Raccomandata
Incarto n. 38.2016.70
rs
Lugano 6 settembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 novembre 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 dall’ottobre 2013 lavora come indipendente e dal 2014 al 31 luglio 2016, quando è stato licenziato, è stato attivo anche come dipendente con paga oraria presso la __________ di __________ dal settembre 2014 al dicembre 2015 e in seguito, dal gennaio al luglio 2016, presso la __________ di __________, il cui presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale riveste pure la carica di amministratore unico con firma individuale presso la __________ (cfr. doc. I;III; V; A1; estratti RC).
Il 26 luglio 2016 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° agosto 2016 dichiarando una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. doc. 7).
1.2. Con il conteggio del 29 settembre 2016 la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito la Cassa) ha riconosciuto a RI 1 un’indennità di disoccupazione di fr. 1'676.10 per il mese di agosto 2016 (cfr. doc. XXI1).
Con conteggio del 20 ottobre 2016 non gli è stata accordata alcuna indennità per il mese di settembre 2016 (cfr. doc. XXI2).
La Cassa, con conteggio del 1° novembre 2016, ha riconosciuto all’assicurato un’indennità di disoccupazione di fr. 1'063.45 per il mese di ottobre 2016 (cfr. doc. XXI3).
1.3. A seguito delle opposizioni interposte da RI 1 (cfr. doc. 38; 39; 18=XXI4), la Cassa, il 29 novembre 2016, ha emesso una decisione su opposizione con la quale ha modificato a favore dell’assicurato i conteggi di settembre e ottobre 2016, stabilendo che egli ha diritto a un’indennità compensativa di fr. 132.70 per settembre 2016 e a ulteriori fr. 497.35 per ottobre 2016.
La Cassa, nella decisione su opposizione, ha in particolare osservato:
" (…)
Nella sua opposizione del 16 ottobre 2016 l’assicurato contesta l’importo dell’indennità di CHF 79.-- derivante dalla sua attività dipendente. Il guadagno assicurato degli ultimi sei mesi in base alle buste paga fornite dall’assicurato ammonta a CHF 2341.55 (CHF 14'049.35 : 6), degli ultimi 12 mesi a CHF 2512.-- (CHF 30'143.90 : 12). Quest’ultimo è più elevato e dev’essere considerato per il calcolo dell’indennità di disoccupazione. Il salario dell’assicurato variava in relazione alle ore di lavoro e corrispondeva ad un grado di occupazione del 58.6%. L’assicurato si è iscritto alla Cassa disoccupazione idoneo al collocamento per un’attività al 50%. Di conseguenza, il guadagno assicurato ammonta a CHF 2143.35 (CHF 2512.--: 58.60 x 50). L’assicurato ha dunque diritto ad un’indennità giornaliera di CHF 79.-- (CHF 2143.35 : 21.7 x 0.8). L’importo dell’indennità giornaliera è dunque stato calcolato correttamente dalla Cassa disoccupazione.
(…) Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente esercitata a titolo di guadagno intermedio è computato nel periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza). Il momento in cui l’assicurato realizza il suo credito è pertanto irrilevante.
Il guadagno accessorio medio dei 12 ultimi mesi prima dell'iscrizione dell'assicurato alla Cassa disoccupazione ammonta a CHF 3'306.85. E' solo preso in considerazione come guadagno intermedio l'ammontare eccedente questo reddito medio. Secondo gli attestati di guadagno intermedio forniti, l'assicurato ha un reddito della sua attività lucrativa indipendente di CHF 6'643.-- per il mese di settembre e di CHF 4148.-- per il mese di ottobre. Le spese indicate di CHF 87.20 e di CHF 129.60 non possono essere approvate, dato che si tratta di spese per una pubblicità nel __________ e per una imposta personale. Queste spese sono contenute nella quota forfetaria di 20%. Tuttavia, la quota non è stata dedotta correttamente dal reddito lordo indicato, ma solamente dalla differenza eccedente dal guadagno accessorio. Il calcolo deve quindi essere modificato come segue. Dal reddito lordo indicato viene dedotta la quota forfetaria di 20% che equivale per il mese di settembre ad un guadagno parziale computabile di 5314.40 e per il mese di ottobre ad un totale di CHF 3318.40. Dopo deduzione del reddito medio di CHF 3306.85, risulta un guadagno intermedio di CHF 2007.55 per settembre rispettivamente di CHF 11.55 per ottobre.
Calcolo per settembre in base al marginale C135 prassi LADI:
Guadagno assicurato CHF 2143.-- : 21.7 x 22 = CHF 2173.--
Guadagno intermedio CHF 2007.15
Perdita di guadagno / indennità compensativa CHF 165.85 x 0.8 = 132.70
Di conseguenza, l'assicurato ha diritto ad una indennità compensativa di CHF 132.70 (= 1.7 ID giornaliere).
Calcolo per ottobre in base al marginale C135 prassi LADI:
Giorni controllati CHF 2143.-- : 21.7 x 21 = CHF 2074.--
Guadagno intermedio CHF 11.55
Perdita di guadagno / indennità compensativa CHF 2062.45 x 0.8 = 1649.95
La Cassa disoccupazione ha già versato CHF 1152.60 e deve dunque all'assicurato la differenza di CHF 497.35 (= 6.3 ID giornaliere). (…)" (Doc. A1)
1.4. RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha contestato l’importo delle indennità di disoccupazione riconosciutegli, facendo valere in particolare:
" (…)
Contratto di assunzione al 80% il 30.9.14 (allegato 2) chf. 65'000.-- annuali al 100%.
Sulla base di questo contratto, è stato modificato il salario mensile in orario dal 17.11.14 per chf. 34.95 ora (allegato 2.), su cui sono stati pagati i contributi sociali.
L’orario di lavoro al 50% è stato stabilito in modo consensuale come segue:
Lunedì 8h, Mercoledì 8h, Venerdì 4h. Orario medio settimanale aziendale 40h.
E non a orario “variabile” come cerca di far passare la cassa (pag. 2/5).
In supporto di questo vi allego gli ultimi 12 conteggi orari mensili 8.2015 / 7.2016 (allegato 2.2) inviati alla fiduciaria per l’allestimento dei fogli stipendio.
Orari che sono facilmente verificabili in cifre assolute con gli attestati stipendio sia elettronici che di conteggio (allegato 2.3).
Tutto questo è stato anche inviato alla cassa in sede di reclamo. Lascio quindi giudicare a voi matematicamente e oggettivamente il grado di occupazione e mi/vi domando come sia possibile arrivare al 58.60% calcolato dalla cassa, che poi ridotto al 50% = grado di collocamento, è stato estremamente penalizzante dal punto di vista finanziario per il calcolo dell’indennità giornaliera.
Semmai avrò lavorato meno del cinquanta percento, specialmente gli ultimi mesi del 2016 per accordi verbali intercorsi con il datore di lavoro. Affermazione e calcoli verificabili dalle schede di ricapitolazione mensile salari (allegate 2.3) = ore per salario orario = salario mensile lordo. Vedi schede.
Sulla base dei conteggi stipendio (allegato 2.3) vi allego una tabella da me allestita (allegato 5) che calcola l’indennità giornaliera che a norma dell’art. 37 OADI “miglior guadagno medio su sei o dodici mesi” che ammonta a chf 98.89 e non a chf 79.-- come calcolato dalla cassa.
Questo punto è di grande importanza, visto che è utilizzato come base per il calcolo del salario intermedio e quindi delle indennità da versare.
Su richiesta della cassa ho fornito un elenco degli importi fatturati/incassati nel periodo 1.8.15 – 31.7.16 da cui risulta un importo totale di chf 39'682.--.
Premetto che non ho mai ricevuto un documento che attestasse l’importo medio preso in considerazione. Calcolo della cassa chf 3'306.85 (pag.4/5) su base 12 mesi, che contesto in applicazione dell’art. 37 OADI, che sulla base di quest’ultimo risulta per gli ultimi 6 mesi più favorevoli di chf 5'023.--.
Vi chiedo altresì se questo importo non deve essere in qualche modo aggiornato nel periodo di indennità visto che su quest’ultimo viene calcolata l’eccedenza per il computo del guadagno intermedio.
Altro punto da giudicare è quali costi è possibile computare prima della deduzione forfettaria del 20%. Finora ho dedotto solo i costi relativi alle inserzioni pubblicitarie per la ricerca di clientela e cioè ca. chf 130.-- mensili.
Anche questi minimi costi pubblicitari non sono mai stati presi in considerazione dalla cassa e oggetto anche di commento al punto 5 pag.4/5 della decisione. (…)” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 18 dicembre 2016 la Cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. L’assicurato si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 22 dicembre 2016 (cfr. doc. V).
1.7. Il 3 gennaio 2017 la Cassa ha comunicato di riconfermarsi nella propria risposta di causa e di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).
1.8. Il ricorrente, il 7 marzo 2017, ha informato il TCA di avere interposto opposizione contro i conteggi del 13 dicembre 2016, del 6 gennaio 2017 e del 15 febbraio 2017 relativi, rispettivamente, al mese di novembre 2016, al mese di dicembre 2016 e al mese di gennaio 2017 (cfr. doc. IX).
1.9. Pendente causa questo Tribunale ha interpellato la Cassa come segue:
(…) vogliate per cortesia spiegare le ragioni per le quali avete ritenuto RI 1 attivo nell’occupazione dipendente svolta fino al 31 luglio 2016 nella misura del 58,6%, allorché dagli stipendi mensili degli ultimi dodici mesi prima della disoccupazione (doc. 5) e tenuto conto di una retribuzione oraria lorda di fr. 34,95 risulta che il medesimo ha lavorato per un numero di ore mensili medio inferiore a 80, ossia per meno del 50% (da contratto il 50% è di 20 ore alla settimana, pari a 80 ore al mese). (…)” (Doc. XI)
La parte resistente ha risposto con scritti del 6 aprile e del 2 maggio 2017.
In particolare il 2 maggio 2017 la Cassa ha affermato:
" (…) in seguito all’ottenimento delle informazioni richieste ai datori di lavoro (__________ e __________), abbiamo potuto provvedere a ricalcolare il guadagno assicurato dell’assicurato in oggetto.
Il guadagno assicurato ricalcolato ammonta a fr. 2'512.--.
La Cassa ha dovuto scorporare dal salario mensile base indicato sulle tabelle, l’importo della 13ma e festività, ciò che ha portato a un grado di occupazione del 39.48% invece del 58.6% calcolato in precedenza, ciò che diminuiva il salario assicurato da 2'512.-- a fr. 2'143.--, in quanto l’assicurato si era iscritto nella misura del 50%.
La tabella salariale dei datori di lavoro presentata dall’assicurato indicava l’importo mensile quale base e questo ha portato all’errore nella tabella di calcolo.
La Cassa provvederà a versare la differenza retroattivamente dal 01.08.2016 al 31.03.2017, sulla base del guadagno assicurato di fr. 2'512.--, non appena l’assicurato dichiara di essere d’accordo con questo calcolo e di ritenere chiusa la vertenza. (…)” (Doc. XIV)
1.10. Nel frattempo, il 10 aprile 2017, l’assicurato ha comunicato al TCA di avere inoltrato opposizione contro i conteggi dell’8 marzo 2017 e del 5 aprile 2017 relativi al mese di febbraio 2017 e al mese di maggio 2017.
Egli ha, inoltre, allegato copia della “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” dal 1° aprile 2017, in quanto ha reperito un impiego quale contabile presso __________ (cfr. doc. XII+B).
1.11. Il 10 maggio 2017 l’assicurato ha indicato che l’importo di fr. 2'512.-- riconosciuto dalla Cassa quale guadagno assicurato a seguito dell’intervento del TCA non è ancora il più favorevole secondo l’art. 37 OADI, che corrisponde invece a fr. 2'682.40 tenendo conto dei salari del periodo di sei mesi da agosto 2015 a gennaio 2016.
Egli ha, quindi, concluso di non poter accettare quanto proposto dalla Cassa.
Il medesimo ha inoltre osservato che deve essere ancora chiarito l’importo del guadagno intermedio, in particolare in relazione alle spese deducibili (cfr. doc. XVI).
1.12. La Cassa, il 24 maggio 2017, ha confermato la propria posizione presentata con lettera del 2 maggio 2017 e ha precisato di non avere ulteriori osservazioni in merito (cfr. doc. XVIII).
1.13. Il doc. XVIII è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XIX).
1.14. Il 25 agosto 2017 questa Corte ha richiamato copia di alcuni documenti dalla Cassa (cfr. doc. XX) che sono stati prodotti senza indugio dalla parte resistente (cfr. doc. XXI +1-4).
1.15. I doc. XX e XXI con allegati sono stati trasmessi per conoscenza all’insorgente (doc. XXII).
in diritto
2.1. Questa Corte rileva innanzitutto che il ricorrente, nel suo scritto del 22 dicembre 2016, ha censurato il fatto che la risposta di causa sia stata firmata dal medesimo funzionario, __________, che ha allestito i conteggi della Cassa e che ha ricevuto le sue opposizioni (cfr. doc. V nota 6).
Al riguardo va rilevato che ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, applicabile al settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LADI; 1 LPGA) le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
In concreto le opposizioni interposte contro i conteggi delle indennità di disoccupazione sono in ogni caso state trattate dalla giurista della Cassa, __________, che ha firmato la decisione su opposizione del 29 novembre 2016 impugnata (cfr. doc. A1).
Ne discende una separazione personale e gerarchica tra colui che ha deciso in prima battuta e colei che ha esaminato le opposizioni ed emanato la decisione su opposizione del 29 novembre 2016.
In proposito giova osservare, in primo luogo, che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008 consid. 2, relativa al settore dei contributi AVS, ha deciso che:
" (…)
Come in sede cantonale, la ricorrente contesta, dal profilo formale, l'agire della Cassa che, a suo parere, avrebbe affidato la trattazione dell'intera vertenza al medesimo funzionario, e più precisamente al capo servizio ispettorato M.. Per quanto accertato in maniera sostenibile e pertanto vincolante dai primi giudici, che hanno rilevato una separazione personale e gerarchica tra chi (M.) ha adottato le decisioni e chi (R.________, capo ufficio contributi) ha esaminato l'opposizione, questo Tribunale non vede tuttavia motivo per sanzionare l'operato dell'amministrazione (sull'opportunità di operare una separazione personale e gerarchica nella procedura di decisione e di decisione su opposizione cfr. SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti nonché la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005, consid. 4.1).”
In secondo luogo, che proprio nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione il TCA ha stabilito che la soluzione di separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che esamina l'opposizione, anche se appartenenti al medesimo ufficio, ad esempio all’Ufficio regionale di collocamento, è conforme all'art. 52 cpv. 1 LPGA e all'art. 127 cpv. 2 vOADI in vigore fino al 31 marzo 2011 (“i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI.
(cpv. 1) In tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione. (cpv. 2)”; cfr. STCA 38.2003.89 del 27 maggio 2004; STCA 38.2003.28 del 24 marzo 2003; STCA 38.2003.34 del 6 giugno 2003; STCA 38.2003.30 del 18 agosto 2003; STCA 38.2003.32 dell'8 settembre 2003; STCA 38.2003.49 del 24 novembre 2003; STCA 38.2003.51 del 9 febbraio 2004).
In simili condizioni, nel caso di specie non vi è motivo per sanzionare da questo profilo l’operato della Cassa (cfr. pure STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013).
2.2. Questa Corte constata poi che nella decisione su opposizione impugnata la Cassa si è esplicitamente pronunciata in merito alle indennità di disoccupazione relative ai mesi di settembre e ottobre 2016 (cfr. doc. A1).
RI 1 nel ricorso sostiene, tuttavia, di avere impugnato anche il conteggio del mese di agosto 2016 (cfr. doc. I).
In effetti dalle carte processuali risulta che con lo scritto del 16 ottobre 2016 l’assicurato ha contestato il conteggio del 29 settembre 2016 relativo al mese di agosto 2016, formulando obiezioni circa il calcolo del guadagno assicurato e quindi dell’indennità giornaliera, come pure del guadagno intermedio derivante dalla sua attività indipendente (cfr. doc. 18=XXI4).
L'oggetto impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo di una decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr. STF 9C_309/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 3.2.; STFA U 105/03 del 23 dicembre 2003 consid. 4.2.).
La giurisprudenza del Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che l'oggetto della lite è il rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di oggetto impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 8C_690/2007 del 27 febbraio 2008 consid. 2.3.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1.; DTF 125 V 413 consid. 1b e 2 = SVR 2001 IV Nr. 27 pag. 83).
Nel caso di specie l'oggetto impugnato include le indennità di disoccupazione dei mesi di settembre e ottobre 2016, stabilite espressamente nella decisione su opposizione del 29 novembre 2016, e le indennità di disoccupazione del mese di agosto 2016.
La decisione su opposizione del 29 novembre 2016 indica, infatti, chiaramente di riferirsi, tra l’altro, all’opposizione del 16 ottobre 2016 (cfr. doc. A1) con la quale, come visto sopra, l’assicurato ha contestato il conteggio di agosto 2016.
La Cassa avrebbe, perciò, dovuto esprimersi esplicitamente anche riguardo all’indennità di disoccupazione di agosto 2016 nella decisione su opposizione del 29 novembre 2016.
In ogni caso, alla luce di quanto esposto sopra in merito al concetto di oggetto impugnato, anche tale rapporto giuridico è in concreto parte dell'oggetto impugnato.
Visto, poi, che l’insorgente ha inoltrato ricorso contro la decisione su opposizione del 29 novembre 2016 nel suo insieme, l'oggetto della lite coincide con l'oggetto impugnato.
In proposito cfr. STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017 consid. 2.1.; STCA 39.2003.18 del 6 dicembre 2004 consid. 2.2.
Di conseguenza il TCA entra nel merito del ricorso sia per quanto attiene al diniego d’indennità di disoccupazione per il mese di settembre 2016, e la correttezza dell’importo dell’indennità assegnata al ricorrente per il mese di ottobre 2016, sia in relazione alla correttezza dell’ammontare dell’indennità di disoccupazione riconosciutagli per il mese di agosto 2016.
2.3. L’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione all’assicurato non sono versati gli assegni per i figli e per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa.
Giusta il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;
b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.
Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).
2.4. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI il guadagno assicurato corrisponde al salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.
2.5. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479; 122 V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).
In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. ad esempio SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.
2.6. Riguardo all’art. 24 cpv. 1 ultima frase LADI (“Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente”) giova osservare che giusta l’art. 41a cpv. 5 OADI il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è computato nel periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito. Le spese comprovate per il materiale e la merce sono dedotte dal reddito lordo. Una quota forfetaria del 20 per cento è dedotta dall'importo restante per le altre spese professionali.
Con sentenza 8C_631/2015 del 29 gennaio 2016, pubblicata in DTF 142 V 162 e SVR 2016 ALV Nr. 6 pag. 15, il Tribunale federale ha stabilito che è contrario al diritto federale, nell'ambito del calcolo del guadagno intermedio, dedurre dai redditi lordi provenienti da un'attività lucrativa indipendente ulteriori spese oltre quelle previste in modo esaustivo all'art. 41a cpv. 5 seconda frase OADI (in aggiunta alla deduzione della quota forfettaria del 20%), ossia le spese comprovate per il materiale e la merce, come per esempio le spese supplementari d'alloggio e di viaggio in caso di soggiorno professionale all'estero.
La SECO, nella Prassi LADI ID valida dal gennaio 2013 punti C144 segg., ha indicato:
" Guadagno intermedio proveniente da un’attività lucrativa indipendente
C 144 Un’attività indipendente intrapresa al fine di ridurre il pregiudizio è equiparata ad un’attività lucrativa dipendente a condizione che l’assicurato continui ad adempiere i presupposti del diritto all’indennità, segnatamente quello dell’idoneità al collocamento (B235 segg.)
C145 Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente esercitata a titolo di guadagno intermedio è computato nel periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza). Il momento in cui l’assicurato realizza il suo credito è per-tanto irrilevante.
ð Giurisprudenza
DLA 1998 n. 25 pag. 131 (Se un assicurato consegue un guadagno intermedio esercitando un’attività indipendente, il reddito proveniente da tale attività va computato nel periodo in cui la prestazione pecuniaria è stata fornita [principio di sopravvenienza])
C146 Il presupposto della conformità agli usi professionali e locali si applica parimenti al guadagno intermedio proveniente da un’attività lucrativa indipendente. In linea di massima, si determina se il salario è conforme agli usi professionali e locali dopo aver dedotto le spese autorizzate secondo la C147.
C147 Il reddito computabile è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese comprovate per il materiale e la merce. Una quota forfetaria del 20 % è dedotta dall’importo restante per le altre spese professionali.
Sono considerate spese per il materiale e la merce le spese che variano proporzionalmente al reddito lordo, ad esempio gli acquisti di pittura per un pittore o di vestiti per un negozio di moda. Possono essere dedotte unicamente le spese per il materiale e la merce legate all’acquisizione del reddito lordo nel periodo di controllo esaminato.
L'assicurato ha diritto a una deduzione forfetaria del 20 % a prescindere dall’effettivo ammontare delle spese professionali e senza dover comprovarle.
Le spese di investimento, come ad esempio l’acquisto di apparecchiature, di veicoli, di beni mobili e immobili, non possono essere dedotte.
ð Esempio
Reddito lordo CHF 5000 (per le 50 paia di scarpe vendute)
Spese per il materiale/merce CHF 2000 (per le 50 paia di scarpe acquistate)
Totale intermedio CHF 3000
Deduzione forfetaria CHF 600 (20 % di CHF 3000)
GI computabile CHF 2400”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
In proposito cfr. pure SECO, Audit Letter 2016/2 del settembre 2016 pag. 11.
Con guadagno accessorio ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 2° frase LADI si intende ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente.
La nozione di accessorio riferita al guadagno deve essere intesa in rapporto a quello che deriva da un’attività principale. Siccome non è soggetto a contribuzione e non rientra nel calcolo delle indennità di disoccupazione, il guadagno accessorio deve restare in un rapporto di proporzione debole con il reddito dell’attività principale. Se il guadagno accessorio regolarmente si avvicina o supera il guadagno principale, l’attività non è più accessoria, così come il relativo guadagno. E’ l’aumento considerevole del guadagno accessorio che deve essere considerato quale guadagno intermedio e computato in tale misura nel calcolo dell’indennità di disoccupazione.
Va considerato guadagno accessorio, in particolare, quello conseguito tramite un’attività che viene esercitata già prima della disoccupazione in aggiunta a un’occupazione a tempo pieno e che continua dopo il sopraggiungere della disoccupazione – senza uno specifico aumento (cfr. STF 8C_86/2017 del 19 maggio 2017 consid. 3; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_75/2015 del 14 gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_654/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 4; DTF 123 V 230 consid. 3c).
2.7. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 dal 2013 ha svolto un’attività indipendente quale contabile e consulente per servizi alle aziende (cfr. doc. A1; III).
Il 30 settembre 2014 l’assicurato ha concluso con la __________ di __________ un contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di responsabile amministrativo e finanziario all’80% con inizio dal 22 settembre 2014. La retribuzione è stata stabilita in fr. 4'400.-- al mese per tredici mensilità (cfr. doc. A2),
Nel mese di novembre 2014 il contratto di impiego è stato modificato nel senso che lo stipendio da mensile è diventato orario. Lo stipendio lordo orario è stato fissato in fr. 34.95, inclusa l’indennità tredicesima, vacanze e festivi (cfr. doc. A2.1).
Con effetto dal 1° gennaio 2016 l’insorgente, per motivi amministrativi dovuti al cambiamento di ragione sciale, egli è stato riassunto nella medesima posizione e alle stesse condizioni salariali dalla __________ di __________ (cfr. doc. 15).
Il 20 giugno 2016 la __________ ha disdetto il rapporto di lavoro per il 31 luglio 2016 a seguito di un cambiamento di organizzazione (cfr. doc. 15).
Il 26 luglio 2016 l’assicurato si è annunciato per il collocamento a far tempo dal 1° agosto 2016 dichiarando una disponibilità lavorativa del 50% quale impiegato di commercio o contabile (cfr. doc. 7; 15).
La Sezione del lavoro, dopo avere sentito il ricorrente il 29 agosto 2016, con decisione del 13 settembre 2016 l’ha ritenuto idoneo al collocamento con una disponibilità lavorativa del 50%, rilevando:
" (…) Dal 22.09.2014 l’assicurato ha reperito un impiego salariato a tempo parziale (50%) presso la __________, complementare all’attività indipendente. Il rapporto di lavoro è stato sciolto causa riorganizzazione aziendale e l’attività indipendente continua nella stessa misura.
Presso la __________ era di norma occupato il lunedì, mercoledì e venerdì, mentre l’attività indipendente la esercitava durante il tempo restante.
Visto quanto precede e considerato in particolate che l’attività indipendente continua nella stessa misura e il signor RI 1, per quanto riguarda i giorni e gli orari di lavoro, non pone particolari condizioni per l’esercizio di un’attività salariata al 50%, deve essere ritenuto idoneo al collocamento per attività a metà tempo. (…)” (Doc. 15)
La Cassa, tenendo conto di un guadagno assicurato di
fr. 2'143.--, con conteggio del 29 settembre 2016, ha riconosciuto all’insorgente, per il mese di agosto 2016, un’indennità di disoccupazione di fr 1'676.10 (cfr. doc. XXI1).
Per il mese di settembre 2016 con conteggio del 20 ottobre 2016 la parte resistente, ritenuto anche un guadagno intermedio lordo di fr. 2'668.90, non gli ha assegnato alcuna indennità di disoccupazione (cfr. doc. XXI2).
Per il mese di ottobre 2016, con conteggio del 1° novembre 2016, la Cassa, considerato un guadagno intermedio lordo di fr. 672.90, ha attribuito al ricorrente un’indennità di disoccupazione di fr. 1'063.45 (cfr. doc. XXI3).
L’assicurato ha contestato tali conteggi, in particolare censurando il calcolo del guadagno assicurato, in quanto sarebbe errato averlo ridotto a fr. 2'143.-- - visto che ricerca un’occupazione al 50% - ritenendo che lavorasse quale dipendente in misura del 58% quando invece lavorava anche meno del 50%, come pure il calcolo del guadagno intermedio (cfr. doc. XXI4 =18; 38; 39).
Con decisione su opposizione del 29 novembre 2017 la Cassa ha riconosciuto il diritto dell’assicurato a un’indennità di fr. 132.70 per il mese di settembre 2016 e a un’indennità di ulteriori fr. 497.35 per il mese di ottobre 2016.
La parte resistente ha confermato il calcolo del guadagno assicurato, ma ha corretto il guadagno intermedio riducendolo a fr. 2'007.15 per settembre 2016 e a fr. 11.55 per ottobre 2016 (cfr. doc. A1; XXI2; XXI3).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che la Cassa, in prima battuta, e meglio con i conteggi delle indennità di disoccupazione di agosto, settembre e ottobre 2016 (cfr. consid. 1.2.) e con la decisione su opposizione del 29 novembre 2016, ha calcolato un’indennità giornaliera di fr. 79.-- procedendo come segue:
" (…) Il guadagno assicurato degli ultimi sei mesi in base alle buste paga fornite dall’assicurato ammonta a CHF 2341.55 (CHF 14'049.35 : 6), degli ultimi 12 mesi a CHF 2512.-- (CHF 30'143.90 : 12). Quest’ultimo è più elevato e dev’essere considerato per il calcolo dell’indennità dio disoccupazione. Il salario dell’assicurato variava in relazione alle ore di lavoro e corrispondeva ad un grado di occupazione del 58.6 %. L’assicurato si è iscritto alla cassa disoccupazione idoneo al collocamento per un’attività al 50%. Di conseguenza, il guadagno assicurato ammonta a CHF 2143.35 (CHF 2512.--: 58.60 x 50). L’assicurato ha dunque diritto ad un’indennità giornaliera di CHF 79.-- (CHF 2143 : 21.7 x 0.8). (…)” (Doc. A1 pag. 3)
L’assicurato, già con l’opposizione del 16 ottobre 2016, ha contestato il fatto di avere lavorato quale dipendente in misura del 58%. Al riguardo egli ha indicato di avere avuto un grado di occupazione dell’80% dal 22 settembre al 22 novembre 2014 e da quest’ultima data fino al 31 luglio 2016 la sua retribuzione era basata su un orario al 50% (cfr. consid. 2.7.; doc. XXI4+allegato).
Nel ricorso l’insorgente ha precisato che l’orario di lavoro al 50% è stato stabilito in modo consensuale al lunedì 8 ore, al mercoledì 8 ore e al venerdì 4 ore e che l’orario medio settimanale aziendale era di 40 ore (pari a 160 ore al mese; cfr. doc. I).
Egli ha, inoltre, puntualizzato di avere semmai lavorato meno del 50% (cfr. doc. XXI4; I).
In sede di istruttoria il TCA ha esaminato attentamente gli stipendi percepiti dall’assicurato negli ultimi dodici mesi prima della disoccupazione, ossia da agosto 2015 a luglio 2016 (cfr. doc. 5). Dagli stessi, tenendo conto di una retribuzione mensile di fr. 34.95 (cfr. consid. 2.7.), è emerso che il ricorrente ha lavorato effettivamente per un numero di ore mensili medio inferiore a 80, ossia con un grado di occupazione di meno del 50% (da contratto il 50% è di 20 ore alla settimana, corrispondenti a 80 ore al mese; cfr. doc. XI).
Questo Tribunale ha, quindi, chiesto alla Cassa di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto l’assicurato attivo nell’occupazione dipendente svolta fino al 31 luglio 2016 nella misura del 58,6% (cfr. doc. XI).
La parte resistente, il 2 maggio 2017, rispondendo al TCA ha affermato di avere ricalcolato il grado di occupazione prima della disoccupazione nell’attività dipendente e che il medesimo corrisponde in effetti al 39.48% e non al 58.6%. Il guadagno assicurato è di conseguenza così stato aumentato da fr. 2'143 a fr. 2'512.-- (cfr. doc. XIV).
Questa Corte osserva che il guadagno assicurato di fr. 2'512.-- è stato calcolato dividendo la somma degli stipendi percepiti da agosto 2015 a luglio 2016 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI; consid. 2.4.) - per un totale di fr. 30'143.-- (cfr. doc. 5; A1; XVI) - per dodici mesi.
Visto che il grado di occupazione è risultato essere del 39.48%, e dunque inferiore al 50%, il guadagno assicurato non è stato ridotto per adeguarlo alla disponibilità lavorativa dichiarata al momento dell’iscrizione in disoccupazione del 50% (cfr. consid. 2.7.).
Tale modo di procedere è corretto (cfr. consid. 2.4.).
La censura espressa dall’insorgente il 10 maggio 2017, e meglio che l’importo del guadagno assicurato a lui più favorevole, in applicazione dell’art. 37 OADI, sarebbe la somma di fr. 2'682.40, ottenuta sommando sei mesi di stipendio (cfr. doc. XVI), è del resto infondata.
L’art. 37 cpv. 1 OADI prevede sì che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione, tuttavia questi sei mesi sono quelli che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (cfr. consid. 2.4.).
L’assicurato, per contro, non si è riferito agli ultimi sei mesi prima dell’inizio del termine quadro per la riscossione di prestazioni al 1° agosto 2016, ovvero da febbraio a luglio 2016, bensì erroneamente ai sei mesi precedenti da agosto 2015 a gennaio 2016, in cui ha guadagnato complessivamente fr. 16'094.53. Dalla divisione di tale importo per sei mesi risulta l’ammontare di fr. 2'682.40 (cfr. doc. C1).
In casu, come stabilito dalla Cassa a seguito dell’accertamento esperito dal TCA, va tenuto conto del guadagno assicurato di fr. 2'512.-- calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.4.).
Il guadagno assicurato determinato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione prima del termine quadro per la riscossione della prestazione
Ne discende che il diritto dell’insorgente a indennità di disoccupazione per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2016 andrà stabilito facendo capo a un guadagno assicurato di fr. 2'512.--.
2.9. Per quanto attiene al guadagno intermedio, il TCA osserva che la Cassa ha tenuto conto a tale titolo dell’incremento di reddito ottenuto dall’attività indipendente esercitata dal ricorrente rispetto al periodo precedente alla disoccupazione in cui il reddito medio mensile ammontava a fr. 3'306.85 (cfr. doc. A1), calcolato sulla base dei redditi da attività indipendente mensili dichiarati dall’assicurato da agosto 2015 a luglio 2016 per complessivi fr. 39'682.-- (cfr. doc. 35; I).
In particolare per settembre 2016 è stato fatto riferimento a un reddito lordo da attività indipendente di fr. 6'643.--, come dichiarato nell’Attestato di guadagno intermedio del 3 ottobre 2016 (cfr. doc. 50), da cui è stata dedotta la quota forfetaria del 20% a titolo di spese, ottenendo la somma di fr. 5'314.40.
Quale guadagno intermedio è poi stato considerato l’ammontare di fr. 2'007.55, pari all’aumento del reddito da attività indipendente rispetto alla media mensile dei redditi da attività indipendente per il periodo agosto 2015 – luglio 2016 (fr. 5'314.40 – fr. 3'306.85).
Per ottobre 2016 la Cassa ha utilizzato il reddito lordo da attività indipendente di fr. 4'148.-- dichiarato nell’Attestato di guadagno intermedio del 3 novembre 2016 (cfr. doc. 56), da cui è stata decurtata la quota forfetaria del 20% a titolo di spese, ottenendo la somma di fr. 3'318.40.
A titolo di guadagno intermedio è stato tenuto conto dell’importo di fr. 11.55, corrispondente all’incremento del reddito da attività indipendente rispetto alla media mensile dei redditi da attività indipendente per il periodo agosto 2015 – luglio 2016 (fr. 3'318.40 – fr. 3'306.85).
Per il mese di agosto 2016 la Cassa non ha considerato alcun guadagno intermedio (cfr. doc. XXI1), siccome il reddito lordo da attività indipendente risultante dall’Attestato di guadagno intermedio del 1° settembre 2017 di fr. 2'500.-- (cfr. doc. 43) si rivela inferiore alla media mensile dei redditi da attività indipendente per il periodo agosto 2015 – luglio 2016 di fr. 3'306.85.
Questa Corte, al riguardo, ritiene utile dapprima rilevare che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_619/2009 del 23 giugno 2010, ha confermato quanto deciso dalla Cassa e dalla Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud, e meglio che nel caso di un’assicurata che si era iscritta in disoccupazione dichiarando di cercare un impiego all’80% - il restante 20% essendo dedicato a una fondazione e alla propria attività indipendente - l’aumento del reddito da attività indipendente dall’inizio della disoccupazione, che si era rilevato importante e durevole, non era stato considerato quale guadagno intermedio, bensì aveva condotto alla diminuzione del tasso della perdita di lavoro da prendere in considerazione dall’80% al 62.06%.
In concreto il ricorrente, che si è annunciato per il collocamento con effetto dal 1° agosto 2016, , come visto, ha conseguito un reddito da attività indipendente nel mese di agosto 2016 di fr. 2'500.-- (cfr. doc. 43) inferiore alla media mensile dell’anno precedente di fr. 3'306.85, nel mese di settembre 2016 di fr. 6'643.-- (cfr. doc. 50) e nel mese di ottobre 2016 di fr. 4'148.-- (cfr. doc. 56), ossia di circa fr. 2'500.-- inferiore al reddito di settembre 2016.
Di conseguenza in casu, a differenza del caso giudicato dal TF nella sentenza 8C_619/2009 del 23 giugno 2010, non si può concludere che l’attività indipendente sia stata estesa in modo importante e duraturo.
Non risulta, perciò, censurabile il modo di operare della Cassa che ha tenuto conto, ai fini della determinazione del diritto dell’assicurato a indennità di disoccupazione, dell’incremento della sua attività indipendente dopo la disoccupazione a titolo di guadagno intermedio.
2.10. L’insorgente ha contestato il calcolo del guadagno intermedio dei mesi di settembre e ottobre 2016, da un lato, affermando che per determinare la media mensile del reddito da attività indipendente conseguito prima della disoccupazione si sarebbe dovuta utilizzare, in applicazione all’art. 37 OADI, la media dei redditi degli ultimi sei mesi di fr. 5'023.-- a lui più favorevole e non quella dei dodici mesi da agosto 2015 a luglio 2016 di fr. 3'306.85.
Dall’altro, asserendo che la parte resistente non ha tenuto conto dei costi relativi alle inserzioni pubblicitarie, bensì unicamente della deduzione forfetaria del 20% (cfr. doc. I).
In relazione al conteggio della media mensile dei redditi da attività indipendente prima della disoccupazione va osservato, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. III), che l’art. 37 OADI, riguardando il periodo per il calcolo del guadagno assicurato, non trova applicazione in questo contesto, (cfr. consid. 2.4.).
Il riferimento ai dodici mesi prima della disoccupazione dell’agosto 2016, in concreto, non risulta peraltro censurabile, ritenuto che l’assicurato esercita l’attività indipendente di contabile e consulente per servizi alle aziende dal 2013 (cfr. consid. 2.7.).
Per quanto concerne, invece, le spese deducibili dal reddito lordo da attività indipendente al fine di determinare il guadagno intermedio l’art. 41a cpv. 5 OADI enuncia:
" Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è computato nel periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito. Le spese comprovate per il materiale e la merce sono dedotte dal reddito lordo. Una quota forfettaria del 20 per cento è dedotta dall'importo restante per le altre spese professionali.”
Come già esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), il Tribunale federale, nella sentenza 8C_631/2015 del 29 gennaio 2016, pubblicata in DTF 142 V 162 e SVR 2016 ALV Nr. 6 pag. 15, ha stabilito che è contrario al diritto federale dedurre dai redditi lordi provenienti da un'attività lucrativa indipendente ulteriori spese oltre quelle previste in modo esaustivo all'art. 41a cpv. 5 seconda frase OADI (in aggiunta alla deduzione della quota forfettaria del 20%), ossia le spese comprovate per il materiale e la merce, come per esempio le spese supplementari d'alloggio e di viaggio in caso di soggiorno professionale all'estero.
Pertanto nel caso di specie a ragione la Cassa non ha tenuto conto delle spese per le inserzioni pubblicitarie sui quotidiani.
Nei nuovi conteggi che la parte resistente allestirà, a seguito dell’aumento del guadagno assicurato a fr. 2'512.-- rispetto ai primi conteggi effettuati (cfr. consid. 2.8.), andranno, dunque, considerate, a titolo di spese da dedurre dal reddito lordo da attività indipendente al fine di stabilire l’importo del guadagno intermedio per settembre e ottobre 2016, oltre alla quota forfetaria del 20%, eventuali costi - che il ricorrente dovrà debitamente comprovare - assunti da quest’ultimo per il materiale (per la merce è assai poco verosimile che ve ne siano stati alla luce dell’attività esercitata dal medesimo).
2.11. Nel ricorso, infine, l’insorgente, in relazione al computo e al calcolo del guadagno intermedio derivante dalla sua attività indipendente, ha asserito di non avere “mai ricevuto nemmeno un minimo consulenza da parte della Cassa” (cfr. doc. I pag. 2).
Tale obiezione non consente in ogni caso di sovvertire l’esito della presente vertenza.
L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.
Al riguardo giova, del resto, evidenziare che in una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. l’Alta Corte ha stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto l’obbligo per l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che l’amministrazione non aveva violato l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione dell’assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale.
In una sentenza 8C_437/201 del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di questo Tribunale di inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in una propria attività lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi costante dall'art. 27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità possibili.
2.12. Nella presente evenienza, anche qualora, per ipotesi, il ricorrente fosse stato informato in modo errato o non fosse stato debitamente informato, in violazione dell’art. 27 LPGA, circa le conseguenze dell’esercizio di un’attività indipendente durante la disoccupazione sull’entità dell’importo delle indennità di disoccupazione spettantegli e/o circa le modalità di calcolo del relativo reddito, ciò non implicherebbe automaticamente che all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione come da lui richiesto (cfr. STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).
Infatti, un’informazione sbagliata fornita da un’autorità permette, solo a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.
La violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA va equiparata al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
Esaminando la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STFA C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb).
Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).
2.13. In concreto questa Corte ritiene che non sarebbe comunque soddisfatto il presupposto secondo cui l’errata o la mancata informazione deve avere indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.
In concreto, infatti, non si vede in cosa possa essere consistito il comportamento pregiudizievole assunto dall’insorgente, nella misura in cui la conoscenza (corretta) delle conseguenze dell’esercizio di un’attività indipendente durante la disoccupazione sulla determinazione dell’entità dell’indennità di disoccupazione non deve avere effetti sul comportamento che l'assicurato è tenuto ad adottare.
L'atteggiamento dell'assicurato non poteva essere diverso a seconda che sapesse o meno che l’incremento dell’attività indipendente durante la disoccupazione avrebbe avuto degli effetti sull’importo dell’indennità di disoccupazione a cui ha diritto. Egli doveva, in effetti, comunque fare il suo possibile per ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA 38.2015.75 del 13 giugno 2016; consid. 2.10.; STCA 38.2015.4 del 16 aprile 2015 consid. 2.8.).
In proposito va ricordato che l'obbligo della riduzione del danno è un importante principio del diritto delle assicurazioni sociali, in particolare dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323; STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA C 213/03 del 6 gennaio 2004).
In simili condizioni, occorre concludere che, non potendo l’assicurato essere tutelato nella propria buona fede, il guadagno intermedio derivante dall’estensione nei mesi di settembre e ottobre 2016 dell’attività indipendente esercitata dal ricorrente deve essere considerato, al fine di stabilire il suo diritto a indennità di disoccupazione nei due mesi menzionati, nella misura indicata al consid. 2.10.
2.14. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché operi dei nuovi calcoli delle indennità di disoccupazione spettanti all’assicurato nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2016.
A tale fine la parte resistente terrà conto di un guadagno assicurato di fr. 2'512.--, come stabilito al consid. 2.8.
Inoltre per i mesi di settembre e ottobre 2016 la Cassa considererà un guadagno intermedio derivante dall’incremento, in questi due mesi, dell’attività indipendente svolta dall’insorgente nella misura che sarà determinata seguendo le indicazioni formulate al consid. 2.10.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ L’incarto è rinviato alla Cassa per determinare nuovamente, sulla base di quanto indicato ai consid. 2.8. e 2.10, l’importo delle indennità di disoccupazione spettanti all’assicurato nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2016.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti