Raccomandata
Incarto n. 38.2021.78
rs
Lugano 7 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 agosto 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 30 marzo 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale e ha riconosciuto alla RI 1 di __________ - iscritta a registro di commercio il 23 maggio 2019 e attiva in particolare nell’ambito della costruzione, vendita, al minuto e all'ingrosso, importazione ed esportazione, manutenzione e riparazione di macchine, macchinari e attrezzature per l'industria, loro accessori e parti di ricambio, arredi e attrezzature portuali, segnalazioni marittime nonché della consulenza e assistenza per l'installazione e l'utilizzazione delle stesse (cfr. doc. 239: estratto RC) - il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 26 marzo al 10 giugno 2020, ritenendo, sulla base della documentazione presentata e considerate le circostanze straordinarie legate al coronavirus, che i presupposti relativi al diritto alle ILR, per quanto atteneva all’esame di sua competenza, fossero adempiuti.
È stato, inoltre, precisato che se ossequiate le ulteriori condizioni, la Cassa competente avrebbe potuto versare le indennità (cfr. doc. 248).
Tale decisione è stata sostituita dal provvedimento del 4 maggio 2020, con cui il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato esteso al periodo 23 marzo - 22 settembre 2020 (cfr. doc. 244).
L’amministrazione, con decisione del 14 settembre 2020, ha poi riconosciuto alla Sagl il diritto a ILR dal1° settembre al 30 novembre 2020 (cfr. doc. 207).
Con ulteriore provvedimento del 5 gennaio 2021 la Sezione del lavoro ha deciso il riconoscimento del diritto alle ILR dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021.
L’amministrazione ha ricordato alla Cassa competente che “non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile (LADI Art. 31 cpv. 3 lett. a). Come è specificato anche nella prassi LADI (marginale B32), non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di un’azienda con sede in Svizzera. Nel caso in esame, come affermato dall’azienda stessa, il personale “(…) è esclusivamente operativo sui mercati esteri in quanto sono tecnici specializzati per la manutenzione e assistenza di speciali impianti meccanici (…) installati a bordo di navi da crociera e navi mercantili. (…)” (Scritto del Sig. __________ RI 1, del 21.12.2020)”. (cfr. doc. 182).
Tale precisazione è stata ribadita dalla Sezione del lavoro nella decisione del 29 marzo 2021 con la quale ha riconosciuto alla Sagl il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° marzo al 31 agosto 2021 (cfr. doc. 143).
1.2. Nel frattempo la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha corrisposto alla società __________ le indennità per lavoro ridotto relative al periodo dal marzo 2020 - febbraio 2021 per complessivi fr. 123'002.15 (cfr. doc. 12; 15 - 26).
1.3. Con decisione del 10 aprile 2021 la Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione della somma di fr. 115'116.15 corrispondenti alla parte delle indennità per lavoro ridotto ricevuta a torto nel periodo dal 26 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, in quanto per i quattro dipendenti occupati esclusivamente all’estero non sussiste il diritto a ILR dal 26 marzo 2020, come previsto dalle direttive della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), secondo cui non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di un’azienda con sede in Svizzera.
È stato specificato che il diritto all’indennità per lavoro ridotto poteva essere riconosciuto a favore di __________, socio e gerente unico della Sagl, soltanto fino al 31 maggio 2020 per complessivi fr. 7'886.--, perché dal 1° giugno 2020 le persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro non avevano più diritto all’indennità (cfr. doc. 12).
1.4. Il 10 maggio 2021 la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione, facendo valere, in buona sostanza, da un lato, che quand’anche fossero dati i presupposti per non versare le indennità - ciò che è comunque contestato -, la Cassa disponeva già da luglio 2020 degli elementi necessari per valutare la situazione e determinarsi sul versamento delle indennità di modo che non può, solo nell’aprile 2021, imporre la restituzione.
Dall’altro, che la corretta applicazione del diritto e un controllo adeguato avrebbero consentito alla Cassa di verificare che in effetti la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate dai quattro dipendenti erano sufficientemente controllabili nel senso voluto dalla Prassi LADI ILR p.to B34, disponendo la società ricorrente di un accurato sistema di controllo delle ore dei dipendenti che vengono quotidianamente registrate dal lavoratore (che per ogni mese ha indicato le ore non lavorate) e controfirmate dal cliente (cfr. doc. 2).
1.5. Con decisione su opposizione del 26 agosto 2021 la Cassa ha respinto l’opposizione e ha confermato il provvedimento del 10 aprile 2021, rilevando:
" (…)
20 ln merito infine all’occupazione dei dipendenti con lettera del 21.12.2021 trasmessa alla Sezione del Lavoro avete fornito la seguente dichiarazione: “… il nostro mercato, come già precedentemente comunicato, è esclusivamente operativo sui mercati esteri in quanto sono tecnici specializzati per a manutenzione e assistenza di speciali impianti meccanici…”
La prassi LADI B32 recita: Non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all'estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera. Esempio: Un dipendente di un'azienda con sede in Svizzera che lavora in Austria quale assistente tecnico per 3 mesi non ha diritto all'indennità per lavoro ridotto.
La disposizione è chiara e non dà adito ad altre interpretazioni, la giurisprudenza ha ritenuto che non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro all'estero anche nel caso di sistemi di controllo. (…)” (Doc. A)
1.6. Il 27 settembre 2021 la RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo:
" IN VIA PRINCIPALE
Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
La decisione su opposizione del 26 agosto 2021 è rivista e, in accoglimento dell’opposizione formulata, la decisione di restituzione del 10 aprile 2021 è annullata e, per l’effetto, le indennità tutte versate a RI 1 sono confermate.
Spese e ripetibili protestate.
IN VIA SUBORDINATA
Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
La decisione su opposizione del 26 agosto 2021 è rivista e, in accoglimento dell’opposizione formulata, la decisione di restituzione del 10 aprile 2021 è annullata e, per l’effetto, la Cassa prescinde dalla restituzione in protezione del principio della buona fede (marginale A25/26 Prassi LADI RCCI) e/o ex art. 3 cpv. 3 OPGA (marginale A27 Prassi LADI RCCI).
Spese e ripetibili protestate.” (Doc. I pag. 11-12)
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto:
" (…) La Cassa Disoccupazione ha chiesto la restituzione delle indennità per lavoro ridotto versate da marzo 2020 a febbraio 2021 per i 4 dipendenti occupati all'estero, perché con decisione del 5.01.2021 "il Servizio cantonale -asserisce- le riconosce il diritto all'indennità per lavoro ridotto dal 1. dicembre 2020 al 28 febbraio 2021, specificando tuttavia che non sussiste il diritto all'indennità per i 4 lavoratori prevalentemente occupati all'estero”.
Il Servizio cantonale non ha escluso dal diritto alle indennità proprio nessuno, riconoscendo piuttosto il diritto a tutti i dipendenti. L'asserzione della Cassa a giustificazione del proprio agire è assolutamente infondata.
Si dirà di più.
Se il Servizio cantonale avesse ritenuto di non includere alcuni dipendenti, nello specifico quelli prevalentemente occupati all'estero, avrebbe deciso in tal senso. Invece, con la decisione del 5
gennaio 2021 il Servizio cantonale ha riconosciuto il diritto all'indennità per lavoro ridotto per il periodo 1.12.2020-28.02.2021 per tutti i dipendenti nessuno escluso.
Ciò che si legge nella decisione del 5 gennaio 2021 è semmai l'invito alla Cassa di controllare se nel caso specifico ricorressero i presupposti di cui al marginale B32 della prassi LADI.
Del resto, ai fini dell'ammissione e liquidazione dell'indennità de qua, non è dato -giusto i principi di equità e parità di trattamento- generalizzare. Non si può escludere a priori il diritto all'indennità per il sol fatto che i dipendenti di una società lavorano all'estero, in assenza di una norma che prevede esplicitamente tale esclusione.
La normativa e la prassi sviluppatasi sul punto sono chiare e la corretta applicazione impone l'esame del combinato disposto dell'art. 3 LADI lett. a con i marginali da 31 a 34 della prassi LADI ILR. Ciò che invece la Cassa non ha fatto, limitandosi a richiamare il solo marginale B32, per giunta senza applicazione al caso concreto e relativizzazione alcuna.
La Cassa, ai fini della decisione di restituzione, avrebbe dovuto esaminare il caso in esame sulla base del combinato disposto della norma e della prassi applicabile alla fattispecie. Non si può enucleare una singola risoluzione dal contesto molto più ampio in cui si inserisce, come invece ha fatto la Cassa convenuta.
Anche in sede di opposizione la Cassa non si china sulle censure mosse, limitandosi a richiamare il solo marginale B32.
Tuttavia, la sola lettura del marginale B32 senza attenzione anche agli altri marginali concretamente applicabili al caso di specie e senza neppure l'esame del caso concreto, rifiutando finanche di completare il dossier e interrompendo ogni produzione documentale da parte del ricorrente, rappresenta un'errata quanto falsa applicazione del diritto in pregiudizio dell'utente, che ha portato per altro all'omesso/ errato accertamento dei fatti.
A mente della scrivente difesa, la corretta applicazione dell'art. 31 cpv. 3 LADI lett. a, anche alla luce della prassi LADI sviluppatasi in materia, e meglio dei richiamati marginali B32 e B34 prassi LADI ILR, porta a confermare il diritto all'indennità.
Ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 LADI lett. a, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile.
Se il legislatore avesse individuato in coloro che lavorano all'estero i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile, la previsione sarebbe stata precisa e puntuale: essi sarebbero stati esclusi già nel testo della norma. Invece non è così. Ciò perché in realtà ogni caso è a sé e va esaminato dall'autorità competente cui è demandato il controllo dei requisiti nella sua specificità senza incorrere in fuorvianti generalizzazioni. Del resto, è proprio a tal fine che si è sviluppata la prassi LADI.
Ai sensi del marginale B32 prassi LADI ILR, "non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle Persone che esercitano la loro attività principalmente all'estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera".
Il marginale B34 prassi LADI ILR recita "affinché la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l'IRL Questo sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare”.
Come esposto in opposizione, senza che in proposito la Cassa si sia minimamente confrontata, la corretta applicazione del diritto ed il controllo adeguato, avrebbe consentito alla Cassa di verificare che in effetti la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate dai 4 dipendenti di RI 1 erano -e sono in concreto- sufficientemente controllabili.
RI 1 dispone, infatti, di un accurato sistema di controllo ore dei dipendenti che prestano manutenzione e assistenza a bordo di navi da crociera e navi mercantili. Le ore lavorate sono quotidianamente registrate dal lavoratore e controfirmate dal cliente. Inoltre, per ogni mese, il lavoratore indica le ore non lavorate. (cfr. docc. 01-02; Pl-P2; Ql-Q2; Rl-R2 prodotti in sede di opposizione). (…)” (Doc. I pag. 5-7)
Riguardo alle condizioni da ossequiare per poter richiedere la restituzione di prestazioni corrisposte, l’insorgente ha asserito:
" (…) due le condizioni fondamentali che devono concorrere cumulativamente per legittimare la pretesa di restituzione sono:
a. Decisione manifestamente errata
Tuttavia, nella decisione di versare le indennità in favore dei 4 dipendenti di RI 1, poi annullata dalla Cassa, non vi è nulla di manifestamente errato, proprio in considerazione del fatto che -giusto quanto sopra osservato- la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate dai 4 dipendenti di RI 1 erano -e sono in concreto- sufficientemente controllabili e controllate.
b. La rettifica ha una notevole importanza avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto ed al tempo trascorso.
Tuttavia, considerato che la decisione di restituzione è intervenuta nell'aprile del 2021 con riferimento a somme liquidate nel precedente anno, in favore di soggetti la cui perdita di lavoro e le cui ore effettivamente prestate -come dimostrato- erano controllabile e sono state controllate, destituisce di ogni fondamento la decisione qui avversata. (…)” (Doc. I pag. 8-9)
1.7. Con risposta del 6 ottobre 2021 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, evidenziando che la ricorrente “non fornisce elementi di fatto o argomenti nuovi tali da rivedere la decisione adottata” e rimandando ai fatti e ai motivi esposti nella decisione su opposizione del 26 agosto 2021 (cfr. doc. III).
1.8. L’8 ottobre 2021 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. fr. 115'116.15 corrispondenti a parte delle indennità per lavoro ridotto percepite per il lasso di tempo dal 26 marzo 2020 al 28 febbraio 2021.
2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.
Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).
In proposito cfr. pure la STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
L’art. 46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).
2.4. La controllabilità della perdita di lavoro di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI è un requisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca. Salvo che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è l'unico modo di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate durante il periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa.
Il rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati). Lo stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile. L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico e i rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema.
Al riguardo cfr. STF 8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.2; 3.3.3.; STFA C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3.; STFA C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2.
L’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20 marzo 2020 (RS 837.033) e la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno apportato deroghe alla LADI, ma non in relazione alla registrazione del tempo di lavoro (cfr. STAF B-5990/2020 del 24 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag. 306).
2.5. Come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), giusta l’art. 95 cpv. 2 LADI è la Cassa ad esigere dal datore di lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto o per intemperie.
Del resto secondo l’art. 39 LADI la Cassa è competente per verificare l’adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.
La LADI, al riguardo, ha comunque conferito alla SECO in modo esplicito un ruolo particolare.
L’art. 83a LADI stabilisce che l'ufficio di compensazione che è diretto dalla SECO (cfr. art. 83 cpv. 3 LADI), se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. (cpv. 1). Sono fatte salve le decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2 (cpv. 2).
In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso (cpv. 3).
L'art 83a LADI è legato al regime di responsabilità dei datori di lavoro previsto all'art. 88 cpv. 2 LADI, nonché al regime degli art. 110 segg. dell'OADI relativi alla revisione dei pagamenti.
Ai sensi dell'art. 110 cpv. 1 e 4 OADI compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di verificare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse e controllare per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie.
L'art. 83a LADI è stato concretizzato all'art. 111 cpv. 2 OADI secondo il quale l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo, mentre la cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione (cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 2.1.-2.3).
Nella STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.6. il Tribunale amministrativo federale ha peraltro evidenziato che la Sezione del lavoro e la Cassa disoccupazione, nell'ambito dell’esame di una domanda di indennità per lavoro ridotto, possono presumere che il requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia dato e che non devono verificarlo loro stesse, in quanto è sufficiente che la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell’ambito della revisione o per sondaggio
In proposito è stato indicato:
" (…) il Tribunale federale ha rilevato che la portata dell'obbligo della cassa di disoccupazione di verificare il diritto ai contributi ogni volta prima di effettuare un versamento non può essere inteso in maniera estensiva ed esaustiva, specialmente quando si tratta di esaminare l'orario di lavoro controllabile, poiché in questi casi la legittimità delle indennità percepite si lascia constatare in principio soltanto sulla base di una documentazione dettagliata dell'azienda, segnatamente di un sistema sufficiente di rilevamento dell'orario di lavoro (sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2), ciò che necessita di ulteriori approfondimenti (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2 c). A detta del Tribunale federale, l'amministrazione non è tenuta, per legge, a procedere a dei controlli preventivi regolari e sistematici per ogni singola impresa interessata, tanto più che simili controlli potrebbero generalmente non solo rivelarsi complicati e sproporzionati, ma anche rischiare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende che vorrebbero essere poste al beneficio del diritto all'indennità (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2b e 2c). Per questo motivo, il Tribunale federale conclude che non si può attendere dal servizio cantonale e dalla cassa di disoccupazione che verifichino metodicamente il sistema di controllo del tempo di lavoro prima di autorizzare la riduzione del tempo di lavoro, rispettivamente di erogare l'indennità per lavoro ridotto, ma che in simili circostanze deve bastare che la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell'ambito della revisione o per sondaggio (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 consid. 6.2.1.2).”
Va, infine, sottolineato che la SECO è competente per l'emanazione della decisione di restituzione soltanto quando accerta una percezione indebita delle ILR in seguito a un controllo del datore di lavoro secondo l'art. 83a LADI. Soltanto se nel quadro di tali verifiche emerge il motivo di restituzione, la SECO adotta la decisione. Se, invece, l'obbligo di restituzione non viene scoperto nell'ambito di un controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO, bensì in altre circostanze (ad esempio nel quadro di un procedimento penale aperto nei confronti degli organi della società a cui sono state erogate ILR), competente resta la Cassa (cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019 consid. 8.2.).
2.6. Nella Prassi LADI ILR p.ti B30 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" Perdita di lavoro non determinabile e tempo di lavoro non controllabile
B30 Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. La perdita di lavoro non è determinabile se il tempo di lavoro normale non può essere stabilito in modo affidabile poiché il datore di lavoro e il lavoratore non hanno concluso alcun accordo contrattuale in relazione al tempo di lavoro da fornire.
(…)
B32 Non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera.
ð Esempio
Un dipendente di un’azienda con sede in Svizzera che lavora in Austria quale assistente tecnico per 3 mesi non ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.
(…)
Rifiuto del diritto all’indennità in assenza di controllo del tempo di lavoro da parte dell’azienda
B34 Affinché la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare.
L’Info-Service «Indennità per lavoro ridotto», il modulo 716.300 «Preannuncio di lavoro ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori di lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di lavoro.
2.7. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.8. Il p.to B32 della Prassi LADI ILR prevede che non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera (cfr. consid. 2.5.).
Riguardo al presupposto relativo alla controllabilità del tempo di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI), va osservato che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.), la Sezione del lavoro e la Cassa competente, quando sono confrontate con una richiesta di indennità per lavoro ridotto, non devono - prima di riconoscere il relativo diritto, rispettivamente corrispondere le indennità - esaminare, tramite verifiche puntuali per ogni azienda interessata, l’adempimento dello stesso, anche per evitare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende.
In effetti è sufficiente che la SECO proceda, in un secondo tempo, a simili controlli nell’ambito della revisione o per sondaggio.
Ad ogni modo la SECO, tramite l’ufficio di compensazione, deve poter controllare mediante prove a campione presso i datori di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro ridotto. È questo il principale strumento usato per contrastare gli abusi.
In particolare tutte le segnalazioni d'abuso che la SECO riceve vengono verificate e fanno scattare controlli presso le imprese. Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre estratto un campione di imprese da controllare in loco.
Inoltre durante la pandemia il Servizio di revisione della SECO ha impiegato tutte le risorse disponibili, oltre a risorse supplementari e al coinvolgimento di società di revisione esterne, per il controllo dei datori di lavoro e la lotta agli abusi (cfr. Parere del Consiglio federale del 26 agosto 2020 all’interpellanza 20.3881 “Lotta agli abusi nel campo del lavoro ridotto in seguito alle misure contro il coronavirus” del 19 giugno 2020 della Consigliera nazionale Gabriela Suter, Gruppo socialista Partito socialista svizzero; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203881; https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2021.msg-id-83832.html).
Quando un’azienda con sede in Svizzera impiega il proprio personale presso terzi all’estero, i controlli presso la stessa da parte della SECO non consentono, però, di verificare in modo affidabile che non vi siano abusi, in quanto l’attività non è svolta in sede, bensì all’estero.
Tutto ben considerato, pertanto, questa Corte ritiene che quanto predisposto dalla SECO al p.to B32 della Prassi LADI ILR sia conforme agli art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI, nonché 83a LADI e 110 OADI.
Di conseguenza non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all’estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera a prescindere dal sistema di controllo delle ore di lavoro di cui dispone l’impresa stessa.
2.9. In concreto i quattro dipendenti della ricorrente a favore dei quali sono state chieste le indennità per lavoro ridotto svolgono la loro attività di tecnici specializzati per la manutenzione e assistenza di speciali impianti meccanici installati a bordo di navi da crociera e navi mercantili all’estero, occupandosi dell’assistenza e della consulenza tecnica in campo marittimo, prevalentemente nel settore delle navi da crociera, nei cantieri navali o direttamente sulle navi (cfr. doc. 56; 57; 58).
Visto, quindi, che l’insorgente è un’azienda con sede in Svizzera che impiega personale che esercita la propria attività principalmente all’estero, il tempo di lavoro dei dipendenti della RI 1 non è sufficientemente controllabile (cfr. consid. 2.8.).
In simili condizioni, occorre concludere che la ricorrente, nel periodo da marzo 2020 a febbraio 2021, non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.
Non può del resto condurre a un giudizio diverso quanto asserito dall’insorgente, ossia che per il periodo marzo - giugno 2020, a seguito della sospensione integrale delle ore per il blocco totale di ogni attività in concomitanza con l’esplosione della pandemia, “la perdita di lavoro era totale e non vi possono essere dubbi su quante ore siano state perse, fermo restando sempre il performante sistema di controllo ore adottato dall’azienda” (cfr. doc. I pag. 11, doc. 2 pag.6).
In effetti è vero che l’Alta Corte in una sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001, relativa a un caso di diniego di ILR, per mancanza di un sistema di controllo del tempo di lavoro, a una ditta che per ordine dell’autorità ha dovuto interrompere la propria attività a causa di un rischio elevato di slavine dal 21 al 26 febbraio 1999 (solo dal 1° marzo 1999 era stata ripristinata l’erogazione della corrente elettrica e le strade avevano potuto essere ripercorse dal giorno successivo), ha stabilito che:
" (…)
Den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung mit dem Hinweis auf das Fehlen der betrieblichen Arbeitskontrolle als formelles Beweiserfordernis zu verneinen, obwohl der vollständige Ausfall ohne weiteres ausgewiesen (Erw. 2a) und damit kontrollierbar im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. a AVIG ist, erweist sich als überspitzt formalistisch und ist somit unzulässig.”
E’ altrettanto vero, però, che in quel caso di specie non si trattava di un’azienda con dipendenti attivi principalmente all’estero.
In casu, anche volendo ammettere che i tecnici, impiegati in nei cantieri navali e sulle navi, in particolare da crociera, ma anche mercantili (cfr. doc. 58), nei primi mesi della pandemia non potessero più svolgere alcuna mansione (il traffico navale delle merci riguardanti beni essenziali non era in ogni caso completamente sospeso. Ad esempio il traffico marittimo lungo le coste e nei porti italiani per effetto del lockdown imposto dal Governo a inizio marzo 2020 si è dimezzato nei mesi di marzo e aprile 2020, ma non si è annullato; cfr. https://www.shippingitaly.it/2020/05/04/limpatto-del-lockdown-sui-traffici-marittimi-in-italia-si-vede-anche-dallo-spazio/), il lavoro all’estero ostacola di per sè verifiche efficaci al fine di ottenere elementi dirimenti per determinare se a ragione o meno l’impresa abbia ricevuto le ILR e quindi al fine di accertare eventuali abusi, per cui il tempo di lavoro va comunque considerato non sufficientemente controllabile (cfr. consid. 2.8.).
2.10. Per quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.
Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).
Alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che la ricorrente, nel periodo dal marzo 2020 al febbraio 2021, ha beneficiato a torto - tramite decisioni informali di attribuzione delle ILR - di indennità per lavoro ridotto a cui non aveva oggettivamente diritto, siccome i propri quattro dipendenti erano attivi all’estero (cfr. consid. 2.8.; 2.9.).
Questa Corte ritiene, dunque, che nella presente fattispecie sia dato l’adempimento dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA che sottende l’obbligo di restituzione (cfr. consid. 2.2.).
È utile rilevare che, contrariamente a quanto sembra far valere la ricorrente (cfr. doc. I pag. 5; doc. 2), è a ragione la Cassa ad avere emesso l’ordine di restituzione, indipendentemente dal riconoscimento del diritto a ILR da parte della Sezione del lavoro (cfr. consid. 1.1.). In effetti ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LADI è la Cassa l’autorità competente per l’esame del requisito del tempo di lavoro sufficientemente controllabile di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.
Ne consegue che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente nei mesi da marzo 2020 a febbraio 2021.
2.11. Va poi osservato che la Cassa ha salvaguardato il termine di perenzione di tre anni di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA valido dal 1° gennaio 2021 secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Fino al 31 dicembre 2020 il termine di perenzione relativo era di un anno (cfr. RU 2020 pag. 5137).
In proposito è utile evidenziare, in primo luogo, che il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. STF 8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.1.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 3.2.1; DTF 146 V 217; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (cfr. DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17).
In caso di errore dell'amministrazione il termine non decorre, però, dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (cfr. STF 9C_290/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 2.2.; STF 8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.2.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (cfr. STF 8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.2.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DLA 2006 pag. 158 [C 80/05]).
Nel caso di specie la Cassa ha affermato che prima del 5 gennaio 2021 (quando ha ricevuto la decisione della Sezione del lavoro con tale segnalazione; cfr. doc. 182; consid. 1.1.) non aveva nessun indizio per concludere che i dipendenti dell’insorgente operassero all’estero (cfr. doc. A p.to 19).
La ricorrente, per contro, sostiene che la parte resistente disponesse di tutti gli elementi già dal luglio 2020 (cfr. doc. I pag. 9).
In effetti dalle carte processuali emerge che con scritto del 7 luglio 2020 la Sagl aveva comunicato alla Cassa che il proprio personale “si occupa di assistenza e consulenza in campo marittimo trovando impiego prevalentemente nel settore delle navi da crociera” (cfr. doc. 56).
In casu, comunque, da una parte, il termine di perenzione relativa è iniziato a decorrere al più presto il 5 gennaio 2021, ossia allorché la parte resistente, che nel luglio 2020 ha commesso l’errore di non tenere conto dello svolgimento all’estero dell’attività dei propri dipendenti, avrebbe dovuto rendersi conto dello sbaglio commesso.
Dall’altro, in ogni caso i tre anni di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non sono ancora trascorsi.
Quando è stato emanato l’ordine di restituzione del 10 aprile 2021, il diritto della Cassa alla restituzione delle ILR percepite da marzo 2020 a febbraio 2021 non era perciò perento.
2.12. Nella presente evenienza l’insorgente fa riferimento alla Prassi LADI RCCI (Restituzione, compensazione, condono e incasso) p.ti A25-A26 (cfr. doc. I; 2), i quali concernono il principio della buona fede che tutela la legittima fiducia del cittadino nei confronti dell’autorità amministrativa nei casi in cui questi abbia agito conformemente alle decisioni, alle dichiarazioni o a un determinato comportamento della stessa.
Nell’impugnativa è stato altresì affermato che “sulla base delle decisioni assunte dal Servizio cantonale e Cassa CO 1, RI 1 ha saldato in assoluta buona fede le spettanze dei lavoratori, continuando - seppur con difficoltà - nella propria attività. Nella negativa, il ricorrente avrebbe interrotto immediatamente i rapporti di lavoro in essere e arrestato l’attività, salvo poi riprendere con la ripresa del mercato ove possibile (…)” (cfr. doc. I pag. 10).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.
(cfr. STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
Per inciso si rileva che la questione relativa alla tutela della buona fede ex art. 9 Cost. deve essere chiaramente distinta da quella del condono dell’obbligo di restituzione (cfr. DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.; STF C 80/05 del 3 febbraio 2006, pubblicata in DLA 2006 N. 15 pag. 158).
Esaminando, in particolare, la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).
Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).
I p.ti A25 e A26 della Prassi LADI RCCI al riguardo enunciano:
" (…) Sono considerate disposizioni in questo senso anche le omissioni. È indispensabile che l’informazione, o l’assenza di informazione, sia all’origine dell’omissione. Un simile rapporto di causalità è dato se si può ammettere che, senza l’informazione erronea da parte dell’autorità, l’assicurato avrebbe agito diversamente. Non bisogna imporre esigenze troppo severe riguardo al mezzo per dimostrare l’esistenza del rapporto di causalità tra l’informazione e la disposizione presa dall’amministrato o la sua omissione. Infatti, il semplice fatto che l’assicurato raccolga informazioni permette di presumere che, in caso di decisione negativa, egli avrebbe agito diversamente. Pertanto, si può ritenere che l’obbligo di dimostrare il rapporto di causalità sia adempiuto dal momento in cui il buon senso e l’esperienza sembrano convalidare il fatto che l’assicurato, se fosse stato informato correttamente, avrebbe adottato un altro comportamento.
ð Giurisprudenza DTF 8C_662/2011 del 25.11.2011(Nessun diritto alla tutela della buona fede in caso di successiva modifica legislativa)
A26 Pertanto, se un assicurato ha indebitamente riscosso delle prestazioni avendo agito (o avendo omesso di farlo) in base alle istruzioni fornitegli da un organo esecutivo della LADI, la cassa non potrà esigerne la restituzione.”
2.13. In casu la restituzione delle indennità per lavoro ridotto non può essere esclusa in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost.
Non risulta infatti soddisfatto il presupposto secondo cui l’errata o la mancata informazione deve avere indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.
Da una parte, non può essere ammesso, secondo la verosimiglianza preponderante (cfr., in relazione alla condizione secondo cui “l’informazione errata ha indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è pregiudizievole”, STF 8C_325/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 5.1. e 5.2.; DTF 133 V 14 consid. 9.2.; STFA C 85/06 consid. 3.3.), un nesso causale tra le decisioni errate di erogazione delle ILR e il mancato licenziamento dei dipendenti da parte della ricorrente.
E’ infatti poco verosimile che una ditta che si occupa di assistenza e consulenza tecnica in campo marittimo volesse privarsi dei suoi quattro collaboratori specialisti, che poi avrebbe dovuto riassumere, visto oltretutto che la medesima ha dichiarato che avrebbe ripreso l’attività con la ripresa del mercato ove possibile (cfr. doc. I pag. 10).
L'azienda, d’altronde, soltanto nel ricorso (e non nell'opposizione, cfr. doc. 2) ha fatto valere che, se non avesse ricevuto le ILR, avrebbe interrotto i rapporti di lavoro "immediatamente".
A quest’ultimo proposito giova evidenziare che la Sagl avrebbe in ogni caso dovuto rispettare i termini di disdetta. L'insolvenza del datore di lavoro consente peraltro soltanto al lavoratore la disdetta immediata (cfr. art. 337a CO).
D’altro lato, ad ogni modo secondo la giurisprudenza il fatto di avere utilizzato l’importo della prestazione ricevuta non costituisce un comportamento pregiudizievole che consenta la protezione della buona fede (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_341/2019 del 30 gennaio 2020 consid. 5.1.; DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.).
2.14. A proposito dell’importo da restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto all’insorgente di restituire della somma di fr. 115'116.15, corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto percepite a torto dal 26 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 di complessivi fr. 123'002 dedotto l’importo di fr. 7'886.-- riconosciuto a favore del socio e gerente della Sagl dal 26 marzo al 31 maggio 2020 (cfr. doc. 12; consid. 1.2.; 1.3.).
Ritenuto che la ricorrente non aveva diritto a ILR a favore dei quattro dipendenti attivi all’estero nel lasso di tempo dal 26 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle prestazioni erogate a loro favore di fr. 115'116.15.
L’insorgente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.
2.15. La RI 1 ha infine contestato il fatto che la Cassa, non dando seguito a quanto postulato nell’opposizione (cfr. doc. 2 pag.7-8), non abbia rinunciato alla restituzione in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, secondo cui l’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono. La ricorrente si è pure riferita al p.to A27 della Prassi LADI RCCI (cfr. doc. I pag. 10-11).
La Prassi LADI RCCI p.to A27 prevede:
" A27 Secondo l'art. 3 cpv. 3 OPGA, l'assicuratore decide di rinunciare
alla restituzione se le condizioni per il condono sono manifestamente date (C1 segg.) Le condizioni per il condono devono essere manifestamente date, ossia devono risultare dai documenti in possesso della cassa.
La cassa può rinunciare in particolare a esigere la restituzione se
• la domanda di restituzione sorge esclusivamente da un errore dalla cassa, e
• gli atti indicano che l'assicurato beneficia dell'assistenza sociale oppure riceve prestazioni complementari dell'AVS o dell'AI.
Per giustificare un’eventuale domanda di liberazione (D14), negli atti occorrerà inserire una nota in cui si indica la decisione della cassa di non chiedere la restituzione.”
Nel caso di specie la parte resistente a ragione non ha rinunciato alla restituzione delle ILR corrisposte alla ricorrente.
L’art. 3 cpv. 3 OPGA, sebbene non sia una norma potestativa (cfr. STF 9C_53/2014 del 20 agosto 2014 consid. 2), condiziona ad ogni modo la rinuncia alla restituzione all’adempimento manifesto dei requisiti per il condono, ovvero la buona fede e l’onere gravoso (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; SVR 2022 ALV Nr. 4 pag. 15).
In concreto perlomeno il presupposto secondo cui l’insorgente in caso di restituzione verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà non è manifestamente ossequiato (cfr. doc. A p.to 25).
Per quanto attiene al condono nella decisione su opposizione la Cassa ha indicato che “nella misura in cui l’assicurato, nella sua lettera del 10.05.2021, chiede un condono, detta lettera verrà trasmessa come tale all’autorità cantonale competente per decisione non appena la presente decisione sarà passata in giudicato” (cfr. doc. A p.to 25).
Per costante giurisprudenza federale è, infatti, possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.16. Alla luce di tutto quanto esposto questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 26 agosto 2021.
2.17. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 27 settembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti