Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2017.75
Entscheidungsdatum
20.12.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2017.75

DC/sc

Lugano 20 dicembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 settembre 2017 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 23 marzo 2017 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso RI 1 per 16 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere perso colpevolmente il proprio impiego, argomentando:

" (…)

Dal 7 febbraio 2017 al 9 febbraio 2017, ha lavorato con “Guadagno intermedio" presso la ditta __________ di __________, durante un Programma occupazionale presso la __________.

II datore di lavoro ha deciso di non continuare il rapporto di lavoro in quanto lei non rispettava i criteri richiesti, nella fattispecie “arroganza, presunzione e mala voglia” (vedi scritto __________ del 21.03.2016 in suo possesso). Con scritti del 22.03.2017 e del 23.03.2017, le abbiamo dato la possibilità di fornirci le sue osservazioni in merito a quanto asserito dalla ditta __________ e da quanto emerso dal rapporto della __________ del 10.03.2017 (rapporto in suo possesso).

In data 23.03.2017 ha risposto ha tali nostri scritti.

Dalla documentazione in nostro possesso emerge che il contratto di lavoro non ha potuto continuare a seguito del suo modo d'agire. Constatiamo quindi che la disoccupazione è in parte imputabile al suo comportamento. Tenendo conto dei suoi pareri del 23.03.2017, ma anche del fatto che il rapporto di lavoro non è stato portato avanti, oltre la prova, a causa del suo comportamento, rammentandole che un'interruzione durante un periodo di prova ha determinate conseguenze in materia di assicurazione contro la disoccupazione, le sospendiamo 16 giorni di diritto all'indennità. (…)” (Doc. A10)

Il 21 settembre 2017 la Cassa ha emesso una decisione su opposizione nella quale ha ridotto la sanzione da 16 a 10 giorni, ulteriormente ridotti a 6,9 per effetto del calcolo del guadagno intermedio.

L’amministrazione si è così espressa:

" (…)

Nella fattispecie, l'assicurato ha eseguito una prova presso la ditta __________, la quale ha avuto un esito Positivo. Questo datore di lavoro l'avrebbe assunto su chiamata con la paga minima del CCNL __________, poiché aveva bisogno di un dipendente cuoco/pizzaiolo senza diploma AFC.

Come si evince dal verbale della __________ del 10.03.2017, come pure dai messaggi elettronici citati nella nostra lettera del 13 settembre 2017, il Sig. RI 1 non sembrava inizialmente essere d'accordo con la paga minima del CCNL __________ (vedi verbale 10.03.2017) ed in seguito con il lavoro a ore non garantite. Il Sig. RI 1 ha comunicato tramite SMS: "ah la paga minima non è un problema è il dare lavoro al 100 per 100 che mi obbliga a cercare altro lavoro. Voi oltre fare solo lavoro a ore e".

Nonostante l'assicurato sostenga di essere sempre stato disponibile, che la Cassa debba fare attenzione in merito a come interpreta i messaggi, che la Sig.ra __________ ha scritto alcune posizioni incomplete ed inveritiere nel suo verbale indicato in precedenza e, per concludere, che la ditta __________ non ha mai parlato di assunzione, il suo messaggio sopra citato ed il verbale della __________, come pure i messaggi citati nella nostra lettera del 13 settembre 2017 , rilevano una sua riluttanza nell'accettare la proposta dell'azienda in questione in merito all'impiego proposto.

Appare evidente che tra le parti si è creata, nonostante i pochi giorni di lavoro del Sig. RI 1, un'evidente incompatibilità di comunicazione e caratteriale.

E', altrettanto veritiero, che la ditta in seguito non si è dimostrata precisa e soprattutto puntuale nella sua risposta all'Amministrazione.

Visto quanto sopra, le successive motivazioni dell'assicurato come pure la difficile collaborazione avuta con l'azienda __________, l'Amministrazione riduce i giorni di sospensione da 16 (colpa media) a 10 (colpa lieve).

Considerato che, si trattava di un'attività a titolo di guadagno intermedio, in conformità con le disposizione di legge, la sospensione si riduce proporzionalmente a 6,9 giorni.” (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sanzione.

Egli rileva di avere lavorato in prova per tre giorni “retribuita dal collocamento” e successivamente come guadagno intermedio per tre mezze giornate dalle 9:00 alle 14:00, quando ha sostituito un pizzaiolo.

Il ricorrente precisa inoltre che il datore di lavoro gli avrebbe detto che sarebbe stato chiamato per altri giorni. A questo scopo egli avrebbe lasciato il suo “vestiario di lavoro presso la ditta __________”.

L’assicurato sottolinea inoltre quanto segue:

" (…)

Ho fatto una prova 3 giorni presso questa ditta andata a buone fine.

Ho lavorato 3 mezze giornate in cui ho visto questi gerenti massimo 20 minuti in tutto.

Mi si è chiesto disponibilità ad ore part time e a paga minima (in modo vago però mai abbiamo parlato in modo serio seduti ad un tavolo solo qualche minuto mentre si lavorava).

Non mi si è mai mostrato un contratto di lavoro.

Ho accettato lavoro part time (aspettavo la loro chiamata come si evince dai messaggi ad ore).

Dato disponibilità ad un lavoro a chiamata (si evince dai messaggi).

Dato disponibilità a paga minima (si evince dai messaggi che ero d’accordo a paga minima e che aspettavo la paga ed il foglio giallo avendo concordato col sig.re __________ 13 ore e mezza a paga minima cosa non voluta accordarmi dalla moglie sig.ra __________)

Non ho mai firmato nessun tipo di collaborazione con questi gerenti

Ho lasciato i miei abiti da lavoro sul posto di lavoro (quindi ero in attesa di una loro chiamata)

Ho atteso la loro chiamata per fare altre ore di lavoro mai arrivata

Mi sono informato se avevano ancora bisogno

Ho preso atto che cercavano altra persona. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 25 ottobre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

I datori di lavoro, dopo avere fatto eseguire una prova di lavoro al Sig. RI 1 ad inizio febbraio 2017, lo hanno richiamato per effettuare un guadagno intermedio, dal 7 febbraio 2017 al 9 febbraio 2017 per 4 ore al giorno. Dopo questi tre giorni, il Sig. RI 1 ha voluto parlare con il datore di lavoro rivendicando come salario quello di collaboratore qualificato e un contratto al 70%-80%. I datori di lavoro non hanno acconsentito a queste sue richieste poiché loro cercavano un pizzaiolo/cuoco senza AFC a ore, impiego per il quale il Sig. RI 1 si era candidato. Il Sig. RI 1 ha smesso di usare le buone maniere e non si è più fatto vivo (cfr. Doc. – verbale ML1-08 – Modulo di lavoro __________).

(…)

Dal verbale della __________ del 10 marzo 2017 come pure dai messaggi elettronici citati nella nostra lettera del 13 settembre 2017, il Sig. RI 1 non sembrava inizialmente essere d'accordo con la paga minima del CCNL ed in seguito con il lavoro a ore non garantite. Oltre al fatto che, nei giorni che ha lavorato, insisteva nel voler effettuare 4 ore e mezza lavorative in quanto in questo modo non avrebbe dovuto svolgere il programma occupazionale (come indicato nei messaggi elettronici allegati all'atto di opposizione).

Lui sostiene di non capire il motivo per il quale qualsiasi dichiarazione di un datore di lavoro venga presa in considerazione in modo così importante anche se non sorretta da prove evidenti e cagionare danni ad un lavoratore.

Egli, tuttavia, non può pretendere di non aver affermato quanto segue nei seguenti messaggi elettronici: "(...) __________: Ciao RI 1 Sono sincera, cerchiamo qualcun altro a cui vada bene la paga minima da contratto ccnI (...) – (...) Sua risposta: ah la paga minima non è un problema è il dare lavoro al 100 per 100 che mi obbliga a cercare altro lavoro Voi. Oltre fare solo lavoro a ore (...) __________: Tu ci hai fatto capire che la paga minima non ti sta bene, e in merito alle tue affermazioni abbiamo preso la decisione d cercare qualcun altro. Lasciami anche il foglio dove hai segnato le ore (...)".

Questi messaggi sono incongruenti rispetto alla dichiarazione del Sig. RI 1 nella sua opposizione: "(...) NON SI E PARLATO PER NESSUN MOTIVO IN DATA 09 FEBBRAIO NE Dl ASSUNZIONE NE DI PAGA NE Dl PERCENTUALE Dl LAVORO (...)".

Inoltre, dal verbale della __________ del 10 marzo 2017, si legge che egli ha richiesto di lavorare al 70% oppure 80% in modo da poter uscire dal programma occupazionale. I datori di lavoro gli hanno ribadito che egli si era candidato per un impiego a ore con una paga minima del CCNL come cuoco/pizzaiolo senza certificato AFC. Da questo momento, l'atteggiamento del Sig. RI 1 è cambiato ed egli non si è "fatto vivo" secondo il datore di lavoro.

Non si può credere che il Sig. RI 1 sia l'unico detentore della verità e che la Sig.ra __________ della __________ abbia scritto un verbale incompleto e/o inveritiero.

La nostra Amministrazione ha considerato in maniera preponderante ogni affermazione del Sig. RI 1, attenuando la sua colpa da media a lieve, da 16 a 10 giorni, i quali per effetto del calcolo del guadagno intermedio si sono ulteriormente ridotti a 6.9.

Inoltre, l'assicurato ha ribadito più volte che il formulario "attestato su guadagno intermedio" inerente il mese di febbraio 2017, nonostante le promesse della sua ex datrice di lavoro è stato compilato in ritardo; quest'ultimo è stato redatto in data 4 marzo 2017, nei termini di legge corretti ed il pagamento delle indennità è stato effettuato in data 8 marzo 2017.

Appare quindi chiaro che tra le parti si era creata un'incompatibilità di comunicazione e probabilmente, anche caratteriale.

Tuttavia, il Sig. RI 1 con il suo comportamento, il suo continuo scrivere messaggi elettronici al datore di lavoro, ad esempio, per voler essere sicuro di potere lavorare 4 ore e mezza per non dovere rientrare al programma occupazionale, ecc ... ed aver espresso la sua riluttanza circa il voler accettare una continuazione di questo impiego a ore, hanno pregiudicato la sua assunzione presso la __________, la quale ha cercato un'altra persona da impiegare per quel posto di lavoro. (…)” (Doc. III)

1.4. Il 27 ottobre 2017 l’assicurato ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale si è in particolare così espresso:

" (…)

Ribadisco che mai mi è stato proposto un contratto di lavoro.

In data 09 febbraio i gerenti del __________ mi hanno solo chiesto il mio guadagno assicurato a cui ho dato risposta.

Mi sono informato se necessitavano altre prestazioni (come si evince dai messaggi).

Mi è stato comunicato con un messaggio (cosa a mio parere non corretta da parte di un datore di lavoro che cercavano un altro collaboratore) sono andato stesso dopo a prendere i miei abiti di lavoro.

Al __________ come anche scritto nei messaggi (si evince in modo chiaro che avevano la mia disponibilità i miei vestiti erano sul posto di lavoro e non come afferma la Cassa CO 1 e il verbale me ne sarei andato e più fatto sentire). (…)” (Doc. V)

Al riguardo il 6 novembre 2017 la Cassa ha rilevato:

" (…)

È vero, come si evince dagli atti, che la nostra Cassa ha avuto difficoltà ad ottenere una risposta da parte della __________ e che questo comportamento non è stato corretto.

Tuttavia, per ciò che attiene il formulario "attestato su guadagno intermedio" inerente il mese di febbraio 2017, è stato redatto in data 4 marzo 2017 nei termini di legge corretti, come già affermato nella nostra risposta.

Il suo ex datore di lavoro cercava un pizzaiolo senza diploma AFC a ore e, come si legge dal verbale del 10 marzo 2017, la __________ avrebbe anche assunto l'assicurato in quanto aveva superato la prova. Tuttavia, il Sig. RI 1 con il suo comportamento, il suo continuo scrivere messaggi elettronici al datore di lavoro, ad esempio, per voler essere sicuro di potere lavorare 4 ore e mezza per non dovere rientrare al programma occupazionale, ecc... ed aver espresso la sua riluttanza circa il voler accettare una continuazione di questo impiego a ore, hanno pregiudicato la sua assunzione presso la __________, la quale ha cercato un'altra persona da impiegare per quel posto di lavoro. (…)” (doc. VII)

in diritto

In ordine

2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella presente fattispecie il TCA può pronunciarsi soltanto sulla questione oggetto della decisione su opposizione qui impugnata (sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione). Ogni altra questione (in particolare quella del risarcimento del danno; cfr. doc. V, pag. 3) esula dalla presente vertenza.

Nel merito

2.2. L’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se è disoccupato per colpa propria.

La disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).

2.3. L’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI stabilisce che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.

2.4. L’art. 30 cpv. 2 LADI prevede che il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l'obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all'ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.

2.5. Nella presente fattispecie fra gli atti dell’incarto figura un verbale datato 10 marzo 2017 allestito da __________ della __________ e sottoscritto dai datori di lavoro __________ e __________ del seguente tenore:

" (…)

In data odierna mi sono recata, dopo essere stata chiamata dalla signora __________ al __________ di __________, in quanto durante il mese di febbraio è iniziata una collaborazione con il signor RI 1 che non è andata a buon fine.

In data 30 gennaio 2017 il signor RI 1 ha iniziato il programma occupazionale __________, al 31.01.2017 mi ha informata che avrebbe avuto un colloquio con il signor __________ per un possibile lavoro al __________ di __________.

I datori di lavoro del __________ hanno, durante l’ultima settimana di gennaio 2017, inserito su “tutti.ch” l’offerta di lavoro per un profilo di cuoco/pizzaiolo a ore.

Il signor RI 1 si è candidato ed è riuscito ad avere un colloquio conoscitivo con il signor __________, da quest’ultimo è scaturito un interesse comune per una collaborazione.

A questo punto sono stata chiamata in data 31.01.2017 dal signor __________ per organizzare una prova di lavoro di 3 giorni al __________ per il signor RI 1.

La prova (v. allegato ML3-29) ha avuto luogo il 1.02.2017 e dal 3.02 al 4.02.2017 per un totale di tre giorni lavorativi.

L’esito della prova è stato positivo, infatti il signor RI 1 è stato chiamato subito per effettuare un guadagno intermedio dal 7.02 al 9.02.2017 per 4 ore al giorno (v. allegato foglio di guadagno intermedio 2017).

Dopo i tre giorni di lavoro il signor RI 1 ha voluto parlare con il datore di lavoro chiedendo che salario intendeva dargli e che lui, in tutti i casi, voleva un salario come un collaboratore qualificato e non il salario minimo da CCNL che gli spettava, inoltre non era più disposto a lavorare ad ore ma ha ulteriormente, chiesto al datore di lavoro di volere un contratto al 70% o 80% così da poter uscire dal Programma Occupazionale.

I datori di lavoro non hanno acconsentito nè alla richiesta di salario superiore nè tanto meno alla richiesta di un contratto al 70% - 80%, ricordando al signor RI 1 che si è candidato per un contratto a ore e che loro cercavano un cuoco/pizzaiolo senza AFC.

A questo punto il signor RI 1 ha smesso di usare le buone maniere e ha iniziato a insultare la signora __________ dicendo “Siete dei pezzenti, vi fate i soldi e non volere pagare”. Il signor __________ e la signora __________ hanno fatto finta di niente. E il signor RI 1 non si è più fatto vivo. (…)” (Doc. 77)

In data 21 marzo 2017 __________ della __________ si è così espresso rispondendo alla Cassa di disoccupazione:

" In riferimento al vostro scritto del 16 marzo 2017, riguardo l’attestato di guadagno intermedio di febbraio del signor RI 1, dichiariamo che:

  • il signor RI 1 è stato da noi chiamato solo per quei giorni, con la possibilità di un eventuale contratto, cosa non accaduta perchè non rispettava i nostri criteri (arroganza, presunzione, mala voglia).” (Doc. A13)

Questo datore di lavoro ha così confermato di non avere concluso nessun contratto di lavoro con l’assicurato.

In simili condizioni non entra in conclusione una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l’art. 44 lett. a OADI, bensì eventualmente una fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, per rifiuto di un’occupazione adeguata, che si applica pure quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2.)

Per quest’ultimo genere di sanzione competente non è però la Cassa di disoccupazione bensì il servizio cantonale (cfr. consid. 2.4).

Di conseguenza la decisione su opposizione del 21 settembre 2017 deve essere annullata.

L’amministrazione valuterà, tenendo conto di tutti gli elementi del caso (cfr. in particolare l’art. 30 cpv. 3 LADI; vedi sul tema B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage” Ed. Schulthess 2014, pag. 331-332 Nr. 128-129), se segnalare oppure no il caso al servizio cantonale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 21 settembre 2017 è annullata.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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