Raccomandata
Incarto n. 38.2018.6
DC/sc
Lugano 14 maggio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 7 dicembre 2017 (cfr. doc. A) la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 16 ottobre 2017 (cfr. doc. 32-33) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto ella non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:
" (…) In data 14 settembre 2017 (documento pervenuto il giorno il 21 settembre 2017) l'opponente ha presentato alla Cassa una domanda di indennità per insolvenza a far tempo dal 01 giugno 2016.
Ella dichiara d’aver prestato la propria attività lavorativa presso la società __________ di __________ dal 01 marzo 2016 al 31 agosto 2016 in qualità di segretaria contabile; rivendica così indennità per insolvenza per il lavoro prestato dal 01 giugno 2016 al 31 agosto 2016.
(…).
Nell’opposizione del 14 novembre 2017 la Signora RI 1 contesta le conclusioni della Cassa ribadendo di aver soddisfatto tutti i requisiti per essere posta al beneficio dell’indennità per insolvenza.
La Cassa constata come la signora RI 1 abbia cessato la propria attività lavorativa in data 31 agosto 2016 e, prontamente, abbia fatto spiccare un precetto esecutivo. L’intimazione di detto precetto è avvenuta, per il tramite della pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale, durante il mese di novembre 2016. Da tale data, però, non risultano ulteriori sforzi atti a recuperare i salari scoperti. Nella sua opposizione la Signora RI 1 ha affermato di non aver mai smesso di interpellare, per quanto possibile, la società, ricevendo purtroppo solo vane promesse. A comprova di ciò allega una dichiarazione redatta e sottoscritta dall’ing. __________. Non si comprende però, per quale motivo, l’assicurata dopo aver fatto spiccare il precetto esecutivo si sarebbe fermata nella sua procedura. Non vi sono elementi concreti che avrebbero potuto far credere alla Signora RI 1 che, la società, avrebbe onorato i propri impegni. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede il versamento dell’indennità per insolvenza, ritenendo che RI 1 non abbia violato l’obbligo di ridurre il danno, e rileva in particolare:
" (…)
che la decisione impugnata deve essere annullata siccome resa in lesione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), per assente motivazione e lesione del diritto alla prova: con opposizione del 14 novembre 2017 la ricorrente aveva in effetti chiesto che fosse acquisita la contabilità completa del datore di lavoro, unitamente agli estratti conto bancari, a comprova della situazione di illiquidità ovvero insolvenza dello stesso, senza tuttavia che l'autorità di prime cure si sia determinata in merito;
che l'insorgente contesta di aver violato il suo obbligo di ridurre il danno, ritenuto
che ha senza indugio interrotto i propri servigi, posto che il datore di lavoro ha omesso di corrisponderle gli ultimi tre stipendi;
che si è subito attivata per riscuotere i crediti maturati, promuovendo tempestivamente una procedura esecutiva nei confronti del datore di lavoro (esecuzione n. __________ dell'UE di __________; cfr. FU __________2016 del __________2016), senza che quest'ultimo abbia peraltro interposto opposizione;
che, nel solco del principio di non ingenerare ulteriori costi, ha continuato a interpellare, per quanto possibile, la società, ricevendo rassicurazioni che solo in seguito si sono rivelate vane (cfr. l'allegata dichiarazione). Su questo punto appare errato l'accertamento contrario, posto alla base della decisione impugnata (consid. 3 a pag. 5), secondo cui non vi sarebbero stati "elementi concreti che avrebbero potuto far credere alla Signora RI 1 che, la società, avrebbe onorato i propri impegni". Come ben evidenzia quanto confermato dall'Ing. __________, il titolare della ditta continuava in effetti a ribadire l'intenzione di versare gli stipendi scoperti;
che il tempo trascorso non ha comunque causato alcun effetto negativo o preclusivo, ritenuto che la società era verosimilmente illiquida e insolvente sin dalle prime rivendicazioni: piuttosto l'insorgente ha cercato fino all'ultimo di non gravare sulle assicurazioni sociali confidando nel promesso pagamento;
che pertanto non vi era ragione di negare la richiesta indennità, posto che la ricorrente ha portato avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti adeguati contro il datore di lavoro.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 19 febbraio 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso.
L’amministrazione evidenzia innanzitutto che, nel caso concreto, non è realizzato una dei presupposti previsti dalla legge per poter beneficiare dell’indennità per insolvenza:
" (…)
II lavoratore ha diritto alle indennità per insolvenza nelle seguenti ed esaustive (DTF 131 V 196) cinque ipotesi:
il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e il lavoratore vanta un credito salariale nei suoi confronti (art. 51 cpv. 1 lett. a LADI);
il fallimento del datore di lavoro non viene dichiarato soltanto perché, in seguito al manifesto indebitamento dello stesso, nessun creditore disposto ad anticiparne le spese (art. 51 cpv. 1 lett. b LADI);
il lavoratore ha presentato una domanda di pignoramento per crediti salariali nei confronti del suo datore di lavoro (art. 51 cpv. 1 lett. c LADI); è in corso una moratoria concordataria (art. 58 LADI);
è in corso una dilazione giudiziaria del fallimento (art. 58 LADI).
E’ dunque necessario che il lavoratore vanti un credito salariale ad uno stadio ben preciso della procedura esecutiva avviata nei confronti del suo datore di lavoro insolvente.
Nel caso concreto, in data 28 settembre 2016 la ricorrente ha presentato una domanda di esecuzione nei confronti del suo ex datore di lavoro, il relativo precetto esecutivo è stato spiccato nei confronti di quest'ultimo solo il 22 novembre 2016 tramite pubblicazione sul foglio ufficiale. La ricorrente non ha tuttavia richiesto la continuazione della procedura esecutiva poiché a suo dire avrebbe ricevuto rassicurazioni in merito al pagamento del suo credito dall'ex datore di lavoro.
Orbene, il caso in esame non configura nessuna delle cinque esaustive ipotesi per le quali vi è la possibilità di riconoscere il diritto alle indennità per insolvenza. Pertanto è a ragione che la Cassa ha negato il diritto alle prestazioni richieste dalla ricorrente.
Si rimarca che a nulla sarebbe servita l'acquisizione delle prove richieste dalla ricorrente in sede di opposizione (contabilità completa del datore di lavoro e estratti conto bancari), infatti, quand'anche le stesse avessero comprovato la situazione di illiquidità e insolvenza dell'ex datore di lavoro della ricorrente, quest'ultima non avrebbe comunque avuto diritto alle prestazioni richieste, poiché il suo caso non adempiva ai presupposti sopradescritti. Infatti vi è la possibilità di ottenere il diritto all'indennità per insolvenza anche in assenza del fallimento del datore di lavoro – come nel caso concreto – ma solo se quest'ultimo non viene pronunciato poiché nessun creditore è disposto ad anticipare le spese (art. 169 LEF), questa condizione è soddisfatta soltanto dal momento in cui la procedura esecutiva non può più andare avanti senza l'anticipo delle spese, vale a dire dopo la domanda di fallimento. Nel caso in esame occorre evidenziare che non è stata formulata nessuna domanda di fallimento nei confronti dell'ex datore di lavoro dell'assicurata, di conseguenza la procedura esecutiva non si trovava in una fase sufficientemente avanzata per riconoscere il diritto alle prestazioni alla ricorrente. (…)” (Doc. I pag. 3-4)
Secondo la Cassa il diritto all’indennità per insolvenza andrebbe comunque negato in quanto l’assicurata ha violato l’art. 55 cpv. 1 LADI:
" (…) Nel presente caso, anche se in un primo tempo la ricorrente ha debitamente rivendicato il suo credito salariale nei confronti del suo ex datore di lavoro, avviando una procedura esecutiva, occorre evidenziare che in un secondo tempo, malgrado nulla le impedisse di chiedere la continuazione della procedura — ritenuto che l'ex datore di lavoro non aveva interposto opposizione al precetto esecutivo — ella ha tenuto in sospeso la procedura (quasi 10 mesi al momento della presentazione della richiesta di prestazioni). Le giustificazioni della ricorrente in merito al fatto di non aver continuato la procedura esecutiva stridono tra loro. Infatti, mal si comprende come la ricorrente abbia ritenuto da un lato possibile un pagamento del suo credito allorquando dall'altro lato indica che, a fronte della verosimile illiquidità e insolvenza del datore di lavoro sin dalle prime rivendicazioni, ella ha atteso, cercando fino all'ultimo di non gravare sulle assicurazioni sociali confidando nel promesso pagamento.
Orbene, alla luce del comportamento passivo assunto dalla ricorrente nella procedura esecutiva avviata nei confronti del suo ex datore di lavoro e della verosimigliante insolvenza di quest'ultimo, la Cassa ritiene che la ricorrente ha fatto prova di grave negligenza nella tutela dei suoi diritti, violando così l'obbligo di ridurre il danno ex art. 55 LADI e precludendosi dalla possibilità di ottenere le prestazioni richieste, anche qualora vi fossero stati i presupposti per riconoscere alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza.
Di conseguenza non si giustifica l'annullamento della decisione nemmeno sotto questo profilo. (…)” (Doc. III pag. 6-7)
1.4. Il 22 febbraio 2018 il patrocinatore dell’assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…) A valere quale replica, l'insorgente conferma integralmente le censure ricorsuali, contestando le tesi avverse. Appare in ogni caso pretestuoso e contrario al precetto della buona fede insistere nel rimproverare alla ricorrente di non avere "richiesto la continuazione della procedura esecutiva" (pag. 4), quando ancora in sede di opposizione la stessa ha invano segnalato di essere "legittimata – a vostra richiesta – a chiedere la continuazione della summenzionata esecuzione, a cui farà seguito l'emissione della comminatoria di fallimento, posto comunque che tale epilogo sembra essere oramai ineluttabile (cfr. FU __________2017 del __________2017, pag. __________)" (opposizione del 14 novembre 2017, pag. 2).
D'altro canto la domanda di proseguimento dell'esecuzione, rispettivamente l'emissione della comminatoria di fallimento è soggetta al prelievo di tasse e spese (artt. 20 e 39 OTLEF), che l'insorgente non era più disposta ad anticipare, a fronte del manifesto indebitamento del datore di lavoro (art. 51 cpv. 1 lett. b LADI), che potrà essere comprovato con l'acquisizione della contabilità completa, unitamente agli estratti conto bancari di __________, a valere quale mezzo di prova cui confermato.” (Doc. V)
Il 6 marzo 2018 la Cassa si è riconfermata integralmente nella risposta di causa (doc. VII).
1.5. Il 9 marzo 2018 il rappresentante dell’assicurata ha segnalato quanto segue al TCA:
" __________ è stata dichiarata fallita con effetto al 22 gennaio 2018, circostanza pubblicata sul FUSC del __________ 2018.
Ciò a ulteriore dimostrazione che nulla può essere rimproverato alla mia assistita, neppure di non aver sollecitamente proseguito con la procedura esecutiva: visto l’epilogo, anche se lo avesse fatto non avrebbe infatti potuto recuperare il credito salariale scoperto.” (Doc. IX+IX/1)
Al riguardo, il 20 marzo 2018, la Cassa ha rilevato che “il fatto che ora la società sia stata dichiarata fallita non può essere considerata quale giustificazione per i mancati sforzi” (cfr. doc. XI).
in diritto
In ordine
2.1. Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015 consid. 3.2.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).
Nella presente fattispecie si evince chiaramente dalla decisione su opposizione che il diritto all‘indennità per insolvenza è stato negato in quanto l’assicurata avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.
Il diritto di essere sentito è dunque stato rispettato.
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza, sostenendo che ella ha violato l’obbligo di ridurre il danno.
Questo tribunale constata infatti che il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. consid.1.3 e 1.5) è infatti ora realizzato (cfr. STCA 38.2017.15 del 5 marzo 2018, per un caso analogo).
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ». )
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
2.3. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5. Nell’evenienza concreta risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurata ha lavorato in qualità di segretaria contabile presso la società __________ di __________ dal 1° marzo (doc. 13-14) al 31 agosto 2016.
Dal 1° giugno 2016 ella non ha più ricevuto il salario (cfr. doc. 4 e doc. 7 – 9) ed in agosto ha inoltrato le sue dimissioni (cfr. doc. 6), inviando al datore di lavoro anche i conteggi dei salari non versati.
Il 28 settembre 2016 l’assicurata ha fatto spiccare un precetto esecutivo (cfr. doc. 19-21), il quale è stato intimato mediante una pubblicazione sul Foglio Ufficiale del __________ 2016 (cfr. doc. 18).
L’assicurata ha presentato una richiesta d’insolvenza il 14 settembre 2017, quasi 10 mesi dopo il momento in cui è stato pubblicato il precetto esecutivo.
Fra gli atti dell’incarto figura pure una Dichiarazione del 13 novembre 2017 dell’ing. __________, del seguente tenore:
" Il sottoscritto __________, di __________, posso confermare, in relazione al rapporto di impiego fra __________ e la Sig.ra RI 1, che dalla seconda metà dello scorso anno quest’ultima mi ha ripetutamente contattato per sollecitare il versamento degli stipendi rimasti scoperti. Ciò per il fatto che il titolare Sig. __________ non era praticamente più reperibile poiché assente all’estero. Ho a mia volta contattato il titolare, che mi rassicurava in merito al suo rientro e al versamento degli scoperti, informazioni che ho a mia volta trasmesso alla sig.ra RI 1.
Purtroppo ad oggi nulla di concreto è avvenuto, nonostante le promesse del titolare.
So che la Sig.ra RI 1 ha anche avviato un’esecuzione nei confronti dalla società: essa non ha proseguito oltre a fronte delle citate promesse e del fatto che, a mia conoscenza, la società non disponeva nè dispone di alcuna liquidità, dovendo far capo a un finanziamento del socio.” (Doc. 34)
2.6. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurata per ottenere quanto dovutogli dalla __________ di __________, dopo la fine del rapporto di lavoro, siano insufficienti e che quindi la Cassa ha correttamente negato alla ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
In effetti l’assicurata, dopo avere fatto tempestivamente spiccare un precetto esecutivo, contro il quale non è peraltro stata presentata alcuna opposizione, non ha immediatamente chiesto la continuazione dell’esecuzione contro l’ex datore di lavoro.
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
2.7. Considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta di prove (cfr. consid. 1.2) deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.8. In conclusione, valutati tutti gli elementi presenti nell’incarto e alla luce della giurisprudenza citata, la ricorrente non ha diritto all’indennità per insolvenza per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2016.
La decisione su opposizione emessa dalla Cassa CO 1 il 7 dicembre 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti