Raccomandata
Incarto n. 38.2015.8
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Lugano 7 dicembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 febbraio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 gennaio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 19 settembre 2014 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha ordinato a RI 1 di restituire la somma di fr. 98'371.10, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite a torto nel periodo 26 gennaio 2009 – 30 novembre 2010 (cfr. doc. 55).
La Cassa ha così motivato il proprio provvedimento:
" (…)
In data odierna l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro di Bellinzona ci ha trasmesso per conoscenza copia di un loro scritto indirizzato al Lodevole Ministero Pubblico del Cantone Ticino a . Tra l’altro in questo scritto viene indicato che lei non era da ritenere disoccupata. Questo perché, mentre era al beneficio della disoccupazione, ha continuato ad esercitare il ruolo e la funzione di gerente dell’ di __________, senza annunciare al competente Ufficio del commercio (Bellinzona) la disdetta del contratto di lavoro e i prolungati periodi di incapacità lavorativa. Sempre in questo scritto l’Ufficio Giuridico della Sezione del lavoro cita:
“…ne consegue che l’assicurata non avrebbe dovuto essere considerata disoccupata, poiché vincolata da un rapporto di lavoro che, di fatto, ha continuato ad esercitare nonostante la disdetta del contratto. In merito a ciò, appare evidente che la lettera di licenziamento sia inveritiera, giunta allo scadere del termine di versamento delle indennità di malattia () e scritta allo scopo di porre la gerente RI 1 al beneficio dellassicurazione disoccupazione. In relazione ai fatti constatati riteniamo applicabile che la competente Cassa di disoccupazione CO 1 () reputi, per il periodo Febbraio 2009 – Novembre 2010, che l’assicurata RI 1 non adempie ai presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione e debba esigere la restituzione delle prestazioni versate indebitamente…” (…)” (Doc. 55)
1.2. La Cassa, il 26 gennaio 2015, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha parzialmente accolto l’opposizione interposta contro il provvedimento del 19 settembre 2015 da RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 59), nel senso che ha ridotto l’ammontare chiesto in restituzione a fr. 77'925.35, rilevando che:
" (…)
Nel caso specifico emerge chiaramente che l’assicurata è stata autorizzata alla gerenza dell’esercizio pubblico, relativo all’__________ di __________, dal 12 aprile 2006. Solo in data 13 febbraio 2014, il figlio __________ ha richiesto di assumere la gerenza dell’esercizio pubblico.
In conformità con le disposizioni sopra riportate, l’assicurata, in qualità di gerente, doveva essere presente nell’arco della settimana e quindi, anche se non ha ricevuto un reddito, deve essere considerata vincolata da un rapporto di lavoro perché ha continuato ad esercitare il ruolo e la funzione di gerente dell’__________. Emerge quindi che l’assicurata non era da considerare disoccupata in quanto vincolata da un rapporto di lavoro che ha continuato a svolgere nonostante la disdetta del contratto.
Tuttavia, secondo le disposizioni di legge, in particolare l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue al più tardi 5 anni dopo il versamento della prestazione.
Considerato che i versamenti da gennaio ad agosto 2009 sono stati eseguiti oltre i 5 anni dalla data della decisione di restituzione (19 settembre 2014) l’importo da richiedere in restituzione ammonta in totale a Chf. 77'925.35 netti e non Chf. 98'371.10 in quanto le indennità versate da gennaio ad agosto 2009 sono cadute in prescrizione. (…)” (Doc. A)
1.3. RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RI 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto:
" A. In via provvisionale:
Al presente ricorso è concesso effetto sospensivo.
La signora RI 1, __________, viene messa a beneficio delle indennità di disoccupazione da parte della Cassa CO 1, con effetto retroattivo a partire dal mese di febbraio 2014.
Protestate spese e ripetibili.
B. Nel merito:
La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che la signora RI 1, __________, non dovrà restituire alcunché alla Cassa CO 1.
Protestate spese e ripetibili.” (Doc. I pag. 4)
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali la parte insorgente ha segnatamente addotto:
" (…)
Per il semplice fatto che dal profilo teorico la Lear (Lespubb) impone la presenza costante nell’esercizio pubblico del gerente a beneficio del relativo certificato, si dà per scontato che nel caso specifico la ricorrente debba per forza di cose aver percepito un salario.
In realtà è ben nota la prassi vigente in Ticino, in base alla quale già in passato bastava che presso l’Ufficio cantonale permessi e passaporti fosse indicato il nominativo di un gerente con certificato di capacità. Nella fattispecie sembra addirittura che l’allora capo ufficio signor __________ avesse esplicitamente ratificato la situazione presso il __________ di __________.
In sostanza la qui ricorrente, pur avendo cessato di lavorare alle dipendenze di suo figlio al 31 dicembre 2008, continuava anche nel 2009 e nel 2010 a figurare “gerente” a tutti gli effetti dell’esercizio pubblico in questione.
Ci si scorda poi di considerare le particolarità della fattispecie: la signora RI 1 in quegli anni per vari periodi abitava con il suo secondo figlioletto nell’esercizio pubblico condotto a tutti gli effetti dal figlio __________.
In ogni caso dagli atti del procedimento penale, che vengono qui formalmente richiamati, emerge in modo chiaro che la ricorrente non ha mai percepito un salario quando era iscritta alla disoccupazione, e otteneva le relative indennità. (…)” (Doc. I)
1.4. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 5 marzo 2015 l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha presentato delle osservazioni e ha ribadito la richiesta di acquisizione dell’incarto penale (cfr. doc. V).
Inoltre l’11 marzo 2015 il patrocinatore della ricorrente ha prodotto uno scritto del 27 marzo 2006 della sua assistita indirizzato alla Sezione dei Permessi e intitolato “Contratto di gerenza” da cui risulta:
" con il 1° aprile 2006 metto a disposizione di mio figlio __________, di formazione cuoco diplomato, la mia patente d’esercente a titolo gratuito.” (Doc. B allegato a doc. VI)
1.6. Pendente causa il TCA ha interpellato il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (competente per gli esercizi pubblici dal 1° ottobre 2014, cfr. www3.ti.ch/CAN/comunicati/10-04-2014-comunicato-stampa-416797738070.pdf; in precedenza competente era l’Ufficio del commercio e dei passaporti e antecedentemente l’Ufficio dei permessi) in particolare in merito all’autorizzazione alla gerenza a favore di RI 1 relativamente all’__________ di __________ (cfr. doc. VII).
Il 14 aprile 2015 __________, capo del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Sezione polizia amministrativa, allegando copiosa documentazione (cfr. doc. IX1-12), ha risposto:
" (…)
La signora RI 1 è stata gerente dell’__________ di __________ dal 12 aprile 2006 al 17 febbraio 2014.
Dal 18 febbraio 2014 la gerenza è stata autorizzata a favore del signor __________.
(…)” (Doc. IX)
1.7. Questa Corte, pendente causa, ha pure richiamato dalla Sezione del lavoro l’incarto completo relativo alla ricorrente, comprensivo segnatamente del verbale dell’audizione dell’aprile 2014 di quest’ultima davanti all’Isp. __________ (cfr. doc. VIII).
La Sezione del lavoro ha trasmesso l’incarto richiesto il 22 aprile 2015 (cfr. doc. X).
1.8. La Cassa, alla quale sono stati inviati i doc. V, VI e gli esiti degli accertamenti esperiti (cfr. doc. XI), il 28 aprile 2015, ha comunicato:
" (…) che la nostra Cassa si riconferma nella propria decisione in quanto emerge in maniera emblematica che la Sig.ra RI 1 è stata gerente durante tutto il periodo di disoccupazione. Anche se figura che la patente d’esercente veniva messa a disposizione a titolo gratuito, per la professione che svolgeva l’assicurata doveva essere presente all’interno dell’esercizio nell’arco della settimana e quindi doveva essere considerata vincolata da un rapporto di lavoro.
Si ribadisce anche che il TFA ha confermato questa tesi in una sentenza del 5 dicembre 2003, riportata nel DLA 2004/2 n. 12, dove si precisa che la persona che mette a disposizione di un affittuario di un locale pubblico la propria patente di esercente è obbligata a essere presente in determinati momenti nel locale in questione quindi non ha più una disponibilità sufficiente e di conseguenza non è da ritenere idonea al collocamento.
Anche la documentazione trasmessaci in copia, inviata dal servizio autorizzazioni e dalla Sezione del lavoro non produce alcuna indicazione contrastante la nostra decisione su opposizione che ha ridotto l’importo oggetto di restituzione richiesto dalla Sezione di __________. (…)” (Doc. XIII)
Copia dei doc. XI e XIII è stata spedita per conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. XVI).
1.9. La parte ricorrente, alla quale sono parimenti stati trasmessi gli esiti delle verifiche effettuate dal TCA con l’assegnazione di un termine per presentare osservazioni (cfr. doc. XII), è rimasta silente.
1.10. La procedura è stata sospesa informalmente nell’attesa di conoscere l’esito del procedimento penale aperto nei confronti dell’insorgente. In effetti il 17 settembre 2014 la Sezione del lavoro aveva inviato al Ministero pubblico una segnalazione relativa a un’infrazione alla LADI, in quanto l’assicurata, mentre era al beneficio delle indennità di disoccupazione (termine quadro per la riscossione di prestazioni: 26 gennaio 2009 – 25 gennaio 2011), ha continuato a esercitare il ruolo e la funzione di gerente dell’__________ di __________ (cfr. doc. 54).
Il 23 novembre 2016 la Cassa ha trasmesso a questo Tribunale copia dell’atto di accusa che __________, Procuratore pubblico, ha emesso il 7 novembre 2016 nei confronti di RI 1 e di suo figlio __________. La ricorrente è stata rinviata a giudizio, in particolare, per il reato di ripetuta truffa per avere segnatamente:
" (…)
ingannato con astuzia i funzionari della Cassa CO 1, dichiarando, in urto con la verità, di aver svolto, nel periodo 1.11.2007 – 31.12.2008 un’attività lavorativa presso il R__________ di __________ gestito dal figlio __________, ciò che le ha permesso di maturare il diritto alle indennità di disoccupazione, considerato che la RI 1 in realtà non è mai stata assunta dal figlio, bensì è stato fatto risultare un contratto fittizio alfine di permettere alla stessa di ricevere inizialmente le indennità malattia (cfr. punto 1.1 del presente ACC), successivamente di poter richiedere il versamento indebito di 400 indennità di disoccupazione, per un importo complessivo di CHF 98'187.05, nonché CHF 5'308.35 ottenuti dalla __________ per il periodo di inabilità lavorativa da lei subito nel periodo in cui era in disoccupazione;
SUBORDINATAMENTE al punto 1.3
ripetuta infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione
(…)
e meglio per avere
chiesto e ottenuto, dalla Cassa CO 1 di __________, il versamento di indennità di disoccupazione per il periodo summenzionato (n.d.r.: 26 gennaio 2009 – 25 gennaio 2011), dichiarando, in urto con la verità, nei formulari mensili “indicazioni della persona assicurata”, di non avere alcuna attività professionale né da dipendente né da indipendente,
sottacendo che in realtà la stessa era gerente del __________ di __________ gestito dal di lei figlio __________, vincolata pertanto da un rapporto di lavoro,
ottenendo così indebitamente dalla Cassa di disoccupazione prestazioni assicurative non dovute pari a CHF 102'912.35;
(…)” (Doc. 63 allegato a doc. XVII)
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve restituire oppure no l’importo di fr. 77'925.35, corrispondente alle indennità di disoccupazione percepite a torto nel periodo settembre 2009 – novembre 2010.
L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.2. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. a LADI il diritto all'indennità di disoccupazione è subordinato segnatamente alla condizione che l'assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente. Per l'art. 10 cpv. 1 e 2 LADI è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un'occupazione a tempo pieno, mentre è considerato parzialmente disoccupato chi non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un'occupazione a tempo parziale oppure ha un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno o un'altra occupazione a tempo parziale. Secondo il cpv. 2bis del disposto, non è invece considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto; cfr. STF 8C_511/2014 del 19 agosto 2015 consid. 3.1.; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 3.1.; STFA C 87/02 del 7 giugno 2004 consid. 3).
La nostra Alta Corte ha posto i criteri che consentono di determinare quando un’attività svolta a titolo benevolo o di favore debba essere considerata paragonabile a un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LADI. Questo sarà il caso se, conformemente alla presunzione di cui all'art. 320 cpv. 2 CO, nelle circostanze concrete e secondo gli usi del ramo professionale per il lavoro svolto viene normalmente versato un salario o una controprestazione (cfr. DLA 2000 n. 32 pag. 172 consid. 1c; STFA C 278/03 del 17 febbraio 2004 consid. 2.1.2; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003 consid. 3.2). Al riguardo va ricordato che i principi che reggono la LADI perseguono lo scopo di evitare che attività lavorative che rappresentano un certo valore economico e finanziario possano essere intraprese a scapito dell'assicurazione disoccupazione, mentre dovrebbero essere remunerate (cfr. DTF 120 V 519 consid. 4b/bb; STF 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.3.; STFA C 107/05 del 18 luglio 2006 consid. 4.1).
2.3. Ulteriore fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia idoneo al collocamento ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI.
A norma dell’art. 15 cpv. 1 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102; DLA 1998 consid. 1b pag. 265).
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico.
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. STF C 248/06 del 24 aprile 2007 consid. 2.1.; STFA C 8/05 del 1° aprile 2005 consid. 3.1.; SVR 2001 ALV Nr. 3 pag. 5; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un lavoro a tempo pieno, oppure non lo è (cfr. DTF 136 V 95 consid. 5.1.; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
2.4. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 26 gennaio 2009, dichiarando dapprima una disponibilità lavorativa del 50%, poi aumentata al 100% il 30 gennaio 2009, per le professioni di esercente tipo 1, cameriera senza AFC, impiegata di buffet (cfr. doc. 1; 3; inc. Sezione del lavoro).
Nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 26 gennaio 2009 l’assicurata ha indicato di aver lavorato presso __________ di __________ dal dicembre 2007 al dicembre 2008 (cfr. doc. 4).
Quale motivo della disdetta del rapporto di impiego nell’”Attestato del datore di lavoro” del 26 febbraio 2009 __________, figlio della ricorrente, ha precisato “riorganizzazione” (cfr. doc. 5).
Nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” compilati mensilmente a partire dal mese di gennaio 2009 l’insorgente ha sempre risposto negativamente alle domande se avesse lavorato per uno o più datori di lavoro oppure se avesse esercitato un’attività indipendente (cfr. doc. 10; 12; 15; 18; 23; 27; 28; 30; 31; 34; 36-48).
Il 26 novembre 2010 il nominativo dell’assicurata è stato annullato nella banca dati COLSTA con effetto dal 1° dicembre 2010 a seguito dell’esaurimento delle 400 indennità di disoccupazione riconosciutegli (cfr. doc. 49; inc. Sezione del lavoro: verbale di audizione del 3 aprile 2014).
L’Ufficio del commercio e dei passaporti (ora Servizio autorizzazioni, commercio e giochi; cfr. consid. 1.6.), il 18 febbraio 2014, ha comunicato all’Ufficio regionale di collocamento di __________ che RI 1 era stata autorizzata alla gerenza dell’__________ di __________ il 12 aprile 2006 e che con lettera del 13 febbraio 2014 il figlio __________, gestore dell’esercizio pubblico, ha richiesto di assumere la gerenza del ritrovo (cfr. doc. 50).
Il 12 marzo 2014 la Cassa, interpellata dalla Sezione del lavoro il 7 marzo 2014 (cfr. doc. 51), ha segnatamente rilevato che:
" (…) il diritto è stato accordato sulla base della documentazione prodotta (attestato datore di lavoro e conteggi salariali) ed in particolare, visto e considerato come alla documentazione sono stati allegati i conteggi dell’indennità giornaliera da parte della __________, non abbiamo proceduto ad approfonditi accertamenti. In effetti e sicuramente la __________ ha riconosciuto le prestazioni in quanto il guadagno assicurato era come da indennità giornaliera da loro versata.” (Doc. 52)
RI 1, il 3 aprile 2014, è stata sentita dalla Sezione del lavoro.
Dal relativo verbale si evince quanto segue:
" (…)
Con lettera del 26 marzo 2006 ho informato l’allora Sezione dei Permessi (Bellinzona) che mettevo a disposizione la mia patente d’esercente a titolo gratuito a mio figlio __________ per l’esercizio dell’__________ a __________.
Nel contempo, con lettera 27 marzo 2006 il figlio __________ (01.01.1984) comunicava la gestione del citato Esercizio pubblico a decorrere dal 1° aprile 2006.
Di conseguenza, l’Ufficio dei permessi, Servizio esercizi pubblici (Bellinzona) dal 12 aprile 2006 rilasciava l’Autorizzazione alla gestione d’esercizio pubblico.
(…)
In data 1° novembre 2007 tra il __________ (__________– rappresentato da mio figlio __________) e la sottoscritta è stato stipulato un contratto di lavoro per lavoratori a tempo pieno in qualità di gerente con un salario lordo mensile pari a CHF 6'800.-; contratto sottoscritto tra le parti il 05.11.2007.
(…)
Confermo che l’Ufficio dei permessi non è stato informato sia dell’esistenza del contratto di lavoro (dal 01.11.2007) sia della lettera di disdetta 07.01.2009.
Sia la sottoscritta che il figlio __________ (datore di lavoro) abbiamo sempre ritenuto nei confronti dell’Ufficio del permessi che il mio certificato di capacità per gerente era messo a disposizione a titolo gratuito e quindi non abbiamo considerato necessario informarli.
In altre parole, nonostante la disdetta del contratto di lavoro ho continuato a mettere a disposizione il mio certificato alfine che l’__________ continuasse ad esercitare.
(…)
Con lettera 13 febbraio 2014 __________ (datore di lavoro) ha informato l’Ufficio del commercio (Bellinzona) che oltre alla gestione dell’esercizio pubblico ha assunto anche la gerenza, nella misura in cui ha ottenuto il 18.04.2013 il certificato di capacità Tipo 1.
(…)” (Inc. Sezione del lavoro: verbale audizione del 3 aprile 2014)
Il 17 settembre 2014 la Sezione del lavoro ha segnalato al Ministero pubblico il caso di RI 1 in relazione a un’infrazione alla LADI, in quanto l’assicurata, mentre era al beneficio delle indennità di disoccupazione (termine quadro per la riscossione di prestazioni: 26 gennaio 2009 – 25 gennaio 2011), ha continuato a esercitare il ruolo e la funzione di gerente dell’__________ di __________ (cfr. doc. 54).
Con decisione del 19 settembre 2014 la Cassa ha ordinato all’assicurata di restituire la somma di fr. 98'371.10, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite a torto nel periodo 26 gennaio 2009 – 30 novembre 2010 (cfr. doc. 55; consid. 1.1.).
La somma chiesta in restituzione è stata ridotta a fr. 77'925.35 con decisione su opposizione del 26 gennaio 2015, poiché la parte resistente ha ritenuto che il diritto di richiedere il rimborso delle indennità versate da gennaio ad agosto 2009, ossia oltre 5 anni prima dell’ordine di restituzione, fosse prescritto (cfr. doc. A; consid. 1.2.).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia innanzitutto che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge.
Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Inoltre è utile rilevare che l’art. 3 cpv. 1 della Legge sugli esercizi pubblici (Les pubb) del 21 dicembre 1994, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevedeva che:
" Un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se:
a) il proprietario dell’immobile è in possesso della patente corrispondente;
b) il gerente è in possesso del certificato di capacità corrispondente e dell’autorizzazione dipartimentale di cui all’art. 28.”
L’art. 53 cpv. 2 vLes pubb enunciava che il regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza.
Giusta l’art. 82 del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici (Res pubb) del 3 dicembre 1996, valido fino al 31 marzo 2011, il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore (cpv. 1). Sono riservate le eccezioni di cui agli art. 83, 84 e 85.
In particolare ex art. 84 cpv. 1 vRes pubb:
" Il gerente può svolgere un’altra attività contemporaneamente alla gerenza:
a) di un piccolo esercizio;
b) di un esercizio in cui è richiesto un certificato di capacità tipo II;¨
c) di un esercizio in cui non è richiesto un certificato di capacità.”
Il cpv. 2 dell’art. 84 vRes pubb contemplava l’esclusione della doppia gerenza.
L’art. 4 cpv. 2 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010, entrata in vigore il 1° aprile 2011, enuncia che il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale di esercente, alla quale è rilasciata l’autorizzazione alla conduzione di un determinato esercizio.
Secondo l’art. 21 Lear il gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti (cpv. 1). Il regolamento fissa le modalità della sua presenza e reperibilità (cpv. 2).
L’art. 75 RLear, in vigore dal 1° aprile 2011, sancisce che il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio (cpv. 1). La presenza a tempo pieno è intesa come 8 ore giornaliere sull’arco di 5 giorni settimanali (cpv. 2). Sono riservate le eccezioni di cui agli art. 76, 77, 78 (cpv. 3).
Giusta l’art. 77 RLear:
" Il gerente può svolgere un’altra attività contemporaneamente alla gerenza:
a) di un piccolo esercizio di cui all’art. 10;
b) di un esercizio per il quale non è richiesto il diploma cantonale. (cpv. 1)
La presenza del gerente deve in tutti i casi essere garantita per almeno 20 ore sull’arco della settimana.”
L’art. 10 RLear definisce i piccoli esercizi come quegli esercizi che si trovano in zona periferica aventi capienza massima di 50 posti che dispongono di un numero massimo di tre persone impiegate, compresi il gerente, i famigliari ed il personale avventizio. Il computo del numero massimo di queste persone non tiene conto del loro grado di occupazione.
2.6. Nella concreta fattispecie la ricorrente è in possesso del certificato per esercenti Tipo 1 che equivale al diploma cantonale d’esercente (cfr. inc. Sezione del lavoro: Analisi del profilo della persona in cerca di impiego e Piano d’azione).
Inoltre dalle carte processuali, come visto (cfr. consid. 2.4.), emerge che l’Ufficio dei permessi – Servizio esercizi pubblici, il 12 aprile 2006 ha emanato un’Autorizzazione alla gestione d’esercizio pubblico da cui risulta __________ quale gestore e RI 1 quale gerente dell’__________ di __________ (cfr. doc. IX10).
Il 18 febbraio 2014 l’Ufficio del commercio e dei passaporti (diventato nel frattempo competente per gli esercizi pubblici; dal 1° ottobre 2014 competente è il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi; cfr. consid. 1.6.) ha emesso un’Autorizzazione provvisoria alla gerenza per esercizio con alloggio da cui emerge che __________ è il gerente dell’__________ di __________ (cfr. doc. IX1).
In effetti __________, dopo aver ottenuto nell’aprile 2013 il Certificato di capacità Tipo 1 (cfr. inc. Sezione del lavoro: verbale di audizione del 3 aprile 2014 della ricorrente), il 13 febbraio 2014 ha chiesto all’Ufficio del commercio di assumere, oltre alla gestione, anche la gerenza dell’esercizio pubblico di __________ (cfr. doc. IX3).
Interpellato espressamente dal TCA (cfr. doc. VII), il capo del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Sezione polizia amministrativa, il 14 aprile 2015, ha del resto affermato che l’insorgente è stata gerente dell’__________ di __________ dal 12 aprile 2006 al 17 febbraio 2014 e che dal 18 febbraio 2014 la gerenza è stata autorizzata a favore di __________ (cfr. doc. IX).
In simili condizioni, occorre concludere che nel periodo determinante in questione, ovvero settembre 2009 – novembre 2010, l’insorgente ha conservato il suo ruolo di gerente dell’__________ di __________.
Come esposto sopra, il gerente svolge la propria attività a tempo pieno (cfr. art. 82 vRes pubb; 75 cpv. 1 RLear).
Pertanto la ricorrente, a prescindere dal fatto che la medesima abbia dichiarato che la sua patente d’esercente era utilizzata a favore dell’__________ di __________ a titolo gratuito (cfr. doc. IX12), da settembre 2009 a novembre 2010 era impegnata a tempo pieno presso l’esercizio pubblico di __________.
In casu è peraltro da escludere che fosse possibile svolgere un’altra attività contemporaneamente alla gerenza, non essendo adempiuta alcuna delle situazioni contemplate dall’art. 84 cpv. 1 vRes pubb (cfr. consid. 2.5.).
In particolare l’__________, sito in __________ a __________, trovandosi in zona centrale (cfr. www.local.ch) e __________ (cfr. doc. IX10), non va considerato un piccolo esercizio.
Va poi ricordato che un’attività svolta a titolo benevolo o di favore deve essere considerata paragonabile ad un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LADI, quando, conformemente alla presunzione di cui all'art. 320 cpv. 2 CO, nelle circostanze concrete e secondo gli usi del ramo professionale per il lavoro svolto viene normalmente versato un salario o una controprestazione.
Nella presente fattispecie l’attività di gerente della ricorrente, visto che tale funzione richiedeva, ai sensi della legge cantonale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (art. 82 vRes pubb; 75 RLear; cfr. consid. 2.5.), un impegno a tempo pieno, deve essere in ogni caso assimilata a un rapporto di lavoro per il quale è dovuta una retribuzione.
Ne discende che nel lasso di tempo determinante, l’assicurata non era disoccupata totalmente o parzialmente giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. consid. 2.2.).
Del resto per i mesi da settembre 2009 a novembre 2010 neppure risulta ossequiata un’ulteriore condizione del diritto a indennità di disoccupazione, e meglio l’idoneità al collocamento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI (cfr. consid. 2.3.).
In effetti l’assicurata - titolare del certificato per esercenti Tipo 1 messo a disposizione del figlio - dovendo svolgere il proprio ruolo di gerente a tempo pieno, non era più sufficientemente disponibile per un potenziale datore di lavoro.
La nostra Massima Istanza con sentenza C 243/02 del 5 dicembre 2003, pubblicata in DLA 2004 N. 12 pag. 120, peraltro citata dalla parte resistente (cfr. doc. XIII), ha d’altronde stabilito che l’inidoneità al collocamento di un assicurato che dispone della patente di esercente e che è attivo quale gerente presso terzi presuppone l’esistenza di un nesso causale tra gli obblighi che risultano dalla messa a disposizione di un terzo della patente e la disponibilità insufficiente.
Il TFA ha specificato che un tale nesso di causalità non esiste però se la persona assicurata è impedita di soddisfare le condizioni previste dalla legge cantonale per motivi di salute.
Nel caso di specie l’insorgente, nell’arco di tempo in questione (settembre 2009 – novembre 2010), non risulta essere stata inabile al lavoro (cfr. inc. Sezione del lavoro: verbale di audizione del 3 aprile 2014 della ricorrente).
Infine giova rilevare che in una sentenza C 65/04 del 29 giugno 2004 consid. 3.2. l’Alta Corte ha osservato che:
" (…)
Le comportement d'un assuré qui réclame des prestations doit cependant être interprété selon le principe de la bonne foi, lequel exclut la possibilité de tirer un avantage d'une attitude contradictoire ou abusive ou encore d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 II 269 consid. 7,124 II 270 consid. 4, 120 II 108 consid. 3a, 108 V 88). De ce point de vue, un administré ne saurait guère jouer sur deux tableaux et profiter, par des déclarations contradictoires, des avantages que lui procure l'autorisation d'exploiter un bar et le versement d'indemnités de chômage.
(…)“
2.7. La Cassa è venuta a conoscenza del fatto che l’assicurata avesse continuato anche nel 2009 e nel 2010 a rivestire il ruolo di gerente dell’__________ di __________ nel 2014 (cfr. doc. 55) e quindi solo nel 2014 la parte resistente ha potuto constatare che, nel periodo in cui aveva versato prestazioni alla ricorrente, la medesima non poteva essere considerata disoccupata, né era idonea al collocamento.
L’insorgente nel periodo determinante (settembre 2009 – novembre 2010) ha così beneficiato di indennità di disoccupazione a cui oggettivamente non aveva diritto.
In esito a quanto precede il TCA ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di disoccupazione all’assicurata per l’arco di tempo settembre 2009 – novembre 2010 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).
La gerenza dell’__________ di __________ da parte dell’assicurata durante il periodo di riscossione delle prestazioni LADI costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente.
Ne discende che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo settembre 2009 – novembre 2010 (cfr. STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.7.).
2.8. A proposito dell’importo da restituire e alla correttezza del medesimo questo Tribunale rileva che la Cassa, con decisione su opposizione del 26 gennaio 2015, ha chiesto alla ricorrente il rimborso dell’ammontare di fr. 77’925.35 (cfr. doc. A; consid. 1.2.), corrispondente alla somma degli importi interi delle indennità di disoccupazione mensili ricevute nel periodo settembre 2009 – novembre 2010 (cfr. doc. 56).
Tenuto conto di tutto quanto stabilito sopra, e meglio che l’insorgente nei mesi in questione, non essendo disoccupata ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. a e 10 LADI, né idonea al collocamento giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI, ha percepito a torto l’integralità delle prestazioni LADI, non presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui vanno rimborsate le intere indennità di disoccupazione di cui l’assicurata ha beneficiato nei mesi da settembre 2009 a novembre 2010.
Del resto la parte ricorrente non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.
2.9. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda dell’insorgente di accordare effetto sospensivo al ricorso (cfr. doc. I pag. 3 e 4; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).
Relativamente alla richiesta dell’assicurata di essere posta al beneficio di indennità di disoccupazione con effetto retroattivo a partire dal mese di febbraio 2014 (cfr. doc. I pag. 3 e 4) giova altresì evidenziare che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 26 gennaio 2015 riguarda esclusivamente la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dall’assicurata dal settembre 2009 al novembre 2010 (cfr. doc. A).
Ogni altra questione, in particolare concernente un eventuale diritto a prestazioni LADI da febbraio 2014, esula dalla presente causa.
Per quanto attiene all’asserzione ricorsuale secondo cui la decisione su opposizione del 26 gennaio 2015 impugnata sarebbe prematura, in quanto è pendente il procedimento penale aperto nei confronti dell’assicurata in particolare in relazione alla sua attività lavorativa negli anni in discussione (cfr. doc. I pag. 3), va osservato che in concreto è emerso che, siccome la funzione della ricorrente di gerente dell’__________ di __________ la occupava a tempo pieno, la stessa non era disoccupata, né idonea al collocamento ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a e f LADI (cfr. consid. 2.6.).
Pertanto, indipendentemente dall’esito finale della vertenza penale, la restituzione delle indennità di disoccupazione si impone già per ragioni esclusivamente connesse alla LADI.
Di conseguenza, da una parte, la decisione su opposizione contestata non è prematura.
Dall’altra, non va dato seguito alla richiesta dell’insorgente di richiamare gli atti penali (cfr. doc. I p.to 5. Pag. 3; V).
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
E’ comunque utile osservare che con atto di accusa emesso il 7 novembre 2016 la ricorrente, in relazione al versamento a suo favore delle indennità di disoccupazione nel termine quadro 26 gennaio 2009 – 25 gennaio 2011, è stata rinviata a giudizio per il reato di ripetuta truffa, subordinatamente ripetuta infrazione alla LADI (cfr. doc. 63 allegato a doc. XVII; consid. 1.10.).
2.10. Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 26 gennaio 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti