Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2016.28
Entscheidungsdatum
20.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2016.28

rs

Lugano 20 dicembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 aprile 2016 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 12 aprile 2016 la CassaCO 1CO 1 (in seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 7 gennaio 2016 (cfr. doc. D=66) e ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, in quanto il medesimo non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, bensì potendo dimostrare unicamente un periodo di contribuzione di 11 mesi e 1 giorno.

La Cassa ha così argomentato il proprio provvedimento:

" (…)

Dalla tabella “calcolo mesi di contribuzione” si rivelano i seguenti periodi lavorativi:

  • __________ 28.01.2014 – 31.05.,2014

  • __________ 12.01.2015 – 26.02.2015

  • __________ 10.04.2015 – 15.05.-2015

  • __________ 15.06.2015 – 29.07.2015

  • __________ 15.09.2015 – 30.11.2015

Secondo la circolare Seco – Prassi-LADI – Mercato del lavoro / Associazione contro la disoccupazione (TC), marginale B150a “Se vengono svolti impieghi irregolari nel quadro di un unico contratto di lavoro (p.es. rapporto di lavoro su chiamata), occorre computare tutti i mesi in cui si è lavorato come mesi interi di contribuzione. Ciò vale anche quando durante un mese si è lavorato soltanto per pochi giorni o addirittura solo un giorno e se nel corso del mese precedente o successivo non si è lavorato. I mesi in cui non si è affatto lavorato non sono considerati periodo di contribuzione (cfr. DTF 8C_20/2008 del 26.8.2008 e 8C_836/2008 del 29.1.2009).

Se invece il rapporto di lavoro inizia o si conclude nel corso del mese, il periodo di contribuzione viene calcolato soltanto a partire dalla data dell’inizio o fino al termine del lavoro secondo l’art. 11 cpv. 2 OADI (calcolo pro rata)”.

Da quanto sopra, si evince che il lavoro svolto dal Signor RI 1 presso la ditta __________ è iniziato il 12 gennaio 2015 e terminato in data 15 maggio 2015, conseguentemente il mese di gennaio 2015 ed il mese di maggio non possono essere considerati come mesi interi. Inoltre, come spiegato giustamente dalla RA 1, il mese di marzo 2015 è escluso da questo rapporto di lavoro in quanto l’assicurato non ha lavorato. Questo significa che nemmeno il mese di aprile 2015 può essere riconosciuto come mese intero, in quanto il primo periodo lavorativo si è interrotto nel mese di marzo 2015 e fino al 9 aprile 2015. Infatti il successivo lavoro è stato affidato al signor RI 1 unicamente a partire dal 10 aprile 2015. Per ciò che attiene il contratto di lavoro con la __________, l’assicurato durante il mese di agosto 2015 non ha lavorato neppure un giorno e questo fino al 14 settembre 2015, non è possibile quindi considerare il mese di agosto ed il mese di settembre 2015 come mese intero ma dal 15, giorno di ripresa dell’attività lavorativa.

Per ciò che attiene il mese di dicembre 2015, il signor RI 1 non ha lavorato nemmeno in giorno per la ditta __________. Egli ha usufruito delle vacanze, come indicato dall’assicurato sul formulario IPA di dicembre 2015, dal 2 dicembre al 31 dicembre 2015. Per questo motivo, la cassa ha calcolato le indennità delle ferie, scorporate nei precedenti mesi, in conformità con il calcolo del guadagno intermedio.

A titolo abbondanziale precisiamo inoltre che, anche se si dovessero considerare i mesi di aprile 2015 e settembre 2015 come mesi interi, il periodo di contribuzione dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, risulterebbe essere di 11.940 mesi non sufficienti per ottenere un nuovo diritto alle prestazioni. (…)” (Doc. B)

1.2. Contro questa decisione RI 1, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della medesima e il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2016, poiché risulterebbe dimostrato lo svolgimento di un’attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi (cfr.doc. I pag. 3).

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto:

" (…)

  1. Nel caso di specie, contrariamente a quanto considerato dalla cassa CO 1, riteniamo che sussistesse un rapporto di lavoro su chiamata fra il signor RI 1 e la spett. __________, nonostante non ci fosse un contratto di lavoro scritto, come d’altronde consentito dal codice delle obbligazioni (vedi art. 320 CO).

A conferma di ciò, rileviamo che il signor RI 1 è stato chiamato molto regolarmente dalla ditta, e ciò da gennaio a maggio 2015 (escluso il mese di marzo). La relazione contrattuale si è interrotta, per ovvi motivi, quando il signor RI 1 ha firmato un contratto di durata indeterminata con la spett. __________. Il fatto che il datore di lavoro non abbia formalizzato il rapporto contrattuale per iscritto con il signor RI 1 non deve pregiudicare i suoi diritti in ambito della disoccupazione.

Inoltre, come indicato nella sentenza DTF 8C_836/2008 del 20.1.2009, consid. 3.3., nell’ambito di un unico contratto di lavoro su chiamata, come nella presente fattispecie, ogni mese in cui il lavoratore ha svolto un’attività deve essere considerato come mese intero di contribuzione.

Per questi motivi, insistiamo sul fatto che devono essere conteggiati come mesi interi di contribuzione i mesi di gennaio, febbraio, aprile e maggio 2015. Il mese di marzo, durante il quale non è stata svolta alcuna attività dal signor RI 1, non viene conteggiato. Rileviamo che la Cassa CO 1 non ha contestato che il mese di febbraio 2015 debba essere considerato come mese intero di contribuzione.

Prove. c.s.

  1. Per quanto riguarda il contratto di lavoro di durata indeterminata con la spett. __________, ribadiamo le osservazioni fatte al punto 2. In effetti, il contratto di lavoro con la ditta __________ è stato disdetto solo con scritto del 29 febbraio 2016 (doc. G) dal datore di lavoro.

Alla luce della giurisprudenza summenzionata, i mesi di giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2015 devono essere conteggiati come mesi interi di contribuzione. Rileviamo che la Cassa CO 1, nella sua decisione su opposizione, non ha contestato che i mesi di giugno e luglio 2015 debbano essere considerati come mesi interi di contribuzione.

Prove: - disdetta contratto di lavoro da __________ (doc. G)

  1. Per quanto riguarda il mese di dicembre 2015, osserviamo che il contratto di lavoro con la spett. __________ era ancora in essere e che il signor RI 1 ha usufruito in buona fede delle sue vacanze residue, su consiglio di un collaboratore della Cassa CO 1, prima della fine del termine quadro. (…)” (Doc. I)

1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 6 giugno 2016 l’assicurato, tramite il proprio rappresentante, ha comunicato di non avere altri mezzi di prova da presentare, riconfermandosi integralmente nel proprio ricorso (cfr.doc. V).

1.5. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr.doc. VI).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no abbia negato al ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto, il medesimo non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi.

L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il cpv. 3 dell’art. 9 LADI enuncia che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.

Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 4 luglio 2012 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2012 N. 10 pag. 284.

2.2. L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.2.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.

2.3. È considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero durante il quale l'assicurato è soggetto a contribuzione (art. 11 cpv. 1 OADI), i periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile sono addizionati, 30 giorni civili essendo reputati un mese di contribuzione (art. 11 cpv. 2 OADI); i periodi parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l'assicurato riscuote un'indennità di vacanze sono calcolati allo stesso modo (art. 11 cpv. 3 OADI ); secondo giurisprudenza, per determinare i periodi di contribuzione, i giorni di lavoro vengono di principio convertiti in giorni civili secondo il fattore 1,4 (cfr. DLA 1992 N. 1 pag. 70 consid. 3); in una sentenza pubblicata in DTF 122 V 256, questa Corte, dopo essersi opposta ad una possibilità di arrotondamento di tali valori, ha avuto modo di specificare che ogniqualvolta, applicando il fattore di conversione 1,4 - atto a determinare il periodo di contribuzione computabile in una settimana senza giorni festivi (7 : 5 = 1,4) -, il necessario periodo di contribuzione non viene raggiunto solo per una frazione di giorno, l'amministrazione deve stabilire esso fattore con maggiore precisione sull'arco del mese, e ciò previa divisione dei 30 giorni civili (fittizi) mensili per il numero di giorni effettivamente lavorabili nel mese in esame (cfr. DTF 122 V 263 segg. consid. 5).

Al riguardo cfr. STF 8C_335/2016 del 23 agosto 2016 consid.. 3.1.; STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 3, STFA C 72/05 del 9 gennaio 2006 consid. 4; STFA C 216/02 del 24 luglio 2003.

Per quanto attiene al salario concernente le vacanze, quest’ultimo secondo la giurisprudenza è preso in considerazione, sotto il profilo dell’art. 11 cpv. 3 OADI, unicamente se si riferisce a dei giorni di vacanza utilizzati durante il rapporto di lavoro. Per contro, il versamento d’indennità di vacanza non prolunga, in relazione al periodo minimo di attività sottoposta a contribuzione, i rapporti di impiego che sono già terminati. E’ esclusa la commutazione delle indennità di vacanze in giorni o settimane di vacanze (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 6; DTF 130 V 492 consid. 4. che ha comportato il cambiamento della giurisprudenza sviluppata in DTF 112 V 226 consid. 2d).

Secondo la giurisprudenza, inoltre, al fine di determinare i mesi di contribuzione è decisiva la durata formale del rapporto di lavoro. Nel caso in cui un assicurato, nel quadro di un rapporto di impiego che si estende su parecchi mesi, fornisca irregolarmente una prestazione lavorativa, ogni mese civile in cui ha lavorato vale quale mese di contribuzione, mentre ogni mese civile in cui, nel contesto del rapporto di lavoro, non ha lavorato alcun giorno non viene considerato. Determinante per stabilire il numero dei mesi di contribuzione è, pertanto, sapere se una prestazione lavorativa la quale è espletata in varie volte a distanza di tempo venga fornita nel quadro di un unico (ev. a tempo parziale) rapporto di lavoro oppure sulla base di diversi singoli impieghi fondati ogni volta su un nuovo contratto di lavoro (cfr. STF 8C_836/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 2.2.; STF 8C_20/2008 del 26 agosto 2008 consid. 4.1.; DTF 121 V 165).

2.4. Nella Prassi LADI ID p.ti B149-B150a emessa nell’ottobre 2012 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), è stato sottolineato che:

" Calcolo del periodo di contribuzione

Art. 11 OADI

B149 È considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero durante il quale l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro. A tale proposito è irrilevante il modo in cui egli è stato occupato: regolarmente o irregolarmente, a ore o alla giornata, a tempo parziale o a tempo pieno (p. es. contratto di lavoro su chiamata, contratto ad interim o temporaneo presso la stessa agenzia). Se l’assicurato ha lavorato per lo stesso datore di lavoro e per tutti i mesi, può essere computata l’intera durata del rapporto di lavoro. I periodi in cui l’assicurato non ha potuto accettare un impiego in seguito ad esempio a malattia o infortunio sono altresì considerati periodi di contribuzione (B164).

B150 I periodi di contribuzione inferiori a un mese civile intero vengono addizionati. 30 giorni civili sono considerati un mese di contribuzione. Se l’inizio o la fine dell’attività soggetta a contribuzione non coincide con l’inizio o la fine di un mese civile, i giorni lavorativi corrispondenti vengono convertiti in giorni civili mediante il fattore 1,4. Sono considerati giorni lavorativi soltanto i giorni dal lunedì al venerdì. Vengono pure convertiti in periodi di contribuzione i giorni lavorativi in cui l’assicurato non ha lavorato durante il rapporto di lavoro. I giorni di lavoro che coincidono con un sabato o una domenica sono considerati giorni lavorativi se in totale non superano 5 giorni di lavoro a settimana. Il fattore summenzionato è il risultato della conversione dei 5 giorni lavorativi in 7 giorni civili (7 : 5 = 1.4).

ð Esempio

Secondo l’attestato del datore di lavoro, il rapporto di lavoro è durato complessivamente dal 17.2. al 15.8.2012:

17.2.-28.2. = 8 giorni lavorativi x 1,4 = 11,2 giorni lavorativi

1.3. – 31.7. = 5 mesi

1.8. – 15.8. = 11 giorni lavorativi x 1, 4 = 15,4 giorni civili

Il periodo di contribuzione equivale pertanto a 5 mesi e 26,6 giorni civili.

Periodo di contribuzione in caso di impieghi irregolari nel quadro di un unico contratto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro

B150a Se vengono svolti impieghi irregolari nel quadro di un unico contratto di lavoro (p. es. rapporti di lavoro su chiamata), occorre computare tutti i mesi in cui si è lavorato come mesi interi di contribuzione. Ciò vale anche quando durante un mese si è lavorato soltanto per pochi giorni o addirittura solo un giorno e se nel corso del mese precedente o successivo non si è lavorato. I mesi in cui non si è affatto lavorato non sono considerati periodo di contribuzione (cfr. DTF 8C_20/2008 del 26.8.2008 e 8C_836/2008 del 29.1.2009).

Se invece il rapporto di lavoro inizia o si conclude nel corso di un mese, il periodo di contribuzione viene calcolato soltanto a partire dalla data dell’inizio o fino al termine del lavoro secondo l’art. 11 cpv. 2 OADI (calcolo pro rata).

ð Esempio

È stato convenuto contrattualmente che la lavoratrice sia occupata in un lavoro su chiamata a partire dall’8.3. Dopo aver effettuato un paio di impieghi irregolari, la lavoratrice è stata informata dal datore di lavoro che dopo il 10.8. non sarebbe più stata chiamata.

RI A = periodo d’impiego effettivo PC = periodo di contribuzione

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto

8.3. 10.8.

RI A RI A RI A


PC Periodo di contribuzione “

(La sottolineatura è del redattore)

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che l’assicurato si è annunciato in disoccupazione il 1° gennaio 2014 dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr.doc.

  1. dopo aver lavorato per la __________ dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 in qualità di aiuto gessatore (cfr. doc. 2, 3, 4, 6).

Nel periodo dal 28 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 egli ha conseguito guadagno intermedio lavorando presso la __________, __________ (cfr. doc. 9-20).

L’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha, poi, assegnato al ricorrente uno stage di formazione a tempo pieno presso la __________ di __________ per il lasso di tempo 1° ottobre – 31 dicembre 2014 (cfr.doc. 25; 27; 29; 31).

La __________ ha in seguito impiegato l’insorgente dal mese di gennaio 2015. Nell’attestato di guadagno intermedio la ditta ha indicato che il primo giorno in cui l’assicurato ha lavorato alle sue dipendenze è stato il 12 gennaio 2015 (cfr. doc. 33).

L’assicurato ha pure lavorato per questa società nel mese di febbraio 2015 (cfr. doc. 35, 36, 37), nel mese di aprile 2015 - dal 10 del mese (cfr.doc. 41, 42) - e nel mese di maggio 2015 - dal 4 al 15 maggio (cfr.doc. 44, 45).

Il 19 maggio 2015 il Dr. med. __________, FMH medicina interna, ha attestato che il ricorrente ha dovuto interrompere il lavoro intermedio che stava svolgendo presso la __________ a causa di problemi di salute (cfr.doc. 46). In effetti il medesimo medico, il 21 maggio 2015, ha certificato che l’assicurato era inabile al lavoro al 100% per malattia dal 18 al 26 maggio 2015 (cfr.doc. 47).

L’insorgente, il 26 maggio 2015, ha scritto alla Cassa quanto segue:

" (…) vi informo che per problemi di salute ho dovuto interrompere il guadagno intermedio presso la ditta __________ di __________.

Purtroppo dopo un lungo periodo di prova, mi sono reso conto che questo lavoro non ha soddisfatto le mie aspettative.

Spero vivamente di avere presto la possibilità, di continuare a svolgere il lavoro come gessatore in quanto mi sentivo realizzato.

(…)” (doc. 48)

Il 15 giugno 2015 l’assicurato ha concluso con la __________ di __________ un contratto di lavoro su chiamata di durata indeterminata con effetto da quello stesso giorno. Egli è stato assunto quale aiuto pittore. Lo stipendio lordo concordato ammontava a fr. 25.74 lordi all’ora (fr. 22.68 lordi all’ora compresa 13° mensilità + 3.9% festività + 9.56% vacanze, cfr. doc. 50).

Il ricorrente ha lavorato per la Sagl dal 15 giugno al 29 luglio 2015 (cfr.doc. 51, 53) e dal 15 settembre al 30 novembre 2015 (cfr. doc. 58, 60, 62).

L’assicurato, alla conclusione del termine quadro per la riscossione delle prestazioni 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2015, ha nuovamente postulato la concessione di indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2016. Dalla relativa domanda allestita il 4 gennaio 2016 si evince che il rapporto di lavoro con la __________ iniziato il 15 gennaio 2015 era ancora in essere (cfr. doc. 65).

La __________ ha infatti disdetto il rapporto di impiego a decorrere dal 29 febbraio 2016 (cfr.doc. G).

La Cassa con decisione del 7 gennaio 2016 ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, in quanto il medesimo non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, potendo dimostrare unicamente un periodo di contribuzione di 11 mesi e 1 giorno (cfr. doc. D=66).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 12 aprile 2016 (cfr. doc. B; consid. 1.1.).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la Cassa ha negato all’assicurato l’adempimento del periodo di contribuzione minimo di dodici mesi di cui all’art. 13 cpv. 1 LADI nel termine quadro 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015 considerando i seguenti periodi di attività lavorativa:


28.01.2014 – 31.05.2014


12.01.2015 – 26.02.2015

  • __________ 10.04.2015 – 15.05.2015


15.06.2015 – 29.07.2015

  • __________ 15.09.2015 – 30.11.2015 (cfr. doc. B; III)

La parte resistente, facendo riferimento a tali periodi, ha più specificatamente ritenuto, nella decisione del 7 gennaio 2016, che l’insorgente abbia svolto un’attività soggetta a contribuzione per 11 mesi e 1 giorno (cfr.doc. D=66).

Nella risposta la Cassa ha corretto quanto sopra in 11 mesi e 6 giorni (cfr. doc. III).

Al riguardo l’amministrazione ha precisato che, siccome il lavoro per la ditta __________ è iniziato il 12 gennaio 2015 e terminato il 15 maggio 2015, questi due mesi non possono essere considerati come mesi interi. Inoltre il mese di marzo 2015 è escluso dal computo in quanto l’assicurato non ha lavorato. A mente della Cassa, di conseguenza, nemmeno il mese di aprile 2015 può essere riconosciuto come mese intero, visto che il primo periodo lavorativo si è interrotto da marzo al 9 aprile 2015. Il successivo lavoro stato affidato al ricorrente il 10 aprile 2015.

La parte resistente, per quanto attiene al contratto di impiego con la __________, ha evidenziato che, non avendo l’assicurato lavorato nemmeno un giorno nel mese di agosto 2015 fino al 14 settembre 2015, neppure è possibile considerare come mesi interi i mesi di agosto e settembre 2015.

In relazione al mese di dicembre 2015 in cui l’insorgente non ha mai lavorato, bensì ha dichiarato di aver effettuato vacanza dal 2 al 31 dicembre 2015, la Cassa ha tenuto conto delle indennità delle ferie scorporate nei precedenti mesi (cfr. doc. B; III).

Dalla documentazione agli atti risulta che le obiezioni in merito ai periodi di contribuzione effettuati nel termine quadro determinante – 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015 – riguardano le attività lavorative svolte per la __________ e per la __________.

Ne discende che incontestato è invece il periodo di contribuzione effettuato presso la __________ dove l’insorgente ha lavorato, conseguendo guadagno intermedio, dal 28 gennaio al 31 maggio 2014 (cfr. consid. 2.5.), pari a 4 mesi e 5,6 giorni (4 giorni lavorativi dal 28 al 31 gennaio 2014 - cfr. doc. 10 – x 1,4, cfr. consid. 2.4.; 2.3.).

Come visto sopra (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), secondo la giurisprudenza e le direttive della SECO quando un assicurato, nel quadro di un rapporto di impiego che si estende su parecchi mesi, fornisce irregolarmente una prestazione lavorativa (ad esempio nel contesto di un contratto di lavoro su chiamata), ogni mese civile in cui ha lavorato vale quale mese di contribuzione, mentre ogni mese civile in cui, nel contesto del rapporto di lavoro, non ha lavorato alcun giorno non viene considerato. Determinante per stabilire il numero dei mesi di contribuzione è, pertanto, sapere se una prestazione lavorativa la quale è espletata in varie volte a distanza di tempo venga fornita nel quadro di un unico (ev. a tempo parziale) rapporto di lavoro oppure sulla base di diversi singoli impieghi fondati ogni volta su un nuovo contratto di lavoro (cfr. STF 8C_836/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 2.2.; STF 8C_20/2008 del 26 agosto 2008 consid. 4.1.; DTF 121 V 165).

In concreto l’assicurato, il 15 giugno 2015, ha concluso con la __________ un contratto di lavoro su chiamata per una durata indeterminata (cfr. doc. 50). Pertanto l’attività svolta per questo datore di lavoro, benché irregolare a seconda degli incarichi affidatigli, è stata fornita sulla base di un solo e unico contratto di impiego.

In applicazione della giurisprudenza appena esposta, occorre quindi considerare, a differenza di quanto stabilito dalla Cassa, quali mesi interi di contribuzione per l’attività lavorativa svolta per la __________, oltre ai mesi di ottobre e novembre 2015 in cui l’assicurato è stato impiegato per tutto il mese (cfr. doc. 60; 62), anche i mesi di luglio e settembre 2015 in cui ha lavorato anche se non per gli interi mesi (cfr. doc. 53, 58).

Per il mese di giugno 2015, invece, va ritenuto quale periodo di contribuzione il lasso di tempo dal 15 al 30 del mese, in quanto, da un lato, il contratto con la __________ è iniziato soltanto il 15 (cfr. doc. 50, 51), dall’altro, in virtù del contratto di lavoro su chiamata di durata indeterminata, la parte del mese di giugno 2015 a decorrere dall’inizio del rapporto di lavoro deve essere tenuta conto interamente (calcolo pro rata; cfr. consid. 2.4.).

Il mese di agosto 2015, a ragione, non è stato considerato, non avendo il ricorrente effettuato alcun giorno di lavoro (cfr. doc. 56).

Pure rettamente non è stato tenuto conto, al fine del computo del periodo di contribuzione, del mese di dicembre 2015 in cui l’assicurato non ha lavorato ma ha effettuato vacanza (cfr. doc. 63).

In effetti in casu si è confrontati con un contratto di lavoro su chiamata in cui per definizione, da una parte, non è stabilito anticipatamente in che misura il dipendente venga impiegato effettivamente, dall’altra, l’assenza momentanea di lavoro risulta concordata - perlomeno implicitamente - contrattualmente (cfr. STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015, pubblicata in DLA 2015 N. 13 pag. 330 e SVR 2016 ALV Nr. 1 pag. 1, STF 8C_318/2014 del 21 maggio 2015, pubblicata in SVR 2015 ALV Nr. 12 pag. 36), e l’indennità per vacanze è compresa nello stipendio lordo orario di fr. 25.74 (cfr. doc. 50; cfr. consid. 2.3.).

L’assicurato, inoltre, non ha lavorato in alcun giorno del mese di dicembre 2015.

In simili condizioni, va ritenuto che durante l’attività lavorativa per la __________ l’assicurato ha adempiuto un periodo di contribuzione di 4 mesi (luglio, settembre, ottobre e novembre 2015) e 16,8 giorni (12 giorni lavorativi dal 15 al 30 giugno 2015 x 1,4, cfr. consid. 2.4.; 2.3.).

Dalla somma di questi 4 mesi e 16,8 giorni con i mesi contribuzione presso la __________ nel 2014 di 4 mesi e 5,6 giorni, si ottiene un periodo di contribuzione di 8 mesi e 22,4 giorni.

2.7. L’assicurato, nella prima parte dell’anno 2015, ha lavorato pure per la __________, e meglio dal 12 gennaio al 15 maggio 2015, fatta eccezione per il mese di marzo 2015 in cui non ha svolto alcun giorno di attività lavorativa (cfr. consid. 2.5.; doc. 33, 36, 38, 42, 45).

Nel ricorso l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha asserito che con la __________ sussisteva un rapporto di lavoro su chiamata, nonostante non ci fosse un contratto di lavoro scritto, che si è interrotto quando il medesimo ha firmato il contratto di durata indeterminata con la __________ (cfr.doc. I pag. 3).

Le carte processuali, tuttavia, non consentono di rispondere alla questione di sapere se la collaborazione tra l’assicurato e la __________ si fondava su di un unico contratto, benché verbale, oppure se ogni qualvolta in cui egli è stato chiamato ad effettuare un lavoro è stato concluso un singolo specifico accordo.

Nell’ipotesi in cui da ulteriori accertamenti risulti che l’attività lavorativa svolta per la __________

  • da gennaio a maggio 2015 - è stata effettuata sulla base di un solo e unico contratto, occorre pure chiarire quando quest’ultimo è iniziato.

Se il contratto è stato concluso a fine dicembre 2014/inizio gennaio 2015 (al riguardo va ricordato che l’assicurato da ottobre a dicembre 2014 ha svolto presso tale ditta uno stage di formazione finanziato dalla LADI; cfr. consid. 2.5.) con effetto da inizio gennaio 2015, l’intero mese di gennaio 2015, indipendentemente dal fatto che l’insorgente non abbia lavorato tutto il mese, andrà considerato quale mese di contribuzione, così come pure gli interi mesi di febbraio e di aprile 2015 (cfr. consid.2.3., 2.4.).

Il mese di marzo 2015 non può essere computato in quanto il ricorrente mai ha lavorato.

Il mese di maggio 2015 andrà tenuto conto solamente fino al 15, in quanto in seguito la collaborazione con la __________ è stata interrotta per motivi di salute (cfr. consid. 2.5.), per complessivi 14 giorni (10 giorni lavorativi dal 1° al 15 maggio 2015 x 1,4).

Ne discende che qualora con la __________ sia stato concluso un unico contratto di impiego per tutto il lasso di tempo in cui l’assicurato ha lavorato per la ditta e tale contratto sia venuto in essere dall’inizio di gennaio 2015, il periodo di contribuzione presso la menzionata società corrisponderà a 3 mesi (gennaio, febbraio e aprile 2015) e 14 giorni.

In tale caso si dovrà concludere che il ricorrente nel termine quadro 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015 ha ossequiato il presupposto relativo al periodo di contribuzione minimo di dodici mesi di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI, avendo adempiuto un periodo di contribuzione di 12 mesi e 6,4 giorni (8 mesi e 22,4 giorni presso __________ e __________ + 3 mesi e 14 giorni presso __________).

Nel caso in cui, per contro, il contratto con la __________ sia stato stipulato con effetto solo dal 12 gennaio 2015, si potranno considerare quali mesi di contribuzione interi unicamente i mesi di febbraio e aprile 2016.

Per gennaio 2015 andrà tenuto conto di 21 giorni (15 giorni lavorativi dal 12 al 31 gennaio 2015 x 1,4) dalla cui somma con i 14 giorni di maggio 2015 si otterrà 1 mese e 5 giorni, ossia globalmente, dal 12 gennaio al 15 maggio 2015, 3 mesi e 5 giorni di contribuzione.

Complessivamente, nell’ipotesi di un unico contratto con la __________ concluso dal 12 gennaio 2015, l’assicurato avrà adempiuto un periodo di contribuzione di 11 mesi e 27,4 giorni (8 mesi e 22,4 giorni presso __________ e __________ + 3 mesi e 5 giorni presso __________) che non raggiunge il periodo minimo di dodici mesi previsto dalla LADI.

A maggior ragione, infine, se dovesse risultare che ogni prestazione lavorativa effettuata dall’assicurato per la __________ si fondava ogni volta su di uno specifico contratto singolo, il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi non può essere considerato ossequiato.

In effetti in questa ipotesi nemmeno il mese di febbraio 2015 in cui l’assicurato ha lavorato fino al 26 (cfr. doc. 36), né il mese di aprile 2015 in cui il medesimo ha lavorato dal 10 aprile 2015 (cfr. doc. 42) possono essere considerati quali mesi interi di contribuzione, bensì andranno computati 26,6 giorni per febbraio 2015 (19 giorni lavorativi dal 1° al 26 febbraio 2015 x 1,4) e 21 giorni per aprile 2015 (15 giorni lavorativi dal 10 al 30 aprile 2015 x 1,4).

Ne consegue che presso la __________ il ricorrente, in tal caso, avrà effettuato un periodo di contribuzione di 2 mesi e 22,6 giorni.

Ritenuti anche gli altri periodi lavorativi, il periodo di contribuzione ammonterà a soli 11 mesi e 15 giorni (8 mesi e 22,4 giorni presso __________ e __________ + 2 mesi e 22,6 giorni presso __________).

Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 12 aprile 2016 va dunque annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché disponga degli ulteriori accertamenti sulla base di quanto indicato da questa Corte e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente circa l’adempimento o meno del periodo di contribuzione minimo di dodici mesi da parte dell’assicurato nel termine quadro 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015.

2.8. Il ricorrente, vincente in causa, rappresentato da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto all'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015 consid. 7; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010 consid. 8; DTF 135 V 473; DTF 126 V 12 consid. 2.; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.12.; STCA 38.2012.26 del 16 gennaio 2013 consid. 2.12.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione del 12 aprile 2016 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.7.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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