Raccomandata
Incarto n. 38.2015.44
rs
Lugano 18 maggio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Daniele Cattaneo, astenuto)
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 maggio 2015 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 6 maggio 2015 (cfr. doc. A9) la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 10 dicembre 2014 (cfr. doc. 30) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° maggio 2014 per non avere la propria residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia.
Al riguardo l'amministrazione ha sottolineato che l’assicurato rientra regolarmente presso la moglie in Italia, dove si colloca il centro dei suoi interessi e delle sue relazioni personali (cfr. doc. A9; 30).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 6 maggio 2015 l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha fatto valere quanto segue:
" (…)
Contesto e respingo con forza la definizione di frontaliere. Infatti nel giugno 2012, periodo in cui ho richiesto ed ottenuto il permesso B, il centro dei miei interessi è __________, città nella quale risiedo.
A testimonianza di questo posso produrre, oltre a quanto già consegnato agli ispettori del lavoro, la sig.ra __________ e la sig.ra __________, ulteriori bollettini di pagamento delle utenze AIL e __________ oltre ai pagamenti degli affitti e della Cassa Malati __________ fino a maggio 2015 compreso.
Inoltre posso allegare il mio contratto di lavoro con la società __________; questo nuovo contratto di lavoro, inizialmente è solo del 50%, è stato finalizzato proprio grazie al mio risiedere in Lugano e all'amicizia che mi lega al Direttore e al Gerente. In caso di successi aziendali in tempi molto brevi l'assunzione diverrà al 100%. Il tutto non fa altro che certificare che il mio centro di interessi è e resterà per un periodo indeterminato __________.
Inoltre ho consolidato qui la mia vita sociale. Tutto ciò può essere confermato da numerose frequentazioni ed amicizie che ho sviluppato in questa città.
Confermo che era ed è ancora mia intenzione far arrivare qui mia moglie non appena la situazione finanziaria si sarà risolta. Infatti non è stato possibile farlo prima per l'insolvenza della ditta () e per il mancato pagamento dell'indennità di disoccupazione, situazione che sta perdurando da ormai otto mesi, in quanto da gennaio 2015 non sono più iscritto all'URC avendo la nuova occupazione. Per il momento non è possibile fare il ricongiungimento familiare in quanto non riuscirei, ad esempio, nemmeno a pagare la sua quota di cassa malati. Per questo motivo mia moglie è purtroppo costretta ancora a risiedere ad __________ ().
A favorire il futuro ricongiungimento ci aiuta la rinuncia della residenza in __________ da parte del Sig. __________, mio ospite fino al giorno 31 maggio; preciso che la mia decisione di ospitare l'amico ed ex collega di lavoro __________ è stata dettata prettamente da motivi economici. Infatti il Sig. __________ contribuiva ai costi vivi (ad esempio spesa alimentare).
In merito alle argomentazioni che hanno portato al respingimento della mia opposizione preciso che per quel che riguarda il punto 3 pagina 9
__________ - Il mio consumo è di circa 1'100 kWh annui. Faccio presente che il mio consumo è aumentato negli anni, tanto è vero che gli acconti inizialmente di CHF 30.- trimestrali sono attualmente di CHF 61.- (vedi allegato 3). Inoltre preciso che come il funzionario della __________, Sig. __________, ha indicato che, non cucinando tutti i giorni (a pranzo sono spesso fuori e a cena mangio spesso insalate), il mio consumo medio (-30%) risulta essere nella media (vedi allegato 3).
Il Sgt. __________ dichiara di essere passato almeno un paio di volte, tuttavia il verbale che sostiene che io non risiedo a __________ è riferito al giorno SABATO 21 giugno 2014. Faccio notare che quando è passato ero presso la residenza della Sig.ra __________.
Punto 4 pagina 9
Non posso far altro che ribadire che durante il mio periodo di disoccupazione sono sempre stato residente a __________, ho sempre ottemperato ai miei doveri rispettando le direttive del mio supervisore dell'URC Sig.ra __________ come risulta dai suoi verbali (vedi allegato 7)
Il mio abitare a __________ non era destinato esclusivamente alla ricerca del lavoro. Ciò è anche confermato dal fatto che i miei legami in Svizzera non sono esclusivamente professionali e posso portare qualora fosse richiesto, tutti i miei amici locali a confermare quanto sto dichiarando.
Inoltre preciso che dal 2010 molte cose sono cambiate e confermo che dal 2011, ho avuto l'intenzione di trasferirmi qui, cosa avvenuta poi nel giugno 2012.
Comunico anche che dal 2015, a causa di lungaggini burocratiche italiane, sono iscritto all'AIRE. Ho notificato la cosa, con documento originale, all'ufficio degli stranieri di __________.
Richiedo pertanto che sia rivista la decisione dello spettabile ufficio giuridico - sezione del lavoro poiché non considera la mia vera situazione.
Io abito qui. Il mio centro dei miei interessi sociali, finanziari e operativi è __________, luogo nel quale già dal 2011 è stata la mia intenzione risiedere durevolmente. Con il passare del tempo ho sempre più voluto far coincidere la residenza di mia moglie con la mia come risulta dai nostri progetti familiari.
Aggiungo che il rientro settimanale era fino al maggio 2012. Dal 01/06/2012, con l'ottenimento del permesso B, il tutto è ampiamente cambiato e non sono più rientrato in Italia frequentemente come prima. Anzi, mia moglie __________, mi raggiunge mensilmente e con lei avevamo deciso che si sarebbe trasferita dal 01/01/2014.
(…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 30 giugno 2015 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto, o meno, a indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° maggio 2014.
Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).
In un'altra sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
L’Alta Corte ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:
" (…)
Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”
In quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:
" (…)
3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)
3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France.
Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“
Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.
Il Tribunale federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.
In un’altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y., la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C., dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"
Per una critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal (notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che lavorava fuori. (…)".
In un’altra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il centro delle proprie relazioni personali.
Questo presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.
In una sentenza 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il suo ritorno all’indirizzo del padre.
L’Alta Corte ha confermato la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:
" (…) 4.2. La caisse de chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse. La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré est là où habite sa famille, soit à E.. Elle fait valoir que cette commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C. et que celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non plus pertinente.
4.3. De son côté, l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________, comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.
5.1. Par son argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.
5.2. S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses relations personnelles. Le recours est mal fondé. (…)”
In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.6.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
Con giudizio 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, la quale dopo essere stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro della sua vita.
In un’altra sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere. L’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e le di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli dovesse essere ritenuto frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in Italia,
che la Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la condivisione dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), considerazione essenziale per l’ottenimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione,
che il ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto, dilungandosi per contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi, questione non oggetto del litigio (art. 86 cpv. LTF) (…).”
In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà interna della persona interessata).
La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.
In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale ha rilevato che:
" (…)
5.3. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence).
(…)
5.4 Au regard des circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu de considérer que la recourante a son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse pour la période du 1er novembre 2012 au 14 mai 2014, seule déterminante en l'espèce. Les démarches entreprises par les parents de la recourante afin de lui constituer un nouveau domicile civil en Suisse n'y changent rien. Certes a-t-il été procédé au dépôt des papiers le 1er février 2012 auprès de l'Office cantonal de la population. Cet élément ne constituait toutefois qu'un indice (cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102), insuffisant en l'espèce à établir la volonté de la recourante de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles. A la lumière des faits retenus par la juridiction cantonale (consid. 10 du jugement attaqué), lesquels n'ont pas été remis en cause dans le cadre du présent recours, il convient de constater que la situation concrète de la recourante ne s'est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours jusqu'au 14 mai 2014, date de la décision administrative litigieuse: la recourante a continué, après comme avant, à passer les jours de la semaine dans l'institution - choisie par ses parents - qui l'a accueillie en Suisse et ses nuits - à quelques exceptions près - ainsi que ses week-ends chez ses parents en France. D'un point de vue objectif, on ne saurait y voir la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de la volonté de la recourante de déplacer le centre de ses intérêts; le lieu de résidence effective de ses parents, lieu où la recourante dormait, passait son temps libre et laissait ses effets personnels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3, in SVR 2006 KV n° 12 p. 38; voir également CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, 2000, p. 92 n. 319 ss), demeurait l'endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses. Il importe à cet égard peu que la recourante passait la majeure partie de son temps éveillé au Centre de jour du foyer G. C'est également pour les mêmes raisons qu'il faut considérer que la résidence habituelle de la recourante se situait en France. Le point de savoir si le changement de domicile de la mère de l'assurée en octobre 2014 est susceptible de modifier ce résultat n'a pas à être examiné, seules les circonstances prévalant jusqu'à la date de la décision administrative litigieuse étant déterminantes. (…)”
In una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.
In una sentenza 2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.
L’Alta Corte ha ritenuto che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno, appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del curatore e compagno della ricorrente).
2.2. A livello cantonale in una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag. 376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica) risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il datore di lavoro era già fallito.
Secondo il TCA anche se da una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava che l’assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Del resto in Svizzera l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).
Dal 23 maggio 2013 questo assicurato si è trasferito all’estero per occuparsi direttamente dei figli e ha riacquistato lo statuto di frontaliero.
Il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del 30 settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo.
Questa Corte ha rilevato in primo luogo che l’assicurato, perlomeno nell’ultimo periodo d’impiego all’estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione in tale Paese estero.
In secondo luogo, nella Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell’abitazione appena menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di consulenza dell’11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all’estero dove è in affitto in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato che fino al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato all’estero corrispondeva a quello dell’appartamento citato.
Nei suoi scritti di candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e all’estero egli, inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all’estero.
Infine, allorché la Sezione del lavoro l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011, egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che l’amministrazione ha risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al domicilio in Ticino senza esito e, dall’altro, che lo invitava comunque a presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente all’estero per un colloquio professionale.
Va, d’altra parte, considerato che dall’estratto del suo conto bancario emerge che nel periodo 1° settembre-5 dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati, risultano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito. Dalle stesse non si può evincere dove la carta di credito sia stata utilizzata, se in Svizzera o all’estero.
Per comprovare la residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in Svizzera.
La presenza dell’assicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto Soccorso, e l’essere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino non comprovano, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera.
Neppure sono sufficienti a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del cellulare e l’affiliazione a una cassa malati. Per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente del personale.
Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.
Alla medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.
In primo luogo, l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso frontaliere.
Della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera.
Questo non era manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi.
In secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato avesse risieduto effettivamente in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie relazioni personali.
L’assicurato, infatti, fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.
L’assicurato, inoltre, dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato all’estero e pochi giorni in Svizzera.
Dall'incarto URC era emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul mercato del lavoro estero.
Nel mese di febbraio 2014 egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma per un datore di lavoro estero.
Per quel che riguarda le relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.
Al momento in cui nel febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.
Su questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
9 L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10 Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11 II convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C_270/2007] consid. 2.2).”
2.3. I criteri fissati dalla giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):
" RISIEDERE IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135 Per aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in Svizzera.
Egli deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità giornaliera.
Nozione di “risiedere in svizzera” ê
B136 Secondo la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA C 290/03 del 6 marzo 2006).
Questa nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.
Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e
● avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.: sottolineatura del redattore)
Residenza e idoneità al collocamento ê
B137 Gli stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta, anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.
L’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID 883 E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011 del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID B342) ê
B138 Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel caso di un’assegnazione.
Valutazione dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.
B140 Infatti, per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto.
B141 Se la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se la cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie altri obblighi civici.
Uno straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
8C_791/2011 del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
8C_658/2012 del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni personali altrove)
8C_777/2010 del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato, nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4. Nella presente fattispecie RI 1, nato nel 1970, di nazionalità italiana, dall’aprile 2010 in possesso di un permesso per confinanti G (cfr. doc. 27) e dal 1° giugno 2012 titolare di un permesso di dimora UE/AELS (permesso B) valido fino al 31 maggio 2017 (cfr. doc. 7), ha lavorato dal 1° aprile 2010 alle dipendenze della __________ in qualità di segretario, responsabile piattaforme bancarie finanziarie internazionali ed International Category Manger Coordinator e dall’aprile 2013 come responsabile settore Retail (cfr. doc. 9; 25).
Il 13 febbraio 2014 la __________ ha disdetto il contratto di lavoro a causa di ristrutturazione aziendale con effetto al 30 aprile 2014 (cfr. doc. 10; 27).
L’assicurato si è iscritto in disoccupazione il 30 aprile 2014 con inizio il 1° maggio 2014, ricercando un’occupazione al 100% (cfr. doc. 3).
Il 16 luglio 2014 la Cassa di disoccupazione ha sottoposto all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il caso dell’assicurato per decisione, rilevando che:
" La persona in oggetto è iscritta presso la nostra Cassa a decorrere dal 01.05.2014 nella misura del 100%.
L'assicurato ha lavorato presso la ditta __________ dal 01.04.2010 al 30.04.2014. Dal 01.04.2010 al 31.05.2012 l'assicurato risiedeva in Italia.
In data 26.05.2014 abbiamo inoltrato una richiesta di accertamenti alla Polizia Cantonale la quale ha stilato un rapporto datato 23.06.2014; dallo stesso rileviamo che l'assicurato passa gran parte del tempo a __________ venendo di tanto in tanto in Svizzera, ove non ha domicilio effettivo.
Abbiamo convocato l'assicurato in data 04.07.2014 il quale smentisce la versione della custode.
Si rileva inoltre che l'assicurato non è iscritto all'AIRE." (Doc. 2)
In effetti nel Rapporto di esecuzione redatto dalla Polizia Cantonale il 23 giugno 2014 è stato indicato:
" Sul posto abbiamo verificato che RI 1 ha un appartamento al 3.piano, bucalettere e campanelli con il suo nome. La bucalettere conteneva diverse lettere non ritirate. Vi è anche iscritto il nome della moglie __________. Lei però non risulta avere permessi di dimora né è iscritta a Movpop.
Abbiamo parlato con la custode la quale ci ha spiegato che la moglie di RI 1 vive e lavora a __________, dove lui passa gran parte del tempo, venendo in Svizzera di tanto in tanto solo per le pratiche.
Infatti non ha nemmeno acquistato la tessera per la lavanderia.
(…)" (Doc. 1F10)
Inoltre il 4 luglio 2014 l'assicurato ha dichiarato alla Cassa quanto segue:
" (…)
A quanto corrisponde la spesa di pigione per il suo appartamento in via __________ a __________?
Sono fr. 1'080.- al mese.
Vi è un contratto di locazione? Da chi è stato stipulato?
Sì, vi è un contratto di locazione, è stato da me sottoscritto e dal signor __________ quale responsabile dell'immobile __________.
Vive da solo nell'appartamento in Svizzera?
Sì, vivo da solo, ogni tanto mia moglie viene a trovarmi.
Di quanti locali è composto l'appartamento di __________ (Svizzera)?
E' un monolocale.
Dove risiede la sua famiglia/genitori?
Sì, sia mia mamma che mia moglie vivono ad __________ (provincia di __________)
In casa propria o in affitto?
La casa dove viviamo (una casa unifamiliare, nella quale vive anche mia mamma) è di proprietà, sto ultimando di pagare il mutuo.
Dalla documentazione in nostro possesso rileviamo che è coniugato. Sua moglie vive con lei a __________? Sua moglie esercita un'attività lucrativa? Dove? Ha un permesso di soggiorno? Quale?
No, mia moglie vive ad __________.
Mia moglie ha un'attività presso l'__________ a __________.
No, non ha un permesso Svizzero.
I suoi figli frequentano le scuole? Quali? Dove?
No, non ho figli.
Per quale motivo non vive con sua moglie?
Per limiti di lavoro.
Ha altre attività dal quale ottiene un reddito?
No, non ho alcuna attività.
Con quale frequenza rientrava, durante l'attività lavorativa, presso il domicilio di sua moglie?
Mediamente un paio di week end al mese. Dipendeva da quante volte riusciva a venire mia moglie. Non era una cosa regolare, almeno un paio di week end al mese.
Con quale frequenza rientra attualmente presso il domicilio di sua moglie?
Dal 1° maggio 2014 sono andato solamente una volta, ad inizio giugno per il funerale della mamma di un amico e mi sono fermato 3 giorni.
Avete ev. avviato le pratiche per la separazione?
Assolutamente no.
Ha un veicolo? Targa? Assicurazione?
Ho un'automobile a __________. In Svizzera mi sposto con i mezzi pubblici, fintanto che lavoravo per __________ avevo a disposizione l'auto aziendale.
Quale è la sua Cassa malati?
Chi è il suo medico curante?
Tramite la Cassa malati ho un medico a disposizione, io non ho un medico curante.
Quando era occupato presso la __________ durante quali giorni soggiornava a __________ (Svizzera)?
Sempre, dal lunedì al venerdì. Anche i miei colleghi sono di __________ e quindi quando tornavamo a "Casa" andavamo tutti assieme. Per la frequenza vi riporto alla domanda sopra, dipendeva sempre da quando veniva mia moglie a trovarmi.
Fino al 2012, quando avevo un permesso G, ero obbligato a rientrare in Italia almeno una notte alla settimana e dunque i miei rientri erano settimanali, da quando ho il permesso B 1° giugno 2012, il rientro è diventato più rado, vedi sopra.
Quando era occupato presso la __________ durante quali giorni soggiornava presso la sua famiglia a __________?
Vedi sopra.
Qual è attualmente la durata settimanale del soggiorno a __________?
7 giorni su 7.
Quali legami ha con la Svizzera?
Ho degli amici qui a __________, niente di più.
E' membro di società, associazioni o altri enti? In Svizzera/Italia? Quali?
No, assolutamente.
E' abbonato a giornali o riviste? Quali?
No.
Come effettua le sue ricerche di lavoro?
Maggiormente tramite internet e e-mail.
Ha un collegamento internet? (p.f. produrre copia dell'ultima fattura internet e telefono).
Ho un pennino prepagato __________.
Può indicare i suoi numeri telefonici? (privato e cellulare)
Ho lo __________ questo l'ho sempre.
Al momento ho stipulato un abbonamento __________.
Non ho alcun telefono a casa.
E' iscritto all'AIRE?
Non ancora, pensavo non fosse un dovere, mi hanno detto che prima lo faccio meglio è. Sto cercando di prendere tempo perché non so se bisogna pagare qualcosa e al momento non potrei permettermelo.
Viene sottoposto il rapporto di polizia del 23.06.2014, il signor RI 1 ha delle precisazione da fare.
Sulla bucalettere viene indicato anche il nome di mia moglie in quanto è iscritta a programmi fedeltà e riceve degli sconti per posta, ha la carta cumulus __________ che le dà diritto a degli sconti, per far sì che il postino consegni tali buste dovevamo indicare anche il suo nome sulla buca lettere.
Smentisco categoricamente quanto indicato dalla custode (__________) secondo me, non essendo l'italiano la sua lingua madre, non ha capito quanto richiesto o si sono compresi male con il Poliziotto.
Durante il verbale viene contattata telefonicamente la signora __________, la stessa conferma che il signor RI 1 rientra a __________ unicamente alcuni fine settimana; conferma inoltre di avere in deposito la tessera di lavanderia del signor RI 1 in quanto provvede ad effettuare il suo bucato durante il week end (turno di lavanderia sabato mattina).
(…)" (Doc. 1F45)
L’8 agosto 2014 l'assicurato è poi stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si evince segnatamente che:
" (…)
Dall'aprile 2010 al maggio 2012 ho svolto la mia attività essendo al beneficio di un permesso per frontalieri (tipo G) e rientravo in generale settimanalmente a __________.
Dal 01.06.2012 ho richiesto ed ottenuto un permesso di dimora (tipo B).
Nel primo anno, ed in particolare nel 2010, era mia intenzione rientrare in Italia.
Mi sono però reso conto che per un posto di qualità mi sarei dovuto trasferire su __________ ma non vi era comunque mercato. Ho quindi deciso di vivere qui ed ho avviato procedure per la modifica del mio statuto lavorativo.
Dal 2010 al marzo 2012 abitavo in due monolocali messi a disposizione dal datore di lavoro. Un primo monolocale sito a __________, l'altro sempre a __________ in Via __________.
Dal 01.04.2012 ho preso in locale (recte: locazione) un monolocale in Via __________ a __________ che occupo ancora attualmente.
Come richiesto consegno seduta stante i giustificativi di pagamento degli affitti i quali negli ultimi mesi sono irregolari a seguito del mancato incasso di diversi mesi di stipendio.
Mia moglie __________ abita ed è domiciliata ad __________ ed ha un'occupazione su chiamata per __________ e __________.
Avevamo intenzione di concretizzare il suo trasferimento in Svizzera con effetto dal 01.01.2014 ma il tutto si è smorzato a seguito del cambiamento della mia situazione lavorativa.
Infatti, non avendo lei un'attività lavorativa regolare, sarebbe stato molto più semplice per lei trasferirsi qui e rientrare in Italia nei periodi in cui è effettivamente occupata.
La mia intenzione è in ogni caso, attualmente, di restare in Svizzera.
Come già indicato ieri alla mia consulente di riferimento, è in corso la costituzione di una Sagl che dovrebbe assumermi a partire dal 01.10.2014 inizialmente a tempo parziale nella misura del 50%.
Il 4 luglio 2014 sono stato convocato presso la Cassa __________ nella sede di __________ dove sono stato interpellato dai signori __________ e __________ in merito alla mia situazione generale e più specificatamente in merito alla mia residenza.
Alla fine della mia audizione mi è stato mostrato il Rapporto d'esecuzione 23.06.2014 della Polizia Cantonale.
Come già indicato alla cassa disoccupazione ritengo che il Rapporto d'esecuzione contiene delle indicazioni errate che mi concernono.
A quel punto ho proposto di contattare la custode, signora __________, per un chiarimento.
Come indicato nel verbale 04.07.2014 io rientro attualmente in Italia con una frequenza di circa uno o due fine settimana al mese.
Attualmente ho ridotto ulteriormente le trasferte e dal 22.07.2014 è mia moglie che mi ha raggiunto qua in Svizzera.
In merito alla questione dell'utilizzo della lavanderia preciso che io consegno il mio bucato alla signora __________ ed è lei stessa che lo fa per me e me lo restituisce in seguito.
Consegno copia della polizza della Cassa malati. Attualmente ho 4 mesi di quote in arretrato che verranno saldate al più presto tramite le indennità per insolvenza che dovrei ricevere a breve. Ho subito preso contatto con l'Ufficio incassi della cassa malati per bloccare le loro eventuali procedure d'incasso.
In merito all'iscrizione all'A.I.R.E. preciso che mi ero informato su internet e constatato he si trattava di un diritto/dovere e che non vi era in precedenza obbligo di annuncio.
Alla ricezione della convocazione presso l'Ufficio giuridico, mi sono recato al Consolato a __________ dove ho ricevuto copia del formulario per iscrivermi, ma non vi ho ancora provveduto.
Non ho alcun collegamento telefonico fisso.
Per il collegamento internet ho una carta a consumo preso la __________.
Sono in possesso di una tessera prepagata __________ per il collegamento mobile. Ho stipulato un nuovo abbonamento presso __________.
Fino al 30.04.2014 ho beneficiato di un collegamento mobile della ditta.
In merito al consumo elettrico consegno copia dei giustificativi di pagamento. Non conservo le fatture.
Sono in possesso della licenza di condurre ma attualmente non ho un veicolo a mia disposizione. Occasionalmente, come oggi, posso utilizzare il veicolo di un mio conoscente.
Durante il rapporto di lavoro avevo a disposizione un veicolo aziendale.
Non ho altre assicurazioni specifiche e non mi sono annunciato alla __________ in quanto non ero al corrente di cosa fosse e del fatto che mi dovessi annunciare io. La __________ è compresa nella locazione.
Non vi sono fatture mediche o del dentista in quanto non ne ho necessitato.
(…)" (Doc. 27)
Dai verbali relativi alle audizioni dell’assicurato davanti alla Cassa del 4 luglio 2014 e dinanzi alla Sezione del lavoro dell’8 agosto 2014, entrambi firmati dal ricorrente, emerge in particolare, da un lato, che la madre e la moglie vivono ad __________ (__________) in una casa unifamiliare di proprietà per la quale l’insorgente sta ultimando di pagare il mutuo.
L’assicurato e la moglie non hanno figli. La consorte svolge un’attività su chiamata per la __________ e l’__________ a __________, quale assistente del segretario generale. In proposito l’assicurato ha precisato che, anche se non è un rapporto di lavoro stabile e regolare, non è un lavoro che si lascia a cuor leggero (cfr. doc. 36). Il ricorrente ha, inoltre, indicato di non vivere con la moglie per motivi di lavoro e alla domanda della Cassa se hanno avviato le pratiche per la separazione egli ha risposto “assolutamente no” (cfr. doc. 1F45).
D’altro lato, che a __________ l’insorgente dispone di un monolocale in via __________ e che quando era occupato presso la __________ soggiornava in Svizzera sempre dal lunedì al venerdì. Al riguardo egli ha specificato che anche i suoi colleghi sono di __________, per cui tornavano a “casa” tutti insieme. Fino al 2012, quando aveva un permesso G, rientrava in Italia almeno una volta alla settimana; dal 1° giugno 2012, ricevuto il permesso B, più di rado, e meglio mediamente un paio di weekend al mese, dipendeva da quante volte riusciva a venire in Svizzera la moglie.
Alla domanda postagli dalla Cassa “Quali legami ha con la Svizzera?” ha risposto “Ho degli amici qui a __________, niente di più”.
L’assicurato, inoltre, non è iscritto all’A.I.R.E., non ha un medico curante in Svizzera, ha un’automobile a __________ (cfr. doc. 27; 1F45).
Per quanto attiene alle dichiarazioni di __________, custode dello stabile sito in via __________ a __________, va rilevato che interrogata dalla Polizia Cantonale, nel giugno 2014, ha asserito che l’assicurato passa gran parte del tempo a __________, venendo in Svizzera di tanto in tanto solo per le pratiche e che nemmeno aveva acquistato la tessera per la lavanderia (cfr. doc. 1F10).
Il 4 luglio 2014 davanti alla Cassa l’insorgente, dopo aver preso visione del Rapporto d’esecuzione del 23 giugno 2014 della Polizia Cantonale, ha proposto di contattare la custode per un chiarimento. Quest’ultima, chiamata telefonicamente dalla Cassa in quell’occasione, ha indicato che il ricorrente rientra a __________ unicamente alcuni fine settimana e di avere in deposito la sua tessera della lavanderia, in quanto provvede a effettuare il suo bucato durante il fine settimana (cfr. doc. 1F45; 27).
Il 3 marzo 2015, poi, pendente la procedura di opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione del 10 dicembre 2014 con cui la Sezione del lavoro gli ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2014, __________ è stata sentita dall’amministrazione.
Nel verbale allestito dalla Sezione del lavoro e firmato dalla custode è stato indicato:
" (…)
D: Si ricorda il giorno in cui il poliziotto l’ha interpellata in merito alla presenza del signor RI 1.
R: Sono arrabbiatissima in quanto ritengo che mi faccio capire parlando in italiano. Il poliziotto è arrivato in borghese un sabato e ha detto che cercava il signor RI 1. Mi ha posto delle domande. Ho indicato che non c'è in quanto è andato a __________. Ho indicato che spesso nei weekend andava a __________ in quanto la moglie abita là. Da quando è rimasto senza lavoro andava meno per questioni economiche. Anzi è la moglie che veniva poi a visitarlo.
Ha domandato se egli usa la tessera per la lavanderia. Ho indicato di no in quanto il bucato lo faccio io.
D: Ci può precisare con che frequenza il signor RI 1 si reca a __________?
R: Mentre lavorava andava una o due volte al mese. In seguito è la moglie che arrivava più spesso non solamente durante il weekend ma anche in settimana.
Mi viene mostrato il rapporto d'esecuzione. Contesto quanto riferito dal poliziotto.
D: Si ricorda di essere stata contattata da parte di una Cassa di disoccupazione?
R: Può essere. Ora non mi ricordo. So che hanno chiamato in presenza del signor RI 1 ed ho ripetuto quanto riferito oggi all'Ufficio giuridico.
D: Tra l'incontro con la polizia e la telefonata, lei ha discusso con qualcuno della questione?
R: Dopo la telefonata della Cassa di disoccupazione ho parlato con il signor RI 1 in quanto è rimasto male. Prima non avevo parlato con nessuno, nemmeno con l'amministratore.
D: Da quanto fa il bucato del signor RI 1?
R: Da quando è arrivato in palazzo. Essendo da solo. Ha chiesto e lo faccio. Lo faccio per tanti ragazzi. Tante cose le porta sicuramente quando va a __________.
D: Viene retribuita per il fatto che si occupa del bucato del signor RI 1?
R: No, alle volte quando va a __________ poi mi porta qualche cosa (bottiglia di vino, mozzarella di bufala).
(…)” (Doc. 36)
Il Sergente __________, che aveva effettuato le verifiche presso l’abitazione dell’assicurato, interpellato l’11 marzo 2015 dalla Sezione del lavoro, il 24 marzo 2015 ha dichiarato:
" (…)
a. Sarò andato sul posto almeno un paio di volte ma non sono in grado di indicare le date esatte. Il luogo è comunque vicino al posto di Polizia quindi è verosimile che abbia effettuato almeno due controlli nel breve lasso di tempo concesso.
b. Il 21.6.2014 alle 15:45 ero di certo sul posto. La bucalettere era piena. Vi erano iscritti due nomi: quello di RI 1 e quello della moglie . Il campanello all'entrata del palazzo indicava unicamente il nome RI 1 così come quello della porta dell'appartamento al 3. piano. All'interno del palazzo, negli spazi comuni, ho incontrato la custode __________ () che mi ha detto che la moglie di RI 1 viveva a __________ e che lui veniva in Svizzera di rado e non ha preso la tessera della lavanderia.
a. Il rapporto d'esecuzione l'ho redatto il 23.6.2014, quindi due giorni dopo aver incontrato la custode.
b. In occasione dell'incontro della custode avevo con me il figlio con le annotazioni scritte in nero in ufficio, alle quali avevo aggiunto in blu le costatazioni effettuate sul posto. Riguardo a quanto dichiarato sul momento dalla custode, avevo scritto una breve nota "moglie a __________ - lui viene raro, nessuna tessera lavanderia". Allego copia del foglio delle annotazioni. (…)"(Doc. 47)
L’assicurato, il 3 marzo 2015, nuovamente sentito dalla Sezione del lavoro ha poi dichiarato che per ottimizzare le spese ha ospite nel monolocale un suo ex collega, __________, da fine novembre/inizio dicembre 2014. L’insorgente ha indicato di aver acquistato un divano letto dove dorme __________, mentre lui dorme nel letto e che da dicembre 2014 sua moglie non viene più in Ticino a seguito della presenza di __________ (cfr. doc. 38).
Dal ricorso risulta che __________ ha coabitato con l’assicurato fino al 31 maggio 2015 (cfr. doc. I).
In proposito giova rilevare che il contratto di locazione dell’appartamento in __________ a Lugano concluso il 31 marzo 2012 dall’assicurato riguarda un’abitazione di un locale, oltre a cucina e a un servizio con doccia per complessivi m2 44. La pigione è di fr. 980.-- al mese, più spese accessorie di fr. 100.-- mensili. L’ente locato risulta essere adibito ad abitazione familiare per due persone (cfr. doc. 15).
L’assicurato, dal gennaio 2015, ha reperito un nuovo impiego quale responsabile commerciale al 50% presso __________ di __________ (cfr. doc. 31/6). Egli ha precisato di essere stato assunto al 50% ma di avere una deviazione del numero fisso sul cellulare e di occuparsi anche da casa dell’attività come volontariato (cfr. doc. 38). Nel ricorso l’assicurato ha, inoltre, indicato che in caso di successi aziendali l’assunzione sarebbe diventata in tempi brevi al 100% (cfr. doc. I).
L’URC, il 29 dicembre 2014, ha emesso la Conferma di annullamento dal sistema COLSTA, da cui si evince che il ricorrente dal 1° gennaio 2015 non è più iscritto al collocamento (cfr. doc. 52).
2.5. Attentamente esaminate le carte processuali, questo Tribunale osserva, innanzitutto, che dal profilo del diritto interno un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
Il TCA ricorda altresì che è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 6 maggio 2015) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).
Nella presente fattispecie l’assicurato è proprietario ad __________ (__________) di una casa unifamiliare per la quale sta ultimando di pagare il mutuo, dove vivono sua madre, come pure sua moglie, la quale svolge un’attività su chiamata presso la __________ (cfr. doc. 1F45).
Egli fino al mese di febbraio 2015 non era iscritto all’A.I.R.E. (cfr. doc. 27; I).
Il ricorrente ha altresì dichiarato di essere rientrato in Italia, nel periodo in cui era occupato professionalmente, mediamente un paio di fine settimana al mese. In particolare il medesimo ha asserito che nel periodo in cui lavorava presso la __________ tornava a “casa” con i suoi colleghi, anch’essi di __________. Fino al 2012 quando era in possesso di un permesso G i suoi rientri erano settimanali e dal giugno 2012, ossia da quando è stato posto al beneficio di un permesso B, più di rado. L’assicurato ha indicato che da quando è disoccupato (maggio 2014) soggiorna a __________ 7 giorni su 7 (cfr. doc. 1F45).
Al riguardo va ricordato che il Sergente della Polizia Cantonale che nel mese di giugno 2014 ha effettuato dei controlli presso l’abitazione dell’assicurato in via __________ a __________, nel suo Rapporto d’esecuzione del 23 giugno 2014, nonché nello scritto del 24 marzo 2015 con cui rispondeva a delle domande di chiarimento formulate dalla Sezione del lavoro, ha però attestato che l’insorgente era assente e che la sua buca delle lettere era piena. Inoltre, fondandosi su delle indicazioni annotate dopo aver parlato con la custode, ha asserito che quest’ultima gli ha comunicato che la moglie era a __________ e che l’insorgente veniva in Ticino di rado (cfr. doc. 1F10; 47; 47/1).
Il TCA non ignora che la custode, contattata telefonicamente dalla Cassa nel luglio 2014 e sentita personalmente dalla Sezione del lavoro nel marzo 2015, ha contestato quanto indicato dal Sergente, affermando di avergli detto che l’assicurato spesso nei fine settimana andava a __________, in quanto la moglie abita là e precisando che l’insorgente rientra a __________ unicamente alcuni fine settimana al mese (cfr. doc. 1F45; 36).
Questa Corte - che in ogni caso non vede alcun valido motivo per il quale il Sergente __________ non debba aver riportato correttamente quanto proferito dalla custode nelle sue annotazioni - osserva in proposito che comunque quanto addotto nel luglio 2014 e nel marzo 2015 dalla custode non smentisce il fatto che i rientri in Italia dell’assicurato avvenissero ad ogni modo con frequenza.
L’assicurato dal canto suo, con scritto pervenuto all’amministrazione il 16 aprile 2015, ha asserito di non essere stato presente durante il controllo effettuato dal Sergente __________, in quanto si era recato a __________ per il funerale della mamma di un suo amico fraterno (cfr. doc. 49). Tale versione era peraltro già stata fornita in occasione dell’audizione del 4 luglio 2015 davanti alla Cassa (cfr. doc. 1F45).
Soltanto con il ricorso egli fa valere che quando è passato il Sergente presso la sua abitazione di __________ egli si sarebbe trovato presso la residenza della signora __________, __________, socia e gerente della società __________ (cfr. doc. I; III; estratto RC della __________).
A tale riguardo è utile evidenziare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Va pure evidenziato che il Sergente __________ ha constatato che la buca delle lettere dell’insorgente era piena (cfr. doc. 47; 1F10). Questa circostanza indica piuttosto che l’assicurato era assente dalla sua abitazione di __________ da più giorni. Ciò rende poco verosimile che il medesimo fosse in Ticino e avesse fatto visita alla signora __________ a __________.
Va, altresì, rilevato che, come posto in luce dalla parte resistente (cfr. doc. III), sul social network Linkedin il ricorrente, nel luglio 2014 e ancora nel giugno 2015, risultava aver indicato unicamente __________ quale suo luogo di riferimento (cfr. doc. 11).
Del resto l’insorgente in Ticino dispone unicamente di un monolocale di m2 44 che condivide con un ex collega, __________ perlomeno da novembre 2014 (cfr. doc. 38; 37; I) e si è iscritto all’A.I.R.E. soltanto nel febbraio 2015 (cfr. doc. I).
Nemmeno va dimenticato che nel luglio 2014 alla domanda postagli dalla Cassa “Quali legami ha con la Svizzera?” ha risposto “Ho degli amici qui a __________, niente di più” (cfr. doc. 1F45).
E’ vero che la __________, l’11 marzo 2015, riguardo al consumo energetico rilevato nell’appartamento dell’assicurato per il periodo 12 febbraio 2014 – 2 marzo 2015 (cfr. doc. 43; 43/1; 44; 45), ha comunicato che:
" (…) i consumi, a nostro avviso, possono rientrare nella media; infatti, come già riportato con la nostra lettera del 6 marzo 2015, il soggetto in osservazione ha un consumo di circa 1'100 kWh/anno, rispetto ad una media di circa 1'700 kWh/anno.
La differenza tra il consumo reale e la media nazionale (circa il 30% in meno), può essere semplicemente imputabile all'utilizzo quotidiano della cucina; ci permettiamo sottolineare come un utilizzo razionale e ecologico degli elettrodomestici (illuminazione LED, Stand-By, ecc….) può garantire un consumo inferiore rispetto alla media.
(…)" (Doc. 45)
E’ altrettanto vero, tuttavia, da una parte, che l’__________ si è limitata a indicare che la differenza di consumo tra il valore dell’assicurato e la media nazionale può essere imputabile a un uso ridotto della cucina, ossia ha formulato soltanto di un’ipotesi.
Dall’altra, che il consumo rilevato di 1'100 kWh/anno comprende anche la parte relativa a __________, ospitato dall’assicurato.
Pertanto tale dato, comunque inferiore del 30% circa alla media nazionale di 1'700 kWh/anno per un’economia domestica di due persone (cfr. doc. 43), non è attendibile per stabilire quanto consumo sia da attribuire specificatamente al ricorrente e conseguentemente per determinare quale sia stata la sua presenza nel monolocale.
Per quanto attiene alle conoscenze e amicizie in Svizzera (cfr. doc. I), non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede.
In proposito in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese.
Chiamato a pronunciarsi nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che l’assicurato non ha il centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera, bensì l’abbia mantenuto in Italia.
Il ricorrente non ha mai concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), cantonale (cfr. consid. 2.2.) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3.), le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Giova ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.6.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove il ricorrente viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione,
(…)”
Rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 6 maggio 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI, non è in concreto realizzato.
2.6. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri sono ripartiti fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."
Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato in quanto egli non aveva la residenza in Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia durante il fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per settimana, egli andava considerato, come giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro, un vero lavoratore frontaliero.
L’assicurato aveva così diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.
Del resto in quello Stato si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.
Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.
Da quel documento, emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella, ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.
Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”
Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015, in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, e in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016.
2.7. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, questo Tribunale, contrariamente al parere della Sezione del lavoro (che comunque gli aveva negato il diritto d’opzione sostenendo che difettasse la dimora in Svizzera), ha ritenuto che un assicurato non poteva essere qualificato come falso frontaliere vista la tipologia del lavoro svolto.
Egli, infatti, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa.
Quell’assicurato ha, peraltro, trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Con sentenza 38.2015.30 del 20 novembre 2015 questa Corte, nel caso di un assicurato in possesso di un permesso B che ha lavorato quale caposquadra minatore dal 2010 al 2013 in Svizzera abitando presso un alloggio del datore di lavoro, con moglie e figli minori risiedenti nel sud Italia in una casa di loro proprietà, ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro aveva deciso che il medesimo aveva mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita e che pertanto non era adempiuto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI per avere diritto alle indennità di disoccupazione.
Dal profilo del diritto internazionale, tuttavia, l’assicurato, ritenuta la natura e la durata del contratto di lavoro, la tipologia delle attività da svolgere, gli orari di lavoro e le condizioni abitative, i rientri ad intervalli regolari nel luogo di residenza raggruppando i giorni di congedo, è stato ritenuto dal TCA un falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza.
Per il primo mese di disoccupazione l’amministrazione ha ammesso che l’assicurato ha dimorato effettivamente in Ticino. Per i due mesi successivi gli atti sono stati rinviati per verificare la costante presenza del medesimo in Svizzera.
Inoltre questo Tribunale, con sentenza 38.2015.17 del 23 novembre 2015, si è pronunciato in merito a un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, a pochi km dal confine svizzero, in una casa di loro proprietà.
Il TCA ha stabilito che gli elementi fattuali non permettevano di ammettere, né di escludere la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, con particolare riferimento all’aspetto del centro dei propri interessi personali in Svizzera. Tale questione poteva comunque restare insoluta, visto che la Svizzera doveva essere riconosciuta quale Stato competente ad erogargli le prestazioni di disoccupazione in applicazione del diritto internazionale, e meglio dell’ALC.
In concreto le circostanze di fatto non hanno consentito di concludere che l’assicurato fosse un vero lavoratore frontaliere.
Egli è, inoltre, stato considerato quale lavoratore falso frontaliere con diritto di opzione. All’assicurato, dimorando regolarmente in Svizzera ed essendosi annunciato per il collocamento in Svizzera, è stato perciò riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI.
Il TCA, anche con STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015, ha riconosciuto a un assicurato lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza.
Il 13 gennaio 2016 questa Corte ha poi stralciato dai ruoli un ricorso del 30 novembre 2015 interposto contro una decisione su opposizione con cui la Sezione del lavoro aveva negato a un assicurato il diritto di beneficiare di indennità di disoccupazione dal 14 novembre 2014 in quanto il centro dei suoi interessi era e rimaneva all’estero. A seguito dell’impugnativa l’amministrazione, il 16 dicembre 2015, ha in effetti emesso una nuova decisione su opposizione con la quale è stato stabilito che l’assicurato, nonostante il centro delle sue relazioni personali fosse all’estero, visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza, era da qualificare quale falso lavoratore frontaliero con diritto di opzione alle indennità di disoccupazione in Svizzera.
Il diritto alle indennità di disoccupazione dal 14 novembre 2014 andava così riconosciuto all’assicurato sempre che risultassero adempiuti gli altri presupposti del diritto (cfr. inc. 38.2015.77).
2.8. Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:
" (…)
LAVORATORE FRONTALIERO
Art. 1 lett. F, art. 65 RB; art. 56 RA
Definizione
A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4 segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27 segg.
Determinazione della residenza
A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in base ai n. marg. A76 segg.
Veri lavoratori frontalieri: pendolari giornalieri e settimanali
A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine.
A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni liberi.
Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).
Falsi lavoratori frontalieri
A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna almeno una volta la settimana.
Per rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).
Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).”
L’autorità di sorveglianza cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea – del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12 e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti), in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego.
In quell’occasione la Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:
" L'elemento determinante, per l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto durante la sua ultima occupazione.
Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente; esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui all'art. 71 del regolamento n.
1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare abitualmente in un altro Stato membro.
Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente.
Tali considerazioni hanno indotto la commissione amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24 gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre, per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 1408/71.
Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.
Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima.
La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale dei suoi interessi.
All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola essere sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii).
Non appena, infatti, il lavoratore abbia un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda, anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato.
Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a spostarsi, e la natura del lavoro.
L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n.
1408/71, vanno quindi presi in considerazione la durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze
del caso.”
Nella sua Circolare la SECO ricorda inoltre che:
A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:
· le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);
· le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);
· le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,
se nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).
A31 La decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.
A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle prestazioni dell'AD nello Stato di provenienza, spetta a loro rendere verosimile il fatto che nello Stato dell'ultima attività non hanno fissato la propria dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (= residenza).
A33 In ragione del presupposto che una persona abbia vissuto nello Stato in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si mette a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 par. 2 terzo periodo in combinato disposto con par. 5 RB).
Momento di acquisizione e durata dello status di lavoratore frontaliero
A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore frontaliero.
Costituiscono un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività; essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono stabiliti e in cui risiedono.
A35 Un trasferimento durante un periodo di disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.
A36 La durata dello status di lavoratore frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.
(…)
RESIDENZA
Art. 1 lett. j RB; Art. 11 RA
Definizione
A76 Per residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.
A77 La nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1 lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di lavoratori frontalieri).
A78 Anche il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile.
Le nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in larga misura.
Importanza della residenza
A79 La nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della legislazione applicabile (capitolo D).
Per i disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente (lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).
Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza
A80 Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.
Determinazione della residenza
A84 La determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale (n.d.r.: sottolineatura del redattore), ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.
A85 Conformemente all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:
• durata e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto: frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività autonoma;
• situazione della persona in oggetto, inclusi
• il tipo e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse pianificato.
Indicano ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:
a) l’attività all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale o del miglioramento delle competenze linguistiche;
b) l’attività all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio accademico);
c) l’attività era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.
• la situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro degli interessi vitali;
• lo svolgimento di un’attività non remunerata;
• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;
• la situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a lungo nello stesso posto ed era ben integrata;
• lo Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Se l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà della persona in base a una valutazione della situazione in generale, considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.
Þ Esempio
Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.
Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza
A86 Per stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri determinanti per trovare un accordo17.
A87 Se gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per l’erogazione provvisoria di prestazioni.
Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero: residenza in Svizzera non necessaria
A88 I falsi lavoratori frontalieri che avevano un’attività subordinata in Svizzera ma sono residenti all’estero possono far valere il proprio diritto all’ID in Svizzera in virtù della facoltà di scelta concessa all’articolo 65 RB.
A89 Per l’esercizio di tale facoltà si presuppone unicamente che la persona si metta a disposizione del servizio pubblico di collocamento dello Stato nel quale richiede le prestazioni.
Sono competenti gli organi esecutivi (URC, cassa) del territorio nel quale si trovava il luogo di dimora della persona in oggetto. Se non è presente un luogo di dimora, è determinante la sede dell'ultimo datore di lavoro della persona.
A90 Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta.
In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.
A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, l’abolizione delle clausole di residenza.
A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l'autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera.”
Per quanto attiene al valore delle direttive cfr. consid. 2.3.
2.9. Nella presente fattispecie il ricorrente, da una parte, lavorava in Svizzera presso la __________ dal 2010 al 2014 di , dall’altra, ad __________ () è proprietario di una casa unifamiliare per la quale sta ultimando di pagare il mutuo dove abitano sua madre e sua moglie (cfr. consid. 2.4.).
Dal profilo del diritto internazionale occorre, in primo luogo, chiedersi se l’assicurato non debba essere considerato quale vero lavoratore frontaliero (cfr. consid. 2.6.; 2.8.) che rientra settimanalmente in Italia.
Qualora fosse da considerare quale lavoratore frontaliero che si trova in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c LADI), situazione diversa da quella del lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b LADI), l’insorgente avrebbe diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che gli elementi fattuali del caso di specie non permettano di concludere, nemmeno in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’assicurato sia un vero lavoratore frontaliero.
In effetti l’insorgente ha dichiarato alla Cassa nel luglio 2014 di essere rientrato in Italia, quando lavorava per la __________ e dopo aver ottenuto il permesso B, mediamente un paio di fine settimana al mese (cfr. consid. 2.4.).
E’ vero che il Sergente __________, nel giugno 2014, ha constatato l’assenza dell’assicurato dalla sua abitazione e la buca delle lettere piena, nonché ha annotato che la custode gli ha indicato che il ricorrente veniva di rado nell’appartamento (cfr. consid. 2.4.; doc. 47/1).
E’ altrettanto vero, però, che la custode, contattata dalla Cassa nel luglio 2014, ha precisato che il ricorrente rientrava unicamente alcuni fine settimana a __________ e davanti alla Sezione del lavoro nel marzo 2015 ha dichiarato di aver comunicato al Sergente che spesso nei fine settimana l’insorgente andava a __________ in quanto la moglie abita là (cfr. consid. 2.4.; doc. 36; 1F45).
L’amministratore dello stabile di via __________ a __________, che si è definito amico dell’assicurato, ma con il dovuto distacco, nel marzo 2015, sentito dalla Sezione del lavoro, ha del resto asserito di non poter indicare nulla in merito alla presenza del ricorrente durante i fine settimana (cfr. doc. 37).
2.10. Nel caso di specie va esaminato se RI 1, volendo considerare la sua residenza in Italia (in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38; consid. 2.9.) e ritenuto che lo Stato di occupazione risulta essere la Svizzera, possa essere trattato quale lavoratore falso frontaliere.
Il Presidente di questa Corte, in un altro procedimento vertente sull’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015 già citata al consid. 2.7.) ha interpellato la Segreteria di Stato dell’economia SECO riguardo ai falsi frontalieri.
L’avv. __________ della SECO, il 25 agosto 2015, ha affermato:
" (…)
Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione.
Conseguentemente, agli stagionali provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa la residenza effettiva in Svizzera.” (Doc. X; consid. 1.5.)
L’8 settembre 2015 il Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 già citata al consid. 2.7.), ha posto all’avv. __________ i seguenti quesiti:
" (…)
Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue:
“Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero: residenza in
Svizzera non necessaria
(…)
A90 Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”
A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, l’abolizione delle clausole di residenza.
A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”.
Le domande sono le seguenti:
Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no?
Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)?
(…)” (Inc. 38.2015.30 doc. XII)
L’avv. __________ della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto:
" (…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessaria al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).
Infatti, considerato lo scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche in merito.”
(Inc. 38.2015.30 doc. XIV)
2.11. Valutate tutte le circostanze del caso di specie con attenzione, questa Corte ritiene che la situazione del ricorrente non sia assimilabile a quella delle categorie professionali, segnatamente dei lavoratori stagionali, dei lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, dei lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e dei lavoratori occupati da un’impresa frontaliera, il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).
In effetti l’insorgente, al beneficio di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012 (cfr. consid. 2.4.), dal 1° aprile 2010 è stato legato alla __________ da un contratto d’impiego di durata indeterminata in qualità dapprima di segretario, responsabile piattaforme bancarie finanziarie internazionali ed International Category Manger Coordinator e dall’aprile 2013 come responsabile settore Retail (cfr. doc. 9; 25). Egli ha lavorato, prima del licenziamento nel 2014, per quattro anni per il medesimo datore di lavoro e in virtù di un unico contratto concluso nel 2010 che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi (cfr. doc. 9; consid. 2.4.).
Gli elementi fattuali del caso concreto denotano, dunque, una situazione lavorativa, perlomeno dal 2010 al 2014, stabile con tempi di lavoro regolari, suddivisi sui giorni ferali della settimana e ben differente dalle condizioni professionali degli stagionali, dei lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, dei lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e dei lavoratori occupati da un’impresa frontaliera ai quali è possibile riconoscere lo statuto di lavoratore falso frontaliere (cfr. consid. 2.7.).
Al riguardo giova ricordare che il TCA con la sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 e citata ai consid. 2.2 e 2.7., non ha considerato quel ricorrente quale lavoratore falso frontaliere. Quell’assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2012), poi dispensato anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
E’ vero che questa Corte, con sentenza 38.2015.30 del 20 novembre 2015, nel caso di un assicurato in possesso di un permesso B che ha lavorato quale caposquadra minatore dal 2010 al 2013 in Svizzera abitando presso un alloggio del datore di lavoro, con moglie e figli minori risiedenti nel sud Italia in una casa di loro proprietà, ha invece stabilito che dal profilo del diritto internazionale, ritenuta la natura e la durata del contratto di lavoro, la tipologia delle attività da svolgere, gli orari di lavoro (con turni di quindici giorni) e le condizioni abitative, i rientri ad intervalli regolari nel luogo di residenza raggruppando i giorni di congedo, andava riconosciuto lo statuto di lavoratore falso frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza.
Per il primo mese di disoccupazione l’amministrazione ha ammesso che l’assicurato ha dimorato effettivamente in Ticino. Per i due mesi successivi gli atti sono stati rinviati per verificare la costante presenza del medesimo in Svizzera (cfr. consid. 2.7.).
Nella sentenza 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha, poi, assimilato alla situazione dei lavoratori stagionali e, quindi, gli ha riconosciuto lo statuto di lavoratore falso frontaliere un assicurato in possesso di un permesso di dimora temporanea L e al beneficio in Svizzera di contratti di durata determinata stagionali quale macchinista, ragnista, capo squadra presso un’impresa edile (cfr. consid. 2.7.).
Il 13 gennaio 2016 questa Corte ha stralciato dai ruoli un ricorso del 30 novembre 2015, in quanto a seguito dell’impugnativa l’amministrazione, il 16 dicembre 2015, ha emesso una nuova decisione su opposizione con la quale è stato stabilito che l’assicurato, nonostante il centro delle sue relazioni personali fosse all’estero (ciò che nella decisione su opposizione impugnata aveva condotto l’amministrazione a negare il diritto all’indennità di disoccupazione), visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza, era da qualificare quale falso lavoratore frontaliero con diritto di opzione alle indennità di disoccupazione in Svizzera.
Il diritto alle indennità di disoccupazione dal 14 novembre 2014 andava così riconosciuto all’assicurato sempre che risultassero adempiuti gli altri presupposti del diritto (cfr. inc. 38.2015.77; consid. 2.7.).
Inoltre con giudizio 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato, per il periodo dal giugno al settembre 2014, quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno per sei mesi all’anno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi - perciò nei fine settimana -, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.
Per il lasso di tempo ottobre 2014 – aprile 2015 gli atti sono stati rinviati alla Sezione del lavoro per accertare se l’assicurata abbia effettivamente dimorato in Svizzera oppure no.
E’ altrettanto vero, però, che queste ultime quattro fattispecie (STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015; inc. 38.2015.77; STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016), a differenza del caso giudicato con sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782, e più specificatamente dell’evenienza concreta, riguardano assicurati con attività di durata limitata o con occupazioni che comunque implicano mansioni da espletare sull’intera settimana (ad esempio con turni di lavoro di alcune settimane continuate), oppure con orari irregolari.
Alla luce di tutto quanto esposto a RI 1 non va riconosciuto lo statuto di lavoratore falso frontaliere.
Neppure sulla base delle disposizioni di diritto internazionale, l’assicurato può, pertanto, beneficiare delle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.
2.12. L’insorgente, nel ricorso, ha indicato di poter portare tutti i suoi amici che vivono in Svizzera a confermare che i suoi legami in Svizzera non sono esclusivamente professionali (cfr. doc. I).
Questo Tribunale rileva, innanzitutto, che il ricorrente è rimasto vago non precisando le generalità degli asseriti amici.
In ogni caso, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questa Corte ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta (implicita) del ricorrente concernente l’audizione di testi deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.13. In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale ritiene che il ricorso presentato da RI 1 debba essere respinto, tutelando l’operato della Sezione del lavoro che a ragione, quindi, gli ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2014.
La decisione su opposizione del 6 maggio 2015 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti