Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2022.16
Entscheidungsdatum
23.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2022.16

rs

Lugano 23 maggio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 gennaio 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, dal gennaio 2017, ha lavorato alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di direttore finanziario e manager (cfr. doc. 255; 256).

Il medesimo ha rivestito, in seno a tale società, la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale fin dalla sua fondazione nell’ottobre 2007 (cfr. doc. 281).

Dall’atto notarile di costituzione della società anonima del 10 ottobre 2007 allestito dal notaio avv. __________ risulta che RI 1 è stato promotore della SA, insieme a __________ e __________ (cfr. doc. 82).

La __________ ha disdetto il contratto di lavoro il 28 gennaio 2019 con effetto dal 31 marzo 2019 “a seguito dell’interruzione del mandato d’incarico professionale in nostro favore da parte della società committente __________ per la quale lei e la nostra società hanno fornito finora le proprie prestazioni professionali” (cfr. doc. 253; B 6.4).

RI 1, dal febbraio 2017, è presidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale della __________, in liquidazione dal novembre 2019 (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

1.2. RI 1 si è annunciato all’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ il 4 febbraio 2019 con inizio della disoccupazione dal 1° aprile 2019, dichiarando di ricercare un’attività lavorativa al 100% quale specialista nella gestione PMI, fiduciario immobiliare e capo finanze e servizi (cfr. doc. 297; 183).

Dal 2/6 aprile 2019 il medesimo non risulta più iscritto a RC quale organo della __________. Il suo ruolo è stato ripreso da __________ (cfr. doc. 278; 279).

1.3. La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), il 15 aprile 2019, ha comunicato a RI 1 di avergli riconosciuto il dritto a indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2019 (termine quadro: 1.4.2019 - 31.3.2021; guadagno assicurato: fr. 5'535; cfr. doc. 240) e ha iniziato a versargli le prestazioni LADI (cfr. doc. A12 pag. 2).

1.4. Con decisione del 16 dicembre 2020 la Sezione del lavoro ha ritenuto l’interessato idoneo al collocamento, motivando come segue:

" (…)

L’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha preso atto delle seguenti iscrizioni a Registro di commercio dell'assicurato:


(Presidente del CdA dal 22.12.1997);


(AU dal 09.08.2010, Presidente del CdA dal 09.08.2010);


(Membro del CdA dal 15.11.2006, AU dal 27.02.2018);

  • __________ (AU dal 06.07.2016).

Il 12.11.2020 l'URC ha inoltrato all'Ufficio giuridico una richiesta di verifica dell'idoneità al collocamento.

(…)

Nel caso in esame l'assicurato ha compiuto il periodo di contribuzione presso la società __________, presso la quale è stato occupato a tempo pieno dal 01.01.2014 al 31.03.2019 in qualità di direttore. Inizialmente a tempo parziale (60%) e dal 01.01.2017 a tempo pieno.

Le società più sopra menzionate sono attualmente inattive e per le stesse egli non esercita alcuna attività.

Il signor RI 1 è quindi normalmente disposto ad esercitare qualsiasi attività nel settore ufficio, amministrativo, vendita e acquisti, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale.

Visto quindi che l'assicurato ha compiuto il periodo di contribuzione in una ditta terza, preso atto della propria disponibilità per il mercato del lavoro, egli deve essere ritenuto idoneo al collocamento per attività a tempo pieno.” (Doc. 184-185)

1.5. A far tempo dal mese di aprile 2021 la Cassa ha bloccato il versamento delle indennità di disoccupazione a seguito della segnalazione della Polizia Cantonale del 22 aprile 2021 riguardante un procedimento penale aperto presso il Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti di RI 1 in relazione al sospetto che quest’ultimo abbia percepito indennità di disoccupazione indebitamente, essendo azionista di maggioranza della __________ e amministratore unico della stessa fino al giorno dopo l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 152; 171).

1.6. Il 7 giugno 2021 RI 1 ha iniziato a lavorare come direttore dell’ufficio tecnico al 50% per la __________ di __________, di cui dal maggio 2021 è socio e gerente (cfr. doc. 161; estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

Il relativo contratto è stato rescisso il 15/31 luglio 2021 dal datore di lavoro a causa della riduzione del lavoro aziendale (cfr. doc. 114).

Il 2 agosto 2021 egli ha concluso un nuovo contratto di lavoro con la __________ in qualità di responsabile dell’ufficio commerciale al 25% dal 1° agosto 2021 (cfr. doc. 113; 127; 132).

1.7. Con decisione del 5 ottobre 2021 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° aprile 2019, rilevando:

" (…) Il 26 agosto 2021 il PP __________ ci ha confermato l'apertura di un procedimento nei suoi confronti per, fra altri, il reato di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale; inoltre il PP ci confermava che lei era azionista di maggioranza della società __________ che era sua datrice di lavoro.

In data 23.09.2021 l'Ufficio Giuridico (in seguito UG) della sezione cantonale del lavoro ha trasmesso alla cassa gli atti e la segnalazione ricevuti dal Ministero Pubblico per competenza e verifica del suo dossier in quanto lei, per il tramite della __________ (della quale lei è presidente con firma individuale e possiede il 90% del pacchetto azionario) detiene titoli al portatore di __________ e di fatto può influenzare e determinare le varie decisioni del CA della __________ (allegato D).

In data 05.10.2021, su nostra richiesta di informazioni, lei ci ha confermato di essere detentore del pacchetto azionario (90%) della __________ che, di conseguenza, può gestire le decisioni di __________ essendo una sua costola.

Per questo motivo la cassa, in relazione all'art. 8 in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 3 lett. c della LADI, e per posizione analoga a quella di un datore di lavoro, deve rifiutarle il diritto alle indennità di disoccupazione a far data dal 01.04.2019.

Questa decisione di non diritto costringe la cassa a emanare una decisione di restituzione per indennità percepite indebitamente e a segnalare il caso al Ministero Pubblico.” (cfr. doc. A13=119)

1.8. Con ulteriore decisione del 5 ottobre 2021 la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 103'354.90 relativo alle indennità di disoccupazione percepite dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021, in quanto “secondo la nostra decisione di non diritto __________ e a quanto indicato su questa decisione lei non aveva diritto ad aprire un termine quadro prestazionale e pertanto non aveva diritto a percepire indennità di disoccupazione” (cfr. doc. A14=117).

1.9. RI 1, l’8 ottobre 2021, ha interposto opposizione contro le decisioni del 5 ottobre 2021, facendo valere:

" (…) Ho notato che, malgrado vi abbia trasmesso in data 02.10.2021 documenti e spiegazioni sul mio ruolo di procuratore degli azionisti della __________ attraverso l'intestazione fiduciaria da parte della __________, tali atti non siano stati commentati.

Ritengo che non sia corretto assimilare le mie supposte facoltà di "influenzare e determinare" le decisioni del CA della __________ come da voi asserito per titolo di proprietà, alle mie facoltà per solo titolo di amministratore come da incarico ricevuto dagli azionisti fin dal tempo della fondazione della società.

Sono anche in disaccordo con la vostra interpretazione conclusiva, per la quale __________ sarebbe comunque una costola della __________, a me riconducibile, e pertanto questo fatto sia sufficiente per ritenere che io determini autonomamente le decisioni di __________.

Le mie dimissioni rassegnate in data 26.03.2019 per delibera del 04.01.2019 con il subentro contestuale di un nuovo amministratore e conseguente mia perdita del lavoro di direttore, sono state decise per non arrecare danno alla __________ a danno degli azionisti, non più in grado di retribuire il mio salario. Da quel momento sono alla ricerca di un nuovo impiego.

Come già chiarito nel mio precedente scritto che la __________ ha solo intestato le azioni __________ per conto di terzi azionisti, ora, autorizzato da un investitore azionista ing. __________ (__________) vi trasmetto copia del mandato stipulato già nel 2014 (doc.1; 2; 3).

Il sig. __________ è stato anche condirettore (salariato) insieme al sottoscritto nell'attività passata della __________ e mi ha confermato la sua disponibilità a fornire eventuali ulteriori chiarimenti relativi al mio ruolo. (…)” (Doc. 68)

1.10. Il 19 gennaio 2022 l’URC ha annullato il nominativo dell’assicurato dal sistema COLSTA, indicando che da quella data aveva trovato l’impiego di consulente presso __________ (cfr. doc. 54).

1.11. La Cassa, con decisione su opposizione del 25 gennaio 2022, ha confermato i provvedimenti del 5 ottobre 2021, asserendo:

" (…)

  1. Nella sua opposizione lei fa valere che ha intestato le azioni della __________ per conto di terzi azionisti. Dal contratto di cessione risulta solamente che la __________ intende acquistare, in proprio o per conto di terzi, le azioni della __________. Orbene, lei nega che la __________ è una costola della __________.

Orbene, lei è azionista di maggioranza al 90% della __________, la quale detiene 83% di titoli al portatore di __________ dal 2017. Se, considerata l'entità della partecipazione finanziaria, spettano al dipendente poteri decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di un datore di lavoro ed egli è quindi escluso dal diritto all'indennità giornaliere della Cassa. La questione deve essere esaminata nel singolo caso alla luce delle circostanze concrete. Il semplice possesso di azioni da parte del collaboratore, ad esempio, non esclude il suo diritto alle prestazioni (prassi LADI, 820). A tenore della giurisprudenza del tribunale federale (8C_1044/2008 del 13.2.2009) un assicurato che detiene il 40% delle azioni può, unendosi con uno dei partner che possiede il 30% delle azioni, decidere il destino della società. Anche se non esercita alcuna funzione nell'azienda, a causa della sua partecipazione finanziaria all'azienda egli è escluso dal diritto alle prestazioni.

Nella fattispecie, lei come detentore dell'83% di titoli al portatore di __________ può dunque influenzare e determinare le varie decisioni del consiglio di amministrazione della società __________ malgrado il fatto che sia stato stralciato dal registro come amministratore di questa ditta in data 02.04.2019. In questo senso lei non ha il diritto all'indennità per lavoro ridotto ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (…)” (Doc. A12 pag. 4)

1.12. Contro la decisione su opposizione del 25 gennaio 2022 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che venga ripristinato retroattivamente il suo diritto alle indennità di disoccupazione e che venga annullata la decisione di restituzione delle indennità versate, specificando di non essere “in grado di poter onorare il rimborso delle indennità ricevute, non disponendo attualmente né di risparmi né di mezzi reddituali sufficienti” (cfr. doc. I).

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto:

" (…) Ritengo non corretto assimilare la mia figura professionale a quella del datore di lavoro, in quanto nei fatti sono stato dipendente finanziariamente dalle disponibilità economiche e dalla volontà di terzi titolari della società, a cui ho dovuto fornire rendiconto senza poter influenzare risolutivamente le decisioni aziendali.

La mia figura professionale è equivalente a quella dei direttori di banche o di fondi d'investimento che ricevono, oltre al salario, eventualmente premi con partecipazioni societarie o bonus e che, nel mio caso, sarebbero per contro ritenuti i proprietari datori di lavoro degli Istituti bancari per i quali lavorano, senza diritto alcuno alla disoccupazione quando licenziati o invitati a lasciare la direzione.

Allo scopo di ulteriormente dettagliare quanto sopra, sottolineo che:

  • sono stato incaricato di volta in volta come direttore nelle diverse società dai clienti della __________, inclusa la __________, per i quali ho curato i loro interessi e ricevuto istruzioni da mettere in pratica. Nemmeno la __________ avrebbe potuto determinare le decisioni dei propri investitori in quanto agiva solo sulla base del mandato fiduciario;

  • l'ultimo proprietario della __________ ha trasmesso una dichiarazione nella quale attesta di esserne il titolare effettivo e il suo detentore del controllo, doc 1+2+3).

Negli anni precedenti si sono avvicendati azionisti diversi che hanno costituito l'organo direttivo attraverso un patto di sindacato depositato dal notaio, doc 4);

  • La __________, società fiduciaria di mia proprietà, è stata utilizzata negli anni con il solo scopo di intestare azioni di società appartenenti a investitori terzi, sulla base di mandati ricevuti, essa non ha mai versato indennità o stipendi in mio favore e non ha mai avuto dipendenti, doc 5);

  • Sospesa la mia attività di architetto e broker, il 01.01.20017 sono stato impiegato fisso direttore della __________ fino al 26.03.2019 momento in cui è stato concordato il mio allontanamento, doc 6) quindi in buona fede mi sono iscritto alla disoccupazione non ritenendomi un datore di lavoro. Nel frattempo, per mantenere attive le mie licenze di architetto e di broker assicurativo, avevo mantenuto aperta la mia ditta individuale e l'iva che poi ho chiuso il 18.03.2019 per mancanza di lavoro, doc 7).

  • Per la mia iscrizione alla cassa disoccupazione sono stato denunciato al Ministero Pubblico, Proc. Pubblico __________.

CO 1 cita la mia presenza nei Cda anche delle seguenti società:

• __________ dal 14.05.2021 in cui attualmente lavoro e di cui vi allego il contratto di lavoro part-time, doc 8). La CO 1 è stata prontamente informata del trovato impiego.

• __________, società che detengo al 50% con mia moglie, non è attiva e detiene l'abitazione in cui abito, doc 9). La società ha un debito ipotecario e un'ulteriore cartella ipotecaria a garanzia.

• __________, società attualmente non attiva di proprietà di clienti, doc 10).

• Aggiungo che il 27.01.2022, come nelle precedenti situazioni descritte, sono stato invitato nel Cda della __________ con funzioni di consulente del presidente, anche in questo caso non sono né proprietario né detentore del controllo della società, doc 11), inoltre visti i precedenti problemi sollevati dalla mal interpretazione del mio ruolo, frainteso datore di lavoro, questa volta Ia __________ non ha intestato fiduciariamente nessuna partecipazione societaria. (…)” (Doc. I)

1.13. Dalla risposta di causa del 2 marzo 2022 emerge:

" (…) In relazione alle allegazioni del ricorrente che il suo ruolo professionale è quello di un direttore di banca o di un fondo d'investimento che riceve un bonus su forma di partecipazioni societarie facciamo notare al Lodevole Tribunale, che questo non cambia nulla alla sua posizione pari un datore di lavoro di fronte alla Cassa di disoccupazione. Il ricorrente detiene come azionista la maggioranza della società __________ tramite la società __________. Anche se non esercita alcuna funzione nell'azienda, a causa della sua partecipazione finanziaria all'azienda egli è escluso dal diritto alle prestazioni. Per cui riteniamo infondato il reclamo del ricorrente e confermiamo in toto le motivazioni presenti nella nostra decisione su opposizione del 25.01.2022.

Nel frattempo, cioè in data 17.02.2022, il Ministero pubblico ha reso il decreto di accusa e ha ritenuto l'accusa di truffa. Inoltre, il Procuratore Generale sostituto ci annota (cfr. cifra 3 del Decreto di accusa, doc. 1) che il ricorrente ha riconosciuto le pretese civili della Cassa di CHF 103'354.90. Alla luce di questo il ricorso è privo di oggetto e di conseguenza la presente causa dev'esser stralciata dal ruolo. Eventualmente chiediamo la reiezione del ricorso, protestate spese e ripetibili.” (Doc III)

Con il decreto di accusa del 17 febbraio 2022 il Procuratore Generale sostituto, __________, ha proposto la condanna di RI 1 - accusato di truffa per avere, tra il 18 febbraio 2019 e il 31 marzo 2021, al momento della domanda di indennità di disoccupazione e in seguito nella procedura di verifica del diritto a percepire le ID, ingannato astutamente la Sezione del lavoro e la Cassa, mentendo sulla sua partecipazione economica nella __________, facendo credere che non ne fosse azionista, mentre in realtà lo era e ottenendo così indebitamente il versamento di fr. 103'354.90 a titolo di indennità di disoccupazione - alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 100 cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 18'000, sospesa condizionalmente per due anni, oltre a una multa di fr. 2'000 (cfr. doc. 1).

Il 3 marzo 2022 la parte resistente ha trasmesso copia dell’opposizione del ricorrente al decreto di accusa del 17 febbraio 2022 (in cui ha respinto le accuse mossegli che non corrisponderebbero alla realtà dei fatti, precisando che “per la pressione psicologica della situazione cui non ero preparato durante l’interrogatorio, ho firmato incautamente il verbale e mi sono riconosciuto responsabile di cose che non ho fatto”; cfr. doc. V1) e ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo “la reiezione del ricorso, protestate spese e ripetibili” (cfr. doc. V).

1.14. L’8 e l’11 marzo 2022 il ricorrente ha presentato delle osservazioni e ha inviato della documentazione (cfr. doc. VII; B1-6.8; VIII + 1).

1.15. La Cassa, il 25 marzo 2022, ha preso posizione al riguardo e ha indicato:

" (…) Considerato che il ricorrente si è opposto al decreto di accusa del Procuratore Pubblico, la presente procedura potrebbe essere sospesa fino alla chiusura del procedimento penale. Tuttavia, per chiedere la restituzione di indennità giornaliere indebitamente percepite, una condanna penale del ricorrente non è presupposta.

Manteniamo, dunque, le nostre conclusioni esposte nella lettera del 3 marzo 2022 e chiediamo la reiezione del ricorso, protestate spese e ripetibili. Eventualmente chiediamo la sospensione della presente procedura fino alla decisione finale del procedimento penale.” (Doc. X)

1.16. L’11 aprile 2022 l’insorgente si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie e ha prodotto alcuni documenti (cfr. doc. XIII; 1/8).

1.17. Con scritto del 20 aprile 2022 la parte resistente ha formulato alcune precisazioni (cfr. doc. XV).

1.18. Il doc. XV è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XVI).

in diritto

in ordine

2.1. La Cassa, il 25 marzo 2022, ha indicato che, siccome RI 1 si è opposto al decreto di accusa del 17 febbraio 2022 (cfr. consid. 1.13.), la presente procedura potrebbe essere sospesa fino alla chiusura della vertenza penale a carico del ricorrente (cfr. doc. X).

L’insorgente, l’11 aprile 2022, ha asserito di ritenere il procedimento relativo al decreto di accusa indipendente dalla causa pendente davanti al TCA e di rimettersi alla decisione di questo Tribunale in merito alla tempistica di svolgimento della procedura (cfr. doc. XIII).

In concreto la richiesta di sospensione della causa diviene priva d'oggetto con l'emanazione del presente giudizio (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STCA 42.2020.36 delll’8 marzo 2021 consid. 2.2., STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2.).

In proposito è comunque utile osservare, da una parte, che per costante giurisprudenza federale la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

D’altra parte, va rilevato che sia nella procedura relativa all’assicurazione contro la disoccupazione, che nella vertenza penale si pone la questione di sapere se l’assicurato abbia oppure no diritto alle indennità di disoccupazione che ha percepito dal mese di aprile 2019. Certamente una condanna in ambito penale implicherebbe l’ammissione che il medesimo ha ricevuto le prestazioni della LADI a torto. Tuttavia un giudizio di proscioglimento non significherebbe ancora che a livello della procedura concernente l’assicurazione contro la disoccupazione non vi siano i presupposti per procedere alla revisione processuale delle decisioni con cui il ricorrente è stato posto al beneficio di indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2019.

Inoltre nel caso di specie non risultano elementi che permettano di stabilire, perlomeno approssimativamente, entro quale termine si possa concludere la procedura penale.

In simili condizioni, non vi sono ad ogni modo sufficienti ragioni per considerare che l’esito del procedimento penale in corso permetta di decidere questioni decisive per il presente litigio entro un termine ragionevole (cfr. STF 8C_982/2009 del 5 luglio 2010; STFA B 143/05 del 24 maggio 2006; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid. 2.2.).

Al riguardo cfr. anche STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021 consid. 5.

Anche la Cassa ha in ogni caso puntualizzato che “per chiedere la restituzione di indennità giornaliere indebitamente percepite, una condanna penale del ricorrente non è presupposta” (cfr. doc. X; consid. 1.15.).

nel merito

2.2. L'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione emessa dall'organo amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).

La costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).

2.3. L’art. 49 cpv. 1 e 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) concernente la decisione enuncia:

" 1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

2 Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.”

Giusta l’art. 52 cpv. 1 e 2 LPGA relativo all’opposizione:

" 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

2 Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.”

La LPGA non definisce il concetto di decisione, ma al riguardo va fatto riferimento all’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; cfr. UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Ed., 2020, n. 10-11 ad art. 49 LPGA) che al cpv. 1 prevede:

" 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fon­dati sul diritto pubblico federale e concernenti:

a. la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi;

b. l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi;

c. il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.”

Le decisioni che costituiscono, modificano, annullano dei diritti o degli obblighi sono decisioni formatrici, mentre le decisioni che servono unicamente a chiarire la situazione giuridica, accertando l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di diritti o di obblighi sono decisioni di accertamento (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.1.; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art. 100).

Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.

L’art. 25 cpv. 1 e 2 PA sancisce peraltro:

" 1 L’autorità competente nel merito può, d’ufficio o a domanda, accertare per decisione l’esistenza, l’inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.

2 La domanda d’una decisione d’accertamento dev’essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.”

L’interesse degno di protezione è l’interesse di fatto o giuridico, attuale, concreto, specifico e diretto a ottenere l’accertamento celere dell’esistenza o l’inesistenza di un rapporto giuridico. Occorre, inoltre, che nessun interesse pubblico o privato vi si opponga e che tale interesse degno di protezione non possa essere salvaguardato da una decisione formatrice. La decisione di accertamento ha, dunque, un carattere sussidiario. La condizione dell’interesse degno di protezione vale anche qualora l’autorità emetta una decisione di accertamento non su richiesta, bensì d’ufficio (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2; STF 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016 consid. 2.1.; STF 9C_143/2012 del 22 marzo 2012 consid. 4.2.; STFA C 183/04 del 12 ottobre 2005 consid. 2.2.; UELI KIESER, op. cit., n. 52 ad art. 49 LPGA; BORIS RUBIN, op.cit., n. 10 ad art. 100).

La giurisdizione di prima istanza deve entrare nel merito di un ricorso inoltrato contro una decisione di accertamento emessa a torto, nel senso che il ricorso non può essere ritenuto irricevibile, bensì deve essere esaminato se siano o meno adempiute le condizioni per emettere una decisione di accertamento e in caso negativo la decisione di accertamento va annullata (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2.; DTF 129 V 289 consid. 3.3.; BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 ad art. 100).

Con sentenza 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016, menzionata sopra, il Tribunale federale, in ambito dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ha, in primo luogo, precisato che, per quanto attiene allo statuto di assicurato in materia di contributi, la giurisprudenza ha stabilito che una decisione di accertamento è ad ogni modo possibile quando un interesse maggiore richiede l’esame preliminare di tale questione, ad esempio in certi casi complessi dove non si può ragionevolmente esigere che dei conteggi di contributi complicati siano effettuati prima che l’esistenza di un’attività lucrativa dipendente e l’obbligo contributivo del datore di lavoro siano stabiliti. Una tale situazione può presentarsi qualora numerosi assicurati siano toccati dalla decisione relativa alla loro condizione di persone salariate notificata al loro datore di lavoro comune, in particolare se il numero dei medesimi è così elevato che l’amministrazione, rispettivamente il giudice sono dispensati dal chiamarli in causa (cfr. DTF 129 V 289 consid. 2.2.) oppure quando la questione giuridica riguardante lo statuto contributivo, a causa delle particolari circostanze, è nuova (cfr. STF 9C_250/2017 del 30 ottobre 2017 cosid. 1.2.1.; UELI KIESER, op. cit., n. 51 ad art. 49 LPGA).

In secondo luogo, l’Alta Corte, da un lato, ha negato che in quel caso di specie, concernente una persona che collaborava quale consigliere d’impresa con una società di diritto francese e che era stata considerata, mediante una decisione di accertamento confermata su opposizione, quale salariata, si fosse confrontati con un interesse maggiore che esigeva l’esame preliminare dello statuto di contribuente che non poteva essere tutelato tramite una decisione formatrice relativa al pagamento dei contributi. Dall’altro, ha deciso che in assenza di un interesse degno di protezione all’accertamento immediato dello statuto del ricorrente in materia di AVS, i primi giudici avrebbero dovuto annullare d’ufficio la decisione su opposizione. È stato comunque garantito all’insorgente il diritto di contestare i conteggi dei contributi emessi successivamente - inclusa la questione preliminare dello statuto contributivo - nonostante il termine di opposizione fosse spirato.

2.4. Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione, il Tribunale federale, in una sentenza C 81/01 dell’11 ottobre 2002, ha stabilito che il provvedimento del 6 aprile 2000 con cui la Cassa aveva negato a un assicurato (non essendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo) dal 5 maggio 1999 il diritto a indennità di disoccupazione già versategli da giugno 1999 a gennaio 2000 era una decisione di accertamento. L’interesse al riguardo, infatti, si riferiva esclusivamente alla possibilità di chiedere la restituzione delle prestazioni. Nella decisione del 6 aprile 2000 era peraltro stata prospettata la restituzione, con provvedimento separato, delle indennità.

In quel caso di specie la Cassa, per il lasso di tempo giugno 1999 - gennaio 2000 avrebbe dovuto, quindi, procedere tramite una decisione formatrice, emanando direttamente l’ordine di restituzione delle prestazioni già corrisposte. Del resto non si era confrontati con la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, nel senso che una si occupava della verifica dell’adempimento delle condizioni del diritto a prestazioni e l’altra della restituzione in caso di mancato ossequio dei presupposti, come ad esempio nei casi dubbi secondo l’art. 81 cpv. 2 lett. a LADI in relazione ai quali la Cassa può sottoporre la fattispecie al servizio cantonale (in proposito cfr. pure STF C 215/06 del 20 marzo 2007 consid. 2.2.; STF C 20/05 del 29 giugno 2005 consid. 2).

L’Alta Corte, mancando un interesse degno di protezione all’accertamento della pretesa alle prestazioni LADI già versate, ha annullato la sentenza cantonale che aveva respinto il ricorso dell’assicurato e la decisione del 6 aprile 2000 per il periodo giugno 1999 - gennaio 2000. Per l’arco di tempo dal mese di febbraio 2000 il TF ha respinto il ricorso.

In una sentenza C 38/04 del 31 maggio 2005, relativa al caso di una Cassa che aveva emesso, dapprima, una decisione con cui aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di maggio 2001 a un assicurato, marito della socia gerente di una società di cui lo stesso era stato l’amministratore unico fino al licenziamento del 31 marzo 2001, e in seguito un provvedimento di restituzione di prestazioni percepite a torto nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2001, il TF ha precisato che la Cassa non aveva alcun motivo per emettere due provvedimenti distinti. Infatti la stessa poteva e doveva preservare il suo interesse al rimborso delle indennità versate direttamente con una decisione formatrice, come ha del resto fatto con la decisione emessa concernente la restituzione. Facendo, invece, difetto un interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa aveva emanato una decisione di accertamento su questo punto. Di conseguenza l’Alta Corte ha ritenuto che a ragione la Commissione cantonale di ricorso avesse annullato d’ufficio tale decisione.

Con giudizio C 69/05 del 21 agosto 2006 la nostra Massima Istanza ha, inoltre, stabilito che a torto una Cassa, che aveva corrisposto indennità per lavoro ridotto al ricorrente dal gennaio 2002 al luglio 2003, il 4 novembre 2003 aveva emesso una decisione di diniego del diritto dal 1° gennaio 2002, confermata dalla decisione su opposizione del 18 maggio 2004, in quanto non vi era alcuna ragione di distinguere l’esame del diritto del ricorrente all’ILR dal gennaio 2002 da quello della restituzione delle prestazioni già corrisposte.

Il TF, in proposito ha evidenziato:

" (…) Or selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA (voir aussi l'art. 25 al. 2 en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b PA), que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références).

En l'occurrence, la caisse intimée a nié par décision du 4 novembre 2003 confirmée sur opposition le 18 mai 2004, le droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à partir du 1er janvier 2002, puis, par décision subséquente du 10 décembre 2003, elle a réclamé la restitution des prestations corrélatives déjà versées. Dès lors qu'elle pouvait et devait préserver son intérêt au remboursement des prestations octroyées directement au moyen d'une décision formatrice (arrêt P. du 11 octobre 2002, C 81/01), elle n'avait aucune raison de dissocier l'examen du droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à partir du 1er janvier 2002 de celui de la restitution des prestations déjà versées. Faute d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du droit du recourant à ces prestations pour la période en cause, c'est à tort que l'intimée a rendu une décision de constatation sur ce point. C'est également à tort que les premiers juges sont entrés en matière sur le recours formé devant eux contre la décision sur opposition du 18 mai 2004, en lieu et place de l'annuler d'office (cf. ATF 129 V 289). (…)”

Al riguardo cfr. anche STF C 334/05 del 18 maggio 2006.

2.5. Il TCA, dal canto suo, con sentenza 38.2005.55 del 21 novembre 2005 ha deciso che per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005 in cui l'assicurata aveva ricevuto le indennità di disoccupazione andava emesso un ordine di restituzione e non una decisione di accertamento con cui le si negava il diritto all’apertura di un termine quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 19 novembre 2004, avendo mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo essersi dimessa dall’impiego presso un’associazione.

La Cassa è stata invitata a esaminare se fossero ossequiate le condizioni per emettere un ordine di restituzione per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005.

Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2005, per i quali l’assicurata non aveva ricevuto alcuna indennità, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto.

Con sentenza 38.2006.53 del 2 marzo 2007 questa Corte ha annullato per il periodo agosto 2005 - febbraio 2006 la decisione su opposizione del 27 giugno 2006, con cui una Cassa aveva negato a un assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 - già versategli da agosto 2005 a febbraio 2006 -, in quanto in seno alla società in cui aveva lavorato occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Questo Tribunale al consid. 2.3. ha rilevato:

" (…) Per quanto attiene al lasso di tempo dal mese di agosto 2005 al mese di febbraio 2006, in cui l’assicurato ha percepito le indennità di disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate esaminando direttamente se erano adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando, nel mese di luglio 2006, un ordine di restituzione delle indennità giornaliere percepite a torto (cfr. doc. 28).

Non era pertanto necessario emettere una decisione di accertamento.

In particolare va sottolineato che nell’evenienza concreta non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, come talvolta avviene in materia di assicurazione contro la disoccupazione: da un lato, l’autorità che verifica l’adempimento delle condizioni del diritto alle indennità di disoccupazione, dall’altro, l’autorità che ordina la restituzione (…)

In casu, poi, non vi sono circostanze particolari, né dal punto di vista della Cassa, né da quello del ricorrente che rendessero necessaria l’emissione di una decisione di constatazione, del genere di quella effettivamente emanata.

In concreto, quindi, facendo difetto un interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa ha emesso una decisione di constatazione su tale punto. (…)”

Gli atti sono stati trasmessi alla Cassa affinché rendesse una decisione su opposizione in relazione all’opposizione interposta contro la decisione di restituzione del 6 luglio 2006.

Inoltre, per quanto riguardava il rifiuto di riconoscere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2006, per i quali non erano state corrisposte indennità, il ricorso è stato respinto.

Il ricorso al Tribunale federale dell’assicurato, in cui aveva chiesto il riconoscimento del diritto a prestazioni dell'assicurazione disoccupazione dal 1° agosto 2005 in poi, nella misura in cui era ricevibile, è stato accolto parzialmente, e meglio limitatamente al diniego del gratuito patrocinio in sede cantonale.

A quest’ultimo riguardo l’Alta Corte, nella sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 1, ha indicato:

" Oggetto del contendere è il diritto di S. a indennità di disoccupazione dal mese di marzo al mese di maggio 2006. Nella misura in cui infatti l'interessato chiede anche il riconoscimento delle relative prestazioni da agosto 2005 a febbraio 2006, nel frattempo già versate, il ricorso in materia di diritto pubblico è irricevibile, in quanto su questo punto, e meglio sulla correttezza della decisione del 6 luglio 2006 con cui la Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità percepite per questo lasso di tempo, la Corte cantonale non si è ancora espressa, avendo essa rinviato gli atti all'amministrazione per competenza e meglio per emanare la relativa decisione su opposizione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164). (…)”

Il TF non ha sollevato alcuna critica, nemmeno quale obiter dictum, circa il modo di procedere del TCA che ha ritenuto quale decisione di accertamento il provvedimento di diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 del 27 giugno 2006 e l’ha annullato nella misura in cui si riferiva ai mesi da agosto 2005 a febbraio 2006 in cui l’assicurato aveva già percepito le prestazioni.

In proposito cfr. pure STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022; STCA 38.2016.68-69 del 18 luglio 2017 e STCA 38.2011.32 del 23 maggio 2011.

2.6. Nel caso di specie la Cassa, per il periodo aprile 2019 - marzo 2021, ha versato le indennità di disoccupazione al ricorrente (cfr. consid. 1.3.; 1.5.; 1.8.).

Il 5 ottobre 2021 la parte resistente ha poi emesso una decisione con cui ha negato all’insorgente il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2019, poiché dalla segnalazione della Polizia Cantonale e del Ministero Pubblico, nonché da accertamenti esperiti è emerso che il medesimo, in seno alla società ex datrice di lavoro, la __________ (__________), riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Per il tramite della __________, della quale possiede il 90% del pacchetto azionario, deterrebbe titoli al portatore di __________, potendo così influenzare e determinare le decisioni di quest’ultima società (cfr. doc. A13; consid. 1.7.).

La Cassa, il 5 ottobre 2021, ha, inoltre, emanato un ordine di restituzione in merito alle indennità di disoccupazione percepite dal mese di aprile 2019 al mese di marzo 2021 (cfr. doc. A14; consid. 1.8.).

I due provvedimenti del 5 ottobre 2021 sono stati confermati dalla decisione su opposizione del 25 gennaio 2022 (cfr. doc. A12; consid. 1.11.).

Come esposto sopra, l’emanazione di una decisione di accertamento, ossia che constata l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di diritti, presuppone che il medesimo scopo non possa essere raggiunto tramite una decisione formatrice che costituisce, annulla o modifica dei diritti.

Le decisioni di accertamento sono sussidiarie rispetto alle decisioni formatrici (cfr. consid. 2.3.).

Ciò vale anche quando l’autorità emette d’ufficio una decisione di accertamento (cfr. consid. 2.3.).

In concreto il provvedimento del 5 ottobre 2021 con cui al ricorrente è stato rifiutato il diritto a ID con effetto retroattivo dal 1° aprile 2019 e la decisione su opposizione del 25 gennaio 2022 nella misura in cui ha confermato la decisione appena menzionata (cfr. consid. 1.7.; 1.11.) sono delle decisioni di accertamento.

In effetti un provvedimento che non può modificare con effetto obbligatorio e direttamente vincolante un diritto a determinate prestazioni, in quanto queste ultime sono già state corrisposte alla parte richiedente, costituisce una decisione di accertamento. Per modificare la situazione giuridica derivante dalla decisione di concessione delle prestazioni la Cassa ha la facoltà di ordinare la restituzione delle prestazioni già percepite alle condizioni che regolano la revoca di decisioni amministrative cresciute in giudicato (cfr. STF C 183/04 del 12 ottobre 2005 consid. 3).

In effetti nella presente fattispecie la Cassa ha potuto preservare il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate da aprile 2019 a marzo 2021 esaminando direttamente se fossero adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando, il 5 ottobre 2021, un ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite in tale lasso di tempo (cfr. doc. A14; consid. 1.8.).

Non era, pertanto, necessario emettere una decisione di accertamento.

In particolare nel caso di specie non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, visto che la Cassa è competente per verificare l’adempimento del presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. a con riferimento all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; 85 cpv. 1 lett. b LADI).

Inoltre giusta gli art. 95 e 81 cpv. 1 lett. c LADI è la Cassa che ha versato le prestazioni competente ad esigere la restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente riscosse. (cfr. Prassi LADI RCC p.to A19)

Nemmeno sussistono d’altronde circostanze particolari tali da rendere necessaria l’emissione di una decisione di accertamento preliminare, del genere di quella effettivamente emanata il 5 ottobre 2021 e confermata dalla decisione su opposizione del 25 gennaio 2022 (cfr. consid. 2.3. - 2.5.; STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.).

Facendo difetto un interesse degno di protezione all’accertamento dell’inesistenza del diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo da aprile 2019 a marzo 2021, in cui le stesse sono state erogate all’insorgente, è a torto che la Cassa ha emesso una decisione di accertamento su tale punto.

Di conseguenza la decisione su opposizione del 25 gennaio 2022, nella misura in cui ha confermato il provvedimento del 5 ottobre 2021 di rifiuto del diritto alle indennità di disoccupazione da aprile 2019 a marzo 2021 (cfr. doc. A13; consid. 1.7.) già corrisposte, va annullata (cfr. consid. 2.3.-2.5.; STFA C 69/05 del 21 agosto 2006; C 69/05 del 21 maggio 2006; STFA C 38/04 del 31 maggio 2005; DTF 129 V 289; STFA C 81/01 dell’11 ottobre 2002 consid. 1; STCA 38.2016.68-69 del 18 luglio 2017 consid. 2.3.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.).

2.7. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

In proposito cfr. pure la STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.8. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).

L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

I disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).

In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti considerazioni:

" (…) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"

Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016.

Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

Il Tribunale federale, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI.

L’Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro.

In una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

In una sentenza 8C_621/2018 del 20 marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, DLA 2019 N. 5 pag. 177 e SVR 2019 ALV N. 5 pag. 17, il Tribunale federale ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione ad un assicurato che deteneva il 12% delle quote di una Sagl.

L’Alta Corte ha stabilito che l’influenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già di per sé dalla sua posizione di socio.

In una sentenza 8C_433/2019 del 20 dicembre 2019, pubblicata in DLA 2020 N. 5 pag. 165 e SVR 2020 ALV N. 15 pag. 46, nonché commentata da E. Berger Götz “Anspruch der Aktionärin/des Aktionärs einer AG auf Arbeitslosenentschädigung” in SZS/RSAS 2020 pag. 101-103, il Tribunale federale ha stabilito, nel caso di un azionista di minoranza (25% delle azioni dal dicembre 2017) licenziato con effetto immediato dalla SA che lo impiegava dal settembre 2014 (dall’agosto 2014 all’agosto 2018 era membro del CdA con firma collettiva a due), che non esisteva un rischio di abuso.

È stato precisato che dopo il ritiro dal CdA determinante non era la partecipazione finanziaria in seno alla società, bensì le circostanze concrete della fattispecie.

In quell’occasione l’Alta Corte ha pure sottolineato le differenze rispetto al caso sfociato nella DTF 145 V 200, indicando che tra i soci di una Sagl e la società stessa, rispetto agli azionisti e la SA, esiste un legame più stretto, in quanto si tratta di una società di capitali di carattere personale. Nel caso della Sagl il rischio di abuso non può, perciò, essere escluso, in considerazione anche del pericolo di un’influenza reciproca tra i soci, neppure in caso di minima partecipazione finanziaria.

In proposito cfr. STCA 38.2020.36 del 29 ottobre 2020.

2.9. La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 87/02 del 7 giugno 2004; STF C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).

Al riguardo, nella STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 già citata in precedenza, il Tribunale federale ha rilevato:

" (…) Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il rischio d’abuso non esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.

Con giudizio 8C_511/2014 del 19 agosto 2015, la nostra Massima Istanza ha precisato che

" (…)

5.1. La jurisprudence, selon laquelle le salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur peut en principe prétendre des indemnités de chômage lorsqu’il quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsqu’il rompt définitivement tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 3.2; 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l’assuré qui est titulaire d’une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR 2007 ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00 consid. 3c) et celui du conjoint d’une associée-gérante d’une Sàrl qui a cessé d’exploiter l’entreprise mais qui n’est pas inscrite “en liquidation” au registre du commerce (STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d’actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n’y a aucun risque d’abus. C’est pourquoi le fait d’avoir occupé durablement une position assimilable à celle d’un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l’assuré concerné le droit à l’indemnité de chômage (DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04, consid. 4.3.).”

Cfr. pure al riguardo la STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.

Secondo la giurisprudenza federale al membro del consiglio di amministrazione e al socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STF 8C_102/2018 del 21 marzo 2018 consid. 6.2.; STF 8C_738/2015 del 14 settembre 2016; STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio 2003; DLA 2002 N. 28 pag. 183).

L’Alta Corte è arrivata alla medesima conclusione in una sentenza 8C_738/2015 del 14 settembre 2016.

Al riguardo cfr. STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018).

2.10. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che il ricorrente ha lavorato quale direttore finanziario e manager della __________ dal gennaio 2017 al marzo 2019.

Egli è stato promotore della costituzione di tale SA nell’ottobre 2007 ed è stato iscritto a RC in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale dalla sua fondazione fino a inizio aprile 2019.

Quale motivo della disdetta del contratto di lavoro del gennaio 2019 la __________ ha indicato l’interruzione del mandato d’incarico professionale in suo favore da parte della società committente __________ per la quale aveva fornito fino a quel momento le proprie prestazioni professionali.

Presidente del CdA con diritto di firma individuale della __________, in liquidazione dal novembre 2019, è dal febbraio 2017 l’insorgente (cfr. 1.1.; 1.2.).

Inoltre il medesimo, nel 2008, deteneva il 34% delle azioni della __________ (cfr. doc. 87).

Egli era pure in possesso, come tuttora, del 90% del pacchetto azionario della __________ (cfr. la moglie del ricorrente, __________, detiene l’8%; doc. I; 95) che ha detenuto l’83% dei titoli al portatore della __________ (cfr. doc. 68; 99).

Il ricorrente era anche l’azionista di maggioranza della __________, detenuta al 100% dalla __________ (cfr. doc. 99; 77).

Dallo scritto del 2 ottobre 2021 dell’insorgente e in particolare dall’opposizione dell’8 ottobre 2021 (cfr. doc. 76; 68) risulta che “la __________ ha solo intestato le azioni __________ per conto di terzi azionisti”.

Dagli allegati ai conti annuali 2018, 2019 e 2020 si evince altresì che nel 2017 la partecipazione di __________ nella __________ era di fr. 71'556 (capitale sociale: fr. 100'000; cfr. estratto RC), nel 2018 di fr. 48'000, nel 2019 di fr. 30'000 e nel 2020 di fr. 17’000 (cfr. doc. XIII4-XIII6).

Ne consegue che il ricorrente ha sempre avuto, sin dalla sua costituzione, forti legami con la __________.

Al ricorso è stata allegata la seguente dichiarazione datata 2 febbraio 2022 di __________:

" Concerne: __________ / Sig. RI 1

Egregi Signori,

sono investitore nella società a margine e sono stato messo al corrente di vostre non corrette interpretazioni del ruolo del Sig. RI 1 per la medesima società di cui, prima insieme a mia mamma e poi individualmente, detengo azioni dal 2015 e da inizio 2017 la loro maggioranza (83%) con l’acquisizione di quelle del sig. __________.

Il sig. RI 1 è stato per molti anni fiduciario degli investimenti di mia madre __________, fatti attraverso la società __________ e successivamente da me continuati fino ad oggi.

Le azioni della società sono state registrate fiduciariamente in capo alla società __________, società attiva storicamente e molto referenziata, per meglio accreditare __________ e le sue attività commerciali ai nuovi clienti.

Il signor RI 1 non ha mai potuto condizionare autonomamente la __________ come da voi ipotizzato, infatti il sig. RI 1, incaricato anche come direttore e poi sostituto il 26.03.2019, ha riferito periodicamente sull’andamento degli affari e concordato le decisione che riguardavano __________ con me e la mamma, pertanto posso affermare che non può essere considerato né il proprietario detentore della società, né lo è la __________, come da voi affermato, né ha potuto determinare risolutivamente le nostre decisioni familiari in relazione alla società.” (Doc. A1)

In un accordo tra la __________ e __________ del 21 maggio 2015 quest’ultimo ha peraltro scritto a mano che “ho autorizzato l’acquisizione e il finanziamento di quote societarie di Società controllate dalla __________, a titolo fiduciario” (cfr. doc. A2).

Secondo il diritto civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; DTF 107 III 103),

Nell’ambito della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta l’art. 52 LAVS l’amministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto l’effettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009, 9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.).

Al riguardo cfr. anche STF 2C_864/2020 dell’8 marzo 2021 consid. 5.2.; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013.

Nel decreto di accusa del 17 febbraio 2022 l’insorgente è accusato di truffa per avere, tra il 18 febbraio 2019 e il 31 marzo 2021, al momento della domanda di indennità di disoccupazione e in seguito nella procedura di verifica del diritto a percepire le ID ingannato astutamente la Sezione del lavoro e la Cassa, mentendo sulla sua partecipazione economica nella __________, facendo credere che non ne fosse azionista, mentre in realtà lo era (cfr. doc. 1; consid. 1.3.).

Da una condanna in ambito penale discenderebbe che il ricorrente ha ricevuto le indennità di disoccupazione indebitamente. Un eventuale proscioglimento, per contro, non implicherebbe ancora che dal profilo della LADI il medesimo non abbia percepito a torto le prestazioni di disoccupazione, considerato che la restituzione delle indennità di disoccupazione ai sensi degli art. 95 LADI e 25 LPGA (cfr. consid. 2.7.) interviene quando un assicurato ha beneficiato di prestazioni, a cui, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (cfr. DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.).

Pertanto, come indicato sopra (cfr. consid. 2.1.), in concreto non si impone di attendere l’esito della vertenza penale.

A prescindere dall’esito del procedimento penale, dunque, rilevante ai fini della risoluzione della presente vertenza è il fatto che il ricorrente, oltre che detenere, tramite la __________, nel 2019, il 30% delle azioni della __________ e nel 2020 il 17% delle azioni, per anni è stato in possesso della maggioranza delle stesse tramite la __________, è stato promotore della SA nel 2007, nonché amministratore unico con diritto di firma individuale dalla sua fondazione nel 2007 fino a inizio aprile 2019.

È vero, però, che dal 2020 la partecipazione in seno alla stessa è diminuita, almeno per quanto riguarda il tramite della __________ (nel 2020 17%).

Non è dato, tuttavia, di sapere da quando nel 2020 la partecipazione si sia ridotta dal 30% al 17%, come pure quali rapporti precisi intercorrano tra l’insorgente e __________, che da inizio 2017 è diventato azionista all’83% della __________.

__________ ha comunque specificato, da un lato, che da inizio 2017 detiene l’83% di __________, quando in ogni caso la __________ risultava ancora detenere il 71% circa delle azioni della società (nel 2018 la __________ deteneva ancora una partecipazione della __________ di fr. 48'000 e nel 2019 di fr. 30'000; cfr. doc. XIII4; XIII5).

Dall’altro, che il ricorrente per molti anni è stato fiduciario degli investimenti di sua madre (cfr. doc. 39).

Per chiarire in che misura il ricorrente abbia proseguito anche dopo il 2017, rispettivamente dopo il 2019, ad avere potere decisionale in seno alla __________ di cui, tramite la __________, ha sempre mantenuto una partecipazione finanziaria, vanno verificati i rapporti tra l’insorgente e __________ relativi alla __________,

Se dagli accertamenti che esperirà la Cassa, con la piena collaborazione del ricorrente, informandosi anche circa la professione di __________ per valutare la sua capacità di gestione di una società attiva nella “consulenza tecnica operativa ad aziende ed imprenditori operanti su territorio europeo. Per l'attuazione dello scopo sociale la società potrà rivolgersi e collaborare con società e partners qualificati ed abilitati” (cfr. estratto RC), risulterà che è altamente verosimile che l’insorgente è rimasto la figura di riferimento che si è occupato dell’investimento di __________ in seno alla __________, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020 dell’11 STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), andrà considerato che il medesimo, anche allorché non è più stato organo formale della __________, ha continuato a rivestire una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ex art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Al riguardo va evidenziato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

Giova, infine, sottolineare, da una parte, che il Tribunale federale ha identificato un rischio di aggiramento della clausola di esclusione di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI allorché, in un contesto economico difficile, le persone che possono influire considerevolmente sulle decisioni del datore di lavoro procedono al loro licenziamento e richiedono le ID mantenendo i loro legami con l’impresa. In tale configurazione è in effetti sempre possibile per queste persone farsi riassumere nella ditta e riprenderne le attività nel quadro del suo scopo sociale (cfr. STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 3).

Dall’altra, che la finalità della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quella di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quella di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi. È sufficiente che la continuità delle attività sia possibile affinché il diritto debba essere negato in ragione di un rischio di elusione della legge (cfr. consid. 2.8.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 3; STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 4.2. citata sopra; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

La Cassa, in caso di dubbio, avrà comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima di decidere nuovamente riguardo alla restituzione (cfr. consid. 2.7.) delle indennità di disoccupazione.

2.11. A titolo abbondanziale va osservato che nel ricorso l’insorgente ha indicato di non essere “in grado di poter onorare il rimborso delle indennità ricevute, non disponendo attualmente né di risparmi né di mezzi reddituali sufficienti” (cfr. doc. I).

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

  • l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

  • la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato

In proposito cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.

Giusta l’art. 4 cpv. 4 OPGA la domanda di condono deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato.

In effetti per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Per quanto attiene al termine di 30 giorni di cui all’art. 4 cpv. 4 OPGA, va però evidenziato che si tratta di una prescrizione d’ordine e non di un termine di perenzione (cfr. STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5; DTF 132 V 42; STF 8C_602/2007 del 13 dicembre 2007 consid. 3; STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).

2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è dell’8 febbraio 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso contro la decisione su opposizione del 25 gennaio 2022, in relazione al diniego del diritto alle indennità di disoccupazione già percepite da aprile 2019 a marzo 2021, è accolto e tale provvedimento è annullato conformemente al consid. 2.6.

  2. Il ricorso contro la decisione su opposizione del 25 gennaio 2022, in relazione all’ordine di restituire la somma di fr. 103'354.90 concernente la indennità di disoccupazione ricevute da aprile 2019 a marzo 2021, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa, perché proceda come indicato al consid. 2.10.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

168