Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2022.8
Entscheidungsdatum
11.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 38.2022.8

rs

Lugano 11 luglio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14 dicembre 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 23 dicembre 2020 la RI 1 di __________ (di seguito: RI 1), il cui scopo sociale è principalmente l'organizzazione, la promozione e l'intermediazione di spettacoli d'intrattenimento, l'intermediazione e la promozione di musicisti e altri artisti nonché lo svolgimento di servizi di consulenza in questi settori (cfr. doc. A2: estratto RC, anche reperibile al sito www.zefix.ch), ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto (cfr. doc. 1/1).

Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto colpisce tutta l’azienda, e meglio 10 dipendenti dal momento dell’assunzione per tre mesi e che la perdita di lavoro probabile è del 90-100% (cfr. doc. 1/1 pti. 1, 4, 5, 6), dall’altro, che quale motivo è stato indicato che “la pandemia del COVID-19 e i rispettivi provvedimenti statali hanno portato all’annullamento del __________, il quale era praticamente l’unica fonte di entrate per la RI 1. La RI 1 si trova quindi a causa del COVID-19 in una situazione critica” (cfr. doc.1/1 p.to 2).

Nella lettera accompagnatoria del 23 dicembre 2020 la RI 1 ha precisato:

" (…) Fino a fine ottobre, le azioni della RI 1 erano detenute al 100% dalla __________. La __________ è stata la forza trainante del __________ fin dalla prima edizione. Ad inizio novembre la __________ ha venduto il 100% delle azioni della RI 1 al Sig. __________ (cfr. comunicato stampa del 6 novembre 2020, allegato 2). Il Sig. __________ quale CEO del gruppo __________, società appartenente alla , era già negli ultimi anni responsabile della gestione del __________ ( aveva il mandato di gestione del __________), il quale ha rilanciato il __________ con successo. Un __________ che è diventato di enorme importanza per la città di __________ e la regione.

(…).

La RI 1 fino ad ora non ha mai stipulato contratti di lavoro con lavoratori propri, poiché essa poteva contare sui necessari servizi di specialisti, i quali erano/sono impiegati da altre società del __________, per l'organizzazione di eventi. Tale assistenza si basava su corrispondenti contratti di servizio tra la RI 1 e le altre società del __________. Dopo il summenzionato cambio di proprietà, la RI 1 dipende ora dai propri lavoratori, motivo per cui è previsto che la RI 1 assuma essa stessa alcuni degli specialisti necessari. Tuttavia, poiché l'azienda è ancora colpita dai provvedimenti COVID e le operazioni sono limitate a causa della pandemia, l'assunzione di nuovi lavoratori può avvenire solo se la RI 1 riceve un'indennità per lavoro ridotto per i lavoratori specialisti appena assunti. Senza questa indennità - e di conseguenza senza personale - la RI 1 si troverebbe in una situazione critica causata dalla pandemia, che metterebbe in pericolo la continuazione del popolare e amato __________.” (…) (Doc. 1)

1.2. L’11 gennaio 2021 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto, in quanto la società non aveva personale alle proprie dipendenze (cfr. doc. 2). L’amministrazione, al riguardo, si è così espressa:

" (…)

  1. In principio sono considerate computabili solo le perdite di lavoro dovute a motivi economici.

A titolo d'eccezione (casi di rigore) sono computate le perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti dell'autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro, a condizione che il danno non possa essere evitato con provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili od un terzo non possa esserne ritenuto responsabile (art. 51 OADI).

L'indennità per lavoro ridotto è accordata unicamente se la perdita di lavoro è computabile e probabilmente temporanea e se è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. b e d LADI).

Scopo dell'indennità per lavoro ridotto è quindi prevenire la disoccupazione mantenendo i posti di lavoro e non apportare un sostegno puramente finanziario alle imprese.

Determinante è pertanto considerare se, nell'immediato, possa essere evitato il licenziamento dei lavoratori interessati dal lavoro ridotto annunciato.

  1. Nel caso in esame, l'azienda non adempie ai surriferiti requisiti indispensabili per il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto. Infatti, non avendo personale alle proprie dipendenze, viene meno lo scopo di prevenire la disoccupazione e nell'immediato di evitare il licenziamento.

AI momento dell'assunzione del personale, l'azienda non potrà beneficiare delle indennità per lavoro ridotto, in quanto le assunzioni dovranno essere fatte tenendo conto del contesto generale e della capacità di occupazione offerta dall'azienda.” (Doc. 2)

1.3. La RI 1, rappresentata dagli avv. __________ dello RA 1, il 10 febbraio 2021, ha interposto opposizione contro la decisione dell’11 gennaio 2021, rilevando:

" (…) La richiedente riconosce che la domanda può essere stata fuorviante per quanto riguarda l'esistenza di rapporti di lavoro. Come sopra indicato, esistono contratti di lavoro con almeno 10 lavoratori. L'inizio dell'impiego è previsto per il 1° febbraio 2021. A tal proposito, rimandiamo alla tabella del paragrafo II.3 di cui sopra.

La RI 1 dispone quindi di personale. Il grado di occupazione di questo personale deve essere drasticamente ridotto, in media del 95% (se si calcolano anche i due 0% allora 76%), a causa delle misure COVID ordinate dalle autorità. Rimandiamo anche alla tabella di cui al paragrafo Il.4

(...). Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno (art. 51 ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione; "OADI").

Le misure ordinate dalle autorità per contenere la pandemia da COVID rientrano senza dubbio nel concetto di misure ordinate dalle autorità ai sensi dell'art. 51 OADI e quindi nell'ambito di motivi economici inevitabili ai sensi dell'art. 32 LADI.

Nel caso di specie, la perdita di lavoro è anche direttamente causata dalle misure ufficiali ed è quindi imputabile a misure economiche ai sensi dell'art. 32 LADI.

Attualmente, secondo le disposizioni delle autorità, vige un divieto assoluto di svolgere concerti pubblici, e non ci sono piani ufficiali o altri annunci su quando ci si possa aspettare la rimozione di tale divieto. La situazione dei fatti è apparentemente troppo incerta 'e lo sviluppo futuro della pandemia a quanto pare troppo imprevedibile affinché le autorità possano essere in grado di dare all'industria informazioni affidabili riguardo alla possibile ri-autorizzazione dei concerti. La riduzione del grado di occupazione dei lavoratori della RI 1 è una conseguenza diretta delle misure del Consiglio federale di dicembre 2020 e di gennaio 2021 e quindi dovuta a motivi economici ai sensi dell'art. 32 LADI.

6.2 L'inevitabilità della perdita del lavoro ai sensi dell'art. 32 LADI è adempiuta

In seguito alla conclusione del contratto di compravendita di azioni della RI 1 e del relativo spin-off di RI 1 dal __________ all'inizio di novembre 2020, la RI 1 non ha avuto altra scelta che assumere direttamente gli specialisti necessari, che erano stati precedentemente messi a disposizione in base ad un accordo di servizio infragruppo. All'epoca, questo non era solo indispensabile per motivi commerciali, ma era anche del tutto giustificabile e comprensibile. Le misure più severe per contenere la pandemia da COVID sono state emesse solo più tardi, a metà dicembre 2020. La RI 1 ritiene, inoltre, che anche se le misure più severe fossero state in vigore già da prima, non avrebbe avuto comunque altra scelta che assumere gli specialisti in questione, perché altrimenti questi sarebbero stati impiegati altrove e non sarebbero stati più a disposizione della RI 1.

Nelle circostanze qui descritte, non vi erano misure appropriate ed economicamente sostenibili per la RI 1 per evitare la perdita di lavoro. Allo stesso modo, non c'era e non c'è alcuna ragione per cui la RI 1 o qualsiasi terza parte possa essere ritenuta responsabile del danno. A nome della RI 1 desideriamo menzionare a tal proposito che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un eventuale diniego della richiesta per causa imputabile al datore di lavoro dell'evitabilità della perdita di lavoro deve fondarsi su motivi sufficientemente concreti ed indicare i provvedimenti adeguati che il datore di lavoro avrebbe omesso di prendere, non rispettando così il suo obbligo di limitare i danni (DTF 111 V 379 E. 2a). Tuttavia, la RI 1 sostiene, col dovuto rispetto, che un tale diniego non possa essere avanzato perché nel caso di specie non sussistono le ragioni.

La perdita di lavoro era quindi inevitabile per la RI 1.

  1. Il riconoscimento della necessità del lavoro ridotto nell'industria dei promotori di concerti

A nome della richiedente, ricordiamo che altri promotori di concerti in Svizzera continuano ad avere accesso illimitato all'indennità di lavoro ridotto. Questo indipendentemente dal fatto che si tratti di organizzatori di __________ (come la richiedente) o di organizzatori di eventi annuali. (…)” (Doc. 3 pag. 11-13)

1.4. Dopo aver esperito specifici accertamenti (cfr. doc. 6/1; 9, 9/1-9/7), la Sezione del lavoro, con decisione su opposizione del 14 dicembre 2021, ha confermato il provvedimento dell’11 gennaio 2021. In primo luogo, l’amministrazione ha considerato che la RI 1 - che ha quale unica attività commerciale lo svolgimento di un __________, le cui azioni nel novembre 2020 sono state acquistate da un nuovo proprietario e che ha deciso, dopo il cambiamento dell’assetto azionario, di assumere con contratti di durata indeterminata e stipendi significativi dei lavoratori, almeno dieci, invece che concludere contratti puntuali con i lavoratori necessari come in precedenza, nonostante l’attività sia la stessa - non ha ripreso un’azienda già esistente. Vista l’importante organizzazione della società dal profilo del personale, la Sezione del lavoro ha concluso che si tratti di un’azienda di nuova costituzione.

Inoltre è stato osservato che, benché l’edizione 2020 del __________ fosse stata annullata, già nel luglio 2020 fosse stato ordinato il divieto di manifestazioni pubbliche con più di 30 partecipanti e nei mesi di ottobre e novembre 2020 i contagi aumentassero rapidamente, la SA si è costituita nella sua nuova forma durante la pandemia, chiedendo subito l’indennità per lavoro ridotto per dieci impiegati, senza mai aver svolto in precedenza la sua attività commerciale.

Al riguardo l’amministrazione ha sottolineato:

" (…) Ora, si sottolinea che anche in tempi normali (senza pandemia) la perdita di lavoro di una ditta che si è dotata di un nuovo assetto aziendale, non può ritenersi computabile, ma rientra nel normale rischio aziendale. Ciò vale a maggior ragione se un simile cambiamento avviene durante la pandemia, ovvero dopo il 16 marzo 20,20 (cfr. direttiva SECO 2021/04 del 19 marzo 2021, 2.2 c) e alla nuova forma dell'azienda si aggiunge la grande incertezza legata all'evolversi della pandemia.

Pertanto, in un simile caso, conformemente alle direttive della SECO, il fatto di aver annunciato lavoratori in lavoro ridotto, che in precedenza non avevano mai svolto attività lavorativa alle dipendenze della nuova organizzazione, costituisce un abuso di diritto (cfr. direttiva SECO citata sopra). Già solo per questo motivo non è possibile riconoscere il lavoro ridotto all'azienda in parola (…)” (Doc. A1 pag. 5)

Per quanto concerne più specificatamente le assunzioni, è stato evidenziato:

" (…) prima della sua ristrutturazione, l'azienda non aveva "mai stipulato contratti di lavoro con lavoratori propri poiché [poteva] contare sui necessari servizi, i quali erano impiegati da altre società del __________, per l'organizzazione di eventi". L'azienda funzionava tramite contratti "di servizio, d'appalto e di vendita" che le davano la possibilità di impiegare il personale nella misura della sua capacità lavorativa.

In merito all'affermazione dell'opponente relativa alla necessità di dover procedere alle assunzioni in parola (cfr. opposizione, p. 13, § 61: "In seguito alla conclusione del contratto di compravendita di azioni della RI 1 dal __________ all'inizio di novembre 2020, la RI 1 non ha avuto altra scelta che assumere direttamente gli specialisti necessari, che erano stati precedentemente messi a disposizione in base ad un accordo di servizio infragruppo"), si rileva in concreto che, la società in oggetto, assumendo un così importante numero di persone, in un momento di forti restrizioni e vista l'impossibilità di fare previsioni sull'andamento della situazione, tale modo di agire risulta essere un'operazione piuttosto incauta, considerato che essa ha da subito chiesto le indennità per lavoro ridotto per quasi tutti i nuovi assunti.

Tant'è che la legge non vuole permettere al datare di lavoro di conservare del personale eccessivo tenuto conto dei bisogni normali, per poter far fronte, se del caso, ad eventuali aumenti di attività per lassi di tempo limitati (DTF 121 V 375 consid. 3, 1994 no. 35 pago 247 consid, 2b; GERHARDS,Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, voI. I, pago401 nota 12; sentenza inedita 30 maggio 1995 in re P., C155/93; STCA 38.1999;364 del 17.04.2000, consid. 2,4; pag. 8 e 9 e riferimenti ivi citati). Si osserva infatti che, nell'ottica dell'obbligo di ridurre il danno, il numero delle ore perse dovrebbe essere mantenuto il più basso possibile, motivo per cui non si dovrebbe assumere più personale di quanto sia normalmente necessario.

Queste assunzioni, avvenute nelle circostanze sopra esposte (durante il mese di dicembre 2020 e con inizio previsto a febbraio 2021, marzo 2021, aprile 2021, maggio 2021 e giugno 2021), non solo non riducono il danno causato all'assicurazione contro la disoccupazione, bensì lo creano ed esso è pertanto imputabile al datare di lavoro.

AI riguardo, secondo il tenore dell'art. 51 cpv. 1 OADI, la perdita di lavoro è computabile unicamente se non imputabile al datare, rispettivamente se il medesimo non può evitarla a motivi economici, anche nei casi di rigore la perdita di lavoro è computabile unicamente quando risulta inevitabile. Ciò significa, in sintesi, che il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto ragionevolmente esigibile in relazione ad un provvedimento dell'autorità per contenerne al massimo o addirittura eliminarne le conseguenze negative sul volume del lavoro (cfr. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitsversicherungsgesetz (AVIG) Sand I (Art. 1-58), ad Art. 32-33 N. 52). (…)” (Doc. A1 pag. 5-6)

1.5. Contro la decisione su opposizione del 14 dicembre 2021 la RI 1, sempre patrocinata dagli avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e la concessione delle indennità per lavoro ridotto, in via sussidiaria, l’annullamento del provvedimento in questione e il rinvio degli atti alla Sezione del lavoro per un nuovo giudizio.

A sostegno delle proprie pretesa la parte ricorrente ha fatto valere:

" (…) Il Preannuncio per l’indennità di lavoro ridotto da parte della Ricorrente non costituisce un abuso di diritto poiché la struttura aziendale della Ricorrente non è stata cambiata, la Ricorrente non ha assunto nuovi lavoratori che non avessero già lavorato per l'azienda in precedenza, ha esercitato la stessa attività commerciale anche dopo l'acquisizione ed inoltre ha svolto un'attività commerciale già in precedenza (contestato errato, si veda pago 4-5 della Decisione su Opposizione del 14 dicembre 2021 impugnata).

1.1.1 Nessuna ristrutturazione / risp. nuova costituzione ai sensi della prassi LADI IRL n. D4 del gennaio 2020

Il fatto in sé che la Ricorrente abbia assunto direttamente i dipendenti e abbia quindi assunto anche l'amministrazione del personale non indica una ristrutturazione/una nuova costituzione societaria che farebbe venir meno il requisito per il lavoro ridotto per abuso di diritto (si veda pago 5 della Decisione su Opposizione del 14 dicembre 2021 impugnata).

In una recente decisione del tribunale delle assicurazioni sociali di Zurigo (Zürcher Sozialversicherungsgericht), le seguenti circostanze sono state discusse in relazione alla richiesta abusiva di indennità per lavoro ridotto. Pertanto, potrebbe esserci un potenziale di abuso se la sede della società, il suo scopo o i membri del consiglio d'amministrazione fossero cambiati poco prima della presentazione del preannuncio (cfr. sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali di Zurigo del 30 settembre 2021 (AL.2021.000193, E. 4.2), in cui la questione dell'abuso è infine stata lasciata aperta).” (Doc. I pag. 9)

È poi stato asserito che lo scopo della RI 1 iscritto a RC, ossia la realizzazione e l’organizzazione del __________ che si svolge a __________, è rimasto invariato anche dopo la vendita. A mente dell’insorgente non vi è dunque nuova costituzione, rispettivamente ristrutturazione societaria significativa che potrebbe costituire un abuso di diritto. In proposito è stato rilevato che anche il domicilio non è mai cambiato e i membri del consiglio di amministrazione sono gli stessi anche dopo la vendita della società, in particolare __________, CEO di __________, è rimasto presidente del CdA della RI 1 (cfr. doc. I pag. 10).

La parte ricorrente ha altresì affermato:

" (…) Il solo fatto che un’amministrazione diretta del personale sia stata istituita di recente non indica una situazione paragonabile ad una società di nuova costituzione. Prima della vendita, la Ricorrente faceva parte, come già detto, del gruppo __________ (cfr. sopra nota a margine 10). Per l'organizzazione del __________, [a Ricorrente acquistava servizi da specialisti di altre società del gruppo e di società terze. Dopo il trasferimento delle azioni, ha deciso di continuare a impiegare gli stessi specialisti sulla base di contratti di lavoro. Il Questo è tanto più vero in quanto i dipendenti assunti erano già stati coinvolti nella realizzazione del __________ per diversi anni ed avevano quindi acquisito esperienza in ambito (cfr. sotto nota a margine 36 e 50).

Pertanto, la società non si trovava dunque in una fase di avvio, come sarebbe il caso di una società di nuova costituzione. Gli specialisti avevano organizzato con successo il __________ sin dal 2017 (cfr. anche nota a margine 9-15 dell'opposizione del 10 febbraio 2021 per il significato e il successo del __________). Si poteva inoltre supporre che senza la pandemia ci sarebbe stata una grande domanda per il __________ anche nel 2021 e che un __________ si sarebbe tenuto anche in quell'anno.

E anche nel caso in cui si dovesse ipotizzare una nuova costituzione, la perdita di lavoro sarebbe computabile a causa della pandemia (Pandemie-Weisung 2021/21 nota a margine D4a), tanto più che l'attività commerciale precedente è stata proseguita. (…)” (Doc. I pag. 10-11)

L’insorgente ritiene l’affermazione della Sezione del lavoro secondo cui non avrebbe svolto alcuna attività nella sua presunta nuova costituzione non corretta, in quanto:

" (…) La Ricorrente è sempre stata responsabile dell'organizzazione del __________ sin dalla sua fondazione. Questa attività doveva essere continuata anche dopo l'acquisizione e la Ricorrente doveva cominciare nel dicembre 2020 con la preparazione del __________. L'obbiettivo dichiarato era di garantire la continuità del __________ e di garantirne le basi per una continuazione di successo (si veda nota a margine 20 dell'Opposizione del10 febbraio 2021). (…)” (Doc. I pag. 11)

A sostegno dell’argomento della continuazione è stato del resto indicato che __________ negli ultimi tre anni prima della vendita delle azioni è stato responsabile della gestione della RI 1 (cfr. doc. I pag. 11).

La parte ricorrente contro l’argomentazione dell’amministrazione giustificante l’abuso di diritto, ovvero il fatto che i dipendenti non avessero mai svolto attività lavorativa alle dipendenze della società presunta di nuova costituzione ha dichiarato:

" (…) questi specialisti erano stati responsabili dell'organizzazione del __________ già prima di essere stati assunti dall'Opponente e avevano pianificato con successo il __________ per diversi anni.

L'impiego di questi lavoratori è indispensabile per una continuazione di successo del formato del __________, per cui l'assunzione dal 1 febbraio 2021 era strettamente necessaria. Con l'assunzione si poteva così evitare la partenza degli specialisti e garantire una possibile pianificazione del __________ per l'anno successivo, anche se in quel momento non era ancora possibile stabilire se il __________ sarebbe stato comunque realizzato (si veda nota a margine 28 e 61 dell'Opposizione del 10 febbraio 2021). (…)” (Doc. I pag. 12)

Come pure:

(…) Gli specialisti assunti sarebbero come minimo ed in modo indispensabile necessari per l'organizzazione del __________. Normalmente, sarebbe necessario ancora più personale per l'organizzazione di un evento delle dimensioni del __________ e non si può assolutamente parlare di una situazione in cui viene mantenuto un surplus di personale per poter far fronte a un aumento dell'attività per un periodo di tempo limitato (cfr. nota a margine 28 Opposizione del 10 febbraio 2021). L'argomento dell'Opponente non è dunque sostenibile. (…)” (Doc. I pag. 14)

La RI 1 ha concluso, da una parte, che “la perdita del lavoro da parte della Ricorrente a causa di un caso di rigore in seguito a provvedimenti delle autorità ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato con l’art. 51 OADI è computabile”.

Dall’altra, che “se un caso di rigore dovesse essere negato vi sarebbero i motivi economici per la perdita di lavoro che giustificherebbero la computabilità ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LADI” (cfr. doc. I pag. 16-17)

A quest’ultimo riguardo è stato rilevato:

" (…) La giurisprudenza dà un'interpretazione molto ampia della nozione di motivi economici, che include sia i motivi congiunturali sia i motivi strutturali all'origine di un calo della domanda e della cifra d'affari (Prassi LADI ILR del gennaio 2022, C2). In relazione alla pandemia, il datore di lavoro deve dimostrare in modo credibile che le perdite di lavoro prevedibili nella sua azienda sono dovute al verificarsi della pandemia (SECO Weisung 2021/01 del 20 gennaio 2021, nota a margine 2.2). I lavori di preparazione per il __________ hanno già inizio a dicembre (si veda nota a margine 30 dell'Opposizione del10 febbraio 2021). Sebbene il successivo __________ fosse previsto per luglio 2021, un tale anticipo nei preparativi era assolutamente necessario a causa della moltitudine e della complessità dei compiti da svolgere (si veda nota a margine 30 dell'Opposizione del10 febbraio 2021). Le vendite iniziano nel periodo da settembre a marzo. A confronto con il periodo del mese di dicembre dell'anno 2019, le vendite sono calate del 95% (si veda nota a margine 39 dell'Opposizione del 10 febbraio 2021). La forte limitazione della vita economica e culturale in Svizzera e l'incertezza relativa agli sviluppi futuri hanno avuto una notevole influenza sulle vendite della Ricorrente. Da un lato, i clienti non potevano essere sicuri che il __________ si sarebbe svolto, poiché questo dipendeva

dagli sviluppi epidemiologici e dalla reazione delle autorità. D'altra parte, i clienti sono anche stati riluttanti per paura di potenziali contagi. In questo contesto, il Ricorrente soddisfaceva anche i requisiti per la computabilità della perdita del lavoro per motivi

economici secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI. (…)” (Doc. I pag. 17)

1.6. La Sezione del lavoro, con risposta del 9 marzo 2022, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc V).

1.7. Il TCA, il 10 marzo 2022, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i propri dieci dipendenti relativamente al periodo 1° febbraio 2021 (data a partire dalla quale la maggior parte dei contratti di lavoro è divenuta effettiva - 30 aprile 2021 (cfr. doc. A1 pag. 2).

2.2. Nel ricorso l’insorgente ha fatto valere la violazione dell’obbligo di motivare da parte dell’amministrazione, sostenendo che quest’ultima, sebbene abbia affermato che la perdita di lavoro era evitabile, non avrebbe indicato le misure da adottare per prevenire la perdita di lavoro (cfr. doc. I pag. 18).

Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.4.; STF 9C_569/2021 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione, in particolare della decisione su opposizione del 14 dicembre 2021, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente il motivo per cui la Sezione del lavoro ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i dipendenti della ricorrente, e meglio perché si tratterebbe di un’azienda nuova costituitasi durante la pandemia e la perdita di lavoro connessa ai dipendenti che non avevano mai svolto attività lavorativa alle dipendenze della nuova ditta non è computabile rientrando nel normale rischio aziendale. Secondo l’amministrazione l’annuncio di tali lavoratori costituirebbe un abuso di diritto.

Come ulteriore motivazione è poi stato rilevato che ad ogni modo le assunzioni in questione, ritenuto il momento di forti restrizioni e vista l’impossibilità di fare previsioni sull’andamento della situazione, creano il danno causato all’assicurazione contro la disoccupazione, di modo che lo stesso è imputabile al datore di lavoro ed evitabile. A quest’ultimo riguardo va osservato che nella decisione su opposizione, come sottolineato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. V pag. 3), è stato precisato che l’assunzione “di un così importante numero di persone” è stata un’operazione piuttosto incauta (cfr. doc. A1; consid. 1.4.). Nella decisione dell’11 gennaio 2021 la Sezione del lavoro aveva d’altronde indicato chiaramente che “le assunzioni dovranno essere fatte tenendo conto del contesto generale e della capacità di occupazione offerta dall'azienda” (cfr. doc. 2; consid. 1.2.).

L’amministrazione, perciò, come dalla stessa asserito (cfr. doc. V pag. 3), nonostante la sua argomentazione principale per negare le ILR fosse in relazione alla “nuova azienda”, aveva comunque reso attenta l’insorgente, già prima che le assunzioni prendessero effetto (la maggior parte dal 1° febbraio 2021), che era possibile limitare la perdita di lavoro non assumendo il personale in misura maggiore di quella in cui poteva essere impiegato.

Del resto dal tenore dell’impugnativa (cfr. doc. I; consid. 1.5.) emerge che la RI 1, rappresentata da due avvocati già in sede di opposizione (cfr. consid. 1.3.), ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale con cognizione di causa.

La censura sollevata dalla ricorrente riguardo alla carente motivazione della decisione su opposizione non risulta, dunque, fondata.

2.3. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.4. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

" (…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

C6a (n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)

La creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la necessità ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non è compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello di preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti di lavoro.

Prima di assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi evitare o ridurre la perdita di lavoro.

L'assunzione di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda (p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.

(…)

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…)

C11 L’indennità per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro (D2 segg.)

ð Giurisprudenza

DTFA C 60/01 del 17.7.2001 (L’assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta ad accordare l'ILR se il datore di lavoro rinuncia a far valere il risarcimento dei danni nei confronti di un terzo. Nel caso citato: accesso impossibile a un’area di sosta a causa di lavori di rinnovo sull’autostrada)

(…)

C14 (n.d.r.: tenore modificato dal 1° gennaio 2022) La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

ð Esempi:

Un’azienda che deve sospendere la propria attività in seguito al pericolo rappresentato da una costruzione appartenente a un proprietario che ne assume la responsabilità non può essere indennizzata.

ð Giurisprudenza

DLA 1987 pag. 80 (Un’impresa di trasporti su strada è normalmente confrontata all’aumento delle imposte e delle tasse statali o ad altre misure statali [tassa sul traffico pe- â C13 modificato gennaio 2022 ILR SECO-TC Prassi LADI ILR/C15-C19 Gennaio 2014 sante, ecc.], che possono ripercuotersi negativamente sull’andamento delle ordinazioni. La perdita di lavoro non è computabile)

DTFA C 217/01 del 10.3.2003 (Se l’immobile in cui un'impresa effettua lavori di carpenteria è distrutto da un incendio, si è in presenza di circostanze straordinarie che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale ai sensi della clausola dei casi di rigore. La perdita di lavoro è computabile)

(…)

D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

2.5. Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha precisato che:

" (…)

2.1 Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

2.2 Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).

(…).

2.5 Diritto all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:

" 2.2 c Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

La Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

  • le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

  • vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e

  • a perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne il p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione alla Prassi LADI ILR:

" D4a Valido dal 19.03.2021

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio. Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

Cfr. pure Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021; Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 6.

Al riguardo va rilevato che con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.6. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

In particolare è stato ritenuto verosimile che i clienti anziani fossero meno numerosi per paura del contagio e il commercio dei parrucchieri per feste fosse crollato, come pure che la domanda di servizi che durante le misure di confinamento venivano effettuati dai clienti stessi (tinta, taglio con il rasoio) fosse diminuita.

La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.

Il Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021 ha constatato che la Sezione del lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre 2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.

Contrariamente alla Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.

Al riguardo è stato precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.

D’altra parte, che anche l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della struttura.

Di conseguenza la perdita di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore delle due dipendenti è stata considerata computabile.

Questa Corte, con sentenza 38.2021.46 del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 31 luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della pandemia.

Il TCA ha osservato, da un lato, che la società era stata costituita a fine febbraio 2020 e avrebbe dovuto cominciare l’attività ad aprile 2020 (iniziata poi l’11 maggio 2020 a causa delle chiusure imposte dal 16 marzo 2020), per cui non si era confrontati con una situazione di abuso di diritto. Dall’altro, che la stessa aveva acquistato da un’altra società l’esercizio pubblico già esistente e operativo dal 2018.

Infine, che i motivi indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle persone; smart working) risultavano legati alla pandemia di modo che la perdita di lavoro era computabile.

Questo Tribunale ha, perciò, concluso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto doveva essere riconosciuto - facendo riferimento anche all’art. 333 cpv. 1 e 1bis CO - agli assicurati già dipendenti della precedente società che sono stati assunti dalla nuova, nonché alla persona che non era attiva in precedenza presso l’esercizio pubblico, poiché assunta con un ruolo di responsabilità.

Cfr. pure STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.

In un giudizio 38.2021.80 del 24 gennaio 2022 il TCA ha stabilito, da una parte, che il rinnovo da parte del titolare di un albergo ristorante - a cui la Sezione del lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo 1° aprile - 30 settembre 2021 soltanto per i cinque dipendenti assunti prima del 18 dicembre 2020 (data di annuncio delle chiusure nel settore della ristorazione per ordine del Consiglio federale, in vigore dal 22 dicembre 2020) - a fine 2020 di tutti i contratti di lavoro (molti erano contratti stagionali) degli ulteriori collaboratori con la data d’inizio già stabilita, al più tardi al 1° marzo 2021, in linea di principio è contrario all’obbligo di riduzione del danno ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, benché tali dipendenti fossero già attivi in passato presso l’esercizio pubblico.

Questa Corte ha affermato che a fine dicembre 2020 il ricorrente sapeva, infatti, che i ristoranti, a seguito dei provvedimenti adottati dall’Esecutivo federale il 18 dicembre 2020, potevano lavorare unicamente per gli ospiti dei rispettivi alberghi e per le richieste di piatti da asporto e che una proroga di tali misure, inizialmente previste fino al 22 gennaio 2021, non era esclusa alla luce della situazione epidemiologica in quel momento.

Dall’altra, il TCA ha evidenziato che l’insorgente, a fine stagione 2020, era comunque legittimato a programmare l’apertura dell’albergo a marzo 2021, siccome gli alberghi sono sempre rimasti aperti e mai l’autorità federale ha ventilato l’ipotesi di chiuderli. Per questo Tribunale non era, di conseguenza, possibile escludere che altri dipendenti (oltre ai cinque assunti prima del 18 dicembre 2020) fossero essenziali per la conduzione dell’albergo ristorante dall’apertura della stagione 2021 limitatamente a quanto permesso dal Consiglio federale e che quindi la relativa perdita di lavoro sia computabile.

Gli atti sono stati rinviati all’amministrazione per verificare se altri collaboratori fossero necessari e per determinare nuovamente il diritto alle ILR.

In proposito cfr. anche STCA 38.2021.103 del 25 aprile 2022 relativa a una società che gestiva un esercizio pubblico in un comprensorio sciistico alla quale era stato negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto e il cui incarto è stato rinviato alla Sezione del lavoro per determinare chi, tra il personale indicato nell’organigramma presentato dalla società contestualmente al preannuncio di lavoro ridotto del 18 febbraio 2021 (dal mese di dicembre 2020 sono stati assunti ulteriori dipendenti, benché la società stesse beneficiando delle ILR), nel mese di marzo 2021 fosse effettivamente alle dipendenze della stessa, quante persone fossero necessarie per garantire l’operatività minima dell’attività e, quindi, quali e quanti dipendenti fossero indispensabili affinché l’attività in questione potesse garantire il servizio minimo. Ciò tenendo, altresì, conto delle limitazioni vigenti a causa della pandemia.

Con sentenza 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 il TCA ha confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che aveva negato a una società, costituita nel gennaio 2020 e che aveva avviato la propria attività connessa alla gestione di un esercizio pubblico nel novembre 2020, il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal giugno 2021 per due dipendenti assunti a fine ottobre 2020 a far tempo da inizio novembre 2020 quando la situazione epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e le Autorità federali, nonché del Canton Ticino, avevano inasprito le misure per fronteggiare la diffusione del coronavirus.

Questo Tribunale ha rilevato che, già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del relativo pensum, il modo di procedere dell’insorgente sembrava contrastare con l’obbligo di riduzione del danno e l’eventuale perdita di lavoro, visto ad ogni modo che l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è quello riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, sembrava essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. Tuttavia la questione relativa alle assunzioni durante la pandemia non meritava di ulteriori approfondimenti. Infatti decisivo è stato considerato il fatto che non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze sopra menzionate. In particolare dagli atti non è risultato che le limitazioni connesse alla pandemia ancora valide nel lasso di tempo a decorrere dal 1° giugno 2021 avessero inciso negativamente sugli affari dell’azienda.

Con giudizio 38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 il TCA, nel caso di una società che gestisce un ristorante, a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i periodi 1° novembre - 31 dicembre 2020, 1° gennaio - 28 febbraio 2021 e 1° marzo - 31 maggio 2021, ha poi avallato l’operato dell’amministrazione e ritenuto che la perdita di lavoro subita dalla ditta non fosse computabile poiché, considerate le circostanze fattuali di quel caso, il modo di procedere dell’insorgente, che a fine ottobre 2020 con effetto dal mese di novembre 2020 ha assunto dei nuovi collaboratori, si poneva in contrasto con l’obbligo di riduzione del danno e la perdita di lavoro si rivelava evitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), come pure, visto che l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come quello di una pandemia comporta in sé il pericolo di subire perdite, risultava essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).

Questo Tribunale, con sentenza 38.2021.79 del 21 febbraio 2021, ha poi parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.

Il TCA ha stabilito, da una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a fine dicembre 2020.

Dall’altra, che per gli altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.

Gli atti sono, pertanto, stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente temporanea”.

2.8. Questa Corte ritiene, altresì, utile rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

L’art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e civili.

Giusta l’art. 6 cpv. 2 e 3:

" 2 Per le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in caso di registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in piedi o a sedere con un massimo di 300 persone.

3 Per le manifestazioni private, segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o i cui partecipanti sono noti agli organizzatori, si applica unicamente l’articolo 3. Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.”

Il 2 settembre 2020, con effetto dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato introdotto l’art. 6a che al cpv. 1 enuncia che “chi intende svolgere una manifestazione con oltre 1000 visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande manifestazione), necessita di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente” (cfr. RU 2020 3679).

L’art. 6 cpv. 1 è stato modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020) nel senso che “È vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della loro attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento”.

Al riguardo cfr. pure la Risoluzione 5692 emanata dal Consiglio di Stato l’8 novembre 2020 e la Risoluzione 5696 del 10 novembre 2020 che, tra l’altro, hanno vietato, da un lato, gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi, salvo per persone che vivono nella stessa economia domestica. Dall’altro, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e private con più di 5 partecipanti, ad eccezione delle assemblee degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme che restano ammissibili come da disposizioni federali.

L’11 dicembre 2020 è stato proibito lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve alcune eccezioni (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020).

Le attività sportive e culturali in gruppi di più di cinque persone (dai 16 anni) sono state vietate (cfr. art. 6e, 6f Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2020 5377).

Il Consiglio federale, il 18 dicembre 2020, ha del resto deciso che con effetto dal 22 dicembre 2020 dovevano chiudere le strutture della ristorazione, nonché le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico, come cinema, musei e padiglioni espositivi, sale di lettura di biblioteche e archivi, case e sale da gioco, sale da concerto e teatri, zoo e le strutture sportive e per il benessere, segnatamente centri sportivi e palestre, piste di pattinaggio e piscine (cfr. art. 5a, 5d Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2020 5813).

Il 13 gennaio 2021 è stata poi ordinata la chiusura al pubblico dei negozi e dei mercati all’aperto dal 18 gennaio 2021 (cfr. art. 5e Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020; RU 2021 7).

Dal 18 gennaio 2021 alle manifestazioni nella cerchia familiare o di amici (manifestazioni private) potevano partecipare al massimo cinque persone. Non vigeva l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica del 13 gennaio 2021; RU 2021 7).

Con la modifica del 24 febbraio 2021 è stato ribadito che lo svolgimento di manifestazioni restava vietato, salvo alcune eccezioni. Dal 1° marzo 2021, in ogni caso, il numero di partecipanti alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) era di al massimo 5 persone nei luoghi chiusi e al massimo 15 persone nelle aree esterne (cfr. art. 6 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2021 110).

Il 14 aprile 2021 è stato modificato l’art. 6 dell’Ordinanza. In particolare dal 19 aprile 2021 l’art. 6 cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto dello svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti non vigeva per le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoverso 1 e 6f capoversi 2 e 3. Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle manifestazioni in presenza di pubblico in luoghi chiusi erano ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 50 persone, a quelle in aree esterne al massimo 100. Poteva essere occupato al massimo un terzo dei posti a sedere disponibili per i visitatori (cfr. RU 2021 213).

Dal 27 maggio 2021 lo svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti era vietato. Questa restrizione non vigeva per le grandi manifestazioni secondo l’articolo 6a (“le manifestazioni con più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti (grandi manifestazioni), sono ammesse a partire dal 1° luglio 2021 se l’autorità cantonale competente rilascia all’organizzatore un’autorizzazione per lo svolgimento”) e i progetti pilota per grandi manifestazioni secondo l’articolo 6bquater (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica del 26 maggio 2021; RU 2021 297).

Con effetto dal 31 maggio 2021 ex art. 6 cpv. 1 lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 partecipanti era vietato. Tale restrizione non sussisteva per le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoversi 1 e 2 lettera a e 6f capoversi 2 e 3 lettera a.

Giusta il cpv. 1bis alle manifestazioni in presenza di pubblico, “fatti salvi le grandi manifestazioni di cui all’articolo 6a e i progetti pilota per lo svolgimento di grandi manifestazioni di cui all’articolo 6bquater”, il numero di spettatori consentito è passato da 50 a 100 persone al chiuso e da 100 a 300 all’aperto. La capienza massima dei locali è stata stabilita alla metà e non più a un terzo (cfr. RU 2021 300: art. 6; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83697.html).

Il cpv. 2 enunciava “le manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono partecipare al massimo 30 persone nei luoghi chiusi e al massimo 50 persone nelle aree esterne. (…)”.

L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 è stata abrogata con effetto dal 26 giugno 2021 (cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2021 379) ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

2.9. Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che la RI 1 con sede a __________ e un capitale sociale interamente liberato di fr. 100'000.- è stata iscritta a Registro di Commercio nel giugno 2012. Lo scopo della società è l’organizzazione, la promozione e l'intermediazione di spettacoli d'intrattenimento, l'intermediazione e la promozione di musicisti e altri artisti nonché lo svolgimento di servizi di consulenza in questi settori. Dall’aprile 2015 presidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due è __________, mentre delegato con firma collettiva a due, dal luglio 2017, __________ (cfr. doc. A2: estratto RC).

RI 1 organizza dal 2014 la manifestazione __________ che è l’unica sua fonte di entrate e che si tiene __________ a __________ in __________ (cfr. doc. 1/1; 3 pag. 4; 3/5).

La società è stata interamente controllata da __________ (azienda mediatica svizzera che opera in Europa, Africa e Asia; cfr. doc. 3/5) con sede a ____) fino a inizio novembre 2020 quando la __________ ha venduto il 100% delle azioni della RI 1 a __________, che è stato fino al giugno 2020).

Il __________, nell’ottobre 2016, aveva ripreso dalla __________ la gestione del __________ (cfr. doc. 1; __________).

Dall’estratto RC emerge che dopo la vendita delle azioni __________ è rimasto presidente del CdA con firma collettiva a due e __________ delegato, ma da inizio giugno 2022 con diritto di firma individuale (cfr. www.zefix.ch).

Fino al novembre 2020 la RI 1 non aveva dipendenti propri, facendo capo per i vari servizi a specialisti impiegati presso altre società del __________ sulla base di contratti di servizio tra la medesima e queste ultime. Successivamente al cambio di proprietà la RI 1 ha assunto alcuni dipendenti del __________ ed __________ che avevano fornito in precedenza servizi per il __________ (cfr. doc. 1; 3 pag. 4).

La ricorrente ha concluso dodici contratti di lavoro (cfr. doc. 3 pag. 6).

Per dieci lavoratori ha preannunciato il lavoro ridotto (cfr.doc. 1), più precisamente per , il cui contratto di impiego è stato stipulato il 3 dicembre 2020 con effetto dal 1° febbraio 2021 quale “” all’80% (cfr. doc. 3/9), __________ assunto il 3 dicembre 2020 dal 1° febbraio 2021 come “” al 90% (cfr. doc. 3/10), , il cui contratto di lavoro è stato concluso il 3 dicembre 2020 con effetto dal 1° febbraio 2021 quale “” al 100% (cfr. doc. 3/11), __________ impiegato il 3 dicembre 2020 dal 1° febbraio o 1° marzo 2021 (in caso di accordo con , se no dal 1° aprile 2021) come “” al 100% (cfr. doc. 3/12), __________ il cui contratto di impiego è stato stipulato il 3 dicembre 2020 con effetto dal 1° febbraio 2021 quale “” al 100% (cfr. doc. 3/13), __________ assunta il 3 dicembre 2020 dal 1° febbraio 2021 in qualità di “” al 100% (cfr. doc. 3/14), __________ il cui contratto di lavoro è stato concluso il 3 dicembre 2020 con effetto dal 1° febbraio 2021 quale “” al 100% (cfr. doc. 3/17), __________ impiegata il 5 dicembre 2020 con effetto dal 1° febbraio 2021 quale “__________” al 60% (cfr. doc. 3/16), Damiano De Santos assunto l’11 dicembre 2020 con effetto dal 1° aprile o 1° maggio 2021 (in caso di accordo con , se no dal 1° giugno 2021) come “” al 100% (cfr. doc. 3/15) e __________ il cui contratto di lavoro è stato concluso il 3 dicembre 2020 con effetto dal 1° maggio o 1° giugno 2021 (in caso di accordo con , se no dal 1° luglio 2021) quale “” al 100% (cfr. doc. 3/18).

Tutti i contratti di lavoro hanno durata indeterminata (cfr. doc. 3/9-3/18).

L’insorgente, il 14 maggio 2021, ha peraltro dichiarato di aver “ricevuto dalla Divisione della cultura e degli studi universitari Ticino solamente un’indennità per perdita di guadagno secondo Ordinanza Covid cultura per un importo di CHF 120'000” per l’anno 2020, ma di non aver percepito nel 2020 e nel 2021 in correlazione al coronavirus alcun contributo a fondo perso o supporti economici simili da autorità pubbliche, né da parti provate da parti private (cfr. doc. 9 pag. 3).

La Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 il diritto a indennità per lavoro ridotto per i dieci dipendenti, poiché, da una parte, la ricorrente sarebbe un’azienda nuova costituitasi durante la pandemia e la perdita di lavoro connessa ai collaboratori che non avevano mai svolto attività lavorativa alle dipendenze della nuova società non è computabile rientrando nel normale rischio aziendale.

D’altra parte, le assunzioni in questione, ritenuto il momento di forti restrizioni e vista l’impossibilità di fare previsioni circa l’andamento della situazione, non solo non hanno ridotto il danno causato all’assicurazione contro la disoccupazione, bensì l’hanno creato, cosicché lo stesso è imputabile al datore di lavoro ed evitabile (cfr. doc. A1; consid. 1.4.).

2.10. Chiamato ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA, in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla ricorrente il 23 dicembre 2020 (cfr. doc. 1/1; consid. 1.1.), ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)

Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.5.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

La perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2021; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to D4a; Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3; Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 6; consid. 2.5.).

Questo Tribunale evidenzia che la modifica intervenuta in seno alla RI 1, iscritta a RC nel giugno 2012, a inizio novembre 2020 riguarda unicamente la titolarità delle azioni che sono passate dalla __________ a __________, il quale in ogni caso era già strettamente legato alla RI 1 sia perché dal luglio 2017 era delegato del consiglio di amministrazione di quest’ultima, sia per il motivo che egli, fino al giugno 2020, è stato CEO del __________ - appartenente alla __________ - che dal 2016 ha gestito il __________ (cfr. consid. 2.9.).

Il nome della società e la sede, in __________, sono rimasti i medesimi (cfr. doc. A2; www.zefix.ch), come pure lo scopo sociale, ossia essenzialmente l’organizzazione del __________ a __________. Invariati sono anche il presidente del CdA, __________ e il delegato, __________ benché da inizio giugno 2022 quest’ultimo abbia il diritto di firma individuale invece che collettiva a due (cfr. consid. 2.9.).

).

E’ vero, come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. A1 pag. 4), che dopo la vendita delle azioni sono stati assunti parecchi lavoratori. Tuttavia gli stessi, specialisti, erano attivi per __________ da anni e hanno pianificato con successo i __________ che si sono succeduti negli ultimi anni (cfr. doc. I pag. 12). La RI 1 ha fatto capo ai loro servizi essendo i medesimi alle dipendenze del __________ che deteneva anche le azioni della ricorrente.

L’insorgente ha d’altronde dichiarato che “il rischio finanziario è rimasto però invariato, in particolare, la massa salariale corrispondeva ai costi precedenti per i servizi acquistati” (cfr. doc. I pag. 10; consid. 1.5.).

Pertanto il caso di specie non concerne una ditta costituita durante la pandemia e non si è dunque confrontati con una situazione di abuso di diritto (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.8.; STCA 39.2021.79 del 21 febbraio 2021; STCA 38.2021.46 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).

2.11. Questa Corte ribadisce, inoltre, che ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LADI una perdita di lavoro è computabile se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile, rispettivamente giusta gli art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno (casi di rigore; cfr. consid. 2.3.).

L’indennità per lavoro ridotto è versata nei casi di rigore unicamente se gli altri presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. Prassi LADI ILR C11; consid. 2.4.).

In concreto la perdita di lavoro fatta valere dalla società ricorrente non dipende da motivi economici secondo l’art. 32 cpv. 1 LADI, nel senso di un calo della domanda.

Quale fondamento per la richiesta di ILR entra, dunque, in linea di conto la clausola dei casi di rigore di cui agli art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

In effetti, in particolare, l’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza Covid-19 situazione particolare del 19 giugno 2020, modificato il 28 ottobre 2020, ha introdotto il divieto dello svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone e il Consiglio di Stato del Cantone Ticino con la Risoluzione 5692 emanata dal l’8 novembre 2020 e la Risoluzione 5696 del 10 novembre 2020 ha, tra l’altro, vietato gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi, salvo per persone che vivono nella stessa economia domestica.

Con la modifica dell’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 24 febbraio 2021 è stato ribadito che lo svolgimento di manifestazioni restava vietato, salvo alcune eccezioni (cfr. RU 2021 110; consid. 2.8.).

La perdita di lavoro provocata dalla pandemia, come osservato dalla Sezione del lavoro, non può peraltro essere considerata un normale rischio aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI; consid. 2.5.; doc. A1 pag. 3).

2.12. Come visto, l’attività della RI 1 è essenzialmente incentrata sull’organizzazione del __________ che si svolge a __________ (cfr. consid. 2.9.).

La preparazione di un __________ di tale natura con cantanti di fama internazionale e che richiama decine di migliaia di spettatori (cfr. doc. 3/5) inizia già l’anno precedente (cfr. doc. I pag. 11).

Pertanto, anche se al momento in cui sono stati assunti i dipendenti della RI 1, nel dicembre 2020, e quando gli stessi hanno iniziato effettivamente la loro attività, al più presto nel mese di febbraio 2021 le grandi manifestazioni erano vietate, non era ancora escluso che l’edizio). La società era, perciò, legittimata a essere pronta con il personale necessario per programmare e preparare il __________.

Non si tratta, d’altronde, di personale qualsiasi, bensì di specialisti del settore che per anni hanno contribuito alla buona riuscita del __________.

In tali condizioni, alla RI 1, che con il cambiamento della titolarità delle azioni non poteva più usufruire di detti specialisti tramite accordi con altre società dello stesso gruppo di appartenenza, la __________, occorreva, al fine di una continuazione proficua della pianificazione e realizzazione del __________, assicurarsi la collaborazione di tali specialisti e il loro know-how, nonché le loro competenze in questo ambito, tramite la conclusione di contratti di lavoro.

2.13. Da quanto sopra discende che non è possibile escludere che la perdita di lavoro relativa, perlomeno, ad alcuni dei collaboratori specialisti (oltre ai due dipendenti, __________, e __________; doc. 3/20, per i quali il diritto a ILR non è stato richiesto; cfr. doc. 3 pag. 6) fosse evitabile (art. 51 cpv. 1 OADI).

Del resto l’amministrazione, nella decisione dell’11 gennaio 2021, nella decisione su opposizione impugnata e nella risposta di causa, ha indicato che l’insorgente non avrebbe dovuto assumere un così grande numero di persone in ragione delle restrizioni e dell’incertezza della situazione, precisando che non andava assunto personale in percentuale superiore a quella in cui, in base alle restrizioni vigenti in quel momento, poteva essere impiegato (cfr. doc. 2; A1 pag. 5; V pag. 3).

La Sezione del lavoro non ha, però, verificato in che misura concretamente potesse essere assunto personale.

In concreto, ritenuto peraltro lo scopo della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita come un rimedio giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), si impone pertanto un rinvio degli atti alla Sezione del lavoro per un complemento istruttorio.

L’amministrazione, in particolare sentendo gli organi della società ricorrente, che dovrà debitamente comprovare le proprie asserzioni, come pure, se del caso, i dipendenti (anche __________ e __________) di cui si avrà occorrenza, chiarirà le funzioni degli stessi e quali fossero imprescindibili per, al momento opportuno, poter effettuare senza indugio i preparativi, perlomeno iniziali, del __________.

Al riguardo va evidenziato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

La Sezione del lavoro, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente abbia diritto o meno a indennità per lavoro ridotto a far tempo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 a favore almeno di alcuni dei dipendenti per i quali è stato preannunciato il lavoro ridotto.

Al riguardo giova comunque evidenziare che, conformemente a quanto asserito dalla parte resistente (cfr. doc. A1 pag. 4), il diritto alle ILR va negato per __________, in quanto il suo contratto è iniziato al più presto il 1° maggio 2021 (cfr. doc. 3/18), ossia successivamente al periodo per il quale sono chieste le ILR (dal 1° febbraio al 30 aprile 2021).

Per quanto concerne __________, invece, non è possibile rifiutare le ILR a priori, in quanto deve essere acclarato quando effettivamente ha preso avvio il suo contratto se il 1° aprile, il 1° maggio o il 1° giugno 2021 (cfr. doc. 3/15).

2.14. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 31 gennaio 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.75 del 29 novembre 2021 consid. 2.12.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.15. Vincente parzialmente in causa, la ricorrente, rappresentata da due avvocati, ha diritto all’importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Sezione del lavoro (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione del 14 dicembre 2021 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al consid. 2.13.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del lavoro verserà alla parte ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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