Raccomandata
Incarto n. 38.2017.24
KE/sc
Lugano 4 luglio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2017 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 6 febbraio 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 20 dicembre 2016 (cfr. doc. A2) con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere consegnato, senza valida giustificazione, le ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di novembre 2016 (cfr. doc. A1).
L’amministrazione ha, segnatamente, rilevato:
" (…)
Nel caso concreto l’assicurato con la lettera del 20.12.2016 asserisce di aver consegnato il formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del mese di novembre 2016 nella buca lettere dell’Ufficio regionale di collocamento nel pomeriggio del 04.12.2016 mentre nell’opposizione dell’11.01.2017 indica di aver imbucato il formulario il 03.12.2016.
A seguito di un nostro controllo risulta che le ricerche di lavoro per il mese menzionato non sono pervenute presso i nostri uffici. (…)”
(cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 6 febbraio 2017 l’assicurato ha inoltrato una tempestiva opposizione (recte: ricorso) al TCA, esprimendosi come segue:
" (…) come già ho loro scritto, ho consegnato il documento nella loro bucalettere sabato o domenica 3 o 4 di dicembre 2016, purtroppo non ricordo con esattezza, ed inoltre ho anche proposto di poter controllare dalla fotografia che facevo sempre al foglio comprovante le ricerche di lavoro, ma non hanno nemmeno preso in considerazione la cosa. Per ciò non sono disposto ad accettare la loro decisione, in quanto è stato un loro errore o svista, oltretutto so di non essere il solo a cui è accaduta la medesima cosa nello stesso weekend in quanto ho potuto leggere un post pubblicato in un social network in cui un ragazzo espone il mio stesso problema, ovvero di aver imbucato le ricerche di lavoro ma allo stesso modo non sono state pervenute al referente.
Oltretutto la mia situazione non mi permetteva di distrarmi dalle ricerche e dalla consegna delle stesse comprovate in quanto arrivo da un infortunio durato quasi due anni e mezzo e vista la legge, che metteva a disposizione solamente novanta indennità, non mi sembrava una situazione da permettermi di prendere con leggerezza. Per questo motivo non avendo ancora un lavoro e visto e considerata la possibilità di emigrare all’estero proprio per motivi lavorativi, chiedo che questa decisione ingiusta venga condonata in quanto, come già detto, non ho possibilità di ritornare questi soldi e non sono disposto a pagare o lasciar correre per una cosa a cui ho adempito secondo le regole.” (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 28 marzo 2017 il ricorrente si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.5. L’URC, l’11 aprile 2017, ha comunicato che non sussistono nuovi elementi rilevanti tali da modificare la decisione (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VI e VII sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non aver consegnato entro il termine legale le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese di novembre 2016.
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016; STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Cfr. pure STF 8C_556/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 8 a 12 giorni per la seconda volta in caso di mancate ricerche e da 6 a 8 giorni per la seconda volta in caso di ricerche insufficienti).
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1.A - 1.C. dell’ottobre 2011).
Invece per le prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, è prevista una sanzione da 5 a 9 giorni in caso del primo invio oltre il termine. Per il secondo invio oltre il termine è prevista una sanzione da 10 a 19 giorni e per il terzo invio oltre il termine, l’incarto va rinviato al servizio cantonale per la decisione (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1.E dell’ottobre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza”. Appunti sociali, fascicolo n. 3 Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.4. Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 1° agosto 2016 (cfr. doc. 21), per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di novembre 2016 entro il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.2.), senza alcuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…)
Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:
" (…)
La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).
4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.
4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).
4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
Cfr. al riguardo STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 e STF 8C_885/2012 del 2 luglio 2013.
2.5. Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di novembre 2016, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro il 5 dicembre 2016 (cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2012.11 del 13 giugno 2012 consid. 2.7.).
L’insorgente, a seguito della “Richiesta di giustificazione” inviatagli dal consulente del personale il 20 dicembre 2016 (cfr. doc. 82), lo stesso giorno ha addotto:
" (…)
In data 4.12.2016 (domenica) nel corso del pomeriggio ho imbucato le ricerche di lavoro per il mese di novembre 2016, ed essendo a conoscenza del fatto che nel mese corrente si sono verificate situazioni analoghe con altri assicurati, per tanto chiedo di valutare la possibilità che l’errore sia stato commesso da un dipendente URC.
In caso di necessità posso fornire una foto con la tabella compilata.” (cfr. doc. 81)
2.6. Nella procedura amministrativa federale, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).
La prova del rispetto del termine incombe al ricorrente.
In una sentenza I 645/03 del 22 dicembre 2004 l'Alta Corte si è al riguardo così espressa:
" 1.4 Selon la jurisprudence et la doctrine, le délai peut être respecté par expédition postale en déposant le pli non recommandé dans une boîte postale avant minuit (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol II, p. 893 ch. 1 let. d). La preuve de l'observation du délai incombe au recourant; elle peut être apportée par témoins (ATF 109 Ia 183 ss; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, note 4.6 ad art. 32 OJF et les références). En l'occurrence, l'intéressé a produit une déclaration de témoin dont il convient d'admettre qu'elle établit la remise de l'acte de recours dans une boîte postale près de Vevey le 25 septembre à 23h.35, soit le dernier jour du délai avant minuit, de sorte que le délai de recours doit être considéré comme respecté."
In un'altra sentenza 9C_448/2009 del 28 agosto 2009 l'Alta Corte ha ribadito che:
" Mentre spetta al tribunale dimostrare l'inizio del termine di ricorso, alle parti incombe l'onere di provare la tempestività dei loro atti (DTF 124 V 372 consid. 3 pag. 375 e seg.; POUDRET/SANDOZ-MONOD, op. cit., n. 4.6 ad art. 32 OG; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n. 8 ad art. 48 LTF). La tempestività deve essere determinata con certezza; la prova della verosimiglianza preponderante non basta (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10: cfr. pure sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008, consid. 3). Le parti hanno tuttavia la facoltà di addurre ogni prova, anche testimoniale, che potrebbe risultare determinante (DTF 5A_267/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 3.1 con riferimenti; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n. 11 ad art. 48 LTF). Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito alcuna prova che indicasse il momento in cui avrebbe consegnato l'atto di ricorso. In simili circostanze il Tribunale federale non può che considerare tardivo il ricorso ricevuto il 22 maggio 2009."
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che, a ragione, l’URC ha ritenuto che non esistono in concreto valide giustificazioni per non avere consegnato le ricerche relative al mese di novembre 2016.
Come risulta dall’e-mail del 20 dicembre 2016 il funzionario amministrativo dell’URC, dopo aver effettuato il controllo richiestogli, non ha potuto reperire le ricerche del mese di novembre 2016 di RI 1 (cfr. doc. 80).
Il TCA rivela inoltre che l’assicurato non è stato in grado di indicare con certezza quando avrebbe imbucato le ricerche di lavoro. Infatti nell’opposizione dell’11 gennaio 2017 (cfr. doc. 72) ha fatto valere di averle imbucate il 3 dicembre 2016 e non il 4 come invece indicato nella “Richiesta di giustificazione” (cfr. doc. 81). Nel ricorso ha poi sostenuto di non ricordarsi più se le ha imbucate il 3 o il 4 dicembre 2016 (cfr. doc. I).
Il TCA rileva inoltre che sia con la “Richiesta di giustificazione” (cfr. doc. 81), sia con l’opposizione dell’11 gennaio 2017 (cfr. doc. 72) e con il ricorso del 6 febbraio 2017 (cfr. doc. I) l’insorgente indica di poter fornire una fotocopia comprovante le ricerche di lavoro del mese di novembre 2016. Anche dopo essere stato invitato da questo Tribunale ad inoltrare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV), il ricorrente non ha consegnato un simile documento.
L’asserzione ricorsuale secondo cui si tratterebbe di un errore dell’URC, siccome il ricorrente sarebbe a conoscenza di altre persone a cui è successa lo stesso inconveniente, non gli è di nessun aiuto.
Infatti, quest’allegazione non è stata minimamente comprovata dall’insorgente e va perciò trattata alla stregua di mera allegazione di parte.
Visto quanto esposto, in particolare che la tempestività della consegna delle ricerche di lavoro deve essere determinata con certezza (cfr. doc. 2.6.), questo Tribunale conclude che l’assicurato non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di novembre 2016. Ne discende che il ricorrente ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, conseguentemente, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.9.
Infatti, come già esposto in precedenza (cfr. consid. 2.2.; 2.4.), l’assicurato è tenuto a fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
2.8. Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).
L’insorgente non ha consegnato nessuna ricerca di lavoro per il mese di novembre 2016.
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), la SECO prevede una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 per il secondo invio tardivo e, alla terza volta, il rinvio al servizio cantonale per decisione (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.E).
Con sentenza 8C_946/2015 del 2 marzo 2016 l’Alta Corte ha confermato una sospensione di 6 giorni inflitta all’assicurato che aveva affermato di avere inoltrato per via elettronica le ricerche personali entro il termine legale, le quale però non sono mai giunte all’amministrazione. L’insorgente non aveva allegato nessuna prova a sostegno della sua tesi.
In proposito va ricordato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26 cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa - senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.
Inoltre in una sentenza 8C_257/2014 del 10 giugno 2014 l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente all’ordinanza.
In proposito il TF ha ricordato che in ogni caso determinante per la commisurazione della durata della sospensione è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del suo comportamento generale.
A quest’ultimo proposito cfr. pure consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; STF 8C_257/2014 del 10 giugno 2014 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag. 219; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.
Con giudizio 38.2016.4 del 13 aprile 2016 questo Tribunale ha ridotto la sospensione da 10 a 7 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro. Nel caso in esame l’assicurato aveva indicato erroneamente nell’agenda telefonica la data della fine del termine per consegnare le ricerche di lavoro e perciò aveva consegnato le ricerche un giorno troppo tardi.
Infine con sentenza 38.2016.26 del 9 agosto 2016 il TCA ha ridotto la sanzione da 5 a 3 giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro. In particolare il TCA ha rilevato che l’invio delle ricerche di lavoro a un indirizzo errato non costituisce una valida giustificazione. Già il mese precedente l’assicurato aveva mandato le ricerche all’indirizzo errato senza essere stato sospeso dal diritto alle indennità. Oltre a ciò il TCA ha tenuto conto che l’assicurato ha prodotto le ricerche di lavoro con l’inoltro della richiesta di giustificazione.
La durata della penalità da infliggere nei confronti di un assicurato non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche (cfr. STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.8.).
Il TCA rileva che nel caso presente l’assicurato non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di novembre 2016 e nemmeno ha fornito una fotocopia o allestito un nuovo formulario.
In simili condizioni, tutto ben considerato, a mente del TCA, alla luce della giurisprudenza federale, la sanzione di cinque giorni inflitta al ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_946/2015 del 2 marzo 2015).
In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
2.9. Con il ricorso del 7 marzo 2017 il ricorrente chiede inoltre che la decisione venga condonata poiché egli non avrebbe le possibilità finanziarie di rimborsare quanto richiestogli (cfr. doc. I).
Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Inoltre l’Alta Corte ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa (ancora) alcuna decisione, manca l’oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; STF C 138/06 del 21 maggio 2007; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b);
Nella presente fattispecie, la Cassa, con scritto dell’11 aprile 2017, ha indicato che “l’eventuale richiesta da parte dell’assicurato di condono della sanzione, in base all’esito della sentenza, deve essere inoltrata all’organo competente ossia la cassa di disoccupazione” (cfr. doc. VII).
La domanda di condono, nel caso di specie, non è quindi ancora stata sottoposta alla cassa di disoccupazione, la quale quindi non ha ancora potuto emettere alcuna decisione formale concernente il condono e di conseguenza questa Corte non può pronunciarsi riguardo alla questione inerente al condono.
2.10. La decisione su opposizione del 6 febbraio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti