Raccomandata
Incarto n. 38.2022.9+10
CL/gm
Lugano 11 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 28 dicembre 2021 emanate da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 20 ottobre 2020 la RI 1, __________, ha annunciato alla Sezione del lavoro l’introduzione di un periodo di lavoro ridotto per “tutta l’azienda”, il cui organico, stando all’organigramma contestualmente presentato, si componeva di sette dipendenti, e meglio __________, __________ e __________, __________ e __________, __________ e __________, tutti colpiti dalla misura con una perdita di lavoro probabile del 100%.
Quale “causa del lavoro ridotto” la società ha fatto valere quanto segue:
" Le nuove misure restrittive applicate a bar e ristoranti (nostri clienti) stanno già rendendo visibile una diminuzione della cifra d’affari. La stessa verrebbe ulteriormente ridotta se non azzerata da eventuali misure di lockdown come già avvenuto all’inizio della pandemia.” (cfr. doc. 1 ed allegato).
Con decisione del 22 ottobre 2020, la Sezione del lavoro ha sollevato parziale opposizione e riconosciuto alla società il diritto a percepire le postulate indennità dal 30 ottobre al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 2).
1.2. Con un ulteriore preannuncio di lavoro ridotto di data 19 febbraio 2021, la RI 1 ha annunciato l’introduzione di un nuovo periodo di lavoro ridotto, a valere dal 1° gennaio 2021. La società ha indicato che ad esserne colpiti erano cinque dipendenti su un effettivo di sei persone (indicando che il contratto di lavoro di un dipendente “è stato disdetto”), nella misura del 100%.
I motivi fatti valere a fondamento della nuova richiesta sono i seguenti:
" (…) la nostra cifra d’affari è conseguita interamente su ristoranti e bar che ora sono chiusi a seguito di decisione cantonale”.
Dall’organigramma trasmesso all’amministrazione nel febbraio 2021 emerge che per la società, a quel momento, erano attivi sei dipendenti, vale a dire __________, __________ e __________, __________, __________ (indicato come “nuovo assunto”) ed __________. Il nominativo di __________ è, invece, accompagnato dall’indicazione “uscito” (cfr. doc. 3).
Con decisione del 25 febbraio 2021, la Sezione del lavoro ha sollevato parziale opposizione e riconosciuto alla società il diritto a beneficiare delle indennità per lavoro ridotto dal 1° al 31 marzo 2021 (“data del preannuncio più 10 giorni”; cfr. doc. 4).
1.3. Il 15 marzo 2021 la società ha poi presentato all’amministrazione un ulteriore preannuncio di lavoro ridotto, e meglio per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, motivandone l’introduzione sulla base del fatto che “la nostra attività consiste nella distribuzione di prodotti alimentari alla ristorazione. Tutti i nostri clienti sono chiusi a seguito di decisione dell’autorità. Svolgiamo in piccola misura ordinativi e consegne ai ristoranti che in questo periodo stanno operando con la modalità del take-away” ed indicando che ad esserne colpiti sarebbero stati, nella misura del 70%, sei lavoratori su un totale di sette dipendenti (contro i sei di un anno prima) attivi sulla base di un contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 5).
Dall’organigramma trasmesso all’amministrazione nel mese di marzo 2021 emerge che per la società, a quel momento, erano attivi sette dipendenti, e meglio __________, __________ e __________, __________ e __________, __________ ed __________ (cfr. all. a doc. 5).
Con decisione del 9 aprile 2021, la Sezione del lavoro – ritenuto che sul periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 già si era espressa con la suindicata decisione del 25 febbraio 2021 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 4) - ha sollevato opposizione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 e, dopo aver esperito ulteriori accertamenti per i quali si dirà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.7.), ha negato alla società il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto ritenuto, d’un lato, che in concreto non era rilevabile un sufficiente (25%) calo della cifra d’affari rispetto alla media del quadriennio precedente e, d’altro lato, che per il nuovo personale, assunto quando già vigevano le restrizioni conseguenti alla pandemia Covid-19, la perdita di lavoro non può essere ritenuta inevitabile ex art. 32 cpv. 1 lett. LADI e non è, dunque, computabile (cfr. doc.11).
1.4. Nel frattempo da un lato, e meglio con scritto del 23 marzo 2021, la società ha postulato il riconoscimento retroattivo al 1° gennaio 2021 del diritto a percepire le indennità di lavoro ridotto, ritenuto che “la modifica normativa si è espressa nel senso di un’autorizzazione retroattiva” e la conseguente modifica della decisione del 25 febbraio 2021, nel senso di un riconoscimento del diritto alle indennità postulate sin dal 1° gennaio 2021 (cfr. doc. 6).
D’altro lato, il 9 aprile 2021 la RI 1 ha introdotto una richiesta di “modifica dell’autorizzazione al lavoro ridotto” concessa sulla base del preannuncio del 20 ottobre 2020, chiedendo il prolungamento dell’autorizzazione fino alla durata massima (cfr. doc. 10).
Con decisione n. __________ del 15 aprile 2021, esaminata la “richiesta di modifica dell’autorizzazione al lavoro ridotto” del 9 aprile precedente, la Sezione del lavoro ha annullato e sostituito la decisione del 22 ottobre 2020, autorizzando il lavoro ridotto dal 20 ottobre al 18 febbraio 2021 “viste le modifiche legislative del 19 marzo 2021 apportate alla Legge COVID-19 del 25 settembre 2020 (RS 818.102) entrate in vigore il 20 marzo 2021 (…)” (cfr. doc. 12).
Tale decisione, però, è a sua volta stata annullata e sostituita con la decisione n. __________ del 16 aprile 2021 con la quale la Sezione del lavoro ha respinto la richiesta di modifica dell’autorizzazione al lavoro ridotto, autorizzandolo – come già era stato disposto con decisione del 22 ottobre 2020 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 2) - dal 30 ottobre al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 15).
Con la decisione n. __________ del 15 aprile 2021, la Sezione del lavoro ha altresì annullato e sostituito la decisione del 25 febbraio precedente, autorizzando il lavoro ridotto dal 19 febbraio al 18 agosto 2021 (cfr. doc. 13), per poi annullare e sostituire anche questa decisione con la decisione di riconsiderazione n. __________ del 16 aprile 2021, con la quale ha sollevato opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 (cfr. doc. 14).
1.5. Contro le due decisioni del 16 aprile 2021, in data 14 maggio 2021, la RI 1, rappresentata dallo studio legale RA 1, ha presentato tempestiva opposizione (cfr. doc. 16).
Esperiti ulteriori accertamenti, per i quali, pure, si dirà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.7.), l’amministrazione, con riferimento alla decisione n. __________ del 16 aprile 2021 con la quale alla RI 1 era stato riconosciuto il diritto a beneficiare delle indennità per lavoro ridotto dal 30 ottobre al 31 dicembre 2020, ha comunicato al patrocinatore della società di ritenere “(…) che vi siano gli estremi per emanare una decisione a svantaggio della sua patrocinata (reformatio in peius)”, avendo, in particolare, riscontrato che “la cifra d’affari effettiva annuale è in costante aumento, così come quella realizzata nel periodo richiesto rispetto alla media dello stesso periodo del quadriennio precedente” e considerato che “la ditta ha proceduto all’aumento di salario di alcuni dipendenti già in organico e ad una nuova assunzione, violando l’obbligo di diminuire il danno causato all’assicurazione contro la disoccupazione” (cfr. doc. 21).
1.6. Dopo che l’avv. RA 1 ha comunicato alla Sezione del lavoro la volontà della propria mandante di mantenere l’opposizione (cfr. doc. 22), l’amministrazione, con decisioni su opposizione del 28 dicembre 2021, ha confermato le proprie decisioni del 16 aprile 2021, negando alla società il diritto alle indennità per lavoro ridotto sia da ottobre a dicembre 2020, che da gennaio a marzo 2021.
Per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2020, l’amministrazione ha osservato quanto segue:
" (…) l'indennità per lavoro ridotto può essere versata unicamente qualora si riscontri un importante calo della cifra d'affari. Infatti in ossequio ad una consolidata prassi, il TCA ritiene una flessione della cifra d'affari inferiore al 25% quale circostanza ascrivibile al normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009, consid, 2.4, prassi cantonale confermata del resto dal Tribunale federale in STF C 302/05, consid. 6). Nondimeno, nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente, non può essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Ciò premesso, sé l'oscillazione della cifra d'affari è dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, anche una flessione della cifra d'affari superiore al 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non giustifica il riconoscimento dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009, consid. 2.6 e rif. ivi indicati; 38.2016.23 del 2 agosto 2016, consid. 2.5).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, una cifra d’affari che aumenta o che resta invariata non indica certo una diminuzione del lavoro ed esclude l'assegnazione di indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; vedi pure STFA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007 e TCA 38.2007.43).
Ora, sulla scorta dei dati forniti dalla RI 1 in sede di opposizione e in data 1. aprile 2021/29 ottobre 2021, emerge anzitutto che persino nel 2020 (anno pandemico) la cifra d'affari realizzata è superiore del 27.5% circa rispetto a quella del 2019 (anno pre-pandemico) e del 110% circa rispetto a quella realizzata nel quadriennio precedente (2016-2019). Inoltre, la cifra d'affari effettiva media realizzata nel periodo da ottobre 2020 a dicembre 2020 è aumentata del 93.5% circa rispetto alla media dello stesso periodo del quadriennio precedente (2016-2019), nonostante l'adozione di misure restrittive e la successiva chiusura per ordine dell'autorità del settore della ristorazione, principale mercato target dell'opponente. Quanto alla cifra d'affari effettiva media realizzata nel periodo da ottobre 2020 a febbraio 2021, si riscontra un aumento del 57% circa rispetto alla media dello stesso periodo del quadriennio precedente (2016-2019). Inoltre, dal raffronto tra la cifra d'affari effettiva media realizzata nel periodo da ottobre 2020 a dicembre 2020 e quella dello stesso periodo del 2019 (anno pre-pandemico) emerge che vi è stato un aumento del fatturato del 20.3% circa.
In siffatte circostanze, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, la perdita di lavoro annunciata non è computabile, sicché il diritto alle indennità non può essere riconosciuto.
Si rileva anzitutto che la legge non vuole permettere al datore di lavoro di conservare del personale eccessivo tenuto conto dei bisogni normali, per poter far fronte, se del caso, ad eventuali aumenti di attività per lassi di tempo limitati (DTF 121 V 375 consid. 3, 1994 no. 35 pag, 247 consid, 2b; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosen -versicherungsgesetz, voi. l Pag. 401 nota 12; sentenza inedita 30 maggio 1995 in re P., C155/93; STCA 38.1999,364 del 17.04.2000, consid. 2.4. pag. 8 e 9 e riferimenti ivi citati). Si osserva infatti che, nell'ottica dell'obbligo di ridurre il danno a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, il numero delle ore perse dovrebbe essere mantenuto il più basso possibile, motivo per cui non si dovrebbe assumere più personale di quanto sia normalmente necessario.
Nella presente fattispecie, la RI 1 ha proceduto all'aumento di salario di alcuni dipendenti già in organico e assunto nuovo personale con funzioni pari o simili al personale già disponibile. Infatti durante il periodo pandemico – e meglio a partire dal 1. ottobre 2020 - l'opponente ha considerevolmente aumentato il salario fisso del dipendente __________ da CHF 4'300.— a CHF 5'400.— e quello del dipendente __________ da CHF 5'000.— a CHF 6'000.—, poi aumentato a CHF 8'300. — (cfr. "Modulo comunicazioni" 1. aprile 2021; scritto 29 ottobre 2021 dell'opponente). Ciò trova conferma anche nei conti economici prodotti dall'opponente, dai quali emerge un aumento degli stipendi netti del 33.7% circa nel 2020, rispetto al 2019 (cfr. scritto dell’opponente 29 ottobre 2021). Peraltro si rileva come pochi giorni dopo aver operato i citati aumenti di salario, l’opponente ha presentato il preannuncio di lavoro ridotto oggetto del presente gravame, chiedendo la concessione delle relative indennità dal 20 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, per sette lavoratori.
Si osserva poi, che il dipendente __________, assunto in sostituzione del dipendente __________, è entrato in funzione presso l'azienda il 17 ottobre 2020 con un grado d'impiego del 70% maggiore rispetto a quello del dipendente sostituito (cfr. "Modulo comunicazioni" 1. aprile 2021; scritto 29 ottobre 2021 dell’opponente). Per inciso si osserva che la RI 1 ha mantenuto alle sue dipendenze il signor __________ anche dopo la riassunzione del signor __________, avvenuta il 1. marzo 2021 e con un grado d'impiego del 100%. Quanto appena descritto corrisponde ad una nuova assunzione, avvenuta durante un periodo in cui l'opponente pretende ottenere la concessione delle indennità per lavoro ridotto.
Ora, l'incremento degli stipendi di alcuni collaboratori, rispettivamente l'assunzione di un nuovo dipendente, in un periodo critico e di particolare difficoltà come quello dovuto alla pandemia, che già nel mese di ottobre 2020 ha visto aumentare drasticamente i casi di infezione e ha, del resto, imposto restrizioni nel settore della ristorazione - principale mercato dell'opponente - che man mano si sono inasprite, implica che la perdita non vada ritenuta computabile, poiché dovuta a circostanze che rientrano nella sfera normale del rischio aziendale (…) e perché contrario al principio generale dell'obbligo di diminuire il danno a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…) Anche alla luce di quanto precede, la perdita di lavoro annunciata non risulta computabile e non può quindi essere indennizzata.” (cfr. doc. 23/1)
In relazione alle indennità per lavoro ridotto postulate per il periodo gennaio-marzo 2021, la Sezione del lavoro ha analogamente motivato il proprio diniego concludendo quanto segue:
In siffatte circostanze, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, la perdita di annunciata non è computabile, sicché il diritto alte indennità non può essere riconosciuto.” (cfr. doc. 23/1)
Mantenendo invariate le considerazioni già espresse per l’assunzione di __________, la resistente ha precisato che sul momento della riassunzione di __________, avvenuta a marzo 2021:
" (…) la stessa opponente ha dichiarato quanto segue: "[...] Dopo il rientro di __________, constatata anche un’accresciuta necessità nel contesto del magazzino (dovuta all'aumento di clienti che ordinavano da remoto e chiedevano la consegna in sede), a __________ è stata concessa la possibilità di continuare in ragione delle performances [...]" (cfr. scritto 29 ottobre 2021 dell'opponente). Quanto appena descritto corrisponde ad una nuova assunzione, avvenuta durante un periodo in cui l'opponente pretende ottenere la concessione delle indennità per lavoro ridotto.”,
e confermato, per il resto, che “l'incremento degli stipendi di alcuni collaboratori, rispettivamente l'assunzione di un nuovo dipendente, in un periodo critico e di particolare difficoltà come quello dovuto alla pandemia (…) implica che la perdita non vada ritenuta computabile, poiché dovuta a circostanze che rientrano nella sfera normale del rischio aziendale (…) e perché contrario al principio generale dell'obbligo di diminuire il danno a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione” (cfr. doc. 23/1).
1.7. Contro le decisioni su opposizione la società, sempre patrocinata dallo studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che le sia riconosciuto il diritto a beneficiare delle indennità per lavoro ridotto, rispettivamente “dal 20 ottobre al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 18 agosto 2021 per tutto l’organico oggetto delle rispettive richieste” (cfr. doc. I).
La ricorrente rileva che litigiose sono “essenzialmente la questione del calcolo della cifra di affari della società ricorrente (ovvero una perdita di lavoro computabile, Ad A.) ed i mutamenti intervenuti nell'organico della stessa.” (cfr. doc. I).
Sulla cifra d’affari, l’avv. RA 1 ha motivato le ragioni della propria mandante facendo valere che la società, tra il 2016 ed il 2019, ha visto un costante aumento del proprio fatturato e, di conseguenza, dell’organico, dei costi fissi e degli investimenti. Anche tali ultimi elementi e non solo, quindi, la cifra d’affari, a mente del legale, dovrebbero essere tenuti in considerazione ai fini del riconoscimento (o meno) del diritto al lavoro ridotto.
In concreto, inoltre, la prognosi evolutiva del fatturato aziendale era “assolutamente positiva, con il costante progressivo incremento del volume di affari”, ragion per la quale “non si può non considerare che la Ricorrente, sulla base delle proprie previsioni, espressione di oculata e ragionevole imprenditoria, ha sostenuto costi fissi e investimenti calcolati sulla base di un fatturato in costante progressione ed aumento. Pertanto, si deve ritenere che nonostante l'asettico dato documentale non indichi una negatività numerica nel raffronto fra le cifre di affari dell'anno 2020 e 2021 e il quadriennio precedente, concretamente per RI 1 vi è stata una perdita significativa sotto forma di mancato incremento.”.
Nel caso della ricorrente non ci si troverebbe, secondo il suo patrocinatore, “in una situazione di "normale rischio aziendale" - che esclude il riconoscimento del lavoro ridotto” e che pretende sussistere per “aziende nelle quali la diminuzione del lavoro esiste, magari in maniera latente, da anni (cfr. TCA dell'8.8.2007 [inc. n. 38.2007.28] e del 5.9.2007 [inc. n. 38.2007.43])”.
L’avvocato fa, poi, valere, che nel caso della sua assistita, “non è determinante il valore della cifra di affari, bensì il suo rapporto con il rischio che nel caso concreto i lavoratori di un'azienda siano esposti a una disdetta a breve termine del proprio contratto. Nel caso di una ditta come la Ricorrente, che aveva ragionevolmente pianificato un fatturato ben maggiore rispetto a quello che ha effettivamente percepito (a causa delle misure pandemiche), sussisteva un rischio concreto che a breve termine la società debba licenziare i propri lavoratori. Il valore degli investimenti effettuati in vista degli ultimi mesi del 2020 e della prima metà del 2021 è stato talmente sproporzionato rispetto al volume di affari effettivo della Ricorrente, che, senza il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto, i dipendenti della società rischiavano e rischiano di ricevere a breve un licenziamento per motivi economici.”.
L’analisi della cifra d’affari secondo cui anche un'oscillazione superiore al 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non giustifica il riconoscimento dell'indennità per lavoro ridotto, riguarda – a mente della ricorrente – “esclusivamente i casi in cui tale diminuzione sia riconducibile a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2008.67 del 12.2.2009 consid. 2.6), mentre nei casi di misure delle autorità vi è una finzione in merito alla computabilità della perdita. Ne consegue che la perdita computabile è data, contrariamente all'assunto della Sezione del lavoro.” (cfr. doc. I).
Sull’organico della società, il legale ha osservato che gli aumenti di salario formalizzati a fine settembre con decorrenza al 1° ottobre 2020 erano già stati discussi in precedenza con i dipendenti interessati, il cui operato si rivelava indispensabile per la conduzione dell’azienda. Si tratterebbe, inoltre, di “cambiamenti (…) intervenuti in un momento nel quale non era ancora prevedibile per la Ricorrente il rischio di limitazioni degli orari e chiusura degli esercizi pubblici che è stata disposta successivamente dalle autorità (dicembre 2020)” e “(…) anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse riscontrare (…) degli aumenti salariali non giustificabili, dette circostanze non sarebbero a sé stanti sufficienti a comportare automaticamente il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto, bensì avrebbe unicamente un influsso sul numero di lavoratori coinvolti rispettivamente sull'importo dell'indennità.”.
Quanto all’assunzione di __________, il legale – che richiama, ritenendo su questo punto le due fattispecie analoghe, la STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 - ha osservato che il medesimo è stato ingaggiato in sostituzione di __________ ad ottobre 2020 e che “l'aumento della percentuale lavorativa rispetto a quella del collega sostituito rientra ad ogni modo nelle previsioni che l'azienda ha effettuato nell'autunno del 2020 circa "i mesi della ripresa economica". Per non trovarsi in una situazione di mancanza di manodopera in vista delle festività natalizie - che notoriamente rappresentano il periodo migliore dell'anno in termini di richieste legate alle cene aziendali, agli aperitivi e ai regali - RI 1 ha in buona fede pianificato una modifica dell'organico. Peraltro, per quanto riguarda __________, è doveroso sottolineare che la Ricorrente non ha richiesto le indennità per lavoro ridotto per i mesi di novembre e dicembre 2020. Dopo il rientro di __________ (marzo 2021), il dipendente è stato mantenuto nel mansionario della società in ragione delle sue capacità e della necessità dell'azienda di disporre di personale addetto al magazzino (necessario per gestire le ordinazioni da remoto e le consegne in sede). Il dipendente in questione ha poi rassegnato le dimissioni con effetto al 31 luglio 2021. Ne consegue che anche in questo ambito non è riscontrabile alcun comportamento inopportuno della ricorrente.”.
Infine, l’avv. RA 1, sul fatto che nella decisione su opposizione del 28 dicembre 2021 l’amministrazione abbia precisato di non potersi esprimere sulle indennità per lavoro ridotto postulate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021, ha osservato quanto a seguire:
" Occorre rilevare che nella decisione del 15 aprile 2021 n. __________ (cfr. doc. F), la Sezione del lavoro ha autorizzato il lavoro ridotto dal 19.02.2021 al. 18.08.2021. In seguito, in data 16 aprile 2021, con decisione n. __________ (cfr. doc. H), la decisione di cui sopra (riferita al periodo da febbraio ad agosto 2021) è stata annullata e sostituita. La ricorrente ha formulato opposizione in data 14 maggio 2021 contro la decisione di riconsiderazione n. __________ del 16 aprile 2021 chiedendo che questa fosse annullata e riformata nel senso che la decisione n. __________ del 15 aprile 2021 fosse mantenuta nella sua integralità e il lavoro ridotto per RI 1 fosse autorizzato dal 19 febbraio al 18 agosto 2021. Ne consegue che la Ricorrente ha sempre contestato, nei termini e nelle modalità previste dalla legge, la negazione del diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1. aprile 2021 al 18 agosto 2021. L'istanza inferiore non è dunque, in violazione dell'art. 56 cpv. 2 LPGA, entrata nel merito del petitum formulato e motivato dalla Ricorrente nell'opposizione 14 maggio 2021. Si giustifica pertanto l'annullamento del dispositivo della decisione impugnata relativo al periodo aprile-giugno 2021, e la riforma dello stesso, nel senso che, per i motivi sopra esposti, il diritto alle indennità è riconosciuto dal 1. aprile 2021 al 18 agosto 2021.” (cfr. doc. I)
1.8. Con risposta del 22 febbraio 2022, la Sezione del lavoro ha contestato le argomentazioni fatte valere dalla ricorrente e chiesto la reiezione del gravame sulla base delle argomentazioni per le quali, nella misura di quanto necessario, si dirà nel prosieguo.
1.9. Con replica del 7 marzo 2022, l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali ed ha, quindi, fatto valere da un lato che gli investimenti operati dalla società in vista dell’autunno/inverno 2020 non rientrerebbero nel normale rischio aziendale, ma sarebbero imprescindibili per la corretta conduzione dell’attività.
D’altro lato, ha confermato che gli aumenti di salario, rispettivamente, l’assunzione di __________ pure erano necessari ed erano stati concretizzati “in un momento, ossia prima di ottobre 2020, in cui, come anche affermato da codesto lodevole Tribunale nella sua giurisprudenza (per un esempio: inc. STCA del 13.9.2021 [inc. n. 38.2021.32]), non vigevano ancora misure particolarmente restrittive nel settore della ristorazione e i risvolti assunti dalla pandemia nei mesi successivi non erano prevedibili”.
Quanto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° aprile 2021, il patrocinatore della ricorrente osserva quanto segue:
" 19. Quanto all'eccezione di parziale res iudicata per il periodo 1. aprile - 30 giugno 2021, oggetto della decisione 9 aprile 2021 (n. __________), la ricorrente ne contesta la fondatezza trattandosi di un mero formalismo dell'Autorità di prima istanza. In verità, non si è formata alcuna crescita in giudicato né materiale, né formale. Con la decisione 9 aprile 2021, l'Autorità ha statuito sul periodo dal 1. aprile al 30 giugno 2021. In seguito, con decisione successiva, che ha assorbito quella di diniego del 9 aprile, la medesima Autorità ha accolto il riconoscimento delle indennità per un periodo temporale più ampio, ovvero dal 19 febbraio al 18 agosto 2021, comprensivo anche dei mesi di aprile, maggio e giugno 2021. La decisione più prossima nel tempo, datata 15 aprile 2021, costituiva, in tutta evidenza, la rappresentazione fattuale e giuridica che l'Autorità forniva in quel preciso momento della fattispecie, senza tenere più conto di quanto avanzato con il provvedimento adottato sei giorni prima. Ciò, considerato anche che, durante il decorso del termine per ricorrere, l'amministrazione ha la facoltà di revocare una decisione non impugnata senza soggiacere a particolari condizioni (DTF 129 V 110 consid. 1.2.1; cfr. decisione Ufficio del lavoro del 16 aprile 2021 n. __________, pag. 1). Con la decisione di riconsiderazione del 16 aprile 2021 (n. __________) l'Autorità ha annullato e sostituito quella del 15 aprile 2021 (n. __________) formando opposizione unicamente per il periodo dal 1. gennaio al 31 marzo. La società RI 1 ha dunque contestato nei termini e nelle forme previste dalla legge i due provvedimenti 16 aprile 2021 che annullavano e sostituivano le due decisioni 15 aprile 2021 relative al periodo 20 ottobre 2020- 18 febbraio 2021 e 19 febbraio-18 agosto 2021, postulando il mantenimento di queste ultime. Ne deriva che non possa essere eccepita da parte dell'Autorità di prima istanza alcuna res iudicata per il periodo 1. aprile-30 giugno 2021.” (cfr. doc. V).
1.10. Con duplica di data 28 marzo 2022, la Sezione del lavoro, confermandosi, per il resto, nelle proprie decisioni su opposizione e nella risposta di causa, ha prodotto degli articoli di cronaca circa la situazione pandemica per come si presentava già all’inizio dell’estate 2020 (cfr. doc. 25 all. a doc. IX).
1.11. Con scritto del 4 aprile 2022 - trasmesso, per conoscenza, alla resistente il giorno successivo (cfr. doc. XII)
" (…) Quanto alla nuova documentazione prodotta (doc. 25) giova anzitutto evidenziare come la stessa si limiti ad indicare una situazione di "incertezza", senza minimamente abbozzare un riferimento - neppure ipotetico - ad una nuova, repentina e duratura chiusura degli esercizi pubblici. Ciò detto e ribadito il carattere "aposterioristico" dei giudizi dell'Autorità, la suddetta "incertezza" deve essere necessariamente valutata nel contesto di una corretta ed oggettiva programmazione aziendale (…)” (cfr. doc. XI)
in diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che il ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su opposizione emesse entrambe dalla Sezione del lavoro che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2021.9 e 38.2021.10 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_120/2021, 8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
nel merito
2.2. Preliminarmente va ricordato che con decisione del 9 aprile 2021 - a fronte del preannuncio di lavoro ridotto presentato il 15 marzo per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 -, la Sezione del lavoro, essendosi già espressa per il periodo gennaio – marzo 2021 con la decisione del 25 febbraio 2021 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 4), ha sollevato opposizione negando il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 11).
La decisione del 9 aprile 2021 non è stata oggetto di impugnazione.
Con decisione n. __________ del 15 aprile 2021, la Sezione del lavoro ha, infatti, annullato e sostituito (ex artt. 17 e 53 LPGA) la sola decisione del 25 febbraio 2021 (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 13).
Il 16 aprile 2021 (con decisione n. __________), la resistente ha annullato e sostituito la decisione n. __________, nonché riconsiderato la decisione del 25 febbraio 2021.
La riconsiderazione è stata motivata sulla base del fatto che “dall’esito degli accertamenti del 26 marzo 2021, è emerso” che la stessa era “manifestamente errata” e che la “sua rettifica riveste una notevole importanza” (tant’è che l’amministrazione ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 che inizialmente le aveva, invece, riconosciuto per il mese di marzo; cfr. doc. 14).
L’annullamento e la sostituzione della decisione n. __________ del 15 aprile 2021 erano, invece, a mente dell’amministrazione, da ritenersi corrette poiché la decisione del 9 aprile 2021 “si era già espressa sul periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021”. Rilevato, dunque “tale conflitto”, il 16 aprile 2021 la Sezione del lavoro si è, dunque, espressa unicamente con riferimento al periodo da gennaio a marzo 2021 (cfr. doc. III).
Il TCA approva il modo di procedere della Sezione del lavoro.
Con riferimento alle indennità postulate per il periodo dal 1° luglio 2021, va peraltro rilevato che, ricevuta la decisione del 16 aprile 2021, la ricorrente aveva ampio tempo per interporre opposizione contro la decisione del 9 aprile 2021.
In ogni caso, il diritto a percepire le postulate indennità per lavoro ridotto deve, in concreto, essere comunque negato, e meglio per le motivazioni che verranno espresse nei considerandi a seguire (cfr. infra consid. 2.11.).
Al riguardo va ricordato che secondo l’art. 53 LPGA l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Oggetto del contendere in concreto è, dunque, la questione di sapere se, a ragione, o meno la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto a decorrere dal 20 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.
2.3. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
“Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
“Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
“1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
“(…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.4. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
“(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
(…)
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”.
2.5. Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha precisato che:
“(…)
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).
(…).
2.5 Diritto all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:
“(…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.
Il tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato così adeguato:
“(…)
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e
a perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021.
La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.5 a:
“2.5 a Assunzione di personale per imprese stagionali
Lo scopo dell’ILR è di preservare posti di lavoro e non finanziarne di nuovi. D’altra parte, però, nell’ottica dell’obbligo di riduzione del danno, ci si aspetta anche che le aziende riprendano l’attività non appena e nella misura in cui ciò sia consentito o, nel caso delle aziende stagionali, dal momento in cui la stagione ha normalmente inizio. E questo può richiedere l’assunzione di personale.
Per questo motivo è possibile far valere il diritto all’ILR anche per il personale appena assunto, a patto che siano soddisfatte le altre condizioni previste dal diritto. Tuttavia, nell’ottica dell’obbligo di limitare i danni, il numero delle ore perse dovrebbe essere mantenuto il più basso possibile. Motivo per cui non si dovrebbe assumere più personale di quanto sia normalmente necessario durante la stagione.”.
La Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.5. e 2.5 a, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:
“(…)
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e
la perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”.
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.5. e 2.5 a sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne il p.to 2.5 a, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione alla Prassi LADI ILR:
“C6b Valido dal 19.03.2021
Lo scopo dell’ILR è di preservare posti di lavoro e non finanziarne di nuovi. D’altra parte però, nell’ottica dell’obbligo di riduzione del danno, ci si aspetta anche che le aziende riprendano l’attività non appena e nella misura in cui ciò sia consentito o, nel caso delle aziende stagionali, dal momento in cui la stagione ha normalmente inizio. E questo può richiedere l’assunzione di personale.
Per questo motivo è possibile far valere il diritto all’ILR anche per il personale appena assunto, a patto che siano soddisfatte le altre condizioni previste dal diritto. Tuttavia, nell’ottica dell’obbligo di limitare i danni, il numero delle ore perse dovrebbe essere mantenuto il più basso possibile. Motivo per cui non si dovrebbe assumere più personale di quanto sia normalmente necessario durante la stagione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen /kreisschreiben---avig-praxis.html).
Al riguardo cfr. pure la Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021 e Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 5 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.6. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7. Nella presente evenienza, dall’estratto del Registro di commercio emerge che RI 1, avente sede __________, è attiva nel “commercio internazionale di prodotti alimentari, commodities e beni d'epoca e di lusso”, nonché nella “detenzione e lo sfruttamento di proprietà intellettuali”. Amministratore unico della società a decorrere da dicembre 2014 è __________ (cfr. estratto del Registro di commercio, reperibile nel sito www.zefix.ch).
Dal 2014, la società ha sviluppato “le proprie attività nella distribuzione di prodotti alimentari, segnatamente avendo quale principale clientela la ristorazione ticinese”. Tale attività costituirebbe “l’80% circa dell’operato societario”, nonché “quasi integralmente il fatturato dell’azienda” (cfr. doc. I).
In concreto, dagli atti emerge che in seguito al preannuncio di lavoro ridotto presentato dalla società il 15 marzo 2021 a valere per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, l’amministrazione ha chiesto alla società di fornire informazioni dettagliate circa:
"
Le principali attività svolte dall’azienda, specificando in quale misura (%) influiscono sulla cifra d’affari;
l’organizzazione del lavoro (descrizione attività svolte, lavoro in presenza/telelavoro, orari, ecc.)
a. com’era organizzato il lavoro durante il periodo di attività “normale”;
b. com’è organizzato il lavoro durante il periodo di lavoro ridotto;
i contratti di lavoro del personale, da allegare come anche eventuali disdette di contratti di lavoro accorse negli ultimi sei mesi;
la dichiarazione dei salari AVS 2020 (…)” (cfr. doc. 7).
Il 1° aprile 2021, la società quanto ai “motivi alla base del mutato volume di ordinazioni” ha precisato che lo stesso:
" (…) si è sensibilmente ridotto causa chiusura dei nostri clienti, ristoranti in grade prevalenza, per decisione delle autorità. Situazione ulteriormente aggravata dalla grande incertezza relativa a possibili riaperture. Teniamo a sottolineare che la nostra azienda era in forte crescita, come si vede chiaramente dai dati del fatturato e la chiusura della nostra clientela è stata molto penalizzante soprattutto poiché la nostra struttura oggi comporta dei costi fissi, salari compresi, in linea con una previsione di fatturato superiore ai 200'000 chf mensili.”.
La ricorrente ha, inoltre, indicato che tra il 2020 ed il 2017 ha conseguito le seguenti cifre d’affari:
2020
2019
2018
2017
Gennaio
118564
68180
45788
24126
Febbraio
120691
67957
40742
23774
Marzo
59069
71260
60334
35502
Aprile
1369
91492
57511
44708
Maggio
80262
106683
58944
58290
Giugno
148747
102936
65154
58117
Luglio
165821
99293
54470
53115
Agosto
158564
92238
66099
44027
Settembre
190177
102345
64688
51261
Ottobre
167414
115460
82370
60376
Novembre
144849
116823
65077
76934
Dicembre
100919
111806
68537
65051
Totale
1456446
1146473
72971
595281
Sul “volume delle ordinazioni”, la società ha comunicato che “alcuni dei nostri clienti si sono pian piano organizzati con il servizio di take-away, di conseguenza riusciamo ad avere un minimo volume di fatturato. Non riteniamo in ogni caso che potremo superare sensibilmente la cifra d’affari del mese di marzo”.
Il “probabile sviluppo del volume di affari” dei quattro mesi successivi è stato quantificato come segue:
" gennaio 2021 52500
febbraio 2021 67100
marzo 2021 73000
aprile 2021 80000” (cfr. doc. 8).
La società ha, poi, risposto ai quesiti postile dall’amministrazione come segue:
" (…)
L’attività svolta dall’azienda è la distribuzione di prodotti alimentari alla ristorazione; questa attività viene svolta per oltre l’80% in favore dei ristoranti.
Per la natura dell’attività, la raccolta degli ordini e le consegne vengono eseguite di persona con uno stretto rapporto personale che si instaura tra il nostro rappresentante commerciale ed il cliente. Nessuno dei nostri dipendenti svolge telelavoro. Anche la dipendente amministrativa con mansioni prevalenti di segretariato lavora esclusivamente negli uffici di Via __________ a stretto contatto con autisti/magazzinieri.
2a. Durante un periodo di attività normale le mansioni sono così suddivise, secondo organigramma:
Sig. __________, quale responsabile vendite svolge funzioni di:
o Direzione generale
o Contatti con i fornitori
o Approvvigionamenti (supervisione)
o Gestione clienti chiave
o Coordinamento e supervisione attività dei venditori
o Supervisione e coordinamento attività amministrative
Sig. __________, venditore
o Ricerca nuovi clienti e sviluppo nuove aree
o Preparazione offerte
o Gestione preparazione ordini per evasione
o Reportistica mensile, trimestrale, annuale dei risultati
Sig. __________, venditore
o Ricerca nuovi clienti
o Preparazione offerte
o Gestione preparazione ordine per evasione
Sig. __________, autista e magazziniere part time
(allontanato per decisione dell’ufficio della Migrazione, ri-assunto in data 1.3.2021)
o Autista consegne ordine, magazziniere
Sig. __________, autista e magazziniere part time
(assunto a causa dell’allontanamento del sig. __________ per decisione dell’ufficio della Migrazione)
o Autista consegne ordine, magazziniere
Sig. __________, acquisti
o Responsabile acquisiti
o Richiesta offerte e comparazione fornitori
o Pianificazione e controllo marginalità
o Controllo qualità
o Supervisione magazzinieri/carico merce
Sig. ra __________, amministrazione
o Segretaria generale
o Gestione pagamenti e incassi
o Supporto alla direzione vendite/acquisti
2b. Durante il periodo di lavoro ridotto:
Sig. __________
o Ordinazioni clienti, fatturazione, consegne
o Gestione acquisti da fornitori consolidati
o Gestione pagamenti e incassi
Sig. __________
o Lavoro ridotto al 100% non potendo acquisire nuova clientela e ricercare nuove aree, sua mansione principale
Sig. __________
o Lavoro ridotto al 100% non potendo acquisire nuova clientela, sua mansione principale
Sig. __________, autista e magazziniere part-time
o Disdetto a fine settembre per decisione dell’ufficio della migrazione e rientrato in forza il 1.3.2021. Il suo nuovo contratto prevedeva nuove e più ampie funzioni ma il suo lavoro è stato di fatto ridotto alle attività di magazzino e consegna (autista) part-time come da contratto precedente.
Sig. __________
o Assunto in sostituzione del sig. __________ svolge funzioni di autista e magazzino, le sue funzioni anche in lavoro normale non sarebbero cambiate ed anche in futuro non riteniamo cambieranno
o Sig. ra __________Lavoro in grande parte ridotto, le sue funzioni sono sopperite dal sig. __________, la riduzione non è totale per consentire un collegamento efficace con l’ufficio esterno che si occupa della contabilità
o Sig. __________Lavoro ridotto al 100%. L’azienda sta lavorando solo con fornitori abituali e con volumi molto ridotti per i quali i margini sono noti e il controllo qualità è consolidato.” (cfr. all. a doc. 8).
La ricorrente ha trasmesso alla resistente la “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari anno 2020” dai quali emerge che __________ è stato occupato durante l’intero anno, così come __________, __________, __________ e __________. __________, invece, è stato alle dipendenze della RI 1 da gennaio ad ottobre e __________ da ottobre a dicembre (cfr. all. a doc. 8).
Agli atti figurano, poi, i contratti di lavoro sottoscritti (anche in annullamento e sostituzione di qualsiasi altro contratto, segnatamente precedente, o accordo tra le parti) tra la società e:
a. con inizio attività fissato il 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno, con funzione di “rappresentante venditore” per uno stipendio di fr. 4'300.- lordi al mese per 12 mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;
b. con inizio attività fissato al 1° ottobre 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno, con funzione di “rappresentante venditore”, per uno stipendio di fr. 5'400.- mensili lordi per dodici mensilità, sottoscritto il 30 settembre 2020;
a. con inizio attività al 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, al 30%, con funzione di “impiegata amministrativa”, per uno stipendio di fr. 1'050.- al mese per dodici mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;
b. con inizio attività al 1° febbraio 2020, di durata indeterminata, al 50%, in qualità di “impiegata amministrativa” per un salario mensile lordo di fr. 1'750.- per dodici mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;
c. con inizio attività al 1° ottobre 2020, di durata indeterminata, all’80%, in qualità di “impiegata amministrativa” per un salario mensile lordo di fr. 3’000.- per dodici mensilità, sottoscritto il 30 settembre 2020;
__________, con inizio attività al 1° ottobre 2019, di durata indeterminata, a tempo pieno, con funzione di “responsabile consulente alle vendite”, per uno stipendio mensile lordo di fr. 7'000.- per dodici mensilità, sottoscritto il 26 settembre 2019;
__________, con inizio attività il 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno, in funzione di “responsabile acquisiti”, per uno stipendio mensile lordo di fr. 4'000.- per dodici mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;
__________:
a. con inizio attività il 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno, in qualità di “responsabile vendite” per uno stipendio mensile lordo di fr. 5'000.- per dodici mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;
b. con inizio attività il 1° ottobre 2020, di durata indeterminata, a tempo pieno, in qualità di “direttore generale”, per uno stipendio mensile lordo di fr. 8'300.- per dodici mensilità, sottoscritto il 30 settembre 2020;
a. con inizio attività al 1° gennaio 2020, di durata indeterminata, al 30%, in qualità di “rappresentante venditore”, per uno stipendio mensile lordo di fr. 1'350.- per dodici mensilità, sottoscritto il 27 dicembre 2019;
b. con inizio attività “a dipendenza rilascio permesso”, di durata indeterminata, a tempo pieno, in qualità di “rappresentante venditore”, per un salario mensile lordo di fr. 4'000.- per dodici mesi, sottoscritto il 22 settembre 2020;
La società ha altresì trasmesso all’amministrazione la “proroga del termine per cessazione dell’attività lavorativa” sino al 30 settembre 2020 concessa per __________ dall’Ufficio della migrazione in data 31 agosto 2020 (cfr. all. a doc. 8).
Successivamente all’opposizione interposta dalla ricorrente contro la decisione di riconsiderazione e la decisione, entrambe del 16 aprile 2021 (cfr. supra consid. 1.5.e doc. 16), l’amministrazione ha chiesto alla società di fornire ulteriori informazioni e risposte cui la società ha fatto così seguito:
"
Indicare per quale motivo il salario fisso del dipendente __________ è passato da CHF 4'300.- a CHF 5'400.- a partire dal 01.10.2020 (cfr. contratto di lavoro del 27.12.2019 e del 30.09.2020 del sig. __________, pti. 10);
In merito all’aumento salariale del dipendente __________ si precisa che in periodo pre-pandemico il dipendente aveva conseguito dei risultati oltremodo positivi in termini di obbiettivi legati alla clientela acquisita: per questo motivo, da tempo, le parti avevano concordato un aumento del salario fisso, invece di provvedere all’erogazione di un bonus una tantum. Come indicato in precedenza, la decorrenza della modifica contrattuale (dal 1. Ottobre) era stata determinata partendo dal presupposto che la situazione pandemica fosse ormai alle spalle.
Spiegare per quale ragione il salario fisso del dipendente __________ è passato da CHF 5'000.- a CHF 8'300.- a partire dal 01.10.2020 (cfr. contratto di lavoro del 27.12.2019 e del 30.09.2020 del sig. __________, pti. 10);
Simili ragioni sono alla base del prospettato aumento salariale di __________ – in cima all’organigramma societario con funzioni di grande responsabilità – che ha sempre dimostrato grande serietà e capacità professionale, oltre che un notevole attaccamento all’azienda nei difficili mesi della prima ondata pandemica. Anche in questo caso l’aumento era già stato discusso e fissato da tempo, fermo restando che in realtà è stato applicato solo parzialmente giacché il suo salario mensile da ottobre 2020 è ammontato a CHF 6'000.- (cfr. conteggio AVS 25.1.2021). L’aumento integrale è avvenuto unicamente con effetto al luglio 2021.
Posto come il dipendente __________ è stato assunto in sostituzione del sig. __________ – il quale era alle dipendenze dell’azienda con un grado d’impiego del 30% (cfr. contratto di lavoro del 27.12.2019 del sig. __________, pt. 3) – spiegare per quale motivo il sig. __________ è entrato in funzione con un grado d’impiego del 100 % dal 17.10.2020 (cfr. contratto di lavoro del 12.10.2020 del sig. M. __________, pt. 3);
Indicare per quale ragione il lavoratore __________ è rimasto alle dipendenze dell’azienda nonostante il sig. __________ sta sia tornato operativo dal 1. Marzo 2021;
/ 4. Si ribadisce (…) la necessità dell’azienda di essere preparata alla ripresa dell’attività dopo la prima ondata pandemica: l’assunzione di __________ è stata valutata come misura necessaria in questo contesto, allorquando – per decisione dell’autorità - non è stato più possibile impiegare __________ e allorquando non si pensava ad una recrudescenza dei casi. Per altro __________ non è stato posto in lavoro ridotto nei mesi di novembre e dicembre 2020 (né è stata chiesta la relativa indennità). Dopo il rientro di __________, constatata l’accresciuta necessità nel contesto del magazzino (dovuta all’aumento di clienti che ordinavano da remoto e chiedevano la consegna in sede), a __________ è stata concessa la possibilità di continuare in ragione delle performances, fermo restando che ha poi dato le dimissioni con effetto al 31 luglio 2021.
Spiegare perché il grado d’occupazione del dipendente __________ è passato dal 30% al 100% a partire dal 1. Marzo 2021 (cfr. contratto di lavoro del 27.12.2019 e del 22.09.2020 del sig. __________, pti. 3), nonostante durante tale periodo la ditta ha annunciato una perdita di lavoro del 100% (cfr. preannuncio di lavoro ridotto del 19.02.2021);
(…) __________ (…) era da tempo impiegato presso l’azienda, nella funzione di autista e magazziniere part-time, che consegnava gli ordini e si occupava del magazzino. Con il passare del tempo, anche in considerazione delle sue capacità pure sul fronte dell’acquisizione della clientela, si era discussa una sua “promozione” con un contratto a tempo pieno. Egli è stato purtroppo oggetto di una procedura relativa al suo permesso di lavoro, culminata con l‘imposizione da parte dell’Ufficio della migrazione di cessare l’impiego a far data dal 30 settembre
Tenendo fede al summenzionato impegno preso con il dipendente, già il 22 settembre 2020 – ben prima del nuovo stop imposto dal CF – con Costa era stato sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo pieno, subordinato all’ottenimento del permesso, poi effettivamente ricevuto a marzo 2021, quando ha ripreso a lavorare. Quindi l’azienda non ha assunto nuovo personale durante la seconda ondata della pandemia, bensì si è limitata a sostituire provvisoriamente un dipendente che non poteva lavorare;
Trasmettere la dichiarazione dei salari AVS del 2019;
Quale Allegato 1 al presente scritto viene trasmessa, come richiesto, la dichiarazione dei salari per l’anno 2019, che conferma tutte le indicazioni fornite in opposizione e nei punti precedenti del presente scritto.
Fornire i piani di lavoro dei dipendenti per il periodo da gennaio ad agosto 2021;
Quale Allegato 2 si trasmettono i piani di lavoro per il periodo oggetto dell’opposizione, ovvero il primo trimestre 2021, restando beninteso a disposizione – se ne emergesse la motivata necessità – a presentare anche quelli per i mesi successivi.
Allegare eventuali disdette dei contratti di lavoro accorsa da ottobre 2020;
Quale Allegato 3 si trasmette la disdetta consegnata in data 30 giugno 2021 da __________, unico atto interruttivo dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Società da ottobre 2020 ad oggi.
Trasmettere una vostra tabella indicante la cifra d’affari effettiva da 2016 sino ad oggi specificandola per ogni mese;
produrre i conti economici e bilanci dal 2016 al 2021.
Quali Allegati 5 e 6 vengono prodotti i rendiconti IVA ed i bilanci fino al 2020 (il 2021 non è beninteso ancora allestito), evidenziando che detti documenti dovrebbero essere già agli atti del Vostro Ufficio” (cfr. doc. 17 e 20).
Contestualmente, la ricorrente ha trasmesso all’amministrazione i seguenti documenti:
La “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019”, dalla quale emerge che nel corso dell’anno in questione per le società erano attivi, da gennaio a dicembre, __________, __________ __________, __________, __________ e __________, nonché da marzo a dicembre Ismene Marino (cfr. all. 1 a doc. 20);
le tabelle con i turni del personale per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 (cfr. all. 2 a doc. 20);
le dimissioni rassegnate da __________ in data 30 giugno 2021 (cfr. all. 3 a doc. 20);
una tabella con il fatturato mensile della società dal 2016 a settembre 2021 dalla quale emergono le cifre seguenti:
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Gennaio
54000
119000
68000
46000
24000
10000
Febbraio
67000
121000
68000
41000
23500
15000
Marzo
119000
59000
71000
61000
35500
20000
Aprile
175000
1500
91500
58000
45000
21000
Maggio
240000
80000
107000
59000
58000
30000
Giugno
29400
149000
103000
66000
58000
32000
Luglio
304000
166000
99000
55000
53000
32000
Agosto
310000
159000
92000
66000
44000
27000
Settembre
319000
190000
102000
65000
51000
28000
Ottobre
167000
115000
85000
60000
25000
Novembre
145000
117000
65000
77000
30000
Dicembre
102000
112000
70000
65000
35000
(cfr. all. 4 a doc. 20);
i rendiconti IVA che:
o per il 2016 danno atto di una cifra d’affari di fr. 40'545.90 per il primo trimestre, di fr. 77'809.30 per il secondo, di fr. 56'768.25 per il terzo e di fr. 173'664.11 per il quarto;
o per il 2017 danno atto di una cifra d’affari di fr. 84'300.51 per il primo trimestre, di fr. 160'583.22 per il secondo, di fr. 144'696.86 per il terzo e di fr. 192'259.60 per il quarto;
o per il 2018 danno atto di una cifra d’affari di fr. 154'480.00 per il primo trimestre, di fr. 177'237.00 per il secondo, di fr. 180'851.00 per il terzo e di fr. 238'641.00 per il quarto;
o per il 2019 danno atto di una cifra d’affari di fr. 203'084.00 per il primo trimestre, di fr. 262'411.00 per il secondo, di fr. 287'247.92 per il terzo e di fr. 334'533.72 per il quarto;
o per il 2020 danno atto di una cifra d’affari di fr. 290'477.86 per il primo trimestre, di fr. 208'456.28 per il secondo, di fr. 504'134.49 per il terzo e di fr. 397'294.40 per il quarto;
o per il 2021 danno atto di una cifra d’affari di fr. 234'356.25 per il primo trimestre (cfr. all. 5 a doc. 20);
i conti annuali per gli esercizi dal 2016 al 2020 (cfr. all. 6 a doc. 20).
Pendente ricorso, la ricorrente, quale attestazione degli “ingenti costi fissi di cui si è fatta carico la società ricorrente in ragione dei buoni risultati di fatturato ottenuti sino a quel momento ed in legittima previsione di un andamento del lavoro in costante progressione ed aumento” (cfr. supra consid. 1.9. e doc. V) ha altresì prodotto la documentazione a seguire:
Clausola addizionale 1 al contratto del 29 maggio 2020 inerente il veicolo __________, dal quale emerge che lo stesso viene noleggiato per fr. 1'336.- mensili (3'000 km inclusi e fr. 14.- per ogni 100 chilometri extra) (cfr. all. O a doc. V);
Clausola addizionale 1 e 2 al contratto del 2 novembre 2020 inerente il veicolo __________, noleggiato dalla ricorrente per fr. 1'681.- mensili (cfr. all. P a doc. V);
Contratto di locazione di un magazzino ed un posteggio sottoscritto il 29 gennaio 2020 a __________ per totali fr. 460.- al mese (cfr. all. Q a doc. V);
Contratto di locazione sottoscritto tra la __________ e la RI 1 per un locale adibito a deposito di 30 metri quadrati nello stabile __________ di __________ (dove la ricorrente ha la propria sede) per una pigione annua di fr. 3'600.-, sottoscritto il 28 novembre 2019 (cfr. all. R a doc. V);
Il modulo di domanda di sottoscrizione di un’assicurazione del credito con la __________ del 10 marzo 2020 (cfr. all. S a doc. V);
Un contratto di finanziamento leasing del 27 ottobre / 2 novembre 2020 (cfr. all. T a doc. V);
La richiesta di proroga del termine ultimo per la cessazione dell’attività di __________, trasmessa dalla ricorrente all’Ufficio della migrazione il 26 agosto 2020 (cfr. all. U a doc. V);
La proroga di suddetto termine al 30 settembre 2020 (cfr. all. V a doc. V);
Una tabella dalla quale emergono i salari corrisposti dalla ditta ai propri dipendenti tra il 2020 ed il 2021, priva dei relativi nominativi (cfr. all. W a doc. V);
Uno scritto trasmesso il 4 marzo 2022 da __________ alla ricorrente nella quale il medesimo comunica all’ex datrice che al momento della propria assunzione era “stato informato del fatto che avrei preso il posto del signor __________ (…) che non poteva più lavorare in ditta per motivi amministrativi”. Ha altresì indicato che proprio da __________ sarebbe, poi, stato “affiancato” (“prima della mia entrata ufficiale in Società” potendo così apprendere le mansioni. L’ex dipendente comunica altresì che gli “era stato spiegato chiaramente che il mio rapporto di lavoro avrebbe potuto essere rescisso, laddove il signor __________ fosse stato in grado di riprendere la propria attività lavorativa” sennonché, poi, la società si è mostrata “intenzionata a tenermi nell’organico” (cfr. all. Y a doc. V).
La resistente, da parte sua, in allegato alla propria duplica del 28 marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.10. e doc. IX), ha trasmesso anche una serie di articoli giornalistici/televisivi circa:
il parere espresso dagli esperti il 28 giugno 2020 sull’obbligo di mascherine nei trasporti pubblici e laddove non era possibile tracciare i contatti in ragione del “pericolo di un aumento rapido” esistente a quel momento e di una tendenza dei contagi in Svizzera definita “inquietante” dal direttore dell’Ufficio federale della sanità pubblica;
la contestuale preoccupazione dei medici ticinesi e della richiesta del medico cantonale di rispettare le norme di igiene e la distanza di sicurezza a fronte di una situazione seria;
le nuove misure introdotte dal Consiglio Federale per scongiurare nuovi focolai Covid ad inizio luglio 2020 (cfr. doc. 25 all. a doc. IX).
2.8. Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).
L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Per quanto concerne la ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno 2020 (cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti” (cfr. RU 2020 4159).
L’art. 5a è poi stato modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore 23.00 e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo (cfr. RU 2020 4503).
Nel frattempo nel Canton Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020, valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.
La Risoluzione n. 5529 del 26 ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.
L’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico.
Ai sensi dell’art. 5a cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12 dicembre 2020:
" 1 Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:
b. agli orari di apertura si applica quanto segue:
tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi i numeri 2 e 3,
le strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,
nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”
Inoltre l’art. art. 7 cpv. 2 - 5 sancisce:
" 2 Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le seguenti condizioni:
a. sono disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b e c;
b. il numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;
c. il numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.
4 Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.
5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di apertura.”
È stato previsto che tali disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5377).
Per completezza va osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7 dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.
Il 18 dicembre 2020 gli art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5813):
" Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo
1 L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.
2 Il divieto non vige per le strutture seguenti:
a. le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti;
b. le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel piano di protezione prevedono le misure seguenti:
per la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,
durante la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;
c. le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
d. le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo; a questi si applica quanto segue:
la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,
tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,
i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti.
3 Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte fino alle ore 01.00.”
" Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6
2 Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le condizioni seguenti:
b. il numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;
c. gli ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.
4 Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione.
5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.
6 Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”
Il 6 gennaio 2021 sono state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).
Il 13 gennaio 2021 la durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre 20202 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al 28 febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).
Il divieto di esercizio per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo 2021 (cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).
L’art. 5a cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera circolazione dell’aria:
È stato altresì previsto, in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html).
Il 26 maggio 2021 il tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31 maggio 2021 come segue:
" 1 Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.
2 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:
a. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;
b. per gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
c. la dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
d. i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.” (RU 2021 300)
Il 23 giugno 2021 è stata abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (cfr. RU 2021 379).
L’art. 12 della nuova Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar e i club enuncia:
" 1 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:
a. nei luoghi chiusi:
tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,
per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,
gli ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro tavolo,
i gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di ospiti;
b. nelle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”
Dal 26 giugno 2021 nei ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html; https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/direttive/alberghi-ristoranti-e-capanne/).
Il 13 settembre 2021 è poi entrato in vigore l’obbligo di presentare il certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 e il risultato negativo per poter entrare nei ristoranti e nei bar (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html).
Dal 20 dicembre 2021 l’accesso agli spazi interni dei ristoranti e dei bar è limitato alle persone con certificato di vaccinazione o di guarigione. Essi devono rimanere seduti e portare la mascherina (cfr. Comunicato stampa del 17 dicembre 2021: “Coronavirus il Consiglio federale decide di inasprire i provvedimenti”).
L’art. 12 cpv. 1 della modifica dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 17 dicembre 2021 prevede che:
" Per strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:
a. i gestori devono limitare l’accesso ai luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. I gestori devono provvedere a un’aerazione efficace dei locali. Per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, salvo che l’accesso sia limitato a persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test;
b. i gestori possono limitare l’accesso alle aree esterne a persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitarlo ulteriormente. Se un gestore non prevede una limitazione dell’accesso alle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci;
c. se l’area esterna di una struttura della ristorazione, un bar o un club si trova sull’area di una manifestazione con limitazione dell’accesso, tale limitazione si applica anche all’area esterna della struttura della ristorazione, del bar o del club.”
In quell’occasione è stato inoltre reintrodotto l’obbligo di telelavoro (cfr. art. 25 cpv. 5 dell’Ordinanza):
" I datori di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.”
Il 17 febbraio 2022 è infine stato abrogato l’obbligo di certificato COVID e della mascherina per accedere ai bar e ai ristoranti, come pure la raccomandazione del telelavoro (cfr. modifica dell’Ordinanza COVID-19 del 16 febbraio 2022 e Comunicato stampa. “Coronavirus: il Consiglio federale revoca i provvedimenti – ancora in vigore fino a fine marzo – soltanto l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie e l’isolamento”.
2.9. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
In quell’occasione il Tribunale federale ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.
Il Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era la causa della sottoccupazione dei dipendenti, bensì essa era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19 (cfr. consid. 4.3).
Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituisse una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI (cfr. consid. 5.1).
Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021 (peraltro richiamata dalla ricorrente in sede ricorsuale), ha constatato che la Sezione del lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre 2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.
Contrariamente alla Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.
Al riguardo il TCA ha precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.
D’altra parte, che anche l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della struttura.
Di conseguenza la perdita di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore delle due dipendenti è stata considerata computabile.
Cfr. pure STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.
In una sentenza 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021 sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…) Nella presente fattispecie il ricorrente ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto fino al 31 marzo 2021 (cfr. consid. 1.5: “richiesta di proseguo”).
Egli ha chiesto di poter beneficiare da tali prestazioni anche a partire dal 1° aprile 2021 invocando le “limitazioni che hanno colpito in modo particolare e soprattutto il settore della Ristorazione attraverso chiusura ovvero forte contrazione dal normale flusso clientelare” (cfr. consid. 1.2).
Con la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si è opposta al versamento di tali prestazioni (cfr. consid. 1.9).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come sottolineato giustamente dalla Sezione del lavoro (e come ammesso pure dal ricorrente; cfr. consid. 1.5: “vero non vi sono state ulteriori limitazioni”)
Il certificato COVID a partire dal 13 settembre 2021 menzionato nel ricorso (cfr. doc. 1.12), è peraltro richiesto solo per consumazioni al chiuso (cfr. doc. 11: “sarà obbligatorio all’interno di ristoranti e bar”) e non impedisce di ritirare le pietanze da asporto, portando evidentemente la mascherina (cfr. consid. 1.11).
D’altra parte, per quel che riguarda lo smart working, giustamente l’amministrazione ha rilevato che, nel periodo in questione (1° aprile - 30 settembre 2021), tale attività non era obbligatoria e aveva subito una drastica riduzione soprattutto nel settore industriale/manifatturiero nel quale peraltro le attività direttamente produttive o a esse collegate (a differenza di quelle commerciali, amministrative o di progettazione) devono essere svolte in azienda (cfr. “Il Ticino che (non) lavora da casa” in www.tio.ch del 21 gennaio 2021).
Inoltre, il fatto che questa attività sia stata creata in una “zona industriale che non beneficia di attrattiva turistica particolare” (cfr. consid. 1.5) è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid. 2.2.).
Il ricorrente stesso ha peraltro fornito i dati delle cifre d’affari realizzate nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) del 2020 (cfr. consid. 1.5.) e del 2021 (cfr. consid. 1.6.), sottolineando che quelle conseguite nel 2020 (e dunque all’inizio della pandemia) permettevano una “solida base finanziaria a copertura dei costi fissi e dei costi del personale” (cfr. consid. 1.5.).
Le cifre d’affari inferiori conseguite negli stessi mesi del 2021, secondo questo Tribunale, sono dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto alla pandemia.
Dagli atti dell’incarto emerge anche che, nel periodo nel quale viene chiesto il lavoro ridotto, è stato pure impiegato in misura rilevante il titolare (cfr. consid. 1.5: “il lavoro principale e preponderante è svolto da chi vi scrive”) per cui la perdita di lavoro subita dal dipendente, peraltro immediatamente assunto a tempo pieno sin dall’inizio della nuova attività (cfr. al riguardo le pertinenti considerazioni della Sezione del lavoro al consid. 1.11. in fine), non può essere messa a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid.1.9.: “è possibile concludere che non vi sia alcuna perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il lavoro che dovrebbe essere svolto dal dipendente lasciandolo dunque a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e violando in questo modo il proprio obbligo di diminuire il danno causato a quest'ultima”).
Alla luce di quanto appena esposto, occorre concludere che nella presente evenienza non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 citate al consid. 2.6.
A ragione, pertanto, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al preannuncio di lavoro ridotto del 4 maggio 2021 in applicazione degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3 LADI e 51 OADI). (…)”
Questa Corte, con sentenza 38.2021.79 del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.
Il TCA ha stabilito, da una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a fine dicembre 2020.
Dall’altra, che per gli altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere che la perdita di lavoro fosse computabile. Gli atti sono, pertanto, stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente temporanea”.
Con giudizio 38.2021.85 del 21 marzo 2022 (attualmente pendente davanti al Tribunale federale, inc. TF 8C_273/2022) questo Tribunale ha confermato, nei confronti di una società che gestisce tre saloni di coiffure, il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021 ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.
Con sentenza 38.2021.77 dell’11 aprile 2022, nel caso di una ditta attiva nel settore dell’edilizia, questa Corte ha d’un lato, negato alla ricorrente le postulate indennità per lavoro ridotto ritenuto, per i cantieri i cui lavori erano in ritardo a causa alle procedure di opposizione relative ai progetti, che la perdita di lavoro che ne derivava non era computabile, così come non lo era quella dovuta a cambiamenti del progetto dettati dalla volontà del committente e che rientrano quindi nel normale rischio aziendale. D’altro lato, per i cantieri i cui ritardi potevano, invece, essere dettati dal fatto che la pandemia di coronavirus “ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali, provocando un aumento notevole dei prezzi”, questa Corte, non potendo escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente fosse effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI) ha rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.
In una sentenza 38.2022.3 del 25 aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.
2.10. Secondo la giurisprudenza del TCA, inoltre, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016; STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009; STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009; STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007; STCA 38.2004.63 del 21 marzo 2005; STCA 38.2004.95 dell’8 marzo 2005; STCA 38.2004.19 dell’11 maggio 2004; STCA 38.2003.50 del 26 gennaio 2004; STCA 38 2002.183 del 24 marzo 2003; STCA 38.2002.95 del 18 ottobre 2002; STCA 38.2001.231 del 17 giugno 2002; STCA 38.2001.125 del 27 settembre 2001; STCA 38.2000.310 del 31 luglio 2001; STCA 38.2000.22 del 24 luglio 2000).
Sulla questione si vedano anche le STF C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:
" 6.1 Per quel che attiene al merito della vertenza, può essere data adesione alla pronuncia impugnata, resa in ossequio ad una consolidata prassi giudiziaria cantonale, secondo la quale una flessione della cifra d'affari inferiore al 25% costituisce circostanza rientrante nella sfera normale del rischio aziendale di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.
È vero che il primo criterio entrante in linea di conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a indennità per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (lett. a) e se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b). È però anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può essere opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile riferimento - perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce soluzione insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della cifra d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro ridotto. Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche, l'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25% della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra d'affari, Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la soluzione adottata dalla Corte
cantonale, fondata sul criterio della cifra d'affari anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta fattispecie essere condivisa.
(...).
Da queste tavole sinottiche risulta un'oscillazione della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a maggio 2004/2005 e del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La variazione è invece del 17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del 23,73% nel corrispondente trimestre 2003/2004.
Ora, in considerazione del fatto - come peraltro rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori, questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non possono essere assegnate.
A nulla giova alla ricorrente sostenere che i primi giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere considerata come "giovane", occorre
ricordare che, pur riconoscendo la difficile situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere provvedimenti adeguati e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta, a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti legislativi a livello europeo.".
In una sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004 il Tribunale federale, confermando un giudizio di questo Tribunale, ha negato il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto a una ditta attiva nel settore delle materie plastiche, rilevando in particolare:
" (…) L'autorità cantonale ha inoltre giustamente rilevato come sia la cifra d'affari che l'effettivo del personale impiegato dalla ricorrente fossero aumentati nel 2001 rispetto all'anno precedente, il che indicava un incremento del lavoro e non certo una sua diminuzione, circostanza questa che escludeva l'assegnazione delle chieste prestazioni.
Pure correttamente i primi giudici hanno infine asserito non essere scopo della LADI permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero, per poter far fronte, se del caso, ad eventuali aumenti di attività per periodi di tempo limitati. (...)".
In una sentenza 38.2021.15 del 29 novembre 2021, il TCA ha ritenuto che l’oscillazione della cifra di affari realizzata da una ditta dopo lo scoppio della pandemia COVID-19 rientrava nel normale rischio aziendale in quanto, quella ottenuta da gennaio a maggio 2021 era inferiore del 10% rispetto a quella del 2020 ed era superiore, a parità di collaboratori, rispetto a quella del 2019.
Anche in una sentenza 38.2021.55 del 29 novembre 2021 questa Corte ha confermato il diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto, ritenuto che l’oscillazione della cifra di affari realizzata da una ditta dopo lo scoppio della pandemia COVID-19 era inferiore al 25% e rientrava nel normale rischio aziendale. In particolare, in quel caso, la cifra d’affari realizzata tra gennaio e maggio 2021 era sì inferiore rispetto a quella del 2020 per lo stesso periodo (comunque solo nella misura del 10.4%), ma superiore – a parità di collaboratori - rispetto a quella del 2019.
In un’altra sentenza 38.2021.100 del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto di riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022 innanzitutto in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli anni precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è scoppiata la pandemia COVID-19) è inferiore al 25%. In quel caso, il TCA ha sviluppato queste considerazioni:
" (…) Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che il confronto deve essere effettuato con la cifra d’affari media conseguita nello stesso periodo dei quattro anni immediatamente precedenti.
Nel caso concreto si tratta del periodo 2017-2020.
Confrontando la media della cifra d’affari conseguita in settembre e ottobre 2021, con quella conseguita mediamente nel periodo citato la riduzione della cifra d’affari sarebbe soltanto dell’11,82%.
L’amministrazione ha tuttavia effettuato un’ulteriore calcolo nel quale non ha considerato l’anno 2020, pesantemente influenzato dallo scoppio della pandemia ed ha considerato soltanto un periodo di tre anni, a vantaggio della ricorrente.
Il TCA ritiene corretto il modo di operare dell’amministrazione vista la situazione del tutto eccezionale provocata dalla pandemia COVID-19.
Questo Tribunale ricorda peraltro che la regola dei quattro anni fissati dalla giurisprudenza cantonale non è assoluta ed è possibile, per validi motivi, prendere in considerazione anche un periodo inferiore di tempo (cfr. STF 302/05 del 25 luglio 2007 e STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021, riassunte al consid. 2.8).
Confrontando le cifre d’affari conseguite nel periodo settembre - novembre 2021 con quelle realizzate mediamente negli anni 2017-2019 risulta nel caso concreto una diminuzione della cifra d’affari al 23,15%.
Siccome tale oscillazione è inferiore al 25% essa rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro per cui, a ragione, la Sezione del lavoro ha negato al ricorrente il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto. (…)”.
2.11. In relazione alle domande di indennità per lavoro ridotto inoltrate da RI 1 per sette, rispettivamente, cinque dipendenti, il TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. supra consid. 2.3.).
Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.
In concreto, la Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto innanzitutto perché, in particolare sulla scorta dei dati forniti dalla ricorrente, non è riscontrabile, né con riferimento al periodo da ottobre a dicembre 2020, né da gennaio a marzo 2021, un importante calo della cifra d’affari, e meglio nella misura del 25 % (o più) (cfr. supra consid. 1.6., nonché doc. 23 e doc. 23/1).
La RI 1 contesta l’operato della resistente sulla base del fatto che, “nonostante l’asettico dato documentale non indichi una negatività numerica nel raffronto fra le cifre di affari dell’anno 2020 e 2021 e il quadriennio precedente, concretamente per RI 1 vi è stata una perdita significativa sotto forma di mancato incremento (…)” che nel caso della ricorrente, a fronte dell’imprevedibilità della pandemia, non dovrebbe rientrare nel “normale rischio aziendale” (cfr. supra consid. 1.7. e doc. I).
Indennità per lavoro ridotto ottobre-dicembre 2020
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte, per quanto attiene al periodo ottobre - dicembre 2020, rileva che dai dati forniti dall’azienda emerge che la cifra d’affari realizzata, pari a complessivi fr. 414'000.- (e meglio fr. 167'000.- per ottobre, fr. 145’000.- per novembre e fr. 102’000.- per dicembre; cfr. supra consid. 2.7. e all. 4 a doc. 20), è ben maggiore rispetto sia a quella conseguita - a parità di collaboratori (se si considera la tesi ricorsuale per la quale nel periodo in esame __________ era stato “sostituito” da __________) - nel medesimo periodo nel 2019 pari a totali 344'000.- (prima, quindi, dell’avvento della pandemia), sia a quella conseguita negli stessi mesi del quadriennio 2016-2019, corrispondente ad una media di complessivi fr. 214'000.- (fr. 344'000.- per il 2019, fr. 220'000.- per il 2018, fr. 202'000.- per il 2017 e fr. 90'000.- per il 2016) a quella del 2020 (fr. 547'997.-).
In concreto, quindi, non solo non si ravvisa una diminuzione della cifra d’affari che permetta di riconoscere alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto (25%), ma la stessa è, anzi, aumentata.
Indennità per lavoro ridotto gennaio-marzo 2021
Dalla documentazione in atti, emerge poi che, per il periodo da gennaio a marzo 2021, la cifra d’affari realizzata, pari a complessivi fr. 240’000.- (e meglio fr. 54'000.- per gennaio, fr. 67'000.- per febbraio e fr. 119'000.- per marzo; cfr. supra consid. 2.7. e all. 4 a doc. 20), è sì inferiore del 19,73% rispetto a quella conseguita nel medesimo periodo nel 2020 (in parte già colpito dalla restrizioni adottate dalle Autorità in conseguenza della pandemia) pari a totali 299'000.-, ma superiore sia rispetto a quella del 2019 (pari a complessivi fr. 207'000.-), che a quella conseguita negli stessi mesi del quadriennio 2017-2020, corrispondente ad una media di complessivi fr. 214'000.- (fr. 299'000.- per il 2020, fr. 207'000.- per il 2019, fr. 148'000.- per il 2018 e fr. 83'000.-; cfr. all. 4 a doc. 20).
Nemmeno per il periodo gennaio-marzo 2021 si ravvisa, quindi, una diminuzione della cifra d’affari (anzi aumentata rispetto al quadriennio precedente) che permetta di riconoscere alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto.
Quanto alla censura ricorsuale secondo cui la perdita subita dalla società si presenterebbe “sotto forma di mancato fatturato”, il TCA ritiene utile rilevare che l’Alta Corte, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3. (cfr. supra consid. 2.7.) ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.
Si ribadisce, inoltre, che i Messaggio 20.058 concernente la citata legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo dell’ILR non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818) e supra consid. 2.7.).
Nemmeno soccorre la tesi ricorsuale la pretesa imprevedibilità, in particolare, della seconda ondata della pandemia COVID-19, ritenuto, in primo luogo, che in Svizzera da giugno 2020 vigeva la situazione particolare secondo la legge sulle epidemie (cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html), che dal 6 luglio 2020 erano in vigore provvedimenti sanitari di confine e che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il 17 settembre 2020, aveva altresì avvertito che in Europa il livello di trasmissione era “preoccupante” e i numeri dei contagi registrati in quelle settimane dovevano servire da “sveglia” (cfr. https://www.rsi.ch/news/mondo/Svizzera-530-casi-e-altri-18-ricoveri-13429121.html).
In altre parole: seppur in assenza di particolari restrizioni nell’ambito della ristorazione almeno sino ad inizio ottobre 2020, già nel corso dell’estate era apparso chiaro che i contagi andavano via via al rialzo. Ciò non poteva che avere altre conseguenze se non la reintroduzione di misure restrittive che come analogamente a quanto avvenuto tra marzo e maggio 2020, avrebbero toccato il settore della ristorazione e quindi la clientela di RI 1.
Alla luce di quanto procede, dunque, non solo quindi non è data una diminuzione della cifra d’affari (che, se inferiore al 25%, sarebbe stata da ricondurre al normale rischio aziendale con il conseguente diniego del postulato diritto alle indennità per lavoro ridotto; cfr. supra consid. 2.10.), ma vi è anzi stato un aumento della stessa, ragion per cui le decisioni su opposizione del 28 dicembre 2021 devono essere confermate.
2.12. Sulla censura relativa al costante aumento dei costi fissi a carico dell’azienda a fronte di un fatturato che non è aumentato come nelle intenzioni della ricorrente, il TCA rileva che tra i costi fissi risultanti dal conto economico le differenze di rilievo, tra il 2019 ed il 2020 (cfr. all. a doc. 20), si riscontrano in particolare:
· nel costo dei veicoli, laddove in particolare il contratto di noleggio per il veicolo __________ è stato sottoscritto il 2 novembre 2020, e meglio dopo che la ditta aveva chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto, rispettivamente quando già erano state (re)introdotte alcune misure restrittive da parte delle Autorità (cfr. supra consid. 2.7. e 2.8.);
· nella voce “stipendi”, lievitata, tra il 2019 ed il 2020, da fr. 254'905.13 a fr. 340'836.10, nella misura del 33.7%, e meglio come rilevato anche dalla resistente (cfr. supra consid. 1.7.).
Benché il ricorso debba essere respinto per i motivi già esposti, questa Corte, sulla variazione dell’organico, rispettivamente sugli aumenti di salario, ritiene opportuno fare alcune precisazioni.
Quanto a __________, il TCA rileva che il medesimo – sebbene già inserito nell’organigramma “valido dal 1 ottobre 2020” (cfr. all. a doc. 1) - è stato assunto dalla ricorrente a decorrere dal 17 ottobre 2020 (sulla base del contratto di lavoro sottoscritto il 12 ottobre precedente) in qualità di “rappresentante venditore” (cfr. supra consid. 2.7. e all. a doc. 8). Ciò malgrado la società pretenda che il “nuovo assunto” (poiché è con tale descrizione che la ricorrente ne indica il nominativo nel preannuncio successivo; cfr. all. a doc. 3) avrebbe svolto la funzione di “autista e magazziniere”, e meglio subentrando nel ruolo di __________. Anche quest’ultimo, contrattualmente assunto in qualità “rappresentante venditore” tanto prima di ottobre 2020, quanto per la primavera seguente (cfr. all. a doc. 8), sarebbe in realtà stato attivo in qualità di “autista e magazziniere part-time” (cfr. all. a doc. 8), ma, a differenza del “nuovo assunto”, unicamente nella misura del 30%.
L’assunzione a tempo pieno di __________, che la società pretende essere stata “valutata come una misura necessaria (…) allorquando non è stato più possibile impiegare __________ e allorquando non si pensava ad una recrudescenza dei casi”, supera, pertanto, del 70% il tempo di impiego del dipendente uscente e non è, pertanto, da considerarsi come una sostituzione bensì un nuovo inserimento nell’organico. Ciò a maggior ragione ritenuto che a marzo 2021, quando, d’un lato, la società chiedeva le venisse il riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto, e d’altro lato, __________ è tornato attivo alle dipendenze delle RI 1, __________ è stato mantenuto nell’organico.
L’ingaggio di __________, in particolare a fronte delle misure restrittive in parte già (re)introdotte dalle Autorità (sia federali che cantonali) all’inizio del mese di ottobre (cfr. supra consid. 2.8.), contrariamente alla tesi ricorsuale, non può essere avvenuto “allorquando non si pensava ad una recrudescenza” dei contagi da Covid-19.
L’aumento dei casi era, infatti, già tema di discussione sin dalla precedente estate. Va del resto sottolineato che in Svizzera da giugno 2020 vigeva la situazione particolare secondo la legge sulle epidemie (cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html) e che il rialzo dei contagi – come emerge, tra gli altri, dalla cronaca versata agli atti dalla resistente (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 25) - era, già, un dato certo, tanto che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il 17 settembre 2020, aveva avvertito che in Europa il livello di trasmissione era “preoccupante” e i numeri dei contagi registrati in quelle settimane dovevano servire da “sveglia” (cfr. https://www.rsi.ch/news/mondo/Svizzera-530-casi-e-altri-18-ricoveri-13429121.html).
In tal senso, sorprende il fatto che, da un lato, la tesi ricorsuale pretenda che quando a metà ottobre 2020 la RI 1 ha assunto __________ “non era ancora prevedibile per la ricorrente il rischio di limitazioni degli orari e chiusura degli esercizi pubblici che è stata disposta dalle Autorità successivamente (dicembre 2020)” (cfr. supra consid. 1.7. e doc. I), e, d’altro lato, poi, la società faccia valere che l’introduzione del lavoro ridotto annunciata solo pochi giorni dopo è motivata proprio dalle “nuove misure restrittive applicate a bar e ristoranti” che “stanno già rendendo visibile una diminuzione della cifra d’affari (…)” (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 1).
Ciò rammentato - a prescindere dal fatto che il ricorso deve, come visto, essere comunque respinto - che se la perdita di lavoro fosse dovuta a motivi estranei alla pandemia, non sarebbe, comunque, da ritenersi computabile.
Il richiamo ricorsuale alla STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 (cfr. supra consid. 1.7. e doc. I), non soccorre la ricorrente. In quel caso, infatti, il TCA aveva ritenuto che la perdita di lavoro per la dipendente attiva dal gennaio 2021 sulla base di un contratto sottoscritto il 15 ottobre 2020 si rivelava computabile non tanto (o quantomeno non solo) poiché a metà ottobre “non vigevano ancora misure particolarmente limitanti per il settore della ristorazione”, quanto per il fatto che il suo operato e dunque la sua assunzione erano imprescindibili per la buona conduzione di un esercizio pubblico e quindi dalla datrice di lavoro.
In concreto, invece, la ricorrente non ha sostanziato la necessità di assumere __________ (peraltro a tempo pieno per poi annunciare l’introduzione del lavoro ridotto solo qualche giorno dopo) e, anzi, ne pretende l’imprescindibilità dell’attività di magazziniere ed autista quando il medesimo, a norma del contratto in atti, doveva, invece, essere operativo in qualità di “rappresentante venditore”, alla pari tanto dell’uscente __________ che lavorava nella misura del 30%, quanto di __________, già alle dipendenze a tempo pieno della società e per il quale è stato chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto.
La computabilità della relativa perdita di lavoro è, dunque, quantomeno dubbia. La questione può, comunque, rimanere aperta, in ragione del fatto che il diritto alle indennità per lavoro ridotto deve essere negato alle RI 1 per i motivi summenzionati.
Il TCA rileva, pure, che l’incremento degli stipendi, asseritamente discusso in precedenza, ma comunque formalizzato negli ultimi giorni (in data 26 e 30) di settembre, quindi in un periodo in cui la situazione pandemica andava peggiorando e che, dopo le preoccupazioni ed avvisaglie estive, ha visto aumentare drasticamente i casi di infezione e condotto alla reintroduzione di misure restrittive (cfr. supra consid 2.7. e ricordato che già con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020, valida dal 9 ottobre 2020, il Consiglio di Stato, oltre alla registrazione dei dati in vigore dall’estate 2020 (cfr. supra consid. 2.8.), ha, del resto, imposto che “in tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)” come pure l’obbligo di indossare la mascherina per la clientela di negozi e centri commerciali), implica che la perdita di lavoro non andrebbe, comunque, ritenuta computabile, poiché dovuta a circostanze che rientrano nella sfera normale del rischio aziendale (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b, 33 cpv. 1 lett. a LADI).
2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 6 dicembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti