Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2022.94
Entscheidungsdatum
06.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2022.94+96-98

CL/DC/gm

Lugano 6 marzo 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 27 ottobre 2022 emanate da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. L’11 agosto 2022 la RI 1 di __________ - il cui scopo sociale consiste, in particolare, nell’esecuzione in proprio e per conto terzi dell'acquisto e della vendita di prodotti petroliferi e di articoli diversi all'ingrosso e al dettaglio, nella gestione operativa e amministrativa di aree di servizio, nella gestione operativa e amministrativa di esercizi pubblici (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch) - ha inoltrato alla Sezione del lavoro quattro preannunci di lavoro ridotto, e meglio per le aree di servizio di __________, __________, __________ e __________ facendo valere una “perdita di lavoro probabile, in percentuale” del 50% dal 22 agosto al 20 settembre 2022 (cfr. doc. 1.1., 1.2., 1.3. e 1.4.).

Dai formulari di preannuncio si evince che il lavoro ridotto annunciato colpisce:

per l’area di servizio di __________, tre lavoratori, al beneficio di un contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 1.1.);

per l’area di servizio di __________, tre lavoratori, al beneficio di un contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 1.2.);

per l’area di servizio di __________, tre lavoratori, al beneficio di un contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 1.3.);

per l’area di servizio di __________, quattro lavoratori, al beneficio di un contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 1.4.).

Con lettera del 20 maggio 2022, richiamata nei formulari di preannuncio in relazione ai “motivi del preannuncio” (nonché per i “motivi alla base del mutato volume delle ordinazioni” e per le “ragioni” della “perdita di lavoro temporanea”), la società ha precisato quanto segue:

" (…) La nostra rete di stazioni di servizio, si compone di una quarantina di punti vendita, di cui oltre la metà è situata sul confine italo-svizzero, avendo da sempre beneficato della “clientela del pieno” dalle vicine Lombardia e Piemonte (riferito a nord nel contesto della regione del __________).

Il vertiginoso aumento del prezzo del petrolio a livello internazionale – generato dal conflitto in Ucraina e dalle relative sanzioni da parte di molti paese nei confronti della Russia – ha indotto l’Italia ad adottare delle tempestive ed efficaci misure per ridurre il costo al dettaglio dei carburanti (taglio delle accise sui combustibili fossili). Altri Paesi europei, al contrario della Svizzera, hanno ridotto in maniera importante il loro carico fiscale sui carburanti.

Tali misure hanno immediatamente avuto effetti devastanti sulle vendite di carburanti nel nostro Cantone. (…) Purtroppo, tra l’altro, notiamo che – oltre a mancare completamente la clientela italiana (inclusa quella dei frontalieri!) – vi sono molti residenti nel nostro Cantone (e sempre di più …) che si riforniscono in Italia. (…)

Le ragioni suddette, l’assenza di clienti e il drammatico calo del fatturato, ci hanno costretto a ridurre e/o dimezzare puntualmente sia i turni di lavoro, sia gli orari di apertura dei nostri esercizi pubblici, nonché inserire il turno unico per alcune stazioni di servizio a ridosso del confine.” (cfr. all. E a doc. 3)

Quali “misure adottate per evitare il lavoro ridotto”, la RI 1 ha, infatti, indicato di aver fatto ricorso alla “riduzione del personale per stazione di servizio. Riduzione dell’orario di apertura delle stazioni di servizio. Introduzione turno unico (10:00-19:00)” (cfr. all. E a doc. 3).

1.2. Con quattro decisioni (n. __________, __________, __________ e __________) del 23 agosto 2022, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione ai preannunci di lavoro ridotto presentati dalla RI 1 per i seguenti motivi:

" (…)

  1. Nel caso in esame, l’azienda ha fatto valere quali motivi per l’introduzione del lavoro ridotto la forte concorrenza del mercato sia indigeno che estero, in particolare dall’Italia, dovuta al taglio delle accise sui carburanti (stazione di benzina/ufficio cambi/vendita generi alimentari) e la collocazione geografica nelle immediate vicinanze del confine.

Per quanto concerne in particolare la perdita di lavoro dovuta ad un’accresciuta concorrenza, sia indigena che estera, rileviamo che la stessa è suscettibile di colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo settore e pertanto non assume carattere eccezionale e straordinario. A ciò si aggiunga, segnatamente a proposito del taglio delle accise sulla benzina in Italia, che tal circostanza, dopo 6 mesi dalla sua introduzione, non costituisce più una circostanza imprevedibile, infatti il mercato si è gradualmente adattato.

Alla luce della giurisprudenza (…) le cause della riduzione di lavoro prevista – malgrado la loro possibile intensità sull’occupazione della manodopera - sono da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale del datore di lavoro e, pertanto, la perdita di lavoro non risulta computabile ed è di conseguenza esclusa dall’indennità per lavoro ridotto.” (cfr. doc. 2.1.-2.4.)

1.3. In data 23 settembre 2022, la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro la decisione del 23 agosto precedente.

La società ha fatto valere, sostanzialmente, che la perdita di lavoro subìta doveva essere considerata computabile, inevitabile e che era dovuta al taglio delle accise sui carburanti introdotto (a mente della legale, senza precedenti) sul territorio italiano. Tale misura politico-legislativa, ha precisato l’avv. RA 1, ha modificato il mercato e causato una forte diminuzione del prezzo dei carburanti oltre confine, con la conseguenza che in particolare i lavoratori frontalieri (clientela di maggioranza delle stazioni di servizio site in prossimità delle dogane), preferirebbero, poiché più vantaggioso, rifornirsi di carburante in Italia e non più nel nostro Cantone. L’introduzione di tale misura, a mente della rappresentante della RI 1, sarebbe da considerarsi non solo come un evento straordinario - che esula, pertanto, dal normale rischio aziendale - ma anche imprevedibile, e meglio come evincibile dal “sistema di controllo interno” di cui dispone la società, che tiene, tra gli altri, conto proprio dei “rischi di natura politica ed economica”.

Inoltre, secondo la patrocinatrice della ricorrente, il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto anche dal 22 agosto 2022 si giustificherebbe anche poiché la perdita di lavoro annunciata sarebbe, anche e comunque, temporanea, e meglio alla pari della misura introdotta in Italia relativa al taglio delle accise.

La RI 1 ha, poi, osservato che, contrariamente a quanto concluso la Sezione del lavoro, alla base delle motivazioni per cui ha chiesto le indennità per lavoro ridotto (anche) nel periodo dal 22 agosto al 20 settembre 2022, non vi era né un aumento della concorrenza indigena, né il “fattore” del “mercato dei cambi”.

La rappresentante della società, in via subordinata, ha, infine, chiesto che al caso di specie sia applicato l’art. 32 cpv. 3 LADI e che sia, pertanto, considerato un caso di rigore (cfr. doc. 3 ed all.).

1.4. Con quattro decisioni su opposizione del 27 ottobre 2022, la Sezione del lavoro ha confermato i propri provvedimenti del 23 agosto 2022, sulla base delle seguenti motivazioni:

" (…) Va osservato innanzitutto che la domanda di carburante è contraddistinta da una scarsa elasticità, infatti all’aumento di prezzo non corrisponde una forte diminuzione della domanda in virtù della necessità primaria di tale bene di consumo per molti cittadini (cfr. articolo de La Regione del 23 luglio 2022, “Prezzo della benzina alle stelle, automobilisti imperterriti: […] “la nostra esperienza passata dimostra che la domanda di carburante e quindi le vendite sono poco o per nulla influenzate dal prezzo”, spiega alla testata zurighese Fabian Bilger, vicedirettore generale di Avenergy Suisse” […]).

A ciò si aggiunga che il calo della domanda pare aver interessato principalmente i frontalieri, i quali fanno rifornimento nella vicina Italia, vicino a dove abitano o sul percorso in direzione della Svizzera, quando prima avveniva il contrario. In tale contesto va detto che i frontalieri in Ticino ammontano a oltre 75'000 persone (…) mentre i veicoli immatricolati in Ticino sono oltre 220'000 (…) i quali in larga parte sono alimentati con carburanti convenzionali (…).

Tale "turismo" del carburante ha comunque interessato meno la popolazione ticinese, la quale solo in determinate occasioni può combinare un viaggio in Italia per altri motivi con un rifornimento (acquisti, lavoro, turismo, ecc.), non essendo quasi mai conveniente recarsi in Italia con il solo scopo di fare rifornimento ad un prezzo più basso, dato che il risparmio ottenuto viene spesso vanificato dal viaggio di andata e ritorno (…).

In tale contesto vi sono poi stati episodi di benzinai del comasco e del varesotto che hanno applicato prezzi artificialmente più alti per via dell'accresciuta domanda, con maggiori margini vista l'assenza delle accise (cfr. articolo VareseNews 6 aprile 2022,"Prezzi ribassati sul cartellone del distributore, multati i furbetti del carburante"', https://www.varesenews.it/2022/04/prezzi-finti-sulcartellone-del-distributore-multati-furbetti-del-carburante/1447225/), vanificando anche da questo punto di vista il teorico risparmio rispetto ai prezzi svizzeri. Non bisogna nemmeno dimenticare che i prezzi del carburante negli scorsi mesi sono stati influenzati anche da svariati fattori non legati alla guerra in Ucraina o al taglio delle accise in Italia, tra cui le note differenze di prezzo a livello regionale (articolo RSI 14 maggio 2022, "Prima la trasparenza, poi le accise", https://www.rsi.ch/ news/svizzera/Prima-la-trasparenza-poi-le-accise-15324871.html) nonché alcuni episodi di natura probabilmente speculativa (prezzo del barile in calo, prezzo del prodotto raffinato più alto del normale, cfr. articolo tio.ch 3 giugno 2022, "Chi ci sta guadagnando davvero con questi superprezzi della benzina", https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1587031/prezzo-tornato-greggio). Oltre a ciò, il prezzo dei carburanti ha subito variazioni anche in funzione dell'aumento dei costi di trasporto sul Reno (non imprevedibile dato che storicamente è già successo altre volte) e dalla ridotta capacità di produzione di petrolio e dei prodotti raffinati, combinata con il ritorno pre-pandemici della domanda di carburante (cfr. articolo RSI 17 marzo 2022,"Dietro i rincari del carburante, https://www.rsi.ch/news/economia/Dietro-i-rincari-dei-carburanti-15167152.html). Gli elementi appena descritti, (…), laddove i commerci a ridosso del confine sono vicendevolmente influenzati da fluttuazioni di prezzo e fanno capo prevalentemente a clientela estera, rappresentano dinamiche di mercato conosciute e dunque rientranti nel normale rischio aziendale per chi opera nel settore.

4.2. Inoltre, a partire dal mese di febbraio 2022, con lo scoppio della guerra in Ucraina e in seguito con l'introduzione per la prima volta da parte del governo italiano del taglio alle accise, si è assistito anche in Svizzera, dopo l'iniziale impennata, ad un progressivo ma costante calo del prezzo della benzina e del gasolio (cfr. grafico consultabile al link https://it.comparis.ch/carfinder/autofahren/ treibstoff-preisentwicklung-schweiz?emhlD=a35391e9ac042711ca65136b1c2ed7abb0cd98ca6ad0701c95c36877d4089793), a testimonianza del fatto che il mercato ha iniziato quasi subito ad adattarsi e che il fenomeno sta con il tempo diventando una dinamica di mercato come le altre. Quest'ultima considerazione rafforza inoltre il fatto che i vari aspetti che inizialmente potevano essere considerati imprevedibili e straordinari (guerra in Ucraina, taglio delle accise), stanno con il tempo assumendo carattere prevedibile, al punto da non più giustificare il riconoscimento alle indennità per lavoro ridotto.

4.3. Per quanto attiene all'ipotesi subordinata dell'opponente, che ritiene di far eventualmente ricadere Ia perdita di lavoro nei casi rigore di cui all'art. 32 cpv. 3 LADI, si osserva che di regola sono considerate computabili solo le perdite di lavoro dovute a motivi economici (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, cfr. pto. 2). Secondo l'art. 32 cpv. 3 LADI, il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (clausola di rigore). La clausola dei casi di rigore si applica in particolare alle fattispecie che non sono direttamente riconducibili a motivi economici ma che ostacolano considerevolmente o impediscono l'attività economica, come ad esempio i danni causati da forze naturali (dr. Prassi LADI ILR C8). L'art. 51 OADI precisa quanto segue in merito a detta clausola:

"1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d'esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d'accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell'approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali”.

In concreto, tuttavia, la perdita di lavoro non può esser ritenuta computabile conformemente alla precitata norma. Infatti, le circostanze che ne sono all’origine, nel caso in esame, non rientrano nella lista prevista dall'art. 51 cpv. 2 OADI. Inoltre, se da una parte va precisato che tale lista non è esaustiva (cfr. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, RZ 481), occorre rammentare dall’altra parte come l’indennità per lavoro ridotto è versata in base alla clausola di rigore, unicamente se gli altri presupposti del diritto sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. DTF 138 V 333 citato consid. 4.2.1 pag. 336; Prassi LADI ILR C11).

Nel caso in esame la perdita di lavoro non è riconducibile a procedimenti delle autorità (svizzere) che limitino l'attività dell'impresa (come era invece stato il caso in varie fasi della pandemia dovuta a COVID-19), né a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro, in quest'ultimo caso visto che la perdita di lavoro non è più considerata di natura straordinaria e dunque ormai rientrante nel normale rischio aziendale per i motivi già esposti.

4.4. Quanto all'osservazione dell'opponente circa la temporaneità della perdita di lavoro, che può in sostanza essere quantificata in almeno un anno in virtù del limite massimo del diritto alle indennità all’interno del termine quadro di due anni (art. 35 LADI), si osserva che ciò non è imperativo ma appunto indicativo e comunque relativizzato dall'art. 36 cpv. 1 LADI laddove "il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi”. Quest'ultima norma ha infatti lo scopo di verificare periodicamente se i presupposti per il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto sono ancora adempiuti o meno (Prassi LADI ILR, ed. Gennaio 2022, G9). Se ogni tre mesi lo scrivente Ufficio è tenuto a verificare nuovamente se la perdita di lavoro è (ancora) computabile, non può esimersi dal valutare se essa sia da ritenere (ancora) temporanea. Temporaneità che nel caso concreto è da ritenersi non più data [ndr: tale ultima frase, presente nella decisione su opposizione __________ concernente l’area di servizio di __________, difetta nelle altre decisioni su opposizione].

4.5. In definitiva - tenuto conto che l'azienda già nella decisione del 20 [recte: 26] luglio 2022 (precedente a quella in discussione) era stata avvertita del fatto che in caso di nuovo preannuncio, la perdita di lavoro non sarebbe più stata considerata straordinaria, tenuto inoltre conto del fatto che per circa 6 mesi le indennità per lavoro ridotto erano state riconosciute in virtù dell'iniziale imprevedibilità della guerra in ucraine e del taglio delle accise in Italia - bisogna concludere che la decisione impugnata ha correttamente ritenuto non più imprevedibili e straordinari questi fattori a partire da agosto 2022 negando di conseguenza il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 22 agosto 2022 in poi.” (cfr. doc. 4.1., 4.2., 4.3. e 4.4.)

1.5. Contro le decisioni su opposizione del 27 ottobre 2022, la RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che le decisioni impugnate vengano annullate e che il diritto alle indennità per lavoro ridotto sia riconosciuto (anche) dal 22 agosto al 20 settembre 2022 per le quattro aree di servizio per le quali era stato richiesto l’11 agosto precedente. La legale ha, inoltre, protestato tasse, spese e ripetibili, che non ha quantificato.

A sostegno delle pretese della propria assistita, l’avv. RA 1 ha osservato che, se da un lato, la congiuntura economica non dà diritto alle prestazioni poiché “è considerata il rischio aziendale per eccellenza” ed “ammettere il contrario avrebbe come effetto di permettere ad ogni datore di lavoro di chiedere l’ILR quando le comande si rarefanno”, ciò che sarebbe “in contraddizione con la volontà del legislatore poiché quest’ultimo ha (…) voluto evitare che l’ILR diventasse una sovvenzione generalizzata di un settore in difficoltà”, d’altro lato, però, nel caso della sua assistita il diritto alle indennità per lavoro ridotto dovrebbe, invece, essere accordato, in quanto “sembra trattarsi di una congiuntura economia sfavorevole del settore, dovuta a condizioni di inusuale elevato innalzamento dei prezzi del carburante – causati da un inusuale aumento del prezzo del petrolio – dovuto alla guerra in Ucraina in concomitanza con la straordinarietà del taglio delle accise da parte del governo italiano (=misura legislativa politica), la quale appare toccare tutti i datori di lavoro del ramo allo stesso modo”.

Quanto all’attività specifica della RI 1, che come visto (cfr. supra consid. 1.1.), è attiva nella gestione di stazioni di servizio, in concreto site a ridosso del confine italiano - la rappresentante critica quanto stabilito nella sentenza C 155/93 del 30 maggio 1995 (per la quale meglio si dirà nel prosieguo) dall’Alta Corte, rea, a suo giudizio, di non aver interpretato la nozione di “normale rischio di impresa” in termini economici, facendo così “ricadere - per le attività dei negozi di confine - sotto il cappello del "normale rischio d'impresa" qualsiasi misura politica e/o economica di qualsiasi grado d'ampiezza ed entità che incida sul mercato, e dunque sulla domanda, portando a delle perdite di lavoro. Tutto ciò senza neppure - perlomeno così sembra - prima procedere ad una debita analisi del rischio di sorta per la ditta in questione (e/o a verificare se la stessa fosse mai stata intrapresa dalla stessa) atta a verificare la reale probabilità d'insorgenza di tali misure politiche e/o economiche, quindi - anche e soprattutto - la loro prevedibilità da parte dell'azienda, e se del caso fossero o meno di conseguenza possibili anche delle consone misure per prevenirne i danni, e quindi conseguentemente la perdita di lavoro”.

Secondo la tesi ricorsuale, quanto stabilito in quel caso dal Tribunale federale, non corrisponde a quanto “in realtà si troverebbe in una reale analisi dei rischi del settore (…) laddove si voglia parlare di normale rischio di impresa in termini economici”.

La RI 1, ha precisato la legale, è infatti dotata di un sistema di analisi che tiene anche conto dei “rischi di natura politica e economica” - in cui rientrano sia le “modifiche legislative (rischi di mercato fascia di confine, orari di apertura, ecc.”) che l’evoluzione del cambio valute –cui attribuisce una probabilità di insorgenza “rara”, con una potenzialità di danno considerata “minacciosa”.

A mente della ricorrente, non trattandosi di “pericoli che si ripetono nel settore (…) più o meno regolarmente, seppur prevedibili, non possono dunque di certo ricadere sotto la sussunzione di normale rischio di impresa ex art. 33 cpv. 1 lett. a LADI”.

Segnatamente, tra i “rischi di natura politica e economica” del recente passato, l’avv. RA 1 annovera lo sconto carburante in base alla fascia di residenza concesso dalla Regione Lombardia e momentaneamente soppresso il 12 marzo 2022, precisando che questo, unitamente “all’evoluzione del rapporto CHF/EUR (…) ha causato notevoli diminuzioni delle vendite di carburanti (…) soprattutto nelle stazioni di servizio ubicate presso i valichi doganali” alle quali la sua assistita ha saputo far fronte senza dover richiedere le indennità per lavoro ridotto.

Se dunque, in generale le “oscillazioni dei prezzi del carburante dovute a misure politiche legislative del settore, quali possono esserlo p. es. lo sconto del carburante in base alla fascia di residenza concesso dalla Regione Lombardia, sono considerate di base, appunto, pericoli rari (…) ma comunque ancora in una fascia di prevedibilità per la quale si possono prevedere misure opportune per farvi fronte e minimizzarle”, questo, secondo RI 1, non è, però il caso della “misura politico legislativa italiana inerente al taglio delle accise” conseguente all’ “aumento spropositato del prezzo del petrolio” (che, indica, non si vedeva dalla crisi degli anni ’70); tale misura è, quindi, un evento straordinario, eccezionale ed imprevedibile, al pari di quanto lo è stato la pandemia Covid-19. Prova ne è, a mente della ricorrente, la “perdita di volumi in frontiera (…) di ben il 90% rispetto all’anno precedente”.

La legale precisa, infatti, che “in assenza del taglio delle accise, le perdite di vendita dei volumi non sarebbero però mai e per nulla paragonabili a quanto sta accadendo ora in concomitante presenza” dell’aumento dei prezzi del carburante” e “rimarrebbero con ogni probabilità ancora del tutto gestibili, presentando una potenzialità di danno stimabile “a spannometro” quale sensibile, massimo critica. Di fatti è risaputo che il carburante è un bene anelastico alla domanda poiché ancora difficilmente sostituibile: pertanto, la domanda non diminuirebbe così facilmente e consistentemente al solo aumentare del suo prezzo”.

In tal senso, la ricorrente, più avanti nel gravame, precisa che “in buona sostanza (…) in assenza del taglio delle accise italiane, visto le dinamiche di “gewöhnliches Parallelverhalten” a cui il settore è sottoposto e all’anelasticità della domanda del bene carburante, non vi sarebbe stata con ogni probabilità la necessità per RI 1 di richiedere ILR di sorta: il taglio delle accise italiano non è di fatto un’oscillazione dei prezzi del carburante tipica del settore. Il taglio delle accise è una misura legislativa politica straordinaria ed imprevedibile. La misura politico legislativa (…) e il conseguente caldo della domanda estera che ha recato seco non è dunque anch’esso assolutamente un elemento che rappresenti una dinamica di mercato conosciuta nel settore e dunque rientrante nel normale rischio di impresa”.

Osservando che “il settore delle stazioni di servizio è un settore nel quale non è mai opportuno generalizzare”, la legale contesta, poi, le conclusioni cui è giunta la Sezione del lavoro e precisa che “per quanto attiene alle fasce di confine svizzere, in questo momento, va sempre tenuto in considerazione la variabile della misura politica legislativa del taglio delle accise” che “unita al franco forte (…) ha visto nascere il fenomeno dell’ “esodo degli acquisti” inerente al carburante nel settore: i ticinesi si recano ora in Italia (…) anche per fare il pieno di carburante”.

La ricorrente fa valere che, se d’un lato, quella di fare acquisiti nella vicina Italia è una realtà conosciuta nel nostro Cantone per quanto attiene al commercio al dettaglio in generale, d’altro lato, rappresenta, invece, una novità per il settore specifico del commercio di carburante che, sino a prima del taglio delle accise introdotto sul suolo italiano “aveva come peculiarità (…) che l’offerta fosse più vantaggiosa rispetto all’offerta in Italia per i consumatori indigeni, come pure – con, alle volte, le dovute eccezioni che si sono nel corso del tempo presentato, cfr. sconto carburante Lombardia – per i consumatori esteri”. Ciò ritenuto, precisa l’avv. RA 1, che “il settore delle stazioni di servizio vive infatti risaputamene da sempre anche (…) grazie al “pendolarismo del pieno”” e che sino a prima dell’introduzione della misura italiana “si può di fatto dire che (...) l’attività di frontiera generasse in generale introiti importanti se non – per alcuni datori di lavoro quali la RI 1 – addirittura il maggior introito.

Ne consegue che “il fenomeno del turismo degli acquisti – e il conseguente calo estremo della domanda indigena – (…) non è assolutamente un elemento che rappresenta una dinamica di mercato conosciuta nel settore e dunque rientrante nel normale rischio di impresa”.

In relazione alla variabile del “franco forte”, la legale ha, comunque, precisato che “in assenza del taglio delle accise italiane, il fenomeno dell’esodo degli acquisti non si sarebbe presentato: non avrebbe dunque causato un simile calo inusuale ed ingestibile della domanda indigena come quello in caso. Viene dunque segnalato unicamente poiché (…) va ad aggravare il problema in casu, e meglio la variabile straordinaria ed imprevedibile del taglio delle accise italiane che è la causale della nascita dell’esodo degli acquisiti inerente ai carburanti”.

Per tali motivi, la legale della RI 1 ritiene, dunque, che la perdita di lavoro subita dalla società, non potendo rientrare il taglio delle accise tra i normali rischi di impresa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, debba essere considerata “senz’altro computabile poiché chiaramente inevitabile e dovuta a motivi economici ex art. 32 cpv. 1 lett. a LADI”

Anche nell’ipotesi in cui si volesse considerare che “da tale situazione sono (…) toccati tutti i datori di lavoro del settore e dunque – solo per questo motivo – la stessa non presenti nulla di eccezionale”, l’avv. RA 1 richiama la Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 30 ottobre 2020, che ha sostituito la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020, ripresa dal TCA nella sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021, laddove la SECO precisato che “A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI”, facendo valere che la guerra in Ucraina è una crisi dentro la crisi, da considerarsi imprevedibile, paragonabile alla pandemia e richiede, per analogia, l’applicazione della precitata direttiva.

Contestando quanto stabilito dall’amministrazione al consid. 4 delle decisioni su opposizione del 27 ottobre 2022, la legale afferma, poi, quanto segue:

" (…) che i prezzi dei carburanti possano essere stati influenzati negli scorsi mesi anche da svariati altri fattori non legati alla guerra di Ucraina o al taglio delle accise in Italia davvero poco importa nella fattispecie che qui ci riguarda. E – forse – giova altresì rammentare all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro che, in questa sede, che i prezzi possano davvero o meno essere influenzati da questione e/o retroscena etico/sociali/climatici e “chi più ne ha, più ne metta” eventualmente discutibili – cosa, questa, che tra l’altro non ci è dato sapere, ma anche così realmente fosse non aggraderebbe neppure la ricorrente, non si pensi! – dal profilo giuridico-economico inerente alla presente fattispecie è proprio del tutto irrilevante.”

L’avv. RA 1 ha, altresì, posto in evidenza il fatto che nelle decisioni dell’agosto 2022, rispetto a quanto fatto in quelle su opposizione del 27 ottobre 2022, la resistente non aveva “certo argomentato così specificatamente (…) si era di fatto limitata ad asserire che, dopo sei mesi dalla sua introduzione, la circostanza non fosse più imprevedibile, infatti il mercato si era –a sua mente – già gradualmente adattato”.

Imputando alla Sezione del lavoro di aver leso il diritto di essere sentito della ricorrente, laddove peraltro unicamente la decisione su opposizione n. __________ inerente l’area di Servizio di __________ riporta l’indicazione secondo cui la “temporaneità” della perdita di lavoro “nel caso concreto non è da ritenersi più [ndr: data]” e ritenuto a tale conclusione non “viene data motivazione di sorta”, l’avv. RA 1 fa valere che “mai avrebbe potuto interpretare tale affermazione come la intendeva l’ufficio in questione”, in quanto “per un operativo del settore (…) non entra di fatto neppure in linea di conto (…) che qualcuno possa prendere (…) il “progressivo ma costante calo del prezzo della benzina e del gasolio” – verificatosi dopo 6 mesi sul mercato generale – quale testimonianza che pure il mercato sulle fasce di confine abbia iniziato ad adattarsi quasi subito alla situazione e che pertanto talune dinamiche di mercato stiano diventando dinamiche come le altre, rendendo vari aspetti, che inizialmente potevano essere considerati imprevedibili/straordinari (…) prevedibili; ciò poiché la presenza della variabile del taglio delle accise in fascia di confine muta il quadro di mercato su tale banda (…) rendendo irrilevante nell’ambito che qui ci concerne il fatto che vi sia o meno stato adattamento a ribasso del prezzo del carburante di sorta (…) sul territorio svizzero in generale”.

La motivazione espressa in un primo momento dalla resistente – spiega la rappresentante della società - era quindi stata interpretata nel senso che dopo sei mesi la situazione sarebbe divenuta (anche per quanto attiene alla conservazione dei posti di lavoro) “strutturale, dunque non più temporanea”, ciò che l’avv. RA 1 ha contestato sin dall’opposizione, ritenuto, altresì, che “in base all’art. 35 LADI, l’indennizzazione [ndr: indennizzo] può essere versata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio, permettendo tale durata di dare un ordine di grandezza su cosa si debba intendere per perdita di lavoro reputata temporanea (…) a titolo abbondanziale si rileva che poco sarebbe importato quanto sostenuto dall’Ufficio in esame circa al fatto che il termine ex art. 35 LADI non sia imperativo, ma indicativo, e sia relativizzato dall’art. 36 cpv. 1 LADI, poiché – non essendo la situazione assolutamente mutata e permanendo il taglio delle accise italiane una misura legislativa politica temporanea e non fissa – la situazione al riesame – dovuto al nuovo preannuncio obbligatorio ex art. 36 LADI – non risulterebbe assolutamente mutata e (…) la perdita di lavoro tuttora temporanea e questo (visto che non vi è modo che il mercato si adatti alla variabile del taglio delle accise) fino a concorrenza di almeno un anno in un periodo di 2 anni ex art. 35 LADI.”. Variabile, quella del taglio delle accise, che la ricorrente precisa essere temporanea, in quanto “misura provvisoria e non definitiva”.

Non essendo, quindi, decaduta la condizione della temporaneità della perdita di lavoro, il diritto alle ILR è ancora riconoscibile all’istante.

A titolo abbondanziale, la legale postula la concessione delle prestazioni ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 LADI. In tal senso, l’avv. RA 1 rileva che la lista di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustiva, che la perdita di lavoro, nel caso concreto, è riconducibile ad altre circostanze, non imputabili dal datore di lavoro, essendo di natura straordinaria e pertanto non rientrante nel normale rischio aziendale. Ogni situazione, in questo caso, andrebbe valutata singolarmente, ciò che, rileva la rappresentante della ricorrente, in un’altra sentenza rispetto a quella succitata avrebbe portato il Tribunale federale a valutare che “la caduta rapida e massiccia del prezzo del petrolio e l’evoluzione monetaria sfavorevole non costituiscono – per esempio e al contrario – un rischio normale di impresa per un’azienda specializzata nell’esportazione verso l’Iraq di macchine da costruzione e dell’importazione, in provenienza da tale paese, di zucchero e datteri (B. Rubin, Assurance-chômage, 2° édition mise à jour et complétée, Schulthess 2006, p. 510, ad. 6.1.8.2).”.

Infine, l’avv. RA 1 ha chiesto l’audizione della signora __________ c/o RI 1, “responsabile delle RU di RI 1”, affinché possa “riferire circa la richiesta all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, e per esso del sig. __________, di suddividere le richieste di ILR per stazione di servizio nell’ambito della richiesta di ILR inoltrata –a suo tempo – a seguito della crisi pandemica da Covid19, prassi poi di conseguenza mantenuta dalla RI 1 anche nelle richieste in esame” e del signor __________ “c/o Ufficio giuridico della Sezione del lavoro”, in quanto “trattasi della persona con la quale ha parlato la sig.ra __________ e che potrà riferire in merito alle motivazioni per le quali è stato a suo tempo richiesto di inoltrare le richieste di ILR suddivise per stazioni di servizio nell’ambito della crisi pandemica da Covid19 ed è stato deciso di accettare tale prassi anche nella presente crisi” (cfr. doc. I).

1.6. Con risposta del 3 gennaio 2023, la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa ed osservato che “la ricorrente ritiene (ancora) imprevedibili” il “fenomeno del taglio delle accise e della guerra in Ucraina” e pertanto “contesta che questi possano far parte del normale rischio aziendale e di avere dunque diritto alle indennità per lavoro ridotto”. La resistente ha, poi, versato agli atti “gli articoli e le fonti ufficiali citati nelle decisioni su opposizione” e rilevato che, come peraltro fa valere l’avv. RA 1 in sede ricorsuale, l’attività svolta presso “i distributori situati nella fascia di confine” è “essenzialmente basata sul “pendolarismo del pieno” da parte dei lavoratori frontalieri”, di modo che, osserva la Sezione del lavoro, “si tratta dunque di una scelta imprenditoriale mirata” e di una situazione che “rispecchia quella descritta nella sentenza del TFA citata nella decisione impugnata (STFA 30 maggio 1995 in re P. (C155/93), pubblicata in: RDAT 78/II-1995) laddove appunto l’essenza dell’attività commerciale consiste nel rivolgersi alla clientela di frontiera, con il rischio aziendale che ciò può comportare”. La resistente rileva, poi, che in concreto non sarebbero date differenze tra lo sconto carburante promosso dalla Regione Lombardia ed il taglio delle accise sul carburante “dopo circa sei mesi dalla sua introduzione”; si tratterebbe, in entrambi i casi, di provvedimenti di natura politica, adottati a vantaggio della popolazione italiana, frontalieri in particolare, in conseguenza dei quali questi ultimi si riforniscono di carburante in Italia e non in Svizzera.

La Sezione del lavoro ha, poi, ribadito che l’impatto del taglio delle accise sulla clientela indigenza va relativizzato, “ricordato inoltre che il costo dei carburanti ha visto un costante calo dopo l’iniziale picco dovuto allo scoppio della guerra in Ucraina” ed a maggior ragione ritenuto che la ricorrente chiede il riconoscimento delle ILR per le stazioni di servizio site a ridosso del confine che contestualmente indica punterebbero sul pendolarismo del pieno da parte dei frontalieri. Ciò rammentata, peraltro, la “volontà politica in Svizzera di non intervenire sulle accise nazionali sui carburanti”.

Quanto all’applicazione del caso di rigore ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 LADI, l’amministrazione ha rilevato che questa sottostà ad “esigenze restrittive” e che le indennità per lavoro ridotto vengono versate “- in base alla clausola di rigore – unicamente se gli altri presupposti del diritto sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro”. Nel caso della RI 1, a mente della Sezione del lavoro, la perdita di lavoro deve (ormai) essere considerata rientrante nel normale rischio aziendale, di modo che essa non può essere indennizzata applicando la clausola di rigore.

L’amministrazione contesta, poi, di aver violato il diritto di essere sentiti ed in tal senso osserva che la ricorrente “ha potuto ampiamente esprimersi in sede di opposizione, toccando peraltro gli stessi temi che fa ora valere in sede di ricorso” e che i provvedimenti impugnati si limitano a “sviluppare ulteriormente le motivazioni già espresse nella prima decisione prendendo inoltre in considerazione gli argomenti presentati in sede di opposizione”.

In tal senso, la Sezione del lavoro “non può far altro che scusarsi” per quello che indica essere il “refuso presente al consid. 4.4.” della decisione su opposizione n. __________ e rileva che, in ogni caso, la ricorrente “ha correttamente compreso il senso dell’ultima frase, che peraltro non era indispensabile per comprendere il senso” del considerando in questione.

Infine, la resistente ribadisce che “a distanza di circa 6 mesi dallo scoppio della guerra in Ucraina e dall’introduzione del taglio delle accise in Italia, tali fenomeni non possono più essere considerati imprevedibili e temporanei, visto il tempo trascorso e l’assenza di segnali indicanti una loro scomparsa o modifica entro un orizzonte temporale immaginabile” (cfr. doc. III).

1.7. Il 19 gennaio 2023, l’avv. RA 1 ha prodotto, a valere quale ulteriori mezzi di prova, la “statistica volumi vendita RI 1 quadriennio 2018-2021 in comparazione con anno 2022” – “onde comprovare la diminuzione della cifra d’affari in misura maggiore del 25% rispetto alla media del quadriennio precedente” –, “articoli di giornale circa alla mancata proroga del taglio delle accise italiane + nuova Legge di Bilancio 2023 che non conferma la proroga del taglio delle accise italiane” ed “articoli di giornale relativi al “turismo degli acquisti” in Canton Ticino in ambito di beni alimentari” (cfr. doc. V ed all.).

1.8. Nelle proprie osservazioni di data 1° febbraio 2023 (trasmesse per conoscenza alla ricorrente il giorno seguente, cfr. doc. X), la Sezione del lavoro – oltre a produrre, su richiesta del TCA (cfr. doc. VII e VIII) le decisioni rese nei confronti della società l’8 ed il 28 giugno, nonché il 26 luglio (cfr. all. a doc. IX) - ha rilevato che la temporaneità della perdita di lavoro non è la sola condizione che deve essere soddisfatta affinché possa essere riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto e precisato quanto segue:

" Nel caso concreto, il mancato rinnovo del taglio delle accise è uno sviluppo recente dei fatti, che all’epoca delle decisioni del 23 agosto 2022 e di quelle su opposizione non era all’orizzonte. La temporaneità del taglio delle accise era dunque del tutto teorica e sarebbe oggi una riflessione a posteriori, che allora non poteva essere ragionevolmente fatta. In ogni caso, decisivo nella fattispecie in oggetto è il fatto che da agosto 2022 si è ritenuta non più data la straordinarietà della situazione, da considerarsi ormai rientrante nel normale rischio aziendale in quanto fenomeno simile alla situazione descritta nella STFA 30 maggio 1995 in re P. (C 155/93) già più volte citata. Si rimanda in proposito alle considerazioni espresse ad 13.-16. nella risposta di causa del 3 gennaio 2023.

A prescindere dalla temporaneità della perdita di lavoro, da ritenersi comunque inverosimile all’epoca delle decisioni in parola, a far difetto a mente dello scrivente Ufficio è anche la straordinarietà della perdita di lavoro, non più data trascorsi quasi sei mesi dallo scoppio della guerra in Ucraina e dall’introduzione del taglio sulle accise.

Per quanto riguardo il “turismo degli acquisti”, si sottolinea, nuovamente, da un lato, che le stazioni di rifornimento che qui ci occupano, come indicato a pag. 24 del ricorso, punterebbero principalmente sul “pendolarismo del pieno” da parte dei lavoratori frontalieri, quindi la clientela indigena nel caso concreto assume una rilevanza marginale.

Dall’altro lato, il fenomeno del “turismo degli acquisti” non è nulla di nuovo ed è anzi una caratteristica delle fasce di confine, sia per la clientela indigena che per quella frontaliera. Nel caso concreto è avvenuto per un certo periodo l’opposto, ovvero i lavoratori frontalieri hanno scelto di fare rifornimento in Lombardia anziché, come d’abitudine, sulla fascia di confine svizzera, ritenuto che in entrambi gli scenari tale clientela, sui cui i distributori svizzeri sul confine puntano, calerebbe in ragione della variabilità del prezzo (similmente al caso di cui alla STFA 30 maggio 1995 in re P. (C155/93), come succederebbe per qualunque consumatore.”.

Con riferimento alla documentazione prodotto dalla ricorrente, la resistente ha, da ultimo, osservato che “è evidente che ci sia stato un calo importante dei volumi di carburante venduti. Altrettanto evidente è che, laddove ciò sia da ricondurre a circostante rientranti nel normale rischio aziendale, variazioni anche importanti delle vendite (e di conseguenza delle cifre d’affari) perdono di rilevanza” (cfr. doc. IX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

Nella concreta evenienza, visto che il ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro quattro decisioni su opposizione emesse dalla Sezione del lavoro che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro.

Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2022.94, 38.2022.96-98 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_120/2021, 8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

2.2. La ricorrente ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito da parte della Sezione del lavoro, su due aspetti.

Da un lato, con riferimento al consid. 4.1. delle decisioni su opposizione impugnate, la patrocinatrice della ricorrente ha sostenuto che nelle decisioni di data 23 agosto 2022 la Sezione del lavoro “non aveva certo argomentato così specificatamente” limitandosi “ad asserire che, dopo sei mesi dalla sua introduzione, la circostanza non fosse più prevedibile, infatti il mercato si era – a sua mente – già gradualmente adattato”.

D’altro lato, sulla temporaneità della perdita di lavoro fatta valere dalla società e quindi sul consid. 4.4. delle decisioni su opposizione del 27 ottobre 2022, la legale ha rilevato che la resistente non ha motivato ulteriormente la frase, monca e, peraltro indicata solo nella decisione su opposizione n. 343668038, secondo cui la “temporaneità (…) nel caso concreto non è da ritenersi più”.

Da parte sua, come visto (cfr. supra consid. 1.6. e doc. III), la Sezione del lavoro, ha osservato che la ricorrente “ha potuto ampiamente esprimersi in sede di opposizione, toccando peraltro gli stessi temi che fa ora valere in sede di ricorso. La decisione su opposizione, riesaminando approfonditamente la pratica, non ha fatto altro che sviluppare ulteriormente le motivazioni già espresse nella prima decisione prendendo inoltre in considerazione gli argomenti presentati in sede di opposizione, senza con questo violare qualsivoglia diritto di essere sentiti”.

Con riferimento al consid. 4.4. della decisione su opposizione n. __________ del 27 ottobre 2022, la resistente ha precisato che trattasi di refuso ed osservato che, in ogni caso, la ricorrente ha “correttamente compreso il senso dell’ultima frase, che peraltro non era indispensabile per comprendere il senso di tale considerando” ed ha “potuto ampiamente esprimersi su tutti gli elementi che lo scrivente Ufficio aveva posto alla base delle decisioni del 23 agosto 2022 e poi di quelle su opposizione”, di modo che “non si veda (…) in cosa consista la pretesa violazione del diritto di essere sentiti”.

Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

Inoltre per costante giurisprudenza allorché un'autorità constati la possibilità di confermare la decisione in lite, ponendo a fondamento una motivazione diversa rispetto a quella iniziale, deve dare alle parti l’occasione di determinarsi sulla prospettata argomentazione, in rispetto del diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e 42 LPGA (cfr. STF 8C_679/2014 del 1° settembre 2016 consid. 2.2.; RAMI 2000 pag. 335; DTF 128 V 272 consid. 5b/bb; DTF 125 V 368; STCA 38.2008.24 del 3 settembre 2008).

Nel caso di specie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione, atteso che tanto dalle decisioni del 23 agosto, quanto da quelle su opposizione del 27 ottobre 2022 emergono chiaramente i motivi per i quali la Sezione del lavoro ha negato all’insorgente il diritto a indennità per lavoro ridotto dal 22 agosto 2022 (la perdita di lavoro annunciata, rientrando nel normale rischio aziendale, non era computabile e non dava, quindi, luogo a versamento delle indennità postulate e la temporaneità della perdita di lavoro non era più data) tant’è che la ricorrente, rappresentata dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto della portata delle decisioni emesse suoi confronti, visto che le ha impugnate, da ultimo, dinanzi a questo Tribunale.

nel merito

2.3. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se a ragione, o meno, la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1, per le stazioni di servizio di __________, __________, __________ e __________, il diritto a beneficiare delle indennità per di lavoro ridotto postulate l’11 agosto 2022 per il periodo dal 22 agosto al 20 settembre successivi.

La costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Questo Tribunale, d’altronde, può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione (o su reclamo) emanata dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 42.2021.21del 15 marzo 2021; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.);

Nella presente fattispecie, davanti al TCA, sono contestate unicamente le decisioni su opposizione del 27 ottobre 2022, mediante le quali la Sezione del lavoro ha negato alla ricorrente il diritto alle postulate indennità (che invece era stato riconosciuto dal 30 maggio all’8 luglio e dal 9 luglio al 2 agosto 2022; cfr. doc. VII, VIII e rispettivi all.) per il periodo da 22 agosto al 20 settembre 2022 (cfr. supra consid. 1.1.).

2.4. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.5. Nella Prassi LADI ILR (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, rimasta, per i punti indicati di seguito, invariata nella versione a valere dal 1° gennaio 2023), la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito in particolare che:

" (…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.

(…)

CASI DI RIGORE IN SEGUITO A PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITÀ O A PERDITE DI CLIENTELA DOVUTE ALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE

C7 Il legislatore disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a:

• provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro;

• perdite di clientela dovute alle condizioni meteorologiche.

C8 La clausola dei casi di rigore si applica in particolare alle fattispecie che non sono direttamente riconducibili a motivi economici ma che ostacolano considerevolmente o impediscono l’attività economica, come ad esempio i danni causati da forze naturali. Si tratta, da un lato, di eventi dovuti a circostanze straordinarie, ossia che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Dall’altro, la clausola dei casi di rigore contempla, oltre alle perdite di clientela dovute alle condizioni meteorologiche, situazioni in cui le perdite di lavoro, pur essendo in genere usuali nel ramo o nell’azienda, sono coperte dall’indennità per lavoro ridotto vista la loro durata e la loro portata straordinarie.

Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

C10 Sono computabili in particolare le perdite di lavoro cagionate da:

· il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

· il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

· restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

· interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

· danni causati da forze naturali.

ð Esempi

  • Per ragioni sanitarie, la Confederazione impone la chiusura delle frontiere con i Paesi confinanti e i frontalieri non possono entrare a lavorare in Svizzera. Poiché si tratta di un’azienda di produzione, non è possibile svolgere il lavoro da casa. La perdita di lavoro dei frontalieri interessati è computabile se gli altri requisiti del diritto sono soddisfatti.

  • A causa delle misure igieniche emanate dalla Confederazione, tutte le aziende che producono materiali di costruzione devono fermare completamente o limitare fortemente la propria attività. Il settore delle costruzioni in sé non è toccato dalle misure igieniche, quindi può continuare a lavorare senza ostacoli. Tuttavia, i lavori di costruzione non possono proseguire o essere conclusi a causa della mancanza di materiali di costruzione dovuta alle misure della Confederazione. La conseguente perdita di lavoro è computabile se gli altri requisiti del diritto sono soddisfatti.

  • Sono computabili le perdite di lavoro di un'azienda la cui via d'accesso è bloccata in seguito a un provvedimento delle autorità o a una circostanza non imputabile al datore di lavoro (p. es. valanga, inondazione, frana, scoscendimento) e a causa di cui l'attività dell'azienda è interrotta o limitata. Poiché in genere non esiste alcuna assicurazione contro le interruzioni d’esercizio che copra questo tipo di perdita, le perdite di lavoro sono computabili sin dall'inizio, ossia prima della fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.

  • Un’azienda è stata vittima di un attacco informatico, di conseguenza la produzione è temporaneamente paralizzata. La conseguente perdita di lavoro è computabile se gli altri requisiti del diritto sono soddisfatti.

C11 L’indennità per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro (D2 segg.)

ð Giurisprudenza DTFA C 60/01 del 17.7.2001 (L’assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta ad accordare l'ILR se il datore di lavoro rinuncia a far valere il risarcimento dei danni nei confronti di un terzo. Nel caso citato: accesso impossibile a un’area di sosta a causa di lavori di rinnovo sull’autostrada).

(…)

C14 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

ð Esempi:

  • Un’azienda che deve sospendere la propria attività in seguito al pericolo rappresentato da una costruzione appartenente a un proprietario che ne assume la responsabilità non può essere indennizzata.

ð Giurisprudenza DLA 1987 pag. 80 (Un’impresa di trasporti su strada è normalmente confrontata all’aumento delle imposte e delle tasse statali o ad altre misure statali [tassa sul traffico pesante, ecc.], che possono ripercuotersi negativamente sull’andamento delle ordinazioni. La perdita di lavoro non è computabile)

DTFA C 217/01 del 10.3.2003 (Se l’immobile in cui un'impresa effettua lavori di carpenteria è distrutto da un incendio, si è in presenza di circostanze straordinarie che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale ai sensi della clausola dei casi di rigore. La perdita di lavoro è computabile).

(…)

D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”.

(…)

Decisione del servizio cantonale

G15 Quando la formulazione di alcuni presupposti del diritto all'indennità è “aperta”, l'autorità cantonale non è tenuta a un esame approfondito. Stando alla giurisprudenza, infatti, è lecito presupporre che siano adempiuti se nessun elemento concreto indica il contrario:

• La perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro i posti di lavoro potranno essere conservati (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI)?

ð Si può presumere che la perdita di lavoro sia temporanea se nessun elemento concreto indica il contrario.

• La perdita di lavoro è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (rispetto dell’obbligo di diminuire il danno; art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)?

ð La nozione di motivi economici comprende sia i motivi congiunturali che i motivi strutturali. Il servizio cantonale nega il diritto all’indennità per il fatto che la perdita di lavoro potrebbe essere evitata soltanto se può fondarsi su un numero sufficiente di motivi concreti e menzionare le misure appropriate che il datore di lavoro ha omesso di adottare. Il servizio cantonale parte dal presupposto che la perdita di lavoro sia dovuta a motivi economici e sia inevitabile.”.

2.6. Nella “Direttiva 2022/03: Indennità per lavoro ridotto in relazione con l’intervento militare della Russia in Ucraina” del 9 marzo 2022, in relazione all’indennità per lavoro ridotto, la SECO ha precisato che:

" (…) Il lavoro ridotto permette di indennizzare le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. La condizione affinché ciò avvenga è che il datore di lavoro non può evitare tali perdite di lavoro mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili, né può rendere un terzo responsabile del danno (v. art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI). Sono inoltre computabili le perdite di lavoro inevitabili e riconducibili a motivi economici (v. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Tuttavia, in casi del genere, l’indennità per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale (per maggiori dettagli v. la Prassi LADI ILR C9 seg.). Secondo L'Ufficio di compensazione dell'AD, gli interventi militari in Ucraina e le loro conseguenze economiche rivestono carattere eccezionale e pertanto non rientrano nella nozione di rischio aziendale normale. Le sanzioni riprese dalla Svizzera, così come i provvedimenti di autorità straniere, vanno considerate provvedimenti delle autorità ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 OADI. Un riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta per giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto. Le imprese devono spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita di lavoro e l'intervento militare della Russia in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato. Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto. Rammentiamo infine che l'allentamento delle disposizioni sull'indennità per lavoro ridotto nella legge COVID-19 e nell'ordinanza COVID-19 sull'assicurazione contro la disoccupazione trova applicazione solo per le perdite di lavoro in relazione con il coronavirus. Per le perdite di lavoro computabili, riconducibili esclusivamente agli interventi militari in Ucraina e alle loro conseguenze economiche, si applicano le disposizioni abituali della LADI e dell'OADI. Queste domande saranno trattate mediante la procedura ordinaria. Il termine di preannuncio è quindi di solito di 10 giorni (cfr. art. 36 LADI). Occorre tuttavia far notare che l'art. 46 cpv. 4 e 5 (accredito delle ore supplementari), l'art. 50 cpv. 2 (periodo di attesa) e l'art. 57a cpv. 1 OADI (regola dell'85%) sono stati soppressi fino al 31 marzo 2022 e non devono essere osservati nella procedura ordinaria per il periodo contabile di marzo 2022. Inoltre, la modifica dell'art. 63 OADI (computo del reddito conseguito con un’occupazione provvisoria) resterà in vigore per il periodo contabile di marzo 2022. (…)”

Il 28 marzo 2022, la SECO ha adottato una Direttiva sull’indennità per lavoro ridotto (“Direttiva 2022/04: Lavoro ridotto non in relazione con la pandemia”).

La “Direttiva 2022/12 del 16 dicembre 2022 per il lavoro ridotto non in relazione con la pandemia”, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha aggiornato e sostituito le Direttive 2022/3 e 2022/4, rispettivamente del 9 marzo e del 28 marzo 2022 (cfr. supra), e fornito istruzioni aggiornate in merito agli elementi da considerare per il preannuncio relativo al conteggio del lavoro ridotto non in relazione con la pandemia, oltre a riportare quanto indicato dalla comunicazione 2022/21 dell’11 novembre 2022 in merito alla gestione dell’indennità per lavoro ridotto in relazione all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica.

In particolare, nella Direttiva 2022/12, la SECO ha precisato quanto segue:

" 2 Gestione dell’indennità per lavoro ridotto in relazione con la

guerra in Ucraina e con l’aumento dei prezzi dell’energia

Di norma, la politica economica svizzera si astiene dal proteggere le aziende dai rischi del mercato, poiché ciò indebolisce lo stimolo per le aziende ad adottare misure precauzionali, danneggiando la resilienza dell’economia nazionale sul lungo periodo. Le misure di politica economica volte ad attutire l’impatto dei rischi economici si concentrano sulla tutela dell’individuo. Per questo motivo la SECO ritiene che al momento l’uso di strumenti di ammortizzazione straordinari non sia necessario.

Nell’ambito degli strumenti di norma impiegati a questo scopo, l’ILR gioca un ruolo importante. Al contempo, in merito all’autorizzazione del lavoro ridotto e al conteggio dell’ILR si deve tener conto del quadro giuridico (compresa la Prassi LADI ILR) e rispettare alcuni punti fondamentali.

Secondo l’Ufficio di compensazione dell’AD, la guerra in Ucraina e le sanzioni adottate dalla Svizzera a questo proposito contro privati cittadini russi e aziende, unitamente ai provvedimenti di autorità estere rivestono carattere eccezionale e pertanto non rientrano nella nozione di rischio aziendale normale. Le sanzioni e i provvedimenti adottati dalle autorità svizzere e straniere vanno considerate come provvedimenti delle autorità ai sensi dell’articolo 51 capoverso 1 OADI. Un riferimento generico alla guerra in Ucraina non basta per giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto. Le imprese devono spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita di lavoro e la guerra in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato. Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto.

In merito all’ILR in relazione alla problematica energetica è necessario operare una distinzione fondamentale tra l’aumento dei prezzi dell’energia e un’eventuale situazione di penuria energetica causata da provvedimenti delle autorità. Alcune aziende hanno già dovuto far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia, mentre fino ad oggi non si è ancora verificata una situazione di penuria energetica causata da provvedimenti delle autorità. Al fine di supportare il SC nell’esame dei preannunci che ascrivono la perdita di lavoro all’aumento dei prezzi dell’energia e per semplificare l’esecuzione uniforme dell’ILR, nelle ultime settimane un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del SC e della SECO si è messo al lavoro per definire quali informazioni supplementari possano essere d’ausilio per semplificare questa verifica. Quest’ultimo si prefiggeva inoltre l’obiettivo di fornire chiarimenti adeguati alle aziende, in modo da metterle in condizione di avere un quadro della situazione più completo in merito al possibile impiego dell’ILR in relazione all’aumento dei prezzi dell’energia.

Gli elementi e gli indicatori proposti qui di seguito per determinare in che modo le aziende sono colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia sono suggerimenti utili per completare la situazione di un’azienda e semplificare l’esame del singolo caso da parte del SC. Di conseguenza, non è obbligatorio porre queste domande durante la verifica del preannuncio.

2.1 Principio: perdite di lavoro computabili

Il principio, messo in risalto sia nelle basi legali sia nella Prassi LADI ILR, rimane invariato: la riscossione dell’ILR è giustificata solo in presenza di una perdita di lavoro riconducibile a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro, a condizione che il datore di lavoro interessato non possa evitare le perdite di lavoro mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno (cfr. art 32 cpv.3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI). Le perdite di lavoro sono inoltre computabili se sono dovute a motivi economici e sono inevitabili (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Tuttavia per casi di questo tipo il versamento dell’indennità per lavoro ridotto è possibile solo se sono soddisfatti gli altri presupposti del diritto e se non rientra nel normale rischio aziendale (cfr. Prassi LADI ILR D2 e segg.).

Nel concreto, la condizione di inevitabilità delle perdite di lavoro significa che le perdite di lavoro riconducibili a una riduzione volontaria della produzione o della riduzione della produzione per motivi di redditività non dà alcun diritto alla riscossione dell’ILR. Ne consegue che la riscossione dell’ILR è da escludersi se un’azienda dispone di un numero di ordini sufficienti per impiegare i propri collaboratori.

2.2 Verifica del singolo caso e possibili elementi per determinare in che modo l’azienda è colpita dall’aumento dei prezzi dell’energia

Le aziende risentono in maniera differente dell’aumento dei prezzi dell’energia. La misura in cui l’azienda viene colpita dipende sostanzialmente da tre elementi: l’intensità energetica, la situazione contrattuale relativa all’energia e la possibilità di trasferire costi legati all’aumento dei prezzi dell’energia. La computabilità della perdita di lavoro deve essere vagliata caso per caso e tenendo conto della situazione generale dell’azienda, la quale può includere anche aspetti estranei all’aumento dei prezzi dell’energia. Gli elementi e i parametri presentati di seguito non devono quindi essere considerati isolatamente, ma offrono approcci pratici utili per completare il quadro generale di un’azienda. Per la stessa ragione gli indicatori presentati qui di seguito non hanno alcuna pretesa di esaustività. (…)”

2.7. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2. pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.8. L’art. 31 cpv. 1 LADI stabilisce che i lavoratori il cui tempo di lavoro è ridotto o integralmente sospeso hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

In una sentenza AD 128/93 del 10 agosto 1993, relativa ad una stazione di servizio situata sul confine con l’Italia, questo Tribunale, non condividendo l’opinione dell’amministrazione ha stabilito che non si poteva negare la temporaneità della perdita di lavoro. Al riguardo il TCA ha rilevato:

" (…) Questa argomentazione non può essere fatta propria dal TCA, alla luce della giurisprudenza federale.

Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 16 settembre 1985 nella causa C. Co pubblicata in DTF 111 V 379, ha infatti avuto modo di stabilire che, ai fini di decidere se sono dati i requisiti di cui all'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, si deve presumere che una perdita di lavoro sarà probabilmente temporanea e che i posti di lavoro potranno essere conservati ogni qualvolta non sussistono concreti dati di fatto che consentano di giungere alla conclusione

contraria (DTF 111 V 384, consid. 2b).

Ora, nella fattispecie, se è vero che l'aumento del prezzo della benzina nel nostro paese ha provocato l'immediata diminuzione dei clienti italiani e quindi la perdita di lavoro per il ricorrente, è altrettanto vero che basterebbe un corrispettivo aumento del prezzo della benzina in Italia o una fluttuazione sul mercato delle, valute, perché i clienti italiani abbiano nuovamente interesse ad entrare in Svizzera

per rifornirsi di carburante.

A mente del TCA non sono dunque dati in concreto gli elementi per rovesciare la presunzione secondo cui la perdita di lavoro è solo temporanea (cfr. STCA del 15 giugno 1992 nella causa S. SA).

Riguardo alle affermazioni dell'amministrazione secondo cui il ricorrente dovrebbe ridurre il proprio personale, va rilevato di transenna che, secondo il Tribunale federale delle assicurazioni, "una simile misura sarebbe in contrasto con gli scopi prefissi dal legislatore con l'emanazione dell'art. 32 cpv. l lett. a LADI" (cfr. DTF 111 V 383). (…)” (sentenza citata consid. 2.2.).

Esaminando il ricorso dell’azienda contro la sentenza cantonale, nella sua sentenza del 30 maggio 1995 l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) “ha lasciato il tema irrisolto” (cfr. STFA C 155/93 consid. 3).

Chiamato ora a pronunciarsi anche in questa occasione il TCA ritiene che non siano dati i presupposti per sovvertire la presunzione della temporaneità della perdita di lavoro.

Infatti se è vero che la diminuzione del prezzo del carburante sul suolo italiano, in conseguenza dall’entrata in vigore della misura politico-legislativa del taglio delle accise, ha provocato l’immediata diminuzione (in particolare) dei clienti italiani e quindi la perdita di lavoro lamentata dalla ricorrente, è altrettanto vero che sarebbe bastato l’aumento del prezzo del carburante in Italia, la non riconferma della misura (come in effetti è accaduto) o una fluttuazione del mercato valutario, perché la clientela composta da lavoratori frontalieri avesse nuovamente interesse a rifornirsi in Svizzera.

2.9. Ulteriore presupposto per il diritto all’indennità per lavoro ridotto è che ci troviamo in presenza di una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b LADI).

Una perdita di lavoro è in particolare computabile se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).

L’art. 33 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti, la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Sul concetto di normale rischio aziendale B. Rubin (in Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage; Schulthess Editions romandes, Zurigo-Basilea-Ginevra, 2014, pagg. 361-363, N 8-15 ad art. 33 LADI) rileva in particolare quanto segue:

" (…)

10

Risques normaux d'exploitation. - La notion de «risques normaux d'exploitation»

est d'une grande importance pratique, puisque ce motif justifie un grand nombre

de refus d'indemnisation. Doivent être considérés comme des risques normaux

d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui,

d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par

conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de

travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances

inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise;

ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou

extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de RHT. La

question du risque normal d'exploitation ne saurait être tranchée de manière

identique pour tous les genres d'entreprises. Ce risque doit au contraire être

apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances

liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF 119 V 498 consid. 1 p.

500; DTA 2004 p. 57 consid. 2.1

  1. 58; 1989 p. 121 consid. 2b
  2. 123).

11 La marche d'une entreprise est soumise à divers aléas, qui peuvent être techniques ou économiques (parfois avec une origine politique).

(…).

13 Les risques économiques peuvent par contre être indemnisés. Certains sont ordinaires comme le risque commercial (mauvais choix commercial débouchant sur un échec de la commercialisation d'un produit ou d'un service), le risque de baisse de compétitivité par rapport à celle de la concurrence, l'inadaptation au progrès technique ou le risque de ne pas se voir attribuer un marché public. Les pertes de travail liées à ces risques ordinaires ne sont pas indemnisables. L'assurance-chômage ne doit pas intervenir dans les rapports de concurrence en soutenant les entreprises structurellement faibles au détriment des entreprises plus fortes (DTA 1995 p. 117 consid. 2b p. 120). Certains risques économiques sont exceptionnels ou extraordinaires. Il en va ainsi des risques liés à certaines décisions politiques (protectionnisme, représailles économiques, etc.). Les conséquences d'événements extraordinaires du type des attentats du 11 septembre 2001 sont également imprévisibles. Certains risques systémiques, par exemple ceux engendrés par la chute des cours boursiers (crise financière), peuvent également avoir des conséquences importantes et presque imprévisibles pour une grande partie des acteurs économiques. Les graves crises boursières induisent une méfiance sur les marchés ainsi que des défauts de paiement en chaîne, ce qui peut ralentir l'activité économique en peu de temps et à une très large échelle. Les entreprises ne peuvent déterminer leurs marges en tenant compte de ce genre d'événements car ils surviennent plus ou moins inopinément. De surcroît, leur impact est incalculable. D'autres risques sont plus ou moins ordinaires (N 14) tels que l'évolution de la conjoncture, les défauts de paiements, la perte d'un client important ou encore les risques de change. Plus le risque est imprévisible, plus la perte de travail qui en découle sera susceptible d'être prise en considération et pourra déboucher sur une indemnisation.

Le manque de travail en phase de lancement d'une entreprise constitue également un risque ordinaire (DTA 2000 p. 53 consid. 4c p. 58). C'est grosso modo dans les deux premières années de son activité qu'une entreprise doit prendre des décisions importantes concernant sa structure, ses dimensions et ses produits. Les démarches préalables de mise sur pied, de contacts avec la promotion économique, d'engagement initial de personnel, d'étude de marché, de conception et de test d'un produit ne doivent pas être comptées dans ce délai de deux ans. Le moment du début d'activité faisant courir le délai de deux ans dont il vient d'être question correspond en réalité aux premières activités de démarchage, de production et de mise sur le marché. On signalera que le SECO admet que l'indemnité en cas de RHT puisse être versée durant la phase de lancement, en cas de reprise d'activité par une autre entreprise et en cas de mesures prises par les autorités (SECO, Circulaire RHT D 4, janv. 2005; Müller, Das Instrument [...] p. 120).

14 En ce qui concerne les risques qualifiés plus hauts de «plus ou moins ordinaires», les solutions sont nuancées. Par exemple, l'évolution de la conjoncture économique est l'un des risques qui peut, suivant les cas, être tout à fait ordinaire ou au contraire extraordinaire. L'évolution normale et régulière de la conjoncture est un phénomène ordinaire qui ne peut justifier l'octroi de l'indemnité en cas de RHT, les entreprises devant fixer leurs marges en fonction d'un calcul prenant en considération l'ensemble d'un cycle conjoncturel. Par contre, en cas de crise économique soudaine et d'une certaine ampleur, les acteurs économiques sont généralement surpris et leur capacité d'adaptation est mise à l'épreuve. Il arrive aussi souvent que les affaires reprennent peu après une crise de nature conjoncturelle.363Dans ce cas, l'indemnité en cas de RHT est adaptée. Cette prestation permet à l'employeur de conserver le savoir-faire du personnel et d'éviter l'engagement de frais d'initiation lors de la reprise (v. Rem. 31 ss N 1). Toutefois, même en cas de crise économique soudaine et de grande ampleur, l'indemnité en cas de RHT ne peut être versée lorsque des indices clairs montrent que la perte de travail est surtout influencée par le fait que l'entreprise n'est plus adaptée à la demande et que cette tendance est nette et marquée, du moins à court et moyen terme. Dans un cas comme celui-ci, la crise économique ne fait que mettre en évidence l'inadaptation structurelle de l'entreprise.

De faibles fluctuations du cours des changes font partie du risque normal d'exploitation. Par contre, lorsque l'évolution des cours est inhabituelle et a pour effet par exemple d'augmenter sensiblement les prix à l'exportation, il peut s'agir d'un risque extraordinaire justifiant l'octroi de l'indemnité en cas de RHT (arrêt du 28 septembre 2012 [8C_267/2012]). Encore faut-il que les pertes de travail ne soient pas liées principalement à des raisons structurelles (arrêt du 19 juin 2013 [8C_986/2012]). (…)”

In una sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:

" (…) Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

(…).

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione. (…)"

In una sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio aziendale.

In una decisione del 23 febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha rilevato che la diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica privata deve assumersi.

Nel caso di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha poi deciso che motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano nel normale rischio aziendale.

In una sentenza DTF 121 V 371 del 7 settembre 1995, l’Alta Corte ha ritenuto che la riduzione delle ore lavorative nell’officina principale di un’impresa di trasporto quale conseguenza della diminuzione dei sussidi federali non conferisce all’azienda il diritto alle indennità per lavoro ridotto.

In una sentenza 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la concorrenza accresciuta, argomentando:

" Nella presente fattispecie, la X. ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il fatto che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un certo numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali.

Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia (cfr. consid. 1.1).

Secondo il TCA questo motivazione non è tale da permettere il riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto. Infatti si tratta di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio normale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).

D'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte attive nel settore della fisioterapia.

In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003 pag. 195).

Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).

Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI."

Sul tema, si vedano anche la STF 8C_267/2012 del 28 settembre 2012 e, tra le tante, la STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009; la STCA 38.2012.77 del 29 maggio 2013; la STCA 38.2013.7 del 18 giugno 2013; la STCA 38.2013.62 del 20 gennaio 2014; la STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021; la STCA 38.2022.33 del 16 agosto 2022).

2.10. Nella già citata sentenza AD 128/93 del 10 agosto 1993 il TCA si è pronunciato sul caso del titolare di una stazione di servizio sita vicino alla frontiera con l’Italia che aveva chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto in conseguenza del fatto che il commercio di confine, abbinato alla vendita di carburante, in seguito all’introduzione dell’imposizione fiscale sulla benzina e al forte deprezzamento della valuta italiana nei confronti del franco svizzero, aveva subito un ingente rallentamento, se non la paralisi, quasi totale, e meglio nella misura del 70-80% per le vendite di carburante e del 50% per i generi alimentari ed i tabacchi.

Questa Corte ha confermato l’operato dell’amministrazione che aveva respinto la domanda, rilevando:

" (…) Come si è visto (cfr. consid. 2.1) secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar ...", Vol. I, p. 426-427; DTAC 1987 p.

83-84).

Ora, come ha precisato l'amministrazione nella sua risposta (cfr. consid. 1.3 in fine), l'attività di una stazione di servizio, situata in una regione di frontiera che lavora prevalentemente con clientela estera (cfr. consid. 1.2), dipende in grande misura dal prezzo della benzina nei due paesi e dalle fluttuazioni del cambio delle valute.

La perdita di lavoro provocata dalla diminuzione di clienti a seguito della modifica di una di queste variabili (ad es.: l'aumento del prezzo della benzina di venti centesimi al litro) o di entrambe (cfr. consid. .1.1 e 1.3), fa dunque parte del normale rischio aziendale della stazione di

servizio.

Non essendo pertanto realizzati i restrittivi presupposti fissati dal legislatore per poter erogare le indennità per lavoro ridotto, questo Tribunale non può che confermare la decisione dell'UCL.” (consid. 2.3).

Nella sua sentenza C 155/93 del 30 maggio 1995, pubblicata in RDAT II-1995 n. 78 pag. 214-216, l’Alta Corte ha confermato la sentenza cantonale e si è così espressa:

" (…)

  1. L'art. 33 cpv. l LADI precisa che non è computabile la perdita di lavoro, tra l'altro, se dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale (lett. a). Secondo la giurisprudenza, il rischio aziendale normale non può essere apprezzato in base ad un criterio generale valido per tutti i tipi di azienda; il medesimo dev'essere valutato, di caso in caso, fondandosi sulle condizioni

particolari connesse con l'attività specifica dell'azienda (DLA 1989 no. 12 pag. 123 consid. 2b). Per normale rischio aziendale la dottrina, esposta già dai primi giudici, intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (p. es. difetti dei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (p. es. la situazione di mercato), pericolo questo che ogni impresa deve affrontare e che essa è in grado di calcolare e di prevenire o combattere con opportuni provvedimenti (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 nota 64).

Come osservato dalla precedente istanza, nel ramo in cui è attivo il ricorrente la variazione dei cambi nonché la fluttuazione dei prezzi delle derrate nei confronti di quelli praticati oltre confine sono di quotidiana attualità. In sostanza i negozi di confine si sono creati appunto vista l'improvvisa richiesta di determinati prodotti, richiesta

comunque per lo più effimera, dipendente sovente da misure politiche. Si tratta in un certo qual modo di un'attività "speculativa", nel senso che a periodi in cui le vendite eccedono manifestamente i limiti di quanto sarebbe concepibile per i bisogni locali susseguono improvvisamente tempi nei quali l'attività si situa di nuovo a questi livelli normali.

A torto il ricorrente afferma che non dissimile sarebbe la situazione in altri campir quali ad esempio quello dell'edilizia, dipendenti pure da questioni monetarie, di cambio, ecc. In effetti, una particolarità che contraddistingue il commercio di confine, come in concreto, è quella di essere "sovrastrutturato" per far fronte a periodi di massima domanda, e questo dai due lati del confine.

Complessivamente, il sistema commerciale instaurato sui due lati del confine è globalmente di dimensioni eccedenti le necessità, le strutture essendo vicendevolmente sottoutilizzate, a seconda appunto di elementi aleatori, come i cambi, i prezzi, specie politici, di determinate derrate, quali segnatamente la benzina. Meglio si comprende il tema immaginando che pure oltre confine esista un sistema di indennità per lavoro ridotto analogo a quello vigente in Svizzera: ne risulterebbe che praticamente sempre, da un lato o dall'altro della frontiera, le rispettive assicurazioni contro la disoccupazione dovrebbero, avvicendandosi, intervenire, il che manifestamente va oltre i fini voluti.

Non può essere negato, è vero, che tutte le ditte che esportano o che fanno capo a clientela estera possono vedere il loro volume di lavoro modificarsi in funzione del mercato dei cambi o dei prezzi politici di certi prodotti.

Orbene, la specificità dei commerci di confine è quella di fondarsi essenzialmente, se non esclusivamente, su questi fattori. La modifica dei medesimi deve quindi inequivocabilmente essere compresa come un fenomeno rientrante fra i rischi aziendali normali, ciò che esclude rassegnazione di indennità per lavoro ridotto. (…)” (consid. 4).

In questo contesto va pure ricordato che in una successiva sentenza 38.1996.33 del 27 giugno 1996 il TCA ha respinto il ricorso dell’autorità di vigilanza contro una decisione dell’amministrazione che aveva accordato il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad una ditta situata nella zona di frontiera e attiva in un settore del tutto diverso rispetto a quello oggetto della sentenza appena riprodotta.

Questo Tribunale si è così espresso:

" (…) Al riguardo occorre sottolineare che, a mente del TCA, non è corretto dare un'interpretazione estensiva ai concetti utilizzati dal Tribunale federale delle assicurazioni per negare il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad una stazione di benzina del _________ (cfr. consid. 2.3, in cui la nostra Massima istanza usa i termini di "attività speculativa" e di "sovrastrutturato"), applicandoli a tutti i settori professionali attivi nelle regioni di confine (questo problema è già stato sollevato del resto dal TCA nella sentenza del 16.1.96 relativa al Grotto L.)

Come sottolinea a ragione la ditta Y., estendendo in questo modo il concetto di normale rischio aziendale (cfr. DLAD 1995 pag 117 seg) , si escluderebbero dal diritto alle indennità per lavoro ridotto tutte le ditte situate nelle zone di confine.

D'altra parte lo stesso UFIAML, ritirando recentemente un ricorso inoltrato contro un'altra decisione dell'UCL (cfr. stralcio del 10.4.96 relativo alla Clinica X. SA), ha ammesso, che in quel caso (trattandosi oltretutto di un'azienda in cui era subentrato di recente un nuovo proprietario), non si trattava di una perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Tale prassi dell'autorità di sorveglianza deve trovare applicazione anche nella presente fattispecie.” (consid. 2.5).

Nella sua sentenza C 241/96 del 26 giugno 1998 pubblicata in RDAT I-1999 n. 80 pag. 302-303, l’Alta Corte ha respinto il ricorso rilevando:

" (…)

  1. In concreto è litigiosa la questione di sapere se le indennità per lavoro ridotto possano essere riconosciute nel caso di una ditta situata in zona di confine che vede la sua cifra d'affari diminuire in funzione del cambio di valute.

  2. Nei considerandi del querelato giudizio, i primi giudici hanno già correttamente ricordato le norme di legge e i principi giurisprudenziali disciplinanti il diritto alle prestazioni di cui si tratta. A detta esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. In questa sede basta ribadire che una perdita di lavoro non è computabile, tra l'altro, se è dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).

  3. Nella sentenza 30 maggio 1995 in re P. (C 155/93), citata dai primi giudici e riguardante una stazione di servizio, questa Corte ha osservato che la specificità dei commerci di confine è quella di fondarsi essenzialmente sul mercato dei cambi, per cui la modifica di tale fattore deve inequivocabilmente essere ritenuta un fenomeno rientrante fra i normali rischi aziendali. Orbene, contrariamente alla

fattispecie esaminata in quell'occasione, in concreto si tratta di una ditta che non è stata costituita presso la zona di frontiera specificamente a dipendenza del fattore valutario. Quest'ultimo gioca in effetti un ruolo decisivo nel campo della vendita al dettaglio, rispettivamente dei servizi, non invece in quello della produzione. Nel settore produttivo, attuale nel presente caso, la vicinanza al confine viene infatti tutt'al più privilegiata per poter fruire di manodopera frontaliera, di modo che l'influenza del corso delle monete risulta solo indiretta, nel senso che esso, a dipendenza delle sue fluttuazioni, può appunto favorire l'impiego di personale proveniente d'oltre confine. Come ben rilevano i primi giudici, ragionare diversamente, applicando cioè in modo estensivo la predetta giurisprudenza in materia di stazioni di servizio, implicherebbe quasi sempre il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto nel caso di ditte di confine.” (consid. 1-3)

2.11. Nel caso di specie, litigiosa è la questione a sapere se per il periodo 22 agosto – 20 settembre 2022 la RI 1 avesse, o meno, diritto alle indennità per lavoro ridotto postulate per quattro aree di servizio site a ridosso del confine italiano.

Al riguardo è utile ricordare che con Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, entrato in vigore il giorno successivo (cfr. (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/sg nella sua versione consultabile il 6 marzo 2023), nell’ambito delle “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, ed “in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici”, l’Italia ha introdotto la Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante.

Tale misura è stata, poi, prolungata con Decreto-legge n. 38 del 2 maggio 2022 sino all’8 luglio 2022 (cfr. https://www.gazzetta-ufficiale.it/eli/id/2022/05/02/22G00052/sg), con decreto del 24 giugno 2022 sino al 2 agosto 2022 (cfr. https://www.gazzettauffi-ciale.it/eli/id/2022/07/04/22A03887/sg), con Decreto del 19 luglio 2022 sino al 21 agosto 2022 (cfr. https://www.gazzettaufficiale.it-/eli/id/2022/07/25/22A04256/sg) e, per quanto attiene al periodo oggetto della presente vertenza (cfr. supra consid. 2.3.) con il Decreto-Legge 9 agosto 2022 n. 115/2022 (Decreto Aiuti bis) sino al 20 settembre 2022 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli-/gu/2022/08/09/185/sg/pdf).

Il taglio delle accise, comunque già ridotto sul finire del 2022 con il Decreto-legge del 23 novembre 2022 (cfr. https://legacoop.produzione-servizi.coop/wp-content/uploads/2022/12/Decreto-Carburanti-del-23-novembre-2022.pdf), non è più stato rinnovato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La Svizzera non ha, da parte sua, adottato misure analoghe.

In tal senso, il TCA rileva che, ancor prima che il taglio delle accise venisse disposto ed entrasse in vigore nella vicina Penisola, e meglio in 16 marzo 2022, il Consiglio federale aveva dovuto rispondere all’interpellanza 22.3141 denominata “La Confederazioni rinunci ad entrate derivanti dall’imposta sugli oli minerali” depositata dal Consigliere nazionale Lorenzo Quadri, segnatamente in conseguenza del fatto che “la guerra in Ucraina, come c’era da attendersi, ha provocato un repentino ed importante aumento del prezzo del carburante, che si ripercuote sulle aziende come pure sulle economie domestiche”. In quell’occasione il Consiglio federale aveva indicato di non essere “autorizzato a rinunciare alla riscossione di una parte o di tutta l’imposta gravante sui carburanti. Solo una modifica della legge federale sull’imposizione degli oli minerali (RS 641.61) permetterebbe di definire le circostanze secondo cui esso potrebbe concedere simili agevolazioni fiscali. Il Consiglio federale è ben consapevole delle sfide legate all’aumento dei prezzi dell’energia. Al momento non vede alcuna necessità immediata di adottare delle misure. Tuttavia la tendenza dei prezzi rimane volatile e l’ulteriore sviluppo è incerto. In tale contesto è stato istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale che riunisce i dipartimenti interessati, ossia il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale delle finanze. Questo elabora costantemente le basi necessarie ed esamina i possibili campi d’azione della Confederazione in vista delle eventuali misure da adottare, del loro finanziamento e delle loro conseguenze”.

Riguardo ad un’interpellanza 22.3356, depositata, questa volta, dal consigliere degli Stati Marco Chiesa il 18 marzo 2022 e denominata “Ridurre l’aumento eccessivo dei prezzi di benzina, diesel e combustibile per il ceto medio e il settore commerciale”, con parere del 18 maggio 2022 il Consiglio federale si è così espresso:

" La ripresa economica dopo la crisi legata al coronavirus è proseguita fino a poco tempo fa. Tuttavia, la guerra in Ucraina sta offuscando le prospettive. Soprattutto gli effetti indiretti del conflitto potrebbero influire sull'economia svizzera. In particolare, ci si aspetta un incremento dei tassi di rincaro nel quadro dell'aumento globale dei prezzi dei vettori energetici e di altre materie prime (tra cui le derrate alimentari di base e i metalli industriali). Nelle prime settimane dopo l'inizio della guerra in Ucraina, il franco svizzero si è tendenzialmente apprezzato in termini nominali, soprattutto rispetto all'euro. Attualmente ciò contribuisce a limitare l'importata pressione in termini di rincaro in Svizzera. Il gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali si aspetta un tasso di rincaro dell'1,9 per cento per il 2022 (previsione di dicembre 2021: 1,1 %), con corrispondenti effetti attenuanti sullo sviluppo del consumo privato.

Il Consiglio federale è consapevole delle sfide legate all'aumento dei prezzi dell'energia. Al momento non vede alcuna necessità immediata di adottare delle misure. Tuttavia la tendenza dei prezzi rimane volatile e l'ulteriore sviluppo è incerto. In tale contesto è stato istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale che riunisce i dipartimenti interessati, ossia il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale delle finanze. Questo elabora costantemente le basi necessarie ed esamina i possibili campi d'azione della Confederazione in vista delle eventuali misure da adottare, del loro finanziamento e delle loro conseguenze.”.

Chiamato a pronunciarsi sull’interpellanza 22.3416 depositata il 9 maggio 2022 dal Consigliere nazionale Piero Marchesi e denominata “Caro benzina. È ora di agire riducendo le tasse a sostegno di cittadini e commercianti” – dalla quale emerge che “il taglio delle accise sui carburanti in Italia sta mettendo in ginocchio il settore nel Canton Ticino. I volumi di carburanti venduti tra Lugano e Chiasso hanno subito riduzioni, in molti casi, fino al 90% (…) A fronte dell'importante differenziale di prezzo tra Italia e Ticino, molti ticinesi si recano oltre confine per fare rifornimento. Questa mancanza di domanda, aggiunta all'annullamento di quella dei lavoratori frontalieri, che solitamente si riforniscono in Ticino, ha provocato l'arresto dei consumi” - con parere del 18 maggio 2022 il Consiglio federale ha rilevato:

" Il Consiglio federale è consapevole delle sfide legate all'aumento dei prezzi dell'energia. Considerati i risultati del gruppo di lavoro interdipartimentale istituito dal DATEC, dal DEFR e dal DFF, al momento non ritiene necessario definire misure urgenti, nemmeno per le stazioni di servizio nelle regioni di confine. Tuttavia, l'andamento dei prezzi rimane volatile e gli ulteriori sviluppi sono incerti. I lavori vengono pertanto portati avanti in modo mirato cosicché, all'occorrenza, si potranno effettuare i necessari interventi.

I prezzi dell'energia hanno subito un forte aumento a livello internazionale, causando anche in Svizzera un incremento del rincaro generale. L'inflazione, tuttavia, resta moderata rispetto ad altri Paesi: nel maggio 2022 era del 2,9 per cento, circa 5 punti percentuali in meno rispetto all'eurozona. I motivi sono due: i nuclei familiari svizzeri spendono meno per l'energia, e l'economia è più efficiente dal punto di vista energetico. Le attuali stime sul rincaro emesse da diversi istituti per il 2022 si aggirano attorno al 2-2,5 per cento, mentre ci si attende un rincaro medio nuovamente inferiore per il 2023. Si prevede inoltre un proseguimento della ripresa economica post-pandemica, seppure in misura più moderata rispetto a quanto pronosticato prima della guerra in Ucraina.

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha il compito di garantire la stabilità dei prezzi. A tal fine dispone di strumenti per contrastare un eventuale ulteriore aumento dell'inflazione in Svizzera.

In risposta al rincaro dei carburanti, l'Italia ha deciso un taglio delle accise sulla benzina e sul diesel. Questa misura è temporanea e scadrà a luglio. In genere è nell'interesse delle aziende prepararsi alle fluttuazioni dei prezzi e poter reagire di conseguenza. Questo vale anche per le stazioni di servizio nelle regioni di confine. Già prima si potevano osservare in alcune regioni limitrofe variazioni o anche un'inversione nelle differenze dei prezzi tra la Svizzera e i Paesi confinanti. Simili evoluzioni rientrano nel rischio aziendale generale di questo settore economico.

Gli interventi sui prezzi distorcono gli incentivi degli attori del mercato, il che può peggiorare ulteriormente una situazione già tesa a livello di approvvigionamento: una riduzione dei prezzi stimola la domanda ed è quindi in contrasto con gli sforzi per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici della Confederazione. Per poter ridurre l'imposta sugli oli minerali è inoltre necessaria una modifica legislativa e un'attuazione tempestiva sembra pertanto improbabile. In aggiunta, dato che tutte le stazioni di servizio beneficerebbero di una riduzione a livello nazionale di questa imposta, vi sarebbero notevoli effetti inerziali e grandi perdite di entrate per la Confederazione. Una riduzione ad esempio di 10 centesimi al litro dell'imposta sugli oli minerali per la benzina e il diesel comporterebbe, se i consumi rimangono invariati, una perdita di entrate di circa 600 milioni all'anno. Ciò si ripercuoterebbe in particolare sul finanziamento delle strade, a cui è destinata la maggior parte dell'imposta sugli oli minerali.”.

Chiamato a pronunciarsi sull’interpellanza 22.7458 depositata il 2 giugno 2022 dal consigliere nazionale Piero Marchesi e denominata “Prezzo benzina: tutti i Paesi agiscono per ridurre il costo a cittadini e PMI. E la Svizzera cosa fa?” – nella quale, a fronte del fatto che “La sottosegretaria all'economia italiana ha recentemente dichiarato: "È molto probabile che il governo intervenga ancora sulle accise." prospettando un'ulteriore riduzione del prezzo della benzina e del diesel alla pompa”, il consigliere ha chiesto “A fronte di questa ennesima offensiva dell'Italia e da quelle già attuate dai Paesi a noi vicini, il Consiglio federale intende finalmente fornire una risposta concreta a cittadini e PMI come fatto dagli altri paesi?” - con parere del 13 giugno 2022 il Consiglio federale si è così espresso (risposta disponibile solamente in lingua tedesca):

" Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 18. Mai 2022 die Ergebnisse der Analysen der eingesetzten interdepartementalen Arbeitsgruppe zur Kenntnis genommen. Die Arbeitsgruppe hat die Entwicklung der Energiepreise und die Grundlagen für mögliche Handlungsfelder des Bundes untersucht. Dabei wurden auch beschlossene und geplante Massnahmen verschiedener EU-Mitgliedstaaten verglichen. Ausserdem hat die AG die Betroffenheit von Haushalten, Branchen und Unternehmen eruiert und internationale Vergleiche vorgenommen. Die Arbeiten werden gemäss Auftrag des Bundesrats gezielt fortgeführt. Namentlich sollen anhand der ersten Auslegeordnung konkrete Handlungsmöglichkeiten näher evaluiert werden. Die zu vertiefenden Handlungsmöglichkeiten sollen die Handlungsfelder "Kompensation einkommensschwacher Haushalte", "Anreiz- und Informationsprogramme" sowie "wettbewerbliche Massnahmen" umfassen. Der Bundesrat wird nach den Sommerferien über die neuen Ergebnisse der Arbeitsgruppe und das weitere Vorgehen im Rahmen eines Aussprachepapiers beraten.”

Nuovamente chiamato a pronunciarsi sulla questione dell’aumento del prezzo della benzina, a seguito dell’interpellanza 22.3527 depositata il 1° giugno 2022 dal Consigliere nazionale Lorenzo Quadri, denominata “Sconti sulla benzina anche in Germania. Basta con l’immobilismo del Consiglio federale” – dalla quale risulta, in particolare, che “dopo Francia ed Italia, pure la Germania ha deciso di introdurre degli sconti sulla benzina: si parla di ca. 30 centesimi al litro” – e volta a sapere se:

" 1. Alla luce dei fatti nuovi di cui sopra, intende il CF finalmente modificare la propria posizione contraria agli sconti fiscali sulla benzina?

  1. Non reputa il CF che gli sconti che le nazioni limitrofe hanno introdotto sul carburante, generando turismo del pieno verso questi Paesi, provocheranno anch'essi un calo sostanzioso del gettito svizzero delle accise sul carburante?

  2. In particolare in Ticino, l'importante differenza di prezzo alla pompa, vicina ai 50 centesimi al litro, tra i distributori ticinesi e quelli della vicina Penisola, ha azzerato l'arrivo di automobilisti italiani che facevano il pieno in Svizzera, e pertanto pagavano le imposte elvetiche sul carburante: con quali minori entrate per la Confederazione?

  3. Non ritiene il CF che, a conti fatti, l'immobilismo potrebbe risultare altrettanto costoso alle casse federali di un taglio sulle accise?

  4. Non ritiene il CF che la composizione del "gruppo di lavoro interdipartimentale" citato sopra vada modificata?”

con parere del 17 agosto 2022 il Consiglio federale si era così espresso:

" 1./5. Il Consiglio federale è consapevole delle sfide legate all'aumento dei prezzi dell'energia. Il gruppo di lavoro interdipartimentale istituito dal Consiglio federale con rappresentanti del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, del Dipartimento federale dell'interno e del Dipartimento federale delle finanze segue costantemente gli sviluppi. Attualmente non vede la necessità di adottare misure urgenti. L'economia è in crescita. Il tasso di disoccupazione è inferiore rispetto al periodo precedente la crisi legata alla pandemia di COVID-19. La Svizzera dispone inoltre di un'ampia rete di sicurezza sociale che consente di affrontare il rincaro. Questo va a vantaggio anche delle economie domestiche con un reddito basso.

L'intervento diretto sui prezzi (p. es. sul prezzo della benzina) deve essere chiaramente evitato. Ciò comporterebbe effetti indesiderati. Una misura di questo tipo non sarebbe mirata alle economie domestiche con un reddito basso, in quanto anche tutte le altre economie domestiche ne trarrebbero beneficio. Un prezzo artificialmente basso creerebbe inoltre falsi incentivi e potrebbe aggravare la situazione, già tesa, di approvvigionamento sui mercati energetici attraverso un aumento del consumo.

Nel quadro di una sessione straordinaria nel mese di giugno, il Parlamento ha trattato interventi che proponevano sgravi a favore della popolazione e delle imprese. Sia il Consiglio nazionale che il Consiglio degli Stati si sono espressi contro una serie di misure volte a sgravare (fiscalmente) i prezzi finali al consumo di benzina, petrolio o olio da riscaldamento.

Tuttavia la tendenza dei prezzi rimane volatile e l'ulteriore sviluppo è incerto. Pertanto, le attività del gruppo di lavoro interdipartimentale proseguono in modo mirato, affinché in caso di peggioramento significativo della situazione si disponga di opzioni d'intervento.

2./3./4. l gruppo di lavoro interdipartimentale confronta le misure che sono state adottate e/o pianificate da alcuni Paesi membri dell'UE. Esamina se tali misure devono essere adottate anche in Svizzera, se esiste una base giuridica al riguardo, come possono essere finanziate e quali effetti comporterebbero. Non è possibile stimare quali sarebbero, per la Confederazione, le previste perdite di entrate dall'imposta sugli oli minerali causate dal turismo della benzina nei Paesi limitrofi o in Svizzera, poiché non esistono statistiche in merito.”.

Sul tema si vedano anche i numerosi articoli pubblicati sui quotidiani locali e sui portali internet di informazione ticinesi e italiani (cfr. fra i tanti, https://www.tvsvizzera.it/tvs/cultura-e-dintorni/benzina-alle-stelle--berna-non-si-muove--a-sconfinare-per-il-pieno-sono-ora-gli-svizzeri/47460928#:~:text=Qui%20Svizzera-,Benzina%20alle%20stelle%2C%20Berna%20non%20si%20muove%3A%20a%20sconfinare%20per,pieno%20sono%20ora%20gli%20svizzeri&text=Impennata%20dei%20prezzi%20dei%20carburanti,sconfinare%20sono%20ora%20gli%20svizzeri. del 24 marzo 2022; https://www.cdt.ch/news/benzina-altro-no-agli-sgravi-per-la-popolazione-e-leconomia-285756 del 16 giugno 2022; https://www.rsi.ch/news/svizzera/Gli-Stati-dicono-no-agli-sgravi-sulla-benzina-15406219.html del 13 giugno 2022; https://www.tvsvizzera.it/tvs/cultura-e-dintorni/nessuno-sconto-sul-prezzo-della-benzina/47670300 del 13 giugno 2022; nella versione consultabile il 6 marzo 2023; e, in relazione al periodo successivo alla reintroduzione delle accise sul carburante nella vicina Penisola, https://www.cdt.ch/news/ticino/i-benzinai-del-mendrisiotto-fanno-il-pieno-di-fiducia-308749, nella versione consultabile il 6 marzo 2023).

2.12. Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che la RI 1, __________, ha il seguente scopo sociale:

" L'esecuzione in proprio e per conto terzi delle seguenti attività: l'acquisto e la vendita di prodotti petroliferi e di articoli diversi all'ingrosso e al dettaglio, la gestione operativa e amministrativa di aree di servizio, la gestione operativa e amministrativa di esercizi pubblici, l'acquisto e la vendita di beni mobiliari e immobiliari, l'assunzione di rappresentanze e di concessioni di qualsiasi genere, l'elaborazione di dati, come pure l'esecuzione di qualsiasi attività di natura fiduciaria. La società può altresì partecipare ad altre aziende e costituire filiali e succursali, sia in Svizzera, sia all'estero, nonché effettuare ogni negozio ed ogni operazione in rapporto diretto o indiretto con il predetto scopo.” (cfr. estratto RC www.zefix.ch e supra consid. 1.1.)

Prima dell’11 agosto 2022, e meglio in data 20 maggio, 24 giugno e 22 luglio 2022, la RI 1 aveva già presentato per le medesime quattro stazioni di servizio, dei preannunci di lavoro ridotto, ai quali la Sezione del lavoro:

con decisioni dell’8 giugno 2022 aveva sollevato opposizione parziale, riconoscendo – e meglio ritenendo “sulla base della documentazione presentata”, "adempiuti” i “presupposti relativi al diritto alle indennità per lavoro ridotto” - il diritto alle indennità postulate dal 30 maggio all’8 luglio 2022 (cfr. all. VIII 1-4 a doc. VIII);

con decisioni del 28 giugno 2022 aveva sollevato opposizione parziale, riconoscendo – e meglio ritenendo “sulla base della documentazione presentata”, "adempiuti” i “presupposti relativi al diritto alle indennità per lavoro ridotto” - il diritto alle indennità postulate dal 9 luglio al 2 agosto 2022 (cfr. all. VIII 5-8 a doc. VIII);

con decisioni del 26 luglio 2022, aveva sollevato opposizione parziale, riconoscendo – ritenendone "adempiuti” i “presupposti” - il diritto alle indennità postulate dal 3 al 21 agosto 2022 con la seguente avvertenza:

" Si informa già sin d’ora l’azienda, che in caso di rinnovo del presente preannuncio di lavoro ridotto, la perdita di lavoro dovuta al taglio delle accise da parte del governo italiano in vigore da marzo a distanza di 6 mesi, non rappresenta più un carattere eccezionale né straordinario” (cfr. all. a doc. VII).

Sui preannunci di lavoro ridotto presentati l’11 agosto 2022 dalla RI 1, nonché sulle relative motivazioni e sulle argomentazioni fatte valere sia in sede di opposizione, che ricorsuale, dalla società, rispettivamente, per le decisioni rese dalla Sezione del lavoro il 23 agosto ed il 27 ottobre 2022, già si è detto (cfr. supra consid. 1.1.-1.5.).

2.13. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rammenta, innanzitutto, che tanto le motivazioni alla base dei preannunci di lavoro ridotto presentati dalla ricorrente l’11 agosto 2022, quanto le censure ricorsuali, vertono sul fatto che le quattro aree di servizio (site in prossimità del confine con Italia) per le quali la RI 1 ha richiesto le indennità hanno visto le vendite diminuire drasticamente in conseguenza della “misura politico legislativa” del taglio delle accise sui carburanti deciso dalle Autorità italiane.

La società, quindi, non ha chiesto di beneficiare delle prestazioni LADI poiché ha subito una perdita di lavoro in conseguenza dell’aumento del prezzo dei carburanti generato dal conflitto scoppiato in Ucraina, bensì per la perdita di lavoro insorta a seguito della diminuzione dei prezzi di tali beni decisa dalle Autorità italiane.

Tenendo conto del solo aumento del prezzo dei carburanti in conseguenza del conflitto, precisa, infatti, la ricorrente, le “perdite di vendita dei volumi non sarebbero state (…) paragonabili a quanto sta accadendo ora in concomitante presenza” della misura politico-legislativa italiana. Tant’è che, ha precisato la legale, “è risaputo che il carburante è un bene anelastico alla domanda poiché ancora difficilmente sostituibile: pertanto la domanda non diminuirebbe così facilmente e consistentemente al solo aumentare del suo prezzo” e che “in assenza del taglio delle accise italiane, visto che le dinamiche di “gewöhnliches Parallelverhalten” a cui il settore è sottoposto e all’anelasticità della domanda del bene carburante, non vi sarebbe stata con ogni probabilità la necessità per RI 1 di richiedere ILR di sorta” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).

Non vi è dunque nesso di causalità adeguato tra la perdita di lavoro annunciata dalla ricorrente e il conflitto in Ucraina avendo, come visto, la ricorrente fondato le proprie richieste di prestazioni LADI su una misura politica che ha diminuito i prezzi del carburante varata in Italia e, peraltro, rimasta senza corrispettivo nel nostro Paese (su questo aspetto, sebbene pronunciata dall’Alta Corte in relazione al nesso di causalità tra la perdita di lavoro fatta valere e la pandemia Covid-19, cfr. STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 7.2., con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022, laddove questo Tribunale, nei confronti di una società che gestisce tre saloni di coiffure, ha d’un lato, negato il diritto a ILR dal 1° luglio al 30 settembre 2021 in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021 la società ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR e, d’altro lato, considerato che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la campagna vaccinale, non ritenendo dunque credibile che l’annunciata perdita di lavoro economica fosse da ricondurre alla pandemia; cfr. anche la STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022; DLA 2022 pag. 323 e segg.).

La RI 1 nemmeno pone a motivazione della richiesta di indennità per lavoro ridotto il tasso sfavorevole di conversione CHF/EUR. In tal senso, si rammenta, peraltro che la forza del franco non costituisce, per costante giurisprudenza, un motivo straordinario e imprevedibile (cfr. STF 8C_986/2012 del 19 giugno 2013, consid. 4.1. e 4.2.; STCA 38.2012.77 del 29 maggio 2013; STCA 38.2013.7 del 18 giugno 2013; STCA 38.2013.62 del 20 gennaio 2014). Così anche la fluttuazione dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti (cfr. STF C189/02 del 15 marzo 2004).

La collocazione geografica delle aree di servizio per le quali sono state chieste le ILR (fattore che normalmente ne fa la fortuna, ritenuto che l’introito di tali attività si basa sul pendolarismo del pieno) è frutto di una scelta societaria e quindi di una circostanza che rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI e, fra le altre, STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 e STF 8C_159/2022 del 22 settembre 2022; STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022).

La riduzione politico-legislativa delle accise, a mente della legale, sarebbe da considerare come straordinaria ed imprevedibile e non dovrebbe essere considerata come un normale rischio di impresa (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I).

In tale contesto la ricorrente sostiene che il taglio delle accise deciso dal Governo italiano non sarebbe assimilabile allo sconto sul carburante già disposto nella vicina Lombardia a beneficio dei residenti dei Comuni siti entro 20 km dal confine svizzero. In realtà, secondo il TCA, anche in quel caso si tratta di una misura politica con la quale è stato scontato il prezzo dei carburanti a giovamento proprio di una porzione rilevante della clientela che costituisce i “pendolari del pieno” delle stazioni di servizio ticinesi poste vicino al confine.

La ricorrente sostiene pure che la sentenza dell’Alta Corte C155/93 del 30 maggio 1995 non considererebbe, a torto, la nozione di normale rischio di impresa in termini economici.

Al riguardo il TCA sottolinea che le quattro aree di servizio per le quali la società ha postulato le indennità per lavoro ridotto si trovano a ridosso dei valichi di confine con l’Italia e che la loro attività - ritenuto che, per indicazione della ricorrente medesima “il settore delle stazioni di servizio vive infatti risaputamente da sempre anche (…) grazie al “pendolarismo del pieno” - si fonda, essenzialmente, su due fattori; d’un lato il mercato dei cambi di valuta, e d’altro lato, i prezzi dei carburanti.

In concreto, sui prezzi dei carburanti è andata ad incidere in territorio italiano la misura del taglio delle accise, in vigore nella vicina Penisola da fine marzo 2022, che ha provocato una drastica diminuzione di clientela per la RI 1 e quindi la perdita di lavoro che l’ha determinata ad inoltrare (anche) le domande di indennità per lavoro ridotto oggetto della presente vertenza.

Nella sentenza riprodotta al consid. 2.10. la perdita di clientela era dovuta ad un’altra decisione politica, adottata in quel caso dalla Svizzera e consistente in un aumento del prezzo della benzina di 20 cts al litro.

Per il resto, il settore di attività e le caratteristiche delle attività commerciali sono identiche a quelle a suo tempo esaminate dal TFA e le argomentazioni sviluppate dall’Alta Corte restano tuttora valide (cfr. pure la risposta del Consiglio federale del 18 maggio 2022 all’interpellanza del Consiglio nazionale Piero Marchesi: “simili evoluzioni rientrano nel rischio aziendale generale di questo settore economico”).

La perdita di lavoro subìta dalla ricorrente è dunque dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale secondo la giurisprudenza federale per cui, a ragione, l’amministrazione ha respinto le domande di indennità per lavoro ridotto dal 22 agosto al 20 settembre 2022 (dopo averle concesse nei mesi precedenti ed avere precisato nelle decisioni favorevoli 26 luglio 2022 che “Si informa già sin d’ora l’azienda, che in caso di rinnovo del presente preannuncio di lavoro ridotto, la perdita di lavoro dovuta al taglio delle accise da parte del governo italiano in vigore da marzo a distanza di 6 mesi, non rappresenta più un carattere eccezionale né straordinario”).

Quanto alla pretesa applicazione alla fattispecie del caso di rigore, il TCA ribadisce, inoltre, che ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LADI una perdita di lavoro è computabile se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile, rispettivamente giusta gli art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno (casi di rigore; cfr. supra consid. 2.4.).

L’indennità per lavoro ridotto è versata nei casi di rigore unicamente se gli altri presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. Prassi LADI ILR C11; supra consid. 2.5.).

In concreto, come visto, la perdita di lavoro fatta valere dalla società ricorrente rientra nei normali rischi di impresa e nemmeno da questo profilo può pertanto essere concessa l’erogazione delle indennità richieste dalla RI 1.

Alla luce di quanto precede può, perciò, rimanere aperta la questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022, poiché manifestamente non motivato in modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).

È comunque utile ricordare, in ogni caso, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.6.).

Le decisioni su opposizione del 27 ottobre 2022 devono dunque essere confermate.

2.14. La ricorrente ha chiesto di sentire la propria dipendente, __________, ed il collaboratore della Sezione del lavoro, __________ per i motivi già indicati (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione dei propri organi al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quale prova l’audizione testimoniale di __________ e di __________.

La medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In concreto i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio senza ricorrere ad altre prove come la testimonianza delle persone menzionate nel ricorso.

La domanda di assunzione di prove formulata dalla ricorrente, va, di conseguenza, respinta.

2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

131