Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2017.42
Entscheidungsdatum
17.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2017.42

rs

Lugano 17 gennaio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 aprile 2017 emanata da

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 7 aprile 2017 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la sua precedente decisione del 1° febbraio 2017 (cfr. doc. 10) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a indennità per insolvenza per il periodo 12 novembre 2015 – 28 febbraio 2016.

L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:

" (…)

  1. Nell’evenienza concreta emerge che l’opponente è stata impiegata presso la società __________ dal 01 febbraio 2015 all’11 novembre 2015 in qualità di contabile.

In data 31 ottobre 2015 la società ha rescisso il contratto di lavoro, esonerando dall’obbligo lavorativo la signora RI 1 a decorrere dall’11 novembre 2015. Dopo tale data la Signora RI 1 non ha più svolto alcuna attività lavorativa, ma rivendica alla nostra Cassa i salari dal 12 novembre 2015 al 28 febbraio 2016 quale periodo di disdetta non concesso dalla società.

  1. La Cassa, prende atto delle motivazioni indicate nell’opposizione come pure del fatto che dal 12 di novembre 2015 la Signora RI 1 non ha svolto alcuna attività lavorativa per la società, essendo nel contempo stata esonerata dal presentarsi sul posto di lavoro.

  2. In considerazione del fatto che l’indennità per insolvenza copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata, il periodo dal 12 novembre 2015 al 28 febbraio 2016 non può essere riconosciuto in quanto non lavorato. (…)” (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto il riconoscimento dell’indennità per insolvenza dal 12 al 30 novembre 2015 per un importo di fr. 530.-- per il lavoro svolto presso la __________.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:

" (…)

In data 11 novembre 2015 il datore di lavoro ha consegnato lettera di licenziamento ribadendo però che la sottoscritta e solo altre due dipendenti avrebbero continuato a lavorare; furono presi anche accordi per definire le pratiche sulle quali era necessario prestare attività lavorativa.

Lo stesso sig. __________ mi contattò telefonicamente il giorno 16 novembre per prendere un appuntamento per il giorno successivo per definire su quali pratiche avrei dovuto proseguire la contabilità della quale era Amministratore unico.

Si specifica quindi che la sottoscritta ha provveduto a prestare attività lavorativa sino alla fine del mese di novembre 2015 e che il rapporto di lavoro non si è interrotto in data 11.11.2015.

Alla fine del mese di novembre 2015 ho cercato di contattare il sig. __________ ma già risultava irreperibile non rispondendo più al telefono.

La sottoscritta è rimasta disattesa dalle promesse ricevute dal titolare e ha provveduto a valutare altre proposte lavorative. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 23 maggio 2017 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 1° giugno 2017 la ricorrente ha, in particolare, segnalato i nominativi di alcune persone, e meglio __________, __________ e __________, che possono testimoniare in merito alla sua attività lavorativa per la __________ e ai contatti intrattenuti con __________ (cfr. doc. V).

1.5. La parte resistente, l’8 giugno 2017, si è riconfermata integralmente nella propria risposta di causa, sottolineando che il 26 gennaio 2017 l’insorgente, compilando il formulario “Domanda d’indennità per insolvenza”, ha chiaramente indicato di aver svolto la propria attività lavorativa fino al giorno 11 novembre 2016 (recte: 2015; cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno negato alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza richieste dal 12 al 30 novembre 2015.

2.2. Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).

Secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.3. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un’attività lavorativa svolta effettivamente.

L’Alta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.

L’assicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2 LADI.

Il caso di specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro l’ha impedito sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi.

La nostra Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre 1993 ha compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata in disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti l’apertura del fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva diritto all’indennità per insolvenza.

In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli aveva effettivamente lavorato.

La nostra Massima Istanza, in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza unicamente fino all’ultimo giorno in cui ha effettivamente lavorato.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF 8C_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C 214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10.

Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80 del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che un’assicurata non ha diritto all’indennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata liberata dall’obbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di proseguire l’attività fino al termine del contratto. In queste circostanze la medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per principio diritto all’indennità di disoccupazione.

Con sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale l’amministrazione aveva negato ad un’assicurata il diritto alle indennità per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 15 luglio 2012 sulla base del supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma l’avesse semplicemente autorizzata momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo l’assicurata non poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.

In una sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale l’amministrazione aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il suo esonero dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al termine del proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo Tribunale ha rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente ed incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo quest’ultimo di fatto idoneo al collocamento ai sensi dell’art. 15 LADI. Al riguardo il TCA ha poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva ancora diritto a pretese salariali l’assicurato non subiva una perdita di lavoro computabile e non aveva dunque diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto l’art. 29 cpv. 1 LADI prevede che “se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’art. 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione”.

Infine, per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015, pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di lavoro, il lavoratore può in buona fede non più contare su un’assegnazione di lavoro se l’inoltro della domanda di indennità per insolvenza non va considerato abusivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC.

In quel caso di specie concernente un’assicurata che dopo il congedo maternità non ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego – in relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è ritrovato in mora nell’accettare il lavoro offertogli dall’interessata –, la documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sull’eventuale suo diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un complemento istruttorio, in particolare sentendo l’assicurata e l’allora amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un lato, se l’assicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle mansioni da espletare. Dall’altro, nell’ipotesi negativa, se l’inoltro della domanda di indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora l’insorgente avesse potuto contare in buona fede sull’attribuzione di lavoro oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si fosse rivelata abusiva, l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego, sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto all’indennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una situazione di disoccupazione di fatto.

2.4. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida - prevede che:

" DISTINZIONE TRA L’ID E L’II

A2 L’II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3 Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4 L’II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377).

(…)”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

2.5. Nella presente evenienza la ricorrente ha concluso, il 1° febbraio 2015, con la __________ di __________ un contratto di lavoro quale contabile con effetto da quella data (cfr. doc. 19-21).

Il 31 ottobre 2015 la medesima è stata licenziata con la seguente motivazione:

" (…) con la presente le comunichiamo che abbiamo deciso di procedere al suo licenziamento.

La esoneriamo dall’obbligo lavorativo dalla data del 11.11.2015.

La decisione è stata presa per la seguente motivazione: ristrutturazione aziendale.” (Doc. 30)

Il Giudice di pace del circolo di __________, il 28 settembre 2016, ha accolto integralmente l’istanza di conciliazione di RI 1 e ha condannato la __________ a rifonderle l’importo di fr. 983.-- più interessi e spese, corrispondenti al salario dei mesi di preavviso in relazione al licenziamento dell’11 novembre 2015 (cfr. doc. 40; 35).

La ricorrente, il 26 gennaio 2017, dopo che la __________ è stata sciolta il 21 novembre 2016 (cfr. www.fusc.ch n. di pubblicazione __________), ha inoltrato una domanda d’indennità per insolvenza per stipendi non pagati dal 12 novembre 2015 al 28 febbraio 2016. Ella ha indicato, quale ultimo giorno di lavoro effettuato, l’11 novembre 2016 (recte: 2015) e che il salario le è stato pagato fino all’11 novembre 2015 (recte: 2015; cfr. doc. 14-15).

La Cassa le ha negato il diritto a indennità per insolvenza con decisione del 1° febbraio 2017 (cfr. doc. 10).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 7 aprile 2017, in cui l’amministrazione ha precisato, da una parte, che l’indennità per insolvenza copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata, dall’altra, che la ricorrente dal 12 novembre 2015 non ha svolto alcuna attività lavorativa per la Sagl, essendo stata esonerata dalla stessa dal presentarsi sul posto di lavoro (cfr. doc. A).

Con il ricorso l’insorgente ha postulato il riconoscimento di indennità per insolvenza per il lasso di tempo dal 12 al 30 novembre 2015 (cfr. doc. I).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, dopo attento esame delle carte processuali, ritiene che l’operato della Cassa debba essere tutelato.

In effetti, visto che il datore di lavoro, al momento in cui ha intimato il licenziamento alla ricorrente, l’ha esplicitamente liberata dal suo obbligo di lavorare dall’11 novembre 2015, la medesima, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale citata al consid. 2.3., nonché della Prassi LADI emanata dalla SECO riprodotta al consid. 2.4., è idonea al collocamento dal 12 novembre 2015 (cfr. segnatamente STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002: "… l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un travail. Sans emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.").

Il TCA non ignora che la ricorrente ha asserito di avere prestato attività lavorativa per la __________ sino alla fine del mese di novembre 2015 su richiesta dell’amministratore della società (cfr. doc. I).

Tuttavia tale affermazione è stata formulata soltanto nel ricorso. Nella domanda d’indennità per insolvenza la medesima ha indicato quale ultimo giorno di lavoro effettuato l’11 novembre 2015 (cfr. doc. 14) e nell’opposizione ha unicamente fatto valere che il rapporto di lavoro di lavoro non sarebbe terminato con la lettera di licenziamento, bensì con la scadenza del termine di preavviso al 29 febbraio 2016 (cfr. doc. 8-9), come peraltro osservato dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 2).

Anche nello scritto del 15 marzo 2016 indirizzato alla Sagl la ricorrente si è, del resto, limitata a richiedere il pagamento relativo al periodo di preavviso a seguito della lettera di licenziamento dell’11 novembre 2015, senza minimamente accennare a eventuali mansioni svolte dal 12 al 30 novembre 2015 (cfr. doc. 34).

In proposito è utile ricordare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid,. 5.2.; STF 8C_134/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.3.; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, pag. 363 consid. 3b/aa).

Riguardo, poi, al fatto che il Giudice di pace del circolo di __________, il 28 settembre 2016, abbia condannato la __________ a versare alla ricorrente l’importo di fr. 983.-- più interessi e spese, corrispondenti al salario dei mesi di preavviso in relazione al licenziamento dell’11 novembre 2015 (cfr. doc. 40; 35), giova evidenziare che, a prescindere dalla crescita in giudicato o meno di tale decisione, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, ai fini del diritto all’indennità per insolvenza non è in ogni caso decisiva la circostanza che, se ha ancora diritto a pretese salariali, l'assicurato non subisce una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LADI e 11 cpv. 3 LADI) e non ha perciò diritto all'indennità di disoccupazione.

L’art. 29 cpv. 1 LADI prevede, infatti, che "se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione" (vedi pure l'art. 29 cpv. 2 LADI secondo cui "con il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LF dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF). L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.").

2.7. L’insorgente, nello scritto del 1° giugno 2017, ha chiesto di sentire alcune persone, e meglio __________, __________ e __________, che possono testimoniare in merito alla sua attività lavorativa per la __________ e ai contatti intrattenuti con __________ (cfr. doc. V).

Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza la richiesta della ricorrente concernente l’audizione di testi deve essere respinta.

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.8. In simili condizioni, valutati tutti gli elementi presenti nell’incarto e alla luce della giurisprudenza citata, la ricorrente non ha diritto all’indennità per insolvenza per il periodo dal 12 al 30 novembre 2015.

La decisione su opposizione del 7 aprile 2017 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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