Raccomandata
Incarto n. 38.2017.55
rs
Lugano 29 novembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 luglio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 luglio 2017 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito URC), il 6 dicembre 2016, ha emesso una “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”, da cui emerge che RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 5 ottobre 2016 con effetto dall’11 ottobre 2016. La sua disponibilità lavorativa era del 50% (cfr. doc. 4).
Il 20 gennaio 2017 l’URC ha emanato un’ulteriore “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del medesimo tenore di quella del 6 dicembre 2016, ad eccezione del grado di disponibilità lavorativa aumentato al 100% (cfr. doc. 4).
1.2. RI 1, il 9 maggio 2017, ha inviato all’URC il seguente scritto:
" (…) mi sono presentata presso il vostro ufficio di collocamento in data 7 gennaio 2016 per procedere all’iscrizione in disoccupazione; ho informato il funzionario, o la funzionaria, adesso non ricordo, del fatto che il mio rapporto di lavoro si sarebbe concluso in data 31 marzo 2016. Di conseguenza mi è stata consegnata tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione.
Negli ultimi giorni di febbraio 2016 ho avvisato il vostro ufficio del fatto che in marzo mi sarei dovuta operare e sarei stata inabile al lavoro per qualche tempo; mi è stato allora risposto che avreste provveduto a chiudere la pratica in quanto avrei comunque ricevuto l’indennità di malattia da parte dell’assicurazione del mio datore di lavoro.
Presso la cassa disoccupazione __________ non avevo proceduto all’iscrizione ma avevo solo chiesto la domanda di indennità di disoccupazione, sapendo che l’importante per avviare la pratica era l’iscrizione presso l’ufficio di collocamento; con loro avrei poi completato la documentazione una volta tornata abile al lavoro.
L’assicurazione del datore di lavoro, __________, mi ha versato le indennità nella misura del 100% fino al 10 ottobre 2016 e del 50% dall’11 ottobre al 31 dicembre 2016; in data 5 ottobre 2016 mi sono ripresentata presso di voi per avvisare che a breve sarei tornata abile al lavoro parzialmente; di conseguenza mi avete fatto l’iscrizione con data 11 ottobre 2016.
Solo in questi ultimi giorni sono venuta a sapere, grazie alle informazioni fornite dall’__________, che il diritto all’indennità è di 260 giornate con un periodo di lavoro di almeno 12 mesi e di 400 con un periodo di almeno 18 mesi; non capivo pertanto perché io avessi diritto solo a 260 indennità. La cassa __________ mi ha spiegato che, essendo stata aperta la pratica l’11 ottobre 2016, il mio periodo di lavoro era solo dall’11 ottobre 2014 al 31 marzo 2016, data della fine del mio rapporto di lavoro. Ho chiesto allora alla __________ di anticipare l’inizio del mio periodo di disoccupazione al 1 aprile 2016 (pensando di essere comunque iscritta già dal mese di gennaio 2016, tant’è che o fatto le ricerche di lavoro dal mese di dicembre 2015 al mese di febbraio 2016), così da avere 24 mesi di lavoro nei due anni precedenti, ma mi hanno detto che non è possibile in quanto non esiste conferma di registrazione dell’ufficio di collocamento prima dell’11 ottobre 2016.
Mi chiedo allora perché voi non mi avete aperto la disoccupazione in gennaio quando mi sono presentata presso i vostri sportelli e perché non mi avete tenuta iscritta, di modo che avrei potuto aprire il periodo di disoccupazione in data 1 aprile 2016 anche non ricevendo le indennità fino a ottobre 2016; ci avrei comunque guadagnato qualcosa in termini di durata delle prestazioni.
Penso che avreste dovuto informarmi di questa possibilità ed avrei dopo deciso io cosa mi sarebbe convenuto fare, vi chiedo pertanto i volere emettere un’iscrizione retroattiva dal 1 aprile 2016. (…)” (Doc. 1)
1.3. Il 4 luglio 2017 l’URC ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato, quale data d’inizio dell’iscrizione di RI 1 in disoccupazione, l’11 ottobre 2016.
L’amministrazione, al riguardo, ha in particolare rilevato:
" (…) In base alla documentazione in nostro possesso, la cassa disoccupazione (__________) ha trasmesso all’assicurata la decisione di riconoscimento del diritto in data 28.11.2016, mettendola quindi in condizione di avere una chiara visione della sua situazione inerente il periodo contributivo preso in considerazione; in tale documento è chiaramente indicato che il periodo contributivo è di 16 mesi e che eventuali osservazioni in merito devono essere presentate in modo tempestivo. L’opposizione è quindi da ritenersi tardiva, giacché è stata presentata oltre 5 mesi dopo l’emissione della decisione citata da parte della cassa. Oltre a ciò, rileviamo che l’assicurata ha rinunciato di sua iniziativa all’iscrizione nel mese di gennaio 2016, comunicandoci telefonicamente, prima dell’appuntamento fissato per effettuare l’iscrizione, che essendo inabile il suo periodo di disdetta si sarebbe prolungato. Da ultimo, notiamo anche che nel periodo precedente l’effettiva iscrizione era indennizzata da parte dell’assicurazione perdita di guadagno del datore di lavoro, il che esclude l’indennizzo tramite prestazioni LADI, giacché avrebbe beneficiato di un cumulo di prestazioni.
Indipendentemente dalle precisazioni riportate a titolo di maggior completezza, riteniamo che l’opposizione debba essere respinta in quanto tardiva, nonché destituita di fondamento essendo legata ad una pretesa di sovra-indennizzo.” (Doc. D)
1.4. Contro la decisione su opposizione del 4 luglio 2017 l’assicurata ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo che il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni sia aperto con data 1° aprile 2016.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto di essere stata penalizzata a seguito delle informazioni incomplete fornitele in occasione del suo annuncio presso l’URC e che:
" (…) Verso fine gennaio/inizio febbraio 2016 ho avvisato l’URC del fatto che era subentrato un periodo di malattia ed ho chiesto come mi sarei dovuta comportare. A questo punto mi hanno detto che avrebbero annullato tutto, anche l’appuntamento già fissato per l’iscrizione, e che mi sarei dovuta ripresentare da loro una volta finita la malattia. Pertanto non è corretto affermare che ho rinunciato di mia iniziativa all’iscrizione nel mese di gennaio 2016. Da sottolineare anche il fatto che ho sempre eseguito le ricerche di lavoro, dal mese di dicembre 2015 fino al 25 febbraio 2016.
(…) vi è stato un errore della consulente URC, che avrebbe dovuto in ogni caso iscrivermi ed in un secondo tempo sospendere la pratica e non decidere di sua iniziativa di annullare tutto prima di eseguire l’iscrizione. O al limite doveva informarmi della questione del numero di indennità giornaliere a dipendenza del periodo di contribuzione, così che avrei deciso io se confermare l’iscrizione o meno, Non credo in nessun modo che ci sarebbe stato il rischio di doppio indennizzo, anche perché io avevo informato del fatto che avrei ancora ricevuto le indennità da parte della cassa malati. (…)” (Doc. I)
1.5. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 17 agosto 2017 l’assicurata ha presentato alcune osservazioni (cfr. doc. V).
1.7. La parte resistente ha preso posizione al riguardo con scritto del 21 agosto 2017 (cfr. doc. VII).
1.8. La ricorrente, il 30 agosto 2017, si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. IX).
1.9. Il 7 settembre 2017 l’URC si è pronunciato al riguardo (cfr. doc. XI).
1.10. L’assicurata ha formulato ulteriori osservazioni con scritto del 12 settembre 2017 (cfr. doc. XIII) che è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr.doc. XIV).
in diritto
2.1. L'art. 1 LADI prevede che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 49 LPGA enuncia che:
" 1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
2 Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.
3 Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
4 Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.”
Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non contemplati nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con un procedura semplificata. Secondo il cpv. 2 l’interessato può esigere che sia emanata una decisione.
Giusta l’art. 52 LPGA:
" 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
2 Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
3 La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.”
L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:
" Nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione. Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."
L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizione contro le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell’ambito dell’articolo 85b."
Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2".
2.2. La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 PA; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag. 214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, pag. 27).
Inoltre questa Corte osserva che la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” presenta in generale le caratteristiche di una decisione informale (cfr. STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.3.segg.; STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 consid. 2.4. e STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg. in cui l’Alta Corte ha implicitamente avallato quanto stabilito da questa Corte circa la natura di decisione informale della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”).
Con la stessa, infatti, viene regolata una situazione concreta e individuale in maniera imperativa ai sensi della giurisprudenza sopra esposta, ossia si determina la data a partire dalla quale un assicurato è iscritto in disoccupazione (cfr. STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.6.; STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 consid. 2.4.).
In concreto, quindi, la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 6 dicembre 2016, rispettivamente quella del 20 gennaio 2017 (cfr. doc. 4, 3; consid. 1.1.) presenta le caratteristiche di una decisione informale.
In simili condizioni contro la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 6 dicembre 2016, rispettivamente del 20 gennaio 2017 poteva essere interposta opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA.
2.3. Il TCA ritiene, inoltre, utile ricordare che il TF in una sentenza 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 5.2., massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg., già menzionata sopra, ha deciso che, alla luce in particolare, degli art. 17 cpv. 2 LADI e 20 cpv. 3 OADI, è l’URC competente per pronunciarsi sulla decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione e che quindi a torto il TCA aveva ritenuto nulle per incompetenza le decisioni emanate dall’URC con le quali la nuova registrazione di un assicurato nel sistema informatico della disoccupazione era stata effettuata con effetto dal 2 maggio 2008 e non dal 1° aprile 2008 come richiesto dall’assicurato.
Gli atti sono stati rinviati al TCA perché si pronunciasse nel merito del ricorso. In particolare avrebbe dovuto esaminare la possibilità di una reiscrizione retroattiva in disoccupazione, alla luce del principio della buona fede e meglio di un’eventuale violazione dell’obbligo di informazione da parte dell’URC.
In effetti secondo l'art. 17 cpv. 2 LADI l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale (si confrontino al riguardo gli art. 18 segg. OADI e l'art. 29 cpv. 1 LPGA).
Secondo la giurisprudenza l'obbligo di sottoporsi personalmente a tale controllo configura una condizione del diritto all'indennità, perseguendo esso lo scopo di stabilire se l'assicurato è idoneo al collocamento. La mancata esecuzione di tale controllo ha per effetto il rifiuto dell'indennità (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 4.1, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg.; DTF 124 V 215 consid. 2).
Giusta, poi, l'art. 20 cpv. 3 OADI il servizio competente inserisce i dati d'iscrizione nel sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all'assicurato la copia per la cassa.
2.4. Alla luce di quanto esposto ai consid. 2.2. e 2.3., occorre concludere che rettamente l’URC, a seguito dell’inoltro dello scritto del 9 maggio 2017 da parte dell’insorgente con cui ha contestato la data di inizio della disoccupazione del 11 ottobre 2016 (cfr. doc. 1), il 4 luglio 2017 ha emanato una decisione su opposizione (cfr. doc. D).
Il ricorso interposto dinanzi al TCA dall’assicurata contro la decisione su opposizione del 9 maggio 2017, peraltro tempestivo, è ricevibile.
2.5. Questa Corte è chiamata ora a verificare se, come indicato dall’URC con decisione su opposizione del 4 luglio 2017, l’opposizione del 9 maggio 2017 dell’assicurata è tardiva (cfr. doc. D).
Come visto nei fatti (cfr. consid. 1.1.), il 6 dicembre 2016 l’URC ha emesso una “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”, da cui emerge che RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 5 ottobre 2016 con effetto dall’11 ottobre 2016. La sua disponibilità lavorativa era del 50% (cfr. doc. 4).
Il 20 gennaio 2017 l’URC ha emanato un’ulteriore “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del medesimo tenore di quella del 6 dicembre 2016, ad eccezione del grado di disponibilità lavorativa aumentato al 100% (cfr. doc. 4).
La contestazione di decisioni informali non necessita il rispetto del termine previsto per l’impugnazione delle decisioni formali di 30 giorni ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.1.), bensì possono essere contestate entro un congruo termine d'esame e di riflessione.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che, di principio, un atto amministrativo informale avente però carattere di decisione sostanziale dev'essere impugnato mediante ricorso entro 90 giorni (cfr. STF 8C_789/2014 del 7 settembre 2015 consid. 2.2.; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).
Secondo la giurisprudenza, poi, la prova dell'avvenuta notifica di una decisione amministrativa e della data in cui ha avuto luogo incombe, di principio, all’amministrazione, la quale sopporta le conseguenze della mancata dimostrazione. In caso di contestazione della notifica di un atto inviato mediante posta semplice ci si deve, infatti, fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 5.3.; STF C 171/05 del 16 settembre 2005 consid. 4.2., pubblicata n SVR 2006 ALV N. 10 pag. 36; STF H 345/01 del 9 gennaio 2003 consid. 2.2.; DTF 124 V 400 consid. 2a).
Nel caso di specie non è dato di sapere se l’URC ha inviato le Conferme di registrazione nel sistema COLSTA del 6 dicembre 2016, rispettivamente del 20 gennaio 2017 all’insorgente tramite raccomandata o posta semplice.
Tale questione non merita in ogni caso di ulteriori approfondimenti, siccome, anche ritenendo scaduto il termine di 90 giorni in relazione sia alla Conferma di registrazione nel sistema COLSTA del 6 dicembre 2017, sia alla Conferma di registrazione del 20 gennaio 2017, in casu l’opposizione del 9 maggio 2017 risulta ricevibile in applicazione dell’istituto della restituzione del termine.
2.6. Ai sensi dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Di analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
La restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STFA C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6 pag. 27).
2.7. L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha, inoltre, il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.).
La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.).
Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.
La violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, concernente l'obbligo per gli assicuratori di fornire consulenza, va equiparata, secondo il TFA, al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).
Pertanto la violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA può consentire, analogamente a un’informazione sbagliata fornita dall’autorità competente, la restituzione di un termine nel caso in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato (cfr. consid. 2.6.).
2.8. La ricorrente, il 9 maggio 2017, nell’opposizione ha fatto valere di essere venuta a sapere in quegli ultimi giorni, grazie alle informazioni ricevute da __________ di __________, dove svolgeva un corso collettivo di riqualificazione/perfezionamento (cfr. doc. 40), che il numero delle indennità di disoccupazione a cui un assicurato può avere diritto dipende dai mesi di contribuzione: 260 indennità con un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi e di 400 indennità con un periodo di almeno 18 mesi. A lei è stato riconosciuto il diritto a 260 indennità. La medesima ha aggiunto di avere chiesto alla Cassa __________ di anticipare l’inizio del suo periodo di disoccupazione, ma le è stato risposto che non è possibile, in quanto non esiste alcuna conferma di registrazione dell’URC prima dell’11 ottobre 2016 (cfr. doc. 1).
Nel ricorso l’insorgente ha precisato che unicamente al momento dell’opposizione del maggio 2017 è venuta a conoscenza, grazie alla Fondazione __________, del diritto a un determinato numero di indennità a dipendenza della durata del periodo di contribuzione.
La medesima ha aggiunto che la Cassa __________ l’ha allora informata che, se ci fosse stata l’iscrizione all’URC prima del mese di aprile 2016, avrebbe potuto beneficiare di 400 indennità al posto delle attuali 260 (cfr. doc. I).
Il TCA rileva che dalle carte processuali emerge che il 7 gennaio 2016 era stato fissato alla ricorrente un appuntamento al 1° aprile 2016 (il rapporto di lavoro si concludeva il 31 marzo 2016; cfr. doc. 1; 9; 69) presso l’URC per l’iscrizione quale cercatrice d’impiego (cfr. doc. 66).
Da una nota interna dell’URC risulta, inoltre, che:
" (…) Chiama 02.03 dicendo che causa malattia disdetta si prolunga di tre mesi, per cui dico di ripresentarsi quando scadrà nuova disdetta, informo di far fare CM (detto di avere) nostro, e di proseguire ricerche nel momento in cui sarà di nuovo abile. Doc. nel classeur sospesi (…).” (Doc. 65)
Nell’opposizione l’insorgente ha indicato che, quando a fine febbraio 2016 ha chiamato l’URC avvisando che a marzo si sarebbe dovuta operare e sarebbe stata inabile al lavoro per qualche tempo, le è stato risposto che avrebbero provveduto a chiudere la pratica in quanto avrebbe comunque ricevuto l’indennità di malattia da parte dell’assicurazione del suo datore di lavoro (cfr.doc. 1).
Nella decisione su opposizione impugnata l’amministrazione ha asserito che l’assicurata, prima dell’appuntamento del 1° aprile 2016 per effettuare l’iscrizione, ha comunicato telefonicamente che, essendo inabile al lavoro, il suo periodo di disdetta si sarebbe prolungato (cfr.doc. D).
L’insorgente, nel ricorso, ha poi affermato di aver chiesto, al momento dell’informazione da parte sua del periodo di malattia come avrebbe dovuto comportarsi e che l’URC le ha detto che avrebbero annullato tutto, anche l’appuntamento già fissato per l’iscrizione, e che si sarebbe dovuta ripresentare da loro una volta finita la malattia (cfr. doc. I).
Dalla risposta di causa si evince:
" (…) Il giorno 2 marzo 2016 ha contattato telefonicamente il nostro ufficio per informarci che la sua disdetta si prolungava in ragione dell’effetto sospensivo determinato da un subentrato stato di inabilità dovuto a malattia; è stata quindi invitata a ripresentarsi nel momento in cui fosse nuovamente tornata abile e quindi idonea al collocamento. (…)” (Doc. III)
Inoltre il 21 agosto 2017 l’URC ha osservato:
" (…) Nel caso concreto, nella sua telefonata del 2 marzo 2016, l’assicurata si è limitata a segnalare il prolungo del suo periodo di disdetta, senza precisare altro. Il funzionario amministrativo che ha ricevuto la chiamata ha quindi preso atto dell’informazione ricevuta, conformemente all’art. 10 cpv. 1 Ladi, ne ha desunto che in quel momento l’assicurata non fosse disoccupata, invitandola a ripresentarsi nel momento in cui tale evenienza si fosse concretizzata. (…)” (Doc. VII)
Da quanto esposto risulta che l’amministrazione, nel marzo 2016, non ha chiaramente indicato all’assicurata che la data dell’iscrizione in disoccupazione ha effetto sulla durata del periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3 LADI: il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima del primo giorno in cui sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione), nonché sul numero delle indennità giornaliere (art. 27 cpv. 1 LADI: entro il termine quadro per la riscossione - art. 9 cpv. 2 LADI -, il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione - art. 9 cpv. 3. Art. 27 cpv. 2 lett. a e b LADI: l’assicurato ha diritto a 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale; 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale.).
Né emerge che la ricorrente sia stata resa attenta della conseguente importanza di una tempestiva iscrizione una volta concluso il periodo di disdetta del rapporto di lavoro.
E’ vero che quando nel marzo 2016 l’insorgente ha chiamato l’URC per annunciare un nuovo caso di malattia era completamente inabile al lavoro (cfr. doc. 23).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che ciò non giustifica la mancata informazione di cui sopra, ritenuto che anche un’incapacità lavorativa del 100% non impedisce di per sé l’annuncio per il collocamento.
L’inabilità al lavoro totale, come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.), può invece avere conseguenze in relazione all’apertura di un termine quadro per la riscossione delle prestazioni.
Ne consegue, pertanto, una violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA da parte dell’amministrazione.
2.9. La violazione del dovere di informazione e consulenza non implica, tuttavia, automaticamente che all’assicurata vada riconosciuta la restituzione del termine al fine di tutelare la sua buona fede (cfr. consid. 2.7. in fine).
Infatti un’informazione sbagliata fornita da un’autorità, alla quale va equiparata la violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.6.), permette, solo a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
Nel caso in esame l’autorità è intervenuta in una situazione concreta dell’assicurata e quest’ultima, da un lato, poteva ritenere che l’URC fosse competente, dall’altro, non aveva motivo per ritenere l’informazione ricevuta di ripresentarsi alla scadenza della nuova disdetta (cfr. doc. 65), ossia quando sarebbe stata nuovamente abile al lavoro - come indicato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. I) -, incompleta, in quanto mancante la precisazione che era determinante per il diritto alle indennità, rispettivamente per il numero delle stesse, un tempestivo annuncio per il collocamento.
Inoltre, per quanto attiene alla condizione secondo cui “l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole”, questo Tribunale non vede alcun altro motivo, se non la mancata informazione che il numero delle indennità di disoccupazione dipendeva dalla durata del periodo di contribuzione, per il quale l’insorgente non ha effettuato prima del maggio 2017 una tempestiva opposizione.
Pertanto in concreto sono adempiute le condizioni della tutela della buona fede della ricorrente.
Va poi ritenuto che la ricorrente abbia agito nei trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento previsti dall’art. 41 LPGA (cfr. consid. 2.6.), visto che, da un lato, la stessa ha indicato di essere venuta a sapere della relazione fra la data d’iscrizione in disoccupazione e il numero delle indennità negli ultimi giorni prima del 9 maggio 2017 mentre svolgeva un corso collettivo presso __________ (cfr. doc. 1). Dall’altro, tale asserzione non è stata censurata dall’URC, né il TCA ha motivi per non aderirvi.
Di conseguenza all’assicurata va restituito il termine relativo all’inoltro dell’opposizione.
La contestazione del 9 maggio 2017 della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 6 dicembre 2016, rispettivamente del 20 gennaio 2017 è, dunque, ricevibile.
2.10. Per quanto riguarda il merito della fattispecie, ossia se alla ricorrente può essere o meno aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° aprile 2016 (cfr. doc. I), il TCA rileva che debba essere effettuata una distinzione tra la data dell’iscrizione in disoccupazione e l’apertura del termine quadro.
In effetti l’iscrizione in disoccupazione non comporta automaticamente l’apertura di un termine quadro per la riscossione di prestazioni che invece dipende dall’adempimento dei presupposti del diritto a percepire indennità di disoccupazione di cui all’art. 8 LADI (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 5.2.).
In relazione alla questione della decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione, va osservato che, come stabilito nei precedenti considerandi (cfr. in particolare consid. 2.8.), l’amministrazione ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA, poiché non ha indicato all’assicurata che il numero delle indennità di disoccupazione a cui si può avere diritto dipende dalla durata del periodo di contribuzione e quindi dal momento dell’iscrizione in disoccupazione.
Risultano, inoltre, ossequiati i presupposti per la tutela della buona fede dell’assicurata giusta l’art. 9 Cost. (cfr. consid. 2.9.), in quanto, segnatamente, non vi sono ragioni per escludere che l’assicurata, se avesse ricevuto nel marzo 2016 le corrette informazioni circa l’importanza di una tempestiva iscrizione in disoccupazione, si sarebbe annunciata per il collocamento ben prima dell’ottobre 2016.
Tuttavia non va dimenticato che la ricorrente, quando nel marzo 2016 ha chiamato l’URC, ha indicato di essere ancora inabile al lavoro per qualche tempo per malattia (cfr. doc. 1; 65).
L’amministrazione, facendo riferimento a una propria nota del 2 marzo 2016 (cfr. doc. 65; consid. 2.8.), sostiene che l’assicurata, in quell’occasione, ha comunicato che a causa di malattia la disdetta del contratto di lavoro si prolungava di ulteriori tre mesi (cfr. doc. 65), ovvero, siccome il licenziamento sarebbe stato effettivo dal 31 marzo 2016 (cfr. doc. 9), fino al 30 giugno 2016.
Questa Corte ritiene che quanto affermato dalla parte resistente in merito al contenuto della telefonata del 2 marzo 2016 sia attendibile. In caso contrario, non vi sarebbe stata alcuna ragione per l’URC di annotare specificatamente che la disdetta era prolungata di tre mesi.
In simili condizioni, occorre concludere che a tutela della buona fede dell’assicurata la sua iscrizione in disoccupazione deve essere fatta decorrere dal 1° luglio 2016.
Ciò però non comporta ancora l’apertura di un termine quadro per la riscossione di prestazioni a partire da tale data.
Infatti deve essere prima verificato l’adempimento delle relative condizioni contemplate all’art. 8 LADI (cfr. art. 9 cpv. 2 LADI).
Per completezza giova rilevare che la sentenza dell’Alta Corte (C 159/04 del 2 febbraio 2005) menzionata dalla ricorrente (cfr. doc. V) non le è di particolare ausilio.
In primo luogo, in quel caso, a differenza della presente fattispecie, l’assicurato si era già annunciato per il collocamento nel maggio 2002 (iscrizione annullata nel dicembre 2002 con la precisazione da parte dell’URC che l’assicurato al beneficio di indennità giornaliere a causa di malattia avrebbe potuto riannunciarsi quando sarebbe stato abile al 50%) e il TFA ha ritenuto che dal luglio 2002 era iniziato a decorrere un termine quadro per la riscossione delle prestazioni, siccome tutte le condizioni per il diritto alle indennità erano ossequiate (in particolare: disdetta del contratto di lavoro effettiva dal 30 giugno 2002, periodo minimo di contribuzione, idoneità al collocamento).
Pertanto quando l’assicurato si è nuovamente iscritto nel marzo 2004 ha potuto beneficiare del termine quadro di due anni aperto nel luglio 2002.
In secondo luogo, la nostra Massima Istanza ha negato il diritto a indennità dal 1° luglio 2003, poiché la buona fede dell’assicurato non andava tutelata. Egli, infatti, si era reiscritto in disoccupazione nel marzo 2004 non a seguito dell’informazione dell’URC secondo cui poteva riannunciarsi una volta nuovamente abile al 50%, bensì sulla base di un certificato medico del marzo 2004 che certificava una piena collocabilità in attività leggere.
Il TFA, al riguardo, ha precisato che anche qualora l’informazione dell’URC fosse stata errata, la nuova iscrizione in disoccupazione non sarebbe avvenuta prima del marzo 2004, in quanto l’assicurato si considerava sempre completamente incapace al lavoro.
In concreto gli atti vanno conseguentemente trasmessi all’amministrazione per l’esame delle condizioni del diritto all’indennità di disoccupazione, se del caso tramite la Sezione del lavoro. In particolare andrà chiarito se è ossequiato il presupposto dell’idoneità al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f; 15 LADI), ritenuta l’inabilità al lavoro al 100% dell’assicurata fino al 10 ottobre 2016 (cfr. doc. 23).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 4 luglio 2017 è riformata nel senso che l’iscrizione in disoccupazione dell’assicurata decorre dal 1° luglio 2016.
§§ Gli atti sono trasmessi all’URC al fine di verificare l’adempimento delle condizioni per l’apertura di un termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° luglio 2016.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti