’ambito del procedimento penale di cui all’INC.__________ che l’azienda non disponeva di alcun sistema di controllo delle ore né di timbratura, non sussisteva il relativo diritto (cfr. doc. 37).
Al riguardo è stato rilevato, da un lato, che l’amministratore unico, __________, in occasione dell’interrogatorio del 22 novembre 2022, ha dichiarato che “quando avevo più persone avevo necessità delle timbrature. Poi, quando i dipendenti sono diminuiti non avevo più bisogno di queste timbrature”, ammettendo “di aver calcato la mano sulle indennità per lavoro ridotto durante il periodo pandemico” e puntualizzando che “ad oggi non sono sinceramente più in grado di dare una cifra esatta”.
Dall’altro, che dagli interrogatori svolti è inoltre risultato che la maggior parte dei dipendenti ha affermato di aver lavorato più delle ore perse dichiarate alla Cassa oppure secondo le ore previste da contratto ma non di avere lavorato meno ore.
La Cassa ha, inoltre, posto in luce che:
" In sede di verbale di polizia del 10 ottobre 2022 è emerso come durante il controllo dell’Ufficio ispettorato del lavoro in azienda del 27.07.2021 sono state rinvenute anche le timbrature dei collaboratori. Si precisa che a seguito di questo controllo la macchinetta adibita alla timbratura è stata rimossa.
Il Signor __________, ex contabile della società, nel verbale del 22 novembre 2022 ha dichiarato “che timbravo ma non avevo l’obbligo, se non timbravo non era un problema. Cercavo di timbrare sempre, ma a volte mi dimenticavo” ... “che non so per quale motivo sia stata dimessa la macchinetta, posso immaginare che era per nascondere le ore effettive”.(…)” (Doc. 38)
1.3. Il 3 febbraio 2023 la RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione e ha chiesto di annullare l’ordine di restituzione, nonché di sospendere qualsiasi ulteriore decisione sino al termine del procedimento penale, in attesa che vengano accertati i fatti di rilevanza penale che possano essere posti a carico di __________ (cfr. doc. 29).
È stato altresì fatto valere che non è corretto concludere, come invece sostenuto dalla Cassa, che l’intero importo delle indennità per lavoro ridotto percepite debba essere restituito, visto che non è possibile considerare che la società non disponesse di un sistema di controllo delle ore per tutto il periodo interessato e per tutti i dipendenti.
Il patrocinatore della società ha evidenziato che in effetti “dagli accertamenti sino ad oggi esperiti si evince che per lo meno durante l’iniziale periodo di lockdown la maggior parte dei dipendenti non ha lavorato, ragion per cui non vi era la necessità di controllare e registrare le ore di lavoro prestate” e che “sino al 27 luglio 2021 presso la società era inoltre presente una macchina per la timbratura da parte dei dipendenti ed in seguito almeno una parte di questi ultimi annotava la propria presenza e le ore di lavoro prestate su foglio appositamente allestiti” (cfr. doc. 29).
1.4. Con decisione su opposizione del 27 febbraio 2023 la Cassa ha respinto l’opposizione e ha confermato il provvedimento del 19 gennaio 2023 (cfr. consid. 1.2.).
In particolare è stato indicato che non vi è alcun motivo di sospendere la procedura amministrativa, poiché non vi sono sufficienti ragioni per considerare che l’esito del procedimento penale in corso permetta di decidere questioni decisive per il presente litigio entro un termine ragionevole.
È stato pure asserito che il presupposto della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro dei lavoratori era da adempiere anche durante il lockdown, siccome l’opponente stesso ha affermato che solo la maggior parte dei dipendenti non ha lavorato, non tutti.
Per quanto concerne la macchina per la timbratura è stato osservato:
" (…) la macchina per la timbratura in questione è stata eliminata dall'amministratore unico dell'opponente in vista del controllo esperito dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro il 27 luglio 2021, "per il fatto che (...) le timbrature non rispecchiavano pienamente la realtà dei fatti, intesa come presenza dei dipendenti" (verbale d'interrogatorio di __________ deI 23.11.2022, pag. 3 n. 26 seg.).
Dagli atti del procedimento penale emerge inoltre che "__________ chiedeva ai dipendenti di non timbrare, con me è successo questo. Per esempio __________ mi diceva di timbrare solo due giorni invece che cinque. L'altra pratica consisteva invece nel modificare le timbrature direttamente nel programma delle timbrature, eliminando quelle che lui non riteneva corrette" (verbale d'interrogatorio di __________ del 22.11.2022, pag. 13 n. 42-46).
Un sistema di controllo, quindi, quand'anche ci fosse stato, non è stato utilizzato rispettivamente è stato manomesso, di modo che i dati registrati non sono affidabili.
A domanda dell'interrogante a sapere come si riesce a definire con precisione le ore realmente perse dai dipendenti delle tre società, infatti, la risposta del contabile dell'opponente è che "secondo me è difficile, se non impossibile, effettuare una ricostruzione del genere" (verbale d'interrogatorio di __________ del 22.11.2022, pag. 22 n. 20).
Quanto ai fogli sui quali una parte dei dipendenti avrebbe annotato le ore di lavoro, l'amministratore unico dell'opponente ha indicato che "dopo il sistema di timbrature mediante apposita macchinetta ne ho implementato uno cartaceo in cui i dipendenti dovevano unicamente inserire se erano presenti o meno - con un visto - ma non dovevano indicare le ore effettivamente svolte" (verbale d'interrogatorio di __________ del 23.11.2022, pag. 8 n. 42-44). Ebbene, per la giurisprudenza esposta al p.to 8 questo modo di procedere non è sufficiente a determinare la controllabilità delle ore di lavoro.
In conclusione, dagli atti a disposizione risulta che l'opponente non disponesse di registrazioni giornaliere continue ed in tempo reale delle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto, non è concretamente possibile risalire alle informazioni su eventuali ore di lavoro supplementari o altri tipi di assenza, quali vacanze, malattie, infortuni, servizio militare, corsi di perfezionamento professionale o simili. Ne discende che l'opponente non disponeva di alcun sistema di controllo sufficiente delle ore di lavoro effettivamente prestate ogni giorno per ciascun dipendente ai sensi degli artt. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI. (…)” (Doc A1 pag. 4-5)
1.5. Il 27 marzo 2023 la RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, in ordine, la sospensione della presente procedura sino al termine del procedimento penale condotto dal Ministero Pubblico a carico di __________, nel merito, l’annullamento della decisione su opposizione del 27 febbraio 2023.
La parte ricorrente ha dapprima contestato l’“l’arbitraria generalizzazione stante la quale per tutto il periodo interessato e per tutti i dipendenti coinvolti non sarebbe dato il presupposto della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro, richiamato dall’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e dall’art. 46b cpv. 1 OADI”.
In proposito è stato addotto che per i dipendenti che non hanno lavorato non vi era l’onere di annotare la propria assenza e che l’inchiesta penale dovrà determinare anche questo aspetto, per cui è necessario attendere l’esito dell’istruttoria penale. Il patrocinatore dell’insorgente, per conto di quest’ultima, ha sottolineato che per i periodi di lockdown integrale o quasi della società non si può rimproverare alla stessa e/o a __________ un mancato controllo del tempo di lavoro dei dipendenti assenti.
È stato poi ribadito che fino al 27 luglio 2021 presso l’azienda era presente una macchina per la timbratura, che in seguito almeno una parte dei dipendenti annotava la propria presenza o le ore di lavoro prestate e che dunque non si può concludere che per tutto il periodo interessato e per tutti i dipendenti la società non avesse un sistema di controllo delle ore.
Infine riguardo alla domanda di sospendere la causa la parte ricorrente ha evidenziato:
" (…) Il Magistrato inquirente, pur non potendo determinarsi sulla presumibile data di chiusura della fase istruttoria, ha comunque comunicato che "andrà ora verificato e deciso dallo scrivente se procedere a un esame del materiale sotto sequestro giorno per giorno, dipendente per dipendente per quantificare con acribia le ore effettivamente svolte o se invece vi sono altri modi, evidentemente più veloci, per giungere a chiudere l'inchiesta" (doc. 2).
Pur non disponendo di un'indicazione temporale precisa è evidente che l'inchiesta è prossima alla chiusura e che non perdurerà ancora a lungo.
Il Procuratore Pubblico __________ si chinerà anche sulla questione della quantificazione delle indennità di lavoro ridotto percepite in modo ingiustificato dalla società ricorrente e che dovranno pertanto essere restituite, ciò che __________ ha già confermato di essere pronto a fare.
Si precisa peraltro che a garanzia della restituzione dell'importo in questione sono finanche stati sequestrati (…) degli immobili di proprietà di __________ (doc. 2).
Alla luce di quanto precede, si ritiene pertanto opportuno sospendere la presente procedura ricorsuale, ritenuto che comunque si tratterà di una sospensione di durata limitata e che non pregiudicherà in alcun modo la Cassa disoccupazione, garantendo uniformità delle decisioni che saranno adottate.
Per contro, se __________ fosse chiamato oggi alla restituzione dell'intero importo delle indennità per lavoro ridotto percepite dalla RI 1, e quindi anche di quelle percepite correttamente, si troverebbe in difficoltà e sarebbe sostanzialmente obbligato a vendere un immobile per far fronte al pagamento in questione. (…)” (Doc. I pag. 4-5)
1.6. Con risposta del 3 maggio 2022 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa e ha precisato, da una parte, che “anche per i dipendenti che non lavorano vi è la necessità di disporre di un sistema di controllo delle ore, che indichi quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare (cfr. Direttiva LADI ILR B34). Pure, quindi, durante il periodo di lockdown, considerato che non tutti i dipendenti non hanno lavorato”, dall’altra, che non sembra che l’inchiesta penale sia prossima alla chiusura dal momento che il Procuratore pubblico ha indicato che “non è semplice stabilire quando terminerà a fase istruttoria” (cfr. doc. III).
1.7. Il 16 maggio 2023 l’avv. RA 1, a nome della ricorrente, ha nuovamente chiesto la sospensione della causa, in quanto il procedimento penale è prossimo alla chiusura e il Magistrato inquirente si chinerà anche sulla questione della quantificazione delle indennità per lavoro ridotto percepite in modo ingiustificato.
Sono altresì stati riportati alcuni stralci dei verbali di interrogatorio di due dipendenti della società da cui risulta che una lavoratrice non ha lavorato nella misura massima del suo pensum lavorativo, e meglio da marzo a novembre 2020 e da gennaio a settembre 2021 ha lavorato il 50% del suo 60%; un’altra collaboratrice ha dichiarato di essere stata a casa durante la pandemia due/tre settimane visto che tutti i negozi erano chiusi (cfr. doc. V).
1.8. La parte resistente, il 25 maggio 2023, ha comunicato di riconfermarsi con quanto esposto nella risposta di causa e di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).
1.9. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. VIIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Nel ricorso è stata formulata la richiesta di sospendere la causa pendente davanti al TCA fino al termine del procedimento penale condotto dal Ministero Pubblico nei confronti di __________, amministratore unico con diritto di firma individuale della RI 1 (cfr. estratto RC; doc. I; consid. 1.5.).
In effetti contro il medesimo, a seguito dell’esposto trasmesso dalla Sezione del lavoro dopo il controllo svolto dall’Ispettorato del lavoro nel luglio 2021 in particolare presso l’azienda in questione successivo alla segnalazione anonima - poi rivelatasi effettuata dal dipendente __________ - secondo cui la società aveva lavorato a pieno regime nonostante si trovasse in lavoro ridotto (cfr. doc. 63), come pure contro il contabile (fino a settembre 2022; cfr. doc. 214-215) segnatamente della RI 1 (cfr. doc. 212; 205; 209), è stato aperto un procedimento penale (cfr. doc. 205; 209).
Al riguardo questo Tribunale rileva che l’emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di sospensione (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010 consid. 8; STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2).)
È comunque utile osservare che per costante giurisprudenza federale la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_640/2021 del 15 giugno 2022 consid. 3.2.; STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).
Pertanto nell’evenienza concreta si giustifica in ogni caso decidere il ricorso contro la decisione su opposizione del 27 febbraio 2023 senza sospendere la causa per attendere l’esito del procedimento penale, tanto più che il Procuratore Pubblico __________, il 21 marzo 2023, ha indicato che “allo stadio attuale non è semplice stabilire quando terminerà la fase istruttoria” (cfr. doc. A2).
Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è peraltro vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56).
In proposito giova rilevare, da una parte, che nel diritto penale vige il principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).
Dall’altra, che la procedura di restituzione nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, e più specificatamente delle indennità per lavoro ridotto, non è dipendente da una condanna penale né necessita l'adempimento di elementi di natura penale.
Qualora, come verrà esposto più approfonditamente nel prosieguo, da un profilo oggettivo siano state percepite ILR a torto (ad esempio nel caso di non adempimento dei relativi presupposti), le stesse, se sono date le condizioni per una riconsiderazione o una revisione delle decisioni iniziali di attribuzione, vanno restituite, a prescindere dall’esito di un eventuale procedimento penale (cfr. consid. 2.3.; 2.14).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 68'821.05 corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto percepite per i periodi dal 13 marzo al 30 novembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2021.
2.3. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.
Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.4. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che:
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
L’art. 46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 1 lett. a LADI) solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).
2.5. Come visto sopra (cfr. consid. 2.3.), giusta l’art. 95 cpv. 2 LADI è la Cassa ad esigere dal datore di lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto o per intemperie.
Del resto secondo l’art. 39 LADI la Cassa è competente per verificare l’adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.
Per completezza va rilevato che la LADI, al riguardo, ha comunque conferito alla SECO in modo esplicito un ruolo particolare.
L’art. 83a LADI stabilisce che l'ufficio di compensazione che è diretto dalla SECO (cfr. art. 83 cpv. 3 LADI), se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. (cpv. 1). Sono fatte salve le decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2 (cpv. 2).
In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso (cpv. 3).
L'art 83a LADI è legato al regime di responsabilità dei datori di lavoro previsto all'art. 88 cpv. 2 LADI, nonché al regime degli art. 110 segg. dell'OADI relativi alla revisione dei pagamenti.
In proposito cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 2.1.-2.3.
La SECO è comunque competente per l'emanazione della decisione di restituzione soltanto quando accerta una percezione indebita delle ILR in seguito a un controllo del datore di lavoro secondo l'art. 83a LADI. Soltanto se nel quadro di tali verifiche emerge il motivo di restituzione, la SECO adotta la decisione. Se, invece, l'obbligo di restituzione non viene scoperto nell'ambito di un controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO, bensì in altre circostanze, competente resta la Cassa (cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019 consid. 8.2.).
2.6. Va poi osservato che la Sezione del lavoro e la Cassa competente, quando sono confrontate con una richiesta di indennità per lavoro ridotto, non devono - prima di riconoscere il relativo diritto, rispettivamente corrispondere le indennità - esaminare, tramite verifiche puntuali per ogni azienda interessata, l’adempimento dello stesso, anche per evitare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende.
In effetti è sufficiente che la SECO proceda, in un secondo tempo, a simili controlli nell’ambito della revisione o per sondaggio (cfr. STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.6.).
Ad ogni modo la SECO, tramite l’ufficio di compensazione, deve poter controllare mediante prove a campione presso i datori di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro ridotto. È questo il principale strumento usato per contrastare gli abusi.
In particolare tutte le segnalazioni d'abuso che la SECO riceve vengono verificate e fanno scattare controlli presso le imprese. Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre estratto un campione di imprese da controllare in loco.
Inoltre durante la pandemia il Servizio di revisione della SECO ha impiegato tutte le risorse disponibili, oltre a risorse supplementari e al coinvolgimento di società di revisione esterne, per il controllo dei datori di lavoro e la lotta agli abusi (cfr. Parere del Consiglio federale del 26 agosto 2020 all’interpellanza 20.3881 “Lotta agli abusi nel campo del lavoro ridotto in seguito alle misure contro il coronavirus” del 19 giugno 2020 della Consigliera nazionale Gabriela Suter, Gruppo socialista Partito socialista svizzero; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203881; https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2021.msg-id-83832.html).
2.7. La controllabilità della perdita di lavoro di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI è un requisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca. Salvo che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è l'unico modo di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate durante il periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa.
Il rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati). Lo stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile. L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico e i rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema.
Al riguardo cfr. STF 8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.2; 3.3.3.; STFA C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3.; STFA C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2.
L’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20 marzo 2020 (RS 837.033) e la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno apportato deroghe alla LADI, ma non in relazione alla registrazione del tempo di lavoro (cfr. STAF B-5990/2020 del 24 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag. 306 e in DLA 2022 N. 4 pag. 106).
2.8. In una sentenza STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 la nostra Massima Istanza, confermando il giudizio del Tribunale amministrativo federale (B-4950/2019 del 1° settembre 2021) che aveva respinto il ricorso di una Sagl, attiva nel settore dell’edilizia, contro l’ordine di restituzione di fr. 113'479 - corrispondenti alle indennità per intemperie percepite nei mesi di gennaio 2017, dicembre 2017, maggio 2018 e novembre 2018 - ordinato dalla SECO a seguito di un controllo, si è così espressa:
" 3.3. A diverse riprese il Tribunale federale ha stabilito che l'esigenza della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro, riservate eccezioni non realizzate in concreto (cessazione dell'attività per ordine dell'autorità; sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b), è adeguatamente garantita solo con una registrazione giornaliera continua ("fortlaufend") e in tempo reale ("echtzeitlich") del tempo di lavoro sulle ore di lavoro prestate effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite da documenti allestiti a posteriori. Al riguardo le ore di lavoro non devono necessariamente essere registrate con un sistema meccanizzato, elettronico o informatico. Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 5.1; 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 4.2.2; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2; sentenza C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; C 35/03 del 25 marzo 2004; C 260/00 del 22 agosto 2001; C 229/00 del 30 luglio 2001; NUSSBAUMER, n. 550; RUBIN, n. 35 ad art. 31 LADI; BARBARA KUPFER BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 2019, pag. 260 seg.). A posteriori l'allestimento di piani di lavoro o la sottoscrizione di dichiarazioni scritte dei dipendenti sull'effettiva presenza sul luogo di lavoro non hanno la medesima valenza di una rilevazione simultanea del tempo di lavoro. La sufficiente controllabilità del tempo di lavoro di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI in quest'ultima evenienza non è soddisfatta (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 5.1; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2; C 115/06 del 4 settembre 2006 consid. 2.2; C 64/04 del 19 agosto 2004 consid. 2.1; C 61/01 del 10 marzo 2003 consid. 2; C 277/98 del 15 febbraio 1999 consid. 2, pubblicata in ARV 1999 n. 34 pag. 200; KUPFER BUCHER, pag. 263 seg.).” (consid. 3.3.)
3.4. Tale normativa vuole così assicurare che le perdite di lavoro siano effettivamente verificabili in ogni momento per gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1; 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2; 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 5 e 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 2; C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b; KUPFER BUCHER, pag. 262; una lista presenze dei dipendenti non è sufficiente: NUSSBAUMER, n. 550). Si tratta di una situazione simile all'obbligo della contabilità commerciale (art. 957 CO). Infatti, chi è tenuto alla contabilità commerciale deve rispettare i principi della tenuta regolare dei conti (art. 957a cpv. 2 CO), in caso contrario, stravolgerebbe il suo scopo intrinseco, ossia esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile (art. 958 cpv. 1 CO). Trasponendo in maniera figurata questi principi, la controllabilità della perdita di lavoro può essere attendibile soltanto se, prescindendo da errori isolati, i quali possono succedere, non emerge alcuna inesattezza (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1 e 5.1 e 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2.2 con riferimenti; RUBIN, n. 36 ad art. 31 LADI).
(…).
3.7. È proprio nella natura stessa delle ILR o delle indennità per intemperie che l'onere della prova compete al datore di lavoro, da cui ci si attende una tenuta corretta, completa delle ore e possibilmente senza inesattezze (sentenze 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2; 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 5; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 2; C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b; RUBIN, n. 37 ad art. 31 LADI).
Riassumendo, in altre parole, il datore di lavoro deve costantemente tenere aggiornate giornalmente e in tempo reale le perdite di lavoro, poiché l'ufficio di compensazione potrebbe effettuare un controllo a campione in ogni momento. È vero l'accertamento dei fatti compete all'autorità amministrativa (art. 52 LPGA), ma è anche vero che al datore di lavoro incombe l'onere della prova (cfr. art. 43 cpv. 2 e 3 LPGA e anche art. 13 lett. a PA). Logica conseguenza di tutto ciò è che il datore di lavoro deve conservare con cura tutti i documenti, allestiti in tempo reale, per cinque anni e su richiesta dell'ufficio di compensazione debba presentarli senza indugio. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non riuscirà a convincere nel suo complesso, analogamente a una corretta contabilità, l'amministrazione non potrà che pretendere in restituzione la globalità dell'importo contestato, dato che la condizione legale della controllabilità non è adempiuta (cfr. sentenze 8C_16/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1.4.5 e sentenza 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.2; RUBIN, n. 38 ad art. 31 LADI).”
Il TCA, dal canto suo, con sentenza 38.2021.96 del 30 marzo 2022, menzionata anche dalla Cassa (cfr. doc. A1 pag. 4), ha confermato l’ordine di restituzione relativo a indennità per lavoro ridotto percepite a torto dal mese di marzo al mese di agosto 2020, essendo emerso che la ditta non disponeva di un sistema di controllo delle ore.
Cfr. pure STCA 38.2022.81 del 16 gennaio 2023.
Per completezza va altresì segnalata la STCA 38.2022.86 del 31 gennaio 2023 riguardante la richiesta di restituzione della somma delle ILR ricevute indebitamente da aprile 2020 a febbraio 2021.
Il TCA ha constatato che, ad eccezione del responsabile del personale, tutti i dipendenti della ricorrente erano impiegati all'estero. Dunque, come ritenuto dalla Cassa, il loro tempo di lavoro non era sufficientemente controllabile ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e le relative ILR erano soggette all'obbligo di restituzione. Per contro, il diritto alle ILR per il responsabile del personale, assunto con un contratto di lavoro di durata indeterminata, non poteva essere escluso sulla base dell'art. 32 cpv. 1 lett. b LADI, poiché, invero, nel calcolo della perdita di lavoro minima non andavano considerati i collaboratori attivi all'estero. Il TCA ha, quindi, stabilito che le decisioni con cui erano state corrisposte all'insorgente le ILR a favore, limitatamente, di tale dipendente, non risultavano senza dubbio errate dal profilo di questo specifico motivo e pertanto non si giustificava la relativa riconsiderazione. Siccome dagli atti non risultavano accertamenti sulla controllabilità del tempo di lavoro del responsabile del personale, il Tribunale cantonale ha annullato la decisione su opposizione e rinviato la causa alla Cassa affinché effettuasse un nuovo calcolo delle ILR effettivamente percepite a torto.
Il ricorso della società ricorrente è stato considerato inammissibile con giudizio 8C_151/2023 del 15 maggio 2023, ritenendo che la sentenza impugnata costituisca una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF.
2.9. Nella Prassi LADI ILR p.ti B30 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" Perdita di lavoro non determinabile e tempo di lavoro non controllabile
B30 Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. La perdita di lavoro non è determinabile se il tempo di lavoro normale non può essere stabilito in modo affidabile poiché il datore di lavoro e il lavoratore non hanno concluso alcun accordo contrattuale in relazione al tempo di lavoro da fornire.
(…).
B32 Non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera.
ð Esempio
Un dipendente di un’azienda con sede in Svizzera che lavora in Austria quale assistente tecnico per 3 mesi non ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.
(…).
Rifiuto del diritto all’indennità in assenza di controllo del tempo di lavoro da parte dell’azienda
B34 Affinché la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare.
L’Info-Service «Indennità per lavoro ridotto», la piattaforma di accesso ai servizi online (eServices: art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI), il modulo 716.300 «Preannuncio di lavoro ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori di lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di lavoro.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.10. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che il 27 luglio 2021, a seguito della segnalazione da parte del dipendente __________ di inizio luglio 2021 all’URC di __________ secondo cui la ditta stava lavorando a pieno regime benché le fossero state concesse le indennità per lavoro ridotto a favore dei propri dipendenti (cfr. doc. 641; consid. 1.1.; 1.2.), l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha eseguito un controllo presso l’azienda, come pure presso le altre due società delle quali __________ è amministratore unico, ossia la __________ (cfr. inc. 38.2023.24) - la quale condivide la sede e gli uffici con la RI 1 (cfr. doc. 210) - e la __________ (cfr. inc. 38.2023.25) - che si trova a poca distanza dalle altre due (cfr. doc. 210), reperendo documentazione e interrogando i dipendenti presenti (cfr. doc. 641).
La Sezione del lavoro, il 27 ottobre 2021, ha trasmesso al Ministero Pubblico le informazioni suscettibili di originare una procedura penale nei confronti dell’amministratore unico, __________ (cfr. doc. 63; 637), rilevando che quanto dichiarato da __________ è stato confermato totalmente o parzialmente dalla maggioranza dei dipendenti presenti durante l’ispezione dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, e meglio:
" (…) alcuni di loro indicano di aver sempre lavorato dopo la chiusura di marzo 2020 (dipendenti __________, __________ e __________) mentre altri indicano di stare lavorando in misura più contenuta (dipendenti __________ e __________) ma comunque maggiore rispetto a quanto indicato dall’azienda nei conteggi inviati alla Cassa per l’ottenimento delle ILR. Anche le timbrature recuperate non corrispondono a quanto riportato dai dipendenti.
A titolo di esempio si nota come la signora __________ indichi di essere stata toccata da lavoro ridotto dal 100% per i mesi di marzo e aprile 2020, mentre successivamente la stessa riporta di aver sempre lavorato al 60% (3 giorni alla settimana). Nei conteggi presentati alla Cassa, per la quasi totalità dei mesi (11 su 14) la perdita del lavoro risulta stata superiore al 40% indicato dalla signora __________ (vedi percentuali evidenziate in arancione nella tabella a lato). Anche nelle timbrature recuperate con il controllo UIL, le ore di lavoro non corrispondono. Infatti, ad esempio per il mese di maggio 2021, vengono indicate in 32 le ore di lavoro svolte dalla signora __________ (ca. 83% di ore perse).
È utile in tal caso evidenziare come nell’Audit del 27.07.2021 dell’UIL, la signora __________ riporti una mancanza della registrazione delle ore lavorative.
periodo
ore totali
ore perse secondo conteggi cassa
% ore perse secondo conteggi cassa
% ore perse secondo Sig.a
mag.
189
95
50%
40%
apr.
198
110
56%
40%
mar.
198
142
72%
40%
feb.
180
180
100%
40%
gen.
198
90
45%
40%
dic.
NO ILR
NO ILR
NO ILR
NO ILR
nov.
180
80
44%
40%
ott.
207
92
44%
40%
set.
198
36
18%
40%
ago.
189
135
71%
40%
lug.
207
126
61%
40%
giu.
189
99
52%
40%
mag.
198
117
59%
40%
apr.
198
198
100%
100%
mar.
198
63
32%
*100%
*LR dal 13.03.202
Inoltre, il signor __________ ci comunica di ricevere pressione per firmare false dichiarazioni, e meglio documentazione riportante come lo stesso non abbia lavorato. Egli crede altresì che tale documentazione verrà firmata da altri al posto suo (cfr. doc. 42.1).
Appare quindi che le aziende abbiano fornito, per il tramite del proprio rappresentante il signor __________, informazioni inesatte o inveritiere inducendo in errore dapprima l’UG SdL segnalando una perdita di lavoro inesistente (o superiore a quella reale) e successivamente alla Cassa cantonale di disoccupazione, inoltrando dei conteggi delle ore perse alterati, ottenendo indebitamente con tale agire prestazioni di un’assicurazione sociale. (…)” (Doc. 642)
Il Ministero Pubblico ha conseguentemente aperto un procedimento penale nei confronti di __________ e del contabile __________ per truffa (art. 146 CP), ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale (art. 148a CP), falsità in documenti (art. 251 CP) e infrazione alla Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI (cfr. doc. 202; 205; 628).
__________, domiciliato a __________, il 13 giugno 2022, è stato interrogato dalla Polizia Cantonale giudiziaria Sezione Reati Economico Finanziari (SREF) in qualità di testimone su autorizzazione della PP __________. Egli ha asserito di essere arrivato in Svizzera dal __________ nel 2014, di avere iniziato a lavorare per __________ nel 2015, di essere stato trasferito nel 2020 e 2021 alla RI 1 e da inizio 2022 a __________. Il medesimo ha precisato, da un lato, che il suo contratto di lavoro prevede un grado occupazionale del 100% e di occuparsi delle consegne, recandosi anche in Svizzera tedesca e francese, nonché in Italia. Dall’altro, che quindi non è in grado di indicare quante ore faccia mediamente al giorno.
__________ ha poi dichiarato di avere lavorato all’inizio del COVID sino a quando la dogana impediva di recarsi in Italia e di aver comunque lavorato sempre, anche durante il primo lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020 al 100% da lunedì al venerdì qualche volta anche il sabato (per pulire gli uffici e fare il tuttofare; cfr. doc. 70; 71; 76).
Egli ha indicato che, quando era in trasferta, compilava un foglio sul quale indicava le ore mentre quando era in ufficio timbrava o con il dito o con il codice 24 che gli era stato assegnato e a ogni fine mese consegnava il foglio ore fatte al contabile __________ fino al luglio 2021 quando gli ispettori dell’Ufficio del lavoro si sono presentati per controllare la ditta. Successivamente tutti i collaboratori non dovevano più indicare le ore fatte sul foglio, men che meno timbrare quando si era in ufficio. Al riguardo ha puntualizzato, da una parte, che “__________ ci diceva che l’apparecchio di timbratura si era rotto. Per questo motivo da quel momento mi hanno consegnato un foglio sul quale dovevo indicare il mio nome, le date dei giorni lavorati e scrivere la mia presenza, indicando “presente” o “OK””. Dall’altra, che fino a dicembre 2021 ha comunque continuato a compilare il foglio ore (cfr. doc. 72), come risulta dai fogli consegnati alla Polizia riguardanti i mesi di ottobre e novembre 2021 (cfr. 78; 79).
Il testimone ha riferito di essersi accorto che qualcosa non andava allorché nel mese di giugno 2021 gli è stato richiesto di firmare un foglio nel quale veniva menzionato che non aveva lavorato mentre era chiaro che aveva lavorato e che era stato informato in merito alla richiesta di lavoro ridotto da __________, il quale gli aveva fatto firmare un foglio a tale fine (cfr. doc. 74).
Egli ha ribadito di avere sempre lavorato dal lunedì al venerdì nei periodi aprile - novembre 2020 e gennaio - giugno 2021 (cfr. doc. 74).
Infine il medesimo ha affermato di non avere mai firmato dei documenti in bianco consegnatigli dalle società in questione e che “ero impiegato per la società RI 1 ma di fatto tutti i trasporti e consegne relative a __________ e __________ erano fatte da me e i miei colleghi. In buona sostanza l’attività delle tre società è la stessa e non si fa distinguo per i compiti da fare” (cfr. doc. 76)
Nel rapporto di informazione del 10 ottobre 2022 allestito dalla Polizia cantonale Reparto Giudiziario 1 SREF è stato evidenziato:
" (…)
Il 27.07.2021 l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha eseguito un controllo presso le tre aziende reperendo documentazione ed interrogando i dipendenti presenti.
Dagli interrogatori è emerso che:
· 3 dipendenti di __________ - __________, __________, __________ - hanno dichiarato di aver sempre lavorato;
· 2 dipendenti di RI 1 - __________, __________ - hanno lavorato in misura minore, ma più di quello indicato nel formulario inviato dal datore di lavoro per ottenere le indennità di lavoro ridotto (in seguito ILR).
Durante il controllo sono state rinvenute anche le timbrature dei collaboratori.
Si precisa che a seguito di questo controllo la macchinetta adibita alla timbratura è stata rimossa dalle 3 società. (…)” (Doc. 63)
Il 22 novembre 2022 il PP __________ ha sentito quale imputato __________, il quale è arrivato in Ticino nel 1986 proveniente da __________ e ha aperto la ditta __________ nel 1989 (cfr. doc. 231)
A proposito dell’interazione tra le tre società da lui amministrate, ha rilevato che “(…) ogni dipendente ha un contratto con una delle stesse, tranne __________ che è punto di riferimento in negozio sia per RI 1 sia per __________. Vi sono poi delle persone che svolgono il loro lavoro per tutte le società. Chi si occupa di consegne e magazzino lo fa per tutte le società medesimo discorso per chi lavora in amministrazione.”
Per quanto attiene alle timbrature, ha indicato che vi era un badge con un codice, ma che la situazione era “molto free” nel senso che non ha mai controllato le timbrature dei suoi dipendenti e che da quando si è rotta la macchinetta dopo il controllo dell’Ispettorato, non sostituita poiché avendo meno personale non aveva bisogno delle timbrature, ha inserito un sistema manuale dove i dipendenti segnavano le loro ore di presenza.
Riguardo alla constatazione del PP, basata sulle dichiarazioni di alcuni dipendenti, secondo cui anche il sistema in vigore prima della rimozione della macchinetta non consentiva la registrazione delle ore effettive di lavoro prestate dai dipendenti e ha condotto le tre società a creare dei conteggi delle ore fittizie da trasmettere in seguito alla Cassa disoccupazione, egli ha ribadito che le timbrature non venivano effettuate da tutti. Il medesimo ha poi ammesso di aver calcato la mano sulle indennità per lavoro ridotto durante il periodo pandemico e di non essere in grado di quantificare le ore lavorate maggiori rispetto alle richieste di ILR, ma riconosce che sia più del 10% (cfr. doc. 242).
Il 23 novembre 2022 è stato sentito dal PP quale imputato __________, contabile delle società fino a settembre 2022 (cfr. doc. 214; 215), il quale ha dichiarato di non essere in grado di indicare con precisione quante ore di lavoro ridotto siano state annunciate in modo indebito e che nel momento “in cui le timbrature sono state eliminate i dipendenti dovevano consegnare dei formulari i quali sono tutti stati inseriti in appositi raccoglitori”, ma che non sa se __________ abbia chiesto ai dipendenti di non inserire tutti i giorni realmente lavorati.
Egli ha pure asserito che “la decisione di togliere la macchina per le timbrature è stata presa in modo autonomo da __________. A me non ha spiegato i motivi, ribadisco di non ricordare con precisione se ciò è avvenuto prima o dopo il controllo dell’Ispettorato. Il mio datore di lavoro mi ha solo detto di riferire agli altri dipendenti che si era rotto”. A precisa domanda ha risposto che secondo lui non era rotto (cfr. doc. 214).
Nel frattempo la Polizia cantonale, il 22 novembre 2022, ha interrogato quali persone informate sui fatti __________ e __________, uniche dipendenti della RI 1, oltre a __________ (cfr. doc. 752).
__________, residente in Italia a __________ in possesso di un permesso G, ha iniziato a lavorare per la società __________ nell’aprile 2013 quale venditrice al 100%. In seguito ha lavorato di regola due giorni (mercoledì e sabato) nel negozio __________ e tre giorni nel negozio RI 1 (martedì, giovedì e venerdì). I negozi si occupano della vendita di letti e materassi, unitamente a biancheria da letto (cfr. doc. 397-400).
La medesima ha poi affermato che “__________ non mi ha mai detto di aver fatto richiesta di lavoro ridotto per mio conto. Ricordo di essere stata assente dal lavoro, causa pandemia, circa tre settimane; due durante il mese di marzo ed una ad aprile 2020. In seguito anche se i negozi erano comunque ancora chiusi, io andavo a lavorare. Mi occupavo del magazzino, ho fatto l’inventario e riordinavo la merce” (cfr. doc. 399).
__________ ha precisato di aver sì sempre lavorato (tranne nelle tre settimane di cui sopra), ma da martedì a venerdì e non il sabato - per un mese da quando ha ricominciato verso la seconda settimana del mese di aprile 2020 -, come invece precedentemente al marzo 2020, su sua proposta siccome il negozio era chiuso (cfr. doc. 399-400; 403-404). Durante il secondo lockdown ha sempre lavorato (cfr. doc. 405).
Ella ha spiegato di aver timbrato le entrate e le uscite unicamente nel negozio __________, poiché nel negozio RI 1 non esisteva l’apparecchio per la timbratura, che la sparizione della macchinetta per la timbratura coincide con l’arrivo del controllo da parte dell’Ufficio del lavoro e che “da quando è sparita la macchinetta delle timbrature a fine mese __________ mi portava due fogli (uno per __________ e l’altro per RI 1) dove era indicato il calendario ed io dovevo vistare i giorni in cui ero presente. Avevo chiesto se dovevo specificare l’ora di entrata e uscita e __________ mi aveva detto che non era necessario. I due fogli venivano datati e da me sottoscritti” (Doc. 400).
Dopo che l’agente interrogante le ha mostrato le sue timbrature per il periodo marzo 2020 - luglio 2021, la medesima ha asserito di non averle mai viste prima e che “io timbravo l’entrata e l’uscita giornaliera (2 volte), mentre dalle tabelle è indicata l’ora di entrata, di uscita, a pausa, l’entrata pomeridiana e l’uscita serale (es. 04.03.20 08:30-12:30 / 13:30:18:30). Vi sono giorni dove è indicato che io ho lavorato unicamente il pomeriggio (es. novembre 2020), cosa impossibile” (cfr. doc. 404).
__________, domiciliata a __________ e in possesso di un permesso G, ha iniziato nel 2016 a lavorare per __________, diventata RI 1 nel 2020, al 60% (di solito lunedì e mercoledì 9 ore e sabato 8 ore) e si occupa della vendita, come pure della gestione degli ordini dei fornitori e dei ritiri merce presso lo showroom in __________ e a __________ (cfr. doc. 520).
Ella ha specificato che il datore di lavoro le ha comunicato di avere richiesto le ILR, di non avere mai timbrato e che al RI 1 non hanno macchinette per la timbratura delle ore, ma teneva lei un foglio excel che consegnava a __________ alla fine del mese, mentre settimanalmente forniva a __________ le chiusure della cassa, le copie delle carte di credito e il cash, anche le copie dei contratti (cfr. doc. 521; 522).
La medesima ha poi evidenziato che con l’arrivo della pandemia “è chiaro che sono calate le ore di lavoro (…) Mesi completamente chiusi e altro con ore di lavoro ridotto” (cfr. doc. 523) e che “mi ricordo di essere stata a casa durante il primo lockdown (marzo maggio 2020). Le frontiere erano chiuse e io non posso lavorare se non sono in negozio. Dalla riapertura maggio - giugno 2020 e anche nel 2021 la moglie del signor __________ spesso restava in negozio al posto mio per ore o mezze giornate dandomi la possibilità di iniziare più tardi o staccare prima. (…) Il negozio è stato chiuso in febbraio 2021 e io non ho lavorato” (cfr. doc. 523).
Con decisione del 19 gennaio 2023 la Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione della somma di fr. 68'821.05 corrispostale a titolo di indennità per lavoro ridotto dal 13 marzo al 30 novembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2021, in quanto ha ritenuto che l’azienda non disponesse di alcun sistema di controllo delle ore né di timbratura e quindi che non ne sussistesse il diritto (cfr. doc. 37; consid. 1.2.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 27 febbraio 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.4.).
2.11. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che l’esigenza della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro è adeguatamente garantita solo con una registrazione - che non deve avvenire necessariamente con un sistema meccanizzato, elettronico o informatico
L'onere della prova compete al datore di lavoro, da cui ci si attende una tenuta corretta, completa delle ore e possibilmente senza inesattezze (cfr. consid. 2.8.).
L’art. 46b cpv. 2 OADI prevede peraltro che il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cfr. consid. 2.4.).
In concreto dalle indicazioni fornite dai dipendenti risulta che la RI 1 non disponeva, nemmeno prima del controllo da parte dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro nel luglio 2021, di un apparecchio per la timbratura delle ore di lavoro (cfr. consid. 2.10.).
È vero, però, che __________, addetto alle consegne anche in Svizzera tedesca/francese e in Italia, interrogato dalla Polizia cantonale ha affermato, per quanto attiene alla sua attività per la RI 1, che quando era in trasferta compilava un foglio sul quale indicava le ore e che ha compilato il foglio ore fino al dicembre 2021 (cfr. consid. 2.10.).
D’altra parte, il medesimo ha anche dichiarato di avere sempre lavorato al 100%, pure durante il primo confinamento iniziato nel mese di marzo 2020 (cfr. consid. 2.10.).
In simili condizioni, la società ricorrente, a prescindere dall’esistenza o meno di un valido sistema di controllo delle ore in relazione al foglio compilato da __________, non aveva diritto a indennità per lavoro ridotto a favore di quest’ultimo.
2.12. Per quanto riguarda la dipendente __________, addetta alle vendite, dalle carte processuali (cfr. consid. 2.10.) non risulta che disponesse presso la RI 1 di un valido sistema di controllo delle ore. Presso la ricorrente non è mai stato presente un apparecchio per la timbratura (cfr. consid. 2.10.). Inoltre i fogli introdotti a luglio 2021 dalla SA non rispondono alle esigenze contemplate dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), visto che venivano allestiti solo alla fine del mese e neppure venivano indicate le ore di entrata e di uscita (cfr. consid. 2.10.).
Tali documenti non permettevano di controllare in modo sufficiente le ore di lavoro effettivamente prestate ogni giorno dalla dipendente.
Di conseguenza il suo tempo di lavoro non era sufficientemente controllabile.
Pertanto di principio la medesima non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.
Del resto la dipendente ha dichiarato di aver sempre lavorato, anche durante il secondo confinamento di inizio 2021, ad eccezione del sabato per un mese dalla seconda settimana di aprile 2020 e di tre settimane tra marzo e aprile 2020 causa pandemia (cfr. doc. 399; consid. 2.10.).
In relazione alle tre settimane tra marzo e aprile 2020, va osservato che l’Italia, l’8 marzo 2020, ha vietato gli spostamenti, tranne per i lavoratori frontalieri, dapprima, in Lombardia e in alcune province di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche (cfr. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg) e in seguito dal 23 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale italiano, chiudendo pure le frontiere con l’estero (cfr. https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf; https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/25/coronavirus-decreto-legge-sanzioni).
Il 13 marzo 2020 la Svizzera ha introdotto controlli alle frontiere interne e disposto restrizioni d'entrata alla frontiera con l'Italia, estendendole progressivamente a tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del Liechtenstein, a meno che, segnatamente, avessero un motivo professionale per l’entrata in Svizzera e fossero in possesso di un documento di registrazione (cfr. RU 2020 773: art. 3 cpv. 1 lett. c Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) del 13 marzo 2020).
Al riguardo cfr. STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021.
Inoltre iI 14 marzo 2020 il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le stazioni di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali parrucchieri ed estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il Governo ha indicato di limitare le attività al minimo indispensabile e di rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
Secondo l’art. 6 cpv. 2 dell’Ordinanza 2 COVID-19 i negozi e i mercati sono stati chiusi, ad eccezione di quelli relativi a beni di prima necessità (cfr. cpv. 3), dal 17 marzo all’11 maggio 2020 (RU 2020 783; www.admin.ch /gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html; STCA 38.2021.64 dell’8 novembre 2021).
Il 13 gennaio 2021 è stata nuovamente ordinata la chiusura al pubblico dei negozi e dei mercati all’aperto con effetto dal 18 gennaio 2021 fino al 19 aprile 2021 (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 modifica del 18 dicembre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 14 aprile 2021; RU 2020 5813; RU 2021 7; RU 2021 213; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html; STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022).
Da metà marzo 2020 e nel mese di aprile 2020, dunque, da una parte, erano vietati gli spostamenti e vigevano restrizioni d'entrata alla frontiera italo-svizzera, dall’altra, i negozi di beni non di prima necessità erano chiusi.
Ne discende che la circostanza che la dipendente __________, frontaliera italiana e venditrice presso la ricorrente (cfr. consid. 2.10.), durante le tre settimane tra marzo e aprile 2020, da lei fatte valere, non abbia lavorato a causa della pandemia risulta credibile.
Pertanto, indipendentemente dall’inesistenza di un valido sistema di controllo delle ore, il diritto alle ILR per il periodo in questione non può esserle negato.
Al riguardo giova, in effetti, rilevare che l’Alta Corte in una sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 - citata anche nella STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 (concernente una Sagl attiva nel settore dell’edilizia, che aveva beneficiato di indennità per intemperie e alla quale, a seguito di un controllo della SECO, quest’ultima aveva ordinato la restituzione delle prestazioni percepite; cfr. consid. 2.8.) - relativa a un caso di diniego di ILR, per mancanza di un sistema di controllo del tempo di lavoro, a una ditta che per ordine dell’autorità ha dovuto interrompere la propria attività a causa di un rischio elevato di slavine dal 21 al 26 febbraio 1999 (solo dal 1° marzo 1999 era stata ripristinata l’erogazione della corrente elettrica e le strade avevano potuto essere ripercorse dal giorno successivo), ha stabilito che:
" (…) Den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung mit dem Hinweis auf das Fehlen der betrieblichen Arbeitskontrolle als formelles Beweiserfordernis zu verneinen, obwohl der vollständige Ausfall ohne weiteres ausgewiesen (Erw. 2a) und damit kontrollierbar im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. a AVIG ist, erweist sich als überspitzt formalistisch und ist somit unzulässig.”
La nostra Massima Istanza, nel giudizio C 59/01, ha evidenziato che si rivela come eccessivamente formalista, e perciò inammissibile, il diniego del diritto alle ILR riferendosi alla mancanza di un sistema di controllo come requisito formale, allorché la completa perdita di lavoro è senz’altro comprovata e quindi controllabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.
2.13. Anche per la dipendente __________ vale quanto stabilito per la collega __________ in riferimento al primo confinamento nel periodo tra marzo e maggio 2020 in cui ha affermato di essere stata a casa essendo le frontiere e i negozi chiusi, come pure a febbraio 2021 quando i negozi di beni non di prima necessità sono stati nuovamente oggetto di chiusura (cfr. consid. 2.12.).
Pertanto per tali periodi il diritto alle ILR va riconosciuto.
Per quanto concerne, per contro, l’arco di tempo in particolare da maggio 2020 in cui __________ ha lavorato in misura inferiore al suo grado di occupazione del 60%, poiché iniziava il lavoro più tardi o terminava anticipatamente, va ribadito che la RI 1 non aveva implementato un valido sistema di controllo delle ore (cfr. consid. 2.10.; 2.12.).
A proposito del foglio excel che la medesima ha indicato che consegnava al datore di lavoro alla fine del mese (cfr. consid. 2.10.), è utile ricordare che ai sensi della giurisprudenza il rilevamento delle ore deve essere giornaliero e interrotto, per cui non può essere sostituito da documenti presentati a posteriori, come ad esempio da informazioni fornite dai dipendenti stessi (cfr. consid. 2.7.).
Tranne per i periodi tra marzo e maggio 2020 e febbraio 2021 in cui __________ non ha lavorato a seguito dei confinamenti che hanno comportato la chiusura delle frontiere e dei negozi, l’insorgente non aveva, quindi, diritto alle indennità per lavoro ridotto a suo favore ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.
La medesima ha, del resto, asserito che “dalla riapertura maggio - giugno 2020 e anche nel 2021 la moglie del signor __________ spesso restava in negozio al posto mio per ore o mezze giornate dandomi la possibilità di iniziare più tardi o staccare prima” (cfr. doc. 523; consid. 2.10).
Al riguardo va, per inciso, evidenziato che la perdita di lavoro subita dai dipendenti che vengono però sostituiti da parte del datore di lavoro non può, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno, essere messa a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.101 del 4 aprile 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2021.100 del 21 marzo 2021 consid. 2.7 in fine; STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 consid. 2.9.).
2.14. Per quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova sottolineare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.
Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
In casu la ricorrente, nei periodi 13 marzo - 30 novembre 2020 e 1° gennaio - 30 settembre 2021, ha beneficiato indebitamente - tramite decisioni informali di attribuzione delle ILR - di indennità per lavoro ridotto a cui non aveva oggettivamente diritto per __________ poiché ha sempre lavorato al 100% (cfr. consid. 2.11.) e per buona parte di quelle percepite a favore di __________ e __________, in quanto il tempo di lavoro non era sufficientemente controllabile (cfr. consid. 2.12.; 2.13.).
Indipendentemente dall’esito finale della vertenza penale, la restituzione delle indennità di per lavoro ridotto s’impone, dunque, già per ragioni connesse esclusivamente alla LADI.
L’amministratore unico dell’insorgente ha peraltro ammesso “di aver calcato la mano sulle indennità per lavoro ridotto durante il periodo pandemico” (cfr. doc. 242; consid. 2.10.).
Questa Corte ritiene, pertanto, giustificata in concreto l’applicazione dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA che sottende l’obbligo di restituzione (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2021.96 del 30 marzo 2022 consid. 2.10. e STCA 38.2022.81 del 16 gennaio 2023 consid. 2.9., già citate sopra).
Il diritto alle ILR non può, tuttavia, essere escluso nel lasso di tempo di confinamento di marzo/aprile 2020 per tre settimane per __________ e tra metà marzo a maggio 2020, oltre che per febbraio 2021 per __________ (cfr. consid. 2.12.; 2.13.).
Per tali periodi non sono dati i presupposti per rivedere le decisioni con cui sono state corrisposte all’insorgente le ILR a favore di queste dipendenti (cfr. consid. 2.3.).
Gli atti vanno, conseguentemente, rinviati alla parte resistente per un nuovo calcolo dell’importo delle indennità per lavoro ridotto effettivamente percepito a torto dalla ricorrente dal 13 marzo al 30 novembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2021.
2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023 consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.96 del 30 marzo 2022 consid. 2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.16. Vincente parzialmente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 27 febbraio 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa perché emetta una nuova decisione in merito alla restituzione delle indennità per lavoro ridotto percepite dall’insorgente da aprile 2020 a febbraio 2021 conformemente a quanto indicato al consid. 2.14.
La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti