Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2015.49
Entscheidungsdatum
18.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2015.49

ME

Lugano 18 aprile 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Marianna Meyer, giurista

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° giugno 2015 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 1° giugno 2015 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 25 marzo 2015 (cfr. doc. 13 allegato A) con la quale aveva negato a RI 1 iscrittosi per il collocamento dal 1° ottobre 2014, il diritto all’indennità di disoccupazione per non avere in Svizzera il centro delle sue relazioni personali, bensì in Italia.

Al riguardo, l'amministrazione ha in particolare sottolineato che l’assicurato rientra tutti i fine settimana in Italia (cfr. doc. A).

1.2. Contro questa decisione l'assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto in via principale di essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° ottobre 2014.

In via subordinata egli ha postulato che gli venga riconosciuto lo statuto di falso frontaliere in modo tale da avere il diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato di residenza e quelle dello Stato di ultima attività.

1.3. Nella sua risposta del 24 giugno 2015 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare:

" (…)

Come già esposto nella decisione contestata (cfr. p. to 4) il ricorrente, nel periodo in esame, disponeva unicamente di una situazione abitativa provvisoria, ovvero di un letto in una camera doppia con servizi al piano, rinnovabile mensilmente (disdetta con 7 giorni per la fine del mese, cfr. contratto d’affitto 20 luglio 2014, doc. 11/7, 13/E). Difficilmente una simile sistemazione può costituire una dimora ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI, ed occorre ritenere che la medesima sia stata mantenuta in relazione all’iscrizione in disoccupazione. Tant’è che a seguito dell’infortunio occorso all’interessato il 18 gennaio 2015 nella sua proprietà a __________, egli è rimasto in Italia durante il periodo di inabilità lavorativa (cfr. decisione su opposizione p.to 4, doc. 14). Ora, nella denegata ipotesi che gli fossero mancati i mezzi finanziari per recarsi in Svizzera, occorre comunque osservare come al più tardi dopo essere venuto in Ticino per l’audizione presso l’UG lo scorso 13 marzo, egli avrebbe potuto rimanervi, ciò che apparentemente non è avvenuto (cfr. doc. 3/1, 6 , 6/1). Tale circostanza, oltre a confutare la tesi dell’assicurato di aver qui una dimora effettiva, mostra del resto come il suo centro degli interessi si trovi in Italia.

In merito al periodo precedente l’infortunio si rivela poi che il signor RI 1 ha lavorato da lunedì 3 novembre a mercoledì 17 dicembre 2014 per la ditta __________, a tempo pieno, salvo i venerdì nel mese di novembre, durante i quali risultano solo 5 ½ ore lavorative (cfr. verbale colloquio di consulenza del 18 dicembre 2014, doc. 3/2; documentazione guadagno intermedio, doc. 15). In relazione alla dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato durante i giorni indicati non emergono quindi dubbi, mentre la sua permanenza in Ticino durante il periodo natalizio appare poco verosimile, ritenuto che tale momento usualmente viene trascorso in famiglia, la quale, per ovvi motivi non può essere ospitata nella citata camera del ricorrente a __________.

Peraltro, durante il periodo in esame emergono innumerevoli prelevamenti e pagamenti effettuati dal ricorrente in Euro (cfr. estratto conto, doc. 11/8), circostanza che appare deporre a favore di una permanenza importante del medesimo fuori dalla Svizzera.

Pertanto, non può essere ammessa la permanenza dell’assicurato in Svizzera con la necessaria intensità per poter concludere ad una dimora effettiva in Ticino. Va tuttavia ribadito, come esposto nella decisione impugnata, che già in mancanza del centro degli interessi personali dell’assicurato in Svizzera – quindi a prescindere da un eventuale soggiorno nel nostro paese – non risulta adempiuto il presupposto di cui all’art. 8 cpv.1 lett. c LADI in relazione all’art. 12 LADI.

  1. Riguardo alle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in occasione dell’audizione 13 marzo 2015 si precisa che le medesime risultano sufficientemente chiare, escludendo quindi ogni margine per relativizzarle.

  2. Per quanto riguarda “l’unico criterio” che, secondo il ricorrente, sarebbe “decisivo per quel che riguarda la LADI” ovvero “quello di un rapporto stretto con il mondo del lavoro in Svizzera” (cfr. ricorso pag. 5) si ribadisce come la giurisprudenza Miethe non trovi ormai più applicazione (cfr. decisione su opposizione p.to 5, doc. 14).

  3. Infine, ed a titolo meramente abbondanziale, si osserva che, anche volendo ammettere che il ricorrente non rientrasse settimanalmente al suo domicilio in Italia, non è possibile riconoscergli il diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera. Infatti, egli non può essere qualificato come falso frontaliere ai sensi dell’art. 65 cpv.2 terza frase RB, con eventuale diritto di scelta dello Stato in cui fare valere le prestazioni (Stato di residenza o Stato di ultima attività), in quanto non rientra nella categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri “non veri”), di cui fanno parte segnatamente le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB), le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB) e le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all’art. 16 paragrafo 1 RB (Circ. ID 883 marg. A30, cfr. STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014 consid. 2.4 e riferimenti citati).

(…)” (Doc. III)

1.4. Il 6 luglio 2015 il rappresentante dell’assicurato ha inviato al TCA le seguenti osservazioni:

" (…)

Quanto alla tipologia del luogo di residenza, quest’ultima, com’è il caso di molti operai che passano la maggior parte del loro tempo in cantiere e che vivono da soli, è una scelta generalmente economica ma che nulla a che vedere con un’abitazione precaria nel senso inteso dalla Sezione del lavoro.

In merito, poi, alle considerazioni sul luogo dove il ricorrente ha trascorso le sue vacanze natalizie questa è una scelta che, ancora una volta, nulla a ha a che vedere con le questioni che ci occupano, così come la necessità dell’assicurato di soggiornare presso il domicilio della madre durante il periodo di infortunio vista la necessità di aiuto e cure da parte di terzi.

Quanto ai ritmi con i quali il signor RI 1 rientra in Italia, durante il colloquio svolto con la Sezione del lavoro egli non è entrato nel dettaglio dei suoi spostamenti, dando piuttosto un’indicazione generale, peraltro smentita dai fatti stessi e, meglio, che il ricorrente non rientra tutti i fine settimana per rendere visita a suo figlio ma, piuttosto, quando ne ha la possibilità, in particolare tenuto conto delle esigenze professionali vs della disoccupazione. Inoltre, il fatto che il figlio non possa rendere visita al padre, essendo obbligato a soggiornare presso i nonni materni, è un aspetto che va tenuto conto in quanto il ricorrente è obbligato a raggiungerlo in Italia e, dunque, anche volendo, non può organizzare gli incontri in Ticino.

Per quel che riguarda la negazione dello statuto di “falso frontaliero” non possiamo condividere l’interpretazione fatta dalla Sezione del lavoro quando sostiene che al ricorrente non possono essere applicate le disposizioni che definiscono questa tipologia di lavoratori già solo per il fatto che quest’ultimo non fa parte della lista prevista dagli art. 11 par.4 RB, in effetti, la lista di lavoratori che possono beneficiare di questo statuto non è esaustiva e i presupposti per ammettere che un lavoratore sia o meno un “falso frontaliero” devono essere valutati considerando tutte le circostanze di ogni singolo caso (Circ. ID 883 marg. A 30 e 31). (…)" (Doc. V)

Al riguardo l’amministrazione, il 13 agosto 2015, ha rilevato:

" (…)

Per quanto attiene alla situazione abitativa del ricorrente prima e dopo l’insorgere della disoccupazione (per la descrizione si rimanda al punto 3 della decisione contestata), si ribadisce come la medesima, sebbene rappresenti una scelta usuale tra gli operai del settore, non sia certamente indicativa per la collocazione in Svizzera del centro degli interessi vitali dell’interessato, considerato peraltro proprio la sua essenzialità e economicità a fronte del salario percepito. La dimora in questione è in realtà esclusivamente una residenza temporanea, inizialmente finalizzata allo svolgimento dell’attività lucrativa ed in seguito all’iscrizione in disoccupazione.

In merito agli spostamenti del signor RI 1 in Italia si ribadisce come le dichiarazioni rilasciate al riguardo in occasione dell’audizione 13 marzo 2015 sono chiare, ed indicano un rientro in Italia durante il fine settimana prima e dopo l’insorgere della disoccupazione, sino all’infortunio in data 18 gennaio 2015, quando egli è rimasto in Italia. Quando ora affermato dal ricorrente (rientro secondo le esigenze professionali nei confronti della disoccupazione e non settimanale) contraddice le prime dichiarazioni e non può essere considerato alla luce del principio della priorità della dichiarazione della prima ora secondo cui, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando egli ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime contestazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (STCA 38.2015.13 del 22 giugno 2014 (non ancora cresciuta in giudicato) consid. 2.5 e riferimenti ivi citati; 38.2009.74 dell’8 marzo 2010 consid. 2.7). (…)" (Doc. VII)

1.5. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante dell’insorgente (cfr. doc. VIII).

1.6. Con scritto del 9 novembre 2015 la parte ricorrente ha sollecitato la decisione del caso in esame (cfr. doc. IX).

in diritto

2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal 1° ottobre 2014 al 14 maggio 2015 (considerato che dal 15 maggio 2015 ha reperito un nuovo lavoro con contratto a tempo indeterminato presso la __________, cfr. doc. I) abbia diritto oppure no alle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).

In un'altra sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

L’Alta Corte ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:

" (…)

Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”

In quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:

" (…)

3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)

3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France.

Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“

Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.

Il Tribunale federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.

In un’altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y., la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C., dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

Per una critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal (notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che lavorava fuori. (…)".

In un’altra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il centro delle proprie relazioni personali.

Questo presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.

In una sentenza 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Egli infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il suo ritorno all’indirizzo del padre.

L’Alta Corte ha confermato la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:

" (…) 4.2. La caisse de chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse. La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré est là où habite sa famille, soit à E.. Elle fait valoir que cette commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C. et que celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non plus pertinente.

4.3. De son côté, l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________, comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.

5.1. Par son argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.

5.2. S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de l'assurance-chômage

  • à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses relations personnelles. Le recours est mal fondé. (…)”

In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

In un’altra sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere. L’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e le di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli dovesse essere ritenuto frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in Italia,

che la Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la condivisione dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), considerazione essenziale per l’ottenimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione,

che il ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto, dilungandosi per contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi, questione non oggetto del litigio (art. 86 cpv. LTF) (…).”

Con giudizio 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro della sua vita.

In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà interna della persona interessata).

La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.

In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale ha rilevato che:

" (…)

5.3. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence).

(…)

5.4 Au regard des circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu de considérer que la recourante a son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse pour la période du 1er novembre 2012 au 14 mai 2014, seule déterminante en l'espèce. Les démarches entreprises par les parents de la recourante afin de lui constituer un nouveau domicile civil en Suisse n'y changent rien. Certes a-t-il été procédé au dépôt des papiers le 1er février 2012 auprès de l'Office cantonal de la population. Cet élément ne constituait toutefois qu'un indice (cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102), insuffisant en l'espèce à établir la volonté de la recourante de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles. A la lumière des faits retenus par la juridiction cantonale (consid. 10 du jugement attaqué), lesquels n'ont pas été remis en cause dans le cadre du présent recours, il convient de constater que la situation concrète de la recourante ne s'est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours jusqu'au 14 mai 2014, date de la décision administrative litigieuse: la recourante a continué, après comme avant, à passer les jours de la semaine dans l'institution - choisie par ses parents - qui l'a accueillie en Suisse et ses nuits - à quelques exceptions près - ainsi que ses week-ends chez ses parents en France. D'un point de vue objectif, on ne saurait y voir la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de la volonté de la recourante de déplacer le centre de ses intérêts; le lieu de résidence effective de ses parents, lieu où la recourante dormait, passait son temps libre et laissait ses effets personnels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3, in SVR 2006 KV n° 12 p. 38; voir également CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, 2000, p. 92 n. 319 ss), demeurait l'endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses. Il importe à cet égard peu que la recourante passait la majeure partie de son temps éveillé au Centre de jour du foyer G. C'est également pour les mêmes raisons qu'il faut considérer que la résidence habituelle de la recourante se situait en France. Le point de savoir si le changement de domicile de la mère de l'assurée en octobre 2014 est susceptible de modifier ce résultat n'a pas à être examiné, seules les circonstances prévalant jusqu'à la date de la décision administrative litigieuse étant déterminantes. (…)”

In una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.

In una sentenza 2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.

L’Alta Corte ha ritenuto che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno, appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del curatore e compagno della ricorrente).

2.2. A livello cantonale in una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag. 376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica) risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il datore di lavoro era già fallito.

Secondo il TCA anche se da una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava che l’assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.

Del resto in Svizzera l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).

Dal 23 maggio 2013 questo assicurato si è trasferito all’estero per occuparsi direttamente dei figli e ha riacquistato lo statuto di frontaliero.

Il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del 30 settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo.

Questa Corte ha rilevato in primo luogo che l’assicurato, perlomeno nell’ultimo periodo d’impiego all’estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione in tale Paese estero.

In secondo luogo, nella Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell’abitazione appena menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di consulenza dell’11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all’estero dove è in affitto in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato che fino al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato all’estero corrispondeva a quello dell’appartamento citato.

Nei suoi scritti di candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e all’estero egli, inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all’estero.

Infine, allorché la Sezione del lavoro l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011, egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che l’amministrazione ha risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al domicilio in Ticino senza esito e, dall’altro, che lo invitava comunque a presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente all’estero per un colloquio professionale.

Va, d’altra parte, considerato che dall’estratto del suo conto bancario emerge che nel periodo 1° settembre-5 dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati, risultano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito. Dalle stesse non si può evincere dove la carta di credito sia stata utilizzata, se in Svizzera o all’estero.

Per comprovare la residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in Svizzera.

La presenza dell’assicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto Soccorso, e l’essere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino non comprovano, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera.

Neppure sono sufficienti a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del cellulare e l’affiliazione a una cassa malati. Per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente del personale.

Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.

Alla medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo, l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso frontaliere.

Della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera.

Questo non era manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi.

In secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie relazioni personali.

L’assicurato, infatti, fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.

L’assicurato, inoltre, dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato all’estero e pochi giorni in Svizzera.

Dall'incarto URC era emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul mercato del lavoro estero.

Nel mese di febbraio 2014 egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma per un datore di lavoro estero.

Per quel che riguarda le relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.

Al momento in cui nel febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.

Su questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

9 L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10 Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents offi-ciels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11 II convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C_270/2007] consid. 2.2).”

2.3. I criteri fissati dalla giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):

" RISIEDERE IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in Svizzera.

Egli deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA C 290/03 del 6 marzo 2006).

Questa nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.

Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e

● avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.: sottolineatura del redattore)

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta, anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID 883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011 del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID B342) ê

B138 Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel caso di un’assegnazione.

Valutazione dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.

B140 Infatti, per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto.

B141 Se la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie altri obblighi civici.

Uno straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

  • 8C_791/2011 del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

  • 8C_658/2012 del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni personali altrove)

  • 8C_777/2010 del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato, nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.4. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato il __________ 1964, di nazionalità italiana, in possesso di un permesso di dimora B (valido fino al 9 gennaio 2016, cfr. doc. 2, 14), ha lavorato in Svizzera per la ditta __________ di __________ nel 2008, dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2012, dal 15 ottobre 2012 al 14 dicembre 2012 e dal 15 aprile 2013 al 30 settembre 2014 in qualità di operaio edile/ isolatore (cfr. doc.13 allegato C, doc. 9).

Il contratto di lavoro iniziato il 15 aprile 2013 era stato concluso a tempo indeterminato, tuttavia il 30 giugno 2014 la __________ ha disdetto il rapporto di impiego per il 30 settembre 2014 in quanto a seguito della chiusura dei cantieri vi era stato un calo di lavoro (cfr. doc. 13 allegato D).

RI 1 si è iscritto in disoccupazione il 23 settembre 2014 (cfr. doc. 14), ed è stato dichiarato disponibile al collocamento dal 1 ottobre 2014 (cfr. doc. I ) fino al 14 maggio 2015.

Dal 15 maggio 2015 egli ha reperito un nuovo impiego con contratto a tempo indeterminato sempre presso la __________ (cfr.doc. I,1/1,1/2).

Il 23 febbraio 2015 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha sottoposto all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro una richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento dell’assicurato (cfr.doc. 7).

Il 13 marzo 2015 l’assicurato è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si evince che:

" (…)

D: Quali attività è disposto ad esercitare?

R: operaio edile, isolatore, boscaiolo, addetto ai cantieri del sottosuolo

D: Dove ha lavorato prima della sua iscrizione al collocamento?

R: presso la ditta __________

D: Durante quale/quali periodo/periodi esatto/esatti è stato occupato?

R: Nel 1995 (per un cantiere in __________), nel 2008 (in Svizzera interna), dal 01.01.2011 al 31.05.2012 (svizzera interna), dal 15.10.2012 al 14.12.2012 (svizzera interna) e dal 15.04.2013 al 30.09.2014 (cantieri __________, __________, __________).

D: Chi ha dato la disdetta? In quale forma? In quale data? Con quale decorrenza?

R: Il datore di lavoro in forma scritta in data 30.06.2014 per la fine di settembre 2014. Sono stato però ancora impiegato per i mesi di novembre e dicembre con guadagno intermedio.

Mi avevano chiamato per riprendere a febbraio, ma visto l’infortunio del 18.01.2015, non ho potuto iniziare. Ho comunque dato la mia disponibilità circa per inizio aprile.

D: La disdetta è stata precedentemente annunciata? Quando? In quale forma?

R: No.

D: Quale è il motivo della disdetta del rapporto di lavoro?

R: A causa di un calo di lavoro, termine dei cantieri.

D: Dove risiedeva quando lavorava per la __________ di __________?

R: Inizialmente ho risieduto agli alloggi di __________. Dal momento che sono stato licenziato, non potendo più mantenere l’alloggio a __________, ho preso una stanza negli alloggi della __________ di __________ (Ho affittato la stanza agosto/settembre 2015 (recte: 2014), perché non c’era la certezza che ad ottobre ci fossero ancora delle stanze libere).

D: Dove risiede normalmente dal 01.10.2014?

R: agli alloggi __________ di __________

D: Come è composto il suo alloggio alla __________?

R: Una stanza doppia con bagno in comune e mensa.

D: A quanto ammonta l'affitto mensile?

R: 310.-/mese – per il mangiare paghiamo direttamente i pasti alla mensa (sera). Per il pranzo mi arrangio, o mangio in camera o al ristorante.

D: Ha sottoscritto un contratto di locazione? Chi lo ha stipulato?

R: Si, farò avere copia

D: Vive da solo nell’alloggio?

R: Siamo in due, __________. Lui è già stato riassunto dalla stessa ditta.

D: Ha un rapporto di parentela con il suo coinquilino?

R: È un amico, originario della mia stessa zona, ma ha sempre vissuto a __________. Questa ditta collabora con le persone della mia regione già da 50 anni.

D: Come sono regolate le spese di locazione con il signor __________?

R: Anche lui paga 310.-/ mese. Adesso che è stato riassunto la stanza gli viene rimborsata dal datore di lavoro.

D: È sposato? Ha figli? Può fornire le generalità?

R: Sono separato ed ho un figlio di 13 anni. __________

D: Il figlio quale scuola frequenta? Quali? Dove?

R: 3° media a __________

D: Dove risiedono sua moglie e i vostri figli?

R: La mia ex moglie vive con mio figlio a casa dei suoi genitori a __________. Abbiamo un affido condiviso con obbligo di dimora presso i suoi genitori. Se avessi avuto un lavoro in Italia o stabile qui in Svizzera, il figlio lo avrebbero affidato a me. La madre può stare con lui solo in presenza di un famigliare.

D: Vivono in casa propria o in affitto?

R: È di proprietà dei suoi genitori

D: Sua moglie esercita un’attività lucrativa? Dove?

R: No

D: Per quale motivo si è trasferito da __________ (I) a __________ (CH)?

R: Per lavoro

D: Per quale motivo non risiede con sua moglie e vostro figlio ?

R: Perché siamo separati. È in corso la procedura di divorzio. Devo passare gli alimenti per lei e il figlio (1'200 EURO al mese)

D: Prima della disoccupazione durante quali giorni soggiornava a __________ (CH) e in quali presso la sua famiglia a __________ (I)?

R: Siamo in ¾ della stessa zona in Italia, per cui a rotazione rientriamo con l’auto il venerdì sera per tornare in Ticino la domenica sera.

D: Dalla sua iscrizione in disoccupazione durante quali giorni soggiorna a __________ (CH) e in quali presso la sua famiglia a __________ (I)?

R: Fino al 18.12.2014 ho fatto guadagno intermedio con la stessa ditta, poi fino al giorno dell’infortunio (18.01.2014 domenica) restavo qui in settimana e poi rientravo con i colleghi il weekend. Dal giorno dell’ infortunio, siccome non posso stare seduto e a guidare ho problemi, sono rimasto a __________ presso il domicilio di mia madre.

Da quando mi sono separato, il primo anno ho mantenuto l’appartamento che avevamo a __________. Da circa un anno mi sono trasferito a casa di mia madre che è anziana e vive da sola in campagna (così posso darle una mano).

D: E' iscritto all'AIRE?

R: Per ora no. Ne ho sentito parlare solo 5 mesi fa tramite i miei colleghi. M’informerò e valuterò se iscrivermi o meno.

D: Possiede beni immobili in Svizzera o all’estero?

R: La casa e il terreno adiacente (circa 7 ettari) dove vivo con mia mamma è di mia proprietà

D: Possiede un telefono cellulare? Ci può dare il numero? Che tipo di contratto ha sottoscritto?

R: Ho due contratti, uno svizzero e uno italiano. Entrambe i contratti sono con carta prepagata. __________ – __________

D: Ha un conto corrente in Svizzera? (banca o posta)

R: si presso il __________.

D: Ha un veicolo? Con quale immatricolazione?(se estera chiedere formulario 15:30, se richiesto immatricolazione formulario 15:50)

R: Si immatricolato qui in Svizzera. Ho anche la patente Svizzera.

D: Quale è la sua Cassa malattia?

R: __________

D: Chi è il suo medico curante?

R: Il medico dove vanno tutti gli operai del cantiere. Dott. __________, __________

D: Quali legami ha con la Svizzera?

R: Col fatto che con questa ditta ho lavorato in vari cantieri in tutta la Svizzera, è difficile creare qui un centro dei propri interessi. Quando lavoravo in svizzera interna ho fatto anche dei turni di 7 lavoro e 6 a casa, mentre ora i turni sono sempre 5 lavoro e 2 a casa (fine settimana).

Il mio centro degli interessi è in l’Italia dove ho mio figlio, mia madre e mia sorella.

D: E' membro di società, associazioni o altri enti con o senza scopo di lucro?

R: No.

D: E' abbonato a giornali o riviste? quali?

R: No.

D: Come effettua le sue ricerche di lavoro?

R: A volte di persona e altre per scritto. Quando lavoro, le svolgo per scritto.

D: Ha un collegamento internet?

R: Solo in Italia

(…) “ (Doc.9)

Da questo documento sottoscritto anche dal ricorrente, emerge in particolare che la moglie dell’assicurato da cui è separato (è in corso la procedura di divorzio) e il loro figlio di 13 anni di cui ha la custodia condivisa con la ex moglie vivono a __________ (Italia) (cfr.doc. 10).

Nel periodo dal 15 aprile 2013 al 20 luglio 2014 l’assicurato ha risieduto negli alloggi __________ di __________ (cfr. doc. 13 allegato A). In seguito al licenziamento da parte della __________, precisamente dal 21 luglio 2014, ha affittato una stanza che divide con __________ negli alloggi della __________ di __________ (cfr. doc. 9, doc. 13 allegato E).

L’insorgente ha dichiarato che, nel periodo in cui era impiegato presso la __________ rientrava in Italia (a __________, provincia di __________) il venerdì sera per tornare in Ticino la domenica (cfr. doc. 9). Nel periodo dall’iscrizione in disoccupazione (23 settembre 2014, cfr. doc. 14) fino al giorno in cui ha subito l’infortunio (18 gennaio 2015), durante la settimana viveva a __________ (cfr. doc. 2/1), mentre nel weekend tornava a __________ presso il domicilio della madre. Dopo l’infortunio è rimasto presso il domicilio della madre, in quanto era impossibilitato a guidare e aveva problemi a stare seduto.

Inoltre, l’assicurato, il 13 marzo 2015, ha affermato che dal momento della separazione con la moglie ha mantenuto per un anno l’appartamento che condivideva con lei e il figlio a __________ (Italia) e che da circa un anno si è trasferito presso il domicilio della madre a __________ (Italia) che dista 91 km da __________ (cfr. www.viamichelin.com).

La casa e il terreno adiacente (circa 7 ettari) dove vive con la madre sono proprietà dell’insorgente (cfr. doc. 9).

Davanti alla Sezione del lavoro RI 1, alla domanda “Quali legami ha con la Svizzera?” ha risposto che “Col fatto che con questa ditta ho lavorato in vari cantieri in tutta la Svizzera, è difficile creare qui un centro dei propri interessi. (…) Quando lavoravo in svizzera interna ho fatto anche dei turni di 7 lavoro e 6 a casa, mentre ora i turni sono sempre 5 lavoro e 2 a casa (fine settimana).

Il mio centro degli interessi è in l’Italia dove ho mio figlio, mia madre e mia sorella.” (cfr. doc. 9).

Il 13 marzo 2015, quanto è stato sentito dalla Sezione del lavoro, l’assicurato non era del resto ancora iscritto all’AIRE.

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 1 giugno 2015) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

Alla luce della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel verbale del 13 marzo 2015, sottoscritto dall'assicurato, e in particolare quella secondo cui sia durante il periodo in cui ha esercitato un’attività lucrativa sia dopo l’iscrizione in disoccupazione egli abitava in Ticino dal lunedì al venerdì e soggiornava regolarmente in Italia il fine settimana, mentre dopo l’infortunio del 18 gennaio 2015, nel periodo in cui non poteva stare seduto, né guidare, si è stabilito presso l’abitazione di sua madre a __________, provincia di __________, assumono pertanto un'importanza decisiva.

Chiamato a pronunciarsi nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Il ricorrente non ha dunque mai concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; STF 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 “centre de vie”; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 1 giugno 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI, non è in concreto realizzato.

2.5. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;

B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

A ragione l’amministrazione ha sottolineato nella decisione su opposizione (cfr. doc. 14 p.6) che, contrariamente a quanto sostenuto dalla rappresentante dell’assicurato (cfr. doc.13, p.3), viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."

Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato in quanto egli non aveva la residenza in Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia durante il fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per settimana, egli andava considerato, come giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro, un vero lavoratore frontaliere.

L’assicurato aveva così diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.

Del resto in quello Stato si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.

Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.

Da quel documento, emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella, ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.

Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

Alla medesima conclusione il TCA è arrivato in una sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015, sulla base delle medesime argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti.

2.6. Anche nel caso concreto, come in quello deciso dal Tribunale federale (cfr. STF 8C_ 592 /2015 del 23 novembre 2015), RI 1, in quanto lavoratore frontaliero (al riguardo il TCA ricorda che l’assicurato, in occasione della propria audizione dinanzi alla Sezione del lavoro del 13 marzo 2015 ha dichiarato di rientrare in Italia il venerdì sera e tornare in Ticino la domenica sera, cfr. doc. 9) che si trova in una situazione di disoccupazione completa ha così diritto senza alcuna eccezione (come prima si poteva eventualmente fare in caso di veri frontalieri, ma atipici; cfr. ricorso doc. I pag. 7; risposta di causa doc. III punto 7 pag. 6 e la Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013) alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Per quanto attiene all’obiezione del ricorrente in merito al suo rientro settimanale in Italia necessario per rispettare quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di __________ del 10 aprile 2013 con cui i coniugi __________ sono stati autorizzati a vivere separati e che prescrive che egli può visitare il figlio tre pomeriggi a settimana presso l’abitazione dei nonni materni a __________ (cfr. doc. 10), deve essere considerato che RI 1 quando è stata emessa la sentenza citata lavorava già in Svizzera ( cfr. doc. 9, consid. 2.4), Egli avrebbe dunque potuto chiedere – se questa fosse stata la sua reale volontà- che il diritto di visita fosse organizzato in modo da non dover rientrare in Italia settimanalmente.

Ciò non pare tuttavia essere avvenuto.

Nella sentenza del Tribunale di __________ del 10 aprile 2013 si afferma peraltro che:

" (…)

ritenuto di non collocare il minore presso il padre: sia per non alimentare le animosità già fortissima tra i coniugi (denotata da un lato dalla richiesta di addebito a carico della __________ nonostante una situazione psichica patologica - provvisoria - attuale della medesima e dall’altro delle minacce anche di morte a carico del RI 1, come dichiarate dal fratello della __________, sentito a sit); sia per cristallizzare una situazione consolidata, che da anni si protrae ovvero permanenza del minore per la maggior parte del tempo dai nonni e non presso la casa coniugale; sia per difficoltà logistiche del RI 1 posto che per suo stesso dire (spontanee dichiarazioni del 19.2.2013) non deve mancare dalla Svizzera per più di tre mesi per non perdere l’indennità di disoccupazione, oltre ad avere egli un’attività di boscaiolo all’interno, in Italia, che lo porta a stare lontano da __________; (…)” (cfr.doc. 10)

Considerato quanto sopra esposto, non risulta che RI 1 davanti al Giudice italiano abbia quindi perlomeno avanzato preoccupazioni o impedimenti in merito al fatto di dover rientrare settimanalmente in Italia per esercitare il diritto di vista nei confronti del figlio.

Giova inoltre osservare che la rappresentante del ricorrente, contrariamente a quanto affermato nel ricorso del 18 giugno 2015 (cfr. doc. I), nelle osservazioni del 6 luglio 2015 precisava che:

" (…)

Quanto ai ritmi con i quali il signor RI 1 rientra in Italia, durante il colloquio svolto con la Sezione del lavoro egli non è entrato nel dettaglio dei suoi spostamenti, dando piuttosto un’indicazione generale, peraltro smentita dai fatti stessi e, meglio, che il ricorrente non rientra tutti i fine settimana per rendere visita a suo figlio ma, piuttosto, quando ne ha la possibilità, in particolare tenuto conto delle esigenze professionali vs della disoccupazione. Inoltre, il fatto che il figlio non possa rendere visita al padre, essendo obbligato a soggiornare presso i nonni materni, è un aspetto che va tenuto conto in quanto il ricorrente è obbligato a raggiungerlo in Italia e, dunque, anche volendo, non può organizzare gli incontri in Ticino. (…)”

(cfr. doc. V)

Quanto affermato dalla parte ricorrente il 6 luglio 2015, ossia che non rientrava in Italia tutti i fine settimana, è in chiara contraddizione con le dichiarazioni rilasciate davanti alla Sezione del lavoro il 13 marzo 2015.

A questo proposito giova osservare che per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime contestazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015 consid. 4.2; STCA 38.2009.74 dell’8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12, RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II- 1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

In ogni caso da quanto asserito il 6 luglio 2015 risulta che il motivo del rientro in Italia durante il fine settimana non è ascrivibile unicamente e in modo imperativo al fatto di dover rendere visita al figlio.

In caso contrario la parte ricorrente non avrebbe comunque scritto di fare visita al figlio solamente quando ne ha la possibilità.

Alla luce delle precedenti considerazioni questo Tribunale sebbene riconosca il lodevole impegno di RI 1 nel visitare regolarmente il figlio in Italia, deve concludere che ciò tuttavia irrilevante ai fini della determinazione della sua condizione di lavoratore frontaliere.

Neppure sulla base delle disposizioni di diritto internazionale, l’assicurato può quindi beneficiare delle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.

È indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza).

In simili condizioni la decisione su opposizione del 1° giugno 2015 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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