Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2021.77
Entscheidungsdatum
11.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2021.77

rs

Lugano 11 aprile 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 agosto 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 16 marzo 2021 la RI 1 di __________, il cui scopo sociale è la posa di ferro tondo per cemento armato e lavori dell'edilizia (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. 1).

Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto colpisce tutta l’azienda, e meglio 30 dipendenti e che la perdita di lavoro probabile è del 50% (cfr. doc. 1 pti. 2.1, 3.1, 4.1), dall’altro, che quale motivo è stato indicato che “attualmente molti dei cantieri (clienti) per cui dovremmo effettuare la posa dell’acciaio d’armatura hanno ritardato e posticipato l’inizio dei lavori a causa del COVID, di conseguenza i lavori da noi acquisiti e previsti per l’inizio del 2021 verranno posticipati dopo la metà del 2021” (cfr. doc.1 p.to 2.2).

1.2. Il 2 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione per il periodo 1° aprile - 15 settembre 2021, rilevando:

" (…)

  1. Nel caso in esame, si osserva come in data 16.03.2021, l'azienda sostenga quanto segue:

"attualmente molti dei cantieri (clienti) per cui dovremmo effettuare la posa dell'acciaio d'armatura hanno ritardato e posticipato l'inizio dei lavori a causa del COVID [...]". I documenti consegnati dall'azienda in data 26.03.2021, espongono tre cantieri soggetti a ritardi. Solo il cantiere della , ritardato almeno due volte, è posticipato a causa della pandemia. Tuttavia sia il cantiere "" a __________ che il cantiere di "" sono ritardati per cause non imputabili alla pandemia o ad altre cause straordinarie. Il cantiere "" è ritardato "[...] a causa di cambiamenti di progetto", una motivazione non computabile in quanto differimento voluto dal committente. Egual analogia per il cantiere "__________" il cui ritardo è dovuto a "[...] inizio lavori posticipato in data da definire a causa opposizioni (al progetto) al Consiglio di Stato." un motivo non rientrante nella sfera del normale rischio aziendale di un'impresa operante nel settore dell'edilizia.

(…)” (Doc. 4)

1.3. La RI 1, il 22 aprile 2021, ha interposto opposizione contro la decisione del 2 aprile 2021, facendo valere:

" (…) Il vostro rifiuto è motivato con il rischio imprenditoriale che ogni azienda è tenuta a mettere in preventivo.

La situazione attuale è però decisamente straordinaria e condizionata dalla situazione pandemica, che aggiunge uno stato diffuso di incertezza al normale rischio imprenditoriale.

Gli investitori sono timorosi, gli acquirenti sono preoccupati posticipando gli investimenti a quando la situazione economica sarà meno preoccupante e più stabile, i cantieri procedono con una lentezza, del tutto inusuale e straordinaria, che non conoscevamo prima della pandemia COVID 19.

Oltre a questo, nei cantieri manca personale perché positivo al virus o in quarantena e questo condiziona negativamente il ritmo di lavoro, che rallenta inevitabilmente senza che si possa sperare, nell'immediato, ad una accelerazione per tornare ai ritmi pre Covid.

È un rallentamento generalizzato, sia pratico che di approccio, mai vissuto prima, che non ha nulla a che vedere con il rischio imprenditoriale Dalle ns evidenze, infatti, ci risulta che circa 190 imprese di costruzioni ticinesi abbiano inoltrato la richiesta di indennità lavoro ridotto Questo fa sì che la situazione inusuale e straordinaria in corso già deve essere ritenuta a priori un fatto notorio, sulla base del quale la richiesta di lavoro ridotto presentata era ed e da accogliere.

Vi è anche l'oggettiva incapacità di preventivare a lungo termine i lavori che ci vengono assegnati. Il ns operato infatti è legato all’andamento del cantiere e al lavoro svolto dagli operatori che prima di noi entrano in cantiere. Molto spesso non è facile stimare la ns data d’ingresso in cantiere, e la maggior parte delle volte la pianificazione del ns operato è poco più che giornaliera, in base alle richieste della committenza. Non è pertanto semplice ottenere delle dichiarazioni di conferma di ritardo nei lavori dai vari committenti, tenuto conto che si registrano ritardi generali legati alle misure di contenimento, alle assenze per positività al COVID 19 ed alle quarantene.

La nostra richiesta è già stata motivata con attestazioni di alcuni cantieri specifici. Si trattava solo di esempi.

A comprova ulteriore della situazione sopra descritta, si producono In allegato altre tre dichiarazioni, di ritardo e/o slittamento inizio lavori, per altrettanti cantieri, le quali confermano che la causa è direttamente ed esclusivamente legata ai molteplici effetti (straordinari) della pandemia in corso. (…)” (Doc. 6)

1.4. Dopo aver esperito specifici accertamenti (cfr. doc. 7; 8), la Sezione del lavoro, con decisione su opposizione del 22 luglio 2021, ha confermato il provvedimento del 2 aprile 2021 (cfr. doc. 9).

1.5. Il 23 agosto 2021 la Sezione del lavoro ha emesso una nuova decisione su opposizione con la quale ha annullato e sostituito la decisione su opposizione del 22 luglio 2021, in quanto:

" (…)

Si constata che, per una svista, la decisione impugnata sollevava opposizione per un periodo più lungo rispetto a quanto richiesto con il preannuncio del 16 marzo 2021, che nel frattempo l’azienda ha presentato un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo successivo al 30 giugno 2021 e che la svista non è stata corretta nella decisione su opposizione del 22 luglio 2021.

Il termine per impugnare la decisione su opposizione del 22 luglio 2021 ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2021 per effetto della sospensione dei termini di cui all’art. 38 LPGA e giungerà a scadenza il 14 settembre 2021 e l’azienda, avvertita della svista, non ha impugnato la predetta decisione.

Durante il decorso del termine per ricorrere l’amministrazione può revocare una decisione non impugnata senza soggiacere a particolari condizioni (cfr. al riguardo DTF 129 V 110, consid. 1.2.1. e riferimenti ivi citati).

Visto quanto precede, non essendo possibile il sovrapporsi di più decisioni riguardanti il medesimo periodo di lavoro ridotto, la decisione del 2 aprile 2021 deve essere modificata nel senso che il periodo di lavoro ridotto oggetto di opposizione è quello dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, di conseguenza anche la decisione su opposizione del 22 luglio 2021 deve essere annullata e sostituita dalla presente decisione.” (Doc. B pag. 3)

Con la decisione su opposizione del 23 agosto 2021 l’amministrazione ha modificato la decisione del 2 aprile 2021 nel senso che ha sollevato opposizione per il periodo di lavoro ridotto dal 1° aprile al 30 giugno 2021, ritenendo che la perdita di lavoro non sia computabile. La Sezione del lavoro in proposito ha indicato:

" (…)

Nel caso concreto, l'azienda, che ha motivato la domanda di lavoro ridotto adducendo ritardi e posticipi nel settore dell'edilizia (cfr. infra consid. 1), ha prodotto la documentazione richiesta dall'UG, sia con scritto del 26 marzo 2021 che con opposizione del 22 aprile 2021.

L'indennità per lavoro ridotto può essere versata solamente se la perdita di lavoro è straordinaria al punto da non risultare usuale nel ramo, nell'azienda o nella professione. Nel settore della costruzione, sono usuali le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell'anno, come pure il rinvio dei termini su richiesta del committente, o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori. Pertanto, la conseguente perdita di lavoro all'interno dell'azienda è usuale e non computabile. Questa prassi vale anche in periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando la possibilità dì dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o non sussiste più e si applica per analogia anche ai rami accessori dell'edilizia (cfr. sentenza TF C 237/06 del 6 marzo 2007, consid. 2 e 3). Sono altresì ritenute usuali nel settore in esame il ritardo nell'esecuzione dei lavori dovuti all'insolvibilità del committente o alla procedura di opposizione pendente, nonché le interruzioni dei lavori in seguito a malattia del caposquadra o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in Svizzera in ritardo (cfr. Prassi LADI ILR, D6). Pure la dilazione delle decisioni di delibera di opere di probabile acquisizione, la diminuzione e il rallentamento delle delibere di opere pubbliche è stata assimilata alla giurisprudenza federale citata (cfr. Tribunale cantonale delle assicurazioni, inc. 38.2008.9 del 29 aprile 2008, consid. 2.5 e riferimenti lvi citati).

In sede di opposizione l'azienda ha dichiarato che i documenti presentati con il preannuncio di lavoro ridotto relativi a tre diversi cantieri erano "solo esempi', e ha allegato dunque ulteriori "[...]

tre dichiarazioni, di ritardo e/o slittamento inizio lavori, per altrettanti cantieri, le quali confermano che la causa è direttamente ed esclusivamente legata ai molteplici effetti (straordinari) della pandemia in corso". Dietro esplicita richiesta dell'UG, l'opponente ha comunicato in data 27 maggio 2021, di essere attualmente attiva su 24 cantieri: nove "non partono/posticipatl', e 15 "in corso". L'azienda è dunque attiva con i propri dipendenti in più della metà dei cantieri per cui ha ricevuto un subappalto.

Si rileva in primo luogo che il numero dei contratti di subappalto trasmessi all'UG non corrisponde ai cantieri annunciati che avrebbero subito ritardi e rinvii: agli atti vi sono tre contratti, peraltro tutti sottoscritti posteriormente all'inoltro del preannuncio di lavoro ridotto del 16 marzo 2021, mentre, come visto, i cantieri su cui l'azienda sarebbe attiva sono molti di più.

Nel caso di specie, le motivazioni addotte dalla società circa il ritardo occorso sui cantieri, non risultano essere inusuali in ambito edilizio. Infatti, a ben vedere, unicamente per il cantiere "" vi è la certezza che il ritardo è dovuto alla pandemia in quanto così comunicato dalla . Come già rilevato con decisione del 2 aprile 2021, i cantieri "" a __________ e "" hanno subito ritardi per cause non imputabili alla pandemia o altre cause straordinarie, segnatamente a causa di un differimento imputabile al committente e da una procedura di opposizione edilizia pendente al Consiglio di Stato, e per questo la perdita di lavoro non è computabile (cfr. sentenza TF C 237/06 del 6 marzo 2007, consid. 2 e 3).

Per quanto attiene ai cantieri "" e "", si osserva che l'azienda, oltre a non produrre il relativo contratto di subappalto, non ha addotto alcun elemento oggettivo o soggettivo atto a corroborare il fatto che i ritardi siano da attribuirsi alla situazione pandemica attuale e non a fluttuazioni usuali nel ramo, nell'azienda o nella professione. Alla medesima conclusione si giunge per quanto riguarda il cantiere "": se è vero che l'arch. __________ nello scritto del 14 aprile 2021, accluso all'opposizione, conferma un ritardo di tre mesi; lo stesso afferma subito dopo che sono "da poco iniziati i lavori, la perdita di lavoro non è dunque computabile. Medesimo discorso vale per i cantieri "" a , "" a __________ e "__________" a __________: se è infatti confermato un ritardo rispetto all'inizio originariamente programmato (gennaio, rispettivamente ottobre), dalle lettere firmate dalla Direzione lavori emerge come suddetti cantieri siano ripartiti proprio in questi mesi.

Abbondanzialmente si osserva che la documentazione prodotta in sede di opposizione, che dovrebbe dimostrare la connessione diretta tra la pandemia dovuta a COVID-19 e il ritardo nei cantieri ivi indicati, contiene invece riferimenti del tutto generici alla pandemia quale causa di ritardi, il che non rende plausibile la connessione tra i due. (…)” (Doc. B pag. 4-5)

1.6. Contro la decisione su opposizione del 23 agosto 2021 la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. I pag. 13).

A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha fatto valere che la connessione tra la pandemia COVID-19 e la perdita di lavoro subita, introdotta nella direttiva della SECO nel corso del 2021 e che deve essere resa verosimile, può essere data specificatamente dai cantieri in corso (posticipo di singoli cantieri a causa della pandemia), come pure scaturire dalle conseguenze generali della pandemia (rallentamento generale dell’edilizia a seguito della pandemia e delle sue conseguenze varie, per esempio incertezza e prudenza dei committenti, difficoltà a reperire materie prime, aumento del prezzo delle materie prime). Al riguardo l’insorgente ha evidenziato che invece la decisione impugnata si limita, a torto, a considerare solo i cantieri e ha contestato che solo la connessione diretta tra la pandemia dovuta a COVID-19 ed il ritardo dei cantieri sia determinante.

La medesima ha poi asserito di non essersi limitata a richiamare genericamente la situazione pandemica, bensì di aver debitamente motivato e documentato la propria richiesta sia nell’opposizione, che nella lettera del 27 maggio 2021 precisando che i motivi del drastico calo di lavoro improvviso e repentino consistevano nella difficoltà di reperire materie prime, e nell’aumento dei prezzi.

La ricorrente ha poi rilevato che le cifre d’affari di aprile, maggio e giugno 2021, risultanti dallo scritto del 27 maggio 2021 e dai nuovi preannunci dell’11 giugno e del 2 luglio 2021, attestano un vero e proprio crollo della cifra d’affari, e meglio pari al 44% ad aprile (per rapporto al 2019, in quanto nel 2020 l’edilizia era chiusa causa pandemia), al 52% a maggio (per rapporto al 2020) e pari al 61% a giugno (sempre per rapporto al 2020), allorché negli ultimi 4 anni (fatto salvo marzo/aprile 2020 al momento del lockdown) non vi sono mai stati cali di fatturato, per ipotesi usuali o periodici.

A mente dell’insorgente, da una parte, sono questi i dati che contano e non il numero di cantieri in corso o posticipati. Dall’altra, tali dati dimostrano una drastica riduzione di lavoro che non si è mai verificata in precedenza e che quindi non è usuale nel ramo, nella professione e nell’azienda e tantomeno è dovuta a oscillazioni stagionali del grado di occupazione.

E’ stato puntualizzato che già le sole cifre attestanti il calo repentino della cifra d’affari rendono più che credibile che il tutto sia dovuto alle conseguenze (specifiche in relazione ai cantieri e generali) della pandemia COVID-19 (“cantieri in corso ritardati a seguito della pandemia; timore e preoccupazione, del tutto inusuale e straordinario, tra proprietari e imprenditori, mai vissuto prima della pandemia; rallentamento generalizzato di tutta l’edilizia; oggettiva impossibilità di preventivare a lungo termine; mancanza di personale poiché positivo al COVID-19 o in quarantena sui cantieri; ecc.”; cfr. pag. 11) e che nessuna altra causa è immaginabile e nemmeno ipotizzata nella decisione impugnata.

La ricorrente ha poi affermato che la sostanziale perdita di lavoro è confermata dalla diminuzione dei quantitativi di ferro posati nei primi 8 mesi del 2021 rispetto al 2019 e al 2020 (2'905'279 kg nel 2019, 2'468'503 kg nel 2020 e 917'502 kg nel 2021), specificando di aver potuto ridurre nel 2020 l’impatto della perdita di lavoro causata dalla pandemia, poiché la posa del ferro è ripresa e continuata sui cantieri (importanti) in corso d’opera dopo la fine del lockdown, mentre nel 2021 tali cantieri si sono esauriti o si stanno esaurendo senza essere rimpiazzati da altri di pari importanza (cfr. doc. I pag. 5-8).

È stato inoltre asserito:

" (…) Secondo la decisione impugnata, la ricorrente sarebbe attiva con i propri dipendenti in più della metà dei cantieri che ha ricevuto in subappalto (su 24 cantieri, di cui 9 posticipati mentre 15 in corso).

Tale considerazione, del tutto superficiale e miope, lascia il tempo che trova. Determinante secondo la ricorrente è il numero di chili di ferro da posare. Non è quindi il numero di cantieri ad essere significativo (i cantieri possono essere piccoli o grandi; 20 cantieri piccoli aperti, o cantieri in fase di ultimazione, possono valere come un unico grande cantiere, dove tutto il ferro di armatura è ancora da posare). Il numero di cantieri in astratto (aperti/posticipati) è quindi di per sé assolutamente ininfluente, come pure il fatto che i dipendenti della ricorrente siano attivi su più della metà degli stessi. Determinanti sono le ore di lavoro. Non per niente, la stessa Sezione del lavoro, nei suoi formulari, chiede, non già l'indicazione del numero di cantieri, ma bensì le cifre di affari mensili negli ultimi anni. A tal proposito si richiamano i dati inequivocabili di cui al DOC. C, in merito ai quali già si è detto ai punti precedenti. (…)” (Doc. I pag. 9)

Riguardo ai singoli cantieri l’insorgente ha addotto:

" Secondo la decisione impugnata "Unicamente per il cantiere "__________" vi è la certezza che il ritardo è dovuto alla pandemia in quanto così comunicato dalla __________" (cfr. pag. 4), mentre per gli altri cantieri non vi sarebbero per contro elementi oggettivi atti a dimostrare "che i ritardi siano da attribuirsi alla situazione pandemica attuale e non a fluttuazioni usuali nel ramo, nell'azienda o nella professione” (cfr. pag. 4/5).

Intanto si richiamano le precedenti considerazioni in merito a prove certe e verosimiglianza. Ritenere e pretendere solo "certezze” come indicato nella decisione impugnata è fuori luogo e contrario alla LADI. Non è poi assolutamente vero che per (tutti) gli altri cantieri non vi sarebbero elementi oggettivi che attestano ritardi dovuti alla pandemia COVID-19.

La decisione impugnata cita i Cantieri __________ a __________, __________ a __________ e __________ a __________, per i quali vi sono agli atti specifiche dichiarazioni della DL a conferma che i ritardi sono dovuti alla pandemia (cfr. dichiarazione 12.04.2021 __________), argomentando che tali cantieri sarebbero ripresi in questi mesi.

Non è vero. Si allega la dichiarazione aggiornata 31 agosto 2021 della stessa DL (DOC. G):

cantiere __________ i lavori non sono ancora iniziati; cantiere Residenza __________ i lavori non sono iniziati a giugno e termineranno solo a febbraio 2022, e il cantiere __________ è terminato solo a luglio 2021 (la richiesta di indennità era per i mesi precedenti - aprile/maggio/giugno).

Almeno per 4 cantieri RI 1 ha quindi potuto produrre specifiche ed inequivocabili dichiarazioni a conferma (certa) che la perdita di lavoro è dovuta alla pandemia COVID-19.

Per gli altri cantieri (ritardati sempre causa pandemia) non è stato possibile ottenere specifiche dichiarazioni dai committenti. Ma non per questo si può concludere che la ricorrente non avrebbe reso credibili i motivi alla base della sua richiesta di indennità. (…)”

1.7. La Sezione del lavoro, con risposta del 22 ottobre 2021, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc V).

1.8. Il 19 novembre 2022 l’avv. RA 1, per conto della propria assistita, ha presentato alcune osservazioni e della documentazione. Inoltre è stata chiesta, in particolare, l’audizione di __________, __________ della Sezione del lavoro, e di __________, Direttore della __________ (cfr. doc. VII + I-N).

1.9. L’amministrazione ha preso posizione al riguardo con scritto del 3 dicembre 2021 (cfr. doc. XI).

1.10. La parte ricorrente, il 16 dicembre 2021, ha segnatamente asserito:

" (…) Quanto poi alla tesi sull’aumento del prezzo delle materie prima, che genererebbe solo minori profitti (!), non si può che restare allibiti, a fronte delle motivazioni addotte dalla Sezione del lavoro. Ancora una volta (l’ennesima) la Sezione del lavoro misconosce, o meglio persiste a non voler comprendere, l’attività svolta dalla ricorrente. RI 1 non vende materiale, ma manodopera (posatori). L’incidenza del maggior costo delle materie (proprio anche a livello di utili, come osserva la Sezione del lavoro) incide pesantemente sui committenti di RI 1, che appunto forniscono le materie prime, i quali hanno quindi ritardato l’inizio di nuove operazioni nel 2021, attendendo tempi migliori. È in questo ambito che la ricorrente ha richiamato l’aumento di prezzo delle materie prime (dovuto notoriamente alla pandemia), che ha causato la perdita di lavoro da essa subita.

(…).

Sulle materie prime si rinvia a quanto sopra esposto al pto. Ad 3. Vero è che l’aumento di prezzo non incide sui lavori già acquisiti (se confermati e non ritardati), ma al contrario incide, eccome, sui lavori ancora da acquisire e su quelli lasciati in standby dai committenti, visto il momento particolare dovuto alla pandemia ancora incorso (diffusa incertezza; enorme aumento del costo delle materie prime; ecc.). La diminuzione del lavoro (connessa alla pandemia) non si misura solo sui lavori già acquisiti e in corso, ma soprattutto su quelli che, sempre a causa del Covid, vengono a mancare, in quanto abbandonati o sospesi. (…)” (Doc. XIII pag. 3-4)

1.11. Il 12 gennaio 2022 la Sezione del lavoro ha formulato alcune precisazioni e in particolare:

" (…) Se i committenti di RI 1, ovvero __________, hanno deciso di ritardare “l’inizio di nuove operazioni nel 2021, attendendo tempi migliori”, qualunque cosa ciò significhi, ciò si ripercuote su RI 1 in maniera eccessiva, tale per cui RI 1, legandosi a doppio filo ad un’unica committenza , corre un rischio prevedibile che rientra nel rischio aziendale (cfr. STF 8C_291/2020 del 19 luglio 2010 e 8C_297/2007 del 17 gennaio 2008; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021, attualmente non pubblicata, con rinvio in particolare a STF 8C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.3. ed a 8C_549/2017 del 20 dicembre 2017 relative al cosiddetto “unico cliente”). (…)” (doc. XV)

1.12. L’avv. RA 1, per conto della RI 1, il 28 gennaio 2022, ha contestato il fatto di essere legata a filo doppio con un’unica committente, specificando:

" (…) Come già chiaramente esposto e documentato, i lavori (fornitura cemento e posa ferro di armatura) vengono acquisiti da __________ sulla base di contratti stipulati con i (diversi) committenti di quest’ultima. Poi __________ subappalta a RI 1 (internamente) la posa del ferro di armatura. Chi ha quindi deciso di ritardare l’inizio di nuove operazioni nel 2021 non è manifestamente __________, ma bensì i committenti di quest’ultima.

Tutto il discorso della Sezione del lavoro sull’asserito “unico cliente” è quindi manifestamente del tutto fuori luogo. (…)” (Doc. XVII)

1.13. Il doc. XVII è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XVIII).

in diritto

in ordine

2.1. Come visto nei fatti, la RI 1, il 16 marzo 2021, ha preannunciato lavoro ridotto per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).

Con decisione formale del 2 aprile 2021 la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto alla dal 1° aprile - 15 settembre 2021 (cfr. doc. 22; consid. 1.2.).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 22 luglio 2021 (cfr. doc. 9, consid. 1.4.).

Il 23 agosto 2021 l’amministrazione ha emesso una nuova decisione su opposizione con la quale, da un lato, ha annullato e sostituito la decisione su opposizione del 22 luglio 2021, dall’altro, ha modificato la decisione del 2 aprile 2021 nel senso che ha sollevato opposizione per il periodo di lavoro ridotto dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. B; consid. 1.5.).

A quest’ultimo riguardo va ricordato che la decisione su opposizione sostituisce la decisione iniziale e diventa, in caso di ricorso, l’oggetto della contestazione della procedura giudiziaria (cfr. STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014 consid. 5.2.1.; STF 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011 consid. 3.1.).

Contrariamente a quanto sostiene il patrocinatore della ricorrente (cfr. doc. I pag. 2), la Sezione del lavoro, nella decisione su opposizione del 23 agosto 2021, ha chiaramente indicato che “alla RI 1 non può essere riconosciuto il diritto all’indennità per lavoro ridotto” per il lasso di tempo 1° aprile - 30 giugno 2021 (cfr. doc. B pag. 5; doc. V pag. 3).

Inoltre l’amministrazione, il 23 agosto 2021, poteva annullare e sostituire la decisione su opposizione del 22 luglio 2021, non ancora cresciuta in giudicato (cfr. B pag. 3), alla luce della giurisprudenza federale citata dall’amministrazione (cfr. DTF 129 V 110 consid. 1.2.1. “Auf unangefochtene formelle Verfügungen darf die Verwaltung während der Rechtsmittelfrist zurückkommen, ohne dass die nach Eintritt der Rechtskraft erforderlichen Voraussetzungen der Wiedererwägung oder der prozessualen Revision erfüllt sein müssen (BGE 124 V 247 Erw. 2 mit Hinweisen)”).

Nella DTF 129 V 110 la nostra Massima Istanza ha dovuto stabilire a quali condizioni e entro quale termine l’amministrazione può liberamente modificare una decisione informale non contestata.

Come risulta dalla massima della sentenza, l’Alta Corte, operando un cambiamento di giurisprudenza, ha stabilito che trascorso un lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione può domandare la ripetizione delle prestazioni concesse mediante una decisione informale rimasta incontestata soltanto alle condizioni valide per la riconsiderazione o per la revisione processuale (cfr. STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021 consid. 2.1.).

Quanto esposto riguardo alle decisioni formali e informali vale pure per le decisioni su opposizione.

Nella sentenza DTF 134 V 257 consid. 2.2. il Tribunale federale ha peraltro rilevato:

" (…) contrariamente a quanto avviene per la revoca di decisioni cresciute in giudicato, la cui modifica è subordinata all'adempimento dei rigorosi presupposti del riesame o della revisione processuale (DTF 239 V 110 consid. 1.2.1 pag. 111; DTF 124 V 246 consid. 2 pag. 247 con riferimenti), la possibilità di revocare decisioni non ancora cresciute in giudicato è - al di là del caso concreto - agevolata dal fatto che, fino alla crescita in giudicato, la tutela della sicurezza giuridica e il principio dell'affidamento non rivestono la medesima importanza che essi invece acquistano successivamente (cfr. ANNETTE GUCKELBERGER, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, in: ZBl 108/2007 pag. 309; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 821 e 995; FRANZ SCHLAURI, Grundstrukturen des nichtstreitigen

BGE 134 V 257 S. 262

Verwaltungsverfahrens in der Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri [ed.], Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 49; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 1249 segg.).”

Il TCA entrerà, dunque, nel merito della decisione su opposizione del 23 agosto 2021 che ha confermato la decisione formale del 2 aprile 2021.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore dei propri dipendenti per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2021.

2.3. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.4. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

" (…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

(…).

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente.

(…).

D6b Un periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o delle ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.

I seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di recessione

analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle tendenze congiunturali, non disponibile in italiano) https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur.html

Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione commerciale (KOF Business Situation Indicator), https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili in italiano)

Andamento dell’indice della costruzione https://www.kof.ethz.ch/prognosen-indikatoren/indikatoren/kof-baublattausblick.html (non disponibile in italiano)”

2.5. Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha precisato che:

" (…)

2.1 Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

2.2 Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).

(…)

2.4a Diritto al lavoro ridotto in caso di quarantena

La cifra 2.4 si applica allo stesso modo alle persone assicurate che vengono messe in quarantena senza recarsi in un'area a rischio.

Per le persone messe in quarantena senza colpa propria, l’azienda può addebitarle all'ILR, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il lavoro ridotto.

Le persone che hanno causato la quarantena in seguito al loro comportamento (ad es. mancato rispetto delle regole di igiene e del distanziamento, partecipazione ad un evento con un numero di persone non autorizzate, contatto con una persona con la quale si sapeva che questa era notoriamente infetta) non hanno diritto al pagamento continuato del salario durante il periodo di quarantena. La perdita delle ore lavorative non deve essere presa in considerazione dall'ILR.

Se, nonostante la quarantena, le persone interessate lavorano da casa (home office), prendono giorni di ferie o riducono le ore straordinarie, le aziende sono obbligate a continuare a pagare il loro salario, ma non vi è alcuna perdita di ore lavorative a causa di misure economiche o ufficiali e quindi nessun diritto all’ILR.

2.5 Diritto all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”

Dal 30 ottobre 2020 quanto previsto dal p.to 2.4a è stato ripreso nella Prassi LADI ILR D35b (cfr. Direttiva 2021/22: adeguamenti delle Prassi LADI del 17 dicembre 2021 pag. 6; Direttiva 2021/14: adeguamenti delle Prassi LADI del 30 giugno 2021 pag. 7).

Per completezza va osservato che l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus (COVID-19) (Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno) del 20 marzo 2020 (RU 2020 871) entrata in vigore retroattivamente dal 17 marzo 2020 (cfr. art. 11), ha sancito il diritto all’IPG Corona per le persone che hanno dovuto interrompere l’attività lucrativa perché messe in quarantena (cfr. art. 2 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno e dal 17 settembre 2020 art. 2 cpv. 1bis, abrogato dall’all. n. 3 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022; cfr. RU 2022 97; RU 2020 871; RU 2020 3705).

Il cpv. 4 dell’art. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno ha in ogni caso prescritto che l’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali (tra le quali le ILR nel caso in cui l’azienda sia in situazione di lavoro ridotto; cfr. Allegato alla direttiva 2021/16: Panoramica del rapporto tra indennità giornaliera per malattia / indennità per perdita di guadagno Corona / indennità di disoccupazione / indennità per lavoro ridotto - stato 1.10.2021) e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a versare il salario (cfr. STCA 42.2020.24 del 7 dicembre 2020; STCA 42.2020.29 dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2021.28 del 18 maggio 2021; D. Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 - 209 (196); SZS 1/2022 pag. 51).

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.4a sono rimasti pressoché invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5, mentre il secondo paragrafo del p.to 2.4a è stato così modificato:

" Per le persone messe in quarantena senza colpa propria, l’azienda può addebitarle all'ILR, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il lavoro ridotto. Quanto esposto vale per tutta la durata della quarantena ordinata dalle autorità o dal medico oppure fino alla conclusione anticipata della quarantena a seguito di un test negativo. In virtù dell’obbligo di riduzione del rischio non è possibile rinunciare al test. In caso contrario, il diritto all’ILR si estingue dopo sette giorni. L’autocertificazione è sufficiente solo in caso giustificati, per esempio se il medico cantonale non rilascia alcuna autorizzazione alla quarantena a causa del sovraccarico di lavoro. Anche in questo caso la quarantena inizia e finisce come se fosse stata normalmente disposta dal medico cantonale.”

Il tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4a e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato adeguato:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

  • le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

  • vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e

  • a perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono rimasti sostanzialmente immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

Al p.to 2.4a, per contro, è stato unicamente previsto il rinvio alla “Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D35b nuovo”.

La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021, mentre per il p.to 2.4.a è indicato “Vedi direttiva 2021/22 Prassi LADI ILR D35b nuovo”.

Al riguardo cfr. pure la Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.6. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7. Giova altresì rilevare che nella “Direttiva 2021/14: adeguamenti delle Prassi LADI” del 30 giugno 2021 concernente le disposizioni speciali applicate in relazione alla pandemia la SECO risulta il punto D8a, valido dal 1° settembre 2020, secondo cui: “La perdita di lavoro può essere conteggiata se si verificano ritardi dovuti a interruzioni delle catene di approvvigionamento.”

L’autorità di vigilanza ha fornito al riguardo la seguente spiegazione

" A causa delle misure contro il coronavirus adottate dalle autorità possono verificarsi ritardi nelle catene di approvvigionamento, in particolare internazionali, anche in altri Paesi. Questi ritardi vanno considerati eccezionali e dunque è lecito conteggiare una perdita di lavoro dovuta a ciò.”

Anche nel FAQ “Pandemia e aziende”, alla domanda n. 60, volta a sapere se, per una ditta, “I miei collaboratori non possono svolgere il proprio lavoro in quanto l’azienda non riceve più le materie prime e le merci necessarie in seguito a difficoltà di fornitura. Posso chiedere l’indennità per lavoro ridotto per i miei lavoratori?”, la SECO ha risposto in modo affermativo, argomentando che “(…) le difficoltà di fornitura sono causate da una circostanza non imputabile al datore di lavoro” (https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/02/DOC20-faq-aziende-coronavirus-2016.pdf).

Su questo tema cfr. l’approfondimento di Simona Gauteri “Una «corsa all’oro» per le materie prime; Gli effetti della pandemia Covid-19 hanno stravolto anche la produzione industriale” (reperibile sul sito internet https://www.tio.ch/economia/dal-mondo/1517577/materie-aumento-produzione-stato-domanda-prezzo-carenza) e l’articolo “Il mondo è improvvisamente a corto di materie prime” pubblicato sul sito internet www.linkiesta.it (quotidiano online italiano di notizie e approfondimenti) il 28 maggio 2021 (reperibile al link https://www.linkiesta.it/2021/05 /mondo-materie-prime-produzione-carenza-inflazione-trasporto).

In proposito cfr. STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021 consid. 2.9.

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, l’8 aprile 2021, rilevava peraltro che “dall’inizio dell’anno, si moltiplicano gli annunci degli aumenti di prezzo per i prodotti fatti con materie prime quali petrolio e acciaio” (cfr. https://baumeister.swiss/it/aumenti-significativi-dei-prezzi-per-alcuni-materiali-da-costruzione/).

Anche Economiesuisse, il 23 novembre 2021, ha evidenziato che la pandemia di coronavirus ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali, che mentre nel 2020 mancavano soprattutto mascherine di protezione e disinfettanti, i problemi di approvvigionamento si sono in seguito estesi a quasi tutti i settori e prodotti e che la Svizzera, in quanto paese privo di materie prime e dalle capacità di produzione limitate, è particolarmente colpita dalle attuali perturbazioni del commercio internazionale (cfr. https://www.economiesuisse.ch/it/articoli/difficolta-di-approvvigionamento-il-commercio-mondiale-resta-essenziale-leconomia-svizzera).

D’altra parte, però, da un’inchiesta congiunturale della Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti), a cui hanno partecipato 280 imprese associate di tutti i settori economici, di tutte le dimensioni e di tutti i distretti, è emerso, da un lato, che sul tema delle catene di rifornimento di materie prime e prodotti e delle strettoie esistenti il 71% delle imprese ha affermato di non avere difficoltà, il 29% riguardante soprattutto industria e artigianato ha invece dichiarato di averne. Dall’altro, che i risultati per il Cantone Ticino si allineano a quelli del resto della Svizzera (cfr. Corriere del Ticino del 6 dicembre 2021: “Oltre i due terzi delle imprese ticinesi non hanno difficoltà nei rifornimenti”).

Il 9 febbraio 2022 Alessandra Gianella e Cristina Maderni, per il Gruppo PLR, hanno inoltrato l’interrogazione 19.22 “Crisi delle materie prime: il Governo come intende intervenire?”, non ancora evasa, in cui è stato chiesto al Consiglio di Stato segnatamente: “la crisi delle materie prime che effetti ha sull’economia ticinese? Quali sono le maggiori ripercussioni in relazione ai settori più trainanti della nostra economia?” e “si ritiene opportuno intervenire tempestivamente presso le autorità federali affinché si attivino per individuare canali di approvvigionamento alternativi, in particolare nei settori dove sono attive aziende che risiedono in Ticino?”.

Al riguardo è stato evidenziato che “da un po’ di tempo ormai assistiamo a una preoccupante crisi nel settore delle materie prime e di determinati componenti indispensabili per la nostra economia e per la nostra vita quotidiana. Questa situazione ha generato penuria, ritardi e un aumento generalizzato dei prezzi: basti pensare ai settori della carta, del ferro o dei microprocessori, così come tanti altri prodotti e materiali. Parliamo di un grave problema per le aziende così come per molte persone e famiglie” (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=146430).

Il 21 marzo 2022 anche Fabio Schnellmann, PLR, ha presentato l’interrogazione 51.22 “Aumento costi materie prime (acciaio, metallo, legno, carburante, ecc.) quali importanti progetti rischiano di non partire?” (cofirmatari Galusero

  • Piezzi - Quadranti - Ris - Speziali - Tenconi – Viscardi), in cui è stato osservato che “gli ultimi tristi avvenimenti (pandemia, guerra in Ucraina) hanno portato importanti materie prime acciaio, metallo, legno, carburante, ed altri a subire importanti rincari (si parla di oltre il 50% per taluni materiali)” e chiesto se ci sono opere - promosse dal Cantone - che rischiano di essere ritardate, o addirittura annullate, per il notevole aumento di alcune materie prime citate e, se sì, quali, precisando se sono ritardate o annullate (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=150036.).

Dal canto suo l’interpellanza 2286 del 19 marzo 2022 presentata da Nadia Ghisolfi e Sara Imelli, PPD, “Impennata nei prezzi delle materie prime, il Consiglio di Stato intende intervenire?” concerne il notevole aumento dei prezzi dell’energia, delle materie prime e del carburante casato dalla guerra in Ucraina (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=149938).

2.8. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.

Il Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Il TCA, dal canto suo, con sentenza 38.2021.89 del 7 febbraio 2022, cresciuta in giudicato incontestata, ha confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che aveva negato a una società, costituita nel gennaio 2020 e che aveva avviato la propria attività connessa alla gestione di un esercizio pubblico nel novembre 2020, il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal giugno 2021 per due dipendenti assunti a fine ottobre 2020 a far tempo da inizio novembre 2020 quando la situazione epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e le Autorità federali, nonché del Canton Ticino, avevano inasprito le misure per fronteggiare la diffusione del coronavirus.

Questo Tribunale ha rilevato che, già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del relativo pensum, il modo di procedere dell’insorgente sembrava contrastare con l’obbligo di riduzione del danno e l’eventuale perdita di lavoro, visto ad ogni modo che l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è quello riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, sembrava essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. Tuttavia la questione relativa alle assunzioni durante la pandemia non meritava di ulteriori approfondimenti. Infatti decisivo è stato considerato il fatto che non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze sopra menzionate. In particolare dagli atti non è risultato che le limitazioni connesse alla pandemia ancora valide nel lasso di tempo a decorrere dal 1° giugno 2021 avessero inciso negativamente sugli affari dell’azienda.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 cresciuta in giudicato incontestata.

Al titolare di una ditta individuale che gestisce un ristorante è stato confermato il diniego del diritto a ILR dal novembre 2020 al maggio 2021 per quattro dipendenti assunti a fine ottobre e a novembre 2020. La Sezione del lavoro aveva, invece, riconosciuto il diritto ad altri otto dipendenti assunti precedentemente.

In una sentenza 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 il TCA ha poi respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021, non essendo stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.

Questa Corte, con sentenza 38.2021.79 del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.

Il TCA ha stabilito, da una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a fine dicembre 2020.

Dall’altra, che per gli altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.

Gli atti sono, pertanto, stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente temporanea”.

Con giudizio 38.2021.85 del 21 marzo 2022 questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società che gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021 ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.

2.9. In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata da RI 1, il TCA ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)

Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.5.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

Le stesse prevedono, ad ogni modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili alla pandemia (cfr. consid. 2.5.).

Ciò è stato confermato dal Tribunale federale nei giudizi 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 dl 24 novembre 2021 (cfr. consid. 2.8.).

La ricorrente, il 16 marzo 2021, ha inoltrato la domanda di lavoro ridotto per il periodo aprile – giugno 2021 a favore dei propri dipendenti (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).

La Sezione del lavoro ha respinto la richiesta, ritenendo che la perdita di lavoro non sia computabile, in quanto solo il cantiere della __________ è stato posticipato a causa della pandemia, mentre in relazione agli altri cantieri il ritardo è dovuto a motivi (differimento voluto dal committente, opposizione al progetto) non imputabili alla pandemia o ad altre cause straordinarie, rispettivamente non è stato addotto alcun elemento oggettivo o soggettivo atto a corroborare il fatto che i ritardi siano da attribuirsi alla situazione pandemica attuale e non a fluttuazioni usuali nel ramo, nell'azienda o nella professione.

Secondo l’amministrazione la documentazione prodotta in sede di opposizione, che dovrebbe dimostrare la connessione diretta tra la pandemia dovuta a COVID-19 e il ritardo nei cantieri ivi indicati, contiene invece riferimenti del tutto generici alla pandemia quale causa di ritardi, il che non rende plausibile la connessione tra i due (cfr. doc. 4; B; consid. 1.2.; 1.5.).

2.10. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che RI 1, di cui __________ è amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), riceve i lavori di posa dell’acciaio d’armatura in subappalto dalla __________ (cfr. doc. E; 8) - che ha per scopo segnatamente “il commercio, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la lavorazione e la messa in opera di materiali da costruzione, di macchinari ed accessori, di manufatti, di istallazioni, di arredi e di ogni genere di merce e di prodotti, di qualsiasi provenienza ed origine, nell'ambito del settore delle costruzioni, nonché l'assunzione di qualsiasi genere di rappresentanza. (…)” e di cui __________ è il presidente del CdA con firma collettiva a due, __________ è il vicepresidente e direttore con firma collettiva a due e __________ è il delegato con firma collettiva a due (cfr. estratto RC). Nel ricorso è stato indicato che le due società fanno altresì capo agli stessi azionisti di maggioranza (cfr. doc. I pag. 9-10).

La __________ assume la commessa globale dai clienti/committenti (cfr. doc. I pag. 9.-10).

Nel preannuncio del 16 marzo 2021 l’insorgente quale causa del lavoro ridotto ha indicato che “attualmente molti dei cantieri (clienti) per cui dovremmo effettuare la posa dell’acciaio d’armatura hanno ritardato e posticipato l’inizio dei lavori a causa del COVID, di conseguenza i lavori da noi acquisiti e previsti per l’inizio del 2021 verranno posticipati dopo la metà del 2021” (cfr. doc.1 p.to 2.2).

Il 26 marzo 2021 la società ha precisato che “i ns. clienti/committenti hanno tardato l’inizio di nuovi progetti immobiliari conseguentemente l’incertezza economica per la pandemia COVID19 e a dei ritardi legati a cambi di progettazione e/o a delle opposizioni ricevute dai committenti (vedi allegati)” e, circa il volume delle ordinazioni, che “in base alle ore preventivate avremo un calo previsto tra il 40% ed il 50% dei volumi di vendita. E’ difficile nel nostro lavoro (posa ferro) fare delle previsioni oltre il mese in quanto entriamo in cantiere solo se il cantiere non ha subito dei precedenti ritardi e molte volte su richiesta settimanale delle imprese”.

In riferimento al probabile sviluppo del volume di affari nei seguenti quattro mesi sono stati dichiarati ordini /lavori di fr. 150'000 per aprile 2021, di fr. 150'000 per maggio 2021, di fr. 160'000 per giugno 2021 e di fr. 140'000 per luglio 2021, quando la cifra d’affari mensile è stata di fr. 120'325 nel mese di gennaio 2021, di fr. 176'837 nel mese di febbraio 2021 e di fr. 145'283 nel mese di marzo 2021.

Le cifre d’affari mensili per i mesi da aprile a giugno 2020 sono state di fr. 6'636 in aprile 2020, di fr. 242'139 in maggio, di fr. 272'451 in giugno 2020 e fr. 230'082 in luglio 2020.

Nel lasso di tempo aprile – luglio 2019 le cifre d’affari erano pari a fr. 250’0381 in aprile 2019, fr. 266'698 in maggio 2019, di fr. 227'673 in giugno 2019 e fr. 369’411 in luglio 2019.

Le cifre d’affari per i mesi da aprile a giugno 2018 sono state di fr. 308’138 in aprile 2018, di fr. 227’673 in maggio 2018, di fr. 369’411 in giugno 2018 e fr. 346’144 in luglio 2018.

Nel periodo aprile – luglio 2017 le cifre d’affari risultavano essere di fr. 192’993 in aprile 2017, fr. 228’444 in maggio 2017, di fr. 290’935 in giugno 2017 e fr. 260’224 in luglio 2017 (cfr. doc. 3).

Il 27 maggio 2021, e meglio nella procedura di opposizione e prima di inoltrare il preannuncio di lavoro ridotto dell’11 giugno 2021 con inizio dal 1° luglio 2021 in cui quale causa è stato indicato che “(…) Gli investitori sono preoccupati e tardano a fare partire i lavori già pianificati, inoltre l’aumento del costo della materia prima a seguito dell’interruzione dei cicli di produzione a causa della pandemia, ha ulteriormente posticipato l’inizio di molti lavori già pianificati. (…)” (cfr. doc. 5), dando seguito a uno scritto del 20 maggio 2021 dell’amministrazione (cfr. doc. 7), la ricorrente ha asserito:

" (…) Ribadiamo inoltre ancora una volta l’eccezionalità del momento economico che stiamo vivendo legato alla pandemia ed al POST COVID, momento di grande incertezza mai vissuto negli ultimi 20 anni, gli investitori sono preoccupati e le operazioni immobiliari previste tardano ad incominciare, inoltre negli ultimi mesi si sta anche verificando la difficoltà a reperire materia prima a seguito dell’interruzione dei cicli di produzione a causa del COVID e questo ha conseguentemente generato l’aumento dei prezzi, tale situazione ha ulteriormente creato grande incertezza rallentando l’economia e gli investitori. Queste sono le motivazioni che ci spingono a dire che ci troviamo in un momento storico mai vissuto e che quanto accade non può essere ricondotto a normale rischio aziendale.

Cifra d’affari

APRILE 2021 CHF 166'045.83

MAGGIO 2021 CHF 105'000 - PREVISIONALE

GIUGNO 2021 CHF 105'000 – PREVISIONALE

La cifra d’affari di maggio e giugno è previsionale in base ai kg di ferro posato fino ad oggi ed a quello che ipoteticamente andremo a posare con gli ordinativi attualmente in essere. (…)” (Doc. 8)

2.11. Dalle carte processuali emerge che dei 24 cantieri in cui l’insorgente, nel maggio 2021, era attiva in relazione alla messa in opera della posa dell’acciaio (lega di ferro e carbonio; cfr. https://www.chimica-online.it/materiali/acciaio.htm) d’armatura, 15 erano in corso (termine tra maggio e dicembre 2021), le cui ore teoriche per il mese di maggio ammontavano complessivamente a 2'412, mentre 9 sono stati posticipati. L’inizio di questi cantieri, per i quali erano previste 2'088 ore mensili totali, avrebbe dovuto essere tra ottobre 2020 e maggio 2021, ma è stato ritardato al periodo giugno - dicembre 2021, (cfr. doc. 8; B).

La RI 1, il 27 maggio 2021, ha precisato che i cantieri che non hanno preso avvio come originariamente stabilito sono segnatamente la __________ a __________, la __________ a __________, la __________ di __________, la __________ di __________, la ristrutturazione __________, l’edificazione mappale __________, la __________, l’edificazione mappale __________ (cfr. doc. 8).

La medesima non ha più menzionato i cantieri di __________ e di __________ la cui attestazione della __________, __________ del 24 marzo 2021, indicante che i lavori relativi alla posa d’acciaio d’armatura sono stati posticipati in data da definire a causa di “opposizioni (al progetto) al Consiglio di Stato”, rispettivamente “opposizioni in corso per rilascio licenza edilizia” è stata prodotta alla parte resistente il 26 marzo 2021 (cfr. doc. 3).

A ragione. In effetti la giurisprudenza federale e cantonale ha stabilito che i ritardi nell’avvio di un progetto già pianificato a causa di opposizione o di ricorso che ritardano il rilascio di una licenza edilizia fanno parte del normale rischio aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI; STCA 38.2016.21 del 2 agosto 2016; STCA 38.2016.5 del 4 aprile 2016; STFA C 113/00 del 13 settembre 2000; DLA 1995 N. 20 pag. 117).

La perdita del lavoro che deriva dal ritardo connesso alle procedure di opposizione relative ai progetti di __________ e __________ non è, pertanto, computabile.

Nemmeno computabile, conformemente a quanto sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. B pag. 5), è la perdita di lavoro concernente il ritardo nei lavori di posa dell’acciaio d’armatura presso il cantiere __________ di __________, poiché, come attestato dall’impresa di costruzioni __________, è dovuto a cambiamenti del progetto (cfr. doc. 3). Questo motivo, da fare risalire alla volontà del committente, rientra nel normale rischio aziendale (cfr. STF C 80/01 del 6 ottobre 2004 consid. 2.2.).

2.12. Per quanto attiene, invece, agli ulteriori cantieri il cui inizio è stato ritardato elencati dalla ricorrente il 27 maggio 2021 (cfr. doc. 8; consid. 2.11.), il TCA, in primo luogo, evidenzia che relativamente alla __________ di __________ il __________, il 25 marzo 2021, ha dichiarato che “la delibera di inizio dei lavori del cantiere in oggetto è stata più volte posticipata con data da definire”, più precisamente è stata posticipata nel marzo e nell’ottobre 2020. Il 12 marzo 2020 l’Ufficio tecnico comunale della __________ aveva peraltro indicato di aver esposto al Municipio “le criticità che la prossima apertura del cantiere in oggetto avrebbero imposto alla casa anziani ritenuta l’attuale emergenza sanitaria”, mentre il 30 ottobre 2020 il Municipio di __________ aveva puntualizzato di nuovamente ritardare l’inizio del cantiere almeno fino all’autunno 2021 “alla luce anche della recente evoluzione dell’emergenza sanitaria (…)” (cfr. doc. 3).

Relativamente alla mancata posa dell’acciaio d’armatura finalizzata all’ampliamento e alla ristrutturazione della __________ di __________ da parte della ricorrente, a cui la __________ ha subappaltato il lavoro (cfr. doc. 8), la perdita di lavoro è, quindi, da ricondurre alla pandemia.

La Sezione del lavoro, al riguardo, nella decisione su opposizione impugnata ha d’altronde affermato che “(…) per il cantiere “__________” vi è la certezza che il ritardo è dovuto alla pandemia in quanto così comunicato dalla __________” (cfr. doc. B pag. 5).

2.13. Questa Corte, in secondo luogo, rileva che in relazione all’edificazione al mappale __________ di __________ l’arch. __________, il 14 aprile 2021, ha indicato che i ritardi sono intervenuti per la pandemia Covid-19 e che il cantiere era iniziato da poco (cfr. doc. 6).

Anche lo __________, il 12 aprile 2021, ha dichiarato che il programma per l’edificazione della __________ a __________ “è stato rivisto tenendo conto dei ritardi generati dall’epidemia COVID 19” e che l’inizio del cantiere previsto per ottobre 2020 era posticipato di sette mesi (cfr. doc. 6).

La ricorrente, nel maggio 2021, ha poi asserito che l’inizio reale dei lavori sia di __________ che di __________ era da prevedere per luglio 2021 (cfr. doc. 8).

E’ vero che dalla documentazione agli atti non risultano le ragioni specifiche dei ritardi relativi alla posa dell’acciaio d’armatura per gli ulteriori cantieri, e meglio __________ a __________, __________ di __________, ristrutturazione __________ e edificazione mappale __________ (cfr. doc. 8; consid. 2.10.).

In effetti la __________, il 25 marzo 2021, ha affermato che i lavori di fornitura e posa dell’acciaio di armatura in relazione __________ a __________ sono stati posticipati a maggio 2021 senza alcuna particolare precisazione circa i relativi motivi (cfr. doc. 3).

L’insorgente, nella lista fornita il 27 maggio 2021, ha peraltro indicato che i lavori sarebbero iniziati a luglio 2021 (cfr. doc. 8).

La medesima ha altresì addotto che “per gli altri canteri non è stato possibile ottenere specifiche dichiarazioni dai committenti” (cfr. doc. I pag. 10).

E’ altrettanto vero, però, che la RI 1, benché il 16 marzo 2021 si sia limitata a indicare che la causa del ritardo dei lavori era da ascrivere al Covid (cfr. doc. 1), già il 27 maggio 2021 ha precisato, tra l’altro, che negli ultimi mesi si stava verificando la difficoltà di reperire materia prima a seguito dell’interruzione dei cicli di produzione a causa del Covid (cfr. doc. 8).

Inoltre la medesima ha fatto valere una riduzione della quantità di acciaio d’armatura posato di circa il 63% nei primi 8 mesi del 2021 rispetto ai primi 8 mesi del 2020 (917'502 kg nel 2021 e 2'468'503 kg nel 2020) e di circa il 69% nei primi 8 mesi del 2021 rispetto ai primi 8 mesi del 2019 (917'502 kg nel 2021 e 2'905'279 kg nel 2019; cfr. doc. I pag. 8; doc. D; consid. 1.6.).

La Direttiva 2021/14 adeguamenti delle Prassi LADI del 30 giugno 2021 al p.to D8a, valido dal 1° settembre 2020, enuncia d’altronde che la perdita di lavoro può essere conteggiata se si verificano ritardi dovuti a interruzioni delle catene di approvvigionamento (cfr. consid. 2.7.).

Inoltre, nonostante da un’inchiesta congiunturale della Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti) sia emerso che il 71% delle imprese ticinesi partecipanti ha affermato di non avere difficoltà in relazione alle catene di rifornimento di materie prime e prodotti, mentre il 29% riguardante soprattutto industria e artigianato ha dichiarato di averne (cfr. CdT del 6 dicembre 2021: “Oltre i due terzi delle imprese ticinesi non hanno difficoltà nei rifornimenti”), la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, l’8 aprile 2021, ed Economiesuisse, il 23 novembre 2021, hanno ad ogni modo evidenziato che la pandemia di coronavirus ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali, provocando un aumento notevole dei prezzi (cfr. consid. 2.7.; doc. L).

In simili condizioni, non è possibile escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente in particolare con riferimento ai cantieri __________ a __________, edificazione mappale __________ di __________, __________ a __________, __________ di __________, ristrutturazione __________ ed edificazione mappale __________ sia effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI).

2.14. In concreto, ritenuto lo scopo della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita come un rimedio giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), si impone pertanto un rinvio degli atti per un complemento istruttorio.

L’amministrazione, in particolare, sentendo la RI 1, i committenti che hanno affidato alla __________ la fornitura e la posa d’acciaio d’armatura, quest’ultima poi subappaltata alla ricorrente e, se del caso, __________, Direttore della __________, che potrà riferire sulle conseguenze della pandemia sul settore dell’edilizia, principalmente sulle imprese attive, come la ricorrente nella posa dell’acciaio d’armatura (cfr. doc. IX; XIII), come pure facendo capo agli indici di cui al p.to D6B della Prassi LADI ILR (cfr. consid. 2.4.), stabilirà se la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente sia perlomeno verosimilmente imputabile alla situazione pandemica.

In tal caso la questione di sapere se in concreto possa essere considerato che l’insorgente, che ha concluso con __________ contratti di subappalto (cfr. STF 9C_782/2014 del 25 agosto 2015 consid. 6.1.1.: “Ni le droit suisse ni la jurisprudence ne donnent de définition précise de la sous-traitance. Selon la définition communément admise par la doctrine, le contrat de sous-traitance est le contrat d’entreprise par lequel une partie (le sous-traitant) s'engage à l'égard d’une autre (l'entrepreneur principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l'ouvrage que celui-ci s'est engagé à réaliser pour un maître (le maître principal …) (…)” per la posa dell’acciaio d’armatura (cfr. consid. 2.10.), dipenda da un’unica committenza e che quindi, alla luce di questa circostanza, la perdita di lavoro rientri nella sfera normale del rischio aziendale (come fatto valere dall’amministrazione pendente causa (cfr. doc. XV; consid. 1.11.), non merita di particolari approfondimenti.

In effetti, qualora dagli accertamenti risulti plausibile che la perdita di lavoro quale posatore di acciaio d’armatura sia in relazione alla pandemia, ciò implica che l’impresa ricorrente, anche se fosse stata attiva nel periodo determinante indipendentemente dalla __________, ad esempio appoggiandosi direttamente a fornitori del materiale occorrente e concludendo ella stessa contratti con le imprese edili, comunque subito perdite legate alla pandemia.

Pertanto, in casu, non si sarebbe confrontati con un normale rischio aziendale indipendentemente dal numero dei “clienti” diretti della RI 1.

La sentenza 38.2021.9 del 18 maggio 2021 citata dalla parte resistente (cfr. doc. XV) non le è di ausilio, in quanto in quel caso di specie il diritto all’ILR è stato negato, poiché per l’unico dipendente della società, la quale non era un’azienda privata nel vero senso del termine, non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve termine. Le entrate della società dipendevano sì da un’unica fonte, tuttavia era stato sottoscritto un accordo secondo cui, tra l’altro, la ricorrente accettava il rischio di non ricevere alcun contributo nel caso in cui non avesse realizzato un determinato prodotto.

La Sezione del lavoro, in ogni caso, verificherà, altresì, con la collaborazione della ricorrente, le ragioni per le quali agli atti non figurano i contratti di subappalto relativi all’edificazione del mappale __________ di __________, all’edificazione del mappale __________ di __________ e alla __________ di __________, nonché quali operai erano impiegati nei cantieri in corso nel lasso di tempo determinante e per quante tempo.

A questo riguardo va evidenziato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

La Sezione del lavoro, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente, tenuto conto, da un lato, che la perdita di lavoro connessa alla __________ di __________ rientra nel normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.11.), dall’altro, che la mancata posa dell’acciaio d’armatura in relazione alla __________ di __________ è per contro da ricondurre alla pandemia (cfr. consid. 2.12.), se l’insorgente ha diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo aprile - giugno 2021.

Per completezza giova, infine, evidenziare che un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).

2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 22 settembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.16. Vincente parzialmente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'800 a titolo di ripetibili da mettere a carico della Sezione del lavoro (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione del 23 agosto 2021 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al consid. 2.14.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Sezione del lavoro verserà alla parte ricorrente fr. 1'800 a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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