Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2015.74
Entscheidungsdatum
30.11.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2015.74

rs

Lugano 30 novembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 novembre 2015 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 15 settembre 2015 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per sedici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto con il proprio comportamento, in particolare con un atteggiamento provocatorio assunto nel tempo, avrebbe causato l’interruzione del programma d’occupazione temporanea presso l’Associazione __________ (cfr. doc. 15).

1.2. Il 27 ottobre 2015 l’amministrazione ha emesso una decisione su opposizione con cui ha accolto l’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 16) e ha annullato la decisione di sanzione del 15 settembre 2015 (cfr. doc. A).

La Sezione del lavoro ha così motivato il proprio provvedimento del 27 ottobre 2015:

" (…) come emerge pure dalla documentazione prodotta dall’assicurato, egli, lamentando vere o presunte carenze igieniche, della prevenzione infortunistica ed abusi da parte di collaboratori della misura, ha assunto un comportamento critico ad oltranza, compromettendo con il suo atteggiamento una serena prosecuzione della collaborazione. Pertanto, mediante corrispondenza elettronica del 17 agosto 2015 il vicedirettore di __________, ha informato l’interessato di avere chiesto all’URC l’interruzione del POT, essendo venute a mancare le condizioni per raggiungere gli obiettivi della misura. Con scritto 19 agosto 2015 l’interruzione è stata confermata, in ragione dell’atteggiamento di fondo assunto dal signor RI 1 che avrebbe denotato una provocazione continua verso i diversi operatori, impedendo la costruzione del necessario rapporto di fiducia, malgrado l’impegno mostrato dall’interessato nello svolgimento delle mansioni richieste.

Ora, occorre constatare come rilevato dall’assicurato, che la conclusione anticipata del provvedimento non è stata preceduta da un ammonimento al suo indirizzo. Come indicato in precedenza (p.to 2) un’interruzione immediata del provvedimento si giustifica solo in casi particolarmente gravi. Nella situazione concreta l’atteggiamento tenuto dall’assicurato avrebbe giustificato una fine anticipata solo se preceduto da un ammonimento scritto che avrebbe permesso allo stesso di cambiare il proprio atteggiamento. Pertanto, benché il comportamento tenuto dall’assicurato non sia esente da critiche la decisione contestata non può essere confermata.” (Doc. A)

1.3. L’assicurato, il 13 novembre 2015, ha inviato alla Sezione del lavoro uno scritto del 9 novembre 2015 da cui merge quanto segue:

" (…) la decisione del 27.10.2015 Rif.to __________ è lacunosa e insoddisfacente nelle motivazioni.

Nella fattispecie:

  1. Siete stati esaustivi riguardo l’ammonimento.

  2. Non avete preso in considerazione la documentazione fotografica prodotta a motivo delle segnalazioni igieniche e antinfortunistiche.

  3. Non avete citato a quale criticità sarei dovuto esser stato

sottoposto.

  1. Non avete citato di quali atteggiamenti critici ad oltranza mi sarei adoperato e perché.

  2. Le mie, e degli altri assicurati, segnalazioni riguardo il tema “criticità” non sono state prese in considerazione, non stante i collocatori URC ne abbiano documenti.

  3. Non mi risulta siano state effettuiate dal vostro Ufficio delle verifiche dopo quanto prodotto nelle prove sia dal sottoscritto che da altri assicurati. Viceversa ne fate un marginale cenno al punto 3 pag. 2/3, dalla 4.riga in poi come “presunte o vere...”.

  4. Anche avverso gli abusi della Resp. __________ e una sua collaboratrice non date seguito, non stante le prove prodotte.

PQM

Vi chiedo,

di prendere una decisione chiara e oggettiva di tutti gli argomenti prodotti e sopra-elencati, non ultimo di delucidarmi al riguardo o provvedimenti che avete messo in atto avverso la Direttrice __________ e la sede fisica.

Non oltre il 27 novembre 2015, ultimo termine utile per poter ricorrere al TCA.” (Doc. I)

1.4. La Sezione del lavoro ha trasmesso lo scritto del 9 novembre 2015 dell’assicurato a questa Corte per competenza (cfr. doc. II).

1.5. L’amministrazione, in risposta, il 25 novembre 2015, ha chiesto al TCA di ritenere irricevibile il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015, in quanto, avendo integralmente accolto l’opposizione e avendo conseguentemente annullato la sanzione inflittagli, il medesimo non presenta alcuna legittimazione ricorsuale.

La Sezione del lavoro ha, inoltre, osservato, da un lato, che la decisione su opposizione riguardava unicamente la sospensione di sedici giorni pronunciata in virtù dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI – sanzione peraltro annullata con tale provvedimento. Dall’altro, che quindi ulteriori questioni esulano dalla vertenza oggetto della decisione contestata (cfr. doc. IV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2. L’art. 56 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

Giusta l’art. 30 LPGA, relativo alla trasmissione obbligatoria, tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l’obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data di inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio.

L’art. 59 LPGA, relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009; N. 4 segg. ad art. 59)).

L’interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

Questo presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V 560, consid. 3.3).

Su questo tema cfr. pure STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.

In un recente giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:

" (…)

È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

2.3. In una sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

Al riguardo cfr. pure STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2., peraltro menzionata in casu anche dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. IV).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che RI 1 nello scritto del 9 novembre 2015 ha principalmente fatto valere che la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 con cui la Sezione del lavoro ha annullato la sanzione inflittagli ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. doc. A) è lacunosa e insoddisfacente nelle motivazioni (cfr. doc. I).

L’assicurato, dunque, ha invocato, seppur implicitamente, una lesione del diritto di essere sentito, asserendo che la decisione su opposizione sarebbe carente nella motivazione.

Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende infatti, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

In simili condizioni, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro, in applicazione dell’art. 30 LPGA (cfr. consid. 2.2.) ha trasmesso per competenza al TCA lo scritto del 9 novembre 2015 dell’assicurato da trattare quale ricorso contro la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015.

2.5. Nel caso di specie, come visto, la Sezione del lavoro, con la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015, ha accolto integralmente l’opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione del 15 settembre 2015 con cui era stato sospeso per sedici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto con il proprio comportamento, in particolare con un atteggiamento provocatorio assunto nel tempo, avrebbe causato l’interruzione del programma d’occupazione temporanea presso l’Associazione __________ (cfr. doc. A; 15; consid. 1.1.; 1.2.).

L’amministrazione, conseguentemente, con la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 ha annullato la sanzione inflitta all’assicurato.

Al riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

Dall’altra, che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata dev'essere negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato.

È fatta salva l'eventualità, che però non si realizza in concreto, in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. consid. 2.3.).

Avendo l’amministrazione, con decisione su opposizione del 27 ottobre 2015, annullato la sospensione di sedici giorni inflitta all’assicurato con provvedimento del 15 settembre 2015, dopo aver riesaminato attentamente la fattispecie a seguito dell’opposizione inoltrata dal medesimo, un ricorso non può portare ora a un risultato più favorevole per quest’ultimo.

In effetti l’assicurato non ha postulato una modifica del dispositivo della decisione su opposizione del 27 settembre 2015, bensì ha fatto valere che la motivazione sia insoddisfacente (cfr. doc. I).

L'esistenza di un interesse degno di protezione dev'essere, però, negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della decisione senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato.

L’assicurato, quindi, nella presente evenienza non dispone di un interesse degno di protezione pratico e attuale alla disamina della decisione su opposizione del 27 ottobre 2015.

Difettando un interesse degno di protezione, il ricorso risulta pertanto inammissibile (cfr. STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013).

2.6. Per inciso va, in ogni caso, rilevato che la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 spiega debitamente i motivi per i quali una sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI non si giustificava nel caso dell’assicurato e che hanno perciò condotto al relativo annullamento.

In effetti l’amministrazione ha indicato che un’interruzione immediata di un POT può aver luogo soltanto in casi particolarmente gravi e che nella situazione concreta l’atteggiamento tenuto dall’assicurato (“…lamentando vere o presunte carenze igieniche, della prevenzione infortunistica ed abusi da parte di collaboratori della misura, ha assunto un comportamento critico ad oltranza, compromettendo con il suo atteggiamento una serena prosecuzione della collaborazione.”; cfr. doc. A p.to 3) avrebbe giustificato una fine anticipata solo se preceduto da un ammonimento scritto che avrebbe permesso allo stesso di cambiare atteggiamento (cfr. doc. A), ciò che in casu non è però avvenuto.

La sospensione è stata, dunque, annullata, poiché all’assicurato non è stata data la possibilità, tramite un ammonimento scritto, di modificare il suo comportamento.

2.7. Giova, poi, segnalare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015, come pure la decisione del 15 settembre 2015 (cfr. doc. 15), riguardano esclusivamente la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione di sedici giorni inflitta all’assicurato giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, peraltro annullata (cfr. doc. A).

In proposito è utile evidenziare che l’assicurato, con l’opposizione ha peraltro chiesto di revocare la sospensione, sostenendo che le sue segnalazioni non potevano essere ritenute provocatorie e di non essere mai stato ammonito al riguardo (cfr. doc. 16).

Ogni altra questione sollevata nel ricorso del 9 novembre 2015, in particolare concernente il tema delle segnalazioni relative alle asserite carenze presso il luogo dove si svolgeva il POT, rispettivamente eventuali abusi della responsabile __________ e di una collaboratrice (cfr. doc. I), esula, dunque, dalla presente causa.

Di conseguenza questa Corte non può chinarsi sulle problematiche citate.

Spetta, piuttosto alla Sezione del lavoro verificare, mediante approfondimenti puntuali, quanto censurato dall’assicurato in merito alle condizioni e alle modalità di svolgimento del POT in questione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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