Incarto n. 38.2021.30
CL/RS/gm
Lugano 30 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 aprile 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 2 aprile 2021, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 14 gennaio 2021 (cfr. doc. 12) con la quale ha negato a RI 1 – il cui rapporto di lavoro con il __________ era giunto a termine il 31 ottobre 2020 - il diritto a beneficiare di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° novembre 2020.
Nella decisione su opposizione, l’amministrazione ha rilevato quanto segue:
" (…)
3.1. Il signor RI 1, nato a __________ (provincia di __________ in ), è cittadino italiano e titolare del permesso di dimora B UE/AELS rilasciato il 20 agosto 2019 e valido fino al 19 agosto 2024. In precedenza, era al beneficio di un permesso di dimora L di breve durata (stagionale). Egli è divorziato da __________ e dall'unione con __________ () è nato il figlio __________ (__________) (cfr. Richiesta di iscrizione A.I.R.E. del 3 dicembre 2020).
In base al Certificato di residenza agli atti, emesso dal Comune di __________ (provincia di __________) l'interessato risulta residente in tale Comune dal 28 marzo 2006.
Al momento dell’iscrizione in disoccupazione, il signor RI 1 ha indicato che il figlio ___________ e la compagna __________ risiedono in __________ (__________ - Italia) (cfr. modulo "Informazioni integrative per la registrazione all'URC "compilato il 16 ottobre 2020).
Dopo un periodo lavorativo nella Svizzera tedesca (agosto 2019 — aprile 2020) come pizzaiolo e stalliere, dal 1° luglio 2020 fino al 31 ottobre 2020 il signor RI 1 ha lavorato presso il __________ e, in base al certificato di domicilio rilasciato il 7 dicembre 2020 dal Comune di __________ egli risulta essere domiciliato in tale Comune dal 28 luglio 2020.
In precedenza, dal 28 aprile 2020 l'interessato era iscritto all'URC di __________ () e alla Cassa canto, mentre dal 14 ottobre 2020 si è annunciato all'URC di __________.
3.2. Nell'opposizione in esame, l'assicurato allega di vivere stabilmente a __________, ospite del signor __________ in virtù di un rapporto di amicizia, senza un contratto di locazione, presso l'abitazione di 4,5 locali di proprietà di quest'ultimo, abitata anche dal figlio di quest'ultimo.
L'interessato afferma di non avere alcuna altra abitazione al di fuori di quella Svizzera (cfr. ricorso, pag. 3). Allega inoltre di non rientrare settimanalmente presso la casa di __________ in quanto dall'anno 2019 non avrebbe alcun rapporto con la signora __________, dalla quale si sarebbe separato di fatto. Ritiene che non avrebbe alcun senso acquistare un'autovettura in Svizzera, abitare in Svizzera ed essere assoggettato alla cassa malati se lo scopo non fosse quello di vivere effettivamente in Svizzera. Se avesse voluto vivere a pochi km dal lavoro nulla glielo avrebbe impedito: avrebbe usufruito del permesso per frontalieri e avrebbe svolto la vita da vero frontaliere. Peraltro, la tipologia di lavoro non gli permetterebbe di rientrare settimanalmente ad __________. A supporto delle proprie allegazioni, ha esibito diversa documentazione (doc. 1-14), fra cui le dichiarazioni scritte del signor __________ e della signora __________ (doc. 12 e 14).
L'assicurato adduce in particolare che "il formulario sul quale si basa erroneamente la decisione di Codesta Autorità non consente di comprendere se l'istante si sia recato in Italia per soggiornarvi o semplicemente per visita al figlio. È evidente che le due ipotesi determinano conclusioni nettamente differenti: la prima consolida un legame con il territorio di partenza, mentre la seconda non inficia sull'adempimento dei requisiti per ottenere l'indennità di disoccupazione" (cfr. opposizione, pag. 5).
Lamenta inoltre che non essendo il predetto formulario seguito almeno da un'audizione e/o da ulteriori accertamenti, il medesimo non può essere considerato la fonte sulla quale si basa la decisione in oggetto.
3.3. Per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni della prima ora, quando l'assicurato ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (STCA 38.2016.64 del 13 marzo 2017, consid. 2.3, pag. 20 e 21 e riferimenti ivi citati; STCA 38.2017.76 del 20 febbraio 2018, consid. 2.5., pag. 14e riferimenti ivi citati, non ancora cresciuta in giudicato).
Nel caso concreto, il signor RI 1 ha in un primo momento dichiarato alla Cassa disoccupazione che la sua famiglia risiede in Italia, di rientrare in Italia quando ha libero e che la durata settimanale del soggiorno in Ticino è di 5 giorni. Inoltre, alla domanda se esista un contratto di locazione (in Svizzera) egli ha risposto in modo negativo (cfr. "Formulario risposte verifica residenza in Svizzera" compilato il 2 novembre 2020 su richiesta della Cassa disoccupazione __________ e trasmesso all'UG quale doc. 9/1).
Nell'ambito dell'accertamento esperito dall'ispettore dell'UG incaricato della pratica, è stata prospettata all'interessato una decisione relativa al presupposto del diritto alle indennità di disoccupazione (residenza in Svizzera), con riferimento alla sua situazione personale, segnatamente il centro delle sue relazioni personali, considerato pure il suo pendolarismo settimanale (cfr. scritto del 27 novembre 2020 dell'UG al signor RI 1).
Alla luce di tale comunicazione, l'assicurato ha dunque potuto rendersi conto delle conseguenze giuridiche delle proprie dichiarazioni. Tant'è che solo al momento di rispondere alle domande sottoposte dall'UG, l'assicurato ha evocato il fatto di rientrare in Italia unicamente per portare con sé il figlio presso il domicilio di ___________ e che la compagna non vorrebbe più avere nessun rapporto con lui, motivo per il quale non può esibire il certificato di residenza della compagna (cfr. osservazioni dell'assicurato all'UG del 10 dicembre 2020).
Per quanto riguarda l'allegata separazione di fatto, va rilevato che tale circostanza, come pure il fatto di non rientrare regolarmente ad __________, è stata sostanziata solo in sede di opposizione nei seguenti termini:
Ebbene a questo punto, occorre chiarire che II RI 1 non rientrava settimanalmente presso la casa di __________ in quanto dall'anno 2019 non ha alcun rapporto con la Signora __________, dalla quale quindi è separato di fatto. (…)”
(cfr. opposizione, pag. 3).
Si rileva, al riguardo, che proprio nel 2019, e meglio il 1° ottobre 2019, il signor RI 1 ha stipulato un contratto di locazione a proprio nome per un'abitazione di 5,5 locali ad __________ per la durata di 4 anni, per un canone di EUR 420 mensili (cfr. copia contratto di locazione agli atti). L'oggetto locato è una casa d'abitazione, ciò che l'assicurato si è (fra l'altro) astenuto dal precisare nell'ambito degli ulteriori accertamenti esperiti dall'UG il 26 febbraio / 11 marzo 2021, nonostante gli fosse stato richiesto descrivere l'oggetto anche esternamente. Il contratto di locazione in parola menziona 5,5 locali, mentre l'assicurato lo descrive come composto di cucina, soggiorno, camera da letto, seconda camera da letto, bagno. Sia come sia, trattasi comunque di un'abitazione che non appare provvisoria, considerata la sua configurazione e la durata del contratto di locazione.
3.4. Premesso che non si pone in dubbio che il signor RI 1 possa aver pernottato a __________ durante i giorni lavorativi (anche) per questioni di utilità pratica, segnatamente la vicinanza al posto di lavoro, la sistemazione in tale Comune può essere considerata, al più, come una residenza secondaria. Il fatto di aver concluso un contratto di locazione della durata di 4 anni nel 2019 (anno in cui afferma di essersi separato di fatto) per un'abitazione situata in Italia, Pese nel quale risiede il figlio minorenne, assume dunque una valenza decisiva nel quadro di una valutazione secondo il principio delle allegazioni della prima ora, ma anche sotto il profilo della verosimiglianza preponderante vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali.
In particolare, appare poco attendibile l'asserita permanenza presso il signor __________ a __________ per ricongiungersi con il figlio di 10 anni, senza alcun rientro in Italia se non per prelevarlo, ritenuto che egli ha dichiarato, in un primo momento, di avere la propria famiglia in Italia e di risiedere in Ticino 5 giorni a settimana. Tanto più che la permanenza presso il signor __________, per stessa affermazione del signor RI 1, ha luogo sulla base di un rapporto di amicizia, senza contratto di locazione. Alla domanda delle Cassa disoccupazione, volta a sapere quanto corrispondesse per l'affitto, l'interessato ha infatti lasciato in bianco l'apposita casella per la risposta.
A non averne dubbio, se tale fosse stata la situazione di fatto, non si vede per quale ragione l'assicurato abbia indicato, sul precitato formulario, di soggiornare 5 giorni a settimana in Ticino, né per quale motivo tale risposta dovrebbe risultare equivocabile e verificabile unicamente con un'audizione personale o con controlli di polizia.
A deporre per la residenza effettiva in Italia del signor RI 1 in Italia vi è dunque - oltre alle dichiarazioni fornite alla Cassa disoccupazione - anche il contratto di locazione (esibito dal signor su richiesta dell'UG nell'ambito dell'accertamento, in ossequio all'obbligo di collaborazione ex art. 28 LPGA). Date queste circostanze, l'audizione del signor RI 1 non appare costituire una condizione imprescindibile per poter concludere ad una verosimiglianza preponderante della residenza effettiva in Italia. Del resto, egli ha ampiamente utilizzato la possibilità di far valere la propria versione dei fatti anche nella procedura d'opposizione, essendo patrocinato.
Pure determinante, ai fini della valutazione della verosimiglianza delle dichiarazioni del signor RI 1, vi è che la sua domiciliazione presso il signor __________ risale solo al 28 luglio 2020 (cfr. dichiarazione di domicilio agli atti). Avendo egli stipulato un contratto di lavoro di durata determinata, dal 1° luglio 2020 al 31 ottobre 2020, ne deriva che la prossimità temporale fra la costituzione di tale domiciliazione e l'iscrizione in disoccupazione (14 ottobre 2020) non depone a favore della verosimiglianza della residenza effettiva in Svizzera, bensì alimenta unicamente l'"apparenza" di tale circostanza. Questo, anche tenuto conto del fatto che l'assicurato, in risposta alle domande poste dall'UG il 26 febbraio 2021, ha confermato che il signor __________ è stato suo collega di lavoro fra il 1°Iuglio 2020 ed il 31 ottobre 2020 presso il __________. La domiciliazione dell'interessato presso il __________, nell'imminenza dell'iscrizione in disoccupazione, dev'essere pertanto valutata con la massima circospezione.
In sintesi, appare maggiormente verosimile che l'assicurato abbia la propria residenza effettiva a __________ [recte: __________], Italia, ove dispone di una casa d'abitazione di 5,5 locali. L'Italia risulta essere il Paese dove si situa il centro delle sue relazioni personali, in primis il legame con il figlio minorenne il quale (fra l'altro), risulta risiedere a __________, Provincia di __________ (cfr. "Richiesta di iscrizione A.I.R.E del 3 dicembre 2020, esibita dall'assicurato nell'ambito dell'accertamento).
A nulla di diverso può condurre il fatto di avere un lavoro in Svizzera, un'automobile acquistata in Svizzera, l'affiliazione alla cassa malati o il possesso dello "Swiss Pass" o della tessera "__________", ecc. Si rileva, peraltro, che l'interessato è in possesso di una Tessera sanitaria italiana valida fino al 1 agosto 2024, che viene rilasciata a tutti i cittadini italiani aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario italiano e che hanno la residenza in Italia.
Si rileva pure che l'assicurato ha richiesto l'iscrizione presso l'A.I.R.E. solo il 3 dicembre 2020, ovvero solo dopo l'avvio degli accertamenti volti a determinare la sua residenza effettiva in Svizzera.
3.5. Nel caso di specie, non è quindi possibile ammettere che il signor RI 1 abbia concretizzato un legame con il Paese in cui svolge l'attività lavorativa, tale da poterlo considerare come residenza primaria: ciò presuppone, occorre ricordarlo, la creazione nel nostro Paese del centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali. In tal senso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, ha pure precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera e che i frontalieri "vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato II rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi' (cfr. STCA 38.2017.58 del 29 gennaio 2018, consid. 2.2 pag. 19 e riferimenti ivi citati).
Visto quanto precede, senza che sia necessario esaminare le altre due condizioni (dimorare effettivamente e avere l'intenzione di continuare a risiedervi), non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi (centro degli interessi, cfr. p.to 2.2), è necessario concludere che la residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI dell'assicurato si trovi in Italia, Paese nel quale risiede il figlio e nel quale il signor RI 1 dispone di una casa d'abitazione in locazione.” (cfr. doc. 22).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, rilevando, dapprima, quanto segue:
" (…) la Decisione su opposizione si fonda su parziali dichiarazioni scritte poste del RI 1 con il formulario richiamato (Prova: Doc. n. 8/1: Primo formulario risposte verifica residenza in Svizzera del 2.11.2020 - sub all. 9/1 dell'incarto dell'Ufficio Giuridico).
Invero, lette con attenzione le risposte del lavoratore "già dalla prima ora" forniscono indicazioni reali sull'effettiva residenza del lavoratore in Svizzera, nel menzionato formulario (Prova Doc. n 8/1) RI 1 dichiara:
a) vivere in un appartamento di 4 ½ in __________ insieme all'amico __________;
b) di rientrare quando era occupato presso l'ultimo datore di lavoro dalla sua famiglia in Italia una volta al mese;
c) di avere una macchina targata Ticino;
d) di avere come medico curante il Dr. __________ a __________.
Pertanto, il riferimento su cui è posta la decisione e cioè “di rientrare in Italia quando ha libero e che la durata settimanale del soggiorno in Ticino è di 5 giorni" contrasta con chiaramente con le altre risposte fornite nello stesso formulario.
È evidente che un formulario non è idoneo, almeno nel caso di specie, a stabilire se la residenza del lavoratore fosse in Svizzera o in Italia.
Sarebbe stata opportuna, quindi, un'audizione o ulteriori specificazioni che, ad ogni modo, sono state successivamente ben fornite dal lavoratore.
Nella documentazione depositata all'Ufficio Giuridico (si richiama incarto dell'Ufficio Giuridico doc. 11 dichiarazioni e documentazione fomite dal Sig. RI 1 a seguito di richiesta), infatti, il RI 1 dichiarava di rientrare in Italia quando libero dal lavoro solo per prelevare il figlio minorenne dall'ex compagna e portarlo con lui in Ticino (PROVE doc. 9 Dichiarazione Sig. RI 1 del 10 dicembre 2020).
Dichiarava, altresì, di non aver più nessun rapporto l'ex compagna e che per tornare in Italia doveva essere inteso semplicemente come il prendere il figlio e portarlo in Svizzera o comunque che il tornare in Italia non consisteva in un pernottamento in Italia, ma consisteva solo nell'entrare e uscire nell'ambito dello stesso giorno con l'unico scopo di stare con il figlio. (Prova: Doc. n. 9: Dichiarazione Sig. RI 1 - sub all. 11 incarto Ufficio Giuridico).
Una manifesta continuità con quanto dichiarato "nella prima ora" ad evidenza della buona fede e della trasparenza del lavoratore.
Pertanto non siamo dinanzi a due versioni differenti, ma semplicemente ad un'unica e sola versione che meritava, come giusto che sia dal momento che si tratta di un formulario, delle giuste delucidazioni che sono poi avvenute con la documentazione successiva.
Il RI 1, infatti, non è stato influenzato dalle possibili conseguenze delle sue dichiarazioni, come erroneamente sostenuto dall'Ufficio Giuridico, ma ha semplicemente dichiarato il vero, come testimonia lo stesso formulario su cui si basa, come detto, la decisione oggetto di ricorso.
Dal momento che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato – alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019; DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594 ss.; STF 8CJ63/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del l ° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD 1-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47), anche l'affermazione di rientrare una volta al mese si pone nella cd. "prima ora" e assume un'importanza decisiva, destituendo di fatto e diritto la decisione su opposizione per cui vi è ricorso.
Difatti, applicando l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del l ° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid 7.3.; STF 9C 316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010del 1° marzo 2011; DTF129 V 177consid. 2 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA dovrà concludere che la Sezione del lavoro ha errato nel ritenere che il ricorrente non avesse la residenza effettiva in Svizzera o non ritenerlo quantomeno un falso frontaliere con diritto d'opzione. (…)”
La legale di RI 1 ha, poi, contestato il punto 3.4. della decisione impugnata, facendo valere quanto a seguire:
" (…)
Sfugge all'Ufficio Giuridico che l’assicurato prima dell'ultimo lavoro con contratto a termine a __________ lavorasse nella Svizzera Tedesca e che un ritorno in Italia quotidiano o settimanale sarebbe stato alquanto inverosimilmente poiché scomodo e impraticabile, quantomeno regolarmente.
A dire il vero, anche un ritorno quotidiano o settimanale da __________, luogo dell'ultimo lavoro, soprattutto senza un veicolo di proprietà che potesse garantire il trasporto secondo gli orari di lavoro appare alquanto impraticabile e di sicuro complesso (come già ampiamente esposto nello scritto del 18 marzo 2021 Doc. n. 7,che qui si intende integralmente trascritto e per quanto si dirà a pag. 13 e 14 del presente ricorso, il Sig RI 1 è rimasto vari mesi senza un veicolo a disposizione (PROVE Sospensione assicurazione per il veicolo __________ prodotto in all. n. 5 allo scritto 18.3.2021).
Ciò posto, è chiaro che l'abitazione in Italia che egli non utilizza, non possa essere considerata la residenza effettiva del ricorrente dal momento che il contratto di locazione è stato stipulato in data nell'anno 2015, poi rinnovatosi tacitamente dopo i primi quattro anni (Prova: Doc. n. 10: Contratto di Locazione Italia) e comunque prima del trasferimento definitivo in Svizzera e ad ogni modo come ampiamente esposto nell'opposizione tale appartamento era stato locato nell'esclusivo interesse del figlio minore che viveva con la mamma (senza un'occupazione lavorativa) dopo la separazione di fatto dei genitori (PROVE Teste Sigra __________).
E ovvio che il ricorrente non abbia voluto dare alla stessa carattere di provvisorietà, ma questo solo, lo si ripete, nell'esclusivo interesse del figlio.
Mai il ricorrente ha definito l'abitazione come provvisoria, come erroneamente indicato nella decisione (Prova Doc. 2: Decisone punto 3.3.). Egli ha solo tentato, dopo la separazione con la Signora __________, di non creare ulteriori traumi nel figlio garantendogli un'abitazione.
Infatti, come già precisato in sede di opposizione, la Signora __________, disoccupata, non poteva permettersi un'altra abitazione, almeno fino alla fine 2020.
Nella descrizione dell'abitazione, richiesta nell'istruttoria eseguita dopo l'opposizione (Prova: Doc. n. 6 e 7: Riscontro domande Ufficio Giuridico) il sig. RI 1 ha descritto precisamente ed esattamente l'abitazione, senza alcuna omissione perché non era minimamente l'intento dell'assicurato. Non si comprende la doglianza dell'Ufficio giuridico in merito (pag. 6 della decisione su opposizione), e si precisa che il sig. RI 1 ha descritto: “L'abitazione sita ad __________ (IT, __________), è un 'abitazione posta su un unico piano. L’abitazione è composta da cucina, soggiorno, camera da letto, seconda cameretta da letto, bagno. Esternamente c'è un piccolo balcone e il locale lavanderia", se si legge il contratto di locazione (PROVA DOC. 10) tale descrizione è assolutamente conforme alla realtà ossia abitazione di 5,5 vani italiani ove il bagno conta quale vano così come la cucina, il soggiorno, le camere e lavanderia che può contare come ½ vano.
D'altro canto, se le dimensioni sono il metro di giudizio per valutare un'abitazione come provvisoria o meno, l'appartamento dove vive il Sig RI 1 con il Sig __________, di locali 4,5 per due persone, non appare minimamente provvisorio e garantisce una convivenza comoda.
La sistemazione del RI 1 è data dalla forte amicizia che ha con il collega di lavoro __________ (PROVE TESTE Sig __________, ____________, Prove: Dichiarazione scritta del sig. Guida allegato n. 12 dell'opposizione) e non nasce con l'intenzione di percepire illegittimamente l'indennità di disoccupazione, ma per chiara e precisa volontà del lavoratore di vivere e continuare a vivere in Svizzera. Difatti, egli l'ha dichiarata come tale non appena ha avuto modo di farlo (a Luglio) e non in prossimità della scadenza del contratto di lavoro (ottobre) come erroneamente sostenuto dall’Ufficio Giuridico. Inoltre prima di Luglio il Sig RI 1 era domiciliato in __________ e non Italia, pertanto anche in questo senso la Decisione su Opposizione si fonda su un errato presupposto (pag.7 Decis. su opposizione).
Ad ogni modo è opportuno precisare che secondo il Tribunale Federale è sufficiente dimostrare una “costante presenza sul mercato del lavoro svizzero'' (cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle abitazioni reperite.
Nel caso di specie, oltre a non essere minimamente definibile come precaria l'abitazione in __________, la presenza del lavoratore è ammessa dallo stesso ufficio giuridico "non si pone il dubbio che il signor RI 1 possa aver pernottato a __________ durante i giorni lavorativi” (Prova Doc. 2: Decisone punto 3.3.).
Posto ciò, è utile richiamare i prospetti paga del lavoratore durante il periodo in questione, dal momento che negli stessi si nota la retribuzione del lavoratore anche per i giorni di riposo non goduti (Prova Doc. 11: Prospetti paga da Luglio a Ottobre 2020 - incarto Ufficio Giuridico sub all. 11).
Il Sig. RI 1 lavorava 7 giorni su 7 e neppure volendo poteva rientrare in Italia tutte le settimane non avendo i giorni di libero neppure nel fine settimana (PROVE Doc. 11 Prospetti paga Luglio (Ottobre 2020, Prove TESTI __________ e __________).
Pertanto, la presenza del lavoratore in Ticino è ampiamente dimostrata non solo per ammissione dello stesso ufficio, ma anche e soprattutto per quanto si rivela dalle buste paga del periodo contestato.
Inoltre il Ristorante __________ di __________ e i colleghi, gli amici in ___________ sono diventati una vera e propria famiglia per il Sig. RI 1 (PROVA TESTI __________ e __________), il sig RI 1 in Italia non ha più alcun legame affettivo, non avendo neppure buoni rapporti con la ex compagna __________ la quale non vuole più avere nessun tipo di rapporto con lui (PROVE DOC. 9 dichiarazione del Sig RI 1 del 10 dicembre 2020, PROVE TESTE Sigra __________ e sig __________).” (cfr. doc. I).
L’avv. RI 1, richiamando quanto già esposto in sede di opposizione, ha, poi, contestato le conclusioni cui è giunta l’amministrazione, secondo cui il centro delle relazioni personali del suo assistito non si trova in Svizzera, e meglio sulla base di quanto a seguire:
" (…) il Signor RI 1 risiede stabilmente ed effettivamente in Svizzera, e anche se era terminato il rapporto di lavoro egli non è rientrato in Italia ma si è iscritto all'URC, ha continuato in modo attivo a cercare lavoro in Svizzera, in data 25.4.2021 è stato riassunto al 100% dal __________ (PROVA Doc. 8 contratto di lavoro dal 1.5.2021), il __________ e gli amici di __________ sono divenuti la sua famiglia, di conseguenza ha concretizzato un forte legame con la Svizzera.
A dimostrazione di ciò egli:
ha un regolare Permesso di Dimora B con autorizzazione all'attività lucrativa valido per tutta la Svizzera fino al 19.08.2024 (PROVE allegato n. 2 dell'Opposizione);
vive stabilmente presso l'abitazione ubicata in __________ e tale abitazione costituisce la sua unica residenza (Prova Dichiarazione scritta 8 gennaio 2021 del sig. __________ indicata all n. 12 dell'Opposizione e certificato di domicilio all n 3 dell'Opposizione);
ha un regolare abbonamento con numero di telefono svizzero (PROVE Telefono n. __________);
ha una licenza di condurre autoveicoli svizzera (Prove allegato n. 4 all'Opposizione);
ha acquistato un'auto vettura in Ticino e ha un regolare contratto assicurativo (PROVE: Fatt. Sezione della Circolazione imposte e Polizza Assicurativa ___________ allegati n. 5 e 6 dell'Opposizione);
è affiliato alla Cassa Malati __________ (Prove Tesserino Cassa Malati __________ allegato n 7 all'Opposizione);
lavora in Svizzera quantomeno dall'anno 2019 in virtù di più contratti di lavoro che si sono susseguiti nel tempo (si richiama incarto Ufficio Giuridico rif. __________, contratto di lavoro all n. 7 dell'incarto Ufficio Giuridico);
ha lavorato anche nella Svizzera Tedesca (Prova Conferma Cambio Indirizzo all. n 8 all'Opposizione, PROVE DOC. 12 contratto di lavoro svizzera interna e contratto locazione 2019/2020);
ha sempre ricevuto e ritirato tutta la corrispondenza inviatagli (PROVE: Edizione documenti Ufficio Posta di __________ per dimostrare il ritiro regolare della posta);
nel Curriculum Vitae nonché in tutti i documenti ove veniva richiesta la residenza ha sempre correttamente indicato l'indirizzo di __________ (si richiama Incarto Ufficio Giuridico all. n. 4);
non ha alcuna proprietà immobiliare in Italia (PROVE DOC. 13 Visura catastale in Italia ove non risultano proprietà immobiliari);
non svolge alcuna attività lavorativa in Italia da oltre dieci anni (PROVA TESTI Sigra __________, TESTI __________, PROVE Curriculum Vitae DOC. 14 si precisa che detto curriculum vitae è già all'intero dell'incarto Ufficio Giuridico all n. 4);
è iscritto all'A.I.R.E. (PROVE Doc. 15 Iscrizione AIRE) ;
ad oggi vive stabilmente in Ticino (PROVE TESTI __________ e __________);
è sempre stato reperibile (PROVE TESTE Sig __________);
ha numerosi rapporti di amicizia con cui passa anche il tempo extralavorativo (PROVE TESTI __________ e __________);
ha continuato a vivere in Svizzera, malgrado la situazione lavorativa precaria e nonostante non ricevesse alcuna indennità (PROVE TESTI __________ e __________);
è titolare delle Tessere Swiss Pass e Tessera __________ (PROVE Tessera Swis Pass all n 10 dell'opposizione e tessera __________ all n 11 dell'opposizione);
è comunque alla ricerca di un'abitazione esclusivamente sua in Ticino (Prova Doc. 16: Prova ricerche abitazione) ed è in trattativa per un appartamento (PROVA DOC 16/1 Bozza contratto locazione, si chiede termine di 30 giorni per produrre il contratto sottoscritto).
Egli, si è perfettamente integrato, dal momento che vive in Svizzera da più anni e che prima di lavorare nel Canton Ticino aveva già lavorato nel Cantone di __________ e che ha stretto ogni tipo di rapporto in Svizzera e che nulla lo lega più all'Italia, ad eccezione del figlio minorenne che purtroppo non può, per via dell'età e del suo lavoro, portare stabilmente in Svizzera (PROVE TESTI __________ e __________). Invero, il tipo di lavoro e i conseguenti orari nonché la separazione e l'età del figlio, non gli avrebbero permesso comunque di farlo vivere solamente con lui, in quanto non avrebbe avuto un'adeguata e costante familiarità con il figlio.
Sul predetto punto occorre riportare la Sentenza S 13 155 (consid. 3b) del Tribunale amministrativo del Cantone __________ secondo cui"... il fatto di avere la famiglia in Italia non depone necessariamente per l'assenza di legami con la Svizzera e quindi di una residenza in detto paese, giacché l'impiego dell'istante non gli permetterebbe comunque di restare presso la propria famiglia neppure se la stessa vivesse in Svizzera, almeno durante parte del tempo libero. Per questo il fatto che la famiglia dell'istante non si sia mai trasferita in Svizzera è da imputare al particolare tipo di lavoro dell'assicurato e non ad una deliberata volontà di mantenere il centro delle proprie relazioni familiari in Italia".
E ancora in un'altra Sentenza il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi e anche di quelli soggettivi. La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un'occupazione; la durata e la modalità dell'assenza, il tipo di attività svolta nell'altro Stato come pure l'intenzione del lavoratore, risultante dall'insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un'occupazione.
Di conseguenza, la circostanza che il figlio non si fosse trasferito in Svizzera non può essere qualificata - vista la particolarità del caso in esame - come mantenimento (all'estero) del centro delle proprie relazioni personali.
A nulla rileva che il contratto di locazione dell'abitazione ad __________ sia intestato all'opponente, poiché non potrebbe essere il contrario, dal momento che la mamma del figlio non svolge alcuna attività retributiva e che il RI 1 al fine di assicurare una casa al figlio, non potendo vivere al momento con solamente con lui, ha preferito intestarsi il contratto di locazione.
Anche su tale punto si richiama la Decisione della nostra Massima Istanza giudiziaria che ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. l lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).
Vi è inoltre da evidenziare la circostanza che il ricorrente nonostante non gli siano state riconosciute le indennità di disoccupazione ha continuato a vivere in Svizzera facendo fronte per quanto ha potuto ad ogni spesa e costo che ciò comporta (cassa malati, imposte ecc).
Ciò non avrebbe avuto senso se non fosse per il fatto che il RI 1 considera la Svizzera la "sua casa": egli non saprebbe più cosa fare in Italia poiché ha ormai da molto tempo lasciato la nazione natia, perdendo ogni rapporto personale (PROVE TESTI __________, __________, __________, __________).
Ciò a conferma che il soggiorno in Svizzera non era prettamente per scopi lavorativi altrimenti, una volta terminato il rapporto di lavoro, sarebbe tornato in Italia, risparmiando quantomeno le spese sanitarie e invece i fatti dimostrano il contrario, egli è iscritto all'AIRE e continua a vivere in Svizzera.
Ad ogni modo, secondo il Tribunale Federale: "vi è residenza quando una persona soggiorna per un certo periodo in un luogo determinato, costituendo e intrattenendo con esso rapporti d'intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali (DTF 125 III 100 consid. 3, 119 III 54 consid. 2; Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, IV ed., Berna 2016, n. 09.24).
Pertanto, il requisito della residenza è ampiamente adempiuto, in quanto l'abitazione primaria del Signor RI 1 è tutt'ora in Ticino, il centro dei suoi affetti e relazioni è in Ticino, egli ha sempre vissuto stabilmente e continua a vivere tutt'ora in __________ con il caro amico __________ e finalmente con l'allentamento delle restrizioni Covid per i ristoranti, il Sig RI 1 ha ripreso nuovamente a lavorare al Ristorante Campofelice che ha potuto riaprire (Prova Doc. 8).
L’avv. RA 1 ha, poi, rilevato che la resistente non avrebbe tenuto conto di tutta una serie di elementi e documenti portati alla sua attenzione che, conseguentemente, ripropone innanzi a questo Tribunale, e meglio circa i seguenti aspetti:
" (…)
ATTIVITÀ LAVORATIVA DELL'ASSICURATO.
L'attività di pizzaiolo svolta dall'assicurato non permetteva di sicuro un rientro in Italia nel fine settimana o nei periodi di maggiore flusso di clientela o nei giorni di "liberi" (in quanto egli lavorava anche nei giorni liberi).
Difatti, tali momenti coincidevano proprio con week-end e in generale con il periodo stagionale per cui è stato assunto.
Tuttavia, la prova certa del mancato rientro in Italia è data proprio dalla retribuzione percepita durante quei mesi, decisamente maggiore rispetto ad un ordinario orario di lavoro, questo perché il RI 1, considerate le esigenze del datore di lavoro date dalla presenza di turisti per pochi mesi all'anno e soprattutto per il periodo pandemico, si mostrava disponibile anche per i turni straordinari o per lavorare al di fuori dei giorni prestabiliti.
Questo è facilmente rilevabile dalla lettura delle buste paga per l'intero periodo in cui ha lavorato presso il __________, dove
in luglio 2020 vengono retribuiti 8 giorni liberi;
in agosto 2020 vengono retribuiti 9 giorni liberi;
in settembre 2020 vengono retribuiti 5 giorni liberi;
in ottobre 2020 vengono retribuiti 14 giorni liberi + vacanze;
(Prova Doc. 11: Prospetti paga da Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2020 ove è chiaramente indicato che sono stati retribuiti i giorni liberi e le vacanze).
Ciò assoda quanto sostenuto finora e cioè che il Sig. RI 1 viveva e vive stabilmente in ___________ e sarebbe stato alquanto impraticabile un rientro quotidiano o settimanale come sostenuto dall'Ufficio Giuridico, poi non si comprende per quale motivo il lavoratore sarebbe dovuto rientrare settimanalmente e contemporaneamente dichiarare una falsa residenza in Svizzera con tutti i conseguenziali costi.
Se tale situazione appare impraticabile, per il lavoro svolto nella Svizzera tedesca appare del tutto impossibile.
AUTOVEICOLO
Altro elemento a favore della veridicità delle dichiarazioni del ricorrente sulla effettiva residenza in svizzera e sull'impossibile rientro quotidiano o settimanale in Italia è la questione del veicolo.
Invero, il RI 1, prima dell'acquisto nel settembre 2020 dell'attuale automobile __________, non ha avuto alcun mezzo di trasporto personale.
Tant'è che, nel luglio 2020, all'automobile inizialmente sdoganata __________ si danneggiava il motore rendendola di fatto inutilizzabile come ampiamente esposto e provato con scritto del 5 marzo 2021 (PROVE Dichiarazione doganale d'imposizione per masserie riferita allo sdoganamento della __________ all n l allo scritto del 5.3.2021 e PROVE Sospensione assicurazione per il veicolo __________) in quanto rotto e inamovibile all n 5 allo scritto del 18.3.2021 (Prova Doc. 17: Dichiarazione scritta __________).
Allo stesso veicolo veniva sospesa la copertura assicurativa che ad oggi risulta non più riattivata (Prove DOC 18 Interrogazione __________ dal cui certificato SIC risulta che ad oggi l'assicurazione è tutt'ora sospesa), difatti se è vero come giustamente osservata dall'Ufficio Giuridico che la sospensione dell'assicurazione si può riattivare entro l'anno, è anche vero che il certificato SIC prova come ad oggi tale assicurazione è tutt'ora sospesa e non è mai stata riattivata ciò' in quanto il veicolo ha il motore rotto ed è inutilizzabile ed inamovibile da Luglio 2020 ed è posizionato, per via dell'impossibilità economica del ricorrente, come già indicato, nei pressi dell'abitazione in Italia.
(Prova Doc 6 e 7 Riscontro del 5.03.2021 con documentazione allegata).
Le immagini del veicolo menzionate nella Decisione su opposizione, oggetto di ricorso, comprovano quanto dichiarato dal RI 1.
Avrebbero potuto destare qualche sospetto solo se avessero riportato la sua nuova macchina targata Ticino parcheggiata nei pressi dell'abitazione, ma così non è.
E le stesse non dimostrano altro che il ricorrente non era in Italia.
Anche la sospensione dell'assicurazione (Prova Doc. 18: Sospensione assicurazione __________) non fa altro che dimostrare il mancato utilizzo della predetta auto proprio perché non marciante ed inutilizzabile dal luglio 2020 e che l'assicurato da luglio a settembre 2020 non ha avuto alcun mezzo di trasporto e che i suoi spostamenti erano in Ticino e per lo più circoscritti in __________ casa e lavoro, visti anche gli orari di lavoro.
Riguardo a quanto eccepito dall'Ufficio Giuridico in merito alla targa di tale veicolo fermo, si eccepisce che in Italia è fatto divieto di far sostare un veicolo senza targa (art 100 e 102 Codice della Strada e ss.) pena sanzione elevata, pertanto il veicolo ha la targa conformemente alla normativa vigente italiana e non potrebbe essere diversamente.
DOCUMENTAZIONE BANCARIA -
A conferma della presenza stabile del RI 1 in Ticino si richiamano i movimenti bancari del periodo contestato (Prova Doc. 19 Movimenti bancari sportello in Ticino all 13 all'Opposizione, si richiama Doc. 11 Incarto Ufficio Giuridico), analizzando i quali si rilevano continue operazioni agli sportelli postali del Ticino, in tutti giorni della settimana, anche di sabato (30.5.2020 e 31.10.2020).
A nulla rilevano le valutazioni della Decisione, oggetto di ricorso, ove si legge che:
"i frequenti prelevamenti in Ticino non sono sufficienti a dimostrare l'allegata continua presenza in Ticino (...) v'è da considerare che il comune di __________ [recte: __________] è situato a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. ", dal momento che dall'unione di tutti gli elementi indicati e dimostrati: i prelievi in qualsiasi giorno della settimana associati al tipo di lavoro svolto oltre l'ordinario nonché alla mancanza del veicolo personale conducono alla presenza costante sul territorio elvetico del ricorrente.
"prelievi di una certa entità a breve distanza l'uno dall'altro ... mentre a __________ il Signor RI 1 risulta aver effettuato transazioni il 2 settembre 2020 (versamento in contanti di EUR 4'770…": dal momento che anche per tale unico evento è dimostrabile la causa che lo ha determinato.
Infatti, il ricorrente nell'Ottobre 2020 ha dovuto pagare, per ordinanza del Tribunale di __________, per evitare lo sfratto della sua famiglia dalla casa in __________ l'importo (onorari + mesi arretrati) pari alla somma di € 4.768,21 (Prova Doc. 20: Ordinanza del Giudice di __________, Conteggi Fattura Avvocato __________, disposizione bonifico di euro 4'768.21 a favore di __________ locatore dell'immobile).
Pertanto anche tale elemento su cui l'Ufficio Giuridico fonda la propria decisione è errato e fuorviante.
Il Signor RI 1 vive stabilmente in __________ ove ha il centro dei suoi affetti e delle sue relazioni, effettua normali movimenti bancari, tanto che l'Ufficio Giuridico stesso ammette che il sig. RI 1 ha n. 2 conti correnti in Svizzera e solo 1 in Italia, e tale corposa transazione contestata è giustificata dall'aver dovuto versare gli arretrati della locazione.
Per i motivi tutti sopra esposti e per quanto esposto nell'opposizione e negli scritti del 5 marzo 2021 e 18 marzo 2021 che qui si intendono integralmente trascritti il Sig. RI 1 adempie al requisito della residenza in Svizzera in quanto l'abitazione primaria è in Ticino.” (Cfr. doc. I).
In via subordinata, la legale dell’assicurato ha postulato, qualora RI 1 non dovesse essere ritenuto residente in Svizzera, che a quest’ultimo venga riconosciuto lo statuto di falso frontaliere, e ch’egli possa, quindi, beneficiare del diritto d’opzione:
" (…) Nella denegata ipotesi in cui, le prerogative dell'art. 12 LADI non siano adempiute, si deve ritenere l'opponente, per quanto sopra esposto, comunque, come "falso frontaliero" con conseguente diritto d'opzione.
Infatti, in riferimento all'art. 65 Reg. CEE 883/2004, l'unico criterio per l'applicazione di un'eccezione al principio in base al quale un richiedente non ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione nel paese in cui ha lavorato previsto dalle norme applicabili è il seguente: la persona richiedente deve essere definita in qualità di "frontaliere vero".
In secondo luogo, che come correttamente riportato dalla Circolare ID 883 della SECO la nozione di "frontaliero vero" deve essere applicata alle persone che sono attive professionalmente in uno Stato ma risiedono in un altro Stato, nel quale rientrano ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
Tale lavoratore di norma non dimora nello Stato in cui lavora e il luogo dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine.
Nel caso di specie, non è possibile ammettere che l'opponente risponda ai criteri per essere definito "frontaliere vero" ai sensi delle norme applicabile e per i fatti già menzionati.
L'unica categoria nella quale sarebbe quindi possibile inserirlo, se contrariamente a quanto richiesto in sede di ricorso e quindi seguendo la logica della Sezione del lavoro in base alla quale egli disponga di una residenza all'estero, è quella del lavoratore frontaliere cosiddetto "falso", poiché tali lavoratori sono attivi professionalmente in uno Stato e risiedono in un altro Stato nel quale non tornano almeno una volta la settimana.
Tanto è vero che in base alla giurisprudenza della massima Corte tali lavoratori dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato d'impiego e quelle dello Stato di residenza.
(…).
Dunque, in riferimento a quanto summenzionato e comprovato, è evidente che il ricorrente non rientri al domicilio italiano tutti i giorni o almeno una volta alla settimana e che deve essere quantomeno considerato quale falso lavoratore frontaliere, mancando il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare), e che ha pertanto esercitato correttamente il suo diritto di scelta e adempiendo fondamentalmente gli ulteriori criteri previsti dalla LADI, pertanto, il presente ricorso dev'essere accolto e riconosciuto perlomeno al ricorrente il beneficio delle indennità di disoccupazione.
Senza voler tediare Codesto Lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, ma per mero scrupolo difensivo si contesta il punto 4.3 della Decisione su specificata in merito all'omissione dei necessari accertamenti, dove si legge:
"in particolare, l'interessato, che è patrocinato, non indica quali accertamenti, precisamente avrebbero dovuto effettuare la polizia o i Servizi Cantonali competenti nell'ambito dell'assistenza amministrativa. Per quanto riguarda il rimprovero di assenza di un'audizione personale del signor RI 1, si rileva che le dichiarazioni della prima ora dell'interessato, come pure le evidenze cartacee, appaiono sufficienti - nella presente fattispecie - a giungere alle conclusioni indicate".
Tale affermazione appare alquanto paradossale dal momento che secondo la sezione Lavoro, l’assicurato dovrebbe indicare gli accertamenti per la verifica della sua effettiva residenza in Svizzera.
Si chiede al ricorrente, seppur patrocinato, di indicare gli atti specifici, ma ciò è davvero inconsueto e inesigibile, poiché così facendo si potrebbero solamente inficiare i dovuti accertamenti, atteso che gli stessi potrebbero essere dirottati dagli interessi del lavoratore.
Anche, ad esempio, l'indicazione di un eventuale controllo presso la residenza in ___________ invaliderebbe l'accertamento poiché la parte su cui si pone il controllo è la stessa che l'ha indicato.
Nell'atto di opposizione il RI 1 ha semplicemente richiesto di accertare con ogni mezzo lecito e disponibile la propria residenza effettiva in Svizzera.
Non spetta di certo a lui o al suo procuratore indicare quali mezzi attuare per verificare la veridicità delle sue affermazioni.
Per quanto riguarda la richiesta di audizione, la stessa sarebbe stata utile, come già indicato nel presente atto, per specificare la posizione del lavoratore dopo la compilazione del formulario menzionato e non in corso di opposizione, perché le risposte date richiedevano un semplice chiarimento perché solo all'apparenza discordanti.
Tali chiarimenti si sono via via susseguiti con tutta le dichiarazioni (e la) documentazione resa dal RI 1.
Ma in questa sede si chiede fin da ora al Lodevole TCA di voler disporre e consentire l'audizione del Sig RI 1 e si chiede quindi l'indizione di un pubblico dibattimento.
Infine per mero tuziorismo difensivo, si contesta quanto eccepito dall'Ufficio Giuridico in merito alla Tessera sanitaria italiana del sig RI 1, si osserva che tale tessera è stata emessa nel 2015, quindi precedentemente al trasferimento del Sig RI 1, e la stessa scade nel 2024 (PROVE Doc. 21 Tessera Sanitaria con indicazione sulla destra della data di emissione e della scadenza), tale tessera è gratuita e viene emessa in modo automatico senza alcuna richiesta da parte del cittadino ma tale tessera non equivale al tesserino di Cassa malati svizzero, la tessera sanitaria italiana non da in automatico diritto ad alcunché soprattutto se variano i presupposti, come nel caso in esame.
Stante quanto precede appare evidente che l'Ufficio Giuridico - Sezione Lavoro di Bellinzona è incorso in una svista nell'interpretazione dei fatti e documenti versati agli atti, poiché si è ostinato su ipotesi, valutazioni e forzate conclusioni, violando il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute le rispettive indennità di disoccupazione, non qualificandolo come residente in Svizzera né addirittura come "falso frontaliere".” (cfr. doc. I).
1.3. Nella risposta del 26 maggio 2021, la resistente ha, dapprima rilevato che il ricorrente non avrebbe portato “argomenti sostanzialmente nuovi o idonei a modificare la querelata decisione” e, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione, ha contestato integralmente le argomentazioni ricorsuali, osservando quanto segue:
" (…)
2.1 II ricorrente si limita a produrre, quale nuovo documento probatorio (doc. 16/1 allegato al ricorso), una "bozza" (non sottoscritta dalle parti) di un contratto di locazione per un appartamento di 1,5 locali a _. Tale documento non comprova alcunché, tanto più che l'inizio della locazione è previsto solo per il 1° agosto 2021. In merito alla richiesta di 30 giorni per produrre il contratto firmato, si rileva che la data di emissione della decisione su opposizione (in casu: il 2 aprile 2021) delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, consid. 2.4.). Al 2 aprile 2021, come meglio si illustrerà in seguito, la situazione di fatto era la seguente: esistenza di un contratto di locazione pluriennale per un'abitazione di 5.5 locali ad __________ ( - Italia), presso la quale il ricorrente ha dichiarato (in un primo momento) risiedere con il nucleo familiare, del quale fa parte il figlio minorenne (doc. 6, rispettivamente 9/1 dell'incarto UG).
Pur volendo tenere conto dei successivi "chiarimenti" forniti dal ricorrente (ad iniziare dall'allegata separazione di fatto), non è dato concludere ad una residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Il fatto di aver nel frattempo reperito un'occupazione con contratto di durata determinata (dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2021; doc. 23) non costituisce elemento suscettibile d'influire sull'esito della presente vertenza. Ai sensi della giurisprudenza, occorre che sia creato in Svizzera il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: "Lebensmittelpunkt"; STF C 227/05 dell'8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 "Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen" all'estero nella quale l'Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in
Svizzera).
Peraltro, un'occupazione di carattere stagionale non appare suscettibile di avvalorare il centro delle relazioni personali in Svizzera segnatamente se, come nel caso concreto, la domiciliazione a ___________ è avvenuta a fine luglio 2020 nella consapevolezza che il contratto di lavoro allora in essere sarebbe terminato il 31 ottobre 2020, come rilevato nella decisione impugnata (cfr. consid. 3.4, pag. 7).
2.2 Al momento dell'iscrizione presso l'URC, l'interessato ha indicato la compagna ed il figlio minorenne come i due componenti del nucleo familiare / economia domestica, in __________ (__________ - Italia) (doc. 6). Alla Cassa, ha dichiarato che la durata del suo soggiorno settimanale in Ticino è di 5 giorni e di rientrare dalla famiglia quando ha libero. Inoltre, sempre alla Cassa, ha dichiarato che in precedenza, quando era occupato presso l'ultimo datore di lavoro, rientrava una volta al mese dalla sua famiglia (doc. 9/1).
Dal modulo "Richiesta di iscrizione A.I.R.E." (nota bene: emesso solo il 3 dicembre 2020), e sottoscritto dal ricorrente sotto comminatoria di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, alla voce "Figli minori non abitanti nella stessa abitazione" l’assicurato ha dichiarato il figlio __________ come residente a __________ (numero civico non specificato); (cfr. doc. 11 e relativa documentazione allegata dall'assicurato nell'ambito dell'accertamento: in tutto 32 pagine, rispettivamente doc. 9 allegato al ricorso).
Quest'ultima circostanza è stata rilevata sia nella decisione del 14 gennaio 2021 emessa dall'ispettore incaricato della pratica (consid. 1, pag. 2), sia nella decisione su opposizione (consid. 3.4. pag.- 7). La stessa contribuisce a sovvertire le tesi del signor RI 1, più che a corroborarle. Vi è, infatti, un'incongruenza di fondo nel sostenere di non rientrare ad __________ a causa di un'asserita separazione di fatto, dichiarando alle autorità consolari un indirizzo di residenza del figlio minorenne a __________, e pretendere di rendere verosimile che la relazione filiale sia intrattenuta a ___________, visto che ad __________ dispone di un'abitazione di 5,5 locali. In altri termini, l'allegata separazione di fatto non è atta a scongiurare, dal profilo della verosimiglianza preponderante, un utilizzo dell'abitazione di __________ da parte del ricorrente e del di lui figlio.
Prova ne sia la stessa affermazione del ricorrente in sede ricorsuale, stante la quale l'abitazione di __________ serve "ad assicurare una casa al figlio" (cfr. ricorso, pag. 12).
In merito al contratto di locazione pluriennale per la casa di __________ (in vigore dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2023 e registrato dall'Agenzia delle Entrate il 1° ottobre 2019), l’assicurato pretende di sminuirne la portata affermando che esso si è rinnovato "tacitamente" dopo i primi 4 anni. Al riguardo, si rileva che la stipula di tale contratto (o comunque la sua riconduzione) non risulta essere avvenuta tacitamente, bensì in forma scritta e che, ad ogni modo, tale contratto è pienamente in essere. L'affermazione secondo cui il ricorrente si sarebbe intestato il contratto di locazione perché la moglie non ha un lavoro appare quantomeno fuorviante, oltre che irrilevante.
La relazione filiare ed il mantenimento di un'abitazione ad __________ prevalgono sulle ulteriori circostanze addotte dall'assicurato a supporto della centralità dei propri interessi in Svizzera, ad iniziare dall'essere ospite a ___________ nell'appartamento di un collega con il quale ha instaurato un rapporto d'amicizia.
2.3 II ricorrente pone in dubbio la valenza delle dichiarazioni rilasciate alla Cassa per il solo motivo che esse figurano su un modulo e lamenta altresì di non aver potuto beneficiare di un'audizione personale. Pari tempo, egli dà comunque atto del fatto che i necessari chiarimenti si sono via via susseguiti con tutte le dichiarazioni e documentazione rese (cfr. ricorso, pag. 18).
Ammesso e non concesso che l'asserita assenza di rientro regolare ad __________ in forza di una separazione di fatto possa esaurirsi in un mero "chiarimento" a seguito di dichiarazioni "solo all'apparenza discordanti", come preteso dal ricorrente, rimane il fatto che si tratta comunque di una dichiarazione formulata dopo che l'ispettore dell'UG incaricato della pratica ha prospettato al signor RI 1 una decisione relativa al presupposto del diritto alle indennità, considerata la sua situazione personale ed il suo pendolarismo settimanale (doc. 10, pag.1).
Occorre ribadire, per quanto appaia sfuggire al ricorrente - e nonostante la decisione impugnata integri tale circostanza -, che in base all'attestazione A.I.R.E. (doc. 11 e relativi allegati di cui all'incarto UG, rispettivamente allegato doc. 9 al ricorso) il figlio minorenne __________ appare risiedere a __________, in __________. Anche la dichiarazione della signora __________ (prodotta dall'assicurato unitamente all'opposizione del 12 febbraio 2021 quale doc. 14) appare confermare tale circostanza, nella misura in cui la stessa si dichiara residente a __________. A ciò si aggiunga che, in base al Certificato di residenza / Stato di famiglia esibito dal signor RI 1 su richiesta dell'UG, né il figlio né la compagna risultano registrati, a qualsivoglia titolo, ad __________ al 30 novembre 2020, data del rilascio del predetto certificato (doc. 11 e relativi allegati esibiti dall'assicurato). L'assenza della compagna e del figlio dai registri dell'Anagrafe di __________ al 30 novembre 2020 e la relativa comparsa in quel di __________ non costituisce comunque elemento suscettibile di portare alla conclusione attesa dal ricorrente.
Ritenuto che il signor RI 1 dispone di un'abitazione di 5,5 locali ad __________ volta, per sua stessa ammissione, a garantire al figlio una casa e che l'asserita separazione dalla compagna non appare ostativa ad un rientro regolare presso l'abitazione di __________, si ritiene che i fatti siano ampiamente chiariti. In particolare, non si ravvisa alcuna concreta necessità di confrontare nuovamente l’assicurato con le sue stesse dichiarazioni.
2.3 Per quanto riguarda l’attività lavorativa dell'assicurato, va rilevato che né la tipologia di lavoro (pizzaiolo), né la distanza fra la sede di lavoro a __________ ed il Comune di __________ (situato in prossimità del confine con la Svizzera) ostano ad un rientro settimanale del ricorrente, né, invero, ad un rientro giornaliero ad __________. Questo, indipendentemente da eventuali turni di lavoro serali e/o ore di lavoro straordinarie prestate dall'interessato nel quadro del contratto (di durata determinata) e/o dall'impossibilità di utilizzo (momentaneo) di un mezzo di trasporto privato. Tali circostanze non bastano, nel caso concreto, a determinare una residenza effettiva in Svizzera. È dunque dato concludere, al più, che a __________ il ricorrente abbia costituito una residenza secondaria. Il fatto che possa avervi pernottato in determinate occasioni (con o senza il figlio) non consente di qualificarla come residenza effettiva ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Si contesta integralmente che l'UG abbia fatto qualsivoglia "ammissione" riguardo ai pernottamenti del signor RI 1 a ___________, come preteso nel ricorso.
Sempre con riferimento alle dichiarazioni del signor RI 1, si rileva che fra quelle rilasciate alla Cassa disoccupazione vi è anche il rientro "una volta al mese" presso la famiglia quando era occupato presso l'ultimo datore di lavoro. Da tale dichiarazione l’assicurato pretende di trarre la prova della residenza effettiva in Svizzera, rispettivamente della qualità di falso frontaliere.
Si ritiene che tale circostanza non sia suscettibile di mutare l'esito della presente fattispecie, la residenza effettiva in Svizzera dovendo sussistere durante tutto il periodo d'iscrizione in disoccupazione, ciò che non è dato ritenere nel caso concreto. Tanto meno rileva, ai fini della valutazione della presente fattispecie, lo stato di fatto all'epoca in cui l'interessato lavorava a __________. Il mantenimento del contratto di locazione per l'abitazione di __________, unitamente al fatto che la stessa sia garante della continuità della relazione filiale, appare costituire elemento decisivo.
In merito alla documentazione bancaria, ci si limita a ribadire che la stessa non comprova altro che dei prelevamenti in contante in Ticino, ciò che è del tutto normale e usuale visto che il ricorrente vi lavora. Di fatto, egli possiede ed utilizza dei conti bancari a __________, oltre ad essere conduttore di un immobile di 5,5 locali, all'esterno del quale staziona un veicolo targato, di sua proprietà, che non potrebbe rottamare perché troppo oneroso. A ben guardare, neppure l'acquisto di un (secondo) veicolo e relativa immatricolazione in Svizzera è operazione esente da oneri. Ma a prescindere dalla presenza di tale veicolo, le ulteriori risultanze agli atti non fanno altro che convergere verso una maggiore verosimiglianza della residenza effettiva del ricorrente nel precitato Comune italiano, ergo confermare lo statuto di vero lavoratore frontaliere.” (cfr. doc. III).
1.4. Con replica dell’8 giugno 2021, l’avvocato RA 1 ha, da parte sua, osservato quanto segue:
" (…) il sig RI 1 nei formulari non ha mai dichiarato di risiedere con il nucleo familiare ad __________, ma ha semplicemente dichiarato che ad __________ risiedeva la ex compagna ed il figlio e che lui prima viveva a __________ e successivamente si è trasferito dal caro amico __________ a __________ dove già viveva nel 2019 (PROVE Doc. 5 sub. n. 2 Permesso B Sig RI 1).
Il Sig RI 1 difatti ha ben specificato all'Ufficio Giuridico che lui viveva e vive a __________ e si recava/reca in Italia, per prelevare il minore e portarlo a __________ (PROVE Doc. 5 sub 14 Dichiarazione __________, Doc. Doc. 9 Scritto del Sig RI 1 11.12.2020, PROVE TESTI __________, __________, __________, __________), conformemente ai suoi diritti di visita del minore ed ha anche specificato che la ex compagna (madre del figlio minore) non vuole più avere nessun rapporto con lui (PROVE Doc. 9 Scritto del Sig RI 1 11.12.2020);
Nelle dichiarazioni della "prima ora" ha dichiarato di recarsi in Italia una volta al mese (PROVE DOC. 8/1 Formulario risposte verifica residenza in Svizzera);
Si contesta quanto asserito dall'Ufficio Giuridico ossia che "il carattere stagionale dell’occupazione del sig RI 1 non appare suscettibile di avvalorare il centro delle relazioni personali in Svizzera", l'Ufficio giuridico non tiene conto che il Sig RI 1 è ben 16 anni che lavora in Ticino sempre nel __________ (salvo il periodo di __________).
Pertanto in 16 anni il Sig RI 1 ha creato in Ticino ed in particolare a __________ il centro delle sue relazioni personali.
In particolare il sig RI 1 è dal 2004 che lavora in Ticino (e sono l 6 anni che non lavora in Italia), nel 2004 ha lavorato a __________, dal 2006 al 2013 ha lavorato ben 7 anni ad __________, nel 2014/2015 ha lavorato a __________ e dal 2015/2016 ha lavorato a ___________ dove ormai lavora da 6 anni con la sola interruzione di __________ (PROVE Edizione documenti Ufficio Migrazione, PROVE TESTI __________, __________, __________, __________);
Dopo 16 anni di lavoro in Ticino è naturale che il sig RI 1 abbia creato il centro dei suoi interessi, affetti e amicizie nel __________ (PROVE TESTI __________, __________, __________, __________, __________), sarebbe stato strano il contrario ed è anche naturale che abbia perso ogni legame con l'Italia soprattutto e ancora di più' con la separazione di fatto dalla ex compagna.
Si ribadisce che alla domanda di quando tornasse in Italia il sig RI 1 ha risposto una volta al mese e ovviamente l'ultimo datore di lavoro al momento della risposta non poteva che essere il __________;
Riguardo alla residenza in __________ del figlio si contesta quanto asserito dall'Ufficio Giuridico anche in riferimento all'abitazione di __________ e si precisa quanto segue:
il Sig RI 1 nel 2019 aveva sottoscritto un contratto di locazione in Italia per l'immobile di __________ della durata di 4 anni per assicurare al figlio e alla ex compagna un'abitazione dopo la separazione di fatto, difatti egli si era trasferito a vivere in Svizzera (PROVE Doc. 5 sub. n. 2 Pemesso B Sig RI 1). Successivamente i rapporti con la ex compagna si sono incrinati ancor di più, tanto che la compagna non vuole neppure più vederlo, la ex compagna per motivi suoi personali, ha deciso di trasferirsi temporaneamente o non (non è dato sapere) a __________ (PROVE TESTI Sig.ra __________ e __________). Ma ciò non vuol dire che in automatico nell'abitazione di __________ ci viva il sig RI 1, come asserito senza alcun elemento probatorio e non correttamente dall'Ufficio Giuridico, il Sig RI 1 dopo il periodo a __________ si è ritrasferito a __________ (CH) ove ha i suoi amici, le sue relazioni personali e il suo lavoro da 6 anni. __________ è per il sig RI 1 da anni il centro dei suoi affetti e relazioni personali, il ristorante __________ e il sig __________ sono diventati una seconda famiglia ed è per questo che il Sig RI 1 ha deciso di vivere effettivamente a __________ dove ha anche ricominciato a lavorare dal l maggio 2021 (PROVE doc. 8 contratto di lavoro __________).
L'abitazione di __________ è stata mantenuta in primo luogo perché il contratto ha durata di 4 anni (PROVE Doc. 10 contratto locazione), in secondo luogo perché nessuna norma di legge vieta al Sig RI 1 di avere un'abitazione in Italia, in terzo luogo in quanto il figlio del sig RI 1 spera di ritornare ad __________ ove ha tutti gli amici (PROVE TESTI __________) e da ultimo in quanto tale abitazione è attualmente subaffittata (in uso) alla Sig.ra __________ (per non tenerla vuota) in attesa che la ex compagna rientri in __________ con il figlio (TESTE Sigra __________).
Si precisa nuovamente che il sig. RI 1 vive in Ticino, in __________, ove ha il centro delle sue relazioni, vuole continuare a vivere in ___________ dove attualmente ha ripreso a lavorare al 100% (PROVA doc. 8 contratto di lavoro RI 1), ciò è dimostrato dalle ricerche degli appartamenti effettuati dal Sig RI 1 (PROVA Doc. 16 ricerche appartamenti in ___________ effettuati dal Sig RI 1). Purtroppo le chiusure Covid e le chiusure dei ristoranti non hanno facilitato al sig RI 1 in tali ricerche, per fortuna il caro amico __________ che conosce ormai da 6 anni il sig RI 1 non ha esitato a condividere la propria abitazione con lui (PROVE __________, __________, __________, __________, __________), già questo fatto non contestato è la prova del forte legame che il RI 1 ha con le persone che vivono a __________.
Si contesta quanto asserito dall'Ufficio Giuridico al punto 2.3 in quanto la separazione di fatto è ed è stata determinante per il Sig RI 1 e per la sua scelta, si ribadisce che il sig RI 1 non ha più' alcun rapporto con la ex compagna (PROVE TESTI) e che oramai da anni, lavora da 16 anni in Svizzera (ove ha ormai tutti i suoi legami affettivi e relazionali) non ha davvero alcun senso rientrare in Italia settimanalmente (come asserisce l'Ufficio Giuridico), dove non ha più' alcun legame affettivo.
Si contesta quanto asserito dall'Ufficio Giuridico in riferimento agli orari lavorativi del sig RI 1, difatti in tali orari di lavoro documentati (PROVE doc. 11 Prospetti paga Luglio, Agosto, settembre. Ottobre 2020) è chiaramente indicato che il sig RI 1 ha lavorato anche nei giorni festivi, giorni liberi e vacanza pertanto è ovvio che egli non potesse rientrare settimanalmente in Italia e restare in Ticino solo 5 giorni come erroneamente sostiene l'Ufficio Giuridico, inoltre a parere della scrivente è altresì determinante il fatto che egli non disponesse di un autoveicolo e quindi materialmente impossibilitato negli spostamenti. Il fatto che il sig RI 1 abbia acquistato un autoveicolo solo dopo alcuni mesi (PROVE Doc. 7 sub 7 Libretto circolazione 21.9.2021 autoveicolo del Sig RI 1) senza alcuna fretta, dimostra il fatto che ad egli non occorreva un veicolo in quanto in ___________ poteva benissimo spostarsi a piedi e nel locarnese in Bus, egli non aveva alcuna fretta di avere un auto per spostamenti maggiori (PROVE TESTI __________, __________, __________), si ribadisce che ___________ è la sua residenza primaria ed effettiva che sussiste tutt'ora e ed era così durante l'intero periodo d'iscrizione in disoccupazione.
Contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio Giuridico, il richiamo a __________ è determinante in quanto per il sig RI 1 è stata una scelta di vita quella di trasferirsi in Svizzera, e dimostra che egli non aveva alcun interesse a rientrare settimanalmente in Italia né da __________ ma neppure da ___________, la scelta di trasferimento e di spostare la residenza effettiva in Svizzera nel 2019 è stata una scelta meditata e responsabile del Sig RI 1 che, dopo 16 anni di lavoro in Svizzera e dopo la rottura di ogni legame in Italia con la separazione di fatto dalla ex compagna, ha deciso di vivere ove aveva e ha i suoi legami personali ed affettivi e il centro della sua vita, ossia la Svizzera.
Da ultimo si contesta quanto asserito circa i prelievi bancari e l'acquisto della nuova auto. I prelievi bancari dimostrano che egli si trova tutti i giorni in Ticino, visti i frequenti prelievi.
L'auto rotta e ferma davanti all'abitazione di __________ non prova alcunché, difatti non vi era quella nuova, ma quella vecchia che non usava e che era ed è inamovibile. Per i costi dell'acquisto della nuova auto e i costi di rottamazione si comunica all'Ufficio Giuridico che il sig RI 1 ha acquistato l'auto.” (cfr. doc. VI)
La patrocinatrice dell’assicurato, oltre a ribadire la propria richiesta di indire un pubblico dibattimento e, quindi, l’audizione del ricorrente, ha altresì postulato l’assunzione testimoniale di diverse persone, asseritamente suscettibili di riferire sulla pretesa effettiva residenza a __________ di RI 1 ed in particolare circa il fatto che il suo centro di interessi si trova in Ticino e non nella vicina Penisola (cfr. doc. VI)
1.5. Nella duplica del 17 giugno 2021, l’amministrazione si è opposta alle assunzioni testimoniali postulate dal ricorrente, in quanto non “suscettibili d’influire sull’esito della procedura”. In particolare, rileva la resistente, “il centro degli interessi personali del signor RI 1 è stabilito da elementi oggettivi” e meglio dalle dichiarazioni della prima ora rese dall’assicurato e dal “contratto di locazione pluriennale ad __________”:
" (…) Il fatto che solo successivamente alla decisione contestata l’assicurato si sia attivato per adeguare la propria situazione (leggi: sublocazione dell'abitazione di __________), non appare circostanza tutelabile, né dal profilo della buona fede, né da quello procedurale, essendo rilevante lo stato di fatto esistente al momento della data di emissione della decisione su opposizione (2 aprile 2021), il quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali. Si rileva che l’assicurato continua a fornire svariate versioni in merito al luogo di residenza della signora , che vorrebbe assumere quale teste e per la quale indica "" come recapito, senza precisare ulteriormente l'indirizzo. Il ricorrente dovrebbe sapere dove risiede la compagna, dato che non nega di prelevare il figlio per le visite. Si rileva inoltre che le argomentazioni sinora addotte dal ricorrente poggiano su un'asserita separazione di fatto, non suffragata da sentenza giudiziale. In siffatte circostanze, le dichiarazioni rese alla Cassa disoccupazione meritano senza dubbio un'accresciuta credibilità.
Con riferimento all'asserita sublocazione, si rimarca che il signor RI 1 non si è premurato di versare agli atti una dichiarazione scritta della presunta conduttrice, né un contratto di sublocazione, né copia della registrazione di tale contratto presso l'Agenzia delle entrate (di principio obbligatoria in Italia per i contratti di durata non inferiore a 30 giorni), pretendendo l'assunzione della signora __________ come teste. Quand'anche si palesasse l’esistenza di un contratto di sublocazione (la cui durata sarebbe comunque da accertare), il medesimo non avrebbe alcuna rilevanza ai fini dell'esito della presente vertenza (…).
Per quanto riguarda la situazione del ricorrente prima dell'iscrizione in disoccupazione nel Cantone Ticino, segnatamente in relazione al periodo lavorativo a __________, si contesta nuovamente che la stessa possa influire sull'esito della presente vertenza, posto che non spetta alle autorità di codesto Cantone sostituirsi a quelle di altri Cantoni per la verifica dei presupposti LADI, in relazione alla residenza.
In merito alla dichiarazione del signor RI 1, stante la quale quando egli era occupato presso "l'ultimo datore di lavoro" rientrava una volta al mese, essa viene a dir poco strumentalizzata. Appare pacifico che tale dichiarazione non possa seriamente riferirsi al datore di lavoro di __________, già per il fatto che, se così fosse, l'interessato non avrebbe al contempo dichiarato che la durata settimanale del soggiorno in Ticino è di 5 giorni e di rientrare dalla famiglia in Italia quando ha libero (cfr. doc. 9/1). L'una esclude l'altra, mentre resistenza del contratto di locazione ad __________, unitamente alla dichiarata presenza della famiglia proprio ad __________, è e rimane elemento decisivo.” (cfr. doc. VIII)
1.6. Con osservazioni del 28 giugno 2021 – trasmesse per conoscenza alla resistente il 30 giugno seguente (cfr. doc. XI) -, la legale di RI 1 ha ribadito la necessità di assunzione dei mezzi di prove postulati, segnatamente le audizioni del ricorrente e dei testimoni.
La patrocinatrice di RI 1 ha, infine, osservato quanto a seguire:
" (…) Il sig. RI 1 ha dichiarato di rientrare una volta al mese in Italia quando era occupato presso l’ultimo datore di lavoro, mentre ha dichiarato di rientrato quando aveva libero dalla data d’iscrizione in disoccupazione (…), forse intendendo che quando aveva un po’ di tempo si recava a prelevare il figlio e portarlo a __________ per trascorrere un po’ di tempo insieme, pertanto nessuno dichiarazione è strumentalizzata come asserisce erroneamente l’Ufficio Giuridico: riguardo ai legami in Italia si ribadisce che il sig. RI 1, separato di fatto, non ha più legami in Italia se non per il figlio che preleva e porta in Ticino per il fine settimana di sua competenza.
Sulla casa di __________ (…) il sig. RI 1 l’aveva affittata in un primo tempo per la compagna e il figlio (…) dopo la compagna è andata via da __________, si è trasferita a __________, i rapporti tra il sig. RI 1 e la compagna non sono per nulla buoni (da ciò il trasferimento), si ribadisce che il sig. RI 1 non è a conoscenza dell’indirizzo della compagna, in quanto Ella non glielo vuole comunicare. Lo scambio del figlio per i diritti di visita avviene a __________ o a __________.
Essendo svariati mesi che l’abitazione di __________ non veniva utilizzata, il sig. RI 1 per non lasciarla vuota l’ha concessa in sublocazione alla sigra __________, in attesa che la compagna ed il figlio possano tornarci a vivere magari quando i rapporti tra i genitori saranno tornati più sereni (…)” (cfr. doc. X)
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa, a ragione, oppure no, ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° novembre 2020 e sino al 30 aprile 2021.
In effetti, dal 1° maggio 2021, e meglio da quando ha ripreso a lavorare per il __________, il ricorrente non è più iscritto al sistema COLSTA (cfr. doc. 23-24).
2.2. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che “in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale”.
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera, che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" 5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2021.2 del 10 maggio 2021.
In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:
" (…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”
In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.
2.3. Nella presente evenienza questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. supra consid. 2.2.)
Inoltre va osservato che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), sia, ancora, dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.3.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere per l’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).
In una sentenza 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 il Tribunale federale ha confermato il concetto di residenza secondo la LADI ed ha sottolineato che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro) bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
RI 1 (nato il __________ 1960), di nazionalità italiana ed attualmente in possesso di un permesso B UE/AELS - rilasciato il 20 agosto 2019 e valido fino al 19 agosto 2024 (cfr. doc. 3) -, dopo aver lavorato presso il __________ dal 13 marzo al 15 maggio 2019 (cfr. doc. 4 ed all. a doc. 7) e successivamente agli impieghi svolti, tra agosto 2019 e marzo 2020, nella Svizzera tedesca, dapprima nella ristorazione (come pizzaiolo) e poi come stalliere (cfr. doc. 4, 7 e 9/17), dal 1° luglio al 31 ottobre 2020 è stato assunto come pizzaiolo con contratto di lavoro di durata determinata presso il __________ (cfr. doc. 9/11, 9/15, 9/16).
Giova rilevare che il ricorrente, prima dell’impiego dell’estate 2020, era già stato attivo, sempre in qualità di pizzaiolo nei periodi dall’11 maggio al 31 ottobre 2015 e dal 1° maggio al 31 ottobre 2018, presso tale ultima struttura, e meglio come risulta dal curriculum vitae prodotto dal medesimo (cfr. doc. 4).
Dal “contratto di lavoro determinato” emerge che per un impiego di 43.5 ore settimanali, RI 1 avrebbe dovuto percepire un “salario fisso” di fr. 3'700.-/mese cui si aggiungevano fr. 300.- a valere quale quota parte della tredicesima, per un salario mensile lordo pari a, quindi, fr. 4'000.- ed un netto di fr. 3'138.95 al mese (cfr. doc. 9/16). Dai conteggi stipendi agli atti si evince però, ch’egli, ha avrebbe lavorato ben oltre le 43.5 ore convenute, e meglio anche nel corso di quelli che dovevano essere i giorni liberi, percependo i seguenti stipendi:
mese di luglio 2020:
o salario lordo fr. 3'800.-
o liberi 8 giorni fr. 1'008.-
o tredicesima fr. 320.-
o totale salario lordo fr. 5'128.- e, al netto delle deduzioni, fr. 4'105.13 (sui quali il ricorrente aveva già ricevuto un acconto di fr. 500.-; cfr. doc. 9/15);
mese di agosto 2020:
o salario lordo fr. 3'800.-
o liberi 9 giorni fr. 1'134.-
o tredicesima fr. 320.-
o totale salario lordo fr. 5'254.- e, al netto delle deduzioni, fr. 4'213.48 (cfr. doc. 9/15);
mese di settembre 2020:
o salario lordo fr. 3'800.-
o liberi 5 giorni fr. 630.-
o tredicesima fr. 320.-
o totale salario lordo fr. 4’750.- e, al netto delle deduzioni, fr. 3'776.39 (cfr. doc. 9/15);
mese di ottobre 2020:
o salario lordo fr. 3'800.-
o liberi 14 giorni fr. 1’764.-
o tredicesima fr. 320.-
o totale salario lordo fr. 5’884.- e, al netto delle deduzioni, fr. 4'759.85 (cfr. doc. 9/15);
Al termine del rapporto lavorativo, vale a dire a decorrere dal 1° novembre 2020 l’assicurato ha postulato il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1).
In data 16 ottobre 2020, RI 1, nel compilare il “Modulo – informazioni integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” ha indicato, d’un lato, di essere alla ricerca di un impiego “dal lunedì al venerdì” e, d’altro lato, che il proprio nucleo familiare era composto dalla “coniuge/partner” __________ (nata l’__________ 1984) e dal “figlio” __________ (nato il __________ 2011), che ha indicato risiedere entrambi in Via __________ ad __________ (cfr. doc. 6), e cioè in quello che, due giorni prima, in occasione della registrazione presso l’URC, aveva indicato corrispondere al suo “indirizzo completo all’estero” (cfr. doc. 5).
Con scritto di data 21 ottobre 2020, l’amministrazione, preso atto che l’assicurato, dal 1° luglio 2020, risiedeva “presso un conoscente a __________”, e necessitando di “ulteriori informazioni in merito alla sua residenza in Svizzera” gli ha chiesto di fornire riscontro ad una serie di quesiti cui RI 1, il 2 novembre 2020, ha (in parte) risposto, e meglio come segue:
“01 Lei è iscritto all’AIRE? No.
02 Di quanti locali è composto l’appartamento di __________? 4 ½.
03 Quanto paga di affitto mensile?
04 Esiste un contratto di locazione?
05 Chi ha stipulato il contratto? Nessun contratto.
06 Nell’appartamento di __________ vive da solo? No.
07 Dove risiede la sua famiglia? In Italia.
08 In casa propria o in affitto? In affitto.
09 Quando era occupato presso l’ultimo datore di lavoro, quanto rientrava dalla sua famiglia? 1 volta al mese.
10 Dalla data di iscrizione alla disoccupazione quando rientra dalla sua famiglia? Quando ho libero.
11 Ha un veicolo privato? Sì.
12 Quale è il numero di targa? __________ Ticino.
13 Quale è la sua cassa malattia? __________.
14 Chi è il suo medico curante? __________.
15 Quale è la durata settimanale del suo soggiorno in Ticino? 5 giorni.
16 Quali legami ha con la Svizzera? Lavoro.
17 È membro di società, associazioni o altri enti in Svizzera? No
18 È abbondato a giornali o riviste? No.” (cfr. doc. 9/1).
L’11 novembre 2020, oltre a compilare la “domanda d’indennità di disoccupazione”, l’assicurato, per gli “obblighi di mantenimento nei confronti di figli” ha indicato di essere il padre di , domiciliato ad “ (__________)” e nato il __________ 2011 in __________ (cfr. doc. 9/12).
In data 24 novembre 2020, la Cassa, preso atto delle risposte fornite dal ricorrente e della documentazione ricevuta, ha interpellato l’ufficio giuridico della Sezione del Lavoro per sapere se “il signor RI 1 è da ritenere idoneo al collocamento” e “se sì perché la residenza effettiva è nel nostro Paese” (cfr. doc. 9).
Il 27 novembre 2020, la Sezione del Lavoro – “preso atto della sua situazione personale, segnatamente, del suo contro di relazioni personali e affetti (…) che si colloca in Italia e del suo pendolarismo settimanale” - ha, da parte sua, comunicato all’assicurato quanto segue (assegnandogli, altresì, un termine per produrre eventuali osservazioni):
" In particolare, l’esame del suo caso s’impone nella misura in cui dalle risposte fornite il 2 novembre 2020 alla Cassa __________ in merito alla verifica della residenza in Svizzera, in buona sostanza ha dichiarato:
Di non essere iscritto all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’estero);
Di non aver stipulato nessun contratto di locazione (ndr. poiché soggiorna presso un ex collega di lavoro: __________ che dimora con il figlio __________);
La sua famiglia risiede in Italia (__________);
Di rientrare dalla sua famiglia ogni qual volta è libero da lavoro;
La sua durata del soggiorno in Ticino è di 5 giorni settimanali;
Con la Svizzera ha unicamente legami di lavoro” (cfr. doc. 10)
In data 10 dicembre 2020, l’assicurato ha comunicato alla Sezione del Lavoro quanto segue:
" (…) In merito al punto quando sono libero, io non pensavo che fosse una colpa andare in Italia a prendere il mio bambino e condurlo al mio domicilio a ___________ per due giorni; forse mi sarò spiegato male, quindi penso di non aver commesso alcuna infrazione, quindi mi metto al vostro giudizio.
In merito al certificato di residenza della signora __________, non posso produrlo perché la signora non vuole più avere nessun rapporto col sottoscritto e appena arriveranno gli estratti conti della ___________, li invierò.” (cfr. doc. 11).
Contestualmente, ha prodotto la seguente documentazione:
certificato di residenza / certificato di stato di famiglia di data 30 novembre 2020 rilasciato dal Comune di , da cui emerge che RI 1 “è residente in questo Comune del 28-03-2006 per immigrazione da __________ ()”
la richiesta di iscrizione all’AIRE di data 3 dicembre 2020 indicante l’arrivo in Svizzera dal 20 agosto 2020, dalla quale emerge che il figlio dell’assicurato risiede in __________;
la copia della carta d’identità e della tessera sanitaria italiane, nonché del permesso B;
la visura per soggetto aggiornata al 3 dicembre 2020, dalla quale emerge che RI 1 non ha terreni e fabbricati nella provincia di __________;
la copia del contratto di locazione sottoscritto per la durata di quattro anni (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2023) tra __________ (locatore) e RI 1 (conduttore) per un appartamento di 5.5. locali sito ad __________, indicante il “divieto di sublocazione parziale o totale”, così come il divieto “di immettere nell’alloggio persone estranee al nucleo familiare della “parte conduttrice”;
la richiesta di registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle entrate (importo del canone euro 5'400.-);
gli estratti conto postali dell’ “E-conto di risparmio” intestato al ricorrente “c/o __________” dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020 sui quali non figurano accrediti riconducibili a versamenti da parte del datore di lavoro per l’attività svolta presso il ristorante di __________;
gli estratti conto postali e del “Conto privato” per il periodo dal 16 luglio al 30 novembre 2020 dai quali emerge, tra le voci di addebito, una “tassa domicilio all’estero” mensile di fr. 25.- e sui quali non figurano accrediti riconducibili a versamenti del datore di lavoro per l’attività svolta presso il ristorante di __________;
una “lista movimenti” del conto presso ___________ intestato a “RI 1 __________” dalla quale emergono, d’un lato, un cospicuo accredito a contanti (euro 4'770.-) e, d’altro lato, un successivo addebito di euro 4'768.21 avente quale causale “saldo arretrati affitto luglio agosto settembre + spese processuali”;
contrattualista e CG di __________;
il “riepilogo conto corrente” relativo al conto presso __________ relativo al periodo dal 31 marzo al 30 giugno 2020 ed all’intervallo tra il 31 dicembre 2019 ed il 31 marzo 2020 (cfr. all. a doc. 11).
Con la decisione del 14 gennaio 2021, la Sezione del lavoro ha negato a RI 1 l’erogazione delle indennità di disoccupazione in quanto “l’assicurato non adempie al presupposto del diritto all’indennità di disoccupazione (residenza in Svizzera) a decorrere dal 1° novembre 2020”.
In particolare, l’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento sulla base di quanto segue:
" (…) dalle dichiarazioni rese mediante il formulario risposte verifica residenza in svizzera del 2 novembre 2020 dall’assicurato, nonché, dal Certificato di residenza del Comune di __________ (Italia), supportato dall’avente diritto alla Tessera sanitaria italiana, rileviamo che di fatto dal 28 marzo 2006 a tutt’oggi il signor RI 1 risiede in Italia e la famiglia (figlio e la di Lui madre) dell’assicurato risiede stabilmente anch’essa in Italia dove il figlio è scolarizzato. In particolare, sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, sia durante la disoccupazione, l’assicurato rientra regolarmente in Italia presso la sua abitazione e/o la famiglia, tant’è che egli riferisce che durante i giorni liberi rientra in Italia dove si collocano il centro delle sue relazione personali e gli affetti. In Svizzera ha unicamente interessi professionali, dispone di un’abitazione precaria / temporanea e la durata del suo soggiorno è di 5 giorni.
Si constata quindi, da dove egli soggiorni, come la residenza principale dell’interessato sia permanentemente in Italia.
Attualmente non è quindi possibile ammettere che egli abbia concretizzato un legame con il Ticino (Svizzera), tale da poter considerare il luogo in cui si trova, la sua residenza primaria, che presuppone, occorre ricordarlo, la creazione nel nostro Paese del centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali.
A nulla di diverso può portare il fatto che l’assicurato sia iscritto all’A.I.R.E. peraltro solamente il 3 dicembre 2020 e soltanto dopo aver avviato l’esame del suo Stato di residenza, che sia affiliato ad una Cassa malati e che il suo veicolo a motore sia immatricolato in Ticino.
3.2. Visto che, in conclusione, l’assicurato non ha la residenza in Svizzera ma in Italia, rimane ora da stabilire – benché le nozioni di dimore per pronunciare una Decisione negativa siano sufficientemente chiarite - se egli ha diritto alle prestazioni LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (…).
Considerati i rientri settimanali del medesimo presso la sua abitazione ad __________ e/o la famiglia in Italia prima (e dopo) l’iscrizione in disoccupazione, occorre tuttavia ritenerlo vero lavoratore frontaliero che ha diritto in quale tale, alle prestazioni di disoccupazione n Italia, non potendo egli neppure sulla base delle disposizioni di diritto internazionale, beneficiare delle prestazioni in Svizzera.” (cfr. doc. 12).
In data 12 febbraio 2021, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro la decisione del 14 gennaio precedente, ponendo in evidenza – oltre agli elementi poi richiamati in sede ricorsuale a pretesa comprova dell’effettiva residenza in Svizzera del proprio assistito (cfr. supra consid. 1.2.) – il fatto che la situazione alloggiativa del ricorrente presso l’amico e collega __________, seppure in assenza di un contratto di locazione, sarebbe stabile (e meglio come dimostrerebbe anche la dichiarazione rilasciata da quest’ultimo e contestualmente versata agli atti) e puntualizzato che “l’appartamento di 4,5 vani è abitato solamente dall'opponente, dal Signor __________ che ne è il proprietario e dal figlio di quest'ultimo”.
L’avv. RA 1, inoltre, ed a pretesa “conferma della presenza stabile del RI 1 in Ticino”, ha trasmesso “i movimenti bancari del periodo contestato” rilevando che dai medesimi emergono “continue operazioni agli sportelli postali del Ticino, in tutti giorni della settimana, anche di sabato”.
A sostegno delle pretese del proprio assistito, la legale ha, poi, fatto valere le seguenti argomentazioni:
" (…) Ebbene, a questo punto, occorre chiarire che il RI 1 non rientrava settimanalmente presso la casa di __________ in quanto dall'anno 2019 non ha alcun rapporto con la Signora __________, dalla quale quindi si è separato di fatto (come già confermato dalla lettera del 10.12.2020 - si richiama Vostro incarto __________ Estratto Dichiarazione Scritta - documentazione già in Vs. possesso all. n. 11)
Pertanto, egli si recava in Italia, il più delle volte per fare visita al figlio __________ (rientrando sempre la sera in Ticino) ovvero per prendere il figlio e portarlo nella sua abitazione in Ticino, e mai per soggiornare in Italia (PROVE: Doc. n. 14: Dichiarazione __________; PROVE TESTE __________).
Quindi, l'opponente non ha altra abitazione al di fuori di quella in Svizzera.
A dire il vero era - ed è - in procinto di locare in un immobile per conto suo, ma la situazione pandemica non gli ha permesso di svolgere una ricerca in modo preciso e assiduo.
Tuttavia, secondo il Tribunale Federale è sufficiente dimostrare una "costante presenza sul mercato del lavoro svizzero" (cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle abitazioni reperite .D'alto conto, non avrebbe alcun senso acquistare un'autovettura in Svizzera, abitare in Svizzera regolarmente ed essere assoggettato alla cassa malati se lo scopo non fosse quello di vivere effettivamente in Svizzera; se avesse voluto vivere a pochi km dal lavoro nulla glielo avrebbe impedito: avrebbe usufruito di un permesso L per frontalieri e avrebbe svolto la vita da vero frontaliere. E invece l'opponente si è stabilito in Svizzera con l'intenzione di rimanerci e i fatti già menzionati lo attestano.
Inoltre, le relazioni personali del RI 1 si sono regolarmente instaurate in Svizzera e a dimostrazione di quanto esposto si significa che il Sig. __________ e il Sig. __________, sono residenti in Svizzera e il primo, proprio per via del rapporto instaurato in Svizzera, gli permette di essere ospite presso la sua abitazione.
Altro elemento di notevole importanza, a conferma di quanto già argomentato, è il lavoro svolto dal ricorrente: il sig. RI 1 svolgeva la mansione di pizzaiolo e di certo non poteva assentarsi nel fine settimana atteso il flusso di clientela proprio durante quei giorni.
Ad unire tutti gli elementi si dimostra una presenza costante del sig. RI 1 nel territorio svizzero.
Inoltre, tipo di lavoro e conseguenti orari nonché la separazione e l'età del figlio, non gli permettono al momento di farlo vivere solamente con lui.
Ad ogni buon conto tali limiti anche in presenza di abitazione in Italia (e così non è!) non gli avrebbero comunque permesso un'adeguata e costante familiarità con il figlio.
Sul predetto punto occorre riportare la Sentenza S 13 155 (consid. 3b) del Tribunale amministrativo del Cantone __________ secondo cui "... il fatto di avere la famiglia in Italia non depone necessariamente per l’assenza di legami con la Svizzera e quindi di una residenza in detto paese, giacché l'impiego dell'istante non gli permetterebbe comunque di restare presso la propria famiglia neppure se la stessa vivesse in Svizzera, almeno durante parte del tempo libero. Per questo il fatto che la famiglia dell'istante non si sia mai trasferita in Svizzera è da imputare al particolare tipo di lavoro dell'assicurato e non ad una deliberata volontà di mantenere il centro delle proprie relazioni familiari in Italia".
E ancora in un'altra Sentenza il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi e anche di quelli soggettivi. La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un'occupazione; la durata e la modalità dell'assenza, il tipo di attività svolta nell'altro Stato come pure l'intenzione del lavoratore, risultante dall'insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un'occupazione
Di conseguenza, la circostanza che il figlio non si fosse trasferito in Svizzera non pub essere qualificata — vista la particolarità del caso in esame come mantenimento (all'estero) del centro delle proprie relazioni personali.
A nulla rileva che il contratto di locazione dell'abitazione ad __________ sia intestato all'opponente, poiché non potrebbe essere il contrario, dal momento che la Signora __________ non svolge alcuna attività retributiva e che il RI 1 al fine di assicurare una casa al figlio, non potendo vivere al momento con solamente con lui, ha preferito intestarsi il contratto di locazione.
Anche su tale punto si richiama la Decisione della nostra Massima Istanza giudiziaria che ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).
Infine, occorre chiarire che il formulario sul quale si basa erroneamente la decisione di Codesta Autorità non consente di comprendere se l'istante si sia recato in Italia per soggiornarvi o semplicemente per visita al figlio. È evidente che le due ipotesi determinano due conclusioni nettamente differenti: la prima consolida un legame con il territorio di partenza, mentre la seconda non inficia sull'adempimento dei requisiti per ottenere l'indennità di disoccupazione.
Si contesta, altresì, la decisione del 14.1.2021 in toto e in particolare ove indica che in base al formulario l'assicurato abbia esposto di aver in Svizzera unicamente rapporti professionali, in quanto il formulario, non seguito almeno da un'audizione e/o da ulteriori accertamenti, non può essere considerata la fonte sulla quale si basa la decisione oggetto della presente opposizione e con la quale si contesta al RI 1 l'inadempimento del requisito della residenza.
Infatti, seppur vero che l'esistenza di un permesso di soggiorno non costituisce più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera (Prassi LADI ED/B139), è altrettanto vero che non sono stati eseguiti adeguati controlli per accertare la mancanza di tale requisito.
Tanto è vero che se la cassa, dopo aver ascoltato l'assicurato, avesse avuto dei dubbi giustificati circa la residenza di quest'ultimo in Svizzera, avrebbe dovuto sollecitare l'intervento della polizia o dei servizi cantonali competenti nell'ambito dell'assistenza amministrativa (ex art. 32 LPGA).
Pertanto, il requisito della residenza è ampiamente adempiuto, in quanto l'abitazione primaria del Signor RI 1 è in Ticino.” (cfr. doc. 16)
In subordine, segnatamente “nella denegata ipotesi in cui, le prerogative dell'art. 12 LADI non siano adempiute”, la legale dell’assicurato ha postulato che il medesimo venga ritenuto falso frontaliere:
" (…) si deve ritenere l'opponente, comunque, come "falso frontaliero" con conseguente diritto d'opzione.
Infatti, in riferimento all'art. 65 Reg. CEE 883/2004, l'unico criterio per l'applicazione di un'eccezione al principio in base al quale un richiedente non ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione nel paese in cui ha lavorato previsto dalle norme applicabili è il seguente: la persona richiedente deve essere definita in qualità di "frontaliere vero".
In secondo luogo, che come correttamente riportato dalla Circolare ID 883 della SECO la nozione di “frontaliere vero" deve essere applicata alle persone che sono attive professionalmente in uno Stato ma risiedono in un altro Stato, nel quale rientrano ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Tale lavoratore di norma non dimora nello Stato in cui lavora e il luogo dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine.
Nel caso di specie, non é possibile ammettere che l'opponente risponda ai criteri per essere definito "frontaliere vero" ai sensi delle norme applicabile e per i fatti già menzionati, egli non soggiornava in Italia ma quelle poche volte si recava in Italia per prendere il figlio e portarlo con lui in Svizzera per l'esercizio del diritto di visita a settimane alterne.
L'unica categoria nella quale sarebbe quindi possibile inserirlo, se contrariamente a quanto richiesto in sede di ricorso e quindi seguendo la logica della Sezione del lavoro in base alla quale egli disponga di una residenza all'estero, è quella del lavoratore frontaliere cosiddetto "falso", poiché tali lavoratori sono attivi professionalmente in uno Stato e risiedono in un altro Stato nel quale non tornano almeno una volta la settimana.
Tanto è vero che in base alla giurisprudenza della massima Corte tali lavoratori dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato d'impiego e quelle dello Stato di residenza.
Inoltre, un'applicazione della LADI come viene suggerita nella decisione del 14.01.2021 contravviene al diritto federale, ai principi di diritto quali l'uguaglianza di trattamento e la proporzionalità, al diritto costituzionale, violando il diritto all'uguaglianza di trattamento e alla protezione dall'arbitrio e, infine agli obblighi previsti dagli Accordi bilaterali che la Svizzera ha stipulato con l'Unione Europea e in particolare all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.
In effetti, restringerebbe in modo contrario agli accordi la possibilità dei cittadini europei di spostarsi e di lavorare nei Paesi dell'Unione nonché in Svizzera, poiché se da una parte tale diritto dovesse essere riconosciuto e accordato, diverrebbe privo di senso nel momento in cui venisse esclusa la possibilità di usufruire dei sistemi di protezione sociale nei paesi d'impiego.
Dunque, in riferimento a quanto summenzionato e comprovato, è evidente che il ricorrente non rientri al domicilio italiano tutti i giorni o almeno una volta alla settimana e che deve essere quantomeno considerato quale falso lavoratore frontaliere, mancando il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare), e che ha pertanto esercitato correttamente il suo diritto di scelta e adempiendo fondamentalmente gli ulteriori criteri previsti dalla LADI, pertanto, la presente opposizione dev'essere accolta e riconoscere perlomeno al ricorrente il beneficio delle indennità di disoccupazione.” (cfr. doc. 16)
Giova rilevare che, in allegato all’opposizione, la legale del ricorrente ha trasmesso alla resistente, tra gli altri, i seguenti documenti:
copia del certificato di domicilio rilasciato dall’Ufficio controllo abitanti di __________ in data 7 dicembre 2020 dal quale emerge che l’assicurato sarebbe domiciliato a __________ dal 28 luglio 2020 (cfr. all. 3 a doc. 16);
copia della fattura di data 21 settembre 2020 per l’imposta di circolazione del veicolo __________, il rilascio della licenza di circolazione e della targa nuova (cfr. all. 5 a doc. 16);
copia del contratto di assicurazione veicoli a motore __________ stipulato il 21 settembre 2020 (cfr. all. 6 a doc. 16);
copia della licenza di condurre svizzera rilasciata in data 7 settembre 2020, del tesserino della cassa malati , della tessera “swisspass.ch”, nonché della tessera “” (cfr. all. 10 e 11 a doc. 16);
dettagli dei movimenti sul conto privato di RI 1 presso la __________ dal 1° al 30 settembre 2020 (cfr. all. 13 a doc. 16);
la dichiarazione di __________, da cui risulta, d’un lato, che ospita RI 1 dal 25 luglio 2020 e che quest’ultimo è, quindi, domiciliato presso la sua abitazione “come amico ed in modo permanente da luglio 2020 e al fine settimana anche con suo figlio” e, d’altro lato, che, invece, il proprio figlio, __________, “ha la residenza da me, ma lavora e abita a __________ con la sua ragazza e non può fornire informazioni in merito” (cfr. all. 12 a doc. 16);
gli estratti conto dei mesi di settembre e ottobre 2020 del Conto Privato __________ di “RI 1 ” “” e quello del mese di dicembre 2020, intestato a “RI 1 ”, “” (cfr. all. 13 a doc. 16);
la dichiarazione (non datata) sottoscritta da __________, dalla quale emerge che RI 1 “(…) talvolta veniva a prendere nostro figlio, __________, presso la mia abitazione di __________ per passare il weekend con lui a __________” (cfr. all. 14 a doc. 16).
In data 26 febbraio 2021 la Sezione del lavoro ha sottoposto all’assicurato, per il tramite della patrocinatrice, una serie di quesiti cui l’avv. RA 1, con risposta del 5 marzo 2021, ha fornito i riscontri seguenti:
" Domanda 1
Il signor __________ era collega di lavoro del signor RI 1 fra il 1° luglio 2020 ed il 31 ottobre 2020 presso il ristorante __________?
Confermo che il Sig. __________ era collega di lavoro del Sig. RI 1 fra il 1° luglio 2020 ed il 31 ottobre 2020 presso il ristorante __________;
Domanda 2
Premessa: unitamente all’opposizione, il signor RI 1 ha esibito quale doc. 3 un “Certificato di domicilio” dal quale si evince la sua domiciliazione a __________ a partire dal 28 luglio 2020.
Fra il 1° luglio 2020 (giorno di inizio dell’attività lavorativa presso il ristorante __________) ed il 27 luglio 2020 dove risiedeva?
Il sig. RI 1 ha iniziato a lavorare dal 1° luglio 2020 a __________ al __________ e pertanto fin dal 1° luglio 2020 il sig. RI 1 vive stabilmente a __________ nell’abitazione del sig. __________. Appena ha avuto tempo il sig. RI 1 si è recato presso il Municipio di __________ per comunicare la partenza;
Domanda 3
Voglia brevemente descrivere l’abitazione sita ad __________ (IT, __________), sia internamente che esternamente.
L’abitazione sita ad __________, __________ (IT, __________), è un’abitazione posta su un unico piano.
L’abitazione è composta da cucina, soggiorno, camera da letto, seconda cameretta da letto, bagno. Esternamente c’è un piccolo balcone e il locale lavanderia;
Domanda 4
Voglia indicare la tipologia del veicolo (numero di targa, marca, colore) utilizzato dal signor RI 1 previamente all’immatricolazione dell’__________ targata __________.
Prima dell’__________ targata TI __________, il sig. RI 1 aveva sdoganato l’auto __________ (targata __________, colore blu) come da allegato.
Nel frattempo che aspettava per il collaudo, a tale auto si è rotto il motore durante l’estate (nella seconda metà di luglio circa), e quindi appena ha potuto l’ha sostituita con il veicolo __________.
Si precisa che l’auto con il motore rotto non era utilizzabile, pertanto il sig. RI 1 è rimasto alcuni mesi senza auto ed i suoi spostamenti erano comunque prevalentemente da casa () al lavoro () a piedi o in bus, ciò a dimostrazione del fatto che egli vive stabilmente in __________.
A dimostrazione del fatto che il sig. RI 1 vive stabilmente in __________ e la sua intenzione è sempre stata quella di stabilirsi in modo stabile in Ticino è il fatto che il sig. RI 1 si è già attivato per la ricerca di un’abitazione da prendere in affitto in modo da non gravare sull’amico collega __________.” (cfr. doc. 18 e 19).
L’11 marzo seguente, l’amministrazione –allegando “copia della documentazione ottenibile tramite il portale “Google Maps – Street View” inserendo l’indirizzo __________” e meglio delle fotografie ritraenti l’immobile sito in __________, il vialetto che conduce al garage ed uno spiazzo di fianco all’abitazione - ha sottoposto dei nuovi quesiti all’assicurato, la cui legale, il 18 marzo seguente, ha fornito le risposte di seguito indicate (e dalle quali, in sostanza, emerge che il contratto di locazione non si estende all’intero immobile ma a parte di esso):
" Domanda 5
La casa visibile sulla documentazione fotografica (doc. 1, 2, 3, allegati alla presente) corrisponde all’oggetto di 5,5, locali da lei locato dal 1° settembre 2019 in virtù del contratto stipulato con il signor __________?
Foto vostro doc. 1 il garage (segnato con una X al doc. che si allega in doc. 1) non corrisponde all’immobile da voi citato (composto da cucina, soggiorno, camera da letto, seconda cameretta da letto, bagno) e sito in __________, in quanto il garage non è compreso nell’immobile, così come non corrisponde la finestra sulla destra e segnata con una X nel documento che allego doc. 1, in quanto non fa parte dell’immobile sopracitato (il tutto come segnato e indicato nel doc. 1 allegato alla presente e a cui ci si richiama);
Foto vostro doc. 2 il giardino e la strada innanzi al garage non corrisponde all’immobile sopra citato (come segnato nel doc. 2 allegato alla presente e a cui ci si richiama);
Foto vostro doc. 3 il garage e la strada innanzi non corrispondono all’immobile sopracitato, in quanto estraneo allo stesso (come segnato nel doc. 3 allegato alla presente e a cui ci si richiama);
Foto vostro doc. 4 la parte sinistra dello spiazzo non corrisponde (come segnato nel doc. 4 allegato alla presente e a cui ci si richiama);
Domanda 6
L’automobile __________ (colore blu) visibile nella documentazione fotografica annessa (Doc. 4 allegato alla presente), parcheggiata a lato dell’abitazione sita in , corrisponde al veicolo da lei utilizzato prima dell’immatricolazione dell’?
Sì, ma come già comunicato nello scritto del 5 marzo 2021, l’auto è rotto, ferma, inamovibile, inutilizzabile da fine luglio, l’auto ha tuttora il motore smontato come da foto che allego ed è ferma da fine luglio, non si può spostare se non con un carroattrezzi, e lì depositata in quanto il sig. RI 1 non ha la possibilità economica di muoverla o farla rottamare (che ha un costo) o di farla riparare (che ha un costo). Non sapendo dove metterla, non potendo di certo lasciarla in mezzo alla strada in Ticino, non potendo permettersi un deposito, l’ha momentaneamente depositata in tale spiazzo.
Si precisa che da quando si è rotto il motore, l’auto è stata semplicemente trasportata e depositata lì e non è più stata mossa (come da sospensione del certificato d’assicurazione che allego doc. 5) e ha addirittura il motore smontato (doc. 6);
Si ribadisce che nel mese di luglio, agosto e settembre il sig RI 1 lavorava al __________ a __________, i suoi spostamenti avvenivano in bus o a piedi da casa per recarsi al lavoro. Ma certamente non poteva neppure volendo fare il frontaliero (…) considerati gli orari di lavoro (di sera finiva tardi) e considerato il fatto che era a piedi, non aveva neppure i mezzi per farlo (ad es. auto per spostarsi). Pertanto il fatto di essere stato per così tanto tempo (quasi due mesi) senza auto è una riprova che il sig. RI 1 non aveva necessità dell’auto, non aveva necessità di spostarsi vivendo stabilmente in ___________ (avendo la residenza effettiva in Svizzera). Essendo a piedi, non si spostava da __________ se non di qualche km da casa con il bus per andare a ___________, quella di ___________ era ed è la sua dimora abituale fino a quando non ricomincerà a lavorare, e potrà permettersi di affittare qualcosa di proprio in Ticino.
Domanda 7
Conferma che il veicolo __________ è stato messo in circolazione a suo nome il 21 settembre 2020?” (cfr. doc. 20 ed allegati, segnatamente3 fotografie della casa di __________, e del piazzale sito a fianco dell’immobile, sul quale è posteggiato un veicolo __________).
Si conferma che l’__________ è stata immatricolata a suo nome il 21 settembre 2020 come da Libretto di circolazione che si allega.” (cfr. doc. 20 e 21).
Con la decisione su opposizione del 2 aprile 2021, la resistente ha respinto l’opposizione del qui ricorrente, e meglio sulla base delle argomentazioni già esposte (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 22).
In data 25 aprile 2021, RI 1 ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° maggio al 31 ottobre 2021, nuovamente come pizzaiolo e presso il __________ (cfr. doc. 23).
Il suo nominativo è, quindi, stato annullato dalla banca dati COLSTA dal 30 aprile 2021 (cfr. doc. 24).
2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte evidenzia preliminarmente che è la data della decisione su opposizione impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_30/2018 del 17 luglio 2018 consid. 5.2.4.1.; STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).
In concreto, applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che il ricorrente non avesse in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita.
L’insorgente, e meglio per i motivi di seguito esposti, non ha infatti concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.1.-2.2.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.
Nel presente caso il centro delle relazioni personali dell’insorgente risultava essere in Italia, dove, d’un lato, vive il figlio dell’assicurato, __________ (nato il _________ 2011) e dove, d’altro lato, il ricorrente ha locato un’abitazione composta da 5.5 locali che, quanto meno fino a metà ottobre 2020, rispettivamente fino all’11 novembre 2020, identificava sia come indirizzo della “coniuge / partner”, che del figlio - vale a dire di coloro che costituivano, pure secondo quanto indicato dal ricorrente a metà ottobre il suo “nucleo familiare / economia domestica” -, sia come il proprio indirizzo all’estero (cfr. supra consid. 2.3.).
A proposito della separazione dalla compagna, giova rilevare che in una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato irricevibile dal Tribunale federale (STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016), il TCA aveva sottolineato che “la circostanza che il ricorrente si sia separato di fatto dalla moglie, non implica che egli non abbia più il centro dei suoi interessi in X._____, visto in particolare il rientro settimanale in Italia, secondo quanto dichiarato dall’assicurato sia alla Sezione del lavoro sia alla Polizia cantonale” (vedi pure STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).
In tal senso, è a mero titolo abbondanziale che si rileva che la tesi ricorsuale secondo cui la separazione di fatto tra RI 1 e la (ex) compagna risalirebbe al 2019 non può, comunque, essere seguita, ritenuto che iscrivendosi all’URC il 16 ottobre 2020, il ricorrente ha indicato la donna sia come componente “del nucleo famigliare / economia domestica”, che come sua “coniuge / partner” (cfr. supra consid. 2.3.).
Ne consegue, applicando il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che la riconduzione (peraltro, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, non tacita) a decorrere dal 1° settembre 2019 del contratto di locazione già in essere dal 2015, non può essere conseguente alla separazione dei due (che la tesi ricorsuale pretende essere risalente al 2019) e finalizzata ad assicurare al figlio comune un’abitazione: fungeva, semmai, da abitazione per il “nucleo familiare” dell’assicurato e ciò, quindi, anche durante il periodo che lo ha visto attivo, anche nel 2020, presso il __________.
Per il periodo successivo alla scadenza del contratto di lavoro si rileva che agli atti non figurano, inoltre, elementi atti a comprovare la pretesa sublocazione dell’abitazione di __________ dopo il trasferimento a __________ della (ex) compagna e del figlio. Emerge, anzi, d’un lato, che il contratto in essere tra locatore e conduttore, vieta la sublocazione (cfr. supra consid. 2.3.) e che l’assicurato disponeva dell’immobile in questione, avendovi egli depositato, e meglio nello spiazzo posto a lato dell’edificio, il veicolo __________ per (almeno) oltre un anno (“nei pressi dell’abitazione in Italia”, cfr. doc. I).
Circa l’asserita sublocazione dell’abitazione di __________ si rileva, peraltro, che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
Avendo omesso di sostanziare quanto allegato in relazione alla pretesa sublocazione dell’ente sito ad __________, RI 1 deve sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2; STCA 42.2013.23-24 del 5 maggio 2014 consid. 2.12.; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011).
Sulla frequenza e sui motivi dei propri rientri in Italia, RI 1 ha fornito dichiarazioni contradditorie, comunicando, dapprima, che successivamente all’iscrizione in disoccupazione rientrava dalla sua famiglia “quando ho libero” e, poco dopo, rispondendo alla domanda a sapere “quale è la durata settimanale del soggiorno in Ticino”, ha riferito di rimanere nel nostro Cantone “5 giorni” alla settimana (cfr. supra consid. 2.3. e doc.9/1). Sennonché il 10 dicembre 2020, conscio ed informato dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro che, sulla base delle sue precedenti indicazioni fornite e meglio del fatto, pure sottoposto alla sua attenzione, che il “suo centro di relazioni personale e affetti – condizione cumulativa per il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera – (…) si colloca in Italia” e preso atto che si prospettava “una decisione relativa al presupposto del diritto alle indennità di disoccupazione (residenza in Svizzera)”, ha riferito di essersi “spiegato male” e di limitarsi, in realtà, ad “andare in Italia a prendere il (…) bambino e condurlo al (…) domicilio di __________ per due giorni” (cfr. supra consis. 2.3. e doc. 11).
Ricordato, d’un lato, che il presupposto della residenza deve valere ed essere, quindi, adempiuto durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni e, d’altro lato, che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019; DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594 ss.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47) se ne conclude che, con verosimiglianza preponderante, almeno dopo il termine del rapporto di lavoro che sino al 31 ottobre 2020 lo legava al Ristorante Pizzeria __________, l’assicurato rientrava regolarmente in Italia per trascorrere, presso l’abitazione locata nella vicina Penisola i fine settimana con il figlio, limitando così facendo la durata del suo soggiorno in Ticino agli inizialmente riferiti cinque giorni a settimana.
Del resto, anche la portata delle dichiarazioni rese dalla (ex) compagna, in merito al fatto che “talvolta veniva a prendere nostro figlio, __________, presso la mia abitazione di __________ per passare il weekend con lui a __________” (cfr. supra consid. 2.3. ed all 14 a doc. 16) deve essere quanto meno ridimensionata alla luce di quanto, poi, osservato dalla legale di RI 1, la quale, nelle ondivaghe indicazioni fornite circa la fine della relazione sentimentale tra quest’ultimo e la madre di suo figlio, dopo aver prodotto agli atti la dichiarazione della donna ne ha minato la credibilità, indicando che “(…) il sig. RI 1 non è a conoscenza dell’indirizzo della compagna, in quanto Ella non glielo vuole comunicare. Lo scambio del figlio per i diritti di visita avviene a __________ o a __________.” (ndr: sottolineature della redattrice” (cfr. supra consid. 2.3.).
Relativamente alla situazione alloggiativa di __________ – che giova rilevare, nei limiti temporali del potere cognitivo di questo Tribunale, essere rimasta immutata – si rileva, poi, che l’insorgente, già solo sul momento del suo arrivo nell’appartamento dell’amico e collega, ha riferito tutto, ed il contrario di tutto. In particolare:
dal contratto di lavoro sottoscritto il 27 giugno 2020 emerge già come indirizzo “c/o __________, __________” (cfr. doc. 9/16);
l “attestazione di domicilio” ed il certificato di domicilio riportano che il ricorrente risiederebbe nel Comune di __________ dal 28 luglio 2020 (cfr. doc. 9/9 e all. a doc. 16);
il permesso B, rilasciato il 9 ottobre 2020 indica sia l’indirizzo (corretto, a differenza di quanto emerge dal contratto di lavoro, con il nr. __________) di __________ sia il 20 agosto 2019 come data di entrata (cfr. all. a doc. 11 ed all. a doc. 16);
la richiesta di iscrizione all’AIRE, invece, dà atto del fatto che la data di arrivo sarebbe il 20 agosto 2020, sempre con indirizzo a __________, __________ (cfr. all. a doc. 11);
__________, nella sua dichiarazione, comunica che l’amico e collega sarebbe domiciliato da lui da luglio 2020 (cfr. doc. 12).
Il tutto a fronte, d’un lato, del fatto che il rapporto lavorativo è iniziato il 1° luglio 2020 e che RI 1 ha continuato a corrispondere, ma si tratta solo di un esempio, la “tassa domicilio all’estero” mensile di fr. 25.- per il “Conto privato” __________ almeno sino a fine novembre 2020 (cfr. supra consid. 2.3.).
Forza ne è concludere che l’assicurato, quindi, in Svizzera, e meglio a __________ – a soli 46 chilometri da __________ -, non disponeva di una situazione alloggiativa stabile visto era ospitato da un amico a titolo gratuito (tant’è che, per il tramite della propria legale ha indicato di essersi “attivato per la ricerca di un’abitazione da prendere in affitto in modo da non gravare sull’amico e collega __________.” (sottolineatura della redattrice; cfr. supra consid. 2.3., doc. 18 e 19).
Secondo questo Tribunale si tratta semplicemente di una residenza secondaria (cfr. STCA 38.2021.2. del 10 maggio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STF 8C_511/2018 del 12 marzo 2019; STCA 38.2018.11 del 10 ottobre 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; STCA 38.2014.12 del 30 marzo 2015).
A nulla di diverso può portare la circostanza che il ricorrente abbia stretto dei legami di amicizia nel nostro Paese, si pensi al rapporto che lo lega all’amico ed ex collega __________.
Per quanto riguarda le conoscenze, va infatti in particolare osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede.
In proposito in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).
La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato che:
" (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”.
Decisivo, in concreto, per stabilire dove si trovava (e si trova) il centro di interessi di RI 1 è, semmai, il luogo in cui si trova il figlio, nato nel 2011 (cfr. STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.). In tal senso, l’asserzione ricorsuale secondo cui “(…) il __________ e i colleghi, gli amici in __________ sono diventati una vera e propria famiglia per il Sig. RI 1” mentre il medesimo “in Italia non ha più alcun legame affettivo, non avendo neppure buoni rapporti con la ex compagna __________ la quale non vuole più' avere nessun tipo di rapporto con lui” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. I) così come quanto indicato in sede di replica, e meglio che “dopo 16 anni di lavoro in Ticino è naturale che il sig RI 1 abbia creato il centro dei suoi interessi, affetti e amicizie nel __________ (…) ed è anche naturale che abbia perso ogni legame con l'Italia soprattutto e ancora di più' con la separazione di fatto dalla ex compagna” è quantomeno sorprendente se si considera che è proprio in questi 16 anni ch’egli ha costituito una famiglia con la (ex) compagna dalla quale nel 2011 ha avuto un figlio, che madre e bambino risiedono in Italia e meglio (sino ad almeno la metà ottobre 2020) ad __________, nell’ente locato da RI 1 perlomeno dal 2015.
Del resto, neppure deve essere dimenticato che è stato l’insorgente medesimo ad indicare, interrogato sulla natura dei propri legami con la Svizzera, che questi sarebbero limitato al “lavoro” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 9/1)
A proposito del fatto che l’assicurato dispone di un permesso B, si rileva che già con decisione 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 il TCA ha posto in evidenza che:
" Ininfluente ai fini della presente vertenza risulta, poi, la circostanza fatta valere dalla parte ricorrente secondo cui l’assicurata disponesse di un permesso B il quale consente di assentarsi dalla Svizzera per un massimo di sei mesi prima di essere considerato scaduto (cfr. doc. I pag. 7).
È vero che l’art. 61 cpv. 2 LStr prevede che se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni.
È altrettanto vero, tuttavia, che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri. Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni rese in materia di diritto degli stranieri. La concessione di un determinato permesso è soltanto un elemento, che deve essere corroborato però da altri elementi oggettivi concordanti (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).”
Il fatto che l’assicurato disponga di una licenza di condurre svizzera non soccorre la tesi ricorsuale, tosto a norma dell’art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC ne devono essere in possesso tutti i conducenti provenienti dall’estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero.
Analogamente vale per il fatto che il veicolo da lui detenuto sia assicurato a norma dell’art. 63 LCStr ed abbia targa svizzera, tosto che, quand’anche egli avesse continuato ad utilizzare il veicolo __________, avrebbe dovuto, nel termine di un anno dal rilascio del permesso B, richiedere la targa di controllo svizzera presso l’ufficio cantonale della circolazione.
Neppure l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente (ritenuto, peraltro, che il beneficiario di un permesso di dimora B è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 2 lett. a OAMal e 33 LStr).
Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe; doc. III p.to 2.6.), è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha, oppure no, costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).
L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé, nel caso di specie avvenuta oltretutto oltremodo tardivamente (e meglio in data 3 dicembre 2020), non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.
In simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 2 aprile 2021, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).
Questa Corte rileva, per inciso, che la soluzione avrebbe potuto essere stata diversa - e quindi la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe verosimilmente stata ammessa - nel caso, non corrispondente ad ogni modo alla fattispecie qui in esame, di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).
2.5. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."
Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309.
In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.).
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2. Cette disposition du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel, points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).
6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.
Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”.
In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.
Infine in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:
" (…)
7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”.
2.6. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° giugno 2016, la SECO ha precisato che:
"A80 Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.”
ed ancora che:
“A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna ameno una volta la settimana.
Per rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).
Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).”
L’autorità di sorveglianza cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea – del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12 e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti), in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego.
In quell’occasione la Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:
" L'elemento determinante, per l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto durante la sua ultima occupazione.
Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente; esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui all'art. 71 del regolamento n.
1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare abitualmente in un altro Stato membro.
Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente.
Tali considerazioni hanno indotto la commissione amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24 gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre, per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 1408/71.
Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.
Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima.
La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale dei suoi interessi.
All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola essere sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii).
Non appena, infatti, il lavoratore abbia un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda, anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato.
Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a spostarsi, e la natura del lavoro.
L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n.
1408/71, vanno quindi presi in considerazione la durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze
del caso.”
Nella sua Circolare la SECO ricorda inoltre che:
“A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:
· le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);
· le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);
· le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,
se nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).”
e che:
“A31 La decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.”
Infine, a proposito della determinazione dello Stato di residenza, la SECO fa il seguente esempio:
" A85 (…)
Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
Lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà.
Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.
Nella STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020, questo tribunale ha, poi, riconosciuto ad un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.
In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
Questa Corte non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).
In tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012).
In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.
Il TCA è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.
Infine l’assicurato trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.
Il TCA ha poi concluso che ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del ricorrente (al beneficio presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.
In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
2.7. Attentamente valutate tutte le circostanze del caso di specie, questa Corte, per quanto concerne il periodo durante il quale era attivo presso il __________ - vale a dire tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2020 - rileva che RI 1 (al beneficio di un permesso di dimora B), da una parte, in merito ai rientri in Italia, e meglio nel “Formulario risposte verifica residenza in Svizzera”, ha indicato che si recava dalla sua famiglia, allora residente nella casa che il medesimo locava ad __________, a 46 chilometri da __________, “1 volta al mese”.
D’altra parte, e meglio come emerge dai fogli paga in atti dai quali risultano essere stati pagati al dipendente diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, la situazione di RI 1, al beneficio di contratti di durata determinata e che svolgeva un’attività (quella di pizzaiolo presso il ristorante presente in un campeggio) eventualmente suscettibile di permettergli di rientrare in Italia solo saltuariamente sull’arco di più mesi consecutivi richiedendo, in alta stagione, una sua presenza accresciuta, sarebbe assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano, quindi, nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. supra consid. 2.6.).
Il Presidente di questa Corte, in un altro procedimento vertente sull’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015 già citata al consid. 2.7.) ha interpellato la Segreteria di Stato dell’economia SECO riguardo ai falsi frontalieri.
L’avv. __________ della SECO, il 25 agosto 2015, ha affermato:
" (…) Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione.
Conseguentemente, agli stagionali provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa la residenza effettiva in Svizzera.” (cfr. inc. 38.2015.17, doc. X)
L’8 settembre 2015 il Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre
2015 già citata ai consid. 2.4. e 2.6.), ha posto all’avv. __________ i seguenti quesiti:
" (…)
Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue:
“Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero: residenza in Svizzera non necessaria
(…)
A90 Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”
A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, l’abolizione delle clausole di residenza.
A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”.
Le domande sono le seguenti:
Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no?
Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)? (…)” (Inc. 38.2015.30, doc. XII)
L’avv. __________, aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto:
" (…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).
Infatti, considerato lo scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche in merito.” (cfr.inc. 38.2015.3, doc. XIV; STCA 38.2015.17 massimata in RtiD II-2016 Nr. 60 pag. 293-307).
In simili condizioni, in concreto gli atti devono essere rinviati alla Sezione del lavoro affinché sia appurato, segnatamente presso l’ex datrice di lavoro - la quale dovrà fornirne prova documentale - in che misura, in quali orari ed in quali giorni RI 1 vi era attivo in qualità di pizzaiolo dal 1° luglio al 31 ottobre 2020.
Ciò al fine di determinare se l’attività svolta, ritenuta peraltro la prossimità dell’abitazione locata da RI 1 ad __________ (indipendentemente dal fatto che ci potesse arrivare con un veicolo privato o con eventuali mezzi pubblici) rispetto al luogo di lavoro, ne permetteva il rientro in Italia solo saltuariamente sull’arco di più mesi consecutivi e se la situazione dell’insorgente, considerando la sua residenza all’estero (cfr. consid. 2.4.; STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016 consid. 2.10.), era, quindi, assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione.
2.8. Per quanto concerne, invece, il periodo di disoccupazione (dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021), giova ribadire che per i lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma che essi devono in ogni caso dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera, cercandovi attivamente un lavoro (cfr. supra consid. 2.7; STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015 consid. 2.11., pubblicata in RtiD II-2016 N. 60 pag. 293 segg.).
Nel caso concreto, per il lasso di tempo da novembre 2020 al 30 aprile 2021 (ritenuto che ricorrente ha ripreso a lavorare presso il __________ a decorrere dal 1 maggio 2021), il TCA rileva che RI 1 ha affermato di vivere presso l’ex collega ed amico __________, in un appartamento di 4.5. locali di proprietà di quest’ultimo che da parte sua ha dichiarato che l’insorgente abiterebbe con lui “come amico ed in modo permanente da luglio 2020 e al fine settimana anche con suo figlio” (cfr. all. 12 a doc. 16).
In proposito va osservato che agli atti, a parte la dichiarazione testé indicata, non risultano ulteriori elementi (si pensi, per esempio, ad eventuali variazioni dei consumi di elettricità presso l’appartamento di __________) che attestino la costante presenza del ricorrente sul suolo ticinese durante il periodo di disoccupazione.
In tal senso, per esempio, si rileva che dalla documentazione bancaria emergono sì prelievi in contanti dal conto privato presso bancomat siti nel ___________, ma temporalmente collocati a settimane di distanza l’uno dall’altro. In particolare, dai dettagli dei movimenti sul conto privato emergono un “versamento sul proprio conto” di fr. 400.— di data 2 novembre 2020 ed un “prelievo in contanti” dal 6 novembre 2020, per Euro 100.- (pari a fr. 109.25) – effettuato dopo che in data 31 ottobre 2020 l’assicurato aveva già prelevato Euro 100.- in contanti dal conto risparmio (cfr. all. a doc. 11) - cui, sino al 30 novembre 2020, allorquando c’è stato un prelievo di fr. 100.—, non ha fatto seguito alcun movimento (cfr. all. a doc. 11).
In tale contesto questa Corte ribadisce che secondo la giurisprudenza federale per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STF C 290/03 del 6 marzo 2006).
D’altra parte è sufficiente dimostrare una “costante presenza sul mercato del lavoro svizzero” (cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle abitazioni reperite.
Alla luce di tali elementi, questo Tribunale ritiene che anche la questione relativa alla dimora in Svizzera dell’assicurato nel periodo dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021 debba essere approfondita dall’amministrazione, cui gli atti devono essere rinviati anche affinché appuri se il ricorrente ha dimorato effettivamente in Svizzera in quel lasso di tempo (verificando altresì la qualità e la quantità delle ricerche di impiego effettuate).
Qualora dagli accertamenti che l’amministrazione esperirà emerga che l’insorgente è regolarmente stato presente su suolo elvetico nel periodo indicato, la Sezione del lavoro esaminerà anche gli altri presupposti fissati dall’art. 8 LADI per riconoscere il diritto all’indennità di disoccupazione.
Visto l’esito del ricorso il TCA rinuncia ad assumere ulteriori mezzi di prova (sull’apprezzamento anticipato delle prove, cfr. STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020, consid. 5.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9).
2.9. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 Lptca).
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 10 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 2 aprile 2021 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro affinché proceda nel senso di quanto indicato nei considerandi.
La Sezione del lavoro verserà all’assicurato fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti