Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2018.1
Entscheidungsdatum
21.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2018.1

DC/sc

Lugano 21 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 dicembre 2017 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con la decisione su opposizione del 7 dicembre 2017, la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la propria decisione del 5 ottobre 2017 (cfr. doc. 16-17) con cui ha ritenuto che il diritto alle indennità di insolvenza per i crediti salariali di RI 1 era perento. Al riguardo l’amministrazione ha in particolare evidenziato quanto segue:

" (…)

  1. Nell'evenienza concreta emerge che l'opponente è stata impiegata presso la società __________ di __________ dal 1987 al 26 marzo 2017 in qualità di impiegata d'ufficio.

In data 14 settembre 2017 la Signora RI 1 ha trasmesso alla Cassa una richiesta d'indennità per insolvenza.

Il fallimento della società è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero in data __________ giugno 2017, mentre il termine per la presentazione della richiesta scadeva il 01 agosto 2017.

Nell'opposizione del 16 ottobre 2017 la Signora RI 1, per il tramite del proprio rappresentante, afferma come "... era troppo impegnata nelle pratiche con la cassa __________ che a più riprese chiedeva continuamente documenti per poter procedere al versamento delle indennità nel frattempo era senza nessuna entrata con una figlia all'università mentre la più piccola in età scolastica. Questa situazione di stress le ha fatto perdere la nozione del tempo oltre a non conoscere nemmeno la possibilità offerta dall'istituto dell'assicurazione insolvenza. ln considerazione della precaria situazione finanziaria in cui verteva – può essere applicata quest'attenuante e per tanto concesso la restituzione dei termini".

Inoltre "E' importante valutare come una persona "normale" vale a dire senza conoscenze giuridiche specifiche, non può conoscere assolutamente i termini perentori per far valere i propri diritti, inoltre la cassa disoccupazione __________ avrebbe dovuto informare al momento della iscrizione di questa possibilità, cosa che evidentemente non ha fatto per cui i termini devono essere prolungati vista la serie di circostanze su citate".

  1. A mente della Cassa non vi sono motivi validi atti a giustificare il ritardo nell'inoltro della documentazione. Il fallimento della società è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero in data __________ giugno 2017, motivo per cui l'opponente avrebbe potuto inoltrare nei termini previsti la domanda d'insolvenza. Infatti l'opponente avrebbe potuto consultare il sito internet e prendere conoscenza della pubblicazione del fallimento. Oltre che personalmente, l'opponente avrebbe potuto incaricare un terzo di compiere gli atti procedurali necessari. (…)” (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo patrocinatore ricorda innanzitutto che gli assicuratori sociali, secondo l’art. 27 LPGA, hanno l’obbligo di informare gratuitamente.

Egli rileva inoltre che, secondo l’art. 38 LPGA, i termini non decorrono in determinati periodi.

Inoltre e soprattutto l’art. 41 LPGA prevede la restituzione del termine in caso di impedimento incolpevole di agire.

Secondo il rappresentante dell’assicurata il diritto all’indennità per insolvenza nel caso concreto va dunque riconosciuto per i seguenti motivi:

" (…)

  1. Per analogia con gli art. 35 OG e 24 PA la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito (cfr. DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107).

La restituzione è da consentire quando oggettivamente sia stato impossibile il rispetto del termine. Ciò può verificarsi in caso di forza maggiore. In sostanza occorre che l'impedimento sia di tale gravità da costringere una persona, pur diligente e determinata a validamente difendere i propri interessi, a prescindere dal compiere un atto. In quest'ambito si ammette che motivo di restituzione sia il fatto che, l'assicurata era troppo impegnata nelle pratiche con la cassa __________ che a più riprese chiedeva continuamente documenti per poter procedere al versamento delle indennità nel frattempo era senza nessuna entrata con una figlia all'università mentre la più piccola in età scolastica. Questa situazione di stress le ha fatto perdere la nozione del tempo oltre a non conoscere nemmeno la possibilità offerta dall'istituto dell'assicurazione insolvenza.

In considerazione della precaria situazione finanziaria in cui verteva – può essere applicata quest'attenuante e per tanto concesso la restituzione dei termini.

  1. Inoltre va tenuto conto che il termine di 60 giorni non è mai troppo chiaro, poiché giusta l'art. 175 cpv. 1 LEF il fallimento si considera aperto dal momento in cui è dichiarato. La dichiarazione di fallimento essendo immediatamente esecutiva (Staehelin/Bauer/Staehelin, op. cit., vol. II, n. 3 all'art. 175 LEF), determinante per l'inizio degli effetti da essa esplicati è la data in cui il fallimento viene pronunciato e non quella in cui il lavoratore ad esempio ne prende conoscenza (DTF 119 V 56). Donde la necessità di fissare esattamente giorno e ora della decisione (art. 175 cpv. 2 LEF; Staehelin/Bauer/Staehelin, op. cit., ibidem). Una sospensione di tali effetti - tra i quali vi è appunto, la limitazione del diritto alle indennità per insolvenza - può avvenire solo con riserva e alla condizione che, con una certa probabilità, la pronuncia impugnata sarà annullata (Staehelin/Bauer/Staehelin, op. cit., vol. II, n. 29 all'art. 174 LEF). Ciò che si avvera se viene sufficientemente resa verosimile una situazione di solvibilità oggettiva della fallita (art. 174 cpv. 2 LEF Staehelin/Bauer/Staehelin, op. cit., vol. II, n. 25 segg. all'art. 174 LEF). Soltanto in questa evenienza l'autorità è legittimata a concedere l'effetto sospensivo al ricorso e di conseguenza il prolungamento dei termini. In questo modo, il differimento delle conseguenze legate all'apertura del fallimento - e, quindi, anche del termine di versamento delle indennità per insolvenza -, non viene condizionato a fattori puramente casuali bensì viene fatto dipendere dalle concrete prospettive di ottenere l'annullamento del decreto di fallimento. Da valutare pure le ferie giudiziarie che vanno dal 15 luglio al 15 agosto e che per tanto dovrebbero protrarre I termini.

  2. E' importante valutare come una persona "normale" vale a dire senza conoscenze giuridiche specifiche, non può conoscere assolutamente i termini perentori per far valere i propri diritti, inoltre la cassa disoccupazione __________ avrebbe dovuto informare al momento della iscrizione di questa possibilità, cosa che evidentemente non ha fatto per cui i termini devono essere prolungati vista la serie di circostanze su citate.” (Doc. I)

1.3. Nella risposta di causa del 16 gennaio 2018 la Cassa chiede di respingere di ricorso, con le medesime argomentazioni contenute nella decisione su opposizione, così completate:

" (…)

In via abbondanziale si fa presente come la Signora RI 1 sia la moglie dell’amministratore unico della società __________, motivo per cui anche per detto motivo il diritto alle indennità per insolvenza andrebbe negato. (…)” (Doc. III)

1.4. Il 18 gennaio 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha ritenuto tardiva la domanda di indennità per insolvenza inoltrata da RI 1 in data 18 settembre 2017.

Secondo l’art. 51 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che soggiacciono in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

2.2. A norma dell’art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.

L'art. 53 cpv. 2 LADI prevede che nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento.

L’art. 53 cpv. 3 LADI stabilisce che alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennità per insolvenza, che alla scadenza di questi termini, il diritto all'indennità per insolvenza si estingue.

L’assicurato che pretende un’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa competente:

a) il modulo di domanda d’indennità debitamente compilato; b) il certificato d’assicurazione AVS/AI;

c) il permesso di domicilio o di dimora oppure un’attestazione di domicilio del Comune

d) tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità (cfr. art. 77 cpv. 1 OADI; sul tema cfr.: STF 8C_335/2010 del 1° giugno 2010).

2.3. Per costante giurisprudenza federale i termini previsti dalla LADI per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni, non costituiscono semplici prescrizioni d’ordine, ma hanno carattere perentorio.

Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale.

Allorché invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca la decadenza del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in particolare: STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70 consid. 1a; DLA 1995 no 21 pag. 123 consid. 1a DTF 117 V 244; DTF 110 V 334; DLA 1986 p. 50; DTF del 15 aprile 1987 nella causa B. C. SA, non pubblicata e H. U. Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1992, p. 56 e 65).

Pertanto se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio - senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la “restituzione di un termine” - il diritto all’indennità per insolvenza si estingue.

Per quanto attiene alla domanda di indennità per insolvenza, la perentorietà del termine per far valere il diritto all’indennizzazione è stata espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2).

2.4. La nostra Massima istanza ha stabilito che la sospensione dei termini di cui all’art. 38 cpv. 4 LPGA (ad esempio in occasione del periodo dal 15 luglio al 15 agosto incluso) si applica solo ai termini di natura procedurale, ad esclusione dei termini relativi all’esercizio di un diritto (cfr. STF C_108/06 del 16 agosto 2006 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2007 pag. 303 e SVR 2007 AIV no 1 pag. 1).

Il termine di cui all’art. 53 cpv. 1 LADI è un termine per l’esercizio del diritto alle indennità di insolvenza, di natura perentoria (cfr. STFA C 108/06 del 14 agosto 2006 consid. 4.3., DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107).

L’art. 38 cpv. 4 LPGA non si applica pertanto all’art. 53 cpv. 1 LADI.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.1 del 13 aprile 2015 consid. 2.6.

Nella citata sentenza C 108/06, del 14 agosto 2006 al consid. 4.3, l'Alta Corte ha sottolineato quanto segue:

" Laut Art. 53 Abs. 3 AVIG erlischt mit dem Ablauf der 60-tägigen Frist der Anspruch auf Insolvenzentschädigung. Entsprechend dem Verwirkungscharakter der Frist (BGE 123 V 107 Erw. 2a; ARV 2002 S. 187 Erw. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Stand Frühjahr 1998, S. 193 Rz 515) geht unter Vorbehalt einer allfälligen Wiederherstellung der Anspruch als solcher unter. Er existiert nicht mehr (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Band I, Bern 1987, S. 569, Rz 19 zu Art. 53; Beatrice Grob-Andermacher, Die Rechtslage des Arbeitnehmers bei Zahlungsunfähigkeit und Konkurs des Arbeitgebers, Diss. Zürich 1982, S. 117; vgl. auch Hans-Ulrich Stauffer, Die Arbeitslosenversicherung, Zürich 1984, S. 180; Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Diss. Zürich 2004, S. 103; Boris Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005, S. 356)."

2.5. Ai sensi dell’art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.

In una sentenza del 21 giugno 1988 nella causa J.K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 ed integralmente in DLA 1988 p. 125ss, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile.

Questo principio giurisprudenziale trova parimenti applicazione a proposito dell’indennità per insolvenza (cfr. 8C_335/2010 del 1° giugno 2010 consid. 3.2.1.; 8C_336/2010 del 1° giugno 2010, consid. 3.2.1.).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. Nella presente fattispecie, dagli atti dell’incarto emerge che il 14 settembre 2017 RI 1 ha chiesto l’indennità per insolvenza per i crediti salariali relativi al periodo dal 27 marzo al 30 giugno 2017 (cfr. doc. 22 e 23).

Il fallimento della __________ di __________ è stato pronunciato il 27 marzo 2017 (cfr. doc. 25) ed è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) il __________ giugno 2017 (cfr. doc. 18).

Come rettamente stabilito dalla Cassa (cfr. consid. 1.1), il termine di 60 giorni per presentare la domanda di insolvenza è dunque scaduto, giusta l’art. 53 cpv. 1 LADI, il 1° agosto 2017.

Di conseguenza, la domanda del 14 settembre 2017 è tardiva e il diritto di RI 1 di ottenere le indennità per insolvenza è perento (cfr. consid. 2.4).

D’altra parte i motivi addotti (molti documenti da presentare alla Cassa di disoccupazione, due figlie di cui occuparsi, situazione di stress che “le ha fatto perdere la nozione del tempo”, consid. 1.2), non sono tali da giustificare la restituzione del termine, vista la giurisprudenza restrittiva sviluppata in questo ambito. L’assicurata aveva in particolare la possibilità di incaricare una terza persona di occuparsi della pratica (cfr. consid. 2.3).

Per quanto concerne l’obbligo di informazione dell’UEF e della Cassa di disoccupazione, anche alla luce dell’art. 27 LPGA, la questione è già stata negativamente risolta dal Tribunale federale in una sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007 che ha annullato una sentenza in senso contrario di questo Tribunale (cfr. STCA 38.2006.35 del 18 dicembre 2006).

Inoltre va rilevato che, nella presente fattispecie, il diritto all’indennità per insolvenza andrebbe comunque negato sulla base dell’art. 51 cpv. 2 LADI (cfr. consid. 2.1), visto che la ricorrente è la moglie dell’amministratore unico della società Elettronord SA (cfr. doc. 19; STCA 38.2010.48 del 6 settembre 2010; STCA 38.2014.43 del 9 dicembre 2014).

Infine, non da ultimo, va ricordato che l’indennità per insolvenza copre solamente i crediti salariali derivanti da prestazioni lavorative fornite prima della circostanza che fa sorgere il corrispondente diritto all’indennità per insolvenza (cfr. Prassi LADI II. Indennità per insolvenza – n. B11; DTF 132 V 82 consid. 3.1 pag. 84). Ora, nel caso concreto l’ultimo giorno lavorativo è stato il 24 marzo 2017, il salario è stato versato fino al 26 marzo 2017 (cfr. doc. 22) e il rapporto di lavoro è stato disdetto con effetto immediato il 31 marzo 2017 per il 27 marzo 2017 (cfr. doc. 25).

In simili condizioni la decisione su opposizione del 7 dicembre 2017 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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