Raccomandata
Incarto n. 38.2018.37
RS/DC/sc
Lugano 27 novembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 aprile 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 si è iscritta in disoccupazione dal 1° settembre 2017, dopo avere lavorato a tempo parziale come estetista, presso la società __________ dal 1° gennaio 2010 al 31 agosto 2017 e, sempre a tempo parziale ma come venditrice presso la società __________ dal 1° luglio 2014 al 31 agosto 2017.
Con decisione del 28 novembre 2017 la Cassa CO 1 ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione sostenendo che nel termine quadro per il periodo di contribuzione (dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2017) non ha saputo fornire nessuna prova del versamento del salario per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 agosto 2017 (cfr. doc. 3).
1.2. Con decisione su opposizione del 25 aprile 2018 l’amministrazione ha confermato la decisione del 28 novembre 2017, argomentando in particolare:
" (…)
VI. Nel presente caso lei, nel periodo di contribuzione, è stata alle dipendenze di 2 società, __________ e __________, per quanto riguarda la prima società la carica di amministratore unico è ricoperta da __________. La seconda invece è amministrata da suo fratello minore.
Per le 2 società lei è stata impiegata a tempo parziale e i rapporti di lavoro sono terminati entrambi in data 31 agosto 2017.
Vista la fattispecie la cassa ha, conformemente alle disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, effettuato degli accertamenti in merito alla riscossione del salario. In particolare ha richiesto per entrambe le società i giustificativi contabili firmati da una fiduciaria.
In data 25 ottobre entrambe le società rispondono in modo negativo, concretamente la __________ indica: "... la contabilità della __________ non viene affidata ad una fiduciaria, quindi la vostra pretesa di ottenere un estratto dei libri contabili forniti da una fiduciaria si manifesta immotivata. Avete già ottenuto quanto necessario per le vostre competenze tramite la documentazione trasmessavi il 18 ottobre 2017, segnatamente le verifiche e conferma dall'ufficio fiduciario __________, incaricato alla revisione di tutti i conti della __________ ..." Invece la società __________ dichiara: " ... La contabilità di __________ non è mai stata svolta da una fiduciaria, in quanto non obbligatorio e affine di evitare spese superflue e non necessarie. La contabilità e le relative dichiarazioni della Società sono correttamente compilate dall'Amministratore in totale rispetto delle disposizioni legale e sono da sempre ben verificate e ben accolte dagli uffici della Tassazione e di AVS.
Sulla base di queste considerazioni è stata notificata la contestata decisione.
VII In sede di opposizione è stata prodotta ulteriore documentazione di entrambe le società inerente la contabilità, ma la stessa non è controfirmata da alcuna fiduciaria.
Con lettera di posta elettronica del 13 marzo 2018 la cassa ha richiesto: il rapporto di parentela tra lei e __________, se l'amministratore unico della __________ era impiegato presso la stessa ed eventualmente con quali funzioni, da chi è stata firmata la documentazione prodotta da entrambe le società.
Nella risposta del 14 marzo 2018 il suo rappresentante (__________) ha indicato: “L'assicurata è sorella del signor __________, mentre l'amministratore unico della __________ è l'architetto __________, che non risulta impiegato presso la stessa. La procura generale con firma individuale è stata conferita al signor __________ ..."
Alla domanda da chi è stata firmata la documentazione non è stata data risposta.
A complemento viene allegata anche un suo scritto del 9 marzo 2018 dal quale si rileva: “… L'architetto __________ che non ha certamente bisogno di lavorare per un piccolo studio di estetica, non è mai stato impiegato presso la __________ per la quale ha solo firmato tutti i bilanci e le dichiarazioni di imposte. Tutte le altre operazioni per la gestione e contabilità della Società sono stati svolti da __________ (dotato di regolare procura ...)”.
VIII. Per quanto concerne il rapporto di lavoro presso la società __________ la società, a mente della cassa, non ha prodotto documentazione che possa poter comprovare la riscossione del salario, i salari sono stati versati in contanti, come già indicato, per la comprova del salario occorre una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti di libri contabili forniti da una fiduciaria, nel caso in esame la dichiarazione fiscale al momento dell'iscrizione non era stata ancora presentata (richiesta di proroga al 31 dicembre 2017) i libri contabili non sono stati vidimati da una fiduciaria. Questi documenti, presentati sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente da lei o dai suo fratello.
IX. In merito all'attività presso la società __________ contabilmente la fattispecie è identica alla società __________, la documentazione prodotta a mente della cassa non è sufficiente a comprovare l'effettiva riscossione del salario.
X. Presso la citata società lei ha svolto, a tempo parziale, l'attività di estetista, come già indicato l'amministratore unico è __________, non impiegato presso la società che ha solo lei quale dipendente. Nello scritto del 14 marzo 2018 è stato inoltre specificato che __________ (suo padre) detiene una procura generale.
XI. Dall'estratto del registro di commercio lo scopo della società è: "… Gestioni di istituti di bellezza, studi di estetica, massaggi, riflessologia, centro dimagrante, fitness, ginnastica, trattamenti fisioterapeutici, sauna solarium, bagno turco, trattamenti naturali per le linea, contro la cellulite, cura del viso e del corpo … “
XII. Da quanto dichiarato lei era l'unica dipendente ed è stata licenziata per mancanza di lavoro, dagli atti prodotti si può affermare che la società può essere considerata una azienda di famiglia, lei estetista ed impiegata, l'amministratore unico non impiegato pressa la società è di tutt'altra professione e suo padre (80 anni) che beneficia di una procura generale.
XIII. Seppur formalmente non appare un ruolo di posizione analoga ad un datore di lavoro nei fatti decisivo è il suo ruolo svolto all'interno della ditta, lei era l'unica in grado di svolgere lo scopo della società, il ruolo dell'amministratore unico e quello di suo padre risultano piuttosto equivalere a quella dell'"uomo di paglia" che copre verso l'esterno attività eseguita da altri (cfr. STFA H 107/02 del 2 dicembre 2003); a mente della cassa infatti lei utilizzava l'infrastruttura per condurre determinate attività per conto proprio.
XIV. Tale situazione è confermata anche dalla promozione della sua attività che continua tuttora tramite siti e social network; in data 29 marzo 2018 le abbiamo richiesto informazioni in merito e così ha risposto: " 1) Gerente in italiano non vuole dire proprietaria o azionista ma incaricato di condurre per conto d'altri un'azienda o un'impresa commerciale. 2) Facebook non per forza corrisponde alla realtà, e credo che ognuno è libero di pubblicare ciò desidera, e dare l'immagine che si vuole e di sicuro non vado a pubblicare che sono in disoccupazione, che esso sia reale o meno. 3) Nonostante abbia provato numerose volte ad eliminare la pagina Facebook "__________; non ci sono mai riuscita nemmeno a modificarla, necessito infatti di un tecnico ...4) In riferimento al secondo link, fb dice che non trova la pagina, comunque vorrei capire la vostra domanda al riguardo. Se vi riferite ad una vecchia pagina che già nel 2012 non è più attiva ...5) Per quanto riguarda il numero di cellulare si tratta del mio numero di cellulare privato. ln aggiunta al numero di telefono fisso del centro estetico, avevo messo a disposizione ai clienti per facilitare gli appuntamenti tramite sms o whatsapp dato che ciò non è possibile fare col fisso. Inoltre il mio numero di cellulare, che è rimasto attivo per uso privato, è servito in seguito al mio licenziamento anche per informare i clienti riguardo alla chiusura dell'estetica …
Nelle verifiche della cassa è emerso però che, in diversi modi e luoghi, lei si propone quale estetista.
Come già indicato nel suo profila personale di facebook indica di condurre un centro benessere, in data 23 febbraio 2018, tramite un post condiviso di __________ si pubblicizza per trattamenti estetici come "__________" dove è indicato pure il suo numero privato di cellulare.
Come correttamente indicato la pagina di facebook __________ risulta inattivo dal 2012. Per contro una nuova pagina "__________" risulta attiva e con le stesse caratteristiche quella precedente, in particolare il numero di cellulare è il suo privato.
XV. Infine, come anche indicato al colloquio con la sua consulente, in data 2 maggio 2017 ha fondato una ditta individuale "_____________ di RI 1 e si occupa, tramite terze persone competenti nel settore rilassamento, di organizzare escursioni nei punti energetici. Al momento è impegnata saltuariamente la domenica.
Dal sito internet però si può rilevare che l'attività proposta non è di sole escursioni ma lei, in prima persona, propone una serie di trattamenti estetici.
Secondo la cassa è dunque verosimile che lei abbia ricoperto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, anche se non formalmente, e inoltre che non abbia mai definitivamente terminato l'attività.
In una sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che in merito all'esclusione delle persone elencate all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI dal diritto all'indennità per lavoro ridotto non bisogna giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di un organo; va invece stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie, l'ampiezza del potere decisionale.
Si rileva che l'attività svolta dopo l'annuncio in disoccupazione non è mai stata annunciata.
XVI. Motivo della negazione del diritto alle indennità rimane comunque la mancata comprova del salario per le 2 società dove è stata alle dipendenze, riassumendo:
__________: Non è stata prodotta la notifica di tassazione in quanto è stata richiesta una proroga, la documentazione contabile è firmata unicamente dall'amministratore o da colui che ha la procura generale ma non da una fiduciaria che potesse comprovare l'esattezza della stessa. E' vero che Io Studio Fiduciario __________ ha redatto un (n.d.r.: rapporto) di revisione sulla revisione limitata ma Io stesso riguarda l'anno d'esercizio 2015, anno che non è determinante per l'esame del diritto alle indennità di disoccupazione.
__________: Per la citata società, come da voi indicato, la contabilità non è stata svolta da una fiduciaria ma la stessa è stata redatta dall'Amministratore unico che è suo fratello.
Come già ribadito se i giustificativi presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente versati nel periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza di prove e il diritto deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determinante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. ln assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile.
XVII. Tenuto conto delle considerazioni esposte, a mente della cassa, non è possibile dimostrare l'effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità.
XVIII. Pur comprendendo le difficoltà espresse nella sua lettera del 9 marzo 2018 l'opposizione non può essere accolta.” (Doc. B)
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La sua patrocinatrice ha preliminarmente chiesto che venga svolto un pubblico dibattimento o quantomeno fissata un’udienza per procedere all’audizione di testimoni e della ricorrente (cfr. doc. I pag. 10-11).
In via principale la rappresentante dell’assicurata ha chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione 1° settembre 2017; in via subordinata il riconoscimento per principio del diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° settembre 2017, con rinvio degli atti alla Cassa, affinché se dati gli ulteriori presupposti, versi all’insorgente le indennità di disoccupazione e in via ancora più subordinata la sospensione della procedura in attesa di alcune decisioni di tassazione (cfr. doc. I pag. 15-16).
Con il ricorso è inoltre stata postulata la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 15-16).
La patrocinatrice dell’assicurata ha innanzitutto rilevato che:
" (…)
Nel caso di specie, i salari della ricorrente degli ultimi sei mesi di contribuzione (recte: marzo — agosto 2018) sono stati:
· presso la __________: CHF 468.96 / netto mensili (CHF 500 / lordo mensile), importo rimasto invariato sin dall'inizio del rapporto di lavoro avvenuto in data 1 gennaio 2015 (doc. G, certificati di salario contenuti nel plico doc. F, plico di documenti consegnati dalla __________ alla ricorrente allegato quale doc. H, doc. L, pag. 2),
· presso la __________: CHF 1406.87 / netto mensili (CHF 1'500 / lordo mensile), importo rimasto invariato sin dall'inizio del rapporto di lavoro avvenuto in data 1 gennaio 2011 (doc. Q, certificati di salario contenuti nel plico doc. F, plico di documenti consegnati dalla __________ alla ricorrente allegato quale doc. I, doc. M, pag. 2).
Si precisa che i contributi sociali sono stati pagati dalle due datrici di lavoro, sin dall'inizio dei rispettivi rapporti di lavoro (doc. H e I). (…)” (Doc. I pag. 5)
La patrocinatrice della ricorrente sostiene poi che, a torto, la Cassa vorrebbe negare all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione anche per il suo ruolo all’interno della __________, presso la quale è invece stata una semplice dipendente:
" (…)
Nel caso in esame, seppure la Cassa non ne fa motivo a fondamento della propria decisione di negazione del diritto alle ID che per espressa indicazione della stessa è invero da ricercarsi nella mancata comprova dell'effettiva percezione del salario dalle 2 società per cui la ricorrente è stata alle dipendenze (doc. B, pag. 6), per quanto concerne il rapporto fra ricorrente e la (sola) __________ (e non anche la __________), la Cassa sostiene che, siccome RI 1 era l'unica in grado di svolgere lo scopo della società (ritenuto come era l'unica dipendente estetista), il ruolo dell'AU (recte: del signor __________) e quello di suo padre (recte: signor __________, detentore di una procura generale sia per la __________ che per la __________, doc. N e 0) risulta piuttosto equivalere a quello dell'uomo di paglia che copre verso l'esterno attività eseguita da altri; a mente della cassa la ricorrente utilizzava l'infrastruttura per condurre determinate attività per conto proprio (doc. B, pag. 5).
Tale conclusione - ritenuta dalla controparte - non ha alcun fondamento nella verità fattuale e neppure risulta dimostrata.
L'estratto del Registro di commercio, quivi prodotto (doc. E), non espone alcunché a riguardo e mostra inequivocabilmente come il nome della ricorrente non figuri tra i membri del CdA della spettabile __________ (e neppure della __________, doc. E e P).
Non solo, seppure non visionabile sull'estratto RC (doc. E e P), per l'evidente motivazione che la società di cui trattasi è una società anonima, la qui ricorrente neppure è azionista della __________ (e neppure della __________), ciò che dimostrato dal fatto che nelle dichiarazioni fiscali e relative notifiche di tassazione della ricorrente (doc. F + richiesta di edizione) non risultano azioni dell' anzidetta società.
Per quanto a conoscenza della ricorrente, le azioni delle due società (__________ e __________) appartengono a ca. una decina di persone che vivono in __________ e parlano unicamente la lingua __________, lingua parlata e conosciuta dal signor __________, che rappresenta la volontà degli azionisti in quanto loro persona di fiducia, ragione per cui a quest'ultimo è stata conferita una procura che permetta allo stesso di compiere tutti quegli atti che si ritenessero opportuni e necessari per il buon andamento delle società (doc. 0 e N).
I signori __________, __________ e __________ in sede di audizione testimoniale potranno senz'altro confermare tutto quanto precede. (…)” (Doc. I pag. 7)
La patrocinatrice della ricorrente sostiene poi che, contrariamente al parere della Cassa, il versamento del salario da entrambe le società è stato debitamente comprovato:
" (…)
Ad ogni modo, per quanto qui ci interessa, in più occasioni la ricorrente (ma anche le due datrici di lavoro) ha dichiarato e comprovato di aver sempre percepito – regolarmente e mensilmente - il salario:
· sia dalla spettabile __________ a far tempo dal 1 gennaio 2015 al 31 agosto 2017 nella misura di CHF 468.96 / netti mensili (CHF 500 lordi / mensili) (doc. G, certificati di salario contenuti nel plico doc. F, plico di documenti consegnati dalla __________ alla ricorrente allegato quale doc. H, doc. L, pag. 2);
· sia dalla spettabile __________ a far tempo dal 1 gennaio 2011 al 31 agosto 2017 nella misura di CHF 1406.87 / netti mensili (CHF 1'500 lordi/mensili) (doc. Q, certificati di salario contenuti nel plico doc. F, plico di documenti consegnati dalla __________ alla ricorrente allegato quale doc. I, doc. M, pag. 2).
I signori __________, __________ e __________ in sede di audizione testimoniale potranno senz'altro confermare tutto quanto precede, e meglio l'effettivo versamento, e quindi percezione od opera della dipendente (ora ricorrente), mensile degli stipendi. (…)” (Doc. I pag. 9)
1.4. Nella sua risposta del 21 giugno 2018 la Cassa propone di accogliere parzialmente il ricorso e osserva:
" (…)
I. La controparte solo in sede di ricorso ha presentato la decisione di tassazione per l'anno 2016, decisione che è stata notificata in data 31 gennaio 2018, seppur richiesta in sede di istruzione della pratica la stessa non è mai stata presentata alla cassa.
Il. L'assicurata ha presentato alla cassa la proroga concessa dall'Ufficio circondariale di tassazione __________ del 4 maggio 2017, la proroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2017.
Ill. Malgrado la procedura di opposizione si è conclusa con la decisione su opposizione del 28 aprile 2018 l'assicurata non ha mai prodotto tale documento.
(…).
IV. La decisione di tassazione per l'anno 2016 (…) avrebbe potuto essere determinante per l'eventuale diritto parziale delle indennità di disoccupazione nella misura in cui la cassa avrebbe potuto tener conto dei salari del 2016 per la determinazione del guadagno assicurato.
V. Nel calcolo sottostante la cassa ha tenuto conto dei salario percepiti per le 3 società in cui stata impiegata.
Calcolo:
ago 17 330.00
lug. 17 411.25
giu. 17 323.75
mag. 17 262.50
apr. 17 105.00
marz. 17 297.50
feb. 17 43.75
gen. 17 70.00
dic. 16 500.00 1'500.00 70.00
nov. 16 500.00 1'500.00 140.00
ott. 16 500.00 1'500.00 168.25
set. 16 500.00 1'500.00 656.25
Guadagno assicurato 2'000.00 6'000.00 2'878.25
Totale 10'878.25
Guadagno assicurato 10'878.25 / 12 = 906.52
(Doc. 13, 21, 37 e 52)
VI. In merito alla riscossione dei salari nell'anno 2017 la cassa mantiene la propria posizione in quanto a mente della cassa gli stessi non sono stati comprovati.
VII. Il guadagno assicurato ammonta quindi a CHF 666.-- a decorrere dal 1° settembre 2017.
VIII. In sede di opposizione è emerso però che, in diversi modi e
luoghi, l'assicurata si propone quale estetista.
IX. Nel proprio profilo personale di facebook indica di condurre un centro benessere, in data 23 febbraio 2018, tramite un post condiviso di __________ si pubblicizza per trattamenti estetici come "__________" dove è indicato pure il suo numero privato di cellulare.
X. Il __________ risulta inattivo dal 2012. Per contro una nuova pagina "__________" risulta attiva e con le stesse caratteristiche quella precedente, in particolare il numero di cellulare è il suo privato.
XI. Tramite social network infine, come anche indicato al colloquio con la sua consulente, in data 2 maggio 2017 ha fondato una ditta individuale "____________ di RI 1 e si occupa, tramite terze persone competenti nel settore rilassamento, di organizza-re escursioni nei punti energetici. Al momento è impegnata saltuariamente la domenica.
Dal sito Internet però si può rilevare che l'attività proposta non è di sole escursioni ma lei, in prima persona, propone una serie di trattamenti estetici.
Per questi motivi la cassa valuterà se non ha mai definitivamente abbandonato l'attività o da quando ha intrapreso le attività proposte sui Social Network
Si rileva che l'attività svolta dopo l'annuncio in disoccupazione non è mai stata annunciata.” (Doc. IV)
1.5. Il 22 giugno 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V).
Il 26 giugno 2018 la patrocinatrice dell’assicurata ha inviato a questo Tribunale uno scritto del seguente tenore:
" Con riferimento all'incarto in oggetto e alla sua del 22 giugno u.s., con la quale ha assegnato un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali altri mezzi di prova, con la presente le chiedo cortesemente di voler concedere una proroga di tale termine fino al 31 agosto 2018.
Tale richiesta è motivata dal fatto che sono in attesa di documenti, fra cui la decisione di tassazione 2017 della mia assistita, i cui tempi di reperimento sono purtroppo indipendenti dalla volontà dello scrivente studio legale.
Ritenendo importanti tali documenti e tenendo anche conto del periodo di ferie cui si va incontro, le chiedo pertanto in via eccezionale di voler concedere la proroga richiesta, ritenuto come - qualora i documenti di cui sono in attesa dovessero pervenirmi prima del termine - sarà mia premura inoltrarli prontamente, senza far uso interamente della proroga concessa.” (Doc. VI)
Il 27 giugno 2018 il termine è stato prorogato sino al 20 agosto 2018 (cfr. doc. VII).
Il 17 agosto 2018, con scritto pervenuto il 20 agosto 2018, la patrocinatrice dell’assicurata ha chiesto in via del tutto eccezionale un’ulteriore proroga di 30 giorni per fornire un documento probatorio importante (cfr. doc. VIII).
Il 21 agosto 2018 il TCA ha fissato la scadenza del termine per trasmettere ulteriore documentazione al 30 settembre 2018 (cfr. doc. IX).
1.6. L’11 settembre 2018 la patrocinatrice dell’assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" In riferimento all’incarto citato a margine e alla sua del 21 agosto u.s., con la quale ha cortesemente concesso a chi assisto una proroga fino al 30 settembre 2018 per la presentazione di eventuali altri mezzi di prova, sono con la presente a trasmettere in allegato la seguente documentazione.
· doc. S: decisione di tassazione 2017 + certificati di salario 2017 di __________, __________ e __________.
Dalla suddetta documentazione emerge come il reddito da attività dipendente di chi assisto relativamente all’anno 2017 è pari a CHF 24'260 (= CHF 3'539 + CHF 4'305 + CHF 16'416).”
Invitata a presentare osservazioni scritte (cfr. doc. XII) la Cassa, il 25 settembre 2018, si è così espressa:
" (…)
Nella risposta di causa del 21 giugno 2018 la cassa ha ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso dell’assicurata dopo che ha presentato la decisione di tassazione per l’anno 2016.
Di conseguenza ha riconosciuto un guadagno assicurato di CHF 906.--.
Solo allora l’assicurata si è adoperata per poter far pervenire anche la tassazione 2017, si può quindi presumere che la dichiarazione d’imposta è stata redatta dopo il 21 giugno 2018 con indicati i salari che avrebbero portato al nuovo calcolo del guadagno assicurato tenendo conto non solo i salari del 2016 ma anche quelli del 2017.
Ritenuto quanto esposto la cassa si rimette alla decisione dei giudici.” (Doc. XIII)
1.7. Il 26 settembre 2018 questa Corte ha chiesto alla Cassa di precisare a quanto ammonterebbe il guadagno assicurato tenuto conto anche dei documenti prodotti dalla ricorrente l’11 settembre 2018 (cfr. doc. XIV).
1.8. Il 26 settembre 2018 la patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso la notifica di tassazione IFD 2017 (cfr. doc. XV+1).
1.9. Il 27 settembre 2018 la Cassa ha così risposto al TCA:
" In allegato trasmetto il calcolo del guadagno assicurato tenendo conto dei documenti prodotti.
La cassa si è basata sui conteggi salario che stabilivano un salario mensile lordo di CHF 500.-- per __________, CHF 1'500.-- per __________ in aggiunta il salario percepito presso __________.
Gli importi indicati nella lettera della controparte datata 11 settembre 2018 differiscono da quanto indicato nei conteggi salario e dalle dichiarazioni rilasciate.
La differenza è nei contributi sociali, nel modulo attestazioni delle rendite è stato indicato un salario netto superiore al salario lordo (CHF 4'000.-- e CHF 4'305.-- __________), (CHF 12'000.-- e CHF 16'416.--).
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
ago. 17 500.00 1'500.00 330.00
lug. 17 500.00 1'500.00 411.25
giu. 17 500.00 1'500.00 323.75
mag. 17 500.00 1'500.00 262.50
apr. 17 500.00 1'500.00 105.00
mar. 17 500.00 1'500.00 297.50
feb. 17 500.00 1'500.00 43.75
gen. 17 500.00 1'500.00 70.00
dic. 16 500.00 1'500.00 70.00
nov. 16 500.00 1'500.00 140.00
ott. 16 500.00 1'500.00 168.25
set. 16 500.00 1'500.00 656.25
Guadagno assicurato 6’000.00 18'000.00 2'878.25
Totale 26'878.25
Media ultimi 6 mesi 2'288.33
Media ultimi 12 mesi 2'239.85
Guadagno assicurato 2'288.33” (Doc. XVI)
1.10. Il 28 settembre 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per prendere posizione sugli accertamenti effettuati (doc. XVII).
L’11 ottobre 2018 l’avv. RA 1 ha rilevato:
" (…)
Mi permetto unicamente di osservare l'inconsistenza della presunzione della Cassa CO 1 (recte: "Solo allora l'assicurata si è adoperata per poter far pervenire, anche la tassazione 2017, si può quindi presumere che la dichiarazione d'imposta è stata redatta dopo il 21 giugno 2018 con indicati i salari che avrebbero portato al nuovo calcolo del guadagno assicurato tenendo conto non solo i salari del 2016, ma anche quelli del 2017", cfr. lettera del 25 settembre 2018 dell'CO 1) in generale per i seguenti motivi:
• non solo non vi è alcuna prova a fondamento di tale presunzione, ma la stessa risulta non realistica per il fatto che certamente non era necessaria una decisione di parziale accoglimento del ricorso da parte dell'CO 1 per ritenere particolarmente importante (e quindi necessario) ottenere quanto prima una decisione di tassazione relativa all'anno 2017, tant'è che già nell' ambito del ricorso (datato 28 maggio!, quindi ben prima della decisione del 21 giugno u.s.) al pto. 5 si richiedeva una sospensione della procedura di ricorso sino all'emissione – ad opera degli uffici di tassazione competenti – delle relative decisioni (cfr. ricorso del 28 maggio u.s.); inoltre
• a tenore delle parole dell'CO 1 sembrerebbe che la ricorrente abbia dichiarato nel 2017 i propri salari non per il fatto di averli realmente percepiti, ma con il solo scopo di aumentare il guadagno assicurato. A questo punto ci si chiede perché la ricorrente abbia preso questa decisione di dichiarare integralmente i propri redditi – a dire dell'CO 1 – "fittizi" anche negli anni passati (e meglio dal 2011 – quando ha iniziato la prima attività quale dipendente – al 2017) considerato come non era stata avanzata nessuna richiesta di indennità di disoccupazione (doc. S + F).
Pertanto viene fermamente contestata la presunzione di cui sopra indicata da controparte nell'ambito della sua missiva del 25 settembre 2018.
Visto tutto quanto precede, ci si riconferma integralmente nelle richieste di giudicato così come indicate nel ricorso del 28 maggio u.s..” (Doc. XVIII)
Il 16 ottobre 2018 la Cassa si è così espressa:
" (…)
La cassa ritiene che l'ulteriore documentazione prodotta per l'anno 2017 non comprova l'effettivo versamento del salario, in particolare la dichiarazione d'imposta con la relativa decisione di tassazione sono state susseguenti l'accoglimento parziale del ricorso.
La decisione di tassazione è stata richiesta già al momento dell'iscrizione al collocamento ma non mai stata trasmessa ne tantomeno l'assicurato ha presentato la dichiarazione agli uffici competenti, la stessa si è adoperata a dichiarare i salario unicamente dopo aver appurato che la cassa avrebbe potuto accordare il diritto come avvenuto per l'anno 2016.
Si conferma di conseguenza il guadagno assicurato a CHF 906.--.
A complemento si allega l'estratto AVS.” (Doc. XIX)
1.11. Il 24 ottobre 2018 la patrocinatrice della ricorrente ha precisato quanto segue:
" (…)
Alle precedenti osservazioni aggiungo unicamente copia delle dichiarazioni fiscali del 2017 che sono di data 20 giugno 2018 (doc. V, pag. 4), vale a dire prima della notifica della decisione del 21 giugno u.s. richiamata dall'CO 1. E dunque evidente – ancora una volta – che la dichiarazione non è stata fatta "dopo aver appurato che la cassa avrebbe potuto accordare il diritto come avvenuto per l'anno 2016". Ove la Cassa CO 1 dovesse mettere in discussione la veridicità della data indicata nelle dichiarazioni fiscali annesse alle presente quale doc. V, chiedesi l'edizione da parte dell'ufficio di tassazione competente di tale documento.
Per tutte le ragioni sopra indicate, così come quelle di cui alle osservazioni del 11 ottobre 2018, ed in genere in ogni scritto della ricorrente, si ritiene che l'effettiva percezione dei salari del 2016 e 2017 da parte della signora RI 1 sia stata debitamente comprovata.
Nella denegata ipotesi in cui - a codesta lodevole Autorità - dovessero permanere dubbi in merito a tali fatti, chiedesi di procedere all'assunzione dei mezzi di prova richiesti a pag. 19 del ricorso di data 28 maggio 2018.
Visto tutto quanto precede, ci si riconferma integralmente nelle richieste di giudicato così come indicate nel ricorso del 28 maggio u.s..” (Doc. XXII)
Il 24 ottobre 2018 la Cassa ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. XXIII)
in diritto
2.1. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
In una sentenza 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).
In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio 2015 aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei pressi di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del salario mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il salario assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di molto inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario, che al dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far fronte alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i giudici ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a promotrice immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non ha debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna prova relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi fossero altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici ticinesi hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS rimangono indizi, ma non la prova di un effettivo pagamento.
3.1. La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata (consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole estrapolazioni, senza
tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale delle assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto federale.
3.2. Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio, ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del diritto federale. (…)”
Per completezza giova rilevare che con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di disoccupazione interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte, che l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non era fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale salariata alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo di contribuzione.
In quel caso di specie l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite versamento su un suo conto bancario.
2.2. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:
" (…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.”
Il tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto invariato anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/ Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicato in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già citata sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e quindi non è applicabile.
Nel caso affrontato nella sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
Al riguardo giova evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al tenore del testo precedente.
Ne discende, in applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra, che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.
In proposito va rilevato che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.
Il TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia, soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.
2.3. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).
Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.
2.4. Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Al riguardo cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
In una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.
Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.
2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, nata il __________ 1963 (cfr. doc. 9), il 31 dicembre 2010 ha concluso con la __________ un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale estetista a tempo parziale per un salario di fr. 1'500.-- lordi mensili (cfr. doc. 18).
Dall’estratto del conto individuale emesso dalla Cassa __________ il 26 settembre 2018 risulta, però, che l’assicurata è stata attiva per la __________ già dal 2002 (cfr. doc. XIX1).
A Registro di commercio __________ è stata iscritta il 23 novembre 2001 con il seguente scopo sociale:
" Assistenza e prestazioni di servizi, organizzazione di manifestazioni, esposizioni e aste; importazione, esportazione e commercio di articoli di artigianato, antiquariato, arredamenti, arte in genere e collezioni. Gestione di istituti di bellezza, studi d'estetica, massaggi, riflessologia, centro dimagrante, fitness, ginnastica, trattamenti fisioterapici, sauna, solarium, bagno turco, trattamenti naturali per la linea, contro la cellulite, cura del viso e del corpo. Commercio, fabbricazione e produzione di prodotti cosmetici e di moda. La società potrà gestire un club, punto d'incontro e di ristorazione e potrà acquistare beni immobili per le proprie attività.” (Doc. 19: estratto RC)
Amministratore unico con diritto di firma individuale della società dal novembre 2001 all’agosto 2002 è stato __________, fratello dell’insorgente (cfr. doc. 19; 5).
Dall’agosto 2002 al marzo 2006 tale carica è stata svolta da , mentre dal marzo 2006 a RC è iscritto quale amministratore unico con firma individuale l’ (cfr. doc. 19; 5).
Dall’estratto del conto individuale AVS del 26 settembre 2018 emerge, poi, che dal 2011 al 2014 la ricorrente è stata attiva quale dipendente della __________ (cfr. doc. XIX1).
Scopo sociale della __________, fondata nel 1998, è il seguente:
" L'esercizio di ogni attività di carattere fiduciario, in particolare la tenuta di libri contabili; la consulenza e la rappresentanza fiscale; l'amministrazione di immobili e di società immobiliari; la costituzione, l'amministrazione e la gestione di società, fondazioni e trust; l'intestazione e la detenzione di partecipazioni e di altri averi; la consulenza e la rappresentanza creditoria e debitoria; la consulenza aziendale; la consulenza legale; l'amministrazione di patrimoni; ogni altra attività atta al raggiungimento dello scopo sociale” (Estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch)
Amministratore unico con diritto di firma individuale della __________ è dal 1998 il fratello dell’assicurata, __________ (cfr. estratto RC).
Il 25 giugno 2014 l’insorgente è stata assunta dalla __________ a tempo indeterminato in qualità di venditrice a tempo parziale a partire dal 1° luglio 2014. Il salario concordato corrisponde a fr. 500.-- lordi al mese (cfr. doc. 34).
Scopo sociale della __________, iscritta a Registro di commercio il 24 ottobre 2007, è il seguente:
" Investimenti, mediazione, consulenza, servizi, perizia, custodia, importazione e esportazione, operazioni di compravendita pure tramite internet, esposizioni nel campo dei tappeti persiani, orientali e kilim, articoli di artigianato, antiquariato di arredamento, d'arte e di oggetti di collezione. La società potrà operare nel commercio, fabbricazione e produzione di prodotti cosmetici, naturali e di moda, gestire istituti di bellezza, estetica, parrucchiera, ecc. La società potrà acquistare immobili per le sue attività; potrà effettuare prestiti finanziari e leasing. Potrà partecipare ad imprese simili con i nomi commerciali __________, __________ e __________. La società potrà aprire e gestire esercizi pubblici.” (Doc. 35: estratto RC)
La ricorrente è stata iscritta a RC quale amministratrice unica con diritto di firma individuale di tale società dall’ottobre 2007 al giugno 2012. In seguito questa carica è stata assunta da suo fratello, __________ (cfr. doc. 35; 5).
Da una dichiarazione di __________ agli atti si evince che __________, nato nel 1938 e padre di quest’ultimo, nonché dell’assicurata (cfr. doc. 5; I pag. 7), è autorizzato a gestire la __________ con diritto di firma individuale, a redigerne la contabilità e a prendere qualsiasi decisione per il buon andamento della ditta, di modo da tutelare gli interessi degli azionisti (cfr. doc. 42).
Un’attestazione di tenore analogo risulta anche per la . Infatti l’ ha dichiarato che gli azionisti della __________ hanno autorizzato __________ con una procura generale con firma individuale a compiere tutti quegli atti ordinari, straordinari e amministrativi opportuni e necessari per il buon andamento delle società, incluso operazioni bancarie, stipulo di contratti, apertura di punti vendita, assunzione di personale, gestione contabilità, ecc. (cfr. doc. 26).
L’assicurata, in uno scritto del 9 marzo 2018, ha specificato che gli azionisti sia della __________ sia della __________ sono una decina di persone circa che vivono in __________ e parlano la lingua __________. Questi ultimi avrebbero conferito una procura generale a __________, di lingua madre __________, autorizzandolo “a compiere tutti quegli atti ordinari, straordinari e amministrativi che si ritenessero opportuni e necessari per il buon andamento delle Società, segnatamente anche a stipulare in vece dell’Amministratore e mandatario contratti, ratificare accordi a rappresentare con la sua firma le Società, nominare legali, procuratori, conferire mandati, rappresentare le Società presso ogni qualunque Istituto di credito o altri ed impegnare le Società con sua firma ritenendosi il suo operato ratificato. __________ è inoltre autorizzato a compiere tutti quegli atti che lo statuto delle Società e la legge conferiscono in generale all’Amministratore. Entrambi gli amministratori delle Società __________ e __________ hanno acconsentito e confermato questi mandati” (cfr. doc. 5 pag. 2).
Del resto nel ricorso è stato precisato che “per quanto a conoscenza della ricorrente, le azioni delle due società (__________ e __________) appartengono a ca. una decina di persone che vivono in Iran e parlano unicamente la lingua __________, lingua parlata e conosciuta dal signor __________, che rappresenta la volontà degli azionisti in quanto loro persona di fiducia, ragione per cui a quest'ultimo è stata conferita una procura che permetta allo stesso di compiere tutti quegli atti che si ritenessero opportuni e necessari per il buon andamento delle società” (cfr. doc. l pag. 7).
Sempre dallo scritto del 9 marzo 2018 dell’insorgente si evince altresì, da un lato, che la __________ ha concluso due contratti di locazione per due negozi a __________, uno in __________ e l’altro in __________. Nel primo negozio operava la __________, mentre il secondo è stato ceduto alla __________.
Dall’altro, che __________ si è accordata con __________ di assumersi le pigioni di locazione e tutte le spese del negozio in __________ (cfr. doc. 5 pag. 2).
La ricorrente era peraltro l’unica dipendente della __________ (cfr. doc. 24 pag. 1) e della __________ (cfr. doc. 40).
Il 20 maggio 2017 la __________ ha disdetto il rapporto d’impiego con effetto dal 31 agosto 2017 a causa delle scarse entrate che non consentivano di tenere aperto il centro estetico in __________ a __________ (cfr. doc. 17).
In uno scritto del 27 ottobre 2017 della __________ alla Cassa è stato indicato che l’assicurata è stata licenziata per cessazione dell’attività della società causata dalla crisi di mercato e dalle insufficienti entrate (cfr. doc. 30).
Il 27 luglio 2017 anche la __________ ha disdetto il rapporto d’impiego con effetto dal 31 agosto 2017, in quanto le “… scarse entrate non ci permettono più di sostenere il suo stipendio” (cfr. doc. 33).
L’assicurata si è annunciata per il collocamento il 1° settembre 2017, dichiarando una disponibilità lavorativa dell’80% (cfr. doc. 9).
Nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 7 settembre 2012 la medesima ha indicato di percepire comunque ancora un reddito dall’attività d’interprete a ore (cfr. doc. 9).
Il 27 gennaio 2016 l’assicurata e __________ hanno, in effetti, concluso un contratto di lavoro di interprete e mediatore culturale di durata indeterminata. Il contratto è a ore su chiamata. Non vi è alcun diritto alla chiamata in servizio, così come non vi è alcun dovere di essere disponibili alla richiesta d’intervento. E’ stato previsto che il rapporto d’impiego può essere disdetto da ciascuna delle parti per la fine del mese con preavviso di un mese (cfr. doc. 51).
Nel 2016 la ricorrente ha guadagnato con tale attività complessivi fr. 1'523.- lordi (cfr. doc. F; 52) e nel 2017 fr. 3'774.- lordi (cfr. doc. S1).
Con decisione del 28 novembre 2017 la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione sostenendo che nel termine quadro per il periodo di contribuzione (dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2017) non ha saputo fornire nessuna prova del versamento del salario per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 agosto 2017 (cfr. doc. 3, consid. 1.1.).
Con decisione su opposizione del 25 aprile 2018 la parte resistente ha confermato il proprio provvedimento del 28 novembre 2017 (cfr. doc. 1; consid. 1.2.).
La Cassa, nella risposta di causa, ha proposto, tenendo conto dei salari per le attività presso __________, __________ e __________ risultanti dalla decisione di tassazione per il 2016 presentata con il ricorso, di riconoscere all’insorgente un guadagno assicurato di fr. 906.50 (cfr. doc. IV; consid. 1.4.).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia innanzitutto che la Cassa, proponendo in sede di risposta un guadagno assicurato di fr. 906.50 sulla base degli stipendi emergenti dalla decisione di tassazione per il 2016 in particolare ottenuti dalla __________ e dalla __________, ossia postulando il parziale accoglimento del ricorso (cfr. doc. IV; XIII; consid. 1.4.; 1.6.), ha implicitamente riconosciuto che la ricorrente ha svolto presso la __________ e la __________ un’attività lavorativa soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi.
Più specificatamente la parte resistente ha così reputato essere realizzato il presupposto del periodo di contribuzione, entro il termine quadro (in casu dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2017), di almeno dodici mesi (cfr. consid. 2.1.; 2.2.).
Il TCA, dopo attento esame della documentazione agli atti, e tenendo conto del fatto che l’insorgente era l’unica dipendente della __________ che si occupava dell’esercizio di un centro di estetica e della __________ che gestiva una galleria d’arte, non ha validi motivi per dubitare della conclusione della Cassa.
Di conseguenza nel caso di specie, senza che si renda necessario procedere, segnatamente, a un pubblico dibattimento e all’audizione dei testi proposti dalla parte ricorrente (cfr. doc. I), va considerato che l’insorgente ha ossequiato la condizione per avere diritto alle indennità di disoccupazione relativa all’adempimento del periodo di contribuzione di almeno dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.1.; 2.2.).
Per quanto attiene, invece, alla determinazione dell’entità del guadagno assicurato, il TCA ritiene che la risoluzione di tale questione sia prematura in questa sede, in quanto primariamente deve essere verificato il rispetto di tutte le condizioni per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione contemplate dall’art. 8 cpv. 1 LADI.
È comunque utile ricordare che la prova della riscossione dei salari è decisiva per la determinazione del guadagno assicurato. In effetti qualora non sia definibile l’entità del salario (ad esempio difettando libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettano di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non è determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò comporta il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. in fine; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, in particolare consid. 3.3. in fine; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.6.; STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.).
2.7. L’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI prevede per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. pure art. 10 LADI).
L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
I disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti considerazioni:
" (…) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"
Questo Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questo principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha formulato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise.
Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"
Il rischio d’abuso non esiste, dunque, più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.
Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Il TF, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI.
L’Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro.
In una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_529/2016 del 26 ottobre 2016 con cui è stato confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione, poiché il ricorrente rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella Sagl in cui aveva lavorato. Egli è stato gerente della società fino a quando gli è subentrato il fratello, ma a causa di un infortunio alla spalla quest’ultimo non poteva dapprima essere presente in azienda e in seguito era abile al lavoro in modo parziale.
Per stabilire se un impiegato sia membro di un organo decisionale supremo di un'azienda e per tale motivo escluso dal diritto a indennità per lavoro ridotto, rispettivamente dal diritto a indennità di disoccupazione, deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga sulla base della struttura aziendale interna (DTF 120 V 521; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2). Non sono per contro decisivi i soli criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità di disoccupazione anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante sulle decisioni della società (cfr. STF 8C_279/2010 del 18 giugno 2010 consid. 2; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.4.; DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 AlV no. 101 pag. 309).
2.8. In concreto, come visto sopra, la ricorrente dal 2007 al 2012 è stata amministratrice unica con diritto di firma individuale della __________. In seguito la carica è stata assunta da suo fratello. Inoltre quest’ultimo e l’assicurata stessa hanno indicato che sarebbe il padre di 80 anni a gestire la società disponendo di una procura generale da parte degli azionisti che vivono in __________ (cfr. consid. 2.5.).
Per quanto riguarda la , è vero che dal marzo 2006 a RC figura quale amministratore unico con firma individuale l’. E’ altrettanto vero, tuttavia, da una parte, che dalla fondazione di tale società nel 2001 al 2002 questo ruolo è stato coperto dal fratello dell’insorgente. Dall’altra, che il padre della ricorrente è stato autorizzato dagli azionisti a compiere ogni atto ordinario, straordinario e amministrativo, a svolgere i compiti dell’amministratore, anche per questa ditta (cfr. consid. 2.5.).
Inoltre la ricorrente era l’unica dipendente delle due società (cfr. consid. 2.5.).
La Cassa, nella decisione su opposizione, ha rilevato, senza però approfondire la questione, che è “… verosimile che lei (n.d.r.: l’insorgente) abbia ricoperto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, anche se non formalmente, e inoltre che non abbia mai definitivamente terminato l'attività” (cfr. doc. B; consid. 1.2.).
La parte ricorrente, dal canto suo, sostiene che l’assicurata era una semplice dipendente e che il suo nominativo non figura tra i membri del CdA della __________ e della __________, né ne è azionista (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
In simili condizioni deve essere appurato il ruolo effettivo di RI 1 in seno alla __________ e alla __________, segnatamente sentendo la ricorrente
In proposito va rilevato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
Andranno, in particolare, verificati i compiti specifici che la ricorrente svolgeva nel centro estetico () e nella galleria d’arte () e, sulla base della struttura aziendale interna, il suo potere decisionale o perlomeno la sua influenza sulle decisioni della ditta.
Andrà altresì acclarato se la medesima sia stata l’unica persona in grado di perseguire effettivamente lo scopo sociale delle due società in questione.
Gli atti devono essere, pertanto, rinviati alla Cassa perché proceda ad esaminare, prima di decidere se l’insorgente ha diritto o meno all’indennità di disoccupazione e il relativo guadagno assicurato, in particolare, se la stessa nella __________ e nella __________ rivestisse o meno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. consid. 2.7.).
Qualora si dovesse rispondere affermativamente a tale quesito, il diritto alle indennità di disoccupazione andrà negato, in quanto va già evitato il rischio di abuso consistente segnatamente nella possibilità di continuare a perseguire lo scopo sociale delle società (cfr. consid. 2.7.).
Al riguardo è utile osservare che con sentenza 38.2017.16 del 10 maggio 2017 è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione dall’ottobre 2016 a causa del ruolo determinante del ricorrente nella SA in cui lavorava. Fino al mese di settembre 2016, in effetti, egli è stato amministratore unico con diritto di firma individuale della società che era un’azienda di famiglia in cui l’insorgente e il fratello erano le figure dominanti.
2.9. Vincente in causa la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 Lptca).
Visto il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 25 aprile 2018 è annullata.
§§ La ricorrente ha adempiuto il periodo di contribuzione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
§§§ Gli atti vanno rinviati alla Cassa perché in particolare esamini, conformemente a quanto indicato al consid. 2.8., se l’insorgente rivestisse o meno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________ e alla __________.
La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti