Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2022.11
Entscheidungsdatum
18.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2022.11

CL/gm

Lugano 18 maggio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 dicembre 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 23 agosto 2021 RI 1 ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto per due dipendenti (su un totale di quattro) attivi presso l’esercizio pubblico __________ - di cui la medesima è gerente (cfr. doc. 2) – facendo valere una perdita di lavoro del 60% dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2022.

Quale “motivo dell’introduzione” del lavoro ridotto la medesima ha indicato le “restrizioni per coronavirus e incertezza sul futuro”, precisando, quanto alle eventuali misure adottate per evitare il lavoro ridotto, che “purtroppo, a parte la chiusura in caso di nessun aiuto, non ci è possibile adottare misure mirate”. Sulle ragioni per le quali la perdita di lavoro sarebbe solo temporanea, RI 1 ha osservato che “quando verranno a cadere le restrizioni coronavirus (speriamo di tornare alla normalità)”. Anche il “mutato volume delle ordinazioni”, a mente della gerente, è da ricondurre alle “restrizioni per coronavirus, quindi limitazione dei posti a sedere” (cfr. doc. 1).

1.2. Il 7 settembre 2021 la Sezione del lavoro ha chiesto ad RI 1 ulteriori informazioni, e meglio come segue:

" (…)

  • motivare l’assenza di fatturato per i mesi di novembre e dicembre 2018;

  • motivare il costante calo della cifra d’affari negli anni 2017 (549'000), 2018 (460'000) e 2019 (331'700);

  • aggiornare, in una vostra tabella, la cifra d’affari di agosto 2021;

  • inviare copia dei contratti di tutti i dipendenti;

  • indicare orari e giorni di apertura dell’esercizio pubblico e eventuali variazioni rispetto al periodo pre-pandemico;

  • indicare, mediamente, quante ore settimanali svolgeva il titolare durante gli anni 2019, 2020 e le ore che svolge tuttora”

(cfr. doc. 3)

L’8 settembre 2021, la gerente dell’__________ ha così risposto:

" (…)

  • La stagione 2018 è finita al 31 ottobre per cessazione attività presso l’hotel __________ in quel di __________, Comune di __________, per scadenza contratto;

  • Anni 2017 e 2018 ero a __________. Come detto prima il 2018 ho lavorato solo 10 mesi in più è stato un anno con meno lavoro. Specialmente con le camere.

Dal 2019 sono all’__________. Piccolo esercizio pubblico all’interno del paese (40 posti a sedere prima della pandemia ora 20!!), senza camere, quindi la CA non potrebbe essere maggiore, visto il cambiamento (non le dico poi il 2020 e peggio il 2021);

  • Per la CA di agosto 2021 le allego la fotocopia della chiusura mensile;

  • Attualmente gli orari d’apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e 17-22 (max 23). Il mercoledì sera e il giovedì chiuso;

  • Prima della pandemia gli orari d’apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e sabato 23) quindi niente pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì ma non da giugno a settembre. Bella differenza!

  • La titolare, cioè io, essendo gerente devo far presenza 8 ore al giorno, per 5 giorni la settimana, che posso comunque variare per diversi fattori (amministrazione, lavanderia, …).” (cfr. doc. 4),

ed ha trasmesso:

Il contratto di lavoro di , assunto presso l’ dal 1° aprile 2019 in qualità di “cameriere-aiuto cuoco-vice resp.” (sebbene dall’organigramma presentato contestualmente al preannuncio di lavoro ridotto egli risulti attivo come cameriere; cfr. all. a doc. 1), nella misura di 5 giorni alla settimana per un salario mensile d fr. 3'960.-;

Il contratto di lavoro di , assunta presso l’ in qualità di “cameriera”, dal 1° novembre 2019, per 5 giorni alla settimana con un salario mensile di fr. 3'470.-;

  • I piani di lavoro per i mesi di settembre ed ottobre 2021, dai quali emerge, da un lato, che l’esercizio pubblico era chiuso il mercoledì dalle ore 14:00 ed il giovedì durante tutta la giornata, e d’altro lato, che la cameriera vi era operativa quotidianamente o nel turno del mattino (dalle ore 10 alle ore 14), oppure in quello della sera (dalle ore 17 alle 22). Così anche __________, che, eccezion fatta per il venerdì, allorquando risulta fosse presente sia dalle ore 11:00 alle 14:00 che dalle 18:00 alle 22:00, lavorava il mattino, dalle ore 09:00-10:00 alle ore 14:00, oppure la sera, tra le 17:00 e le 21:00 (tranne il mercoledì, giorno in cui aveva libero);

Gli scontrini di cassa dei mesi di agosto 2020 e 2021 indicanti, il primo, pagamenti in entrata per complessivi fr. 29'696.70 tra contanti e carte di credito, e fr. 20'332.90 il secondo (cfr. all. a doc. 4).

1.3. Con decisione del 24 settembre 2021, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto sulla base delle seguenti motivazioni:

" (…)

  1. Dalla documentazione in nostro possesso lo scrivente Ufficio rileva un cambiamento negli orari d’apertura dell’esercizio pubblico. Infatti, da un paragone tra l’orario offerto pre-pandemia (80 ore settimanali) e l’orario attuale (51 ore settimanali) si riscontra una diminuzione di 29 ore. Inoltre si fa notare come prima della pandemia l’__________ era aperta il giovedì durante i mesi da giugno a settembre mentre nel 2021, per lo stesso periodo, l’__________ ha deciso di chiudere il giovedì. Come messo in evidenza dalla signora RI 1, una “Bella differenza”!

Dal 26.05.2021 e successivamente dal 23.06.2021 il Consiglio federale ha deciso importanti allentamenti per il settore della ristorazione, tra cui la riapertura degli spazi interni. A riguardo osserviamo che l’attività dell’azienda deve essere ripresa non appena consentito. Il datore di lavoro ha l’obbligo di diminuire il danno vigente nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione e la scelta di ridurre gli orari di apertura è una chiara violazione di tale obbligo. Con la diminuzione degli orari di apertura dell’esercizio pubblico, l’azienda ha di conseguenza aumentato il danno nei confronti della disoccupazione e la perdita di lavoro annunciata non può essere considerata inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) e pertanto non computabile.

Nel presente caso, si solleva opposizione per il periodo dal 01.09.2021 al 31.10.2021.” (cfr. doc. 5)

1.4. Il 18 ottobre 2021 RI 1 ha inoltrato tempestiva opposizione contro la decisione dell’amministrazione ed ha fatto valere le seguenti argomentazioni:

" (…)

Osservazioni al vostro punto 3.:

  • prima della pandemia si intende il 2019, primo anno di gestione;

secondo voi io terrei chiuso per sfizio quando potrei lavorare? Questo è autolesionismo, non vi pare? Non è una scelta. Sono state diminuite le ore perché durante il pomeriggio non passa nessuno (come già detto ci troviamo in una zona discosta rispetto alla strada principale) e dovrei occupare il personale per 3 ore pomeridiane senza lavoro e senza fare incasso?

  • come si evince dai piani di lavoro di sett e ott devo far lavorare il personale di sala in alternanza per la mancanza di clientela;

  • quindi ritengo di non aver procurato danno all’assicurazione disoccupazione, ma semmai ho evitato il licenziamento di un qualche dipendente.

Grazie per avermi rammentato gli allentamenti di maggio e giugno, ma vorrei attirare la vostra attenzione anche sulle restrizioni imposte (limitazione delle persone al tavolo, distanze tra i tavoli, quindi diminuzione della capienza del 47%, ecc…).

Ora vorrei elencarvi altre considerazioni:

dal 2020 (inizio pandemia) ad oggi abbiamo avuto una diminuzione di apertura di 8 mesi su 21 totali (fino a sett 2021), ben il 38% in meno.

Ogni mese ho subito una perdita di CA dal 30% al 70% (se non del 100% durante le chiusure), quindi ribadisco BELLA DIFFERENZA, e non è per colpa mia, ma bensì per le restrizioni.

Le restrizioni della ristorazione sono state parecchie durante questo periodo (chiusure esagerate in primis e limitazione dei posti sia interni che esterni), sembra che siamo noi il problema della pandemia.

Ora oltretutto si va verso il freddo ci si mette anche l’UFSP a introdurre l’OBBLIGO del certificato covid per chi vuole entrare, ma i vaccinati in CH sono solo, più o meno, la metà della popolazione, quindi come sarà?

In settembre ho già avuto una diminuzione del 39% di CA, non oso pensare ai prossimi mesi.

Negli scorsi giorni ho comunque ricevuto una lettera della cassa disoccupazione con la quale mi si diceva che il Consiglio federale ha esteso il diritto all’ILR fino al 31 dicembre 2021, quindi non ne ho comunque diritto?” (cfr. doc. 6)

Al gravame, l’opponente ha allegato i dettagli degli incassi mensili del 2019, 2020 e 2021 e, in particolare, gli scontri di cassa del 2019, 2020 e 2021 (i cui totali mensili sostanzialmente già sono indicati nel preannuncio di lavoro ridotto nella cifra d’affari degli ultimi anni; cfr. all. a doc. 6).

1.5. Il 25 novembre 2021, la Sezione del lavoro ha invitato l’assicurata a “indicare la cifra d’affari del mese di ottobre 2021, nonché quella del mese corrente” (cfr. doc. 8).

Il 2 dicembre 2021, RI 1 ha trasmesso la documentazione richiestale, unitamente a copia “del calcolatore della __________ per la diminuzione percentuale della CA di questi mesi” ed ha comunicato alla qui resistente di aver, da parte sua, nel corso di “questi mesi (…) beneficiato dell’IPG in quanto la diminuzione era (e sarà) superiore al 30%” (cfr. doc. 9).

Il 9 dicembre 2021, la Sezione del lavoro ha chiesto alla ricorrente di fornire ulteriori informazioni e documenti (cfr. doc. 10). RI 1, il 14 dicembre 2021, ha quindi comunicato alla resistente quanto segue:

" (…)

  • la CA del 2017 e 2018, come già scritto nella mia lettera dell’8 settembre 2021, si riferisce a __________, dove ho finito il 31.10. La mia società è stata però costituita nel giugno 2016, quindi vengono presi in considerazione anche questi anni;

  • l’orario ridotto è iniziato il 18.5.2021, ma solo nei giorni lunedì, martedì e mercoledì (chiusura pomeridiana dalle 14 alle 17), giovedì chiuso per ripose e venerdì, sabato e domenica orari continuato (almeno per l’__________);

  • come si evince dai piani di lavoro richiesti (dicembre 2019 e gennaio 2020) in allegato abbiamo chiuso da 25.12.19 al 5.1.20, perché poi era prevista una chiusura dal 20.3.20 al 5.3.20. purtroppo per noi ci hanno fatto chiudere dal 14.3. per ben due mesi.” (cfr. doc. 11)

In allegato, la ricorrente ha trasmesso la seguente documentazione:

Piani di lavoro da dicembre 2019 a gennaio 2020 dai quali emerge che l’esercizio pubblico era chiuso il giovedì;

Scontrini di cassa dal 1° al 12 dicembre 2021 (cfr. all. a doc. 11).

A seguito di un’ulteriore richiesta di documentazione e informazioni da parte della Sezione del lavoro, il 19 dicembre 2021, RI 1 ha comunicato che:

" (…)

Al giovedì abbiamo sempre chiuso come giorno di riposo fin dall’inizio 1.1.2019. Al sabato ed alla domenica NON abbiamo mai chiuso al pomeriggio.” (cfr. doc. 13)

ed ha trasmesso i piani di lavoro da aprile ad agosto 2021, da quali emerge:

· per il mese di aprile 2021, che la giornata lavorativa di __________ e di __________ era divisa su due turni, che andavano, per entrambi, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00 - molti dei quali sono stati barrati a mano, verosimilmente dalla ricorrente - che il giovedì il locale era chiuso per il giorno di riposo e che il cuoco aveva libero il mercoledì (cfr. all. a doc. 13)

· per maggio 2021 pure che la giornata di entrambi i dipendenti era divisa in due turni che andavano o dalle ore 9:00 o dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 21:00 – alcuni dei quali sono nuovamente stati cancellati con una riga - mentre il giovedì era sempre giorno di riposo cui, per __________ si aggiungeva il mercoledì di libero;

· per giugno 2021, che la giornata di entrambi i dipendenti era divisa in due turni, che andavano per entrambi dalle 9:00 o dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 22:00 - molti dei quali sono stati barrati a mano, verosimilmente dalla ricorrente -, che al giovedì si è aggiunto, quale “giorno di chiusura” il mercoledì pomeriggio e che __________ aveva, altresì libero la mattina del mercoledì;

· per luglio 2021, che la giornata di entrambi i dipendenti era divisa in due turni – di nuovo in parte barrati - che andavano o dalle ore 9:00 o dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 o dalle 18:00 alle 22:00, che i giorni di chiusura erano il mercoledì pomeriggio e l’intero giovedì e che __________ aveva, altresì libero mercoledì mattina;

· per agosto 2021, che la giornata di entrambi i dipendenti era divisa in due turni – di nuovo in parte barrati - che andavano o dalle ore 9:00 o dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 o dalle 18:00 alle 22:00, che i giorni di chiusura erano il mercoledì pomeriggio e l’intero giovedì e che __________ aveva, altresì libero mercoledì mattina (cfr. all. a doc. 13 e doc XIII 1).

1.6. Con decisione su opposizione del 30 dicembre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio precedente provvedimento sulla base delle seguenti motivazioni:

" (…)

  1. Nella fattispecie in esame si osserva che l’opponente, mediante il preannuncio di lavoro ridotto del 23 agosto 2021, ha asserito che la perdita di lavoro è dovuta alle “restrizioni coronavirus, quindi limitazioni dei posti a sedere”. Tuttavia, mediante lo scritto dell’8 settembre 2021, l’__________ ha comunicato di aver ridotto gli orari di apertura con la pandemia, e meglio “(…) attualmente gli orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e 17-22 (max 23). Il mercoledì sera e il giovedì chiuso; - prima della pandemia gli orari di apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e sabato 23) quindi niente pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì ma non da giugno a fine settembre. Bella differenza! (…)”.

A tal proposito si segnala che il carattere inevitabile della perdita di lavoro di cui all’art. 32 cpv. 1 LADI, che è una conseguenza diretta dell’obbligo di diminuire il danno nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, impone al datore di lavoro di prendere ogni misura ragionevolmente esigibile al fine di evitare la perdita di lavoro. Ciò significa che l’attività dell’azienda doveva essere ripresa non appena consentito. Nello specifico il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha deciso importanti allentamenti per il settore della ristorazione. Dal 31 maggio 2021 gli esercizi pubblici hanno potuto riaprire gli spazi al chiuso, rispettando le distanze minime previste tra i tavoli oppure installando pareti divisorie, ovviando di fatto alla perdita di posti all’interno del locale. Pertanto, è irrilevante il fatto che “(…) sono state diminuite le ore perché durante il pomeriggio non passa nessuno (come già detto ci troviamo in una zona discosta rispetto alla strada principale) (…)”, come preteso con l’opposizione del 18 maggio [recte: ottobre] 2021. Anzi, da tale affermazione, manifestamente contradditoria con la motivazione addotta nel preannuncio, si evince che la perdita di lavoro non è stata causata dalla pandemia e dalla minore capienza del locale per le restrizioni imposte dalle Autorità, bensì da altre ragioni. Non può quindi essere addossata all’assicuratore sociale la scelta svantaggiosa del luogo di ubicazione dell’esercizio commerciale, in quanto direttamente imputabile a una strategia del datore di lavoro, che fin dal principio poteva prevedere che durante il pomeriggio nel locale non sarebbe arrivato nessuno poiché "ubicato in una zona discosta rispetto alla strada principale”. Tuttavia, si osserva che l’ubicazione dell’__________ è in un luogo ad alta frequentazione turistica e mal si comprende per quale ragione l’opponente abbia deciso di chiudere al pomeriggio, soprattutto nel mese di settembre, allorquando la stagione turistica non era ancora terminata.

Inoltre, osservando le cifre d’affari degli anni precedenti relative ai mesi oggetto del presente preannuncio, segnatamente settembre e ottobre, emerge che nel 2020 la stessa era manifestamente superiore non solo a quella dell’anno corrente, ma persino a quella ottenuta nel 2019. Tenuto conto di tale incremento, è possibile concludere che la perdita di lavoro annunciata non sia da ricondurre alla pandemia ed alle relative restrizioni imposte dalle Autorità, ma ad altri motivi.

Ad ogni buon conto, sia la decisione di ridurre la fascia oraria di apertura del locale, facendo la pausa pomeridiana, così come quella relativa alla chiusura del locale il mercoledì sera e il giovedì (da giugno a fine settembre), viola il principio dell’obbligo di ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione. La perdita di lavoro che ne deriva non può quindi essere considerata inevitabile ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LADI e di conseguente non è computabile.” (cfr. doc. 14)

1.7. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto che le sia riconosciuto il diritto a percepire le postulate indennità per lavoro ridotto, e meglio sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

Al 31.8.2021 mi scadeva l’autorizzazione all’ILR, così il 23.8.2021 invio una nuova richiesta dal 1.9.21 al 28.2.22, che viene respinta per i mesi di settembre e ottobre 21.

Ricevo la decisione negativa con lettera del 24.9.21, alla quale faccio opposizione il 18.10.21, contestando il fatto che loro indicano come mia scelta la chiusura pomeridiana nei primi tre giorni della settimana (ndr. dal 18.5.2021 dopo aver lavorato l’intero giorno dalla riapertura avvenuta dopo 4 MESI DI CHIUSURA), che io ritengo sarebbe pure autolesionismo, non vi pare? In tal senso vi allego il foglio degli orari di apertura per gli anni 2019+2020+2021.

Detto ufficio mi rammenta anche gli allentamenti accordati dal 26.5 al 23.6.2021, ma forse non si ricorda delle restrizioni imposte alla ristorazione (limitazione delle persone al tavolo, distanze tra i tavoli con conseguente diminuzione della capienza di ca. il 50% obbligo di mascherina e di stare seduti …), che sicuramente hanno comportato una perdita di lavoro.

Il 20.10.21 ricevo lettera di risposta con preghiera di attendere perché le cose andranno per le lunghe causa sovraccarico di lavoro. Avrei comunque avuto la possibilità di richiedere l’ILR, che però non ho esercitato.

Finalmente ricevo lettera del 25.11.21 con richiesta di inviare la CA di ottobre e novembre 2021 per ulteriori approfondimenti. Caso strano è pure cambiato il funzionario incaricato che mi aveva seguita dall’inizio. Rispondo il 2.12.21 allegando quanto richiesto e facendo presente che io, in quanto indipendente (società fondata il 1.6.2016 a mio nome), ricevo l’IPG siccome la mia CA ha una diminuzione superiore al 30% e quindi non vedo il motivo di rifiuto per i miei DUE dipendenti.

Vi allego pure le CA del 2019+2020+2021.

Ricevo lettera del 9.12.21 con altre richieste. Non avendo ancora capito ribadisco che nel 2017+2018 gestivo l’Albergo __________ sopra __________ (fine 31.10.2018) e che solo dal 1.1.2019 mi trovo all’__________. Per loro era come se io gestissi due ep in quegli anni. Faccio anche presente che senza aiuto mi vedrò costretta a licenziare qualcuno.

Il 15.12.21 ricevo un’altra lettera con richieste che avevo già esaudito precedentemente, ma tant’è rispondo comunque, visto che sembra che le cose non siano molto chiare. Rispondo DI NUOVO che nel 2017+2018 GESTIVO SOLO L’HOTEL __________ E CHE DAL 1.1.2019 SONO ALL’__________. Faccio presente che la mia società individuale è iscritta a reg. di comm. dal 1.6.2016, come pure il fatto che già dal 2019 facciamo riposo il giovedì, sempre tutto l’anno. Invio anche i piani di lavoro da aprile a agosto 2021.

Non volendo infierire oltre, ma dal 13 settembre 2021, a complicare la situazione, è entrato l’obbligo del certificato Covid, quindi la pandemia non è finita. Secondo il Consiglio federale fino al 31.3.2022 si ha diritto all’ILR (con prolungo fino al 31.1 2.2022).

Fortunatamente ho avuto modo di ricevere i soldi per i casi rigore che mi hanno notevolmente aiutata. La prima volta come credito da restituire, la seconda a fondo perso.

Ha avuto modo di assistere in streaming ad una conferenza stampa presieduta dal Dr. Merlani, dal responsabile IAS signor Sergio Montorfani, nonché dal Signor Luca Giudici, responsabile dell’Ufficio giuridico del lavoro, che sentenziava che l’ILR è stata propriamente istituita per far fronte alle difficoltà dovute alla pandemia.

Ora in sintesi vorrei capire per quale motivo non mi sia concessa l’ILR. (…)

P.S.: purtroppo per il 31.12.2021 ho dovuto licenziare un mio dipendente (vedi mia lettera del 14.12.2021).” (cfr. doc. I).

1.8. Nella sua risposta del 28 febbraio 2022 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

Tenuto conto del fatto che la ricorrente non contesta e nemmeno si confronta con la decisione impugnata contravvenendo alle esigenze minime di motivazione di cui all’art. 61 LPGA, ci si limita a precisare quanto segue.

I motivi che hanno indotto l’Amministrazione a non riconoscere le indennità per lavoro ridotto alla ditta in parola, nonostante la stessa chieda ulteriori delucidazioni, sono stati ampiamente spiegati nella querelata decisione, segnatamente al considerando 3.” (cfr. doc. V)

1.9. Con replica dell’11 marzo 2022 - dopo che in data 1° marzo 2021 TCA aveva assegnato alle parti un termine per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. VI) - RI 1 ha osservato quanto segue:

" (…)

Ad oggi non so quali altri mezzi di prova potervi inviare, ma comunque faccio ancora delle considerazioni in merito, magari anche ripetitive:

  • Nella lettera dell’UG del 30.12.2021 (di cui vi allego un piccolo stralcio) si dice una cosa non veritiera orari di apertura dal lunedì alla domenica 10-14/17-22. In effetti sarebbe GIUSTO lune-marte 10-14/17.22 mercole 10-? Giove chiuso per riposto settimanale, venere-sabato-dom dalle 10/22-23!! Orario adottato dalla riapertura del 2021 dal 18.5, quindi proprio perché sussistevano comunque ancora delle restrizioni e la paura nella popolazione.

Nel primo anno di esercizio 2019, l’orario approssimativo era dalle 9 alle 22/23, essendo la prima stagione, però chiuso al giovedì TUTTO L’ANNO (ev. posso inviare i giustificativi di cassa per conferma), in quanto tutti hanno diritto almeno a un giorno libero;

  • In allegato vi invio pure alcuni fogli riguardanti l’ILR, che forse io non riesco a capirne il giusto significato, oppure sono scritti in maniera tale da avere diverse interpretazioni a dipendenza di chi li legge. Difatti anche l’UG nelle sue lettere annovera art. e capoversi, che per conoscerli bisognerebbe essere avvocati/notai/fiduciari, ma per chi non li conosce diventa difficile coglierne il senso;

  • Una cosa che comunque non riesco ancora a capire è come io abbia potuto o possa recare un danno all’assicurazione contro la disoccupazione avendo diminuito (si fa per dire) le ore di apertura, perché comunque al pomeriggio le ore trascorse aperti erano solo un costo con nessun guadagno, anche prima della pandemia, ma essendo il primo anno bisognava testare il “terreno”;

  • Intento per i prossimi mesi l’assic. disoccupazione dovrà comunque pagare la dipendente che ho dovuto licenziare, quindi non vedo dove possa stare la differenza;

  • Per venire al dunque non credo che qualcosa cambierà nella decisione adottata dall’UG, ma io mi ritengo comunque danneggiata, in termini finanziari, visto che fino al 16 febbraio vigeva ancora l’obbligo di mascherina e il covid-pass, nel non poter usufruire dell’ILR per DUE dipendenti.” (cfr. doc. VII)

1.10 Con duplica del 24 marzo 2022

  • trasmessa alla ricorrente per conoscenza il giorno seguente (cfr. doc. X) -, la Sezione del lavoro, preso atto di quanto fatto valere da RI 1, ha osservato quanto segue:

" (…)

La ricorrente sostiene che nella decisione su opposizione del 30 dicembre 2021, l’UG avrebbe indicato erroneamente gli orari di apertura del locale, il quale da venerdì a domenica sarebbe aperto dalle 10:00 sino alle 22:00/23:00 in modo continuato (orario adottato dal 18 maggio 2021), e non dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 22:00, come indicato nella stessa. Ebbene, tali orari sono stati indicati proprio dalla ricorrente mediante lo scritto dell’8 settembre 2021, e meglio “(…) Attualmente gli orari d’apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e 17-22 (max 23). Il mercoledì sera e il giovedì chiuso – Prima della pandemia gli orari d’apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e sabato 23) quindi niente pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì, ma non da giugno a fine settembre. Bella differenza! (…)” (cfr. doc. 4).

La precitata affermazione trova conferma anche nei piani di lavoro di settembre-ottobre 2021, dai quali emerge anche dal venerdì alla domenica, tra le 14:00 e le 17:00, non ha lavorato nessuno, nemmeno la gerente (cfr. doc. 4). Pertanto non appare plausibile che il locale facesse orari continuato in tali giorni.

Con riferimento ai comunicati circa la concessione delle ILR, si precisa che, sebbene il Consiglio federale abbia decisione di prorogare la possibilità di percepire tali indennità sino al 31 dicembre 2022, ciò non significa che le stesse vengano elargite senza previa verifica dei requisiti necessari. In altre parole il diritto sussiste unicamente per le aziende che adempiono alle condizioni previste dalla legge.” (Cfr. doc. IX)

1.11. Con scritto dell’8 aprile 2022, la ricorrente ha trasmesso a questo Corte “le copie dei piani di lavoro da giugno ad ottobre 2019”, a valere quale pretesa comprova del fatto che “eravamo chiusi anche durante quei mesi” con verosimile riferimento alla chiusura del giovedì. RI 1 ha, poi, osservato quanto segue:

" (…)

I piani di lavoro sett-ott 2019 saranno anche un po’ diversi, ma garantisco che sono veritieri (giu-lug-ago sempre aperto negli ultimi 3 giorni della settimana), e soprattutto che non faccio mai un piano che sia giusto al primo colpo.

Sono consapevole che ci sono delle discrepanze tra quello che ho scritto e quello che effettivamente ho fatto, ma solo i robot non sbagliano (…)” (cfr. doc. XI)

La ricorrente ha, poi, prodotto gli scontrini di cassa di vari giovedì tra giugno, luglio, agosto e settembre 2019 ad asserita comprova del fatto che il locale sia sempre stato chiuso il giovedì (cfr. all. a doc. XI).

1.12. Con osservazioni del 4 maggio 2022 – trasmesse, per conoscenza, alla ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. XV) – la Sezione del lavoro, riconfermandosi, per il resto, nelle proprie richieste, ha precisato quanto segue:

" (…)

La ricorrente (…) ha affermato di trasmettere, in allegato, i piani di lavoro da giugno 2019 ad ottobre 2019. Tuttavia la stessa ha prodotto unicamente i piani relativi al periodo dal 1° giugno 2021 al 31 ottobre 2021, nei quali sono state apportate diverse correzioni rispetto a quelli trasmessi all’UG con lettera del 19 dicembre 2021 (doc. 13).

(…) Si osserva inoltre che, dalle tabelle controllo ore di cui al doc. 13, per le quali mal si comprende per quale motivo non siano state riportate le ore effettuate dal cuoco per il mesi di aprile 2021 – luglio 2021 (visto che dai piani di lavoro risulta che ha lavorato in quei mesi), emerge che le ore ivi riportate coincidano con i piani di lavoro trasmessi all’UG e non con quelli prodotti al Lodevole Tribunale con la lettera dell’8 aprile 2022 (es. in data 14.06.2021 __________ ha lavorato 4 ore, come risulta dal piano di cui al doc. 13 mentre dalla lettera 08.04.2022 risulta che ne avrebbe lavorate 2). (…)”

(cfr. doc. XIV)

in diritto

in ordine

2.1. La Sezione del lavoro, nella risposta di causa, ha osservato che “la ricorrente non contesta e nemmeno si confronta con la decisione impugnata contravvenendo alle esigenze minime di motivazione di cui all’art. 61 LPGA” (cfr. doc. V pag. 2 p.to 2).

Giusta l’art. 61 lett. b LPGA il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l’atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all’autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso.

L’art. 3 Lptca, dal canto suo, prevede che l’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere: a) una copia della decisione impugnata; b) una concisa esposizione dei fatti; c) una breve motivazione; d) le conclusioni del ricorrente.

Ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 Lptca il Giudice delegato, se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito.

La normativa cantonale è dunque conforme all'art. 61 lett. b LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.1.).

Il disposto di cui all’art. 61 lett. b LPGA deriva dal principio del divieto del formalismo eccessivo ed esprime il principio della semplicità della procedura che regge il diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 143 V 249 consid. 6.2.).

La giurisprudenza ha precisato che occorre accordare un termine ragionevole in applicazione dell’art. 61 lett. b LPGA non soltanto nei casi in cui l’atto ricorsuale non è chiaro nelle conclusioni o è motivato in modo insufficiente, bensì anche in assenza di conclusioni e/o di qualsiasi motivazione, nella misura in cui il ricorrente abbia chiaramente espresso la propria volontà di impugnare una determinata decisione nel relativo termine di ricorso, ad eccezione dei casi di abuso di diritto (cfr. STF 8C_217/2021 del 7 luglio 2021 consid. 3.3.; STF 8C_805/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7).

In concreto con l’atto del 31 gennaio 2022 inviato al TCA la ricorrente in entrata comunica la sua volontà di presentare “ricorso alla loro decisione definitiva del 30.12.2021” (cfr. doc. I).

Con la decisione su opposizione del 30 dicembre 2021 la Sezione del lavoro le ha, come visto (cfr. supra consid. 1.6. e doc. 14) negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto, non ritenendo la perdita di lavoro computabile, e meglio poiché non sarebbe stata “causata dalla pandemia e dalla minore capienza del locale per le restrizioni imposte dalle autorità, bensì da altre ragioni”, segnatamente dalla scelta di chiudere l’esercizio pubblico nella fascia oraria pomeridiana tra le ore 14:00 e le 17:00 e, durante l’alta stagione, il giovedì, nonché dalla scelta del luogo di ubicazione.

La parte ricorrente, nel ricorso del 30 gennaio 2022, ha fatto valere, tra gli altri, che quella di chiudere il giovedì, anche nel periodo giugno-settembre, non è stata una scelta presa in conseguenza della pandemia e delle misure imposte dalle Autorità, ritenuto che già nel 2019 quello era il giorno settimanale di riposo anche durante l’estate. Diversa invece la situazione relativa alla “pausa pomeridiana”, che pretende essere da ricondurre alla pandemia Covid-19 ed alle conseguenti restrizioni e non, quindi, frutto di una scelta imprenditoriale (cfr. doc. I).

Ne discende che l’insorgente, nell’atto ricorsuale, ha chiaramente manifestato la propria volontà di contestare la decisione su opposizione del 30 dicembre 2021, e meglio il diniego del diritto a che le siano riconosciute le indennità per lavoro ridotto, con la motivazione per cui, quantomeno, quella di modificare gli orari di apertura del locale non sarebbe stata una sua scelta, bensì, da una parte, e meglio per la pausa pomeridiana, la logica conseguenza dei provvedimenti adottati dalle Autorità per far fronte alla pandemia e, d’altra parte, con riferimento alla chiusura del giovedì, non sarebbe una novità adottata solo con l’avvento della pandemia, ritenuto che sin dal 2019 l’esercizio pubblico sarebbe sempre stato chiuso il giovedì per il giorno di riposo.

Occorre, pertanto, concludere che nella presente fattispecie le esigenze formali di cui agli art. 61 lett. b LPGA e 3 Lptca devono essere considerate ossequiate già al momento dell’introduzione dell’atto del 31 gennaio 2022 (cfr. STCA 38.2021.87 del 7 febbraio 2022, consid. 2.1.; STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.1.).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro ha negato ad RI 1, gerente dell’__________, il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2022.

I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

" (…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.).

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

(…)

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

2.4. Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha precisato che:

" (…)

2.1 Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

2.2 Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).

(…).

2.5 Diritto all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:

" 2.2 c Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

La Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

  • le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

  • vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e

  • la perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.2c, 2.3 e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne il p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione alla Prassi LADI ILR:

" D4a Valido dal 19.03.2021

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio. Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.5. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

In quell’occasione il Tribunale federale ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.

Il Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era la causa della sottoccupazione dei dipendenti, bensì essa era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19 (cfr. consid. 4.3).

Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituisse una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI (cfr. consid. 5.1).

Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021, ha constatato che la Sezione del lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre 2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.

Contrariamente alla Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.

Al riguardo il TCA ha precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.

D’altra parte, che anche l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della struttura.

Di conseguenza la perdita di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore delle due dipendenti è stata considerata computabile.

In una vertenza 38.2021.28, stralciata dai ruoli dal TCA il 14 giugno 2021, la Sezione del lavoro, prima della risposta di causa, ha modificato la decisione su opposizione impugnata ed ha riconosciuto ad una ditta (che gestisce un bar) che aveva iniziato la sua attività lavorativa il 13 marzo 2020 (e dunque pochi giorni prima delle chiusure ordinate dalle autorità il 16 marzo 2020) il diritto ad indennità per lavoro ridotto anche per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2020 e non soltanto fino al 31 agosto 2020.

Questa Corte, con sentenza 38.2021.46 del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 31 luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della pandemia.

Si trattava di una società, costituita il 26 febbraio 2020, che ha rilevato l’esercizio pubblico (Snack Bar) di un’altra società, la quale aveva definitivamente cessato la propria attività il 13 marzo 2020.

La nuova società ha potuto iniziare la sua attività soltanto l’11 maggio 2020 a causa delle chiusure imposte dalla mezzanotte del 16 marzo 2020 (cfr. il Comunicato stampa Coronavirus; il Consiglio federale proclama la “situazione straordinaria e inasprisce ulteriori provvedimenti” dal quale risulta, in particolare che “fino al 19 aprile tutti i negozi, ristoranti, i bar e tutte le strutture per il tempo libero dovranno restare chiuse”, ultima modifica il 17 marzo 2020, www.admin.ch/gov).

Questa Corte ha concluso che - a torto - la Sezione del lavoro aveva negato alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che non ha mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della pandemia.

Innanzitutto perché la società era stata costituita alla fine del mese di febbraio 2020 ed aveva pianificato di iniziare la propria attività nel mese di aprile 2020 e non si era dunque confrontati con una situazione di “abuso di diritto” prospettata al punto 2.2c della Direttiva della SECO 2021/06 del 19 marzo 2021.

Inoltre e soprattutto perché la Sagl ricorrente aveva acquistato da un’altra società un esercizio pubblico già esistente ed operativo almeno dal 2018.

D’altra parte i motivi indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle persone; smart working) risultavano legati alla pandemia per cui la perdita di lavoro è computabile.

Il TCA, dopo avere ricordato che la richiesta per lavoro ridotto concerneva esclusivamente il periodo dal 31 luglio al 31 agosto 2020, ed avere richiamato anche l’art. 333 cpv. 1 e cpv. 1bis CO, ha così riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto alle due assicurate già attive presso la precedente società, che sono state assunte dalla nuova, come pure ad un altro assicurato che non era attivo in precedenza presso l’esercizio pubblico, in quanto assunto con un ruolo di responsabilità (Direttore; per quest’ultimo pure gerente nel periodo in questione, cfr. tuttavia l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI).

Cfr. pure STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.

Con sentenza 38.2021.61 del 6 dicembre 2021, il TCA ha per contro confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che ha riconsiderato la propria decisione di riconoscimento del diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 al personale (10 dipendenti) di una società che gestisce un esercizio pubblico, negandolo a due dipendenti (una attiva al 100% e una al 50%), in quanto i loro contratti di lavoro di durata indeterminata erano stati disdetti nel mese di ottobre 2020 per il 31 dicembre 2020 (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c LADI).

Non sono state considerate atte a sovvertire l’esito della vertenza le circostanze che la collaboratrice al 50%, dal 1° gennaio 2021, era stata assunta da un’altra società gestita dal medesimo amministratore unico, rispettivamente che la seconda collaboratrice era stata riassunta a far tempo dal 1° gennaio 2021 all’80% ma con lo stipendio invariato.

In una sentenza 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021 sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…) Nella presente fattispecie il ricorrente ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto fino al 31 marzo 2021 (cfr. consid. 1.5: “richiesta di proseguo”).

Egli ha chiesto di poter beneficiare da tali prestazioni anche a partire dal 1° aprile 2021 invocando le “limitazioni che hanno colpito in modo particolare e soprattutto il settore della Ristorazione attraverso chiusura ovvero forte contrazione dal normale flusso clientelare” (cfr. consid. 1.2).

Con la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si è opposta al versamento di tali prestazioni (cfr. consid. 1.9).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come sottolineato giustamente dalla Sezione del lavoro (e come ammesso pure dal ricorrente; cfr. consid. 1.5: “vero non vi sono state ulteriori limitazioni”)

  • nel settore della ristorazione vi sono stati degli allentamenti dal 19 aprile 2021, potendo riaprire le terrazze e dal 31 maggio anche i luoghi al chiuso di bar e ristoranti (cfr. consid. 1.8, 1.9 e 2.7). Soprattutto l’attività di take-away, come quella esercitata dalla X, non è stata condizionata da alcuna limitazione. Essa è stata invece incentivata proprio per evitare l’assembramento di persone.

Il certificato COVID a partire dal 13 settembre 2021 menzionato nel ricorso (cfr. doc. 1.12), è peraltro richiesto solo per consumazioni al chiuso (cfr. doc. 11: “sarà obbligatorio all’interno di ristoranti e bar”) e non impedisce di ritirare le pietanze da asporto, portando evidentemente la mascherina (cfr. consid. 1.11).

D’altra parte, per quel che riguarda lo smart working, giustamente l’amministrazione ha rilevato che, nel periodo in questione (1° aprile - 30 settembre 2021), tale attività non era obbligatoria e aveva subito una drastica riduzione soprattutto nel settore industriale/manifatturiero nel quale peraltro le attività direttamente produttive o a esse collegate (a differenza di quelle commerciali, amministrative o di progettazione) devono essere svolte in azienda (cfr. “Il Ticino che (non) lavora da casa” in www.tio.ch del 21 gennaio 2021).

Inoltre, il fatto che questa attività sia stata creata in una “zona industriale che non beneficia di attrattiva turistica particolare” (cfr. consid. 1.5) è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid. 2.2.).

Il ricorrente stesso ha peraltro fornito i dati delle cifre d’affari realizzate nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) del 2020 (cfr. consid. 1.5.) e del 2021 (cfr. consid. 1.6.), sottolineando che quelle conseguite nel 2020 (e dunque all’inizio della pandemia) permettevano una “solida base finanziaria a copertura dei costi fissi e dei costi del personale” (cfr. consid. 1.5.).

Le cifre d’affari inferiori conseguite negli stessi mesi del 2021, secondo questo Tribunale, sono dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto alla pandemia.

Dagli atti dell’incarto emerge anche che, nel periodo nel quale viene chiesto il lavoro ridotto, è stato pure impiegato in misura rilevante il titolare (cfr. consid. 1.5: “il lavoro principale e preponderante è svolto da chi vi scrive”) per cui la perdita di lavoro subita dal dipendente, peraltro immediatamente assunto a tempo pieno sin dall’inizio della nuova attività (cfr. al riguardo le pertinenti considerazioni della Sezione del lavoro al consid. 1.11. in fine), non può essere messa a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid.1.9.: “è possibile concludere che non vi sia alcuna perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il lavoro che dovrebbe essere svolto dal dipendente lasciandolo dunque a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e violando in questo modo il proprio obbligo di diminuire il danno causato a quest'ultima”).

Alla luce di quanto appena esposto, occorre concludere che nella presente evenienza non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 citate al consid. 2.6.

A ragione, pertanto, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al preannuncio di lavoro ridotto del 4 maggio 2021 in applicazione degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3 LADI e 51 OADI). (…)”

Questa Corte, con sentenza 38.2021.79 del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.

Il TCA ha stabilito, da una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a fine dicembre 2020.

Dall’altra, che per gli altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.

Gli atti sono, pertanto, stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente temporanea”.

Con giudizio 38.2021.85 del 21 marzo 2022 questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società che gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021 ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.

In un’altra sentenza 38.2021.100 del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto di riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022 in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli anni precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è scoppiata la pandemia COVID-19) è inferiore al 25%, il TCA ha sviluppato queste considerazioni:

" (…) La Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto innanzitutto perché avendo l’esercizio pubblico limitato gli orari d’apertura dalle 14:30 alle 17:00, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno.

Nella sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, riassunta al consid. 2.5, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto e il Tribunale federale hanno riconosciuto per principio il diritto ad indennità per lavoro ridotto ad una ditta che aveva ridotto i giorni e l’orario di apertura durante i mesi di novembre e dicembre 2020 per ragioni legate alla pandemia.

Nella presente fattispecie il TCA ritiene superfluo approfondire tale questione, in quanto la limitazione degli orari di apertura dell’X. concerne un’attività che veniva svolta dal gerente, per il quale non sono state chieste indennità per lavoro ridotto.

Teoricamente andrebbe invece esaminato se la riduzione dell’orario di lavoro del cuoco (dalle 10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30, orario normale di lavoro) sia o no computabile.

La Sezione del lavoro lo nega ritenendo che, siccome a quel momento non era in vigore nessuna restrizione (cfr. consid. 1.2: “non vigeva alcun ordine di chiusura parziale per gli esercizi pubblici”), non vi erano valide ragioni per ridurre l’attività del cuoco, proprio nel momento in cui l’esercizio pubblico svolge la sua massima attività.

Il ricorrente sostiene invece che vi è stata effettivamente una perdita di lavoro dovuta al fatto che “il telelavoro ha ridotto drasticamente i clienti a pranzo” (cfr. consid. 1.1 e 1.2).

Al riguardo il TCA si limita a ricordare che a partire dal 13 settembre 2021 (e quindi nel periodo per il quale è stata chiesta l’indennità per lavoro ridotto) è stato introdotto l’obbligo di presentare un certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o il risultato negativo di un test per entrare nei ristoranti e nei bar e dal 20 dicembre 2021 è stato richiesto il certificato di vaccinazione e di guarigione (cfr. doc. 3).

Andrebbero dunque chiarite le modalità con le quali X. riusciva a soddisfare la propria clientela pur impiegando il cuoco a metà del tempo previsto nel contratto di lavoro (“l’orario di lavoro settimanale medio è di 22,5 ore pari a un impegno lavorativo del 50%”) e per un certo periodo senza cuoco e andrebbe pure stabilito con precisione quale tipo di lavoro svolgeva il gerente sul mezzogiorno e cioè se realmente non sostituiva il cuoco nell’attività abitualmente svolta da quest’ultimo (nel qual caso la perdita di lavoro non sarebbe computabile; cfr. STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 riprodotta al consid. 2.5; cfr. consid. 1.2.: “… vista la scarsità di clientela, il cuoco si occupa di preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00 alle 12.00 ed il sottoscritto finisce le preparazioni ed impiatta per il servizio. (…) Dal 20 settembre (vista l'ulteriore diminuzione dei clienti a mezzogiorno constatata nella settimana successiva all'obbligo del certificato Covid) il gerente apre e dalle 09.45 va in cucina a preparare la linea e impiatta durante il servizio del mezzogiorno …”).

Tale questione non deve comunque essere affrontata e risolta dal TCA alla luce delle considerazioni sviluppate nei prossimi considerandi. (…)”

In una sentenza 38.2021.101 del 4 aprile 2022, il TCA ha confermato il rifiuto di riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 in quanto la ricorrente, avendo ridotto saltuariamente gli orari di apertura invernali del locale rispetto al periodo precedente alla pandemia ha violato l’obbligo di ridurre il danno e la perdita di lavoro non è, quindi, computabile. In quell’occasione, infatti, questa Corte ha ritenuto che, a differenza del caso giudicato nella citata STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, la ricorrente non ha dimostrato che se avesse rispettato gli orari normali di apertura non avrebbe potuto gestire il bar il modo proficuo; non è, infatti, stata resa verosimile “una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia”.

Con sentenza 38.2021.77 dell’11 aprile 2022, nel caso di una ditta attiva nel settore dell’edilizia, questa Corte ha d’un lato, negato alla ricorrente le postulate indennità per lavoro ridotto ritenuto, per i cantieri i cui lavori erano in ritardo a causa alle procedure di opposizione relative ai progetti, che la perdita di lavoro che ne derivava non era computabile, così come non lo era quella dovuta a cambiamenti del progetto dettati dalla volontà del committente e che rientrano quindi nel normale rischio aziendale. D’altro lato, per i cantieri i cui ritardi potevano, invece, essere dettati dal fatto che la pandemia di coronavirus “ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali, provocando un aumento notevole dei prezzi”, questa Corte, non potendo escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente fosse effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI) ha rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.

In una sentenza 38.2022.3 del 25 aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.

2.7. Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).

L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Per quanto concerne la ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno 2020 (cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti” (cfr. RU 2020 4159).

L’art. 5a è poi stato modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore 23.00 e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo (cfr. RU 2020 4503).

Nel frattempo nel Canton Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020, valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.

La Risoluzione n. 5529 del 26 ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.

L’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico.

Ai sensi dell’art. 5a cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12 dicembre 2020:

" 1 Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:

b. agli orari di apertura si applica quanto segue:

  1. tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi i numeri 2 e 3,

  2. le strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

  3. nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”

Inoltre l’art. art. 7 cpv. 2 - 5 sancisce:

" 2 Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le seguenti condizioni:

a. sono disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b e c;

b. il numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;

c. il numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.

4 Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.

5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di apertura.”

È stato previsto che tali disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5377).

Per completezza va osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7 dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.

Il 18 dicembre 2020 gli art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5813):

" Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

1 L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.

2 Il divieto non vige per le strutture seguenti:

a. le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti;

b. le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel piano di protezione prevedono le misure seguenti:

  1. per la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,

  2. durante la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;

c. le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;

d. le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo; a questi si applica quanto segue:

  1. la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,

  2. per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,

  3. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,

  4. i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti.

3 Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte fino alle ore 01.00.”

" Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6

2 Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le condizioni seguenti:

b. il numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;

c. gli ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.

4 Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione.

5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.

6 Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”

Il 6 gennaio 2021 sono state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).

Il 13 gennaio 2021 la durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre 20202 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al 28 febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).

Il divieto di esercizio per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo 2021 (cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).

L’art. 5a cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su almeno la metà dei lati”.

È stato altresì previsto, in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html).

Il 26 maggio 2021 il tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31 maggio 2021 come segue:

" 1 Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

2 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

a. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;

b. per gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

c. la dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;

d. i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.” (RU 2021 300)

Il 23 giugno 2021 è stata abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 12 della nuova Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar e i club enuncia:

" 1 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

a. nei luoghi chiusi:

  1. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,

  2. per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,

  3. gli ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro tavolo,

  4. i gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di ospiti;

b. nelle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”

Dal 26 giugno 2021 nei ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html; https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/direttive/alberghi-ristoranti-e-capanne/).

Il 13 settembre 2021 è poi entrato in vigore l’obbligo di presentare il certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 e il risultato negativo per poter entrare nei ristoranti e nei bar (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html).

Dal 20 dicembre 2021 l’accesso agli spazi interni dei ristoranti e dei bar è limitato alle persone con certificato di vaccinazione o di guarigione. Essi devono rimanere seduti e portare la mascherina (cfr. Comunicato stampa del 17 dicembre 2021: “Coronavirus il Consiglio federale decide di inasprire i provvedimenti”).

L’art. 12 cpv. 1 della modifica dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 17 dicembre 2021 prevede che:

" Per strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

a. i gestori devono limitare l’accesso ai luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. I gestori devono provvedere a un’aerazione efficace dei locali. Per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, salvo che l’accesso sia limitato a persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test;

b. i gestori possono limitare l’accesso alle aree esterne a persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitarlo ulteriormente. Se un gestore non prevede una limitazione dell’accesso alle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci;

c. se l’area esterna di una struttura della ristorazione, un bar o un club si trova sull’area di una manifestazione con limitazione dell’accesso, tale limitazione si applica anche all’area esterna della struttura della ristorazione, del bar o del club.”

In quell’occasione è stato inoltre reintrodotto l’obbligo di telelavoro (cfr. art. 25 cpv. 5 dell’Ordinanza):

" I datori di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.”

Il 17 febbraio 2022 è infine stato abrogato l’obbligo di certificato COVID e della mascherina per accedere ai bar e ai ristoranti, come pure la raccomandazione del telelavoro (cfr. modifica dell’Ordinanza COVID-19 del 16 febbraio 2022 e Comunicato stampa. “Coronavirus: il Consiglio federale revoca i provvedimenti – ancora in vigore fino a fine marzo – soltanto l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie e l’isolamento”.

2.8. In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata da RI 1, il TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)

Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

Questo Tribunale rileva, inoltre, che la ditta individuale di RI 1 è attiva nella gestione e nell'amministrazione di ristoranti, bar, alberghi, pensioni e ogni altra forma di esercizio pubblico sin dal giugno 2016 (cfr. estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch) e si occupa della gestione dell’__________ da gennaio 2019 (cfr. doc. 2).

Pertanto il caso di specie non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).

Giova in ogni caso osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).

2.9. Chiamato a pronunciarsi, il TCA rammenta che in concreto la ricorrente ha inoltrato la domanda di lavoro ridotto per due dipendenti (la cameriera __________ e il cuoco / vice-responsabile __________) (cfr. supra consid. 1.1.).

La Sezione del lavoro vi si è da ultimo opposta con decisione del 30 dicembre 2021, ritenuto che RI 1, riducendo gli orari di apertura dell’__________ rispetto al periodo precedente lo scoppio della pandemia, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno per cui la perdita di lavoro lamentata non sarebbe computabile (cfr. supra consid. 1.6.).

Nella fattispecie, sugli orari di apertura pre e post pandemia dell’__________, giova innanzitutto evidenziare che in prima battuta, e meglio nelle osservazioni trasmesse alla Sezione del lavoro l’8 settembre 2021, RI 1 ha affermato che “attualmente gli orari d’apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e 17-22 (max 23). Il mercoledì sera e il giovedì chiuso. Prima della pandemia gli orari d’apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e sabato 23) quindi niente pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì ma non da giugno a fine settembre. Bella differenza!” (cfr. supra consid. 1.2. e all. a doc. 4).

Nell’opposizione alla decisione del 24 settembre 2021, la ricorrente ha, poi, precisato che la chiusura pomeridiana (tra le ore 14:00 e le ore 17:00, è dettata dal fatto che “durante il pomeriggio non passa nessuno (come già detto ci troviamo in una zona discosta rispetto alla strada principale)” (cfr. doc. 6).

È solo in un secondo momento, e meglio a partire dalla risposta alle domande postegli dalla Cassa 14 dicembre 2021, che RI 1 ha, invece, riferito che l’“orario ridotto è iniziato il 18.5.2021, ma solo nei giorni lunedì, martedì e mercoledì (chiusura pomeridiana dalle 14 alle 17), giovedì chiuso per riposo e venerdì sabato e domenica orario continuato” (cfr. doc. 11). E ciò sebbene, in allegato a quella comunicazione abbia, poi, tramesso il piano di lavoro manoscritto riferito ai mesi di dicembre 2019 ed a parte di gennaio 2020, dal quale emergerebbe, che tanto quotidianamente (anche nel fine settimana) dalle ore 14:00 alle ore 17:00, quanto durante l’intera giornata del giovedì, nell’esercizio pubblico non era presente nessuno; né la stessa gerente, né il “vice” __________, né il cuoco __________, né la cameriera __________ (cfr. supra consid. 1.5., doc. 11 ed allegati).

Successivamente, e meglio il 19 dicembre 2021, RI 1 ha, poi, sostenuto che “al giovedì abbiamo sempre chiuso come giorno di riposo fin dall’inizio 1.1.2019. Al sabato e alla domenica NON abbiamo mai chiuso al pomeriggio.” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. 13).

In sede ricorsuale, invece, è tornata ad indicare che la chiusura pomeridiana sarebbe limitata ai primi tre giorni della settimana ed ha allegato i “fogli degli orari di apertura per gli anni 2019+2020+2021”, dai quali emerge che:

  • Nel 2019 l’esercizio pubblico era aperto, da lunedì a mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 22:00, chiuso il giovedì per riposo, aperto il venerdì ed il sabato dalle ore 09:00 alle ore 22:00-23:00 e la domenica dalle ore 09:00 alle ore 22:00.

  • Nel 2020 l’esercizio pubblico era aperto, da lunedì a mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 22:00, chiuso il giovedì per riposo, aperto il venerdì ed il sabato dalle ore 10:00 alle ore 22:00-23:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:00.

  • Nel 2021, dal 18 maggio in poi, l’esercizio pubblico era aperto, da lunedì a martedì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00, il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 17:00, chiuso il giovedì per riposo, aperto il venerdì ed il sabato dalle ore 10:00 alle ore 22:00-23:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:00 (cfr. allegati A10-12 a doc. I).

In sede di replica, la ricorrente ha asserito che nel 2019 “l’orario approssimativo era dalle 9 alle 22/23, (…) però chiuso il giovedì TUTTO L’ANNO (…) in quanto tutti hanno diritto ad almeno un giorno libero” (supra consid. 1.7. e doc. VII).

Infine, con osservazioni dell’8 aprile 2021, laddove ha comunicato di aver inviato al TCA i piani di lavoro del 2019 (“ho modo di inviarvi le copie dei piani di lavoro da giugno a ottobre 2019”), a pretesa dimostrazione del fatto “che eravamo chiusi anche durante questi mesi”, la ricorrente ha, in realtà, tramesso la documentazione relativi al periodo giugno – ottobre del 2021. Tali piani di lavoro sono, peraltro, difformi da quelli presentati su richiesta della Sezione del lavoro nel dicembre 2021, e meglio come rilevato dalla resistente (cfr. supra consid. 1.12. e doc. XIV).

In tale contesto si ricorda che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_ 246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del

1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

A mente di questa Corte - anche a fronte dei diversi piani di lavoro versati agli atti nel corso del procedimento, difformi tra loro seppur riferiti agli stessi lassi temporali ed alle medesime persone - devono essere tenute in considerazione le dichiarazioni rese dalla ricorrente in un primo momento, e meglio quelle secondo cui “attualmente gli orari d’apertura sono i seguenti: da lunedì a domenica 10-14 e 17-22 (max 23). Il mercoledì sera e il giovedì chiuso. Prima della pandemia gli orari d’apertura erano: da lunedì a domenica 9-22 (venerdì e sabato 23) quindi niente pausa pomeridiana. Chiusura il giovedì ma non da giugno a fine settembre.” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 4).

A fronte, quindi, degli orari così indicati dalla ricorrente a valere per il 2021, ne risulta che la scelta di chiudere l’esercizio pubblico tra le ore 14:00 e le ore 17:00, rispettivamente, il mercoledì pomeriggio ed il giovedì anche nel periodo estivo, ha causato importanti diminuzioni degli orari di apertura (cfr. supra consid. 1.3).

Ricordato che, secondo la legge e la giurisprudenza, il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare licenziamenti, il TCA constata che a differenza del caso giudicato nella citata STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, e nella quale il Tribunale federale ha concluso che una Sagl che aveva ridotto i giorni e gli orari di apertura dell’esercizio pubblico non aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, nel caso concreto la ricorrente non ha minimamente dimostrato che se avesse rispettato gli orari normali di apertura non avrebbe potuto gestire l’__________ in modo proficuo (vedi pure il punto 2.5 (5) della Direttiva della SECO, riprodotta al consid. 2.4. e la STCA 38.2021.100 del 4 aprile 2022).

Depone, del resto, a favore della possibilità di gestire in modo proficuo l’esercizio pubblico rispettando gli orari consueti di apertura, nonostante l’avvento della pandemia Covid-19, il fatto che nel corso del 2020 - quando l’__________ non chiudeva né dalle ore 14:00 alle 17:00, né, quantomeno, il mercoledì pomeriggio - la cifra d’affari realizzata dopo la riapertura degli esercizi pubblici di maggio 2020, sino ad ottobre 2020, era addirittura superiore a quella del 2019 e meglio come si evince dalle cifre d’affari comunicate da RI 1 nel corso del procedimento.

2021

2020

2019

Gennaio

0

21100

2600

Febbraio

0

12900

22400

Marzo

0

7500

24800

Aprile

6620

0

27600

Maggio

30710

13990

2390

Giugno

27970

31110

2500

Luglio

28015

41310

34300

Agosto

22330

39200

24100

Settembre

24949

41200

29300

Ottobre

24116

33460

32000

Novembre

14789

15970

25000

Dicembre

8210

26500

totale

179509

265950

331700

(cfr. doc. 1, all. a doc. 6 ed all. a doc. 9).

Il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto appare peraltro giustificato se si considera, da una parte, che nel periodo per cui è stata richiesta l’erogazione delle indennità, sono sì state reintrodotte delle restrizioni quali l’obbligo dal 13 settembre 2021 di presentare il certificato COVID attestante la vaccinazione, l’avvenuta guarigione o un test negativo e dal 20 dicembre 2021 il certificato attestante la vaccinazione e la guarigione (cfr. consid. 2.6) ma, d’altra parte, già a fine luglio 2021 più della metà dei cittadini ticinesi era vaccinata, e meglio come ricordato dal TCA in una recente sentenza 38.2021.85 del 21 marzo 2022.

In simili condizioni, nella presente evenienza, non è quindi stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia - la quale di per sé non va considerata un normale rischio aziendale ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. consid. 2.6.: p.to 2.2. “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020, rimasto invariato nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021) -, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 citate al consid. 2.6.

Inoltre, l’argomentazione secondo cui “sono state diminuite le ore perché durante il pomeriggio non passa nessuno (come già detto ci troviamo in una zona discosta rispetto alla strada principale)” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 6) concerne una problematica, e meglio quella della collocazione dell’esercizio pubblico, che è, semmai, una circostanza che rientra del normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid. 2.3. e la STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 già citata al consid. 2.6.).

Di conseguenza nella presente evenienza non sussiste una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

La decisione su opposizione del 30 dicembre 2021 deve pertanto essere confermata.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 31 gennaio 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

61