Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2023.11
Entscheidungsdatum
05.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 38.2023.11

rs

Lugano 5 giugno 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 gennaio 2023 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 9 gennaio 2023 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la propria decisione del 26 settembre 2022 (cfr. doc. 6) con la quale ha respinto la domanda di RI 1, da ultimo attiva quale IT Project Manager (cfr. doc. 3), di poter frequentare, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, il corso per l’ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento (DFA), in quanto non si tratterebbe di una riqualifica o perfezionamento, bensì di una formazione di base.

Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

  1. Nel caso concreto la signora RI 1 si è iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego a tempo pieno nella sua professione e in professioni affini. Durante la disoccupazione le ricerche di lavoro sono sempre state svolte nel suo contesto lavorativo, mentre la ricerca di lavoro svolta come insegnante per l'insegnamento è stata svolta in data 11.1.2022, ossia durante il periodo di disdetta prima quindi d'iscriversi all'URC.

In data 20.7.2022 l'assicurata inoltra all'URC una richiesta di corso individuale in cui sottopone all'URC la richiesta di poterle finanziare la formazione per diventare insegnante di informatica scuola media superiore.

L'assicurata ha iniziato a lavorare come insegnante d'informatica a partire dal 1.9.2022 presso il __________ con contratto d'incarico limitato all'anno scolastico 2022/2023 ai sensi dell'art. 12 LORD, mentre la formazione abilitante all'insegnamento svolta presso il DFA è iniziata il 18.8.2022 ed è prevista fino al 2.6.2023.

Con decisione del 26.9.2022 l'URC di __________ respinge la richiesta di corso dell'assicurata. A tale decisione l'avv. RA 1 che la rappresenta ha interposto regolare opposizione alla decisione negativa in data 28.10.2022 affermando che si tratta di un corso di perfezionamento professionale e, come tale dev'essere riconosciuto.

A seguito di ciò l'URC di __________ ha proceduto con un ulteriore accertamento presso il DFA, al fine di verificare se tale formazione può essere considerata un perfezionamento professionale, oppure no. II DFA ha prontamente risposto affermando che questo ciclo di studio è da considerare come una formazione di base. In ossequio alla costante giurisprudenza non vi sono pertanto i presupposti affinché tale formazione sia finanziata ai sensi della LADI.” (Doc. A1)

1.2. L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione su opposizione del 9 gennaio 2023 e l’accoglimento della Richiesta del corso individuale di riqualificazione / perfezionamento presentata il 19 luglio 2022.

A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha segnatamente addotto che a torto l’URC ha demandato de facto alla SUPSI la decisione del suo caso. Al riguardo è stato precisato che in effetti l’amministrazione ha posto a fondamento della propria decisione semplicemente l’indicazione della SUPSI, la quale, interpellata in modo generico al fine sapere se l’abilitazione all’insegnamento presso le scuole superiori in Ticino sia una formazione di base oppure un perfezionamento, si è limitata a rispondere laconicamente che si tratta di una formazione di base.

Inoltre il patrocinatore della ricorrente, per conto di quest’ultima, ha addotto:

" (…) poiché la delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate, ciò che è determinante è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (TCA, sentenza 38.2007.75, consid. 2.5.). Ebbene, ciò non è stato fatto nel caso in esame, nella misura in cui la SUPSI si riferisce, astrattamente, al "ciclo di studio".

  1. Si ribadisce che, nel caso in esame, le condizioni, sancite dall'art. 60 LADI, affinché i costi del corso frequentato dall'assicurata vengano assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 59 LADI), sono soddisfatte. Contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio regionale di collocamento di __________, il corso in questione non ha, per la signora RI 1, la valenza di una formazione di base.

Ne discende che, nella misura in cui attesta che il corso a cui si è iscritta l'assicurata dovrebbe essere considerato una formazione di base e che, per questa ragione, non sussisterebbero le condizioni perché tale formazione venga finanziata in base alle topiche normative della LADI, la decisione viola, a mente della ricorrente, il diritto federale e deve essere riformata.” (Doc. I pag. 5-6)

1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare:

" (…)

  1. Al fine di avere una maggiore visione del mercato del lavoro, al tempo della valutazione abbiamo svolto una verifica delle persone in cerca d'impiego con le qualifiche e un'età analoghe a quelle della persona in cerca d'impiego e il risultato è stato il seguente:

Persone disoccupate in Ticino con qualifica di ICT Architect: 2, di cui una soltanto con un'età superiore ai 50 anni.

Persone disoccupate in Ticino con qualifica di ICT PM: 22, di cui 9 con un'età superiore ai 50 anni.

Persone disoccupate in Ticino con qualifica specialista nella direzione di un Team: 17, di cui 10 con un'età superiore ai 50 anni. (…)” (Doc. IV)

1.4. Il 10 marzo 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

in ordine

2.1. L'assicurata, da fine agosto 2022 al maggio 2023, ha frequentato il corso per l’ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento (DFA; cfr. doc. 8; 9; II).

Questo Tribunale entra, pertanto, nel merito dell’impugnativa (cfr. STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022; STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020; STCA 38.2017.45 del 26 ottobre 2017; per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi cfr. STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018; STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004: STCA 38.1999.384 del 24 luglio 2000).

nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se il corso di formazione dei docenti di scuola media superiore a cui ha partecipato la ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.

2.3. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

L’art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:

" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione

2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis capoverso 3.

3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."

2.4. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).

Riguardo ai criteri a cui devono rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr. pure STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.

Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

2.5. A titolo di "provvedimenti di formazione", come visto, la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.

Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

In una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 3.2. l’Alta Corte ha ribadito:

" (…) l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti necessari alla riqualificazione, al perfezionamento e alla reintegrazione professionali e non a quelli che appaiono essere i migliori nel caso di specie (DTF 110 V 102, 103 V 16 consid. 1b).

Inoltre la formazione di base ed il promovimento, da un punto di vista generale, del perfezionamento professionale non competono all'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b). Quest'ultima ha infatti unicamente il compito di combattere la disoccupazione effettiva e imminente in casi particolari tramite provvedimenti concreti di riqualifica e perfezionamento. Deve trattarsi in particolare di misure che permettono all'assicurato di adeguarsi ai progressi intervenuti in ambito industriale e tecnico oppure di realizzare sul mercato del lavoro le attitudini professionali esistenti al di fuori della propria attività lucrativa specifica precedente, (DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b con riferimenti; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b).”

Cfr. pure STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4, già citata.

La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, perciò, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.).

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

2.6. Un parametro importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.). Infatti il Tribunale federale ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467).

In una sentenza del 16 febbraio 2000, pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg., l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

" In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

In una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha poi confermato il giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

In quell'occasione l’Alta Corte ha in particolare stabilito che:

" (…)

Pure in discussione è la durata del corso, ritenuta eccessiva dai primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al doppio del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure inerenti il mercato del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.

7.1 In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto quale riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, bensì quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia sociale (sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2), ritenendo pure troppo elevata la durata della formazione quale consulente psicologica individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3), così come quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid. 2).

Secondo giurisprudenza e dottrina, i provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art. 59). Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati.

Comunque, come già evidenziato, la giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi. A mente di questa Corte tuttavia nel caso concreto non ci si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì, eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo. Secondo la documentazione agli atti la frequenza scolastica è pari a circa sei ore giornaliere; non si tratta quindi di un corso a tempo parziale, come ad esempio un corso serale, bensì di una formazione a tempo pieno.

7.2 Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il corso di massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere considerato quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI, bensì quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio impugnato. (…)”

2.7. A proposito del criterio della difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro, il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004).

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani (ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di lavoro.

L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese, siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di buone conoscenze di una lingua straniera.

Inoltre con sentenza 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento di una licenza di condurre. Dal tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).

Il diritto a partecipare a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento oggettivo si riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro. Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di condurre della categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto all’assunzione dei costi.

In una sentenza 38.2016.47 del 20 marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA, confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni - un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo.

Cfr. pure STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020 riguardante un assicurato nato nel 1984, laureato in ingegneria meccanica con esperienze professionali come ingegnere navale, ingegnere responsabile di progetto e ingegnere supervisore di cantiere, Project Manager e Industrial Development Enginer Project Manager.

In dottrina B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, a proposito di questo criterio, così si esprime:

" (…)

DIFFICULTÉS DE PLACEMENT

13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.

14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).

Un assuré qui n'effectue Pas suffisamment de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).

Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la fréquentation de la mesure était une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute Cour a nié le droit à une

mesure dans le cas d'un assuré dont l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]). Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se réorienter

après plus d’une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C 301/2008]).

15 Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:

  • de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si l'Ai a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);

  • de reconnaissance de diplôme (DTA 1988 p. 30);

  • de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;

ou encore

  • de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])." (pag. 472-473)

2.8. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).

Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

B. Rubin, nell'opera già citata, al riguardo rileva che:

" AMÉLIORATION DES CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

12 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement.

Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en

un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. lb p. 111).

L'assurance-chômage a vocation à lutter contre le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag. 473)

2.9. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella “Prassi LADI PML”, stato 1° gennaio 2023, ai punti A5 segg., validi dal gennaio 2014, ha fornito in particolare le seguenti indicazioni:

" Condizioni formali

A5 Ai sensi del diritto in materia di assicurazione contro la disoccupazione, la formazione di base non corrisponde alla prima formazione o alla formazione professionale di base. A tale proposito, la giurisprudenza dell’ex TFA riconosce che la distinzione tra formazione di base, da un lato, e perfezionamento/riqualificazione ai sensi della LADI, dall’altro, è vaga, in quanto un provvedimento può presentare allo stesso tempo entrambe le caratteristiche. Secondo il TFA, sono determinanti gli aspetti predominanti nel caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze.

(…).

A11 L'assicurato non può pretendere prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per frequentare un PML se è possibile assegnargli un’occupazione adeguata (art. 59 cpv.1 e 2 LADI).

A12 Durante un PML, l'assicurato deve continuare a cercare un impiego (art. 17 cpv. 1 LADI). In caso di occupazione adeguata, egli deve interrompere il provvedimento in qualsiasi momento.

(…)

Indicazione proveniente dal mercato del lavoro

A16 Le prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi; il seguente elenco non è esaustivo.

A17 Ÿ Motivazione dell'assicurato. La richiesta dell’assicurato di partecipare a un provvedimento è motivata dal suo desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto professionale o si tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla disoccupazione?

A18 Ÿ Età dell’assicurato. In particolare per quanto riguarda i giovani disoccupati occorre evitare che chiedano prestazioni dell’AD per la loro formazione di base.

A19 Ÿ Secondo la giurisprudenza dell’ex TFA, sono pure esclusi i provvedimenti di formazione che, normalmente, sono parte integrante di una formazione di base o che servono a completarla, come ad esempio, gli stage obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o il periodo di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto.

A20 Ÿ Adeguatezza del provvedimento. Il rapporto fra tempo e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi del provvedimento, dall’altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di un provvedimento di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12 mesi. La domanda di partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è «sovradimensionato», vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento dell’idoneità al collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento meno costoso e/o più breve.

A21 Ÿ PML all’estero. Secondo la giurisprudenza dell’ex TFA, i provvedimenti all’estero sono autorizzati soltanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi. In particolare, se in Svizzera non vi è alcuna possibilità di raggiungere l’obiettivo prefissato in modo adeguato e conveniente.

A22 Ÿ Stato di salute dell'assicurato: l'AD non può versare prestazioni finanziarie se l’assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di salute. Se la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso rientra infatti nell’ambito di competenza dell’assicurazione per l’invalidità (AI). L’AD può finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei pertinenti accertamenti da parte dell’AI. Tali provvedimenti devono tuttavia tenere conto delle condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità dell’assicurato. Se l’AI rifiuta il diritto alle prestazioni dell’assicurato, quest’ultimo continua a poter beneficiare dell’offerta ordinaria delle prestazioni dell’AD.

Miglioramento dell’idoneità al collocamento

A23 I PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini dell’assicurato.

A24 Come precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato.

(…).”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.10. Nella presente evenienza dalla documentazione ) e nell’ottobre 2017 il certificato “Project management associate IPMA Level D” (cfr. doc. 3).

L’assicurata ha lavorato per un trentennio circa quale ingegnere informatico. In particolare dal giugno 2008 al maggio 2017 è stata attiva quale “Data and Database responsible and Project Manager formerly Computer science consulting” per la __________, dal settembre 2017 al dicembre 2018 come “Project manager” per __________ e dal gennaio 2019 al febbraio 2022 in qualità di “Project Manager” all’80% per __________ (cfr. doc. 3; 8).

Dall’accordo di uscita (“exit agreement”) concluso tra la __________ e la ricorrente l’8 novembre 2021 risulta, da un lato, che il datore di lavoro, dopo che la dipendente, a causa di malattia, non aveva lavorato dal 5 febbraio al 16 maggio 2021, aveva ripreso il lavoro al 40% dal 17 maggio al 31 agosto 2021 e al 60% dal 1° settembre 2021, ha deciso di terminare il rapporto di impiego rispettando il periodo di protezione di 90 giorni per il 28 febbraio 2022.

Dall’altro, l’insorgente è stata liberata dall’obbligo di lavorare con effetto dal 21 novembre 2021 (cfr. doc. 3).

Il 21 marzo 2022 l’assicurata si è annunciata per il collocamento presso l’URC a partire dal 1° aprile 2022 – data poi modificata nel 21 aprile 2022 –, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% e di cercare un’occupazione quale IT Project Manager.

Nel protocollo del primo colloquio di consulenza del 28 marzo 2022 è stato indicato che la ricorrente avrebbe svolto e comprovato tre ricerche alla settimana nella professione di IT Project Manager e che queste avrebbero dovuto essere indirizzate a tutto il Ticino, come pure che la stessa “ha partecipato al concorso per accedere all’abilitazione quale insegnante di informatica al liceo e matematica alle scuole medie” (cfr. doc 2).

In effetti per l’anno scolastico 2022/23 il termine di iscrizione al Diploma di insegnamento per le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI Dipartimento ambiente costruzioni e design (DFA), le cui discipline erano informatica, fisica e geografia (per l’anno scolastico 2023/24 le discipline sono la chimica, la matematica e le arti visive; cfr. https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/diploma/insegnamento-scuola-maturita/discipline.html), scadeva il 17 febbraio 2022 (cfr. Comunicato stampa del 19 novembre 2021 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport; https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=196749&cHash=3febce3ecc0f67af66e25e004941bd82).

L’insorgente ha asserito di essere stata ammessa alla formazione, insieme ad altre sei persone, dopo aver superato un esame scritto ed uno orale e che il numero è stato limitato a 7 dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport in base ai posti disponibili per l’insegnamento (cfr. doc. 8).

Il 19 luglio 2022 l’assicurata ha trasmesso all’URC il modulo “Richiesta di corso individuale di riqualificazione / perfezionamento” in relazione alla formazione per l’ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità con inizio il 18 agosto 2022 della durata di due semestri. Quale nuovo sbocco professionale è stato indicato l’insegnamento dell’informatica al liceo dove dall’anno scolastico 2022/23 è diventata obbligatoria (cfr. doc. 8; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-71332.html).

L’insorgente ha precisato che a partire dal 29 agosto 2022 sarebbe già stata attiva quale professore di informatica al liceo __________ con un incarico di durata determinata che si è poi concretizzato in quattro ore al martedì mattina e in due ore al mercoledì pomeriggio (cfr. doc. 4; 8).

Nella “Dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale” la ricorrente ha indicato che il motivo principale che l’ha indotta a intraprendere questa formazione è la “difficoltà di trovare lavoro. Ho inviato un numero elevatissimo di CV, solo 2 volte sono stata interpellata. Cercano giovani che costano poco e io non sono giovanissima e ho più di 30 anni di esperienza. Inoltre mi è sempre piaciuto insegnare. Penso perciò che sia una buona idea. Inoltre ho già ricevuto un incarico limitato al liceo __________ e informatica è una materia nuova da quest’anno, infatti non esistono docenti abilitati e quindi dovrei trovare il lavoro a tempo indeterminato quasi certamente alla fine della scuola” (cfr. doc. 8).

Con decisione del 6 settembre 2022 la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata idonea al collocamento con un grado di disponibilità del 40% a decorrere dal 29 agosto 2022, motivando come segue:

" (…) Nel caso concreto, la formazione intrapresa dall’assicurata, della durata di un anno (due semestri), la occupano nella misura di due giorni alla settimana (il giovedì e il venerdì) cui si aggiungono le ore da dedicare allo studio e l’incarico assunto presso il Liceo __________ per impartire 6 ore di lezione alla settimana abbinate alla formazione, rendono limitate (ridotte) l sue possibilità di reperire un’altra occupazione.

In relazione alla disponibilità fatta valere dall’interessata per la giornata di sabato, rammentiamo che gli assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente. La prescrizione “tempo normale di lavoro” è intesa per un’attività lavorativa normale con un grado di occupazione al massimo fino al 100%. Il tempo normale di lavoro eventualmente indennizzabile equivale a un’occupazione a tempo pieno. Oltre al tempo pieno l’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) non interviene” (Doc. 8)

Il 16 settembre 2022 l’URC ha valutato negativamente la domanda della ricorrente, in quanto il corso in oggetto non è in sintonia con gli obiettivi di reinserimento discussi con la consulente del personale e, considerati il suo curriculum e la sua situazione riguardo al mercato del lavoro, non è da ritenere quale riqualifica o di perfezionamento (cfr. doc. 6).

È stato, però, evidenziato che il collocamento dell’assicurata è considerevolmente intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro e che la formazione per l’ottenimento del Diploma quale insegnante di informatica delle scuole di maturità migliora sostanzialmente la sua idoneità al collocamento in prospettiva di un obiettivo professionale concreto (cfr. doc. 6).

L’URC, il 26 settembre 2022, ha respinto la richiesta dell’insorgente di poter frequentare, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, il corso per l’ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI, poiché non corrisponderebbe a una riqualifica o perfezionamento, bensì sarebbe una formazione di base (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 6), l’amministrazione, il 14 dicembre 2022, ha interpellato il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI:

" (…) stiamo valutando se esistono i presupposti per finanziare, ai sensi della Legge sull’assicurazione disoccupazione (LADI), l’abilitazione all’insegnamento presso le scuole superiori in Ticino e nel caso specifico i Licei Cantonali.

A fine di poter procedere abbiamo necessità di sapere se tale abilitazione è da considerarsi una formazione di base oppure un perfezionamento professionale. (…)” (Doc. 6)

Il 16 dicembre 2022 il DFA ha risposto:

" (…) confermiamo che il ciclo di studio Diploma di insegnamento per le scuole di maturità è da considerare come una formazione di base (…)” (Doc. 6)

Il provvedimento del 26 settembre 2022 è, pertanto, stato confermato con la decisione su opposizione del 9 gennaio 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.11. Chiamato ora a pronunciarsi in merito al finanziamento del corso richiesto dall'assicurata giusta l'art. 60 LADI, il TCA ribadisce che è vero che i costi di una formazione di base non devono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

È altrettanto vero, tuttavia, che la delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante dunque è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. consid. 2.5.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275).

Nel caso di specie va tenuto conto che la ricorrente ha svolto i propri studi universitari proprio nel campo dell’informatica e vanta un’esperienza professionale trentennale in tale ambito (cfr. consid. 2.10.).

Inoltre il fatto che il DFA della SUPSI abbia indicato che tale diploma è da considerare come una formazione di base in casu non risulta decisivo, poiché, come evidenziato dalla parte ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.2.), da un lato, la SUPSI non è l’autorità competente per decidere dal profilo dell’assicurazione disoccupazione se un corso in un caso concreto sia una formazione di base oppure un perfezionamento o una riqualificazione. Dall’altro, la SUPSI ha risposto in modo generico all’URC che non le aveva peraltro fornito alcun elemento specifico della presente fattispecie.

In proposito giova osservare che la situazione di coloro i quali frequentano la formazione per l’abilitazione all’insegnamento subito dopo aver concluso il liceo e l’università in un percorso di studi unico, per i quali il corso della SUPSI potrebbe risultare una formazione di base, è ben differente da quella di coloro che invece prima di svolgere l’abilitazione all’insegnamento esercitano per un periodo medio-lungo una professione nel loro settore di formazione, come è stato il caso dell’insorgente.

Va, altresì, ricordato che tramite la riqualificazione e il perfezionamento le conoscenze che un assicurato possiede sono semplicemente completate o ampliate al fine di rivalorizzarle sul mercato del lavoro. L’assicurato potrà così ritrovare un’occupazione dello stesso livello sociale rispetto a quella esercitata in precedenza in un altro ramo professionale dove potrà mettere a profitto le proprie competenze professionali esistenti (cfr. STF 8C_48/2006 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 3.2., menzionata precedentemente; DTF 111 V 398 consid. 2b; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320 n° 465).

Il corso frequentato dall’insorgente presso la SUPSI per ottenere il diploma per insegnare informatica in particolare nei licei è, poi, di breve durata (cfr. consid. 2.6.), e meglio di due semestri (cfr. consid. 2.10.).

Al riguardo si rileva che secondo giurisprudenza e dottrina i provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono lo scopo di ottenere un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 7.1.).

Ne discende, tutto ben considerato, che il diploma per insegnare informatica nelle scuole di maturità, contrariamente a quanto deciso dall’URC, non costituisce in concreto una formazione di base, bensì corrisponde a un perfezionamento, quale adeguamento o estensione della formazione di base allo sviluppo economico attuale, o in ogni caso a una riqualificazione professionale, ritenuto che tramite la nuova formazione l'assicurata svolgerebbe un'attività - l’insegnamento - diversa da quella precedente di project manager (cfr. consid. 2.10.), in linea di principio (se tutte le condizioni sono adempiute; cfr. consid. 2.4.), a carico dell’assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 5.3.; 7.2.).

2.12. Il corso in oggetto, inoltre, risulta essere giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro.

In effetti l’assicurata, benché disponga di una formazione nell’ambito dell’informatica e di molti anni di esperienza professionale, in particolare quale project manager, IT development manager e computer science consulting (cfr. doc. 3), si è proposta senza esito favorevole presso numerosi potenziali datori di lavoro in tali ambiti.

Più precisamente già prima dell’annuncio per il collocamento (da dicembre 2021 a marzo 2022) ha svolto 34 ricerche di impiego (oltre a 4 candidature presso il Cantone Ticino quale supplente di matematica per le scuole medie, supplente di informatica per i licei, concorso per l’insegnamento medio e concorso per l’insegnamento superiore; cfr. doc. 7), in seguito ha compiuto 47 ricerche di lavoro dalla fine di marzo 2022 (quando si è annunciata per il collocamento) al 18 luglio 2022 (allorché ha chiesto l’assunzione dei costi del corso presso la SUPSI; cfr. consid. 2.6.) e ha effettuato 80 ricerche dal 20 luglio al 30 gennaio 2023 (cfr. doc. 7).

La medesima ha, altresì, puntualizzato di essere stata chiamata per un colloquio in sole due occasioni (cfr. doc. 8).

L’URC ha, del resto, ritenuto quantitativamente e qualitativamente valide le ricerche di lavoro svolte tra gennaio e marzo 2022 precedentemente all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 7).

Dalle carte processuali nemmeno risultano sanzioni a causa di insufficienti sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione nei periodi di controllo da fine aprile 2022.

Alla ricorrente sono sì stati assegnati dei posti di lavoro da parte dell’amministrazione, e meglio il 29 marzo 2022 presso __________ per un impiego al 100% quale Java developer con sede di lavoro a __________, il 17 maggio 2022 presso __________ come Zero Trust Architect, Cybersecurity al 100%, il 16 agosto 2022 in qualità di Cyber Security Specialist al 100% sempre press __________ e il 4 ottobre 2022 presso __________ come ICT Project manager con un grado di occupazione dall’80 al 100% (cfr. doc. 5).

Tuttavia tali assegnazioni non hanno condotto ad alcuna assunzione.

In particolare l’impiego presso __________ non corrispondeva propriamente al profilo dell’assicurata. L’azienda stava cercando pure un Project manager, ma non in Ticino, bensì a __________ (cfr. doc. 5; 7).

In proposito va ricordato che dal protocollo relativo al primo colloquio di consulenza del 28 marzo 2022 si evince che le ricerche di lavoro della ricorrente avrebbero dovuto essere indirizzate a tutto il Ticino. La medesima non è stata invitata a estendere le proprie ricerche al resto della Svizzera (cfr. doc. 2; consid. 2.10.).

Inoltre __________ ha esplicitamente indicato di aver “ritenuto di orientarci verso profili che si avvicinano maggiormente alla nostra necessità” (cfr. doc. 5).

È vero che l’amministrazione, nella risposta di causa, ha rilevato che le persone in cerca d'impiego con le qualifiche analoghe a quelle dell’insorgente hanno anche un’età inferiore ai 50 anni, ossia di 2 disoccupati ICT Architect uno ha meno di 50 anni, di 22 ICT PM tredici hanno meno di 50 anni e di 17 specialisti nella direzione di un Team sette hanno un’età inferiore ai 50 anni (cfr. doc. IV; consid. 1.3.).

È altrettanto vero, però, che ad ogni modo è notorio che i disoccupati con più di cinquant’anni in generale possono incontrare delle particolari difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro (cfr. https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/personein-cerca-dimpiego/misure-di-sostegno-per-over-50; https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/stellensuchende/arbeitslos-was-tun-/arbeitsmarktliche-massnahmen/supported-employment.html).

Conseguentemente, visto che dal profilo oggettivo non può essere negato che sul mercato del lavoro vi è una buona offerta di posti nel settore professionale in cui ha esercitato l’assicurata (cfr. STF 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg. e STF 8C_222/2016 del 30 giugno 2016, entrambe citate al consid. 2.7.), la circostanza che la stessa ha svolto ricerche di lavoro in modo serio, intenso e continuo senza successo consente di concludere che dal profilo soggettivo l’età (la ricorrente, nata nel 1966, quando si è iscritta in disoccupazione nel 2022 aveva 56 anni) rende più difficoltosa la sua collocabilità, in quanto svantaggiata, rispetto a persone più giovani, nel concorrere per un impiego (cfr. STFA C 242/05 del 6 ottobre 2006 consid. 4.2.2).

Questo Tribunale ritiene, dunque, che il collocamento dell’insorgente sia considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.

L’amministrazione, d’altronde, non ha dimostrato in alcun modo come l’assicurata sarebbe stata concretamente e in un breve tempo reinserita durevolmente nella sua precedente attività (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 354-355 n. 541).

Al contrario l’URC, nella propria valutazione del 16 settembre 2022 riguardante la domanda dell’insorgente, ha risposto affermativamente alla domanda se il suo collocamento sia considerevolmente intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro (cfr. doc. 6; consid. 2.10.).

2.13. La formazione presso la SUPSI DFA per l’ottenimento del diploma di insegnamento per le scuole di maturità è, peraltro, atta migliorare l’idoneità al collocamento dell’assicurata.

Al riguardo va sottolineato che senza tale formazione la ricorrente, alla luce delle numerose ricerche compiute senza esito positivo, continuerebbe, perlomeno temporaneamente, a essere disoccupata (cfr. STFA C 117/00 dell’8 agosto 2000 consid. 3c).

L’abilitazione all’insegnamento dell’informatica al liceo, diventata materia obbligatoria dall’anno scolastico 2022/23 (cfr. consid. 2.10.), rende l’insorgente in grado di lavorare quale insegnante. Tale attività è del resto già stata svolta tramite un incarico a tempo determinato presso il liceo __________ a partire da fine agosto 2022 (cfr. consid. 2.10.) contestualmente alla formazione presso la SUPSI che prevede, oltre ai moduli scienze dell’educazione e didattica della disciplina specifica, anche un modulo di pratica professionale (cfr. https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/diploma/insegnamento-scuola-maturita/struttura-formazione.html).

Giova, poi, rilevare che l’ammissione alla formazione in questione è a numero limitato (https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/diploma/insegnamento-scuola-maturita/requisiti-ammissione.html).

L’assicurata ha specificato che, per quanto concerne la disciplina dell’informatica, sono state autorizzate a seguire il corso sette persone (cfr. consid. 2.10.).

Appare, quindi, altamente probabile che l'interessata, al termine della formazione in esame, avrà la possibilità di reperire un ulteriore impiego (eventualmente di durata indeterminata) quale insegnante al liceo. Il corso apporta, pertanto, un vantaggio concreto ai fini del collocamento.

Anche l’URC, nella valutazione del 16 settembre 2022, ha d’altronde indicato che la formazione per l’ottenimento del Diploma quale insegnante di informatica per le scuole di maturità migliora sostanzialmente l’idoneità al collocamento dell’assicurata in prospettiva di un obiettivo professionale concreto (cfr. doc. 6; consid. 2.10.).

2.14. In esito a quanto precede occorre concludere che a torto l’URC ha respinto la richiesta della ricorrente di assunzione dei costi del corso da lei intrapreso per il conseguimento del diploma di insegnamento dell’informatica nelle scuole di maturità.

Del resto il finanziamento della formazione in questione risulta pure rispettoso del principio della proporzionalità che vige nel diritto delle assicurazioni sociali, il quale presuppone che la misura preveda degli adeguati mezzi rispetto al raggiungimento dello scopo e che tra lo scopo e i mezzi esista un rapporto ragionevole, in particolare per quel che concerne il rapporto costi-benefici (cfr. consid. 2.4.; STFA C 280/02 del 18 novembre 2003 consid. 2.2.).

In effetti il corso presso la SUPSI DFA della durata di due semestri costa complessivamente fr. 1'760.-- (cfr. doc. 8). La tassa semestrale ammonta fr. 800.-- (cfr. doc. 8; https://www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/diploma/insegnamento-scuola-maturita.html#:~:text=La%20tassa%20semestrale%20%C3%A8%20di,in%20Svizzera%20o%20nel%20Liechtenstein).

La decisione su opposizione del 9 gennaio 2023 va di conseguenza annullata e la domanda del luglio 2022 dell’insorgente tendente all’ottenimento della presa a carico da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione dei costi relativi alla formazione per l’abilitazione quale insegnante di informatica al liceo deve essere accolta.

2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.16. Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione del 9 gennaio 2023 è annullata.

§§ Di conseguenza i costi concernenti il corso per l’ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI (DFA) e frequentato dall’assicurata sono assunti dall’assicurazione contro la disoccupazione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’URC verserà alla parte ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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