Raccomandata
Incarto n. 38.2017.3
rs
Lugano 18 settembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 novembre 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 30 novembre 2016 la Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito la Cassa) ha confermato la procedente decisione del 25 maggio 2016 (cfr. doc. 7) con la quale aveva negato a RI 1 - che il __________ 2012 ha dato alla luce il figlio __________
Nella decisione su opposizione è stato in particolare osservato che il periodo di contribuzione comprovato ammonta a 11,7 mesi, e meglio dal 10 marzo 2012 al 28 febbraio 2013 quando era alle dipendenze di __________. Lo svolgimento di un’attività lavorativa durante un ulteriore mese di lavoro nel marzo 2013 presso __________ non è stato, invece, validamente dimostrato (cfr. doc. I).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 30 novembre 2016 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della medesima e il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione dal 10 marzo 2016.
A sostegno della propria pretesa l’insorgente, tramite il proprio legale, ha fatto valere di aver compiuto il periodo di contribuzione minimo richiesto.
Al riguardo è stato precisato:
" (…) il periodo di contribuzione compiuto dalla ricorrente è superiore ai 12 mesi, avendo la stessa lavorato alle dipendenze di __________ dal 10 marzo 2012 al 28 febbraio 2013 e alle dipendenze di __________ dal 1 al 31 marzo 2013.
Il periodo di lavoro alle dipendenze di __________ non è contestato.
Il periodo di lavoro alle dipendenze di __________ è documentato dall’attestato del datore di lavoro, dal conteggio stipendio della dipendente, dal versamento dei contributi AVS e dalla notifica dl reddito ottenuto alla competente autorità fiscale. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 17 febbraio 2017 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui di dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 3 marzo 2017 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da proporre, aggiungendo che la sua assistita ritiene che il periodo di contribuzione sufficiente per poterle riconoscere le indennità di disoccupazione è già provato con i documenti prodotti alla Cassa (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no abbia negato a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 10 marzo 2016, in quanto il periodo minimo di contribuzione non è adempiuto e non sussiste alcun motivo di esonero.
2.2. La ricorrente ha innanzitutto contestato la decisione su opposizione del 30 novembre 2016 emessa dalla Cassa per motivi d’ordine formale.
Più specificatamente è stata fatta valere una lesione del diritto di essere sentito, sostenendo che la Cassa avrebbe violato l’obbligo di motivazione, non confrontandosi nella decisione citata con le allegazioni espresse dall’insorgente nell’opposizione (cfr. doc. I p.to 5).
Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015 consid. 3.2.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 30 novembre 2016 impugnata, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente il motivo per cui la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal 10 marzo 2016, e meglio in quanto risulta adempiuto soltanto un periodo di contribuzione di 11,7 mesi, non essendo stato comprovato lo svolgimento di un’attività lavorativa durante un ulteriore mese nel marzo 2013 (cfr. doc. A).
Del resto l’insorgente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto, in particolare, della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l’ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.
La censura sollevata dalla ricorrente non risulta, dunque, fondata.
2.3. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
2.4. La riscossione effettiva del salario non costituisce, pertanto, una conditio sine qua non per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI. In effetti la sola condizione risulta essere l’esercizio di un’attività soggetta all’obbligo contributivo, ciò anche per gli assicurati che hanno rivestito una posizione analoga in seno alla società che è stata loro datrice di lavoro (cfr. consid. 2.2; 2.3.; DTF 131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012).
In ogni caso, però, la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di assicurati che avevano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società in cui lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella situazione di poter firmare il proprio contratto d’impiego sia nella veste di lavoratore che in quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le proprie pretese salariali (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.; 3.5.).
In proposito è utile rilevare che con sentenza C 92/06 dell’11 aprile 2007, in cui gli atti sono stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l’esistenza di un’attività sottoposta a contribuzione, l’Alta Corte ha stabilito che in quel caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei versamenti di diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l’estratto del conto individuale AVS, l’attestazione del datore di lavoro firmata dall’assicurato stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, come pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermanti che gli stipendi erano versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per comprovare la riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che l’assicurato aveva realmente lavorato.
2.5. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
a. formazione scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia (art. 3 LPGA2), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
Il cpv. 2 enuncia che sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.
In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.
Cfr. pure STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.6. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 dal 1° luglio 2000 al 28 febbraio 2013 è stata alle dipendenze della __________ a tempo pieno presso il negozio di __________, dapprima come commessa e dal 1° maggio 2009 quale gerente (cfr. doc. 3; 5).
L’assicurata si è licenziata per dedicarsi a suo figlio __________ nato il __________ 2012 (cfr. doc. 3; 23).
Dalla Convezione sull’obbligo di mantenimento dei minori e sul diritto alle relazioni personali conclusa l’8 gennaio 2013 si evince che il padre di __________, __________, ha riconosciuto il bambino, che l’autorità parentale è attribuita unicamente alla madre e che il padre si è impegnato a pagare un contributo alimentare mensile (cfr. doc. 23).
Il 10 marzo 2016 la ricorrente si è iscritta per il collocamento ricercando un impiego al 100% (cfr. doc. 1).
Nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” quale ultimo rapporto d’impiego ella ha indicato “__________” con ultimo giorno di lavoro effettuato il 1° ottobre 2012 (cfr. doc. 2).
In seguito l’assicurata ha indicato di aver lavorato pure nel mese di marzo 2013 alle dipendenze della __________ (cfr. doc. III; 12).
Lo scopo della __________ con sede a __________ - il cui socio e gerente con firma individuale fino all’ottobre 2014, nonché socio con firma individuale fino al novembre 2014 e senza diritto di firma in seguito, era __________, padre del figlio della ricorrente - risulta essere il seguente:
" Tutte le operazioni riguardanti i trasporti interni e internazionali di ogni genere, in proprio e per conto di terzi, nonché l’assunzione ed esercizio di commissioni, rappresentanze e agenzie” (cfr. estratto RC; doc. 22)
Con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 21 agosto 2015 è stato dichiarato lo scioglimento della __________ e ordinata la liquidazione in via di fallimento.
La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto pretorile del 3 febbraio 2016 (cfr. estratto RC; doc. 22).
__________, per la __________, nell’Attestato del datore di lavoro del 6 aprile 2016, ha indicato che la ricorrente è stata attiva per la società in questione dal 1° al 31 marzo 2016, che l’impiego era su chiamata e che il guadagno complessivo lordo è stato di fr. 1'000.-- (cfr. doc. 10).
Nel conteggio di salario relativo al mese di marzo 2013 allestito dalla __________ e firmato anche dall’insorgente “per ricevuta” è stato indicato:
" LAVORI D’UFFICIO 50 ORE a 20 CHF ORA 1000 CHF” (Doc. 11)
Il documento menzionato non riporta la data di emissione.
L’estratto del conto individuale AVS del 15 aprile 2016 non indica l’attività lavorativa presso la __________ (cfr. doc. 14).
La Cassa, con decisione del 25 maggio 2016, ha negato all’assicurata il diritto a indennità di disoccupazione, in quanto nel termine quadro per il periodo di contribuzione – che in casu si estende dal 10 marzo 2012 al 9 marzo 2016 in applicazione dell’art. 9b LADI (termine quadro prolungato di due anni essendosi l’insorgente dedicata all’educazione del figlio nato nel novembre 2012) – poteva comprovare 11,7 mesi di contribuzione dal 10 marzo 2012 al 28 febbraio 2013, lasso di tempo in cui aveva lavorato per __________, invece del periodo minimo di 12 mesi.
La ricorrente nemmeno poteva essere esonerata dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione minimo (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).
Nell’opposizione interposta contro il provvedimento del 25 maggio 2016 l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha fatto valere di avere compiuto un periodo di contribuzione di 12,7 mesi, siccome nel mese di marzo 2013 ha lavorato alle dipendenze della __________ (cfr. doc. 8).
A sostegno delle proprie affermazioni è stato allegato, tra l’altro, un estratto del conto individuale AVS del 22 giugno 2016 in cui, a differenza di quello del 15 aprile 2016, l’attività presso la __________ risulta registrata (cfr. doc. 15).
La Cassa, il 28 giugno 2016, ha quindi chiesto all’insorgente di produrre la dichiarazione d’imposte per l’anno 2013 e la notifica di tassazione, come pure di precisare quando è stato notificato il salario di marzo 2013 alla Cassa __________ (cfr. doc. 16).
Il 18 luglio 2016 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha risposto che la notifica del salario di marzo 2013 alla Cassa __________ è stata effettuata nell’aprile 2016 essendo stato commesso un errore in precedenza da parte del datore di lavoro (cfr. doc. 19)
Il patrocinatore dell’insorgente, l’8 novembre 2016, ha poi inviato alla parte resistente (cfr. doc. 20) copia della seguente comunicazione del 30 settembre 2016 della sua assistita all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ avente per oggetto ”Reddito non dichiarato nella dichiarazione fiscale 2013”:
" la presente per comunicare che non ho dichiarato un reddito del lavoro di CHF 1'000.00 percepito dalla __________.
Reddito che dichiarerò nella prossima dichiarazione.” (Doc. 21)
Con decisione su opposizione del 30 novembre 2016 la Cassa ha confermato la procedente decisione del 25 maggio 2016 di diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 10 marzo 2016.
La parte resistente ha in particolare evidenziato che lo svolgimento di un’attività lavorativa presso __________ durante il mese di marzo 2013 non è stato validamente dimostrato (cfr. doc. I).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte dopo un attento esame delle carte processuali, ritiene corretto il modo di procedere della Cassa che ha negato alla ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione dal 10 marzo 2016.
In effetti, in primo luogo, l’assicurata, compilando la “Domanda d’indennità di disoccupazione” nel marzo 2016, non solo ha indicato quale ultimo datore di lavoro la __________ presso la quale è stata impiegata dal luglio 2000 al febbraio 2013, ma ha pure precisato che l’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato il 1° ottobre 2012.
Nulla è stato menzionato circa l’asserito svolgimento di un’attività lavorativa per la __________ nel marzo 2013 (cfr. doc. 2).
In secondo luogo, sorprende in ogni caso il concatenarsi di una serie di pretesi ulteriori errori da parte dell’insorgente e della __________.
Più specificatamente, da un lato, la notifica del salario di marzo 2013 da parte della __________ - il cui socio e gerente con firma individuale nel 2013 era, peraltro, il padre del figlio dell’insorgente (cfr. consid. 2.6.) - alla Cassa __________ che sarebbe avvenuta dopo la metà del mese di aprile 2016, ossia successivamente alla domanda d’indennità di disoccupazione.
Dall’altro, la mancata indicazione nella dichiarazione delle imposte relativa all’anno 2013 dello stipendio di marzo 2013 da parte della ricorrente fino a quando quest’ultima, nel settembre 2016, ha scritto all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ammettendo di non avere dichiarato tale reddito (cfr. doc. 21).
Al riguardo giova evidenziare che lo scritto dell’insorgente all’Ufficio di tassazione ha avuto luogo successivamente all’emissione della decisione del 25 maggio 2016 di diniego del diritto a prestazioni LADI (cfr. doc. 7) e alla richiesta della parte resistente del 28 giugno 2016 di fornire la dichiarazione d’imposte per l’anno 2013, nonché la relativa notifica di tassazione (cfr. doc. 16).
Infine nemmeno è stata debitamente comprovata la riscossione dell’asserito salario di fr. 1'000.-- lordi, elemento che costituisce un indizio importante per documentare l’esercizio effettivo di un’attività dipendente (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).
In particolare va rilevato che, come evidenziato sopra, il conteggio di salario concernente il mese di marzo 2013 è sì firmato anche dall’insorgente “per ricevuta”, tuttavia non risulta quando lo stesso sia stato allestito (cfr. doc. 11).
In simili condizioni, occorre concludere che l’assicurata non ha dimostrato, perlomeno secondo il grado della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), di avere svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3.) nel mese di marzo 2013.
Ne discende che nel termine quadro per il periodo di contribuzione che, nella presente fattispecie, si estende dal 10 marzo 2012 al 9 marzo 2016, l’insorgente può comprovare un periodo di contribuzione soltanto di 11,7 mesi dal 10 marzo 2012 al 28 febbraio 2013.
La medesima non ha, dunque, ossequiato il periodo minimo di contribuzione 12 mesi contemplato dall’art. 13 cpv. 1 LADI.
La ricorrente neppure può essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 LADI, in quanto in casu non entra in linea di conto alcuno motivo di esenzione. (cfr. consid. 2.5.).
La decisione su opposizione del 30 novembre 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti