Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2018.73
Entscheidungsdatum
18.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2018.73

dc/sc

Lugano 18 febbraio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 ottobre 2018 emanata da

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 15 ottobre 2018 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: la Cassa) ha confermato la sua precedente decisione del 17 maggio 2018 (cfr. doc. 67-68) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a indennità per insolvenza per il periodo 22 dicembre 2017 – 31 gennaio 2018, riconoscendolo invece per il periodo 1° ottobre 2017 – 21 dicembre 2017.

L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:

" (…) Dall'intera documentazione agli atti e dalla relativa opposizione è stato possibile appurare come le indennità per insolvenza rivendicate dalla Signora RI 1 concernenti il periodo dal 22 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 non siano dovute.

La qui opponente ha rescisso con effetto immediato, in data 21 dicembre 2017 (dimissioni inoltre anche per mail alla società), il contratto di lavoro: per detto motivo dal 22 dicembre 2017 la Signora RI 1, per sua stessa volontà, non era più vincolata da un rapporto di lavoro.

La Cassa ribadisce il mancato riconoscimento dell'indennità per insolvenza dal 22 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 in quanto la qui opponente non era vincolata da un rapporto di lavoro e non ha prestato pertanto la propria attività lavorativa. Per questo motivo il diritto alle indennità per insolvenza per il periodo dal 22 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 deve essere respinto. In via abbondanziale si rimarca come la Signora RI 1 sia al beneficio di indennità di disoccupazione a decorrere dal 03 gennaio 2018. (…)” (Doc. B)

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un ricorso al TCA.

La sua patrocinatrice chiede il versamento di indennità per insolvenza per il periodo 1° ottobre 2017 – 31 gennaio 2018.

Dopo avere ricordato che RI 1 è stata assunta a partire dal 15 aprile 2017 quale responsabile del laboratorio __________ alla __________ e che a partire dal mese di ottobre 2017 non ha più ricevuto il salario, malgrado numerosi solleciti, la rappresentante dell’assicurata ha sottolineato che il 20 dicembre 2017 la datrice di lavoro ha intimato alla ricorrente una disdetta ordinaria per il 31 gennaio 2018.

Il 21 dicembre 2017 RI 1 ha disdetto con effetto immediato il contratto di lavoro ed ha pure inoltrato una domanda di esecuzione nei confronti della datrice di lavoro per i salari di ottobre e novembre 2017.

La patrocinatrice dell’assicurata ritiene innanzitutto che la decisione della Cassa sia errata nella misura in cui ha ritenuto che il rapporto di lavoro si sia concluso prima del 31 gennaio 2018:

" (…) Il diritto di disdire permette alle parti di porre fine al contratto .tramite dichiarazione unilaterale di volontà, alle condizioni previste dalla legge. Si tratta di un diritto formatore tipico. Il titolare del diritto lo esercita tramite dichiarazione unilaterale indirizzata al cocontraente. In generale, per la dichiarazione non è prescritta alcuna forma, ma è sempre sottoposta a ricezione. Deve pervenire al destinatario Quale dichiarazione di volontà ricettizia, la disdetta produce quindi i suoi effetti solo al momento in cui perviene al destinatario (cfr. DTF 113 II 259 e anche Gloor, Commentaire du droit de travail, ed. 2013, ad art. 337 CO, pag. 735). Allorquando le parti abbiano optato per la rescissione del contratto tramite invio raccomandato, la raccomandata è considerata ricevuta al termine dei sette giorni di giacenza (cfr. Philippe Caruzzo, Le contrat individuel de travail, ed. 2009, ad. art. 335 CO, pag 472).

Dopo sette giorni di giacenza, una raccomandata è da considerare ritirata, anche in virtù delle condizioni generali della Posta (cfr. sentenza Tribunal cantonal, Vaud, Chambre des recours, 08.05.2002, S.G. c. G.B., JdT 2003 II 30): "le TF applique une interprétation large de la réception, coïncidant avec la remise du pli ou son retrait effectif au bureau de poste, sinon avec le septième et dernier jour du délai de garde tel que prévu aujourd'hui dans les Conditions générales de la Poste "Prestations du service postal" de janvier 2004 (art. 2.3.7 lit b; ces conditions peuvent être consultées sur le site Internet de la Poste). La fiction de réception aux cas où l'envoi n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours est expressément admise pour les actes notifiés par une autorité (ATF 115 la 12; ATF 117 III 4, JT 1993 II 47; ATF 127 I 31, JT 2001 I 727).". Si rinvia altresì alle Condizioni Generali della Posta, reperibili su internet (https://www.post.ch/it/pages/footer/condizioni-generali-CG), le quali recitano: "Non possono essere trattenuti gli invii con estensione della prestazione «Corriere Svizzero». Gli atti giudiziali ed esecutivi vengono trattenuti per sette giorni al massimo. Per maggiori dettagli sulle rispettive categorie d'invio, eccezioni e fattispecie valgono i documenti elencati alla cifra 1".

La data determinante per la fine del rapporto di lavoro tra la ricorrente e __________ è quindi quella del 31 gennaio 2018, corrispondente alla disdetta del contratto di lavoro ordinaria data dalla datrice di lavoro il 20 dicembre 2017. Infatti, tale disdetta è stata spedita un giorno prima della disdetta data dalla ricorrente. Entrambe le disdette sono rimaste• in giacenza l'intero periodo di sette giorni. La disdetta ordinaria data della datrice di lavoro è quindi da considerarsi notificata alla ricorrente il 27 dicembre 2017. La risoluzione immediata del rapporto di lavoro da parte della ricorrente, inviata giovedì 21 dicembre 2017, è stata invece ritirata dalla datrice di lavoro solamente il 9 gennaio 2018. Senonché, come visto sopra, a quel momento era già stato disdetto il contratto di lavoro in modo ordinario dalla datrice di lavoro per il 31 gennaio 2018 e la disdetta era già stata notificata e accettata per atti concludenti dalla ricorrente. La disdetta immediata della ricorrente non poteva quindi più produrre effetti.

Non da ultimo, la datrice di lavoro stessa, in data 9 marzo 2018, nella compilazione dell' "Attestato del datore di lavoro" all'indirizzo della Cassa cantonale di Assicurazione contro la disoccupazione, ha spontaneamente indicato che il rapporto di lavoro con la ricorrente era terminato il 31 gennaio 2018. Ciò significa che la datrice di lavoro si è riconosciuta e si riconosce debitrice delle spettanze salariali della ricorrente sino al 31 gennaio 2018. È pertanto quest'ultima disdetta che fa stato per la cessione del credito salariale alla Cassa, e non quella data posteriormente dalla ricorrente, a mero fine di riduzione del danno, e rimasta inefficace. Ricordiamo infatti che la riduzione del danno una condizione posta a carico dell'assicurato. Nella fattispecie, l'agire tempestivo e cautelativo della ricorrente non può essere usato dalla Cassa a suo discapito.

In queste circostanze, la disdetta della datrice di lavoro accettata per atti concludenti dalla ricorrente ha posto fine al contratto con disdetta ordinaria del rapporto di lavoro per il 31 gennaio 2018. Le indennità per insolvenza devono pertanto essere corrisposte fino a tale data, contrariamente a quanto sostiene la Cassa. (…)” (Doc. I pag. 8-9)

La rappresentante dell’assicurata ritiene poi che, a torto, la Cassa non abbia considerato un importo per le ferie, pro rata, rilevando:

" (…) La 13a mensilità o le gratifiche, le indennità per vacanze o giorni festivi, nonché altri assegni (indennità particolari per ore supplementari, lavoro a turni, notturno o domenicale, ecc.) vengono computati proporzionalmente purché il lavoratore vi abbia diritto (opuscolo SECO Indennità per insolvenza, edizione 2016, pag. 8). In base all'art. 74 OADI, la cassa può versare l'indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro. In effetti non è sufficiente che l'assicurato affermi di avere diritto a un certo salario, alle vacanze o al pagamento delle ore supplementari. Poiché non è sempre possibile fornire una prova oggettiva già all'inizio della procedura, la verosimiglianza del credito salariale costituisce un livello intermedio tra la mera affermazione e la prova oggettiva (dr. Prassi LADI Il B15, ed. Marzo 2015). Se necessario, la cassa fissa all'assicurato un termine ragionevole per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze in caso di omissione (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA). La perdita del diritto si ha solamente se la cassa ha reso attento l'assicurato, espressamente e senza possibilità di equivoco, delle conseguenze giuridiche in caso di non rispetto del termine impartito (sentenza del TFA C 312/01 del 27 marzo 2002, in ARV/DTA 2002 pag. 186).

La Cassa, nelle proprie decisioni (docc. B e U), come pure nei propri conteggi del 9 aprile 2018 e del 22 maggio 2018 (doc. Q), ha calcolato l'importo delle indennità per insolvenza senza tenere conto delle ferie. Nella decisione formale del 6 novembre 2018 relativa al conteggio del 22 maggio 2018, la Cassa sostiene infatti che le vacanze non sarebbero state menzionate nel precetto del 3 gennaio 2018 e che pertanto non sarebbero state fatte valere in tempo utile. A torto.

Il citato precetto esecutivo del 3 gennaio 2018 si basa sulla domanda di esecuzione datata 21 dicembre 2017, momento in cui non era ancora nota alla ricorrente la fine del rapporto di lavoro; infatti la domanda menziona unicamente i salari arretrati e esigibili di ottobre 2017 e novembre 2017. Le ferie sono successivamente state fatte valere dalla ricorrente alla Cassa sia nell'istanza di indennità per insolvenza del 22 marzo 2018 che nel successivo scritto del 26 aprile 2018, come pure nell'opposizione del 14 giugno 2018: Del resto, anche nell'istanza di fallimento senza preventiva esecuzione del 23 gennaio 2018, non essendo a quel tempo ancora stata definita con precisione la data di fine del rapporto di lavoro, ci si era riservati di quantificare la totalità del credito quando integralmente nota:

" viene insinuato il credito dell'istante derivante da rapporto di lavoro di CHF 9166.00 oltre interessi del 5% a far tempo dall'31 ottobre 2017, di CHF 9166.00 oltre interessi del 5% a far tempo dal 30 novembre 2017 e di CHF 9166.00 oltre interessi del 5% a far tempo 31 dicembre 2017. Rimangono riservate ulteriori pretese che dovessero ancora sorgere."

Calcolo che è poi stato fatto nel dettaglio, come detto, nell'istanza del 22 marzo 2018 e nella relativa formularistica compilata per la Cassa e allegata all'istanza:

" Calcolo delle vacanze

La signora RI 1 ha proceduto a calcolare l'importo dovuto per giorni di vacanze come segue (punto 15 del formulario):

vacanze 2017:

CHF 9166.00:21.7 x 8.25= CHF 3'484.76

vacanze 2018:

CHF 9166.00 : 21.7 x 2.5 = CHF 1055.99"

Nel medesimo scritto si chiedeva alla Cassa se fosse stato necessario inoltrare una seconda istanza di fallimento per il resto del credito:

" Essendo stato pronunciato lo stralcio della procedura di fallimento per mancato versamento dell'anticipazione delle spese (ex art. 169 cpv. 2 LEF), sono a chiederLe se per le pretese salariali di gennaio 2018 è necessario inoltrare un'ulteriore domanda di esecuzione a carico della ditta o se quanto menzionato nell'istanza di fallimento è sufficiente per ottenere il pagamento delle indennità di insolvenza a favore della signora RI 1 dal mese di ottobre 2017 al mese di gennaio 2018, cedendo quindi al vostro Ufficio i crediti salariali della mia cliente da ottobre 2017 a gennaio 2018."

Senza tuttavia ottenere alcun riscontro da parte della Cassa.

Orbene, per l'art. 9 della Costituzione federale ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. Il principio della buona fede protegge il cittadino nell'affidamento legittimo che ripone nelle rassicurazioni ricevute dalle autorità, avendo assunto una certa condotta in base a delle decisioni, delle dichiarazioni o un determinato comportamento dell'amministrazione (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636 s.1; DTF 129 1161 consid. 4.1 pag. 170; DTF 128 II 112 consid. 10b/aa pag. 125; DTF 126 II 377 consid. 3a pag. 387 e relative giurisprudenza). (…)” (Doc. I pag. 9-10)

1.3. Nella sua risposta del 30 novembre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…) In considerazione del fatto che l'indennità per insolvenza copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un'attività lavorativa effettivamente prestata, il periodo dal 22 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 non può essere riconosciuto in quanto non lavorato ed al di fuori dal rapporto di lavoro. A mente della Cassa, la Signora RI 1, inoltrando le dimissioni con effetto immediato in data 21 dicembre 2017 (rispettivamente trasmettendo le dimissioni anche per mail alla società), ha manifestato in modo evidente la volontà di rescindere con effetto immediato il contratto di lavoro. Dal 22 dicembre 2017 avrebbe potuto mettersi a disposizione dell'ufficio di collocamento e soddisfare le prescrizioni di controllo: la Signora RI 1, dopo aver inoltrato le dimissioni con effetto immediato il 21 dicembre 2017 (pertanto manifestando chiaramente la volontà di rescindere da quella data il contratto di lavoro), si è assentata all'estero per ferie fino ad inizio gennaio. Non trova riscontro nei fatti la richiesta della qui ricorrente, volta ad ottenere le indennità per insolvenza fino al 31 gennaio 2018: infatti a decorrere dal 03 gennaio 2018 ha rivendicato il diritto ad indennità di disoccupazione (poi ottenute), pertanto da detta data era chiaramente idonea al collocamento soddisfaceva le prescrizioni di controllo. Anche per il periodo precedente, cioè dal 22 dicembre 2017 al 02 gennaio 2018 avrebbe potuto essere idonea al collocamento se non si fosse assentata per ferie (effettuate al di fuori dal rapporto di lavoro).

Per quanto concerne il riconoscimento delle vacanze pro rata la Cassa ribadisce come la Signora RI 1 non le abbia rivendicate in sede esecutiva. (…)” (Doc. III)

1.4. Il 30 novembre 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Le parti sono rimaste silenti entro il termine assegnato.

Il 12 febbraio 2019 la patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso un documento dell’Ufficio dei fallimenti (cfr. doc. V) e precisamente lo scritto 8 febbraio 2019 denominato “Offerta per l’acquisto in blocco dell’inventario della ditta __________, __________” (cfr. doc. V/1). Tale documento è stato inviato alla Cassa per conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno negato alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza nel periodo dal 22 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 e un importo pro rata per le ferie.

Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).

Secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.2. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un’attività lavorativa svolta effettivamente.

L’Alta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.

L’assicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2 LADI.

2.3. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:

" DISTINZIONE TRA L’ID E L’II

A2 L’II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3 Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4 L’II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). (…)”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

2.4. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che __________, amministratore unico della __________, il 20 dicembre 2017 ha sciolto il contratto di lavoro con uno scritto del seguente tenore:

" Con la presente Le notifichiamo regolare disdetta del contratto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2018. La preghiamo di prendere buona nota del fatto che Lei dovrà presenziare sul posto di lavoro sino alla data del 31 gennaio 2018. Per quanto attiene ai doveri di discrezione e di divieto di concorrenza, si rimanda alle clausole 11 e 12 del contratto di lavoro, così come alle topiche normative legali. Chiediamo gentilmente di voler provvedere a consegnare le chiavi aziendali e quant’altro di proprietà aziendale in suo possesso.

Ringraziandola per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.”

(Doc. J)

Il 21 dicembre 2017 la patrocinatrice dell’assicurata ha inviato al __________, all’attenzione di __________, la seguente lettera:

" (…) La mia cliente con la presente intende recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto nonostante le numerose richieste – di cui l’ultima datata 27 novembre 2017 –, non ha più ricevuto alcun salario a contare da ottobre u.s. (compreso) e non ha più avuto alcuna garanzia relativa a pretese salariali future derivanti dal rapporto di lavoro.

Infine, la rendo attenta sulla sua responsabilità per i rifiuti chimici attualmente stoccati negli stabilimenti della __________.” (Doc. K)

Questo scritto è stato inviato lo stesso giorno anche “VIA E-MAIL” (cfr. doc. 74).

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, la Cassa ha stabilito che avendo l’assicurata sciolto con effetto immediato il contratto di lavoro in data 21 dicembre 2017 (cfr. art. 337a CO, “In caso d'insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto” e art. 337b cpv. 1 CO “se la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una violazione del contratto da parte di un contraente, questi dovrà il pieno risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese derivanti dal rapporto di lavoro”. Al riguardo, vedi G. Aubert in Commentaire Romand, 2a Edizione, Basilea 2012, pag 2099-2100 in particolare n. 6 e pag. 2101-2102 in particolare n. 1 e 2), durante il periodo ordinario di disdetta, dal 22 dicembre 2017 non aveva più diritto all’indennità per insolvenza bensì semmai alla normale indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.1), prestazione della quale ella ha peraltro beneficiato dal 3 gennaio 2018.

2.5. L’art. 74 OAI stabilisce che la Cassa può pagare l’indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro (cfr. DLA 2018 Nr. 13 pag. 346 seg., in particolare consid. 3.3. e 4.1.-4.2.).

A questo proposito la già citata Prassi II prevede che:

" B15 La cassa può versare l’II soltanto se il lavoratore rende

Verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro. In effetti non è sufficiente che l’assicurato affermi di avere diritto a un certo salario, alle vacanze o al pagamento delle ore supplementari. Poiché non è sempre possibile fornire una prova oggettiva già all’inizio della procedura, la verosimiglianza del credito salariale costituisce un livello intermedio tra la mera affermazione e la prova oggettiva.

B16 Per rendere verosimile il credito salariale, l’assicurato può, in particolare, presentare le informazioni sul salario contenute nel contratto di lavoro scritto, il rapporto sulle ore di lavoro, le buste paga ricevute, gli estratti conto bancari o postali, un riconoscimento di debito dell’ex datore di lavoro, eventuali certificati dell’Ufficio esecuzione e fallimenti o, a seconda dei casi, le dichiarazioni di precedenti superiori o collaboratori.

Le informazioni possono essere reperite presso l’ex datore di lavoro o l’Ufficio esecuzione e fallimenti. Il diritto al salario derivante dalle vacanze non godute, dalle ore supplementari o dalle ore di recupero deve essere di norma comprovato tramite il sistema di registrazione del tempo di lavoro.

B17 La cassa versa l’II solamente dopo aver esaminato la verosimiglianza delle informazioni e dei documenti forniti dall’assicurato, senza dover aspettare la decisione in merito al credito dell’assicurato nell’ambito della dichiarazione di fallimento.

Nei casi in cui la procedura di pignoramento o di fallimento sia già in fase avanzata, la cassa verifica se l’assicurato ha già ottenuto dei pagamenti.”

2.6. Nella presente fattispecie, la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’indennità per insolvenza per la quota parte relativa alle vacanze sottolineando che nel precetto esecutivo fatto spiccare il 3 gennaio 2018 figura esclusivamente l’importo del salario mensile di fr. 9'166.-- per ottobre e novembre 2017 (cfr. doc. 164).

Il TCA ritiene che quest’unica motivazione non è sufficiente per negare all’assicurata la prestazione richiesta.

Del resto, sebbene tale precetto esecutivo si riferisse solo a prestazioni salariali per i mesi di ottobre e novembre l’amministrazione ha riconosciuto giustamente il diritto all’indennità per insolvenza fino al 21 dicembre 2017, momento in cui sono state inoltrate le dimissioni con effetto immediato da parte dell’assicurata.

Nella domanda d’indennità per insolvenza del 22 marzo 2018 l’assicurata ha invece indicato un importo di fr. 24'541.20 a titolo di “vacanze non richieste su P.E.” (cfr. doc. 87).

Le spiegazioni sull’esercizio del diritto all’indennità per insolvenza che figurano sul relativo formulario sottolineano del resto che:

" (…)

d Eventuali diritti per vacanze non godute o per indennità di vacanze non pagate, nonché i diritti maturati per ricuperi anticipati del tempo di lavoro possono parimenti essere fatti valere soltanto pro rata e al massimo per gli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro. (…)”

Tale questione merita di essere approfondita dalla Cassa.

Su questo punto il ricorso deve essere accolto ai sensi dei considerandi.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 15 ottobre 2018 è annullata per quel che riguarda la questione relativa alla quota parte delle vacanze.

§ Gli atti sono rinviati alla Cassa perché approfondisca questo aspetto ed emetta una nuova decisione.

  1. La decisione su opposizione del 15 ottobre 2018 è confermata nella misura in cui la Cassa ha negato all’assicurata il diritto ad indennità per insolvenza nel periodo 22 dicembre 2017 – 31 gennaio 2018.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà all’assicurata l’importo di fr. 1’300.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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20